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1 REPUBBLICA ITALIANA ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA XVI LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA (IPAB) //////////////////////////////////////////////////// RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI Onorevoli colleghi, seppur lo Statuto speciale abbia riservato alla Regione Siciliana la competenza legislativa esclusiva in materia di disciplina degli istituti di pubblica beneficenza e delle opere pie (art. 14, lettera m), il Parlamento siciliano, nella sua non breve vita, non si è ancora avvalso in maniera completa ed efficace di tale facoltà. L appena segnalata mancanza dell'esercizio pieno e compìto della potestà legislativa esclusiva è, con certezza, da considerarsi tra le cause dello stato di grave crisi finanziaria, organizzativa e funzionale che attraversano, da molti anni, le IPAB in Sicilia. Ne consegue che i limiti oggettivi e le inevitabili inadeguatezze di una legislazione obsoleta, risalente addirittura al secolo diciannovesimo (legge n. 6972/1890, c.d. legge Crispi), tutt'ora in parte vigente in Sicilia, hanno prodotto e producono ancora conseguenze negative sulle istituzioni che, adesso, si intendono regolamentare attraverso norme più snelle e maggiormente rispondenti alle mutate esigenze sociali. Non appare superfluo ricordare che gli enti in questione trovano la loro origine storica in iniziative private di tipo filantropico, assistenziale e, spesso, caritatevole, la cui natura era spesso di carattere religioso. Con la nascita dello Stato unitario, per diverse ragioni, tutte riconducibili ad una visione laicistica delle istituzioni statuali, viene avviato un processo di progressiva ma inesorabile pubblicizzazione di tali istituti. Negli anni '80 l impianto cominciò ad essere

2 progressivamente modificato e trasformato, dapprima dagli interventi della Corte Costituzionale e, successivamente, da numerosi interventi legislativi e più di recente dal decreto legislativo n. 207/2001. L Assemblea regionale siciliana approvando la legge regionale n. 22/1986 (recante riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia) introduce, almeno in linea programmatica, il principio secondo il quale, nella nostra Regione, le IPAB possono, in presenza di determinate condizioni, essere qualificati quali soggetti giuridici di tipo privato. La permanenza, però, di un impianto normativo complessivo di tipo squisitamente pubblicistico ha, di fatto, impedito che il processo di privatizzazione, seppur stabilito, potesse prendere rapidamente e facilmente corpo. Onorevoli Colleghi, è proprio questo il vuoto normativo che si intende colmare con il presente disegno di legge. Consentire, in buona sostanza, che le istituzioni pubbliche di beneficienza e assistenza possano continuare efficacemente a svolgere la loro insostituibile funzione morale e sociale in un mutato, e più moderno, contesto informato da disciplina giuridica più snella e da diverse esigenze di solidarietà. I sottoscritti proponenti confidano, pertanto, nel rapido esame di questa iniziativa parlamentare, aperta ai contributi migliorativi della competente commissione legislativa e, infine, dell aula.

3 /////////////////////////////////////////////////////////// DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA Art. 1 (Finalità) 1. La presente legge persegue la finalità di rifunzionalizzare e riorganizzare in Sicilia le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB). 2. Il principio informatore è quello della autonomia statutaria, idoneo a garantire gestione efficiente delle risorse umane, patrimoniali e tecniche. 3. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza intervengono nel sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali previsto dall art. 22 della legge n. 328/2000 e successive integrazioni e modificazioni. Art. 2 (Riconversione) 1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza possono riconvertirsi in associazioni o fondazioni di diritto privato, anche mediante ricorso alla fusione o incorporazione con altre istituzioni pubbliche del medesimo genere. 2. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che da almeno cinque anni non abbiano svolto alcuna attività prevista nei rispettivi statuti, vengono incorporate nelle istituzioni ricadenti nello stesso Comune o in quello più prossimo. 3. Le istituzioni di cui al comma 1 possono estinguersi nel caso in cui, entro sei mesi dall entrata in vigore della presente legge, non abbiano proceduto alla riconversione. 4. Nell accertata impossibilità di procedere alla riconversione, il patrimonio (compatibilmente con quanto disposto negli atti di fondazione), il personale, i rapporti giuridici pendenti e i saldi finanziari transitano, per lo svolgimento di attività socio-assistenziali, al Comune nel quale ha sede l istituzione pubblica di assistenza e beneficienza ovvero alla istituzione accorpante, in ipotesi di fusione o incorporazione.

4 5. Forme, procedure e modi per procedere alla riconversione sono fissati con decreto dell Assessore regionale alla famiglia, da essere emanato entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge. Art. 3 (Organi di amministrazione) 1. Nel rispetto degli interessi e del criterio della territorialità, quest ultimo previsto dall art. 4 del D. L.vo n. 165/2001, il funzionamento e le competenze dell organo di amministrazione, di natura monocratica, sono disciplinati dai rispettivi statuti. 2. L amministratore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza viene nominato dall Assessore regionale della famiglia, a seguito di designazione di tre persone effettuata dal Sindaco della città ove essa ha luogo. 3. Nel caso di inerzia, da parte del Sindaco, per oltre quarantacinque giorni dalla data dovuta, l Assessore regionale della famiglia nomina un commissario la cui durata in carica non può superare i tre mesi. Art. 4 (Vigilanza e controllo) 1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza sono sottoposte alla vigilanza e al controllo del competente assessorato della Regione Siciliana. 2. Il bilancio di previsione, sottoposto all obbligo di pareggio, è adottato nelle forme, nei modi e nei tempi previsti secondo la disciplina contenuta nel codice civile per le associazione e le fondazioni. Art. 5 (Patrimonio) 1. Il patrimonio, mobile e immobile, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, non direttamente utilizzato né strettamente funzionale per lo svolgimento delle attività istituzionali, può essere alienato, locato, conferito in concessione. 2. Le operazioni mobiliari e immobiliari di cui al comma 1 sono effettuate mediante ricorso a procedure di evidenza pubblica e verifica periodica dei risultati di gestione. Art. 6 (Personale)

5 1. Alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza si applica l articolo 4, comma 3 del D. L.vo n. 207/ Sono vietate le assunzioni di personale a tempo indeterminato fino al totale ripianamento delle eventuali obbligazioni sospese con i dipendenti in atto. Art. 7 (Norme transitorie e di adeguamento) 1. L Assessore regionale della famiglia provvede con proprio decreto, da essere emanato entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, fissando criteri oggettivi circa: a) l impossibilità oggettiva di funzionamento delle istituzioni pubbliche di beneficienza e assistenza; b) la fusione o trasformazione in associazione o fondazione; c) la definitiva estinzione; d) la responsabilità connessa alla situazione di perdurante gestione in perdita; e) al risanamento finanziario relativo al pregresso disavanzo di gestione. 2. E fatto obbligo agli uffici regionali di prestare assistenza tecnica al fine di raggiungere le finalità e attivare le procedure previste nella presente legge. Art. 8 (Norma finale) 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 2. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, li 08 gennaio 2015 Musumeci Ioppolo Formica

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