Rinnovo Tabelle
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- Albina Mari
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1 Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione centrale delle Prestazioni Rinnovo Tabelle Perequazione provvisoria Pensioni e limiti di reddito 1,6 % Limiti di reddito INVCIV totali 1,6 % Indennità INVCIV 3,25% A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 1
2 Importi delle pensioni per l anno 2007 Valori definitivi Importi delle pensioni per l anno 2008 Valori previsionali Importi dei trattamenti minimi delle pensioni di Fondi speciali (per gli anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, e 2008) Limiti di reddito per l integrazione al minimo delle pensioni INDICE Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni A.1 sociali Aumenti per costo vita A.2 Trattamenti minimi LSU decreto legislativo 81/2000 A3 pag. 4 Trattamenti minimi LSU articolo 50, legge 289/2002 A3bis Importo aggiuntivo A4 Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni B.1 sociali Aumenti per costo vita B.2 Trattamenti minimi LSU decreto legislativo 81/2000 B.3 pag. 5 Trattamenti minimi LSU articolo 50, legge 289/2002 B.3bis Importo aggiuntivo B.4 Disposizioni legislative per aumenti costo vita B.5 pag. 6 Fondo Clero C.1 Fondo Addetti Imposte di consumo C.2 Fondo Dipendenti Aziende del Gas C.3 pag. 7 Fondo Dipendenti Aziende Elettriche C.4 Fondo Esattoriali C.5 Fondo Addetti Servizi di Trasporto C.6 Fondo Telefonici C.7 pag. 8 Fondo per il Personale di Volo C.8 Fondo lavoratori dipendenti D.1 pag. 9 Gestioni dei lavoratori autonomi D.2 Lavoratori autonomi: pensioni di invalidità erogate ad invalidi che D.3 pag. 10 non hanno compiuto l età per il pensionamento di vecchiaia Pensioni con decorrenza compresa nell anno 1994 D.4 pag. 11 Pensioni con decorrenza successiva all anno 1994 D.5 pag. 12 Legge 385 del dicembre 2000 D.6 pag. 13 Limiti di reddito annuo che escludono l integrazione E.1 pag. 14 Integrazione degli assegni di invalidità Pensioni di inabilità Assegno di accompagno (Art.5 legge 222/84) E.2 pag. 15 Cumulo degli assegni di Limiti di reddito F.1 invalidità con i redditi del pag. 16 beneficiario Importi dei limiti E.2 pag. 17 Cumulo delle pensioni ai Limiti di reddito G.1 pag. 18 superstiti con i redditi del Importi dei limiti G.2 beneficiario pag. 19 Maggiorazione sociale dei Importi e limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione sociale. H.1 pag. 20 trattamenti minimi Importi e limiti di reddito per l incremento della maggiorazione H.2 pag. 21 Legge 127/2007 (14 a ) Importi e limiti per l aumento delle pensioni basse I pag. 22 Pensioni sociali assegni Pensioni Sociali L.1 pag. 23 sociali Pensione sociale NO aumenti art.67 L.448/1998 e art.52 L.488/1999 L.2 pag. 24 Aumento della pensione sociale. L.3 pag. 25 Aumento degli assegni vitalizi. L.4 pag. 26 Assegni sociali L.5 pag. 27 Assegno sociale NO aumenti art.67 L.448/1998 e art.52 L.488/1999 L.6 pag. 28 Aumento dell assegno sociale L.7 pag. 29 Maggiorazione dell assegno sociale L.8 pag. 30 Limiti di reddito per l aumento previsto per pensioni di categoria pag. L.9 INVCIV /PS Limiti di reddito per l aumento previsto per pensioni di categoria pag. L.10 INVCIV /AS Limiti di reddito per l aumento previsto per pensioni di categoria pag. L.11 INVCIV /PS (ciechi civili) Limiti di reddito per l aumento previsto per pensioni di categoria INVCIV /AS (ciechi civili) L.12 pag. 37 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 2
3 Pensioni ed indennità degli Limiti di reddito per la concessione delle pensioni ed assegni a invalidi civili mutilati ed invalidi civili e ai sordomuti M.1 pag. 38 Ciechi civili di fascia 6, 8 M.1.1 Ciechi civili di fascia 7 M.1.2 pag. 39 Ciechi civili di fascia 9 M.1.3 Ciechi civili di fascia 10 M.1.4 pag. 40 Ciechi civili di fascia 11 M.1.5 Ciechi civili di fascia 12, 13, 16, 17 M.1.6 pag. 41 Ciechi civili di fascia 14 M.1.7 Ciechi civili di fascia 15, 18, 19 M.1.8 pag. 42 Sordomuti di fascia 20, 21, 22 M.2.1 Sordomuti dai fascia 23,24,25 M.2.2 pag. 43 Sordomuti di fascia 26 M.2.3 pag. 44 Invalidi civili di fascia 30, 31, 32, 39, 43 M.3.1 Invalidi civili di fascia 34, 35, 36, 40 M.3.2 pag. 45 Invalidi civili di fascia 33 M.3.3 Invalidi civili di fascia 38, 41, 42, 44, 45 M.3.4 pag. 46 Invalidi civili di fascia 47 M.3.5 Talassemici M.3.6 pag. 47 Aumento INVCIV infrasessantacinquenni M.4.1 pag. 48 Aumento INVCIV invalidi totali tra i sessanta e i sessantacinque M.5.1 pag. 49 Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) tra i sessanta e i M.5.2 sessantacinque pag. 50 Aumento INVCIV ciechi (fasce 6 e 11) ultrasessantacinquenni e M.5.3 ciechi parziali ultrasettantenni (fasce 8, 12, 14, 16 e 17) pag. 51 Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) ultrasessantacinquenni M.5.4 con regole PS pag. 52 Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) ultrasessantacinquenni M.5.5 con regole AS pag. 53 Imposta sul reddito delle Scaglioni annui d imposta N.1 persone fisiche in vigore Scaglioni mensili d imposta N.1A pag. 54 dal 1 gennaio 2007 Detrazione per carichi di famiglia diversi dal coniuge N.2 pag. 55 Detrazione per il coniuge N.2A pag. 56 Detrazione per redditi di pensione N.3 pag. 57 Detrazione per redditi di pensione (soggetti ultra75enni) N.3A pag. 58 Detrazione per redditi di lavoro (previdenza complementare) N.4 pag. 59 Ulteriore detrazione per redditi di lavoro (prev. complementare) N.4A Detrazione per redditi diversi (quote scisse) N.5 pag. 60 Tabella per il calcolo dell addizionale regionale dell anno 2006 N.6 pag. 61 Fasce di retribuzione e Anzianità maturate al 31 dicembre 1992 O.1 reddito pensionabili Anzianità acquisite dal 1 gennaio 1993 O.2 pag. 64 Massimale di retribuzione Limiti di cui all articolo 2, comma 18, legge n. 335 del 1995 P pag. 65 Minimale retributivo Accredito dei contributi ai fini delle prestazioni pensionistiche Q pag. 66 Contributo di Solidarietà Tabella per il calcolo del contributo di solidarietà per gli anni 2004, 2005 e 2006 (legge 350/2003) R pag. 67 Pensioni ex-inpdai Minimali Retributivi, Massimali Retributivi e Tetti Pensionabili S pag. 68 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 3
4 IMPORTO DELLE PENSIONI PER L ANNO 2007 Valori definitivi Tabella A 1 TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI Trattamenti minimi Decorrenza pensioni lavoratori Assegni vitalizi Pensioni sociali Assegni sociali dipendenti e autonomi 1 gennaio ,14 248,59 320,88 389,36 IMPORTI ANNUI 5.669, , , ,68 2 AUMENTI PER COSTO VITA Dal 1 gennaio 2007: aumento del 2 % fino a 1.282,74 aumento del 1,8 % oltre 1.282,74 e fino a 2.137,90 aumento del 1,5 % oltre 2.137,90 3 TRATTAMENTI MINIMI LSU (Decreto legislativo n. 81/2000) Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili Dal 1 gennaio 2001: 444,52 IMPORTI ANNUI 5.778,76 3 bis TRATTAMENTI MINIMI LSU (articolo 50, comma 1, legge n. 289/2002) Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili Dal 1 gennaio 2003: 472,36 IMPORTI ANNUI 6.140,68 4 IMPORTO AGGIUNTIVO (Art.70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001) Importo complessivo annuo Aumento massimo delle pensioni Calcolo dell aumento -limite d importo- 154, ,76 Limite di importo Imponibile pensioni L importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che: Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il limite di Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di 8.504, ,46 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 4
5 IMPORTO DELLE PENSIONI PER L ANNO 2008 Valori provvisori Tabella B 1 TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI Trattamenti minimi Decorrenza pensioni lavoratori Assegni vitalizi Pensioni sociali Assegni sociali dipendenti e autonomi 1 gennaio ,12 252,57 326,02 395,59 IMPORTI ANNUI 5.760, , , ,67 2 AUMENTI PER COSTO VITA Dal 1 gennaio 2008: aumento del 1,60 % fino a 2.180,70 aumento del 1,20 % oltre 2.180,70 e fino a 3.489,12 aumento fino al oltre 3.489,12 e fino a 3.539,72 raggiungimento del limite massimo della fascia nessun aumento oltre 3.539,72 3 TRATTAMENTI MINIMI LSU (Decreto legislativo n. 81/2000) Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili Dal 1 gennaio 2001: 444,52 IMPORTI ANNUI 5.778,76 3 bis TRATTAMENTI MINIMI LSU (articolo 50, comma 1, legge n. 289/2002) Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili Dal 1 gennaio 2003: 472,36 IMPORTI ANNUI 6.140,68 4 IMPORTO AGGIUNTIVO (Art.70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001) Importo complessivo annuo Aumento massimo delle pensioni Calcolo dell aumento -limite d importo- 154, ,50 Limite di importo Imponibile pensioni L importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che: Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il limite di Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di 8.640, ,68 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 5
6 5 DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER AUMENTI COSTO VITA - A norma dell articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con decorrenza dal 1994 gli aumenti a titolo di perequazione automatica si applicano sulla base del solo adeguamento al costo della vita con cadenza annuale ed effetto dal 1 novembre di ciascun anno, secondo i criteri previsti dall articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n A norma dell articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull importo di pensione non eccedente il doppio del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il doppio ed il triplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90 per cento; per le fasce d importo eccedenti il triplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75 per cento. - A norma dell articolo 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con effetto dal 1995 il termine del 1 novembre stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, dall articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è differito al 1 gennaio successivo di ogni anno. - L articolo 59, comma 13, della legge 30/12/1997, n. 449, dispone che sulle pensioni di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo non spetta la perequazione automatica al costo della vita per l anno Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il minimo e inferiori a tale limite incrementato della quota di perequazione, l aumento di perequazione per l anno 1998 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. - L articolo 59, comma 13, della legge 30/12/1997, n. 449, dispone che a decorrere dal 1 gennaio 1999 e per un periodo di tre anni l indice di perequazione delle pensioni: 1. e applicato nella misura del 30 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo INPS; 2. non trova applicazione per le fasce di importo superiori a otto volte il predetto trattamento minimo. La legge finanziaria 2001 ha modificato la norma stabilendone l efficacia per un periodo di soli due anni. - Il provvedimento collegato alla legge finanziaria 1999 dispone che a decorrere dal 1 gennaio 1999, gli importi mensili della pensione sociale di cui all articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché dell assegno sociale di cui all articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire mensili. Per i trattamenti trasferiti all INPS, ai sensi dell articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, il provvedimento dispone che gli aumenti sono corrisposti in una misura che consenta all avente diritto di raggiungere un reddito pari all importo della pensione sociale di cui al comma 1, tenendo conto dei criteri adottati per l accesso e per il calcolo della predetta pensione sociale. - La legge 27 dicembre 1999 n.488 di Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) dispone che a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli importi mensili della pensione sociale di cui all articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché dell assegno sociale di cui all articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire mensili. L aumento di mensili spetta, anche ai trattamenti trasferiti all INPS ai sensi dell articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n.381, e dell articolo 19 della legge 30 marzo 1971, in misura che consenta all avente diritto di raggiungere un reddito pari all importo della pensione sociale o dell assegno sociale, tenendo conto dei criteri economici adottati per l accesso e per il calcolo della predetta pensione sociale o dell assegno sociale. - La legge 23 dicembre 2000 n. 388 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) dispone che a decorrere dal 1 gennaio 2001, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo ed il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90 per cento; per le fasce d importo eccedenti il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75 per cento. - Il comma 6 dell artico 5 (Interventi in materia pensionistica) della legge 127/2007 dispone che Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni e' applicato, per il triennio , nella misura del 100 per cento. - Il comma 1 dell articolo 5 del DDL 5322 (attuazione protocollo welfare), dispone che Per l anno 2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni non è concessa. Per le fasce d importo superiore a otto volte il trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione per l'anno 2008 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 6
7 decorrenza PENSIONI DEI FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA IMPORTO DEI MINIMI PER GLI ANNI 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 Valori provvisori per il Fondo Clero Fondo Clero Pensioni liquidate a norma degli articoli 16 e 17 delle leggi n.579 e n.580 del 5 luglio 1961 e dell articolo 25 della legge 22 dicembre 1973, n. 903 Tabella C Maggiorazione delle pensioni per ogni anno di contribuzione eccedente il decimo Importo ,69 81,90 4, ,12 83,87 4, ,18 85,97 4, ,43 87,69 4, ,58 89,18 4, ,14 90,97 5, ,12 92,43 5,11 2 Fondo Addetti Imposte di consumo , , , , , , ,57 3 Fondo Dipendenti Aziende del Gas decorrenza Importo , , , , , , ,12 4 Fondo Dipendenti Aziende Elettriche decorrenza Pensioni con decorrenza anteriore al 1 dicembre 1996 Pensioni con decorrenza dal 1 dicembre 1996 in poi importo ,97 392, ,34 402, ,40 412, ,47 420, ,33 427, ,74 436, ,42 443,12 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 7
8 Segue Tabella C decorrenza 5 Fondo Esattoriali decorrenza Importo , , , , , , ,79 6 Fondo Addetti Servizi di Trasporto decorrenza Importo , , , , , , ,12 Pensioni dirette con 15 anni di servizio utile, liquidate con decorrenza anteriore al 1 febbraio Fondo Telefonici Pensioni con decorrenza dal 1 febbraio 1997 in poi Pensioni di reversibilità con 15 anni di servizio utile Importo ,50 392,69 391, ,93 402,12 401, ,26 412,18 411, ,01 420,43 419, ,19 427,58 426, ,38 436,14 434, ,33 443,12 441,93 8 Fondo per il Personale di Volo decorrenza Importo , , , , , , ,12 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 8
9 LIMITI DI REDDITO PER L INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLE PENSIONI Articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n PENSIONI DEL FONDO LAVORATORI DIPENDENTI Anno Limiti di reddito personale che escludono l integrazione al minimo Limiti di reddito personale che consentono l integrazione al minimo intero Tabella D Limiti di reddito personale che consentono l integrazione al minimo totale e parziale a seconda dell importo a calcolo della pensione 1983 Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre ,94 Fino a 5.104,97 Oltre 5.104,97 fino a , Oltre ,12 Fino a 5.227,56 Oltre 5.227,56 fino a , Oltre ,68 Fino a 5.358,34 Oltre 5.358,34 fino a , Oltre ,18 Fino a 5.465,59 Oltre 5.465,59 fino a , Oltre ,08 Fino a 5.558,54 Oltre 5.558,54 fino a , Oltre ,64 Fino a 5.669,82 Oltre 5.669,82 fino a , Oltre ,12 Fino a 5.760,56 Oltre 5.760,56 fino a ,12 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 9
10 Segue Tabella D 2 PENSIONI DELLE GESTIONI PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI Anno Limiti di reddito Limiti di reddito Limiti di reddito personale che personale che personale che consentono l integrazione al minimo escludono consentono totale e parziale a seconda dell importo l integrazione al l integrazione al a calcolo della pensione minimo minimo intero 1983 Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L PENSIONI DI INVALIDITA EROGATE AD INVALIDI CHE NON HANNO COMPIUTO L ETA PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA Anno Limiti di reddito personale che escludono l integrazione al minimo Limiti di reddito personale che consentono l integrazione al minimo intero Limiti di reddito personale che consentono l integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell importo a calcolo della pensione 1983 Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Dal 1 gennaio 1988 i limiti di reddito che consentono l integrazione al minimo, totale o parziale, delle pensioni dei lavoratori autonomi sono gli stessi di quelli previsti per le pensioni dei lavoratori dipendenti. A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 10
11 4 PENSIONI CON DECORRENZA COMPRESA NELL ANNO 1994 Anno Limiti di reddito coniugale che escludono l integrazione al minimo Limiti di reddito coniugale che consentono l integrazione al minimo intero Segue Tabella D Limiti di reddito coniugale che consentono l integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell importo a calcolo della pensione 1994 Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre ,85 Fino a ,88 Da ,89 fino a , Oltre ,80 Fino a ,24 Da ,25 fino a , Oltre ,70 Fino a ,36 Da ,37 fino a , Oltre ,95 Fino a ,36 Da ,36 fino a , Oltre ,70 Fino a ,16 Da ,16 fino a , Oltre ,10 Fino a ,28 Da ,28 fino a , Oltre ,80 Fino a ,24 Da ,24 fino a ,80 Alle pensioni liquidate con decorrenza nell anno 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l ammontare annuo del minimo, calcolato in misura pari a 13 volte l importo mensile in vigore al 1 gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 5 volte il predetto minimo annuo (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall art.11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537). A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 11
12 Segue Tabella D 5 PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL ANNO 1994 Anno Limiti di reddito coniugale che escludono l integrazione al minimo Limiti di reddito coniugale che consentono l integrazione al minimo intero Limiti di reddito coniugale che consentono l integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell importo a calcolo della pensione 1995 Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre ,88 Fino a ,91 Da ,92 fino a , Oltre ,24 Fino a ,68 Da ,69 fino a , Oltre ,36 Fino a ,02 Da ,03 fino a , Oltre ,36 Fino a ,77 Da ,77 fino a , Oltre ,16 Fino a ,62 Da ,62 fino a , Oltre ,28 Fino a ,46 Da ,46 fino a , Oltre ,24 Fino a ,68 Da ,68 fino a ,24 Alle pensioni liquidate con decorrenza successiva al 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l ammontare annuo del minimo calcolato in misura pari a 13 volte l importo mensile in vigore al 1 gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 4 volte il predetto minimo annuo (articolo 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335). A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 12
13 Segue Tabella D 6 LEGGE 385 DEL 14 DICEMBRE 2000 PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL ANNO 1993 Lavoratori in possesso dei requisiti previsti dall articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 503 del 30 dicembre 1992 Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti Gestioni dei Lavoratori Autonomi Dec. Integrazione Donne nate entro il 31 dicembre 1939 Donne nate entro il 31 dicembre 1934 Uomini nati entro il 31 dicembre 1934 Uomini nati entro il 31 dicembre 1929 Donne nate dal 1 gennaio 1940 al 30 giugno Donne nate dal 1 gennaio 1935 al 30 giugno 1940 Uomini nati dal 1 gennaio 1935 al 30 giugno 1935 Donne nate dal 1 luglio 1940 al 31 dicembre 1940 Uomini nati dal 1 luglio 1935 al 30 dicembre Uomini nati dal 1 gennaio 1930 al 30 giugno 1930 Donne nate dal 1 luglio 1935 al 30 dicembre 1935 Uomini nati dal 1 luglio 1930 al 30 dicembre 1930 FASCE DI REDDITO CUMULATO E PERCENTUALE DI INTEGRAZIONE 1 gennaio gennaio gennaio 2002 Fasce di reddito cumulato con il coniuge Reddito cumulato superiore a 4 volte e non eccedente 5 volte l ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l importo in vigore al 1 gennaio Reddito cumulato superiore a 5 volte e non eccedente 6 volte l ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l importo in vigore al 1 gennaio Percentuale di integrazione 70% 40% N.B. Le percentuali di integrazione indicate spettano fino a concorrenza del limite massimo di reddito previsto per la fascia in cui si collocano. Anno Fasce di reddito coniugale Percentuale di integrazione da lire a lire % da lire a lire % da lire a lire % da lire a lire % da ,89 a ,85 70% da ,86 a ,82 40% da ,24 a ,80 70% da ,81 a ,36 40% da ,36 a ,70 70% da ,71 a ,04 40% da ,36 a ,95 70% da ,95 a ,54 40% da ,16 a ,70 70% da ,70 a ,24 40% da ,28 a ,10 70% da ,10 a ,92 40% da ,24 a ,80 70% da ,80 a ,36 40% A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 13
14 Tabella E INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI D INVALIDITA Articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n LIMITI DI REDDITO ANNUO CHE ESCLUDONO L INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA Anno Pensionato solo Pensionato coniugato 1984 Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre 9.114,82 Oltre , Oltre 9.333,74 Oltre , Oltre 9.567,22 Oltre , Oltre 9.758,58 Oltre , Oltre 9.924,72 Oltre , Oltre ,36 Oltre , Oltre ,34 Oltre ,01 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 14
15 Segue Tabella E ASSEGNO MENSILE PER L ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI PENSIONATI DI INABILITA Articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222 decorrenza importo mensile , , , , , , ,63 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 15
16 Tabella F CUMULO DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO Articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n Tabella G 1 LIMITI DI REDDITO Ammontare dei redditi Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1 gennaio. Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1 gennaio. Percentuale di riduzione 25 per cento dell'importo dell'assegno. 50 per cento dell'importo dell'assegno. A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 16
17 Segue Tabella F 2 IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO Anno Ammontare dei redditi Percentuale di riduzione fino a lire Nessuna 1996 oltre lire fino a lire per cento oltre lire per cento fino a lire Nessuna 1997 oltre lire fino a lire per cento oltre lire per cento Fino a lire Nessuna 1998 oltre lire fino a lire per cento oltre lire per cento Fino a lire Nessuna 1999 oltre lire fino a lire per cento oltre lire per cento Fino a lire Nessuna 2000 oltre lire fino a lire per cento oltre lire per cento Fino a lire Nessuna 2001 oltre lire fino a lire per cento oltre lire per cento Fino a ,88 Nessuna 2002 oltre ,88 fino a ,85 25 per cento oltre ,85 50 per cento Fino a ,24 Nessuna 2003 oltre ,24 fino a ,80 25 per cento oltre ,80 50 per cento Fino a ,36 Nessuna 2004 oltre ,36 fino a ,70 25 per cento oltre ,70 50 per cento Fino a ,36 Nessuna 2005 oltre ,36 fino a ,95 25 per cento oltre ,95 50 per cento Fino a ,16 Nessuna 2006 oltre ,16 fino a ,70 25 per cento oltre ,70 50 per cento Fino a ,28 Nessuna 2007 oltre ,28 fino a ,10 25 per cento oltre ,10 50 per cento Fino a ,24 Nessuna 2008 oltre ,24 fino a ,80 25 per cento oltre ,80 50 per cento A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 17
18 Tabella G CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n Tabella F 1 LIMITI DI REDDITO Ammontare dei redditi Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1 gennaio. Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1 gennaio. Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1 gennaio. Percentuale di riduzione 25 per cento dell'importo della pensione 40 per cento dell'importo della pensione 50 per cento dell'importo della pensione A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 18
19 Segue Tabella G 2 IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO Anno Ammontare dei redditi Percentuale di riduzione fino a lire Nessuna 1996 oltre lire fino a lire per cento oltre lire fino a lire per cento oltre lire per cento fino a lire Nessuna 1997 oltre lire fino a lire per cento oltre lire fino a lire per cento oltre lire per cento Fino a lire Nessuna 1998 oltre lire fino a lire per cento oltre lire fino a lire per cento oltre lire per cento Fino a lire Nessuna 1999 oltre lire fino a lire per cento oltre lire fino a lire per cento oltre lire per cento Fino a lire Nessuna 2000 oltre lire fino a lire per cento oltre lire fino a lire per cento oltre lire per cento Fino a lire Nessuna 2001 oltre lire fino a lire per cento oltre lire fino a lire per cento oltre lire per cento Fino a ,91 Nessuna 2002 oltre ,91 fino a ,88 25 per cento oltre ,88 fino a ,85 40 per cento oltre ,85 50 per cento Fino a ,68 Nessuna 2003 oltre ,68 fino a ,24 25 per cento oltre ,24 fino a ,80 40 per cento oltre ,80 50 per cento Fino a ,02 Nessuna 2004 oltre ,02 fino a ,36 25 per cento oltre ,36 fino a ,70 40 per cento oltre ,70 50 per cento Fino a ,77 Nessuna 2005 oltre ,77 fino a ,36 25 per cento oltre ,36 fino a ,95 40 per cento oltre ,95 50 per cento Fino a ,62 Nessuna 2006 oltre ,62 fino a ,16 25 per cento oltre ,16 fino a ,70 40 per cento oltre ,70 50 per cento Fino a ,46 Nessuna 2007 oltre ,46 fino a ,28 25 per cento oltre ,28 fino a ,10 40 per cento oltre ,10 50 per cento Fino a ,68 Nessuna 2008 oltre ,68 fino a ,24 25 per cento oltre ,24 fino a ,80 40 per cento oltre ,80 50 per cento A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 19
20 MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI Articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, Modificato dall'articolo 69 comma 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001 Tabella H 2001 IMPORTI 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 no diritto art. 38 l. 448/2001 Da 60 mensile mensile 25,83 anni annuo annuo 335,79 Da 65 mensile mensile 82,64 anni annuo annuo 1.074,32 Da 70 mensile anni annuo Da 75 mensile anni annuo LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE A - Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua B Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS) TM , , , , , , ,56 AS , , , , , , ,67 IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. [A (RP + P)] : 13 [B (RF + RP + P)] : 13 RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. P: importo della pensione spettante nell anno. A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 20
21 Segue Tabella H INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002 Modificato dall articolo 5 comma 5 della legge 127/2007 IMPORTI La maggiorazione rimane invariata dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2007 A partire dal 1 gennaio 2008 Da 60 mensile 123,77 mensile 136,88 anni annuo 1.609,01 annuo 1.779,44 Da 65 mensile 123,77 mensile 136,88 anni annuo 1.609,01 annuo 1.779,44 Da 70 mensile 123,77 mensile 136,88 anni annuo 1.609,01 annuo 1.779,44 LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE A Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua B Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS). A B 7.540,00 ( TM + MS annua) ,67 ( TM + MS annua + AS) IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. [A (RP + P)] : 13 [B (RF + RP + P)] : 13 RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. P: importo della pensione spettante nell anno. Dall anno 2002 l incremento della maggiorazione sociale viene attribuito dal compimento del sessantesimo anno di età solo ai titolari inabili. Dall anno 2002 l incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento del sessantacinquesimo anno di età solo ai titolari che possono usufruire della riduzione di età secondo la contribuzione versata. settimane di contribuzione anni di riduzione età Età dalla quale spetta l aumento fino a da 130 fino a da 390 fino a da 650 fino a da 910 fino a da 1170 in poi 5 65 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 21
22 Tabella I AUMENTO DELLE PENSIONI BASSE - SOMMA AGGIUNTIVA PER L ANNO 2007 Legge 127/2007 Requisiti di età L aumento spetta a coloro che hanno già compiuto o compiono il 64 anno di età entro il 31 dicembre dell anno di erogazione. Requisiti di contribuzione La somma aggiuntiva è determinata in funzione dell anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale. Lavoratori dipendenti < 15 anni (< 780 ctr.) > 15 < 25 anni (> 781 < ctr) > 25 anni (> ctr.) Anni di contribuzione Lavoratori autonomi < 18 anni (< 936 ctr.) > 18 < 28 anni (> 937 < ctr) > 28 anni (> ctr.) Limite imponibile pensioni 8.504,73 Anno 2007 (soggetti nati prima del 1 gennaio 1944) Somma aggiuntiva (max) Limite redditi totali del pensionato 262, ,73 327, ,73 392, ,73 Aumento spettante Limite massimo Totale redditi pensionato Lavoratori dipendenti < 15 anni (< 780 ctr.) > 15 < 25 anni (> 781 < ctr) > 25 anni (> ctr.) Anni di contribuzione Lavoratori autonomi < 18 anni (< 936 ctr.) > 18 < 28 anni (> 937 < ctr) > 28 anni (> ctr.) Limite imponibile pensioni 8.640,84 Anno 2008 (soggetti nati prima del 1 gennaio 1945) Somma aggiuntiva (max) Limite redditi totali del pensionato 336, ,84 420, ,84 504, ,84 Aumento spettante Limite massimo Totale redditi pensionato A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 22
23 PENSIONI SOCIALI Tabella L Anno 1 PENSIONI SOCIALI. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL IMPORTO MENSILE (pensioni liquidate a soggetti non invalidi civili o sordomuti) Reddito annuo del pensionato (RP) ZERO > 3.755,83 < 3.755, < 3.755,83 < 3.755, ZERO > 3.846,05 < 3.846,05 < 3.846,05 < 3.846,05 ZERO > 3.942,25 < 3.942,25 < 3.942,25 < 3.942,25 ZERO > 4.021,16 < 4.021,16 < 4.021,16 < 4.021,16 ZERO > 4.089,54 < 4.089,54 < 4.089,54 < 4.089,54 ZERO > 4.171,44 < 4.171,44 < 4.171,44 < 4.171,44 ZERO > 4.238,26 < 4.238,26 < 4.238,26 < 4.238,26 Reddito annuo del pensionato cumulato con il reddito del coniuge (RT) < 9.186,50 qualunque > ,33 < 9.186,50 > 9.186,50 e < ,33 < 9.406,98 qualunque > ,03 < 9.406,98 > 9.406,98 e < ,03 < 9.642,16 qualunque > ,41 < 9.642,16 > 9.642,16 e < ,41 < 9.835,01 qualunque > ,17 < 9.835,01 > 9.835,01 e < ,17 < ,21 qualunque > ,72 < ,21 > ,21 e < ,72 < ,26 qualunque > ,70 < ,26 > ,26 e < ,70 < ,50 qualunque > ,76 < ,50 > ,50 e < ,76 Importo mensile da detrarre dalla pensione sociale 288,91 288,91 RP/13 RP / 13 (*) oppure (RT ,50) / 13 (*) 295,85 295,85 RP/13 RP / 13 (*) oppure (RT ,98) / 13 (*) 303,25 303,25 RP/13 RP / 13 (*) oppure (RT ,16) / 13 (*) 309,32 309,32 RP/13 RP / 13 (*) oppure (RT ,01) / 13 (*) 314,58 314,58 RP/13 RP / 13 (*) oppure (RT ,21) / 13 (*) 320,88 320,88 RP/13 RP / 13 (*) oppure (RT ,26) / 13 (*) PS PS RP/13 RP / 13 (*) oppure (RT ,50) / 13 (*) (*) Dall importo mensile della pensione sociale deve essere detratto il valore più elevato derivante dalle due operazioni di calcolo Importo mensile pensione sociale 288,91 zero zero 295,85 zero zero 303,25 zero zero 309,32 zero zero 314,58 zero zero 320,88 zero zero 326,02 zero zero A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 23
24 PENSIONI SOCIALI Segue Tabella L Anno PENSIONI SOCIALI - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL IMPORTO MENSILE Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999 Reddito annuo del pensionato (RP) ZERO > 2.909,79 < 2.909,79 < 2.909,79 < 2.909,79 ZERO > 2.979,60 < 2.979,60 < 2.979,60 < 2.979,60 ZERO > 3.054,09 < 3.054,09 < 3.054,09 < 3.054,09 ZERO > 3.115,19 < 3.115,19 < 3.115,19 < 3.115,19 ZERO > 3.168,23 < 3.168,23 < 3.168,23 < 3.168,23 ZERO > 3.231,67 < 3.231,67 < 3.231,67 < 3.231,67 ZERO > 3.283,41 < 3.283,41 < 3.283,41 < 3.283,41 Reddito annuo del pensionato cumulato con il reddito del coniuge (RT) < 9.186,50 qualunque > ,29 < 9.186, ,50 e < ,29 < 9.406,98 qualunque > ,58 < 9.406, ,98 e < ,58 < 9.642,16 qualunque > ,25 < 9.642, ,16 e < ,25 < 9.835,01 qualunque > ,20 < 9.835, ,01 e < ,20 < ,21 qualunque > ,35 < , ,21 e < ,35 < ,26 qualunque > ,93 < , ,26 e < ,93 < ,50 qualunque > ,91 < , ,50 e < ,91 Importo mensile da detrarre dalla pensione sociale 223,83 223,83 RP/13 RP / 13 (*) oppure (RT ,50) / 13 (*) 229,20 229,20 RP/13 RP / 13 (*) oppure (RT ,98) / 13 (*) 234,93 234,93 RP/13 RP / 13 (*) oppure (RT ,16) / 13 (*) 239,63 239,63 RP/13 RP / 13 (*) oppure (RT ,01) / 13 (*) 243,71 243,71 RP/13 RP / 13 (*) oppure (RT ,21) / 13 (*) 248,59 248,59 RP/13 RP / 13 (*) oppure (RT ,26) / 13 (*) PSO PSO RP/13 RP / 13 (*) oppure (RT ,50) / 13 (*) (*) Dall importo mensile della pensione sociale deve essere detratto il valore più elevato derivante dalle due operazioni di calcolo Importo mensile pensione sociale 223,83 zero zero 229,20 zero zero 234,93 zero zero 239,63 zero zero 243,71 zero zero 248,59 zero zero 252,57 zero zero A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 24
25 Segue Tabella L AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE Articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 Modificato dall articolo 70, comma 4 della legge 388/2000, Finanziaria del 2001 Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002 Modificato dall articolo 5 comma 5 della legge 127/ IMPORTI DELL AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE Da 65 mensile 239,03 mensile 253,98 anni annuo 3.107,39 annuo 3.301,74 Da 70 mensile 239,03 mensile 253,98 anni annuo 3.107,39 annuo 3.301,74 Da 75 mensile 239,03 mensile 253,98 anni annuo 3.107,39 annuo 3.301,74 LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE A Limite personale = pensione sociale annua (PS) + aumento della pensione sociale annuo B Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno sociale (AS) PS 4.171, ,26 AS 5.061, ,67 IMPORTO MENSILE DELL AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE SPETTANTE L aumento spettante è quella di importo meno elevato tra l intero importo dell aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. [A (RP + PS)] : 13 [B (RF + RP + PS)] : 13 RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell aumento della pensione sociale. RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell aumento della pensione sociale. PS: importo della pensione sociale spettante nell anno, al netto del ticket di 5,17 (lire ). A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 25
26 Segue Tabella L AUMENTO DELL'ASSEGNO VITALIZIO Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002 Modificato dall articolo 5 comma 5 della legge 127/ LIMITI DI REDDITO E AUMENTO DEGLI ASSEGNI VITALIZI Anno Pensionato solo (A) Pensionato coniugato (B) Importo mensile aumento spettante , ,39 292,63 [A - (RP + PSO)] / 13 [B (RF + RP + PSO)] / , ,44 296,69 [A - (RP + PSO)] / 13 [B (RF + RP + PSO)] / , ,96 301,02 [A - (RP + PSO)] / 13 [B (RF + RP + PSO)] / , ,89 304,57 [A - (RP + PSO)] / 13 [B (RF + RP + PSO)] / , ,91 307,64 [A - (RP + PSO)] / 13 [B (RF + RP + PSO)] / , ,51 311,32 [A - (RP + PSO)] / 13 [B (RF + RP + PSO)] / , ,67 327,43 [A - (RP + PSO)] / 13 [B (RF + RP + PSO)] / 13 NOTE L aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell aumento della PSO. RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell aumento della PSO. PSO : Importo annuo della prestazione PSO , ,67 somma dell importo annuo 2008 della PSO, pari a 3.283,41 e dell aumento per 13 mensilità, pari a 4.256,59. somma del limite di reddito personale e dell importo annuo 2008 dell assegno sociale, pari a 5.142,67 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 26
27 ASSEGNI SOCIALI Segue Tabella L Anno ASSEGNI SOCIALI. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL IMPORTO MENSILE Pensionato non coniugato Pensionato coniugato Reddito annuo Importo mensile Reddito annuo Importo mensile assegno (RP) assegno sociale (RC) sociale > > < ( RP) / 13 < ( RC) / 13 > < > < > < > < > < > 4.557,41 <.4.557,41 > 4.666,87 < 4.666,87 > 4.783,61 < 4.783,61 > 4.879,29 < 4.879,29 > 4.962,36 < 4.962,36 > 5.061,68 < 5.061,68 > 5.142,67 < 5.142, ( RP) / ( RP) / ( RP) / ( RP) / ( RP) / ,57 (4.557,41 RP) / ,99 (4.666,87 RP) / ,97 (4.783,61 RP) / ,33 (4.879,29 RP) / ,72 (4.962,36 RP) / ,36 (5.061,68 RP) / ,59 (5.142,67 RP) / 13 > < > < > < > < > < > 9.114,82 < 9.114,82 > 9.333,74 < 9.333,74 > 9.567,22 < 9.567,22 > 9.758,58 < 9.758,58 > 9.924,72 < 9.924,72 > ,36 < ,36 > ,34 < , ( RC) / ( RC) / ( RC) / ( RC) / ( RC) / ,57 (9.114,82 - RC) / ,99 (9.333,74 - RC) / ,97 (9.567,22 - RC) / ,33 (9.758,58 - RC) / ,72 (9.924,72 - RC) / ,36 (10.123,36 - RC) / ,59 (10.285,34 - RC) / 13 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 27
28 Segue Tabella L ASSEGNI SOCIALI Anno ASSEGNI SOCIALI. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL IMPORTO MENSILE SENZA AUMENTI ART.67 L.448/1998 E ART.52 L.488/1999 Pensionato non coniugato Pensionato coniugato Reddito annuo Importo mensile Reddito annuo Importo mensile assegno (RP) > < > < > < > 3.711,37 <.3.711,37 > 3.800,42 < 3.800,42 > 3.895,45 < 3.895,45 > 3.973,32 < 3.973,32 > 4.041,05 < 4.041,05 > 4.121,91 < 4.121,91 > 4.187,82 < 4.187,82 assegno sociale ( RP) / ( RP) / ( RP) / ,49 (3.711,37 RP) / ,34 (3.800,42 RP) / ,65 (3.895,45 RP) / ,64 (3.973,32 RP) / ,85 (4.041,05 RP) / ,07 (4.121,91 RP) / ,14 (4.187,82 RP) / 13 (RC) > < > < > < > 8.268,78 < 8.268,78 > 8.467,29 < 8.467,29 > 8.679,06 < 8.679,06 > 8.852,61 < 8.852,61 > 9.003,41 < 9.003,41 > 9.183,59 < 9.183,59 > 9.330,49 < 9.330,49 sociale ( RC) / ( RC) / ( RC) / ,49 (8.268,78 - RC) / ,34 (8.467,29 - RC) / ,65 (8.679,06 - RC) / ,64 (8.852,61 - RC) / ,85 (9.003,41 - RC) / ,07 (9.183,59 - RC) / ,14 (9.330,49 - RC) / 13 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 28
29 AUMENTO DELL ASSEGNO SOCIALE Articolo 70, commi 1, 2, 3 della legge 388/2000, Finanziaria IMPORTI DELL AUMENTO DELL ASSEGNO SOCIALE Segue Tabella L , 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 no diritto art. 38 l. 448/2001 Da 65 anni mensile mensile 12,92 annuo annuo 167,96 Da 70 anni mensile annuo Da 75 anni mensile annuo LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL AUMENTO DELL ASSEGNO SOCIALE A - Limite personale = assegno sociale annuo (AS) + aumento annuo B Limite coniugale = limite personale + trattamento minimo annuo (TM) 2008 AS 5.142,67 TM 5.760,56 IMPORTO MENSILE DELL AUMENTO DELL ASSEGNO SOCIALE SPETTANTE L aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l intero importo dell aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. [A (RP + AS)] : 13 [B (RF + RP + AS)] : 13 RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell aumento dell assegno sociale. RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell aumento dell assegno sociale. AS: importo dell'assegno sociale spettante nell'anno. A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 29
30 Segue Tabella L MAGGIORAZIONE DELL ASSEGNO SOCIALE Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002 Modificato dall articolo 5 comma 5 della legge 127/ IMPORTI DELLA MAGGIORAZIONE DELL ASSEGNO SOCIALE Da 65 anni Da 70 anni mensile 170,55 mensile 184,41 annuo 2.217,15 annuo 2.397,33 mensile 170,55 mensile 184,41 annuo 2.217,15 annuo 2.397,33 LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE DELL ASSEGNO SOCIALE A - Limite personale = assegno sociale annuo (AS) + aumento annuo B Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno sociale (AS) AS 5.061, ,67 IMPORTO MENSILE DELLA MAGGIORAZIONE DELL ASSEGNO SOCIALE SPETTANTE L aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l intero importo dell aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. [A (RP + AS)] : 13 [B (RF + RP + AS)] : 13 RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell aumento dell assegno sociale. RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell aumento dell assegno sociale. AS: importo dell'assegno sociale spettante nell'anno. Nota bene Dall anno 2002 l incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento del sessantacinquesimo anno di età solo ai titolari che possono usufruire della riduzione di età secondo la contribuzione versata. A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 30
31 Segue Tabella L CALCOLO DEGLI AUMENTI PREVISTI DALL ARTICOLO 67 DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998 E DALL ARTICOLO 52 DELLA LEGGE N. 488 del PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN PS E PENSIONI DI CATEGORIA PS DERIVANTI DA INVCIV (escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili) Anno Reddito annuo del pensionato (A) Reddito annuo pensionato + coniuge (B) Importo mensile dell aumento < < > e < > e < ( A) / 13 (*) ( B) / 13 (*) > Qualunque 0 Qualunque > < < > e < > e < ( A) / 13 (*) ( B) / 13 (*) > Qualunque 0 Qualunque > < < > e < > e < > Qualunque Qualunque > ( A) / 13 (*) ( B) / 13 (*) 0 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 31
32 Segue Tabella L < 2.909,79 < ,29 65,08 > 2.909,79 e < 3.755,83 > ,29 e < ,33 (3.755,83 A) / 13 (*) (12.942,33 B) / 13 (*) > 3.755,83 Qualunque 0 < 2.979,60 < ,58 66,65 > 2.979,60 e < 3.846,05 > ,58 e < ,03 (3.846,05 A) / 13 (*) (13.253,03 B) / 13 (*) > 3.846,05 Qualunque 0 < 3.054,09 < ,25 68,32 > 3.054,09 e < 3.942,25 > ,25 e < ,41 (3.942,25 A) / 13 (*) (13.584,41 B) / 13 (*) > 3.942,25 Qualunque 0 < 3.115,19 < ,20 69,69 > 3.115,19 e < 4.021,16 > ,20 e < ,17 (4.021,16 A) / 13 (*) (13.856,17 B) / 13 (*) > 4.021,16 Qualunque 0 < 3.168,23 < ,35 70,87 > 3.168,23 e < 4.089,54 > ,35 e < ,72 (4.089,54 A) / 13 (*) (14.091,72 B) / 13 (*) > 4.089,54 Qualunque 0 < 3.231,67 < ,93 72,29 > 3.231,67 e < 4.171,44 > ,93 e < ,70 (4.171,44 A) / 13 (*) (14.373,70 B) / 13 (*) > 4.171,44 Qualunque 0 < 3.283,41 < ,91 73,45 > 3.283,41 e < 4.238,26 > ,91 e < ,76 (4.238,26 A) / 13 (*) (14.603,76 B) / 13 (*) > 4.238,26 Qualunque 0 (*), l aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai due calcoli. A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 32
33 Segue Tabella L 10 PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN AS E PENSIONI DI CATEGORIA AS DERIVANTI DA INVCIV (escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili) Anno Solo Pensionato Pensionato + Coniuge Reddito annuo Importo mensile Importo mensile Reddito annuo dell aumento dell aumento < < > e > e ( A) / 13 < < ( B) / 13 > > < < > e > e ( A) / 13 < < ( B) / 13 > > < < > e > e ( A) / 13 < < ( B) / 13 > > A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 33
34 Segue Tabella L < 3.711,37 65,08 < 8.268,78 65,08 > 3.711,37 e > 8.268,78 e (4.557,41 - A) / 13 < 4.557,41 < 9.114,82 (9.114,82 B) / 13 > 4.557,41 0 >9.114,82 0 < 3.800,42 66,65 < 8.467,29 66,65 > 3.800,42 e > 8.467,29 e (4.666,87 - A) / 13 < 4.666,87 < 9.333,74 (9.333,74 B) / 13 > 4.666,87 0 > 9.333,74 0 < 3.895,45 68,32 < 8.679,06 68,32 > 3.895,45 e > 8.679,06 e (4.783,61 - A) / 13 < 4.783,61 < 9.567,22 (9.567,22 B) / 13 > 4.783,61 0 > 9.567,22 0 < 3.973,32 69,69 < 8.852,61 69,69 > 3.973,32 e > 8.852,61 e (4.879,29 - A) / 13 < 4.879,29 < 9.758,58 (9.758,58 B) / 13 > 4.879,29 0 > 9.758,58 0 < 4.041,05 70,87 < 9.003,41 70,87 > 4.041,05 e > 9.003,41 e (4.962,36 - A) / 13 < 4.962,36 < 9.924,72 (9.924,72 B) / 13 > 4.962,36 0 > 9.924,72 0 < 4.121,91 72,29 < 9.183,59 72,29 > 4.121,91 e > 9.183,59 e (5.061,68 - A) / 13 < 5.061,68 < ,36 (10.123,36 B) / 13 > 5.061,68 0 > ,36 0 < 4.187,82 73,45 < 9.330,49 73,45 > 4.187,82 e > 9.330,49 e (5.142,67 - A) / 13 < 5.142,67 < ,34 (10.285,34 B) / 13 > 5.142,67 0 > ,34 0 In caso di pensionato coniugato, l aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai due calcoli. A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 34
35 CALCOLO DELL AUMENTO PREVISTO DALL ARTICOLO 67 DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998 Segue Tabella L 11 PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI (nati prima del 1 gennaio 1931) Anno Reddito annuo del pensionato A Reddito annuo cumulato B Importo mensile dell aumento Fasce 6, 8, 11, 12, 13, 16 e 17 Fasce 7 e 10 < < > < < ( A) / ( A) / 13 (*) > < > < ( B) / 13 (*) > > < < > < < ( A) / ( A) / 13 (*) > < > < ( B) / 13 (*) > > < < > < < ( A) / ( A) / 13 (*) > < > < ( B) / 13 (*) > > A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 35
36 Segue Tabella L < 2.909,79 < ,29 55,30 42,68 > 2.909,79 < 3.628,69 < ,29 (3.628,69 A) / 13 > 2.909,79 < 3.628,69 > ,29 < ,19 (3.628,69 A) / 13 (*) (12.815,19 B) / 13 (*) > 3.628,69 > ,19 0 < 2.979,60 < ,58 56,63 43,70 > 2.979,60 < 3.715,79 < ,58 (3.715,79 A) / 13 > 2.979,60 < 3.715,79 > ,58 < ,77 (3.715,79 A) / 13 (*) (13.122,77 B) / 13 (*) > 3.715,79 > ,77 0 < 3.054,09 < ,25 58,05 44,79 > 3.054,09 < 3.808,74 < ,25 (3.808,74 A) / 13 > 3.054,09 < 3.808,74 > ,25< ,90 (3.808,74 A) / 13 (*) (13.450,90 B) / 13 (*) > 3.808,74 > ,90 0 < 3.115,19 < ,20 59,22 45,69 > 3.115,19 < 3.885,05 < ,20 (3.885,05 A) / 13 > 3.115,19 < 3.885,05 > ,20 < ,06 (3.885,05 A) / 13 (*) (13.720,06 B) / 13 (*) > 3.885,05 > ,06 0 < 3.168,23 < ,35 60,23 46,47 > 3.168,23 < 3.951,22 < ,35 (3.951,22 A) / 13 > 3.168,23 < 3.951,22 > ,35 < ,34 (3.951,22 A) / 13 (*) (13.953,34 B) / 13 (*) > 3.951,22 > ,34 0 < 3.231,67 < ,93 61,43 47,40 > 3.231,67 < 4.030,26 < ,93 (4.030,26 A) / 13 > 3.231,67 < 4.030,26 > ,93 < ,52 (4.030,26 A) / 13 (*) (14.232,52 B) / 13 (*) > 4.030,26 > ,52 0 < 3.283,41 < ,91 62,41 48,15 > 3.283,41 < 4.094,74 < ,91 (4.094,74 A) / 13 > 3.283,41 < 4.094,74 > ,91 < ,24 (4.094,74 A) / 13 (*) (14.460,24 B) / 13 (*) > 4.094,74 > ,24 0 (*) l aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai due calcoli. A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 36
37 CALCOLO DELL AUMENTO PREVISTO DALL ARTICOLO 67 DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998 Segue Tabella L Anno PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI (nati dopo il 31 dicembre 1930) Solo Pensionato Pensionato + Coniuge Reddito annuo A Importo mensile Importo mensile Reddito annuo B dell aumento dell aumento < < > e > e ( B) / 13 ( A) / 13 < < > > < < > e > e ( A) / 13 < < ( B) / 13 > > < < > e > e ( A) / 13 < < ( B) / 13 > > < 3.711,37 55,30 < 8.268,78 55,30 > 3.711,37 e > 8.268,78e (4.430,27 - A) / 13 < 4.430,27 < 8.987,68 (8.987,68 B) / 13 > 4.430,27 0 > 8.987,68 0 < 3.800,42 56,63 < 8.467,29 56,63 > 3.800,42 e > 8.467,29 e (4.536,61 - A) / 13 < 4.536,61 < 9.203,48 (9.203,48 B) / 13 > 4.536,61 0 > 9.203,48 0 < 3.895,45 58,05 < 8.679,06 58,05 > 3.895,45 e > 8.679,06 e (4.650,10 - A) / 13 < 4.650,10 < 9.433,71 (9.433,71 B) / 13 > 4.650,10 0 > 9.433, ,32 59,22 < 8.852,61 59,22 > 3.973,32 e > 8.852,61 e (4.743,18 - A) / 13 < 4.743,18 < 9.622,47 (9.622,47 B) / 13 > 4.743,18 0 > 9.622, ,05 60,23 < 9.003,41 60,23 > 4.041,05 e > 9.003,41 e (4.824,04 - A) / 13 < 4.824,04 < 9.786,40 (9.786,40 B) / 13 > 4.824,04 0 > 9.786, ,91 61,43 < 9.183,59 61,43 > 4.121,91 e > 9.183,59 e (4.920,50 - A) / 13 < 4.920,50 < 9.982,18 (9.982,18 B) / 13 > 4.920,50 0 > 9.982, ,82 62,41 < 9.330,49 62,41 > 4.187,82 e > 9.330,49 e (4.999,15 - A) / 13 < 4.999,15 < ,82 (10.141,82 B) / 13 > 4.999,15 0 > ,82 0 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 37
38 Tabella M PRESTAZIONI PER GLI INVALIDI CIVILI 1 LIMITI DI REDDITO PER LA CONCESSIONE DELLE PENSIONI ED ASSEGNI AI MUTILATI E INVALIDI CIVILI E AI SORDOMUTI Decorrenza Mutilati ed invalidi civili Mutilati ed invalidi civili parziali totali Sordomuti I limiti reddituali per gli anni dal 1998 in poi sono riportati nelle tabelle M.1, M.2 e M.3 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 38
39 Tabella M.1 1 CIECHI CIVILI 1 CIECHI CIVILI CON SOLA PENSIONE Fascia Tipologia 06 ciechi assoluti, ricoverati, con sola pensione 08 ciechi parziali, ricoverati e non, con sola pensione decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile ,09 218, ,20 223, ,78 229, ,69 234, ,26 238, ,75 242, ,57 246,73 2 CIECHI CIVILI CON SOLA PENSIONE Fascia Tipologia 07 ciechi assoluti, non ricoverati, con sola pensione decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile ,09 236, ,20 242, ,78 248, ,69 253, ,26 257, ,75 262, ,57 266,83 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 39
40 Segue Tabella M 1 3 CIECHI CIVILI CON SOLA INDENNITÀ SPECIALE Fascia Tipologia 09 ciechi parziali, ricoverati e non, con sola indennità speciale decorrenza importo mensile erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente 111, a titolo della minorazione 113, , , , , ,86 4 CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO Fascia Tipologia 10 ciechi assoluti, non ricoverati, con pensione ed indennità decorrenza limite di reddito annuo indennità di importo mensile personale accompagnamento (*) ,09 236,45 619, ,20 242,13 633, ,78 248,19 649, ,69 253,16 669, ,26 257,47 689, ,75 262,62 710, ,57 266,83 733,41 (*) Nota bene l indennità di accompagnamento è indipendente da redditi A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 40
41 Segue Tabella M 1 5 CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO Fascia Tipologia 11 ciechi assoluti, ricoverati, con pensione ed indennità decorrenza limite di reddito annuo indennità di importo mensile personale accompagnamento(*) ,09 218,65 619, ,20 223,90 633, ,78 229,50 649, ,69 234,09 669, ,26 238,07 689, ,75 242,84 710, ,57 246,73 733,41 (*) Nota bene l indennità di accompagnamento è indipendente da redditi 6 CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ SPECIALE Fascia Tipologia 12 ciechi parziali, non ricoverati, con pensione ed indennità speciale 13 ciechi parziali, ricoverati, con pensione ed indennità speciale 16 ciechi parziali, minori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale 17 ciechi parziali, maggiori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale fascia provvisoria in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile indennità speciale ,09 218,65 111, ,20 223,90 113, ,78 229,50 157, ,69 234,09 161, ,26 238,07 164, ,75 242,84 168, ,57 246,73 172,86 (*) Nota bene l indennità speciale è indipendente da redditi A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 41
42 Segue Tabella M 1 7 CIECHI CIVILI CON SOLO ASSEGNO A VITA Fascia Tipologia 14 ciechi parziali, con solo assegno a vita decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile ,97 162, ,62 166, ,12 170, ,64 173, ,94 176, ,58 180, ,11 183,10 8 CIECHI CIVILI CON SOLA INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO Fascia Tipologia 15 ciechi assoluti, maggiori anni 18, con sola indennità di accompagnamento 18 ciechi assoluti, minori anni 18, ricoverati e non, con la sola indennità di accompagnamento 19 ciechi assoluti, maggiori anni 18, con la sola indennità di accompagnamento fascia provvisoria in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia decorrenza importo mensile erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente 619, a titolo della minorazione 633, , , , , ,41 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 42
43 Tabella M SORDOMUTI 1 - SORDOMUTI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE Fascia Tipologia 20 sordomuti, non ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione 21 sordomuti, ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione 22 sordomuti, non ricoverati titolari di altro reddito, con pensione ed indennità di comunicazione decorrenza limite di reddito annuo indennità di importo mensile personale comunicazione(*) ,09 218,65 174, ,20 223,90 217, ,78 229,50 220, ,69 234,09 223, ,26 238,07 226, ,75 242,84 229, ,57 246,73 233,00 (*)Nota bene l indennità di comunicazione è indipendente da redditi 2 SORDOMUTI CON SOLA INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE Fascia Tipologia 23 sordomuti, minori di anni 18, con sola indennità di comunicazione 24 sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione fascia provvisoria in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione decorrenza importo mensile erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente 174, a titolo della minorazione 217, , , , , ,00 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 43
44 Segue Tabella M SORDOMUTI CON SOLA PENSIONE Fascia Tipologia 26 sordomuti, maggiori di anni 18, con sola pensione in attesa di presentazione istanze per indennità di comunicazione decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile ,09 218, ,20 223, ,78 229, ,69 234, ,26 238, ,75 242, ,57 246,73 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 44
45 Tabella M.3 3 INVALIDI CIVILI 1 INVALIDI CIVILI TOTALI CON SOLA PENSIONE Fascia Tipologia 30 invalidi totali, non ricoverati, con sola pensione 31 invalidi totali, ricoverati, con sola pensione 32 invalidi totali, non ricoverati con altri redditi, con sola pensione 39 invalidi totali, ricoverati titolari di altro reddito, con sola pensione 43 invalidi totali, ricoverati, con sola pensione decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile ,09 218, ,20 223, ,78 229, ,69 234, ,26 238, ,75 242, ,57 246,73 2 INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLO ASSEGNO DI ASSISTENZA Fascia Tipologia 34 invalidi parziali, non ricoverati, con solo assegno 35 invalidi parziali, ricoverati, con solo assegno 36 invalidi parziali, non ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno 40 invalidi parziali, ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile ,83 218, ,05 223, ,25 229, ,16 234, ,54 238, ,44 242, ,26 246,73 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 45
46 Segue Tabella M.3 3 INVALIDI CIVILI TOTALI CON PENSIONE E INDENNITA DI ACCOMPAGNAMENTO Fascia Tipologia 33 invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, con pensione e indennità di accompagnamento decorrenza limite di reddito annuo indennità di importo mensile personale accompagnamento(*) ,09 218,65 426, ,20 223,90 431, ,78 229,50 436, ,69 234,09 443, ,26 238,07 450, ,75 242,84 457, ,57 246,73 465,09 (*)Nota bene l indennità di accompagnamento è indipendente da redditi 4 INVALIDI CIVILI CON SOLA INDENNITA DI ACCOMPAGNAMENTO Fascia Tipologia invalidi totali, maggiori di anni 18, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di 38 accompagnamento fascia provvisoria in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia invalidi totali, non ricoverati titolari di reddito superiore al limite previsto, con sola indennità di accompagnamento invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, ultrasessantacinquenni, con sola indennità di 42 accompagnamento 44 invalidi totali, minori, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento invalidi parziali, con indennità di accompagnamento per effetto della concausa della cecità parziale 45 (Corte Costituzionale n. 346/89) decorrenza indennità di accompagnamento erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della ,09 minorazione , , , , , ,09 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 46
47 Segue Tabella M.3 5 INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLA INDENNITA DI FREQUENZA Fascia Tipologia 47 invalidi parziali, minori di anni 18, con diritto all'indennità mensile di frequenza (legge 11/10/1990 n. 289) decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile ,83 218, ,05 223, ,25 229, ,16 234, ,54 238, ,44 242, ,26 246,73 6 LAVORATORI AFFETTI DA TALASSEMIA MAJOR E DREPANOCITOSI con anzianità contributiva pari o superiore a 520 settimane e almeno 35 anni di età legge 28 dicembre 2001 n.448 Fascia Tipologia 70 Talassemia major (morbo di Cooley ) 71 Drepanocitosi (anemia falciforme) decorrenza importo mensile(*) , , , , , , ,12 (*)Nota bene l importo in pagamento è indipendente da redditi A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 47
48 Tabella M 4 AUMENTO DELLA PENSIONE OVVERO DELL ASSEGNO DI INVALIDITÀ per INVALIDI CIVILI (fasce 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 43, 47) CIECHI CIVILI (fasce 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17) e SORDOMUTI (fasce, 20, 21, 22, 26,) Articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria AUMENTO DELLA PENSIONE OVVERO DELL ASSEGNO DI INVALIDITÀ. LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL AUMENTO PER I TITOLARI INFRASESSANTACINQUENNI Anno Pensionato solo Pensionato coniugato Importo mensile aumento spettante , ,67 10, , ,72 10, , ,24 10, , ,17 10, , ,19 10, , , , ,52 10,33 L aumento è spettante se non vengono superati i limiti di reddito 5.276, ,52 somma dell importo annuo 2008 dell assegno sociale, pari a 5.142,67 e dell aumento per 13 mensilità, pari a 134,29. somma del limite di reddito personale e dell importo annuo 2008 del trattamento minimo pari a 5.760,56. A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 48
49 Tabella M 5 INCREMENTO AL MILIONE Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002 Modificato dall articolo 5 comma 5 della legge 127/ AUMENTO DELLE PRESTAZIONI INVCIV PER TITOLARI DI ETÀ COMPRESA TRA I SESSANTA E I SESSANTACINQUE ANNI INVALIDI CIVILI TOTALI E I SORDOMUTI (fasce 20, 21, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 39, 43) CIECHI TOTALI (fasce 6, 11) Limiti di reddito Anno Importo pensione Pensionato solo (A) Pensionato coniugato (B) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 Importo mensile aumento spettante 297,81 [A - (RP+INVCIV)] / 13 [B (RF+RP+INVCIV)] / ,99 [A - (RP+INVCIV)] / 13 [B (RF+RP+INVCIV)] / ,45 [A - (RP+INVCIV)] / 13 [B (RF+RP+INVCIV)] / ,11 [A - (RP+INVCIV)] / 13 [B (RF+RP+INVCIV)] / ,28 [A - (RP+INVCIV)] / 13 [B (RF+RP+INVCIV)] / ,07 [A - (RP+INVCIV)] / 13 [B (RF+RP+INVCIV)] / ,27 [A - (RP+INVCIV)] / 13 [B (RF+RP+INVCIV)] / 13 L aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell aumento dell INVCIV. RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell aumento dell INVCIV. INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV , ,67 somma dell importo annuo 2008 della INVCIV, pari a 3.207,49 e dell aumento per 13 mensilità, pari a 4.332,51. somma del limite di reddito personale e dell importo annuo 2008 dell assegno sociale, pari a 5.142,67 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 49
50 Segue Tabella M 5 2 AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI DI ETÀ COMPRESA TRA I SESSANTA E I SESSANTACINQUE ANNI (fasce 7, 10) Anno Importo pensione Pensionato solo (A) Limiti di reddito Pensionato coniugato (B) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 Importo mensile aumento spettante 280,01 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B (RF + RP + INVCIV)] / ,76 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B (RF + RP + INVCIV)] / ,76 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B (RF + RP + INVCIV)] / ,04 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B (RF + RP + INVCIV)] / ,88 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B (RF + RP + INVCIV)] / ,29 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B (RF + RP + INVCIV)] / ,17 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B (RF + RP + INVCIV)] / 13 L aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell aumento dell INVCIV. RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell aumento dell INVCIV. INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV , ,67 somma dell importo annuo 2008 della INVCIV, pari a 3.468,79 e dell aumento per 13 mensilità, pari a 4.071,21. somma del limite di reddito personale e dell importo annuo 2008 dell assegno sociale, pari a 5.142,67 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 50
51 Segue Tabella M 5 3 AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI ULTRASESSANTACINQUENNI (fasce 6, 11) E DEI CIECHI PARZIALI ULTRASETTANTENNI (fasce 8, 12, 13, 16, 17) Anno Importo pensione Pensionato solo (A) Limiti di reddito Pensionato coniugato (B) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 Importo mensile aumento spettante 242,51 [A - (RP+INVCIV)] / 13 [B (RF+RP+INVCIV)] / ,36 [A - (RP+INVCIV)] / 13 [B (RF+RP+INVCIV)] / ,40 [A - (RP+INVCIV)] / 13 [B (RF+RP+INVCIV)] / ,89 [A - (RP+INVCIV)] / 13 [B (RF+RP+INVCIV)] / ,05 [A - (RP+INVCIV)] / 13 [B (RF+RP+INVCIV)] / ,64 [A - (RP+INVCIV)] / 13 [B (RF+RP+INVCIV)] / ,86 [A - (RP+INVCIV)] / 13 [B (RF+RP+INVCIV)] / 13 L aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell aumento dell INVCIV. RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell aumento dell INVCIV. INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV , ,67 somma dell importo annuo 2008 della INVCIV, pari a 4.018,82 e dell aumento per 13 mensilità, pari a 3.521,18. somma del limite di reddito personale e dell importo annuo 2008 dell assegno sociale, pari a 5.142,67 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 51
52 Segue Tabella M 5 4 AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI ULTRASESSANTACINQUENNI (fasce 7, 10) nati prima del 1 gennaio 1931 Anno Importo pensione Pensionato solo (A) Limiti di reddito Pensionato coniugato (B) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 Importo mensile aumento spettante 237,33 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B (RF + RP + INVCIV)] / ,06 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B (RF + RP + INVCIV)] / ,97 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B (RF + RP + INVCIV)] / ,35 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B (RF + RP + INVCIV)] / ,41 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B (RF + RP + INVCIV)] / ,89 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B (RF + RP + INVCIV)] / ,02 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B (RF + RP + INVCIV)] / 13 L aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell aumento dell INVCIV. RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell aumento dell INVCIV. INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV , ,67 somma dell importo annuo 2008 della INVCIV, pari a 4.094,74 e dell aumento per 13 mensilità, pari a 3.445,26 somma del limite di reddito personale e dell importo annuo 2008 dell assegno sociale, pari a 5.142,67 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 52
53 Segue Tabella M 5 5 AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI ULTRASESSANTACINQUENNI (fasce 7, 10) nati dopo il 31 dicembre 1930 Anno Importo pensione Pensionato solo (A) Limiti di reddito Pensionato coniugato (B) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 Importo mensile aumento spettante 224,71 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B (RF + RP + INVCIV)] / ,13 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B (RF + RP + INVCIV)] / ,71 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B (RF + RP + INVCIV)] / ,82 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B (RF + RP + INVCIV)] / ,65 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B (RF + RP + INVCIV)] / ,86 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B (RF + RP + INVCIV)] / ,76 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B (RF + RP + INVCIV)] / 13 L aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell aumento dell INVCIV. RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell aumento dell INVCIV. INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV , ,67 somma dell importo annuo 2008 della INVCIV, pari a 4.280,12 e dell aumento per 13 mensilità, pari a 3.259,88. somma del limite di reddito personale e dell importo annuo 2008 dell assegno sociale, pari a 5.142,67 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 53
54 Tabella N IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L ANNO SCAGLIONI ANNUI D IMPOSTA Reddito Aliquota Correttivo da percentuale detrarre Fino a ,00 23% 0,00 Oltre ,00 Fino a ,00 27% 600,00 Oltre ,00 Fino a ,00 38% 3.680,00 Oltre ,00 Fino a ,00 41% 5.330,00 Oltre ,00 43% 6.830,00 1A - SCAGLIONI MENSILI D IMPOSTA Reddito Aliquota Correttivo da percentuale detrarre Fino a 1.250,00 23% 0,00 Oltre 1.250,00 Fino a 2.333,33 27% 50,00 Oltre 2.333,33 Fino a 4.583,33 38% 306,67 Oltre 4.583,33 Fino a 6.250,00 41% 444,17 Oltre 6.250,00 43% 569,17 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 54
55 Segue Tabella N DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA - Art. 3, comma 1, lettera c) del disegno di legge finanziaria 2007 che modifica l art. 12 del TUIR (Detrazioni per carichi di famiglia) 2 - DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA DIVERSI DAL CONIUGE Familiare cui spetta la detrazione Detrazione annua note Per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli 800,00 Nota 1 affidati o affiliati Per ciascun figlio di età inferiore a tre anni 900,00 Nota 1 Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, Importo base + 220,00 Nota 1 n. 104 Se più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200,00 per ciascun figlio a partire dal primo Nota 1 aumento = 200,00 * n. tot. Figli Per ogni altra persona indicata nell articolo 433 del codice civile 750,00 Nota 2 Per primo figlio in mancanza del coniuge Si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge (tabella 2 a) La detrazione per carichi di famiglia spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Se i rapporti sono pari a zero, minori di zero o uguali a 1, le detrazioni non competono; negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti, si assume nelle prime quattro cifre decimali. Nota 1: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di , diminuito del reddito complessivo, e Calcolo del coefficiente (C ): C: ( reddito) / Calcolo della detrazione: IMP_DETR * C Per ogni figlio successivo al primo l importo di è aumentato di (( * (n. tot. Figli -1)) Nota 2: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di , diminuito del reddito complessivo, e Calcolo del coefficiente (C ): C: ( reddito) / Calcolo della detrazione: IMP_DETR * C A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 55
56 Segue Tabella N 2A - DETRAZIONE PER CONIUGE non legalmente ed effettivamente separato Reddito Detrazione annua note Fino a ,00 800,00 Nota 1 Oltre ,00 Fino a ,00 690,00 Oltre ,00 Fino a ,00 700,00 Oltre ,00 Fino a ,00 710,00 Oltre ,00 Fino a ,00 720,00 Oltre ,00 Fino a ,00 710,00 Oltre ,00 Fino a ,00 700,00 Oltre ,00 Fino a ,00 690,00 Oltre ,00 Fino a ,00 690,00 Nota 2 La detrazione è rapportata al periodo di pensione dell anno. Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. Nota1 : la detrazione è diminuita del prodotto tra 110 e l importo corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo e , se l ammontare del reddito complessivo non supera Calcolo del coefficiente (C ): C = reddito / Calcolo della diminuzione della detrazione (A ): A = 110 * C Calcolo della detrazione: A Nota 2: la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di diminuito del reddito complessivo e Calcolo del coefficiente (C ): C: ( reddito) / Calcolo della detrazione: 690,00 * C A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 56
57 Segue Tabella N DETRAZIONE PER REDDITI - Art. 3, comma 1, lettera d) del disegno di legge finanziaria 2007 che modifica l art. 13 del TUIR (Altre detrazioni) 3 - DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE (per soggetti di età inferiore a 75 anni) (di cui all articolo 49, comma 2, lett. A del TUIR) Reddito Detrazione annua note Fino a 7.500, ,00 Nota 1 Oltre 7.500,00 Fino a , ,00 Nota 2 Oltre ,00 Fino a , ,00 Nota 3 Oltre ,00 0 La detrazione è rapportata al periodo di pensione dell anno. Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. Nota1 : L ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690,00. La detrazione minima di 690,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo minore di 690,00. Nota 2: la detrazione è aumentata del prodotto tra 470 e l importo corrispondente al rapporto tra , diminuito del reddito complessivo, e 7.500, se l ammontare del reddito complessivo è superiore a ma non a Calcolo del coefficiente (C ): C = ( reddito) / Calcolo dell aumento della detrazione (A ): A = 470 * C Calcolo della detrazione: 1.255,00 + A Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di , diminuito del reddito complessivo, e l importo di Calcolo del coefficiente (C ): C: ( reddito) / Calcolo della detrazione: 1.255,00 * C A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 57
58 Segue Tabella N 3A - DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE ultra75 (per soggetti di età pari o superiore a 75 anni) (di cui all articolo 49, comma 2, lett. A del TUIR) Reddito Detrazione annua note Fino a 7.750, ,00 Nota 1 Oltre 7.750,00 Fino a , ,00 Nota 2 Oltre ,00 Fino a , ,00 Nota 3 Oltre ,00 0 La detrazione è rapportata al periodo di pensione dell anno. Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. Nota1 : L ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713,00. La detrazione minima di 713,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo minore di 713,00. Nota 2: la detrazione è aumentata del prodotto tra 486 e l importo corrispondente al rapporto tra , diminuito del reddito complessivo, e 7.250, se l ammontare del reddito complessivo è superiore a ma non a Calcolo del coefficiente (C ): C = ( reddito) / Calcolo dell aumento della detrazione (A ): A = 486 * C Calcolo della detrazione: 1.297,00 + A Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di , diminuito del reddito complessivo, e l importo di Calcolo del coefficiente (C ): C: ( reddito) / Calcolo della detrazione: 1.297,00 * C A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 58
59 Segue Tabella N 4 - DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO (da applicare nei casi di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza complementare di cui all art. 50, comma 1, lettera h-bis del TUIR) Reddito Detrazione annua note Fino a 8.000, ,00 Nota 1 Oltre 8.000,00 Fino a , ,00 Nota 2 Oltre ,00 Fino a , ,00 Nota 3 Oltre ,00 0 La detrazione è rapportata al periodo di pensione dell anno. Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. Nota1 : L ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690,00. La detrazione minima di 690,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo minore di 690,00. Nota 2: la detrazione è aumentata del prodotto tra 502 e l importo corrispondente al rapporto tra , diminuito del reddito complessivo, e 7.000, se l ammontare del reddito complessivo è superiore a ma non a Calcolo del coefficiente (C ): C = ( reddito) / Calcolo dell aumento della detrazione (A ): A = 502 * C Calcolo della detrazione: 1.338,00 + A Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di , diminuito del reddito complessivo, e l importo di Calcolo del coefficiente (C ): C: ( reddito) / Calcolo della detrazione: 1.338,00 * C A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 59
60 Segue Tabella N 4A ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO (da applicare nei casi di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza complementare di cui all art. 50, comma 1, lettera h-bis del TUIR) Reddito Detrazione annua Oltre ,00 Fino a ,00 10,00 Oltre ,00 Fino a ,00 20,00 Oltre ,00 Fino a ,00 30,00 Oltre ,00 Fino a ,00 40,00 Oltre ,00 Fino a ,00 25,00 Nota: L importo dell ulteriore detrazione deve essere aggiunto all importo della detrazione per redditi di lavoro calcolata secondo i criteri della tabella DETRAZIONE PER REDDITI DIVERSI (da applicare alle quote corrisposte a titolo di assegno alimentare all ex coniuge e di assegno divorzile all ex coniuge superstite) Reddito Detrazione annua note Fino a 4.800, ,00 Oltre 4.800,00 Fino a , ,00 Nota 1 Oltre ,00 Fino a 0 Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. Nota 1: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di , diminuito del reddito complessivo, e l importo di Calcolo del coefficiente (C ): C: ( reddito) / Calcolo della detrazione: 1.104,00 * C A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 60
61 Codice regione Segue Tabella N 6 - Addizionale Regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) Art. 50, co.3, D. Lgs 446/1997 AGGIORNAMENTO 8 novembre 2007 certificazione fiscale a consuntivo ANNO 2007 Regione Scaglioni di reddito Aliquota aggiuntiva Aliquota totale 01 Abruzzo qualsiasi 1,40% 02 Basilicata qualsiasi 0,90% 03 Bolzano qualsiasi 0,90% 04 Calabria qualsiasi 1,40% 05 Campania qualsiasi 1,40% Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia oltre ,00 oltre ,00 oltre ,00 fino a ,00 fino a ,00 fino a ,00 1,10% 1,20% 1,30% 1,40% qualsiasi 0,90% 08 Lazio qualsiasi 1,40% 09 Liguria oltre ,00 oltre ,00 oltre ,00 oltre ,00 fino a ,00 fino a ,00 fino a ,00 fino a ,00 0,90% 1,25% - (0,987 * ( imponibile)) 1,25% 1,40% - (0,986 * ( imponibile)) 1,40% Correttivo da detrarre Si applica l intera % Riferimenti normativi Legge regionale 12 dicembre 2006, n. 44 (GU n. 297 del ) Legge Regionale 7 agosto 2002, n. 30 (B.U. 10 agosto 2002, n. 14 suppl. str. n. 7) regione con squilibrio economicofinanziario della spesa sanitaria nel corso del 2006 Art. 1, comma 174, L. 30 dicembre 2004, n. 311, modificato dall art. 1, comma 277, L. 23 dicembre 2005, n. 266 Legge Regionale 20 dicembre 2006, n. 19 (B.U. 185 del 20 dicembre 2006) deliberazione Giunta Regionale n. 748 del 27/10/2006 (G.U. n. 265 del 14 Novembre 2006) Si applica l intera % Legge Regionale 3 aprile 2007, n. 15 (BUR n. 8 del 4 aprile 2007) A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 61
62 Segue Tabella N 10 Lombardia 11 Marche fino a ,71 oltre fino a , ,41 oltre ,41 Per i redditi derivanti esclusivamente da pensioni di ogni genere ed eventualmente dal reddito dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale e dalle sue pertinenze, determinati ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non superiore a ,14 fino a oltre ,00 oltre , ,00 fino a ,00 1,20% 0,10% 1,30% 15, ,10% 1,40% 46, ,90% 0,90% 0,30% 1,20% 46,50 12 Molise qualsiasi 1,40% 13 Piemonte oltre ,35 fino a ,35 0,20 1,40% 108,50 0,90% 0,50% 1,40% 14 Puglia 0,90% 15 Sardegna qualsiasi 0,90% 16 Sicilia qualsiasi 1,40% 17 Toscana qualsiasi 0,90% 18 Trento qualsiasi 0,90% fino a ,00 0,90% 19 Umbria 20 Valle D'Aosta oltre ,00 0,20% 1,10% qualsiasi 0,90% Si applica l intera % Si applica l intera % Legge Regionale 14 luglio 2003, n. 10 (BUR 17 febbraio 2005 n. 7 Supplemento straordinario n. 3) Legge Regionale 11 ottobre 2005, n. 24 (B.U.R. 14 ottobre 2005, n. 89) Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 42, (GU n. 302 del ) Delibera Giunta Regionale 4/12/2006, n (B.U. n. 3 del ) Legge Regionale 1 dicembre 2004, n. 22 (B.U.R. 1 dicembre 2004, n. 143) regione con squilibrio economicofinanziario della spesa sanitaria nel corso del 2006 Art. 1, comma 174, L. 30 dicembre 2004, n. 311, modificato dall art. 1, comma 277, L. 23 dicembre 2005, n. 266 Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2001, n Gazzetta Regionale n. 64 del Gazzetta Ufficiale N. 300 del 28/12/2001 (pubblicata ai sensi art.3 bis, legge n.405 del ) A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 62
63 Segue Tabella N 21 Veneto fino a ,00 fino a ,00 fino a ,00 + [ ,00 * (num_figli.-3) ] Con 3 figli a carico Con più di 3 figli a carico 0,90% 0,90% 0,90% Per i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell addizionale regionale all IRPEF, non superiore a ,00 aventi fiscalmente a carico, ai sensi del comma 3 dell articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tre figli. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, l aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili, ai fini dell addizionale regionale all IRPEF, non sia superiore a ,00. La soglia del reddito imponibile di cui al presente comma è innalzata di ,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo. fino a ,00 Con soggetti disabili 0,90% Per i disabili aventi un reddito imponibile, ai fini dell addizionale regionale all IRPEF, non superiore a ,00 e per i soggetti con a carico fiscalmente, ai sensi dell articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un disabile e aventi un reddito imponibile, ai fini dell addizionale regionale all IRPEF, non superiore a ,00. Qualora il disabile sia a carico di più soggetti, l aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili, ai fini dell addizionale regionale all IRPEF, non sia superiore a ,00. Ai fini della presente legge, per disabile si intende il soggetto in situazione di handicap ai sensi dell articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n oltre ,00 fino a ,00 Vedi formula Formula di calcolo dell aliquota di addizionale per redditi compresi tra ,00 e ,00 Aliquota % = (1 - (27.748,00 / imponibile))*100 L aliquota deve essere arrotondata al centesimo. oltre ,00 1,40% Si applica l intera % Legge Regionale 21 dicembre 2006, n. 27 (BUR 26/12/2006 n GU n. 301 del ) A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 63
64 Tabella O FASCE DI RETRIBUZIONE E REDDITO PENSIONABILI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI CON DECORRENZA NELL ANNO ANZIANITA MATURATE AL 31 DICEMBRE 1992 Fasce di retribuzione e di reddito Importo annuo Importo settimanale Aliquote percentuali di rendimento Annua per 40 anni di anzianità contributiva Mensile per ogni settimana di anzianità contributiva Pensione corrispondente all importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità contributiva Importo annuo Importo mensile Fino a ,00 783, , , ,15 Oltre ,00 Fino a ,25 (fascia di ,25) Oltre ,25 Fino a ,50 (fascia di ,25) 783, ,62 258, , ,38 620, , ,07 258, , ,70 516,90 Oltre , , , ANZIANITA ACQUISITE DAL 1 GENNAIO 1993 Fasce di retribuzione e di reddito Importo annuo Importo settimanale Aliquote percentuali di rendimento Annua per 40 anni di anzianità contributiva Mensile per ogni settimana di anzianità contributiva Pensione corrispondente all importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità contributiva Importo annuo Importo mensile Fino a ,00 783, , , ,15 Oltre ,00 Fino a ,25 (fascia di ,25) Oltre ,25 Fino a ,50 (fascia di ,25) Oltre ,50 Fino a ,50 (fascia di 9.774,00) 783, ,62 258, , ,32 661, , ,07 258, , ,38 558, , ,03 187, , ,53 330,81 Oltre , , , A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 64
65 Tabella P MASSIMALE DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE (articolo 2, comma 18, legge n. 335/1995) Anno Massimale di retribuzione pensionabile , , , , , , ,00 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 65
66 Tabella Q Anno MINIMALE RETRIBUTIVO PER L'ACCREDITO DEI CONTRIBUTI AI FINI DEL DIRITTO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE Articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638; articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389 Importo mensile del trattamento minimo di pensione Percentuale di ragguaglio della pensione Minimale retributivo settimanale Minimale retributivo annuo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 66
67 Tabella R CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA Decreto 1 aprile 2004 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Previdenza Sociale, emanato in applicazione dell articolo 3, comma 102, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 Anno Limiti di importi () Importo contributo 2004 fino a ,75 oltre ,75 fino a ,88 Totale pensione ,75 (importo massimo trattenuta 5.387,13) oltre ,88 Totale pensione * 0, fino a ,00 oltre ,00 fino a ,05 Totale pensione ,00 (importo massimo trattenuta 5.470,05) oltre ,05 Totale pensione * 0, fino a ,75 oltre ,75 fino a ,67 Totale pensione ,75 (importo massimo trattenuta 5.541,92) oltre ,67 Totale pensione * 0,03 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 67
68 Tabella S MINIMALE E MASSIMALE RETRIBUTIVO EX-INPDAI articolo 6 della Legge 967/1953 articolo 2, comma 18, della Legge 335/95; articolo 3, comma 7, Decreto Legislativo 181/97; Anno Minimale retributivo Massimale retributivo Tetto pensionabile A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 68
69 Segue Tabella S , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 40,083, ,00 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 69
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