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1 Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione centrale delle Prestazioni Rinnovo Tabelle Perequazione provvisoria Pensioni e limiti di reddito 1,6 % Limiti di reddito INVCIV totali 1,6 % Indennità INVCIV 3,25% A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 1

2 Importi delle pensioni per l anno 2007 Valori definitivi Importi delle pensioni per l anno 2008 Valori previsionali Importi dei trattamenti minimi delle pensioni di Fondi speciali (per gli anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, e 2008) Limiti di reddito per l integrazione al minimo delle pensioni INDICE Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni A.1 sociali Aumenti per costo vita A.2 Trattamenti minimi LSU decreto legislativo 81/2000 A3 pag. 4 Trattamenti minimi LSU articolo 50, legge 289/2002 A3bis Importo aggiuntivo A4 Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni B.1 sociali Aumenti per costo vita B.2 Trattamenti minimi LSU decreto legislativo 81/2000 B.3 pag. 5 Trattamenti minimi LSU articolo 50, legge 289/2002 B.3bis Importo aggiuntivo B.4 Disposizioni legislative per aumenti costo vita B.5 pag. 6 Fondo Clero C.1 Fondo Addetti Imposte di consumo C.2 Fondo Dipendenti Aziende del Gas C.3 pag. 7 Fondo Dipendenti Aziende Elettriche C.4 Fondo Esattoriali C.5 Fondo Addetti Servizi di Trasporto C.6 Fondo Telefonici C.7 pag. 8 Fondo per il Personale di Volo C.8 Fondo lavoratori dipendenti D.1 pag. 9 Gestioni dei lavoratori autonomi D.2 Lavoratori autonomi: pensioni di invalidità erogate ad invalidi che D.3 pag. 10 non hanno compiuto l età per il pensionamento di vecchiaia Pensioni con decorrenza compresa nell anno 1994 D.4 pag. 11 Pensioni con decorrenza successiva all anno 1994 D.5 pag. 12 Legge 385 del dicembre 2000 D.6 pag. 13 Limiti di reddito annuo che escludono l integrazione E.1 pag. 14 Integrazione degli assegni di invalidità Pensioni di inabilità Assegno di accompagno (Art.5 legge 222/84) E.2 pag. 15 Cumulo degli assegni di Limiti di reddito F.1 invalidità con i redditi del pag. 16 beneficiario Importi dei limiti E.2 pag. 17 Cumulo delle pensioni ai Limiti di reddito G.1 pag. 18 superstiti con i redditi del Importi dei limiti G.2 beneficiario pag. 19 Maggiorazione sociale dei Importi e limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione sociale. H.1 pag. 20 trattamenti minimi Importi e limiti di reddito per l incremento della maggiorazione H.2 pag. 21 Legge 127/2007 (14 a ) Importi e limiti per l aumento delle pensioni basse I pag. 22 Pensioni sociali assegni Pensioni Sociali L.1 pag. 23 sociali Pensione sociale NO aumenti art.67 L.448/1998 e art.52 L.488/1999 L.2 pag. 24 Aumento della pensione sociale. L.3 pag. 25 Aumento degli assegni vitalizi. L.4 pag. 26 Assegni sociali L.5 pag. 27 Assegno sociale NO aumenti art.67 L.448/1998 e art.52 L.488/1999 L.6 pag. 28 Aumento dell assegno sociale L.7 pag. 29 Maggiorazione dell assegno sociale L.8 pag. 30 Limiti di reddito per l aumento previsto per pensioni di categoria pag. L.9 INVCIV /PS Limiti di reddito per l aumento previsto per pensioni di categoria pag. L.10 INVCIV /AS Limiti di reddito per l aumento previsto per pensioni di categoria pag. L.11 INVCIV /PS (ciechi civili) Limiti di reddito per l aumento previsto per pensioni di categoria INVCIV /AS (ciechi civili) L.12 pag. 37 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 2

3 Pensioni ed indennità degli Limiti di reddito per la concessione delle pensioni ed assegni a invalidi civili mutilati ed invalidi civili e ai sordomuti M.1 pag. 38 Ciechi civili di fascia 6, 8 M.1.1 Ciechi civili di fascia 7 M.1.2 pag. 39 Ciechi civili di fascia 9 M.1.3 Ciechi civili di fascia 10 M.1.4 pag. 40 Ciechi civili di fascia 11 M.1.5 Ciechi civili di fascia 12, 13, 16, 17 M.1.6 pag. 41 Ciechi civili di fascia 14 M.1.7 Ciechi civili di fascia 15, 18, 19 M.1.8 pag. 42 Sordomuti di fascia 20, 21, 22 M.2.1 Sordomuti dai fascia 23,24,25 M.2.2 pag. 43 Sordomuti di fascia 26 M.2.3 pag. 44 Invalidi civili di fascia 30, 31, 32, 39, 43 M.3.1 Invalidi civili di fascia 34, 35, 36, 40 M.3.2 pag. 45 Invalidi civili di fascia 33 M.3.3 Invalidi civili di fascia 38, 41, 42, 44, 45 M.3.4 pag. 46 Invalidi civili di fascia 47 M.3.5 Talassemici M.3.6 pag. 47 Aumento INVCIV infrasessantacinquenni M.4.1 pag. 48 Aumento INVCIV invalidi totali tra i sessanta e i sessantacinque M.5.1 pag. 49 Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) tra i sessanta e i M.5.2 sessantacinque pag. 50 Aumento INVCIV ciechi (fasce 6 e 11) ultrasessantacinquenni e M.5.3 ciechi parziali ultrasettantenni (fasce 8, 12, 14, 16 e 17) pag. 51 Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) ultrasessantacinquenni M.5.4 con regole PS pag. 52 Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) ultrasessantacinquenni M.5.5 con regole AS pag. 53 Imposta sul reddito delle Scaglioni annui d imposta N.1 persone fisiche in vigore Scaglioni mensili d imposta N.1A pag. 54 dal 1 gennaio 2007 Detrazione per carichi di famiglia diversi dal coniuge N.2 pag. 55 Detrazione per il coniuge N.2A pag. 56 Detrazione per redditi di pensione N.3 pag. 57 Detrazione per redditi di pensione (soggetti ultra75enni) N.3A pag. 58 Detrazione per redditi di lavoro (previdenza complementare) N.4 pag. 59 Ulteriore detrazione per redditi di lavoro (prev. complementare) N.4A Detrazione per redditi diversi (quote scisse) N.5 pag. 60 Tabella per il calcolo dell addizionale regionale dell anno 2006 N.6 pag. 61 Fasce di retribuzione e Anzianità maturate al 31 dicembre 1992 O.1 reddito pensionabili Anzianità acquisite dal 1 gennaio 1993 O.2 pag. 64 Massimale di retribuzione Limiti di cui all articolo 2, comma 18, legge n. 335 del 1995 P pag. 65 Minimale retributivo Accredito dei contributi ai fini delle prestazioni pensionistiche Q pag. 66 Contributo di Solidarietà Tabella per il calcolo del contributo di solidarietà per gli anni 2004, 2005 e 2006 (legge 350/2003) R pag. 67 Pensioni ex-inpdai Minimali Retributivi, Massimali Retributivi e Tetti Pensionabili S pag. 68 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 3

4 IMPORTO DELLE PENSIONI PER L ANNO 2007 Valori definitivi Tabella A 1 TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI Trattamenti minimi Decorrenza pensioni lavoratori Assegni vitalizi Pensioni sociali Assegni sociali dipendenti e autonomi 1 gennaio ,14 248,59 320,88 389,36 IMPORTI ANNUI 5.669, , , ,68 2 AUMENTI PER COSTO VITA Dal 1 gennaio 2007: aumento del 2 % fino a 1.282,74 aumento del 1,8 % oltre 1.282,74 e fino a 2.137,90 aumento del 1,5 % oltre 2.137,90 3 TRATTAMENTI MINIMI LSU (Decreto legislativo n. 81/2000) Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili Dal 1 gennaio 2001: 444,52 IMPORTI ANNUI 5.778,76 3 bis TRATTAMENTI MINIMI LSU (articolo 50, comma 1, legge n. 289/2002) Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili Dal 1 gennaio 2003: 472,36 IMPORTI ANNUI 6.140,68 4 IMPORTO AGGIUNTIVO (Art.70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001) Importo complessivo annuo Aumento massimo delle pensioni Calcolo dell aumento -limite d importo- 154, ,76 Limite di importo Imponibile pensioni L importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che: Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il limite di Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di 8.504, ,46 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 4

5 IMPORTO DELLE PENSIONI PER L ANNO 2008 Valori provvisori Tabella B 1 TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI Trattamenti minimi Decorrenza pensioni lavoratori Assegni vitalizi Pensioni sociali Assegni sociali dipendenti e autonomi 1 gennaio ,12 252,57 326,02 395,59 IMPORTI ANNUI 5.760, , , ,67 2 AUMENTI PER COSTO VITA Dal 1 gennaio 2008: aumento del 1,60 % fino a 2.180,70 aumento del 1,20 % oltre 2.180,70 e fino a 3.489,12 aumento fino al oltre 3.489,12 e fino a 3.539,72 raggiungimento del limite massimo della fascia nessun aumento oltre 3.539,72 3 TRATTAMENTI MINIMI LSU (Decreto legislativo n. 81/2000) Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili Dal 1 gennaio 2001: 444,52 IMPORTI ANNUI 5.778,76 3 bis TRATTAMENTI MINIMI LSU (articolo 50, comma 1, legge n. 289/2002) Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili Dal 1 gennaio 2003: 472,36 IMPORTI ANNUI 6.140,68 4 IMPORTO AGGIUNTIVO (Art.70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001) Importo complessivo annuo Aumento massimo delle pensioni Calcolo dell aumento -limite d importo- 154, ,50 Limite di importo Imponibile pensioni L importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che: Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il limite di Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di 8.640, ,68 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 5

6 5 DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER AUMENTI COSTO VITA - A norma dell articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con decorrenza dal 1994 gli aumenti a titolo di perequazione automatica si applicano sulla base del solo adeguamento al costo della vita con cadenza annuale ed effetto dal 1 novembre di ciascun anno, secondo i criteri previsti dall articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n A norma dell articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull importo di pensione non eccedente il doppio del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il doppio ed il triplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90 per cento; per le fasce d importo eccedenti il triplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75 per cento. - A norma dell articolo 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con effetto dal 1995 il termine del 1 novembre stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, dall articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è differito al 1 gennaio successivo di ogni anno. - L articolo 59, comma 13, della legge 30/12/1997, n. 449, dispone che sulle pensioni di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo non spetta la perequazione automatica al costo della vita per l anno Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il minimo e inferiori a tale limite incrementato della quota di perequazione, l aumento di perequazione per l anno 1998 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. - L articolo 59, comma 13, della legge 30/12/1997, n. 449, dispone che a decorrere dal 1 gennaio 1999 e per un periodo di tre anni l indice di perequazione delle pensioni: 1. e applicato nella misura del 30 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo INPS; 2. non trova applicazione per le fasce di importo superiori a otto volte il predetto trattamento minimo. La legge finanziaria 2001 ha modificato la norma stabilendone l efficacia per un periodo di soli due anni. - Il provvedimento collegato alla legge finanziaria 1999 dispone che a decorrere dal 1 gennaio 1999, gli importi mensili della pensione sociale di cui all articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché dell assegno sociale di cui all articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire mensili. Per i trattamenti trasferiti all INPS, ai sensi dell articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, il provvedimento dispone che gli aumenti sono corrisposti in una misura che consenta all avente diritto di raggiungere un reddito pari all importo della pensione sociale di cui al comma 1, tenendo conto dei criteri adottati per l accesso e per il calcolo della predetta pensione sociale. - La legge 27 dicembre 1999 n.488 di Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) dispone che a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli importi mensili della pensione sociale di cui all articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché dell assegno sociale di cui all articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire mensili. L aumento di mensili spetta, anche ai trattamenti trasferiti all INPS ai sensi dell articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n.381, e dell articolo 19 della legge 30 marzo 1971, in misura che consenta all avente diritto di raggiungere un reddito pari all importo della pensione sociale o dell assegno sociale, tenendo conto dei criteri economici adottati per l accesso e per il calcolo della predetta pensione sociale o dell assegno sociale. - La legge 23 dicembre 2000 n. 388 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) dispone che a decorrere dal 1 gennaio 2001, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo ed il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90 per cento; per le fasce d importo eccedenti il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75 per cento. - Il comma 6 dell artico 5 (Interventi in materia pensionistica) della legge 127/2007 dispone che Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni e' applicato, per il triennio , nella misura del 100 per cento. - Il comma 1 dell articolo 5 del DDL 5322 (attuazione protocollo welfare), dispone che Per l anno 2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni non è concessa. Per le fasce d importo superiore a otto volte il trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione per l'anno 2008 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 6

7 decorrenza PENSIONI DEI FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA IMPORTO DEI MINIMI PER GLI ANNI 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 Valori provvisori per il Fondo Clero Fondo Clero Pensioni liquidate a norma degli articoli 16 e 17 delle leggi n.579 e n.580 del 5 luglio 1961 e dell articolo 25 della legge 22 dicembre 1973, n. 903 Tabella C Maggiorazione delle pensioni per ogni anno di contribuzione eccedente il decimo Importo ,69 81,90 4, ,12 83,87 4, ,18 85,97 4, ,43 87,69 4, ,58 89,18 4, ,14 90,97 5, ,12 92,43 5,11 2 Fondo Addetti Imposte di consumo , , , , , , ,57 3 Fondo Dipendenti Aziende del Gas decorrenza Importo , , , , , , ,12 4 Fondo Dipendenti Aziende Elettriche decorrenza Pensioni con decorrenza anteriore al 1 dicembre 1996 Pensioni con decorrenza dal 1 dicembre 1996 in poi importo ,97 392, ,34 402, ,40 412, ,47 420, ,33 427, ,74 436, ,42 443,12 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 7

8 Segue Tabella C decorrenza 5 Fondo Esattoriali decorrenza Importo , , , , , , ,79 6 Fondo Addetti Servizi di Trasporto decorrenza Importo , , , , , , ,12 Pensioni dirette con 15 anni di servizio utile, liquidate con decorrenza anteriore al 1 febbraio Fondo Telefonici Pensioni con decorrenza dal 1 febbraio 1997 in poi Pensioni di reversibilità con 15 anni di servizio utile Importo ,50 392,69 391, ,93 402,12 401, ,26 412,18 411, ,01 420,43 419, ,19 427,58 426, ,38 436,14 434, ,33 443,12 441,93 8 Fondo per il Personale di Volo decorrenza Importo , , , , , , ,12 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 8

9 LIMITI DI REDDITO PER L INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLE PENSIONI Articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n PENSIONI DEL FONDO LAVORATORI DIPENDENTI Anno Limiti di reddito personale che escludono l integrazione al minimo Limiti di reddito personale che consentono l integrazione al minimo intero Tabella D Limiti di reddito personale che consentono l integrazione al minimo totale e parziale a seconda dell importo a calcolo della pensione 1983 Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre ,94 Fino a 5.104,97 Oltre 5.104,97 fino a , Oltre ,12 Fino a 5.227,56 Oltre 5.227,56 fino a , Oltre ,68 Fino a 5.358,34 Oltre 5.358,34 fino a , Oltre ,18 Fino a 5.465,59 Oltre 5.465,59 fino a , Oltre ,08 Fino a 5.558,54 Oltre 5.558,54 fino a , Oltre ,64 Fino a 5.669,82 Oltre 5.669,82 fino a , Oltre ,12 Fino a 5.760,56 Oltre 5.760,56 fino a ,12 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 9

10 Segue Tabella D 2 PENSIONI DELLE GESTIONI PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI Anno Limiti di reddito Limiti di reddito Limiti di reddito personale che personale che personale che consentono l integrazione al minimo escludono consentono totale e parziale a seconda dell importo l integrazione al l integrazione al a calcolo della pensione minimo minimo intero 1983 Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L PENSIONI DI INVALIDITA EROGATE AD INVALIDI CHE NON HANNO COMPIUTO L ETA PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA Anno Limiti di reddito personale che escludono l integrazione al minimo Limiti di reddito personale che consentono l integrazione al minimo intero Limiti di reddito personale che consentono l integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell importo a calcolo della pensione 1983 Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Dal 1 gennaio 1988 i limiti di reddito che consentono l integrazione al minimo, totale o parziale, delle pensioni dei lavoratori autonomi sono gli stessi di quelli previsti per le pensioni dei lavoratori dipendenti. A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 10

11 4 PENSIONI CON DECORRENZA COMPRESA NELL ANNO 1994 Anno Limiti di reddito coniugale che escludono l integrazione al minimo Limiti di reddito coniugale che consentono l integrazione al minimo intero Segue Tabella D Limiti di reddito coniugale che consentono l integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell importo a calcolo della pensione 1994 Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre ,85 Fino a ,88 Da ,89 fino a , Oltre ,80 Fino a ,24 Da ,25 fino a , Oltre ,70 Fino a ,36 Da ,37 fino a , Oltre ,95 Fino a ,36 Da ,36 fino a , Oltre ,70 Fino a ,16 Da ,16 fino a , Oltre ,10 Fino a ,28 Da ,28 fino a , Oltre ,80 Fino a ,24 Da ,24 fino a ,80 Alle pensioni liquidate con decorrenza nell anno 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l ammontare annuo del minimo, calcolato in misura pari a 13 volte l importo mensile in vigore al 1 gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 5 volte il predetto minimo annuo (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall art.11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537). A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 11

12 Segue Tabella D 5 PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL ANNO 1994 Anno Limiti di reddito coniugale che escludono l integrazione al minimo Limiti di reddito coniugale che consentono l integrazione al minimo intero Limiti di reddito coniugale che consentono l integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell importo a calcolo della pensione 1995 Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre L Fino a L Da L a L Oltre ,88 Fino a ,91 Da ,92 fino a , Oltre ,24 Fino a ,68 Da ,69 fino a , Oltre ,36 Fino a ,02 Da ,03 fino a , Oltre ,36 Fino a ,77 Da ,77 fino a , Oltre ,16 Fino a ,62 Da ,62 fino a , Oltre ,28 Fino a ,46 Da ,46 fino a , Oltre ,24 Fino a ,68 Da ,68 fino a ,24 Alle pensioni liquidate con decorrenza successiva al 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l ammontare annuo del minimo calcolato in misura pari a 13 volte l importo mensile in vigore al 1 gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 4 volte il predetto minimo annuo (articolo 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335). A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 12

13 Segue Tabella D 6 LEGGE 385 DEL 14 DICEMBRE 2000 PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL ANNO 1993 Lavoratori in possesso dei requisiti previsti dall articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 503 del 30 dicembre 1992 Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti Gestioni dei Lavoratori Autonomi Dec. Integrazione Donne nate entro il 31 dicembre 1939 Donne nate entro il 31 dicembre 1934 Uomini nati entro il 31 dicembre 1934 Uomini nati entro il 31 dicembre 1929 Donne nate dal 1 gennaio 1940 al 30 giugno Donne nate dal 1 gennaio 1935 al 30 giugno 1940 Uomini nati dal 1 gennaio 1935 al 30 giugno 1935 Donne nate dal 1 luglio 1940 al 31 dicembre 1940 Uomini nati dal 1 luglio 1935 al 30 dicembre Uomini nati dal 1 gennaio 1930 al 30 giugno 1930 Donne nate dal 1 luglio 1935 al 30 dicembre 1935 Uomini nati dal 1 luglio 1930 al 30 dicembre 1930 FASCE DI REDDITO CUMULATO E PERCENTUALE DI INTEGRAZIONE 1 gennaio gennaio gennaio 2002 Fasce di reddito cumulato con il coniuge Reddito cumulato superiore a 4 volte e non eccedente 5 volte l ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l importo in vigore al 1 gennaio Reddito cumulato superiore a 5 volte e non eccedente 6 volte l ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l importo in vigore al 1 gennaio Percentuale di integrazione 70% 40% N.B. Le percentuali di integrazione indicate spettano fino a concorrenza del limite massimo di reddito previsto per la fascia in cui si collocano. Anno Fasce di reddito coniugale Percentuale di integrazione da lire a lire % da lire a lire % da lire a lire % da lire a lire % da ,89 a ,85 70% da ,86 a ,82 40% da ,24 a ,80 70% da ,81 a ,36 40% da ,36 a ,70 70% da ,71 a ,04 40% da ,36 a ,95 70% da ,95 a ,54 40% da ,16 a ,70 70% da ,70 a ,24 40% da ,28 a ,10 70% da ,10 a ,92 40% da ,24 a ,80 70% da ,80 a ,36 40% A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 13

14 Tabella E INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI D INVALIDITA Articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n LIMITI DI REDDITO ANNUO CHE ESCLUDONO L INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA Anno Pensionato solo Pensionato coniugato 1984 Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre lire Oltre 9.114,82 Oltre , Oltre 9.333,74 Oltre , Oltre 9.567,22 Oltre , Oltre 9.758,58 Oltre , Oltre 9.924,72 Oltre , Oltre ,36 Oltre , Oltre ,34 Oltre ,01 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 14

15 Segue Tabella E ASSEGNO MENSILE PER L ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI PENSIONATI DI INABILITA Articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222 decorrenza importo mensile , , , , , , ,63 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 15

16 Tabella F CUMULO DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO Articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n Tabella G 1 LIMITI DI REDDITO Ammontare dei redditi Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1 gennaio. Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1 gennaio. Percentuale di riduzione 25 per cento dell'importo dell'assegno. 50 per cento dell'importo dell'assegno. A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 16

17 Segue Tabella F 2 IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO Anno Ammontare dei redditi Percentuale di riduzione fino a lire Nessuna 1996 oltre lire fino a lire per cento oltre lire per cento fino a lire Nessuna 1997 oltre lire fino a lire per cento oltre lire per cento Fino a lire Nessuna 1998 oltre lire fino a lire per cento oltre lire per cento Fino a lire Nessuna 1999 oltre lire fino a lire per cento oltre lire per cento Fino a lire Nessuna 2000 oltre lire fino a lire per cento oltre lire per cento Fino a lire Nessuna 2001 oltre lire fino a lire per cento oltre lire per cento Fino a ,88 Nessuna 2002 oltre ,88 fino a ,85 25 per cento oltre ,85 50 per cento Fino a ,24 Nessuna 2003 oltre ,24 fino a ,80 25 per cento oltre ,80 50 per cento Fino a ,36 Nessuna 2004 oltre ,36 fino a ,70 25 per cento oltre ,70 50 per cento Fino a ,36 Nessuna 2005 oltre ,36 fino a ,95 25 per cento oltre ,95 50 per cento Fino a ,16 Nessuna 2006 oltre ,16 fino a ,70 25 per cento oltre ,70 50 per cento Fino a ,28 Nessuna 2007 oltre ,28 fino a ,10 25 per cento oltre ,10 50 per cento Fino a ,24 Nessuna 2008 oltre ,24 fino a ,80 25 per cento oltre ,80 50 per cento A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 17

18 Tabella G CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n Tabella F 1 LIMITI DI REDDITO Ammontare dei redditi Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1 gennaio. Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1 gennaio. Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1 gennaio. Percentuale di riduzione 25 per cento dell'importo della pensione 40 per cento dell'importo della pensione 50 per cento dell'importo della pensione A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 18

19 Segue Tabella G 2 IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO Anno Ammontare dei redditi Percentuale di riduzione fino a lire Nessuna 1996 oltre lire fino a lire per cento oltre lire fino a lire per cento oltre lire per cento fino a lire Nessuna 1997 oltre lire fino a lire per cento oltre lire fino a lire per cento oltre lire per cento Fino a lire Nessuna 1998 oltre lire fino a lire per cento oltre lire fino a lire per cento oltre lire per cento Fino a lire Nessuna 1999 oltre lire fino a lire per cento oltre lire fino a lire per cento oltre lire per cento Fino a lire Nessuna 2000 oltre lire fino a lire per cento oltre lire fino a lire per cento oltre lire per cento Fino a lire Nessuna 2001 oltre lire fino a lire per cento oltre lire fino a lire per cento oltre lire per cento Fino a ,91 Nessuna 2002 oltre ,91 fino a ,88 25 per cento oltre ,88 fino a ,85 40 per cento oltre ,85 50 per cento Fino a ,68 Nessuna 2003 oltre ,68 fino a ,24 25 per cento oltre ,24 fino a ,80 40 per cento oltre ,80 50 per cento Fino a ,02 Nessuna 2004 oltre ,02 fino a ,36 25 per cento oltre ,36 fino a ,70 40 per cento oltre ,70 50 per cento Fino a ,77 Nessuna 2005 oltre ,77 fino a ,36 25 per cento oltre ,36 fino a ,95 40 per cento oltre ,95 50 per cento Fino a ,62 Nessuna 2006 oltre ,62 fino a ,16 25 per cento oltre ,16 fino a ,70 40 per cento oltre ,70 50 per cento Fino a ,46 Nessuna 2007 oltre ,46 fino a ,28 25 per cento oltre ,28 fino a ,10 40 per cento oltre ,10 50 per cento Fino a ,68 Nessuna 2008 oltre ,68 fino a ,24 25 per cento oltre ,24 fino a ,80 40 per cento oltre ,80 50 per cento A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 19

20 MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI Articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, Modificato dall'articolo 69 comma 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001 Tabella H 2001 IMPORTI 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 no diritto art. 38 l. 448/2001 Da 60 mensile mensile 25,83 anni annuo annuo 335,79 Da 65 mensile mensile 82,64 anni annuo annuo 1.074,32 Da 70 mensile anni annuo Da 75 mensile anni annuo LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE A - Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua B Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS) TM , , , , , , ,56 AS , , , , , , ,67 IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. [A (RP + P)] : 13 [B (RF + RP + P)] : 13 RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. P: importo della pensione spettante nell anno. A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 20

21 Segue Tabella H INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002 Modificato dall articolo 5 comma 5 della legge 127/2007 IMPORTI La maggiorazione rimane invariata dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2007 A partire dal 1 gennaio 2008 Da 60 mensile 123,77 mensile 136,88 anni annuo 1.609,01 annuo 1.779,44 Da 65 mensile 123,77 mensile 136,88 anni annuo 1.609,01 annuo 1.779,44 Da 70 mensile 123,77 mensile 136,88 anni annuo 1.609,01 annuo 1.779,44 LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE A Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua B Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS). A B 7.540,00 ( TM + MS annua) ,67 ( TM + MS annua + AS) IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. [A (RP + P)] : 13 [B (RF + RP + P)] : 13 RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. P: importo della pensione spettante nell anno. Dall anno 2002 l incremento della maggiorazione sociale viene attribuito dal compimento del sessantesimo anno di età solo ai titolari inabili. Dall anno 2002 l incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento del sessantacinquesimo anno di età solo ai titolari che possono usufruire della riduzione di età secondo la contribuzione versata. settimane di contribuzione anni di riduzione età Età dalla quale spetta l aumento fino a da 130 fino a da 390 fino a da 650 fino a da 910 fino a da 1170 in poi 5 65 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 21

22 Tabella I AUMENTO DELLE PENSIONI BASSE - SOMMA AGGIUNTIVA PER L ANNO 2007 Legge 127/2007 Requisiti di età L aumento spetta a coloro che hanno già compiuto o compiono il 64 anno di età entro il 31 dicembre dell anno di erogazione. Requisiti di contribuzione La somma aggiuntiva è determinata in funzione dell anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale. Lavoratori dipendenti < 15 anni (< 780 ctr.) > 15 < 25 anni (> 781 < ctr) > 25 anni (> ctr.) Anni di contribuzione Lavoratori autonomi < 18 anni (< 936 ctr.) > 18 < 28 anni (> 937 < ctr) > 28 anni (> ctr.) Limite imponibile pensioni 8.504,73 Anno 2007 (soggetti nati prima del 1 gennaio 1944) Somma aggiuntiva (max) Limite redditi totali del pensionato 262, ,73 327, ,73 392, ,73 Aumento spettante Limite massimo Totale redditi pensionato Lavoratori dipendenti < 15 anni (< 780 ctr.) > 15 < 25 anni (> 781 < ctr) > 25 anni (> ctr.) Anni di contribuzione Lavoratori autonomi < 18 anni (< 936 ctr.) > 18 < 28 anni (> 937 < ctr) > 28 anni (> ctr.) Limite imponibile pensioni 8.640,84 Anno 2008 (soggetti nati prima del 1 gennaio 1945) Somma aggiuntiva (max) Limite redditi totali del pensionato 336, ,84 420, ,84 504, ,84 Aumento spettante Limite massimo Totale redditi pensionato A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 22

23 PENSIONI SOCIALI Tabella L Anno 1 PENSIONI SOCIALI. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL IMPORTO MENSILE (pensioni liquidate a soggetti non invalidi civili o sordomuti) Reddito annuo del pensionato (RP) ZERO > 3.755,83 < 3.755, < 3.755,83 < 3.755, ZERO > 3.846,05 < 3.846,05 < 3.846,05 < 3.846,05 ZERO > 3.942,25 < 3.942,25 < 3.942,25 < 3.942,25 ZERO > 4.021,16 < 4.021,16 < 4.021,16 < 4.021,16 ZERO > 4.089,54 < 4.089,54 < 4.089,54 < 4.089,54 ZERO > 4.171,44 < 4.171,44 < 4.171,44 < 4.171,44 ZERO > 4.238,26 < 4.238,26 < 4.238,26 < 4.238,26 Reddito annuo del pensionato cumulato con il reddito del coniuge (RT) < 9.186,50 qualunque > ,33 < 9.186,50 > 9.186,50 e < ,33 < 9.406,98 qualunque > ,03 < 9.406,98 > 9.406,98 e < ,03 < 9.642,16 qualunque > ,41 < 9.642,16 > 9.642,16 e < ,41 < 9.835,01 qualunque > ,17 < 9.835,01 > 9.835,01 e < ,17 < ,21 qualunque > ,72 < ,21 > ,21 e < ,72 < ,26 qualunque > ,70 < ,26 > ,26 e < ,70 < ,50 qualunque > ,76 < ,50 > ,50 e < ,76 Importo mensile da detrarre dalla pensione sociale 288,91 288,91 RP/13 RP / 13 (*) oppure (RT ,50) / 13 (*) 295,85 295,85 RP/13 RP / 13 (*) oppure (RT ,98) / 13 (*) 303,25 303,25 RP/13 RP / 13 (*) oppure (RT ,16) / 13 (*) 309,32 309,32 RP/13 RP / 13 (*) oppure (RT ,01) / 13 (*) 314,58 314,58 RP/13 RP / 13 (*) oppure (RT ,21) / 13 (*) 320,88 320,88 RP/13 RP / 13 (*) oppure (RT ,26) / 13 (*) PS PS RP/13 RP / 13 (*) oppure (RT ,50) / 13 (*) (*) Dall importo mensile della pensione sociale deve essere detratto il valore più elevato derivante dalle due operazioni di calcolo Importo mensile pensione sociale 288,91 zero zero 295,85 zero zero 303,25 zero zero 309,32 zero zero 314,58 zero zero 320,88 zero zero 326,02 zero zero A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 23

24 PENSIONI SOCIALI Segue Tabella L Anno PENSIONI SOCIALI - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL IMPORTO MENSILE Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999 Reddito annuo del pensionato (RP) ZERO > 2.909,79 < 2.909,79 < 2.909,79 < 2.909,79 ZERO > 2.979,60 < 2.979,60 < 2.979,60 < 2.979,60 ZERO > 3.054,09 < 3.054,09 < 3.054,09 < 3.054,09 ZERO > 3.115,19 < 3.115,19 < 3.115,19 < 3.115,19 ZERO > 3.168,23 < 3.168,23 < 3.168,23 < 3.168,23 ZERO > 3.231,67 < 3.231,67 < 3.231,67 < 3.231,67 ZERO > 3.283,41 < 3.283,41 < 3.283,41 < 3.283,41 Reddito annuo del pensionato cumulato con il reddito del coniuge (RT) < 9.186,50 qualunque > ,29 < 9.186, ,50 e < ,29 < 9.406,98 qualunque > ,58 < 9.406, ,98 e < ,58 < 9.642,16 qualunque > ,25 < 9.642, ,16 e < ,25 < 9.835,01 qualunque > ,20 < 9.835, ,01 e < ,20 < ,21 qualunque > ,35 < , ,21 e < ,35 < ,26 qualunque > ,93 < , ,26 e < ,93 < ,50 qualunque > ,91 < , ,50 e < ,91 Importo mensile da detrarre dalla pensione sociale 223,83 223,83 RP/13 RP / 13 (*) oppure (RT ,50) / 13 (*) 229,20 229,20 RP/13 RP / 13 (*) oppure (RT ,98) / 13 (*) 234,93 234,93 RP/13 RP / 13 (*) oppure (RT ,16) / 13 (*) 239,63 239,63 RP/13 RP / 13 (*) oppure (RT ,01) / 13 (*) 243,71 243,71 RP/13 RP / 13 (*) oppure (RT ,21) / 13 (*) 248,59 248,59 RP/13 RP / 13 (*) oppure (RT ,26) / 13 (*) PSO PSO RP/13 RP / 13 (*) oppure (RT ,50) / 13 (*) (*) Dall importo mensile della pensione sociale deve essere detratto il valore più elevato derivante dalle due operazioni di calcolo Importo mensile pensione sociale 223,83 zero zero 229,20 zero zero 234,93 zero zero 239,63 zero zero 243,71 zero zero 248,59 zero zero 252,57 zero zero A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 24

25 Segue Tabella L AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE Articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 Modificato dall articolo 70, comma 4 della legge 388/2000, Finanziaria del 2001 Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002 Modificato dall articolo 5 comma 5 della legge 127/ IMPORTI DELL AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE Da 65 mensile 239,03 mensile 253,98 anni annuo 3.107,39 annuo 3.301,74 Da 70 mensile 239,03 mensile 253,98 anni annuo 3.107,39 annuo 3.301,74 Da 75 mensile 239,03 mensile 253,98 anni annuo 3.107,39 annuo 3.301,74 LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE A Limite personale = pensione sociale annua (PS) + aumento della pensione sociale annuo B Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno sociale (AS) PS 4.171, ,26 AS 5.061, ,67 IMPORTO MENSILE DELL AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE SPETTANTE L aumento spettante è quella di importo meno elevato tra l intero importo dell aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. [A (RP + PS)] : 13 [B (RF + RP + PS)] : 13 RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell aumento della pensione sociale. RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell aumento della pensione sociale. PS: importo della pensione sociale spettante nell anno, al netto del ticket di 5,17 (lire ). A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 25

26 Segue Tabella L AUMENTO DELL'ASSEGNO VITALIZIO Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002 Modificato dall articolo 5 comma 5 della legge 127/ LIMITI DI REDDITO E AUMENTO DEGLI ASSEGNI VITALIZI Anno Pensionato solo (A) Pensionato coniugato (B) Importo mensile aumento spettante , ,39 292,63 [A - (RP + PSO)] / 13 [B (RF + RP + PSO)] / , ,44 296,69 [A - (RP + PSO)] / 13 [B (RF + RP + PSO)] / , ,96 301,02 [A - (RP + PSO)] / 13 [B (RF + RP + PSO)] / , ,89 304,57 [A - (RP + PSO)] / 13 [B (RF + RP + PSO)] / , ,91 307,64 [A - (RP + PSO)] / 13 [B (RF + RP + PSO)] / , ,51 311,32 [A - (RP + PSO)] / 13 [B (RF + RP + PSO)] / , ,67 327,43 [A - (RP + PSO)] / 13 [B (RF + RP + PSO)] / 13 NOTE L aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell aumento della PSO. RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell aumento della PSO. PSO : Importo annuo della prestazione PSO , ,67 somma dell importo annuo 2008 della PSO, pari a 3.283,41 e dell aumento per 13 mensilità, pari a 4.256,59. somma del limite di reddito personale e dell importo annuo 2008 dell assegno sociale, pari a 5.142,67 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 26

27 ASSEGNI SOCIALI Segue Tabella L Anno ASSEGNI SOCIALI. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL IMPORTO MENSILE Pensionato non coniugato Pensionato coniugato Reddito annuo Importo mensile Reddito annuo Importo mensile assegno (RP) assegno sociale (RC) sociale > > < ( RP) / 13 < ( RC) / 13 > < > < > < > < > < > 4.557,41 <.4.557,41 > 4.666,87 < 4.666,87 > 4.783,61 < 4.783,61 > 4.879,29 < 4.879,29 > 4.962,36 < 4.962,36 > 5.061,68 < 5.061,68 > 5.142,67 < 5.142, ( RP) / ( RP) / ( RP) / ( RP) / ( RP) / ,57 (4.557,41 RP) / ,99 (4.666,87 RP) / ,97 (4.783,61 RP) / ,33 (4.879,29 RP) / ,72 (4.962,36 RP) / ,36 (5.061,68 RP) / ,59 (5.142,67 RP) / 13 > < > < > < > < > < > 9.114,82 < 9.114,82 > 9.333,74 < 9.333,74 > 9.567,22 < 9.567,22 > 9.758,58 < 9.758,58 > 9.924,72 < 9.924,72 > ,36 < ,36 > ,34 < , ( RC) / ( RC) / ( RC) / ( RC) / ( RC) / ,57 (9.114,82 - RC) / ,99 (9.333,74 - RC) / ,97 (9.567,22 - RC) / ,33 (9.758,58 - RC) / ,72 (9.924,72 - RC) / ,36 (10.123,36 - RC) / ,59 (10.285,34 - RC) / 13 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 27

28 Segue Tabella L ASSEGNI SOCIALI Anno ASSEGNI SOCIALI. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL IMPORTO MENSILE SENZA AUMENTI ART.67 L.448/1998 E ART.52 L.488/1999 Pensionato non coniugato Pensionato coniugato Reddito annuo Importo mensile Reddito annuo Importo mensile assegno (RP) > < > < > < > 3.711,37 <.3.711,37 > 3.800,42 < 3.800,42 > 3.895,45 < 3.895,45 > 3.973,32 < 3.973,32 > 4.041,05 < 4.041,05 > 4.121,91 < 4.121,91 > 4.187,82 < 4.187,82 assegno sociale ( RP) / ( RP) / ( RP) / ,49 (3.711,37 RP) / ,34 (3.800,42 RP) / ,65 (3.895,45 RP) / ,64 (3.973,32 RP) / ,85 (4.041,05 RP) / ,07 (4.121,91 RP) / ,14 (4.187,82 RP) / 13 (RC) > < > < > < > 8.268,78 < 8.268,78 > 8.467,29 < 8.467,29 > 8.679,06 < 8.679,06 > 8.852,61 < 8.852,61 > 9.003,41 < 9.003,41 > 9.183,59 < 9.183,59 > 9.330,49 < 9.330,49 sociale ( RC) / ( RC) / ( RC) / ,49 (8.268,78 - RC) / ,34 (8.467,29 - RC) / ,65 (8.679,06 - RC) / ,64 (8.852,61 - RC) / ,85 (9.003,41 - RC) / ,07 (9.183,59 - RC) / ,14 (9.330,49 - RC) / 13 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 28

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