LA MANOVRA ESTIVA 2008
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1 Seminario LA MANOVRA ESTIVA 2008 Arezzo 8 ottobre 2008 Lucca 9 ottobre 2008 Firenze 14 ottobre 2008 D.L. n. 112/2008 Le modifiche alla fiscalità di banche e assicurazioni, delle imprese petrolifere e delle cooperative Dott. Fabio Giommoni
2 Settore petrolifero Art. 81 D.L. 112/2008 Robin Hood Tax Addizionale IRES del 5,5% (art. 81 commi da 16 a 18) Valutazione obbligatoria delle rimanenze al FIFO (art. 81 commi da 19 a 25) 2
3 Settore petrolifero addizionale IRES E prevista un addizionale del 5,5% per i soggetti IRES: 1) che operano nei seguenti settori: a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto (GPL e gas naturale (Metano); c) produzione o commercializzazione di energia elettrica (con esclusione di quelle imprese che producono energia elettrica attraverso biomasse ed energia solare o eolica. 1) e che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro; L addizionale si applica alle sole imprese i cui ricavi derivanti dai settori petroliferi ed energetici siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti. 3
4 Settore petrolifero addizionale IRES (segue) L addizionale del 5,5% (IRES totale = 33%) si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (2008 per i soggetti solari ), esercizio a partire dal quale decorre la riduzione dell IRES al 27,5% per la generalità dei contribuenti. I soggetti che aderiscono al consolidato fiscale o alla trasparenza fiscale assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all addizionale e provvedono al relativo versamento (addizionale o sovrattassa?) È fatto divieto di traslare l onere della maggiorazione d imposta sui prezzi al consumo. Vigilanza a carico dell Autorità per l energia elettrica e il gas (delibera dell Autorità per l Energia Elettrica e il Gas N. 91/08 del 4 Luglio 2008). 4
5 Settore petrolifero valutazione rimanenze al FIFO E prevista la valutazione obbligatoria delle rimanenze secondo il criterio del FIFO per le imprese : 1) che operano nei seguenti settori: a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; b) raffinazione di petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale; 2) e il cui volume di ricavi supera le soglie previste per l applicazione degli studi di settore (7,5 milioni di Euro per il 2008). La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (25 giugno 2008). 5
6 Settore petrolifero valutazione rimanenze al FIFO (segue) Il maggior reddito emergente dalla prima applicazione della valutazione al FIFO ( riserva LIFO ) non concorre a formare il reddito di impresa ma è assoggettata ad imposta sostitutiva dell IRES, dell IRPEF e dell IRAP con aliquota del 16%. L imposta sostitutiva è versata in unica soluzione oppure in tre rate annuali con interessi del 3% annuo. E prevista una normativa antielusiva, applicabile fino al terzo esercizio successivo a quello di prima applicazione, rivolta ad evitare che il valore assoggettato ad imposta sostitutiva sia recuperato sotto forma di svalutazione deducibile ad aliquota ordinaria. La rilevanza fiscale della valutazione al FIFO prescinde dalla valutazione effettuata ai fini del bilancio. Tuttavia per espressa previsione del Decreto le nuove disposizioni costituiscono deroga ai sensi dell art bis del C.C. in tema di modifica dei criteri di valutazione. 6
7 Cooperative Art. 82 D.L. 112/2008 Cooperative di consumo (art. 82 commi da 28 a 29) Fondo di solidarietà (art. 82 commi da 25 a 26) Aumento della ritenuta sul prestito sociale (art. 82 comma 27) 7
8 Prestito sociale L art. 82 comma 27 del D.L. 112/2008 modifica la ritenuta a titolo di imposta applicabile agli interessi corrisposti ai soci relativamente ai prestiti erogati alla cooperativa ( prestito sociale ) Si applica una ritenuta a titolo di imposta del 20% (prima del DL 112/2008 era del 12,5%): sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi; diverse da quelle che rientrano nella definizione di piccole e micro imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6/5/2003 (modifica introdotta in sede di conversione del Decreto); ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato; relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall art. 13 del DPR 29/09/1973, n. 601 (limite di ,58/socio) 8
9 Prestito sociale (segue) La misura della nuova ritenuta, fissata al 20%, risulta anomala rispetto alle aliquote attualmente previste per le ritenute sui redditi di capitale. Strumento finanziario Titoli di stato, obbligazioni, fondi comuni, pronti contro termine ecc. Prestito sociale Conti correnti e conti di deposito (es. Conto Arancio) Ritenuta 12,5% 20% 27% Risulta quanto mai opportuna una riforma organica della tassazione dei redditi finanziari che superi la tradizionale distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria e che preveda un aliquota unica per tutti i redditi derivanti da investimenti finanziari. 9
10 Fondo di solidarietà L art. 82 del D.L. 112/2008 stabilisce che: le cooperative a mutualità prevalente (art C.C.) che abbiano ricevuto finanziamenti dai soci superiori a 50 milioni se tali finanziamenti sono superiori al patrimonio netto della cooperativa (da calcolarsi alla fine dell esercizio e compreso l utile dello stesso) Devono versare il 5% dell utile netto annuale al Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti istituito con lo stesso Decreto 112/2008 (in base a modalità fissate da un successivo decreto ministeriale) Si ritiene che tale versamento non sia deducibile dal reddito di impresa sia perché la norma non lo prevede espressamente, sia perché non rappresenta un costo di esercizio ma una destinazione dell utile netto (diversamente dal versamento del 3% ai fondi mutualistici di cui all art. 11 L. 59/2002). 10
11 Cooperative di consumo L art. 82 del D.L. 112/2008 prevede che, con effetto dal 2008 (esercizio in corso al 25 giugno 2008) la quota parte dell utile delle cooperative di consumo e dei loro consorzi soggetto a tassazione ai fini IRES passa dal 30% al 55% (con effetti anche sull acconto di novembre 2008). Regime di esenzione degli utili delle cooperative a mutualità prevalente (Legge Finanziaria 2005, come modificata dal Decreto 112/2008) Tipo cooperativa Cooperative di consumo Cooperative di lavoro o di produzione Cooperative agricole Utile netto soggetto a IRES 55% 30% 20% Utile netto esente da IRES 45% 70% 80% 11
12 Cooperative di consumo (segue) L stretta fiscale sulle cooperative di consumo potrà essere mitigata attraverso un maggiore ricorso allo strumento dei ristorni ai soci, alla luce di quanto precisato dalla Circolare n. 35/E del 9 aprile I ristorni rappresentano il rimborso ai soci di parte del prezzo pagato per i beni o servizi acquistati dalla cooperativa (cooperative di consumo), ovvero in integrazione della retribuzione corrisposta dalla cooperativa per le prestazioni del socio (cooperative di produzione e lavoro) Cassazione 31 marzo 1999, n sono pertanto una modalità indiretta di attribuzione ai soci dei vantaggi mutualistici della cooperativa. La Circolare n. 35/E ha chiarito che i ristorni sono deducibili dal reddito della cooperativa indipendentemente dalla forma di attribuzione ai soci e dalla relativa modalità di contabilizzazione nel bilancio della cooperativa: imputazione a conto economico (rettifica dei ricavi) attribuzione di una quota di utile 12( dividendo )
13 Imprese bancarie Art. 82 D.L. 112/2008 Modifica alla disciplina delle svalutazione dei crediti (art. 82 commi da 11 a 13) Limiti alla deducibilità degli interessi passivi (art. 82 commi da 1 a 5) 13
14 Le modifiche alla disciplina delle svalutazione dei crediti L art. 82 del D.L. 112/2008 modifica l art. 106, comma 3, TUIR con decorrenza dall esercizio 2008 (esercizio in corso al 25/06/08) A) Le svalutazioni dei crediti (al netto delle rivalutazioni) sono deducibili nei limiti dello 0,30% dei crediti risultanti in bilancio B) L ammontare delle svalutazioni che supera il limite dello 0,30% è deducibile in quote costanti nei 18 anni successivi La deducibilità delle eccedenza formate in esercizi precedenti è riparametrata 18 anni a partire dall esercizio in cui si sono formate. 14
15 Le modifiche alla disciplina delle svalutazione dei crediti Modifiche intervenute negli ultimi 20 anni con riferimento alla disciplina della svalutazione dei crediti per banche e società finanziarie Anno Disposizione Limite di deducibilità Eccedenza deducibile in: 1995 L. 28/12/1995, n ,60% anni L. 21/12/2000 n ,60% anni D.L. 30/09/2005 n ,40% anni D.L. 25/06/2008 n ,30% anni 18 15
16 Le modifiche alla disciplina delle svalutazione dei crediti La misura ha esclusivamente un impatto finanziario in quanto la maggiore svalutazione indeducibile, rappresentando comunque una variazione temporanea, determina l iscrizione in bilancio di imposte anticipate. Il costo finanziario derivante dall anticipo dell imposizione non viene esplicitato nel bilancio delle banche a causa delle previsioni dei principi contabili internazionali che non richiedono l attualizzazione delle imposte differite. Principio contabile IAS 12 (imposte): Par. 53. Le attività e le passività fiscali differite non devono essere attualizzate. Par. 54. La determinazione attendibile del valore attualizzato delle attività e delle passività fiscali differite richiede una dettagliata programmazione dei tempi di annullamento di ogni differenza temporanea. Molto spesso tale programmazione è impraticabile o molto complessa. Di conseguenza, non è appropriato richiedere che le attività e passività fiscali differite siano attualizzate. Consentire, ma non richiedere, l attualizzazione comporterebbe attività e passività fiscali differite non confrontabili tra imprese diverse. Perciò, il presente Principio non richiede né consente l attualizzazione delle attività e delle passività fiscali differite. 16
17 Limiti alla deducibilità degli interessi passivi L art. 82 del D.L. 112/2008 modifica l art. 96 TUIR e il D.lgs 15712/1997 n. 446 (IRAP) con decorrenza dall esercizio 2008 (esercizio successivo a quello in corso al 31/12/07) A) Gli interessi passivi maturati da banche e finanziarie sono deducibili nei limiti del 96% del loro ammontare sia ai fini IRES che ai fini IRAP B) Tuttavia, per l esercizio 2008 (esercizio successivo a quello in corso al 31/12/07) la percentuale di deducibilità è aumentata al 97%. (per la determinazione degli acconti 2009 si dovrà però considerare il limite del 96%) C) L acconto per il 2008 (in base al metodo storico ) dovrà essere ricalcolato considerando l indeducibilità degli interessi passivi e la differenza dovrà essere versata in sede di secondo acconto (30/11/2008) 17
18 Limiti alla deducibilità degli interessi passivi (segue) Gli interessi passivi soggetti alla limitazione di deducibilità sono quelli ricompresi nella voce 20 dello schema di conto economico delle banche redatto in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS e alle istruzioni della Banca d Italia (Circolare n. 262 del 22/12/2005), con qualche eccezione: non dovrebbero rilevare gli interessi relativi alle operazioni di pronto conto termine con la clientela (irrilevanti ai fini della determinazione del reddito della banca ai sensi dell art. 89, co. 6 TUIR); non dovrebbero rilevare gli interessi capitalizzati sul costo dei beni; non dovrebbero rilevare gli interessi relativi all acquisto di immobili destinati alla locazione (finanziamenti garantiti da ipoteca sull immobile stesso). 18
19 Limiti alla deducibilità degli interessi passivi (segue) CONSOLIDATO FISCALE Non sono soggetti al limite di deducibilità gli interessi passivi verso soggetti aderenti al consolidato, purché entro il limite dell importo degli interessi passivi verso soggetti terzi o società del gruppo non aderenti al consolidato fiscale In tal caso ogni società del gruppo effettuerà la variazione in aumento con riferimento a tutti gli interessi passivi e la consolidante provvederà poi a rettificare la quota di interessi indeducibili con riferimento a quelli verso società del gruppo rientranti nel consolidato fiscale. 19
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