Reflui derivanti da attività ospedaliera

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1 Reflui derivanti da attività ospedaliera di Avv. Rosa Bertuzzi ( ) La disciplina applicabile allo smaltimento dei reflui derivanti da attività ospedaliera è quella relativa agli scarichi di cui alla Sez. II, Parte III, del D.Lgs. n. 152 del Secondo la costante giurisprudenza il parametro di riferimento per individuare - in materia di liquidi o semiliquidi di cui il detentore si disfa o intenda o sia obbligato a disfarsi - l'ambito di operatività della disciplina speciale relativa agli scarichi delle acque reflue nei corpi recettori rispetto alla disciplina generale sui rifiuti è rappresentato dalla esistenza o meno di un sistema di convogliamento delle acque nel corpo recettore, indipendentemente dalla loro natura inquinante (Corte di Cassazione sentenza del 21 giugno 2007 n ). Il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 all'art. 74, lett. ff) definisce "scarico" "qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali... e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione". Altresì definisce come acque reflue domestiche : acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche e "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento. Art. 74 comma 1 D.Lgs. n. 152 del 2006 g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attivita domestiche; h) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attivita` commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento; ff) scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuita` il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nelsottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all articolo 114. La possibilità di assimilazione i reflui industriali a quelli domestici vale anche per i reflui provenienti dai servizi quali, poliambulatori, case di riposo, ospedali, che pur

2 non necessariamente derivando prevalentemente dal metabolismo umano e da attività tipicamente domestiche possono essere qualificati tali per l'origine da cui derivano. L'indicatore della provenienza dei reflui da attività domestiche è un concetto chiaramente riferibile alla convivenza e coabitazioni di persone, ma che non può prescindere, specie quando riguarda grandi comunità, quali ospedali, da una considerazione anche delle effettive caratteristiche chimiche e fisiche delle acque reflue che devono essere corrispondenti non tanto per quantità, quanto per qualità a quelli derivanti dai comuni nuclei abitativi. (Corte di Cassazione penale, Sez. III, sentenza del 27 aprile 2011 n ) La differenza principale ed il conseguente diverso trattamento da parte del legislatore tiene conto della minore potenzialità inquinante dei reflui che provengono da attività domestiche e dal metabolismo umano. La Regione Sardegna tramite la D.G.R. 69/25 del 10 dicembre 2008 disciplina gli scarichi definisce acque reflue domestiche e assimilate quelle prodotte da ospedali, case o istituti di cura con un numero di posti letto inferiore a 25, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca. Art. 12 Acque reflue domestiche e assimilate D.G.R. 69/25 del 10 dicembre Ai fini della presente direttiva si considerano acque reflue domestiche, oltre a quelle derivanti da insediamenti residenziali, quelle provenienti da: a) edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzioni di beni e servizi purché provenienti esclusivamente dai servizi igienici annessi e scaricate in maniera separata: b) attività alberghiere e ricettive aventi un numero non superiore a 50 posti letto c) attività di ristorazione con capacità ricettiva massima di 80 coperti; d) laboratori di parruccheria, barberia e istituti di bellezza, con un consumo idrico giornaliero inferiore 1 mc al momento di massima attività; e) lavanderie, ad eccezione dei lavaggio a secco, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 3 mc nel periodo di massima attività; f) vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita stessa, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività; g) laboratori artigianali per la produzione di dolciumi, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività; h) ambulatori medici, studi veterinari o odontoiatrici o simili, purchè sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività; i) ospedali, case o istituti di cura con un numero di posti letto inferiore a 25, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca; Nel caso di concomitanza di più voci di cui all elenco sopra riportato, il limite dimensionale sarà determinato dalla somma delle singole quote parte considerate in termini percentuali rispetto alla soglia specifica. 2. Ai fini della disciplina e del regime autorizzatorio degli scarichi, sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell articolo 101, comma 7, lettera e) del D.Lgs. 152/06, le acque reflue prodotte da insediamenti di produzione di beni e servizi con portata giornaliera inferiore ai 15 mc e con caratteristiche qualitative, prima di ogni trattamento depurativo, tali da garantire il rispetto dei valori limite stabiliti alla tabella 1 dell Allegato 2.

3 3. L individuazione delle acque reflue aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche deve avvenire secondo le modalità previste all art. 7 comma 4 e nell Allegato 2. Conseguentemente i reflui provenienti da ospedali, case o istituti di cura con un numero di posti letto inferiore a 25, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca, sono recapitate, nel rispetto dei criteri e dei valori limite nella rete fognaria o nelle acque superficiali. Gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate devono essere collegati alla pubblica rete fognaria se canalizzabili in meno di 100 metri dall apposito punto di allacciamento, in osservanza delle norme tecniche, prescrizioni regolamentari e valori limite quali- quantitativi previsti dal gestore del servizio idrico integrato, approvati dall AATO, o dal titolare dei servizi di fognatura e depurazione non rientrante nel servizio idrico integrato ai sensi dell art. 107 comma 2. del D.Lgs. 152/06. Art. 13 Recapiti e regime autorizzatorio D.G.R. 69/25 del 10 dicembre Dalla data di entrata in vigore della presente direttiva non possono essere attivati, nelle zone servite da pubbliche fognature, nuovi scarichi aventi recapito diverso dalle fognature medesime, salvo deroga da concedere caso per caso da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, sentito il Gestore, sulla base di comprovate ragioni tecniche. Gli scarichi esistenti nelle zone servite da pubbliche fognature ed aventi diverso recapito, devono essere allacciati alla pubblica fognatura. Qualora, anche nelle more della completa realizzazione delle reti fognarie prevista dal Piano di Tutela delle Acque, dal Piano d ambito e dai relativi piani operativi triennali, la pubblica fognatura non possa essere raggiunta per impossibilità tecnica o eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili, il titolare dello scarico dovrà dotarsi di sistemi di trattamento adeguati perché sia garantito lo stesso livello di protezione ambientale, nel rispetto dei limiti allo scarico riferiti alla dimensione complessiva dell agglomerato. 2. Le acque reflue domestiche e assimilate sono recapitate, nel rispetto dei criteri e dei valori limite di cui all art. 14 e salvo i casi di ricorso al riutilizzo, in ordine preferenziale: - nella rete fognaria; - nelle acque superficiali. A tal fine e fatte salve eventuali motivate deroghe, anche temporanee, o diverse previsioni del Piano di Tutela delle Acque, gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate devono essere collegati alla pubblica rete fognaria se canalizzabili in meno di 100 metri dall apposito punto di allacciamento, in osservanza delle norme tecniche, prescrizioni regolamentari e valori limite quali-quantitativi previsti dal gestore del servizio idrico integrato, approvati dall AATO, o dal titolare dei servizi di fognatura e depurazione non rientrante nel servizio idrico integrato ai sensi dell art. 107 comma 2. del D.Lgs. 152/06. In caso di insussistenza dei presupposti per l allacciamento alla rete fognaria, tali scarichi possono essere recapitati in corpi d acqua superficiali o sul suolo con finalità di riutilizzo, nel rispetto della disciplina e del regime autorizzatorio di cui alla presente direttiva. 3. Ai sensi dell art. 107 comma 4 del D.Lgs. 152/06 le acque reflue di cui all art. 101 comma. 7, lett. b) del D.Lgs. 152/06, recapitanti in pubblica fognatura, sono soggette ad autorizzazione allo scarico rilasciata dall autorità competente di cui all art. 5 comma 4 della presente direttiva, previa verifica tecnica dell impianto di depurazione e della rete fognaria da parte del gestore del servizio idrico integrato o

4 del titolare del servizio di fognatura e depurazione non rientrante nel servizio idrico integrato ai sensi dell art. 107 comma 2 del D.Lgs. 152/ Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sono recapitati in acque superficiali o destinati al riutilizzo secondo quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque e nel rispetto dei criteri e dei valori-limite di emissione di cui all art In caso di accertata impossibilità tecnica o eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali o a riutilizzare il refluo, può essere ammesso lo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo,nel rispetto dei vincoli sulle distanze dal più vicino corpo idrico superficiale come definiti nell Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e dei criteri e dei valori limite di cui al successivo art La domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane contenente acque reflue industriali, deve essere corredata dalle informazioni riportate nell art. 18 comma 4. Anche ex art. 3 Classificazione degli scarichi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato classifica come domestici gli scarichi provenienti da insediamenti sanitari, quali case di cura e ospedali, che non comprendono laboratori chimici, fisici o biologici. Rinviando la disciplina puntuale all art. C.25 del medesimo Regolamento. Art. C.3 Classificazione degli scarichi Regolamento del Servizio Idrico Integrato C.3.1) Gli scarichi nella pubblica fognatura, al fine della loro disciplina, sono distinti in tre classi: 1. scarichi domestici o assimilati; 2. scarichi provenienti da attività produttive; 3. scarichi di acque meteoriche. 3.1.a) Per gli scarichi domestici s intendono gli scarichi provenienti da insediamenti residenziali, alberghieri, turistici, sportivi, ricreativi, scolastici e sanitari (per case di cura e ospedali vedi Art. C.25), che non comprendono laboratori chimici, fisici o biologici. 3.1.b) Sono da considerarsi scarichi assimilati alle acque reflue domestiche quelle che presentano caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale, le acque reflue provenienti da imprese dedite alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura, e le altre categorie previste dall art. 101 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, E assolutamente vietata l immissione in fognatura dei reflui derivanti dalle deiezioni animali. C.3.2) Per scarichi provenienti da attività produttiva, s intendono le acque di scarico defluenti da cicli tecnologici connessi in qualsiasi modo alla produzione sia industriale che artigianale e da servizi che non siano riconducibili ad acque reflue domestiche o assimilate. In merito agli scarichi provenienti da insediamenti produttivi possono verificarsi due condizioni di scarico: 1) nell insediamento produttivo non esistono acque di scarico provenienti dal ciclo produttivo. Gli unici scarichi presenti sono di tipo domestico, e/o di acque di prima pioggia. In questo caso lo scarico sarà considerato di tipo domestico e/o di prima pioggia, se si tratta di scarichi distinti, oppure di tipo domestico se si tratta di scarico comune; 2) nello stabilimento industriale esistono scarichi provenienti dal processo tecnologico. Questi sono tenuti completamente separati da quelli di tipo domestico o da quelli di prima pioggia (reti fognarie interne completamente separate), e potranno essere allacciati alla pubblica fognatura con unico allacciamento solo a controllo ispettivo

5 effettuato ovvero con distinti allacciamenti e in tale caso i due o tre tipi di scarico presenti saranno soggetti alle rispettive regolamentazioni pertinenti. C.3.3) Per gli scarichi di acque meteoriche s intendono quelle acque che dilavano superfici coperte o pavimentate, e che sono raccolte e convogliate separatamente e sono annesse in fognatura pubblica secondo quanto stabilito dall'art. C.7 L art. C.25 Regolamento per la disciplina degli scarichi in fognatura, rubricato Scarichi di ospedali e di case di cura, impone che le acque di scarico provenienti da ospedali e case di cura devono essere sottoposte, prima della loro immissione in pubblica fognatura, a trattamento di grigliatura fine per trattenere il materiale grossolano o filamentoso che potrebbe ostruire la fognatura od interferire con i trattamenti meccanici dell'impianto di depurazione. Le suddette acque, devono inoltre essere sottoposte, su indicazione delle Autorità competenti, ad adeguati trattamenti preliminari prima di confluire in fognatura per evitare il diffondersi di eventuali batteri patogeni. Gli scarichi provenienti da cucine, mense e ristoranti, dovranno passare attraverso un pozzetto degrassatore/disoleatore previa idonea grigliatura, fermo restando il divieto di scarico di oli vegetali ed animali che dovranno essere smaltiti secondo le specifiche disposizioni normative. Art. C.25 Scarichi di ospedali e i case di cura Regolamento del Servizio Idrico Integrato C.25.1) Le acque di scarico provenienti da ospedali e case di cura devono essere sottoposte, prima della loro immissione in pubblica fognatura, a trattamento di grigliatura fine per trattenere il materiale grossolano o filamentoso che potrebbe ostruire la fognatura od interferire con i trattamenti meccanici dell'impianto di depurazione. C.25.2) Le suddette acque, devono inoltre essere sottoposte, su indicazione delle Autorità competenti, ad adeguati trattamenti preliminari prima di confluire in fognatura per evitare il diffondersi di eventuali batteri patogeni. C.25.3) Gli scarichi provenienti da cucine, mense e ristoranti, dovranno passare attraverso un pozzetto degrassatore/disoleatore previa idonea grigliatura, fermo restando il divieto di scarico di oli vegetali ed animali che dovranno essere smaltiti secondo le specifiche disposizioni normative. Ai sensi dell art. 2 del Regolamento per la disciplina degli scarichi in fognatura, in vigore nel Comune di Sassari, i reflui provenienti da strutture sanitarie sono classificati come Scarichi civili e/o assimilabili. Anche ai sensi dell art. 2 del Regolamento per la disciplina degli scarichi in fognatura, in vigore nel Comune di Sassari, i reflui provenienti da strutture sanitarie sono classificati come Scarichi civili e/o assimilabili. Articolo 2: Classificazione degli scarichi Regolamento per la disciplina degli scarichi in fognatura Comune di Sassari 1) In base alla provenienza dei reflui, gli scarichi si classificano in: a) scarichi pluviali: provenienti da acque meteoriche ricadenti da superfici di tetti, terrazze, piazzali e cortili in genere, convogliate mediante opportune tubazioni e/o canalizzazioni in un corpo ricettore o in fognatura; b) Scarichi civili e/o assimilabili: per scarico civile si intende quello proveniente da edifici o installazioni adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, prestazioni di servizio ovvero ogni altra attività sia civile che produttiva il cui scarico sia assimilabile "qualitativamente" ad uno scarico abitativo.

6 Le imprese agricole di cui alla delibera del Comitato Interministeriale dell'8 maggio 1980, sono considerate insediamenti civili. c) Scarichi produttivi: Per scarico produttivo si intende quello proveniente da edifici o installazioni dove si svolgono con carattere di stabilità e permanenza, anche se a ciclo stagionale, attività di produzione di beni. 2) In base alle caratteristiche qualitative dei reflui gli scarichi si classificano in: a) Acque bianche: sono da considerarsi tali: - le acque di dilavamento meteorico; - le acque di annaffiamento provenienti da giardini, orti, parchi pubblici o privati; - le acque sorgive. b) Acque nere: Sono da considerarsi tali: - tutte quelle non indicate nella classificazione delle acque bianche, quali ad esempio quelle provenienti dai servizi igienici, mense, cucine, da cicli produttivi, lavaggio pavimenti di opifici, etc. - tutte quelle che pur rientrando nella categoria delle acque bianche, per la loro peculiarità siano escludibili da tale classificazione dall'autorità competente, con provvedimento motivato, quali ad esempio le acque meteoriche provenienti da aree inquinate. Per scaricare nelle pubbliche fognature è richiesta l autorizzazione presso il comune territorialmente competente, in questo caso quello di Sassari, ex art. 6 Regolamento per la disciplina degli scarichi in fognatura del Comune di Sassari. Articolo 6: Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione Regolamento per la disciplina degli scarichi in fognatura- Comune di Sassari Il Sindaco è l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione a scaricare in pubbliche fognature comunali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge 10 maggio 1976, n. 319, anche quando gli impianti fognari e depurativi siano gestiti da un Ente diverso dal Comune. In questo ultimo caso il parere tecnico dell'ente Gestore, soprattutto nel caso di scarichi produttivi, dovrà essere vincolante per il rilascio dell'autorizzazione. Le utenze civili e/o produttive hanno l'obbligo di immettere i propri reflui, nella pubblica fognatura. Il Sindaco, sentiti l'ufficio Tecnico Comunale, Ente Gestore degli impianti fognari e depurativi e la U.S.L. di competenza, può, a richiesta motivata esentare l'utenza dall'obbligo della immissione nella pubblica fognatura. Nella concessione ad edificare sono indicate le norme tecniche ed igienico-sanitarie alle quali si dovranno attenere le nuove utenze, nel rispetto del regolamento locale di igiene. Requisito necessario per effettuare lo scarico, è ottenere l'autorizzazione, deve presentare all'amministrazione Comunale domanda di autorizzazione allo scarico in fognatura in carta legale. Articolo 14: Obbligo di immissione Regolamento per la disciplina degli scarichi in fognatura Comune di Sassari Tutte le utenze civili e/o produttive hanno l'obbligo di immettere i propri reflui, di cui all'art. 2 punti 2a e 2b del presente regolamento, nella pubblica fognatura, con la esclusione di quanto previsto nell'art. 5 (scarichi vietati). Il Sindaco, sentiti l'ufficio Tecnico Comunale, Ente Gestore degli impianti fognari e depurativi e la U.S.L. di competenza, può, a richiesta motivata esentare l'utenza dall'obbligo della immissione nella pubblica fognatura.

7 Nella concessione ad edificare saranno indicate le norme tecniche ed igienico-sanitarie alle quali si dovranno attenere le nuove utenze, nel rispetto del regolamento locale di igiene. Il Sindaco, inoltre, su segnalazione dell'ufficio Tecnico Comunale, sentito il parere dell'ente gestore dell'impianto fognario-depurativo, può obbligare all'immissione in fognatura le utenze precedentemente autorizzate a scaricare i liquami in luogo diverso dalla pubblica fognatura, nei modi previsti nel presente Regolamento. Nel provvedimento saranno indicate, di volta in volta, le modalità ed i tempi di esecuzione. Ultimo adempimento è obbligo della Cameretta di ispezione, di misura e di prelievo dello scarico disciplinato dall art. C.10 del Regolamento per la disciplina degli scarichi in fognatura.tutti gli scarichi, prima di essere immessi nella fognatura pubblica, devono passare attraverso una cameretta di ispezione e di prelievo. La cameretta deve essere facilmente accessibile ed avere dimensioni ampiamente sufficienti per consentire agevolmente al personale addetto il prelievo dei campioni d'acqua, comunque secondo le specifiche indicazioni del gestore. Art. C.10 Cameretta di ispezione, di misura e di prelievo dello scarico Regolamento del servizio idrico integrato C.10.1) Tutti gli scarichi, prima di essere immessi nella fognatura pubblica, devono passare attraverso una cameretta di ispezione e di prelievo. C.10.2) All'interno della suddetta cameretta, il Gestore, può installare, a spese dell utente, se trattasi di scarico di tipo produttivo, un sistema di misurazione a contatore ovvero un ulteriore sistema di controllo della portata scaricata in fognatura pubblica. C.10.3) La cameretta deve essere facilmente accessibile ed avere dimensioni ampiamente sufficienti per consentire agevolmente al personale addetto il prelievo dei campioni d'acqua, comunque secondo le specifiche indicazioni del gestore. C.10.4) La cameretta dovrà essere del tipo rappresentato negli elaborati standard forniti dal Gestore. Riassumendo, prendendo in considerazione la normativa della Regione Sardegna e del Comune di Sassari, i reflui provenienti da scarichi di ospedali e da case di cura sono assimilati alla disciplina gli scarichi delle acque reflue domestiche. Di conseguenza i reflui provenienti da ospedali, case o istituti di cura con un numero di posti letto inferiore a 25, devono essere collegati alla pubblica rete fognaria se canalizzabili in meno di 100 metri dall apposito punto di allacciamento, in osservanza delle norme tecniche, prescrizioni regolamentari e valori limite quali- quantitativi previsti dal gestore del servizio idrico integrato, approvati dall AATO, o dal titolare dei servizi di fognatura e depurazione non rientrante nel servizio idrico integrato ai sensi dell art. 107 comma 2 del D.Lgs. 152/06. In fine le acque di scarico provenienti da ospedali e case di cura devono essere sottoposte, prima della loro immissione in pubblica fognatura, a trattamento di grigliatura fine per trattenere il materiale grossolano o filamentoso che potrebbe ostruire la fognatura od interferire con i trattamenti meccanici dell'impianto di depurazione. Le suddette acque, devono inoltre essere sottoposte, su indicazione delle Autorità competenti, ad adeguati trattamenti preliminari prima di confluire in fognatura per evitare il diffondersi di eventuali batteri patogeni. Gli scarichi provenienti da cucine, mense e ristoranti, dovranno passare attraverso un pozzetto degrassatore/disoleatore previa idonea grigliatura, fermo restando il divieto di scarico di oli vegetali ed animali che dovranno essere smaltiti secondo le specifiche disposizioni normative. In fine lo scarico deve essere dotato di

8 Cameretta di ispezione, di misura e di prelievo dello scarico disciplinato, prima dell immissione in fognatura. Corte di Cassazione penale, Sez. III, sentenza n del 27 aprile La disciplina applicabile allo smaltimento dei rifiuti allo stato liquido derivanti da attività ospedaliera continua ad essere quella relativa agli scarichi di cui alla sez. II, parte terza, del D.Lgs. n. 152 del 2006 e non quella in materia di smaltimento di rifiuti liquidi di cui alla parte quarta del predetto decreto, non rivestendo alcun valore innovativo l art. 185 del richiamato decreto legislativo che per i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue prevede l applicazione della disciplina sui rifiuti, ciò in quanto l art. 227 del medesimo decreto dichiara applicabile ai rifiuti liquidi ospedalieri la disciplina in materia di scarichi, richiamando l art. 6 del d.p.r. 15 luglio 2004, n. 254 che rinvia all abrogato D.Lgs. n. 152 del 1999 sulle acque. (Nella specie, si trattava di reflui provenienti dal lavaggio delle apparecchiature utilizzate per gli esami di laboratorio, contenenti residui biologici miscelati con i reagenti chimici utilizzati per le analisi, reflui convogliati direttamente nell impianto di depurazione dell ospedale che recapitava, dietro regolare autorizzazione, nella rete fognaria comunale). Corte di Cassazione penale, sez. III, sentenza n del 29 novembre 2007 La disciplina applicabile allo smaltimento dei rifiuti allo stato liquido derivanti da attività ospedaliera continua ad essere quella relativa agli scarichi di cui alla sezione II, parte terza del d.lg. n. 152 del 2006 e non quella in materia di smaltimento dei rifiuti liquidi di cui alla parte quarta del predetto decreto, non rivestendo alcun valore innovativo l'art. 185 del richiamato d.lg. che per i "rifiuti costituiti da acque reflue" prevede l'applicazione della disciplina sui rifiuti, ciò in quanto l'art. 227 del medesimo decreto dichiara applicabile ai rifiuti liquidi ospedalieri la disciplina in materia di scarichi, richiamando l'art. 6 d.p.r. 15 luglio 2003 n. 254 che rinvia all'abrogato d.lg. n. 152 del 1999 sulle acque. (Nella specie, si trattava di rifiuti provenienti dal lavaggio delle apparecchiature utilizzate per gli esami di laboratorio, contenenti residui biologici miscelati con i reagenti chimici utilizzati per le analisi, reflui convogliati direttamente nell'impianto di depurazione dell'ospedale che recapitava, dietro regolare autorizzazione, nella rete fognaria comunale).

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