COMUNE DI STEZZANO (Provincia di Bergamo)
|
|
- Valentino Romani
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 COMUNE DI STEZZANO (Provincia di Bergamo) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI Approvato con Deliberazione Consiliare n. 9 del 9 gennaio 2013 Comune di Stezzano (Bg) Regolamento per l applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 1
2 INDICE Art. 1 - Oggetto Pag. 3 Art. 2 - Istituzione del tributo Pag. 3 Art. 3 - Natura del tributo Pag. 3 Art. 4 - Presupposto del tributo Pag. 3 Art. 5 - Gettito e costo del servizio Pag. 3 Art. 6 - Soggetti attivi Pag. 4 Art. 7 - Soggetti passivi Pag. 4 Art. 8 - Base imponibile Pag. 4 Art. 9 - Determinazione della tariffa di riferimento Pag. 4 Art Determinazione della quota di riferimento Pag. 5 Art Esclusioni Pag. 5 Art Riduzioni Pag. 6 Art TARES temporanea Pag. 8 Art Dichiarazione Pag. 8 Art Versamento del tributo Pag. 9 Art Funzionario responsabile Pag. 9 Art Accertamento Pag. 9 Art Inesigibilità di somme di modesto valore dovute a titolo di tributo Pag. 10 Art Riscossione coattiva Pag. 10 Art Rimborsi Pag. 10 Art Sanzioni Pag. 10 Art Efficacia Pag. 11 Art Abrogazioni Pag. 11 Comune di Stezzano (Bg) Regolamento per l applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 2
3 Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina il tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES) nel Comune di Stezzano a norma dell art. 14 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (di seguito Decreto ), convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Art. 2 Istituzione del tributo 1. A decorrere dal 1 gennaio 2013 è istituito nel Comune di Stezzano il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Art. 3 Natura del tributo 1. Il tributo si articola in due componenti: a. tassa rifiuti, destinata a coprire integralmente i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento; b. maggiorazione servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, avente natura di imposta, disciplinata dall art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal successivo art. 10 del presente regolamento. Art. 4 Presupposto del tributo 1. Il tributo è dovuto per l occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa. 2. Il tributo è dovuto per la mera utilizzabilità dei locali, a nulla rilevando la mancata produzione di rifiuti urbani, salvo che la non utilizzabilità delle superfici assoggettabili alla tassa sia documentata dal detentore e riscontrabile da elementi oggettivi e certi, come la cessazione dei contratti di fornitura dei servizi pubblici (energia elettrica, acqua o gas). Art. 5 Gettito e costo del servizio 1. Il gettito complessivo della parte tassa rifiuti non può essere inferiore ai costi sostenuti per lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 2. Per quanto attiene alla determinazione del costo complessivo di esercizio di cui al comma 1, si fa rinvio all articolo Nel gettito, determinato sulla base del criterio di competenza economica, non rientrano le addizionali, le sanzioni, gli interessi moratori e le entrate di competenza di esercizi non di competenza. L eventuale eccedenza di gettito è computata in diminuzione del tributo da iscriversi a ruolo per l anno successivo. Comune di Stezzano (Bg) Regolamento per l applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 3
4 Art. 6 Soggetti attivi 1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune di Stezzano sul cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Art. 7 Soggetti passivi 1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree che siano utilizzabili a qualunque scopo li renda idonei ad accogliere attività che anche solo potenzialmente generano produzione di rifiuti, indipendentemente che gli stessi siano o meno di fatto utilizzati. 2. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 1 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. 3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Art. 8 Base imponibile 1. Fino all attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis dell art. 14 del Decreto, la base imponibile del tributo è costituita dalla superficie dei locali e delle aree di cui all art. 4 come di seguito determinata: a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati; b. per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile. 2. Ai fini dell applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU). 3. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato. 5. Una volta attuate le disposizioni di cui al comma 1, i comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n Art. 9 Determinazione della tariffa di riferimento parte tassa rifiuti 1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri Comune di Stezzano (Bg) Regolamento per l applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 4
5 determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. 3. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativi alla realizzazione e all esercizio dell'impianto di discarica. 4. La determinazione delle tariffa del tributo avviene sulla base del piano finanziario che espone i costi relativi allo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Art.10 Determinazione della quota di riferimento parte maggiorazione servizi 1. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui all articolo precedente, si applica una maggiorazione pari a 0,40 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune di Stezzano. Art. 11 Esclusioni 1. Non sono soggetti al tributo: a. le unità immobiliari non utilizzate per l intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita autocertificazione attestante l assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici (energia elettrica, acqua e gas); b. i locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che nel corso dell anno, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità (inagibili o in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione), non possono produrre rifiuti; c. le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e le aree scoperte adibite a verde; d. le aree scoperte pertinenziali o accessorie non operative di locali tassabili, fermo restando l imponibilità delle aree scoperte operative, ai sensi delle disposizioni previste dall art. 6 del D.L , n. 328, convertito in legge , n. 410, ed integrato dall art. 1, comma 3, del D.L , n. 8, convertito dalla L , n. 75; 2. Le circostanze di cui ai precedenti punti comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili, o da idonea documentazione quale, per esempio, la dichiarazione di inagibilità e di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia o il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l esercizio dell attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. 3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. 4. I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell esclusione del tributo di cui al precedente comma, devono presentare all Ufficio Tributi del Comune la dichiarazione che nell insediamento produttivo si formano rifiuti speciali per qualità o quantità diversi da quelli assimilabili ai rifiuti urbani, oppure che nell insediamento produttivo vi si formano Comune di Stezzano (Bg) Regolamento per l applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 5
6 rifiuti tossici o nocivi. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali, tossici o nocivi derivanti dall attività esercitata e deve essere corredata con: a. fotocopia della scheda descrittiva dei rifiuti speciali, prevista dalle vigenti disposizioni di legge; b. fotocopia dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all art. 3 - comma 5 - del D.L. 397/88 convertito dalla Legge n. 475/88 (fotocopia delle copertine dei registri, dei fogli dove sono annotati i rifiuti prodotti nel corso dell ultimo anno e dei fogli dove sono stati apposti i timbri di vidimazione); c. fotocopia integrale dell ultima scheda di rilevamento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi inviata alla Regione e/o alla Provincia (art. 2 - comma 3 - del D.L. 397/88 convertito dalla Legge n. 475/88). Nel caso di inizio dell attività quest ultimo documento dovrà essere presentato in sede consuntiva. Art. 12 Riduzioni 1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% (quaranta per cento), anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dell utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita secondo la seguente tabella: Distanza in metri lineari di strada carrozzabile Riduzione sull ammontare del tributo da 501 a % da a % da in poi 80 % Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. La riduzione di cui al presente comma deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione di apposita dichiarazione e viene meno a decorrere dall anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta. 2. L interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota del tributo, corrispondente al periodo di interruzione che, comunque, non può essere superiore al 20% (percento) di quanto dovuto per il periodo considerato. 3. Il tributo è ridotto del 30% nel caso di: a. abitazioni con unico occupante; b. abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti nel Comune di Stezzano per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione: - che vengano utilizzate nel corso dell anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni; - che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione; Comune di Stezzano (Bg) Regolamento per l applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 6
7 - che detta denuncia contenga l indicazione del Comune di residenza del soggetto passivo, nonché la dichiarazione di quest ultimo di non voler cedere l alloggio in locazione o in comodato; c. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l esercizio dell attività, a condizione che nel corso dell anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni. 4. Le agevolazioni di cui ai punti a) e b) non sono fra loro cumulabili. 5. Il tributo è ridotto del 30% nei confronti dell utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) del comma 1, risieda od abbia dimora, per più di sei mesi all anno, in località fuori dal territorio nazionale. La riduzione si rende applicabile anche nell ipotesi che il contribuente abbia la residenza nell alloggio al quale si riferisce la riduzione, ferme restando le altre condizioni previste dalla lettera b) del precedente comma Il tributo è ridotto del 30% nei confronti dei fabbricati rurali ad uso abitativo. 7. Le riduzioni di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione; le riduzioni si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di tassabilità verificatesi nel corso dell anno, decorrono dall anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione. 8. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venire meno delle condizioni dell applicazione dell agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall anno successivo a quello di denuncia dell uso che ha dato luogo alla riduzione e sono applicabili le sanzioni previste per l omessa denuncia di variazione. 9. Il tributo è ridotto del 10% per gli utenti domestici che provvedono in proprio a trasformare in fertilizzanti le tipologie di rifiuti organici che saranno indicati nella dichiarazione di cui al paragrafo successivo, attraverso il compostaggio domestico mediante l utilizzo di composter (non è ammesso l utilizzo di concimaie e/o letamaie), che può essere anche condiviso da più utenti fino ad un massimo di 4 famiglie. 10. La riduzione di cui al comma 9 sarà concessa a domanda degli interessati da presentare su apposito modulo predisposto dal Comune entro il 20 gennaio successivo, e decorrerà dall anno successivo. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venire meno delle condizioni dell applicazione del tributo ridotto del 10%; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall anno successivo a quello di denuncia dell uso che ha dato luogo alla riduzione e sono applicabili le sanzioni previste per l omessa denuncia di variazione. La riduzione di cui al presente comma è cumulabile con quelle indicate ai precedenti. 11 Resta salva la facoltà del Comune di procedere ad accertare l effettiva sussistenza delle condizioni per l applicazione della riduzione. Il venir meno di tali condizioni comporta l automatica decadenza dal beneficio. 12. Ai sensi dell art. 21 del D. Lgs. 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, i produttori ed operatori economici che vi hanno provveduto autonomamente hanno diritto alla riduzione del tributo fino al 60% sulle superfici tassabili operative in relazione all attività esercitata. La percentuale di riduzione viene commisurata alla quantità effettivamente avviata al recupero rispetto alla quantità di rifiuti potenzialmente prodotti (produzione ponderata dei rifiuti) sulle superfici tassabili operative in relazione all attività esercitata, secondo la formula: % (percentuale) rifiuto recuperato sul totale X 60%. La produzione ponderata di rifiuti è determinata in base ai coefficienti di produzione kg/mq anno (KD), indicati nella tabella 4.a allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n La superficie presa a riferimento è quella tassabile operativa dove si producono i rifiuti avviati a recupero. Detta Comune di Stezzano (Bg) Regolamento per l applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 7
8 riduzione compete solo agli operatori che presentano la seguente documentazione, a pena di decadenza, entro il mese di febbraio dell anno successivo: a. autocertificazione attestante l avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di recupero; b. copia del registro di carico e scarico o MUD del rifiuto assimilato avviato a recupero tramite soggetti terzi; c. documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (copia di bolle di accompagnamento e fatture); d. copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l avvio al recupero, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione. e. La riduzione spetta, pertanto, solo a consuntivo comportando lo sgravio o il rimborso dell eccedenza di tassa. Art. 13 TARES temporanea 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune di Stezzano istituisce il tributo denominato TARES temporanea, in base a tariffa giornaliera. 2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. 3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo pari al 50%. 4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. 5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione. Art. 14 Dichiarazione 1. I soggetti passivi devono presentare all Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio successivo all inizio dell occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione presso gli uffici comunali o reperibili dal sito ufficiale del Comune. 2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate, in caso contrario l utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia. 3. La denuncia originaria o di variazione, deve contenere: a. l indicazione del codice fiscale; b. le generalità delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza; c. ragione sociale, sede, ed elementi identificativi dei rappresentanti legali di associazioni, istituti, società, enti ed altre organizzazioni; d. l ubicazione (numero civico ed il numero dell interno ove esistente), la superficie e la destinazione dei singoli locali ed aree; Comune di Stezzano (Bg) Regolamento per l applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 8
9 e. la data di inizio dell occupazione o detenzione; f. i dati catastali identificativi degli immobili. 4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Art. 15 Versamento del tributo 1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 2. Il versamento del tributo, comprendente la tassa rifiuti e la maggiorazione, è effettuato, in deroga all articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale. 3. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. 4. Il versamento del tributo, per l anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. Per l anno 2013 il termine di versamento della prima rata è posticipato ad aprile. 5. Per l anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13, articolo 14, D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge con modificazioni, dall art. 1, comma 1, Legge 22 dicembre 2011, n. 214 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, art. 14, D. L. 201/2011, alla scadenza delle prime tre rate. L eventuale conguaglio riferito all incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell ultima rata. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. Art. 16 Funzionario responsabile 1. La Giunta Municipale designa un Funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla Tassa Rifiuti e Servizi; il predetto Funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. 2. Il Comune comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del Funzionario Responsabile entro sessanta giorni dalla nomina. 3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. 4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile. Art. 17 Accertamento 1. Le attività di accertamento e riscossione del tributo, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune. L accertamento avviene in conformità a quanto previsto dall art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Comune di Stezzano (Bg) Regolamento per l applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 9
10 2. Ai fini dell attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l organizzazione e la gestione del tributo di cui all art. 28 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, del periodo e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali accessori, ed altre penalità. Gli avvisi devono contenere altresì l indicazione dell organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza. Articolo 18 - Inesigibilità di somme di modesto valore dovute a titolo di tributo, sanzioni ed interessi 1. Il tributo non è dovuto se l importo totale dovuto per singola annualità, riferito a tutte le superfici imponibili, anche se appartenenti a categorie diverse, non supera euro 10,00 (addizionali e maggiorazioni comprese). 2. Non si procede al recupero per anni precedenti di somme inferiori a euro 10,00 per annualità (addizionali comprese), dovute al Comune in adempimento di obblighi tributari, comprensive di eventuali pene pecuniarie, sanzioni ed interessi, derivanti da violazioni alle disposizioni tributarie; se gli importi superano euro 10,00 sono dovuti per l intero ammontare. Art. 19 Riscossione coattiva 1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall ordinamento vigente. Art. 20 Rimborsi 1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell istanza se accolta. 2. Non si da luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall articolo 18 del presente Regolamento. Art. 21 Sanzioni 1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. Comune di Stezzano (Bg) Regolamento per l applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 10
11 3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all articolo 16, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. 6. La contestazione della violazione non collegata all ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. Art. 22 Efficacia 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio Art. 23 Abrogazioni 1. A decorrere dal 1 gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Comune di Stezzano (Bg) Regolamento per l applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 11
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI approvato con delibera di Consiglio Comunale n 26 del 29.07.2014 1 Regolamento per l istituzione e l applicazione della TASI INDICE
DettagliCOMUNE DI ASIAGO PROVINCIA DI VICENZA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI)
COMUNE DI ASIAGO PROVINCIA DI VICENZA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. del 08.08.2014 1 INDICE TITOLO I Disposizioni
DettagliPARTE TERZA. Comune di Laglio Provincia di Como. Regolamento per l istituzione e l applicazione della TASI INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
PARTE TERZA Comune di Laglio Provincia di Como Regolamento per l istituzione e l applicazione della TASI Art. 1.Oggetto del Regolamento Art. 2. Soggetto attivo Art. 3. Indicazione analitica dei servizi
DettagliCOMUNE DI NUMANA PROVINCIA DI ANCONA. Regolamento per la disciplina e l applicazione del Tributo sui servizi indivisibili TASI-
COMUNE DI NUMANA PROVINCIA DI ANCONA Regolamento per la disciplina e l applicazione del Tributo sui servizi indivisibili TASI- Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 30.07.2014 I N D I
DettagliQuadro sinottico: TARSU TIA/1 TIA/2 - TARES
Istituzione della tassa Attivazione del servizio Presupposto Esclusioni Soggetti passivi Soggetti responsabili Inizio occupazione o detenzione Quadro sinottico: TARSU TIA/1 TIA/2 - TARES Cessazione dell
DettagliCOMUNE DI GAETA (Provincia di Latina) REGOLAMENTO
COMUNE DI GAETA (Provincia di Latina) * * * * * REGOLAMENTO per l applicazione dell Imposta Unica Comunale * * * * * (Approvato con deliberazione consiliare n 52 del 04.09.2014) 1 Indice ART. 1 - OGGETTO
DettagliCOMUNE DI TREVILLE Provincia di Alessandria REGOLAMENTO TASI
COMUNE DI TREVILLE Provincia di Alessandria REGOLAMENTO TASI Regolamento componente TASI (Tributo sui servizi indivisibili) CAPITOLO 3 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 ART. 9 ART.
DettagliCOMUNE DI RODIGO PROVINCIA DI MANTOVA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
COMUNE DI RODIGO PROVINCIA DI MANTOVA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 16/04/2014 Indice Art. 1 Oggetto...2
DettagliREGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI ( TASI)
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n 25. del 30/04/2014 REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI ( TASI) SOMMARIO TITOLO I-Disposizioni generali Art. 1. Oggetto del Regolamento
DettagliIUC REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014.
COMUNE DI NOVI DI MODENA IUC REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014. INDICE Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Soggetto attivo Art. 3 Presupposto impositivo
DettagliCOMUNE DI CUCCARO MONFERRATO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI
COMUNE DI CUCCARO MONFERRATO CAP 15040 - Provincia di Alessandria Partita IVA: 00501250062 Tel 0131771928 Fax 0131771085 Email: info@comune.cuccaromonferrato.al.it REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE
DettagliCOMUNE DI PIEVE DI SOLIGO Provincia di Treviso
ALLEGATO SUB A) ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 29.07.2014 IL SEGRETARIO COMUNALE DR. VITTORINO SPESSOTTO COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO Provincia di Treviso Imposta Unica Comunale (IUC)
DettagliCOMUNE DI PRADLEVES PROVINCIA DI CUNEO
COMUNE DI PRADLEVES PROVINCIA DI CUNEO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. Allegato A alla D.C.C. n. del INDICE PARTE PRIMA Disciplina generale della IUC PARTE SECONDA Regolamento
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Art. 1 Oggetto Il presente regolamento, adottato nell ambito della potestà prevista dall articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre
DettagliCOMUNE DI PIEVE DI CENTO. Regolamento Per La Disciplina Del Tributo Per I Servizi Indivisibili (TASI)
COMUNE DI PIEVE DI CENTO Provincia di Bologna Regolamento Per La Disciplina Del Tributo Per I Servizi Indivisibili (TASI) Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 49 del 10 luglio 2014 1 INDICE
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI
COMUNE DI MESTRINO Provincia di Padova REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI approvato con atto di C.C. n. 24 del 31.07.2014 in vigore dal 1 gennaio 2014 REGOLAMENTO PER
DettagliCOMUNE DI REGGELLO (Provincia di Firenze) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
COMUNE DI REGGELLO (Provincia di Firenze) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del INDICE Art. 1 - Oggetto Art.
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO A COPERTURA DEI SERVIZI INDIVISIBILI DENOMINATO TASI
COMUNE DI CALDERARA DI RENO Provincia di Bologna REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO A COPERTURA DEI SERVIZI INDIVISIBILI DENOMINATO TASI Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.)
COMUNE DI SAONARA Provincia di Padova REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) approvato con atto di C.C. n. 30 del 21.05.2014 in vigore dal 1 gennaio 2014 Art. 1 -
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO A COPERTURA DEI SERVIZI INDIVISIBILI DENOMINATO TASI
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO A COPERTURA DEI SERVIZI INDIVISIBILI DENOMINATO TASI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 11/03/2014 Modificato con deliberazione
DettagliRegolamento componente TASI (Tributo sui servizi indivisibili)
Regolamento componente TASI (Tributo sui servizi indivisibili) ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 ART. 9 ART. 10 ART. 11 ART. 12 ART. 13 ART. 14 ART. 15 OGGETTO SOGGETTO ATTIVO PRESUPPOSTO
DettagliDEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
IUC REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Approvato con D.C.C. n. 54 del 10/04/2014 Immediatamente Esecutiva Modificato con D.C.C. n. 91 del 24/07/2014 Immediatamente
DettagliTassa sui servizi indivisibili REGOLAMENTO TASI. Regolamento del Comune di Riccione
Tassa sui servizi indivisibili REGOLAMENTO TASI Regolamento del Comune di Riccione 1 Art. 1 Presupposti normativi della TASI E' istituita ai sensi dell art. 1 comma 639 della Legge 147/2013 l'imposta unica
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.)
COMUNE DI NOVENTA PADOVANA Provincia di Padova REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) approvato con atto di C.C. n. 10 del 19.06.2014 in vigore dal 1 gennaio 2014
DettagliSan Pietro in Guarano
COMUNE di San Pietro in Guarano (Provincia di Cosenza) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 9 settembre 2014. ART.
DettagliCOMUNE DI VOLPEDO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
COMUNE DI VOLPEDO PROVINCIA di ALESSANDRIA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Approvato con Deliberazione di C.C. nr. 25 del 09.07.2014 (in vigore dal 1 gennaio 2014)
DettagliCOMUNE DI GORO (Provincia di Ferrara)
COMUNE DI GORO (Provincia di Ferrara) Approvato da Consiglio Comunale con delibera n. 13 del 27/02/2014 n. 6 del 29/01/2016 1 INDICE Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Soggetto attivo Art. 3 Presupposto impositivo
DettagliCOMUNE DI GOVONE (Provincia di Cuneo)
COMUNE DI GOVONE (Provincia di Cuneo) Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 30.04.2014 REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) SOMMARIO TITOLO I -
DettagliRegolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili - tasi - Indice
Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili - tasi - Indice Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Soggetto attivo Art. 3 - Presupposto impositivo Art. 4 - Soggetti passivi Art. 5 - Base imponibile
DettagliComune di Valentano REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI
Comune di Valentano REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 02.09.2014 Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del
DettagliIL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) La Spezia Incontro con i Comuni del 15/04/2013
IL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) La Spezia Incontro con i Comuni del 15/04/2013 1. Normativa 2. La maggiorazione per i servizi indivisibili comunali 3. Il passaggio a TARES 4. Modalità
DettagliCOMUNE DI GIAROLE. Provincia di Alessandria REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE)
COMUNE DI GIAROLE Provincia di Alessandria REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) 1 INDICE Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Art. 2 COMPONENTI DEL TRIBUTO Art. 3
DettagliComune di Carmignano
Comune di Carmignano (Provincia di Prato) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 21/05/2014 Regolamento per l applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) Indice Art. 1 - Oggetto
DettagliCOMUNE DI CAMPAGNA LUPIA (Provincia di VENEZIA) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA (Provincia di VENEZIA) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Indice Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Soggetto attivo Art. 3 Presupposto impositivo
Dettagli8. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un autonoma obbligazione tributaria.
L'Art. 14 della Legge 214/2011 (Legge di conversione del DL 201/2011) ha istituito il TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI che sostituirà la Tarsu a partire dall'anno 2013 1. A decorrere dal 1 gennaio
DettagliRegolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI)
Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI) Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 10/04/2014 Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 30/07/2015
DettagliCITTA DI POMIGLIANO D'ARCO
CITTA DI POMIGLIANO D'ARCO (Provincia di Napoli) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 19/05/2014 REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE ( IUC) 1 INDICE Art. 1 - Oggetto
DettagliTares: la nuova tariffa sui rifiuti e sui servizi
Tares: la nuova tariffa sui rifiuti e sui servizi A decorrere dal 1 gennaio 2013, è stato istituito il nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES, o RES), in sostituzione di tutti i tributi relativi
DettagliIMPOSTA UNICA COMUNALE PREFAZIONE
C I T T A D I T E R R A C I N A Pr ovi ncia di Lat ina IMPOSTA UNICA COMUNALE I. U. C. 2019- PREFAZIONE ALLEGATO A- ALLEGATO B- ALLEGATO C- REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE -I.M.U- REGOLAMENTO
DettagliComune di Arcidosso Provincia di Grosseto REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
Comune di Arcidosso Provincia di Grosseto REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 02/09/2014 1 INDICE Art. 1
DettagliComune di Fonzaso (BL) Regolamento TASI
Comune di Fonzaso (BL) Regolamento TASI 1 TITOLO I Disposizioni generali Art. 1 - Oggetto del Regolamento Art. 2 Soggetto attivo Art. 3 - Indicazione analitica dei servizi indivisibili Art. 4 - Presupposto
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
COMUNE DI PIOVERA in GESTIONE ASSOCIATA con i Comuni di Alluvioni Cambiò - Carbonara Scrivia Pontecurone - Sale www.comune.piovera.al.it P.E.C: protocollo@pec.comune.piovera.al.it Piazza san Giovanni n.
DettagliComune di Perugia Settore SERVIZI FINANZIARI Unità Operativa GESTIONE ENTRATE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTI IMU E TASI Articolo 1 (Oggetto del regolamento) 1. Il presente Regolamento del Comune di Perugia istituisce e disciplina l Imposta
DettagliCOMUNE DI ZERO BRANCO (Provincia di Treviso)
COMUNE DI ZERO BRANCO (Provincia di Treviso) Regolamento per l applicazione della maggiorazione tributaria a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili comunali (art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011)
DettagliComune di Fornovo San Giovanni Provincia di Bergamo REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE
Comune di Fornovo San Giovanni Provincia di Bergamo REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 15.03.2012 Art. 1
DettagliCOMUNE DI GRIZZANA MORANDI (Provincia di Bologna)
COMUNE DI GRIZZANA MORANDI (Provincia di Bologna) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI I.U.C. TA.SI Di cui all art. 1 commi 639 e ss. Legge 147/2013 e ss.mm.ii. Approvato
DettagliCOMUNE DI VISONE Provincia di Alessandria
COMUNE DI VISONE Provincia di Alessandria REGOLAMENTO GENERALE IUC (Approvato con Deliberazione Consiliare n. 16 del 28/09/2014) 1 DISCIPLINA GENERALE IUC (Imposta Unica Comunale) - ART. 1 (DISCIPLINA
DettagliCOMUNE DI SAN GIORGIO MONFERRATO Provincia di Alessandria REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
COMUNE DI SAN GIORGIO MONFERRATO Provincia di Alessandria REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 28.07.2014
DettagliC O M U N E D I SANNICANDRO DI BARI
C O M U N E D I SANNICANDRO DI BARI Provincia di Bari REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. (Approvato con Deliberazione Consiliare n.. del..) 1 CAPITOLO 1 Disciplina generale
DettagliALLEGATO B) ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 16 DEL 21/08/2014 COMUNE DI LU PROVINCIA DI ALESSANDRIA
ALLEGATO B) ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 16 DEL 21/08/2014 COMUNE DI LU PROVINCIA DI ALESSANDRIA REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI Approvato con deliberazione
DettagliRegolamento Comunale per l'applicazione del prelievo sui servizi indivisibili (TASI)
UFFICIO TRIBUTI tel. 0429/91154 fax. 0429/91155 e-mail: tributi@comune.villaestense.pd.it Pec: villaestense.pd@legalmailpa.it COMUNE DI VILLA ESTENSE P R O V I N C I A D I P A D O V A Allegato alla delibera
DettagliC O M U N E D I V I D O R
C O M U N E D I V I D O R Provincia di Treviso REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 05.05.2014 Modificato
DettagliCOMUNE DI SANTERAMO IN COLLE. Provincia di Bari. Regolamento per la disciplina dell Imposta Unica Comunale (IUC)
COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE Provincia di Bari Regolamento per la disciplina dell Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 54 del 20/10/2014 Sommario Art. 1 -
DettagliCITTA' DI FINALE LIGURE Provincia di Savona. Regolamento Comunale per l applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI)
CITTA' DI FINALE LIGURE Provincia di Savona Regolamento Comunale per l applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 25/08/2014 1
DettagliCOMUNE DI PERUGIA 47 AREA SERVIZI FINANZIARI E DI CONTROLLO U.O. GESTIONE ENTRATE
COMUNE DI PERUGIA 47 AREA SERVIZI FINANZIARI E DI CONTROLLO U.O. GESTIONE ENTRATE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTI IMU E TASI - Approvato con deliberazione del
DettagliArticolo 14. (Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi).
Estratto da D.L.201/2011 per TARES Articolo 14. (Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi). 1. A decorrere dal 1 o gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale
DettagliCOMUNE DI LESTIZZA Provincia di UDINE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
COMUNE DI LESTIZZA Provincia di UDINE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ART. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente Regolamento, adottato nell ambito della potestà
DettagliIl nuovo tributo comunale sui rifiuti: TARES
Il nuovo tributo comunale sui rifiuti: TARES di Maria Benedetto Pubblicato il 28 marzo 2012 dal 2013 cambierà nuovamente la gestione della tariffa rifiuti ed il nuovo tributo si chiamerà TARES: ecco le
DettagliREGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI
COMUNE DI QUART VALLE D AOSTA COMMUNE DE QUART VALLÉE D AOSTE REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 23 ottobre 2013
DettagliCOMUNE DI LIGNANO SABBIADORO
COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO Settore Finanza e Tributi REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Approvato con deliberazione consiliare n.
DettagliRegolamento per la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (TASI)
Comune di ALLEGHE Provincia di Belluno Regolamento per la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 14.05.2014 1 TITOLO I Disposizioni
DettagliAllegato B) Schema di regolamento comunale
Allegato B) Schema di regolamento comunale Regolamento per l applicazione della maggiorazione tributaria a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili comunali (art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011)
DettagliCOMUNE di SANTA GIUSTINA PROVINCIA DI BELLUNO
Allegato sub 1) alla delibera di Consiglio comunale n.37del 28.07.2014 COMUNE di SANTA GIUSTINA PROVINCIA DI BELLUNO Regolamento TASI Art. 1 - Oggetto del Regolamento Art. 2 - Soggetto attivo Art. 3 -
DettagliREGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE TRIBUTARIA A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AI SERVIZI INDIVISIBILI COMUNALI
REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE TRIBUTARIA A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AI SERVIZI INDIVISIBILI COMUNALI (Art. 14, comma 13 e ss. del D.L. 201/2011 conv. nella L. 214/2011) (approvato
DettagliApprovato con Delibera del Consiglio comunale n. del
AVETRANA TARANTO Approvato con Delibera del Consiglio comunale n. del Cod. 05-4068-008 CEL EDITRICE INDICE TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto... pag. 3 Art. 2 - Presupposto dell imposta...»
DettagliTassa rifiuti 2019: come non pagare o pagare meno
Tassa rifiuti 2019: come non pagare o pagare meno Autore : Maria Monteleone Data: 01/02/2019 Le esenzioni e le riduzioni della Tari si applicano solo se l interessato presenta la dichiarazione al Comune
DettagliComune di Valdobbiadene
ALLEGATO B AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC Comune di Valdobbiadene (Provincia di Treviso) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SEVIZI INDIVISIBILI TASI In vigore dal 1 gennaio 2014
Dettagli(1) e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
Decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011. Articolo 14 Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 1. A decorrere dal
DettagliRegolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)
Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) Approvato con Deliberazione del C.C. n. 33 dell 01.07.2014 Modificato con Deliberazione del C.C. n. 14 del 18.05.2015 Indice Art.
DettagliREGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) (Legge 147/2013)
REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) (Legge 147/2013) (deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 31/07/2014) ULTIMO AGGIORNAMENTO EFFETTUATO: DELIBERAZIONE DEL
DettagliCOMUNE DI COLORNO. Provincia di Parma REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
COMUNE DI COLORNO Provincia di Parma REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) S:\1 Settore\SEGRETERIA\REGOLAMENTI\regolamenti albo\2014\iuc\regolamento comunale
DettagliIL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI TARES. Samarate, 11 Settembre 2013
IL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI TARES Samarate, 11 Settembre 2013 1 TARES NOVITA Le principali novità della TARES (Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi) sono : 1) copertura del 100%
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
COMUNE DI OLMEDO (PROVINCIA DI SASSARI) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Approvato con Deliberazione Consiliare n. 20 del 09 settembre 2014 e pubblicato all Albo
DettagliComune di Bientina (PI)
Comune di Bientina (PI) REGOLAMENTO TASI Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 22/05/2014 Cod. 05-4068-008 1 CEL EDITRICE INDICE TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto... pag.
DettagliCOMUNE DI CESENA Settore Risorse Patrimoniali e Tributarie Servizio Tributi
Allegato A COMUNE DI CESENA Settore Risorse Patrimoniali e Tributarie Servizio Tributi REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (IUC-TASI) Approvato con delibera del
DettagliCOMUNE DI RAPAGNANO (Provincia di Fermo) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
COMUNE DI RAPAGNANO (Provincia di Fermo) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 02.08.2014 1 SOMMARIO Articolo 1 Oggetto
DettagliComune di OYACE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI. pag. 1
Comune di OYACE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI pag. 1 INDICE ART. 1 OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO... 3 ART. 2 ISTITUZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI... 3 ART. 3 PRESUPPOSTO
DettagliCOMUNE DI FONTEVIVO. Regolamento per l applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI)
COMUNE DI FONTEVIVO Regolamento per l applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) Approvato con deliberazione di C.C. n. 17 in data 12/06/2014 INDICE Art. 1 - Oggetto 3 Art. 2 Soggetto attivo
DettagliCOMUNE DI SANGANO REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI
COMUNE DI SANGANO Ufficio Tributi REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 29/11/2013 Il Regolamento è in vigore dal 01/01/2013
DettagliCOMUNE DI CHAMPDEPRAZ SCHEMA DI REGOLAMENTO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI
COMUNE DI CHAMPDEPRAZ SCHEMA DI REGOLAMENTO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 29/03/2013 INDICE ART. 1 OGGETTO
DettagliTASSA SUI RIFIUTI - TARI
TASSA SUI RIFIUTI - TARI Dal 1 gennaio 2014 è in vigore la tassa sui rifiut i (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. La disciplina regolamentare della
DettagliComune di Battaglia Terme
Comune di Battaglia Terme Provincia di Padova 35041 Viale A. Volta, 4 - C.F. 82002930285 - P.I. 01537870287 - Tel. (049) 525162-525034 - Fax (049) 9100347 - www.comune.battaglia-terme.pd.it - E mail :
DettagliSezione Tributo per i Servizi Indivisibili TASI
COMUNE DI SEDICO Provincia di Belluno Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) Sezione Tributo per i Servizi Indivisibili TASI Approvato con deliberazione C.C. n. 217 del 20.05.2014 In vigore dal 1 gennaio
Dettagli