COMUNE DI STEZZANO (Provincia di Bergamo)

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1 COMUNE DI STEZZANO (Provincia di Bergamo) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI Approvato con Deliberazione Consiliare n. 9 del 9 gennaio 2013 Comune di Stezzano (Bg) Regolamento per l applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 1

2 INDICE Art. 1 - Oggetto Pag. 3 Art. 2 - Istituzione del tributo Pag. 3 Art. 3 - Natura del tributo Pag. 3 Art. 4 - Presupposto del tributo Pag. 3 Art. 5 - Gettito e costo del servizio Pag. 3 Art. 6 - Soggetti attivi Pag. 4 Art. 7 - Soggetti passivi Pag. 4 Art. 8 - Base imponibile Pag. 4 Art. 9 - Determinazione della tariffa di riferimento Pag. 4 Art Determinazione della quota di riferimento Pag. 5 Art Esclusioni Pag. 5 Art Riduzioni Pag. 6 Art TARES temporanea Pag. 8 Art Dichiarazione Pag. 8 Art Versamento del tributo Pag. 9 Art Funzionario responsabile Pag. 9 Art Accertamento Pag. 9 Art Inesigibilità di somme di modesto valore dovute a titolo di tributo Pag. 10 Art Riscossione coattiva Pag. 10 Art Rimborsi Pag. 10 Art Sanzioni Pag. 10 Art Efficacia Pag. 11 Art Abrogazioni Pag. 11 Comune di Stezzano (Bg) Regolamento per l applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 2

3 Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina il tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES) nel Comune di Stezzano a norma dell art. 14 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (di seguito Decreto ), convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Art. 2 Istituzione del tributo 1. A decorrere dal 1 gennaio 2013 è istituito nel Comune di Stezzano il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Art. 3 Natura del tributo 1. Il tributo si articola in due componenti: a. tassa rifiuti, destinata a coprire integralmente i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento; b. maggiorazione servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, avente natura di imposta, disciplinata dall art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal successivo art. 10 del presente regolamento. Art. 4 Presupposto del tributo 1. Il tributo è dovuto per l occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa. 2. Il tributo è dovuto per la mera utilizzabilità dei locali, a nulla rilevando la mancata produzione di rifiuti urbani, salvo che la non utilizzabilità delle superfici assoggettabili alla tassa sia documentata dal detentore e riscontrabile da elementi oggettivi e certi, come la cessazione dei contratti di fornitura dei servizi pubblici (energia elettrica, acqua o gas). Art. 5 Gettito e costo del servizio 1. Il gettito complessivo della parte tassa rifiuti non può essere inferiore ai costi sostenuti per lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 2. Per quanto attiene alla determinazione del costo complessivo di esercizio di cui al comma 1, si fa rinvio all articolo Nel gettito, determinato sulla base del criterio di competenza economica, non rientrano le addizionali, le sanzioni, gli interessi moratori e le entrate di competenza di esercizi non di competenza. L eventuale eccedenza di gettito è computata in diminuzione del tributo da iscriversi a ruolo per l anno successivo. Comune di Stezzano (Bg) Regolamento per l applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 3

4 Art. 6 Soggetti attivi 1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune di Stezzano sul cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Art. 7 Soggetti passivi 1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree che siano utilizzabili a qualunque scopo li renda idonei ad accogliere attività che anche solo potenzialmente generano produzione di rifiuti, indipendentemente che gli stessi siano o meno di fatto utilizzati. 2. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 1 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. 3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Art. 8 Base imponibile 1. Fino all attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis dell art. 14 del Decreto, la base imponibile del tributo è costituita dalla superficie dei locali e delle aree di cui all art. 4 come di seguito determinata: a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati; b. per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile. 2. Ai fini dell applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU). 3. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato. 5. Una volta attuate le disposizioni di cui al comma 1, i comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n Art. 9 Determinazione della tariffa di riferimento parte tassa rifiuti 1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri Comune di Stezzano (Bg) Regolamento per l applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 4

5 determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. 3. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativi alla realizzazione e all esercizio dell'impianto di discarica. 4. La determinazione delle tariffa del tributo avviene sulla base del piano finanziario che espone i costi relativi allo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Art.10 Determinazione della quota di riferimento parte maggiorazione servizi 1. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui all articolo precedente, si applica una maggiorazione pari a 0,40 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune di Stezzano. Art. 11 Esclusioni 1. Non sono soggetti al tributo: a. le unità immobiliari non utilizzate per l intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita autocertificazione attestante l assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici (energia elettrica, acqua e gas); b. i locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che nel corso dell anno, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità (inagibili o in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione), non possono produrre rifiuti; c. le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e le aree scoperte adibite a verde; d. le aree scoperte pertinenziali o accessorie non operative di locali tassabili, fermo restando l imponibilità delle aree scoperte operative, ai sensi delle disposizioni previste dall art. 6 del D.L , n. 328, convertito in legge , n. 410, ed integrato dall art. 1, comma 3, del D.L , n. 8, convertito dalla L , n. 75; 2. Le circostanze di cui ai precedenti punti comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili, o da idonea documentazione quale, per esempio, la dichiarazione di inagibilità e di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia o il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l esercizio dell attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. 3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. 4. I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell esclusione del tributo di cui al precedente comma, devono presentare all Ufficio Tributi del Comune la dichiarazione che nell insediamento produttivo si formano rifiuti speciali per qualità o quantità diversi da quelli assimilabili ai rifiuti urbani, oppure che nell insediamento produttivo vi si formano Comune di Stezzano (Bg) Regolamento per l applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 5

6 rifiuti tossici o nocivi. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali, tossici o nocivi derivanti dall attività esercitata e deve essere corredata con: a. fotocopia della scheda descrittiva dei rifiuti speciali, prevista dalle vigenti disposizioni di legge; b. fotocopia dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all art. 3 - comma 5 - del D.L. 397/88 convertito dalla Legge n. 475/88 (fotocopia delle copertine dei registri, dei fogli dove sono annotati i rifiuti prodotti nel corso dell ultimo anno e dei fogli dove sono stati apposti i timbri di vidimazione); c. fotocopia integrale dell ultima scheda di rilevamento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi inviata alla Regione e/o alla Provincia (art. 2 - comma 3 - del D.L. 397/88 convertito dalla Legge n. 475/88). Nel caso di inizio dell attività quest ultimo documento dovrà essere presentato in sede consuntiva. Art. 12 Riduzioni 1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% (quaranta per cento), anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dell utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita secondo la seguente tabella: Distanza in metri lineari di strada carrozzabile Riduzione sull ammontare del tributo da 501 a % da a % da in poi 80 % Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. La riduzione di cui al presente comma deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione di apposita dichiarazione e viene meno a decorrere dall anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta. 2. L interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota del tributo, corrispondente al periodo di interruzione che, comunque, non può essere superiore al 20% (percento) di quanto dovuto per il periodo considerato. 3. Il tributo è ridotto del 30% nel caso di: a. abitazioni con unico occupante; b. abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti nel Comune di Stezzano per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione: - che vengano utilizzate nel corso dell anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni; - che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione; Comune di Stezzano (Bg) Regolamento per l applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 6

7 - che detta denuncia contenga l indicazione del Comune di residenza del soggetto passivo, nonché la dichiarazione di quest ultimo di non voler cedere l alloggio in locazione o in comodato; c. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l esercizio dell attività, a condizione che nel corso dell anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni. 4. Le agevolazioni di cui ai punti a) e b) non sono fra loro cumulabili. 5. Il tributo è ridotto del 30% nei confronti dell utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) del comma 1, risieda od abbia dimora, per più di sei mesi all anno, in località fuori dal territorio nazionale. La riduzione si rende applicabile anche nell ipotesi che il contribuente abbia la residenza nell alloggio al quale si riferisce la riduzione, ferme restando le altre condizioni previste dalla lettera b) del precedente comma Il tributo è ridotto del 30% nei confronti dei fabbricati rurali ad uso abitativo. 7. Le riduzioni di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione; le riduzioni si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di tassabilità verificatesi nel corso dell anno, decorrono dall anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione. 8. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venire meno delle condizioni dell applicazione dell agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall anno successivo a quello di denuncia dell uso che ha dato luogo alla riduzione e sono applicabili le sanzioni previste per l omessa denuncia di variazione. 9. Il tributo è ridotto del 10% per gli utenti domestici che provvedono in proprio a trasformare in fertilizzanti le tipologie di rifiuti organici che saranno indicati nella dichiarazione di cui al paragrafo successivo, attraverso il compostaggio domestico mediante l utilizzo di composter (non è ammesso l utilizzo di concimaie e/o letamaie), che può essere anche condiviso da più utenti fino ad un massimo di 4 famiglie. 10. La riduzione di cui al comma 9 sarà concessa a domanda degli interessati da presentare su apposito modulo predisposto dal Comune entro il 20 gennaio successivo, e decorrerà dall anno successivo. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venire meno delle condizioni dell applicazione del tributo ridotto del 10%; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall anno successivo a quello di denuncia dell uso che ha dato luogo alla riduzione e sono applicabili le sanzioni previste per l omessa denuncia di variazione. La riduzione di cui al presente comma è cumulabile con quelle indicate ai precedenti. 11 Resta salva la facoltà del Comune di procedere ad accertare l effettiva sussistenza delle condizioni per l applicazione della riduzione. Il venir meno di tali condizioni comporta l automatica decadenza dal beneficio. 12. Ai sensi dell art. 21 del D. Lgs. 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, i produttori ed operatori economici che vi hanno provveduto autonomamente hanno diritto alla riduzione del tributo fino al 60% sulle superfici tassabili operative in relazione all attività esercitata. La percentuale di riduzione viene commisurata alla quantità effettivamente avviata al recupero rispetto alla quantità di rifiuti potenzialmente prodotti (produzione ponderata dei rifiuti) sulle superfici tassabili operative in relazione all attività esercitata, secondo la formula: % (percentuale) rifiuto recuperato sul totale X 60%. La produzione ponderata di rifiuti è determinata in base ai coefficienti di produzione kg/mq anno (KD), indicati nella tabella 4.a allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n La superficie presa a riferimento è quella tassabile operativa dove si producono i rifiuti avviati a recupero. Detta Comune di Stezzano (Bg) Regolamento per l applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 7

8 riduzione compete solo agli operatori che presentano la seguente documentazione, a pena di decadenza, entro il mese di febbraio dell anno successivo: a. autocertificazione attestante l avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di recupero; b. copia del registro di carico e scarico o MUD del rifiuto assimilato avviato a recupero tramite soggetti terzi; c. documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (copia di bolle di accompagnamento e fatture); d. copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l avvio al recupero, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione. e. La riduzione spetta, pertanto, solo a consuntivo comportando lo sgravio o il rimborso dell eccedenza di tassa. Art. 13 TARES temporanea 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune di Stezzano istituisce il tributo denominato TARES temporanea, in base a tariffa giornaliera. 2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. 3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo pari al 50%. 4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. 5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione. Art. 14 Dichiarazione 1. I soggetti passivi devono presentare all Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio successivo all inizio dell occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione presso gli uffici comunali o reperibili dal sito ufficiale del Comune. 2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate, in caso contrario l utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia. 3. La denuncia originaria o di variazione, deve contenere: a. l indicazione del codice fiscale; b. le generalità delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza; c. ragione sociale, sede, ed elementi identificativi dei rappresentanti legali di associazioni, istituti, società, enti ed altre organizzazioni; d. l ubicazione (numero civico ed il numero dell interno ove esistente), la superficie e la destinazione dei singoli locali ed aree; Comune di Stezzano (Bg) Regolamento per l applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 8

9 e. la data di inizio dell occupazione o detenzione; f. i dati catastali identificativi degli immobili. 4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Art. 15 Versamento del tributo 1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 2. Il versamento del tributo, comprendente la tassa rifiuti e la maggiorazione, è effettuato, in deroga all articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale. 3. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. 4. Il versamento del tributo, per l anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. Per l anno 2013 il termine di versamento della prima rata è posticipato ad aprile. 5. Per l anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13, articolo 14, D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge con modificazioni, dall art. 1, comma 1, Legge 22 dicembre 2011, n. 214 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, art. 14, D. L. 201/2011, alla scadenza delle prime tre rate. L eventuale conguaglio riferito all incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell ultima rata. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. Art. 16 Funzionario responsabile 1. La Giunta Municipale designa un Funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla Tassa Rifiuti e Servizi; il predetto Funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. 2. Il Comune comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del Funzionario Responsabile entro sessanta giorni dalla nomina. 3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. 4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile. Art. 17 Accertamento 1. Le attività di accertamento e riscossione del tributo, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune. L accertamento avviene in conformità a quanto previsto dall art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Comune di Stezzano (Bg) Regolamento per l applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 9

10 2. Ai fini dell attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l organizzazione e la gestione del tributo di cui all art. 28 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, del periodo e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali accessori, ed altre penalità. Gli avvisi devono contenere altresì l indicazione dell organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza. Articolo 18 - Inesigibilità di somme di modesto valore dovute a titolo di tributo, sanzioni ed interessi 1. Il tributo non è dovuto se l importo totale dovuto per singola annualità, riferito a tutte le superfici imponibili, anche se appartenenti a categorie diverse, non supera euro 10,00 (addizionali e maggiorazioni comprese). 2. Non si procede al recupero per anni precedenti di somme inferiori a euro 10,00 per annualità (addizionali comprese), dovute al Comune in adempimento di obblighi tributari, comprensive di eventuali pene pecuniarie, sanzioni ed interessi, derivanti da violazioni alle disposizioni tributarie; se gli importi superano euro 10,00 sono dovuti per l intero ammontare. Art. 19 Riscossione coattiva 1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall ordinamento vigente. Art. 20 Rimborsi 1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell istanza se accolta. 2. Non si da luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall articolo 18 del presente Regolamento. Art. 21 Sanzioni 1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. Comune di Stezzano (Bg) Regolamento per l applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 10

11 3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all articolo 16, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. 6. La contestazione della violazione non collegata all ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. Art. 22 Efficacia 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio Art. 23 Abrogazioni 1. A decorrere dal 1 gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Comune di Stezzano (Bg) Regolamento per l applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 11

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