REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE PRIMA
|
|
- Berta Testa
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Separazione dei coniugi - Assegnazione della casa coniugale - Ordinanza di assegnazione della casa coniugale al coniuge affidatario - Separazione dei beni - Vendita - Rilascio dell'immobile a favore del terzo acquirente - Esclusione - Trascrizione - Provvedimento di assegnazione - Trascrizione dell'atto di vendita - Contemporaneità dei due atti - Difetto di anteriorità della trascrizione - Opponibilità dell'assegnazione - Sussistenza - Rif.Leg.artt.155,1599 cc; Sentenza n. 15P/05 Pronunciata il 22/02/2005 Depositata il 26/04/2005 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE PRIMA Il Giudice istruttore dotto Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente nella causa civile n. 564/99 R. G. promossa da SENTENZA XX1, XX2 - Attorirappresentati e difesi dall Avv. D. Bianchini del Foro di Modena CONTRO YY1 - Convenuta - rappresentata e difesa dall'avv. P. Casini del Foro di Modena; YY2 - Convenuto - rappresentato e difeso dall'avv. R. Stefani del Foro di Modena; in punto a: rilascio immobile. All'udienza del 2/12/04 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 31/1/05 per il deposito di comparse conclusionali e fino al 20/2/05 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente: per parte attrice: "contrariis reiectis, voglia l'ill.mo Tribunale condannare la sig.ra YY1 all'immediato rilascio dell'immobile posto in Formigine, Via., di proprietà degli attori ed occupato dalla convenuta senza titolo; voglia inoltre condannare la sig.ra YY1 al risarcimento dei danni patiti
2 nella misura stimata annualmente dal C. T. U, oltre rivalutazione al 100% ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data dell'acquisto all'effettivo rilascio. Con riserva di chiedere in separato giudizio il risarcimento dei danni subiti a causa del degrado subito dall'immobile per effetto della occupazione illegittima e per i danni eventualmente arrecati allo stesso. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa"; per parte convenuta YY1: "Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta. In via istruttoria, in parziale riforma dell'ordinanza I Li0.01. ammettersi la prova per interrogatorio degli attori e del chiamato in causa sui capitoli di cui alla memoria ; ordinarsi agli stessi di esibire e produrre in giudizio il preliminare concluso in relazione alla pretesa compravendita immobiliare di cui è causa e, soprattutto, degli assegni o degli altri mezzi di pagamento con cui gli attori avrebbero provveduto al pagamento del prezzo; ordinarsi alla Banca Popolare dell'emilia Romagna Sede di Modena di produrre tutta la documentazione in suo possesso riguardante i versamenti e i prelievi effettuati sul conto corrente n , aperto nel giugno 1992 presso l'agenzia di Modena - n. 2 e cointestato ai sigg. YY2 e YY1, e, in particolare, i soggetti che hanno effettuato i predetti versamenti e quelli a favore dei quali gli stessi risultano essere stati effettuati. Nel merito, darsi accoglimento alle conclusioni rassegnate in via graduata dalla sig.ra YY1 nell'atto di chiamata in causa : NEL MERITO E IN VIA RICONVENZIONALE: 1. dichiararsi simulato e, in via subordinata, revocarsi la compravendita immobiliare conclusa dagli attori con il sig. YY2 con l'atto a ministero del Notaio Dott. G. Moschi e, conseguentemente, respingersi le domande attoree; 2. in via subordinata, respingersi le domande attoree in forza del giusto titolo di detenzione e occupazione dell'immobile da parte della convenuta, rappresentato dal provvedimento ex art. 708, secondo comma, cpc dell' , con cui il Presidente del Tribunale di Modena ha assegnato la casa familiare alla convenuta; 3. in via ulteriormente subordinata, respingersi le domande attoree perché la compravendita, a cui fanno riferimento gli attori, è stata compiuta dalle parti nell'intento e, comunque, nella consapevolezza di danneggiare la convenuta e comunque, dichiararsi tenuto e, conseguentemente, condannarsi il chiamato in causa YY2, ex art c.c. e/o ex art c.c., a tenere indenne la sig.ra YY1 da ogni domanda nei di lei confronti proposta dagli attori, compresa quella di rilascio dell'immobile, con conseguente affermazione dell'obbligo del chiamato in causa a corrispondere alla convenuta una somma equivalente al canone di locazione che dovrà corrispondere per rinvenire una nuova abitazione per sé e le figlie conviventi; accertata e dichiarata la simulazione parziale dell'acquisto in capo al solo YY2 dell'immobile di cui al rogito rep. n /9539 a ministero del Notaio Giovanni Moschi, essendo effettiva volontà dei coniugi YY2 e YY1 acquistare la casa familiare "in comunione fra loro e pro indiviso", dichiararsi che tale acquisto deve essere considerato a favore di entrambi i coniugi YY2 e YY1 e, nel caso che tale circostanza non risulti opponibile agli attori, dichiararsi tenuto e condannarsi il YY2 a risarcire alla convenuta il danno provocatole con la vendita dell'immobile a sua insaputa in misura pari alla metà dell'effettivo valore dell'immobile al momento della vendita, al netto della quota capitale residua del mutuo e, comunque, in via subordinata, dichiararsi tenuto e condannarsi il terzo chiamato in causa YY2 a rimborsare alla convenuta quanto dalla stessa conferito, direttamente o indirettamente, per l'acquisto della casa familiare nella misura che risulterà provata o che risulterà di giustizia, oltre alla rivalutazione e agli interessi. Con vittoria di spese, diritti e interessi di causa.";
3 per parte convenuta YY2: "Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, piaccia al Tribunale Ill.mo rigettare le domande tutte svolte da YY1 nei confronti degli attori e di YY2. Con vittoria nelle spese.". SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione notificato in data XX1 e la moglie XX2 convenivano avanti al Tribunale di Modena YY1 per sentirla dichiarare tenuta all'immediato rilascio dell'immobile posto in Formigine, Via., dalla medesima occupato senza titolo. Chiedevano, altresì, la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi nella misura che sarebbe risultata dovuta all'esito dell'istruttoria. Aggiungevano che detto appartamento era stato da loro acquistato da YY2, marito dell'yy1 in regime di separazione dei beni, prima dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti il Presidente e quindi prima dell'assegnazione della casa coniugale alla YY1. L'atto di compravendita, avvenuto il , era stato regolarmente trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Modena prima dell'assegnazione della casa coniugale. 2. Con comparsa di risposta ritualmente depositata, si costituiva in giudizio la convenuta affermando: a) che i coniugi si erano sposati in regime di comunione legale dei beni; b) che all'atto dell'acquisto della casa coniugale avevano dovuto accendere un mutuo che, a detta del marito, l'istituto di credito avrebbe concesso soltanto se egli fosse stato in regime di separazione dei beni; c) che per tale motivo ella aveva accettato di modificare il regime patrimoniale da quello della comunione a quello di separazione; d) che, ciononostante, i coniugi avevano acceso un conto corrente bancario cointestato su cui veniva accreditato lo stipendio della sola convenuta ed addebitate semestralmente le rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, cosa che era avvenuta dal 1992 al 1997; e) che soltanto all'udienza presidenziale l'yy1 aveva avuto notizia della vendita dell'appartamento da parte del marito; f) che l'acquirente risultava essere il titolare dell'agenzia di Frassinoro della Compagnia di Ass.ni Generali S.p.A., presso la quale il marito svolgeva attività di liquidatore; g) che la vendita era avvenuta per il prezzo di , mentre il prezzo effettivo dell'immobile era di ; h) che pertanto vi era il fondato sospetto della simulazione dell'atto di compravendita. Chiedeva, conseguentemente, che le domande attrici fossero respinte e chiedeva, altresì, l'autorizzazione alla chiamata in causa del marito YY2. 3. A seguito di chiamata in causa si costitutiva con comparsa depositata il terzo chiamato, che si opponeva a tutte le argomentazioni e alle domande svolte dalla convenuta affermando che: 1) la casa coniugale era di sua esclusiva proprietà e che il mutuo di richiesto dalla moglie era servito per acquistare l'arredamento della stessa; 2) entrato in crisi il rapporto coniugale, egli era stato allontanato dalla sua abitazione e, conseguentemente, si era trovato nella necessità di ottenere liquidità per affittare un nuovo appartamento e nel contempo continuare a pagare le rate del mutuo;
4 3) aveva dovuto contemporaneamente provvedere al mantenimento della moglie e delle due figlie, oltre che provvedere alle proprie esigenze. Produceva inoltre, per contestare l'affermazione della moglie secondo la quale l'appartamento era stato venduto a sua insaputa, copia della lettera inviata al difensore della medesima sin dal , nella quale esponeva la necessità di vendere a terzi la casa coniugale. Contestava, pertanto, sia la domanda diretta a conseguire la dichiarazione di simulazione dell'atto di compravendita tra lui e gli attori che la richiesta di manleva dalle domande svolte da questi ultimi. Eccepiva, altresì, l'improponibilità, in questa sede, di tale domanda, essendo la stessa già stata proposta in sede di separazione giudiziale. 4. Dopo il rigetto dell'istanza di riunione del presente giudizio a quello relativo alla separazione giudiziale, la causa veniva istruita con acquisizioni documentali ed espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio per accertare il canone attualmente vigente sul mercato per l'immobile oggetto del giudizio, con specifico riferimento al periodo oggetto di contestazione. Dopo il deposito della relazione peritale veniva rinnovato il tentativo di conciliazione fra le parti che però non aveva esito positivo in quanto la rinuncia degli attori ad una parte del loro indennizzo era subordinata al rilascio dell'immobile entro il settembre 2003, cosa che la YY1 non accettava. 5. All'udienza del 2/12/04 venivano quindi precisate le conclusioni sopra trascritte, con i termini indicati in epigrafe per il deposito di conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE 6. Il primo luogo, non ricorre la fattispecie simulatoria, come dedotto in via riconvenzionale da parte convenuta. L'affermazione della convenuta è rimasta priva di qualsiasi fondamento e non suffragata sul piano probatorio, sicché non può trovare accoglimento. La documentazione prodotta dagli attori (atto pubblico regolarmente registrato e trascritto, estinzione del mutuo gravante sull'immobile da parte degli acquirenti, pagamento dell'ici dovuta annualmente) dà conto di una situazione di effettivo trasferimento ed effettiva intestazione dell'immobile, rispondente ad una situazione di effettiva e non simulata proprietà. Non sono stati forniti idonei elementi probatori a dimostrazione dell'accordo simulatorio e dell'apparenza contrattuale, non potendo ricavarsi l'esistenza di una simulazione assoluta solo dalle considerazioni di parte convenuta sulla pretesa esiguità del prezzo di vendita. 7. Premesso quanto sopra, la domanda attorea si fonda sul presupposto che l'atto di compravendita, stipulato il , sia stato trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Modena prima dell'assegnazione della casa coniugale, con conseguente inopponibilità dell'assegnazione della casa coniugale agli attori. La fattispecie concreta è indubbiamente singolare, per i seguenti motivi. In giurisprudenza, infatti, si ritiene che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi è opponibile, se avente data certa e non trascritto, ai terzi entro il novennio, ai sensi dell'art c. c., ovvero anche dopo i nove anni se il titolo sia stato in precedenza trascritto (cfr. Cass. II, 18/8/97, n. 7680); la stessa, recente,
5 giurisprudenza citata da parte attrice, stabilisce che il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente l'immobile, limitatamente al periodo di nove anni, mentre per l'opponibilità ultra novennale occorre la trascrizione del provvedimento di assegnazione (Cass. 1, 2/4/03, n. 5067). Sulla base della menzionata premessa ermeneutica, va rilevato che l'onere della prova dell'attore in rilascio è l'esistenza di un titolo idoneo; ove, però, venga opposto in eccezione dal detentore un analogo titolo idoneo, fondato appunto sul provvedimento giudiziale di assegnazione, è nuovamente onere dell'attore fornire la prova estintiva dell'eccezione del convenuto, mediante la prova dell'esistenza di un titolo idoneo anteriore. L'anteriorità, per quanto concerne la compravendita, si regola sulla base della trascrizione dell'atto di compravendita. E non della sua stipula; mentre per il provvedimento di assegnazione, come si è visto, si regola sulla base della data di emanazione (ossia il deposito dell'ordinanza ove non pronunciata in udienza), che conferisce, di per sé, data certa all'assegnazione. Poiché, nel caso di specie, i due atti sono contemporanei, giacché la nota di trascrizione dell'atto di compravendita è del giorno 8/11/97, e nella medesima data è stata depositata l'ordinanza di assegnazione, non può dirsi provato che l'acquisto degli attori sia anteriore al provvedimento di assegnazione, in quanto non è divenuto opponibile in data anteriore. Il presupposto che fonda la domanda attorea, pertanto, non è stato dimostrato; la domanda non può trovare accoglimento sul piano probatorio. 8. La regolazione degli interessi che gli attori assumono lesi avverrà, eventualmente, in diversa sede, tra gli attori stessi ed il loro dante causa. La reiezione della domanda attorea rende superfluo l'esame delle altre domande di parte convenuta, svolte in via graduata a verso il terzo chiamato in causa. Vi è soccombenza reciproca e, comunque, attesa la particolarità del caso di specie, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese tra le parti. P. Q. M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinge le domande avanzate da Ciannotti Ado!fo e Camti Maria Teresa verso YY1 con atto di citazione notificato in data , e con chiamata in causa di YY2; dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Modena, il 22/2/05; consegnato per il deposito in Cancelleria 21/03/05 Il Giudice (Dr. G. Pagliani) Depositato in Cancelleria il 21/03/2005
SENTENZA. XX - Attore appellante - rappresentato e difeso dagli Avv.ti S. Pennisi e T. Virgili del Foro di Modena
[APP Giud PACE] Circolazione stradale Colpa: prova liberatoria Immissione nella circolazione con manovra di svolta a sinistra Sinistro Presunzione di responsabilità - Prova liberatoria indiretta - Nesso
DettagliOGGETTO: pagamento somma.
Abstract. Il Tribunale di Perugia, considerando che sul documento contratto di vendita di pacchetto turistico, stando alla documentazione prodotta, si fa riferimento ad alcune condizioni non meglio esplicitate
DettagliOnere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo
Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Con sentenza del 31 gennaio 2018 il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione
DettagliTribunale di Prato. Dott. - R.g. n.. Udienza. Comparsa di costituzione e risposta. del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le.
Tribunale di Prato Dott. - R.g. n.. Udienza Comparsa di costituzione e risposta Nell interesse del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le., n., C.f.., rappresentato e difeso, come da procura a margine
DettagliTRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De
DettagliOpposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto
Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel
DettagliSentenza n. 4575/2017 pubbl. il 02/10/2017 RG n /2015
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa civile Nrg. 31405/2015
DettagliIl Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Bologna, in persona del dottor Sandro Pecorella ha pronunziato la seguente
Azione confessoria di servitù di una finestra- art.1079 c.c- azione di risarcimento del danno-condanna alla rimozione dell occlusione ed al pagamento delle spese di causa. Il Tribunale di Bologna, sezione
DettagliSentenza n. 2487/2017 pubbl. il 28/02/2017 RG n /2014
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Elena Riva
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA
N. R.G. 1058/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO in composizione monocratica, Il Giudice unico dott. Antonio
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale di Taranto II sezione giudice dott. Claudio Casarano - ha pronunciato la SENTENZA
DATA 05/06/2012 ENTE GIUDICANTE TRIBUNALE DI TARANTO, GIUDICE UNICO DOTT. CLAUDIO CASARANO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto II sezione giudice dott. Claudio Casarano
DettagliTRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
DettagliDELIBERA N. 7/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXX MIGNANELLI/SKY ITALIA XXXX IL CORECOM LAZIO
DELIBERA N. 7/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXX MIGNANELLI/SKY ITALIA XXXX IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, Corecom
Dettagliwww.expartecreditoris.it in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente: nella causa civile iscritta al n. 18620/2017 R.G.; promossa da: REPUBBLICA
DettagliSentenza n. 1625/2016 pubbl. il 25/05/2016 RG n. 9455/2014
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CAGLIARI SENTENZA nel procedimento civile r.g.n. 9455/2014 promosso da AMV SRL, in persone del legale rappresentante in carica, rappresentato
DettagliTRIBUNALE DI BARI VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE DEL 16/12/2014
TRIBUNALE DI BARI VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE DEL 16/12/2014 Oggi in Bari dinanzi al Giudice del Tribunale di Bari Dott.ssa Delia Mirella, sono presenti Tizia, nata a Bari, quale Procuratrice di
DettagliSentenza n. 685/2017 pubbl. il 17/07/2017 RG n. 75/2015
N. R.G. 75/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Tommaso Paone ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliGiudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015
1 Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015 N. 13423/14 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma in persona del dott. Alessandro Coco,
DettagliUNICO DOTT. GIANLUIGI MORLINI
Data 14/06/2012 Ente giudicante Numero 1134 TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA, GIUDICE UNICO DOTT. GIANLUIGI MORLINI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Il Giudice, dott.
DettagliFallimento Effetti sui rapporti giuridici preesistenti Rif.Leg.
Fallimento Effetti sui rapporti giuridici preesistenti Opposizione al passivo Cooperativa in LCA - Caparra penale per inadempimento di contratto preliminare Ammissione in prededuzione Anteriorità della
DettagliTRIBUNALE DI VENEZIA
N. R.G. 3585/2016 TRIBUNALE DI VENEZIA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3585/2016 promossa da ONLY ITALIA TECH AND TRADE CONSORZIO COOPERATIVE PESCATORI DEL POLESINE O.P. SOC. COOP. A R.L. SGAMBARO S.P.A. ACQUAVITE
DettagliSentenza n. 4903/2013 pubbl. il 09/04/2013 RG n /2010 Repert. n. 3849/2013 del 09/04/2013
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - B in persona del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, Marianna
Dettagli* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato la S. F. s.r.l., impugnando la delibera assembleare del , conveni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano TREDICESIMA SEZIONE CIVE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato la seguente SENTENZA
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliREPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano sentenza contro IN PUNTO: di parte attrice:
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Bolzano, in persona del giudice unico dottor Tullio Joppi, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile n. 517/2000 R.G.C. promossa
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO
N. R.G. 14037/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Vittorio Serra ha pronunciato la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SENTENZA CONTRO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA in persona del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, Marianna GALIOTO, ha
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA
N. R.G. 13271/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Composto dagli Ill.mi Signori: dr. Umberto Scotti Presidente
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE Sentenza numero 1661 del 08 settembre 2005 (significativo estratto) Estensore Arcuri
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in funzione di giudice di gravame Il Tribunale Civile di Catanzaro in funzione di giudice di gravame, nella persona del Giudice Unico dottor Bruno Arcuri,
DettagliAtto notificato a persona giuridica: illegittima la emissione della CAN (A. Turco)
Con la sentenza in commento, il Giudice di Pace ha ritenuto che se l'atto giudiziario è diretto ad una persona giuridica non è necessaria l'emissione della C.A.N. Pur se è vero, infatti, che l'art.7 della
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI. Sezione - Giudice Dott./Dott.ssa. R.G. n. / - Udienza del COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA CON DOMANDA RICONVENZIONALE PER
TRIBUNALE CIVILE DI Sezione - Giudice Dott./Dott.ssa R.G. n. / - Udienza del COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA CON DOMANDA RICONVENZIONALE PER,in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a
DettagliTRIBUNALE DI ROVERETO. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha
TRIBUNALE DI ROVERETO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa con
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Abstract: Si lamenta la violazione di norme di condotta attratte nella sfera dell esecuzione del contratto; viene tuttavia rigettata la domanda risarcitoria proposta, in quanto non supportata da precisa
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
205 9318 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: FELICE MANNA - Presidente *COMUNIONE E CONDOMINIO R.G.N. 4753/2013 ELISA PICARONI - Consigliere
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI
1 Sent. R.G. Cron. Rep. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Composto dai magistrati Dr. Stefano Scarafoni Presidente rel. Dr. Nicola Saracino Giudice Dr. Renato Castaldo
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA - SEZIONE CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA - SEZIONE CIVILE - In nome del Popolo Italiano R.G. n. 890/2006 Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
DettagliSentenza n. 2501/2015 pubbl. il 25/02/2015 RG n /2012 Repert. n. 2079/2015 del 25/02/2015
N.R.G. 10965/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone
DettagliTribunale di Torino, 17 maggio 2010
Tribunale di Torino, 17 maggio 2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torino sezione 1 civile in composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I
DettagliTRIBUNALE DI PADOVA Sentenza del 19 dicembre 2006
TRIBUNALE DI PADOVA Sentenza del 19 dicembre 2006 Comodato di terrazza sovrastante un magazzino Uso esclusivamente personale del proprietario dell immobile del quale si poteva accedere sul terrazzo Cessione
DettagliN SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI:
N SENT N RGAC N CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma Sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese), composto da
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO * * * TRIBUNALE DI MODENA Sezione Civile SENTENZA
[RIFORMA DELLE SOCIETÀ] Società Recesso del socio Recesso da s.n.c. Atto unilaterale recettizio Diritto alla liquidazione della quota sociale Istanza di revoca dei soci amministratori Inammissibilità Diritto
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA TERZA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA TERZA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composto: Dott. Francesco Mannino Presidente rel.
Dettagli* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI PERUGIA SENTENZA
Abstract. L art. 33 della Convenzione di Montreal, ratificata dall Italia con l. n. 12 del 2004, nell individuazione del foro competente per le controversie in materia di trasporto aereo internazionale,
DettagliSentenza n /2016 pubbl. il 29/12/2016 RG n /2014
N. R.G. 79106/2014 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: Dott. Vincenzo Perozziello
DettagliAbrogazione dell'art. 7 Legge 890/1982: illegittima, ma non sempre, l'emissione della C.A.N. (M.Cuomo)
Con la sentenza in commento il Giudice di Pace ha ritenuto che, a seguito della abrogazione dell'art. 7 della Legge 890/1982 ("Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell atto,
DettagliTribunale di Udine. - sezione civile -
Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 29.10.2013, alle ore 11.00, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 2147/12 R.A.C.C.,
DettagliSentenza n. 2/2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DELL'UFFICIO DI IMOLA
Ingiuria art. 594 c.p.c denuncia costituzione parte civile assunzione dichiarazioni parti civili anche come testi e imputato rinuncia al mandato del difensore parte civile conclusioni in assenza di parte
DettagliFallimento del tour operator e danno da vacanza rovinata: la giurisdizione è del giudice fallimentare
Fallimento del tour operator e danno da vacanza rovinata: la giurisdizione è del giudice fallimentare Autore: Milizia Giulia In: Diritto civile e commerciale Tutte le cause idonee ad incidere sul passivo,
DettagliIl Tribunale, nella persona del G.O.T. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del G.O.T. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa
DettagliSCHEMA DI MEMORIA DI COSTITUZIONE IN UN GIUDIZIO DI MERITO EX ART. 414 CPC. Cont../. TRIBUNALE DI.. - SEZIONE LAVORO MEMORIA DI COSTITUZIONE PER
SCHEMA DI MEMORIA DI COSTITUZIONE IN UN GIUDIZIO DI MERITO EX ART. 414 CPC Cont../. TRIBUNALE DI.. - SEZIONE LAVORO MEMORIA DI COSTITUZIONE PER Il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca,
DettagliSentenza n. 604/2018 pubbl. il 13/12/2018 RG n. 4468/2015
N. R.G. 4468/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Grazia Roca, ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Tribunale di Verona Sentenza 11.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale
DettagliCAMERA ARBITRALE. c/o Camera di Commercio di Reggio Emilia. Nella controversia promossa da: Società S.r.l. - attrice - contro
CAMERA ARBITRALE c/o Camera di Commercio di Reggio Emilia Nella controversia promossa da: Società S.r.l. - attrice - contro Società S.r.l. - convenuta Il Collegio Arbitrale composto dai Signori:
Dettagliha pronunciato la presente
N. 04574/2011 REG.PROV.COLL. N. 10645/1995 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha pronunciato la presente (Sezione
DettagliTribunale di Udine. - sezione civile -
Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 28.5.2013, alle ore 10.30, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 5309/11 R.A.C.C.,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 6534/2013 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI. Atto di citazione
TRIBUNALE CIVILE DI Atto di citazione Il sig., nato a, a, cod. fisc. e residente in alla via rappresentato e difeso dall avv., cod.fisc., elettivamente domiciliato presso l Avv., con studio in via n. PEC,
DettagliDeliberazione N. 400 del 16/05/2019
Deliberazione N. 400 del 16/05/2019 PROPONENTE: S.C. Avvocatura Ed Affari Legali OGGETTO: SIFRA SUD S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C/ ISTITUTO. APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 10002/2015 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI.
DettagliRepubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015, composto dai Sig.ri
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO VERBALE D UDIENZA CON SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TREVISO TERZA SEZIONE CIVILE VERBALE D UDIENZA CON SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC nel procedimento iscritto al n 130 del ruolo generale dell
DettagliSentenza n. 9292/2016 pubbl. il 25/07/2016 RG n /2013
N. R.G. 31243/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: - PRESIDENTE - GIUDICE - GIUDICE Est. SENTENZA
DettagliSegnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato i Sig.ri M.G. e D., convenivano in giudizio innanzi il Giudice di Pace di Ceccano per l'udienza del
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO Prima Sezione Civile SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO Prima Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente: SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 19972/2006 proposto da: M.E. CORRENTISTA DEBITRICE -
DettagliGROUP PLC /03/ /2016 R.G.).
Ricorso per provvedimento cautelare ai sensi degli art. 669 bis e 700 cpc depositato innanzi al Tribunale di Torino da WIG e SOSTENYA GROUP PLC il 09/03/2016 (procedimento cautelare n. 6449/2016 R.G.).
DettagliTribunale di. Atto di citazione. Formula di Elena BRUNO. Il sig., nato a ( ) il. e residente in alla via
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 9.1.2014 La Nuova Procedura Civile, 1, 2014 Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI SASSARI SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI SASSARI nella persona del dott. Gaetano Savona, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3187 del ruolo generale degli
Dettaglinella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2021/2014 promossa da: TAVERAS FLORIS ANDRI DE JESUS (avv. F. Loscerbo) APPELLANTE contro
N. R.G. 2021/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D APPELLO DI BOLOGNA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Collegio, riunito in Camera di consiglio e formato dai magistrati: Dr. Angela DE MEO
DettagliREPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco
DettagliRepubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sedicesima sezione civile
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sedicesima sezione civile Il Giudice, dott. Guido Romano, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI. Sezione G.I. Dott./Dott.ssa. R.G. n. / Udienza del / / ore COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA PER
TRIBUNALE CIVILE DI Sezione G.I. Dott./Dott.ssa R.G. n. / Udienza del / / ore COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, _ ( n a t o / a a, i l _ / _ / _,
DettagliIl Giudice designato. nel procedimento iscritto al numero 4252/2015. SALIM HASSAN (SLMHSN70S07Z330Z), rappresentato e. contro
Il Giudice designato nel procedimento iscritto al numero 4252/2015 R.V.G. promosso ex art. 20 del D.Lgs. 150/2011 da SALIM HASSAN (SLMHSN70S07Z330Z), rappresentato e difeso dall avvocato NERI LIVIO - ricorrente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Mazzino Barbensi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado
DettagliTRIBUNALE DІ CROTONE DECRETO DІ TRASFERIMENTO DІ IMMOBILI. Il Giudice dell Esecuzione. Nell espropriazione immobiliare N. R.E.I. dell anno, promossa
Cron. Rep. R.Es.Imm. TRIBUNALE DІ CROTONE DECRETO DІ TRASFERIMENTO DІ IMMOBILI Il Giudice dell Esecuzione Nell espropriazione immobiliare N. R.E.I. dell anno, promossa da. in danno di ; letti il processo
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA TERZA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA TERZA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composto: Dott. Francesco Mannino Presidente rel.
Dettagliwww.expartecreditoris.it REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del giudice monocratico dottor Andrea Bernardino ha pronunciato la seguente
DettagliTribunale di Pistoia
Repubblica Italiana Tribunale di Pistoia Sezione civile In nome del Popolo Italiano Il giudice dott. Niccolò Calvani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1423/08 R. G. tra le
DettagliSOMMARIO. Capitolo I REDDITOMETRO E TENORE DI VITA DEI CONIUGI
SOMMARIO Capitolo I REDDITOMETRO E TENORE DI VITA DEI CONIUGI 1. Premessa... 3 2. I precedenti... 3 3. La prassi dei Tribunali... 4 4. Le analogie tra tenore di vita e redditometro... 5 5. La definizione
DettagliPROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO
DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO Proposta n. 2016-0000463 del 06/12/2016 OGGETTO AREA 2 - RISORSE UMANE - Contenzioso. Tribunale Civile di Teramo, Sezione Lavoro. B.D. contro Provincia
DettagliSENTENZA nella causa iscritta al n. 410 R.G. Cont. dell anno 2016 TRA atti C.F., rappresentata e difesa dall avv. ALESSANDRO AQUILI e domiciliata come
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA Verbale di udienza All udienza del 19/10/2016 innanzi al Giudice designato dott.ssa Paola Romana Lodolini è stato chiamato il giudizio recante RG n. 410 del 2016 Sono presenti:
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 00982/2016 REG.PROV.COLL. N. 01472/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliTRIBUNALE DI RAGUSA. Esecuzione Immobiliare n. 270/2016 R.G. Es. Imm. AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE. (secondo tentativo)
TRIBUNALE DI RAGUSA Esecuzione Immobiliare n. 270/2016 R.G. Es. Imm. AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE (secondo tentativo) Il sottoscritto, Dott. Giovanni Marino, dottore commercialista iscritto all Ordine
DettagliSent 878/2005 Deciso il 04/03/2004 Deposito il 11/05/2005. Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano
Prove civili Prova documentale - Fallimento Ammissione al passivo Crediti previdenziali Riproduzione fotostatica Difetto di data certa - Disconoscimento ex art.2712 cc Tardività Preclusione Ammissione
DettagliCass. 9276/ Art. 149 D.Lgs. 209/2005: ma il responsabile civile va citato in giudizio?
Nella ordinanza che segue, la Corte di Cassazione sfiora ma non tocca e, quindi, non risolve il problema relativo alla necessità di evocare o meno in giudizio anche il responsabile del danno, nel caso
DettagliDECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile
DECRETO INGIUNTIVO Sommario non cautelare Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile Esigenza : economia dei giudizi: evitare il costo del processo a cognizione piena
DettagliTRIBUNALE DI UDINE - VERBALE DI UDIENZA
TRIBUNALE DI UDINE - VERBALE DI UDIENZA R.G. n. 2166/13 Oggi 21.03.14 sono comparsi: per parte attrice l avv.; per parte convenuta l avv. in sostituzione dell avv. gusta delega che dimette. Si dà atto
DettagliSentenza n /2014 pubbl. il 18/12/2014 RG n /2013 Repert. n /2014 del 18/12/2014
N. R.G. 57663/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei
DettagliRISOLUZIONE N. 370/E
RISOLUZIONE N. 370/E Roma, 3 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Agevolazione c.d. prima casa - Art. 1 della
DettagliUFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAMPOBASSO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice Onorario di Pace di Campobasso Dr. Carlo CENNAMO ha SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAMPOBASSO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario di Pace di Campobasso Dr. Carlo CENNAMO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile
Dettagli1) che Equitalia Cerit S.p.A. in forza di un presunto credito nei
TRIBUNALE di PRATO Opposizione di terzo ex art.619 c.p.c. ed ex art. 58 D.P.R. 602/1973 Ill.mo Giudice delle Esecuzioni Nell'interesse della BETA s.r.l.., in persona del proprio Legale Rappresentante protempore
DettagliTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA. Sezione III Civile Il Giudice Dott. Massimo Vaccari ORDINANZA
N. OMISSIS R.G.A.C.C. TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Sezione III Civile Il Giudice Dott. Massimo Vaccari Ha emesso la seguente ORDINANZA ai sensi dell art. 702 ter c.p.c. nella causa civile di primo
DettagliATTO DI TRANSAZIONE PER SCRITTURA PRIVATA. Tra. La sig.ra, Antonia Grazia CICERONE, in atti meglio generalizzata;
ATTO DI TRANSAZIONE PER SCRITTURA PRIVATA Tra La sig.ra, Antonia Grazia CICERONE, in atti meglio generalizzata; rappresentata e difesa dall Avv. Giovanna MORGANTE; E Il COMUNE DI TURI con sede in Turi
Dettagli