PAGAMENTI RITARDATI NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI. INTERESSI MORATORI. ASPETTI CONTABILI E FISCALI

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2 Capitolo n. 1 Crediti per interessi di mora: principali aspetti civilistico-contabili Il D.Lgs. n. 231/2002, in vigore dal 7 novembre dello stesso anno, prevede che, nell'ambito di una transazione commerciale, chi subisce ingiustificatamente un ritardo nel pagamento di un credito ha diritto ex-lege alla corresponsione degli interessi di mora. Dall'entrata in vigore del decreto in esame, gli interessi di mora di applicano automaticamente alle obbligazioni di pagamento adempiute in ritardo con riferimento ai contratti conclusi a partire dall'8 agosto Per effetto di queste modifiche normative, gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, salvo che quest'ultimo non sia in grado di dimostrare che l'inadempimento sia stato determinato da cause ad esso non imputabili. Scaduti i termini previsti per il pagamento, gli interessi di mora maturano automaticamente giorno per giorno in relazione all'esistenza del diritto principale da cui derivano. A fine esercizio, gli interessi saranno imputati in bilancio, secondo il principio di competenza, per l'importo effettivamente maturato nel periodo medesimo. A livello contabile, per la rilevazione degli interessi, avremo: SP: CII 1 CREDITI VERSO CLIENTI PER INTERESSI DI MORA a CE: C 16 d INTERESSI MORATORI Secondo l'articolo 2426, comma 8 del c.c. e il principio contabile n. 15, i crediti vanno esposti in bilancio al valore di presunto realizzo avendo come riferimento il valore nominale degli stessi. Pertanto, il valore nominale dei crediti va rettificato, per tenere conto delle perdite per inesigibilità relative ai medesimi. La dottrina contabile prevede, a tale fine, la gestione di un apposito fondo svalutazione. La scrittura contabile è la seguente: CE: B 10 d SP: CII 1 ACC. AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER INTERESSI DI MORA a FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER INTERESSI DI MORA In ossequio ai principi della competenza e della prudenza, scopo del fondo svalutazione crediti è quello di far incidere, negli esercizi in cui si possono ragionevolmente prevedere, le perdite dovute ad inesigibilità dei crediti medesimi. L'entità del fondo e i relativi stanziamenti, devono essere determinati tramite l'analisi e la valutazione dell'esigibilità relativa alle singole posizioni creditorie. Poichè non possono essere iscritte nel passivo dello stato patrimoniale poste rettificative dell'attivo, il fondo di svalutazione va imputato a diretta riduzione della voce patrimoniale cui si riferisce. Qualora in un esercizio si manifesti l'inesigibilità di un credito e l'inevitabilità di tale evento si basi su elementi definitivi, si procederà preventivamente alla copertura delle poste inesigibili mediante utilizzo del fondo stanziato in precedenza. L'eccedenza della posta sul fondo costituirà perdita su crediti.

3 Capitolo n. 2 Aspetti fiscali Interessi di mora: rilevanza fiscale in base al principio di cassa A seguito dell'introduzione dell'ires, l'articolo 109 del Tuir prevede che, in deroga al normale principio di competenza, gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti. Inoltre, la disposizione contenuta nell'articolo 106 del TUIR, così come modificata dal D.Lgs. n. 344/2003, non prevede più la deducibilità di svalutazioni e accantonamenti dei crediti per interessi di mora. A seguito dell introduzione del D.Lgs. n. 231 del 2002, recante la nuova disciplina degli interessi moratori nelle transazioni commerciali, infatti, si erano determinati numerosi problemi relativi al trattamento fiscale di tali interessi, tanto da indurre Confindustria ad adoperarsi presso il legislatore al fine di ottenere una modifica della disciplina previgente. L'attuale articolo 109, comma 7, corrispondente al precedente articolo 75 del Testo Unico, prevede che, in deroga al normale principio di competenza, gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti. Di conseguenza, per il beneficiario sono imponibili nell'esercizio in cui vengono percepiti, mentre, per il debitore, la deducibilità è riconosciuta nell'esercizio di pagamento. Per contro, l'articolo 106, corrispondente al precedente articolo 71, non prevede più la disposizione sulla deducibilità di svalutazioni e accantonamenti dei crediti per interessi di mora. Le nuove regole fiscali, peraltro, non incidono sulle scelte civilistiche di contabilizzazione degli interessi attivi e passivi, che potranno continuare a essere rilevati per competenza, secondo quanto indicato dai principi contabili nazionali (n. 15 e 19) e da quelli internazionali (Ias n. 18). Disposizioni transitorie Il passaggio alla nuova normativa è disciplinato dall'articolo 4, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n.344/2003, il quale prevede, in deroga allo Statuto del contribuente, che il nuovo principio di cassa vada applicato retroattivamente a decorrere dal periodo d'imposta in corso all' 8 agosto 2002 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 231/02). Sono comunque fatti salvi i comportamenti tenuti dai contribuenti da questa data al 1 gennaio Esclusione degli interessi di mora dalla disciplina dell'art. 96 del Tuir Per ultimo, si ritiene che gli interessi di mora, sia attivi che passivi, per il ritardato pagamento di debiti commerciali non rilevino ai fini dell'art. 96 del Tuir. Si ricorda che, a norma del suddetto art. 96, gli interessi passivi e oneri similari che non siano capitalizzabili ai sensi dell'art. 110, comma 1, lett. b), derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, sono ammessi in deduzione, in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati, realizzati nel medesimo esercizio, compresi quelli impliciti di natura commerciale. L'eventuale eccedenza negativa è ammessa in deduzione nei limiti del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica, detto più comunemente Rol. Infatti, poichè gli interessi passivi di mora, costituiscono più propriamente una forma di indennizzo per i danni derivanti dall'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria e non il corrispettivo di un servizio finanziario volontariamente reso, parrebbe sostenibile una loro esclusione dal regime di deducibilità

4 limitata applicabile agli interessi passivi.

5 Confindustria Vicenza

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