AMIANTO: NORMATIVA DI RIFERIMENTO

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1 INDICE: AMIANTO: NORMATIVA DI RIFERIMENTO Decreto Legislativo 25/07/2006 n.257 Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro Circolare 15/04/2005, n. 58 Decreto ministeriale del 27 ottobre 2004 riguardante le modalità di attuazione dell articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente benefici previdenziali per i lavoratori esposti all amianto. Decreto Ministeriale 14/12/2004 Divieto di installazione di materiali contenenti amianto intenzionalmente aggiunto INAIL Direzione Generale Direzione Centrale Nuova disciplina in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all amianto Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali Decreto del 27 ottobre 2004 Attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. Deliberazione 08/10/2004 Procedure per il finanziamento e la bonifica di piccoli quantitativi di amianto di cui alla l.r. 29 settembre 2003 n. 17. Decreto Interministeriale 29/07/2004, n. 248 Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività' di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto. Circolare 01/06/2004 Iscrizione nella categoria 10. Deliberazione 30/03/2004 Criteri e requisiti per l'iscrizione all'albo nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto. (Deliberazione n. 01/CN/Albo) Circolare INPS 18/12/2003, n. 195 Legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 47. Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto. Legge Regionale 29/09/2003, n. 17 (Lombardia) Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto Decreto Interministeriale 18/03/2003, n. 101 Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10/12/2002, n. 308 Regolamento per la determinazione del modello e delle modalita' di tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del Decreto Ministeriale 25/07/2001 Rettifica al decreto 20 agosto 1999, concernente "Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" Decreto Ministeriale 14/05/1996

2 Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" Circolare 12/04/1995, n. 7 Circolare esplicativa del decreto ministeriale 6/9/1994 Decreto Ministeriale 06/09/1994 Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto. Legge ordinaria del Parlamento 27/03/1992, n. 257 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto Decreto Legislativo del Governo 15/08/1991, n. 277 Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/447/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 legge 30/7/1990, n Legge Regionale n. 17 Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto. Decreto legislativo 17/03/1995 N. 114 Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto. Decreto ministeriale 26/10/1995 Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili. Decreto ministeriale 20/08/1999 Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione. Decreto Legislativo 25/07/2006 n.257 Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro (Gazzetta ufficiale 11/09/2006 n. 211) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004; Vista la direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione all'amianto durante il lavoro; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE, della direttiva 2001/45/CE e della direttiva 99/92/CE

3 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2005; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 26 gennaio 2006; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni 2ª, 11ª, 12ª e 14ª del Senato della Repubblica, nonche' delle Commissioni riunite XI e XII e della Commissione XIV della Camera dei deputati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2006; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, dello sviluppo economico, per gli affari regionali e le autonomie locali e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche al titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro 1. Il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 626 del 1994», e' sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

4 - La legge 18 aprile 2005, n. 62, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro», modificato da ultimo dal decreto legislativo 10 aprile 2006, n. 195, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265, supplemento ordinario. - La direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, e' pubblicata nella G.U.U.E. 15 aprile 2003, n. L La direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, e' pubblicata nella G.U.C.E. 24 settembre 1983, n. L La direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e' pubblicata nella G.U.C.E. 29 giugno 1989, n. L La direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro, e' pubblicata nella G.U.C.E 30 dicembre 1989, n. L La direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro, e' pubblicata nella G.U.C.E. 30 dicembre 1989, n. L La direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro, e' pubblicata nella G.U.C.E. 30 dicembre 1989, n. L La direttiva 90/269/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori, e' pubblicata nella G.U.C.E. 21 giugno 1990, n. L La direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attivita' lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali e' pubblicata nella G.U.C.E. 21 giugno 1990, n. L La direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro e' pubblicata nella G.U.C.E. 26 luglio 1990, n. L La direttiva 90/679/CEE del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro e' pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1990, n. L La direttiva 93/88/CEE del Consiglio del 12 ottobre 1993 che modifica la direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro, e' pubblicata nella G.U.C.E. 29 dicembre 1993, n. L La direttiva 95/63/CE del Consiglio, del 5 dicembre 1995, che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro, e' pubblicata nella G.U.C.E. 30 dicembre 1995, n. L La direttiva 97/42/CE del Consiglio del 27 giugno 1997 che modifica per la prima volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, e' pubblicata nella G.U.C.E. 8 luglio 1997, n. L La direttiva 98/24/CE del Consiglio del 7 aprile 1998 sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro, e' pubblicata nella G.U.C.E. 5 maggio 1998, n. L La direttiva 99/38/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 che

5 modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, estendendola agli agenti mutageni, e' pubblicata nella G.U.C.E. 1 giugno 1999, n. L La direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro, e' pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 2001, n. L La direttiva 99/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive, e' pubblicata nella G.U.C.E. 28 gennaio 2000, n. L 23. Note all'art. 1: - Per il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e le direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 2001/45/CE, 99/92/CE e 2003/18/CE si veda in nota alle premesse. - La direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro, e' pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 2001, n. L La direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore), e' pubblicata nella G.U.U.E. 15 febbraio 2003, n. L La direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, e' pubblicata nella G.U.U.E 15 aprile 2003, n. L 97. Art. 2. Recepimento della direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione all'amianto durante il lavoro 1. Dopo il titolo VI del decreto legislativo n. 626 del 1994 e' inserito il seguente: «Titolo VI-bis PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE AD AMIANTO Art. 59-bis. Campo di applicazione Capo I Disposizioni generali 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente titolo si applicano alle rimanenti attivita' lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonche' bonifica delle aree interessate. Art. 59-ter. Definizioni 1. Ai fini del presente titolo il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi:

6 a) l'actinolite d'amianto, n. CAS ; b) la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS ; c) l'antofillite d'amianto, n. CAS ; d) il crisotilo, n. CAS ; e) la crocidolite, n. CAS ; f) la tremolite d'amianto, n. CAS Capo II Obblighi del datore di lavoro Art. 59-quater. Individuazione della presenza di amianto 1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto. 2. Se vi e' il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, applica le disposizioni previste dal presente titolo. Art. 59-quinquies. Valutazione del rischio 1. Nella valutazione di cui all'articolo 4, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare. 2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensita' e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all'amianto non e' superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 59-sexies, 59-quinquiesdecies e 59-sexiesdecies, comma 2, nelle seguenti attivita': a) brevi attivita' non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili; b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice; c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato; d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale. 3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto. 4. La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, provvede a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensita', di cui al comma 2. Art. 59-sexies. Notifica 1. Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 59-bis, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio. 2. La notifica di cui al comma l comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi: a) ubicazione del cantiere; b) tipi e quantitativi di amianto manipolati; c) attivita' e procedimenti applicati; d) numero di lavoratori interessati;

7 e) data di inizio dei lavori e relativa durata; f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto. 3. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi 1 e Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro puo' comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica. Art. 59-septies. Misure di prevenzione e protezione 1. In tutte le attivita' di cui all'articolo 59-bis, l'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato nell'articolo 59-decies, in particolare mediante le seguenti misure: a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero piu' basso possibile; b) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se cio' non e' possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria; c) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione; d) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi; e) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il piu' presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sara' apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi. Art. 59-octies. Misure igieniche 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59-quinquies, comma 2, per tutte le attivita' di cui all'articolo 59-bis, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinche': a) i luoghi in cui si svolgono tali attivita' siano: 1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli; 2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione; 3) oggetto del divieto di fumare; b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto; c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale; d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno dell'impresa. Essi possono essere trasportati all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni; e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili; f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;

8 g) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione; siano prese misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso prima di ogni utilizzazione. Art. 59-nonies. Controllo dell'esposizione 1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 59-decies e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi. 2. Il campionamento deve essere rappresentativo dell'esposizione personale del lavoratore alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto. 3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti. 4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell'ambito del servizio di cui all'articolo 8. I campioni prelevati sono successivamente analizzati ai sensi del decreto del Ministro della sanita' in data 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa, per un periodo di riferimento di otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo. 6. Il conteggio delle fibre di amianto e' effettuato di preferenza tramite microscopia a contrasto di fase, applicando il metodo raccomandato dall'oms (Organizzazione mondiale della sanità) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti. 7. Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria, di cui al comma 1, si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1. Art. 59-decies. Valore limite 1. Il valore limite di esposizione per l'amianto e' fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinche' nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore limite. 2. Quando il valore limite fissato al comma 1 viene superato, il datore di lavoro individua le cause del superamento e adotta il piu' presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro puo' proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati. 3. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 2, il datore di lavoro procede immediatamente ad una nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria. 4. In ogni caso, se l'esposizione non puo' essere ridotta con altri mezzi e per rispettare il valore limite e' necessario l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie; tale uso non puo' essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, deve essere limitata al minimo strettamente necessario. 5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi di riposo necessari, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche. Art. 59-undecies. Operazioni lavorative particolari

9 1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l'adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell'aria, e' prevedibile che l'esposizione dei lavoratori superi il valore limite di cui all'articolo 59-decies, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare le seguenti: a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali e ne esige l'uso durante tali lavori; b) provvede all'affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione; c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro; d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui all'articolo 18 sulle misure da adottare prima di procedere a tali attivita'. Art. 59-duodecies. Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto 1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonche' dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro. 3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno. 4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti: a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto; b) fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale; c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto; d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori; e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali; f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo 59-decies, delle misure di cui all'articolo 59-undecies, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico; g) natura dei lavori e loro durata presumibile; h) luogo ove i lavori verranno effettuati; i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto; l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera d) ed e). 5. Copia del piano di lavoro e' inviata all'organo di vigilanza, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori. 6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all'articolo 59- sexies. 7. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4. Art. 59-terdecies. Informazione dei lavoratori

10 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attivita' comportanti esposizione ad amianto, nonche' ai loro rappresentanti, informazioni su: a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto; b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessita' di non fumare; c) le modalita' di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale; d) le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l'esposizione; e) l'esistenza del valore limite di cui all'articolo 59-decies e la necessita' del monitoraggio ambientale. 2. Oltre a quanto previsto al comma 1, qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori superiori al valore limite fissato dall'articolo 59-decies, il datore di lavoro informa il piu' presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, in caso d'urgenza, li informa delle misure adottate. Art. 59-quaterdecies. Formazione dei lavoratori 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari. 2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda: a) le proprieta' dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo; b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto; c) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione; d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione; e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; f) le procedure di emergenza; g) le procedure di decontaminazione; h) l'eliminazione dei rifiuti; i) la necessita' della sorveglianza medica. 3. Possono essere addetti alla rimozione e smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n Art. 59-quinquiesdecies. Sorveglianza sanitaria 1. Fermo restando l'articolo 59-quinquies, comma 2, i lavoratori esposti ad amianto sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo La sorveglianza sanitaria viene effettuata: a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione; b) periodicamente, almeno una volta ogni tre anni o con periodicita' fissata dal medico competente con adeguata motivazione riportata nella cartella sanitaria, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza medica; c) all'atto della cessazione dell'attivita' comportante esposizione, per tutto il tempo ritenuto opportuno dal medico competente;

11 d) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ove coincidente con la cessazione dell'esposizione all'amianto. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all'opportunita' di sottoporsi a successivi accertamenti. 3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi individuale, l'esame clinico generale ed in particolare del torace, nonche' esami della funzione respiratoria. 4. Il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l'opportunita' di effettuare altri esami quali la citologia dell'espettorato, l'esame radiografico del torace o la tomodensitometria. Art. 59-sexiesdecies. Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio 1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 59-quinquiesdecies, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d). Il datore di lavoro, per il tramite del servizio di prevenzione e protezione, comunica al medico competente i valori di esposizione individuali, al fine del loro inserimento nella cartella sanitaria e di rischio. 2. Oltre a quanto previsto al comma 1, il datore di lavoro, iscrive i lavoratori esposti nel registro di cui all'articolo 70, comma Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all'ispesl copia dei documenti di cui ai commi 1 e Il datore di lavoro, in caso di cessione del rapporto di lavoro, trasmette all'ispesl la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma L'ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 4 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione. Art. 59-septiesdecies. Mesoteliomi 1. Nei casi accertati di mesotelioma asbesto-correlati, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 71, con la costituzione di un apposito registro nazionale presso l'ispesl.». Note all'art. 2: - Per la direttiva 2003/18/CE si veda in nota all'art Per la direttiva 83/477/CEE e per il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si veda in nota alle premesse. - La legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 1992, n. 87, supplemento ordinario. Art. 3. Sanzioni 1. All'articolo 89 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «49-quinquies, commi 1 e 6;» sono inserite le seguenti: «59- quinquies, commi 1 e 3;»; b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «56, comma 2; 58;» sono inserite le seguenti: «59-sexies, commi 1, 2 e 4; 59-septies; 59-nonies, comma 1; 59-decies; 59-undecies; 59-duodecies, commi da 1 a 4; 59-terdecies; 59- quaterdecies; 59-quinquiesdecies, commi 1, 2 e 3; 59-sexiesdecies, commi 1, secondo periodo, e 2;»;

12 c) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «56, comma 1; 57;» sono inserite le seguenti: «59-quater, comma 1; 59-octies;»; d) al comma 2, dopo la lettera b-bis), e' aggiunta la seguente: «b-ter) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 250 a euro per la violazione degli articoli 59-sexies, comma 3, e 59-duodecies, commi 5 e 7.»; e) al comma 3, dopo le parole: «11;» sono inserite le seguenti: «59-nonies, comma 3; 59-sexiesdecies, commi 3 e 4;». Nota all'art. 3: - Il testo vigente dell'art. 89 del citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: «Art. 89 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti) Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la violazione degli articoli 4 commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo; 49-quinquies, commi 1 e 6; 59-quinquies, commi 1 e 3; 63, commi 1, 4 e 5; 69, comma 5, lettera a); 78, commi 3 e 5; 86, comma 2-ter. 2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter, 36-bis, commi 5, 6; 36-ter; 36-quater, commi 5 e 6; 36-quinquies, comma 2, 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2; 49-quinquies, commi 2, 3 e 7; 49-sexies, comma 2; 49-septies, comma 1; 49-octies; 49-nonies; 49-decies, commi 1, 2 e 4; 49-undecies, comma 3, secondo periodo; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 59-sexies, commi 1, 2 e 4; 59-septies; 59-nonies, comma 1; 59-decies; 59-undecies; 59-duodecies, commi da 1 a 4; 59-terdecies; 59-quaterdecies; 59-quinquiesdecies, commi 1, 2 e 3, 59-sexiesdecies, commi 1, secondo periodo, e 2; 72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies; 72-septies; 72-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma 7; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2, 88-quater, comma 2; 88-sexies; 88-septies, comma 2; 88-octies, commi 1 e 2; 88- undecies; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5, lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 59-quater, comma 1; 59-octies; 72-octies, commi 1, 2 e 3, 72-decies, commi 1, 2, 3, e 5; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2; b-bis) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258 a euro per la violazione degli articoli 36-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, 36-ter, 36-quater, commi 1, 3 e 4, 36-quinquies, comma 1. b-ter) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 250 a euro per la violazione degli articoli 59-sexies, comma 3, e 59-duodecies, commi 5 e 7; 3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 4, commi 5, lettera o), e 8; 8, comma 11; 11; 59-nonies, comma 3; 59-sexiesdecies, commi 3 e 4; 70, commi 3, 4, 5, 6 e 8; 87, commi 3 e 4.».

13 Art. 4. Clausola di cedevolezza 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del titolo VI-bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni, introdotte dall'articolo 2, afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal medesimo titolo. Nota all'art. 4: - L'art. 117, quinto comma, della Costituzione, dispone: «Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.». Art. 5. Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni di cui al Capo III del decreto legislativo 15 agosto 1991, n Nota all'art. 5: - Il capo III del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1991, n. 200, supplemento ordinario, abrogato dal presente decreto, recava: «Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro.». Art. 6. Invarianza degli oneri 1. All'attuazione degli articoli dal 59-bis al 59-septiesdecies del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal presente decreto, le Amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 luglio 2006 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bonino, Ministro per le politiche europee Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale D'Alema, Ministro degli affari esteri Mastella, Ministro della giustizia Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Turco, Ministro della salute Bersani, Ministro dello sviluppo economico Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali

14 e le autonomie locali Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Mastella INPS - DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI Circolare n. 58 del 15 aprile 2005 Decreto ministeriale del 27 ottobre 2004 riguardante le modalità di attuazione dell articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente benefici previdenziali per i lavoratori esposti all amianto. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Al Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Decreto ministeriale del 27 ottobre 2004 riguardante le modalità di attuazione dell articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente benefici previdenziali per i lavoratori esposti all amianto.

15 SOMMARIO: Benefici previdenziali per i lavoratori che hanno svolto attività con esposizione all amianto entro il 2 ottobre 2003.Ambito di applicazione dell articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 271: lavoratori esposti all amianto per periodi lavorativi soggetti all assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall INAIL.Ambito di applicazione dell articolo 47, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269: lavoratori esposti all amianto per periodi lavorativi non soggetti all assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall INAIL.Termine di presentazione all INAIL della domanda di certificazione dell esposizione all amianto, sia per i lavoratori destinatari della nuova disciplina, sia per i lavoratori destinatari della disciplina previgente: 15 giugno 2005, 180 giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale indicato in oggetto Introduzione La Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004 ha pubblicato il decreto 27 ottobre 2004, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, riguardante Attuazione dell articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all amianto, come previsto dal comma 6 dello stesso articolo 47. Il decreto in esame, operando un raccordo tra le disposizioni contenute nell articolo 47 della legge n. 326 e quelle introdotte dall articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, delinea le modalità di riconoscimento dei benefici pensionistici per lavoro svolto con esposizione all amianto da parte degli Enti previdenziali erogatori delle prestazioni pensionistiche nonché le modalità di rilascio della certificazione attestante l esposizione all amianto da parte dell INAIL, a ciò deputato dalle recenti disposizioni normative. Si rammenta che con circolare n 195 del 18 dicembre 2003 sono state illustrate le novità introdotte dal citato articolo 47 della legge n. 326 del 2003 e con circolare n 54 del 19 marzo 2004 sono state fornite le indicazioni per la liquidazione dei trattamenti pensionistici in favore dei soggetti di cui all articolo 3, comma 132, della legge n. 350 del Si premette che la maturazione del diritto al beneficio avviene per la sussistenza della condizione dell esposizione all amianto verificatasi entro il 2 ottobre 2003, per la durata indicata dalle disposizioni normative, con l avvertenza che l interessato, qualora non presenti domanda di certificazione all INAIL nei termini indicati dal decreto in oggetto, decade dal diritto medesimo. Si forniscono di seguito le indicazioni riguardanti l applicazione delle disposizioni in esame. A tal fine si distingue tra la disciplina previgente alla data del 2 ottobre 2003, recante disposizioni in favore di lavoratori che alla medesima data del 2 ottobre 2003 sono stati esposti, per un periodo superiore a dieci anni all amianto, per periodi lavorativi soggetti all assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall INAIL, e la nuova disciplina recante disposizioni in favore di lavoratori che hanno svolto per un periodo non inferiore a dieci anni alla data del 2 ottobre 2003, attività con esposizione all amianto per periodi lavorativi non soggetti alla predetta assicurazione. Parte prima

16 Disciplina previgente al 2 ottobre Destinatari Il comma 2 dell articolo 1 del decreto ministeriale 27 ottobre 2004 prevede: Ai lavoratori che sono stati esposti all amianto per periodi lavorativi soggetti all assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall INAIL, che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applica la disciplina previgente alla medesima data, fermo restando, qualora non abbiano già provveduto, l obbligo di presentazione della domanda di cui all articolo 3 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il citato comma 2 dell articolo 1 salvaguarda il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali previsti dalla disciplina previgente al 2 ottobre 2003 in favore dei lavoratori per i quali sussistono le condizioni indicate dalla stessa disposizione e fissa un termine per la presentazione della domanda di certificazione all INAIL per coloro che non vi abbiano ancora provveduto alla data di entrata in vigore dello stesso decreto ministeriale. Dalla formulazione della disposizione in esame discende che il beneficio pensionistico consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione all amianto per il coefficiente di 1,5, sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione, sia ai fini della determinazione del relativo importo, spetta ai lavoratori che abbiano svolto, entro il 2 ottobre 2003, attività lavorativa con esposizione ultradecennale all amianto, soggetta all assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti da esposizione all amianto gestita dall INAIL e siano in possesso della relativa certificazione rilasciata dall INAIL, ovvero ne vengano in possesso a seguito di domanda presentata comunque entro il termine ultimo del 15 giugno 2005, 180 giorno dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale (17 dicembre 2004). Pertanto, il beneficio previsto dalla disciplina previgente al 2 ottobre 2003 spetta ai lavoratori che si trovino in una delle seguenti situazioni: siano in possesso di un certificato rilasciato dall INAIL attestante lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all amianto; abbiano ottenuto il riconoscimento, in sede giudiziaria o amministrativa, dell esposizione ultradecennale all amianto per attività lavorativa svolta entro il 2 ottobre 2003; vengano in possesso della certificazione rilasciata dall INAIL attestante lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all amianto, a seguito di domande presentate entro il 15 giugno 2005; ottengano il riconoscimento del diritto al beneficio previdenziale in questione, per lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all amianto con sentenze che vengano pronunciate in esito di cause il cui ricorso è stato depositato a seguito di diniego dell INAIL su domande di certificazione presentate nel tempo dagli interessati a detto Istituto e comunque non oltre il 15 giugno Termine di presentazione della domanda di certificazione all INAIL

17 Il comma 2 dell articolo 1 del decreto in esame, ai fini del conseguimento dei benefici pensionistici previsti dall articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992 e successive modificazioni, fissa in 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso il termine per la presentazione all INAIL della domanda di certificazione dell esposizione all amianto. Pertanto i lavoratori interessati, in favore dei quali non sia stata già riconosciuta l esposizione ultradecennale all amianto, avvenuta entro il 2 ottobre 2003, ovvero non abbiano già provveduto a richiedere all INAIL la certificazione di esposizione ultradecennale avvenuta entro la stessa data, debbono presentare a tale Istituto la domanda entro il predetto termine del 15 giugno 2005, a pena di decadenza dal diritto ai benefici. Giova far presente che detto termine è riferito anche ai lavoratori ai quali si applica la disciplina previgente per effetto del comma 6 bis dell articolo 47, della legge 24 novembre 2003, n. 326, indicati, ai fini della liquidazione dei trattamenti pensionistici, al punto 1 della circolare n.195 del 18 dicembre A tal riguardo, si rammenta che trattasi dei seguenti soggetti interessati: 1. lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano perfezionato i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico, anche in base ai benefici di cui al comma 8 dell articolo 13 della citata legge n. 257; 2. lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 fruivano di trattamenti di mobilità; 3. lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento. 3- Liquidazione e ricostituzione delle pensioni Ai fini della liquidazione e della ricostituzione delle pensioni con il riconoscimento del beneficio previsto dalla disciplina previgente al 2 ottobre 2003, si confermano i criteri finora seguiti. Parte seconda Disciplina vigente a seguito dell emanazione del D.M. 27 ottobre Destinatari L articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale del 27 ottobre 2004 dispone: I lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti all amianto per periodi lavorativi non soggetti all assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall INAIL hanno diritto ai benefici previdenziali derivanti da esposizione ad amianto, alle condizioni e con le modalità stabilite dal presente decreto. L articolo 2, comma 1, del citato decreto ministeriale dispone: Per i lavoratori di cui all articolo 1, comma 1, che sono stati occupati, per un periodo non inferiore a dieci anni, in attività lavorative comportanti esposizione all amianto, in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, e comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, l intero periodo di esposizione all amianto è moltiplicato, unicamente ai fini della determinazione dell importo della prestazione pensionistica, per il coefficiente di 1,25.

18 Secondo quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 2 Per attività lavorative comportanti esposizione all amianto si intendono le seguenti: a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi; b) produzione di manufatti contenenti amianto; c) fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto; d) coibentazione con amianto, decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari; e) demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto; f) movimentazione, manipolazione ed utilizzo di amianto o di manufatti contenenti amianto; distruzione, sagomatura e taglio di manufatti contenenti amianto; g) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto. Il comma 3 dello stesso articolo 2 prevede che, ai fini del riconoscimento del beneficio previsto dalla nuova disciplina, per periodo di esposizione si intende il periodo di attività effettivamente svolta. 2- Termini per la presentazione della domanda di certificazione all INAIL ai fini dell applicazione della nuova disciplina Ai fini del riconoscimento del beneficio della moltiplicazione del periodo di esposizione per il coefficiente di 1,25 ai soli fini dell importo della prestazione pensionistica, i lavoratori destinatari della nuova disciplina devono presentare la domanda di certificazione dell esposizione all amianto alla competente sede INAIL entro 180 giorni dall entrata in vigore del decreto ministeriale, cioè entro il 15 giugno Gli stessi lavoratori che abbiano già presentato domanda di certificazione dell esposizione all amianto entro il 2 ottobre 2003 devono ripresentare la domanda all INAIL nel predetto termine di 180 giorni. 3- Divieto di cumulo dei benefici previdenziali Il comma 2 dell articolo 4 del decreto in oggetto contiene, per i destinatari della nuova disciplina, disposizioni riguardanti l opzione tra i benefici previdenziali previsti per l esposizione all amianto ed altri benefici previdenziali che comportino anticipazione all accesso al pensionamento ovvero aumento dell anzianità contributiva. Si rammenta che, in materia, il comma 6 ter dell articolo 47 della legge n. 326 del 2003 dispone: I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo, qualora siano destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l anticipazione dell accesso al pensionamento, ovvero l aumento dell anzianità contributiva, hanno facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. Ai medesimi soggetti non si applicano i benefici di cui al presente articolo, qualora abbiano già usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione in esame, quindi, esclude, per i lavoratori che intendono ottenere il beneficio della moltiplicazione dell intero periodo di esposizione all amianto per il coefficiente di 1,25, ai fini della determinazione dell importo della pensione, la possibilità di cumulare il beneficio derivante da

19 esposizione all amianto con altri benefici previdenziali che diano luogo, rispetto ai normali limiti previsti dal regime pensionistico di appartenenza, ad un anticipazione dell accesso al pensionamento o un aumento dell anzianità contributiva. I soggetti potenzialmente destinatari sia del beneficio per esposizione all amianto, sia di benefici consistenti in anticipazioni dell accesso alla pensione o aumenti dell anzianità contributiva, hanno facoltà di optare tra l uno o gli altri benefici al momento della presentazione della domanda di pensionamento all ente previdenziale di appartenenza. Nel contesto sopra delineato è stato chiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di conoscere se i benefici previsti per lavoro svolto con esposizione all amianto siano compatibili con quelli previsti per i lavoratori invalidi, non vedenti, sordomuti, o comunque affetti da particolari infermità oggetto di tutela previdenziale. Il predetto Dicastero, con nota del 31 marzo 2005, prot. n 24/ , ha precisato che si ritengono cumulabili i benefici previdenziali connessi all esposizione all amianto con quelli conseguenti ad un particolare status del lavoratore (invalidi, non vedenti, sordomuti). 4- Liquidazione e ricostituzione delle pensioni I benefici previsti per i lavoratori che sono stati esposti all amianto sono riconosciuti sulla base delle norme vigenti nel regime pensionistico di appartenenza. Il riconoscimento del beneficio pensionistico consistente nella moltiplicazione per il coefficiente di 1,25 ai soli fini della misura spetta anche ai titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza non anteriore al 1 maggio 1992, mese successivo all entrata in vigore della legge n. 257/92. Gli importi arretrati spettanti saranno corrisposti con decorrenza non anteriore al 1 novembre 2003, mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 269 del Lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.A. Con messaggio n. 189 del 21 giugno 2002 è stato precisato che le domande di riconoscimento del beneficio previsto dall articolo 13, comma 8, legge n. 257/1992 e successive modificazioni, presentate da lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.A., dovevano essere tenute in apposita evidenza: ciò in attesa di conoscere le modalità applicative della sentenza della Corte Costituzionale n. 127/2002 con la quale è stato ritenuto che il beneficio di cui alla citata legge n. 257 sia da riconoscere anche ai lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.A. Nel confermare l indicazione di cui sopra si precisa che, anche per i lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.A. ai quali, nel rispetto delle procedure e dei requisiti sopra delineati, sia riconosciuto il beneficio della maggiorazione per il coefficiente di 1,25 del periodo di esposizione, deve essere costituita apposita evidenza delle relative domande per l eventuale successivo riconoscimento, ai medesimi lavoratori, del beneficio previsto dalle disposizioni previgenti a seguito dell emanazione del D.M. 27 ottobre Anche tali lavoratori, qualora abbiano già presentato domanda di certificazione dell esposizione all amianto entro il 2 ottobre 2003, devono ripresentare la domanda all INAIL nel predetto termine del 15 giugno Parte terza

20 Disposizioni applicative generali 1- Presentazione all INPS della certificazione rilasciata dall INAIL La certificazione rilasciata dall INAIL deve essere presentata alle Strutture INPS territorialmente competenti a corredo della domanda di pensione o di ricostituzione. La medesima certificazione può essere presentata, ai soli fini dell indicazione del periodo di esposizione all amianto sul conto assicurativo del lavoratore, indipendentemente dalla domanda di pensione o di ricostituzione. La certificazione dell esposizione all amianto, ai fini del riconoscimento dei benefici pensionistici, è rilasciata dall INAIL per lo svolgimento di una delle seguenti tipologie di attività lavorativa: a) attività lavorativa soggetta all assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall INAIL; b) attività lavorativa non soggetta all assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall INAIL. Nell ipotesi sub a) il lavoratore per il quale è stata accertata l esposizione ultradecennale ha diritto al riconoscimento consistente nella maggiorazione per il coefficiente di 1,5, sia ai fini del diritto che della misura del trattamento pensionistico, del periodo di esposizione certificato dall INAIL. Nell ipotesi sub b) il lavoratore per il quale è stata accertata l esposizione per almeno dieci anni ha diritto al riconoscimento consistente nella maggiorazione per il coefficiente di 1,25, ai fini della misura del trattamento pensionistico, del periodo di esposizione certificato dall INAIL. 2- Periodi misti di esposizione cioè in parte soggetti e in parte non soggetti all assicurazione obbligatoria gestita dall INAIL Si è posto il problema di stabilire se possa essere riconosciuto il beneficio pensionistico in questione per singoli periodi di esposizione all amianto soggetti e non all assicurazione obbligatoria gestita dall INAIL, inferiori al decennio. A riguardo, la disciplina attualmente vigente in materia tutela, ai fini pensionistici, l attività lavorativa svolta con esposizione all amianto per almeno un decennio entro il 2 ottobre Pertanto i periodi di esposizione all amianto soggetti e non all assicurazione obbligatoria gestita dall INAIL, che siano inferiori al decennio, danno comunque luogo al riconoscimento del beneficio pensionistico ove risulti che si sia complessivamente verificato il decennio di esposizione. In ogni caso la salvaguardia del diritto al beneficio consistente nella moltiplicazione per il coefficiente di 1,5 sia ai fini del diritto che della misura della pensione può essere riconosciuto solo per i periodi di esposizione ultradecennale all amianto soggetti all assicurazione gestita dall INAIL, verificatasi entro il 2 ottobre In particolare, il riconoscimento del beneficio avviene nelle ipotesi e nei limiti di seguito indicati. Spetta la maggiorazione per il coefficiente di 1,5, sia ai fini del diritto che della misura della pensione del periodo di esposizione soggetto all assicurazione gestita dall INAIL e alla

21 maggiorazione per il coefficiente di 1,25, ai soli fini della misura, del periodo di esposizione non soggetto all assicurazione gestita dall INAIL al: lavoratore esposto all amianto per oltre un decennio, per svolgimento di attività lavorativa soggetta all assicurazione obbligatoria gestita dall INAIL e per meno di un decennio, per svolgimento di attività lavorativa non soggetta all assicurazione gestita dall INAIL. Spetta la maggiorazione dell intero periodo di esposizione, per il coefficiente di 1,25, ai soli fini della misura della pensione al: lavoratore esposto all amianto per almeno un decennio, per svolgimento di attività lavorativa non soggetta all assicurazione generale obbligatoria gestita dall INAIL e, per meno di un decennio, per svolgimento di attività lavorativa soggetta all assicurazione gestita dall INAIL; lavoratore esposto all amianto complessivamente per almeno un decennio, sommando periodi soggetti all assicurazione gestita dall INAIL e periodi non soggetti alla medesima che sono entrambi inferiori al decennio. 3- Pensioni ai superstiti Il beneficio pensionistico è riconosciuto, a domanda, ai superstiti di dante causa che, prima del decesso, aveva maturato i benefici pensionistici in esame, in virtù dei criteri applicativi sopra delineati. 4- Limite del riconoscimento del beneficio pensionistico Secondo quanto previsto dall articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale citato, l anzianità complessiva utile ai fini pensionistici conseguita con l attribuzione dei benefici derivanti da esposizione all amianto, non può comunque risultare superiore a quaranta anni, ovvero al corrispondente limite massimo previsto dai regimi pensionistici di appartenenza. 5- Beneficio per periodi di esposizione all amianto in favore di lavoratori affetti da malattie professionali da amianto Si rammenta che il comma 7 dell articolo 13 della legge n. 257/92, come modificato dalla legge n. 271/1993 prevede: Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell esposizione all amianto documentate dall Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5. Pertanto ai lavoratori per i quali è documentata dall INAIL una malattia professionale da amianto deve essere riconosciuto, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, il beneficio della maggiorazione per l 1,5 del periodo di esposizione certificato dall INAIL, ancorché tale periodo si riferisca ad attività lavorativa non soggetta all assicurazione obbligatoria gestita da tale Istituto. Le richieste di certificazione all INAIL, ai fini del riconoscimento del beneficio di cui al comma 7, non sono soggette ad alcun termine decadenziale. In seguito ai recenti interventi legislativi è stato chiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di conoscere se il beneficio in questione possa essere riconosciuto in favore di lavoratori per

22 i quali sia accertata da ente diverso dall INAIL una malattia professionale a causa dell esposizione all amianto. Ciò nella considerazione che l articolo 47, comma 3, della legge n. 326/2003 reca previsioni riguardanti lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell esposizione all amianto ai sensi del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n Il predetto dicastero, con la già citata nota del 31 marzo 2005, ha chiarito che tale disposizione nella parte in cui fa riferimento al testo unico approvato con D.P.R. n del 1965 e non all INAIL, ai fini dell accertamento della malattia professionale causata dall esposizione all amianto, innova rispetto al dettato del citato articolo 13, comma 7, che invece prevedeva che la malattia professionale fosse documentata dall INAIL. Sulla base di detto parere, anche ai lavoratori per i quali è documentata da ente diverso dall INAIL una malattia professionale da amianto deve essere riconosciuto, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, il beneficio della maggiorazione per l 1,5 del periodo di esposizione coperto da contribuzione obbligatoria. 6- Oneri Gli oneri derivanti dal riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all amianto sono posti a carico dello Stato Il Direttore Generale Crecco MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 14 dicembre 2004 Divieto di installazione di materiali contenenti amianto intenzionalmente aggiunto. (Gazzetta Ufficiale n. 31 del 8/2/2005) IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, concernente l'attuazione della direttiva CEE 79/769 relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215, attuazione delle direttive CEE numeri 83/478 e 85/610, recante rispettivamente la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE numero 76/769; Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 27 che ha introdotto nel citato decreto presidenziale n. 904 del 1982, l'art. 1-bis; Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto; Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 luglio 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 10 dicembre 1994, concernente l'attuazione delle direttive 89/677/CEE, 91/173/CEE, 91/338/CEE e 91/339/CEE recanti rispettivamente, l'ottava, la nona, la decima e l'undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE; Visto il decreto del Ministro della sanita' 12 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 13 gennaio 1999, concernente il recepimento

23 delle direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE, recanti modifiche della direttiva 76/769/CEE ed adeguamenti al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva, in particolare e rispettivamente quattordicesima modifica, secondo e terzo adeguamento, quindicesima e sedicesima modifica, quarto adeguamento; Visto il decreto del Ministro della sanita' 13 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2000, concernente il recepimento delle direttive 1999/43/CE e 1999/51/CE recanti rispettivamente la diciassettesima modifica della direttiva 76/769/CEE e il quinto adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva; Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2000, concernente il recepimento della direttiva 94/27/CE, recante la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE; Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/61/CE, recante diciannovesima modifica della direttiva 76/769/CEE; Visto il decreto del Ministro della salute 11 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/62/CE, recante nono adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE; Visto il decreto del Ministro della salute 17 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 del 11 agosto 2003, concernente il recepimento delle direttive 2001/90/CE, 2001/91/CE e 2003/11/CE, recanti rispettivamente settimo, ottavo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE e ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE; Visto il decreto del Ministro della salute 17 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 31 dicembre 2003, concernente il recepimento delle direttive 2002/45/CE, 2003/2/CE e 2003/3/CE, recanti rispettivamente ventesima modifica della direttiva 76/769/CE ed il decimo e dodicesimo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della medesima direttiva; Visto il decreto del Ministero della salute 10 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 agosto 2004, n 198, che recepisce la direttiva comunitaria 2003/53/CE, recante la 26ª modifica della direttiva 76/769/CEE; Vista la direttiva 1999/77/CE della Commissione del 26 luglio 1999, che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato 1 della direttiva 76/769/CEE (Amianto); Decreta: Art All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della sanita' del 18 giugno 2004 citato in premessa, e' aggiunto il punto 45 riportato nell'allegato al presente decreto. Art Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 dicembre 2004ù Il Ministro: Sirchia

24 Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 13 Allegato 45. Crocidolite, CAS n Crisotilo, CAS n Amosite, CAS n Antofillite, CAS n Actinolite, CAS n Tremolite, CAS n L'uso delle fibre accanto elencate e dei prodotti contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte e' vietato. L'uso dei prodotti contenenti le fibre di amianto accanto elencate e che sono gia' installati o in servizio prima della data di entrata in vigore del presente decreto e' autorizzato fino alla data della loro eliminazione o fine della vita utile. INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI Circolare n. 90 del 29 dicembre 2004 Nuova disciplina in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all amianto. Quadro Normativo * Legge 27 marzo 1992, n. 257, articolo 13, comma 8, come modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 271 * Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, articolo 47 * Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 3, comma 132 * Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, del 27 ottobre 2004, di attuazione dell art. 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 Nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004 è stato pubblicato il Decreto interministeriale del 27 ottobre 2004, il quale, nel dettare le modalità di attuazione dell art. 47 della legge n. 326/2003, opera anche un sistematico coordinamento tra lo stesso art. 47 e l art. 3, comma 132, della legge n. 350/2003 e rappresenta, quindi, il nuovo quadro di riferimento normativo in materia di benefici previdenziali per lavoratori esposti all amianto. In particolare, il Decreto: * prevede due diversi regimi sia sostanziali che procedurali - a seconda che il periodo lavorativo di esposizione all amianto fosse soggetto o non soggetto all assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestita dall INAIL; * stabilisce, per tutti indistintamente i lavoratori, il 2 ottobre 2003 come data ultima di esposizione all amianto utile per la maturazione del diritto ai benefici previdenziali;

25 * fissa, per tutti indistintamente i lavoratori, il 15 giugno come data ultima per la presentazione all INAIL della domanda di rilascio del certificato di esposizione all amianto2, pena la decadenza dal diritto ai benefici previdenziali. 1. Lavoratori che sono stati esposti all amianto per periodi lavorativi soggetti all assicurazione obbligatoria gestita dall INAIL Sulla base dell art. 1, comma 2, del Decreto interministeriale, ai lavoratori che: * sono stati esposti all amianto per periodi lavorativi soggetti all assicurazione obbligatoria gestita dall INAIL; * hanno già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, e successive modificazioni; * presentino la domanda di certificazione all INAIL, se non vi hanno già provveduto, entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e cioè entro il 15 giugno 2005; si applica la disciplina previgente al 2 ottobre Da ciò discende che la maturazione del diritto ai benefici previsti dal previgente regime avviene esclusivamente con l accertata esposizione ultradecennale all amianto verificatasi entro il 2 ottobre 2003, a prescindere dal momento di presentazione della domanda all INAIL - che può anche essere successivo al 2 ottobre 2003 purchè, ovviamente, non successivo al 15 giugno 2005 e, a maggior ragione, a prescindere dalla data di rilascio del certificato di esposizione. Pertanto, i lavoratori che hanno presentato, o presenteranno entro il 15 giugno 2005, domanda di certificazione all INAIL - e ai quali l INAIL ha certificato o certificherà l esposizione ultradecennale all amianto verificatasi entro il 2 ottobre 2003 per periodi lavorativi soggetti all assicurazione obbligatoria gestita dall INAIL stesso - continueranno a fruire del coefficiente moltiplicativo di 1,5 del periodo di esposizione, ai fini sia della determinazione delle prestazioni pensionistiche sia della maturazione del diritto di accesso alle medesime Presentazione della domanda. Ai sensi dell art. 3, comma 9, del Decreto interministeriale, questi lavoratori sono tenuti a presentare la domanda all INAIL entro il 15 giugno 2005 soltanto se, alla data di emanazione del Decreto stesso, non vi avevano già provveduto. Le domande devono essere predisposte secondo lo schema di cui all allegato n. 1 del Decreto; si ritiene, però, che l eventuale discordanza dallo schema non possa considerarsi elemento sufficiente per respingere la domanda. Le Sedi, quindi, in caso di domande carenti delle necessarie informazioni, provvederanno a richiederne l integrazione al lavoratore e, una volta acquisite le notizie mancanti, procederanno ad istruire la pratica Procedure di accertamento e di certificazione dell esposizione all amianto. L art. 3, comma 9, del Decreto interministeriale stabilisce che per i lavoratori di cui si tratta continuano a trovare applicazione le procedure di riconoscimento dell esposizione all amianto seguite in attuazione della previgente disciplina.

26 Pertanto, allorché dalla storia lavorativa presente nella domanda avanzata dal lavoratore risulti che tutti i periodi lavorativi con asserita esposizione all amianto erano soggetti all assicurazione obbligatoria gestita dall INAIL, la pratica dovrà essere istruita seguendo le istruzioni in vigore. Al riguardo, si ricorda che la raccolta delle principali disposizioni emanate in materia è stata consegnata agli esperti regionali in occasione del corso tenutosi a Roma il 22 ottobre Si richiamano in particolare: * il flusso procedurale definito con le lettere del 23 novembre 1995 e del 2 aprile 1996, riguardanti i lavoratori dipendenti sia da aziende che non hanno pagato il premio supplementare sia da aziende che lo hanno pagato. Per quanto riguarda questi ultimi, ribadito che l INAIL può rilasciare attestati di avvenuto pagamento del premio supplementare asbestosi solo se il lavoratore richiedente ha preliminarmente presentato in Sede la dichiarazione dell azienda sull avvenuto pagamento, proprio per quel lavoratore, del premio supplementare, si sottolinea l esigenza di acquisire il parere CON.T.A.R.P. in ogni situazione di incertezza ovvero di rilevate inesattezze o incongruenze nella dichiarazione aziendale; * la procedura speciale definita con la lettera del 16 aprile 1997, e con la nota del Ministero del lavoro del 4 aprile dello stesso anno, per i lavoratori ex dipendenti di imprese cessate o fallite e irreperibili. Va confermato, a tale riguardo, il ruolo prioritario che in questa particolare procedura fu a suo tempo affidato alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro dallo stesso Ministero, ruolo che oggi viene ulteriormente rafforzato dall art. 3, comma 5, del Decreto interministeriale che relativamente ai soggetti non assicurati INAIL affida esclusivamente alle Direzioni provinciali del lavoro, previe apposite indagini, il rilascio del curriculum lavorativo del richiedente; * la necessità di attenersi scrupolosamente agli Atti di indirizzo ministeriale, senza possibilità di interpretazioni estensive o analogiche. Si fa presente infine che i certificati di riconoscimento dell esposizione all amianto per la tipologia di lavoratori trattata in questo paragrafo conterranno sia il riferimento legislativo al precedente regime (e cioè all art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 e successive modifiche ed integrazioni) sia l esplicita indicazione che si tratta di periodi lavorativi soggetti all assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall INAIL. Ciò allo scopo di consentire ai competenti Enti Previdenziali ogni decisione sulla ricorrenza del presupposto di legge (e cioè, ripetesi, esposizione ultradecennale all amianto verificatasi entro il 2 ottobre 2003 in attività lavorativa soggetta all assicurazione obbligatoria gestita dall INAIL) previsto per l applicazione a questi lavoratori della disciplina dei benefici previdenziali previgente al 2 ottobre Lavoratori che sono stati esposti all amianto per periodi lavorativi non soggetti all assicurazione obbligatoria gestita dall INAIL Sulla base del combinato disposto degli articoli 1, comma 1, e 2, commi 1 e 2, del Decreto interministeriale, la nuova disciplina si applica ai lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003: * sono stati esposti all amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, e comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro; * svolgendo una o più attività lavorative comportanti l esposizione all amianto che vengono specificamente elencate nel Decreto;

27 * per periodi lavorativi non inferiori a dieci anni e non soggetti all assicurazione obbligatoria gestita dall INAIL. I benefici previdenziali riconosciuti a questi lavoratori consistono nell applicazione del coefficiente moltiplicativo di 1,25 del periodo lavorativo non inferiore a dieci anni con esposizione all amianto, ai fini della determinazione dell importo delle prestazioni pensionistiche e non già della maturazione del diritto di accesso alle medesime. Rientrano nell ambito di applicazione delle nuove disposizioni i lavoratori che hanno svolto attività lavorativa che: * non era, e tuttora non è, soggetta all assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965, come i vigili del fuoco, il personale di volo della navigazione aerea, ecc. * è stata in passato, ed è tuttora, soggetta all assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965 ma presso un Ente assicuratore diverso dall INAIL, e cioè i marittimi e i dipendenti, civili e militari, dello Stato. Allorché dalla storia lavorativa presente nella domanda avanzata dal lavoratore risulti che tutti i periodi lavorativi con asserita esposizione all amianto non erano soggetti all assicurazione obbligatoria gestita dall INAIL, la pratica dovrà essere istruita sulla base delle seguenti istruzioni. Separata trattazione è effettuata per i lavoratori che, come i ferrovieri ed i postali, hanno svolto attività lavorativa mista, e cioè in parte soggetta, ed in parte non soggetta, all assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall INAIL; per questi lavoratori si fa rinvio al successivo punto Presentazione della domanda. Ai sensi dell art. 3, comma 2, del Decreto interministeriale, i lavoratori di cui si tratta devono presentare la domanda di certificazione dell esposizione all amianto all INAIL entro il 15 giugno 2005, a pena di decadenza dal diritto ai benefici3. Si richiama l attenzione, tuttavia, sul fatto che, diversamente dai lavoratori di cui al precedente punto 1., per questi lavoratori sussiste l obbligo di ripresentare le domande eventualmente già inoltrate prima del 2 ottobre Pertanto, le richieste presentate fino a tale data non sono valide e non devono essere istruite. Le domande, inoltre, devono essere predisposte secondo lo schema di cui all allegato n. 1 del Decreto; si ritiene, però, che l eventuale discordanza dallo schema non possa considerarsi elemento sufficiente per respingere la domanda. Le Sedi, quindi, in caso di domande carenti delle necessarie informazioni, provvederanno a richiederne l integrazione al lavoratore e, una volta acquisite le notizie mancanti, procederanno ad istruire la pratica Presentazione del curriculum lavorativo. Si è già detto, al precedente punto 2, che i lavoratori di cui si tratta, per fruire dei benefici previdenziali, devono tra le altre condizioni - aver svolto una o più attività lavorative comportanti esposizione all amianto elencate nell art. 2, comma 2, del Decreto. L attestazione della ricorrenza di questo presupposto è di competenza del datore di lavoro.

28 Infatti, l art. 3, comma 3, del Decreto stabilisce che il curriculum lavorativo rilasciato dal datore di lavoro dovrà contenere non solo l indicazione delle mansioni, reparti e periodi lavorativi del lavoratore richiedente, ma anche l espressa dichiarazione che il lavoratore è stato adibito, in modo diretto ed abituale, a una o più attività lavorative comportanti l esposizione all amianto di cui al predetto art. 2, comma 2. La presentazione da parte del lavoratore del curriculum, da redigere secondo lo schema di cui all allegato 2 del Decreto, costituisce la condizione al verificarsi della quale è subordinato l avvio del procedimento di accertamento e certificazione dell esposizione da parte dell INAIL. Pertanto, la non conformità del curriculum allo schema di cui all allegato 2 del Decreto comporta la reiezione della domanda senza ulteriore istruttoria. Resta inteso, peraltro, che devono considerasi validi curricula lavorativi contenenti tutte le informazioni previste nello schema allegato al Decreto, pure se redatti su modelli formalmente non conformi. Si richiama l attenzione sul comma 4 dell art. 3, che demanda alle Direzioni provinciali del lavoro l esclusiva competenza in materia di controversie relative al rilascio e al contenuto dei curricula, senza alcun coinvolgimento dell INAIL. Si osserva, inoltre, che la normativa non prevede un termine ultimo per la presentazione dei curricula. Nondimeno, è da definire una linea di condotta per le domande che, dopo un ragionevole periodo di tempo, continueranno a restare prive del successivo curriculum. Si fa riserva, al riguardo, di fornire istruzioni allorché si avranno le informazioni necessarie per valutare le dimensioni del fenomeno. Nel frattempo, resta inteso che le domande prive di curricula non dovranno in alcun modo essere istruite Procedura di accertamento e certificazione dell esposizione all amianto. Una volta pervenuto il curriculum lavorativo conforme alle disposizioni, prende avvio la procedura di accertamento tecnico della esposizione all amianto che è stabilita dagli articoli 2, comma 1, e 3 del Decreto interministeriale. Si richiama, in particolare, l attenzione sui seguenti aspetti: * l adibizione, in modo diretto ed abituale, ad una delle attività elencate dall art. 2, comma 2, del Decreto interministeriale costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per il riconoscimento dell esposizione. Tale condizione, come già detto, deve essere attestata dal datore di lavoro nel curriculum, ma può essere oggetto di verifica da parte delle CONTARP nel corso degli accertamenti tecnici; * per fruire dei benefici previsti dalla nuova disciplina è altresì necessario essere stati esposti, per un periodo non inferiore a dieci anni, ad una concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno e, comunque, sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro; * la durata e l intensità dell esposizione sono accertate dalle CONTARP regionali, che, ai sensi dell art. 3, comma 7, potranno formulare giudizi fondati su ragionevole verosimiglianza, utilizzando non solo le indagini mirate di igiene industriale laddove esistenti - ma anche i dati della letteratura scientifica, le informazioni ricavabili da situazioni lavorative con caratteristiche analoghe e ogni altra documentazione e conoscenza utile; * ai sensi dell art. 3, comma 6, il datore di lavoro è tenuto a fornire all INAIL tutti i documenti e le notizie ritenute utili dall Istituto stesso. Viene così resa più cogente la partecipazione dei datori di lavoro alla ricostruzione degli elementi di valutazione dell esposizione; * ai sensi dell art. 3, comma 5, nel caso di aziende cessate o fallite con datore di lavoro irreperibile, l incarico di effettuare le indagini e di rilasciare i curricula lavorativi è affidato esclusivamente alle

29 Direzioni provinciali del lavoro. I curricula devono essere comunque conformi allo schema allegato n. 2 al Decreto. Circa le concrete modalità di effettuazione degli accertamenti tecnici e di elaborazione dei pareri, si ritiene, al momento, di dover confermare le procedure già positivamente seguite in passato per i lavoratori assicurati INAIL. In particolare, le CONTARP regionali restano titolari dei pareri riguardanti gli ambienti di lavori rientranti nella loro sfera di competenza territoriale, con l avvertenza che: * per i lavoratori marittimi, la competenza viene individuata con riferimento al territorio ove è situata la sede dell armatore; * per il personale viaggiante delle ex FF.SS., nonché per il personale di volo (piloti ed assistenti), la competenza viene individuata con riferimento al territorio ove è situata la struttura da cui dipendeva (o dipende) il lavoratore richiedente, come indicata nel curriculum lavorativo. A supporto dei pareri che saranno resi dalle CONTARP regionali e fermo restando l autonomo giudizio di queste ultime, si sta esaminando la possibilità di elaborare, a cura di appositi Gruppi di lavoro da costituire presso la CONTARP Centrale, linee guida riguardanti: * il personale delle Compagnie di navigazione; * il personale delle ex FF.SS diverso da quello occupato nelle Officine di grandi riparazioni (personale di stazione, personale viaggiante, binaristi, ecc.); * altre categorie di lavoratori che hanno svolto o svolgono attività lavorative con connotati organizzativi e tecnologici sostanzialmente analoghi a livello nazionale (piloti e assistenti di volo, personale della scuola e altri dipendenti dello Stato, vigili del fuoco, ecc.). Si fa presente, infine, che i certificati di riconoscimento dell esposizione all amianto per la tipologia di lavoratori trattata in questo paragrafo conterranno sia il riferimento legislativo al nuovo regime (e cioè all art. 47 del decreto legge n. 269/2003 convertito, con modifiche, dalla legge n. 326/2003 e relative norme di attuazione) sia l esplicita indicazione che si tratta di periodi lavorativi non soggetti all assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall INAIL. Ciò allo scopo di consentire ai competenti Enti Previdenziali ogni decisione sulla ricorrenza del presupposto di legge (e cioè, ripetesi, esposizione non inferiore a dieci anni all amianto verificatasi entro il 2 ottobre 2003 in attività lavorativa non soggetta all assicurazione obbligatoria gestita dall INAIL) previsto per l applicazione a questi lavoratori della nuova disciplina dei benefici previdenziali in vigore dal 2 ottobre Lavoratori che sono stati esposti all amianto per periodi lavorativi misti, e cioè in parte soggetti e in parte non soggetti all assicurazione obbligatoria gestita dall INAIL Rientrano in questa categoria non solo i ferrovieri (assicurati presso l INAIL dal 1 gennaio 1996) e i postali (assicurati presso l INAIL dal 1 gennaio 1999) ma, in generale, tutti i lavoratori che hanno svolto più attività lavorative, alcune soggette ed altre non soggette alla assicurazione obbligatoria gestita dall INAIL, come, in ipotesi, potrebbe essere accaduto a marittimi o a dipendenti, civili e militari, dello Stato che in passato avessero lavorato nel settore industria o viceversa. Pertanto, allorché dalla storia lavorativa presente nella domanda avanzata dal lavoratore risulti che i periodi lavorativi con asserita esposizione all amianto erano in parte soggetti e in parte non soggetti all assicurazione obbligatoria gestita dall INAIL, la pratica dovrà essere sdoppiata e istruita separatamente, seguendo, per i periodi INAIL, le procedure descritte ai precedenti punti 1.1. e 1.2. e, per i periodi non INAIL, le procedure descritte ai precedenti punti 2.1., 2.2. e 2.3.

30 Il lavoratore, quindi, in caso di riconoscimento dell esposizione riceverà due (o più) certificati distinti, ciascuno riportante i pertinenti riferimenti legislativi e l indicazione circa la copertura, o non copertura, dell assicurazione obbligatoria INAIL. Spetterà, poi, al competente Ente Previdenziale decidere, in relazione a quanto certificato dall INAIL, il tipo di disciplina di benefici previdenziali da applicare. 4. Domanda di riconoscimento dei periodi di esposizione all amianto da parte di lavoratori affetti da malattia professionale da amianto riconosciuta dall INAIL (art. 13, comma 7, della legge n. 257/1992 e successive modifiche) Poiché il Decreto interministeriale non detta disposizioni al riguardo, nulla cambia rispetto alle istruzioni impartite in passato sull argomento. Pertanto, l Istituto continuerà a certificare periodi di esposizione all amianto soltanto a lavoratori la cui malattia professionale è stata riconosciuta dall Istituto stesso, con l avvertenza che dovranno essere certificati anche i periodi lavorativi di rischio non soggetti all assicurazione obbligatoria gestita dall INAIL se quei periodi sono stati considerati rilevanti ai fini del riconoscimento della tecnopatia da amianto. Si osserva, inoltre, che per questa tipologia di richieste non è previsto un termine ultimo di presentazione. 5. Prime istruzioni operative. Il nuovo quadro normativo richiede alcuni interventi di modifica ed implementazione della procedura informatica NPRA, che si presume di completare entro il prossimo mese di febbraio. Nel frattempo, si forniscono le seguenti direttive con effetto immediato: * per quanto riguarda i lavoratori assicurati INAIL che hanno presentato domanda dopo il 2 ottobre 2003, e limitatamente ai periodi soggetti all assicurazione INAIL, devono essere riattivate tutte le funzioni istruttorie e certificative di competenza dell Istituto che erano state sospese con lettera del 12 gennaio 2004, dando precedenza ai casi con esposizione riconosciuta. A tale riguardo, si fa presente che si sta provvedendo a modificare, in NPRA, il testo dei certificati con definizione positiva riguardanti questa tipologia di lavoratori; * per quanto riguarda i lavoratori non assicurati INAIL, oppure assicurati INAIL che richiedono il riconoscimento dell esposizione per periodi non soggetti all assicurazione INAIL, si deve continuare ad inserire in procedura esclusivamente i dati anagrafici e i dati relativi alla domanda, onde generare il numero del Protocollo Unico Nazionale. Peraltro, qualora dovessero pervenire anche i primi curricula professionali conformi allo schema allegato n. 2 del Decreto interministeriale, gli stessi curricula non dovranno essere al momento inseriti in procedura ma dovranno essere inviati, in copia e corredati dalla documentazione eventualmente prodotta dai lavoratori, alle CONTARP regionali per l avvio della istruttoria tecnica di loro competenza; * allo scopo di tenere l evidenza statistica delle categorie di lavoratori che presentano domande all INAIL, si sta provvedendo ad inserire, in NPRA, un apposito indicatore che consente di individuare se se si tratta di lavoratori che hanno svolto attività lavorativa soggetta all assicurazione INAIL, non soggetta all assicurazione INAIL oppure mista. Tale indicatore deve essere obbligatoriamente digitato per tutte indistintamente le domande. IL DIRETTORE GENERALE VICARIO Alberto CICINELLI

31 Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali Decreto del 27 ottobre 2004 Attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. (Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17/12/2004) IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 1993, n. 271, che prevede, per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, che l'intero periodo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sia moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5; Visto l'art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come modificato in sede di conversione dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto, che modifica la disciplina dettata dalla citata legge n. 257 del 1992; Considerato che il citato art. 47, superando la preclusione presente nella previgente disciplina, estende ai lavoratori non coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall'inail il beneficio consistente nella rivalutazione del periodo di esposizione all'amianto ai fini pensionistici, fissando un termine di decadenza per la presentazione all'inail della domanda di rilascio della certificazione di esposizione all'amianto; Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 47 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalita' di attuazione; Visto, inoltre, l'art. 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante ulteriori disposizioni in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto; Ritenuta l'opportunita' di delineare un efficace raccordo tra le citate disposizioni, ai fini della razionale operativita' delle modalita' di riconoscimento dei benefici pensionistici da parte degli enti previdenziali che erogano le prestazioni e dell'istituto assicuratore cui spetta la competenza in materia di rilascio della certificazione attestante l'esposizione qualificata all'amianto; Decreta: Ambito di applicazione Art I lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'inail hanno diritto ai benefici previdenziali derivanti da esposizione ad amianto, alle condizioni e con le modalita' stabilite dal presente decreto. 2. Ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'inail, che abbiano gia' maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive

32 modificazioni, si applica la disciplina previgente alla medesima data, fermo restando, qualora non abbiano gia' provveduto, l'obbligo di presentazione della domanda di cui all'art. 3 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 2 Determinazione del beneficio pensionistico e criteri di accertamento 1. Per i lavoratori di cui all'art. 1, comma 1, che sono stati occupati, per un periodo non inferiore a dieci anni, in attivita' lavorative comportanti esposizione all'amianto, in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, e comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, l'intero periodo di esposizione all'amianto e' moltiplicato, unicamente ai fini della determinazione dell'importo della prestazione pensionistica, per il coefficiente di 1, Per attivita' lavorative comportanti esposizione all'amianto si intendono le seguenti: a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi; b) produzione di manufatti contenenti amianto; c) fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto; d) coibentazione con amianto, decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari; e) demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto; f) movimentazione, manipolazione ed utilizzo di amianto o di manufatti contenenti amianto; distruzione, sagomatura e taglio di manufatti contenenti amianto; g) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto. 3. Per periodo di esposizione si intende il periodo di attivita' effettivamente svolta. Procedura Art La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'inail. 2. La domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto, predisposta secondo lo schema di cui all'allegato 1, deve essere presentata alla sede INAIL entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a pena di decadenza dal diritto ai benefici pensionistici di cui all'art. 2, comma 1. Per data di presentazione della domanda si intende la data di arrivo alla sede INAIL o la data del timbro postale di invio nel caso di raccomandata. I lavoratori di cui all'art. 1, comma 1, che hanno gia' presentato domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto alla data del 2 ottobre 2003 devono ripresentare la domanda. 3. L'avvio del procedimento di accertamento dell'inail e' subordinato alla presentazione, da parte del lavoratore interessato, del curriculum lavorativo, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 2, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risulti l'adibizione, in modo diretto ed abituale, ad una delle attivita' lavorative di cui al medesimo art. 2, comma 2, comportanti l'esposizione all'amianto. 4. Le controversie relative al rilascio ed al contenuto dei curricula sono di competenza delle direzioni provinciali del lavoro. 5. Nel caso di aziende cessate o fallite, qualora il datore di lavoro risulti irreperibile, il curriculum lavorativo di cui al comma 3 e' rilasciato dalla direzione provinciale del lavoro, previe apposite indagini. 6. Ai fini dell'accertamento dell'esposizione all'amianto, il datore di lavoro e' tenuto a fornire all'inail tutte le notizie e i documenti ritenuti utili dall'istituto stesso. Nel corso dell'accertamento, l'inail esegue i sopralluoghi ed effettua gli incontri tecnici che ritiene necessari per l'acquisizione

33 di elementi di valutazione, ivi compresi quelli con i rappresentanti dell'azienda e con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'azienda stessa. 7. Per lo svolgimento dei suoi compiti, l'inail si avvale dei dati delle indagini mirate di igiene industriale, di quelli della letteratura scientifica, delle informazioni tecniche, ricavabili da situazioni di lavoro con caratteristiche analoghe, nonche' di ogni altra documentazione e conoscenza utile a formulare un giudizio sull'esposizione all'amianto fondato su criteri di ragionevole verosimiglianza. 8. La certificazione della sussistenza e della durata dell'esposizione all'amianto deve essere rilasciata dall'inail entro un anno dalla conclusione dell'accertamento tecnico. 9. Per i lavoratori di cui all'art. 1, comma 2, continuano a trovare applicazione le procedure di riconoscimento dell'esposizione all'amianto seguite in attuazione della previgente disciplina, fermo restando, per coloro i quali non abbiano gia' provveduto, l'obbligo di presentazione della domanda di cui al comma 2 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 10. Il lavoratore in possesso della certificazione rilasciata dall'inail presenta domanda di pensione all'ente previdenziale di appartenenza che provvede a liquidare il trattamento pensionistico con i benefici di cui al presente decreto. Disposizioni finali Art L'anzianita' complessiva utile ai fini pensionistici, conseguita con l'attribuzione dei benefici previdenziali derivanti dall'esposizione all'amianto, non puo' comunque risultare superiore a quaranta anni, ovvero al corrispondente limite massimo previsto dai regimi pensionistici di appartenenza, ove inferiore. 2. Ai soggetti destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento ovvero l'aumento dell'anzianita' contributiva e' data facolta' di optare tra i predetti benefici e quelli previsti per l'esposizione all'amianto. L'opzione e' esercitata al momento della presentazione della domanda di pensionamento all'ente previdenziale di appartenenza. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 ottobre 2004 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 282 Giunta Regionale Lombardia Deliberazione 8 ottobre 2004 Procedure per il finanziamento e la bonifica di piccoli quantitativi di amianto di cui alla l.r. 29 settembre 2003 n. 17. LA GIUNTA REGIONALE (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 44 del 25/10/2004)

34 Visto il d.lgs. 15 agosto 1991 n. 277 «Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell art. 7 della legge 30 luglio 1990, n 212»; Vista la l. 27 marzo 1992 n. 257, che all art. 10 prevede l adozione da parte delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, di piani di protezione dell ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall amianto; Visto il d.p.r. 8 agosto 1994 «Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano per l adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall amianto»; Vista la d.g.r. n. 4/2490 del 22 settembre 1995 con la quale e` stato adottato il «Piano di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall amianto»; Vista la l.r. 29 settembre 2003 n. 17 «Norme per il risanamento dell ambiente, bonifica e smaltimento dell amianto» che all art. 2 prevede l erogazione di contributi a fondo perduto ai Comuni per il risanamento dell ambiente mediante bonifica e smaltimento di piccole quantita` di amianto; Preso atto che il medesimo art. 2 della l.r. sopra citata n. 17/2003 prevede altresı` che la Giunta Regionale, con propria deliberazione, d intesa con la competente Commissione Consiliare in sede di prima approvazione, approvi il documento tecnico concernente il piano di lavoro per le opere di bonifica e stabilisca: i criteri e le priorita` per l ammissione ai contributi; i termini e le modalita` per la presentazione delle domande per accedere ai contributi; le modalita` di erogazione dei contributi e la spesa minima ammissibile; i criteri per l ammissibilita` dei contributi; i termini del bando per individuare le aziende convenzionate che espletano il servizio di bonifica e smaltimento; criteri per l eventuale revoca dei contributi; Stabilito che il finanziamento complessivo di C ,00, stanziato ai sensi dell art. 9 della l.r. 29 settembre 2003 n. 17, sara` imputato al capitolo del bilancio per l esercizio 2004, che presenta la necessaria disponibilita` ; Ritenuto che al finanziamento dei contributi ai Comuni possa essere dedicata la cifra di C ,00 per la bonifica di piccoli quantitativi di amianto, che verra` successivamente impegnata e liquidata con decreto dirigenziale, riservando i restanti C ,00 per le azioni informative alla popolazione da parte della amministrazione Regionale; Visti i documenti predisposti dalla Commissione Interdisciplinare Tecnico-Scientifica istituita con Decreto del Direttore Generale Sanita` n del 23 dicembre 2003: «Bando per individuare le aziende convenzionate che espletano il servizio di bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto» (all. n. 1); «Piano di lavoro per le opere di bonifica e smaltimento di piccole quantita` di amianto» (all. n. 2);

35 «Criteri, priorita` e modalita` di erogazione dei contributi a fondo perduto ai Comuni per la bonifica di piccole quantita` di amianto» (all. n. 3); Valutato che i documenti allegati rispondono pienamente a quanto richiesto all art. 2 della l.r. 17/2003, e che in essi vengono individuati: i termini del bando a cui potranno partecipare le aziende interessate ad effettuare i lavori di bonifica e smaltimento; il piano di lavoro standard, semplificato per le opere di cui trattasi; i criteri e le modalita` di erogazione dei contributi, onde consentire ai Comuni e ai privati cittadini di presentare le relative domande; Ritenuto pertanto di approvare i documenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale al presente atto; Ritenuto opportuno pubblicare il presente atto, completo dei propri allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanita`; Acquisita l intesa della VI Commissione Consiliare nella seduta del 29 settembre Vagliate e assunte come proprie le predette motivazioni; a voti unanimi espressi nelle forme di legge; Delibera 1. di approvare in esecuzione della l.r. 29 settembre 2003 n. 17, i documenti, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali: «Bando per individuare le aziende convenzionate che espletano il servizio di bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto» (all. n. 1); «Piano di lavoro per le opere di bonifica e smaltimento di piccole quantita` di amianto» (all. n. 2); «Criteri, priorita` e modalita` di erogazione dei contributi a fondo perduto ai Comuni per la bonifica di piccole quantita` di amianto» (all. n. 3); 2. di stabilire che il finanziamento complessivo di C ,00, stanziato ai sensi dell art. 9 della l.r. 29 settembre 2003 n. 17, sara` imputato al capitolo del bilancio per l esercizio 2004, che presenta la necessaria disponibilita` ; 3. di stabilire altresı` che della somma complessiva di cui sopra, C ,00 sono finalizzati al finanziamento, come in premessa, dei contributi ai Comuni per la bonifica di piccoli quantitativi di amianto, che verranno successivamente impegnati e liquidati con decreto dirigenziale, mentre i restanti C ,00 sono riservati alle azioni informative alla popolazione, di cui all art. 8, comma 3 della l.r. 17/2003 da parte della amministrazione Regionale; 4. di disporre la pubblicazione del presente atto, completo dei propri allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanita`. Il segretario: Sala

36 Allegato n. 1 Bando per individuare le aziende convenzionate che espletano il servizio di bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto (art. 2, comma 6, lett. e), della l.r. 29 settembre 2003, n. 17) Per consentire il contenimento dei costi di bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto riferiti ai contributi attesi dall articolo 2 della legge regionale 29 settembre 2003, n. 17, viene emesso un bando per individuare le imprese che intendono convenzionarsi per la realizzazione di tale servizio. Con la dizione «piccoli quantitativi di amianto», conformemente a quanto stabilito dall articolo 2 della legge regionale 17/2003, si intende: rifiuti o manufatti di cemento-amianto, in quantita` inferiore a m2 30 e kg 450 e ubicati ad una altezza dal piano di calpestio inferiore 2 metri. L impresa che intende aderire alla convenzione deve: a) Rispondere ai seguenti requisiti: essere iscritte alla CCIAA (CCIAA) e nella descrizione dell attivita` riportata nella visura camerale deve comparire la dizione «bonifica di amianto» o espressione equivalente; avere almeno 1 addetto e 1 coordinatore regolarmente assunti o equiparati, in possesso dello specifico patentino regionale per le opere di bonifica da amianto, dotati di certificato di idoneita` alla mansione. b) Sottoscrivere l impegno a: adottare per gli interventi di bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto presso i soggetti beneficiari dei contributi previsti dall articolo 2 della legge regionale 29 settembre 2003, n. 17, il piano di lavoro di cui al comma 2 di tale articolo; praticare un costo complessivo per ogni singolo intervento, limitatamente alle sole operazioni di rimozione e smaltimento dei rifiuti o dei manufatti di amianto, non superiore a C 450,00 (IVA inclusa), per un numero di interventi presso soggetti diversi, da realizzare in contemporanea o in sequenza, non inferiore a 5 per singolo comune o comuni limitrofi. Le imprese che intendono aderire alla convenzione devono inoltrare apposita domanda alla o alle ASL nel cui territorio intendono operare. La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della delibera di approvazione del presente allegato. La documentazione da presentare e` costituita da un autocertificazione a firma del titolare dell impresa in cui: 1. si attesta il possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera a); 2. si sottoscrive l impegno ad attuare quanto riportato alla precedente lettera b);

37 3. si riporta l elenco nominativo del personale munito dell apposito patentino regionale coi relativi estremi; 4. si riporta il nominativo del medico competente; 5. si allega copia del certificato di iscrizione alla CCIAA. La ASL, entro 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande: 1. verifica l ammissibilita` delle stesse; i criteri per l ammissibilita` sono la rispondenza a quanto riportato alle precedenti lettere a) e b); 2. comunica ai comuni del proprio territorio l elenco delle imprese che hanno aderito alla convenzione; 3. comunica alle imprese l eventuale esclusione dalla convenzione, motivandola. Allegato n. 2 Piano di lavoro per le opere di bonifica e smaltimento di piccole quantita` di amianto (art. 2, comma 2, della l.r. 29 settembre 2003, n. 17) Il presente documento tecnico concerne il piano di lavoro semplificato da adottare per le opere di bonifica e smaltimento di piccole quantita` di amianto, in attuazione di quanto stabilito dall articolo 2, comma 2, della legge regionale 29 settembre 2003, n. 17. Le principali considerazioni che rendono possibile l adozione di un piano di lavoro semplificato sono: 1. materiale costituito da amianto in «matrice compatta»; 2. quantitativo di materiale da movimentare di modesta entita` (inferiore a 30 m2 e 450 kg); 3. materiale posto ad un altezza da terra inferiore a 2 metri; 4. lavori che possono essere effettuati con l uso di semplici attrezzi manuali. L adozione del piano di lavoro semplificato non esime dall adempimento degli obblighi previsti dall articolo 34 del d.lgs. 277/91 e dal d.m. 20 agosto 1999, allegato 2, punto 8, cioe` dalla notifica preventiva del piano all ASL competente per territorio. Anche in base a quanto stabilito dall articolo 2, comma 9, della legge regionale 17/2003, per le verifiche di competenza sugli interventi di bonifica di piccoli quantitativi di amianto, oggetto del contributo di cui all articolo 2, comma 1, della legge regionale 17/2003, le ASL fanno riferimento al presente documento tecnico.

38 Il piano di lavoro semplificato e` esentato da oneri o tariffe adottati dalle ASL ai sensi della d.g.r. n. 7/16171 del 30 gennaio 2004 («Tariffario delle prestazioni e degli interventi erogati dal Dipartimento di Prevenzione Medico delle Aziende Sanitarie Locali») Il piano di lavoro semplificato puo` eventualmente essere adottato anche per interventi di bonifica non oggetto del contributo regionale, purche l intervento da realizzare abbia le medesime caratteristiche degli interventi ammessi a beneficiare dello stesso. Di seguito viene riportato facsimile di presentazione del piano di lavoro per opere di bonifica e smaltimento di piccole quantita` di amianto. Piano di lavoro semplificato per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti o manufatti contenenti amianto (art. 2, comma 2 l.r. 23 settembre 2003, n. 17) Al Dipartimento di Prevenzione Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro ASL... Il/la sottoscritto/a... Titolare della ditta... Con sede in... prov.... Via/piazza... E Il/la Sig./Sig.ra... Nato/a il... /... /... / a... Residente a... Via/piazza... In qualita` di proprietario del [segnare con una croce l oggetto della bonifica] _ terreno _ immobile sito nel comune di... Prov.... Via/piazza... n.... COMUNICANO Ai sensi dell articolo 34 del d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277 e dell articolo 12, comma 5, della legge 257/92 e sotto la propria responsabilita` di voler procedere ai lavori di bonifica, rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto di superficie inferiore a 30 mq (ovvero di peso

39 inferiore a 450 kg) posti ad un altezza inferiore a cm 200 dal piano di calpestio, come da foto allegata. Spazio per la fotografia Si allega il piano di lavoro per la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto Il proprietario dell immobile/terreno Il titolare dell impresa esecutrice (Firma per esteso e leggibile) (Firma per esteso e leggibile)... (Visto dell amministrazione comunale) 1. PIANO DI LAVORO 1.1 Oggetto dell intervento L intervento previsto dal presente piano di lavoro rientra tra quelli per i quali e` stata stipulata apposita convenzione in base a quanto previsto dalla legge regionale 23 settembre 2003, n. 17. I manufatti da rimuovere sono materiali contenenti amianto in matrice compatta, costituiti da cemento-amianto, che hanno un estensione pari a (nota: il quantitativo deve essere inferiore a m2 30 e kg 450): m2... e un peso complessivo pari a kg...., Il materiale da rimuovere consiste in (barrare le caselle interessate): a) Materiale a terra _: Intero _; Parzialmente frantumato _ A forma di: lastre di copertura _ canne fumarie o tubazioni _ Sparpagliato al suolo in: prato _ giardino _ cortile _ all interno di manufatti _ b) materiale in opera _, posizionati su strutture la cui altezza dal piano di calpestio e` inferiore a cm 200 e sono ancorati ad un orditura secondaria in metallo o in legno. 1.2 Classificazione del rifiuto (barrare le caselle interessate) Il materiale da rimuovere si presenta nella seguente condizione di conservazione: Deteriorato _; Compatto _; Frantumato _; Bordo sbriciolabile per semplice pressione delle dita _

40 Questo materiale, ai fini dello smaltimento in discarica, e` classificato dalla Regione Lombardia come rifiuto speciale non pericoloso, senza necessita` di procedere a valutazioni analitiche per la determinazione delle fibre libere (circolare n. 4 SAN/ECOL del 4 febbraio 1993). Nota: le lastre anche se deteriorate, frantumate e in alcuni punti e` possibile sbriciolare il bordo per semplice pressione delle dita, secondo il metro di classificazione manuale indicato dal d.m. 6 settembre 1994, possono essere classificate tra i materiali compatti e smaltite in discarica come rifiuto speciale non pericoloso. 1.3 Accessibilita` al materiale contenente amianto (barrare le caselle interessate) Il materiale posto a terra _ / in opera _, e` facilmente accessibile dagli operatori. 2. MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 2.1 Misure che si intende adottare per garantire la sicurezza di terzi in relazione al rischio amianto 1. Il cantiere sara` allestito con cartelli e nastro segnaletico. 2. Saranno individuati un area ed un percorso riservato al personale autorizzato. 3. Porte e finestre adiacenti all area dell intervento saranno tenute chiuse durante le operazioni di bonifica. 2.2 Misure preventive e protettive per la sicurezza dei lavoratori (barrare le caselle interessate) Rischio di caduta dall alto (barrare le caselle interessate) Serie Ordinaria - N ottobre 2004 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 4185 Per il materiale a terra, non esiste il rischio _ Per il materiale posto in copertura, essendo ad una quota inferiore a cm200 dal piano di calpestio, il rischio e` minimo _ Rischio di sfondamento delle lastre (barrare le caselle interessate) Per il materiale a terra non esiste il rischio _ Per il materiale posto in copertura, essendo ad una quota inferiore a cm200 dal piano di calpestio, il rischio e` minimo _ Opere provvisionali al fine di ridurre il rischio di infortun (barrare le caselle interessate) Per il materiale a terra non esiste il rischio _ Per il materiale posto in copertura, essendo ad una quota inferiore a cm200 dal piano di calpestio, il rischio e` minimo _. 2.3 Misure di prevenzione e protezione per la salute dei lavoratori

41 Dispositivi di protezione individuale forniti agli addetti Il personale che eseguira` l intervento sara` dotato dei seguenti dispositivi di protezione individuali con marcatura CE: 1. Tute in Tyvek con copricapo. 2. Guanti antitaglio. 3. Scarpe antinfortunistiche. 4. Facciali filtranti monouso FFP3 (EN 149:2001). Strutture e misure specifiche per l igiene personale Gli addetti indosseranno gli indumenti protettivi nell area riservata all interno del cantiere e successivamente accederanno al luogo di lavoro. Lasciando quest ultimo, gli addetti entreranno nella zona di svestizione, equipaggiata con un bidone con acqua e un sacco porta rifiuti. Come prima operazione eseguiranno un accurato lavaggio della tuta mediante spugna imbibita di acqua e incapsulante; poi, prima di togliere la mascherina monouso, provvederanno a lavare accuratamente il volto attorno ad essa e di seguito, una volta tolta, laveranno l intero viso. 2.4 Misure preventive e protettive dell ambiente Il materiale contenente amianto sara` incapsulato con prodotti vinilici che, penetrati nella matrice cementizia, bloccheranno la dispersione di fibre di amianto. 2.5 Personale addetto alle operazioni di manipolazione del cemento-amianto (vedere elenco e schema riassuntivo allegato) 2.6 Medico competente Dr...., nato a..., il...residente a... cap.... Via/piazza... n.... Telefono... Fax TECNICHE LAVORATIVE 3.1 Tecniche di incapsulamento e incapsulante utilizzato L incapsulante sara` applicato con pompe manuali airless facendolo penetrare su tutta la superficie delle macerie. Per i pezzi di grandi dimensioni e, comunque, per i materiali ancora integri, si eseguira` l operazione anche nell intradosso dell elemento. Per la copertura si eseguira` il medesimo trattamento sull estradosso della copertura.

42 L incapsulante utilizzato sara` : Tecniche per la rimozione dei materiali (barrare le caselle interessate) _ Il materiale a terra sara` movimentato da uno/due operatori, muniti di protezioni individuali. Ogni elemento sara` posizionato su pallet, imballato con politene da 200 g/mq e sigillato con nastri adesivi. Per i materiali di piccole dimensioni saranno utilizzate pale e il materiale sara` inserito in Big-Bag. Nella fase di movimentazione e impacchettamento i materiali saranno costantemente imbibiti con incapsulante. _ Per il materiale in opera, gli operatori rimuoveranno i gruppi di fissaggio delle lastre, poi sfileranno ogni elemento e lo posizioneranno su pallet. Prima di chiudere il pacco con politene e nastri adesivi, ogni lastra sara` girata e trattata nell intradosso, come previsto dal d.m. 6 settembre Attrezzature utilizzate per la rimozione e la movimentazione dei materiali I cumuli sono di piccole dimensioni e si utilizzeranno semplici pale. Anche durante questa operazione gli operatori nebulizzeranno costantemente l incapsulante. Per le coperture saranno utilizzati attrezzi manuali, quali pinze a scatto, cacciaviti, chiavi inglesi. I pacchi confezionati saranno movimentati dalla gru montata sulla motrice adibita al trasporto. 3.4 Modalita` di imballaggio delle lastre Le lastre, avendo cura di non romperle, saranno disposte su un bancale di legno, avvolte in teli di politene del peso di 200 g/mq e sigillate con nastro adesivo sul quale e` gia` stampata la segnaletica di pericolo prevista dalle vigenti norme. 3.5 Modalita` di stoccaggio e di smaltimento dei rifiuti I bancali saranno posti nel cantiere, in un area riservata e delimitata da cartelli segnaletici, in attesa del conferimento in discarica, che verra` eseguito entro 30 giorni dalla fine dei lavori. 4. DITTE INCARICATE DEL TRASPORTO E DELLO SMALTIMENTO Trasportatore:... P.I.... Iscrizione albo smaltitori... Ditta incaricata dello smaltimento:... P.I.... Iscrizione albo smaltitori... Discarica di destinazione del rifiuto

43 Nominativo... Ubicazione... P.I.... Autorizzazioni: Delibera n.... del... Rilasciata da:... Delibera n.... del... Rilasciata da:... Firma per esteso e leggibile del titolare dell impresa Allegato n. 3 Criteri, priorita` e modalita` di erogazione dei contributi a fondo perduto ai comuni per la bonifica di piccole quantita` di amianto (art. 2, comma 6, lett. a), b), c), d), f), l.r. 29 settembre 2003, n. 17) 1. Criteri per l ammissione ai contributi I soggetti che possono richiedere i contributi, in base a quanto stabilito dall articolo 2, comma 5, della legge regionale 17/2003, sono unicamente: Le persone private I proprietari di edifici adibiti ad attivita` artigianale a conduzione familiare I Comuni Le persone private possono richiedere i contributi solo per manufatti di amianto che siano: a. presenti in edificio adibito a civile abitazione o sue pertinenze, di proprieta` del soggetto richiedente, purche trattasi di situazione in regola con gli strumenti urbanistici; b. abbandonati su suolo privato di proprieta` del soggetto richiedente, purche questi possa dimostrare di averne denunciato la presenza ad una Pubblica Autorita` (Carabinieri, Polizia locale, Vigili urbani, Comune, ASL) in data antecedente a quella di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della delibera della Giunta Regionale che approva i seguenti criteri. I proprietari di edifici adibiti ad attivita` artigianali a conduzione familiare possono richiedere i contributi solo per manufatti di amianto presenti nei fabbricati stessi, purche trattasi di situazione in regola con gli strumenti urbanistici. Le Amministrazioni Comunali possono richiedere i contributi solo per rifiuti contenenti amianto abbandonati su aree pubbliche del proprio territorio, purche abbiano realizzato il censimento delle micro discariche di amianto presenti all interno del proprio territorio e istituito un catasto dei siti da bonificare.

44 In tutti i casi devono essere soddisfatte anche le seguenti condizioni: a. Il materiale da rimuovere sia costituito da cemento-amianto (lastre o pannelli piani o ondulati, utilizzati per la copertura di edifici e come pareti divisorie non portanti; tubi per acquedotti o fognature; tegole, canne fumarie e di esalazione, serbatoi per contenere acqua), e/o elementi contenenti amianto utilizzati in ambito domestico (forni, stufe, pannelli di protezione caloriferi o condominiale, fioriere). b. Il materiale da rimuovere abbia una superficie complessiva inferiore a 30 m2 e peso complessivo inferiore a 450 kg; tali limiti non possono essere soddisfatti frazionando il materiale da rimuovere. c. Il materiale da rimuovere si trovi ad un altezza dal piano di calpestio inferiore a 2 metri. 2. Priorita` per l ammissione ai contributi La graduatoria per l ammissione ai contributi terra` conto dei seguenti criteri, elencati in ordine di priorita` : a) Rifiuto abbandonato su suolo pubblico. b) Rifiuto abbandonato su suolo privato. c) Manufatto utilizzato come copertura o come parete divisoria con superficie esposta all ambiente esterno, posto a distanza, in linea d aria, inferiore o uguale a m 100 da edifici adibiti a civile abitazione (esclusa quella del proprietario del manufatto) o da luoghi aperti al pubblico quali ad esempio giardini pubblici, parchi pubblici, cinema, teatri. d) Manufatto utilizzato come copertura o come parete divisoria con superficie esposta all ambiente esterno, posto a distanza, in linea d aria, superiore a m 100 da edifici adibiti a civile abitazione o da luoghi aperti al pubblico quali ad esempio giardini pubblici, parchi pubblici, cinema, teatri. e) Altro manufatto non compreso nei precedenti punti. 3. Termini e modalita` per la presentazione delle domande per accedere ai contributi I soggetti privati interessati devono presentare la domanda per accedere ai contributi al comune nel quale e` ubicato l immobile o l area con presenza di amianto. La domanda va presentata entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della delibera che approva i presenti criteri e deve essere costituita dai seguenti documenti: 1) Autocertificazione sottoscritta dal soggetto proprietario dell amianto in cui si attesti: a. La proprieta` dell edificio/area. b. La conformita` agli strumenti urbanistici. c. Se ricorre il caso, l essere titolare di impresa artigianale a conduzione familiare, con indicazione degli estremi dell iscrizione alla CCIAA. d. La tipologia di materiale da rimuovere e il suo quantitativo in superficie (m2) e in peso (kg).

45 e. L ubicazione del manufatto, con esplicito riferimento alla sua posizione rispetto al piano di calpestio. f. Se ricorre il caso, di avere denunciato la presenza dei materiali abbandonati su suolo privato, con indicazione della Pubblica Autorita` a cui e` stata inoltrata la denuncia e la data della stessa. g. L impegno a servirsi per la bonifica di una delle imprese convenzionate. 2) Allegati: a. Una o piu` fotografie dell edificio e del manufatto da rimuovere. b. Se ricorre il caso, copia della denuncia ad una Pubblica Autorita` del materiale abbandonato su suolo privato. Quando un soggetto privato sia proprietario di piu` di un edificio o area per la quale puo` essere inoltrata domanda per accedere ai contributi, dovra` inoltrare una domanda per ogni edificio o area. Non sono ammesse piu` domande per lo stesso edificio od area. Nell allegato 3A e` riportato un fac-simile della domanda. La presentazione della domanda soddisfa anche l obbligo per il proprietario, stabilito dall articolo 6 della legge regionale 17/2003, di comunicare all ASL competente per territorio la presenza di amianto negli edifici, impianti o luoghi, limitatamente ai materiali oggetto della domanda stessa. Le Amministrazioni Comunali che intendono accedere ai contributi per la bonifica di rifiuti di amianto abbandonati su suolo pubblico devono: a. censire le micro discariche di amianto presenti all interno del proprio territorio; b. istituire un catasto dei siti da bonificare; c. comunicare all ASL competente per territorio i risultati del censimento con la localizzazione dei siti con presenza di amianto, al fine dell inserimento dei dati nel pubblico registro di cui all articolo 5, lettera a), della legge regionale 17/2003. Per le aree da bonificare che abbiano i requisiti di cui al punto 1 e per le quali il comune intenda beneficiare del contributo per la bonifica di piccoli quantitativi di amianto, l ufficio tecnico comunale predisporra`, entro i medesimi termini previsti per i soggetti privati, apposita documentazione (domanda di contributo contenente la localizzazione dell area, la tipologia e la quantita` di rifiuto da rimuovere, documentazione fotografica). 4. Determinazione dell ammissibilita` ai contributi Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande l amministrazione Comunale: a. verifica l ammissibilita` delle domande pervenute da parte dei soggetti privati, qualora ritenuto necessario anche tramite sopralluogo. Le domande sono ritenute ammissibili se rispettano i criteri riportati nel precedente punto 1; b. notifica per iscritto all interessato l inammissibilita` della domanda con le motivazioni, segnalando che la documentazione sara` comunque trasmessa all ASL competente per territorio, per l inserimento dei dati nel pubblico registro degli edifici, impianti e luoghi con presenza di amianto, di cui all articolo 5, lettera a), della legge regionale 17/2003;

46 c. inserisce le singole domande pervenute da parte dei soggetti privati ritenute ammissibili in una delle quattro categorie di priorità, da b) a e), riportate al precedente punto 2 e la/e domanda/e predisposta/e dall ufficio tecnico comunale nella categoria di priorita` a) di cui al precedente punto 2. d. trasmette all ASL competente per territorio le domande ritenute ammissibili suddivise per categoria di priorita`, nonché le domande valutate non ammissibili, queste ultime al solo fine dell inserimento dei dati nel pubblico registro di cui all articolo 5, lettera a), della legge regionale 17/2003. La ASL, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dai singoli Comuni (e comunque entro 150 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della delibera della Giunta Regionale che approva i presenti criteri) provvede: a. ad inserire i dati relative alle domande di contributo nel pubblico registro di cui all articolo 5, lettera a), della legge regionale 17/2003; b. a verificare l ammissibilita` delle domande predisposte dagli uffici tecnici comunali, in base ai criteri di cui al precedente punto 1; c. a stilare un elenco delle domande ritenute ammissibili raggruppate per categoria di priorita` e, all interno di ogni categoria, per Comune; d. a trasmettere alla Regione Lombardia, Direzione Generale Sanita`, U.O. Prevenzione,via Pola 9/11, Milano l elenco di cui al precedente punto c). In allegato 3 B e` riportato lo schema delle informazioni che devono essere trasmesse. 5. Spesa massima ammessa e contributo per ogni singolo intervento La legge regionale 17/2003 prevede per gli interventi in questione una semplificazione delle procedure, consistente nella: a. presentazione di un piano dei lavori semplificato; b. non presentazione di un piano di sicurezza, trattandosi di lavori non in quota; c. possibilita` di raggruppare piu` interventi, anche al fine di ridurre i costi di trasporto e di smaltimento del materiale rimosso. Sulla base di quanto sopra esposto la spesa massima ammissibile e` stata quantificata in C 450,00 (IVA inclusa) per ogni singolo intervento di rimozione e smaltimento di amianto per quantitativi inferiori a 30 m2 e 450 kg. Tale somma riguarda unicamente la rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti amianto e non include l eventuale costo di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera. Tenuto conto di quanto stabilito dal comma 7 dell articolo 2 della legge regionale 17/2003, il contributo massimo erogabile e` di C 135,00 (IVA inclusa) per ogni singolo intervento di rimozione e smaltimento di amianto per quantitativi inferiori a 30 m2 e 450 kg, pari al 30 % della spesa massima ammissibile (C 450,00 0,30 = C 135,00). Le somme saranno erogate in cifra fissa, nei limiti sopra indicati, e non in percentuale rispetto alla spesa effettivamente sostenuta. Tuttavia la somma erogata non potra` in alcun caso essere superiore al 50 % della spesa effettivamente sostenuta e documentata. 6. Modalita` di erogazione dei contributi

47 I contributi verranno erogati tenendo conto della graduatoria di priorita` di cui al precedente punto 2, fino alla capienza della somma di C ,00. Entro i 30 giorni successivi al ricevimento degli elenchi trasmessi dalle singole ASL: la Direzione Generale Sanita`, sulla base degli elenchi trasmessi dalle ASL e tenuto conto del limite di finanziamento piu` sopra riportato, individuera` e assegnera` alle ASL i contributi da assegnare a fondo perduto ai singoli Comuni del proprio territorio; le Amministrazioni Comunali provvederanno a: espletare le attivita` di propria competenza relativamente alla bonifica delle aree pubbliche tramite una delle aziende convenzionate operanti sul territorio che svolgono il servizio di bonifica e smaltimento dei piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto; comunicare ai soggetti privati la disponibilita` del contributo, assegnando un termine entro il quale deve essere effettuato l intervento di bonifica o l eventuale esclusione dal contributo; comunicare ai soggetti privati beneficiari del contributo l elenco delle aziende convenzionate operanti sul territorio che svolgono il servizio di bonifica e smaltimento dei piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto. Le Amministrazioni Comunali provvederanno ad erogare i contributi ai soggetti privati a consuntivo, dietro presentazione della documentazione attestante: a. il corretto smaltimento del materiale (copia del formulario di identificazione del rifiuto firmato dalla discarica a cui e` stato conferito); b. l effettiva spesa sostenuta (copia di bonifico bancario). In ogni caso il contributo erogato non potra` essere superiore al 50 % della spesa documentata effettivamente sostenuta. Se per qualsiasi motivo una Amministrazione Comunale non dovesse erogare tutti i fondi assegnati, la cifra restante potra` essere utilizzata esclusivamente per: finanziare altri soggetti privati, che pur avendo inoltrato una domanda valutata ammissibile, fossero rimasti esclusi dal beneficio; attuare iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sui problemi per la salute causati dall amianto, ai sensi di quanto previsto dall articolo 2, comma 4, della legge regionale 29 settembre 2003, n Revoca dei contributi A insindacabile giudizio dell amministrazione Comunale, il contributo non potra` essere erogato quando venga accertata anche una sola delle seguenti condizioni: a. Domanda di contributo contenente dichiarazioni non rispondenti al vero. b. Quantitativo effettivamente rimosso e smaltito superiore del 10 % di quello massimo ammesso.

48 c. Intervento realizzato con impresa diversa da una di quelle convenzionate. d. Intervento realizzato senza preventiva presentazione all ASL del piano di lavoro. e. Presenza di verbale ASL che contesti il mancato rispetto delle norme di sicurezza nell esecuzione dei lavori. f. Assenza di idonea attestazione del corretto smaltimento dei rifiuti di amianto. Allegato 3 B Fac-simile di modulo per le informazioni che devono essere trasmesse dall ASL alla Regione (in file excel) Devono essere compilati uno o piu` moduli per ciascuna delle categorie di priorita` di cui al punto 2 dell allegato 3 ASL... CATEGORIA DI PRIORITA` : _ a) _ b) _ c) _ d) _ e) Numero Indirizzo dell edificio/area con presenza Unita` di misura Comune Nominativo del richiedente Tipologia di manufatto Quantita` progressivo di amianto mq / kg g. Assenza di idonea attestazione della spesa effettivamente sostenuta. Allegato 3 A Fac-simile di domanda per accedere ai contributi per la bonifica di piccoli quantitativi di amianto Al Sindaco del comune di... Domanda di contributo per la bonifica di piccoli quantitativi di amianto ai sensi della l.r. 29 settembre 2003, n. 17 Il/la sottoscritto/a... nato/a il... a..., in qualita` di: _ proprietario/a dell edificio sito in... _ proprietario/a dell area sita in... _ proprietario dell edificio adibito ad impresa artigianale a conduzione familiare...sita in...iscrizione alla CCIAA n.... del... INOLTRA domanda di contributo per la bonifica di un piccolo quantitativo di amianto costituito da:

49 _ manufatto in cemento-amianto utilizzato come... _ altro manufatto in amianto utilizzato come... _ rifiuto abbandonato su area privata, la cui presenza e` stata denunciata in data... alla seguente Pubblica Autorita`... A tale scopo, consapevole delle sanzioni a cui va incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, DICHIARA di essere proprietario/a dell edificio/area/impianto di cui sopra e che trattasi di situazione in regola con gli strumenti urbanistici; che l amianto da rimuovere e` costituito da... ; e ha una superficie di... m2, e un peso di... kg; che il materiale da rimuovere si trova ad un altezza dal piano di calpestio inferiore a 2 metri. SI IMPEGNA in caso di ammissione al contributo a servirsi per la bonifica di una delle imprese convenzionate che saranno comunicate dal comune; ALLEGA Fotografie dell edificio/area e del materiale da rimuovere Copia della denuncia ad una Pubblica Autorita` del materiale abbandonato su suolo privato. In fede Data Firma per esteso leggibile Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio Decreto 29 luglio 2004, n. 248 Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attivita' di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto. Testo in vigore dal: (Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5/10/2004) IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE

50 e con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto; Visti in particolare gli articoli 5, comma 1, lettera c) e 6, comma 4, della citata legge n. 257 del 1992, che prevedono, rispettivamente, la predisposizione di disciplinari tecnici sulle modalita' di gestione dei rifiuti contenenti amianto da parte della Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto e l'adozione di detti disciplinari da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita'; Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e, in particolare, l'articolo 18, comma 2, lettera b) e comma 4, che prevede, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro della sanita', la determinazione e la disciplina delle attivita' di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante l'attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, ed il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive ed il Ministro della salute, sentito il Ministro degli affari regionali, 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2003, n. 67, recante criteri di ammissibilità' dei rifiuti in discarica; Vista la direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 9 aprile 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2002, n. 108, recante indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti; Visti i disciplinari tecnici sulle modalita' per la classificazione, il trasporto ed il deposito dei rifiuti di amianto nonché' sul trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate, approvati dalla Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, di cui all'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 257 del 1992, nella seduta plenaria del 15 gennaio 2004; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 maggio 2004; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. UL/2004/4612 del 14 giugno 2004; Adotta il seguente regolamento: Art Sono adottati, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 marzo 1992, n. 257, i disciplinari tecnici sulle modalita' per il trasporto ed il deposito dei rifiuti di amianto nonché' sul trattamento, sull'imballaggio e sulla ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche, approvati dalla Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 257 del 1992, nella seduta plenaria del 15 gennaio I predetti disciplinari, di cui all'allegato A, tecnici costituiscono parte integrante del presente regolamento.

51 3. I disciplinari tecnici definiscono ed individuano i processi di trattamento dei rifiuti contenenti amianto. I trattamenti che, come effetto, conducono alla totale trasformazione cristallochimica dell'amianto, rendono possibile il riutilizzo di questo materiale come materia prima. 4. L'allegato A, al presente decreto integra l'allegato 1, relativo all'ammissibilita' dei rifiuti di amianto o contenenti amianto, del decreto 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2003, n. 67, recante criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 29 luglio 2004 ll Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli Il Ministro della salute Sirchia Il Ministro delle attivita' produttive Marzano Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2004 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 347 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - La legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 1992, n. 87, S.O. L'art. 5, comma 1, lettera c) della citata legge 27 marzo 1992, n. 257, e' il seguente: «c) a predisporre disciplinari tecnici sulle modalita' per il trasporto e il deposito dei rifiuti di amianto nonche' sul trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni;». - L'art. 6, comma 4, della citata legge 27 marzo 1992, n. 257, e' il seguente: «4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', adotta con proprio decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i disciplinari tecnici di cui all'art. 5, comma 1, lettera c).». - Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, S.O. Si riportano i commi 2, lettera b) e 4 dell'art. 18 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente: «2. Sono inoltre di competenza dello Stato: a) (omissis); b) la determinazione e la disciplina delle attivita' di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto.

52 4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', nonche', quando le predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dei trasporti e della navigazione.». - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante: «Attivazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2003, n. 59, S.O. L'art. 4, comma 1, della citata legge n. 257, del 1992, e' il seguente: «4. (Istituzione della commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto) Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e' istituita, presso il Ministero della sanita', entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, di seguito denominata commissione, composta da: a) due esperti di tecnologia industriale, designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; b) due esperti di materiali e di prodotti industriali, designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; c) due esperti di problemi dell'igiene ambientale e della prevenzione nei luoghi di lavoro, designati dal Ministro della sanita'; d) due esperti di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza delle produzioni industriali, designati dal Ministro dell'ambiente; e) un esperto di problemi della previdenza sociale, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; f) un esperto dell'istituto superiore di sanita'; g) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); h) un esperto dell'ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA); i) un esperto dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL); l) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale; m) due rappresentanti delle organizzazioni delle imprese industriali e artigianali del settore; n) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349». Note all'art. 1: - Le note all'art. 6, comma 4, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono contenute nelle note alle premesse. - Le note all'art. 4, comma 1, della citata legge n. 257 del 1992, sono contenute nelle note alle premesse.

53 ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI CIRCOLARE prot. n. 3413/Albo/Pres del 1 giugno OGGETTO: Iscrizione nella categoria 10. ALLE SEZIONI REGIONALI ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA LORO SEDI Oggetto: Iscrizione nella categoria 10 Sono pervenuti quesiti delle Sezioni regionali e delle associazioni degli operatori economici in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni relative all iscrizione all Albo nella categoria 10. Al riguardo il Comitato Nazionale ha ritenuto opportuno fornire i seguenti chiarimenti operativi. 1) Esperienza richiesta al responsabile tecnico. Si ricorda che, ai sensi dell articolo 4 della deliberazione 16 luglio 1999, n.3 l esperienza richiesta al responsabile tecnico deve consistere: a) nell esperienza maturata come titolare di impresa operante nel settore di attività per la quale si richiede l iscrizione, b) nell esperienza acquisita come responsabile tecnico o direttore tecnico di attività per la quale si richiede l iscrizione. c) nell esperienza acquisita come dirigente tecnico con responsabilità inerenti il settore di attività per la quale si richiede l iscrizione. Il Comitato Nazionale ha specificato che, ai fini dell iscrizione nella categoria 10, l esperienza maturata nelle funzioni di cui alle suddette lettere b) e c) può essere dimostrata mediante: 1) presentazione di copia autentica dei piani di lavoro inviati alle Aziende Sanitarie Locali ai sensi dell articolo 34 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, dai quali risulti che il soggetto interessato ad assumere la funzione di RT è in possesso di abilitazione rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto ) presentazione di copia autentica della notifica preliminare di cui all articolo 11 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494, relativa a cantieri ove sono effettuati anche interventi di bonifica di beni contenenti amianto. Da tale notifica preliminare deve risultare che il soggetto interessato ad assumere la funzione di RT è designato quale coordinatore per l esecuzione dei lavori di cui all articolo 2, comma 1, lettera e), del suddetto decreto legislativo. Ai fini del computo degli anni di esperienza si ritiene valida l esecuzione di almeno un intervento di bonifica effettuato o ultimato nel corso dell anno solare. 2) Disposizioni transitorie L articolo 3, comma 4, della delibera 30 marzo 2004, n.1, dispone che, al fine di poter usufruire della norma transitoria di cui al comma 3 del medesimo articolo, le imprese dimostrano di essere in attività alla data di efficacia della delibera mediante la presentazione di copia autentica di almeno

54 un piano di lavoro presentato alle Aziende Sanitarie Locali ai sensi dell articolo 34 del D.Lgs 277/91. Al riguardo, il Comitato Nazionale ha ulteriormente specificato quanto segue: Nel periodo 1 gennaio aprile 2004 l impresa deve aver presentato almeno tre piani di lavoro; è però sufficiente aver presentato un solo piano di lavoro se la presentazione è avvenuta di recente, vale a dire nel periodo 1 gennaio aprile Nel caso di piani di lavoro presentati da imprese le quali hanno affidato mediante contratto di subappalto gli specifici intereventi di bonifica dell amianto ad altre imprese, queste ultime possono, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente periodo, essere considerate in attività qualora negli stessi piani di lavoro risultino come imprese esecutrici degli interventi di bonifica. IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE Deliberazione 30 marzo Criteri e requisiti per l iscrizione all Albo nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto. IL COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277 recante attuazione di direttive comunitarie in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro; Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell amianto; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modifiche e integrazioni, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, recante l atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per l adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e bonifica dell ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall amianto (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1994, n. 251); Visti, in particolare, l'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257 e l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, riguardanti la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di bonifica e smaltimento dell amianto; Visto il decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato, 6 settembre 1994, recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell articolo 6, comma 3, e dell articolo 12, comma 2, della citata legge 27 marzo 1992, n. 257 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 1994, suppl.ord., serie generale, n.220); Visto, in particolare, il punto 3 dell allegato al suddetto decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato, 6 settembre 1994, che individua i seguenti metodi di bonifica dei materiali contenenti amianto: rimozione dei materiali di amianto, incapsulamento e confinamento; Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; Visto, in particolare, l'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 che individua, tra le imprese tenute ad iscriversi all Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in prosieguo denominato Albo, le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei beni contenenti amianto;

55 Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell ambiente, di concerto con i Ministri dell industria, del commercio e dell artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell Albo, e in particolare gli articoli 6, comma 1, lettera b), 8, 9, 10 e 11; Vista la propria deliberazione 1 febbraio 2000, prot. 002/CN/ALBO recante criteri per l iscrizione all Albo nella categoria 10 di cui all articolo 8 del citato decreto 28 aprile 1998, n. 406, modificata e integrata con deliberazione 14 marzo 2001, prot. 004/CN/ALBO; Ravvisata l opportunità, rilevata anche dalle associazioni degli operatori economici, di adottare un provvedimento di aggiornamento e riordino delle disposizioni contenute nella suddetta deliberazione 1 febbraio 2000, prot. 002/CN/ALBO, modificata e integrata con deliberazione 14 marzo 2001, prot. 004/CN/ALBO; Ritenuto, a tal fine, di ripartire le attività di cui alla categoria 10 in: a) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi. b) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto. DELIBERA Articolo 1 (Generalità) 1. Ai fini dell'iscrizione all'albo, le attività di cui alla categoria 10 dell articolo 8 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, sono ripartite in: a) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi. b) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto. 2. L iscrizione nella categoria 10 per le attività di cui alla lettera b) del comma 1 è valida anche ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla lettera a) del medesimo comma. 2 Articolo 2 (Requisiti e condizioni) 1. Le imprese che, anche ai fini dell'obbligo della presentazione dei piani di lavoro ai sensi del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, intendono iscriversi all'albo nella categoria 10, devono essere in possesso dei requisiti minimi di cui all allegato "A". 2. Le attrezzature minime per l iscrizione nella categoria 10 devono rientrare nella piena ed esclusiva disponibilità dell impresa. Si intendono nella piena ed esclusiva disponibilità dell impresa le attrezzature di proprietà, in usufrutto, acquistate con patto di riservato dominio o prese in leasing. 3. Le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all impresa e lo stato di conservazione delle stesse sono attestati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa congiuntamente dal legale rappresentate dell impresa e dal responsabile tecnico, ai sensi dell articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla base dei contenuti di cui all allegato B. 4. Le imprese che intendono iscriversi all Albo nella categoria 10 devono produrre, in sede di presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in merito alla

56 conformità dell impresa stessa alle norme dettate dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277, e dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n Articolo 3 (Responsabile tecnico) 1. I requisiti professionali dei responsabili tecnici delle imprese che intendono iscriversi all'albo nella categoria 10 sono individuati nell'allegato "C". 2. L abilitazione conseguita a seguito della frequenza ai corsi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 sostituisce la partecipazione al modulo di specializzazione F dei corsi di formazione per responsabili tecnici, salvo l obbligo della partecipazione al modulo di base e del superamento del relativo test, di cui alla deliberazione 16 luglio 1999, prot.003/cn/albo. 3. L'incarico di responsabile tecnico delle imprese in attività alla data di efficacia della presente deliberazione e che hanno presentato domanda d iscrizione entro il termine previsto dall articolo 30, comma 8, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, può essere assunto dal legale rappresentante dell'impresa, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 1. In tal caso le imprese interessate hanno l'obbligo di soddisfare tali requisiti entro cinque anni dalla data d'iscrizione. 4. Ai fini del comma 3 le imprese dimostrano di essere in attività alla data di efficacia della presente deliberazione mediante la presentazione di copia autentica della relazione predisposta ai sensi dell art. 9 della legge 27 marzo 1992, n. 257, o di copia autentica di almeno un piano di lavoro presentato alle Aziende Sanitarie Locali ai sensi dell articolo 34 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n Articolo 4 (Capacità finanziaria) 1. Il requisito di capacità finanziaria per l'iscrizione nella categoria 10 si intende soddisfatto con gli importi di cui all'allegato "D". Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante la presentazione di un'attestazione di affidamento bancario rilasciata da istituti di credito o da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a euro due milioni e cinquecentomila, secondo lo schema allegato sotto la lettera "E", o da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell articolo 47 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,concernente la cifra di affari, globale e distinta per lavori, dell'impresa, per gli ultimi cinque esercizi. Articolo 5 (Entrata in vigore e abrogazioni) 1.L'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto recante le modalità e gli importi delle garanzie di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n Dalla data di adozione della presente deliberazione sono abrogate le deliberazioni 1 febbraio 2000, prot.002/cn/albo e 14 marzo 2001, prot.004/cn/albo. IL SEGRETARIO Dott. Eugenio Onori IL PRESIDENTE Dott.ssa Rosanna Laraia Circolare, INPS, 18/12/2003, n. 195 Legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 47. Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto

57 SOMMARIO: modifica della disciplina di cui al comma 8 dell articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257,riguardante benefici previdenziali previsti per i lavoratori che abbiano svolto attività con esposizione all amianto Introduzione Nel supplemento ordinario n. 181/L alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003, è stata pubblicata la legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell andamento dei conti pubblici. Il provvedimento, entrato in vigore il 26 novembre 2003, reca, all articolo 47 (allegato 1), disposizioni in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all amianto. Con messaggio n. 363 del 22 ottobre 2003 (allegato 2) sono state fornite le prime istruzioni riguardanti l articolo 47 del citato decreto legge n Nel confermare che per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore del citato decreto, ivi comprese, quindi, quelle aventi decorrenza 1 ottobre 2003, si applica la disciplina di cui al comma 8 dell articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, modificata dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, si illustrano, di seguito, le modifiche apportate in sede di conversione del decreto n La legge n. 326, di conversione del decreto legge n. 269, ha introdotto, all articolo 47, tra l altro, il comma 6 bis e il comma 6 quinquies. Il comma 6 bis, in deroga alla nuova disciplina, fa salve le previgenti disposizioni, in materia di benefici pensionistici per lavoro svolto con esposizione all amianto, per i lavoratori che si trovavano al 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore del decreto, in situazioni individuate dal comma stesso. Il comma 6 quinquies reca norme riguardanti la sanatoria di indebiti pensionistici derivanti dal riconoscimento del beneficio in sede giudiziaria. In attesa che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, vengano stabilite le modalità di attuazione dell articolo 47 come previsto dal comma 6 del medesimo articolo 47, si fa seguito al messaggio n. 363 al fine di fornire le indicazioni per la liquidazione dei trattamenti pensionistici in favore di soggetti ai quali continua ad applicarsi la disciplina previgente nonché per l abbandono dell azione di recupero degli indebiti pensionistici. 1- Soggetti ai quali continua ad applicarsi la previgente disciplina Il comma 6 bis così dispone: Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento. Pertanto l esposizione ultradecennale all amianto continua a dar luogo al riconoscimento del beneficio pensionistico consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione per il

58 coefficiente 1,5, sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione sia ai fini della determinazione del relativo importo nei confronti dei seguenti soggetti: a) lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano perfezionato i requisiti contributivi ed anagrafici previsti per il diritto al trattamento pensionistico anche in base al beneficio di cui al comma 8 dell articolo 13 della citata legge n Ai fini del perfezionamento di tali requisiti non rileva né la data di presentazione della domanda di pensione né la decorrenza da attribuire al trattamento pensionistico. Pertanto, per quanto riguarda le pensioni di anzianità, la data corrispondente alla c.d. finestra di accesso può risultare anche successiva al 2 ottobre 2003; b) lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 fruivano dei trattamenti di mobilità; c) lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento. Nel far riserva di successive istruzioni per le pensioni da liquidare in favore dei lavoratori di cui alla lettera c) per i quali sono in corso approfondimenti, le competenti Strutture, in presenza di ogni altra condizione di legge, potranno procedere alla liquidazione delle pensioni in favore dei lavoratori di cui alle lettere a) e b) in base alla previgente disciplina. Ai fini della liquidazione delle predette pensioni le certificazioni rilasciate dall INAIL sono da considerarsi utili a prescindere dalla data di rilascio delle stesse. 2- Abbandono dell azione di recupero di indebito pensionistico Il comma 6 quinquies dispone che In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La disposizione in questione prevede quindi l abbandono dell azione di recupero degli indebiti pensionistici derivanti da pensioni liquidate o ricostituite con attribuzione dei benefici previsti per il lavoro svolto con esposizione all amianto, in applicazione di sentenze provvisoriamente esecutive favorevoli agli interessati, riformate nei gradi successivi di giudizio a favore dell Istituto. La sanatoria in questione non si applica ai recuperi già effettuati al 26 novembre 2003, data di entrata in vigore della legge n Pertanto, le competenti Sedi provvederanno alle attività connesse all abbandono del debito residuo, dandone comunicazione ai medesimi soggetti interessati. 3- Oneri Gli oneri derivanti dall applicazione del comma 6 bis sono posti a carico dello Stato secondo quanto previsto dal comma 6 quater dell articolo 47 della legge Procedure La procedura IVS74 è stata aggiornata e consente la liquidazione delle pensioni in argomento indicando, sul pannello MNLAN30, nel campo COD. ATT. il valore 03 e nel campo PROF.IND. il valore 326.

59 Per la determinazione degli oneri, sul pannello MNLPREO dovrà essere indicato, nel campo "CODICE LEGGE PREPENSIONAMENTO", il codice e nel campo "N. SETT. BENEFICIO AMIANTO" il numero delle settimane di beneficio riconosciute. Allegato 1 Legge 24 novembre 2003, n. 326 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell andamento dei conti pubblici. Omissis Art. 47. Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto 1. A decorrere dal 1 ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e' ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall'inail le certificazioni relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui al comma 1, sono concessi esclusivamente ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al punto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall'inail. 5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli a cui e' stata rilasciata certificazione dall'inail prima del 1 ottobre 2003, devono presentare domanda alla sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici. 6. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 6-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano gia' maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n.257, nonche' coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei

60 trattamenti di mobilita', ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento. 6-ter. I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo, qualora siano destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento, ovvero l'aumento dell'anzianita' contributiva, hanno facolta' di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. Ai medesimi soggetti non si applicano i benefici di cui al presente articolo, qualora abbiano gia' usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto. 6-quater. All'onere relativo all'applicazione dei commi 6-bis e 6-ter, valutato in 75 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n quinques. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalle legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si da' luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Allegato 2 Omissis DIREZIONE CENTRALE Messaggio N. 363 del 22/10/2003 DELLE PRESTAZIONI AI DIRETTORI REGIONALI AI DIRETTORI PROVINCIALI E SUBPROVINCIALI AI DIRETTORI DELLE AGENZIE Oggetto: Decreto-legge 30 settembre 2003, n Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto - Articolo 47. Nel supplemento ordinario n. 157/L alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2003, è stato pubblicato il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", rettificato con Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.234 dell 8 ottobre Il provvedimento, entrato in vigore il 2 ottobre 2003, reca all'articolo 47 nuove disposizioni in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. Il comma 1, del citato articolo 47, dispone che "A decorrere dal 1 ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione

61 dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime". Il comma 2 stabilisce che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall'inail le certificazioni relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto". Il comma 3, come rettificato con il predetto Comunicato, dispone che "Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono concessi esclusivamente ai lavoratori iscritti all assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall INAIL, che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124". Il comma 4 stabilisce che "La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall'inail". Il comma 5 dispone che "I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 3, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'inail prima del 1 ottobre 2003, devono presentare domanda alla Sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici". Il comma 6, infine, prevede che "Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto". Il decreto in questione, come disposto dall'articolo 53, è entrato in vigore il 2 ottobre 2003, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Ciò posto, i lavoratori che intendano ottenere il beneficio pensionistico previsto dal citato articolo 47 devono presentare alle competenti Sedi dell'istituto la certificazione INAIL recante data non anteriore a quella del 1 ottobre I certificati INAIL rilasciati fino al 30 settembre 2003 sono da ritenersi utili per il riconoscimento dei benefici pensionistici previsti dalla previgente normativa per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore del decreto in argomento, ivi comprese quelle aventi decorrenza 1 ottobre Si fa riserva di successive istruzioni. Regione Lombardia - Legge Regionale n. 17 del 29 settembre 2003 Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto. (B.U.R. Lombardia n. 40 del 3 ottobre S.O. n.1)

62 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge regionale Articolo 1 (Finalità) 1. La presente legge attua le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) in osservanza del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto), estendendo il campo di intervento anche all'amianto in matrice compatta. 2. Sono obiettivi della presente legge: a) la salvaguardia del benessere delle persone rispetto all'inquinamento da fibre di amianto; b) la prescrizione di norme di prevenzione per la bonifica dall'amianto; c) la promozione di iniziative di educazione ed informazione finalizzate a ridurre la presenza dell'amianto. Articolo 2 (Bonifica di piccoli quantitativi di amianto) 1. In osservanza del dpr 8 agosto 1994 sono erogati contributi a fondo perduto ai comuni per il risanamento dell'ambiente mediante bonifica e smaltimento di piccole quantità di amianto, ovvero inferiori a metri quadrati trenta e a chilogrammi quattrocentocinquanta. 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, d'intesa con la competente commissione consiliare in sede di prima approvazione, approva il documento tecnico concernente il piano di lavoro per le opere di bonifica di cui al comma I comuni istituiscono un catasto dei siti da bonificare, individuando e censendo all'interno del proprio territorio l'esistenza di micro discariche di amianto; il censimento è effettuato anche con l'ausilio dell'asl e dell'arpa. 4. I comuni promuovono iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sui problemi causati dall'amianto. 5. In attuazione dell'articolo 1, la Regione prevede contributi da erogare alle seguenti categorie: a) soggetti privati, per la bonifica di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto provenienti da edifici adibiti ad abitazione civile e relative pertinenze ed edifici o impianti di attività artigianali di tipo familiare; b) comuni, per la bonifica e lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto abbandonati in aree pubbliche. 6. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti: a) i criteri e le priorità per l'ammissione ai contributi; b) i termini e le modalità per la presentazione delle domande per accedere ai contributi; c) le modalità di erogazione dei contributi e la spesa massima ammessa per ogni singolo intervento; d) i criteri per la determinazione dell'ammissibilità dei contributi; e) i termini del bando per individuare le aziende convenzionate che espletano il servizio di bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto presso i soggetti privati e i comuni beneficiari dei contributi; f) i criteri per l'eventuale revoca dei contributi.

63 7. I fondi sono ripartiti tra i comuni, singoli o associati, che abbiano adottato il proprio piano di lavoro, in conformità con le previsioni del documento di cui al comma 2, per bonificare piccole quantità di amianto, fino ad un massimo del 30% della spesa ritenuta ammissibile e per un numero minimo di interventi previsto nel bando di gara di cui al comma 6, lettera e). 8. I comuni espletano le attività di propria competenza relative alla bonifica di aree pubbliche, nonché quelle relative alle richieste di contributo presentate negli uffici comunali dai soggetti privati. 9. Per le verifiche di competenza sugli interventi oggetto del contributo, le ASL fanno riferimento al documento tecnico concernente il piano di lavoro di cui al comma 2. Articolo 3 (Piano Regionale Amianto Lombardia - PRAL) 1. La Regione approva, con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il "Piano Regionale Amianto Lombardia" di seguito denominato PRAL. 2. Il PRAL contiene le azioni, gli strumenti e le risorse necessari per realizzare gli obiettivi di cui all'art Per la redazione del PRAL, le Direzioni generali Qualità dell'ambiente, Risorse idriche e servizi di pubblica utilità e Sanità istituiscono apposita commissione interdisciplinare tecnico-scientifica. 4. Il PRAL ha durata quinquennale ed è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, in seguito a modifiche che dovessero intervenire nella legislazione, o come conseguenza delle conoscenze acquisite durante l'attuazione dello stesso, e comunque ogni due anni. Articolo 4 (Contenuto del PRAL) 1. Il PRAL è articolato nei seguenti punti: a) conoscenza del rischio attraverso l'effettuazione di: 1) censimento degli impianti, degli edifici, dei siti e dei mezzi di trasporto con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, effettuato dall'asl in collaborazione con i comuni del territorio; 2) mappatura georeferenziata dell' amianto presente sul territorio regionale, effettuata dall'arpa; 3) monitoraggio dei livelli di concentrazione di fibre di amianto nell' aria; b) elaborazione di criteri per la valutazione del livello di rischio per la bonifica e l'individuazione delle priorità per effettuare la medesima; c) definizione delle priorità degli interventi di bonifica, da parte del Nucleo amianto di cui all'articolo 8; d) monitoraggio dal punto di vista sanitario ed epidemiologico attraverso: 1) raccolta di dati epidemiologici; 2) sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto; 3) utilizzo del Registro regionale dei mesoteliomi sugli effetti neoplastici causati dall'esposizione all'amianto; e) definizione delle linee di indirizzo e coordinamento delle attività delle ASL e dell' ARPA; f) definizione dei criteri per la elaborazione di un piano regionale di smaltimento attraverso: 1) censimento delle ditte che svolgono attività di bonifica e smaltimento; 2) individuazione degli impianti esistenti per fronteggiare la domanda di smaltimento; g) individuazione degli strumenti per la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle ASL, dell' ARPA e delle imprese che effettuano attività di bonifica e di smaltimento dell' amianto; h) promozione a livello comunale di iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sui problemi causati dall'amianto. Articolo 5 (Registri)

64 1. Entro trenta giorni dall' approvazione del PRAL, presso ogni ASL competente per territorio sono istituiti i seguenti registri: a) registro pubblico degli edifici industriali e ad uso abitativo, dismessi o in utilizzo, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei luoghi con presenza o contaminazione di amianto, nel quale vengono annotati tutti gli edifici e i siti che contengono amianto, indicando: 1) tipo di amianto; 2) luogo dove è presente; 3) grado di conservazione; 4) quantitativo presunto; 5) pericolosità di dispersione delle fibre; 6) livello di priorità dei tempi di bonifica; b)registro delle imprese che effettuano attività di bonifica e smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto. 2. Le modalità di tenuta ed aggiornamento dei registri di cui al comma 1 sono definite dal PRAL. 3. Sono delegati alle ASL la raccolta dei dati riguardanti le imprese ed i relativi addetti che utilizzano indirettamente l'amianto nei processi produttivi, eseguono bonifiche a manufatti ed a strutture contenenti amianto e svolgono attività di smaltimento dello stesso materiale, nonché il censimento dei siti contenenti amianto di cui alla legge 257/1992. Le suddette imprese trasmettono all'asl nel cui territorio hanno sede legale o, per gli impianti fissi, all'asl nel cui territorio è situata l'unità produttiva, la relazione di cui all'articolo 9 della legge 257/1992. La relazione è annuale e deve essere trasmessa entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, anche se a tale data siano cessate le attività soggette all'obbligo di relazione. 4. E' abrogato l'articolo 4, comma 58 sexies, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"). 5. Su proposta dell'assessore regionale alla Sanità viene potenziato il Registro regionale dei mesoteliomi. Articolo 6 (Obblighi dei proprietari) 1. Al fine di conseguire il censimento completo dell' amianto presente sul territorio regionale ai sensi dell'articolo 12 della legge 257/1992, i soggetti pubblici e i privati proprietari sono tenuti a: a) per edifici, impianti o luoghi nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare tale presenza all' ASL competente per territorio, qualora non già effettuato; b) per mezzi di trasporto nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare alla ASL competente per territorio ed alla amministrazione provinciale tale presenza; c) per impianti di smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare alla ASL competente per territorio ed alla amministrazione provinciale i quantitativi smaltiti, aggiornando l'informazione annualmente. 2. La tipologia e il grado di dettaglio dell'informazione da comunicare sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale contestualmente all'approvazione del PRAL. 3. L'iscrizione nei registri di cui all'articolo 5, comma 1, è condizione necessaria per potersi avvalere delle procedure semplificate e per accedere ai contributi. Articolo 7 (Laboratori) 1. I laboratori pubblici e privati che effettuano attività analitiche sull'amianto devono soddisfare i requisiti previsti dal decreto ministeriale 14 maggio 1996 (Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257 recante norme relative alla cessazione dell'impiego

65 dell'amianto), rispondendo a specifici programmi di controllo di qualità per le analisi di amianto nell'aria e in campioni massivi. 2. Nel PRAL sono definiti i criteri e le modalità per l'accreditamento dei laboratori e per i programmi di controllo di qualità dei medesimi. Articolo 8 (Organismi di controllo) 1. Con l'obiettivo di sovrintendere e monitorare la realizzazione delle azioni previste dal PRAL, è istituito un Nucleo amianto presso la Direzione generale Sanità. 2. La Giunta regionale trasmette annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione del PRAL. 3. La Giunta regionale, sulla base delle modalità operative definite dal PRAL, imposta un piano informativo, rivolto alla popolazione, che contiene, in fasi successive e cadenzate, le modalità ed i tempi dei censimenti avviati, nonché l'aggiornamento dei dati rilevati e degli interventi effettuati. Tale campagna di informazione e sensibilizzazione si avvale di una pluralità di strumenti, articolati su base provinciale. Articolo 9 (Norma finanziaria) 1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2 e per le azioni informative di cui all'articolo 8, comma 3, è autorizzata per l'anno 2003 la spesa di , All'onere complessivo di ,00 previsto dal comma 1 si provvede con le risorse statali vincolate stanziate all'upb "Mantenimento dei livelli uniformi di assistenza" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario Articolo 10 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Formula Finale: La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 29 settembre 2003 (Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/879 del 23 settembre 2003) Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio Decreto 18 marzo 2003, n. 101 Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93. (Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9/5/2003) IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente disposizioni in campo ambientale e, in particolare, l'articolo 20 che prevede la realizzazione di una mappatura completa delle zone del territorio

66 nazionale interessate dalla presenza di amianto e la realizzazione degli interventi di bonifica di particolare urgenza; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente disposizioni relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto e norme attuative; Visto l'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni; Ritenuto necessario procedere alla individuazione dei soggetti competenti, alla determinazione dei criteri e delle modalita' per l'accesso al finanziamento; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 gennaio 2003; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Realizzazione della mappatura 1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano procedono all'effettuazione della mappatura, anche sulla base dei dati raccolti nelle attivita' di monitoraggio ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257, secondo i criteri e con gli strumenti di cui agli articoli 2 e Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche avvalendosi, mediante convenzione, della collaborazione dell'agenzia per la protezione dell'ambiente ed i servizi tecnici (APAT), dell'istituto superiore di sanita' (ISS) e dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), definiscono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sulla base dei criteri di cui all'allegato B, la procedura per la determinazione degli interventi di bonifica urgenti. 3. I risultati della mappatura, i dati analitici relativi agli interventi da effettuare e le relative priorita', nonche' i dati relativi agli interventi effettuati sono trasmessi annualmente, entro il 30 giugno, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio procede con proprio decreto all'attribuzione delle risorse per la mappatura a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Al finanziamento delle attivita' di mappatura e' destinato, secondo quanto indicato nell'allegato C, il 50% della disponibilita' totale delle somme di cui all'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - L'art. 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, e' riportato nelle note alle premesse. Note alle premesse: - L'art. 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, recante «Disposizioni in campo ambientale»,

67 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001, e' il seguente: «Art. 20 (Censimento dell'amianto e interventi di bonfica) Per la realizzazione di una mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale e degli interventi di bonifica urgente, e' autorizzata la spesa di lire milioni per l'anno 2000 e di lire milioni per gli anni 2001 e Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'ambiente, e' emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il regolamento di attuazione del comma 1, contenente: a) i criteri per l'attribuzione del carattere di urgenza agli interventi di bonifica; b) i soggetti e gli strumenti che realizzano la mappatura, prevedendo il coinvolgimento delle regioni e delle strutture periferiche del Ministero dell'ambiente e dei servizi territoriali regionali; c) le fasi e la progressione della realizzazione della mappatura.». - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario n. 86 alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - La legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 87 del 13 aprile L'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 233 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre L'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, recante: «Attivazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997, e' il seguente: «Art. 17 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati) Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente, avvalendosi dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definisce: a) i limiti di accettabilita' della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti; b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni; c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonche' per la redazione dei progetti di bonifica; c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo al fine di evitare i rischi di contaminazione del suolo e delle falde acquifere. 1-bis. I censimenti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a rischio di incidente rilevante di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive

68 modificazioni. Il Ministro dell'ambiente dispone, eventualmente attraverso accordi di programma con gli enti provvisti delle tecnologie di rilevazione piu' avanzate, la mappatura nazionale dei siti oggetto dei censimenti e la loro verifica con le regioni. 2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, e' tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A ta fine: a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al comune, alla provincia ed alla regione territorialmente competenti, nonche' agli organi di controllo sanitario e ambientale, e a situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito; b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla regione territorialmente competenti degi interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o sul pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale; c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al comune ed alla regione il progetto di bonifica delle aree inquinate. 3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonche' alla provincia ed alla regione. 4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne da' comunicazione alla regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di piu' comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione. 5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la regione puo' richiedere al comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica. 6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilita' di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 puo' prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonche' limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalita' per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali. 6-bis. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributo pubblico entro il limite massimo del 50 per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza e di indifferibilita' dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

69 8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera c), e' attestato da apposita certificazione rilasciata dalla provincia competente per territorio. 9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio. 10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale nonche' la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate nonche' per la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, ai sensi dei commi 2 e 3, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si puo' esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile. Le predette spese sono altresi' assistite da privilegio generale mobiliare. 11-bis. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l'autorita' giudiziaria che lo ha disposto autorizza l'accesso al sito per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della situazione ambientale. 12. Le regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui: a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti; b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica; c) gli enti di cui la regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati; d) la stima degli oneri finanziari. 13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilita' di contaminazione piu' restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che e' approvato dal comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica e' effettuato, dalla provincia ai sensi del comma bis. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente articolo possono essere comunque utilizzate ad iniziativa degli interessati. 13-ter. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale previsti dal presente articolo vengono effettuati indipendentemente dalla tipologia, dalle dimensioni e dalle caratteristiche dei siti inquinati nonche' dalla natura degli inquinamenti. 14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', d'intesa con la regione territorialmente competente. L'approvazione produce gli effetti di cui al comma 7 e, con esclusione degli impianti di incenerimento e di recupero energetico, sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale degli impianti da realizzare nel sito inquinato per gli interventi di bonifica. 15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. 15-bis. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed informazioni per le imprese industriali, consorzi di imprese,

70 cooperative, consorzi tra imprese industriali ed artigiane che intendano accedere a incentivi e finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica previsti dalla vigente legislazione. 15-ter. Il Ministero dell'ambiente e le regioni rendono pubblica, rispettivamente, la lista di priorita' nazionale e regionale dei siti contaminati da bonificare.». Nota all'art. 1: - L'art. 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, e' riportato nelle note alle premesse. Art. 2 Criteri per la mappatura e per l'individuazione degli interventi urgenti 1. La mappatura consiste: a) in una prima fase di individuazione e delimitazione dei siti caratterizzati dalla presenza di amianto nell'ambiente naturale o costruito; b) in una seconda fase di selezione di quei siti, individuati ai sensi della lettera a), nei quali e' accertata la presenza di amianto, nell'ambiente naturale o costruito, tale da rendere necessari interventi di bonifica urgenti. 2. La prima fase della mappatura, di cui al comma 1, lettera a), e' realizzata secondo le categorie di ricerca ed i parametri definiti nell'allegato A, tenendo conto che nella mappatura devono essere inclusi tutti i siti - compresi quelli per i quali sono gia' disponibili dati derivati da censimenti, notifiche, sopralluoghi - nei quali sia effettivamente accertata una presenza di amianto, nonche' le ulteriori localizzazioni che potranno essere individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 3. La seconda fase della mappatura, di cui al comma 1, lettera b), e' realizzata sulla base dei criteri e della procedura individuati ai sensi dell'articolo 1, comma A supporto della rilevanza di un'area inserita nella mappatura, possono essere allegati eventuali dati statistici disponibili e studi epidemiologici relativi a patologie asbesto-correlate. Art. 3 Strumenti per la realizzazione della mappatura 1. La mappatura delle zone interessate dalla presenza di amianto deve essere realizzata avvalendosi di Sistemi informatici impostati su base territoriale (SIT), integrati da software specifico per le elaborazioni e le interrogazioni, secondo gli standard del Sistema informativo nazionale ambientale (SINANET) ed organizzato nel seguente modo: a) gestione anagrafica dei punti; b) gestione dei dati del sito e dei monitoraggi effettuati secondo quanto esplicitato all'articolo 2; c) rappresentazioni geografiche della diffusione territoriale dei siti con presenza di amianto o di materiali o di manufatti contenenti amianto, corredati dai dati sulla loro quantita' suddivisa tra materiali friabili e compatti e, laddove esistenti, da informazioni sulla concentrazione percentuale nelle varie matrici ambientali. 2. Ai fini della mappatura i siti devono essere georeferenziati. Art. 4 Interventi di bonifica 1. In sede di prima applicazione, fino alla trasmissione della documentazione di cui all'articolo 1, comma 3, tenuto conto delle situazioni critiche per la salute dell'uomo e l'ambiente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, su indicazione delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei comuni interessati e tenuto conto dei criteri di cui all'allegato B, individua e finanzia gli interventi di bonifica di particolare urgenza. 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio procede con proprio decreto all'attribuzione delle risorse per gli interventi di particolare urgenza a favore dell'ente territoriale competente. Al

71 finanziamento degli interventi di bonifica di particolare urgenza, di cui al comma 1, e' destinato secondo quanto indicato nell'allegato C, il 50% della disponibilita' totale delle somme di cui all'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano individuano gli ulteriori interventi urgenti da effettuare e definiscono le relative priorita' di attuazione. 4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede con proprio decreto al riparto delle risorse disponibili. 5. Con accordi di programma, sottoscritti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dal Ministero della salute, dalle regioni e dalle province autonome vengono individuate le modalita' di finanziamento degli interventi urgenti e le modalita' di cofinanziamento pubblico e privato. 6. Ai fini di agevolare le operazioni di bonifica e di smaltimento dei rifiuti derivanti dalle medesime e' tenuto presso le sezioni regionali dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nell'ambito delle relative attivita' e finanziamenti, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, un repertorio che identifica le aziende iscritte all'albo stesso e, su base volontaria, il listino non impegnativo per l'albo dei prezzi da ciascuna praticati per le diverse tipologie di servizio. Nota all'art. 4: - L'art. 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, e' riportato nelle note alle premesse. Art. 5 Copertura finanziaria 1. Agli adempimenti previsti dal presente regolamento, concernenti la mappatura dei siti inquinati e gli interventi di bonifica di particolare urgenza, si fa fronte con le risorse previste dall'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, finalizzate ai medesimi scopi. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati e sulle somme effettivamente erogate. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 18 marzo 2003 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2003 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 277 Note all'art. 5: - L'art. 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, e' riportato nelle note alle premesse. Allegato A ----> Vedere allegato alle pagg <----

72 Nota all'allegato A: - L'art. 10 della citata legge 27 marzo 1992, n. 257, e' il seguente: «Art. 10 (Piani regionali e delle province autonome) Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 6, comma 5, piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. 2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l'altro: a) il censimento dei siti interessati da attivita' di estrazione dell'amianto; b) il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizato amianto nelle rispettive attivita' produttive, nonche' delle imprese che operano nelle attivita' di smaltimento o di bonifica; c) la predisposizione di programmi per dismettere l'attivita' estrattiva dell'amianto e realizzare la relativa bonifica dei siti; d) l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attivita' di smaltimento dei rifiuti di amianto; e) il controllo delle condizioni di salubrita' ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unita' sanitarie locali competenti per territorio; f) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto; g) il controllo delle attivita di smaltimento e di bonifica relative all'amianto; h) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attivita' di rimozione e di smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate, che e' condizionato alla frequenza di tali corsi; i) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle unita' sanitarie locali per la dotazione della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attivita' di controllo previste dalla presente legge; l) il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorita' per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti. 3. I piani di cui al comma 1 devono armonizzarsi con i piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni. 4. Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non adottino il piano ai sensi del comma 1, il medesimo e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1. - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, recante «Indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento amianto» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre D.P.C.M. 10 dicembre 2002, n. 308 Regolamento per la determinazione del modello e delle modalita' di tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del (Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7/2/2003) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI su proposta del MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

73 e del MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'articolo 36, comma 3 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, il quale prevede, per la tutela dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione all'amianto durante il lavoro, la determinazione del modello e delle modalita' di tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbestocorrelati, nonche' le modalita' di trasmissione della documentazione clinica all'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro da parte degli organi del Servizio sanitario nazionale e degli Istituti previdenziali assicurativi pubblici e privati; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 maggio 1998; Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali; Sentito il parere dell'autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 maggio 2000; Sulla proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati 1. E' istituito presso l'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati. L'ISPESL e' autorizzato alla raccolta ed al trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, cosi' come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n Nel registro e' raccolta l'informazione relativa ai casi di mesotelioma della pleura, del peritoneo, del pericardio e della tunica vaginale del testicolo, diagnosticati in Italia, con lo scopo di: a) stimare l'incidenza dei casi di mesotelioma in Italia; b) raccogliere informazioni sulla pregressa esposizione ad amianto dei casi registrati; c) contribuire alla valutazione degli effetti, dell'avvenuto uso industriale, dell'amianto ed al riconoscimento delle fonti di contaminazione; d) promuovere progetti di ricerca per la valutazione dell'associazione tra casi di mesotelioma ed esposizione ad amianto. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 36 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, concernente: "Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 1991, supplemento ordinario), reca: "Art. 36 (Registro dei tumori). - 1.

74 - 2. Omissis. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', sono determinati il modello e le modalita' di tenuta del registro, nonche' le modalita' di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.". - I commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, supplemento ordinario), recano: "Art. 17 (Regolamenti) Omissis. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.". Nota all'art. 1, comma 1: - Il testo dell'art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), cosi' come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 (disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici) e dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467 (Disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione dei dati personali, a norma dell'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127), e' il seguente: "Art. 22 (Dati sensibili) I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante. 1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonche' relativi ai soggetti che con riferimento a finalita' di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, che siano trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati. 1-ter. Il comma 1 non si applica, altresi', ai dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria. 2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante puo' prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento e' tenuto ad adottare. 3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione legislativa, l'individuazione delle attivita', tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalita' di interesse pubblico e per le quali e' conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1. 3-bis. Nei casi in cui e' specificata, a norma del comma 3, la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di

75 quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalita' perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente. 4. I dati personali indicati al comma 1 possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante: a) qualora il trattamento sia effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, confessioni e comunita' religiose, per il perseguimento di finalita' lecite, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalita' hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati o diffusi fuori del relativo ambito e l'ente, l'associazione o l'organismo determinino idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati; b) qualora il trattamento sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' d'intendere o di volere; c) qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, di rango pari a quello dell'interessato quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalita' di cui all'art. 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2.". Art. 2 Centri operativi regionali 1. Presso ogni regione, gli assessorati alla sanita' individuano i Centri operativi regionali, di seguito denominati COR, e nominano il funzionario responsabile della rilevazione dei casi di mesotelioma e dell'accertamento della pregressa esposizione ad amianto, nonche', su proposta di questo, il soggetto vicario nei casi di vacanza, assenza o impedimento del primo. 2. Ai fini della individuazione dei COR, gli assessorati alla sanita' tengono conto, ove istituite, delle strutture gia' operanti nella regione e nelle province autonome quali: osservatori epidemiologici regionali o altri servizi epidemiologici, archivi locali di mesoteliomi, registri tumori di popolazione. 3. Entro centottanta giorni dalla data di emanazione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano all'ispesl i dati identificativi e le modalita' operative dei COR. 4. La rilevazione di cui al comma 1 comprende i casi di cui al precedente articolo 1, diagnosticati a partire dal 1 gennaio Art. 3 Compiti dei Centri operativi regionali 1. I COR provvedono: a) alla raccolta ed archiviazione delle informazioni su tutti i casi di mesotelioma della pleura, del peritoneo e della tunica vaginale del testicolo, sulla base delle informazioni di cui al comma 4; b) alla definizione dei casi dal punto di vista diagnostico; c) alle verifiche di qualita' delle diagnosi pervenute; d) alla ricerca ed integrazione dell'informazione sulla pregressa esposizione all'amianto dei casi identificati; e) al controllo periodico del flusso informativo dei casi di mesotelioma, anche al fine di valutarne la completezza;

76 f) all'invio all'ispesl, mediante la scheda di notifica di cui all'allegato 1, delle informazioni relative alla diagnosi ed alle valutazioni dell'esposizione con salvaguardia delle previsioni normative di cui alla legge n. 675 del 1996 e del decreto legislativo n. 135 del I COR provvedono all'assolvimento dei compiti di cui al precedente comma 1, in conformita' a standards definiti e periodicamente aggiornati dall'ispesl, anche con la collaborazione dei COR, attraverso la elaborazione delle apposite linee guida. 3. Il personale dei COR e' tenuto al rispetto del segreto professionale e d'ufficio nello svolgimento dei compiti di cui al comma Le strutture sanitarie pubbliche e private forniscono ai COR le informazioni di cui al comma 1, lettera a). Art. 4 Collaborazione con altri istituti 1. L'ISPESL, l'istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e gli altri istituti previdenziali assicurativi pubblici e privati, collaborano al fine di completare od integrare reciprocamente i dati in loro possesso. Art. 5 Modalita' e tenuta del registro 1. Il registro di cui all'articolo 1, puo' essere informatizzato secondo quanto previsto al successivo articolo 6, ed e' comunque tenuto in conformita' alle norme di cui alla legge n. 675 del 1996, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, concernenti la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 2. I COR e l'ispesl dovranno rilasciare, a cura dei responsabili del trattamento dei dati, individuati ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 675 del 1996 e del precedente articolo 2, comma 1, specifiche autorizzazioni agli incaricati del trattamento o della manutenzione dei dati. 3. Il registro di cui all'articolo 1, ove tenuto in forma cartacea, deve essere conforme al modello riportato in allegato L'ISPESL trasmette annualmente alle regioni i dati di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al presente decreto. Detta trasmissione viene effettuata in forma anonima, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge n. 675 del Nota all'art. 5, comma 1: - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 28 luglio 1999 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre Nota all'art. 5, comma 2: - Il testo dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' il seguente: "Art. 5 (Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici) Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e' soggetto alla medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi.". Nota all'art. 5, comma 4: - Il testo dell'art. 23, comma 4, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' il seguente: "Art. 23 (Dati inerenti la salute). - da 1. a 3. Omissis. 4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e' vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalita' di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.". Art. 6 Sistemi di elaborazione automatica dei dati

77 1. Le modalita' informatiche di formazione, trasmissione, conservazione, duplicazione, riproduzione e di validazione, anche temporale dei dati riguardanti il registro di cui all'articolo 1, debbono rispondere a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione dell'8 febbraio 1999, dalla deliberazione dell'autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) n. 24 del 30 luglio 1998, e successive modifiche e dalle regole di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n E' fatto salvo ogni riferimento normativo ove raccolto in un testo unico. 2. L'accesso alle funzioni del sistema e' consentito ai soli soggetti espressamente abilitati all'inserimento dei dati e, con separato elenco, ai soggetti abilitati alla sola lettura. 3. La validazione anche temporale delle informazioni, deve essere riconducibile al soggetto responsabile del COR, con l'apposizione al documento della firma digitale e della marca temporale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 513 del Le eventuali informazioni di modifica non debbono mai sostituire il dato originario gia' memorizzato, ma solo integrarlo. 5. Le comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991, possono essere effettuate anche mediante sistemi informatizzati, con le modalita' fissate dagli organismi destinatari di tali comunicazioni. 6. Le informazioni presenti in banche dati, elenchi o registri, devono essere trattate con tecniche di cifratura o codici identificativi, ovvero nuovi sistemi, che si rendessero disponibili in base al progresso tecnologico, che consentano di identificare gli interessati solo in caso di necessita', ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 135 del Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 10 dicembre 2002 per Il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro della salute Sirchia Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2003 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 114 Note all'art. 6, comma 1: - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 513 del 10 novembre 1997 (Regolamento recante criteri e modalita' per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1999 (Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1999, n Il testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 428 del 20 ottobre 1998 (Regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico da parte delle amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre Nota all'art. 6, comma 5: - Per il testo dell'art. 36, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991, si rimanda alle note alle premesse. Nota all'art. 6, comma 6:

78 - Il testo dell'art. 3, commi 4 e 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e' il seguente: "Art. 3 (Dati trattati). - da 1. a 3. Omissis. 4. I dati contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altri sistemi che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessita'. 5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da ogni altro dato persone trattato per finalita' che non richiedano il loro utilizzo. Al trattamento di tali dati si procede con le modalita' di cui al comma 4 anche quando detti dati non sono contenuti in elenchi, registri o banche dati o non sono tenuti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.". Ministero della sanità Decreto 25 luglio 2001 Rettifica al decreto 20 agosto 1999, concernente "Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto". (Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9/11/2001) IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto il proprio decreto 20 agosto 1999, recante tre specifici allegati, rispettivamente l'allegato 1, riguardante le disposizioni relative agli interventi interessanti l'amianto a bordo delle navi, l'allegato 2, l'utilizzazione di rivestimenti incapsulanti per il cemento amianto e l'allegato 3, la scelta dei dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie; Rilevata la necessita' di apportare alcune modifiche nel preambolo del decreto e all'interno degli allegati 1 e 2; Considerato il decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva n. 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili", in particolare la sostituzione dell'art. 11, con i nuovi riferimenti riportati nell'art. 10 e nell'art. 3; Ritenuto di dover apportare le necessarie modifiche ai suddetti allegati 1 e 2, al fine di correggere gli errori ed adeguare il testo al decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528; Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva comunitaria n. 98/34/CE, modificata dalla direttiva n. 98/48/CE; Decreta: Art Il testo del preambolo del citato decreto 20 agosto 1999, all'ultimo capoverso al posto di: "Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva comunitaria n. 98/84/CE che modifica la procedura istituita dalla direttiva n. 83/189/CEE", leggasi: "Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva comunitaria n. 98/34/CE modificata dalla direttiva n. 98/48/CE". 2. Il testo dell'allegato 1 del citato decreto 20 agosto 1999, e' cosi' modificato.

79 Al penultimo capoverso della premessa di pag. 28 al posto di: "Per la localizzazione e la classificazione dei... si fa riferimento ai criteri generali di cui al decreto ministeriale 6 settembre 1994, e alla tabella A) del presente decreto...", leggasi: "Per la localizzazione e la classificazione dei... si fa riferimento ai criteri generali di cui al decreto ministeriale 6 settembre "; 3. Il testo dell'allegato 2, pag. 33, punto 7 del citato decreto 20 agosto 1999, e' cosi' modificato, al posto di: "La conformita' dei rivestimenti incapsulanti alle caratteristiche prestazionali richieste nell'appendice 1 (punti 1, 2, 3 e 4)...", leggasi: "La conformita' dei rivestimenti incapsulanti alle caratteristiche prestazionali richieste nell'appendice 1 (punti 1, 2 e 3) ". Aggiungasi dopo l'ultimo periodo la seguente frase: "Nei confronti dei prodotti legittimamente fabbricati e/o immessi in commercio negli altri Paesi dell'unione europea ovvero in Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, si intendono riconoscere le certificazioni rilasciate da laboratori di tali Stati, accreditati in conformita' alla norma EN ISO IEC 17023, anche se tali certificazioni vengono rilasciate sulla base di una normativa nazionale dei medesimi Stati equivalente alla norma italiana.". 4. Il testo dell'allegato 2, pag. 33, punto 8 del citato decreto 20 agosto 1999, e' cosi' modificato, al posto di: "Il committente dovra' dare comunicazione dei lavori all'organo di vigilanza competente per territorio in quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 11, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 494/1996", leggasi: "Il committente dovra' dare comunicazione dei lavori all'organo di vigilanza competente per territorio in quanto ricorrono le condizioni sancite dall'art. 10, lettera a) del decreto legislativo n. 528/1999, in particolare il rimando al caso previsto dall'art. 3, comma 3, lettera b) dello stesso decreto legislativo n. 528/1999.". Conseguentemente il diagramma di flusso della tabella 2 di pag. 32, risulta cosi' modificato e corretto: nella parte relativa al committente al posto della frase contenuta nella quarta icona: "Redige notifica da inviare all'organo di vigilanza, art. 11/1C, decreto legislativo n. 494/1996", leggasi: "Redige notifica da inviare all'organo di vigilanza, art. 10/1a, decreto legislativo n. 528/1999"; nella parte relativa all'organo di vigilanza al posto della frase contenuta nella seconda icona: "Riceve e controlla la notifica dell'impresa che esegue la bonifica", leggasi: "Riceve e controlla la notifica inviata dal committente prima dell'inizio dei lavori di bonifica". 5. Il testo dell'allegato 2, pag. 34, appendice 1, punto 5 del citato decreto 20 agosto 1999, e' cosi' modificato, al posto della prima riga dove e' scritto: " norma UNI CEI GN ", leggasi: " norma UNI CEI EN ". Art Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 luglio 2001 Il Ministro della sanita' Sirchia Il Ministro delle attivita' produttive Marzano Decreto Ministeriale del 14/05/1996 Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto". (Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n. 251 del 25/10/1996)

80 IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO. Vista la legge 27/3/1992, n. 257, dettante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto ed in particolare l'art. 6, comma 3, e l'art. 12, comma 2; Visto il decreto del Ministro della sanita' datato 6 settembre 1994 e pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1994, concernente normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12 comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto dettante disposizione per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie; Visto il decreto del Ministro della sanita' 26/10/1995, attualmente in fase di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale concernente normative e metodologie tecniche relative agli interventi di bonifica dei mezzi mobili rotabili, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto; Visti i documenti tecnici predisposti dalla commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'art. 4 della legge medesima, ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera f), concernenti normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto; Decreta: Art. 1. Gli interventi di bonifica dei siti industriali dismessi, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, devono essere attuati in base alle normative e metodologie tecniche, riportate in allegato 1 del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante. Art. 2. L'uso e gli interventi di manutenzione e di bonifica di unita' prefabbricate contenenti amianto, devono essere attuati in base ai criteri riportati in allegato 2, al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante. Art. 3. L'uso e gli interventi di manutenzione e di bonifica di tubazioni e di cassoni in cemento-amianto per il trasporto e/o deposito di acqua potabile e non potabile devono essere attuati in base ai criteri riportati in allegato 3 al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante. Art. 4. Gli interventi di estrazione e l'uso di pietre verdi, nonche' gli interventi di bonifica dei materiali costituiti da pietre verdi contenenti amianto devono essere attuati in base ai criteri riportati in allegato 4 al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante. Art. 5. I laboratori che intendono effettuare rilevamenti ed analisi ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge n. 257/1992 devono essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato 5 che costituisce parte

81 integrante del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno della pubblicazione medesima. ALLEGATO 1 - NORMATIVE E METODOLOGIE TECNICHE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO, IL CONTROLLO E LA BONIFICA DI SITI INDUSTRIALI DISMESSI. PREMESSA La presente normativa si applica: a) alle aree ed agli edifici industriali in cui la contaminazione proviene dalla lavorazione dell'amianto o di prodotti che lo contengono (quindi siti industriali dismessi); b) alle altre situazioni in cui l'eventuale inquinamento da amianto e' determinato dalla presenza di locali adibiti a stoccaggio di materie prime o manufatti o dalla presenza di depositi di rifiuti. Ai fini della bonifica le situazioni di queste aree possono risultare molto diverse fra di loro anche in relazione alla differente tipologia industriale. In considerazione di cio' per ogni intervento dovra' essere presentato alla Azienda U.S.L. competente per territorio il piano di lavoro di cui all'art. 34 del D.lgs 277/91 con i seguenti allegati: - Autorizzazione discarica (copia) - Autorizzazione trasportatore (copia) - Nominativi del personale impiegato in cantiere con i rispettivi certificati di idoneita' medica. A - SOPRALLUOGO RICOGNITIVO. Lo scopo del sopralluogo e' quello di evidenziare le situazioni di presenza residuale di amianto e di manufatti contenenti amianto. Dal censimento dovranno emergere i seguenti elementi conoscitivi. a) - presenza o meno di residui di manufatti (non piu' commerciabili) e quindi da considerare come rifiuti da smaltire (indicare le quantita' in metri cubi e in tonnellate); b) - presenza o meno di sfridi delle lavorazioni, valutando la tipologia (rottami, polveri) dello sfrido - (indicare le quantita' in metri cubi e in tonnellate); c) - presenza o meno di residui di polveri contenenti amianto presenti in eventuali impianti di abbattimento (indicare le quantita' in chilogrammi). B - CAROTAGGIO DEI TERRENI PER EVIDENZIARE EVENTUALI MATERIALI INTERRATI. I sondaggi: a) - dovranno essere eseguiti prendendo ogni possibile precauzione atta ad evitare il sollevamento di polveri nel corso della perforazione; b) - saranno condotti per le profondita' ritenute necessarie in relazione alla particolare situazione del sito da investigare e quindi la lunghezza degli stessi dovra' essere stabilita caso per caso; c) - dovranno permettere il prelievo delle carote, ad esempio di 10 cm. di diametro, che dovranno essere sigillate e opportunamente conservate per il prelievo dei campioni da analizzare. C - ANALISI DEI MATERIALI EVIDENZIATI DURANTE LE FASI "A" e "B". I metodi di analisi dei materiali raccolti durante le attivita' ricognitive di cui ai punti A e B, sono quelli indicati negli allegati tecnici al DM 6/9/94.

82 D - LE OPERAZIONI DI BONIFICA. Le operazioni di bonifica dovranno tener conto di quanto emerso durante le fasi conoscitive A, B, C; non potranno essere identiche in tutte le situazioni, ma dovranno essere modulate caso per caso in relazione alle particolari situazioni. In linea di massima dovranno essere eseguite per fasi la cui effettiva successione nel piano di lavoro dovra' tenere conto della specifica situazione: I FASE: eventuale rimozione delle coperture in amianto-cemento; II FASE: bonifica degli edifici; III FASE: bonifica delle reti fognarie e delle fosse di decantazione; IV FASE: bonifica dei terreni. PRIMA FASE: eventuale rimozione delle coperture in amianto-cemento. Seguire le procedure previste dal DM 6/9/94 - punto 7). SECONDA FASE: bonifica degli edifici. La bonifica di questi siti deve permettere di rimuovere le eventuali polveri depositate ed i materiali contenenti amianto come emerso durante le indagini conoscitive (vedi punti A/B/C). I materiali di cui ai punti Aa/Ab/Ac, dovranno essere raccolti e smaltiti secondo procedure "ad hoc" in funzione della classificazione attribuita alle diverse tipologie di rifiuto. Verificato che nei capannoni industriali e negli edifici esistenti nell'area non sono individuabili materiali contenenti amianto (fa eccezione la eventuale copertura in lastre o ondulati di amiantocemento), la bonifica si fonda su una preventiva aspirazione delle polveri depositate con appositi aspiratori muniti di filtri assoluti e su di un lavaggio con idropulitrice od altra idonea strumentazione. Il lavaggio sara' effettuato in modo accurato allo scopo di rimuovere completamente le polveri depositate. Al termine di tale operazione i locali saranno lasciati in quiete per sette giorni; successivamente si procedera' ad un accurato lavaggio dei pavimenti con acqua. Tutte le acque risultanti dalle operazioni di pulizia, ad esempio con idropulitrici od altra idonea strumentazione, verranno convogliate, dopo il passaggio in pozzetti di filtraggio, ad una vasca di raccolta e decantazione, prima dell'invio al sistema fognario; dovra' essere rispettato il valore limite previsto dalla normativa vigente. Al fine della bonifica la vasca, tutti i pozzetti e le canalizzazioni verranno bonificati ed il materiale risultante, dopo l'analisi per la caratterizzazione del rifiuto, verra' inviato in idonea discarica. Al termine delle operazioni di lavaggio verra' effettuato un controllo da parte dei competenti Organi territoriali di vigilanza prima di procedere ad un ulteriore trattamento di tutte le superfici con idonei materiali incapsulanti. Tutti gli addetti all'operazione di bonifica dovranno utilizzare tute ad un pezzo del tipo a perdere, complete di cappuccio e calzari, nonche' respiratori con filtro P3 a ventilazione assistita. Essi dovranno disporre di spogliatoio con locali separati civile/lavoro del tipo previsto dal Decreto Ministeriale del 6/9/94. - Indicazione delle modalita' di lavoro: - Delimitazione dell'area di cantiere con nastro bicolore ed apposizione della prescritta cartellonistica di legge.

83 - Intervento di pulizia meccanica di pavimenti e pareti con idonei strumenti atti a rimuovere amianto minimizzandone la dispersione ambientale. - Raccolta ed insaccamento delle eventuali melme dei pozzetti per lo smaltimento finale (da effettuare dopo la terza fase di bonifica). Il personale operera' indossando indumenti - tute con cappuccio, guanti e calzari a perdere -. Le vie respiratorie saranno protette da maschere a filtro assoluto tipo P3. Il personale operante uscira' dalla zona di lavoro seguendo il percorso specificato nel Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 e piu' precisamente: a) - spogliatoio sporco: svestizione degli indumenti e collocazione degli stessi in appositi sacchi; b) - locale docce - doccia praticata tenendo indossata la maschera; c) - chiusa d'aria - l'operaio si toglie la maschera; d) - spogliatoio pulito - deposito maschera e vestizione con gli indumenti personali. Nel caso siano presenti materiali contenenti amianto utilizzati per la costruzione degli edifici o materiali coibentati a spruzzo si dovranno attivare procedure piu' rigorose da valutare caso per caso nell'ambito del piano di lavoro. TERZA FASE: bonifica delle reti fognarie e delle fosse di decantazione. Per quanto riguarda le reti fognarie e le fosse di decantazione la bonifica dovra' essere effettuata come segue: a - nel caso in cui i materiali siano sotto forma di melme (ad esempio dopo la bonifica degli edifici con idropulitura) si procedera' ad una rimozione senza la realizzazione di coperture e sistemi in depressione; b - nel caso in cui i materiali siano sotto forma pulverulenta dovra' essere realizzato il sistema di copertura in depressione cosi' come previsto per la "Quarta fase: bonifica dei terreni". Nel caso a) il personale dovra' seguire le procedure previste dal D.M. 6/9/94 punto 7 "Rimozione delle lastre in cemento-amianto". Nel caso b) il personale dovra' seguire quanto indicato per la "Quarta fase bonifica dei terreni". QUARTA FASE: bonifica dei terreni. Sulla base della indagine di carotaggio si effettuera' la bonifica del suolo nei casi in cui sia previsto un riutilizzo del sito industriale che renda necessaria una escavazione del suolo stesso (fondazioni o altro). Nel caso di riutilizzo del sito con conservazione della situazione superficiale esistente ed in assenza di particolari situazioni di rischio derivanti dall'assetto idrogeologico del territorio, gli eventuali rifiuti interrati di amianto risultanti dal carotaggio potranno non essere rimossi dall'area. In questo caso dovra' comunque essere data comunicazione alle Aziende U.S.L. competenti per territorio chi vincoleranno il riutilizzo del sito stesso per utilizzazioni diverse da quella conservativa alla rimozione dell'amianto residuale. La bonifica del suolo si eseguira' attuando la installazione di due sale tecniche spostabili realizzate con strutture in carpenteria metallica e rivestite con fogli di polietilene di adeguato spessore. Le sale saranno mantenute in depressione attraverso gruppi di aspirazione a filtrazione assoluta. La prima sala avra' le dimensioni di metri 20 per 10 e sara' adibita alla decontaminazione ed al "condizionamento" dei cassoni di trasporto prima di essere allontanati. Le dimensioni della seconda sala saranno stabilite in funzione delle dimensioni dei cassoni di trasporto per consentirne una gestione corretta. Il personale operera' indossando indumenti a perdere (tute col cappuccio, guanti e calzari). Le vie respiratorie saranno protette da maschere a filtro assoluto tipo P3.

84 Il personale operante uscira' dalla zona di lavoro seguendo il dettato del D.M. del 6 settembre MONITORAGGI. Durante tutte e quattro le fasi si effettueranno i seguenti monitoraggi: 1 - Il personale impegnato nelle operazioni di bonifica verra' monitorato secondo quando disposto dal D.Lg.vo 277/ All'esterno dello stabilimento, durante l'intervento di bonifica, dovra' essere garantito un monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree circostanti il cantiere di bonifica. I criteri e le modalita' del monitoraggio sono quelli indicati al punto 5a.11 del DM 6/9/94. E - CERTIFICAZIONE DELLA RESTITUIBILITA' DEL SITO INDUSTRIALE BONIFICATO. Per certificare la restituibilita' del sito bonificato, si adotteranno i criteri previsti nei punti 6a) e 6b) del DM 6/9/94 eventualmente adeguandoli caso per caso alla particolarita' della situazione. ALLEGATO 2 - CRITERI PER LA MANUTENZIONE E L'USO DI UNITA' PREFABBRICATE CONTENENTI AMIANTO. Il presente allegato si riferisce alle unita' prefabbricate, incluse quelle di pronto intervento, adibite a mense, alloggi singoli e comunitari, scuole, posti di pronto soccorso, piccoli ospedali, ecc. nelle quali e' stata riscontrata la presenza di amianto. Tali unita' vengono comunemente utilizzate in caso di calamita' naturale (terremoti, alluvioni, ecc.) ed in genere in tutte quelle situazioni ambientali poco favorevoli in cui difficilmente si possono far intervenire mezzi meccanici quali autogru, bulldozer, ecc; esse presentano infatti peso limitato dei singoli componenti, facilita' di montaggio e non necessitano di alcuna opera di fondazione. A seconda degli anni di fabbricazione sono state impiegate in alcuni modelli lastre in cementoamianto principalmente per le pareti e le strutture del tetto; anche i rivestimenti dei pavimenti possono essere costituiti da materiali contenenti amianto quali mattonelle viniliche, ecc. L'amianto utilizzato e' prevalentemente di tipo crisotilo nelle lastre delle pareti e crocidolite in quelle del tetto; non mancano casi di lastre con presenza di crisotilo in miscela con amianti di tipo anfibolico. Le lastre di cemento-amianto sono poste in genere tra un rivestimento esterno e uno interno in lamiera preporcellanata, laminato plastico, metallico o di altro tipo. Solitamente e' presente, dietro uno dei rivestimenti, uno strato di materiale isolante (poliuretano espanso, polistirolo, lana di roccia, ecc.). Nelle strutture del tetto le lastre di cemento - amianto possono non presentare un rivestimento esterno, mentre l'altra parete e' solitamente rivestita da materiale isolante. Se il confinamento fra le due lamiere e' in stato ottimale non si determina rilascio di fibre di amianto nell'area ambiente. In letteratura non risultano descritti casi di inquinamento ambientale da fibre di amianto associati ad unita' prefabbricate. Con i censimenti da realizzarsi nel rispetto dei piani regionali si otterranno i dati relativi al numero, alla tipologia ed alla dislocazione nel territorio di tali unita' prefabbricate contenenti amianto, siano esse immagazzinate che in uso. Durante l'installazione delle lastre componenti delle suddette strutture, ove le stesse non risultino confinate fra due rivestimenti, andranno prese opportune precauzioni qualora vengano eseguite operazioni (fori, ritocchi ecc.) che possono dar luogo ad emissione di fibre di amianto. Tali operazioni andranno comunque eseguite prima dell'installazione in ambienti, diversi da quelli di destinazione e da personale qualificato munito di un idoneo apparecchio di protezione delle vie respiratorie. Per "idoneo apparecchio di protezione delle vie respiratorie", trattandosi in ogni caso di operazioni

85 o lavorazioni occasionali e limitate nel tempo (cioe' non inserite con carattere di continuita' in un ciclo lavorativo) si ritiene appropriata una semimaschera con filtro antipolvere di classe P3 (alta efficienza), con un fattore di protezione operativo (che tiene cioe' conto delle reali condizioni di utilizzo del respiratore sul posto di lavoro) pari a trenta. L'operatore ha cioe' la garanzia di poter lavorare in condizioni di sicurezza fintanto che la concentrazione ambientale dell'inquinante non superi di trenta volte il relativo valore limite di soglia. Nel caso piu' restrittivo degli amianti anfibolici, cio' vuol dire fino alla concentrazione di 6 fibre/cm 3 = 6000 fibre/litro. Nel caso di interventi saltuari e di breve durata che vengano effettuati sui pannelli delle pareti per la sostituzione delle parti metalliche di aggancio, si dovra' limitare al massimo la manomissione delle lastre di cemento-amianto, ricorrendo ad esempio all'utilizzo di prodotti deossidanti per ferro. Qualora fosse assolutamente necessario l'impiego di attrezzature abrasive, queste dovranno essere munite di idonea aspirazione con relativi filtri assoluti. Tali interventi andranno comunque effettuati in zone confinate da personale qualificato munito di idonei respiratori. Tutte le operazioni di manutenzione e preparazione delle lastre destinate al montaggio in zone di pronto intervento dovranno ovviamente essere effettuate nei magazzini o depositi di tali prefabbricati, con le dovute attenzioni legate alla presenza di amianto ed eseguendo le operazioni nel rispetto della normativa vigente (decreto legislativo 277/91 e legge 257/92. Nel caso di bonifica di lastre deteriorate con prodotti incapsulanti, o di rimozione delle stesse perche' in stato di degrado avanzato, valgono naturalmente tutte le raccomandazioni e disposizioni del DM 6/9/94. Un apposito foglio di istruzioni, predisposto dagli Enti che hanno in dotazione le suddette unita' prefabbricate dovra' riportare in maniera dettagliata i criteri suindicati per l'installazione, il controllo e la manutenzione delle stesse. Gli Enti proprietari delle strutture medesime dovranno predisporre ed applicare sistematicamente un adeguato piano di controllo e di manutenzione periodica. Dovranno essere inoltre date indicazioni agli utenti dei prefabbricati per un buon uso dei locali, raccomandando il divieto di impiego di trapani e attrezzature abrasive, in modo da evitare tutte quelle operazioni che possano far disperdere amianto nell'ambiente. Tali indicazioni dovranno essere contenute in maniera dettagliata in un apposito "libretto d'uso". In caso di consegna di prefabbricati con suppellettili sara' posta cura che nessun arredo necessiti di forature o di altro intervento sulle pareti. Nell'installazione dell'impianto elettrico dovra' essere evitato l'attraversamento (se non gia' predisposto) delle lastre, o di altro materiale contenente amianto, disponendo canalette esterne fissate, ad esempio, mediante rivetti che interessino soltanto il rivestimento delle lastre. ALLEGATO 3 - CRITERI PER LA MANUTENZIONE E L'USO DI TUBAZIONI E CASSONI IN CEMENTO-AMIANTO DESTINATI AL TRASPORTO E/O AL DEPOSITO DI ACQUA POTABILE E NON. In merito a tale problematica sono state eseguite una serie di valutazioni sia tecniche che normative, in base alle quali sono stati individuati i seguenti indirizzi comportamentali. Innanzitutto e' stata valutata la possibilita' di utilizzare tubazioni e cassoni in cemento-amianto per il trasporto e/o il deposito di acqua potabile. In merito a tale aspetto, basandosi sulle indicazioni fornite dall'istituto Superiore di Sanita' e' stato rilevato che: 1) studi a livello internazionale su popolazioni esposte, attraverso l'acqua potabile, a concentrazioni di fibre di amianto variabili da 1x10 6 a 200x10 6 fibre/litro, provenienti sia da sorgenti naturali contaminate che dalla cessione da parte di condotte o cassoni in cemento-amianto, non hanno fornito finora chiare evidenze di una associazione fra eccesso di tumori gastrointestinali e consumo di acqua potabile contenente fibre di amianto. L'interpretazione dei dati ottenuti dal complesso di tali ricerche e' a tutt'oggi un problema dibattuto sul quale non vi e' unanimita' di vedute.

86 2) L'Organizzazione Mondiale della Sanita' (O.M.S.) ha pubblicato, nell'anno 1994, il documento "Direttive di qualita' per l'acqua potabile" - Volume 1 Raccomandazioni - nel quale si e' cosi' espressa nei confronti del rischio per la salute correlato all'ingestione di fibre di amianto attraverso l'acqua potabile"... Non esiste dunque alcuna prova seria che l'ingestione di amianto sia pericolosa per la salute, non e' stato ritenuto utile, pertanto, stabilire un valore guida fondato su delle considerazioni di natura sanitaria, per la presenza di questa sostanza nell'acqua potabile". 3) L'utilizzazione di acque contaminate potrebbe essere anche causa dell'aumento della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse. E' stato riportato infatti (dati di provenienza USA) che l'uso di acque con elevata contaminazione di amianto (20x10 6 fibre/litro) puo' incrementare anche di 5 volte rispetto al livello di fondo, i livelli di fibre aerodisperse all'interno delle abitazioni servite da tali acque. 4) In ambito nazionale non sono state svolte indagini sistematiche ad ampio raggio sulla contaminazione da amianto delle acque potabili; tuttavia, i risultati ottenuti nel corso degli ultimi anni dall'istituto Superiore di Sanita' in collaborazione con 7 Regioni, pur evidenziando che il fenomeno della contaminazione da amianto delle acque potabili esiste anche in Italia, mostrano che esso ha dimensioni assai inferiori di quelle osservate in vaste aree degli USA e del Canada. 5) Il rilascio di fibre da tubazioni o cassoni in cemento-amianto dipende dalla solubilizzazione della matrice cementizia, dovuta soprattutto alla sottrazione di ioni calcio; in tale situazione le fibre possono essere liberate e cedute all'acqua. Il rilascio di fibre e' causato percio' essenzialmente dalla natura dell'acqua condottata e in particolare dalla sua aggressivita', che e' funzione del ph, dell'alcanilita' totale e della durezza calcica. Il rilascio di fibre dalle tubature e' influenzato inoltre da altri fattori quali la temperatura, l'ossigeno disciolto, il contenuto di solidi sospesi, la turbolenza e la velocita' dell'acqua. Nella Circ. del Min. Sanità n. 42 del 1/8/1986 pubblicata sulla G.U. n. 157 del 9/7/1986 e' suggerito un indice di aggressivita' dell'acqua da usare come riferimento per l'individuazione delle situazioni in cui potrebbe aversi rilascio di fibre dalle tubazioni in cementoamianto. 6) Nell'attuale normativa nazionale e comunitaria non sono previste prescrizioni relative alla sostituzione dei cassoni in cemento-amianto per l'acqua potabile. Per quanto riguarda eventuali difficolta' tecniche che potrebbero insorgere nella sostituzione parziale di tubature in cemento-amianto con tubature in materiali diversi, da un'indagine condotta presso le Associazioni industriali di settore, risulta che generalmente non sussistono particolari problemi, essendo disponibili sul mercato adeguati ed efficaci strumenti tecnici (giunti, raccordi ecc.) privi di amianto. Informazioni possono essere ottenute presso le Associazioni industriali di settore. E' stata altresi' valutata la possibilita' di utilizzazione di tubazioni in cemento-amianto negli interventi di manutenzione - sostituzione di condotte per le acque delle reti idriche e fognarie. A riguardo il comma 2 dell'art. 1 della legge 27/3/1992 n. 257 ha vietato (con decorrenza dal 365 giorno dalla data di entrata in vigore della legge medesima) "l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, o di prodotti contenenti amianto", facendo peraltro salvi i diversi termini previsti nella tabella allegata alla legge "per la cessazione della produzione e della commercializzazione dei prodotti". Dalla formulazione della norma si evince che il divieto non e' esteso anche all'utilizzazione dei prodotti di amianto o contenenti amianto. Oltre al dato testuale, anche l'interpretazione logica porta a concludere che l'impiego dei prodotti contenenti amianto e' escluso dall'ambito dei divieti previsti dalla norma citata. Non avrebbe senso, infatti, la previsione che consente l'ulteriore produzione e commercializzazione, per un periodo di due anni, di vari prodotti contenenti amianto (fra cui "tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile ed industriale"), se non fosse poi lecito impiegare, anche dopo lo scadere del biennio, i prodotti venduti prima della scadenza del predetto termine. Si ritiene che l'utilizzazione, da parte dei gestori di opere idrauliche (ad esempio consorzi irrigui,

87 comuni etc.), di tubature in cemento-amianto negli interventi di manutenzione-sostituzione di condotte per le acque cittadine delle reti idriche e fognanti non possa ritenersi vietata ai sensi della legge 257/92, purche' si tratti di tubature regolarmente acquistate dai soggetti medesimi entro i termini dalla stessa previsti e fatti salvi, in ogni caso, gli effetti di eventuali successive disposizioni. In tali lavorazioni si ribadisce l'obbligo del rispetto del Decreto Legislativo 277/91 relativo alla protezione dei lavoratori, nonche', per la sostituzione dei materiali gia' in opera, l'obbligo di seguire i criteri indicati dal pto. 7 del D.M. 6/9/94. Va, peraltro, rilevato che, sotto il profilo dell'opportunita', l'impiego, anche ai soli fini di manutenzione, di prodotti contenenti amianto dovrebbe essere, con il passare del tempo, sempre piu' limitato, in coerenza con l'intento del legislatore di assicurare una progressiva eliminazione dei materiali potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. Per quanto sopra si richiama la necessita' di valutare il reale stato di conservazione dei manufatti in oggetto (degrado del cemento-amianto, danni alla superficie dei cassoni, danni alle tubazioni, frattura della matrice cementizia, in conseguenza dei quali si potrebbe avere una cessione di fibre di amianto all'acqua) per decidere sulla opportunita' della loro sostituzione. In proposito si richiama l'attenzione delle Competenti Amministrazioni sulla esigenza di programmare in tempi rapidi la progressiva e sistematica eliminazione delle tubazioni e dei cassoni di deposito di acque, via via che lo stato di manutenzione degli stessi e le circostanze legate ai vari interventi da effettuarsi diano l'occasione per tale dismissione. Nei casi di sostituzione sia parziale che totale dei manufatti, i criteri di valutazione e di bonifica da prendere in considerazione sono quelli indicati al punto 2 del Decreto Ministeriale 6/9/94, adattandoli alle particolari tipologie dei manufatti presi in esame. ALLEGATO 4 - CRITERI RELATIVI ALLA CLASSIFICAZIONE ED ALL'UTILIZZO DELLE "PIETRE VERDI" IN FUNZIONE DEL LORO CONTENUTO DI AMIANTO. Classificazione delle cosiddette "Pietre verdi" in funzione del loro contenuto di amianto. LITOTIPO Minerali principali "serpentiniti" antigorite, crisotilo, olivina, pirosseni orto e s.l. clino, anfibolo tremolite, talco, dolomite, granato, spinelli cromite e magnetite prasiniti feldspato albite, epidoti, anfiboli

88 tremolite-actinolite, glaucofane, pirosseni clino e mica bianca eclogiti pirosseno monoclino, granato, rutilo, anfibolo glaucofane anfiboliti orneblenda, plagioclasio, zoisite, clorite, antofillite-gedrite scisti actinolite, talco, clorite, epidoto, olivina actinolitici scisti cloritici, talco, clorite, dolomite, tremolite, actinolite, talcosi e serpentino, crisotilo, rutilo, titanite, granato serpentinosi oficalciti talco, antigorite, crisotilo, tremolite, dolomite, calcite, olivina La classificazione delle pietre verdi in funzione del loro contenuto di amianto e' stata eseguita sulla base delle informazioni di natura petrografica oggi disponibili in letteratura. La quantita' esatta di

89 amianto, sia esso amianto di serpentino o amianto di anfibolo non puo' essere definita in modo assoluto, ma deve essere valutata caso per caso. Per una corretta definizione dei controlli da eseguire sulle pietre verdi al fine di un loro utilizzo come rocce ornamentali o come inerti, si indicano i seguenti criteri generali: A - VALUTAZIONE DEL CONTENUTO DI AMIANTO NEL GIACIMENTO E CONTROLLI DURANTE L'ATTIVITA' ESTRATTIVA. La procedura prevede un controllo iniziale del contenuto di amianto stimato medio sul giacimento, effettuato mediante rilevamento petrografico di dettaglio. Il rilevamento dovra' effettuarsi su un'area tale da coprire tutta l'estensione del giacimento e le zone di rispetto. La relazione geologica prodotta dovra' contenere i seguenti elementi: - descrizione dell'area dal punto di vista geomorfologico, geologico e idrogeologico; - descrizione dell'area con cartografia dettagliata degli affioramenti; - sezioni geologiche, effettuate in modo da descrivere il giacimento trasversalmente all'avanzamento del fronte di cava. L'eventuale presenza di amianto gia' evidente in superficie dovra' essere valutata in termini quantitativi, riportata in cartografia e dovranno essere indicate, se possibile, le direzioni di immersione dei filoni o degli strati che contengono amianto. L'attivita' della cava dovra' essere tenuta sotto controllo mediante una descrizione petrografica dei litotipi incontrati durante l'avanzamento del fronte di taglio. Tale descrizione verra' effettuata sia con rilevamento sul campo che con l'ausilio di analisi di tipo mineralogico-petrografico. La frequenza del controllo e' da stabilirsi in relazione alla volumetria del materiale estratto e alla velocita' di avanzamento del fronte di cava. Contemporaneamente dovranno essere effettuati, da parte degli Organi territoriali di vigilanza, controlli con prelievo di campioni di particolato aerodisperso ed analisi mediante microscopia ottica (MOCF) o elettronica a scansione (SEM). L'eventuale affioramento di filoni ricchi di amianto dovra' essere prontamente segnalato prima che il proseguire dell'attivita' estrattiva provochi un inquinamento ambientale da fibre di amianto; in questo modo sara' possibile intervenire con un'azione preventiva, ad esempio mediante incapsulamento o altri idonei sistemi e quindi modificare opportunamente la procedura di estrazione. B - VALUTAZIONE DEL CONTENUTO DI AMIANTO NEI MATERIALI ESTRATTI. La valutazione del contenuto di amianto nei materiali ottenuti dall'attivita' estrattiva deve essere eseguita con metodi che permettano la misura media del contenuto di fibre "liberabili" dal materiale. Tale valutazione deve tenere conto dei seguenti fattori: - caratteristiche petrografiche del materiale - usurabilita' del materiale in funzione delle condizioni di preparazione d'uso. La misura deve quindi tendere ad ottenere un indice che determini la sua pericolosita'. Distinguendo tra materiali in breccia, materiali in lastre e materiali in blocchi, si possono indicare tre procedure. B1 - Materiali in breccia. Si fara' riferimento ad un indice di rilascio determinato utilizzando come parametri la percentuale di amianto liberato e la densita' relativa del materiale solido. I campioni di breccia verranno prelevati secondo un opportuno criterio statistico, ordinariamente non inferiore a un campione ogni 1000 mc; nel caso in cui il controllo del fronte di cava, effettuato in conformita' a quanto descritto al precedente punto A, evidenzi l'affioramento di filoni contenenti amianto, il campionamento sul materiale in breccia dovra' avvenire con frequenza di un campione

90 ogni 100 mc. Quando il controllo del fronte di cava assicurera' l'assenza degli affioramenti sopradetti, la frequenza dei test potra' essere progressivamente ridotta ai limiti ordinari. Per la determinazione della percentuale in peso di amianto in fibre liberate si suggerisce la seguente procedura: 1 - pesatura del materiale. 2 - prova di sfregamento tramite automacinazione per quattro ore mediante la macchina di cui alla Fig lavaggio del materiale, filtrazione del liquido di lavaggio e raccolta della polvere su filtro. 4 - analisi della povere con metodi quantitativi per la valutazione della presenza di amianto in fibre (IR e SEM). La densita' relativa sara' calcolata sul materiale dopo la macinazione, secondo la relazione: % densita' relativa = densita' apparente / densita' assoluta L'espressione finale da utilizzare sara' la seguente: I.r. = % amianto liberata / % densita' relativa Nella classificazione dei materiali naturali si dovra' fare riferimento quindi all'indice di rilascio, modificato in modo da utilizzare la percentuale di amianto rilasciato dal materiale e non la percentuale di amianto totale. Il materiale verra' quindi definito non pericoloso quando l'indice di rilascio sara' inferiore o uguale a 0,1. B2 - Materiali in lastre. Si fara' riferimento ad un indice di rilascio determinato utilizzando come parametri la percentuale di amianto liberato e la densita' relativa del materiale solido. I materiali in lastre saranno sottoposti ad una prova di sfregamento per la determinazione del peso di polvere di amianto liberata. Il numero di campioni da saggiare sara' stabilito in funzione della superficie di lastre prodotta, ma in misura ordinariamente non inferiore a nr. 1 campione ogni 50 mc. di materiale lavorato; nel caso in cui il controllo del fronte di cava, effettuato in conformita' a quanto descritto nel precedente punto A, evidenzi l'affioramento di filoni contenenti amianto, il campionamento sul materiale da sottoporre a lavorazione, dovra' avvenire con frequenza non inferiore a nr. 1 campione ogni 10 mc di materiale lavorato. Quando il controllo del fronte di cava assicurera' l'assenza degli affioramenti sopradetti, la frequenza dei test potra' essere progressivamente ridotta ai limiti ordinari. I campioni saranno presi da lastre non immediatamente superficiali, ma almeno a 5 cm dalla superficie del blocco. Le dimensioni dei campioni da analizzare sono indicate nella Fig. 2. La prova di sfregamento va effettuata mediante una macchina rotazionale/abrasiva, secondo lo schema di apparato in Fig. 2. La polvere ottenuta verra' raccolta mediante lavaggio e filtrazione su un setto poroso da 0,45 µm. L'analisi della presenza e della quantita' di amianto verra' eseguita mediante diffrattometria a raggi X secondo quanto indicato nel D.M. 6/9/94. Il materiale verra' quindi considerato non pericoloso quando l'indice di rilascio sara' inferiore o eguale a 0,1. Gli Organi territoriali di vigilanza dovranno altresi' effettuare periodicamente prelievi di polveri dall'ambiente di lavoro per verificare eventuale rilascio di fibre di amianto durante le attivita' di taglio. B3 - Materiali in blocchi destinati a costituire barriere costiere o massicciate.

91 Per questo tipo di materiali le prove riguardano una valutazione mineralogica della superficie visibile. L'osservazione dovra' accertare l'assenza di fibre superficiali sui blocchi, eventualmente anche con il prelievo e l'analisi con idonea strumentazione di campioni superficiali. Si valutera' quindi la distribuzione superficiale dell'amianto, quantificando in modo orientativo la quantita' di amianto rispetto alla superficie del blocco. La valutazione orientativa della superficie del blocco si puo' eseguire assimilando il blocco ad un cubo con lato pari alla radice cubica del volume: V (m 3 ) = peso (t)/densita' (t/m 3 ) Superficie totale (orientativa) = 6 ( 3 V ) 2 I blocchi che risulteranno contaminati superficialmente da amianto, in misura inferiore allo 0,1% della superficie totale stimata verranno considerati non pericolosi. Figura 1: Apparato suggerito per le prove di automacinazione Il materiale viene immesso in un cilindro rotante in acciaio con tappo a chiusura ermetica. Il cilindro, delle dimensioni suggerite, viene fatto rotare su rulli gommati, collegati ad un motore elettrico. La quantità di materiale immesso è di 500 g per pezzature da 5 mm a 5 cm. La prova dura 4 ore; al termine il materiale si scarica e viene lavato. Viene inoltre lavato anche l'interno del cilindro. La polvere ottenuta si recupera dal liquido di lavaggio mediante filtrazione su setto poroso. Figura 2: Apparato suggerito per prove di abrasione su lastre

92 Il sistema di abrasione è composto da tre parti: A - Morsetto di contenimento del pezzo fisso B - Morsetto di contenimento del pezzo in movimento C - Sistema di raccolta della polvere D - Sistema di normalizzazione della pressione di contatto La molla D agisce su una superficie che distribuisce il peso su tutto il pezzo mobile. ALLEGATO 5 - REQUISITI MINIMI DEI LABORATORI PUBBLICI E PRIVATI CHE INTENDONO EFFETTUARE ATTIVITA' ANALITICHE SULL'AMIANTO. PREMESSA Il DM 6/9/94, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 156 della Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10/12/94, indica negli allegati 1, 2 e 3 le procedure di analisi qualitative e quanti- tative dell'amianto. La presente normativa definisce, pertanto, i requisiti necessari per le attivita' di campionamento ed analisi dell'amianto indicate dal Decreto succitato. 1. REQUISITI MINIMI PER LE ATTIVITA' DI CAMPIONAMENTO.

93 Il personale addetto al campionamento deve essere in possesso di diploma di scuola media superiore, di documentata esperienza nel settore specifico e deve operare sotto la direzione di un laureato in discipline tecnico-scientifiche con specifica e comprovata esperienza nel settore. 2. REQUISITI MINIMI DEI LABORATORI PER LE ANALISI DELLA POLVERE DI AMIANTO NELL'ARIA IN MICROSCOPIA OTTICA IN CONTRASTO DI FASE. Il laboratorio che intende effettuare analisi per la determinazione dell'amianto nell'aria in microscopia ottica deve essere dotato di microscopio ottico a contrasto di fase (MOCF) con le caratteristiche indicate nell'all. 5 del Decreto Legislativo n. 277 del 15/8/91 e dei necessari apparati ausiliari per la preparazione dei campioni. Il personale addetto al laboratorio deve comprendere un laureato in discipline tecnico-scientifiche ed un collaboratore provvisto di diploma di scuola media superiore, entrambi con specifica e comprovata esperienza nelle tecniche di microscopia. 3. REQUISITI MINIMI DEI LABORATORI PER LE ANALISI DELLA POLVERE DI AMIANTO NELL'ARIA IN MICROSCOPIA ELETTRONICA A SCANSIONE. Il laboratorio che intende effettuare analisi per la determinazione della polvere di amianto nell'aria deve essere dotato di un microscopio elettronico a scansione (SEM), equipaggiato con sistemi per la microanalisi a raggi X mediante spettrometria a dispersione di energia, nonche' dei necessari apparati ausiliari per la preparazione dei campioni. Il personale addetto al laboratorio deve comprendere un laureato in discipline tecnico-scientifiche ed un collaboratore provvisto di diploma di scuola media superiore, entrambi con specifica e comprovata esperienza nelle tecniche di microscopia. 4. REQUISITI MINIMI DEI LABORATORI PER LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DELL'AMIANTO IN CAMPIONI DI MASSA. Il laboratorio di analisi che intende effettuare analisi per la determinazione dell'amianto nei materiali in massa, deve essere dotato di un diffrattometro a raggi X (DRX) e/o di uno spettrofotometro IR, nonche' dei necessari apparati ausiliari per la preparazione dei campioni. Il personale addetto al laboratorio deve comprendere un laureato in discipline tecnico-scientifiche ed un collaboratore provvisto di diploma di scuola media superiore, entrambi con specifica e comprovata esperienza nelle tecniche di diffrattometria e di spettroscopia ad infrarosso. 5. CONTROLLI DI QUALITA' PER I LABORATORI PER LE ANALISI DI AMIANTO NELL'ARIA E/O IN CAMPIONI MASSIVI. Tutti i laboratori, sia pubblici che privati, che rispondono ai requisiti di cui ai punti precedenti, devono partecipare e soddisfare ad un apposito programma di controllo di qualita', predisposto congiuntamente dall'istituto Superiore di Sanita', dall'istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro, dal Centro Nazionale delle Ricerche - Istituto Trattamento Minerali - e dal Coordinamento Tecnico Interregionale. a) Organizzazione dei programmi di controllo di qualita' sui laboratori che effettuano attivita' analitiche sull'amianto I programmi di controllo di qualita' sono previsti allo scopo di verificare l'idoneita' dei laboratori che intendono effettuare attivita' analitiche sull'amianto. Sono previsti quattro diversi programmi di controllo di qualita' coordinati dagli Istituti Centrali

94 (Istituto Superiore di Sanita', Istituto per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, Consiglio Nazionale delle Ricerche) e dal Coordinamento tecnico Interregionale. Tali programmi si svolgeranno con periodicita' che sara' definita mediante apposita circolare del Ministero della sanita'. I programmi sono relativi alle seguenti metodologie analitiche: - microscopia ottica di contrasto di fase (MOCF); - diffrattometria a raggi X (DXR); - microscopia elettronica a scansione (SEM); - spettrofotometria di assorbimento infrarosso (FTIR). Tutti i programmi si articoleranno nelle seguenti fasi: - iscrizione al programma dei laboratori partecipanti; - preparazione e scelta dei campioni; - distribuzione di campioni da parte di un laboratorio coordinatore; - analisi dei campioni da parte dei laboratori partecipanti; - raccolta dei risultati ottenuti dai laboratori partecipanti da parte del laboratorio coordinatore; - elaborazione dei risultati secondo adeguati criteri statistici; - valutazione delle prestazioni dei laboratori partecipanti, comprese eventuali visite in loco, da parte degli Istituti Centrali e del Coordinamento Tecnico Interregionale che ne informeranno il Ministero della sanita', Dipartimento della Prevenzione e dei Farmaci. Saranno altresi' messi a punto criteri relativi alla sicurezza, la gestione dei campioni e la gestione dei rifiuti a cui i laboratori pubblici e privati, che effettuano attivita' analitiche sull'amianto, dovranno adeguarsi nell'arco del biennio 1996/97 in quanto, al termine di tale periodo, il rispetto di tali criteri sara' considerato congiuntamente alla qualita' delle misure analitiche per la valutazione delle prestazioni del laboratorio stesso. b) Laboratori coordinatori dei programmi di controllo di qualita': Microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF): Laboratorio Polveri e Fibre Istituto per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro Via Fontana Candida, Monte Porzio - Roma. Microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF): Laboratorio di Igiene Ambientale Istituto Superiore di Sanita' Viale Regina Elena, Roma. Diffrattometria a raggi X (XDR): Laboratorio di Igiene Ambientale Istituto Superiore di Sanita' Viale Regina Elena, Roma. Diffrattometria a raggi X (XDR): Istituto Trattamento Minerali Consiglio Nazionale delle Ricerche Via Bolognola, Roma

95 Microscopia elettronica a scansione (SEM): Laboratorio di Ultrastrutture Istituto Superiore di Sanita' Viale Regina Elena, Roma. Spettrofotometria di assorbimento infrarosso (FTIR): C.N.R. Istituto Trattamento Minerali Via Bolognola, Roma. L'organizzazione dettagliata dei programmi di controllo di qualita', per le diverse metodologie analitiche, verra' definita attraverso la preparazione di specifici criteri applicativi, nei relativi regolamenti emanati per mezzo di circolare del Ministero della sanita'. Circolare n. 7 del 12/04/1995 Circolare esplicativa del decreto ministeriale 6/9/1994 (Gazzetta Ufficiale Italiana n. 91 del 19/04/1995) Con riferimento a taluni quesiti pervenuti allo scrivente Ministero, circa l'applicazione del decreto ministeriale in oggetto, su conforme parere espresso dalla commissione interministeriale amianto, si precisa quanto segue. La normativa contenuta nel decreto ministeriale , oltre che alle strutture edilizie con tipologia definita nella premessa al decreto medesimo, si applica anche agli impianti tecnici, sia in opera all'interno di edifici che all'esterno, nei quali l'amianto è utilizzato per la coibentazione di componenti dell'impianto stesso o nei quali comunque sono presenti componenti contenenti amianto. Le normative e le metodologie tecniche per le attività di manutenzione e custodia ditali impianti tecnici, nonché per gli interventi di bonifica degli stessi, sono quelle previste ai punti 4b e 5b del decreto ministeriale 6 settembre Fermo restando il rispetto della normativa vigente, in particolare l'obbligo di presentare il piano di lavoro previsto dagli artt. 33 e 34 del decreto legislativo n. 277 del 15 agosto 1991 all'organo di vigilanza competente, ai fini di una omogenea applicazione delle norme contenute nel decreto ministeriale 6 settembre 1994, si precisa quanto segue: a) Interventi di manutenzione straordinaria o progammmata di impianti tecnici nei quali siano presenti componenti contenenti amianto. Si intendono come tali gli interventi effettuati in situazione di emergenza o comunque finalizzati al buon funzionamento dell'impianto. In tali situazioni, in relazione alla tipologia dell'intervento, si potrà ricorrere o a tecniche di glovebag o a tecniche di bonifica delle strutture coibentate poste fuori opera (punto 5b decreto ministeriale ). Ove l'intervento debba essere effettuato su strutture in opera e comporti la rimozione dell'amianto, dovranno essere applicati i criteri e i metodi previsti per la bonifica dei materiali friabili (punto 5a

96 decreto ministeriale 6 settembre 1994) adattandoli alla particolarità della situazione dell'intervento e alla tipologia delle strutture. In particolare dovranno essere attuate le prescrizioni previste per il confinamento statico e dinamico della zona di lavoro, il collaudo del cantiere, l'area di decontaminazione, la protezione dei lavoratori, le tecniche di rimozione, l'imballaggio dei rifiuti, l'allontanamento degli stessi, la decontaminazione del cantiere, il monitoraggio ambientale, la produzione della zona esterna. In tutti i casi la rimozione del confinamento potrà avvenire solo dopo la verifica dell'avvenuta decontaminazione dell'area di lavoro. A tal fine si dovrà verifica re che la concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse nell'area confinata, risulti superiore a quelle rilevata nella stessa area confinata prima dell'intervento. La misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse, in tali casi, potrà essere effettuata sia con la microscopia elettronica a scansione (SEM) sia con la microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF). b) Interventi di bonifica generalizzata di impianti tecnici nei quali siano presenti componenti contenenti amianto Si intendono come tali gli interventi finalizzati alla rimozione dell'amianto da impianti dismessi o comunque interventi di bonifica estesi non finalizzati alla manutenzione di parti di un impianto. In tali casi si applicano le norme previste al punto 5a del decreto ministeriale per la bonifica di materiali friabili contenenti amianto adattandole alla particolarità della situazione dell'intervento e alla tipologia delle strutture. Per quanto riguarda la restituzione delle aree nelle quali sono in opera gli impianti bonificati, si applica integralmente quanto previsto dal punto 6 del decreto ministeriale Nel pregare di portare a conoscenza degli uffici interessati quanto sopra specificato, questo Ministero resta a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti e precisazioni. Decreto Ministeriale del 06/09/1994 Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto. (Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n. 220 del 20/09/1994) IL MINISTRO DELLA SANITÀ di concerto con IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257 dettante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto ed in particolare gli articoli 6, comma 3 e 12, comma 2; Visto il documento tecnico predisposto dalla Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'art. 4 della legge medesima, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f);

97 DECRETA Le norme relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli edifici, nonché alla pianificazione e alla programmazione delle attività di rimozione e di fissaggio e le procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione previste all'art. 12, comma 2 della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché le normative e metodologie tecniche per gli interventi di Documento bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previste all'art. 6, comma 3 della legge medesima sono riportate nell'allegato- al presente decreto. ALLEGATO - NORMATIVE E METODOLOGIE TECNICHE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO, IL CONTROLLO, LA MANUTENZIONE E LA BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELLE STRUTTURE EDILIZIE. Premessa. La presente normativa si applica a strutture edilizie ad uso civile, commerciale o industriale aperte al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva in cui sono in opera manufatti e/o materiali a contenenti amianto dai quali può derivare una esposizione a fibre - aerodisperse. Sono pertanto esclusi da tale normativa gli edifici industriali in cui la contaminazione proviene dalla lavorazione dell'amianto o di prodotti che lo contengono (quindi siti industriali dismessi o quelli nei quali è stata effettuata riconversione produttiva) e le altre situazioni in cui l'eventuale inquinamento da amianto è determinato dalla presenza di locali adibiti a stoccaggio di materie prime o manufatti o dalla presenza di depositi di rifiuti. Il documento contiene normative e metodologie tecniche riguardanti: - l'ispezione delle strutture edilizie, il campionamento e l'analisi dei materiali sospetti per l'identificazione dei materiali contenenti amianto; - il processo diagnostico per la valutazione del rischio e la scelta dei provvedimenti necessari per il contenimento o l'eliminazione del rischio stesso; - il controllo dei materiali contenenti amianto e le procedure per le attività di custodia e manutenzione in strutture edilizie contenenti materiali di amianto; - le misure di sicurezza per gi interventi di bonifica; - le metodologie tecniche per il campionamento e l'analisi delle fibre aerodisperse. Il documento fa riferimento a due tipi di indicazioni: a) "norme prescrittive" che compaiono nel testo in carattere "grassetto"; b) "norme indicative", da intendersi come linee guida non prescrittive che vengono indicate nel testo in carattere "corsivo". In allegato al documento sono riportate alcune tecniche analitiche di riferimento per la determinazione della concentrazione ponderale di amianto in campioni massivi e per la determinazione della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse in ambienti di vita (ambienti indoor). Tali allegati vanno intesi come indicativi ed eventuali altre tecniche in grado di fornire prestazioni equivalenti in termini di rivelabilità ed accuratezza possono essere utilizzate a meno che nel testo del documento non sia esplicitamente prescritta l'adozione di una specifica metodica. 1 - LOCALIZZAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE EDILIZIE. 1a) Classificazione dei materiali contenenti amianto. Ai fini pratici, i materiali contenenti amianto presenti negli edifici possono essere divisi in tre grandi categorie: 1) materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola; 2) rivestimenti isolanti di tubi e caldaie; 3) una miscellanea di altri materiali comprendente, in particolare, pannelli ad alta densità (cemento -

98 amianto), pannelli a bassa densità (cartoni) e prodotti tessili. I materiali in cemento - amianto, soprattutto sottoforma di lastre di copertura, sono quelli maggiormente diffusi. La potenziale pericolosità dei materiali di amianto dipende dall'eventualità che siano rilasciate fibre aerodisperse nell'ambiente che possono venire inalate dagli occupanti. Il criterio più importante da valutare in tal senso è rappresentato dalla friabilità dei materiali: si definiscono friabili i materiali che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere mediante la semplice pressione delle dita. I materiali friabili possono liberare fibre spontaneamente per la scarsa coesione interna (soprattutto se sottoposti a fattori di deterioramento quali vibrazioni, correnti d'aria, infiltrazioni di acqua) e possono essere facilmente danneggiati nel corso di interventi di manutenzione o da parte degli occupanti dell'edificio, se sono collocati in aree accessibili. In base alla friabilità, i materiali contenenti amianto possono essere classificati come: Friabili: materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale; Compatti: materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, ecc.). Nella tabella 1 sono schematicamente indicati i principali materiali che possono essere presenti negli edifici, con le loro caratteristiche di contenuto in amianto e di friabilità. I ricoprimenti a spruzzo (floccati) sono generalmente materiali friabili mentre i rivestimenti di tubazioni e i materiali in cemento amianto sono materiali in origine poco o niente friabili, lo possono tuttavia diventare a seguito del degrado subito a causa di fattori ambientali. 1b) Campionamento ed analisi dei materiali. Una volta individuati le strutture edilizie su cui intervenire, sarà opportuno, prima di procedere al campionamento dei materiali, articolare un finalizzato programma di ispezione, che si può così riassumere: 1) Ricerca e verifica della documentazione tecnica disponibile sull'edificio, per accertarsi dei vari tipi di materiali usati nella sua costruzione, e per rintracciare, ove possibile, l'impresa edile appaltatrice. 2) Ispezione diretta dei materiali per identificare quelli friabili e potenzialmente contenenti fibre di amianto. 3) Verifica dello stato di conservazione dei materiali friabili, per fornire una prima valutazione approssimativa sul potenziale di rilascio di fibre nell'ambiente. 4) Campionamento dei materiali friabili sospetti, e invio presso un centro attrezzato, per la conferma analitica della presenza e del contenuto di amianto. 5) Mappatura delle zone in cui sono presenti materiali contenenti amianto. 6) Registrazione di tutte le informazioni raccolte in apposite schede (allegato 5), da conservare come documentazione e da rilasciare anche ai responsabili dell'edificio. Il personale incaricato dell'ispezione e del campionamento dovrà procedere come segue: 1) Rintracciare prioritariamente i siti di ubicazione di eventuali installazioni di materiali friabili. 2) Riconoscere approssimativamente il tipo di materiale impiegato e le sue caratteristiche. 3) Stabilire lo stato di integrità dei materiali e valutare le condizioni degli eventuali rivestimenti sigillanti, o dei mezzi di confinamento. 4) Valutare la friabilità dei materiali. 5) Adottare le precauzioni previste durante la manipolazione di materiali contenenti amianto. 6) Mettere in atto i criteri e le procedure di campionamento atti a garantire una sufficiente rappresentatività dei campioni, evitando l'esposizione dell'operatore e la contaminazione dell'ambiente. I materiali da campionare vanno selezionati in modo prioritario fra quelli che presentano: 1) Friabilità e cattivo stato di conservazione. 2) Facile accesso o mancanza di rivestimenti e di mezzi di confinamento. 3) Suscettibilità di facile danneggiamento e conseguente possibilità di rilascio di fibre nell'ambiente.

99 4) Possibilità di frequenti manomissioni. 5) Frequenti interventi di manutenzione. In ogni caso, si dovrà procedere al campionamento evitando interventi che potrebbero tradursi in una contaminazione degli ambienti circostanti; si dovrà procedere al campionamento con la massima cautela, avendo cura di far sigillare immediatamente e adeguatamente il punto in cui si è effettuato il campionamento, impiegando, ad esempio, una vernice spray. Le modalità operative del campionamento possono essere schematicamente riassunte come segue: 1) acquisizione di documentazione fotografica a colori la più rappresentativa possibile del materiale da campionare, che ne evidenzi la struttura macroscopica e l'ubicazione rispetto all'ambiente potenzialmente soggetto a contaminazione. 2) Dotazione di adeguati mezzi personali di protezione, quali maschere contro polveri e guanti da non più riutilizzare. 3) Impiego di strumenti adeguati che non permettano dispersione di polvere o di fibre nell'ambiente, e che consentano il minimo grado di intervento distruttivo, quali pinze, tenaglie, piccoli scalpelli, forbici, cesoie, ecc. Evitare, quindi trapani, frese, scalpelli grossolani, lime, raspe, frullini, e simili. Per i campionamenti in profondità è consigliabile l'uso di carotatori in acciaio, o preferibilmente, se disponibili, di carotatori trasparenti in vetro o acrilico, ambedue a tenuta stagna. 4) Prelievo di una piccola aliquota del materiale, che sia sufficientemente rappresentativo e che non comporti alterazioni significative dello stato del materiale in sito. I materiali contenenti amianto possono essere sia omogenei che eterogenei. Materiali tipicamente omogenei sono i prodotti in amianto-cemento, le pannellature isolanti per pareti o soffitti, i manufatti tessili. I materiali friabili spruzzati sono in genere omogenei, ma possono anche essere costituiti da strati di diversa composizione, per cui occorre prelevare i campioni con l'ausilio del carotatore. Gli isolamenti di tubi e caldaie sono spesso eterogenei, e quindi necessitano di prelievo tramite carotatura. Per i materiali omogenei sono per solito sufficienti uno o due campioni rappresentavi di circa 5 cmq (o circa 10 gr). Per i materiali eterogenei è consigliabile prelevare da due a tre campioni ogni 100 mq. circa, avendo cura di campionare anche nei punti che appaiono di diversa colorazione superficiale rispetto al complesso della superficie. Ulteriori campioni devono essere prelevati laddove siano state effettuate nel tempo delle riparazioni. 5) Inserimento immediato del campione in una busta di plastica ermeticamente sigillabile. 6) Segnalazione del punto di prelievo sul materiale mediante apposizione di un contrassegno indicante data, modalità e operatore. 7) Riparare con adeguati sigillanti il punto di prelievo e pulire accuratamente con panni umidi eventuali residui sottostanti. 8) Compilazione di una scheda di prelievo, con tutte le informazioni necessarie, da allegare al campione. 9) Trasmissione diretta del campione, della scheda di prelievo e della documentazione fotografica al Centro incaricato delle analisi. Se dall'analisi eseguita si rivela la presenza di amianto si procede alla valutazione del rischio. Tabella 1. - PRINCIPALI TIPI DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E LORO APPROSSIMATIVO POTENZIALE DI RILASCIO DELLE FIBRE ============================================================== Tipo di materiale Note Friabilità Ricoprimenti a spruzzo e Fino all'85% circa Elevata rivestimenti isolanti di amianto Spesso anfiboli (amosite, crocidolite)

100 prevalentemente amosite spruzzata su strutture portanti di acciaio o su altre superfici come isolanti termo-acustico Rivestimenti isolanti Per rivestimenti di Elevato podi tubazioni o caldaie tubazioni tutti i tipi tenziale di di amianto, talvolta in rilascio di miscela al 6-10% con fibre se i silicati di calcio. In rivestimenti tele, feltri, imbotti- non sono ture in genere al 100% ricoperti con strato sigillante uniforme e intatto Cartoni, carte e pro- Generalmente solo cri- Sciolti e madotti affini sotilo al 100% neggiati, carte e cartoni, non avendo una struttura molto compatta, sono soggetti a facili abrasioni ed a usura Funi, corde, tessuti In passato sono stati Possibilità di usati tutti i tipi di rilascio di amianto. In seguito fibre quando solo crisotilo al 100 grandi quantità di materiali vengono immagazzinati Prodotti in amianto- Attualmente il 10-15% Possono rilacemento di amianto in genere sciare fibre crisotilo. Crocidolite se abrasi see amosite si ritrovano gati, perfoin alcuni tipi di tubi rati o spaze di lastre zolati, oppure se deteriorati Prodotti bituminosi, Dallo 0,5 al 2% per Improbabile rimattonelle di vinile mastici, sigillanti, lascio di fibre con intercapedini di adesivi, al 10-25% durante l'uso

101 carta di amianto, per pavimenti e mat- normale. Posmattonelle e pavimen- tonelle vinilici sibilità di riti vinilici, PVC e lascio di fibre plastiche rinforzate se tagliati, ricoprimenti e verni- abrasi o perci, mastici, sigil- forati lanti, stucchi adesivi contenenti amianto 2 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO. La presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti. Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto. Se invece il materiale viene danneggiato per interventi di manutenzione o per vandalismo, si verifica un rilascio di fibre che costituisce un rischio potenziale. Analogamente se il materiale è in cattive condizioni, o se è altamente friabile, le vibrazioni dell'edificio, i movimenti di persone o macchine, le correnti d'aria possono causare il distacco di fibre legate debolmente al resto del materiale. Per la valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto del personale presente nell'edificio sono utilizzabili due tipi di criteri: - l'esame delle condizioni dell'installazione, al fine di stimare il pericolo di un rilascio di fibre dal materiale; - la misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all'interno dell'edificio (monitoraggio ambientale). Il monitoraggio ambientale, tuttavia, non può rappresentare da solo un criterio adatto per valutare il rilascio, in quanto consente essenzialmente di misurare la concentrazione di fibre presente nell'aria al momento del campionamento, senza ottenere alcuna informazione sul pericolo che l'amianto possa deteriorarsi o essere danneggiato nel corso delle normali attività. In particolare, in caso di danneggiamenti, spontanei o accidentali, si possono verificare rilasci di elevata entità, che tuttavia, sono occasionali e di breve durata e che quindi non vengono rilevati in occasione del campionamento. In fase di ispezione visiva dell'installazione, devono essere invece attentamente valutati: - il tipo e le condizioni dei materiali; - i fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado; - i fattori che influenzano la diffusione di fibre e l'esposizione degli individui. Dovrà essere compilata una scheda di sopralluogo, quale ad esempio quella riportata in Allegato 5, separatamente per ciascun'area dell'edificio in cui sono presenti materiali contenenti amianto. I fattori considerati devono consentire di valutare l'eventuale danneggiamento o degrado del materiale e la possibilità che il

102 materiale stesso possa deteriorarsi o essere danneggiato. In base agli elementi raccolti per la valutazione possono delinearsi tre diversi tipi di situazioni (tabella 2): 2a) Materiali integri non suscettibili di danneggiamento. Sono situazioni nelle quali non esiste pericolo di rilascio di fibre di amianto in atto o potenziale o di esposizione degli occupanti, come ad esempio: - materiali non accessibili per la presenza di un efficace confinamento; - materiali in buone condizioni, non confinati ma comunque difficilmente accessibili agli occupanti; - materiali in buone condizioni, accessibili ma difficilmente danneggiabili per le caratteristiche proprie del materiale (duro e compatto); - non esposizione degli occupanti in quanto l'amianto si trova in aree non occupate dell'edificio. In questi casi non è necessario un intervento di bonifica. Occorre, invece, un controllo periodico delle condizioni dei materiali e il rispetto di idonee procedure per le operazioni di manutenzione e pulizia dello stabile, al fine di assicurare che le attività quotidiane dell'edificio siano condotte in modo da minimizzare il rilascio di fibre di amianto, secondo le indicazioni riportate nel capitolo 4. 2b) Materiali integri suscettibili di danneggiamento. Sono situazioni nelle quali esiste pericolo di rilascio potenziale di fibre di amianto, come ad esempio: - materiali in buone condizioni facilmente danneggiabili dagli occupanti; - materiali in buone condizioni facilmente danneggiabili in occasione di interventi manutentivi; - materiali in buone condizioni esposti a fattori di deterioramento (vibrazioni, correnti d'aria, ecc.). In situazioni di questo tipo, in primo luogo, devono essere adottati provvedimenti idonei a scongiurare il pericolo di danneggiamento e quindi attuare un programma di controllo e manutenzione secondo le indicazioni riportate nel capitolo 4. Se non è possibile ridurre significativamente i rischi di danneggiamento dovrà essere preso in considerazione un intervento di bonifica da attuare a medio termine. 2c) Materiali danneggiati. Sono situazioni nelle quali esiste pericolo di rilascio di fibre di amianto con possibile esposizione degli occupanti, come ad esempio: - materiali a vista o comunque non confinati, in aree occupate dell'edificio, che si presentino: danneggiati per azione degli occupanti o per interventi manutentivi; deteriorati per effetto di fattori esterni (vibrazioni, infiltrazioni d'acqua, correnti d'aria, ecc.), deteriorati per

103 degrado spontaneo; - materiali danneggiati o deteriorati o materiali friabili in prossimità dei sistemi di ventilazione. Sono queste le situazioni in cui si determina la necessità di un'azione specifica da attuare in tempi brevi, per eliminare il rilascio in atto di fibre di amianto nell'ambiente. I provvedimenti possibili possono essere: - restauro dei materiali: l'amianto viene lasciato in sede senza effettuare alcun intervento di bonifica vera e propria, ma lmitandosi a riparare le zone danneggiate e/o ad eliminare le cause potenziali del danneggiamento (modifica del sistema di ventilazione in presenza di correnti d'aria che erodono il rivestimento, riparazione delle perdite di acqua, eliminazione delle fonti di vibrazioni, interventi atti ad evitare il danneggiamento da parte degli occupanti). È applicabile per materiali in buone condizioni che presentino zone di danneggiamento di scarsa estensione (inferiori al 10% della superficie di amianto presente nell'area interessata). È il provvedimento di elezione per rivestimenti di tubi e caldaie o per materiali poco friabili di tipo cementizio, che presentino danni circoscritti. Nel caso di materiali friabili è applicabile se la superficie integra presenta sufficiente coesione da non determinare un rilascio spontaneo di fibre; - intervento di bonifica mediante rimozione, incapsulamento o confinamento dell'amianto. La bonifica può riguardare l'intera installazione o essere circoscritta alle aree dell'edifici o alle zone dell'installazione in cui si determina un rilascio di fibre. Quando si presentano situazioni di incerta classificazione è necessaria anche una indagine ambientale che misuri la concentrazione di fibre aerodisperse. Le tecniche impiegate sono la MOCF e la SEM (per la metodologia vedi Allegato 2). Va ricordato che nel caso della MOCF tutto il materiale fibroso viene considerato mentre, nel caso della SEM, è possibile individuare soltanto le fibre di amianto. Per questo motivo si ritiene che valori superiori a 20 ff/l valutati in MOCF o superiori a 2 ff/l in SEM, ottenuti come valori medi su almeno tre campionamenti, possono essere indicativi di una situazione di inquinamento in atto. Si tenga comunque presente che una valutazione dell'effettiva presenza di fibre di amianto nell'ambiente è possibile solo mediante una metodologia che permetta il riconoscimento della tipologia minerale delle fibre (tecnica della dispersione cromatica, Allegato 3, o microscopia elettronica analitica, Allegato 2). Tabella 2. - VALUTAZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI. Tabella 2.

104 3 - METODI DI BONIFICA. I metodi di bonifica che possono essere attuati, sia nel caso di interventi circoscritti ad aree limitate dell'edificio, sia nel caso di interventi generali, sono: 3a) Rimozione dei materiali di amianto. È il procedimento più diffuso perché elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessità di attuare specifiche cautele per le attività che si svolgono nell'edificio. Comporta un rischio estremamente elevato per i lavoratori addetti e per la contaminazione dell'ambiente; produce notevoli quantitativi di rifiuti tossici e nocivi che devono essere correttamente smaltiti. È la procedura che comporta i costi più elevati ed i più lunghi tempi di realizzazione. In genere richiede l'applicazione di un nuovo materiale, in sostituzione dell'amianto rimosso. 3b) Incapsulamento. Consiste nel trattamento dell'amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che (a seconda del tipo di prodotto usato) tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l'aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Costi e tempi dell'intervento risultano più contenuti. Non richiede la successiva applicazione di un prodotto sostitutivo e non produce rifiuti tossici. Il rischio per i lavoratori addetti e per l'inquinamento dell'ambiente è generalmente minore rispetto alla rimozione. È il trattamento di elezione per i materiali poco friabili di tipo cementizio. Il principale inconveniente è rappresentato dalla permanenza nell'edificio del materiale di amianto e dalla conseguente necessità di mantenere un programma di controllo e manutenzione. Occorre inoltre verificare periodicamente l'efficacia dell'incapsulamento, che col tempo può alterarsi o essere danneggiato, ed eventualmente ripetere il trattamento. L'eventuale rimozione di un materiale di amianto precedentemente incapsulato è più complessa, per la difficoltà di bagnare il materiale a causa dell'effetto impermebilizzante del

105 trattamento. Inoltre, l'incapsulamento può alterare le proprietà antifiamma e fonoassorbenti del rivestimento di amianto. 3c) Confinamento. Consiste nell'installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio. Se non viene associato ad un trattamento incapsulante, il rilascio di fibre continua all'interno del confinamento. Rispetto all'incapsulamento, presenta il vantaggio di realizzare una barriera resistente agli urti. È indicato nel caso di materiali facilmente accessibili, in particolare per bonifica di aree circoscritte (ad es. una colonna). Non è indicato quando sia necessario accedere frequentemente nello spazio confinato. Il costo è contenuto, se l'intervento non comporta lo spostamento dell'impianto elettrico, termoidraulico, di ventilazione, ecc. Occorre sempre un programma di controllo e manutenzione, in quanto l'amianto rimane nell'edificio; inoltre la barriera installata per il confinamento deve essere mantenuta in buone condizioni. 3d) Indicazioni per la scelta del metodo di bonifica. A scopo orientativo possono essere formulate le seguenti indicazioni: i) un intervento di rimozione spesso non costituisce la migliore soluzione per ridurre l'esposizione ad amianto. Se viene condotto impropriamente può elevare la concentrazione di fibre aerodisperse, aumentando, invece di ridurre, il rischio di malattie da amianto; ii) materiali accessibili, soprattutto se facilmente danneggiabili, devono essere protetti da un idoneo confinamento; iii) prima di scegliere un intervento di incapsulaggio deve essere attentamente valutata l'idoneità del materiale di amianto a sopportare il peso dell'incapsulante. In particolare trattamenti incapsulanti non sono indicati: - nel caso di materiali molto friabili o che presentano scarsa coesione interna o adesione al substrato, in quanto l'incapsulante aumenta il peso strutturale aggravando la tendenza del materiale a delaminarsi o a staccarsi dal substrato; - nel caso di materiali friabili di spessore elevato (maggiore di 2 cm), nei quali il trattamento non penetra molto in profondità e non riesce quindi a restituire l'adesione al supporto sottostante. Per contro l'aumento di peso può facilitare il distacco dell'amianto: - nel caso di infiltrazioni di acqua: il trattamento impermeabilizza il materiale così che si possono formare internamente raccolte di acqua che appesantiscono il rivestimento e ne disciolgono i leganti, determinando il distacco; - nel caso di materiali facilmente accessibili, in quanto il trattamento forma una pellicola di protezione scarsamente resistente agli urti. Non dovrebbe essere mai effettuato su superfici che non siano almeno a 3 metri di altezza, in aree soggette a frequenti interventi di manutenzione o su superfici, a qualsiasi altezza, che possano essere danneggiate da attrezzi (es. soffitti delle palestre); - nel caso di installazioni soggette a vibrazioni (aeroporti, locali con macchinari pesanti, ecc.): le vibrazioni determinano rilascio di fibre anche se il materiale è stato incapsulato; iv) tutti i metodi di bonifica alternativi alla rimozione presentano costi minori a breve termine. A lungo termine, però il costo aumenta per la necessità di controlli periodici e di successivi interventi per mantenere l'efficacia e l'integrità del trattamento. Il risparmio economico (cosi come la maggiore rapidità di esecuzione), rispetto alla rimozione, dipende prevalentemente dal fatto che non occorre applicare un prodotto sostitutivo e che non vi sono rifiuti tossici da smaltire. Le misure di sicurezza da attuare sono, invece, per la maggior parte le stesse per tutti i metodi; v) interventi di ristrutturazione o demolizione di strutture rivestite di amianto devono sempre essere preceduti dalla rimozione dell'amianto stesso. 4 - PROGRAMMA DI CONTROLLO DEI MATERIALI DI AMIANTO IN SEDE - PROCEDURE PER LE ATTIVITÀ DI CUSTODIA E DI MANUTENZIONE.

106 Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, è necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti. Tale programma implica mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio, verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto. 4a) Programma di controllo. Il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge dovrà: - designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto; - tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni) dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente disturbato; - garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto. A tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile; - fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare; - nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla USL competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio. 4b) Attività di manutenzione e custodia Le operazioni di manutenzione vera e propria possono essere raggruppate in tre categorie: a) interventi che non comportano contatto diretto con l'amianto; b) interventi che possono interessare accidentalmente i materiali contenenti amianto; c) interventi che intenzionalmente disturbano zone limitate di materiali contenenti amianto. Operazioni che comportino un esteso interessamento dell'amianto non possono essere consentite, se non nell'ambito di progetti di bonifica. Durante l'esecuzione degli interventi non deve essere consentita la presenza di estranei nell'area interessata. L'area stessa deve essere isolata con misure idonee in relazione al potenziale rilascio di fibre: per operazioni che non comportano diretto contatto con l'amianto può non essere necessario alcun tipo di isolamento; negli altri casi la zona di lavoro deve essere confinata e il pavimento e gli arredi eventualmente presenti, coperti con teli di plastica a perdere. L'impianto di ventilazione deve essere localmente disattivato. Qualsiasi intervento diretto sull'amianto deve essere effettuato con metodi ad umido. Eventuali utensili elettrici impiegati per tagliare, forare o molare devono essere muniti di aspirazione incorporata. Nel caso di operazioni su tubazioni rivestite con materiali di amianto vanno utilizzati quando possibile gli appositi "glove bags" (vedi paragrafo 5 b). Al termine dei lavori, eventuali polveri o detriti di amianto caduti vanno puliti con metodi ad umido o con aspiratori portatili muniti di filtri ad alta efficienza. I lavoratori che eseguono gli interventi devono essere muniti di mezzi individuali di protezione. Per la protezione respiratoria vanno adottate maschere munite di filtro P3 di tipo semimaschera o a facciale completo, in relazione al potenziale livello di esposizione. È sconsigliabile l'uso di facciali

107 filtranti, se non negli interventi del primo tipo. Nelle operazioni che comportano disturbo dell'amianto devono essere adottate inoltre tute intere a perdere, munite di cappuccio di copriscarpe, di tessuto atto a non trattenere le fibre. Le tute devono essere eliminate dopo ogni intervento. Tutto il materiale a perdere utilizzato (indumenti, teli, stracci per pulizia, ecc.) deve essere smaltito come rifiuto contaminato, in sacchi impermeabili chiusi ed etichettati. I materiali utilizzati per la pulizia ad umido vanno insaccati finché sono ancora bagnati. Procedure definite devono essere previste nel caso di consistenti rilasci di fibre: evacuazione ed isolamento dell'area interessata (chiusura delle porte e/o installazione di barriere temporanee); affissione di avvisi di pericolo per evitare l'accesso di estranei; decontaminazione dell'area da parte di operatori muniti di mezzi individuali di protezione con sistemi ad umido e/o con aspiratori idonei; monitoraggio finale di verifica. In presenza di materiali di amianto friabili esposti, soprattutto se danneggiati, la pulizia quotidiana dell'edificio deve essere effettuata con particolari cautele, impiegando esclusivamente metodi ad umido con materiali a perdere e/o aspiratori con filtri ad alta efficienza. La manutenzione ed il cambio dei filtri degli aspiratori sono operazioni che comportano esposizione a fibre di amianto e devono essere effettuate in un'area isolata, da parte di operatori muniti di mezzi individuali di protezione. Ai sensi delle leggi vigenti, il personale addetto alle attività di manutenzione e di custodia deve essere considerato professionalmente esposto ad amianto. 5 - MISURE DI SICUREZZA DA RISPETTARE DURANTE GLI INTERVENTI DI BONIFICA. 5a) Materiali friabili. I lavori di bonifica di materiali friabili contenenti amianto dovranno essere eseguiti attenendosi alle raccomandazioni contenute nei punti seguenti: 1 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE. Se l'ambiente in cui avviene la rimozione non è naturalmente confinato, occorre provvedere alla realizzazione di un confinamento artificiale con idonei divisori. Prima dell'inizio del lavoro, la zona dovrà essere sgombrata da tutti i mobili e le attrezzature ce possono essere spostati. Se i mobili e/o le attrezzature sono coperte da detriti o polvere, devono essere puliti a umido prima dello spostamento dalla zona di lavoro. Tutti i mobili e le attrezzature che non possono essere spostati devono essere completamente ricoperti con fogli di plastica di spessore adeguato ed accuratamente sigillati sul posto. Tutte le armature per l'illuminazione presente devono essere tolte, pulite e sigillate in fogli di plastica e depositate in zona di sicurezza incontaminata. Devono essere asportati tutti gli equipaggiamenti di ventilazione e riscaldamento e altri elementi smontabili, puliti e tolti dalla zona di lavoro. Tutti gli oggetti inamovibili devono essere sigillati, in modo tale che non vengano danneggiati e/o contaminati durante il lavoro. Devono essere rimossi tutti i filtri dei sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento. I filtri sostituiti vanno posti in sacchi sigillati di plastica per essere smaltiti come rifiuti contenenti amianto. I filtri permanenti vanno puliti a umido e reinstallati. Tutte le aperture di ventilazione, le attrezzature fisse, gli infissi e radiatori, devono essere sigillati sul posto, uno per uno, con fogli di plastica chiusi da nastro adesivo fino a che il lavoro, pulizia compresa, non sarà completato. Il pavimento dell'area di lavoro dovrà essere ricoperto con uno o più fogli di polietilene di spessore adeguato. Le giunzioni saranno unite con nastro impermeabile; la copertura del pavimento dovrà estendersi alla parete per almeno 500 mm.

108 Tutte le pareti della zona di lavoro saranno ricoperte con fogli di polietilene di spessore adeguato e sigillate sul posto con nastro a prova di umidità. Tutte le barriere di fogli di plastica e l'isolamento della zona vanno mantenuti durante tutta la preparazione del lavoro. Bisognerà effettuare ispezioni periodiche per assicurare che le barriere siano funzionanti. Tutti i cavedi e le altre possibili comunicazioni per il passaggio di cavi, tubazioni, ec. devono essere individuati e sigillati. I bordi delle barriere temporanee, i fori e le fessure vanno tamponati con silicone o schiume espanse. Porte e finestre vanno sigillate applicando prima nastro adesivo sui bordi e coprendole successivamente con un telo di polietilene di superficie più estesa delle aperture. Deve essere predisposta un'uscita di sicurezza per consentire una rapida via di fuga, realizzata con accorgimenti tali da non compromettere l'isolamento dell'area di lavoro (ad es. telo di polietilene da tagliare in caso di emergenza). Deve essere installato un impianto temporaneo di alimentazione elettrica, di tipo stagno e collegato alla messa a terra. I cavi devono essere disposti in modo da non creare intralcio al lavoro e non essere danneggiati accidentalmente. Per realizzare un efficace isolamento dell'area di lavoro è necessario, oltre all'installazione delle barriere (confinamento statico), l'impiego di un sistema di estrazione dell'aria che metta in depressione il cantiere di bonifica rispetto all'esterno (confinamento dinamico). Il sistema di estrazione deve garantire un gradiente di pressione tale che, attraverso i percorsi di accesso al cantiere e le inevitabili imperfezioni delle barriere di confinamento, si verifichi un flusso d'aria dall'esterno verso l'interno del cantiere in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita di fibre. Nello stesso tempo questo sistema garantisce il rinnovamento dell'aria e riduce la concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all'interno dell'area di lavoro. L'aria aspirata deve essere espulsa all'esterno dell'area di lavoro, quando possibile fuori dall'edificio. L'uscita del sistema di aspirazione deve attraversare le barriere di confinamento; l'integrità delle barriere deve essere mantenuta sigillando i teli di polietilene con nastro adesivo intorno all'estrattore o al tubo di uscita. L'aria inquinata aspirata dagli estrattori deve essere efficacemente filtrata prima di essere emessa all'esterno del cantiere. Gli estrattori devono essere muniti di un filtro HEPA (alta efficienza: DOP). Gli estrattori devono essere messi in funzione prima che qualsiasi materiale contenente amianto venga manomesso e devono funzionare ininterrottamente (24 ore su 24) per mantenere il confinamento dinamico fino a che la decontaminazione dell'area di lavoro non sia completa. Non devono essere spenti alla fine del turno di lavoro né durante le eventuali pause. In caso di interruzione di corrente o di qualsiasi altra causa accidentale che provochi l'arresto degli estrattori, l'attività di rimozione deve essere interrotta; tutti i materiali di amianto già rimossi e caduti devono essere insaccati finché sono umidi. L'estrattore deve essere provvisto di un manometro che consenta di determinare quando i filtri devono essere sostituiti. Il cambio dei filtri deve avvenire all'interno dell'area di lavoro, ad opera di personale munito di mezzi di protezione individuale per l'amianto. Tutti i filtri usati devono essere insaccati e trattati come rifiuti contaminati da amianto. 2 - COLLAUDO DEL CANTIERE. Dopo che è stato completato l'allestimento del cantiere, compresa l'installazione dell'unità di decontaminazione e prima dell'inizio di qualsiasi operazione che comporti la manomissione dell'amianto, i sistemi di confinamento devono essere collaudati mediante prove di tenuta. a) Prova della tenuta con fumogeni.

109 Ad estrattori spenti l'area di lavoro viene saturata con un fumogeno e si osservano, dall'esterno del cantiere, le eventuali fuoriuscite di fumo. Occorre ispezionare, a seconda delle situazioni le barriere di confinamento, il perimetro esterno dell'edificio, il piano sovrastante. Tutte le falle individuate vanno sigillate dall'interno. b) Collaudo della depressione. Si accendono gli estrattori uno alla volta e si osservano i teli di plastica delle barriere di confinamento: questi devono rigonfiarsi leggermente formando un ventre rivolto verso l'interno dell'area di lavoro. La direzione del flusso dell'aria viene verificata utilizzano fialette fumogene. Il test deve essere effettuato, in particolare, all'esterno del cantiere, in prossimità delle eventuali aperture per l'immissione passiva di aria e nei locali dell'unità di decontaminazione, in condizioni di quiete e durante l'apertura delle porte. Si deve osservare che il fumo venga sempre richiamato verso l'interno dell'area di lavoro. La misura della depressione può essere effettuata con un manometro differenziale, munito di due sonde che vengono collocate una all'interno e l'altra all'esterno dell'area di lavoro. 3 - AREA DI DECONTAMINAZIONE. Dovrà essere approntato un sistema di decontaminazione del personale, composto da 4 zone distinte, come qui sotto descritte. a) Locale di equipaggiamento. Questa zona avrà due accessi, uno adiacente all'area di lavoro e l'altro adiacente al locale doccia. Pareti, soffitto e pavimento saranno ricoperti con un foglio d plastica di spessore adeguato. Un apposito contenitore di plastica deve essere sistemato in questa zona per permettere agli operai di riporvi il proprio equipaggiamento prima di passare al locale doccia. b) Locale doccia. La doccia sarà accessibile dal locale equipaggiamento e dalla chiusa d'aria. Questo locale dovrà contenere come minimo una doccia con acqua calda e fredda e sarà dotato ove possibile di servizi igienici. Dovrà essere assicurata la disponibilità continua di sapone in questo locale. Le acque di scarico delle docce devono essere convenientemente filtrate prima di essere scaricate. c) Chiusa d'aria. La chiusa d'aria dovrà essere costruita tra il locale doccia ed il locale spogliatoio incontaminato. La chiusa d'aria consisterà in uno spazio largo circa 1.5 m con due accessi. Uno degli accessi dovrà rimanere sempre chiuso: per ottenere ciò è opportuno che gli operai attraversino la chiusa d'aria uno alla volta. d) Locale incontaminato (spogliatoio). Questa zona avrà un accesso dall'esterno (aree incontaminate) ed un'uscita attraverso la chiusa d'aria. Il locale dovrà essere munito di armadietti per consentire agli operai di riporre gli abiti dall'esterno. Quest'area servirà anche come magazzino per l'equipaggiamento pulito. 4 - PROTEZIONE DEI LAVORATORI. Prima dell'inizio dei lavori, gli operai devono venire istruiti ed informati sulle tecniche di rimozione dell'amianto, che dovranno includere un programma di addestramento all'uso delle maschere respiratorie, sulle procedure per la rimozione, la decontaminazione e la pulizia del luogo di lavoro. Gli operai devono essere equipaggiati con adatti dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie (vedi Allegato 4), devono inoltre essere dotati di un sufficiente numero di indumenti protettivi completi. Questi indumenti saranno costituiti da tuta e copricapo. Gli indumenti a perdere e le coperture per i piedi devono essere lasciati nella stanza

110 dell'equipaggiamento contaminato sino al termine dei lavori di bonifica dell'amianto, ed a quel punto dovranno essere immagazzinati come gli scarti dell'amianto. Tutte e volte che si lascia la zona di lavoro è necessario sostituire gli indumenti protettivi con altri incontaminati. È necessario che gli indumenti protettivi siano: - di carta o tela plastificata a perdere. In tal caso sono da trattare come rifiuti inquinanti e quindi da smaltire come i materiali di risulta provenienti dalle operazioni di bonifica; - di cotone o altro tessuto a tessitura compatta (da pulire a fine turno con accurata aspirazione, porre in contenitori chiusi e lavare dopo ogni turno a cura della impresa o in lavanderia attrezzata); - sotto la tuta l'abbigliamento deve essere ridotto al minimo (un costume da bagno o biancheria a perdere). Elencare ed affiggere, nel locale dell'equipaggiamento e nel locale di pulizia, le procedure di lavoro e di decontaminazione che dovranno essere seguite dagli operai. Procedure di accesso all'area di lavoro. Accesso alla zona: ciascun operaio dovrà togliere gli indumenti nel locale spogliatoio incontaminato ed indossare un respiratore dotato di filtri efficienti ed indumenti protettivi, prima di accedere alla zona di equipaggiamento ed accesso all'area di lavoro. Uscita dalla zona di lavoro: ciascun operaio dovrà ogni volta che lascia la zona di lavoro, togliere la contaminazione piu' evidente dagli indumenti prima di lasciare l'area di lavoro, mediante un aspiratore; proseguire verso la zona dell'equipaggiamento, adempiere alle procedure seguenti: - togliere tutti gli indumenti eccetto il respiratore; - sempre indossando il respiratore e nudi, entrare nel locale doccia, pulire l'esterno del respiratore con acqua e sapone; - togliere i filtri sciacquarli e riporli nel contenitore predisposto per tale uso; - lavare ed asciugare l'interno del respiratore. Dopo aver fatto la doccia ed essersi asciugato, l'operaio proseguirà verso il locale spogliatoio dove indosserà gli abiti per l'esterno alla fine della giornata di lavoro, oppure tute pulite prima di mangiare, fumare, bere o rientrare nella zona di lavoro. I copripiedi contaminati devono essere lasciati nel locale equipaggiamento quando non vengono usati nell'area di lavoro. Al termine del lavoro di rimozione trattarli come scarti contaminati oppure pulirli a fondo, sia all'interno che all'esterno usando acqua e sapone, prima di spostarli dalla zona di lavoro o dalla zona di equipaggiamento. Immagazzinare gli abiti da lavoro nel locale equipaggiamento per il riutilizzo dopo averli decontaminati con un aspiratore, oppure metterli nel contenitore per il deposito assieme agli altri materiali contaminati da amianto. Gli operai non devono mangiare, bere, fumare sul luogo di lavoro, fatta eccezione per l'apposito locale incontaminato. Gli operai devono essere completamente protetti, con idoneo respiratore ed indumenti protettivi durante la preparazione dell'area di lavoro prima dell'inizio della rimozione dell'amianto e fino al termine delle operazioni conclusive di pulizia della zona interessata. 5 - TECNICHE DI RIMOZIONE. A meno di specifiche controindicazioni tecniche, d norma, la rimozione dell'amianto deve avvenire ad umido. Per l'imbibizione del materiale possono essere usati agenti surfattanti (soluzioni acquose di etere ed estere di poliossietilene) o impregnanti (prodotti vinil-acrilici comunemente usati per l'incapsulamento). Generalmente e sufficiente bagnare l'amianto con un getto diffuso a bassa pressione, spruzzando il materiale una prima volta per bagnare la superficie e poi una seconda volta per ottenere la saturazione. Quando, per lo spessore del rivestimento o per la presenza di trattamenti di superficie, non e possibile ottenere un'impregnazione totale con questa tecnica, si praticano dei fori nel materiale attraverso i quali la soluzione imbibente viene iniettata in profondità. Si deve comunque

111 evitare il ruscellamento dell'acqua. La rimozione dell'amianto deve iniziare nel punto più lontano dagli estrattori e procedere verso di essi, secondo la direzione del flusso dell'aria, in modo che, man mano che procede il lavoro, le fibre che si liberano per l'intervento siano allontanate dalle aree già decoibentate. L'amianto rimosso deve essere insaccato immediatamente e comunque prima che abbia il tempo di essiccare. A tal fine dovranno lavorare contemporaneamente almeno due operai: uno addetto alla rimozione dell'amianto e l'altro addetto a raccogliere l'amianto caduto e ad insaccarlo. I sacchi pieni saranno sigillati immediatamente. Dopo una prima rimozione grossolana, effettuata generalmente con raschietti a mano, le superfici rivestite vengono spazzolate ad umido in modo da asportare tutti i residui visibili di amianto. Al termine delle operazioni di rimozione le superfici decoibentate devono essere trattate con un prodotto sigillante per fissare tutte le fibre che possono non essere state asportate. L'imballaggio e l'allontanamento dei rifiuti dovrà essere effettuato adottando idonee cautele per evitare una contaminazione di amianto all'esterno dell'area di lavoro. 6 - IMBALLAGGIO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO. L'imballaggio deve essere effettuato con tutti gli accorgimenti atti a ridurre il pericolo di rotture accidentali. Tutti i materiali devono essere avviati al trasporto in doppio contenitore, imballando separatamente i materiali taglienti. Il primo contenitore deve essere un sacco di materiale impermeabile (polietilene), di spessore adeguato (almeno 0.15 mm); come secondo contenitore possono essere utilizzati sacchi o fusti rigidi. I sacchi vanno riempiti per non più di due terzi, in modo che il peso del sacco pieno non ecceda i 30 kg. L'aria in eccesso dovrebbe essere aspirata con un aspiratore a filtri assoluti; la chiusura andrebbe effettuata a mezzo termosaldatura o doppio legaccio. Tutti i contenitori devono essere etichettati. L'uso del doppio contenitore è fondamentale, in quanto il primo sacco, nel quale l'amianto viene introdotto appena rimosso all'interno del cantiere, è inevitabilmente contaminato. Il secondo contenitore non deve mai essere portato dentro l'area di lavoro, ma solo nei locali puliti dell'unità di decontaminazione. 7 - MODALITÀ DI ALLONTANAMENTO DEI RIFIUTI DALL'AREA DI LAVORO. L'allontanamento dei rifiuti dall'area di lavoro deve essere effettuato in modo da ridurre il più possibile il pericolo di dispersione di fibre. A tal fine il materiale viene insaccato nell'area di lavoro e i sacchi, dopo la chiusura e una prima pulizia della superficie, vanno portati nell'unità di decontaminazione. Quando ciò sia possibile è preferibile che venga installata una distinta U.O. destinata esclusivamente al passaggio dei materiali. Questa deve essere costituito da almeno tre locali: il primo è un'area di lavaggio dei sacchi; il successivo è destinato al secondo insaccamento; nell'ultimo locale i sacchi vengono depositati per essere successivamente allontanati dall'area di lavoro. All'interno dell'unità operano due distinte squadre di lavoratori: la prima provvede al lavaggio, al secondo insaccamento ed al deposito dei sacchi; la seconda entra dall'esterno nell'area di deposito e porta fuori i rifiuti. La presenza di due squadre è necessaria per impedire che i lavoratori provenienti dall'area di lavoro escano all'esterno indossando indumenti contaminati, provocando cosi un'inevitabile dispersione di fibre. Nessun operatore deve mai utilizzare questo percorso per entrare o uscire dall'area di lavoro. A tal fine e opportuno che l'uscita dei sacchi avvenga in un'unica fase, al termine delle operazioni di rimozione e che, fino al quel momento, il percorso rimanga sigillato. Quando venga utilizzato per l'evacuazione dei materiali l'u.d. destinata agli operatori il lavaggio dei sacchi deve avvenire nel locale doccia, il secondo insaccamento nella chiusa d'aria, mentre il locale incontaminato sarà destinato al deposito. In tali casi dovranno essere previste tre squadre di operatori: la prima introduce i sacchi dall'area di lavoro nell'unità, la seconda esegue le operazioni di lavaggio e insaccamento all'interno dell'unità, la terza provvede all'allontanamento dei sacchi. In entrambi i casi tutti gli operatori, tranne quelli addetti all'ultima fase di allontanamento, devono essere munii di mezzi di protezione e seguire le procedure di

112 decontaminazione per uscire dall'area di lavoro. I sacchi vanno movimentati evitando il trascinamento; e raccomandato l'uso di un carrello chiuso. Ascensori e montacarichi, eventualmente utilizzati, vanno rivestiti con teli di polietilene, in modo che possano essere facilmente decontaminati nell'eventualità della rottura di un sacco. Il percorso dal cantiere all'area di stoccaggio in attesa del trasporto in discarica deve essere preventivamente studiato, cercando di evitare, per quanto possibile, di attraversare aree occupate dell'edificio. Fino al prelevamento da parte della ditta autorizzata al trasporto, i rifiuti devono essere depositati in un'area all'interno dell'edificio, chiusa ed inaccessibile agli estranei. Possono essere utilizzati in alternativa anche container scarrabili, purché chiusi anche nella parte superiore e posti in un'area controllata. 8 - TECNICHE DI ICAPSULAMENTO. La scelta del tipo di incapsulante dipende dalle caratteristiche del rivestimento in amianto e dagli scopi dell'intervento. A causa della variabilità delle situazioni che si possono presentare, prima di essere impiegato, il prodotto deve essere testato direttamente sul materiale da trattare. Se si usano incapsulanti ricoprenti bisogna verificarne l'aderenza al rivestimento; se si usano incapsulanti penetranti bisogna controllarne la capacità di penetrazione e di garantire l'aderenza al supporto del rivestimento. In tutti i casi, bisogna sempre verificare preventivamente la capacità del rivestimento di sopportare il peso dell'incapsulante. Preliminarmente la superficie del rivestimento di amianto deve essere aspirata; devono essere rimossi tutti i frammenti pendenti del rivestimento di amianto e le parti distaccate dal substrato. L'integrità del rivestimento deve essere restaurata utilizzando materiali senza amianto che presentino una sufficiente affinità con il rivestimento esistente e con il prodotto incapsulante impiegato. L'incapsulante deve essere applicato con un'apparecchiatura a spruzzo "airless", al fine di ridurre la liberazione di fibre per l'impatto del prodotto. Il trattamento completo può richiedere l'applicazione di 2 o 3 strati successivi. 9 - DECONTAMINAZIONE DEL CANTIERE. Durante i lavori di rimozione è necessario provvedere a periodiche pulizie della zona di lavoro dal materiale di amianto. Questa pulizia periodica e l'insaccamento del materiale impedirà una concentrazione pericolosa di fibre disperse. Tutti i fogli di plastica, i nastri, il materiale di pulizia, gli indumenti ed altro materiale a perdere utilizzato nella zona di lavoro dovranno essere imballati in sacchi di plastica sigillabili e destinati alla discarica. Bisogna fare attenzione nel raccogliere la copertura del pavimento per ridurre il più possibile la dispersione di residui contenenti amianto. I sacchi saranno identificati con etichette di segnalazione pericolo a norma di legge. fogli di polietilene verticali ed orizzontali dovranno essere trattati con prodotti fissanti e successivamente rimossi per essere insaccati come i rifiuti di amianto. Bisogna fare attenzione nel ripiegare i fogli per ridurre il più possibile la dispersione di eventuali residui contenenti amianto. I singoli fogli di plastica messi su tutte le aperture, i condotti di ventilazione, gli stipiti, i radiatori, devono rimanere al loro posto. I fogli verticali, a copertura delle pareti devono essere mantenuti fino a che non è stata fatta una prima pulizia. Tutte le superfici nell'area di lavoro, compreso i mobili, gli attrezzi ed i fogli di plastica rimasti dovranno essere puliti usando una segatura bagnata ed un aspiratore con filtri tipo Vacuum Cleaner. L'acqua, gli stracci e le ramazze utilizzati per la pulizia devono essere sostituiti periodicamente per evitare il propagarsi delle fibre di amianto. Dopo la prima pulizia, i fogli verticali rimasti devono essere tolti con attenzione ed insaccati, come pure i fogli che coprono le attrezzature per la illuminazione, gli stipiti, etc. L'area di lavoro deve essere nebulizzata con acqua o una soluzione diluita di incapsulante in modo

113 da abbattere le fibre aerodisperse. Conclusa la seconda operazione di pulizia, dovrà essere effettuata un'ispezione visiva di tutta la zona di lavoro (su tutte le superfici, incluse le travi e le impalcature) per assicurarsi che l'area sia sgombra da polvere. Se, dopo la seconda pulizia ad umido, sono visibili ancora dei residui, le superfici interessate devono essere nuovamente pulite ad umido. Le zone devono essere lasciate pulite a vista. Ispezionare tutti i condotti, specialmente le sezioni orizzontali per cercare eventuali residui contenenti amianto, e aspirarli usando un aspiratore a vuoto. È consigliabile accertare l'agibilità della zona entro 48 ore successive al termine del lavoro mediante campionamenti dell'aria secondo quanto indicato in allegato. Una volta accertata la rispondenza della zona di lavoro a quanto richiesto, si potranno togliere i sigilli a ventilatori e radiatori e rendere di nuovo accessibile la zona PROTEZIONE DELLE ZONE ESTERNE ALL'AREA DI LAVORO. Nello svolgimento del lavoro dovranno essere prese tutte le precauzioni per proteggere le zone adiacenti non interessate dalla contaminazione da polvere o detriti contenenti amianto. Giornalmente dovrà essere fatta la pulizia, con aspirazione a secco o con metodo ad umido, di qualsiasi zona al di fuori dell'area di lavoro o di passaggio che sia stata contaminata da polvere o da altri residui conseguenti al lavoro fatto MONITORAGGIO AMBIENTALE. Durante l'intervento di bonifica dovrà essere garantito a carico del committente dei lavori un monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree circostanti il cantiere di bonifica al fine di individuare tempestivamente un'eventuale diffusione di fibre di amianto nelle aree incontaminate. Il monitoraggio deve essere eseguito quotidianamente dall'inizio delle operazioni di disturbo dell'amianto fino alle pulizie finali. Devono essere controllate in particolare: - le zone incontaminate in prossimità delle barriere di confinamento; - l'uscita del tunnel di decontaminazione o il locale incontaminato dello spogliatoio. Campionamenti sporadici vanno effettuati all'uscita degli estrattori, all'interno dell'area di lavoro e durante la movimentazione dei rifiuti. I risultati devono essere noti in tempo reale o, al massimo, entro le 24 ore successive. Per questo tipo di monitoraggio si adotteranno tecniche analitiche di MOCF. Sono previste due soglie di allarme: 1) Preallarme - Si verifica ogni qual volta i risultati dei monitoraggi effettuati all'esterno dell'area di lavoro mostrano una netta tendenza verso un aumento della concentrazione di fibre aerodisperse; 2) Allarme - Si verifica quando la concentrazione di fibre aerodisperse supera il valore di 50 ff/l. Lo stato di preallarme prevede le seguenti procedure: - sigillatura di eventuali montacarichi(divieto di entrata e di uscita); - sospensione delle attività in cantiere e raccolta di tutto il materiale rimosso; - ispezione delle barriere di confinamento; - nebulizzazione all'interno del cantiere e all'esterno nella zona dove si è rilevato l'innalzamento della concentrazione di fibre; - pulizia impianto di decontaminazione; - monitoraggio (verifica). Lo stato di allarme prevede le stesse procedure di preallarme, più: - comunicazione immediata all'autorità competente (USL); - sigillatura ingresso impianto di decontaminazione;

114 - accensione estrattore zona esterna; - nebulizzazione zona esterna con soluzione incollante; - pulizia pareti e pavimento zona esterna ad umido con idonei materiali; - monitoraggio. 5b) Tubazioni e tecniche di glove-bag. Tecniche di glove-bag. Nel caso di limitati interventi su tubazioni rivestite in amianto per la rimozione di piccole superfici di coibentazione (ad es. su tubazioni o valvole o giunzioni o su ridotte superfici od oggetti da liberare per altri interventi), è utilizzabile la tecnica del glove-bag (celle di polietilene, dotate di guanti interni per l'effettuazione del lavoro), con l'adozione delle seguenti procedure: - nel glove-bag vanno introdotti, prima della sigillatura a tenuta stagna, attorno al tubo o intorno alla zona interessata, tutti gli attrezzi necessari; ci deve essere un sistema di spruzzatura degli agenti bagnanti (per l'imbibizione del materiale da rimuovere) o sigillanti (per l'incapsulamento della coibentazione che rimane in opera) e un ugello di aspirazione da collegare ad aspiratore dotato di filtro di efficienza HEPA per la messa in depressione della cella ove possibile in continuo e sempre a fine lavoro; - gli addetti alla scoibentazione con glove-bag devono indossare indumenti protettivi a perdere e mezzi di protezione delle vie respiratorie (vedi allegato 4); - precauzionalmente e preliminarmente alla installazione del glove-bag la zona deve essere ove possibile circoscritta e confinata (con teli di polietilene, sigillando le aperture di comunicazione con l'esterno e ricoprendo pavimento ed eventuali arredi sottostanti il punto di lavoro); - durante l'uso del glove-bag deve essere vietato l'accesso a personale non direttamente addetto nel locale o nell'area dove ha luogo l'intervento; - deve essere tenuto a disposizione un aspiratore a filtri assoluti per intervenire in caso di eventuali perdite di materiale dalla cella; - il glove-bag deve essere installato in modo da ricoprire interamente il tubo o la zona dove si deve operare; tutte le aperture devono essere ermeticamente sigillate; - la procedura di rimozione dell'amianto è quella usuale: imbibizione del materiale, pulizia delle superfici da cui è stato rimosso con spazzole, lavaggi e spruzzatura di incapsulanti; - a fine lavoro la cella è messa in depressione collegando l'apposito ugello all'aspiratore con filtro assoluto; quindi viene pressata, "strozzata" con nastro adesivo, tenendo all'interno il materiale rimosso, svincolata ed avviata a smaltimento secondo le usuali procedure per i rifiuti contenenti amianto; - la tecnica glove-bag non è utilizzabile per tubazioni di grosso diametro e/o temperatura superiore a 60 C. Bonifica di grandi strutture coibentate. Nel caso di interventi di bonifica di intere strutture coibentate (es. grosse tubazioni o caldaie o elementi coibentati di macchina) sono da preferirsi, se tecnicamente possibili, idonee procedure di rimozione dell'intera struttura, o di parti consistenti di essa, con la coibentazione ancora in opera e la successiva scoibentazione in apposita zona confinata, allestita secondo le procedure già descritte. In questo caso o nel caso in cui direttamente strutture coibentate in amianto (es. tubazioni, caldaie etc.) debbano essere smontate o smantellate (ad es. per essere sostituite) deve procedersi come segue: - se esistono soluzioni di continuità nella coibentazione lo smontaggio o l'eventuale taglio deve avvenire in corrispondenza di questi punti esenti d amianto dopo aver provveduto a fasciare e sigillare accuratamente tutta la superficie coibentata (per impedire che sollecitazioni alla struttura mettano in circolo fibre nell'aria); - se la coibentazione non ha punti di interruzione utili, si rimuove, con le procedure della zona

115 confinata o dei glove-bag, la superficie più ridotta possibile di coibentazione; si può quindi procedere al taglio o allo smontaggio nella zona liberata dall'amianto, dopo sfasciatura e sigillatura della coibentazione rimasta in opera; - la movimentazione dei pezzi così ottenuti va condotta con la massima attenzione per non danneggiare la protezione della coibentazione; - devono essere sempre a disposizione le attrezzature per interventi che si rendessero necessari in caso di liberazione di fibre nell'aria (aspiratori con filtri ad efficienza HEPA, incapsulanti etc.). 6 - CRITERI PER LA CERTIFICAZIONE DELLA RESTITUIBILITÀ DI AMBIENTI BONIFICATI. 6a) Criteri guida generali. Le operazioni di certificazione di restituibilità di ambienti bonificati dall'amianto, effettuate per assicurare che le aree interessate possono essere rioccupate con sicurezza, dovranno essere eseguite da funzionari della USL competente. Le spese relative al sopralluogo ispettivo ed alla determinazione della concentrazione di fibre aerodisperse sono a cario del committente i lavori di bonifica. I principali criteri da seguire durante la certificazione sono: - assenza di residui di materiali contenenti amianto entro l'area bonificata; - assenza effettiva di fibre di amianto nell'atmosfera compresa nell'area bonificata. Per la verifica di questi criteri occorre seguire una procedura che comporta l'ispezione visuale preventiva e quindi il campionamento dell'aria che deve avvenire operando in modo opportuno per disturbare le superfici nell'area interessata (campionamento aggressivo). Il campionamento dell'aria può avvenire solo se l'area è priva di residui visibili di amianto. L'esperienza ha mostrato che durante le operazioni di certificazione i livelli di concentrazione di amianto molto raramente superano i valori limite indicati nelle varie normative vigenti nazionali e internazionali. Di conseguenza il livello di protezione richiesto per il personale addetto alle operazioni di certificazione può essere notevolmente ridotto, in modo ragionevolmente praticabile, al fine di consentire la mobilità, l'accesso e la visibilità. Prima di procedere alla ispezione visuale tutte le superfici all'interno dell'area operativa bonificata devono essere adeguatamente asciutte. Poiché spesso l'ispezione richiede l'accesso visuale in luoghi non sufficientemente illuminati, è necessario disporre di torce elettriche portatili. L'ispezione visuale deve essere quanto più accurata possibile e deve comprendere non solo i luoghi e le superfici a vista, ma anche ogni altro luogo parzialmente o completamente nascosto, anche se di piccole dimensioni (quali angoli, rientranze, sporgenze sulle pareti, sul soffitto e sul pavimento). L'ispezione deve essere condotta dopo la rimozione dei teli in polietilene utilizzati durante la bonifica ma mentre l'area è ancora confinata (prima della rimozione delle barriere, dell'unità di decontaminazione e della sigillatura di porte, finestre e impianto di ventilazione). I sigillanti devono essere usati, ma solo dopo l'ispezione e prima del campionamento aggressivo finale, per incapsulare residui di amianto presenti in luoghi difficilmente accessibili o difficilmente praticabili. Il campionamento aggressivo comporta il disturbo con mezzi meccanici di tutte le superfici accessibili, di regola iniziando da quelle verticali e quindi operando su quelle orizzontali. Può essere utile mantenere negli ambienti interessati l'aria in movimento, creando anche una omogeneizzazione della concentrazione, mediante ventilatori di potenza ridotta. Poiché tali operazioni provocano la diffusione di fibre nell'atmosfera, è importante che siano predisposte tutte le misure necessarie per la protezione degli operatori e per il controllo della eventuale fuoriuscita di polvere. Le operazioni di disturbo debbono iniziare contemporaneamente alla partenza degli apparecchi di campionamento. Effettuare, indicativamente, due campionamenti per superfici fino a 50 m², almeno tre campionamenti per superfici fino a 200 m², un ulteriore campionamento ogni 200 m² in più. Per

116 aree bonificate maggiori di 600 m² si può usare un numero di campioni minore. Nel caso di ambienti con molte stanze separate può essere necessario effettuare misure in ogni stanza. Questi criteri hanno valore generale e possono essere adattati ad esigenze particolari relative a casi specifici. 6b) Criteri per la certificazione della restituibilità. I locali dovranno essere riconsegnati a conclusione dei lavori di bonifica con certificazioni finali attestanti che: a) sono state eseguite, nei locali bonificati, valutazioni della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse mediane l'uso della microscopia elettronica in scansione; b) è presente, nei locali stessi, una concentrazione media di fibre aerodisperse non superiore alle 2 ff/l. I metodi analitici da impiegare vengono riportati nell'allegato COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO. 7a) Bonifica delle coperture in cemento-amianto. Le lastre piane o ondulate di cemento-amianto, impiegate per copertura in edilizia, sono costituite da materiale non friabile che, quando è nuovo o in buono stato di conservazione, non tende a liberare fibre spontaneamente. Il cemento - amianto, quando si trova all'interno degli edifici, anche dopo lungo tempo, non va incontro ad alterazioni significative tali da determinare un rilascio di fibre, se non viene manomesso. Invece, lo stesso materiale esposto ad agenti atmosferici subisce un progressivo degrado per azione delle piogge acide, degli sbalzi termici, dell'erosione eolica e di microrganismi vegetali. Di conseguenza, dopo anni dall'installazione si possono determinare alterazioni corrosive superficiali con affioramento delle fibre e fenomeni di liberazione. I principali indicatori utili per valutare lo stato di degrado delle coperture in cemento-amianto, in relazione al potenziale rilascio di fibre, sono: - la friabilità del materiale; - lo stato della superficie ed in particolare l'evidenza di affioramenti di fibre; - la presenza di sfaldamenti, crepe o rotture; - la presenza di materiale friabile o polverulento in corrispondenza di scoli d'acqua, grondaie, ecc.; - la presenza di materiale polverulento conglobato in piccole stalattiti in corrispondenza dei punti di gocciolamento. La bonifica delle coperture in cemento-amianto viene necessariamente effettuata in ambiente aperto, non confinabile, e, pertanto, deve essere condotta limitando il più possibile la dispersione di fibre. I metodi di bonifica applicabili sono: a) Rimozione. Le operazioni devono essere condotte salvaguardando l'integrità del materiale in tutte le fasi dell'intervento. Comporta la produzione di notevoli quantità di rifiuti contenenti amianto che devono essere correttamente smaltiti. Comporta la necessità di installare una nuova copertura in sostituzione del materiale rimosso; b) Incapsulamento. Possono essere impiegati prodotti impregnanti, che penetrano nel materiale legando le fibre di amianto tra loro e con la matrice cementizia, e prodotti ricoprenti, che formano una spessa membrana sulla superficie del manufatto. I ricoprenti possono essere convenientemente additivati con sostanze che ne accrescono la resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi U.V. e con pigmenti. Generalmente, i risultati più efficaci e duraturi si ottengono con l'impiego di entrambi i prodotti.

117 Può essere conveniente applicare anche sostanze ad azione biocida. L'incapsulamento richiede necessariamente un trattamento preliminare della superficie del manufatto, al fine di pulirla e di garantire l'adesione del prodotto incapsulante. Il trattamento deve essere effettuato con attrezzature idonee che evitino la liberazione di fibre di amianto nell'ambiente e consentano il recupero ed il trattamento delle acque di lavaggio; c) Sopracopertura. Il sistema della sopracopertura consiste in un intervento di confinamento realizzato installando una nuova copertura al di sopra di quella in amianto-cemento, che viene lasciata in sede quando la struttura portante sia idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo. Per tale scelta il costruttore od il committente devono fornire il calcolo delle portate dei sovraccarichi accidentali previsti per la relativa struttura. L'installazione comporta generalmente operazioni di foratura dei materiali di cemento-amianto, per consentire il fissaggio della nuova copertura e delle infrastrutture di sostegno, che determinano liberazione di fibre di amianto. La superficie inferiore della copertura in cemento-amianto non viene confinata e rimane, quindi, eventualmente accessibile dall'interno dell'edificio, in relazione alle caratteristiche costruttive del tetto. Nel caso dell'incapsulamento e della sopracopertura si rendono necessari controlli ambientali periodici ed interventi di normale manutenzione per conservare l'efficacia e l'integrità dei trattamenti stessi. 7b) Misure di sicurezza durante gli interventi sulle coperture in cemento amianto. 1 - CARATTERISTICHE DEL CANTIERE. Le aree in cui avvengono operazioni di rimozione di prodotti in cemento-amianto che possono dar luogo a dispersione di fibre devono essere temporaneamente delimitate segnalate. 2 - MISURE DI SICUREZZA ANTINFORTUNISTICHE. La bonifica delle coperture in cemento-amianto comporta un rischio specifico di caduta per sfondamento delle lastre. A tal fine, fermo restando quanto previsto dalle norme antinfortunistiche per i cantieri edili, dovranno in particolare essere realizzate idonee opere provvisionali per la protezione dal rischio di caduta, ovvero adottati opportuni accorgimenti atti a rendere calpestabili le coperture (realizzazione di camminamenti in tavole da ponte; posa di ree metallica antistrappo sulla superficie del tetto). 3 - PROCEDURE OPERATIVE. Rimozione delle coperture. Lastre ed altri manufatti di copertura in cemento-amianto devono essere adeguatamente bagnati prima di qualsiasi manipolazione o movimentazione. Nel caso di pedonamento della copertura, devono essere usati prodotti collanti, vernicianti o incapsulanti specifici che non comportino pericolo di scivolamento. La bagnatura dovrà essere effettuata mediante nebulizzazione o a pioggia, con pompe a bassa pressione. In nessun caso si dovrà fare uso di getti d'acqua ad alta pressione. Qualora si riscontri un accumulo di fibre di amianto nei canali di gronda, questi devono essere bonificati inumidendo con acqua la crosta presente sino ad ottenere una fanghiglia densa che, mediante palette e contenitori a perdere, viene posta all'interno di sacchi di plastica. Questi sacchi, sigillati con nastro adesivo, vanno smaltiti come rifiuti di amianto. Le lastre devono essere rimosse senza romperle evitando l'uso di strumenti demolitori. Devono essere smontate rimuovendo ganci, viti o chiodi di fissaggio, avendo cura di non danneggiare le lastre stesse. Non devono essere utilizzati trapani, seghetti, flessibili o mole

118 abrasive ad alta velocità. In caso di necessità, si dovrà far ricorso esclusivamente ad utensili manuali o ad attrezzi meccanici provvisti di sistemi di aspirazione idonei per la lavorazione del cemento-amianto, dotati di filtrazione assoluta in uscita. I materiali asportati non devono in nessun caso essere frantumati dopo la rimozione. Non devono assolutamente essere lasciate cadere a terra. Un idoneo mezzo di sollevamento deve essere previsto per il calo a terra delle lastre. Le lastre smontate, bagnate su entrambe le superfici, devono essere accatastate e pallettizzate in modo da consentire un'agevole movimentazione con i mezzi di sollevamento disponibili in cantiere. I materiali in cemento-amianto rimossi devono essere chiusi in imballaggi non deteriorabili o rivestiti con teli di plastica sigillati. Eventuali pezzi acuminati o taglienti devono essere sistemati in modo da evitare lo sfondamento degli imballaggi. I rifiuti in frammenti minuti devono essere raccolti al momento della loro formazione e racchiusi in sacchi di materiale impermeabile non deteriorabile immediatamente sigillati. Tutti i materiali di risulta devono essere etichettati a norma di legge. I materiali rimossi devono essere allontanati dal cantiere il prima possibile. L'accatastamento temporaneo deve avvenire separatamente dagli altri detriti, preferibilmente nel container destinato al trasporto, oppure in una zona appositamente destinata, in luogo non interessato dal traffico di mezzi che possano provocarne la frantumazione. Giornalmente deve essere effettuata una pulizia ad umido e/o con aspiratori a filtri assoluti della zona di lavoro e delle aree del cantiere che possano essere state contaminate da fibre di amianto. Installazione della sopracopertura. Utilizzando il sistema della sopracopertura è consigliabile l'impiego di materiali che presentino idonee caratteristiche di leggerezza, infrangibilità, insonorizzazione, elevata durata nel tempo e dilatazione termica compatibile con il supporto in cemento-amianto. Operatori muniti di indumenti protettivi a perdere e mezzi di protezione individuali delle vie respiratorie (allegato 4), mediante pompe a bassa pressione spruzzano sulle superficie della lastra un prodotto incapsulante. Vengono quindi bonificati i canali di gronda con le modalità già descritte. In alternativa, il canale di gronda può essere trattato con un prodotto incapsulante e successivamente confinato mediante idonea sopracopertura. Qualora risulti necessario movimentare le lastre di gronda, gli addetti eseguiranno tale operazione svitando i vecchi gruppi di fissaggio senza creare fratture sulle lastre. Eseguito il lavoro di bonifica e di eventuale sostituzione del canale, le lastre movimentate vanno rimontate utilizzando gli stessi fori per i nuovi gruppi di fissaggio. Terminate tali operazioni preliminari si passa al montaggio della nuova copertura. Questa deve essere posata su una nuova orditura secondaria, generalmente in listelli di legno, fissata direttamente all'arcarecciatura sottostante in modo che i carichi previsti insistano esclusivamente sulla struttura portante. Montata l'orditura secondaria può essere steso un eventuale materassino isolante e quindi le nuove lastre di copertura. Le operazioni di cui sopra andranno effettuate con utensili provvisti di sistemi di aspirazione idonei per la lavorazione del cemento amianto. 4 - PROTEZIONE DEI LAVORATORI. Nelle operazioni che possono dar luogo a dispersione di fibre di amianto, i lavoratori devono essere muniti di idonei mezzi di protezione individuali delle vie respiratorie (allegato 4) e di indumenti protettivi. Le calzature devono essere di tipo idoneo al pedonamento dei tetti. ALLEGATO 1. - DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DELL'AMIANTO IN CAMPIONI IN MASSA.

119 ASPETTI GENERALI DEL PROBLEMA ANALITICO. La determinazione delle varie forme di amianto contenute in campioni in massa costituisce un problema analitico complesso, a cui a tutt'oggi non è stata data una soluzione soddisfacente. Come è noto, esistono varie tecniche analitiche per la determinazione quantitativa delle varie forme di amianto; tutte, però, presentano vantaggi e svantaggi. Le tecniche microscopiche - ottiche o elettroniche - permettono di distinguere tra le varietà asbestiformi e quelle non asbestiformi di uno stesso minerale ma forniscono dati solo in termini di numero di fibre presenti in un campione. La conversione da numero di fibre a valore ponderale - che costituisce l'espressione più adeguata dei risultati per un'analisi di campioni in massa - è soggetta a numerosi errori soprattutto se viene impiegata la microscopia ottica. Questi errori possono essere contenuti se si utilizza la microscopia elettronica a scansione (SEM) integrata da microanalisi a Raggi X del campione. In ogni caso, l'uso delle tecniche microscopiche di conta delle fibre è limitato, nel caso di campioni in massa, da un problema addizionale: il campione in massa, a meno che non sia molto friabile o non sia costituito da una polvere molto fine, deve prima essere macinato per poter poi essere analizzato. Il tipo e la durata della macinazione, oltre che la durezza e altre caratteristiche mineralogiche del campione, determinano le dimensioni, e quindi il numero delle fibre che verranno contate. In altre parole, la conta e la misura delle dimensioni geometriche delle fibre verrà effettuata su un artefatto. La conversione da numero di fibre a valore di massa risulterà ancora più aleatoria e soggetta ad errori che nel caso di campioni aereodispersi o polveri fini dove le fibre vengono contate così come sono state campionate. Per quanto riguarda la determinazione ponderale delle varie forme di amianto, si è fatto ricorso, negli ultimi anni, fondamentalmente a due tecniche: la diffrattometria a Raggi X (DRX) e la spettroscopia infrarossa in trasformata di Fourier (FT.IR). Negli ultimi anni sono stati sviluppati vari metodi diffrattometrici che hanno permesso di superare alcuni inconvenienti legati sia alla tecnica in sé sia alla sua applicazione all'amianto. Il metodo che sembra aver dato i migliori risultati è quello del "filtro d'argento", che permette di quantificare e correggere in maniera semplice l'effetto di assorbimento dei raggi X da parte del campione. In questo modo la risposta diffrattometrica dell'analita viene resa indipendente dalla matrice nella quale si trova disperso, per cui l'analisi quantitativa risulta adeguatamente riproducibile. Anche quando l'analisi è condotta per via diffrattometrica, il campione in massa deve essere previamente macinato. La macinazione costituisce un passaggio analitico piuttosto delicato a causa dei due fenomeni seguenti: a) Per qualunque sostanza cristallina, la risposta diffrattometrica dipende dalla granulometria. È quindi necessario che il campione in massa sia portato - con il processo di comminuzione - ad uno spettro granulometrico vicino a quello dell'amianto puro con cui sono stati preparati gli standards della curva di taratura massa/risposta diffrattometrica; b) La risposta diffrattometrica delle varie forme di amianto dipende fortemente dall'integrità della struttura cristallina. Il processo di comminuzione porta in genere ad una diminuzione della cristallinità dell'amianto contenuto nel campione e quindi ad un abbassamento della risposta diffrattometrica che può falsare gravemente l'analisi. Questo è vero soprattutto se il processo di comminuzione è condotto con metodi drastici (ad es. "a secco"). L'abbassamento della risposta diffrattometrica può essere contenuto se la macinazione viene effettuata "ad umido", cioé in presenza di un liquido che disperde gli accumuli locali di calore a cui in genere si attribuisce la responsabilità delle distorsioni del reticolo cristallino. In ogni caso, una volta scelti gli standards di amianto puro ed un determinato metodo di comminuzione, è necessario studiare sperimentalmente le condizioni per portare il campione alla

120 granulometria desiderata e l'effetto che il processo di macinazione ha sulla risposta diffrattometrica della forma di amianto in questione. SCELTA DELLE TECNICHE ANALITICHE. Tenendo conto di tutti gli aspetti del problema appena sottolineati e avendo chiaro che forse, ad oggi, la soluzione ideale al problema analitico della determinazione dell'amianto in campioni in massa non esiste, sono proposte nel seguito come tecniche di riferimento per tale misura la diffrattometria a raggi X (DRX) con metodo del filtro d'argento per la determinazione dell'amianto in campioni in cui è presente in concentrazioni superiori o uguali a 1% vedi paragrafo A) e la microscopia elettronica in scansione (SEM) per la determinazione dell'amianto in campioni in cui è presente in concentrazioni inferiori a»1% (vedi paragrafo B). Recenti applicazioni della spettrometria IR in trasformata di Fourier, anche accoppiata con la microscopia ottica, hanno permesso di rivelare concentrazioni di amianti in campioni di massa dell'ordine dell'1%. La DRX con il metodo del filtro d'argento è stata proposta in quanto attualmente è, fra le metodiche analitiche per determinazioni ponderali, quella che presenta la migliore sensibilità per i diversi tipi di amianto. Per valutare la concentrazione di amianto in campioni in cui questa è inferiore a»1% la DRX non è più utilizzabile ed è necessario ricorrere a tecniche di microscopia. Se l'obiettivo dell'analisi è una valutazione della concentrazione dell'amianto in termini di peso (m/m) è necessario trasformare i dati relativi alle fibre osservate - numero fibre e granulometria - in dati ponderali. Ciò in linea di principio è possibile o facendo ricorso a fattori di conversione (numero fibre)/(peso) o valutando in base alle loro dimensioni il volume delle fibre e calcolandone quindi l peso. L'uso di fattori di conversione non sembra attuabile con campioni che sono degli artefatti, essendo ottenuti mediante una macinazione, e in cui numero e dimensioni delle fibre dipendono da tutta una serie di condizioni difficilmente controllabili e riproducibili. L'unica strada percorribile sembra dunque quella della valutazione della granulometria delle fibre e del calcolo del loro volume. La microscopia ottica in contrasto di fase appare a questo scopo meno adatta della microscopia elettronica in scansione per essere proposta come tecnica di riferimento, le ragioni di ciò sono essenzialmente: - un minor potere risolutivo; - una limitata profondità di campo; - la difficoltà di riconoscere univocamente il tipo delle fibre osservate. Il limitato potere risolutivo -» 0,25 µm del MOCF contro» 0,01 µm del SEM - oltre a non permettere la rivelazione delle fibre più piccole rende difficoltosa la valutazione delle dimensioni vere di oggetti che non superino di almeno 2 o 3 volte tale potere risolutivo; la limitata profondità di campo non permette di focalizzare oggetti che nn si trovino esattamente sul piano immagine del microscopio; può risultare perciò difficile valutare l'esatta granulometria di fibre sottili e in posizione inclinata rispetto a tale piano; infine la mancanza di un sistema che permetta il riconoscimento sicuro del tipo di fibra può determinare, in campioni in cui sono presenti materiali eterogenei, errori sistematici. Il SEM analitico appare perciò per le sue caratteristiche - elevato potere risolutivo, elevata profondità di campo, possibilità di utilizzare la spettrometria X per il riconoscimento delle fibre - la metodica più indicata. L'utilizzazione comunque della microscopia ottica in contrasto di fase in mancanza del SEM dovrebbe portare a risultati, in assenza di fibre diverse dall'amianto, che si avvicinano a quelli ottenibili con il SEM tanto più quanto maggiori sono le dimensioni medie delle fibre presenti nel campione. PROCEDURA DI ANALISI DEI CAMPIONI.

121 Di seguito è riportato uno schema di procedura per l'analisi di un campione utilizzante le metodiche analitiche dettagliatamente definite nei successivi paragrafi A) e B). (NO) CAMPIONAMENTO CONTROLLO DEL CAMPIONE PER LA VERIFICA DELLA PRESENZA DI UNA COMPONENTE FIBROSA mediante stereomicroscopio, MOCF, SEM (SI) MACINAZIONE DEL CAMPIONE STIMA APPROSSIMATIVA DELLA QUANTITÀ DI MATERIALE FIBROSO PRESENTE mediante MOCF, SEM SUPERIORE A INFERIORE A = 3 * 10 5 fibre/mg (a) = 3 * 10 5 fibre/mg (a) MISURA DELLA CONCENTRAZIONE DI MISURA DELLA CONCENTRAZIONE AMIANTO MEDIANTE DRX CON FILTRO DI AMIANTO MEDIANTE SEM D'ARGENTO ANALITICO CONCENTRAZIONE INFERIORE ALLA SENSIBILITÀ DELLA DRX MISURA DELLA CONCENTRAZIONE DI AMIANTO MEDIANTE SEM ANALITICO (a) Il limite di 3 * 10 5 fibre/mg è stato fissato in base al fattore di conversione da numero di fibre a peso proposto dall'usepa per la MOCF (vedi paragrafo 5.7B). A) Diffrattometria a raggi-x con il metodo del filtro d'argento (per percentuali di amianto ³ 1%). 1A) Campo di applicazione. Il metodo è applicabile a materiali in massa contenenti i principali tipi di amianti commerciali (crisotilo, crocidolite, amosite) e per quantità di amianto dell'ordine dei microgrammi. L'intervallo ottimale di misura è compreso tra 20 e 100 microgrammi di amianto sul filtro di lavoro in argento. Il limite inferiore di rivelabilità (LLD) dipende da vari fattori: tipo di amianto, matrice nella quale l'analita si trova disperso, tempo di integrazione del picco analitico, area di deposizione del campione sul filtro di lavoro in argento. In ogni caso, è sempre possibile determinare le tre forme di amianto in concentrazioni intorno all'1% in peso quando il campione da analizzare sia costituito da un deposito di polvere macinata di circa 0.5 mg su un'area del filtro di lavoro di circa 1.0 cm 2 (Vedi Tabella 1a e 1b). 2A) Principio del metodo. Macinazione controllata del campione in massa fino a raggiungere una granulometria vicina a quella degli standards di amianto puro usati per la costruzione della curva di taratura; studio dell'effetto che la macinazione ha sulla risposta diffrattometrica dell'amianto contenuto nel

122 campione; sospensione di una parte della polvere in adatta soluzione disperdente; filtrazione di una quantità nota di polvere in sospensione su membrana filtrante in argento; analisi diffrattometrica dei vari tipi di amianto per confronto con una curva di taratura; correzione dell'attenuazione dell'intensità dei picchi analitici misurati (attenuazione dovuta all'assorbimento dei raggi da parte del campione). Il metodo di correzione è basato sull'uso del filtro d'argento che ha la doppia funzione di supporto filtrante e di standard interno. In pratica, dalla misura dell'attenuazione del picco di diffrazione dell'argento si ricava il fattore i correzione per l'attenuazione dei picchi analitic delle varie forme di amianto. La riproducibilità del metodo globale non è conosciuta. È stata stimata solamente la riproducibilità del metodo di preparazione e lettura dei campioni su filtro d'argento. In figura 1 sono riportati le medie e gli errori standard delle risposte diffrattometriche di un totale di 31 filtri, su ciascuno dei quali sono stati depositati 100 µg di crisotilo puro (vedi punti 3.4A e 5.4A). I filtri provengono da 8 diverse sospensioni; n indica il numero di filtri preparati da ciascuna sospensione, mentre il trattino verticale è una misura, nella stessa scala dell'asse delle ordinate, dell'errore standard associato alla media. Da una analisi della varianza di questi dati è risultato che le medie delle risposte diffrattometriche delle 8 sospensioni appartengono ad una stessa popolazione avente coefficiente di variazione uguale al 9%. Questo può essere preso come misura della riproducibilità del metodo di preparazione e misura dei campioni su filtro d'argento. 3A) Reagenti. 3.1A Soluzione disperdente: H2O contenente lo 0.1% di NaCl e lo 0.1% di Areosol OT o altro tensioattivo analogo. 3.2A NaCl di purezza RPE. 3.3A Tensioattivo tipo Areosol OT. 3.4A Crisotilo canadese dell'uicc (Union International Contre le Cancer) avente lunghezza delle fibre < 10 µm per il 97.0%. 3.5A Crocidolite dell'uicc avente lunghezza delle fibre < 10 µm per il 97.0%. 3.6A Amosite dell'uicc avente lunghezza delle fibre < 10 µm per il 97.0%. 4A) Apparecchiatura. Attrezzatura di uso comune di laboratorio e: 4.1A Mulino per la macinazione controllata del campione. 4.2A Membrane in argento aventi porosità di 0.45 µm e diametro di 25 mm. 4.3A Dispositivo di filtrazione sotto piccolo vuoto con setto poroso e sede per alloggiare le membrane in Ag. 4.4A Agitatore magnetico capace di fornire circa 400 giri/min. 4.5A Diffrattometro a R.X.

123 5A) Determinazione quantitativa dell'amianto. 5.1A Macinazione del campione. Di seguito viene descritta una procedura di comminuzione controllata di un campione in massa. Tale procedura è evidentemente solo indicativa; se ne possono adottare delle altre purché, una volta scelte le condizioni di macinazione ed individuato il tempo necessario per portare il campione ad una granulometria simile a quella degli standards, venga studiato, ed eventualmente corretto, l'abbassamento della risposta diffrattometrica dell'amianto che la comminuzione ha determinato. A questo scopo, e sempre a titolo indicativo, viene anche presentato uno studio della relazione tra tempi di macinazione, granulometria e risposta diffrattometrica dell'amianto. Il campione scelto è un frammento di amianto-cemento, contenente crisotilo; gli standards usati per la curva di calibrazione, forniti dall'uicc (Union International contre le Cancer) sono composti da fibre di lunghezza inferiore a 10 micron nel 97% dei casi e di diametro inferiore a 0.3 micron nel 92.5% dei casi. Circa 1 grammo del campione viene macinato a mano in mortaio d'agata; il macinato viene quindi setacciato con setaccio da 400 micron. La polvere così ottenuta viene quindi sottoposta a macinazione meccanica "ad umido" e ad "impatto". Come disperdente viene utilizzato l'alcol isopropilico (circa 10 ml); la macinazione ad impatto viene realizzata per mezzo di una serie di cilindretti d'agata che un sistema di scuotimento della camera di macinazione obbliga ad urtarsi tra loro. Dopo la macinazione, condotta per un tempo prefissato, si ottiene una sospensione che viene trasferita con alcol isopropilico in un beker da 100 ml. L'alcol viene fatto evaporare in stufa a 90 C e la polvere seccata viene sottoposta all'analisi diffrattometrica. Per lo studio della relazione tra tempi di macinazione, granulometria del macinato e risposta diffrattometrica dell'amianto contenuto nel campione, si è proceduto nel modo seguente. Il campione è stato sottoposto a tempi di macinazione crescenti tra 0 e 45 minuti. Dopo ciascuna macinazione, parte della polvere seccata è stata sottoposta ad un'analisi granulometrica con microscopio elettronico a scansione, mentre un'altra parte è stata depositata su filtro d'argento e letta al diffrattometro. Nelle Figure 2 e 3 sono riportate le distribuzioni dei diametri e delle lunghezze delle fibre della polvere ottenuta dopo 30 minuti di macinazione. Le due distribuzioni presentano - in questo come negli altri casi - l'atteso andamento lognormale, per cui si è preferito utilizzare la media geometrica piuttosto che quella aritmetica per la caratterizzazione morfologica dei campioni stessi. In Figura 4 appaiono le cinetiche di comminuzione per la polvere iniziale. Gli andamenti (per diametri e lunghezze) presentano una fase iniziale (corrispondente ai primi 15 minuti di macinazione) durante la quale i due parametri si riducono di oltre il 50% del valore iniziale; per tempi più lunghi di macinazione la media geometrica della lunghezza delle fibre rimane praticamente costante mentre la media geometrica del diametro tende ancora a diminuire arrivando ad un valore inferiore ad 1 micron dopo 45'. Il complesso dei risultati ottenuti sembra indicare che il processo di comminuzione delle fibre, nella seconda fase sia causato essenzialmente da successive sfaldature delle fibre lungo piani paralleli al loro asse maggiore, processo che porta alla formazione di fibrille più sottili ma di lunghezza abbastanza costante; la tecnica di macinazione impiegata non sembra invece privilegiare, in questa seconda fase, la frattura trasversale delle fibre, che comporta la rottura dei forti legami esistenti tra gli atomi di Si e di O nei tetraedri SO 4, della struttura cristallina del serpentino. Nella Figura 5 appaiono le risposte diffrattometriche del crisotilo (contenuto in 400 µg di polvere) in funzione dei tempi di comminuzione. I dati mostrano come nelle fase iniziale della macinazione, corrispondente ai primi 5 minuti, vi sia una rapida crescita della risposta diffrattometrica, che tende poi a diminuire progressivamente, fino a raggiungere, per un tempo di macinazione di 30', un valore di plateau che è pari a circa l'80% del valore massimo. Che si tratti di una situazione di plateau è dimostrato dal fatto che la differenza tra le medie delle risposte diffrattometriche a 30' ed 45' non è risultata statisticamente significativa (p = 0.085). L'iniziale crescita della risposta diffrattometrica può essere interpretata come un effetto della

124 disgregazione, a seguito dell'inizio della macinazione, di aggregati di fibre e/o fibre e cemento presenti ancora nel campione dopo la setacciatura; durante la preparazione dei filtri d'argento impiegati nella metodica diffrattometrica adottata, le fibre di crisotilo libere tendono a disporsi con l'asse longitudinale (l'asse a della cella unitaria) parallelamente al filtro e questo effetto contribuisce ad aumentare l'intensità delle riflessioni (002) e (004) corrispondenti alle famiglie di piani perpendicolari all'asse a e paralleli all'asse a. Fibre legate in aggregati, al contrario, non possono disporsi con l'asse longitudinale parallelamente al piano del filtro. È anche interessante notare che, dopo la fase iniziale (5 minuti), la risposta diffrattometrica segue un andamento simile a quelli individuati per la lunghezza ed il diametro medi. Nella Tabella 2 appare un quadro riassuntivo dei risultati: sia le granulometrie che le risposte diffrattometriche appaiono in funzione dei tempi di macinazione. Questa tabella ci permette di scegliere il tempo di macinazione più adeguato nelle nostre condizioni. Tale tempo può essere compreso tra 15 e 30 minuti: infatti in questo intervallo si tende a raggiungere un livello di plateau sia per quanto riguarda la lunghezza delle fibre sia per quanto riguarda l'abbassamento della risposta diffrattometrica del crisotilo. Un tempo più lungo di macinazione non sembra comportare ulteriori vantaggi, e le differenze di granulometria con gli standards sembrano sufficientemente ristrette. 5.2A Deposizione del campione sul filtro d'argento. La polvere macinata e seccata viene ripresa con la soluzione disperdente (vedi punto 3.1A) e la sospensione così ottenuta viene mantenuta sotto agitazione magnetica per circa 2 o 3 ore. Dalla dispersione vengono prelevate aliquote opportune che sono filtrate su membrana di Ag per mezzo del dispositivo di filtrazione del punto 4.3A. È opportuno procedere alla filtrazione nello stesso giorno in cui le sospensioni vengono preparate, perché esse tendono ad "invecchiare"; in altre parole, le fibre di amianto in dispersione tendono ad includere acqua nella loro struttura cristallina e a formare aggregati la cui risposta diffrattometrica risulta diversa da quella del materiale appena preparato. Da risultati sperimentali risulta che l'invecchiamento comincia dopo circa 24 ore dalla preparazione della sospensione. Durante la filtrazione si raccomanda di seguire gli accorgimenti al successivo punto 5.3A. 5.3A Preparazione degli standards per le curve di taratura. Circa 2 mg di ciascuno dei tre tipi di amianto puro a granulometria nota, sono posti in tre distinti matracci tarati da 200 ml. A questi viene aggiunta fino a volume la soluzione disperdente indicata al punto 3.1A. Le dispersioni così ottenute vengono mantenute sotto agitazione magnetica per ca. 3 ore. Queste dispersioni hanno una concentrazione in amianto pari a ca. 100 µg/ml e costituiscono le dispersioni madre (stock) da cui si dovranno preparare, prelevando opportune aliquote mediante pipetta tarata, 3 o più campioni su filtro di Ag per ciascuna delle quantità di amianto scelte (nell'esempio riportato si tratta di 10, 20, 40, 60, 80, 100 µg). Poiché la dispersione tende all'instabilità, cioé a ricadere lentamente sul fondo del matraccio, essa deve essere lasciata sotto agitazione magnetica per almeno 5 min dopo ciascun prelievo e prima di effettuare il successivo. Inoltre il puntale della pipetta deve essere posizionato in modo tale da pescare sempre nella zona centrale del matraccio e, per quanto possibile, alla stessa profondità. Le aliquote note prelevate vengono trasferite su membrana in Ag mediante un dispositivo di filtrazione (punto 4.3A). L'operazione di filtrazione deve essere effettuata seguendo questo procedimento: nel serbatoio del dispositivo filtrante vengono posti preliminarmente ca. 3 ml di acqua distillata e filtrata, a questa vengono aggiunte le aliquote note della dispersione madre e quindi si innesca l'aspirazione necessaria alla filtrazione. Dopo la prima filtrazione le pareti del serbatoio vengono lavate 5-6 volte con acqua. 5.4A Misure al diffrattometro. Le condizioni operative variano in funzione del tipo di apparecchiatura disponibile. Utilizzare in ogni caso una velocità del goniometro sufficientemente bassa (1/4 o 1/8 di grado al minuto).

125 In Tabella n. 3 sono riportate a titolo esemplificativo sia le condizioni operative di un diffrattometro munito di contatore proporzionale con discriminatore di energia e di portacampioni rotante, sia i parametri di misura per i picchi analitci dei vari tipi di amianto e dell'argento (relativi alla Ka del Cu) Effettuare la scansione goniometrica dei picchi analitici degli amianti e dell'argento integrando il segnale tra il primo fondo e il secondo fondo opportunamente scelti, per ottenere l'intensità del picco. Misurare il segnale del primo fondo (a goniometro fermo) per un tempo pari alla metà del tempo totale di integrazione del picco corrispondente, per ottenere l'intensità del fondo. Misurare il segnale del secondo fondo (a goniometro fermo) per un tempo pari alla metà del tempo totale di integrazione del picco corrispondente, per ottenere l'intensità del fondo. Per la correzione dell'assorbimento di massa (Cfr. punto 5.6A), la stessa procedura deve essere eseguita sul picco relativo all'argento prima del deposito del campione sul filtro, cioé sul filtro bianco. In alternativa, la misura dell'intensità del picco non attenuato dell'argento può essere fatta sul retro del filtro dopo la deposizione del campione. Una terza possibilità, che è anche la più conveniente, prevede, per ogni scatolina (batch) di filtri di argento, tale misura su almeno 6 membrane vergini, di cui si farà la media che varrà per tutto il batch in questione. Da tale misura si otterranno i valori:. Dalla misura del picco attenuato dell'argento si otterranno i valori: 5.5A Calcoli. Calcolare le intensità nette (IfB007n) dei picchi analitici dell'amianto e dell'argento mediante le relazioni: (picco analitico dell'amianto) (picco analitico dell'argento in presenza del campione) (picco analitico dell'argento in assenza del campione) 5.6A Curva di taratura. La retta di taratura è rappresentata dalla seguente relazione: dove: m = pendenza della retta b = intercetta della retta X = contenuto in massa di amianto

126 ove il fattore di correzione G dell'attenuazione dell'intensità diffratta dall'analita è: con: e Nelle formule, θ Ag, θ X sono gli angoli di diffrazione rispettivamente dell'argento e dell'analita. L'attenuazione è provocata dall'assorbimento dei raggi X da parte del campione. Quando tale effetto non è trascurabile occorre effettuare la correzione. Nella Tabella n. 4 viene mostrato sia l'effetto di attenuazione riscontrato sperimentalmente a carico dell'intensità dei picchi analitici del crisotilo o della crocidolite da parte di varie matrici minerali, sia il risultato della correzione. 6 A) Espressione dei risultati. La percentuale di amianto presente nel campione sarà: dove W è la massa totale di polvere sul filtro d'argento. 7 A) Interferenze. Teoricamente le fasi cristalline che possono interferire sui picchi analitici degli amianti sono moltissime. In pratica è sufficiente prendere in considerazione solo le sostanze che più comunemente si trovano associate all'amianto nei principali prodotti industriali. I minerali non fibrosi di serpentino (lizardite o antigorite), i quali hanno la stessa struttura cristallina del crisotilo, costituiscono un'interferenza non eliminabile. Il problema tuttavia è limitato ai casi in cui i campioni da analizzare provengano dalle attività minerarie di estrazione del crisotilo. L'alite, minerale di base nella produzione di manufatti di amianto-cemento, nei quali viene utilizzato quasi esclusivamente crisotilo, non produce interferenze sui due principali picchi analitici di questa forma di amianto. Il gesso puo' interferire sul picco del crisotilo a 0.73 nm ma non sul picco secondario (0.36 nm). Il caolino può interferire su entrambi i picchi del crisotilo, ma il disturbo sembra essere significativo solo per campioni aventi un contenuto in caolino superiore al 10%. La clorite potrebbe interferire su entrambi i picchi del crisotilo ma è possibile la separazione analitica dei suoi picchi da quelli del crisotilo, rallentando adeguatamente la velocità di scansione nell'intorno della zona di uscita dei picchi che interessano. Anche per la crocidolite o l'amosite, i corrispondenti minerali non fibrosi costituiscono un'interferenza non eliminabile; tuttavia la presenza di questi minerali nei campioni reali è molto rara. In generale la distinzione tra crocidolite o amosite, quando sono presenti contemporaneamente (e questo può avvenire per taluni prodotti isolanti), risulta difficoltosa e si può tentare ricorrendo ai picchi secondari a 0.36 nm e 0.32 nm per l'amosite, e a 0.31 nm per la crocidolite, utilizzando il metodo della bassa velocità di scansione.

127 Altri minerali che possono trovarsi associati all'amianto in vari prodotti possono essere eliminati con adatti trattamenti chimici: ad esempio un trattamento con acido debole decompone i carbonati. B) Microscopia elettronica analitica a scansione (per percentuali di amianto comprese fra le 100 ppm e l'1%). 1 B) Oggetto e campo di applicazione. Descrizione di un metodo per la determinazione, mediante microscopia elettronica analitica a scansione, della concentrazione (massa/massa) di amianto (crisotilo, crocidolite, amosite, tremolite) in campioni massivi, quali il cemento-amianto, o polverulenti, quali polveri di talco. Il metodo è applicabile per concentrazioni di amianto comprese fra le 100 ppm (0.01%) e le ppm (1%) o superiori; l'intervallo in cui il metodo fornisce risultati quantitativi è compreso fra le 1000 ppm e le ppm o superiori. Per concentrazioni di amianto inferiori alle 1000 ppm il metodo fornisce risultati semiquantitativi (vedi successivo punto 5.7B). La sensibilità della metodica dipende da vari fattori: condizioni di lavoro del microscopio, area di deposizione del campione sul filtro di lavoro, numero di campi di lettura fissati sul filtro; in ogni caso si può stimare una sensibilità di circa 100 ppm quando il campione sia costituito da circa 0.1 mg di materiale depositato su un'area di circa 300 mm 2 (superficie circolare di circa 1 cm di raggio) e vengano letti 400 campi a 2000 x (vedi successivo punto 5.7B). 2 B) Principio del metodo. Sospensione di una quantità non inferiore a 0.1 mg del campione polverulento in un volume noto di soluzione disperdente costituita da un tensioattivo in acqua deionizzata e filtrata. Se il campione da analizzare è un campione in massa viene ottenuta, per mezzo di una opportuna macinazione, la sua comminuzione fino a che lo spettro granulometrico del particolato prodotto è compreso nell'intervallo fra 10 e 100 µm. Filtrazione di un volume della sospensione contenente almeno 0.1 mg del campione su un filtro in policarbonato a foro passante, di µm di porosità, di 25 mm di diametro. Montaggio del filtro su un portacampioni per SEM e metallizzazione della sua superficie con Au mediante sputtering catodico. Lettura a ingrandimenti di un numero di campi microscopici adeguato al limite di rivelabilità richiesto, tipicamente fra 200 e 400 campi. Riconoscimento mediante spettroscopia X a dispersione di energia delle fibre di amianto presenti e misura delle loro dimensioni. Calcolo dei volumi e dei corrispondenti pesi delle fibre di amianto utilizzando i pesi specifici dei minerali corrispondenti. Calcolo del peso totale di amianto sul filtro in base alla superficie di deposizione del campione, alla superficie del filtro letta, al numero e dimensioni delle fibre osservate e all'ipotesi di una distribuzione Poissoniana delle fibre sul filtro. 3 B) Apparecchiature e materiali da impiegare. Attrezzature di uso comune in laboratorio e: 3.1 B Soluzione disperdente contenente lo 0.1% di tensioattivo in acqua deionizzata e prefiltrata su filtri cellulosici da 0.2 µm di porosità. 3.2 B Mortaio d'agata. 3.3 B Bilancia analitica.

128 3.4 B Mulino per la macinazione ad umido di quantità fra 1 e 10 mg di campione; il mulino deve permettere di ottenere una granulometria finale del campione compresa nell'intervallo fra 10 e 100 µm. 3.5 B Filtri a membrana in policarbonato a foro passante, di µm di porosità, di 25 mm di diametro. 3.6 B Dispositivo di filtrazione sotto vuoto con setto poroso e sede per alloggiare le membrane in policarbonato. 3.7 B Portacampioni in alluminio o grafite per SEM. 3.8 B Collante conduttore all'argento o alla grafite. 3.9 B Apparato per la metallizzazione con Au di campioni per il SEM mediante sputtering catodico B Microscopio elettronico a scansione corredato dell'apparato di cui al punto 3.11 B B Spettrometro X a dispersione di energia. 4B) Campionamento. Prelevare dal materiale da esaminare un campione, significativo della sua composizione, dell'ordine di gr. Nel caso di materiale in massa e non già sotto forma di polvere procedere ad una sua frammentazione in mortaio d'agata fino a ottenere un particolato con dimensioni inferiori a µm. 5B) Procedimento. 5.1 B Comminuzione del campione. Se il campione originale è un materiale in massa o se, pur presentandosi come materiale polverulento, le fibre di amianto sono presenti in aggregati con altre fibre o altro materiale, per l'analisi al SEM è necessario trattare il campione in modo da separare le fibre tra loro e dall'eventuale matrice. Dopo l'eventuale macinazione a mano in mortaio d'agata, trasferire circa 10 mg di polvere in 100 ml di alcol isopropilico nella camera di macinazione di un mulino in grado di macinare ad umido le quantità indicate. Macinare il campione fino ad ottenere una granulometria finale del particolato compresa tra 10 e 100 µm; la sospensione in alcol isopropilico è quindi trasferita in stufa. L'alcol isopropilico viene fatto evaporare a 90 C e la polvere residua essiccata è recuperata. 5.2 B Dispersione in acqua e filtrazione su filtro a membrana. Pesare con una bilancia analitica una quantità di polvere di circa 5 mg e sospenderla in 200 ml di una soluzione allo 0.1 % di tensioattivo in acqua deionizzata e filtrata; per questo utilizzare un matraccio da 200 ml aggiungendo fino a volume la soluzione disperdente. Calcolare la concentrazione della dispersione così ottenuta e mediante pipetta tarata prelevarne un'aliquota da filtrare sul filtro a membrana. Per evitare che la dispersione decanti lasciarla sotto agitazione magnetica per almeno 5 minuti prima di effettuare il prelievo. Mediante il dispositivo di filtrazione descritto al punto 3.6 B filtrare una aliquota nota della dispersione preparata, contenente circa 0.1 mg del campione in polvere, su un filtro a membrana in policarbonato di 2 mm di diametro con porosità di µm. Alternativamente possono essere

129 utilizzati filtri in esteri di cellulosa delle stesse dimensioni, tuttavia questi filtri non si presentano al SEM con una superficie liscia e le irregolarità osservabili potrebbero rendere più difficile il riconoscimento delle fibre più sottili, per questo, nel caso del loro uso è consigliabile utilizzare porosità non superiori a 0.4 µm. Nel procedere alla filtrazione aver cura di versare alcuni ml della soluzione disperdente nel serbatoio del sistema filtrante prima di aggiungere l'aliquota nota della dispersione; successivamente lavare più volte con la soluzione il serbatoio. Il filtro a membrana su cui è deposta la polvere è lasciato asciugare su carta bibula in una capsula Petri o contenitore analogo. 5.3 B Montaggio del filtro su portacampioni per il SEM e metallizzazione. Tagliare una parte circolare del filtro, di dimensioni leggermente inferiori al portacampioni del SEM, dalla sua zona centrale mediante un bisturi o una lama ugualmente affilata. Durante tale operazione aver cura di non toccare con le mani la superficie del filtro, di non capovolgerlo o causare spostamenti o cadute della polvere dalla sua superficie. Montare la porzione di filtro su un portacampioni per SEM, in alluminio o grafite, mediante collanti conduttori all'argento; aver cura di realizzare con gli stessi collanti dei ponti conduttori fra il bordo del filtro ed il porta campione. Metallizzare, il filtro così montato, con uno strato di nm di Au mediante sputtering catodico. Alternativamente è possibile ricoprire il filtro con un film di carbone evaporato sotto vuoto; in tal caso è opportuno utilizzare spessori leggermente maggiori, intorno ai 100 nm, a causa della minore conducibilità termica ed elettrica della grafite rispetto all'au. In ogni caso l'immagine in elettroni secondari del filtro risulterà di minore qualità a causa del più basso coefficiente di emissione secondaria del carbonio rispetto all'u. 5.4 B Scelta delle condizioni strumentali. Il potere risolutivo di un SEM è molto elevato (si può valutare intorno ai 5 nm), tuttavia, con campioni del tipo di quelli descritti, ad un ingrandimento di lavoro ( X) che permetta tempi di analisi non eccessivamente lunghi e con condizioni strumentali compatibili con una buona risoluzione analitica (efficienza di produzione e rivelazione di raggi X elevate) risultano rivelabili e classificabili fibre intorno a 0.1 µm di spessore. Condizioni strumentali in grado di assicurare tali prestazioni corrispondono a: una energia del fascio incidente fra 20 e 30 KeV; una distanza di lavoro tipicamente dai 12 ai 25 mm e comunque tale da massimizzare l'efficienza di raccolta dei raggi X da parte del rivelatore; un angolo di tilt compatibile con la geometria del rivelatore dei raggi X, se tale angolo è diverso da zero ne va tenuto conto nella valutazione delle dimensioni delle fibre. Fissare l'ingrandimento di lavoro fra 1000 e 2000X; valutare la superficie corrispondente ad un campo di lettura all'ingrandimento fissato (tipicamente a 2000X questa risulta intorno a 2500 µm 2 e a 1000X intorno a µm 2 per cui occorrono rispettivamente circa 400 e circa 100 campi di lettura per esplorare 1 mm 2 del filtro); osservare il filtro in elettroni secondari utilizzando il "modo" TV. 5.5 B Lettura del filtro e determinazione delle dimensioni delle fibre di amianto. In funzione dell'ingrandimento di lavoro fissato leggere un numero di campi sufficienti almeno ad esplorare circa 1 mm 2 del filtro (tipicamente a 2000X occorrono 400 campi). Scegliere i campi di lettura in modo da esplorare tutta la superficie del filtro evitando la sovrapposizione dei campi stessi. È consigliabile a tal fine seguire un percorso sistematico sul filtro secondo un qualche schema prestabilito.

130 Prendere in considerazione, nell'analisi del filtro, tutte le fibre o gli aggregati i fibre o gli aggregati di fibre con altro materiale; valutare, utilizzando i riferimenti dimensionali disponibili sullo schermo, la lunghezza e la larghezza di ciascuna fibra risolvibile con il SEM (non considerare in tale valutazione eventuali particelle di altra natura occasionalmente sovrapposte od aggregate alle fibre). Le fibre che non giacciono completamente nel campo di lettura vanno considerate solo per la parte compresa nel campo stesso. Identificare e classificare le fibre in base alla loro morfologia ed alla loro composizione; in linea generale per la classificazione delle varietà minerali degli amianti sarà sufficiente una analisi qualitativa con riconoscimento, nello spettro X della fibra, delle righe degli elementi caratteristici con le attese intensità relative (generalmente saranno presenti sullo spettro anche righe più deboli corrispondenti ad elementi, come Fe, Al, Mn, presenti in tracce); tenere presente che se sulla fibra o sull'aggregato di fibre di amianto è depositato o aggregato materiale di altra natura (non necessariamente evidente sull'immagine elettromicroscopica), le righe X degli elementi presenti nella composizione del materiale appaiono sullo spettro finale. 5.6 B Elaborazione dei dati, calcolo della concentrazione di amianto e valutazione dell'errore. Valutare il volume di ciascuna fibra e aggregato di fibre d'amianto approssimando la morfologia delle particelle a cilindri di altezza pari alla lunghezza e diametro pari alla larghezza misurati. Valutare la massa delle fibre utilizzando una densità di 2.6 gr/cm 3 per il crisotilo e 3.0 gr/cm 3 per gli anfiboli. Calcolare la concentrazione C dell'amianto nel campione (espressa in ppm) mediante la: dove: A = area effettiva del filtro (mm 2 ); a = area del campo di lettura (mm 2 ); n = numero campi di lettura; P = peso totale del campione depositato sul filtro (mg); da = densità degli anfiboli (gr/cm 3 = mg/mm 3 ); dc = densità del crisotilo (gr/cm 3 = mg/mm 3 ); vi = volume dell'i-esima fibra di crisotilo (mm 3 ); vj = volume dell'j-esima fibra di anfibolo (mm 3 ); (a) L'errore sperimentale nella misura della concentrazione C di amianto nel campione è essenzialmente dovuto alla statistica del campionamento delle fibre durante la lettura del filtro (il numero N delle fibre campionate su una data superficie presenta una distribuzione Poissoniana se le fibre sono distribuite in modo casuale sul filtro) e alla larghezza dello spettro granulometrico delle fibre contenute nel campione (lo spettro granulometrico delle fibre di amianto prodotte nella macinazione di un campione generalmente è descritto bene da una distribuzione lognormale). Per valutare l'errore sperimentale conviene esplicitare nella relazione (a) il numero N di fibre di amianto individuate sugli n campi di lettura e il peso medio di una fibra di amianto, la relazione (a) può essere riscritta poi:

131 (b) dove: N = numero delle fibre individuate; = peso medio di una fibra di amianto determ. come media dei pesi delle N fibre di amianto individuate (mg); con gli altri simboli che conservano lo stesso significato che hanno nella relazione (a). L'errore sperimentale sulla concentrazione C può allora essere valutato mediante la: avendo considerato trascurabili gli altri errori rispetto all'errore di campionamento sul numero delle fibre ed all'errore fatto adottando come peso medio delle fibre del campione la media calcolata sulle N fibre individuate. Assumendo una distribuzione Poissoniana per N, l'errore relativo N / N può essere valutato, con buona approssimazione, con la: (c) (d) o con più precisione ricorrendo alle tavole numeriche relative alla distribuzione di Poisson. L'errore sul peso medio delle fibre del campione valutato mediante la media f dei pesi delle N fibre individuate, può essere stimato mediante l'errore standard e s : (e) Tenuto conto delle relazioni (d) ed (e), la equazione (c) diviene: (f) 5.7 B Osservazioni. Sensibilità del metodo. È possibile stimare la sensibilità del metodo descritto (definita come la minima quantita' di amianto presente nel campione che può essere rivelata dal metodo) tenendo presente che, nell'ipotesi di una distribuzione casuale delle fibre sul filtro, il numero N delle fibre campionate su una data superficie presenta una distribuzione Poissoniana. La concentrazione minima di amianto rivelabile è quella concentrazione in corrispondenza della quale il numero medio di fibre di amianto, sull'area

132 complessivamente letta del filtro (n a), è sufficientemente alto perché al livello di probabilità fissato (solitamente viene adottato il livello del 95%) il limite fiduciario inferiore sia X 1 fibra (cioé sia garantita la possibilità di osservare almeno una fibra con il livello di probabilità fissato). Assumendo un livello del 95% il numero medio di fibre deve risultare almeno pari a 4 (a cui corrisponde un limite fiduciario inferiore pari a 1 ed un limite fiduciario superiore pari a 10). Nelle condizioni previste dal metodo descritto (0.1 mg di materiale su un'area effettiva del filtro di circa 300 mm 2 e una area di lettura di circa 1 mm 2 ) il valor medio di 4 fibre sulla superficie di lettura corrisponde a una concentrazione di circa fibre/mg nel campione. Per una stima esemplificativa della concentrazione ponderale equivalente si può far riferimento ai fattori di conversione da numero di fibre a peso proposti in vari contesti che, è opportuno sottolineare, dipendono fortemente dalla tecnica microscopica utilizzata per il conteggio delle fibre. Riferendosi per brevità solo a quelli ricavabili da dati dell'usepa rispettivamente per la MOCF (30 fibre lng), per il SEM (100 fibre lng) e per il TEM (10 5 fibre lng), si perviene, per una concentrazione pari a 1.2 * 104 fibre/mg valutata al SEM, ad una concentrazione ponderale di 120 ppm che può essere assunta come la sensibilità della metodica. Significatività delle misure di concentrazione. Una valutazione dell'errore standard e s / mediante l'equazione (e) è significativa solo se il numero N delle fibre individuate è sufficiente a rientrare nel limite dei grandi numeri _; numeri minori non permettono una stima significativa né della media né della deviazione standard di una distribuzione. Per numeri N di fibre maggiori di 30 la equazione (f) permette una valutazione della significatività dei valori di concentrazione C ottenuti con il metodo. In tabella n. 5 è riportato l'errore sperimentale sulla concentrazione, DC/C, calcolato in base alla equazione (f) adottando indicativamente, per l'errore standard e s /, un valore di 0.3 compatibile con i dati sperimentali rintracciabili nella letteratura scientifica del settore. I dati riportati nella tabella n. 5 indicano che la metodica descritta nell'intervallo di concentrazioni che vanno da circa 100 ppm a circa 1000 ppm di amianto può fornire solo risultati qualitativi. Stime quantitative della concentrazione di amianto sono ottenibili con concentrazioni maggiori a 1000 ppm o, alternativamente, modificando la metodica per aumentare il numero totale di fibre campionate. Definizioni, abbreviazioni e simboli. Amianto o Asbesto: termine generico comprendente alcuni minerali naturali rappresentati da silicati idrati facilmente separabili in fibre sottili, flessibili, resistenti alla trazione o al calore e chimicamente inerti. I minerali definiti come amianto comprendono le varietà asbestiformi del serpentino (crisotilo), della riebeckite (crocidolite), della serie cummingtonite grunerite (amosite), della antofillite, della tremolite e della actinolite. Tipo specifico di fibrosità minerale in cui le fibre posseggono elevata resistenza alla trazione o alla flessibilità. Membrana di Argento metallico avente struttura porosa. Asbestifor me: Filtro d'argento: DRX: Difrattometria a raggi X. LLD: Limite inferiore di rivelabilità. UICC: Union International Contre le Cancer (Unione Internazionale Contro il Cancro). Ka Cu: Riga di riferimento dell' Anticatodo di Rame. 0: Angolo di diffrazione. I p Intensità del Picco Totale. I f 1 Intensità del primo fondo. Intensità del secondo fondo. I f 2

133 I n Intensità del picco netto. Intensità del picco dell'argento nel filtro vergine. Intensità corretta del picco netto. G Fattore di correzione. T n Trasmittanza del campione. R Rapporto tra il seno dell'angolo di diffrazione dell'argento e il seno dell'angolo di diffrazione dell'analita. Cps Colpi per secondo (unità di misura dell'intensità di un picco di diffrrazione) X Peso dell'amianto contenuto nella polvere depositata sul filtro d'argento. W Peso totale della polvere depositata sul filtro d'argento. Aggregato particella costituita da più fibre aggregate a formare fasci o oggetti di forma di amianto: complessiva non fibrosa. SEM: microscopio elettronico a scansione. ppm: parti per milione crocidolite: amianto costituito dalla varietà fibrosa della riebkite (anfibolo costituito da silicato di Na e Fe). crisotilo: amianto costituito dalla varietà fibrosa del serpentino (fillosilicato costituito da silicato di Mg). amosite: amianto costituito dalla varietà fibrosa della cummingtonite (anfibolo costituito da silicato di Mg e Fe). tremolite: anfibolo costituito da silicato di Mg e Ca. Tabella 1a - Limiti inferiori di rivelabilità delle varie forme di amianto puro e inoltre della crucidolite in differenti matrici Componente LLD(µg) Crisotilo 7.4 Amosite 6.3 Crocidolite 4.2 Crocidolite in Talco 5.3 Crocidolite in Cemento Portland 5.0 Crocidolite in SiO Tempo di integrazione del picco analitico principale: 400 secondi. Area di deposizione sul filtro d'argento: 1.0 cm 2 Peso totale dei campioni in matrice: 0.5 mg. Tabella 1b - Limiti inferiori di rivelabilità del crisotilo puro e in differenti matrici Componente LLD(µg) Crisotilo puro 2.2 in Talco 2.7 in Cemento Portland 2.7 in SiO 2 3.1

134 in TiO Tempo di integrazione del picco analitico principale: secondi. Area di deposizione sul filtro d'argento: 1.0 cm 2 Peso totale dei campioni in matrice: 0.5 mg. Tabella 2 - Risposta difrattometrica e granulometrica dei campioni. Tempo di cps per 400 lunghezza diametro volume macinazione µg ma (s) µm mg (sg) µm mg (sg) µm 3 mg (sg) 0' 11.5 (2.1) 37 (2.8) 4.3 (2.2) 666 (770) 5' 16.6 (1.1) 27 (2.1) 2.4 (1.8) 155 (233) 15' 4.5 (0.8) 17 (0.9) 1.4 (2.2) 37 (104) 30' 3.8 (1.0) 16 (2.1) 1.2 (2.1) 24 (80) 45' 3.2 (0.8) 16 (2.1) 0.8 (2.1) 12 (53) mg: media geometrica sg: deviazione standard geometrica ma: media aritmetrica s: standard Tabella 3 - Condizioni operative e parametri di misura al diffrattometro. Condizioni operative Tubo di rame. Eccitazione: 40 KV - 45 ma. Finestra di Nichel. Slit in entrata: 1 - Receiving slit: 0,2 mm - Scatter slit: 1. Campionatore rotante. Velocità di rotazione: 100 giri/min. Velocità di scansione: (1/4) /min Tempo di integrazione: 400 sec. ================================================================== Parametri di Misura Componente Picco analitico* (2 0) Intervallo Scansione* (2 0) Crisotilo 12,04 11,20-12,87 Crocidolite 10,49 9,65-11,32 Amosite 10,28 9,44-11,11 Argento 38,05 37,22-38,89 ================================================================== Tabella 4 - Pendenze delle curve di calibrazione del crisotilo e della crocidolite in matrice prima e dopo la correzione per l'assorbimento. ======================================================== Pendenza (cps/µg) Componente non corretta corretta

135 Crisotilo puro in Talco in Cemento Portland in SiO in TiO Crocidolite pura in Talco in Cemento Portland in SiO ======================================================== Tabella 5 N DN / N e s / DC / C C (ppm) (a) » 1% (a) I valori di concentrazione in ppm riportati sono stati calcolati mediante lo stesso fattore di conversione da numero di fibre a peso usato nel punto precedente. RISPOSTE DIFFRATTOMETRICHE DI 8 SOSPENSIONI DI CRISOSTILO Figura 1 Risposte diffrattometriche di 31 campioni di crisotilo puro (100 µg) provenienti da 8 diverse sospensioni; n indica il numero di campioni preparati da ciascuna sospensione mentre il trattino

136 verticale è una misura nella stessa scala dell'asse delle ordinate, dell' errore standard associato alla media. Figura 2 Distribuzione dei diametri delle fibre di crisotilo dopo 30 minuti di macinazione. Figura 3 Distribuzione delle lunghezze delle fibre di crisotilo dopo 30 minuti di macinazione. Figura 4

137 Cinetica delle fibre di crisotilo. Figura 5 Risposte diffrattometriche del crisotilo in funzione del tempo di macinazione. I dati si riferiscono a campioni di 400 µg di amianto-cemento ALLEGATO 2. - DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DELLE CONCENTRAZIONI DI FIBRE DI AMIANTO AERODISPERSE IN AMBIENTI INDOOR. A) Microscopia ottica in contrasto di fase (MCF). 1A) Procedura per campionamento e analisi: a) Filtri di prelievo: esteri misti di cellulosa, da 25 mm di diametro grigliati, con porosità tra 0,8 e 1,2 µm. b) Portafiltri: metallici con estensione metallica oppure in materiale plastico conduttore. c) Supporto cellulosico: su di esso deve essere posto il filtro di campionamento (pad). d) Flusso di prelievo: il flusso può variare fra 1 l/min e 12 l/min, deve essere costante durante tutto il tempo di campionamento, controllato all'inizio e alla fine di ogni prelievo e mantenuto entro ± 10%. Per ridurre i tempi di campionamento può essere utilizzato un flusso più alto senza per altro inficiare l'efficienza di campionamento. e) Volume da prelevare: deve essere di almeno 480 litri o maggiore. Il campionamento dovrebbe assicurare almeno una densità di fibre sul filtro vicina alle 20 ff/mm 2 (vedi punto m). Nel caso in cui il filtro di campionamento sia troppo carico di particolato si possono prelevare, in parallelo o in sequenza, due campioni da almeno 240 litri ciascuno. f) Preparazione del campione (vetrini): la procedura è descritta nel metodo indicato dalla Dir. CEE 83/447; (vapori di acetone e triacetina). Per diminuire il tempo necessario alla completa diafanizzazione, dopo la applicazione della triacetina (normalmente di ca. 24 ore), si può scaldare il preparato (vetrino più coprioggetto) per 15 minuti a circa 50 C su una piastra riscaldante. g) Campi microscopici da esaminare: devono essere 200 per un campione di 480 litri (nel caso di due campioni da 240 litri ciascuno posti a ca. 4 metri di distanza, si esaminano 200 campi ciascuno ed il risultato si riporta a 480 litri e 200 campi). Quando si è potuto prelevare un volume d'aria maggiore di 480 litri (fino ad un massimo di 2000 litri) può essere ridotto il numero di campi da esaminare. Un campo microscopico corrisponde all'area reticolo di Walton-Beckett (a 500 x è mm 2 ). h) Criteri di conteggio per la MICROSCOPIA OTTICA IN CONTRASTO DI FASE: criteri descritti nella Dir. CEE 83/477 (1).

138 (Nota: Questi criteri impongono di considerare qualunque particella di forma allungata avente lunghezza > 5µm, diametro < 3µm e rapporto lunghezza/diametro > 3:1; tuttavia in molti casi un analista esperto può distinguere, sulla base di caratteristiche morfologiche specifiche, o usando filtri polarizzatori incrociati, particelle allungate non di amianto. In tal caso occorre riportare in dettaglio sia il numero di fibre totali conteggiate, sia il numero di fibre non ritenute di amianto, indicando i criteri distintivi impiegati). l) Filtri bianchi: uno ogni 25 filtri usati (batch) oppure almeno il 10% del totale dei filtri usati per l'insieme dei campionamenti. Il valore del numero di fibre riscontrate in un numero di campi eguali a quello esaminato nei campioni non deve mai superare 3 fibre, in caso contrario si deve presumere una sorgente di contaminazione che occorrerà individuare ed eventualmente scartare l'intero set di filtri. m) Variabilità del metodo: Nell'ambito di un laboratorio che esegue continuativamente analisi di campioni applicando il metodo del filtro a membrana per le fibre di amianto, è stato sperimentalmente riscontrato un coefficiente di variazione (CV) intralaboratorio che può essere rappresentato dalla relazione: dove N = numero fibre trovate nel numero di campi ispezionati. Il limite fiduciario superiore (LFS) e inferiore (LFI) nel caso di campioni con densità di fibre inferiore a ca. 20 ff/mm 2 possono essere calcolati dalle seguenti relazioni: n) Calcolo della concentrazione C: dove: N = n. di fibre contate in totale (su un solo filtro o su 2 filtri); n = n. di campi del reticolo esaminati su un solo filtro (200 o meno in funzione del volume totale prelevato); D = in mm, diametro effettivo del filtro (filtro da 25 mm di diametro); d = in micron, è il diametro del reticolo di Walton Beckett (100 micrometri); V = in litri, il volume di aria prelevato (su un solo filtro o su due filtri). o) Presentazione dei risultati: In aggiunta al dato di concentrazione, per ogni campione deve essere allegato il rispettivo modulo di conteggio rigorosamente completo in ogni sua parte, e sottoscritto dall'analista. 2A) Direttiva 83/447/CEE (1) Metodo di riferimento per le misurazioni del tenore dell'amianto nell'aria nel luogo di lavoro: a) I campioni sono prelevati nella zona di respirazione dei singoli lavoratori: cioé entro una semisfera di 300 mm di raggio che si estende dinanzi alla faccia del lavoratore e misurata a partire dal punto di mezzo di una linea congiungente le sue orecchie.

139 b) Si usano filtri a membrana (esteri misti di cellulosa o nitrato di cellulosa) di porosità tra 0,8 e 1,2 µm con reticolo stampato e con diametro di 25 mm. c) Si usa un portafiltro a faccia aperta provvisto di cappuccio metallico cilindrico, estendentesi tra 33 mm e 44 mm davanti al filtro e che permetta l'esposizione di un'area circolare di almeno 20 mm di diametro. Durante l'uso il cappuccio è rivolto verso il basso. d) Si usa una pompa portatile a batteria, portata sulla cintura o in una tasca del lavoratore. Il flusso deve essere esente da pulsazioni e la portata regolata inizialmente a 1 l/min ± 5%. Durante il periodo di campionamento la portata è mantenuta entro ± 10% della portata iniziale. e) Il tempo di campionamento è misurato con una tolleranza del 2%. f) Il carico di fibre ottimale sui filtri è compreso tra 100 e 400 fibre/mm 2. g) In ordine di preferenza l'intero filtro, o un suo segmento, posto su un vetrino da microscopio, è reso trasparente mediante il metodo acetone triacetina e coperto con vetrino coprioggetti. h) Per il conteggio è usato un microscopio binoculare con le seguenti caratteristiche: Illuminazione Koeher. Un condensatore ABBE o acromatico a contrasto di fase incorporato nel complesso posto sotto al piatto portaoggetti e montato con possibilità di centraggio e messa a fuoco. L'aggiustamento del centraggio per il contrasto di fase è indipendente dal meccanismo di centraggio del condensatore. Un obiettivo acromatico a contrasto di fase positivo parafocale, a 40 ingrandimenti, con un'apertura numerica compresa tra 0,65 e 0,70 e con assorbimento dell'anello di fase compreso tra 65 e 85%. Oculari a compensazione a 12,5 ingrandimenti. Almeno un oculare deve permettere l'inserimento di un reticolo ed essere del tipo con messa a fuoco. Un reticolo oculare circolare Walton-Beckett che abbia un diametro apparente sul piano oggetto di 100 µm ± 2 µm quando si usano l'obiettivo e l'oculare indicati, e che sia controllato con un micrometro dell'oggetto. i) Il microscopio è montato secondo le istruzioni del fabbricante e il limite di rivelabilità controllato mediante un "vetrino di prova per contrasto di fase". Quando siano usati nel modo specificato dal fabbricante si deve poter vedere fino al codice 5 sui vetrini di prova AIA e sino al blocco 5 sul vetrino di prova HSE/NPL Mark 2. Tale procedura deve essere effettuata all'inizio della giornata di lavoro. l) Il conteggio dei campioni è effettuato secondo le seguenti regole: Per fibra da contare si intende qualunque particella di lunghezza > 5µm, diametro < 3µm e rapporto lunghezza/diametro > 3:1 che non sia in contatto con una particella con diametro massimo maggiore di 3 µm. Le fibre da contare che hanno le sue estremità entro l'area del reticolo devono essere contate come un'unica fibra; una fibra avente una sola estremità all'interno di tale area deve essere contata come mezza fibra. Le aree del reticolo per il conteggio devono essere scelte a caso all'interno della superficie esposta al filtro. Un agglomerato di fibre che appaia compatto e intero in uno o più punti della sua lunghezza, ma appaia diviso in trefoli (fibra ramificata) in altri, deve essere contato come fibra se è conforme al primo trattino del presente punto; il diametro è misurato attraverso la parte intera e non quella ramificata. In qualsiasi altro agglomerato di fibre in cui le singole fibre si tocchino o si incrocino (fascio), queste devono essere contate individualmente ogniqualvolta possano essere distinte sufficientemente per stabilire che sono conformi al primo trattino del presente punto. Se non è possibile distinguere nessuna singola fibra rispondente a tale definizione, il fascio deve essere contato come un'unica fibra, sempre che si conforme nel suo complesso al primo trattino del presente punto. Se più di un ottavo di un area del reticolo è coperto da un agglomerato di fibre e/o particelle, tale area del reticolo deve essere scartata ed un'altra area deve essere esaminata per il conteggio.

140 Si devono contare 100 fibre con un minimo di 20 aree di reticolo o esaminare 100 aree di reticolo. m) Il numero medio di fibre per reticolo deve essere calcolato dividendo il numero delle fibre contate per il numero delle aree di reticolo esaminate. Il contributo al risultato finale del conteggio dovuto a segni del filtro o a contaminazione deve essere inferiore a 3 fibre per 100 aree di reticolo ed essere determinato con filtri "bianchi". B) Microscopia elettronica a scansione (SEM). 1B) Procedura per campionamento e analisi: a) Filtri di prelievo: membrana in policarbonato (NPF) da 0.8 µm di porosità, 25 mm di diametro (per il deposito usare la faccia più lucida). (Nota: Per ridurre la carica elettrostatica presente nelle membrane NPF, può essere utile ricoprirle preventivamente con uno strato di carbone, sotto vuoto, da ambedue le parti. Tale strato dovrebbe avere uno spessore non superiore a circa 100 nm.). b) Supporto cellulosico: membrane in esteri misti di cellulosa (o nitrato) da 3-8 µm di porosità, 25 mm di diametro. c) Portafiltri: metallici con estensione metallica in materiale conduttivo o costruiti interamente in materiali conduttivi. d) Flusso di prelievo: il flusso deve essere tale da assicurare una velocità lineare sulla faccia esposta della membrana pari a 0.35 m/sec ± 10%. La velocità lineare minima di 0.35 m/sec è necessaria per campionamenti che avvengono in presenza di elevata velocità dell'aria circostante il punto di prelievo (es. aria aperta o forti correnti d'aria). Non è indispensabile in luoghi chiusi dove la velocità dell'aria è molto ridotta. In tal caso i parametri condizionanti sono il tempo di prelievo e l'intasamento del filtro, restando fisso il volume totale di ca Con filtri (o membrane) aventi diametro 25 mm e diametro effettivo di prelievo compreso tra 20 e 22 mm, il flusso di prelievo deve essere compreso tra 6 e 9 l/min ± 10% e mantenuto costante durante il tempo di prelievo. Il flusso di prelievo può essere superiore per ridurre i tempi di campionamento, compatibilmente con l'effetto di intasamento della membrana. Quando tale effetto faccia abbassare il flusso al di sotto di circa 6 l/min, è opportuno interrompere il campionamento, annotando il volume di aria campionato (vedi il successivo punto). e) Volume di aria da prelevare: il metodo prevede un volume minimo di campionamento pari a circa 3000 litri su di un'area effettiva di circa 315 mm 2 (diametro effettivo di ca. 20 mm). Se la portata di prelievo è di circa 8 l/min, il tempo necessario sarà di circa 6 ore. Usando portate maggiori si può ridurre il tempo di campionamento (vedi punto d). Se non è possibile prelevare 3000 litri su di una stessa membrana, a causa dell'eccessiva perdita di carico o dell'eccessivo deposito di particelle, si possono prelevare 2 campioni da circa 1500 litri ciascuno e quindi considerare i risultati analitici di questi sommandoli come se fossero riferiti ad un unico campione di ca litri. Tale procedura può essere applicata anche a campioni prelevati con flussi di campionamento più elevati f) Preparazione dei campioni: si prepara una basetta sul portacampioni o stub (normalmente di Alluminio) spalmando strati successivi di sospensione di grafite. Quando l'ultimo strato è ancora umido, si stende una porzione del filtro di prelievo (NPF), ritagliata con attenzione, evitando la caduta della polvere ivi depositata (per un portacampioni tipo Cambridge o Philips in Al è sufficiente ritagliare un quarto del filtro di prelievo). Durante la deposizione della porzione di filtro sulla grafite occorre evitare quanto più possibile la formazione di bolle d'aria. La preparazione si completa saldando, ove necessario, alcuni punti dei bordi della porzione di filtro con grafite, usando una punta sottile (ad esempio bastoncini di legno appuntiti). Successivamente a questa fase il campione sullo stub viene ricoperto con uno strato di oro di circa nm, in uno "sputter coater".

141 In caso di necessità di eseguire la microanalisi a dispersione i energia (EDXA) con maggiore accuratezza è opportuno eseguire l ricoprimento con carbone per uno strato di ca. 100 nm. g) Condizioni strumentali: le condizioni di lavoro al SEM possono essere diverse per le differenti marche di microscopi, tuttavia esse devono essere tali da permettere la individuazione di fibre aventi almeno 0.2 micrometri di diametro. I parametri che influenzano la visibilità o la microanalisi per l'identificazione delle fibre sono: il voltaggio di accelerazione (VA): risulta soddisfacente un VA compreso tra 20 e 30 KV. l'angolo di tilt: quando viene usato un angolo elevato è necessario operare una correzione per la determinazione della lunghezza delle fibre, inoltre, in questo caso si possono avere problemi di messa a fuoco. Come raccomandazione generale occorre aggiustare l'angolo di tilt in modo da avere una buona resa microanalitica e una buona visibilità per le fibre più sottili (intorno a 0.2 microns). La distanza di lavoro: essa influenza sia la resa microanalitica, che la visibilità. In genere i SEM sono già ottimizzati rispetto a questo parametro. Diametro del raggio elettronico: un diametro più elevato determina un conteggio di raggi X maggiore, una buona intensità del segnale, una risoluzione dell'immagine scarsa. Occorre scegliere le condizioni di compromesso più soddisfacenti. L'allineamento del raggio, l'astigmatismo, la apertura, il contrasto e la luminosità dello schermo, devono essere impostate sperimentalmente per assicurare una adeguata visibilità. Da notare che le dimensioni dello schermo, ovvero del campo di osservazione, possono essere diverse usando il modo "RASTER" oppure "TV". h) Campi microscopici da esaminare: poiché la superficie corrispondente ad un campo di lettura (modo "TV") a 2000x circa, corrisponde a circa 2540 µm 2, per esplorare approssimativamente 1 mm 2 di superficie del filtro occorre osservare campi. Nel caso in cui per raggiungere i 3000 litri siano stati prelevati 2 campioni da circa 1500 litri, su ciascun filtro si devono esplorare campi e quindi si esprimeranno i risultati come indicato al punto 13. i) Criteri di conteggio: vengono contate le fibre di lunghezza > 5 µm, diametro < 3 µm e rapporto lunghezza/diametro > 3:1. Tutte le fibre che giacciono completamente entro l'area di conteggio (area del campo a 2000 x corrispondente allo schermo posto nella posizione TV) vengono contate come una fibra. Le fibre che sono a cavallo dei bordi dello schermo vengono contate come 1/2 fibra. I campi di lettura devono essere scelti in modo da esplorare tutta la superficie del campione, evitando la sovrapposizione dei campi (é consigliabile stabilire un percorso sistematico a forma di "greca" operando sulle manopole degli assi x e y). Un fascetto (fibra splittata) viene considerato come una fibra, se è conforme alle definizioni, il diametro deve essere misurato nella zona nn separata di esso. Le fibre in un agglomerato vengono contate singolarmente se vengono sufficientemente distinte (anche ad alto ingrandimento) purché soddisfino le dimensioni indicate nelle definizioni (in ogni caso si deve indicare il numero di agglomerati trovato). Se più di 1/8 dell'area di conteggio (campo) è occupata da agglomerati di fibre o particelle, il campo viene respinto. l) Filtri bianchi: almeno 2 membrane per ogni scatola di filtri, o il 10% dei campioni prelevati. Per filtro bianco si intende una membrana che abbia seguito tutte le varie fasi del campionamento (montata nel portafiltro, portata sul luogo di prelievo, aperta per il tempo necessario al prelievo, ma senza fare passare aria attraverso di essa) e quindi riportata, chiusa nel portafiltri, in laboratorio. I valori ottenuti dall'analisi dei bianchi non hanno influenza sul limite di rilevabilità del metodo, ma

142 servono per il controllo della eventuale contaminazione delle membrane vergini. m) Identificazione delle fibre: l'analisi elementare viene realizzata tramite lo spettrometro a raggi X a dispersione di energia (EDXS). Le condizioni strumentali del SEM (distanza di lavoro, angolo di tilt, diametro del raggio elettronico, voltaggio di accelerazione, apertura dei condensatori, ampiezza del canale - generalmente è preferibile una ampiezza di 10 ev/canale, ma possono essere utilizzate ampiezze diverse comprese tra 10 e 50 ev/canale -, tempo di integrazione) devono essere aggiustate in modo tale da fornire uno spettro sufficientemente chiaro su una fibra di crisotilo standard di 0.2 µm di diametro. Ciò significa che per i picchi del Mg e del Si devono essere contemporaneamente soddisfatte le relazioni: dove: S (segnale) + B (fondo) = altezza del picco (P). In termini pratici è soddisfacente che i picchi di Mg e Si (crisotilo), Si e Fe (crocidolite e amosite), Mg, Si, Ca (tremolite), siano sufficientemente evidenziabili al di sopra del fondo in un tempo di integrazione compreso tra 30 e 100 secondi. n) Variabilità del metodo: se si assume una distribuzione casuale di tipo Poissoniano delle fibre sulla membrana di prelievo, per un volume campionato di ca litri (su un solo filtro o su due da 1500 litri ciascuno) e per una superficie del filtro esaminata pari a ca. 1 mm 2 il ritrovamento di 1 fibra corrisponde a ca. 100 F/ m 3. Assumendo valida una distribuzione Poissoniana, con il 95% di probabilità il numero medio di fibre per mm 2 sul filtro sarà compreso tra F/mm 2 (limite fiduciario inferiore o LFI) e 5.6 F/mm 2 (limite fiduciario superiore o LFS) e cioè tra 2.5 e 560 F/m 3 (vedi tabelle della distribuzione di Poisson). Per 0 fibre trovate in ca. 1 mm 2, le tabelle indicano che il valore superiore della distribuzione Poissoniana è pari a ca. 4 fibre/mm 2 e cioé una concentrazione pari a ca. 400 F/m 3. o) Espressione dei risultati: C = Fibre/m 3 ; n = n di fibre conteggiate su un solo filtro da 3000 litri, oppure su due filtri da circa 1500 litri ciascuno. Nel caso che sia disponibile un solo filtro (con meno di 3000 litri) ci si riferirà solo a questo, tenendo conto che il LAA sarà diverso; N =n di campi esaminati su ogni filtro; d = diametro effettivo del filtro di prelievo in metri; A = area di un campo a 2000 x circa, in m 2 ; V = volume prelevato in m 3. ALLEGATO 3. - IDENTIFICAZIONE QUALITATIVA DELLE FIBRE DI AMIANTO MEDIANTE LA TECNICA DELLA DISPERSIONE CROMATICA IN MICROSCOPIA OTTICA La tecnica della dispersione cromatica in microscopia ottica è particolarmente utile nell'identificazione delle particelle minerali. Il principio ottico su cui si fonda è la variazione dell'indice di rifrazione dei minerali in funzione della lunghezza d'onda della luce che li attraversa; con l'aumentare di questa generalmente - pag. 48

143 - l'indice di rifrazione diminuisce. Sperimentalmente si osserva che la maggior parte dei liquidi ha una dispersione cromatica maggiore dei solidi. Quando gli indici di rifrazione del minerale e del liquido in cui questo viene immerso, sono prossimi, in luce bianca, si producono fenomeni cromatici tanto più evidenti quanto più grande è la variazione dell'indice di rifrazione del liquido rispetto a quella del minerale. Se consideriamo il punto in cui si intersecano le curve di dispersione del minerale e del liquido, in quel punto (a quella stessa lunghezza d'onda) liquido e solido hanno lo stesso indice di rifrazione. La luce di quella lunghezza d'onda attraverserà indeviata il sistema solido-liquido mentre la luce di altre lunghezze d'onda passando dal solido al lquido devierà verso la normale al bordo in maniera diversa a seconda che sia minore o maggiore l'indice di rifrazione. Tali deviazioni dipendono infatti dalla differenza tra gli indici del solido e del liquido per le varie lunghezze d'onda. Nel caso di sostanze isotrope e minerali monorifrangenti, che possiedono cioé un solo indice di rifrazione, l'unica colorazione che questo tipo di particelle assumono in un determinato liquido, serve come mezzo di identificazione. I minerali di amianto, ad eccezione dell'antofillite che cristallizza nel sistema ortorombico, cristallizzano nel sistema monoclino e sono quindi birifrangenti. Generalmente le fibre di amianto hanno l'indice di rifrazione maggiore nγ parallelo alla direzione allungata della fibra mentre l'indice di rifrazione inferiore nα si trova nella direzione perpendicolare. Per la sola crocidolite, che ha una orientazione ottica negativa, avviene il contrario. Considerando i due indici di rifrazione principali, nγ ed nα, a ciascuno di essi corrisponderà quindi una curva di dispersione cromatica distinta. Di conseguenza durante l'osservazione del minerale in un liquido ad indice di rifrazione intermedio, che interseca con la sua curva quelle dei due indici di rifrazione principali, si avrà una sovrapposizione degli effetti comatici. Ciò viene superato con l'illuminazione del preparato tramite luce polarizzata piana. Ogni particella, in tal modo, presenterà gli effetti cromatici caratteristici di ogni singolo indice di rifrazione quando la loro direzione di vibrazione coincide con quella della luce polarizzata. Per evidenziare tali colorazioni relative agli indici di rifrazione nγ ed nα, bisognerà porre la direzione allungata della fibra prima parallelamente e poi perpendicolarmente alla direzione di vibrazione del polarizzatore. LIQUIDI AD ALTA DISPERSIONE. Per identificare i diversi tipi di fibre di amianto, per mezzo di tale tecnica, sono necessari liquidi ad alta dispersione dell'indice di rifrazione. Miscele con le caratteristiche richieste si possono preparare partendo da alcuni liquidi organici come cianato di etile, ioduro di metilene, iodomercurato di potassio e nitrotoluolo. In commercio esistono liquidi con le caratteristiche ottiche necessarie, con indice di rifrazione nell'intervallo di 1,50 e 1,80. Risultano particolarmente utili i liquidi ad indice di rifrazione uguale a 1, 55, 1, 58, 1, 67, 1, 70. Necessario per l'impiego della tecnica di dispersione è innanzitutto l'allineamento del sistema ottico e la necessità di una sorgente luminosa ad alta intensità (12 V, 50 W) e la realizzazione del campo scuro inserendo sotto il condensatore un diaframma circolare di

144 diametro adeguato. È infatti indispensabile che l'apertura del fascio luminoso sia maggiore dell'apertura dell'obiettivo; poiché l'apertura dei normali condensatori per contrasto di fase è di 0,80, per questo tipo di osservazioni saranno necessari obiettivi di apertura inferiore a 0,80. Con i normali microscopi Leitz Ortoluz attrezzati per il contrasto di fase con condensatore ed obiettivi 10X, 25X e 4X occorre impostare i diaframmi del condensatore in posizione 3 per i primi due e in posizione 5 per il terzo obiettivo. Infine per l'osservazione a luce polarizzata sarà sufficiente utilizzare un filtro polarizzatore ruotante all'uscita della sorgente luminosa. Vengono comunque indicati dal costruttore, per altri tipi di microscopio oggi comunemente in commercio, tutti i parametri necessari per tale tipo di osservazione. In tabella 1 si riportano i colori di dispersione che si ottengono per ogni singola varietà di amianto usando liquidi ad indice di rifrazione 1,55, 1,58, 1,67, 1,70, in campo scuro, in contrasto di fase e luce polarizzata. Tale metodo permette un riconoscimento ottimale delle fibre di amianto aventi diametro superiore a 0,4 µm. La sensibilità del metodo permette di valutare le parti per milione sia su un campione in massa che su campioni su filtro dopo aver separato naturalmente la matrice filtrante. Con tale tecnica è infine possibile passare all'osservazione in fase dello stesso campo visivo microscopico, il che ovviamente permette di ottenere ulteriori elementi di valutazione per l'identificazione delle fibre di amianto. Per arrivare ad una valutazione della concentrazione dell'amianto in termini di peso è necessario trasformare il numero delle fibre osservate e la loro granulometria in un valore ponderale; ciò è possibile valutando in base alla dimensione delle fibre il loro volume. Macinando opportunamente il campione in laboratorio sino ad ottenere diametri delle fibre inferiori a 10 µm è possibile affermare, come dimostrato in via sperimentale, che il numero delle fibre osservate con la tecnica descritta corrisponde in buona approssimazione al volume dell'amianto nel campione. Conoscendo il peso specifico delle singole varietà di amianto e delle matrici in cui queste si trovano è pertanto possibile risalire alla percentuale in peso dell'amianto presente nel campione. Il limitato potere risolutivo, circa 025 µm, di tale tecnica microscopica rende difficoltosa la valutazione delle fibre di diametro inferiore a 0.5 µm; inoltre la sua limitata profondità di campo non permette di ben focalizzare fibre che non si trovino perfettamente sul piano immagine del microscopio.

145 Tabella 1. - Colori di dispersione per le fibre di asbesto. ALLEGATO 4. - CRITERI PER UNA CORRETTA SCELTA DEI MEZZI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI DELLE VIE RESPIRATORIE In tutte le lavorazioni durante le quali i rischi inerenti l'esposizione a polveri e fibre di amianto non possono essere evitati o sufficientemente limitati da misure tecniche di prevenzione o da mezzi di protezione collettiva, il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (respiratori). I respiratori contro il materiale particolato e fibroso possono essere di vario tipo a seconda del grado di protezione che si intende ottenere; questo va valutato in rapporto al grado di inquinamento ambientale. Con riferimento alle indicazioni del CEN (CEN/TC 79: Guidelines for selection and use of respiratory protective devices. Draft information report) i filtri dei respiratori possono essere di classe P1, P2 e P3 rispettivamente di bassa, media ed alta efficienza. Ad ogni combinazione facciale/filtro corrisponde un valore del fattore di protezione nominale che indica il rapporto fra le concentrazioni dell'inquinante nell'atmosfera ambiente e nell'aria inspirata dall'operatore. Per una valutazione dell'idoneo respiratore che si intende adottare si forniscono di seguito i valori dei fattori di protezione nominale per le diverse combinazioni facciale/filtro. Nei casi in cui la protezione offerta dai respiratori a filtro non risultasse sufficiente, il ricorso a respiratori isolanti consente di raggiungere valori del fattore di protezione nominale sino a Con l'adozione di tali dispositivi le vie respiratorie dell'operatore sono isolate rispetto all'ambiente di lavoro in quanto l'aria per l'inspirazione proviene da una sorgente esterna all'ambiente stesso. Nell'ambito dei lavori dello stesso CEN/TC 79, in linea cautelativa, l'attuale tendenza è di considerare accanto al fattore di protezione nominale, un fattore di protezione "reale" di valore pari alla metà di quello nominale. Ciò per tenere conto delle effettive situazioni "reali" che si possono verificare nei posti di lavoro in relazione all'imprecisione nell'indossamento del mezzo di protezione, ad una eventuale carenza di manutenzione dello stesso, ecc. Poiché sappiamo che il limite massimo di esposizione, relativo ad una determinata sostanza, è dato dalla relazione:

146 Limite massimo di esposizione = FP x TLV in cui FP è il fattore di protezione, si possono presentare le seguenti situazioni. Se prendiamo in considerazione ad esempio la crocidolite (TLV 0,2 fibre/cm 3 ) una semimaschera con filtro P3 offrirà una garanzia di protezione (per il lavoratore) sino alla concentrazione di 10 fibre/cm 3, se ci riferiamo al fattore di protezione nominale, sino a 5 fibre/cm 3 nel caso che il fattore di protezione sia "reale". Per i lavori di bonifica, durante i quali vengono raggiunte solitamente concentrazioni elevate di fibre di amianto, vengono normalmente preferiti, in relazione alle condizioni microclimatiche favorevoli per l'indossatore, gli elettrorespiratori THP3 e TMP3. Se questi risultassero insufficienti per la garanzia di protezione che si deve raggiungere, possono essere utilizzati respiratori isolati. In questo caso solo quelli autonomi con bombole di aria o di ossigeno compressi (autorespiratori) essendo difficile, soprattutto in relazione alle esigenze di mobilità degli operatori, l'utilizzo di respiratori isolati non autonomi (a presa d'aria esterna o ad adduzione di aria compressa). Per una più completa descrizione della casistica degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie si rimanda alle norme UNI EN 133 e UNI E 134 (1991). Lavorazioni saltuarie. Per i lavori saltuari (manutenzioni di controsoffittature, di impianti elettrici, ecc.) durante i quali sia possibile venire a contatto con materiali contenenti amianto non "friabile" e non sia evidente un rilascio di fibre nell'ambiente, l'uso di una semimaschera con filtro P3 si ritiene possa offrire sufficienti garanzie in relazione ad eventuali imprevisti che possono provocare concentrazioni di fibre di amianto momentaneamente elevate; tale respiratore non risulta inoltre inutilmente sovradimensionato in relazione proprio alla saltuarietà delle lavorazioni. Se invece, per necessità operative, il materiale contenente amianto deve o può essere manomesso, la zona di manutenzione andrà ovviamente circoscritta; andrà quindi effettuata una valutazione ambientale, avvalendosi anche di dati riscontrati in situazioni analoghe, al fine di scegliere l'idoneo mezzo di protezione delle vie respiratorie. Le successive fasi operative seguiranno l'iter previsto nei cantieri ove si effettua la bonifica dell'amianto. Si fa infine presente che in base al decreto legislativo n. 475 del 4/12/92, i dispositivi di protezione individuale (DPI) commercializzati a partire dal 1/1/95 dovranno essere accompagnati dalla dichiarazione di conformità CE (il fabbricante dichiara che il DPI è conforme ai requisiti essenziali indicati dalla direttiva) e muniti del marchio CE. Sino al 31/12/94 possono essere commercializzati i DPI prodotti entro il 1992 in base alle normative vigenti nazionali o di altri Paesi della Comunità europea. Combinazione Fatt. prot. nom. Facciale filtrante P1 (FFP1) o semimaschera con filtro P Facciale filtrante P2 (FFP2) o semimaschera con filtro P Facciale filtrante P3 (FFP3) o semimaschera con filtro P Maschera intera con filtro P Maschera intera con filtro P Maschera intera con filtro P Elettrorespiratore con maschera e filtro P1 (TMP1) Elettrorespiratore con maschera e filtro P2 (TMP2) Elettrorespiratore con maschera e filtro P3 (TMP3) Elettrorespiratore con cappuccio o casco e filtro P1 (THP1).. 10 Elettrorespiratore con cappuccio o casco e filtro P2 (THP2).. 20 Elettrorespiratore con cappuccio o casco e filtro P3 (THP3).. 500

147 ALLEGATO 5. - SCHEDA PER L'ACCERTAMENTO DELLA PRESENZA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI Scheda per l'accertamento della presenza di materiali contenenti amianto negli edifici I - DATI GENERALI A - DATI SULL'EDIFICIO VISITATO Edificio visitato: Indirizzo: Tel.: Uso a cui è adibito: Tipo di costruzione: [ ] prefabbricato [ ] parz. prefabbricato [ ] non prefabbricato Se prefabbricato: [ ] interamente metallico [ ] in metallo e cemento [ ] in amianto/cemento [ ] non metallico Data di costruzione: Area tot. edificio mq: N. Piani N. Locali Cantine: [ ] SI [ ] NO Tipo di copertura: Mansarde: [ ] SI [ ] NO [ ] guaina impermeabile [ ] tegole [ ] a terrazzo [ ] a tetto [ ] guaina imp. + piastrelle [ ] guaina imp. + tegole Eventuali ristrutturazioni: (indicare: area interessata; tipo di intervento; data) Ditta costruttrice dell'edificio: Indirizzo: Tel.: (Se prefabbricato) ditta fornitrice: Tel.: N. occupanti: N. addetti manutenzione:

148 Accesso al pubblico: [ ] SI [ ] NO Orari e modalità di accesso del pubblico: Persone contattate e Tel.: Scheda per l'accertamento della presenza di materiali contenenti amianto negli edifici II - DATI GENERALI B - INDICAZIONI SUI MATERIALI SOSPETTI FRIABILITÀ Friabile Compatto 1 - [ ] Materiali che rivestono [ ] [ ] superfici applicati a spruzzo o a cazzuola 2 - [ ] Rivestimenti isolati di tubi [ ] [ ] e caldaie 3 - [ ] Pannelli in cemento-amianto [ ] [ ] (all'interno dell'edificio) [ ] Altri materiali (all'interno dell'edificio):... [ ] [ ]... [ ] [ ] 4 - [ ] Coperture in cemento-amianto [ ] [ ] (1) Friabile: materiale che può essere facilmente ridotto in polvere con la semplice pressione manuale. Compatto: materiale duro che può essere ridotto in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, ecc.). Locale esaminato Materiali individuati N. rif. campioni prelevati

149 Notizie ricavate dai documenti dell'edificio: Note: Scheda per l'accertamento della presenza di materiali contenenti amianto negli edifici II - DATI ARTICOLARI A - DATI SUL LOCALE ESAMINATO Locale esaminato: Piano: Attività svolta nel locale: Accesso al pubblico: [ ] SI [ ] NO Orari e modalità di accesso del pubblico: N. Occupanti: Attività svolta nella stanza superiore: Note: Scheda per l'accertamento della presenza di materiali contenenti amianto negli edifici II - DATI PARTICOLARI B - MATERIALI CHE RIVESTONO SUPERFICI APPLICATI A SPRUZZO

150 1 - Descrizione dell'installazione Zona rivestita: [ ] soffitto [ ] pareti [ ] canalizzazioni [ ] elementi strutturali al di sopra di controsoffitti sospesi [ ] altro: Totale superficie rivestita mq: - In caso di rivestimento del soffitto: Tipo di soffitto: [ ] calcestruzzo [ ] pannellature [ ] rivestito in metallo Forma del soffitto: [ ] piatto [ ] a cupola [ ] a barile [ ] a shed [ ] altro: Altezza del soffitto mt: Apparecchi di illuminazione: [ ] montati sulla superficie [ ] sospesi [ ] incassati - In caso di rivestimento delle pareti: Tipo di pareti: [ ] calcestruzzo liscio [ ] calcestruzzo ruvido [ ] muratura [ ] tavole d'intonaco [ ] altro: Friabilità: [ ] Friabile [ ] Compatto Spessore medio cm: Spessore uniforme: [ ] SI [ ] NO Trattamenti superficiali: [ ] verniciatura [ ] incapsulamento [ ] altro: Sistema di riscald./ventilaz.: [ ] radiatori [ ] termoventilazione [ ] altro: Tipo di pavimento: [ ] cemento [ ] piastrelle [ ] legno [ ] moquette [ ] altro:

151 Presenza di pannelli o tende che scorrono nel rivestimento: Scheda per l'accertamento della presenza di materiali contenenti amianto negli edifici II - DATI PARTICOLARI B - MATERIALI CHE RIVESTONO SUPERFICI APPLICATI A SPRUZZO 2 - Condizioni del materiale Qualità dell'installazione Ridotta coesione interna: [ ] il materiale tende a separarsi in strati [ ] il materiale libera polvere se lievemente strofinato Ridotta aderenza al supporto: [ ] segni evidenti di distacco del supporto [ ] il materiale si muove su e giù sotto la pressione manuale Integrità della superficie [ ] Presenza di rotture e/o erosioni superficiali (estensione superficie danneggiata (*): ) [ ] Presenza di frammenti pendenti [ ] Presenza di detriti caduti sulle superfici orizzontali sottostanti Cause presumibili del danneggiamento [ ] Degrado spontaneo [ ] Cause accidentali o vandaliche [ ] Interventi di manutenzione sugli impianti [ ] Interventi sulle strutture [ ] altre: Infiltrazioni d'acqua [ ] segni evidenti di infiltrazioni d'acqua (estensione superficie danneggiata (*): )

152 Cause dell'infiltrazione: 3 - Cause potenziali di danneggiamento Correnti d'aria [ ] Presenza di bocchette di immissione rivolte contro il rivestimento [ ] Circolazione di aria forzata in spazi chiusi compresi tra il rivestimento e un controsoffitto o altra struttura Vibrazioni [ ] Macchine o attrezzature meccaniche: [ ] Fonti sonore: [ ] Autostrade [ ] Aeroporti Accessibilità [ ] Il materiale è interamente a vista [ ] Presenza di una barriera incompleta (estensione della superficie a vista (*): ) [ ] Presenza di una barriera completa [ ] Il materiale è accessibile solo per rari interventi di manutenzione [ ] Il materiale è accessibile per l'ordinaria manutenzione ((*) In percentuale della superficie rivestita) Scheda per l'accertamento della presenza di materiali contenenti amianto negli edifici II - DATI PARTICOLARI C - RIVESTIMENTI ISOLANTI DI UBI E CALDAIE 1 - Descrizione dell'installazione Caldaie, Tipo di rivestimento: Tubazioni Serbatoi, ec - Impasti di tipo gessoso [ ] [ ]

153 - Cartoni, feltri, ecc. [ ] [ ] - Corde, tele, nastri, ecc. [ ] [ ] Rivestimenti o trattamenti superficiali: Friabilità: [ ] Friabile [ ] Compatto Estensione della superficie rivestita: 2 - Condizioni del materiale Presenza di rotture superficiali: Estensione della superficie danneggiata: Cause presumibili del danneggiamento: 3 - Accessibilità Altezza delle strutture rivestite: Presenza di una barriera: Note: Scheda per l'accertamento della presenza di materiali contenenti amianto negli edifici II - DATI PARTICOLARI D - PANNELLI E ALTRI MATERIALI 1 - Descrizione dell'installazione Tipo di materiale: Pareti Soffitto - Pareti o soffitto in cemento/amianto [ ] [ ] - Rivestimento con pannelli in cemento/amianto [ ] [ ] - Rivestimento con cartoni o altri materiali [ ] [ ] a bassa densità Rivestimenti o trattamenti superficiali:

154 Friabilità: [ ] Friabile [ ] Compatto Estensione della superficie rivestita: 2 - Condizioni del materiale Presenza di rotture superficiali: Estensione della superficie danneggiata: Cause presumibili del danneggiamento: 3 - Accessibilità Altezza del materiale: Presenza di una barriera: Note: Scheda per l'accertamento della presenza di materiali contenenti amianto negli edifici II - DATI PARTICOLARI E - COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO 1 - Descrizione dell'installazione Tipo di materiale: [ ] lastre ondulate [ ] lastre piene [ ] altro:... Rivestimenti o trattamenti superficiali: Friabilità: [ ] Friabile [ ] Compatto Estensione della superficie della copertura: Accessibilità dall'interno dell'edificio: [ ] materiale confinato non accessibile [ ] materiale non confinato accessibile dal sottotetto [ ] materiale a vista

155 - se a vista: - altezza del materiale: 2 - Condizioni del materiale: superficie esterna [ ] Presenza di rotture evidenti con asportazione di materiale [ ] Presenza di sfaldamenti, crepe, rotture superficiali [ ] Presenza di detriti friabili negli scoli d'acqua e/o nei canali di gronda [ ] Fibre affioranti che si liberano strofinando manualmente la superficie 3 - Condizioni del materiale: superficie interna (se a vista) [ ] Presenza di rotture evidenti con asportazione di materiale [ ] Presenza di sfaldamenti, crepe, rotture superficiali [ ] Presenza di impianti o altre installazioni ancorati direttamente nel cemento-amianto [ ] Fibre affioranti che si liberano strofinando manualmente la superficie Cause presumibili del danneggiamento: [ ] Degrado del materiale [ ] Interventi sulle strutture o sugli impianti [ ] Cause accidentali o vandaliche [ ] Altre: Note: Legge ordinaria del Parlamento n. 257 del 27/03/1992 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. (Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n. 87 del 13/04/1992) Capo I - Disposizioni Generali. Art. 1. Finalità La presente legge concerne l'estrazione, l'importazione, la lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel territorio nazionale, nonché l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono e detta norme per la dismissione dalla produzione e

156 dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto. 2. Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto. Previa autorizzazione espressa d'intesa fra i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', e' ammessa la deroga ai divieti di cui al presente articolo per una quantita' massima di 800 chilogrammi e non oltre il 31 ottobre 2000, per amianto sotto forma di treccia o di materiale per guarnizioni non sostituibile con prodotti equivalenti disponibili. Le imprese interessate presentano istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che dispone, con proprio provvedimento, la ripartizione pro-quota delle quantita' sopra indicate, nonche' determina le modalita' operative conformandosi alle indicazioni della commissione di cui all'articolo 4 Art. 2. Definizioni Ai fini della presente legge si intendono per: a) amianto: i silicati fibrosi di cui all'art. 23 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; b) utilizzazione dell'amianto: la lavorazione e la produzione di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto libero o legato in matrice friabile o in matrice cementizia o resinoide, o di prodotti che comunque possano immettere nell'ambiente fibre di amianto; c) rifiuti di amianto: i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'articolo 3. Art. 3. Valori limite La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non può superare i valori limite fissati dall'art. 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dalla presente legge. 2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti liquidi e gassosi contenenti amianto, sono disciplinati dal decreto legislativo 17/3/1995, n Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 sono disposti, in coerenza con la normativa comunitaria, anche su proposta della commissione di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4. La lettera a) del comma 1 dell'art. 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è sostituita dalla seguente: "a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo". 5. Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è abrogato Capo II - Istituzione della commissione di valutazione e norme di attuazione. Art. 4. Istituzione della commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e

157 dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituita, presso il Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, di seguito denominata commissione, composta da: a) due esperti di tecnologia industriale, designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; b) due esperti di materiali e di prodotti industriali, designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; c) due esperti di problemi dell'igiene ambientale e della prevenzione nei luoghi di lavoro, designati dal Ministro della sanità; d) due esperti di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza delle produzioni industriali, designati dal Ministro dell'ambiente; e) un esperto di problemi della previdenza sociale, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; f) un esperto dell'istituto superiore di sanità; g) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); h) un esperto dell'ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA); i) un esperto dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL); l) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale; m) due rappresentanti delle organizzazioni delle imprese industriali e artigianali del settore; n) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n La commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro della sanità o da un Sottosegretario di Stato da questi delegato. Art. 5. Compiti della commissione La commissione di cui all'articolo 4 provvede: a) ad acquisire i dati dei censimenti di cui all'articolo 10; b) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi dell'istituto superiore di sanità e dell'ispesl, un piano di indirizzo e di coordinamento per la formazione professionale del personale del Servizio sanitario nazionale addetto al controllo dell'attività di bonifica; c) a predisporre disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto e il deposito dei rifiuti di amianto nonché sul trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica , n. 915 e successive modificazioni e integrazioni; d) ad individuare i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali, in relazione alle necessità d'uso ed ai rischi sanitari ed ambientali, avvalendosi anche dei laboratori delle università o del CNR o di enti operanti nel settore del controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti; e) a definire i requisiti tecnici relativi ai marchi e alla denominazione di qualità dei prodotti costituiti da materiali sostitutivi dell'amianto; f) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto. (vedi note) 2. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, la commissione può avvalersi della collaborazione di istituti ed enti di ricerca. 3. La commissione predispone rapporti annuali sullo stato di attuazione dei compiti ad essa attribuiti

158 dalla presente legge che trasmette al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Art. 6. Norme di attuazione Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, può integrare con proprio decreto, su proposta della commissione di cui all'articolo 4, la lista delle sostanze di cui all'art. 23 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n Entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità, stabilisce con proprio decreto, sulla base di quanto indicato dalla commissione di cui all'articolo 4 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali e individua prodotti per i quali sia prevista la sostituzione dei componenti di amianto.(vedi note). 3. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta con proprio decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le normative e le metodologie tecniche di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f). 4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, adotta con proprio decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i disciplinari tecnici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c). 5. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti di indirizzo e di coordinamento delle attività delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 10 della presente legge, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro della sanità, il Ministro dell'ambiente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, presenta annualmente al Parlamento, anche in base dei rapporti annuali di cui all'articolo 5, comma 3, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge. 7. Le disposizioni concernenti l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali non si applicano agli elementi costruttivi e ai componenti privi di fibre di amianto che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino omologabili sulla base della normativa di settore ovvero di innocuità accertata dall'istituto superiore di sanità. Art. 7. Conferenza nazionale Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi della commissione di cui all'articolo 4 e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, promuove, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una conferenza nazionale sulla sicurezza ambientale e sanitaria delle tecnologie industriali, nonché dei materiali e dei prodotti di cui alla presente legge, con la partecipazione di esperti e di rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle imprese, delle associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute per legge, delle università e dei centri ed istituti di ricerca. Capo III - Tutela dell'ambiente e della salute. Art. 8. Classificazione, imballaggio, etichettatura La classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dell'amianto e dei prodotti che contengono amianto sono disciplinati dalla legge 29/5/1974, n. 256 e successive modificazioni e integrazioni, e

159 dal DPR 24/5/1988, n Art. 9. Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, inviano annualmente alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa, una relazione che indichi: a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica; b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all'amianto alle quali sono stati sottoposti; c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto; d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente. 2. Le unità sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione di cui all'articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni e province autonome di Trento e di Bolzano ed al Ministero della sanità. 3. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al comma 1 deve riferirsi anche alle attività dell'impresa svolte nell'ultimo quinquennio ed essere articolata per ciascun anno. Art. 10. Piani regionali e delle province autonome Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6, comma 5, piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. 2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l'altro: a) il censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell'amianto; b) il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto nelle rispettive attività produttive, nonché delle imprese che operano nelle attività di smaltimento o di bonifica; c) la predisposizione di programmi per dismettere l'attività estrattiva dell'amianto e realizzare la relativa bonifica dei siti; d) l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di smaltimento dei rifiuti di amianto; e) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali competenti per territorio; f) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto; g) il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all'amianto; h) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate, che è condizionato alla frequenza di tali corsi; i) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle unità sanitarie locali per la dotazione della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di controllo previste dalla presente legge; l) il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti. 3. I piani di cui al comma 1 devono armonizzarsi con i piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al DPR 10/9/1982, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni. 4. Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non adottino il piano ai sensi del comma 1, il medesimo è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su

160 proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1. Art. 11. Risanamento della miniera di Balangero Il Ministero dell'ambiente promuove la conclusione di un accordo di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministero della sanità, con la regione Piemonte, con la comunità montana di Valle di Lanzo e con il comune di Balangero per il risanamento ambientale della miniera ivi esistente e del territorio interessato, con priorità di utilizzo dei lavoratori della medesima miniera nelle attività di bonifica. 2. Per il finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 1 è autorizzata, a carico del bilancio dello Stato, la spesa di lire 30 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 15 miliardi per il All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 15 miliardi per l'anno 1992 e a lire 15 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale , al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993)». Art. 12. Rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente Le unità sanitarie locali effettuano l'analisi del rivestimento degli edifici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l), avvalendosi anche del personale degli uffici tecnici erariali e degli uffici tecnici degli enti locali. 2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli edifici, nonché alla pianificazione e alla programmazione delle attività di rimozione e di fissaggio di cui al comma 3 e le procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione. 3. Qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi in cui i risultati del processo diagnostico la rendano necessaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono la rimozione dei materiali contenenti amianto, sia floccato che in matrice friabile. Il costo delle operazioni di rimozione è a carico dei proprietari degli immobili. 4. Le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell'amianto e per la bonifica delle aree interessate debbono iscriversi a una speciale sezione dell'albo di cui all'articolo 10 del decretolegge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti, i termini, le modalità e i diritti di iscrizione. Le imprese di cui al presente comma sono tenute ad assumere, in via prioritaria, il personale già addetto alle lavorazioni dell'amianto, che abbia i titoli di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della presente legge. 5. Presso le unità sanitarie locali è istituito un registro nel quale è indicata la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare alle unità sanitarie locali i dati relativi alla presenza dei materiali di cui al presente comma. Le imprese incaricate di eseguire lavori di manutenzione negli edifici sono tenute ad acquisire, presso le unità sanitarie locali, le informazioni necessarie per l'adozione di misure cautelative per gli addetti. Le unità sanitarie locali comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati registrati, ai fini del censimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l). 6. I rifiuti di amianto sono classificati tra i rifiuti speciali, tossici e nocivi, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in base alle caratteristiche

161 fisiche che ne determinano la pericolosità, come la friabilità e la densità. Capo IV - Misure di sostegno per i lavoratori. Art. 13. Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato Ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale secondo la normativa vigente. 2. Con effetto fino a settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori occupati nelle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, e che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni previste dall'articolo 22, primo comma, lettere a) e b), della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, hanno facoltà di richiedere la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui al medesimo articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni sopra richiamate, in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o cinquantacinque anni se donne. 3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individua i criteri per la selezione delle imprese di cui al comma 1 e determina, entro il limite di seicento unità, il numero massimo di pensionamenti anticipati. 4. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti nei criteri di cui al comma 3, che intendano avvalersi delle disposizioni del presente articolo, presentano programmi di ristrutturazione e riorganizzazione e dichiarano l'esistenza e l'entità delle eccedenze strutturali di manodopera, richiedendone l'accertamento da parte del CIPE unitamente alla sussistenza dei requisiti di cui al comma La facoltà di pensionamento anticipato può essere esercitata da un numero di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della facoltà di cui al comma 2 del presente articolo, entro trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni di anzianità di cui al medesimo comma 2, se posteriore. L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le domande dei lavoratori, in deroga all'articolo 22, primo comma, lettera c), della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni. Nel caso in cui il numero dei lavoratori che esercitano la facoltà di pensionamento anticipato sia superiore a quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in base alle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'inps si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione. 6. Per i lavoratori delle miniere o delle cave di amianto il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche è moltiplicato per il coefficiente di 1,5. 7. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5. 8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero

162 periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'inail, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5. 9. Ai dipendenti delle miniere o delle cave di amianto o delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite, che possano far valere i medesimi requisiti di età e anzianità contributiva previsti dal comma 2 presso l'istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), è dovuto, dall'istituto medesimo, a domanda e a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro, l'assegno di cui all'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n L'anzianità contributiva dei dirigenti ai quali è corrisposto il predetto assegno è aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, e cinquantacinque anni se donne. 10. La gestione di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per ciascun mese di anticipazione della pensione una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità. L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'inps, è tenuta a corrispondere a favore della gestione di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato, un contributo pari al trenta per cento degli oneri complessivi di cui al presente comma, con facoltà di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del dieci per cento in ragione d'anno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione. 11. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, nonché nelle zone industriali in declino, individuate dalla decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 (89/288/CEE), ai sensi del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, il contributo di cui al comma 10 del presente articolo è ridotto al venti per cento. La medesima percentuale ridotta si applica altresì nei confronti delle imprese assoggettate alle procedure concorsuali di cui alle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e al decreto - legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, e al relativo pagamento si applica l'articolo 111, primo comma, n. 1), delle disposizioni approvate con il citato regio decreto 16 marzo 1942, n All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 6 miliardi per il 1992, lire 60 miliardi per il 1993 e lire 44 miliardi per il 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale , al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando, per il 1992, l'accantonamento «Finanziamento di un piano di pensionamenti anticipati» e, per il 1993 e il 1994, l'accantonamento «Interventi in aree di crisi occupazionale». 13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio. Capo V - Sostegno alle imprese. Art. 14. Agevolazioni per l'innovazione e la riconversione produttiva Le imprese, singole o associate, che utilizzano amianto e quelle che producono materiali sostitutivi dell'amianto, possono accedere al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per l'attuazione di programmi di innovazione tecnologica finalizzata alla riconversione delle produzioni a base di amianto o allo sviluppo e alla produzione di materiali innovativi sostitutivi dell'amianto.

163 2. Le imprese, singole o associate, che intraprendono attività di innovazione tecnologica, concernenti lo smaltimento dei rifiuti di amianto, la trasformazione dei residui di lavorazione e la bonifica delle aree interessate, sono ammesse, ai sensi del comma 1, al finanziamento dei relativi programmi. 3. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il «Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto». 4. Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità e le priorità di accesso ai contributi del Fondo di cui al comma 3 e determina i criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento. 5. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 3 sono destinate alla concessione di contributi in conto capitale alle imprese che utilizzano amianto, per programmi di riconversione produttiva che prevedano la dismissione dell'amianto e il reimpiego della manodopera, ovvero per la cessazione dell'attività sulla base di programmi concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative. 6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di finanziamento e per la erogazione dei contributi. 7. Il contributo in conto capitale di cui al comma 5 può essere elevato fino al dieci per cento del contributo erogabile a favore delle imprese di cui al medesimo comma 5 che non facciano ricorso alla cassa integrazione guadagni. 8. È autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al Fondo di cui al comma 3 della somma di lire 50 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 35 miliardi per il All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a lire 15 miliardi per il 1992 e a lire 35 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale , al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993)». 10. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può riconoscere carattere di priorità ai programmi di cui ai commi 1 e 2. Capo VI - Sanzioni. Art. 15. Sanzioni La mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 3, nonché l'inosservanza del divieto di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono punite con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni. 2. Per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 7 milioni a lire 35 milioni. 3. A chiunque operi nelle attività di smaltimento, rimozione e bonifica senza il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 30 milioni. 4. Per l'inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 12, comma 5, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 10 milioni. 5. Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal presente articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la cessazione delle attività delle imprese interessate. Capo VII - Disposizioni finanziarie.

164 Art. 16. Disposizioni finanziarie All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale , al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme per la protezione dalla esposizione all'amianto». 2. Per la realizzazione dei piani di cui all'articolo 10 sono concessi contributi a carico del bilancio dello Stato pari a lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale , al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme per la protezione dalla esposizione all'amianto». 4. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere nell'anno 1992, entro il limite massimo di mutui concedibili dalla Cassa medesima ai sensi della legislazione vigente, agli enti locali che rientrano nei piani di cui all'articolo 10, ai fini della bonifica delle strutture di competenza, previa certificazione dell'inesistenza di cespiti delegabili, entro il limite complessivo di lire 40 miliardi, mutui decennali con ammortamento a carico dello Stato. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 6,3 miliardi annui a decorrere dall'anno All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a lire 6,3 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede negli anni 1993 e 1994 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale , al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993)». 6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tabella (prevista dall'articolo 1, comma 2). a) lastre di amianto piane o ondulate, di grande formato (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge); b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge); c) guarnizioni di attrito per veicoli a motore, macchine e impianti industriali (un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge); d) guarnizioni di attrito di ricambio per veicoli a motore, veicoli ferroviari, macchine e impianti industriali con particolari caratteristiche tecniche (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge); e) guarnizioni delle testate per motori di vecchio tipo (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge); f) giunti piatti statici e guarnizioni dinamiche per elementi sottoposti a forti sollecitazioni (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge); g) filtri e mezzi ausiliari di filtraggio per la produzione di bevande (un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge); h) filtri ultrafini per la sterilizzazione e per la produzione di bevande e medicinali (due anni dalla

165 data di entrata in vigore della presente legge); i) diaframmi per processi di elettrolisi (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge). NOTE ALLA LEGGE N. 257 DEL 27/03/1992 Art. 1, comma 2: così sostituito dall'art. 16, comma 1 della Legge 24 aprile 1998, n. 128 (Legge Comunitaria ). I periodi dal secondo in poi sono stati aggiunti dall'art. 4, comma 29 della Legge 9 dicembre 1998, n Art. 3: così sostutuito dall'art. 16, comma 2 della Legge 24 aprile 1998, n Art. 5, comma 1, lettera f): si vedano il DM 14/5/1996 e il DM 20/8/1999. Art. 6, comma 2: vedasi il DM : "Criteri per l'omologazione dei prodotti sostitutivi dell'amianto". Art. 9: cfr. la Circolare (Min. Industria) 17/2/1993, n Art. 10: vedasi il DPCM 16/11/1995: "Ripartizione di contributi a carico del bilancio dello Stato e relativi all'annualita' 1994 per la realizzazione dei piani di cui all'art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257". Art. 13, comma 7: così modificato dall'art. 1-bis del DL 5/6/1993, n. 169 (G.U. 5 giugno 1993, n. 130), aggiunto dalla relativa legge di conversione 4/8/1993, n. 271 (G.U. 4 agosto 1993, n. 181). Art. 13, comma 8: così sostituito dall'art. 1, comma 1 del DL 5/6/1993, n. 169 (G.U. 5 giugno 1993, n. 130). Decreto Legislativo del Governo n. 277 del 15/08/1991 Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/447/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 legge 30/7/1990, n (Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n. 200 del 27/08/1991) Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 80/1107/CEE, 82/605/CEE, 83/477/CEE, 86/188/CEE e 88/642/CEE del Consiglio, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 giugno 1991; Acquisito il parere delle componenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991;

166 Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Capo I - Norme generali Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. ATTIVITÀ SOGGETTE Il presente decreto prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione durante il lavoro agli agenti chimici e fisici di cui ai capi II, III e IV. 2. Le disposizioni di cui ai capi II, III e IV non escludono l'applicabilità delle norme di cui al presente capo. Gli articoli 8 e 9 si applicano altresì in tutti i casi di esposizione, durante il lavoro, ad agenti chimici, fisici, nonché biologici. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle attività alle quali sono addetti i lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n Nei riguardi delle Forze armate, o di Polizia, dei Servizi di protezione civile e del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne le sale operatorie degli ospedali, degli istituti di istruzione e di educazione, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità. Art. 2. ATTIVITÀ ESCLUSE.- 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai lavoratori della navigazione marittima ed aerea. Art. 3. DEFINIZIONI.- 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: a) agente: l'agente chimico, fisico o biologico presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute; b) valore limite: il limite di esposizione nell'ambiente di lavoro interessato o il limite di un indicatore biologico relativo ai lavoratori esposti, a seconda dell'agente; c) medico competente: un medico, ove possibile dipendente del Servizio sanitario nazionale, in possesso di uno dei seguenti titoli: specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente; docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; libera docenza nelle discipline suddette; d) organo di vigilanza: organo del Servizio sanitario nazionale, salve le diverse disposizioni previste da norme speciali. Art. 4. MISURE DI TUTELA Salvo quanto previsto nei capi II, III e IV, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro nella materia di cui all'art. 1, comma 1, sono le seguenti: a) la valutazione da parte del datore di lavoro dei rischi per la salute e la sicurezza; b) utilizzazione limitata dell'agente sul luogo di lavoro; c) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono o possono essere esposti; d) controllo dell'esposizione dei lavoratori mediante la misurazione dell'agente. La campionatura, la

167 misurazione dell'agente e la valutazione dei risultati si effettuano con le modalità e i metodi previsti per ciascun agente. Tali modalità e metodi sono aggiornati periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di iniziativa dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in base alle direttive CEE, nonché in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso scientifico e tecnologico; e) misure da attuare, quando sia superato un valore limite, per identificare le cause del superamento ed ovviarvi; f) misure tecniche di prevenzione; g) misure di protezione collettiva; h) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; i) misure di protezione comportanti l'applicazione di procedimenti e metodi di lavoro appropriati; l) misure di protezione individuale, da adottare soltanto quando non sia possibile evitare in altro modo un'esposizione pericolosa; m) misure di emergenza da attuare in caso di esposizione anormale; n) misure igieniche; o) informazione e formazione completa e periodica dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti su: 1) i rischi connessi con l'esposizione dei lavoratori all'agente e le misure tecniche di prevenzione; 2) i metodi per la valutazione dei rischi, l'indicazione dei valori limite e, ove fissate, le misure da prendere o già prese per motivi di urgenza, in caso di loro superamento, per ovviarvi; p) attuazione di un controllo sanitario dei lavoratori prima dell'esposizione e, in seguito, ad intervalli regolari nonché, qualora trattisi di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, prolungamento del controllo dopo la cessazione dell'attività comportante l'esposizione; q) tenuta e aggiornamento di registri indicanti livelli di esposizione, di elenchi di lavoratori esposti e di cartelle sanitarie e di rischio. I modelli e le modalità di tenuta dei registri, degli elenchi e delle cartelle relativi all'agente disciplinato sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di iniziativa dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità; r) accesso dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti ai risultati delle misure di esposizione ed ai risultati collettivi non nominativi degli esami indicativi dell'esposizione; s) accesso di ogni lavoratore interessato ai risultati dei propri controlli sanitari, in particolare a quelle degli esami biologici indicativi dell'esposizione; t) accesso dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti ad un'informazione adeguata, atta a migliorare le loro conoscenze dei pericoli cui sono esposti; u) un sistema di notifica alle competenti autorità statali, ovvero locali, delle attività che comportano esposizione all'agente oggetto di disciplina, con l'indicazione dei dati da comunicare. 2. Ai fini del presente decreto si intendono per rappresentanti dei lavoratori i loro rappresentanti nella unità produttiva, ovvero nell'azienda, come definiti dalla normativa vigente, ovvero dai contratti collettivi applicabili. Art. 5. OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano o sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze: a) attuano le misure previste nel presente decreto e nei provvedimenti emanati in attuazione del medesimo; b) informano i lavoratori nonché i loro rappresentanti dei rischi specifici dovuti all'esposizione all'agente ed alle mansioni dei lavoratori medesimi e delle misure di prevenzione adottate, anche mediante dettagliate disposizioni e istruzioni lavorative, volte anche a salvaguardare il controllo strumentale; forniscono ai medesimi informazioni anonime collettive contenute nei registri di cui all'art. 4, comma 1, lettera q), e, tramite il medico competente, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati, nonché indicazioni sul significato di detti risultati; informano altresì i lavoratori sulle misure da osservare nei casi di emergenza o di guasti;

168 c) permettono ai lavoratori di verificare, mediante loro rappresentanti, l'applicazione delle misure di tutela della salute e di sicurezza; d) forniscono ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi di protezione; e) provvedono ad un adeguato addestramento all'uso dei mezzi individuali di protezione; f) dispongono ed esigono l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni aziendali e delle norme, nonché l'uso appropriato dei mezzi individuali e collettivi di protezione messi a loro disposizione ed accertano che vi siano le condizioni per adempiere alle norme e disposizioni aziendali medesime; g) esigono l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui procedimenti produttivi e sugli agenti inerenti all'attività. 2. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, informano i lavoratori autonomi ed i titolari di imprese incaricate a qualsiasi titolo di prestare la loro opera nell'ambito aziendale dei rischi specifici dovuti alla presenza di agenti nei luoghi di lavoro ove i suddetti lavoratori autonomi o quelli dipendenti dalle imprese incaricate sono destinati a prestare la loro opera. L'informazione comprende le modalità per prevenire i rischi e le specifiche disposizioni, anche aziendali, al riguardo. 3. Fermi restando gli obblighi dei datori di lavoro dei dirigenti e dei preposti di cui al comma 1 i titolari delle imprese incaricate a qualsiasi titolo di prestare la loro opera presso aziende che svolgono le attività di cui all'articolo 1 assicurano la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori propri dipendenti in relazione alla natura dei rischi risultanti dall'esposizione di questi ultimi, durante il lavoro, ad agenti di cui ai capi II, III e IV. 4. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano, dirigono e sovraintendono alle attività indicate all'articolo 1, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, ed i titolari delle imprese di cui al comma 3 cooperano all'attuazione delle misure di cui all'art. 4 e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori. Art. 6. OBBLIGHI DEI LAVORATORI I lavoratori: a) osservano oltre le norme del presente decreto le disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale; b) usano con cura ed in modo appropriato i dispositivi di sicurezza, i mezzi individuali e collettivi di protezione, forniti o predisposti dal datore di lavoro; c) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente ed al preposto le deficienze dei suddetti dispositivi e mezzi, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli; d) non rimuovono o modificano, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, di misurazione ed i mezzi individuali e collettivi di protezione; e) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre non di loro competenza che possono compromettere la protezione o la sicurezza; f) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro riguardi. Art. 7. OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE Lo stato di salute dei lavoratori esposti agli agenti di cui all art. 1, comma 1, è accertato da un medico competente a cura e spese del datore di lavoro. Gli eventuali esami integrativi sono anch'essi a cura e spese del datore di lavoro. 2. Il medico competente esprime i giudizi di idoneità specifica al lavoro. 3. Per ogni lavoratore di cui al comma 1 il medico competente istituisce e aggiorna sotto la sua responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale. 4. Il medico competente fornisce informazioni ai lavoratori sul significato dei controlli sanitari cui

169 sono sottoposti; fornisce altresì a richiesta informazioni analoghe ai loro rappresentanti. 5. Il medico competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati del controllo sanitario ed in particolare di quelli degli esami biologici indicativi dell'esposizione relativi alla sua persona. 6. Il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza. Art. 8. ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DALL'ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI Nel caso in cui il lavoratore per motivi sanitari inerenti la sua persona, connessi all'esposizione ad un agente chimico o fisico o biologico, sia allontanato temporaneamente da un'attività comportante esposizione ad un agente, in conformità al parere del medico competente è assegnato, in quanto possibile, ad un altro posto di lavoro nell'ambito della stessa azienda. Avverso il parere del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del parere medesimo, all'organo di vigilanza. Tale organo riesamina la valutazione degli esami degli accertamenti effettuati dal medico competente disponendo, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma o la modifica o la revoca delle misure adottate nei confronti dei lavoratori. 2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria. Si applicano le norme di cui all'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori. 3. I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sul piano nazionale, dei datori di lavoro e dei lavoratori determinano il periodo massimo dell'allontanamento temporaneo agli effetti del comma 2. Art. 9. ALTRE MISURE Fatto salvo quanto previsto dalla normativa per la protezione dell'ambiente esterno, il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto adottano, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedimenti appropriati per evitare che le misure tecniche per la tutela della salute e della sicurezza possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno. Capo II - Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione al piombo metallico ed ai suoi composti ionici durante il lavoro Art. 10. ATTIVITÀ SOGGETTE Le norme del presente capo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è il rischio di esposizione al piombo metallico od ai suoi composti ionici, qui di seguito indicati come «piombo». 2. Le norme del presente capo non si applicano alle attività estrattive di minerali contenenti piombo ed alla preparazione di concentrati di minerali di piombo nel sito della miniera. 3. Nell'allegato I sono indicate a titolo esemplificativo le attività lavorative che comportano rischio di esposizione al piombo. Art. 11. VALUTAZIONE DEL RISCHIO Per tutte le attività lavorative di cui all'art. 10 il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione dei lavoratori al piombo al fine di adottare le idonee misure preventive e protettive. 2. Detta valutazione tende, in particolare, ad accertare l'inquinamento ambientale prodotto dal piombo aerodisperso, individuando i punti di emissione ed i punti a maggior rischio delle aree lavorative, e comprende una determinazione dell'esposizione personale dei lavoratori al piombo ed una determinazione della piombemia. 3. Il datore di lavoro attua le disposizioni di cui agli articoli 12 commi 2 e 3, 13, 14 commi 2, 15, 17 e 21 qualora dalla valutazione di cui al comma 2 risulti l'esistenza di almeno una delle seguenti

170 condizioni: a) esposizione dei lavoratori e concentrazione di piombo nell'aria superiore a 40 microgrammi di piombo per metro cubo di aria, espressa come media ponderata in funzione del tempo su un periodo di riferimento di otto ore giornaliere; b) livelli individuali di piombemia uguali o superiori a 35 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue, effettivamente correlabili all'esposizione. 4. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni volta che si verifichino nelle lavorazioni delle modifiche che possono comportare un aumento significativo dell'esposizione al piombo e, comunque, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata. 5. Nuove valutazioni sono inoltre effettuate, ogni qualvolta l'organo di vigilanza lo disponga con provvedimento motivato. 6. Per le imprese già in attività la valutazione di cui al comma 1 è effettuata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le imprese che intraprendono le attività lavorative di cui all'articolo 10, la valutazione è effettuata non prima di 90 giorni dalla data dell'effettivo inizio dell'attività e non oltre centottanta giorni dalla data medesima. 7. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati prima dell'effettuazione della valutazione di cui ai precedenti commi e sono informati dei risultati. Detti risultati sono riportati su un apposito registro da tenere a disposizione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti e dell'organo di vigilanza. Art. 12. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI In tutte le attività di cui all'art. 10 il datore di lavoro fornisce ai lavoratori prima che essi vengano adibiti a dette attività, nonché ai loro rappresentanti, informazioni su: a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione al piombo, compresi i rischi per il nascituro ed il neonato; b) le norme igieniche da adottare per evitare l'introduzione di piombo, ivi compresa la necessità di non assumere cibi o bevande e di non fumare sul luogo di lavoro; c) le precauzioni particolari per ridurre al minimo l'esposizione al piombo. L'informazione è ripetuta con periodicità triennale e comunque ogni qualvolta vi siano delle modifiche nelle lavorazioni che comportino un mutamento significativo nell'esposizione. 2. Nelle attività che comportano le condizioni di esposizione di cui all'art. 11, comma 3, il datore di lavoro fornisce altresì informazioni, per iscritto e con periodicità annuale, circa: a) l'esistenza dei valori limite di cui agli articoli 16 e 18 e la necessità del controllo dell'esposizione dei lavoratori al piombo nell'aria e del controllo biologico; b) il corretto uso degli indumenti protettivi e dei mezzi individuali di protezione. 3. Nelle attività di cui al comma 2 il datore di lavoro inoltre informa ogni singolo lavoratore, tramite il medico competente, dei risultati, delle misurazioni della piombemia e di altri indicatori biologici che lo riguardano, nonché dell'interpretazione data a tali risultati, ed i lavoratori ovvero i loro rappresentanti dei risultati statistici non nominativi del controllo biologico. Art. 13. MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI Nelle attività lavorative che comportano le condizioni di esposizione indicate all'articolo 11, comma 3, il datore di lavoro: a) assicura che gli edifici, i locali e gli impianti in cui avvengono le lavorazioni abbiano caratteristiche tali da poter essere sottoposti ad efficace pulizia e manutenzione; b) assicura che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di piombo non superiori alle necessità delle lavorazioni e che il piombo in attesa di impiego, se in forma fisica tale da presentare rischio di introduzione, non sia accumulato sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette; c) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti al piombo, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate;

171 d) in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, adotta le misure concretamente attuabili per evitare o ridurre l'emissione di piombo e la sua diffusione negli ambienti di lavoro. Se tali misure comprendono l'installazione di dispositivi di aspirazione o di abbattimento del piombo, questi sono sistemati quanto più possibile vicino al punto di emissione. Sono eseguite delle misurazioni della concentrazione del piombo nell'aria, onde verificare l'efficacia delle misure adottate; e) mette a disposizione dei lavoratori: 1. indumenti di lavoro o protettivi, tenendo conto delle proprietà chimico-fisiche del piombo o dei composti del piombo cui i lavoratori sono esposti; 2. mezzi per la protezione delle vie respiratorie da usarsi in operazioni con manipolazione dei prodotti polverosi e nelle pulizie; 3. mezzi individuali di protezione da usarsi secondo le previsioni di cui agli articoli 18, comma 4, 19, comma 1, e 20. Art. 14. MISURE IGIENICHE In tutte le attività di cui all'articolo 10 il datore di lavoro: a) assicura l'igiene degli ambienti di lavoro mediante regolare ed adeguata pulizia dei locali, dei macchinari e degli impianti; b) predispone, in particolare, aree speciali senza rischio di contaminazione da piombo che consentano ai lavoratori di sostare, fumare, assumere cibi e bevande nelle pause di lavoro e nelle quali siano inoltre a disposizione dei lavoratori acqua potabile ed altre bevande non contaminate dal piombo presente sul posto di lavoro. 2. Nel caso di attività che comportano le condizioni di esposizione di cui all'art. 11, comma 3, il datore di lavoro, inoltre: a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi sanitari adeguati, provvisti di docce; b) dispone che gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in luogo separato da quello destinato agli abiti civili. Il lavaggio è effettuato dall'impresa in lavanderie appositamente attrezzate, con una macchina adibita esclusivamente a questa attività. Il trasporto, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, è effettuato in imballaggi chiusi, opportunamente etichettati. L'attività di lavaggio è comunque compresa fra quelle indicate all'art. 10. Art. 15. CONTROLLO SANITARIO Nelle attività lavorative che comportano le condizioni di esposizione indicate all'art. 11, comma 3, i lavoratori sono sottoposti a controllo sanitario (clinico e biologico). 2. Il controllo clinico, da effettuarsi in conformità ai criteri di cui all'allegato II, comprende: a) una visita medica preventiva, per accertare l'assenza di controindicazioni al lavoro specifico ai fini della valutazione dell'idoneità dei lavoratori; b) visite mediche periodiche, per controllare il loro stato di salute ed esprimere il giudizio di idoneità. Le visite mediche periodiche hanno frequenza annuale, salvo i casi particolari indicati all'art. 16. Le visite mediche includono indagini diagnostiche mirate, stabilite dal medico competente. Esse tengono conto, oltre che dell'entità dell'esposizione, anche della sensibilità individuale del lavoratore al piombo. 3. Il controllo biologico comprende la misurazione della piombemia, effettuata con il metodo di analisi riportato nell'allegato III. 4. Il controllo biologico può inoltre comprendere, se il medico competente lo ritiene necessario, la misurazione, effettuata con i metodi di analisi riportati nell'allegato III, di uno o più indicatori di effetto, in particolare: a) escrezione urinaria dell'acido deltaamminolevulinico (A.L.A.U.); b) protoporfirine di zinco (Z.P.P.). 5. La misurazione dell'a.l.a.u. e delle Z.P.P. è obbligatoria nei casi particolari indicati all'art. 16.

172 6. I metodi di analisi di cui ai commi 3 e 4 sono aggiornati periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di iniziativa dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, in base alle direttive CEE e in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso scientifico e tecnologico. 7. Salvo i casi particolari indicati all'articolo 16, il controllo biologico avviene con le frequenze sottoindicate: a) annualmente, per valori di piombemia inferiori o uguali a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue; b) ogni sei mesi, per valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue ed inferiori o uguali a 50 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue; c) ogni tre mesi, per valori di piombemia superiori a 50 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue ed inferiori o uguali a 60 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue. Art. 16. SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE BIOLOGICI Quando la piombemia individuale supera il valore di 60 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue, il medico competente sottopone immediatamente il lavoratore interessato ad una visita medica, nonché ad un controllo dell'a.l.a.u. o delle Z.P.P. e ne informa il datore di lavoro. 2. Il datore di lavoro adotta immediatamente le misure necessarie per identificare e rimuovere le cause di tale superamento, anche con eventuali ulteriori misurazioni della concentrazione di piombo nell'aria, informando i lavoratori interessati del superamento e delle misure che intende adottare. In conformità al parere del medico competente, le misure cautelative possono consistere in una riduzione del tempo di esposizione o nell'allontanamento del lavoratore dall'esposizione stessa. 3. Il lavoratore che non sia stato allontanato dall'esposizione viene sottoposto ad un nuovo controllo della piombemia e dell'a.l.a.u. o delle Z.P.P. entro il termine di tre mesi. Se il valore di 60 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue continua ad essere superato, egli non può essere mantenuto al suo posto di lavoro abituale per tutta la durata dell'orario lavorativo e la durata di tale permanenza è convenientemente ridotta, su indicazione del medico competente. Il lavoratore può essere assegnato in alternativa, su conforme parere del medico competente, ad un'altra mansione che comporti una esposizione minore. 4. Le misure cautelative di cui al comma 3 possono non essere applicate nel caso in cui il valore dell'a.l.a.u. o delle Z.P.P. del lavoratore interessato sono, a giudizio del medico competente, compatibili con la sua normale attività lavorativa. 5. Tutti i lavoratori che si trovano nelle condizioni indicate ai commi precedenti sono sottoposti a visita medica ed al controllo della piombemia e dell'a.l.a.u. o delle Z.P.P. ad intervalli stabiliti dal medico competente e comunque inferiori a tre mesi, fino a che i valori dei parametri misurati non risultano, a giudizio del medico competente, compatibili con l'attività lavorativa normalmente svolta dagli stessi. 6. Se risulta superato almeno uno dei seguenti valori: Piombemia: 70 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue; A.L.A.U.: 15 milligrammi per grammo di creatinina; Z.P.P.: 12 microgrammi per grammo di emoglobina, il datore di lavoro allontana al più presto il lavoratore interessato da qualsiasi esposizione al piombo. Per tale lavoratore si continua ad applicare il controllo clinico e biologico previsto al comma Contro le misure adottate nei loro riguardi, i lavoratori interessati dalle disposizioni di cui ai commi precedenti possono inoltrare ricorso all'organo di vigilanza entro trenta giorni, informandone per iscritto il datore di lavoro. 8. L'organo di vigilanza provvede a norma dell'art. 8, comma Per le lavoratrici in età fertile il riscontro di valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue comporta, comunque, l'allontanamento dall'esposizione.

173 Art. 17. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI Nelle attività lavorative che comportano le condizioni di esposizione indicate all'art. 11, comma 3, il datore di lavoro effettua un controllo periodico dell'esposizione dei lavoratori al piombo nell'aria. 2. Detto controllo è effettuato attraverso la misurazione della concentrazione del piombo nell'aria, espressa come media ponderata su un periodo di riferimento di otto ore giornaliere, utilizzando i metodi di prelievo e di dosaggio riportati nell'allegato IV. 3. Ogni misurazione, per un lavoratore o per un gruppo di lavoratori, deve essere rappresentativa dell'esposizione media giornaliera al piombo nell'aria. 4. Nel caso di attività che comportano variazione dell'esposizione nelle diverse giornate lavorative, il campionamento è effettuato nelle giornate in cui tale esposizione è verosimilmente maggiore. 5. La durata del campionamento non può essere, di norma, inferiore a quattro ore. Il campionamento può essere costituito da uno o più prelievi. 6. Se un gruppo di lavoratori esegue mansioni identiche o simili nello stesso luogo ed è perciò esposto a rischi per la salute analoghi, il campionamento può effettuarsi su base di gruppo. In tal caso è prelevato un campione per almeno un lavoratore su dieci. 7. Il controllo è effettuato con frequenza trimestrale. Se non interviene alcuna modifica che possa provocare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori, il controllo avrà frequenza annuale previa comunicazione all'organo di vigilanza qualora sussistano le condizioni sottoindicate: a) i risultati delle misurazioni hanno indicato, nei due controlli immediatamente precedenti, una concentrazione di piombo nell'aria inferiore a 100 microgrammi per metro cubo d'aria od una fluttuazione irrilevante nelle condizioni di esposizione; b) il livello individuale di piombemia di ciascun lavoratore non è superiore a 60 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue. 8. I lavoratori o i loro rappresentanti sono consultati in riferimento a quanto previsto dal comma 4 e sono informati sui risultati delle misurazioni effettuate e sul significato di detti risultati. Art. 18. SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE L'esposizione dei lavoratori al piombo nell'aria non può superare il valore limite di 150 microgrammi di piombo per metro cubo di aria, espressa come media ponderata in funzione del tempo su un periodo di riferimento di otto ore giornaliere. In caso di superamento di detto valore il datore di lavoro identifica e rimuove le cause dell'evento, adottando quanto prima le misure appropriate. In conformità al parere del medico competente, lo stesso procede ad una determinazione immediata dei parametri biologici dei lavoratori interessati. 2. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 1 il datore di lavoro procede ad una nuova determinazione della concentrazione di piombo nell'aria. 3. Se le misure di cui al comma 1 non possono essere adottate immediatamente per motivi tecnici, il lavoro può proseguire nella zona interessata soltanto se vengono adottate adeguate misure per la protezione dei lavoratori interessati, anche in conformità al parere del medico competente. 4. In ogni caso, se l'esposizione dei lavoratori interessati non può venire ridotta con altri mezzi, quali ad esempio la riduzione della permanenza giornaliera nell'area interessata e si rende necessario l'uso di mezzi individuali di protezione, tale uso non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al minimo strettamente necessario. 5. L'organo di vigilanza è informato tempestivamente, e comunque non oltre cinque giorni, delle rilevazioni effettuate e delle misure adottate o che si intendono adottare. Trascorsi trenta giorni dall'accertamento del superamento del valore di cui al comma 1, il lavoro può proseguire nella zona interessata soltanto se l'esposizione dei lavoratori risulta nuovamente inferiore al suddetto valore limite. 6. Il datore di lavoro informa al più presto i lavoratori interessati ovvero i loro rappresentanti dell'evento di cui al comma 1 e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure che intende adottare, anche in relazione al comma 3; in casi di particolare urgenza, che richiedano interventi

174 immediati, il datore di lavoro li informa al più presto delle misure già adottate. Art. 19. MISURE DI EMERGENZA Se si verificano eventi che possono provocare un incremento rilevante dell'esposizione al piombo, i lavoratori debbono abbandonare immediatamente la zona interessata. Potranno accedervi unicamente i lavoratori addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione. 2. Il datore di lavoro comunica all'organo di vigilanza il verificarsi di tali eventi e riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze. Art. 20. OPERAZIONI LAVORATIVE PARTICOLARI Nel caso di determinate operazioni lavorative per la cui natura è prevedibile che l'esposizione dei lavoratori al piombo nell'aria superi il valore limite di cui all'articolo 18, comma 1, e per le quali non si possono attuare misure tecniche preventive per limitare l'esposizione dei lavoratori, il datore di lavoro predispone un piano di lavoro contenente tutte le misure destinate a garantire la protezione dei lavoratori e dell'ambiente. 2. L'organo di vigilanza è informato di quanto sopra prima dell'inizio delle operazioni e può disporre l'attuazione di ulteriori misure o modifiche rispetto a quelle previste dal datore di lavoro. 3. Al termine delle operazioni i lavoratori sono sottoposti ad un controllo dell'a.l.a.u. Se il medico competente, tenuto anche conto dei risultati della misurazione dell'a.l.a.u., ne ravvisa la necessità, il lavoratore è sottoposto ad ulteriori esami clinici e biologici. 4. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono previamente consultati ai fini della predisposizione del piano di cui al comma 1. Art. 21. REGISTRAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI I lavoratori incaricati di svolgere le attività che comportano le condizioni di esposizione indicate nell'articolo 11, comma 3, sono iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma 1, lettera q). 2. Il registro di cui sopra è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta. 3. Il datore di lavoro: a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ispesl e alla USL competente per territorio, cui comunica ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta l'ispesl e la USL ne facciano richiesta, le variazioni intervenute; b) consegna, a richiesta, all'organo di vigilanza ed all'istituto superiore di sanità copia del predetto registro; c) comunica all'ispesl e alla USL competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione; d) consegna all'ispesl e alla USL competente per territorio, in caso di cessazione dell'attività dell'impresa, il registro di cui al comma 1; e) richiede all'ispesl e alla USL competente per territorio copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione dei lavoratori che abbiano in precedenza esercitato attività che comportano le condizioni di esposizione di cui all'art. 11, comma 3; f) tramite il medico competente, comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 4, comma 1, lettera q). 4. I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati. Capo III - Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro Art. 22. ATTIVITÀ SOGGETTE Le norme del presente capo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

175 Art. 23. DEFINIZIONI Ai sensi del presente decreto il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi: actinolite (n. CAS ); amosite (n. CAS ); antofillite (n. CAS ); crisotilo (n. CAS ); crocidolite (n. CAS ); tremolite (n. CAS ). Art. 24. VALUTAZIONE DEL RISCHIO In tutte le attività lavorative di cui all'art. 22 il datore di lavoro effettua una valutazione del rischio dovuto alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire le misure preventive e protettive da attuare. Si applica l'art. 11, comma Detta valutazione tende, in particolare, ad accertare l'inquinamento ambientale prodotto dalla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, individuando i punti di emissione di dette polveri ed i punti a maggior rischio delle aree lavorative, e comprende una determinazione dell'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto. 3. Se l'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto, espressa come numero di fibre per centimetro cubo in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, supera 0,1 fibre per centimetro cubo, il datore di lavoro attua le disposizioni degli artt. 25, comma 1, 26, comma 2, 27, comma 2, 28, comma 2, 30 e 35. Tuttavia nel caso di attività che comportano l'impiego di amianto come materia prima gli articoli 25 e 30 sono in ogni caso applicabili. 4. Nel caso di attività a carattere saltuario e qualora l'amianto sia costituito da crisotilo, la determinazione dell'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto è sostituita dalla determinazione della dose cumulata in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, su un periodo di quaranta ore, misurata o calcolata ai sensi del comma Se detta dose supera 0,5 giorni-fibra per centimetro cubo, il datore di lavoro attua le disposizioni degli articoli 25 comma 1, 26, comma 2, 27, comma 2, 28, comma 2, 30 e La valutazione di cui al comma 2 può prescindere dall'effettuazione di misurazioni strumentali nelle attività per le quali, a motivo delle caratteristiche delle lavorazioni effettuate o della natura e del tipo dei materiali trattati, si può fondatamente ritenere che l'esposizione dei lavoratori non supera i valori di cui ai commi precedenti. Per tale valutazione è possibile fare riferimento a dati ricavati da attività della medesima natura svolte in condizioni analoghe. 7. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino nelle lavorazioni delle modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto e, comunque, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata. 8. Nuove valutazioni sono inoltre effettuate ogni qualvolta l'organo di vigilanza lo disponga, con provvedimento motivato. 9. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati prima dell'effettuazione della valutazione di cui al presente articolo e sono informati dei risultati riportati su un apposito registro da tenere a loro disposizione. Art. 25. NOTIFICA Fermo restando quanto previsto all'art. 48 DPR , n. 303, ove applicabile, il datore di lavoro, che esercita attività nelle quali l'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto risulta uguale o superiore ai valori indicati ai commi 3 o 5 dell'art. 24, notifica all'organo di vigilanza le risultanze della valutazione di cui allo stesso articolo, unitamente alle seguenti informazioni: a) attività svolte e procedimenti applicati; b) varietà e quantitativi annui di amianto utilizzati;

176 c) prodotti fabbricati; d) numero di lavoratori addetti; e) misure di protezione previste, con specificazione dei criteri per la manutenzione periodica e dei sistemi di prevenzione adottati. 2. Il datore di lavoro che esercita attività nelle quali l'amianto è impiegato come materia prima è comunque tenuto ad effettuare la notifica di cui al comma 1 a prescindere dal livello di esposizione dei lavoratori. 3. Il datore di lavoro effettua la notifica di cui ai commi precedenti entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 11, comma 6. Nel caso di nuove attività, l'inizio delle stesse è comunicato con lettera raccomandata all'organo di vigilanza entro quindici giorni. 4. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi precedenti. Art. 26. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI Nelle attività di cui all'art. 22 il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti a dette attività, nonché ai loro rappresentanti, informazioni su: a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dei materiali contenenti amianto; b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare; c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei mezzi individuali di protezione; d) le misure di precauzione particolari da prendere per ridurre al minimo l'esposizione. L'informazione è ripetuta con periodicità triennale e comunque ogni qualvolta vi siano delle modifiche nelle lavorazioni che comportino un mutamento significativo dell'esposizione. 2. Nelle attività che comportano le condizioni di esposizione indicate all'art. 24, commi 3 o 5, l'informazione è ripetuta con periodicità annuale e comprende altresì l'esistenza dei valori limite di cui all'art. 31 e la necessità del controllo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto nell'aria. Art. 27. MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI In tutte le attività di cui all'art. 22 il datore di lavoro: a) assicura che gli edifici, i locali e gli impianti in cui avvengono le lavorazioni dell'amianto e dei materiali contenenti amianto abbiano caratteristiche tali da poter essere sottoposti ad efficace pulitura e manutenzione; b) assicura che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di amianto non superiori alle necessità delle lavorazioni e che l'amianto in attesa di impiego, se in forma fisica tale da presentare rischio di introduzione, non sia accumulato sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette; c) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate; d) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi sia emissione di polvere di amianto nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione della polvere deve avvenire il più possibile vicino al punto di emissione. Sono eseguite misurazioni della concentrazione della polvere di amianto nell'aria, onde verificare l'efficacia delle misure adottate; e) mette a disposizione dei lavoratori: 1) adeguati indumenti di lavoro o protettivi; 2) mezzi di protezione delle vie respiratorie da usarsi in operazioni con manipolazioni di prodotti polverosi e nelle pulizie; f) assicura che l'amianto allo stato grezzo ed i materiali polverosi che lo contengono siano conservati e trasportati in adeguati imballaggi chiusi; g) provvede a che gli scarti ed i residui delle lavorazioni siano raccolti e rimossi dal luogo di lavoro

177 il più presto possibile in appositi imballaggi chiusi e non deteriorabili, oppure con applicazione di rivestimenti idonei sui quali deve essere apposta un'etichetta indicante che essi contengono amianto. Questa misura non si applica alle attività estrattive. Egli provvede, inoltre, a che essi siano smaltiti in conformità alle norme di cui al DPR , n. 915, e successive modifiche ed integrazioni. 2. Nel caso di attività che comportano le condizioni di esposizione indicate all'art. 24, commi 3 o 5, il datore di lavoro provvede altresì a che: a) i luoghi nei quali si svolgono dette attività siano chiaramente delimitati e contrassegnati da apposita segnaletica di sicurezza; b) detti luoghi siano accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o delle loro mansioni; c) siano messi a disposizione dei lavoratori mezzi individuali di protezione da usarsi secondo le previsioni di cui all'art. 31, comma 7. Art. 28. MISURE IGIENICHE Nelle attività di cui all'art. 22, il datore di lavoro: a) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti, effettuando l'asportazione della polvere a mezzo di aspiratori adeguati; b) predispone aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare, bere e sostarvi senza rischio di contaminazione da polvere di amianto. E' permesso fumare soltanto in dette aree. 2. Nel caso di attività che comportano le condizioni di esposizione di cui all'art. 24, commi 3 o 5, fatto salvo quanto disposto dal comma 6 dello stesso articolo, il datore di lavoro inoltre: a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici adeguati, provvisti di docce. Ove possibile, queste sono ad uso esclusivo dei lavoratori addetti, con percorsi separati per l'ingresso e l'uscita dall'area di lavoro; b) dispone che gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in luogo separato da quello destinato agli abiti civili. Il lavaggio è effettuato dall'impresa in lavanderie appositamente attrezzate, con una macchina adibita esclusivamente a questa attività. Il trasporto è effettuato in imballaggi chiusi, opportunamente etichettati. L'attività di lavaggio è comunque compresa fra quelle indicate all'art. 22; c) provvede a che i mezzi individuali di protezione di cui all'art. 27, comma 2, lettera c), siano custoditi in locali all'uopo destinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima di ogni nuova utilizzazione. La pulitura di detti mezzi è effettuata mediante aspirazione. Art. 29. CONTROLLO SANITARIO Fermo restando quanto previsto in tema di prevenzione sanitaria dell'asbestosi dal DPR , n. 1124, integrato dal DM , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 1987, il datore di lavoro, in conformità al parere del medico competente, adotta, se necessario, misure preventive e protettive per singoli lavoratori, sulla base delle risultanze degli esami clinici effettuati. Tali misure possono comprendere l'allontanamento anche temporaneo del lavoratore interessato da qualsiasi esposizione all'amianto. 2. Contro le misure adottate nei loro riguardi i lavoratori interessati dalle disposizioni di cui al comma 1 possono inoltrare ricorso all'organo di vigilanza entro trenta giorni, informandone per iscritto il datore di lavoro. 3. L'organo di vigilanza provvede a norma dell'art. 8, comma Il medico competente fornisce ai lavoratori ovvero ai loro rappresentanti adeguate informazioni sul significato delle visite mediche alle quali essi sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

178 Art. 30. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI In tutte le attività che comportano le condizioni di esposizione indicate all'art. 24, commi 3 e 5, il datore di lavoro effettua un controllo periodico dell'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto nell'aria. Nelle attività nelle quali l'amianto è impiegato come materia prima tale controllo è effettuato comunque, a prescindere dal grado di esposizione. 2. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato attraverso la misurazione della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria, espressa come media ponderata in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, usando i metodi di prelievo e di analisi riportati nell'allegato V. 3. Ai fini della misurazione si prendono in considerazione unicamente le fibre che hanno una lunghezza superiore a 5 micron, un larghezza inferiore a 3 micron ed il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 3:1. 4. Le misurazioni sono opportunamente programmate. Il campionamento è eseguito da personale in possesso di idonee qualifiche. I campioni sono analizzati in laboratori pubblici o privati all'uopo attrezzati ed autorizzati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti i requisiti minimi per l'esercizio delle attività di campionamento e di analisi e per il rilascio delle autorizzazioni laboratori di analisi da parte del Ministro della sanità. 5. Il campionamento deve essere relativo all'esposizione personale del singolo lavoratore e può comprendere uno o più prelievi. Esso è effettuato in modo da permettere la valutazione dell'esposizione giornaliera del lavoratore ed è integrato da un campionamento ambientale se questo è necessario per identificare le cause ed il grado dell'inquinamento. 6. Se la durata del campionamento non si estende all'intero periodo di riferimento di otto ore, è comunque effettuato un prelievo per ciascuna fase del ciclo lavorativo in modo da poter calcolare il valore della media ponderata della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria per l'intero periodo di otto ore. In ogni caso, la durata del campionamento non è complessivamente inferiore a due ore. 7. Se un gruppo di lavoratori esegue mansioni identiche o simili nello stesso luogo ed è perciò esposto a rischi per la salute analoghi, il campionamento può effettuarsi su base di gruppo. 8. Le misurazioni sono, di norma, eseguite ogni tre mesi e comunque ogni volta che intervengono mutamenti che possono provocare una variazione significativa dell'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto. La frequenza delle misurazioni può essere ridotta fino ad una volta all'anno, previa comunicazione all'organo di vigilanza, quando: a) non interviene nessuna modifica sostanziale nelle condizioni del luogo di lavoro; b) i risultati delle due misurazioni precedenti non hanno superato la metà dei valori limite indicati all'art Nelle attività a carattere saltuario la frequenza delle misure è adattata alle condizioni esistenti, tenendo conto, in particolare, del numero annuo di giornate lavorative e della distribuzione di queste nel corso dell'anno. Detta frequenza è, in ogni caso, almeno annuale. 10. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono informati sui risultati delle misurazioni effettuate e sul significato di detti risultati e sono consultati prima dell'effettuazione del campionamento. Art. 31. SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE I valori limite di esposizione alla polvere di amianto nell'aria, espressi come media ponderata in funzione del tempo su un periodo di riferimento di otto ore, sono: a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo; b) 0,2 fibre per centimetro cubo per tutte le altre varietà di amianto, sia isolate sia in miscela, ivi comprese le miscele contenenti crisotilo. 2. [A decorrere dal 1 gennaio 1993 il valore limite di esposizione per crisotilo è di 0,6 fibre per centimetro cubo, eccezion fatta per le attività estrattive. A decorrere dal 1 gennaio 1996 lo stesso valore limite di cui sopra è esteso alle attività estrattive].

179 3. Nel caso di lavorazioni che possono comportare sensibili variazioni della concentrazione della polvere di amianto nell'aria, tale concentrazione non deve in ogni caso superare il quintuplo dei valori di cui ai commi precedenti per misure effettuate su un periodo di 15 minuti. 4. Se si verifica un superamento dei valori limite di esposizione di cui ai commi precedenti, il datore di lavoro identifica e rimuove la causa dell'evento adottando quanto prima misure appropriate. 5. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se sono state prese le misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati e dell'ambiente. Se le misure di cui al comma 4 non possono essere adottate immediatamente per motivi tecnici, il lavoro può proseguire nella zona interessata soltanto se sono state adottate tutte le misure per la protezione dei lavoratori addetti e dell'ambiente, tenuto conto del parere del medico competente. 6. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 4, il datore di lavoro procede ad una nuova misurazione della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria non appena sia ragionevole ritenere ultimata la deposizione dei quantitativi anomali di fibre preesistenti agli interventi medesimi. 7. In ogni caso, se l'esposizione dei lavoratori interessati non può venire ridotta con altri mezzi e si rende necessario l'uso dei mezzi individuali di protezione, tale uso non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al minimo strettamente necessario. 8. L'organo di vigilanza è informato tempestivamente e comunque non oltre cinque giorni delle rilevazioni effettuate e delle misure adottate o che si intendono adottare. Trascorsi novanta giorni dall'accertamento del superamento dei valori di cui ai commi 1, 2 e 3, il lavoro può proseguire nella zona interessata soltanto se l'esposizione dei lavoratori risulta nuovamente inferiore ai suddetti valori limite. 9. Il datore di lavoro informa al più presto i lavoratori interessati ed i loro rappresentanti dell'evento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure che intende adottare, anche ai sensi del comma 5; in casi di particolare urgenza, che richiedono interventi immediati, li informa al più presto delle misure già adottate. Art. 32. MISURE D'EMERGENZA Se si verificano eventi che possono provocare un incremento rilevante dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata. Potranno accedervi unicamente i lavoratori addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione. 2. Il datore di lavoro comunica all'organo di vigilanza il verificarsi di tali eventi e riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze. Art. 33. OPERAZIONI LAVORATIVE PARTICOLARI Nel caso di determinate operazioni lavorative per la cui natura particolare è prevedibile che l'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto superi i valori limite di cui all'art. 31 e per le quali non è possibile attuare misure tecniche di prevenzione atte a limitare l'esposizione dei lavoratori, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti. In particolare, oltre ad applicare le misure generali indicate nei precedenti articoli: a) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e mezzi individuali di protezione destinati ad essere usati durante tali lavori; b) provvede al rigoroso isolamento dell'area di lavoro ed all'installazione di adeguati sistemi di ricambio dell'aria con filtri assoluti; c) provvede all'affissione di appositi cartelli segnaletici, recanti la scritta: «ATTENZIONE ZONA AD ALTO RISCHIO - POSSIBILE PRESENZA DI POLVERE DI AMIANTO IN CONCENTRAZIONE SUPERIORE AI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE»; d) predispone, consultando i lavoratori ovvero i loro rappresentanti, un piano di lavoro contenente tutte le misure destinate a garantire la protezione dei lavoratori e dell'ambiente e lo trasmette preventivamente all'organo di vigilanza.

180 Art. 34. LAVORI DI DEMOLIZIONE E DI RIMOZIONE DELL'AMIANTO Il datore di lavoro predispone un piano di lavoro prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, ovvero dei materiali contenenti amianto, dagli edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto. 2. Il piano di cui al comma 1 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno. 3. Il piano, in particolare, prevede: a) la rimozione dell'amianto ovvero dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, se opportuno; b) la fornitura ai lavoratori di appositi mezzi individuali di protezione; c) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori; d) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali; e) l'adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'art. 31, delle misure di cui all'art. 33, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico. 4. Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, unitamente a informazioni circa: a) natura dei lavori e loro durata presumibile; b) luogo ove i lavori verranno effettuati; c) tecniche lavorative per attuare quanto previsto alla lettera a) del comma 3; d) natura dell'amianto contenuto nei materiali di coibentazione nel caso di demolizioni; e) caratteristiche degli impianti che si intende utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera c) del comma 3; f) materiali previsti per le operazioni di decoibentazione. 5. Se l'organo di vigilanza non rilascia prescrizioni entro novanta giorni dall'invio della documentazione di cui al comma 4, i datori di lavoro possono eseguire i lavori, ferma restando la loro responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni del presente decreto. 6. L'invio della documentazione di cui al comma 4 sostituisce gli adempimenti di cui all'art I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso alla documentazione di cui al comma Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono fissate le norme tecniche da rispettare nell'esecuzione dei lavori di decoibentazione. Art. 35. REGISTRAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI I lavoratori incaricati di svolgere attività che comportano le condizioni di esposizione indicate all'art. 24, commi 3 o 5, sono iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma 1, lettera q). 2. Il registro di cui sopra è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro, che è responsabile della sua tenuta. 3. Il datore di lavoro: a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ispesl e alla USL competente per territorio, cui comunica ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta l'ispesl o la USL ne facciano richiesta, le variazioni intervenute; b) consegna, a richiesta, all'organo di vigilanza ed all'istituto superiore di sanità copia del predetto registro; c) comunica all'ispesl e alla USL competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione; d) consegna, in caso di cessazione dell'attività dell'impresa, il registro di cui al comma 1 all'ispesl e alla USL competente per territorio; e) richiede all'ispesl e alla USL competente per territorio copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione di lavoratori che abbiano in precedenza esercitato attività che comportano le condizioni di esposizione di cui all'articolo 24, commi 3 o 5; f) comunica ai lavoratori interessati tramite il medico competente le relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).

181 4. E' istituito presso l'ispesl, che ne cura l'aggiornamento, un registro nazionale dei lavoratori addetti alle attività che comportano le condizioni di esposizione di cui all'art. 24, commi 3 o I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati. Art. 36. REGISTRO DEI TUMORI Presso l'ispesl è istituito un registro dei casi accertati di asbestosi e di mesotelioma asbestocorrelati. 2. Gli organi del Servizio sanitario nazionale, nonché gli istituti previdenziali assicurativi pubblici e privati trasmettono all'ispesl copia della documentazione clinica ovvero anatomopatologica riguardante ciascun caso di asbestosi e di mesotelioma asbesto-correlato. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sono determinati il modello e le modalità di tenuta del registro, nonché le modalità di trasmissione della documentazione di cui al comma 2. Art. 37. ATTIVITÀ VIETATE E' vietato l'uso dell'amianto in applicazione a spruzzo. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1993 sono vietate le attività che implicano l'incorporazione di materiali isolanti o insonorizzati a bassa densità (inferiore a 1 g/cm3)) che contengono amianto. Capo IV - Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro ART 38. FINALITÀ Le norme del presente capo sono dirette alla protezione dei lavoratori contro i rischi per l'udito e, laddove sia espressamente previsto, contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro. Art. 39. DEFINIZIONI Ai sensi delle presenti norme si intende per: a) esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore (L EP,d), l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore espressa in db(a) misurata, calcolata e riferita ad 8 ore giornaliere. Essa si esprime con la formula: Te = durata quotidiana dell'esposizione personale di un lavoratore al rumore, ivi compresa la quota giornaliera di lavoro straordinario; T0 = 8h = s; P 0 = 20 µpa; P A = pressione acustica istantanea ponderata A, in Pascal, cui è esposta, nell'aria a pressione atmosferica, una persona che potrebbe o meno spostarsi da un punto ad un altro del posto di lavoro; tale pressione si determina basandosi su misurazioni eseguite all'altezza dell'orecchio della persona durante il lavoro, preferibilmente in sua assenza, mediante una tecnica che minimizzi l'effetto sul campo sonoro. Se il microfono deve essere situato molto vicino al corpo, occorre procedere ad opportuni

182 adattamenti per consentire la determinazione di un campo di pressione non perturbato equivalente. L'esposizione quotidiana personale non tiene conto degli effetti di un qualsiasi mezzo individuale di protezione; b) esposizione settimanale professionale di un lavoratore al rumore (L EP,w), la media settimanale dei valori quotidiani L EP,d, valutata sui giorni lavorativi della settimana. Essa è calcolata mediante la formula: dove (L EP,d)k rappresenta i valori di L EP,d per ognuno degli m giorni di lavoro della settimana considerata. Art. 40. VALUTAZIONE DEL RISCHIO Il datore di lavoro procede alla valutazione del rumore durante il lavoro, al fine di identificare i lavoratori ed i luoghi di lavoro considerati dai successivi articoli e di attuare le misure preventive e protettive, ivi previste. Si applica l'art. 11, comma Se a seguito della valutazione di cui al comma 1 può fondatamente ritenersi che l'esposizione quotidiana personale ovvero quella media settimanale, se quella quotidiana è variabile nell'arco della settimana, supera il valore di cui all'art. 42, la valutazione comprende una misurazione effettuata nell'osservanza dei criteri riportati nell'allegato VI. 3. La valutazione è programmata ed effettuata ad opportuni intervalli da personale competente, sotto la responsabilità del datore di lavoro. 4. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati, considerate in particolare le caratteristiche del rumore da misurare, la durata dell'esposizione, i fattori ambientali e le caratteristiche dell'apparecchio di misura. Essi devono permettere in ogni caso di stabilire se i valori indicati ai successivi articoli sono superati. 5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, la valutazione deve essere comunque nuovamente effettuata ogni qualvolta vi è un mutamento nelle lavorazioni che influisce in modo sostanziale sul rumore prodotto ed ogni qualvolta l'organo di vigilanza lo dispone con provvedimento motivato. 6. Il datore di lavoro redige e tiene a disposizione dell'organo di vigilanza un rapporto nel quale sono indicati i criteri e le modalità di effettuazione delle valutazioni e sono in particolare riportati gli elementi di cui ai commi 3 e I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati in ordine a quanto previsto dal comma 3. Art. 41. MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI Il datore di lavoro riduce al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte. 2. Nei luoghi di lavoro che possono comportare, per un lavoratore che vi svolga la propria mansione per l'intera giornata lavorativa, un'esposizione quotidiana personale superiore a 90 dba oppure un valore della pressione acustica istantanea non ponderata superiore a 140 db (200 Pa) è esposta una segnaletica appropriata. 3. Tali luoghi sono inoltre perimetrati e soggetti ad una limitazione di accesso qualora il rischio di esposizione lo giustifichi e tali provvedimenti siano possibili. Art. 42. INFORMAZIONE E FORMAZIONE Nelle attività che comportano un valore dell'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore superiore a 80 dba, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ovvero i loro rappresentanti vengano informati su:

183 a) i rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore; b) le misure adottate in applicazione delle presenti norme; c) le misure di protezione cui i lavoratori debbono conformarsi; d) la funzione dei mezzi individuali di protezione, le circostanze in cui ne è previsto l'uso e le modalità di uso a norma dell'art. 43; e) il significato ed il ruolo del controllo sanitario di cui all'art. 44 per mezzo del medico competente; f) i risultati ed il significato della valutazione di cui all'art Se le suddette attività comportano un valore dell'esposizione quotidiana personale al rumore superiore a 85 dba, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano altresì un'adeguata formazione su: a) l'uso corretto dei mezzi individuali di protezione dell'udito; b) l'uso corretto, ai fini della riduzione al minimo dei rischi per l'udito, degli utensili, macchine, apparecchiature che, utilizzati in modo continuativo, producono un'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore pari o superiore a 85 dba. Art. 43. USO DEI MEZZI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE DELL'UDITO Il datore di lavoro fornisce i mezzi individuali di protezione dell'udito a tutti i lavoratori la cui esposizione quotidiana personale può verosimilmente superare 85 dba. 2. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono adattati al singolo lavoratore ed alle sue condizioni di lavoro, tenendo conto della sicurezza e della salute. 3. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore a quello derivante da un'esposizione quotidiana personale di 90 dba. 4. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 41, comma 1, i lavoratori la cui esposizione quotidiana personale supera 90 dba devono utilizzare i mezzi individuali di protezione dell'udit o fornitigli dal datore di lavoro. 5. Se l'applicazione delle misure di cui al comma 4 comporta rischio di incidente, a questo deve ovviarsi con mezzi appropriati; 6. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati per la scelta dei modelli dei mezzi di cui al comma 1. Art. 44. CONTROLLO SANITARIO I lavoratori la cui esposizione quotidiana personale al rumore supera 85 dba, indipendentemente dall'uso di mezzi individuali di protezione, sono sottoposti a controllo sanitario. 2. Detto controllo comprende: a) una visita medica preventiva, integrata da un esame della funzione uditiva eseguita nell'osservanza dei criteri riportati nell'allegato VII, per accertare l'assenza di controindicazioni al lavoro specifico ai fini della valutazione dell'idoneità dei lavoratori; b) visite mediche periodiche, integrate dall'esame della funzione uditiva, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità. Esse devono tenere conto, oltre che dell'esposizione, anche della sensibilità acustica individuale. La prima di tali visite è effettuata non oltre un anno dopo la visita preventiva. 3. La frequenza delle visite successive è stabilita dal medico competente. Gli intervalli non possono essere comunque superiori a due anni per lavoratori la cui esposizione quotidiana personale non supera 90 dba e ad un anno nei casi di esposizione quotidiana personale superiore a 90 dba, di cui agli articoli 47 e Il controllo sanitario è esteso ai lavoratori la cui esposizione quotidiana personale sia compresa tra 80 dba e 85 dba qualora i lavoratori interessati ne facciano richiesta e il medico competente ne confermi l'opportunità, anche al fine di individuare eventuali effetti extrauditivi. 5. Il datore di lavoro, in conformità al parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori, al fine di favorire il recupero audiologico. Tali misure possono

184 comprendere la riduzione dell'esposizione quotidiana personale del lavoratore, conseguita mediante opportune misure organizzative. 6. Contro le misure adottate nei loro riguardi i lavoratori interessati dalle disposizioni di cui al comma 5 possono inoltrare ricorso all'organo di vigilanza entro trenta giorni, informandone per iscritto il datore di lavoro. 7. L'organo di vigilanza provvede a norma dell'art. 8, comma 1. Art. 45. SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE Se nonostante l'applicazione delle misure di cui all'art. 41, comma 1, l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore risulta superiore a 90 dba od il valore della pressione acustica istantanea non ponderata risulta superiore a 140 db (200Pa), il datore di lavoro comunica all'organo di vigilanza, entro trenta giorni dall'accertamento del superamento, le misure tecniche ed organizzative applicate in conformità al comma 1 dell'art. 41, informando i lavoratori ovvero i loro rappresentanti. Art. 46. NUOVE APPARECCHIATURE, NUOVI IMPIANTI E RISTRUTTURAZIONI La progettazione, la costruzione e la realizzazione di nuovi impianti, macchine ed apparecchiature, gli ampliamenti e le modifiche sostanziali di fabbriche ed impianti esistenti avvengono in conformità all'art. 41, comma I nuovi utensili, macchine e apparecchiature destinati ad essere utilizzati durante il lavoro che possono provocare ad un lavoratore che li utilizzi in modo appropriato e continuativo un'esposizione quotidiana personale al rumore pari o superiore ad 85 dba sono corredati da un'adeguata informazione relativa al rumore prodotto nelle normali condizioni di utilizzazione ed ai rischi che questa comporta. 3. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuovi utensili, macchine, apparecchiature, quelli che producono, nelle normali condizioni di funzionamento, il più basso livello di rumore. Art. 47. LAVORAZIONI CHE COMPORTANO VARIAZIONI CONSIDEREVOLI DELL'ESPOSIZIONE QUOTIDIANA PERSONALE Laddove le caratteristiche intrinseche di un posto di lavoro comportano una variazione notevole dell'esposizione quotidiana di un lavoratore al rumore da una giornata lavorativa all'altra, il datore di lavoro può richiedere, per lavoratori che svolgono particolari compiti, deroghe all'applicazione del disposto dell'art. 43, a condizione che adeguati controlli mostrino che la media settimanale dei valori quotidiani di esposizione del lavoratore al rumore non supera il valore di 90 dba. 2. La richiesta di deroga è inoltrata all'organo di vigilanza corredata da una descrizione della mansione svolta, con una indicazione dei valori dell'esposizione quotidiana personale che questa comporta e da una relazione del medico competente, contenente anche una valutazione degli esami della funzione uditiva. 3. Qualora l'organo di vigilanza non rilasci prescrizioni entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 2, il datore di lavoro può usufruire della deroga di cui al comma 1, fermo restando la sua responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto. Art. 48. DEROGHE PER SITUAZIONI LAVORATIVE PARTICOLARI Il datore di lavoro può richiedere deroghe: a) all'applicazione dell'art. 43, per situazioni eccezionali, nelle quali non sia possibile mediante misure tecniche ovvero organizzative, ivi compresa la riduzione del tempo di esposizione, ridurre l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al di sotto di 90 dba anche con l'uso dei mezzi individuali di protezione di cui allo stesso art. 43; b) all'applicazione dell'art. 43, per lavoratori che svolgono compiti particolari, che comportano un'esposizione quotidiana personale superiore a 90 dba se l'applicazione di detta misura provoca

185 un aggravamento complessivo del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori considerati e non è possibile evitare tale rischio con altri mezzi. 2. Le richieste di deroga sono inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ovvero al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ciò che attiene alle attività estrattive, e comprendono: a) per i casi di cui al comma 1, lettera a): 1) la descrizione dell'attività lavorativa; 2) le misure preventive e protettive previste; 3) i mezzi individuali di protezione dell'udito da utilizzare; 4) l'esposizione quotidiana personale dei lavoratori interessati; 5) la certificazione del medico competente, contenente anche una valutazione degli esami della funzione uditiva dei lavoratori interessati; b) per i casi di cui al comma 1, lettera b): 1) la descrizione delle mansioni che comportano la esposizione anomala, con la specificazione delle cause che determinano un aggravamento del rischio complessivo in caso di utilizzazione dei mezzi personali di protezione: 2) le misure previste per ridurre, per quanto possibile, il rischio complessivo; 3) l'esposizione quotidiana personale dei lavoratori interessati; 4) la certificazione del medico competente, contenente anche una valutazione degli esami della funzione uditiva dei lavoratori interessati. 3. La concessione delle deroghe di cui al comma 1, lettere a) e b), è condizionata dall'intensificazione del controllo sanitario da parte del medico competente. 4. Le deroghe sono concesse dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n Per le attività estrattive le deroghe sono concesse dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio superiore delle miniere. Tali deroghe sono comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la compilazione del prospetto di cui al comma L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per le deroghe di cui al comma 1, lettere a) e b), comporta la revoca nella stessa forma di cui al comma Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette ogni due anni alla Commissione delle Comunità europee il prospetto globale delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo. Art. 49. REGISTRAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI I lavoratori che svolgono le attività di cui all'art. 41 sono iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma 1, lettera q). 2. Il registro di cui sopra è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta. 3. Il datore di lavoro: a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ispesl e alla USL competente per territorio, cui comunica, ogni tre anni e comunque ogni qualvolta l'ispesl medesimo ne faccia richiesta, le variazioni intervenute; b) consegna, a richiesta, all'organo di vigilanza ed all'istituto superiore di sanità copia del predetto registro; c) comunica all'ispesl e alla USL competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione; d) consegna all'ispesl e alla USL competente per territorio, in caso di cessazione di attività dell'impresa, il registro di cui al comma 1; e) richiede all'ispesl e alla USL competente per territorio copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione di lavoratori che abbiano in precedenza esercitato attività che comportano le

186 condizioni di esposizione di cui all'art. 41; f) comunica ai lavoratori interessati tramite il medico competente le relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella sanitaria e di rischio, di cui all'art. 4, comma 1, lettera q). 4. I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati. Capo V - Norme Penali Art. 50. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI DATORI DI LAVORO E DAI DIRIGENTI I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, comma 1, lettera d), 9, 11, commi da 1 a 6, 13, 16, 17, commi da 1 a 7, 18, commi da 1 a 5, 19, 20, commi 1, 2 e 3, 24, commi da 1 a 8, 25, commi da 1 a 3,27, 30, commi da 1 a 8, 31, commi da 1 a 8, 32, 33, 34, commi da 1 a 6, 37, 40, commi da 1 a 5, 41, comma 1, 43, commi 1, 2, 3 e 5, 45 e 56. Alle stesse pene soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni emanate dall'organo di vigilanza ai sensi degli articoli 8, comma 1, 16, comma 8, 20, comma 2, 29, comma 3, 34, comma 5, 44, comma 7, 46 e 47, comma 3; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire quindici milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, commi 1, lettere b) ed e), 2 e 4, 7, commi 1 e 3, 12, 14, comma 2, 15, 18, comma 6, 21, 26, 28, comma 2, 29, 31, comma 9, 35, commi 1, 2 e 3, 40, comma 6, 41, commi 2 e 3, 42, 43, comma 6, 44 e 49; c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, comma 1, lettere c), f) e g), 11, comma 7, 14, comma 1, 17, comma 8, 20, comma 4, 24, comma 9, 25, comma 4, 28, comma 1, 30, comma 9, 34, comma 7 e 40, comma 7. Art. 51. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI PREPOSTI I preposti sono puniti: a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire diecimilioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, commi 1, lettere b) e d), 2 e 4, 9, 11, commi da 1 a 6, 13, 14, comma 2, 15, 16, 17, commi da 1 a 7, 18, commi da 1 a 5, 19, 20, commi 1, 2 e 3, 24, commi da 1 a 8, 25, commi da 1 a 3, 27, 28, comma 2, 29, 30, commi da 1 a 8, 31, commi da 1 a 8, 32, 33, 34, commi da 1 a 6, 37, 40, commi da 1 a 5, 41, comma 1, 43, commi 1, 2, 3 e 5, 44 e 45; b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, comma 1, lettere c), e), f) e g), 11, comma 7, 12, 14, comma 1, 17, comma 8, 18, comma 6, 20, comma 4, 21, 24, comma 9, 25, comma 4, 26, 28, comma 1, 30, comma 9, 31, comma 9, 34, comma 7, 35, commi 1, 2 e 3, 40, commi 6 e 7, 41, commi 2 e 3, 42, 43, comma 6 e 49. Art. 52. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI LAVORATORI I lavoratori sono puniti: a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quatttrocentomila a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, comma 1, lettera d), 19, 32, comma 1 e 43, comma 4; b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, comma 1, lettere a), b), c) ed e), 14, comma 2, lettera b), 28, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere b) e c). Art. 53. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAL MEDICO COMPETENTE Il medico competente è punito:

187 a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7, commi 1, 3 e 6, 15, 16, 20, 44 e 48, comma 3; b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7, comma 5, 12, 21, comma 1, lettera f), 29, comma 4 e 49, comma 3, lettera f). Art. 54. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI PRODUTTORI E DAI COMMERCIANTI Chiunque produce, pone in commercio, noleggia, cede in locazione o comunque installa impianti, macchine ed apparecchiature senza osservare le disposizioni di cui all'art. 46 è punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire quaranta milioni. Capo VI - Disposizioni transitorie e finali Art. 55. ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI MEDICO COMPETENTE I laureati in medicina e chirurgia che, pur non possedendo i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano svolto l'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni, sono autorizzati ad esercitare la funzione di medico competente. 2. L'esercizio della funzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, all'assessorato regionale alla sanità territorialmente competente, di apposita domanda corredata dalla documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni. 3. La domanda è presentata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'assessorato alla sanità provvede entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda stessa. Art. 56. DISPOSIZIONI TRANSITORIE Sino al decorso del termine di cui agli articoli 11, comma 6, 24, comma 1, e 40, comma 1, i datori di lavoro e i dirigenti sono tenuti ad adottare le misure necessarie ad evitare un incremento anche temporaneo dell'esposizione dei lavoratori al piombo, alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, ed al rumore. Art. 57. TERMINE PER L'ADOZIONE DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI In prima applicazione i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), 30, comma 4, 34, comma 8, e 36, comma 3, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 58. ALTRI AGENTI NOCIVI L'esposizione dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti resta disciplinata dalle norme speciali vigenti. 2. Per quanto non espressamente o diversamente disciplinato, per gli agenti di cui ai capi II, III o IV, si applicano le norme vigenti ed in particolare quelle contenute nel del decreto n. 303 del Presidente della Repubblica 19 marzo Le disposizioni per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici non disciplinati dal presente decreto sono adottate: a) in conformità alle misure di cui all'art. 4 tenendo conto della natura dell'agente, delle conoscenze tecnico-scientifiche disponibili, dell'intensità e durata dell'esposizione e della gravità del rischio e prevedendo la fissazione di divieti parziali o totali quando il ricorso agli altri mezzi disponibili non consenta una protezione sufficiente;

188 b) tenendo conto, nella fissazione del valore limite di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del valore limite indicativo fissato dalla CEE; c) stabilendo la conformità delle modalità e dei metodi di misurazione e campionatura dell'agente a quelli previsti dall'allegato VIII e prevedendone la modifica nei termini di cui all'art. 4, comma 1, lettera d). 4. L'adozione delle disposizioni di cui al comma 3 avviene previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale. Art. 59. ABROGAZIONI Sono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle contenute nel presente decreto. In particolare: a) limitatamente all'esposizione al piombo, non si applicano gli articoli 4, 5, 18, terzo comma, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n È soppressa, inoltre, la voce «piombo» nella tab. allegata al suddetto decreto; b) limitatamente all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, non si applicano gli artt.4, 5, 18, terzo comma, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n 303. Esse abrogano, inoltre, il decreto del 16 ottobre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 1986: «Integrazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, in materia di controllo dell'aria ambiente nelle attività estrattive dell'amianto»; c) limitatamente all'esposizione al rumore, non si applicano gli artt. 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303; limitatamente al danno uditivo non si applica l'art. 24 dello stesso decreto; la voce rumori nella tab. allegata al suddetto decreto è soppressa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. ALLEGATO I - ATTIVITÀ LAVORATIVE PIÙ COMUNEMENTE NOTE CHE COMPORTANO ESPOSIZIONE AL PIOMBO (Art. 10, COMMA 3) 1. Manipolazione di concentrati al piombo; produzione del piombo. 2. Raffinazione del piombo e dello zinco (primaria e secondaria). 3. Fabbricazione e manipolazione di arseniati di piombo a spruzzo. 4. Fabbricazione di ossidi di piombo. 5. Produzione di altri composti del piombo (compresa la parte della produzione dei composti di piombo-alchile se essa comporta un'esposizione al piombo metallico e ai suoi composti ionici). 6. Fabbricazione e preparazione di vernici, smalti, mastici e colori al piombo. 7. Fabbricazione e governo ( carica, rigenerazione, pulizia, ecc.) di accumulatori (ove si utilizzi o sia presente piombo). 8. Lavori artigianali che utilizzino stagno e piombo. 9. Fabbricazione di leghe al piombo per saldature. 10. Fabbricazione di lamine, tubi, proiettili, munizioni contenenti piombo. 11. Fabbricazione di oggetti a base di piombo e di leghe contenenti piombo. 12. Utilizzazione di vernici, smalti, mastici e colori al piombo. 13. Industrie della ceramica (limitatamente alla preparazione e macinazione delle vernici, alla vetrificazione delle terraglie dolci ed alla decorazione di stoviglie od altri oggetti di ceramica, con vetrine o vernici piombifere). 14. Lavorazione di cristallo. 15. Industria della plastica e della gomma che fanno uso di additivi al piombo. 16. Frequente impiego di leghe al piombo per saldatura in spazi chiusi, dissaldatura. 17. Stampa con uso di piombo (a mano, con la linotype, con la monotype, con la stereotipia).

189 17-1. Cromolitografia eseguita con colori o polveri piombiferi. 18. Lavori di demolizione, in particolare raschiatura, sverniciatura a fuoco, taglio al cannello ossiacetilenico di materiale ricoperto da vernici a base di piombo, nonché demolizione di istillazioni (ad esempio forni di fonderia) (ove si utilizzi o sia presente piombo). 19. Impiego di spazi chiusi di munizioni contenenti piombo. 20. Costruzione e riparazione automobilistica (ove si utilizzi o sia presente piombo). 21. Fabbricazione di acciai piombati. 22. Operazioni di tempera con bagno di piombo. 23. Piombatura o smaltatura su superfici metalliche. 24. Cernita e recupero di piombo e di residui metallici contenenti piombo. 25. Messa in opera e manutenzione di tubazioni, condutture ed in genere di impianti costituiti da materiale piombifero. 26. Zincature delle lamiere o stagnatura. 27. Operazioni di pulimento con o senza materiale piombifero. ALLEGATO II - CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO CLINICO DEI LAVORATORI ESPOSTI AL PIOMBO (Art. 15, COMMA 2) 1. In base alle informazioni attualmente disponibili, un assorbimento significativo di piombo può provocare effetti nocivi sui seguenti sistemi: - ematopoietico, - gastrointestinale, - nervoso centrale e periferico, - renale. 2. Il medico competente deve conoscere le condizioni e le circostanze in cui ciascun lavoratore è stato esposto al piombo. 3. Il controllo clinico dovrebbe comprendere,in particolare: - elaborazione della scheda sanitaria e professionale del lavoratore; - esame fisico e intervista personale con il soggetto, con particolare attenzione ai sintomi che accompagnano la prima fase dell'intossicazione saturnina; - valutazione della funzione polmonare in caso di lavoro gravoso, che comporti l'uso di un equipaggiamento respiratorio di protezione. Gli esami ematologici (e segnatamente la determinazione del livello ematocrito), e l'analisi delle urine, dovrebbero essere eseguite in occasione della prima visita medica e poi regolarmente secondo il giudizio del medico. 4. Oltre alle decisioni che riterrà opportuno prendere in base ai risultati della sorveglianza biologica, il medico competente determinerà i casi per i quali è controindicato sottoporre o mantenere il lavoratore all'esposizione al piombo. Le principali controindicazioni sono: i) alterazioni congenite: - talassemia, - insufficienze G-6-PD; ii) alterazioni acquisite: - anemia, - insufficienze renali, - insufficienze epatiche. 5. Uso degli agenti chelanti: L'uso degli agenti chelanti per scopi profilattici, conosciuti talvolta con il nome di "terapia preventiva", è inaccettabile sia dal punto di vista medico che da quello morale. Molti degli agenti chelanti possono infatti essere considerati nefrotossici quando sono somministrati per lunghi periodi. 6. Terapia delle intossicazioni: Deve essere effettuata da specialisti.

190 ALLEGATO III - METODI DI ANALISI PER LA MISURAZIONE DEGLI INDICATORI BIOLOGICI DEL PIOMBO (Art. 15, COMMI 3 E 4) I metodi di analisi da impiegare per la misurazione della piombemia e di altri eventuali indicatori biologici sono: - PbB: spettroscopia di assorbimento atomico, - ALAU: metodo DAVIS (DAVIS J.R., and Andelman S.L. "Urinary delta-aminolevulinic acid levels in lead poisoning. A modified method form the rapid determination of urinary deltaaminolevulinic acid using desposable ion-exchange chrotographic columis". Arch. Environ. Health 15, 53-9 (1967)) o metodo equivalente, - ZPP: ematofluorimetri (Blumberg W.E., Eisinger J., Lamola A.A. and Zucherman D.M. "Zinc protoporphyris level in blood determination by a portable hematofluometer. A screening device form lead poisoning" J. Lab. Clin. Med. 89, (1977)) o metodo equivalente. ALLEGATO IV - METODI DI PRELIEVO E DOSAGGIO PER LA MISURAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DEL PIOMBO NELL'ARIA (Art. 17, COMMA 2) 1. Le caratteristiche e l'attrezzatura per il prelievo delle particelle nell'aria contenenti piombo, devono essere conformi alle specificazioni tecniche indicate qui di seguito: a) Velocità di entrata dell'aria all'orifizio: 1.25 m/s ± 10%. b) Flusso dell'aria: almeno 1 l/min. c) Caratteristiche del portafiltro: è necessario utilizzare un portafiltro a superficie chiusa per evitare la contaminazione. d) Diametro dell'orifizio d'entrata: almeno 4 mm per evitare gli effetti di parete. e) Posizione del filtro e dell'orifizio d'entrata: per quanto possibile l'orientamento deve essere mantenuto parallelo al volto del lavoratore per tutta la durata del campionamento. f) Efficacia del filtro: una efficacia del 95% almeno per tutte le particelle prelevate aventi un diametro aerodinamico superiore o pari a 0,3 micrometri. g) Omogeneità del filtro: omogeneità massima del tenore di piombo del filtro per consentire un confronto fra le due metà dello stesso filtro. 2. Per quanto riguarda il metodo di determinazione del piombo contenuto nel campione d'aria prelevato, quest'ultimo deve essere analizzato con lo spettrofotometro ad assorbimento atomico o con ogni altro metodo di analisi i cui risultati siano equivalenti. ALLEGATO V - METODI DI PRELIEVO E DI ANALISI PER LA MISURAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DELLE FIBRE DI AMIANTO NELL'ARIA. (Art. 30, COMMA 2) Le caratteristiche e l'attrezzatura per il campionamento delle fibre di amianto nell'aria e la determinazione della concentrazione delle fibre di amianto nel campione d'aria prelevato sono fissate nel metodo di riferimento appresso riportato. Possono tuttavia essere usati altri metodi per i quali si possa dimostrare l'equivalenza dei risultati rispetto al metodo di riferimento. 1. I campioni sono prelevati nella zona di respirazione dei singoli lavoratori: cioè entro una semisfera di 300 mm di raggio che si estende dinanzi alla faccia del lavoratore e misurata a partire dal punto di mezzo di una linea congiungente le sue orecchie. 2. Si usano filtri a membrana (esteri misti di cellulosa o nitrato di cellulosa) aventi diametro di 25 mm, di porosità tra 0,8 e 1,2 m, con reticolo stampato. 3. Si usa un portafiltro a faccia aperta provvisto di cappuccio metallico cilindrico, estendentesi tra 33 mm e 44 mm davanti al filtro e che permetta l'esposizione di un'area circolare di almeno 20 mm di diametro. Durante l'uso il cappuccio è rivolto verso il basso. 4. Si usa una pompa portatile a batteria, portata sulla cintura o in una tasca del lavoratore. Il flusso deve essere esente da pulsazioni e la portata regolata inizialmente a 1 l/min ± 5%. Durante il periodo di campionamento la portata è mantenuta entro ± 10% della portata iniziale.

191 5. Il tempo di campionamento è misurato con una tolleranza del 2%. 6. Il carico di fibre ottimale sui filtri è compreso tra 100 e 400 fibre/mm². 7. In ordine di preferenza l'intero filtro, o un suo segmento, posto su un vetrino da microscopio, è reso trasparente mediante il metodo acetone-triacetina e coperto con vetrino coprioggetti. 8. Per il conteggio è usato un microscopio binoculare con le seguenti caratteristiche: - illuminazione Koehler; - un condensatore ABBE o aeromatico a contrasto di fase incorporato nel complesso posto sotto al piatto portaoggetti e montato con possibilità di centraggio e messa a fuoco. L'aggiustamento del centraggio per il contrasto di fase è indipendente dal meccanismo di centraggio del condensatore; - un obiettivo acromatico a contrasto di fase positivo parafocale, a 40 ingrandimenti, con un'apertura numerica compresa tra 0,65 a 0,70 e con assorbimento dell'anello di fase compreso tra 65 e 85%; - oculari a compensazione a 12,5 ingrandimenti o comunque tali da assicurare 500 ingrandimenti totali, qualora si utilizzino microscopi con fattore di tubo diverso da 1. Almeno un oculare deve permettere l'inserimento di un reticolo ed essere del tipo con messa a fuoco; - un reticolo oculare circolare Walton-Beckett che abbia un diametro apparente sul piano oggetto di 100 ± 2 micrometri quando si usano l'obiettivo e l'oculare indicati, e che sia controllato con un micrometro l'oggetto. 9. Il microscopio è montato secondo le istruzioni del fabbricante e il limite di rivelabilità controllato mediante un "vetrino di prova per contrasto di fase". Quando siano usati nel modo specificato dal fabbricante si deve poter vedere fino al codice 5 sui vetrini di prova AIA e sino al blocco 5 sul vetrino di prova HSE/NPL Mark 2. Tale procedura deve essere effettuata all'inizio della giornata di lavoro. 10. Il conteggio dei campioni è effettuato secondo le seguenti regole: - per fibra da contare si intende qualunque fibra contemplata all'art. 30, comma 3, che non sia in contatto con una particella avente diametro massimo maggiore di 3 micrometri; - le fibre da contare che hanno le estremità entro l'area del reticolo devono essere contate come un'unica fibra; una fibra avente una sola estremità all'interno di tale area deve essere contata come mezza fibra; - le aree del reticolo per il conteggio devono essere scelte a caso all'interno della superficie esposta del filtro; - un agglomerato di fibre che appaia compatto e intero in uno o più punti della sua lunghezza, ma appaia diviso in trefoli (fibra ramificata) in altri, deve essere contato come fibra se è conforme all'art. 30, comma 3, al primo trattino del presente punto; il diametro è misurato attraverso la parte intera e non quella ramificata; - in qualsiasi altro agglomerato di fibre in cui le singole fibre si tocchino o si incrocino (fascio), queste devono essere contate individualmente ogni qualvolta possano essere distinte sufficientemente per stabilire che sono conformi all'art. 2 e al primo trattino del presente punto. Se non è possibile distinguere alcuna singola fibra rispondente a tale definizione, il fascio deve essere contato come un'unica fibra, sempre che sia conforme nel suo complesso all'art. 2 e al primo trattino del presente punto; - Se più di un ottavo di un'area del reticolo è coperto da un agglomerato di fibre e/o particelle, tale area del reticolo deve essere scartata ed un'altra area deve essere esaminata per il conteggio; - Si devono contare 100 fibre su un minimo di 20 aree di reticolo. 11. Il numero medio di fibre per reticolo deve essere calcolato dividendo il numero delle fibre contate per il numero delle aree di reticolo esaminate. Il contributo al risultato finale del conteggio dovuto a segni del filtro o a contaminazione deve essere inferiore a 3 fibre per 100 aree di reticolo ed essere determinato con filtri "bianchi". Concentrazione di fibre nell'area - (numero di fibre per area di reticolo x area di esposizione del filtro): (area del reticolo x volume di aria prelevata).

192 ALLEGATO VI - CRITERI PER LA MISURAZIONE DEL RUMORE (Art. 40, COMMA 2) A-1. Generalità Le esposizioni personali di cui all'art. 39 sono: i) misurate direttamente con fonometri integratori, oppure: ii) calcolate partendo da misure della pressione acustica, integrando per il tempo di esposizione Le misurazioni possono essere effettuate nei posti di lavoro occupati dai lavoratori o con strumenti fissati sulla persona. La localizzazione e la durata delle misurazioni debbono essere congrue ai fini della rappresentatività dei valori ottenuti. A-2. Apparecchiatura 2.1. I fonometri utilizzati devono essere conformi alle prescrizioni della norma IEC 651 gruppo 1; essi devono essere muniti di indicatore di sovraccarico. Tali strumenti non sono idonei al calcolo del L Aeq Te e in presenza di rumore impulsivo. Ove vengano utilizzati fonometri integratori questi dovranno essere conformi alle prescrizioni della norma 804 gruppo 1. Sono consentiti metodi di misura che prevedano la registrazione, come tappa intermedia dei segnali su supporto magnetico 2.2. Lo strumento utilizzato per misurare direttamente il valore massimo (picco) della pressione acustica istantanea non ponderata deve avere una costante di tempo di salita non superiore a 100 microsecondi Tutta la strumentazione deve essere tarata ad intervalli non superiori ad un anno e ricontrollata prima di ogni intervento. A-3. Misurazioni 3.1. La misurazione della pressione acustica in presenza della persona interessata deve tenere conto delle perturbazioni causate dalla stessa al campo di pressione; si considera non perturbata la misura se potrà essere eseguita a 0,1 metri di distanza dalla testa all'altezza dell'orecchio Le ponderazioni temporali "slow" e "fast" sono valide se l'intervallo di misurazione risulta grande rispetto alla costante di tempo della ponderazione prescelta ed il livello della pressione acustica non fluttui molto rapidamente Di ogni misurazione deve essere indicata anche l'incertezza di cui la medesima è affetta (errore casuale). ALLEGATO VII - CRITERI PER IL CONTROLLO DELLA FUNZIONE UDITIVA DEI LAVORATORI (Art. 44, COMMA 2) Per il controllo della funzione uditiva dei lavoratori si prendono in considerazione i seguenti aspetti: 1. Il controllo, effettuato conformemente alle indicazioni della medicina del lavoro, comprende: - un esame iniziale prima e dopo un anno dall'esposizione al rumore; - esami periodici ad intervalli conformi all'entità del rischio e stabiliti dal medico, come indicato all'art Ogni esame comprende almeno un'otoscopia ed un controllo audiometrico con audiometria liminare totale in conduzione aerea che copra anche la frequenza di 8000 Hz. 3. Il controllo audiometrico rispetta anche le disposizioni della norma ISO 6189/1983 e dovrà essere condotto con un livello di rumore ambientale tale da permettere di misurare un livello di soglia di udibilità pari a 0 db corrispondente alla norma ISO 389/1979. ALLEGATO VIII - MODALITÀ DI CAMPIONATURA E DI MISURAZIONE DEGLI AGENTI CHIMICI E DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI (Art. 58, COMMA 3, LETTERA C) A. Definizioni 1. Materiali in sospensione 1. Definizioni fisico-chimiche: a) Polvere: sospensione dispersa nell'aria di materiali solidi e prodotta da un processo meccanico o

193 da un turbine. b) Fumo: sospensione dispersa nell'aria di materiali solidi e prodotta da processi termici e/o chimici. c) Nebbia: sospensione dispersa nell'aria di materiali liquidi e prodotta da condensazione o dispersione. 2. Definizione degli aggregati di particelle in medicina del lavoro e in tossicologia: a) Le polveri, alla stregua del fumo e della nebbia, sono materiali in sospensione. Per valutare i rischi per la salute che presentano questi materiali in sospensione, bisogna tenere conto non soltanto dell'effetto nocivi proprio a ciascun agente, della concentrazione e della durata di esposizione, ma anche della dimensione delle particelle. b) Dell'aggregato di materiali in sospensione presenti nell'aria che respira un lavoratore, solo una parte viene inspirata. Questa parte inspirata è chiamata frazione inspirabile. Sono determinati a questo riguardo la velocità di aspirazione nasale e buccale, nonché le condizioni di circolazione dell'aria attorno alla testa. c) La frazione inspirabile può depositarsi, a seconda della dimensione delle particelle, in differenti zone dell'apparato respiratorio. Il deposito delle particelle ha fra l'altro un'influenza capitale sul punto in cui si esercita l'effetto nocivo e sulla natura di quest'ultimo. La parte della frazione inspirabile che perviene negli alveoli è chiamata frazione respirabile. La frazione respirabile riveste un'importanza particolare sotto il profilo della medicina del lavoro. II. Valore limite. a) Il valore limite è espresso dalla concentrazione media ponderata dell'esposizione su un periodo di otto ore di una sostanza sotto forma di gas, di vapore o di materiali in sospensione nell'aria sul luogo di lavoro. Per esposizione si intende la presenza di un agente chimico nell'aria respirata dal lavoratore. Essa è espressa dalla concentrazione per un periodo di riferimento. La presente sezione non riguarda i valori limite per gli indicatori biologici. b) Inoltre, può essere necessario, per talune sostanze, fissare un limite massimo di variazione rispetto al valore medio ponderato dell'esposizione, su un periodo di otto ore, a dette sostanze per periodi più brevi. Ai fini delle misurazioni di controllo, si fa allora riferimento alla concentrazione ponderata durante il periodo più breve in questione. c) Il valore limite per i gas e i vapori è espresso in ml/m3 (ppm), valore indipendente dalle variabili di stato, temperatura e pressione atmosferica, nonché in mg/m3 per una temperatura di 20 C e una pressione di 101,3 kpa, valore che dipende dalle variabili di stato. Il valore limite per i materiali in sospensione è espresso in mg/m3 per le condizioni di produzione sul posto di lavoro. B. VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE E STRATEGIE DI MISURAZIONE 1. Elementi di base: a) Se non si può escludere con certezza la presenza di uno o più agenti sotto forma di gas, vapore o materiali in sospensione nell'aria dell'ambiente di lavoro, deve essere effettuata una valutazione per determinare se i valori limite sono rispettati. b) Nella valutazione occorre mettere insieme dati relativi a tutti gli elementi che possono avere un'incidenza sull'esposizione, ad esempio: - gli agenti utilizzati o prodotti; - le attività, le attrezzature tecniche ed i procedimenti di fabbricazione; - la distribuzione temporale e spaziale delle concentrazioni degli agenti. c) Un valore limite è rispettato quando dalla valutazione risulta che l'esposizione non oltrepassa il valore limite. Se i dati raccolti non permettono di giungere a conclusioni affidabili circa il rispetto dei valori limite, essi devono essere completati da misurazioni effettuate sul posto di lavoro. d) Se dalla valutazione risulta che un valore limite non è rispettato:

194 - le cause del superamento devono essere individuate e devono essere attuate, non appena possibile, le misure atte a porre rimedio alla situazione; - la valutazione deve essere ripetuta. e) Se dalla valutazione risulta che i valori limite sono rispettati, devono essere effettuate, se necessario, misurazioni, con una periodicità adeguata, per verificare che i valori limite continuino ad essere rispettati. Queste misurazioni devono essere tanto più frequenti quanto più la concentrazione misurata si avvicina al valore limite. f) Se dalla valutazione risulta che, a lungo termine, dato il tipo di processo di lavoro, i valori limite sono rispettati e che non si verificano sostanziali modifiche delle condizione dei lavoratori, la frequenza delle misurazioni intese ad accettare il rispetto dei valori limite può essere ridotta. In tal caso occorre tuttavia accertare periodicamente se la valutazione da cui si evince questa conclusione resta valida. g) Se il lavoratore è esposto simultaneamente o successivamente a vari agenti, è necessario tenerne conto nel valutare il rischio per la salute cui il lavoratore è esposto. 2. Requisiti degli addetti alle misurazioni. I responsabili delle misurazioni devono possedere e qualifiche prescritte e disporre delle attrezzature necessarie. 3. Requisiti dei metodi di misurazione: a) Il metodo di misurazione deve consentire di ottenere risultati rappresentativi per quanto riguarda l'esposizione del lavoratore. b) Ai fini della valutazione dell'esposizione del lavoratore sul luogo di lavoro, è opportuno utilizzare per quanto possibile strumenti di prelievo fissati sul corpo del lavoratore. Quando esiste un gruppo di lavoratori che eseguono mansioni identiche o simili in uno stesso luogo e che sono soggetti ad un'esposizione analoga, il campionamento può essere effettuato nel gruppo, in modo tale che sia rappresentativo del gruppo stesso. Possono essere impiegati sistemi di misurazione stazionari se i risultati delle misurazioni consentono di valutare l'esposizione del lavoratore sul luogo di lavoro. I campioni devono essere prelevati per quanto possibile al livello degli organi respiratori e nell'immediata vicinanza del lavoratore. In caso di dubbio le misurazioni vanno effettuate nel punto in cui il rischio è maggiore. c) Il metodo di misurazione impiegato deve essere in funzione dell'agente considerato, del valore limite previsto e dell'atmosfera predominante sul posto di lavoro. Il risultato della misurazione deve indicare la concentrazione dell'agente in modo esatto e in proporzione al valore limite. d) Se il metodo di misurazione impiegato non si riferisce specificamente all'agente misurato, il valore deve essere integralmente attribuito all'agente in questione. e) Il limite di rivelazione, la sensibilità e la precisazione del metodo di misurazione devono essere in funzione del valore limite. f) Dovrebbe essere garantita l'esattezza del metodo di misurazione. g) Il metodo di misurazione impiegato deve essere stato sperimentato in condizioni di applicazione pratiche. h) Nella misura in cui il Comitato europeo per la standardizzazione (CEN) pubblichi requisiti generali cui devono rispondere i metodi e gli apparecchi utilizzati per le misurazioni sul posto di lavoro, nonché le norme di verifica corrispondenti, se ne deve tener conto per la scelta dei metodi di misurazione appropriati. 4. Disposizioni particolari relative alle tecniche di misurazione degli aggregati rappresentativi di particelle presenti nell'aria sul posto di lavoro: a) Ogni misurazione della concentrazione dei materiali in sospensione deve tener conto del loro modo di agire; è dunque opportuno, al momento del campionamento, prendere in considerazione sia la frazione inspirabile, sia quella respirabile.

195 Ciò presuppone che si ottenga una separazione delle particelle in funzione del loro diametro aerodinamico, corrispondente al deposito che si forma con la respirazione. Poiché non sono ancora disponibili attrezzature appropriate per il campionamento sul posto di lavoro, occorre definire modalità pratiche che consentano una misurazione uniforme. b) Viene considerata come inspirabile la frazione di materiali in sospensione che può essere assorbita da un lavoratore mediante inspirazione buccale e/o nasale. Nella prassi della tecnica di misurazione vengono, ad esempio, utilizzati, per il campionamento, campionatori con una velocità di aspirazione di 1,25 m/s ± 10%, ovvero campionatori conformi a ISO/TR (L). Nel primo di questi due casi esemplificativi: - per gli apparecchi individuali di prelievo l'orifizio di aspirazione deve essere in direzione parallela al viso del lavoratore per tutta la durata del prelievo; - per i campionatori stazionari, l'impianto e la forma dell'orifizio devono consentire un prelievo rappresentativo per quanto riguarda l'esposizione dei lavoratori a diverse direzioni di provenienza dell'aria; - l'impianto dell'orifizio di aspirazione dell'apparecchio non ha praticamente importanza se la velocità delle correnti d'aria circostanti è molto debole; - se le correnti d'aria circostanti hanno una velocità pari o superiore a 1 m/s, si raccomanda di procedere ad una campionatura omnidirezionale su un piano orizzontale. c) La frazione respirabile di materiali in sospensione comprende un aggregato che passa attraverso un sistema di separazione il cui effetto corrisponde alla funzione teorica di separazione di un separatore per sedimentazione che separa il 50% delle particelle con diametro aerodinamico di 5 micron m (convenzione di Johannesburg del 1979). d) Conviene applicare le disposizioni adottate, se del caso, dal CEN per quanto concerne la raccolta di materiali in sospensione sul luogo di lavoro. Possono essere utilizzati altri metodi purché conducano, per quanto concerne il rispetto dei valori limite, al medesimo risultato o ad un risultato ancor più rigoroso. NOTE Art. 1, comma 4: così modificato dall'art. 1 bis del D.L. 23 ottobre 1996, n (così come modificato dalla legge di conversione). Si veda inoltre l'art. 1 bis, comma 3 del medesimo D.L. Art. 31, comma 1, lett. a): la lettera è stata sostituita dall'art. 3, L. 27 marzo 1992, n. 257; Art. 31, comma 2: il comma è stato abrogato dall'art. 3, L. 27 marzo 1992, n. 257; Art. 44, comma 3: il comma è stato così corretto con avviso pubblicato sulla Gazz. Uff. 6 novembre 1991, n Art. 50, comma 1: il comma è stato così modificato dall'art. 27, comma 4 del D. Lgs. 19 dicembre 1994, n Art. 51, comma 1: il comma è stato così modificato dall'art. 27, comma 5 del D. Lgs. 19 dicembre 1994, n Art. 52, comma 1: il comma è stato così modificato dall'art. 27, comma 6 del D. Lgs. 19 dicembre 1994, n Art. 53, comma 1: il comma è stato così modificato dall'art. 27, comma 7 del D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.

196 Art. 54, comma 1: il comma è stato così modificato dall'art. 27, comma 8 del D. Lgs. 19 dicembre 1994, n LEGGE REGIONALE N. 17 NORME PER IL RISANAMENTO DELL AMBIENTE, BONIFICA E SMALTIMENTO DELL AMIANTO Pubblicata sul Bollettino Ufficiale N. 40 del 3 ottobre supplemento ordinario Art. 1 (Finalità) Approvata nella seduta del 23 settembre La presente legge attua le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) in osservanza del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto), estendendo il campo di intervento anche all amianto in matrice compatta. 2. Sono obiettivi della presente legge: a) la salvaguardia del benessere delle persone rispetto all'inquinamento da fibre di amianto; b) la prescrizione di norme di prevenzione per la bonifica dall'amianto; c) la promozione di iniziative di educazione ed informazione finalizzate a ridurre la presenza dell'amianto. Art. 2 (Bonifica di piccoli quantitativi di amianto) 1. In osservanza del dpr 8 agosto 1994 sono erogati contributi a fondo perduto ai comuni per il risanamento dell ambiente mediante bonifica e smaltimento di piccole quantità di amianto, ovvero inferiori a metri quadrati trenta e a chilogrammi quattrocentocinquanta. 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, d intesa con la competente commissione consiliare in sede di prima approvazione, approva il documento tecnico concernente il piano di lavoro per le opere di bonifica di cui al comma I comuni istituiscono un catasto dei siti da bonificare, individuando e censendo all'interno del proprio territorio l'esistenza di micro discariche di amianto; il censimento è effettuato anche con l ausilio dell ASL e dell ARPA. 4. I comuni promuovono iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sui problemi causati dall amianto. 5. In attuazione dell'articolo 1, la Regione prevede contributi da erogare alle seguenti categorie: a) soggetti privati, per la bonifica di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto provenienti da edifici adibiti ad abitazione civile e relative pertinenze ed edifici o impianti di attività artigianali di tipo familiare;

197 b) comuni, per la bonifica e lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto abbandonati in aree pubbliche. 6. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti: a) i criteri e le priorità per l'ammissione ai contributi; b) i termini e le modalità per la presentazione delle domande per accedere ai contributi; c) le modalità di erogazione dei contributi e la spesa massima ammessa per ogni singolo intervento; d) i criteri per la determinazione dell'ammissibilità dei contributi; e) i termini del bando per individuare le aziende convenzionate che espletano il servizio di bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto presso i soggetti privati e i comuni beneficiari dei contributi; f) i criteri per l'eventuale revoca dei contributi. 7. I fondi sono ripartiti tra i comuni, singoli o associati, che abbiano adottato il proprio piano di lavoro, in conformità con le previsioni del documento di cui al comma 2, per bonificare piccole quantità di amianto, fino ad un massimo del 30% della spesa ritenuta ammissibile e per un numero minimo di interventi previsto nel bando di gara di cui al comma 6, lettera e). 8. I comuni espletano le attività di propria competenza relative alla bonifica di aree pubbliche, nonché quelle relative alle richieste di contributo presentate negli uffici comunali dai soggetti privati. 9. Per le verifiche di competenza sugli interventi oggetto del contributo, le ASL fanno riferimento al documento tecnico concernente il piano di lavoro di cui al comma 2. Art. 3 (Piano Regionale Amianto Lombardia - PRAL) 1. La Regione approva, con deliberazione della Giunta regionale, d intesa con la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il "Piano Regionale Amianto Lombardia" di seguito denominato PRAL. 2. Il PRAL contiene le azioni, gli strumenti e le risorse necessari per realizzare gli obiettivi di cui all'art Per la redazione del PRAL, le Direzioni generali Qualità dell'ambiente, Risorse idriche e servizi di pubblica utilità e Sanità istituiscono apposita commissione interdisciplinare tecnico-scientifica. 4. Il PRAL ha durata quinquennale ed è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, in seguito a modifiche che dovessero intervenire nella legislazione, o come conseguenza delle conoscenze acquisite durante l attuazione dello stesso, e comunque ogni due anni. Art. 4 (Contenuto del PRAL) 1. Il PRAL è articolato nei seguenti punti: a) conoscenza del rischio attraverso l'effettuazione di: 1) censimento degli impianti, degli edifici, dei siti e dei mezzi di trasporto con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, effettuato dall ASL in collaborazione con i comuni del territorio; 2) mappatura georeferenziata dell' amianto presente sul territorio regionale, effettuata dall ARPA;

198 3) monitoraggio dei livelli di concentrazione di fibre di amianto nell' aria; b) elaborazione di criteri per la valutazione del livello di rischio per la bonifica e l individuazione delle priorità per effettuare la medesima; c) definizione delle priorità degli interventi di bonifica, da parte del Nucleo amianto di cui all articolo 8; d) monitoraggio dal punto di vista sanitario ed epidemiologico attraverso: 1) raccolta di dati epidemiologici; 2) sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto; 3) utilizzo del Registro regionale dei mesoteliomi sugli effetti neoplastici causati dall esposizione all'amianto; e) definizione delle linee di indirizzo e coordinamento delle attività delle ASL e dell' ARPA; f) definizione dei criteri per la elaborazione di un piano regionale di smaltimento attraverso: 1) censimento delle ditte che svolgono attività di bonifica e smaltimento; 2) individuazione degli impianti esistenti per fronteggiare la domanda di smaltimento; g) individuazione degli strumenti per la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle ASL, dell' ARPA e delle imprese che effettuano attività di bonifica e di smaltimento dell' amianto; h) promozione a livello comunale di iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sui problemi causati dall amianto. Art. 5 (Registri) 1. Entro trenta giorni dall approvazione del PRAL, presso ogni ASL competente per territorio sono istituiti i seguenti registri: a) registro pubblico degli edifici industriali e ad uso abitativo, dismessi o in utilizzo, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei luoghi con presenza o contaminazione di amianto, nel quale vengono annotati tutti gli edifici e i siti che contengono amianto, indicando: 1) tipo di amianto; 2) luogo dove è presente; 3) grado di conservazione; 4) quantitativo presunto; 5) pericolosità di dispersione delle fibre; 6) livello di priorità dei tempi di bonifica; b) registro delle imprese che effettuano attività di bonifica e smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto. 2. Le modalità di tenuta ed aggiornamento dei registri di cui al comma 1 sono definite dal PRAL. 3. Sono delegati alle ASL la raccolta dei dati riguardanti le imprese ed i relativi addetti che utilizzano indirettamente l amianto nei processi produttivi, eseguono bonifiche a manufatti ed a strutture contenenti amianto e svolgono attività di smaltimento dello stesso materiale, nonché il

199 censimento dei siti contenenti amianto di cui alla legge 257/1992. Le suddette imprese trasmettono all ASL nel cui territorio hanno sede legale o, per gli impianti fissi, all ASL nel cui territorio è situata l unità produttiva, la relazione di cui all articolo 9 della legge 257/1992. La relazione è annuale e deve essere trasmessa entro il mese di marzo dell anno successivo a quello di riferimento, anche se a tale data siano cessate le attività soggette all obbligo di relazione. 4. E abrogato l articolo 4, comma 58 sexies, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ). 5. Su proposta dell'assessore regionale alla Sanità viene potenziato il Registro regionale dei mesoteliomi. Art. 6 (Obblighi dei proprietari) 1. Al fine di conseguire il censimento completo dell' amianto presente sul territorio regionale ai sensi dell'articolo 12 della legge 257/1992, i soggetti pubblici e i privati proprietari sono tenuti a: a) per edifici, impianti o luoghi nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare tale presenza all' ASL competente per territorio, qualora non già effettuato; b) per mezzi di trasporto nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare alla ASL competente per territorio ed alla amministrazione provinciale tale presenza; c) per impianti di smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare alla ASL competente per territorio ed alla amministrazione provinciale i quantitativi smaltiti, aggiornando l'informazione annualmente. 2. La tipologia e il grado di dettaglio dell'informazione da comunicare sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale contestualmente all approvazione del PRAL. 3. L'iscrizione nei registri di cui all'articolo 5, comma 1, è condizione necessaria per potersi avvalere delle procedure semplificate e per accedere ai contributi. Art. 7 (Laboratori) 1. I laboratori pubblici e privati che effettuano attività analitiche sull'amianto devono soddisfare i requisiti previsti dal decreto ministeriale 14 maggio 1996 (Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l amianto, previsti dall art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257 recante norme relative alla cessazione dell impiego dell amianto), rispondendo a specifici programmi di controllo di qualità per le analisi di amianto nell'aria e in campioni massivi. 2. Nel PRAL sono definiti i criteri e le modalità per l'accreditamento dei laboratori e per i programmi di controllo di qualità dei medesimi. Art. 8 (Organismi di controllo) 1. Con l'obiettivo di sovrintendere e monitorare la realizzazione delle azioni previste dal PRAL, è istituito un Nucleo amianto presso la Direzione generale Sanità. 2. La Giunta regionale trasmette annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione del PRAL.

200 3. La Giunta regionale, sulla base delle modalità operative definite dal PRAL, imposta un piano informativo, rivolto alla popolazione, che contiene, in fasi successive e cadenzate, le modalità ed i tempi dei censimenti avviati, nonché l aggiornamento dei dati rilevati e degli interventi effettuati. Tale campagna di informazione e sensibilizzazione si avvale di una pluralità di strumenti, articolati su base provinciale. Art. 9 (Norma finanziaria) 1. Per la concessione dei contributi di cui all articolo 2 e per le azioni informative di cui all articolo 8, comma 3, è autorizzata per l anno 2003 la spesa di , All onere complessivo di ,00 previsto dal comma 1 si provvede con le risorse statali vincolate stanziate all UPB Mantenimento dei livelli uniformi di assistenza del bilancio di previsione per l esercizio finanziario Art. 10 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Decreto legislativo 17/03/1995 N. 114 Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto. Articolo 1: Valore limite delle emissioni in atmosfera 1. La concentrazione di amianto negli scarichi emessi in atmosfera attraverso i condotti di scarico non deve superare il valore limite di 0,1 mg/m(elevato al Cubo) (milligrammi di amianto per metro cubo di aria emessa). 2. Le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento atmosferico sono definiti nell'allegato A. 3. Limiti diversi, anche in relazione alle operazioni di bonifica, potranno essere stabiliti ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 27 marzo 1992, n Restano ferme, in quanto non derogate dalle disposizioni contenute nei commi precedenti le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche e integrazioni. Articolo 2: Valori limite negli effluenti liquidi 1. Agli effluenti liquidi provenienti dalle attivita` industriali e di bonifica si applica il limite di 30 g di materia totale in sospensione per m(elevato al Cubo) di effluente liquido scaricato. 2. Le procedure ed i metodi di analisi per la verifica del rispetto del limite indicato al comma 1 sono definiti nell'allegato B. 3. Limiti diversi, anche in relazione alla natura dei prodotti contenenti amianto presenti negli scarichi liquidi, possono essere stabiliti ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 27 marzo 1992, n Articolo 3: Attività di demolizione di manufatti e di rimozione di amianto o di materiali contenenti amianto 1. Per l'attività di demolizione di edifici, strutture ed attrezzature contenenti amianto nonché per la rimozione da essi di amianto o di materiali contenenti amianto, le quali comportano la dispersione

201 di fibre o polveri di amianto, restano fermi l'obbligo della redazione del piano di lavoro e l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n Articolo 4: Raccolta e trasmissione dati 1. Le autorita` competenti trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanita` una relazione sulle attivita` svolte per il controllo del rispetto dei limiti di cui all'art. 1 specificando, per il limite relativo all'inquinamento atmosferico, il metodo adottato. 2. Il Ministero dell'ambiente predispone una relazione di sintesi dei dati di cui al comma 1 e la trasmette alla Commissione dell'unione europea. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara` inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E` fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Allegato 1: [Metodo gravimetrico e metodo di conteggio delle fibre] Puo` essere prescelto un metodo gravimetrico o un metodo di conteggio delle fibre. I. METODO GRAVIMETRICO. 1. Il metodo prescelto sara` un metodo gravimetrico in grado di misurare le quantita` globali di polveri emesse dai condotti di scarico. Si terra` conto della concentrazione di amianto nella polvere, qualora siano necessarie misurazioni della concentrazione di amianto della polvere. L'autorita` di controllo decidera` la periodicita` di tali misurazioni, tenendo conto delle caratteristiche dell'impianto e della sua produzione: inizialmente, tuttavia, si dovra` procedere alle misurazioni almeno ogni sei mesi. I prelievi devono essere effettuati prima di qualsiasi diluizione del flusso da misurare. 2. Il prelievo deve essere effettuato con una precisione di (Piu` o Meno) 40% e un'esattezza di (Piu` o Meno) 20% del valore limite. Il limite di rilevamento deve essere del 20%. Dovranno essere effettuate almeno due misurazioni alle medesime condizioni, al fine di verificare il rispetto del valore limite. 3. Condizioni di funzionamento dell'impianto. Le misurazioni saranno valide solamente se il prelievo verra` effettuato mentre l'impianto funziona in condizioni normali. 4. Scelte del punto di prelievo. Il punto di prelievo dovra` essere situato in modo tale da presentare condizioni di flusso laminare. Nei limiti del possibile, occorre accuratamente evitare i tipi di flusso turbolento e tutti gli ostacoli che possano influenzare negativamente il profilo di flusso. 5. Dispositivi da prevedere per il prelievo. Sui condotti sui quali verra` effettuato il prelievo verranno praticate le opportune aperture e verranno installate apposite piattaforme. 6. Misurazioni preliminari da effettuare. Prima di effettuare i prelievi veri e propri sara` necessario misurare la temperatura, la pressione dell'aria e la velocita` di flusso nel condotto. La temperatura e la pressione dell'aria saranno misurate sulla linea di campionamento in condizioni normali di flusso. Qualora le condizioni siano anomale occorrera` misurare anche la concentrazione di vapore acqueo, per poter apportare le opportune correzioni ai risultati. 7. Condizioni generali di campionamento. La procedura prevede che un campione di aria prelevato da un condotto che trasporta le emissioni di amianto sia convogliato attraverso un filtro e che il contenuto in amianto della polvere trattenuta dal filtro sia misurato Sulla linea di campionamento verra` effettuata una prova di impermeabilita` onde escludere che eventuali perdite possano causare errori di misurazione. Dopo aver accuratamente occluso la testa della sonda verra` messa in funzione la pompa di prelievo. Il livello di perdita non dovra` superare l'1% del flusso normale di prelievo Il prelievo avviene in linea di massima in condizioni isocinetiche La durata del prelievo dipendera` dal tipo di procedimento che si intende controllare e dalla linea di campionamento impiegata. La durata di prelievo deve essere sufficiente ad assicurare che sia raccolto un congruo quantitativo di materiale per la pesatura. Essa deve essere rappresentativa dell'intero procedimento controllato.

202 7.4. Qualora il filtro di prelievo non si trovi nelle immediate vicinanze della testa della sonda, e` essenziale recuperare le sostanze depositatesi sulla sonda di prelievo Le caratteristiche della testa della sonda ed il numero dei punti di prelievo saranno stabiliti in funzione dei metodi di prelievo fissati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni e integrazioni. 8. Caratteristiche del filtro di prelievo Per il metodo gravimetrico sono preferibili filtri in fibre di vetro L'efficacia di filtrazione minima richiesta e` del 99% come precisato con riferimento al testo DOP in cui e` utilizzato un aereosol con particelle aventi diametro di 0,3 mm. 9. Pesatura La pesatura deve essere effettuata con una bilancia appropriata ad alta precisione Per ottenere la precisione richiesta per la pesatura e indispensabile effettuare un condizionamento rigoroso dei filtri prima e dopo il prelievo. 10. Presentazione dei risultati. Nel presentare i risultati occorrera` fornire, oltre ai dati relativi alle misurazioni ed ai parametri di temperatura, pressione e flusso uno schema semplice che illustri la collocazione dei punti di prelievo, le dimensioni dei condotti, il volume dei campioni raccolto e il metodo di calcolo utilizzato per determinare i risultati. Questi ultimi saranno in rapporto alle condizioni normali di temperatura (273 K) e di pressione (101,3 KPa). II. METODO DI CONTEGGIO DELLE FIBRE. Qualora si ricorra a procedure di conteggio delle fibre, per verificare il rispetto del valore limite, puo` essere applicato un fattore di conversione di 2 fibre/ml per 0,1 mg/m(elevato al Cubo) di polvere d'amianto. Per fibra si intende un qualsiasi oggetto di lunghezza superiore a 5 micron, di larghezza inferiore a 3 (Micron(m, con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 3/1, che possa essere contato con un microscopio ottico a contrasto di fase usando il metodo di riferimento definito dalla normativa comunitaria. Il metodo di conteggio delle fibre dovra` rispondere ai requisiti seguenti: 1. Il metodo dovra` consentire di misurare la concentrazione di fibre conteggiabili nei gas emessi. L'autorita` di controllo decidera` la periodicita` di tali misurazioni, tenendo conto delle caratteristiche dell'impianto e della sua produzione: si dovra` tuttavia procedere alla misurazione almeno ogni sei mesi. I prelievi devono essere effettuati prima di qualsiasi diluizione del flusso da misurare. 2. Condizioni di funzionamento dell'impianto. Le misurazioni saranno valide solamente se il prelievo verra` effettuato mentre l'impianto funziona in condizioni normali. 3. Scelta del punto di prelievo. Il punto di prelievo dovra` essere situato in modo tale da presentare condizioni di flusso laminare. Nei limiti del possibile, occorre accuratamente evitare i tipi di flusso turbolento e tutti gli ostacoli che possono influenzare negativamente il profilo di flusso. 4. Dispositivi da prevedere per il prelievo. Sui condotti sui quali verra` effettuato il prelievo verranno praticate le opportune aperture e verranno installate apposite piattaforme. 5. Misurazioni preliminari da effettuare. Prima di effettuare i prelievi veri e propri sara` necessario misurare la temperatura, la pressione dell'aria e la velocita` di flusso nel condotto. La temperatura e la pressione dell'aria saranno misurate sulla linea di campionamento in condizioni normali di flusso. Qualora le condizioni siano anomale occorrera` misurare anche la concentrazione di vapore acqueo per poter apportare le opportune correzioni ai risultati. 6. Condizioni generali della procedura di prelievo. La procedura prevede che un campione di aria prelevato da un condotto che trasporta le emissioni di amianto sia convogliato attraverso un filtro e che le fibre di amianto conteggiabili contenute nella polvere trattenuta dal filtro siano misurate Sulla linea di campionamento verra` effettuata una prova di impermeabilita` onde escludere che eventuali perdite possano causare errori di misurazione. Dopo aver accuratamente occluso la testa della sonda verra` messa in funzione la pompa di prelievo. Il livello di perdita non dovra` superare l'1% del flusso normale di prelievo.

203 6.2. Il prelievo dei gas emessi avviene all'interno del condotto di emissione in condizioni isocinetiche La durata del prelievo dipendera` dal tipo di procedimento che si intende controllare e dalle dimensioni della manichetta di aspirazione utilizzata per il prelievo. La durata del prelievo deve essere sufficiente ad assicurare che nel filtro di raccolta della sonda siano depositate da 100 a 600 fibre di amianto conteggiabile per mm(elevato al Quadrato). Essa deve essere rappresentativa dell'intero procedimento controllato Le caratteristiche della testa della sonda ed il numero dei punti di prelievo saranno stabiliti in funzione dei metodi di prelievo fissati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazione e integrazioni. 7. Caratteristiche del filtro di raccolta della sonda Per il metodo di conteggio delle fibre si utilizzano filtri a membrana (esteri misti di cellulosa o nitrocellulosa) i cui pori abbiano una dimensione nominale di 5 (Micron(m con impresso un reticolo e con un diametro di 25 mm Il filtro di raccolta della sonda ha un'efficacia di filtrazione pari almeno al 99% delle fibre di amianto conteggiabili. 8. Conteggio delle fibre. Il metodo di conteggio delle fibre e` conforme al metodo di riferimento definito dalla normativa comunitaria. 9. Presentazione dei risultati. Nel presentare i risultati occorrera` fornire, oltre ai dati relativi alle misurazioni ed ai parametri di temperatura, pressione e flusso, uno schema semplice che illustri la collocazione dei punti di prelievo, le dimensioni dei condotti, il volume dei campioni raccolti e il metodo di calcolo utilizzato per determinare i risultati. Questi ultimi saranno in rapporto alle condizioni normali di temperatura (273 K) e di pressione (101,3 KPa). Allegato 2: [Metodo di analisi per determinare la materia totale in sospensione] Il metodo di analisi di riferimento per determinare la materia totale in sospensione (materia filtrabile ottenuta dal campione non precipitato) espressa in mg/l e` la filtrazione su membrana di 0,45 (Micron(m con essiccazione a 105 : C e pesatura. I campioni prelevati debbono essere rappresentativi dello scarico effettuato nell'arco di 24 ore. Tale determinazione deve essere effettuata con una precisione di (Piu` o Meno) 5% e un'esattezza di (Piu` o Meno) 10%. Preambolo Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 41, concernente delega al Governo per l'attuazione della direttiva 87/217/CEE del Consiglio del 19 marzo 1987, in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto; Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto; Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzionali dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente; Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, concernente, tra l'altro, l'attuazione della direttiva 83/477/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione all'amianto durante il lavoro; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, recante linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990; Vista la deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, recante disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del predetto decreto, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta

204 Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1995; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1995; Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'unione europea e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e della sanità; Emana il seguente decreto legislativo: Introduzione Attuazione della Dir. CEE 87/217 in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto. Fissa il valore limite della concentrazione di fibre di amianto delle emissioni in atmosfera e degli effluenti liquidi. Definisce le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento atmosferico e del rispetto dei limiti per gli effluenti liquidi. Disciplina la trasmissione della relazione relativa alla raccolta ed alla comunicazione dei dati rilevati durante il controllo del rispetto dei limiti indicati. Conferma le disposizioni indicate dal D.Lgs. 277/91, in materia di demolizione di manufatti e di rimozione di amianto o di materiali contenenti amianto. Allegati: Criteri da rispettare nella scelta del metodo di misura per le emissioni nell'atmosfera. Scarico di effluenti liquidi. Riferimenti legislativi: Dir. CEE 19/03/87, Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto. Modificata dalla Dir. CEE n. 91/692. Recepita con D.Lgs. 114/95. D.P.R. 24/05/88, Attuazione delle Dir. CEE 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto da impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della L. 183/87. D.Lgs. 15/08/91, Attuazione delle Dir. CEE 80/1107, 82/605, 83/477, 86/188 e 88/642 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro. L. 27/03/92, Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. Art. 3. In materia di valori limite delle emissioni in atmosfera. Tratto da Annuario di normativa tecnica e legislazione ambientale, a cura del Comitato Termotecnico Italiano, Il Sole24Ore, Milano, Decreto ministeriale 26/10/1995 Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili. Preambolo IL MINISTRO DELLA SANITÀ di concerto con IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, dettante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto ed in particolare l'art. 6, comma 3; Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1994, concernente normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12, comma 2 della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto dettante disposizioni per la valutazione del rischio, il

205 controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie; Visto il documento tecnico predisposto dalla Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'art. 4 della legge medesima, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f), concernenti normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo e la manutenzione e la bonifica dei mezzi mobili rotabili; Decreta: Articolo 1: [Normative e tecnologie tecniche per gli interventi di bonifica dei mezzi mobili rotabili] Gli interventi di bonifica dei mezzi mobili rotabili, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, devono essere attuati in base alle normative e metodologie tecniche, riportate in allegato al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante. Articolo 2: [Entrata in vigore] Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno della pubblicazione medesima. Allegato : [Normative e metodologie tecniche] INDICE Premessa 1) Localizzazione e caratterizzazione dei componenti contenenti amianto sui mezzi rotabili: a) classificazione dei materiali contenenti amianto; b) campionamento ed analisi dei materiali. 2) Valutazione del rischio e possibili provvedimenti. 3) Programma di messa in sicurezza e di controllo dei mezzi rotabili con componenti contenenti amianto: 3 a) procedure per le attività di custodia e di manutenzione dei mezzi rotabili circolanti; 3 b) procedure per le attività di custodia e di manutenzione dei mezzi rotabili accantonati in attesa di bonifica; 4) Interventi di bonifica mediante rimozione - Procedure di igiene e sicurezza del lavoro: 4 a) locale per le attività di bonifica; 4 b) protezione dei lavoratori; 4 c) conduzione dell'intervento di rimozione dell'amianto; 4 d) modalità di allontanamento dei rifiuti dall'area di lavoro; 4 e) modalità di pulizia e decontaminazione del rotabile decoibentato e dell'area di lavoro; 4 f) controllo delle zone esterne all'area di lavoro; 4 g) procedure di igiene e sicurezza del lavoro per interventi straordinari. 5) Criteri per la certificazione della bonifica. Allegato 1: scheda di ispezione e di controllo per la localizzazione e caratterizzazione di materiali contenenti amianto nei rotabili ferroviari. Allegato 2: scheda di ispezione e di controllo per la localizzazione e caratterizzazione dei materiali contenenti amianto nei mezzi rotabili ferroviari accantonati. Allegato 3: scheda di ispezione e controllo per la localizzazione e caratterizzazione dei materiali contenenti amianto per altri rotabili. Allegato 4: modulo per il collaudo dell'avvenuta bonifica dell'amianto del rotabile. Premessa La normativa presente si applica ai mezzi mobili rotabili per trasporto terrestre quali treni, metropolitane, tram, autobus ecc. in cui sono presenti manufatti, componenti e materiali contenenti amianto friabile dai quali puo' derivare un'esposizione a fibre aerodisperse. Si applica inoltre ai mezzi rotabili coibentati con amianto friabile accantonati in attesa di bonifica. Sono pertanto esclusi da tale normativa i mezzi di trasporto marittimo ed aereo per i quali verranno predisposte successivamente apposite normative e metodologie tecniche. Il documento contiene normative e metodologie tecniche riguardanti:

206 - l'ispezione dei mezzi rotabili, il campionamento e l'analisi dei componenti sospetti per l'identificazione dei materiali contenenti amianto; - il procedimento diagnostico per la valutazione del rischio e l'individuazione degli opportuni provvedimenti per la sua eliminazione; - il controllo dei materiali contenenti amianto e le procedure per le attività di messa in sicurezza e manutenzione dei rotabili in esercizio parzialmente bonificati e non e di quelli da demolire definitivamente; - i criteri per la conduzione dell'intervento di decoibentazione dei rotabili, inclusi i requisiti necessari per i locali di bonifica e le misure di sicurezza; - il controllo dell'esposizione dei lavoratori durante la decoibentazione ed i mezzi di protezione personali ed ambientali; - la raccolta e lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di amianto e di tutti i materiali inquinati in attesa della definitiva bonifica e smaltimento. Il documento fa riferimento a due tipi di indicazioni: a) "norme prescrittive" che compaiono nel testo in carattere "grassetto"; b) "norme indicative" che vengono indicate nel testo in carattere "corsivo" da intendersi quali linee guida non prescrittive di cui si raccomanda l'adozione senza tuttavia prevederne l'obbligatorieta'. Le tecniche analitiche per la determinazione della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse fanno riferimento al D.Lg.vo n. 277/91 per gli ambienti di lavoro e al D.M. 6 settembre 1994 per gli altri ambienti nonche' per la determinazione della concentrazione ponderale di amianto nei campioni massivi. 1 - Localizzazione e caratterizzazione dei componenti contenenti amianto sui mezzi rotabili. 1a) Classificazione dei materiali contenenti amianto. Ai fini pratici, i materiali contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili possono essere divisi in 2 grandi categorie: 1) Friabili: materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale. Questi materiali comprendono amianto spruzzato o in fiocchi, cartoni di amianto, corde e nastri; 2) Compatti: materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani ecc.): questi materiali comprendono cemento amianto e sindanio, amiantite, materiale d'attrito per freni e frizioni, altri manufatti. Nella tabella 1 sono schematicamente indicati i principali materiali che possono essere presenti nei mezzi rotabili, con le loro caratteristiche di composizione e principali localizzazioni. Tabella 1 - Prodotti contenenti amianto e loro utilizzazioni nei mezzi rotabili Prodotto * Composizione Principali localizzazioni Amianto spruzzato o in fiocchi Crisotilo, Amosite o Crocidolite Isolamento termoacustico di tetto, pareti e pavimento del mezzo rotabile, nonché di altri vani interni al mezzo rotabile Cartone d'amianto Crisotilo con poco conglomerante Isolamento di vani ed apparecchiature interne al mezzo rotabile Cemento amianto e sindanio Lastre con percentuale variabile d'asbesto Isolamento di vani ed apparecchiature interne al mezzo rotabile Corde, nastri ed altri manufatti tessili Filato con crisotilo e più raramente crocidolite Isolamento termico di tubi Amiantite Impasto di gomma e crisotilo Guarnizioni Materiali di attrito Crisotilo Freni a disco, frizioni * I prodotti sono elencati in ordine decrescente di friabilità. 1 b) Campionamento ed analisi dei materiali. Il programma di ispezione, di pertinenza della struttura o della persona fisica responsabile della gestione del rotabile, e' articolato come segue: 1) verifica dello stato di conservazione dei materiali contenenti amianto con riferimento ai materiali friabili, per fornire una prima valutazione approssimativa sul potenziale di rilascio di fibre nell'ambiente. Nel caso di presenza di amianto confinato, verifica dell'integrita' dei rivestimenti evitando di smontare i pannelli di confinamento;

207 2) campionamento dei materiali sospetti, e invio presso laboratori dotati di idonee attrezzature e competenza, per la conferma analitica del contenuto qualiquantitativo di amianto; 3) mappatura delle zone e dei componenti del mezzo rotabile in cui possono essere presenti materiali contenenti amianto (da contrassegnare in conformita' con il D.P.R. n. 215/88); 4) registrazione di tutte le informazioni raccolte in apposite schede che devono essere conservate a disposizione delle Aziende USL competenti per territorio presso l'impianto a cui il mezzo rotabile e' assegnato. In allegato sono suggeriti i prototipi di scheda adeguati per la raccolta dei dati rispettivamente per rotabili ferroviari circolanti (Allegato 1) accantonati (Allegato 2) e per altri veicoli (Allegato 3). 2 - Valutazione del rischio e possibili provvedimenti Per valutare la necessità di un'immediata bonifica o la possibilità di mantenere provvisoriamente in sicurezza i rotabili, sono utilizzabili due tipi di criteri: - l'esame delle condizioni dell'installazione, al fine di stimare il pericolo di un rilascio di fibre dal materiale; - la misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all'interno del mezzo rotabile (monitoraggio ambientale). In fase di ispezione visiva dell'installazione, devono essere attentamente valutati: - il tipo e le condizioni dei materiali contenenti amianto ovvero per l'amianto confinato le condizioni di integrità dei rivestimenti; - i fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado; - i fattori che possono influenzare la diffusione di fibre e l'esposizione degli individui. Il monitoraggio ambientale può fornire dati atti a valutare una situazione di inquinamento in atto (a tal fine si può fare riferimento ai criteri indicati nel D.M. 6 settembre 1994), tuttavia, non può rappresentare da sol un criterio per valutare il rilascio, in quanto consente essenzialmente di misurare la concentrazione di fibre presente nell'aria al momento del campionamento, senza ottenere alcuna informazione sul pericolo che l'amianto possa deteriorarsi o essere danneggiato nel corso delle normali attività. In base agli elementi raccolti per la valutazione possono delinearsi due tipi di situazioni e possibili provvedimenti. - Messa in sicurezza del mezzo rotabile mediante una procedura di controllo periodico programmato finalizzato al mantenimento in esercizio. - Messa in sicurezza del mezzo rotabile mediante una procedura di controllo periodico programmato finalizzato all'accantonamento in attesa di bonifica. - Intervento di bonifica mediante rimozione dell'amianto. 3 - Programma di messa in sicurezza e di controllo dei mezzi rotabili con componenti amianto friabile. 3 a) Procedure per l'attività di custodia e di manutenzione dei mezzi rotabili circolanti. Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un mezzo rotabile è necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti. Tale programma implica di mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto e/o i rivestimenti che lo confinano, di prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio, verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto, adottare una adeguata metodologia sugli interventi di manutenzione sul mezzo rotabile. Il programma di controllo deve essere attuato secondo i seguenti punti per la sicurezza: 1) i mezzi rotabili coibentati circolanti dovranno essere esaminati visivamente da personale specializzato ed istruito ad eseguire questa particolare operazione. I controlli dovranno essere ripetuti con periodicita' almeno trimestrale. Per ogni mezzo rotabile sulla scheda di cui al punto 1b), una copia della quale dovra' essere allegata ai documenti di circolazione del mezzo rotabile, dovranno essere annotate caratteristiche e localizzazione di tutti i materiali contenenti amianto friabile presenti sul mezzo rotabile, le

208 condizioni strutturali delle pannellature interne, lo stato di manutenzione e tutti i punti dove si presume vi possa essere comunicazione diretta con la coibentazione, tale da poter dare origine ad una dispersione di fibre all'interno o all'esterno del mezzo rotabile. L'esame dovra' essere esteso anche alla carrozzeria esterna per segnalare eventuali fessurazioni dei rivestimenti esterni dalle quali possono liberarsi fibre di amianto. Le indagini ambientali dovranno essere effettuate secondo le metodiche indicate nel D.M. 6 settembre 1994; 2) nel caso vi siano fessurazioni, rotture anche di piccole entita', che mettano in comunicazione diretta l'interno o l'esterno del rotabile con la coibentazione, queste dovranno essere immediatamente tamponate e rimosse le cause; 3) tutti gli interventi di ripristino della sigillatura dovranno essere effettuati in condizioni di massima sicurezza per gli addetti e nel rispetto di quanto indicato nel successivo punto 5; 4) i mezzi rotabili coibentati circolanti dovranno essere debitamente etichettati con simbologia conforme al D.P.R. n. 215/88 al fine di segnalare a tutti coloro che dovranno intervenire per opere di manutenzione o riparazione, la presenza di amianto in matrice friabile; 5) gli interventi di riparazione e manutenzione che possono interessare materiali contenenti amianto, devono essere effettuati secondo quanto stabilito dal D.Lg.vo 277/91. Per quanto riguarda i mezzi individuali di protezione e le procedure di igiene del lavoro dovranno essere inoltre seguite le linee guida previste dal punto 4b) del D.M. 6 settembre 1994 adattandole eventualmente, alla particolarita' della situazione e alla tipologia del mezzo rotabile; 6) per i mezzi rotabili che presentano coibentazioni in amianto a vista occorre altresi' verificare accuratamente lo stato del coibente ancorato al rotabile, e applicare soluzioni incapsulanti/inglobanti per mezzo di nebulizzatori tipo air-less o altri provvedimenti di pari efficacia; 3b) Procedure per l'attivita' di custodia e di manutenzione dei mezzi rotabili accantonati in attesa di bonifica. Per salvaguardare e mantenere le condizioni di sicurezza dei mezzi rotabili accantonati in cui e' presente amianto, in attesa di bonifica, dovranno essere effettuati controlli da parte del personale specializzato ed istruito ad eseguire questa particolare operazione. I controlli dovranno essere ripetuti con periodicita' almeno semestrale e nell'intervallo tra due successivi controlli dovra' essere assicurata una sorveglianza atta ad evitare condizioni di degrado. Eventuali indagini ambientali dovranno essere effettuate secondo le metodiche indicate dal D.M. 6 settembre Nei controlli il personale deve: - verificare che le aree di accantonamento siano delimitate con nastri segnaletici a strisce diagonali bianco-rosse o recinzioni equivalenti, interdette agli estranei; - verificare il mantenimento delle condizioni di sicurezza gia' poste in essere precedentemente; - prestare attenzione ad eventuali corrosioni passanti che potrebbero mettere l'amianto in comunicazione con l'esterno; - verificare la regolare presenza, in posizione ben visibile e su entrambi i lati del mezzo rotabile dei cartelli monitori indicanti la presenza di amianto ed il divieto di accesso da parte del personale non autorizzato; - per i mezzi rotabili che presentano coibentazioni in amianto a vista occorre altresi' verificare accuratamente lo stato del coibente ancorato al rotabile, ed esaminare visivamente il terreno sottostante per il rilevamento di eventuali parti di coibente staccatosi. Nel caso vengano rilevate condizioni che possano comportare una dispersione di amianto all'esterno del mezzo rotabile, occorre adottare i seguenti provvedimenti: - chiusura e sigillatura di porte di accesso, finestrini e porte intercomunicanti. Le lamiere, che devono essere applicate all'esterno del mezzo rotabile, sono da fissare con viti autoperforanti, chiodi o punti di saldatura. E' vietato utilizzare rivetti. Quando le lamiere devono realizzare una chiusura ermetica, ad esempio vetri rotti, e' necessario utilizzare materiale sigillante come silicone, poliuretano espanso, ecc.;

209 - chiusura ermetica con tutte le precauzioni del caso di eventuali zone in cui il deterioramento delle lamiere o dei pannelli possa aver messo in vista la coibentazione; - l'applicazione di soluzioni incapsulanti/inglobanti per mezzo di nebulizzatori tipo air-less o altri provvedimenti di pari efficacia su eventuali coibentazioni in amianto a vista; - verifica di eventuali residui di coibente in amianto presente al contorno dei mezzi rotabili. Laddove esistano, devono essere trattati con incapsulanti/inglobanti e chiusi in sacchi di polietilene e smaltiti secondo le modalita' previste dal D.P.R. 915/82 e successive modifiche od integrazioni. I suddetti interventi devono essere effettuati da personale adeguatamente istruito e protetto secondo le procedure previste dal D.Lg.vo 277/ Interventi di bonifica mediante rimozione dell'amianto spruzzato o a fiocchi - misure di sicurezza. In fig. 1 e' riportato lo schema di flusso dell'attivita' di bonifica mediante rimozione. FIGURA 1. Schema di flusso attività: decoibentazione, decontaminazione, controllo, riparazionemanutenzione, demolizione e successiva destinazione rotabili. Il controllo del mezzo rotabile di cui alla fase 2 ha lo scopo di verificare l'avvenuta bonifica da amianto. In generale per ogni tipologia di rotabile si deve prevedere la redazione del piano degli interventi da parte di chi effettua l'attivita' di bonifica comprendendo in questa la decoibentazione e la decontaminazione; inoltre deve essere redatto un piano dei controlli da attuare sull'attivita' di bonifica che, congiuntamente al piano degli interventi, costituisce il "Piano degli Interventi e dei Controlli", mediante il quale viene certificata l'attivita' di bonifica. Nell'ambito dell'organizzazione delle attivita' di bonifica, il progetto deve comprendere un programma di monitoraggio da adottare durante e dopo le attivita' di bonifica, nel rispetto del D.Lg.vo 277/91. Il piano di monitoraggio deve precisare: - la localizzazione dei prelievi; - la frequenza dei prelievi periodici; - le tecniche di prelievo e le metodologie di analisi; - le attivita' lavorative in atto al momento del prelievo. L'inizio dei lavori sara' vincolato alla presentazione del Piano di Lavoro, da parte della Ditta alla Azienda USL competente per territorio ex art. 34 del D.Lg.vo 277/91 e alla sua approvazione. Ogni eventuale variazione, che deve garantire condizioni di sicurezza almeno equivalenti, deve essere tempestivamente comunicata all'azienda USL; 4a) - Locale per le attività di bonifica. Gli ambienti devono essere confinati e isolati rispetto agli altri tipologicamente diversi e l'accesso e' consentito esclusivamente al personale addetto alla bonifica. L'ambiente in cui avviene la bonifica deve avere le caratteristiche elencate di seguito. Il confinamento e' ottenuto mediante barriere statiche e dinamiche. La barriera statica e' costituita dalle opere strutturali ed accessorie (porte, serramenti ecc.) che delimitano la volumetria dei locali. La barriera dinamica e' costituita dalla aspirazione che crea una depressione di almeno 5 mm di acqua all'interno dell'ambiente evitando cosi' la migrazione all esterno delle fibre. L'accesso e l'uscita dal posto di lavoro del personale avvengono attraverso zone filtro apposite per impedire la diffusione dell'amianto. La zona filtro in ingresso è costituita da un locale per l'adeguamento della pressione tra la zona contaminata e la zona pulita. Gli operatori usufruiscono di una zona incontaminata adibita a spogliatoio e magazzino dei mezzi protettivi nuovi o decontaminati. La zona filtro in uscita e' costituita da locali di servizio idonei a consentire la decontaminazione del personale e dei mezzi protettivi, che si articola nelle seguenti attivita': - depolveratura degli indumenti con appositi aspiratori per ridurre la quantita' di fibre trattenute;

210 - bagnatura mediante doccia o nebulizzazione dell'abbigliamento protettivo inquinato per impedire alle fibre di aerodisperdersi; - svestizione degli operatori e raccolta dell'abbigliamento protettivo contaminato; - decontaminazione finale degli operatori mediante doccia per eliminare ogni residua traccia di fibre d'amianto. Uno schema di massima dell'organizzazione dei servizi e degli accessi/recessi del locale e' riportato in fig. 2. Faranno parte del locale dispositivi che impediscano la diffusione di amianto (passaggi in bagno d'acqua) durante il trasporto delle attrezzature. FIGURA 2 - Schema di massima dei locali di servizio occorrenti per l'accesso recesso nell'area di lavoro. Sequenza schematica delle fasi Inizio del turno di lavoro Uscita per pausa o per fine lavoro LEGENDA 1) Spogliatoio abiti civili 2) SAS di accesso 3) Area di lavoro 4) Locale di depolveratura 5) Locale doccia (nebulizzazione) 6) Spogliatoio e trasferimento indumenti contaminati 7) Trasferimento dei mezzi di protezione delle vie respiratorie e doccia di decontaminazione 8) Locale di manutenzione dei mezzi di protezione personali 9) W.C. 10) Locale di approntamento e di condizionamento dei RCA per lo stoccaggio provvisorio 11) Box del responsabile e del personale addetto alla manutenzione L'area di lavoro deve essere conforme alle seguenti prescrizioni generali: a) le pareti ed i soffitti dei locali dell'area devono essere lavabili a tutta altezza realizzati con guscio di raccolta al pavimento; b) il pavimento deve essere realizzato con adeguate pendenze ed e' provvisto di canalette di scolo con pozzetto di raccolta delle acque dotato di griglia di facile manutenibilita' per trattenere le parti grossolane. Il pozzetto di raccolta deve essere collegato mediante tubazione di adeguata sezione all'impianto di trattamento; c) l'impianto di ventilazione deve garantire un minimo di cinque ricambi orari di aria; esso deve effettuare inoltre, per impedire la dispersione delle fibre in ambiente esterno, il filtraggio totale dell'aria in uscita per mezzo di filtri assoluti. L'estrattore dovra' essere provvisto di dispositivo che consenta di determinare quando i filtri devono essere sostituiti. Gli estrattori dovranno essere messi in funzione prima che qualsiasi materiale contenente amianto venga manomesso e dovranno funzionare ininterrottamente per mantenere il confinamento dinamico per tutta la durata delle operazioni di decontaminazione. Non e' ammesso il ricircolo di aria non filtrata con filtri assoluti; d) le porte di accesso e di uscita dai locali dell'area di lavoro e delle zone filtro devono essere dotate di segnalazione visiva e sonora che si attiva in condizioni di apertura contemporanea di due porte dello stesso vano; e) ogni lavoratore per usufruire dei servizi igienici o per effettuare eventuali pause deve seguire il normale percorso di uscita dai locali di lavoro; f) deve essere previsto un impianto centralizzato di aspirazione con manichette mobili o in alternativa dei sistemi portatili da utilizzare durante le lavorazioni e per la pulizia degli ambienti. Tali impianti devono essere dotati di filtri assoluti; g) deve essere previsto un idoneo impianto di comunicazione che consenta agli operatori muniti dei mezzi protettivi individuali di comunicare senza assolutamente rimuovere alcuna protezione individuale; h) devono essere previste uscite di sicurezza rispondenti alla normativa di legge.

211 Tali uscite devono essere dotate di adeguati sistemi di allarme. i) per garantire il mantenimento in depressione dell'area di lavoro, deve essere previsto un generatore ausiliario di corrente che entri in funzione in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica. 4 b) - Protezione dei lavoratori. Tutti i lavoratori addetti ad operazioni di bonifica dovranno aver frequentato i corsi previsti dall'art. 10, secondo comma, lettera h) della legge 257/92 nonche' del DPR 8 agosto Ove tali corsi di formazione non fossero gia' operativi sara' comunque responsabilita' dei datori di lavoro rendere pienamente edotti i lavoratori circa i rischi per la salute connessi con l'esposizione all'amianto, restando in ogni caso ferme le disposizioni dei decreti legislativi 277/91 e 626/94. I lavoratori devono essere equipaggiati con idonei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie, e di indumenti protettivi completi. Questi indumenti saranno costituiti da tuta, copricapo e calzini. Tali dispositivi e gli indumenti di protezione devono essere indossati per tutto il tempo in cui i lavoratori permangono nella zona di lavoro. I calzari devono essere lasciati nella stanza dell'equipaggiamento contaminato sino al termine dei lavori di bonifica. Gli indumenti a perdere dovranno essere immagazzinati come rifiuti d'amianto. Tutte le volte che si lascia la zona di lavoro e' necessario sostituire gli indumenti protettivi con altri incontaminati. E' necessario che gli indumenti protettivi siano di idonei materiali a perdere da trattare come rifiuti inquinati e quindi da smaltire come rifiuti provenienti dalle operazioni di bonifica. Devono essere elencate ed affisse, nel locale di equipaggiamento e nei locali di pulizia, le procedure di lavoro e di decontaminazione che dovranno essere eseguite dai lavoratori. Procedure di accesso all'area di lavoro. Accesso alla zona: chiunque debba accedere alla zona di equipaggiamento ed all'area di lavoro dovra' togliere gli indumenti nel locale spogliatoio incontaminato ed indossare un respiratore dotato di filtri adeguati ed indumenti protettivi. Uscita dalla zona di lavoro: ogni volta che si lascia la zona di lavoro, occorre togliere la contaminazione piu' evidente dagli indumenti mediante un aspiratore, e provvedere alla bagnatura, mediante doccia o nebulizzazione dell'abbigliamento protettivo. Proseguire verso la zona dell'equipaggiamento e adempiere alle procedure seguenti: - togliere tutti gli indumenti eccetto il respiratore; - sempre indossando il respiratore entrare nel locale doccia ed effettuare una doccia di durata adeguata alle esigenze di decontaminazione; - togliere i filtri e riorli nel contenitore predisposto per tale uso; - lavare ed asciugare l'interno del respiratore. Dopo aver fatto la doccia ed essersi asciugato, il lavoratore proseguira' verso il locale spogliatoio dove indossera' gli abiti per l'esterno. I lavoratori non devono mangiare, bere, fumare all'interno dei locali di servizio adibiti alle operazioni di bonifica. 4 c) - Conduzione dell'intervento di rimozione dell'amianto friabile - misure di sicurezza. Le attivita' di smontaggio degli accessori, che mettono in vista superfici coibentate con l'amianto, devono prevedere la pulizia dei vani aperti mediante raccolta dei residui di coibente eventualmente esistenti, nonche' la sistematica aspirazione di polveri mediante gli appositi aspiratori a manichetta (vacuum cleaner) dotati di filtri assoluti. Gli accessori contaminati da fibre di amianto, smontati o scomposti, dovranno essere puliti in tutte le loro parti compreso il rovescio, mediante aspirazione e lavaggio, in modo da eliminare ogni residuo di amianto eventualmente depositatosi su di essi. Nelle attivita' di rimozione dell'amianto in funzione del tipo di manufatto, potranno essere impiegate le seguenti tecniche di imbibizione: - tecnica di imbibizione superficiale; - tecnica di imbibizione totale.

212 Nella tecnica di imbibizione superficiale, il rivestimento sara' spruzzato con acqua contenente detergenti e tensioattivi per facilitarne la penetrazione. L'amianto dovra' risultare abbastanza saturato da prevenire l'emissione di fibre nell'aria. In aree dove il materiale friabile contenente amianto ha uno spessore superiore a mm, sara' improbabile ottenere una penetrazione tale da saturarlo. Per questi materiali e' opportuno usare la tecnica di imbibizione totale mediante soluzione detergente acida o caustica (Stripper) atta ad indebolire il supporto di ancoraggio del materassino coibente. Nella tecnica di imbibizione totale tutto l'amianto verra' bagnato con getto soffuso di una soluzione di acqua al 5% di detergente, utilizzando spruzzatori a pressione tipo giardino o pompe a staffa. Si praticheranno quindi fori con maglia di circa 20 cm su tutto lo spessore del rivestimento, utilizzando apposito attrezzo. Per mezzo dell'attrezzo di foratura si iniettera' nello spessore del rivestimento lo stripper. Si dovra' evitare il ruscelamento dello stripper. Quando la zona interessata dal rivestimento sara' imbibita, il coibente potra' essere completamente rimosso per piccoli settori. Nell'intervallo di tempo necessario all'attacco del supporto da parte dello stripper si dovra' mantenere imbibito il materassino coibente. La rimozione dovra' avvenire iniziando dalle parti piu' alte, procedendo via via con quelle piu' in basso, utilizzando esclusivamente utensili manuali quali raschietti e spazzole metalliche in dotazione fissa. E' proibito l'uso di seghe con dischi abrasivi e di qualsiasi strumento ad alta velocita', di aria compressa e di acqua ad alta pressurizzazione. Si dovra' considerare vietata la rimozione a secco dell'amianto friabile. Quando sia tecnicamente inevitabile eseguire una rimozione parzialmente a secco e' necessario provvedere gli operatori di respiratori a riserva d'aria. Tecniche di decoibentazione, bonifica, decontaminazione diverse dalle precedenti potranno essere adottate soltanto a condizione che ne sia dimostrata un'efficacia almeno equivalente per la protezione dei lavoratori e dell ambiente. Nel caso di interruzione di energia elettrica e/o malfunzionamenti e guasti agli apparati che garantiscono il mantenimento in depressione dell'area di lavoro, tutte le attivita' di bonifica devono essere sospese immediatamente e potranno riprendere solamente dopo aver ripristinato la depressione nell'area di lavoro. 4 d) - Modalità di allontanamento dall'area di lavoro dei rifiuti contaminati da amianto risultanti dalla bonifica. Il materiale, una volta rimosso, verra' messo negli appositi sacchi di plastica (possibilmente trasparenti per valutare contenuto ed eventuali perdite) che saranno sigillati per impedire al materiale di amianto di seccarsi. Prima della sua raccolta si dovra' accertare che il materiale rimosso sia ancora imbibito della soluzione acquosa; in caso contrario si dovra' bagnare adeguatamente. Possibilmente due persone dovranno lavorare contemporaneamente, per limitare la caduta del materiale sul pavimento e porlo entro i sacchi di plastica appositi. L'allontanamento dei sacchi sigillati tramite idonei contenitori, atti ad assicurare la non dispersione nell'ambiente, dovra' avvenire secondo le norme vigenti. I sacchi dovranno essere passati e strofinati con spugna bagnata per togliere il grosso della polvere e dei residui. Successivamente i sacchi saranno spostati dall'area di lavoro al locale di approntamento e condizionamento dei rifiuti contenenti amianto (RCA). Al termine della giornata lavorativa si dovra' verificare che tutto l'amianto proveniente dalle lavorazioni sia stato raccolto e sigillato negli appositi contenitori. L'immissione ed il prelievo dai locali dei singoli componenti del mezzo rotabile dovra' avvenire con tutte le misure di sicurezza atte a impedire la diffusione di fibre al di fuori dei locali stessi.

213 L'uscita e l'ingresso degli oggetti piu' piccoli dovra' eventualmente prevedersi attraverso un sistema a chiusa d'aria. Quando il trasporto viene effettuato con carrelli, l'ingresso e l'uscita dovranno avvenire solo dopo la pulizia e il lavaggio dell'ambiente. Al termine della bonifica, sia in caso di riutilizzo che di demolizione del rotabile, i materiali di risulta, contaminati da amianto, devono essere classificati come rifiuti ed essere smaltiti in conformita' alla normativa vigente. 4 e) - modalita' di pulizia e decontaminazione dell'area di lavoro. La pulizia e la decontaminazione dei locali, dei servizi e delle attrezzature assumono particolare importanza nelle attivita' di bonifica dell'amianto al fine di impedire l'aumento di concentrazione delle fibre aerodisperse. La tabella 3 fornisce lo schema di lavoro consigliato per assicurare le migliori condizioni di igiene ambientale in particolare prima dell'apertura delle porte per l'ingresso o l'uscita dei rotabili. Durante le pulizie particolare attenzione dovra' essere posta nel trattamento delle parti che, per la loro conformazione od ubicazione, risultano piu' facile sede di possibili accumuli dei residui di amianto. Di norme l'aspirazione dovra' precedere il lavaggio o la pulizia ad umido; la rimozione mediante raschiatura dovra' essere supportata da una valida aspirazione. Una volta terminato il lavoro di rimozione, tutte le superfici dalle quali e' stato tolto l'amianto dovranno essere spazzolate ad umido con spazzola di metallo e passate con spugna per togliere tutto il materiale in vista non asportato. Particolare attenzione dovra' essere presentata per rimuovere l'amianto dalle zone anguste, dagli angoli e dalle parti nascoste o poco in vista e di difficile accessibilita' quali le canalizzazioni della ventilazione e della climatizzazione, nervature, accoppiamenti e tubazioni. Dovra' essere posta la massima cura per evitare che i residui di amianto penetrino nelle fessure o nelle intercapedini e perche' non si verifichino infiltrazioni di acqua entro i cunicoli contenenti cavi elettrici di media e bassa tensione. Le superfici decoibentate delle lamiere e delle pareti, appena asciugate, dopo aspirazione ed accurato controllo visivo, dovranno essere ricoperte con uno strato di vernice protettiva avente la duplice funzione di protezione catodica passiva e di incapsulante delle eventuali tracce di amianto sfuggite alla rimozione. Prima dell'uscita del rotabile si dovra' procedere alla sua pulizia, mediante aspirazione accurata e spugnatura di ogni residuo di amianto depositatosi nelle varie zone dello stesso. L'ingresso e l'uscita dai locali dovra' avvenire senza lavorazioni in atto e in condizioni di massima sicurezza, cio' almeno dopo l'accurata pulizia della zona di lavoro e in modo da ridurre al minimo indispensabile i tempi di apertura dei portoni. In tale situazione dovra' essere verificato che la concentrazione di fibre aerodisperse nella zona di bonifica valutata con la microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF) risulti non superiore a 20 ff/l. Tabella 3 Scheda di lavoro consigliato per la pulizia dei locali Scadenza Intervento Locali Esecuzione del lavoro Modalita' del lavoro Mezzi di protezione Locale di lavoro A fine orario turno o prima di eventuali movimentazioni con esterno durante il turno Aspirazione preliminare e successivo lavaggio con pompa di pareti, pavimenti, suppellettili ed attrezzature Protezione totale (tuta integrale o casco integrale con elettroaspiratore, guanti, stivali) Locali annessi (spogliatoi e servizi) A fine orario di turno Aspirazione preliminare di armadietti ed arredi; lavaggio dei pavimenti. Tuta integrale e maschera, guanti, stivali; nessuna protezione particolare nei locali spogliatoi abiti civili Ogni giorno Pulizia ordinaria Locale manutenzione Durante l'orario di lavoro Aspirazione polvere e successiva rimozione dei residui con spugnatura: lavaggio pavimento Nessuna protezione particolare Ogni dismissione di rotabile Pulizia definitiva Locale di lavoro Durante un qualsiasi giorno della settimana e non

214 contemporaneamente a lavorazioni Rimozione con aspirazione ed eventuale raschiettatura di tutto il locale, delle impalcature, delle attrezzature, dei grigliati. Lavaggio finale con pompa Protezione totale (tuta integrale e maschera o casco integrale con elettroaspiratore, stivali, guanti) Periodicamente, a seconda delle necessita', si dovra' provvedere alla sostituzione dei filtri dell'impianto di trattamento degli effluenti liquidi e alla sostituzione dei filtri dell'impianto di ventilazione e degli impianti di abbattimento delle polveri. I filtri sostituiti, saranno riposti nei sacchi di polietilene e considerati RCA. Gli strumenti e i materiali monouso utilizzati per la pulizia, dopo l'utilizzo, saranno anch'essi considerati RCA. 4 f) - Controllo delle zone esterne all'area di lavoro. Nello svolgimento del lavoro dovranno essere prese tutte le precauzioni per proteggere le zone adiacenti non interessate dalla contaminazione da polvere o detriti contenenti amianto. Al fine di verificare il mantenimento delle condizioni di sicurezza dovra' essere eseguito un monitoraggio con frequenza settimanale, salvo motivate indicazioni piu' restrittive dell'organo di vigilanza, ed essere controllati in particolare i servizi accessori ai locali di bonifica e le zone immediatamente circostanti alle vie d'accesso dei locali stessi, agli estrattori dell'aria e alle zone di movimentazione dei rifiuti. I risultati dovranno essere noti, comunque, prima del campionamento successivo. Per questo tipo di monitoraggio si adotteranno tecniche analitiche di microscopia ottica in contrasto di fase. Se i campioni mostrano una netta tendenza verso un aumento delle concentrazioni di fibre aerodisperse oppure le concentrazioni di fibre aerodisperse superino 50 ff/l, dovranno essere attivate le seguenti procedure: - comunicazione immediata all'autorita' competente (Azienda USL); - sospensione delle attivita' nel locale di lavoro e raccolta; - di tutto il materiale rimosso; - ispezione delle barriere di confinamento; - nebulizzazione di acqua all'interno del locale di lavoro e all'esterno nella zona dove si e' rilevato l'innalzamento della concentrazione di fibre; - pulizia dell'impianto di decontaminazione; - sigillatura dell ingresso dell'impianto di decontaminazione; - nebulizzazione con soluzione incollante della zona esterna; - pulizia delle pareti e del pavimento della zona esterna ad umido con idonei materiali; - monitoraggio. 4 g) - Procedure di igiene e sicurezza del lavoro per interventi straordinari. Gli interventi di asportazione dell'amianto, spruzzato o a fiocchi, non possono essere effettuati al di fuori dei locali e delle procedure indicate nei precedenti punti, se non in casi eccezionali di assoluta non trasportabilita' del rotabile, per pericoli legati alla sicurezza della circolazione o al rischio di inquinamento ambientale. In questi casi, gli interventi di asportazione dovranno essere limitati a quanto strettamente necessario per assicurare la movimentazione, in condizioni di sicurezza ed il trasporto del mezzo rotabile in un impianto attrezzato per la bonifica, fatta salva l'adozione delle misure di sicurezza necessarie ad impedire la dispersione ambientale di amianto. Al fine di evitare la dispersione ambientale di fibre di amianto, tracce di amianto friabile eventualmente risultanti all'esterno o all'interno del mezzo, devono essere rimosse al piu' presto in loco, con procedure di igiene del lavoro adeguate, da parte di personale specificatamente istruito e protetto. L'inizio dei lavori dovra' essere subordinato alla presentazione, da parte della ditta incaricata dell'intervento, del piano di lavoro alla Azienda USL competente per territorio, ex art. 34 D.Lg.vo 277/91 e all'approvazione dello stesso. Il piano di lavoro dovra' comunque assicurare misure di tutela della salute dei

215 lavoratori di efficacia pari a quelle previste dai punti precedenti. 5 - Criteri per il collaudo della bonifica e la certificazione di restituibilita'. Il collaudo dell'avvenuta bonifica e' a cura della ditta che ha effettuato la stessa ed al termine dovra' essere compilato il modulo, di cui all'allegato 4, che sara' inviato al proprietario del mezzo rotabile ed all'azienda USL competente per territorio. Per i mezzi rotabili, eventualmente decoibentati all'estero e destinati al reimpiego in Italia, dovranno essere egualmente compilate, a cura della ditta che ha effettuato la bonifica, le schede conformi all'allegato 4 e dovranno essere effettuati campionamenti per la ricerca delle fibre aerodisperse con analisi in microscopia elettronica a scansione secondo i criteri indicati dal punto 6b) del D.M. 6 settembre La certificazione di restituibilita' sara' effettuata dall'azienda USL competente per territorio. Le spese relative al sopralluogo ispettivo ed alla determinazione della concentrazione di fibre aerodisperse, sono a carico del committente. I criteri per il rilascio della certificazione di restituibilita' sono quelli previsti dal punto 6b) del D.M. 6 settembre L'Azienda USL, sulla base del piano di lavoro presentato dalla ditta, servendosi all'occasione di laboratori privati, programmera' l'attivita' di certificazione in modo da rilasciare la certificazione stessa entro 10 giorni lavorativi dalla data di comunicazione dell'avvenuto collaudo. Allegato 1: Scheda di ispezione e di controllo per la localizzazione e caratterizzazione dei materiali contenenti amianto nei mezzi rotabili ferroviari circolanti Rotabile Impianto di assegnazione Contrassegno amianto (1) F T I P S C F = Fiancata T = Testata I = Impermeabile P = Pavimento S = Sottopavimento e sottocassa C = Carenatura DATA IMPIANTO AGENTE CONTROLLI (3) (2) Pannelli laterali Pannelli cielo Punti di comunicazione Lamiere cassa con corrosioni passanti NOTE (5) (1) Riportare le indicazioni del contrassegno amianto in occasione dell'emissione della scheda, barrando le caselle relative alle zone prive di amianto. (2) Nome leggibile dell'addetto al controllo. (3) Relativamente a pannellature e lamiere situate in corrispondenza delle zone coibentate con amianto riportate nel contrassegno posto all'interno della cassa, riportare: - la lettera P nei casi di esito positivo del controllo (rotabile regolare); - la lettera N nei casi di esito negativo per pannelli rotti o traforati, pannelli non contigui per mancanza di coprigiunti, lamiere con corrosioni passanti. (4) Per punti di comunicazione si intendono situazioni che non assicurino la segregazione dell'amianto della coibentazione. (5) Specificare il tipo di amianto. N.B.: Nel caso di controllo con esito negativo, procedere allo scarto del rotabile per il successivo condizionamento a cura dell'impianto riparatore, seguendo la normativa e le prescrizioni di sicurezza vigenti. Allegato 2: Scheda di ispezione e di controllo per la localizzazione e caratterizzazione dei materiali contenenti amianto nei mezzi rotabili ferroviari accantonati Rilevatore Impianto/Deposito Data

216 Rotabile.tipo n. Località di accantonamento Interventi (impianto e data) Tipo di coibentazione Amianto spruzzato Materiali alternativi C (cassa) Scoibentato Condizioni lamiere esterne Buone Corrosioni passanti (piccole zone) Corrosioni passanti (vaste zone) S (sottocassa) Condizioni lamiera esterna Buone condizioni di compattezza Necessità intervento di fissaggio Scoibentatao Tipo di coibentazione Amianto Materiali alternativi Condotta Risc. Vapore Condizione coibentazione Buone Necessità intervento di fissaggio Tipo di coibentazione Cordo nastro di amianto Materiali alternativi Condotta Esente da amianto Risc. Elettr. Condizione coibentazione Buone Necessità intervento di fissaggio Condizioni integrità finestrini, porte e pannelli sostitutivi Tutti i vani risultano chiusi Necessità di chiusura di n.... vani Esame massicciata Presenza di amianto Assenza di amianto Avvisi SI SI SI SI (etichetta) Lettera "a" sulla fiancata NO Divieto di accesso sulle porte NO Lettera "a" sulle condotte NO Pittogramma sulle fiancate NO Note per la compilazione: lasciare inalterate le caselle rispondenti alle condizioni reali e cancellare le rimanenti Allegato 3: Scheda di ispezione e di controllo per la localizzazione e caratterizzazione dei materiali contenenti amianto per altri rotabili AZIENDA/PROPRIETARIO committenti MEZZO ROTABILE IMPIANTO DI ASSEGNAZIONE DATA COMPILAZIONE SCHEDA Tipo di materiale contenente amianto Quantità Localizzazione Caratteristiche di localizzazione Stato di conservazione FIRME (1) (2) (1) Nome e firma del compilatore (2) Nome e firma del responsabile dell'azienda o del proprietario ULTERIORI CONTROLLI FIRME Data Variazioni Compilatore Responsabile azienda Allegato 4: Modulo per il collaudo dell'avvenuta bonifica dall'amianto del rotabile MODULO PER IL COLLAUDO DELL'AVVENUTA BONIFICA DALL'AMIANTO ROTABILE Rotabile n. Decoibentato da Data di entrata nel locale di decoibentazione Data di uscita dal locale di decoibentazione Officina Il Destinazione: a) demolizione SI NO b) riutilizzo SI NO FASE Descrizione operazioni Esito Data Elenco delle zone in cui prima della bonifica sono state rilevate tracce di amianto 1 Verifica qualità decoibentazione POS. Effettuata NEG. 2 Verifica qualità lavaggio rotabile POS. interno ed esterno, aspirazione residui coibente e lavaggio con aria condotta condizionamento aria NEG. 3 Verifica pulizia arredi ed accessori tolti POS. NEG.

217 Data Il compilatore Il responsabile Introduzione Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili. Stabilisce che gli interventi di bonifica dei mezzi mobili rotabili, ivi compresi quelli per rendere innocuo l amianto, debbano essere attuati in base alle normative e metodologie tecniche indicate negli allegati. In particolare: classifica i materiali contenenti amianto; indica il programma di ispezione, di pertinenza della struttura o della persona fisica responsabile della gestione del rotabile; indica le modalità di valutazione del rischio e possibili provvedimenti da adottarsi di conseguenza; definisce il programma di messa in sicurezza e di controllo dei mezzi rotabili con componenti amianto friabile; definisce gli interventi di bonifica mediante rimozione dell amianto spruzzato o a fiocchi e riporta le misure di sicurezza; indica i criteri per il collaudo della bonifica e la certificazione di restituibilità; Riporta i modelli di scheda di ispezione e controllo per la localizzazione e caratterizzazione di materiali contenenti amianto nei rotabili ferroviari, nei rotabili ferroviari accantonati e in altri rotabili. Riporta inoltre il modulo per il collaudo dell avvenuta bonifica dell amianto del rotabile. Riferimenti legislativi: D.P.R. 10/09/82, Attuazione delle Dir. CEE 75/442 relativa ai rifiuti, 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi. Abrogato dall art. 53 del D.Lgs. 22/97. D.P.R. 24/05/88, Attuazione delle Dir. CEE 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto) della Dir. CEE 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell art. 15 della L. 16/04/87, n D.Lgs. 15/08/91, Attuazione delle Dir. CEE 80/1107, 82/605, 83/477, 86/188 e 88/642, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell art. 7, L. 30/07/90, n L. 27/03/92, Norme relative alla cessazione dell impiego dell amianto. D.P.R. 08/08/94 - Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall amianto. D.M. 06/09/94 - Normative e metodologie tecniche di applicazione dell art. 6, comma 3, e dell art. 12, comma 2, della L. 27/03/92, n. 257, relativa alla cessazione dell impiego dell amianto. D.Lgs. 19/09/94, Attuazione delle Dir. CEE 89/391, 89/654, 89/655, 89/656, 90/269, 90/270, 90/394 e 90/679 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. D.M. 07/07/97 - Approvazione della scheda di partecipazione al programma di controllo di qualità per l idoneità dei laboratori di analisi che operano nel settore "amianto". Tratto da Annuario di normativa tecnica e legislazione ambientale, a cura del Comitato Termotecnico Italiano, Il Sole24Ore, Milano, Decreto ministeriale 20/08/1999

218 Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione. Articolo 1: [Normative e metodologie tecniche per gli interventi di rimozione di materiali contenenti amianto] 1. Gli interventi di rimozione di materiali contenenti amianto presenti a bordo di navi o unita' equiparate, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, devono essere attuati in base alle normative e metodologie tecniche riportate in allegato 1. Articolo 2: [Utilizzazione di rivestimenti incapsulanti] 1. Il ricorso all'utilizzazione di rivestimenti incapsulanti per la bonifica di manufatti in cemento amianto deve essere attuato in base ai criteri ed alle caratteristiche minime riportate in allegato 2. Allegato 2: Rivestimenti incapsulanti per la bonifica di manufatti in cementoamianto 1. Scopo. Il presente disciplinare regolamenta requisiti prestazionali minimi dei rivestimenti incapsulanti, i protocolli di applicazione e gli adempimenti che si rendono obbligatori per eseguire correttamente gli interventi di bonifica di manufatti in cemento amianto in conformita' a quanto previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 6 settembre Terminologia. a) Manufatti in fibrocemento: nel presente documento si indicano con questo termine i manufatti industriali, rispondenti alle norme UNI EN 492, UNI EN 494 e ISO 8336 di tipo NT realizzati con cemento rinforzato per mezzo di fibre diverse dall'amianto e quindi privi di amianto. b) Manufatti in cemento amianto: manufatti nei quali le fibre di rinforzo sono costituite da amianto, con o senza aggiunta di altre fibre. c) Supporto: manufatto in cementoamianto idoneo alla bonifica per incapsulamento: d) Prodotto incapsulante: materiale che ingloba e/o ricopre le fibre di amianto per prevenirne il rilascio. I prodotti incapsulanti possono essere: 1) penetranti se penetrano nel materiale legando le fibre di amianto tra loro e con la matrice cementizia; 2) ricoprenti se formano una spessa membrana sulla superificie del manufatto. e) Ciclo incapsulante: sequenza di operazioni finalizzate alla realizzazione di un rivestimento incapsulante, comprese le indicazioni necessarie per la loro corretta esecuzione: preparazione del supporto, prodotti da applicare, modalita' di diluizione, di applicazione e di essiccazione, numero delle applicazioni necessarie, altre eventuali indicazioni. f) Rivestimento incapsulante: il risultato di un ciclo incapsulante applicato su manufatti di cementoamianto, avente lo scopo di evitare la dispersione di fibre nell'ambiente. 3. Valutazione dello stato di conservazione e dell'idoneita' all'incapsulamento. L'art. 2 del decreto ministeriale 6 settembre 1994 riporta i criteri di valutazione dello stato di conservazione dei materiali contenenti amianto: la tabella 1 fornisce il diagramma di flusso del processo di valutazione di tale stato e della scelta del metodo di bonifica. L'art. 7 comma 7- a) fornisce i "principali indicatori utili per valutare lo stato di degrado delle coperture in cementoamianto" che danno utili indicazioni sull'opportunita' di procedere alla bonifica mediante incapsulamento. La tabella 2 fornisce il diagramma di flusso delle operazioni da effettuare per l'incapsulamento dei manufatti in cementoamianto ed indica compiti e responsabilita' dei diversi organismi. 4. Preparazione del supporto. Se la superficie delle coperture e degli altri manufatti in cementoamianto deve essere trattata preliminarmente, al fine di garantire l'efficacia del rivestimento incapsulante, il trattamento preliminare della superficie deve essere effettuato con attrezzature idonee che impediscano la liberazione di fibre di amianto nell'ambiente.

219 Le eventuali acque reflue di lavaggio, opportunamente trattate, assieme agli eventuali rifiuti contenenti amianto ed ai fanghi di risulta saranno smaltite come disposto dalla normativa vigente. In ogni caso, il datore di lavoro che effettua le operazioni di bonifica sulla base delle condizioni del supporto e delle indicazioni fornite dal produttore sui limiti dell'impiego del prodotto incapsulante, individuera' la preparazione del supporto adatta al ciclo incapsulante che intende realizzare. Per evitare la dispersione delle fibre di amianto, eventualmente emerse in superficie a seguito della preparazione del supporto, le successive fasi del ciclo incapsulante dovranno avvenire al piu' presto possibile, dopo la preparazione. Sono vietati trattamenti preliminari di preparazione all'incapsulamento di manufatti in cementoamianto in ambienti confinati. 5. Tipologie dei rivestimenti incapsulanti. A seconda dell'applicazione il rivestimento incapsulante puo' essere: A) a vista all'esterno: se applicato per l'incapsulamento di manufatti in cementoamianto esposti agli agenti atmosferici e quindi soggetti a degrado progressivo, con affioramento e rilascio di fibre; rientra in questa definizione anche il rivestimento da applicare sull'intradosso di lastre il cui estradosso e' direttamente a contatto con l'ambiente esterno; B) a vista all'interno: se applicato per l'incapsulamento di manufatti in cementoamianto situati all'interno "integri ma suscettibili di danneggiamento" o "danneggiati" (art. 2, commi 2- b), 2- c), decreto ministeriale 6 settembre 1994); C) non a vista: se applicato per l'incapsulamento di manufatti in cementoamianto, a supporto degli interventi di confinamento, che, se non associati ad un trattamento incapsulante, non impediscono il rilascio di fibre al suo interno (art. 3, comma 3- c) decreto ministeriale 6 settembre 1994) e di sopracopertura, "inteso come un intervento di confinamento" (art. 7, comma 7- a) par. c); D) ausiliario: se applicato per evitare la dispersione di fibre nell'ambiente a supporto degli interventi di rimozione (art. 5, comma 5, del decreto ministeriale 6 settembre 1994) o durante le operazioni di smaltimento di materiali contenenti amianto. (1) 6. Caratteristiche prestazionali dei rivestimenti incapsulanti. Un ciclo incapsulante puo' prevedere l'applicazione di un numero qualsiasi di prodotti. Uno stesso ciclo puo' impiegare prodotti sia penetranti che ricoprenti. "Generalmente i risultati piu' efficaci e duraturi si ottengono con l'impiego di entrambi i prodotti" (art. 7, comma 7- a), del decreto ministeriale 6 settembre 1994). Il rivestimento secco dovra' possedere le caratteristiche prestazionali riportate nell'appendice 1; per le norme UNI dovra' essere utilizzata l'edizione piu' recente; le norme UNI dovranno essere sostituite dalle norme UNI-EN eventualmente pubblicate sul medesimo argomento. Se un rivestimento incapsulante soddisfa almeno alle prescrizioni indicate nell'appendice 1, e' dichiarato idoneo all'incapsulamento dei manufatti in cementoamianto. Il superamento di queste prescrizioni dovra' essere accertato dal committente. I prodotti dovranno essere applicabili con una apparecchiatura a spruzzo secondo l'art. 5, comma 5- b), paragrafo 8, del decreto ministeriale 6 settembre 1994 o con altri sistemi, utilizzati in modo da non presentare rischi di liberazione di fibre. I rivestimenti incapsulanti non dovranno contenere sostanze che diano luogo allo sviluppo di fumi, vapori o gas tossici che possono liberarsi nell'ambiente interno ed esterno a seguito di eventuali incendi che possano interessare le strutture incapsulate. 7. Attestazione di conformita'. La conformita' dei rivestimenti incapsulanti alle caratteristiche prestazionali richieste nell'appendice 1 (punti 1, 2, e 3), sara' attestata da laboratori che presenteranno al fornitore un documento nel quale sara' indicato almeno: (1) quante persone lavorano, il loro titolo di studio, gli anni di esperienza; l'elenco delle apparecchiature di cui dispone per l'esecuzione delle prove previste dalla UNI 10686: nome del costruttore, modello, anno di fabbricazione; come procede alla taratura di queste apparecchiature;

220 Nei confronti dei prodotti legittimamente fabbricati e/o immessi in commercio negli altri Paesi dell'unione europea ovvero in Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, si intendono riconoscere le certificazioni rilasciate da laboratori di tali Stati, accreditati in conformita' alla norma EN ISO IEC 17023, anche se tali certificazioni vengono rilasciate sulla base di una normativa nazionale dei medesimi Stati equivalente alla norma italiana. (1) 8. Notifica all'organo di vingilanza. Il committente dovra' dare comunicazione dei lavori all'organo di vigilanza competente per territorio in quanto ricorrono le condizioni sancite dall'art. 10, lettera a) del decreto legislativo n. 528/1999, in particolare per il rimando al caso previsto dall'art. 3, comma 3, lettera b) dello stesso decreto legislativo n. 528/1999. Per quanto riguarda l'igiene e sicurezza degli addetti, i lavori dovranno svolgersi secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 277/1991, il decreto del Presidente della Repubblica n. 164/1956 ed il decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955. (1) Per interventi di incapsulamento che prevedano un trattamento preliminare o la sostituzione di lastre, il titolare dell'impresa dovra' presentare all'organo di vigilanza competente territorialmente anche un piano di lavoro ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 277/ Attestazione dell'esecuzione dei lavori. L'avvenuta posa in opera di un rivestimento incapsulante in conformita' alle disposizioni di legge secondo le indicazioni trasmesse dal fornitore e con le caratteristiche prescritte dal presente documento, sara' attestata dal responsabile dei lavori dell'impresa di bonifica. L'esecutore della bonifica attesta gli spessori del rivestimento incapsulante secco e indica i metodi, nazionali o internazionali, per la loro misura. Nell'attestato dovranno essere indicati i diversi colori delle ultime due mani del rivestimento incapsulante e la durata minima del trattamento, cio' al fine di consentire al committente di programmare il piano di controllo e manutenzione ex decreto ministeriale 6 settembre L'attestazione sara' conservata dal committente e presentata, a richiesta, all'organo di vigilanza competente per territorio. 10. Programma di manutenzione e controllo. La necessita' di mantenere un programma di verifica periodica dell'efficacia dell'incapsulamento e di manutenzione e' richiamata in particolare dall'art. 3, comma 3- b), del decreto ministeriale del 6 settembre Questa verifica periodica dovra' essere effettuata dal committente; l'organo di vigilanza potra' eseguire gli opportuni controlli. Per effettuare il controllo del permanere dell'efficacia dell'incapsulamento: controllare che non siano avvenuti distacchi, sfaldamenti e fessurazioni del rivestimento incapsulante dalla superficie del manufatto; controllare che non sia scomparso il colore dell'ultimo strato con conseguente affioramento del colore del prodotto sottostante. A seconda dei risultati del controllo saranno da decidere gli opportuni interventi, che potranno essere: ripristino della continuita' del rivestimento incapsulante con interventi opportuni da decidere caso per caso. applicazione di un altro strato di prodotto, per sostituire quello scomparso per effetto degli agenti atmosferici. Per i lavori di manutenzione e ripristino devono essere rispettate tutte le prescrizioni del presente decreto. Appendice 1 Caratteristiche prestazionali dei rivestimenti incapsulanti 1. Rivestimenti incapsulanti di tipo A. Lo spessore medio del rivestimento incapsulante secco non dovra' essere inferiore a 300 mm, e in nessun punto dovra' essere inferiore a 250 mm. Gli ultimi due prodotti del ciclo incapsulante dovranno essere due prodotti ricoprenti e di colore diverso e contrastante. Lo spessore medio totale dell'ultimo prodotto non dovra' essere maggiore di

221 quello medio totale del penultimo: in nessun punto lo spessore totale dell'ultimo prodotto dovra' superare del 20% lo spessore del penultimo. Per le prove di laboratorio di seguito prescritte lo spessore del rivestimento non dovra' essere inferiore a 250 mm, come indicato dalla norma UNI Sui rivestimenti incapsulanti di tipo A devono essere eseguite le seguenti prove di laboratorio, secondo le modalita' indicate dai paragrafi citati della norma UNI 10686: 1) aderenza: paragrafo 11; 2) impermeabilita' dell'acqua: paragrafo 12; 3) resistenza al gelodisgelo: paragrafo 13; 4) prova di solepioggia: paragrafo 14; 5) resistenza all'invecchiamento accelerato: paragrafo 15; 6) reazione al fuoco: paragrafo 16 (vedi nota). Nota : La prova di reazione al fuoco dovra' essere eseguita solo se lo spessore totale del rivestimento stesso supera i 600 m m (decreto ministeriale n. 48 del 26 giugno 1984) e se richiesta dall'organo competente. 2. Rivestimenti incapsulanti di tipo B. Lo spessore medio del rivestimento incapsulante secco non dovra' essere inferiore a 250 mm e in nessun punto dovra' essere inferiore a 200 mm. Gli ultimi due prodotti del ciclo incapsulante dovranno essere due prodotti ricoprenti e di colore diverso e contrastante. Lo spessore medio totale dell'ultimo prodotto non dovra' essere maggiore di quello medio totale del penultimo; in nessuna misurazione effettuata lo spessore dell'ultimo prodotto dovra' superare del 20% lo spessore del penultimo. Per le prove di laboratorio n. 1 e 2, di seguito descritte, lo spessore del rivestimento non dovra' essere inferiore a 200 mm, in deroga a quanto indicato dalla norma UNI La prova di laboratorio n. 3 potra' essere eseguita solo sull'ultimo prodotto del ciclo incapsulante anziche' sull'intero ciclo: lo spessore del film secco non dovra' essere inferiore a 100 mm. Sul ciclo incapsulante di tipo B devono essere eseguite le seguenti prove di laboratorio: 1) aderenza: secondo il paragrafo 11 della norma UNI 10686; 2) reazione al fuoco: secondo il paragrafo 16 della norma UNI (vedi nota al paragrafo 1); 3) resistenza al lavaggio: secondo la norma UNI 10560: il risultato non deve essere inferiore a 5000 cicli di lavaggio. 3. Rivestimenti incapsulanti di tipo C. Lo spessore del rivestimento incapsulante secco non dovra' essere inferiore a 200 mm, e nessuna misurazione dovra' risultare inferiore a tale valore. Per le prove di laboratorio di seguito descritte, lo spessore del rivestimento non dovra' essere inferiore a 100 mm, in deroga a quanto indicato dalla norma UNI Sul ciclo incapsulante di tipo C devono essere eseguite le seguenti prove di laboratorio, secondo le modalita' indicate nei paragrafi citati della norma UNI 10686: 1) aderenza: paragrafo 11; 2) impermeabilita' all'acqua: paragrafo 12; 3) resistenza al gelodisgelo: paragrafo 13; 4) reazione al fuoco: paragrafo 16 (vedi nota al paragrafo 1). 4. Rivestimenti imcapsulanti di tipo D. Il rivestimento incapsulante dovra' essere di colore contrastante con quello del supporto. Il fornitore dovra' indicare lo spessore del film secco, la quantita' da applicare per metro quadrato e il tempo di essiccazione. 5. Attestazione di conformita'. Per ottenere l'attestazione di conformita' sulla base della norma UNI CEI EN il fornitore dovra' presentare al laboratorio i campioni dei prodotti che costituiscono il ciclo incapsulante da lui proposto, nella quantita' richiesta dal laboratorio, con le informazioni necessarie per la loro corretta applicazione: tipo e quantita' del diluente (se previsto), spessore da applicare, tempo di

222 essiccazione, ecc. Il laboratorio dovra' applicare questi prodotti secondo le informazioni ricevute dal fornitore. E' facolta' del fornitore assistere all'applicazione dei prodotti da lui presentati. (1) Nell'attestato di conformita' il laboratorio riportera' almeno le seguenti informazioni: il riferimento al presente disciplinare; tutti i dati per l'identificazione del ciclo incapsulante esaminato: nome del fornitore, modalita' di preparazione del supporto, tipo di prodotti (codice o denominazione commerciale o l'altro elemento identificativo), sequenza di applicazione, spessore di ogni strato, numero degli strati, modalita' e condizioni di applicazione e di essiccazione; tipo di provini utilizzati e tipo di pretrattamento al quale sono stati sottoposti prima dell'applicazione del rivestimento; il risultato della misura dello spessore totale del rivestimento incapsulante e dello spessore di ogni singolo prodotto applicato; i risultati delle prove previste del presente disciplinare; il giudizio complessivo sulla conformita' del rivestimento alle prescrizioni del presente disciplinare; la data della prova. Tele attestazione rilasciata al fornitore sara' da questi presentata al committente. (1) Il presente punto è stato così rettificato dall'art. 1, D.M (G.U , n. 261). Allegato 3: Criteri di scelta dei dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie In tutte le lavorazioni durante le quali i rischi inerenti l'esposizione a polveri e fibre non possono essere evitati o sufficientemente limitati da misure tecniche di prevenzione o da mezzi di protezione collettiva, il datore di lavoro e' tenuto a fornire ai lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie (apparecchi di protezione delle vie respiratorie o respiratori). La materia generale riguardante i dispoitivi di protezione individuale (DPI) e stata trattata dalle direttive 89/686/CEE (sicurezza intrinseca dei DPI) e 89/656/CEE (sicurezza per l'uso dei DPI). Tali direttive risultano oggi recepite nella normativa nazionale con i decreti legislativi n. 475/1992 e n. 626/1994 (titolo IV), e successive modificazioni e integrazioni. Stanti i suddetti decreti, l'affermazione secondo cui i DPI forniti ai lavoratori devono essere "idonei" sta a significare che essi devono anzitutto possedere i cosiddetti "requisiti essenziali di sicurezza e salute". Per l'acquirente di un DPI, l'esistenza di tali requisiti e' garantita dall'assolvimento di tre adempimenti da parte del fabbricante: a) la dichiarazione di conformita' CE (il fabbricante dichiara che il DPI e' conforme ai requisiti essenziali); b) la marcatura CE; c) una nota informativa. Gli adempimenti di cui sopra rappresentano la formalizzazione conclusiva di un preciso sistema di verifica e di certificazione delle caratteristiche prestazionali dei DPI, tanto piu' complesso quanto piu' elevata e' la categoria del DPI stesso. Il decreto legislativo n. 475/1992 suddivide infatti tutti i DPI in tre categorie in relazione alla crescente complessita' di progettazione ed alla crescente pericolosita' dei rischi dai quali i DPI devono salvaguardare. Tutti gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie appartengono alla terza categoria (quella cioe' relativa ai DPI destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente) e quindi per essi, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 626/1994, oltre all'informazione ed alla formazione, e' obbligatorio l'addestramento. La scelta del respiratore deve essere fatta tenendo presente il grado di protezione richiesto in relazione alla concentrazione dell'inquinante. Tralasciando di parlare dettagliatamente dei respiratori cosiddetti "isolanti" che, in condizioni di insufficienza di ossigeno o in presenza di livelli di esposizione estremamente elevati, servono a mettere in comunicazione le vie respiratorie dell'utilizzatore con una sorgente di gas respirabile isolata o esterna rispetto aliambiente di lavoro, si prende invece in esame il caso dei respiratori a filtro - generalmete i piu' diffusi - nei quali l'aria ambiente passa attraverso un filtro il quale, agendo opportunamente sugli inquinanti, rende l'aria stessa idonea alla respirazione.

223 I respiratori a filtro contro il materiale particellare (e fibroso) possono essere di vario tipo e, a seconda del lipo, diverso e' il grado di protezione offerto. In materia di DPI le norme armonizzate (ai sensi del decreto legislativo n. 475/1992, art. 2), per le quali vige la presunzione di conformita' ai requisiti essenziali, sono elaborate dal CEN. In tali norme venono fissati i massimi valori ammessi sia per la penetrazione iniziale attraverso i filtri antipolvere (classi P1, P2 e P3) sia per la perdita verso l'interno imputabile al facciale ed eventualmente ad altri componenti. Chiarito pertanto che all'interno del facciale e' comuque presente una certa concentrazione di inquinante dovuta sia alla penetrazione attraverso i filtri antipolvere sia alle perdite verso l'interno imputabili al facciale e ad altri componenti, si stabiscono le seguenti definizioni: fattore di protezio (FP): e' il rapporto fra la concentrazione dell'inquinante nell'aria ambiente e quella presente all'interno del facciale, all'altezza delle vie respiratorie dell'utilizzatore; fattore di protezione nominale (FPN): e' il valore del fattore di protezione quando la penetrazione attraverso i filtri e le perdite verso l'interno assumono i massimi valori consentiti dalle norme; fattore di protezione operativo (FPO): e il valore che, sulla base di dati sperimentali e di considerazioni cautelative; viene attribuito al fattore di protezione per la scelta di un respiratore da utilizzare nell'ambiente di lavoro. Si ritiene utile chiarire ulteriormente quanto segue: il fattore di protezione e' per definizione il parametro che esprime, in generale, l'entita' della protezione che il respiratore offre all'utilizzatore; il fattore di protezione nominale e' il valore del fattore di protezione che deve essere garantito in sede di certificazione, da parte degli organismi di controllo, con prove di laboratorio standardizzate e quindi riproducibili; il fattore di protezione operativo e' valore del fattore di protezione da utilizzare nella pratica operativa dell'ambiente di lavoro: tale valore - sempre inferiore o al massimo uguale al valore del fattore di protezione nominale - ha lo scopo di tenere prudentemente in considerazione le problematiche derivanti dalle specifiche diversita' riguardariti i vari ambienti di lavoro, dalle esigenze di mobilita' dell'operatore, dall'accuratezza con cui e' indossato il respiraore, ecc.; cio' vale soprattutto per i dispositivi ai quali sono associati i piu' alti valori della protezione. Per i diversi tipi di respiratore si forniscono di secuito i valori del FPN e quelli del FPO: Respiratore FPN FPO Semimaschera con filtro P1 (o facciale filtrante FFP1) 4 4 Semimaschera con filtro P2 (o facciale filtrante FFP2) Semimaschera con filtro P3 (o facciale filtrante FFP3) Maschera intera con filtro P1 5 4 Maschera intera con filtro P Maschera intera con filtro P Elettrorespiratore di classe 1 per uso con casco o cappuccio (THP1) 10 5 Elettrorespiratore di classe 2 per uso con casco o cappuccio (THP2) Elettorespiratore di classe 3 per uso con casco o cappuccio (TIHP3) Elettrorespiratore di classe 1 per uso con maschera (TMP1) Elettrorespiratore di classe 2 per uso con maschera (TMP2) Elettrorespiratore di classe 3 per uso con maschera (TM3) La relazione che fornisce il limite massimo di esposizione ad un certo inquinante in funzione di fattore di protezione operativo del respiratore e del valore limite di esposizione adottato per quell'inquinante [1] e' la seguente: limite massimo di esposizione = FPO times VLE ove con VLE si e' indicato il valore limite di esposizione adottato. Se prendiamo in considerazione ad esempio la crocidolite (VLE = 0,2 tibre/cm(elevato a)3 ), il fattore di protezione operativo relativo alla combinazione semimaschera con filtro P3 indica che un tale respiratore fornira' all'utilizzatore una garanzia di protezione fino alla concentrazione di 6

224 fibre/cm(elevato a)3. L'impiego di una maschera intera con filtro P3, o di un elettrorespiratore di classe 3 per uso con maschera, potra' invece garantire fino alla concentrazione di 80 fibre/cm(elevato a)3. Per i lavori di bonifica, durante i quali vengono di solito raggiunte concentrazioni elevate di fibre di amianto, sono normalmente preferiti (anche in relazione alle piu' favorevoli condizioni microclimatiche per l'utilizzatore) gli elettrorespiratori THP3 e TMP3. Se questi risultassero insufficienti per la garanzia di protezione che si deve raggiungere dovranno allora essere utilizzati, come accennato in precedenza, i respiratori isolanti con i quali puo' essere raggiunto un valore del fattore di protezione operativo pari a Per lavorazioni saltuarie (generalmente manutenzioni o riparazioni circoscritte) alle quali non sia associato un elevato rilascio di fibre, l'uso di una semimaschera con filtro P3 offre sufficienti garanzie (senza risultare inutilmente sovradimensionata) anche in relazione ad eventuali imprevisti che possano provocare significative - ma temporanee concentrazioni di fibre di amianto nell'ambiente. Per una completa descrizione della casistica degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie si rimanda alle norme armonizzate UNI EN 133 (1991) e UNI EN 134 (1991). Per un indirizzo piu' generale e completo in relazione alla scelta e all'uso degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie si indica la norma UNI 10720: "Guida alla scelta e all'uso degli ipparecchi di protezione delle vie respiratorie" (1998). [1] In mancanza di riferimenti legislativi italiani, in valori limite di esposizione generalmente adottati per gli ambiernti di lavoro sono in TLV (Threshold Limit Value = Valore limite di soglia) stabiliti annualmente dall'acgih (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) ed editi in italiano dall'aidii (Associazione italiana degli igienisti industriali). Allo stato attuale i soli riferimenti legislativi italiani relativi ad inquinanti chimici negli ambienti di lavoro sono quelli per il piombo e per l'amianto contenuti nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 e nella legge 27 marzo 1992, n Articolo 3: [Scelta dei dispositivi di protezione individuale] 1. La scelta dei dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie deve essere effettuata in base ai criteri riportati in allegato 3. Articolo 4: [Entrata in vigore] 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Allegato 1: Normative e metodologie tecniche per la rimozione di materiali contenenti amianto presenti a bordo di navi o unità equiparate Premessa La presente normativa si applica alle navi ed ai galleggianti, cosi' come definiti dall'art. 136 del codice della navigazione e dei relativi regolamenti di attuazione, iscritte nelle matricole o nei registri tenuti dagli uffici competenti, con esclusione delle navi o imbarcazioni da diporto e a vela. La presente normativa contiene: le procedure da adottare negli eventuali interventi di bonifica da adottare su navi e galleggianti coibentati con amianto; le misure di sicurezza da adottare nel caso di eventuali interventi su materiali contenenti amianto collegati o collegabili a qualsiasi intervento di riparazione e/o trasformazione navale effettuato in rada, in banchina o presso cantieri navali. Il presente decreto si applica in caso di interventi su materiali contenenti amianto a bordo di navi con bandiera italiana, nonche' a quelle con bandiera estera che eseguono i suddetti interventi presso porti italiani o in cantieri navali in territorio italiano. Per la localizzazione e classificazione dei materiali contenenti amianto, la valutazione del rischio, i metodi di bonifica e il programnna di controllo si fa riferimento ai criteri generali di cui al decreto ministeriale 6 settembre (1) Le metodiche di campionamento e analisi dei materiali contenenti amianto sono quelle descritte nel decreto ministeriale 6 settembre 1994.

225 1. Localizzazione e identificazione dei materiali contenenti amianto La legge n. 257, del 27 marzo 1992, definisce le norme relative alla cessazione dall'amianto, nonche' la data di entrata in vigore definitiva della stessa (28 aprile 1994). Pertanto, ai fini dell'applicazione dell'art. 12 della suddetta legge, per tutte le navi registrate o immatricolate in data antecedente al 28 aprile 1994 e in ogni caso, per le navi acquistate all'estero, la documentazione di bordo dovra' essere integrata, entro docici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con una dichiarazione della societa' armatoriale che attesti l'assenza di amianto, o, in caso di utilizzo di quest'ultimo, con una mappatura dei materiali contenenti amianto presenti nella nave, sia installati su parti fisse, sia presenti in attrezzature o suppellettili facenti parte della dotazione di bordo. Tale mappatura consistera' in un elenco dei componenti contenenti amianto, con l'indicazione, per ognuno di essi, del tipo e quantita' di materiale, dell'ubicazione del materiale o del componente, e dovra' essere corredata da disegni atti ad identificarne l'esatta ubicazione all'interno della nave. Per l'autocertificazione la societa' armatoriale potra' avvalersi di eventuali certificazioni rilasciate dal cantiere di costruzione della nave, e dovra' in ogni caso tener conto di tutti gli interventi successivi a tali certificazioni. La documentazione di cui sopra dovra' essere resa disponibile qualora occorra procedere ad interventi su strutture o parti di nave in cui sia presente amianto. Dovra' essere inoltre esibita su richiesta delle autorita' di vigilanza competenti. Per le navi con bandiera italiana, copia della mappatura, unitamente ai dati di identificazione della nave, dovra' essere inviata al Ministero della sanita' che, qualora sia fatta richiesta, ne rendera' disponibile copia agli enti competenti. La mappatura dovra' essere aggiornata ogniqualvolta vengano eseguiti interventi di rimozione di materiali contenenti amianto segnalando data, luogo ed entita' dell'intervento. 2. Interventi di decoibentazione e manutenzione. Misure di sicurezza I lavori relativi ad interventi di deicobentazione o che comunque interessino materiali contenenti amianto devono essere affidati a una ditta specializzata iscritta all'apposito albo di cui all'art. 12, comma 4, della legge 12 marzo 1992, n. 257, o comunque operante nel rispetto delle disposizioni vigenti, fino all'istituzione dell'albo stesso. Copia del piano di lavoro deve essere inviata all'organo di vigilanza dell'azienda U.S.L. competente per territorio, in conformita' a quanto previsto dall'art. 34 del decreto legislativo n. 277/1991. I lavori devono essere effettuati seguendo i criteri di sicurezza stabiliti al punto 5 del decreto ministeriale 6 settembre La restituibilita' degli ambienti bonificati a bordo della nave, valutata secondo i criteri stabiliti al punto 6 del decreto ministeriale 6 settembre 1994, dovra' essere certificata da parte di funzionari dell'azienda U.S.L. competente. Nel caso di limitati interventi di decoibentazione su elementi di impianti, realizzati con la tecnica dei glovebags o mediante asportazione dell'elemento coibentato e successiva decoibentazione a terra in zone confinate appositamente attrezzate, l'azienda U.S.L. Competente potra' valutare non necessaria la certificazione di restituibilita' degli ambienti interni alla nave Interventi in cantiere, in porto o in rada Gli interventi di manutenzione di impianti nei quali siano presenti componenti contenenti amianto non friabile, finalizzati al buon funzionamento degli impianti stessi, potranno essere eseguiti anche ad opera di personale non appartenente ad imprese iscritte all'apposito albo. Relativamente a tali interventi, si applica quanto disposto dall'art. 7 del decreto legge n. 626/1994, cosi' come modificato ed integrato dal decreto legge n. 242/1996. Per tali interventi il personale addetto dovra' operare seguendo specifiche procedure scritte predisposte dal datore di lavoro che prevedano l'eventuale impiego di prodotti incapsulanti, l'utilizzo di tecniche atte ad impedire o limitare la produzione di polveri, l'uso di indumenti protettivi a perdere e di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di teli in polietilene

226 per il confinamento. La procedura dovra' inoltre prevedere la pulizia finale con aspiratore dotato di filtro assoluto, l'imballaggio dei rifiuti, compresi i teli e i dispositivo di protezione usati, in appositi sacchi ermetici dotati di segnaletica indelebile per i materiali pericolosi. 2.2 Interventi di messa in sicurezza durante la navigazione Durante la navigazione non e' consentito alcun intervento che comporti opere di decoibentazione di amianto o di materiali contenenti amianto. Tali interventi devono essere programmati in modo che siano effettuati durante la sosta in porto o in rada. Nel corso della navigazione, a seguito di fatti accidentali che determinino rottura della coibentazione di amianto, e/o distacchi della stessa, ecc., possono essere eseguiti soltanto interventi di messa in sicurezza dettati da motivi di emergenza. A tal fine, onde garantire la possibilita' di eseguire tali lavori in qualsiasi momento, osservando le idonee misure di prevenzione e protezione individuate nelle suindicate procedure scritte, sulle navi a bordo delle quali vi siano materiali contenenti amianto, la dotazione di bordo deve comprendere le seguenti attrezzature: 1) fogli di polietilene di adeguato spessore; 2) nastro adesivo per sigillatura; 3) prodotto incapsulante; 4) glovebags; 5) aspiratore portatile con filtro Hepa; 6) indumenti protettivi in quantita' sufficiente: tute usa e getta, calzari, copricapo, guanti maschere respiratorie con filtri P3; 7) sacchi per la conservazione di rifiuti contenenti amianto; 8) cartelli di pericolo e adesivi col simbolo dell'amianto. La dotazione di bordo per le navi adibite alla navigazione interna ed alla navigazione marittima locale, litoranea e delle unita' da pesca adibite alla navigazione costiera, la dotazione di bordo deve comprendere le seguenti attrezzature: 1) fogli di polietilene di adeguato spessore; 2) nastro adesivo per sigillatura; 3) prodotto incapsulante; 4) aspiratore portatile con filtro Hepa; 5) sacchi per la conservazione di rifiuti contenenti amianto; 6) cartelli di pericolo e adesivi col simbolo dell'amianto integrata da maschere respiratorie con filtri P3. Tutti i rifiuti prodotti devono essere confezionati e smaltiti secondo la normativa vigente. (1) Il presente punto è stato così rettificato dall'art. 1, D.M (G.U , n. 261). Preambolo IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, ed in particolare gli articoli 5, comma 1, lettera f), e 6, comma 3; Visto il decreto del Ministro della sanità 6 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1994; Visto il decreto del Ministro della sanità 26 ottobre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 1996; Visto il decreto del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1996; Visti i disciplinari tecnici predisposti dalla commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'art. 4 della legge n. 257 del 1992, concernenti normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto; Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317;

227 Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva comunitaria 98/34/CE modificata dalla direttiva n. 98/48/CE; (1) (1) Il presente punto è stato così rettificato dall'art. 1, D.M (G.U , n. 261).

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