COMUNE DI LONATE CEPPINO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "COMUNE DI LONATE CEPPINO"

Transcript

1 COMUNE DI LONATE CEPPINO REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 16/12/1996 Pag. 1

2 REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI CAPO I ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA Art. 1 Istituzione della tassa 1. E istituita la tassa annuale per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, effettuato dal Comune in regime di privativa nelle zone del territorio comunale, così come individuate ai sensi del successivo articolo 2 del presente regolamento. 2. La tassa deve essere applicata in conformità a tariffa con l osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento, nonché del Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 e sue successive modificazioni ed integrazioni. 3. E, altresì, istituita la tassa giornaliera di smaltimento, di cui all art. 77 del sopra citato decreto, a far tempo dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento. Art. 2 Zone d'effettuazione del servizio ed applicazione della tassa 1. Il Regolamento del Servizio di Nettezza Urbana, adottato dal Comune ai sensi dell art. 8 del D.P.R. 915/82 così come modificato dalle disposizioni di cui al Capo III del D.Legisl.507/93, determina la corretta individuazione dei limiti delle zone in cui il servizio è espletato, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. 2. Il Regolamento del Servizio di Nettezza Urbana, di cui al comma 1 del presente articolo, fissa, altresì, i principi per la determinazione delle distanze massime di collocazione dei contenitori, delle relative capacità minime da assicurare in relazione all entità e tipologia dei rifiuti da smaltire e alla frequenza della raccolta. 3. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, dei rifiuti solidi urbani, in regime di privativa, la tassa è ridotta proporzionalmente alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o, di fatto, servita come risulta dal prospetto seguente: Pag. 2

3 oltre 300 m. la tassa è ridotta al 40% 4. Le distanze, così come indicate al comma precedente, devono essere determinate in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o, di fatto, servita. 5. Gli occupanti o detentori degli insediamenti, comunque situati fuori dell area di raccolta, sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori viciniori. 6. In assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato, la tassa è, in ogni caso, applicata per intero. 7. Qualora il servizio di raccolta, sebbene attivato, non viene svolto nella zona di ubicazione dell immobile occupato o viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo, a seguito di apposita istanza scritta del contribuente, è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo. 8. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, con specifica deliberazione del competente organo, a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto, proporzionalmente alle tariffe ordinarie ed al periodo di esercizio, fermo restando quanto disposto dal comma 3. L interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili od improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora, il periodo di mancato svolgimento si protragga al punto di determinare situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l utente può provvedere a proprie spese, con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo d interruzione, fermo restando il disposto del precedente comma 7. Art. 3 Gettito e costo del servizio 1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all art. 1, né può essere inferiore ai limiti previsti dall art. 61 del D.Legisl. 507/93 e dalle disposizioni di legge ivi richiamate. 2. La determinazione del costo di esercizio di cui al comma 1, è effettuata secondo quanto previsto dall art. 61 del sopra citato Decreto Legislativo n. 507/93. Pag. 3

4 3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio, è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana, gestiti in regime di privativa comunale, un importo pari al 5% (cinque per cento) a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani per le vie e piazze. Art. 4 Presupposto della tassa ed esclusioni 1. La tassa è dovuta per l occupazione o la detenzione dei locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e delle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato o, comunque, reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento, dal regolamento del servizio di nettezza urbana e dal D. Legisls. N. 507/ Per l abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando, nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti, è situata soltanto la strada di accesso all abitazione ed al fabbricato. 3. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché, risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. 4. Non sono, in particolare, soggetti alla tassa i seguenti locali ed aree: a) i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva, limitatamente alla parte utilizzata dai soli praticanti per l esercizio della tassa. Sono, invece, soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili; b) il locali adibiti esclusivamente all esercizio di culti ammessi nello Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza; c) i vani caldaia, le cabine elettriche e simili; d) le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino vuote, chiuse ed inutilizzate, nonché, le aree di pertinenza delle stesse, semprechè anche queste ultime risultino inutilizzate; e) i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi; 5. Le circostanze di cui sopra, come già previsto al comma 3, comportano la non assoggettabilità alla tassa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della Pag. 4

5 autorizzazione, tali da impedire l esercizio dell attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. 6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. 7. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. 8. Non sono, quindi, soggette alla tassa: a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove producono rifiuti che non siano urbani o assimilabili agli urbani a sensi dell art. 39 della Legge 22/02/94 n. 146 e che, pertanto, non rientrano tra quelli di cui alla lettera a) del punto della Deliberazione Interministeriale 27 luglio 1984; di contro sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti) ed ogni altra area in cui si producano rifiuti urbani o assimilati; b) le superfici dei locali e delle aree adibiti all esercizio dell impresa agricola sul fondo e relative pertinenze in cui si producono rifiuti che non siano urbani o assimilati agli urbani a sensi dell art. 39 della Legge 22/09/94 n. 146 e che, pertanto, non rientrano tra quelli di cui alla lettera a) del punto della Deliberazione Interministeriale 27 luglio 1984; sono, invece, soggette a regolare tassazione le superfici delle abitazioni, nonché, di ogni altro locale o area di stretta pertinenza o meno dell impresa agricola in cui si producono, rifiuti urbani o assimilati; c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all art. 1, comma 2 ter, del D.L. n. 527/88, convertito nella Legge n. 45/89, adibite a: i. sale operatorie, ii. stanze di medicazione e ambulatori medici, iii. laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, iv. reparti e sale degenza. d) Sono, invece, soggetti alla tassa nell ambito delle sopra citate strutture sanitarie: i. gli uffici, ii. i magazzini ed i locali ad uso di deposito, iii. le cucine ed i locali di ristorazione, iv. le eventuali abitazioni, v. i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l esclusione dalla tassa; e) le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano, di regola, rifiuti speciali che, per qualità, non sono Pag. 5

6 assimilati a quelli urbani a sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia ed, in particolare della L. n. 146/94. f) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all art. 2 del D.P.R. 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni; 9. Per beneficiare dell esclusione dalla tassa di cui alle precedenti lettere, i contribuenti interessati devono presentare al competente ufficio tributi la dichiarazione che nell insediamento produttivo si formano rifiuti speciali per qualità, diversi da quelli assimilati ai rifiuti urbani, oppure che nell insediamento produttivo vi si formano rifiuti tossici o nocivi. 10. Detta dichiarazione deve, altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali, tossici o nocivi derivanti dall attività esercitata e deve essere corredata con copia, conforme all originale ai sensi della L. 15/68, della scheda descrittiva dei rifiuti speciali, prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 11. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l obbligo dell ordinario conferimento di rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri. Art. 5 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo 1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, assoggettabili a tributo ai sensi del precedente art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo famigliare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. 2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all art del Codice Civile, che possono produrre rifiuti a sensi delle vigenti normative. 3. Per color che occupano o detengono in via esclusiva parti comuni del condominio, quali gli alloggi di custodia e simili, resta ferma l obbligazione di dichiarazione e di versamento della tassa. 4. Nel caso dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi e diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 5. E fatto obbligo all amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente di presentare al competente ufficio tributi, entro il 20 di gennaio di ciascun anno, l elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro integrato. Pag. 6

7 6. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e, comunque, per periodi inferiori a 12 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario. Art. 6 Inizio e cessazione dell occupazione o detenzione 1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un autonoma obbligazione tributaria. 2. L obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l utenza. 3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall amministrazione con le modalità di cui al precedente art. 5 - comma La cessazione, nel corso dell anno, dell occupazione o detenzione dei locali ed aree, da diritto all abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata. 5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassazione sia stata assolta dall utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d ufficio, fermo restando il termine di decadenza previsto dall art. 75 del D. Legisl. n. 507/93. Art. 7 Variazioni delle condizioni di tassabilità 1. Ai fini dell applicazione della tassa, le variazioni delle condizioni di tassabilità, imputabili al cambio di destinazione d uso o all aumento o alla diminuzione della superficie tassabile, ivi comprese le variazioni di superficie tassabile conseguenti all accoglimento delle istanze dei contribuenti rivolte ad ottenere l applicazione delle esclusioni dalla tassa contemplate al precedente art. 4, nonché quelle ascrivibili ad errori materiali dei contribuenti, producono i loro effetti: a) dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se si tratta di variazioni che comportano un aumento della tassa, fermi restando i termini di decadenza stabiliti in punto di accertamento; b) dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il contribuente ha presentato al competente ufficio Tributi la denuncia di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione del tributo. Pag. 7

8 CAPO II TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA Art. 8 Commisurazione e tariffe 1. La tassa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento. 2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo così come determinato al precedente art. 3 - comma 3 - entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti. 3. Resta inteso che le misure di tariffa potranno essere soggette sia a variazioni meramente quantitative, non incidenti sull ordinamento del tributo, che qualitative, disposte dagli organi comunali secondo le rispettive competenze, come previsto dalla normativa e dal vigente Statuto Comunale. 4. Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro destinazione d uso, con la classificazione in categoria contenuta nel presente regolamento, la tassa è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d uso assimilati per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani. 5. Se in un unico insediamento si svolgono due o più attività economiche gestite da un unico soggetto, la tassa è calcolata applicando a ciascuna di dette attività la corrispondente voce di tariffa purché sia univocamente determinabile la rispettiva superficie. In caso contrario deve essere applicata la tariffa dell attività prevalente. Art. 9 Modalità di misurazione della superficie tassabile 1. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altro idoneo equivalente strumento identificativo, ovvero da misurazione diretta sul filo interno dei muri. 2. La superficie risultante è computata interamente ai fini della commisurazione della tassa, fatte salve le riduzioni di legge o di regolamento. 3. La superficie delle aree scoperte, misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, può essere desunta indirettamente dalla planimetria catastale, o, se trattasi di area privata, dal contratto di affitto, oppure, se trattasi di area pubblica, dall atto di concessione. Pag. 8

9 4. La superficie risultante, ai fini della commisurazione della tassa, è computata in ragione del 50% (cinquanta per cento) per le aree scoperte a qualsiasi uso adibite come indicate al precedente art. 4 -comma 1. Art. 10 Classificazione dei locali e delle aree 1. Ai fini dell applicazione della tassa, i locali e le aree sono suddivisi nelle sottoelencate categorie: CATEGORIA 01 CATEGORIA 02 CATEGORIA 03 CATEGORIA 04 CATEGORAI 05 autosalone, autotrasporti, cinema e teatri, galleria d arte, magazzini, mobili d arte, aree a parcheggio, locali di beni non venduti sul posto (marmista, vendita piastrelle, vendita sistemi di riscaldamento, vendita arredamenti, grandi elettrodomestici) ospedale scuole pubbliche e private, uffici pubblici; associazioni pubbliche e private abitazioni civili, boxes, cantine, mansarde locali adibiti alla vendita di: articoli regalo, bomboniere, cappelli ed ombrelli, giocattoli, macchine per cucire, articoli di cartoleria, dischi, piccoli elettrodomestici, timbri e targhe; azienda meccanica (produzione), casa editrice; locali adibiti alla produzione artigianale quali: fabbro, rilegatoria, legatoria, installatore radio, fotografo (con annesso negozio); distributore di carburante (area coperta), uffici privati, palestre. azienda floricoltura, aree a verde CATEGORIA 06 CATEGORIA 07 banche, grandi magazzini, scuole private con annesse aree convittuali CATEGORIA 08 aziende di produzione alimentare e dolciaria CATEGORIA 09 aziende di produzione di: prodotti per l informatica (anche software), materie plastiche, sacchetti (sacchettificio); locali utilizzati per le seguenti attività: lavanderie e tintorie, gioiellerie ed orefice, ottico e foto ottica, farmacia, parrucchiera, barbiere, riparatore frigo, ciclista, elettricista; locali adibiti alla vendita di prodotti quali: biancheria casa, cartotecnica, cartoleria-libreria, casalinghi, articoli ferramenta, macchine ufficio, materiale elettrico, vernici e colori, calzature, tessuti e tendaggi, articoli di profumeria; noleggio auto; supermercato non alimentare. CATEGORIA 10 studi adibiti alla professione di: medico, avvocato, architetto, geometra, studio dentistico e studio commercialista, altre professioni non indicate; Pag. 9

10 CATEGORIA 11 CATEGORIA 12 CATEGORIA 13 CATEGORIA 14 CATEGORIA 15 CATEGORIA 16 albergo; clinica veterinaria; laboratorio analisi; laboratorio di lavorazione delle pelli; locali adibiti ad attività artigianali di riparazione di autovetture, automezzi, motocicli (meccanico, carrozziere, ecc.). falegname eliografie e copisteria; tipografia banchi di vendita all aperto di beni non alimentari; fornaio (solo vendita pane ed annesso forno); restauratore, tappezziere, idraulico; locali adibiti alla vendita di: bigiotteria, ricambi Hi Fi, libri, confezioni, gomma e plastica; installazione e vendita impianti di condizionamento, tabaccheria, calzolaio, azienda componenti azienda tessile, maglificio produzione e vendita di pane, prodotti di pasticcerie, gelato; locali di vendita di prodotti alimentari non altrimenti classificati, case di riposo CATEGORIA 17 banchi di vendita all aperto di prodotti alimentari; agenzia viaggi, valigeria; alimenti surgelati; vendita di minuterie metalliche CATEGORIA 18 CATEGORIA 19 CATEGORIA 20 CATEGORIA 21 edicola; vendita giornali locali di vendita di fiori, piante, frutta e ortaggi supermercato; tipografia locali di vendita di prodotti alimentari da consumarsi sul posto quali: bar, pasticcerie, amburgherie, gastronomie, trattorie, ristoranti; locali di vendita di altri prodotti alimentari quali: pizza al taglio, pescheria; mense Pag. 10

11 CAPO III RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI Art. 11 Tariffe per particolari condizioni di uso 1. La tariffa unitaria è ridotta: a) del 20% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando, altresì, l abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune. b) del 20% per i locali, diversi dalle abitazioni, e per le aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l esercizio dell attività. 2. La tariffa unitaria è, altresì, ridotta: a) del 20% per le abitazioni occupate da persone che vivono sole: b) del 20% gli utenti del servizio che, trovandosi nelle condizioni d uso di cui alla lettera b del precedente comma, risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all anno, in località al di fuori del territorio nazionale; c) del 20% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali. 3. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione. 4. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi precedenti; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall anno successivo a quello di denuncia dell uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l omessa denuncia di variazione di cui all art. 76 del D. Legisl. N. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 12 Agevolazioni 1. Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all art. 4 ed alle tariffe ridotte di cui agli artt.9 e 11, si applicano le sanzioni e le riduzioni di seguito indicate: 2. esonero dalla tassa per le abitazioni principali e le relative pertinenze occupate dai soggetti iscritti nell elenco delle persone che godono di assistenza economica continuativa da parte del Comune; l esonero di cui trattasi è accordato in base a Pag. 11

12 certificazione rilasciata di anno in anno dal responsabile del settore servizi sociali, attestante la sopraindicata circostanza; 3. le esenzioni e le riduzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all esercizio cui si riferisce l iscrizione predetta. Art. 13 Agevolazioni particolari 1. E consentito a far tempo dal 01/01/97, una riduzione nella misura del 15% (quindici per cento) della tassa a favore delle attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un accertata minor produzione di rifiuti od un pre trattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all art comma3 del D. Legisl. N. 507/ Le riduzioni di cui al comma precedente, devono essere richieste con apposita istanza, corredata con copia conforme all originale, a sensi della L. n. 15/68, dei documenti comprovanti le spese sostenute. 3. La sussistenza delle condizioni per la concessione della riduzione e la misura della riduzione (anche in termini percentuali), da accordare in relazione all effettivo vantaggio per il servizio stesso, verranno valutate e determinate, anche a consuntivo, di volta in volta dal Funzionario Responsabile, su conforme provvedimento di Giunta Comunale, acquisito il parere tecnico del gestore del servizio. 4. Il Comune si riserva di compiere, anche per mezzo del gestore del servizio, tutti gli accertamenti opportuni e di richiedere la ulteriore documentazione eventualmente ritenuta necessaria per la verifica dei requisiti per l applicazione delle agevolazioni. Pag. 12

13 CAPO IV DENUNCE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE Art. 14 Denunce 1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all inizio dell occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso. 2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate; in caso contrario, l utente è tenuto a presentare, nelle forme di cui al comma precedente, nuova denuncia indicando ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o, comunque, influisca sull applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia. 3. La denuncia, originaria di variazione, deve contenere l indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l immobile di residenza o l abitazione principale ovvero dimorano nell immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché, della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l amministrazione, dell ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché, della data di inizio dell occupazione o detenzione. 4. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati dal rappresentante legale o negoziale. 5. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell Ufficio Tributi del Comune. 6. In caso d ispezione, la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale. Art. 15 Accertamento 1. In caso di denuncia infedele o incompleta, il competente Ufficio Tributi provvede ad emettere, relativamente all anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all art. 6 comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. Pag. 13

14 2. In caso di omessa denuncia, il sopra citato Ufficio emette avviso di accertamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata. 3. Gli avvisi d accertamento sono sottoscritti dal Funzionario designato per l organizzazione e la gestione del tributo a sensi dell art. 74 del D. Legisl. N. 507/93 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazione, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa deliberazione, nonché la motivazione dell eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità. 4. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere, altresì, l indicazione dell organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza. 5. Il Comune, qualora non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l individuazione delle superfici che siano state sottratte, in tutto o in parte, a tassazione. 6. Il capitolo relativo all incarico di cui al comma precedente deve contenere l indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente. Art. 16 Riscossione 1. L importo del tributo ed addizionale, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui al precedente art. 14, è iscritto in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare alla Direzione Regionale delle Entrate Sezione Staccata di Varese, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre di ciascun anno. 2. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso, se è superiore. 3. Nei ruoli suppletivi, sono di regola, iscritti gli importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali. 4. Il Sindaco può procedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati, su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi. 5. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive, l intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in un unica soluzione. 6. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all ultima rata di normale scadenza si applicano gli stessi in ragione del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre. Pag. 14

15 7. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo in punto di riscossione, si osservano le disposizioni di cui all art. 72 (comma 3-1 capoverso, commi 4, 5 e 6) del D.Legisl. n. 507/93. Art. 17 Poteri del Comune 1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d ufficio, tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all art comma 4 - del D.Legisl. n. 507/93, il competente Ufficio tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali ed aree scoperte ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire, debitamente compilati e sottoscritti. 2. Ai fini di cui al comma precedente il Comune può, altresì, utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo, ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti. 3. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma1, nel termine concesso, gli incaricati del competente ufficio tributi, ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi del sopra citato articolo 71, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi d immunità o di segreto militare, in cui l accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo. 4. In caso di mancato collaborazione del contribuente o d altro impedimento alla diretta rilevazione, l accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall art del Codice Civile. Art. 18 Sgravi e rimborsi 1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal competente Ufficio Tributi con l adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, lo stesso Ufficio dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni. 2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell art. 6 - comma 4 e 5 e dell art. 7, è disposto dall Ufficio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di Pag. 15

16 cui al comma 5 del citato art. 6, da presentare, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo. 3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dall Ufficio Tributi entro 90 giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre 2 anni dall avvenuto pagamento. 4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l interesse del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell eseguito pagamento. Art. 19 Sanzioni 1. Per l omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50% dell ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l infrazione accertata. 2. La soprattassa per l omessa denuncia ridotta al 5 ed al 20% dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell accertamento. 3. Per la denuncia originaria o di variazione risultante infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50% della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia. 4. Per l omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di dati o di documenti o dell elenco di cui all art. 5 - comma 5, si applica la pena pecuniaria da a da determinare in base alla gravità della violazione. 5. Per le violazione che comportano l obbligo del pagamento del tributo o del maggior tributo, le sanzioni sono irrogate con l avviso di accertamento della tassa. 6. Per le altre infrazioni, il competente Ufficio Tributi, provvede con separato atto da notificare entro il 2 anno successivo a quello della commessa infrazione. 7. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo, si applica interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna alla Direzione Regionale delle Entrate - Sezione Staccata di Varese dei ruoli nei quali è effettuata l iscrizione delle somme predette. 8. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del 30% nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, all accertamento originario o riformato dall Ufficio ai sensi del precedente art. 17. Pag. 16

17 Art. 20 Contenzioso 1. Contro gli atti d accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, secondo il disposto dell art. 80 del Decreto Legislativo n. 546/92 e nel rispetto di quanto previsto dal Decreto medesimo. Art. 21 Tassa giornaliera di smaltimento 1. E istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali od aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio. 2. E temporaneo l uso inferiore a 183 (centottantare) giorni di un anno solare, anche se ricorrente. 3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti soli attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%. 4. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani. 5. Limitatamente alle occupazioni temporanee delle aree di cui sopra, realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante ovvero in occasione di manifestazioni in genere, la tassa giornaliera di smaltimento verrà quantificata a consuntivo in relazione all effettivo costo del servizio reso, come comunicato dal gestore del servizio. 6. A garanzia del pagamento, per la fattispecie di cui al comma precedente, dovrà essere depositata congrua cauzione da determinarsi in relazione alla durata ed alla tipologia del servizio richiesto. 7. L obbligo della denuncia dell uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all atto dell occupazione con il modulo di versamento di cui all art. 50 del D. Legisl. n. 507/93 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza compilazione del suddetto modulo. 8. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all atto dell accertamento dell occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. 9. Per l accertamento in rettifica o d ufficio il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente regolamento, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo. Pag. 17

18 CAPO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 22 Disposizioni Transitorie 1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono immediatamente applicabili, fatte salve diverse decorrenze espressamente stabilite da disposizioni di legge in materia. 2. In sede di prima applicazione della nuova disciplina, le denunce di cui all art. 14, ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di agevolazione o riduzione, nonché l elenco di cui al comma 5 dell art. 5, devono essere presentate alle scadenze fissate dalla normativa transitoria. 3. Nelle more della definizione della disciplina che sarà dettata in attuazione dell art. 38 della legge n. 146/94, limitatamente alle aree in cui si producono rifiuti che vengono regolarmente destinati, in modo effettivo ed oggettivo, al riutilizzo, la commisurazione della tassa deve aver luogo, unicamente con riferimento ai soli rifiuti urbani ordinari, a tariffa ridotta, da determinarsi di volta in volta in relazione alle singole fattispecie. 4. A riguardo si applica la procedura di cui all art comma 2 del presente regolamento. 5. L effettivo riutilizzo dovrà essere comprovato da idonea documentazione di supporto. 6. Il Comune si riserva di compiere, anche per mezzo del gestore del servizio, tutti gli opportuni accertamenti e di richiedere ogni ulteriore documentazione probatoria. Art. 23 Rinvio ad altre disposizioni 1. Per non quanto espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme contenute nel capo III del Decreto Legislativo. n. 507/93, nonché alle altre norme Legislative e regolamentari vigenti in materia. Art. 24 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell art. 46 della Legge 08/06/90 n. 142 è pubblicato all Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e produce i propri effetti dal 1 gennaio 1996, fermo restando quanto Pag. 18

19 specificatamente previsto dall art. 79 del Decreto Legislativo n. 507/93 e dall art. 21 del presente Regolamento. 2. Viene, conseguentemente, abrogato il previgente Regolamento comunale per la disciplina e l applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani. Pag. 19

ARTICOLI FACOLTATIVI AD INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

ARTICOLI FACOLTATIVI AD INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) ARTICOLI FACOLTATIVI AD INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) Criteri redazionali: - note esplicative: carattere Arial corsivo - parti integrative: carattere Arial

Dettagli

Allegato A. TITOLO II Gestione, costo, tariffe. TITOLO II Gestione, costo, tariffe. ART. 3 Gestione e costo del servizio

Allegato A. TITOLO II Gestione, costo, tariffe. TITOLO II Gestione, costo, tariffe. ART. 3 Gestione e costo del servizio TITOLO II Gestione, costo, tariffe TITOLO II Gestione, costo, tariffe ART. 3 Gestione e costo del servizio 3. Il soggetto gestore è tenuto a comunicare alla Giunta Comunale, entro il mese di settembre

Dettagli

PARTE TERZA. Comune di Laglio Provincia di Como. Regolamento per l istituzione e l applicazione della TASI INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

PARTE TERZA. Comune di Laglio Provincia di Como. Regolamento per l istituzione e l applicazione della TASI INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI PARTE TERZA Comune di Laglio Provincia di Como Regolamento per l istituzione e l applicazione della TASI Art. 1.Oggetto del Regolamento Art. 2. Soggetto attivo Art. 3. Indicazione analitica dei servizi

Dettagli

Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)

Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) Approvato con Deliberazione del C.C. n. del Indice Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Soggetto attivo Art. 3 Presupposto impositivo Art.

Dettagli

Appendice 2 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)

Appendice 2 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) Appendice 2 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) 1. Caratteristiche generali del tributo L art. 14, comma 1, del D. L. n. 201 del 2011 ha istituito, a partire dal 1 gennaio 2013, il tributo

Dettagli

COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE Provincia di Piacenza. Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili

COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE Provincia di Piacenza. Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE Provincia di Piacenza Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili Approvato con atto C.C.. n. 22 del 18/06/2014 INDICE Art. 1 - Oggetto Art. 2 Soggetto

Dettagli

COMUNE DI MIGLIONICO (Provincia di Matera)

COMUNE DI MIGLIONICO (Provincia di Matera) COMUNE DI MIGLIONICO (Provincia di Matera) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 05.09.2014 INDICE ART. 1 - OGGETTO

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) COMUNE di MEGLIADINO SAN VITALE Provincia di Padova REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) approvato con atto di C.C. n. del in vigore dal 1 gennaio 2014 1 REGOLAMENTO

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ Provincia di Padova REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) approvato con atto di C.C. n. 9 del 09.04.2014 in vigore dal 1 gennaio 2014

Dettagli

Comune di Badia Calavena PROVINCIA DI VERONA

Comune di Badia Calavena PROVINCIA DI VERONA Comune di Badia Calavena PROVINCIA DI VERONA Tel. 045 / 7810503 045 / 7810685 Fax. 045 / 7810266 C R I T E R I PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI NORME IN MATERIA DI TRIBUTI

Dettagli

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l articolo 3, comma 133 legge 662/1996, recante delega al Governo per l emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI AGLI URBANI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI AGLI URBANI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI AGLI URBANI ( - D. Lgs 22/97 art. 49 e successive modifiche ed integrazioni e - DPR 158/99 e successive modifiche

Dettagli

COMUNE DI RACALE. (Provincia di Lecce)

COMUNE DI RACALE. (Provincia di Lecce) COMUNE DI RACALE (Provincia di Lecce) REGOLAMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 20 DEL 22.5.2014. TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 Oggetto Del Regolamento 1. Il presente Regolamento,

Dettagli

COMUNE DI CAPO DI PONTE PROVINCIA DI BRESCIA

COMUNE DI CAPO DI PONTE PROVINCIA DI BRESCIA COMUNE DI CAPO DI PONTE PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) E DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (T.A.R.S.U.). Approvato

Dettagli

COMUNE DI MARCIANA MARINA PROVINCIA DI LIVORNO Codice Fiscale 82002040499

COMUNE DI MARCIANA MARINA PROVINCIA DI LIVORNO Codice Fiscale 82002040499 COMUNE DI MARCIANA MARINA PROVINCIA DI LIVORNO Codice Fiscale 82002040499 REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE Approvato con deliberazione C.C. n. n. 64 del 28.12.1998

Dettagli

COMUNE DI MASSA MARITTIMA Provincia di Grosseto. Regolamento per. l applicazione della. tassa per lo smaltimento. dei rifiuti solidi urbani.

COMUNE DI MASSA MARITTIMA Provincia di Grosseto. Regolamento per. l applicazione della. tassa per lo smaltimento. dei rifiuti solidi urbani. Regolamento per l applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni INDICE Art. 1 Istituzione della tassa pag. 1 Art. 2 Servizio di nettezza urbana pag. 1 Art. 3 Contenuto del

Dettagli

COMUNE DI SENIGALLIA

COMUNE DI SENIGALLIA COMUNE DI SENIGALLIA PROVINCIA DI ANCONA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 162 Del 28/12/1999 OGGETTO: determinazione delle sanzioni tributarie e della loro entità. Il Consiglio Comunale VISTI i decreti

Dettagli

Comune di Polignano a Mare Settore Finanza - Programmazione - Personale Sezione Tributi

Comune di Polignano a Mare Settore Finanza - Programmazione - Personale Sezione Tributi Comune di Polignano a Mare Settore Finanza - Programmazione - Personale Sezione Tributi REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI Approvato con Delibera di C.C. n.13 del

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ACCERTAMENTO CON ADESIONE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ACCERTAMENTO CON ADESIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L ACCERTAMENTO CON ADESIONE ART. 01 DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI L accertamento dei tributi locali può essere definito con adesione del CONTRIBUENTE secondo le disposizioni seguenti.

Dettagli

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER I TRIBUTI COMUNALI: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI E LA DETERMINAZIONE DELLA LORO ENTITA

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER I TRIBUTI COMUNALI: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI E LA DETERMINAZIONE DELLA LORO ENTITA COMUNE DI BAVENO DELIBERAZIONE DEL C.C. N 26 DEL 19.05.1998 IN VIGORE DAL 01.04.1998 AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER I TRIBUTI COMUNALI: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE E LA DETERMINAZIONE DELLA LORO

Dettagli

Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) Sezione per l applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI)

Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) Sezione per l applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) COMUNE DI SOSPIROLO Provincia di Belluno ALLEGATO A) ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 20.05.2014 Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) Approvazione sezione per l applicazione del tributo

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/01/2009 INDICE PREMESSA

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/01/2009 INDICE PREMESSA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/01/2009 INDICE PREMESSA Art.1 Oggetto del regolamento Art.2 Funzionario Responsabile

Dettagli

COMUNE CASTELFRANCO DI SOTTO Provincia di Pisa REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

COMUNE CASTELFRANCO DI SOTTO Provincia di Pisa REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI COMUNE CASTELFRANCO DI SOTTO Provincia di Pisa REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 18.05.2011

Dettagli

Schema di regolamento comunale

Schema di regolamento comunale Schema di regolamento comunale Regolamento per l applicazione della maggiorazione tributaria a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili comunali (art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011) SOMMARIO

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI TRIBUTARIE NON PENALI ED AMMINISTRATIVE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI TRIBUTARIE NON PENALI ED AMMINISTRATIVE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI TRIBUTARIE NON PENALI ED AMMINISTRATIVE (Approvato con Delibera Consiliare n 42 del 10 giugno 1998, resa esecutiva dal CO.RE.CO Sez.

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI COMUNE DI BOLLENGO Provincia di Torino REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Approvato con deliberazione C.C. N. 11 del 21.05.2014 1 Indice Art. 1 - Oggetto pag. 3 Art.

Dettagli

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA. Regolamento per l applicazione dell Imposta Unica Comunale

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA. Regolamento per l applicazione dell Imposta Unica Comunale COMUNE DI ALBISSOLA MARINA Regolamento per l applicazione dell Imposta Unica Comunale Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 14/5/2014 Indice Art. 1 Istituzione e composizione del

Dettagli

COMUNE di STAZZEMA Medaglia d Oro al Valor Militare Provincia di Lucca REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI: I.C.I.

COMUNE di STAZZEMA Medaglia d Oro al Valor Militare Provincia di Lucca REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI: I.C.I. COMUNE di STAZZEMA Medaglia d Oro al Valor Militare Provincia di Lucca REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI: I.C.I. E TARSU Approvato con Del CC n. 5 del 29.4.2011 TITOLO I DISPOSIZIONI

Dettagli

COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI (Provincia di Palermo) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI (Provincia di Palermo) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI (Provincia di Palermo) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) Approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 30/07/2014 1 INDICE Art. 1. Oggetto

Dettagli

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE Provincia di Venezia

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE Provincia di Venezia COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE Provincia di Venezia In vigore dal 01 gennaio 2001 CRITERI GENERALI PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA TRIBUTARIA Approvato con deliberazione di Consiglio

Dettagli

TARI - TASSA SUI RIFIUTI - UTENZE NON DOMESTICHE MODELLO DI DICHIARAZIONE (ai sensi del regolamento comunale IUC componente TARI)

TARI - TASSA SUI RIFIUTI - UTENZE NON DOMESTICHE MODELLO DI DICHIARAZIONE (ai sensi del regolamento comunale IUC componente TARI) 1 SOCIETA ECOLOGICA AREA BIELLESE COMUNE DI BIELLA Via Tripoli 48-13900 Biella Tel. 015/3507286/408 Fax 015/3507486 email tia@comune.biella.it Orario sportello: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle

Dettagli

COMUNE DI SCLAFANI BAGNI PROVINCIA DI PALERMO

COMUNE DI SCLAFANI BAGNI PROVINCIA DI PALERMO COMUNE DI SCLAFANI BAGNI PROVINCIA DI PALERMO REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI I.C.I. E TA.R.S.U. (APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 30 APRILE 2010) I N D

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Allegato 1) COMUNE DI ROGENO (Prov. LECCO) IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) (art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147) (approvato

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ALLEGATO A COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA (Provincia di Siena) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 30/04/2014

Dettagli

Regolamento per il condono dei Tributi Locali

Regolamento per il condono dei Tributi Locali Regolamento per il condono dei Tributi Locali TARSU ICI TOSAP ( Approvato con delibera consiliare n. 57 del 21/11/2003) Sezione TARSU Articolo 1 Ambito di applicazione ed esclusioni Il presente regolamento,

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE)

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) COMUNE DI OCCIMIANO Provincia di Alessandria REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) Allegato alla Deliberazione del C.C. n. 21 del 05.09.14 1 INDICE Art. 1 OGGETTO

Dettagli

COMUNE DI BIBIANA REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

COMUNE DI BIBIANA REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 08.03.2010 COMUNE DI BIBIANA REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI ART. 1:

Dettagli

sull Imposta di soggiorno

sull Imposta di soggiorno 1 COMUNE DI PISA Regolamento sull Imposta di soggiorno Approvato con Deliberazione del C.C. n. 56 del 21.12.2011 Modificato con Deliberazione del C.C. n. 70 del 21.12.2012 Modificato con Deliberazione

Dettagli

CITTA DI OMEGNA Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

CITTA DI OMEGNA Provincia del Verbano-Cusio-Ossola CITTA DI OMEGNA Provincia del Verbano-Cusio-Ossola REGOLAMENTO PER L AGEVOLAZIONE DELLE NUOVE ATTIVITA IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO (Aggiornato alla Deliberazione di CC nr. 45 del 29/04/2010) INDICE

Dettagli

PARTE TERZA Regolamento per l istituzione e l applicazione della TASI INDICE TITOLO I. Disposizioni generali TITOLO II. Presupposto e soggetti passivi

PARTE TERZA Regolamento per l istituzione e l applicazione della TASI INDICE TITOLO I. Disposizioni generali TITOLO II. Presupposto e soggetti passivi Art. 1. Oggetto del Regolamento Art. 2. Soggetto attivo PARTE TERZA Regolamento per l istituzione e l applicazione della TASI INDICE Art. 3 Indicazione analitica dei servizi indivisibili TITOLO I Disposizioni

Dettagli

COMUNE DI GUAGNANO. Provincia di Lecce

COMUNE DI GUAGNANO. Provincia di Lecce COMUNE DI GUAGNANO Provincia di Lecce Regolamento di applicazione del condono tributario ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. n. 17 del 22.06.2010 Art. 1 Oggetto e finalità Il presente regolamento, recante i

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI

REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI Ambito di applicazione Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell art. 13 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002,

Dettagli

LA GIUNTA COMUNALE. SI RITIENE OPPORTUNO aumentare per l anno 2009 le seguenti tariffe:

LA GIUNTA COMUNALE. SI RITIENE OPPORTUNO aumentare per l anno 2009 le seguenti tariffe: LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO: che la TRSU Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni è stata istituita con il Capo III, del D.Lgvo 15 novembre 1992, n.507 e dallo stesso disciplinata, con

Dettagli

Comune di Palagianello Provincia di Taranto

Comune di Palagianello Provincia di Taranto Comune di Palagianello Provincia di Taranto REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) RELATIVAMENTE ALLE AREE EDIFICABILI ai sensi dell articolo 13 della legge

Dettagli

COMUNE DI SAN LEO Provincia di Rimini REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

COMUNE DI SAN LEO Provincia di Rimini REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) COMUNE DI SAN LEO Provincia di Rimini REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del / /2014 INDICE Art. 1 Oggetto

Dettagli

TITOLO I CRITERI APPLICATIVI DELLE SANZIONI

TITOLO I CRITERI APPLICATIVI DELLE SANZIONI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREMESSA Art. 1 Oggetto del Regolamento II presente regolamento disciplina i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative previste

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Allegato 1) COMUNE DI MIRANO (Provincia di Venezia) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU 1 INDICE Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Articolo 2 DETERMINAZIONE DELL ALIQUOTA

Dettagli

TASSA SUI RIFIUTI - TARI UTENZA DOMESTICA

TASSA SUI RIFIUTI - TARI UTENZA DOMESTICA COMUNE DI ROSTA Provincia di Torino 10090 ROSTA P.IVA 01679120012 Tributi tel. 011-956.88.12 E-Mail: s.ruella@comune.rosta.to.it c.gilli@comune.rosta.to.it r.giacalone@comune.rosta.to.it protocollo@pec.comune.rosta.to.it

Dettagli

COMUNE DI SANGIANO PROVINCIA DI VARESE REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

COMUNE DI SANGIANO PROVINCIA DI VARESE REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI COMUNE DI SANGIANO PROVINCIA DI VARESE REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI Art. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA 1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) COMUNE DI TREPUZZI. (Prov. LECCE) IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) (art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147) (approvato con

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO COMUNE DI BUSTO GAROLFO Provincia di Milano Codice Fiscale 00873100150 - Piazza Diaz n. 1-20020 Busto Garolfo - www.comune.bustogarolfo.mi.it REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO

Dettagli

COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI PROVINCIA DI NAPOLI SETTORE FINANZE E TRIBUTI IMPOSTA UNICA COMUNALE ( I.U.C. )

COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI PROVINCIA DI NAPOLI SETTORE FINANZE E TRIBUTI IMPOSTA UNICA COMUNALE ( I.U.C. ) COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI PROVINCIA DI NAPOLI SETTORE FINANZE E TRIBUTI IMPOSTA UNICA COMUNALE ( I.U.C. ) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) (art. 1, comma 682,

Dettagli

MODIFICA REGOLAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATA TRIBUTI COMUNALI

MODIFICA REGOLAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATA TRIBUTI COMUNALI MODIFICA REGOLAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATA TRIBUTI COMUNALI Il presente Regolamento composto da n. 44 articoli, è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/07/2003 con atto n. 34. IL SEGRETARIO

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI - 1 - COMUNE DI SGONICO Provincia di Trieste OBČINA ZGONIK Pokrajina Trst REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI Approvato con deliberazione consiliare/giuntale

Dettagli

COMUNE DI RORA. Provincia di TORINO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC

COMUNE DI RORA. Provincia di TORINO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC COMUNE DI RORA Provincia di TORINO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC (Approvato con Deliberazione Consiliare n... del... } PREMESSA - Imposta Unica Comunale (IUC) L imposta

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA Provincia di LUCCA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI INDICE SISTEMATICO ART 1- Istituzione della tassa ART. 2-

Dettagli

NOVITÀ IMU E TARES: I RECENTI CHIARIMENTI DEL MEF

NOVITÀ IMU E TARES: I RECENTI CHIARIMENTI DEL MEF NOVITÀ IMU E TARES: I RECENTI CHIARIMENTI DEL MEF Artt. 13 e 14, DL n. 201/2011 Art. 10, DL n. 35/2013 Circolare MEF 29.4.2013, n. 1/DF Informativa SEAC 10.4.2013, n. 96 Recentemente il MEF è intervenuto

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) PER LE AREE FABBRICABILI

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) PER LE AREE FABBRICABILI REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) PER LE AREE FABBRICABILI Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, adottato in applicazione delle disposizioni dell

Dettagli

Regolamento per l applicazione dell Imposta Unica Comunale (IUC)

Regolamento per l applicazione dell Imposta Unica Comunale (IUC) COMUNE DI SPOTORNO PROVINCIA DI SAVONA Regolamento per l applicazione dell Imposta Unica Comunale (IUC) ALLEGATO A) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 12 GIUGNO 2014 word\regolamenti\c.c. n.

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI COMUNE DI BARASSO Provincia di Varese REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ENTRATA IN VIGORE: 27 OTTOBRE 1995 AGGIORNAMENTI: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 35 DEL 27.09.1999

Dettagli

COMUNE DI VALSAMOGGIA. (Provincia di Bologna)

COMUNE DI VALSAMOGGIA. (Provincia di Bologna) COMUNE DI VALSAMOGGIA (Provincia di Bologna) REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (I.U.C. - TA.SI.) ART. 1 COMMI 639 E SS. LEGGE 147/2013 SS.MM.II. Approvato con delibera

Dettagli

COMUNE DI BERGEGGI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE

COMUNE DI BERGEGGI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE COMUNE DI BERGEGGI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE 1. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/07/2014 1. Indice Art. 1 Istituzione e composizione del

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 32 del 17.06.2013 Modificato dal Consiglio Comunale con atto n.

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Art.1 ISTITUZIONE DELLA TASSA 1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

Dettagli

COMUNE DI BOTRUGNO (Prov. LECCE)

COMUNE DI BOTRUGNO (Prov. LECCE) COMUNE DI BOTRUGNO (Prov. LECCE) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) (art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147) (approvato con deliberazione di Consiglio

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI Città di Lecce REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 19 luglio 2010 Emendato con deliberazione di Consiglio Comunale n.

Dettagli

C O M U N E DI S C A N Z O R O S C I A T E

C O M U N E DI S C A N Z O R O S C I A T E C O M U N E DI S C A N Z O R O S C I A T E Provincia di Bergamo REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI SOMMARIO ART. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA pag. 4 ART.

Dettagli

I STEP: La superficie di riferimento

I STEP: La superficie di riferimento Tarsu/Tia Tia I STEP: La superficie di riferimento La bolletta La visura Bolletta e visura: quale superficie ai fini Tarsu? Spesso vi è coincidenza tra superficie catastale e superficie dichiarata ai fini

Dettagli

PER L APPLICAZIONE DEI CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI

PER L APPLICAZIONE DEI CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEI CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/09/2013 I N D I C E Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO Art. 2 OGGETTO

Dettagli

C O M U N E D I V I D O R

C O M U N E D I V I D O R C O M U N E D I V I D O R Provincia di Treviso REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 05.05.2014 Art. 1 - Oggetto del Regolamento 1. Le

Dettagli

Comune di Azzano San Paolo

Comune di Azzano San Paolo Comune di Azzano San Paolo Provincia di Bergamo IMPOSTA UNICA COMUNALE. REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Approvato con delibera C.C. n.21 del 08/09/2014

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 21/05/2014 SOMMARIO L IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO,

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREMESSA Art. 1 Oggetto del Regolamento II presente regolamento disciplina i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative previste

Dettagli

COMUNE DI MOZZANICA PROVINCIA DI BERGAMO

COMUNE DI MOZZANICA PROVINCIA DI BERGAMO COMUNE DI MOZZANICA PROVINCIA DI BERGAMO REGOLAMENTO COMUNALE PER LE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE CONCESSE NELL AMBITO DEGLI STRUMENTI DI PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TESSUTO COMMERCIALE NEL CENTRO STORICO (adottato

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA di alcune fattispecie di violazioni in materia di TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA di alcune fattispecie di violazioni in materia di TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI Allegato A COMUNE DI ORISTANO REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA di alcune fattispecie di violazioni in materia di TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SCADENZA 15 febbraio 2010 Approvato con delibera del

Dettagli

INFORMATIVA I.M.U. 2013 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. Novità rispetto all anno 2012

INFORMATIVA I.M.U. 2013 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. Novità rispetto all anno 2012 INFORMATIVA I.M.U. 2013 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Ai sensi dell articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a partire dal 1.01.2012 è stata anticipata,

Dettagli

COMUNE DI ALSENO (Provincia di Piacenza)

COMUNE DI ALSENO (Provincia di Piacenza) COMUNE DI ALSENO (Provincia di Piacenza) IMPOSTA UNICA COMUNALE COMPONENTE TASI REGOLAMENTO Approvato con atto del Consiglio Comunale n. in data Indice Articolo 1 Oggetto Articolo 2 Soggetto attivo Articolo

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNE DI VALPELLINE REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA COMMUNE DE VALPELLINE RÉGION AUTONOME DE LA VALLÉE D AOSTE REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Fr. Les Prailles, 7 11010 VALPELLINE

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREMESSA Art. 1 Oggetto del Regolamento II presente regolamento disciplina i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative previste

Dettagli

COMUNE DI LEVERANO (Provincia di Lecce)

COMUNE DI LEVERANO (Provincia di Lecce) COMUNE DI LEVERANO (Provincia di Lecce) REGOLAMENTO PER LA DEFIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI (approvato con atto deliberativo del C.C. n. 08 del 01/04/2004) SCHEMA DI REGOLAMENTO PROPOSTO DALL ASSERRORE

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI: ICI E TARSU

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI: ICI E TARSU COMUNE DI CHIOMONTE Provincia di Torino SERVIZIO TRIBUTI REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI: ICI E TARSU Approvato dal C.C. nella seduta del 20 Dicembre 20008 con atto n 40/08

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA UNICA MUNICIPALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA UNICA MUNICIPALE COMUNE di TONARA (Provincia di Nuoro) Viale della Regione, 8 0784/63823 0784/63246 P.IVA 00162960918 Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del.2014 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREMESSA Art. 1 Oggetto del Regolamento II presente regolamento disciplina i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative previste

Dettagli

Regolamento per la disciplina dell Imposta di soggiorno

Regolamento per la disciplina dell Imposta di soggiorno COMUNE DI PASSIGNANO SUL TRASIMENO Area Economico Finanziaria Tributi Cultura Ufficio Tributi Regolamento per la disciplina dell Imposta di soggiorno Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15

Dettagli

INDICE ARTICOLO 1: ARTICOLO 2: ARTICOLO 3: ARTICOLO 4: ARTICOLO 5: ARTICOLO 6: ARTICOLO 7: ARTICOLO 8: ARTICOLO

INDICE ARTICOLO 1: ARTICOLO 2: ARTICOLO 3: ARTICOLO 4: ARTICOLO 5: ARTICOLO 6: ARTICOLO 7: ARTICOLO 8: ARTICOLO INDICE ARTICOLO 1: Finalità ARTICOLO 2: Aliquote ARTICOLO 3: Detrazioni ARTICOLO 4: Aree fabbricabili ARTICOLO 5: Versamenti ARTICOLO 6: Rimborsi ARTICOLO 7: Funzionario responsabile ARTICOLO 8: Rinvii

Dettagli

COMUNE DI MANIACE PROVINCIA DI CATANIA

COMUNE DI MANIACE PROVINCIA DI CATANIA COMUNE DI MANIACE PROVINCIA DI CATANIA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI TASSE - VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ONERI DIRITTI - SPESE - RISCOSSIONE COATTIVA. 1 I N D I C E

Dettagli

COMUNE DI RIESI. (Provincia di Caltanissetta) REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. Articoli del Regolamento

COMUNE DI RIESI. (Provincia di Caltanissetta) REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. Articoli del Regolamento COMUNE DI RIESI (Provincia di Caltanissetta) REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI Articoli del Regolamento Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art.

Dettagli

COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA ( PROVINCIA DI TRAPANI )

COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA ( PROVINCIA DI TRAPANI ) COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA ( PROVINCIA DI TRAPANI ) UFFICIO TRIBUTI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) (artt. 52 e 59, decreto legislativo 15 dicembre 1997. n. 446,

Dettagli

UTENZA NON DOMESTICA

UTENZA NON DOMESTICA COMUNE DI ROSTA Città metropolitana di Torino 10090 ROSTA P.IVA 01679120012 Tributi tel. 011-956.88.12/13/14 s.ruella@comune.rosta.to.it c.gilli@comune.rosta.to.it r.giacalone@comune.rosta.to.it protocollo@pec.comune.rosta.to.it

Dettagli

ESTRATTO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA UNICA COMUNALEI.U.C.

ESTRATTO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA UNICA COMUNALEI.U.C. COMUNE DI CASTELBALDO 35040 - PROVINCIA DI PADOVA ESTRATTO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA UNICA COMUNALEI.U.C. (Approvato con Deliberazione Consiliare n.20 del29/04/2014.) Imposta Unica Comunale

Dettagli

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente Regolamento per la concessione e l erogazione dei contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18

Dettagli

COMUNE DI PONZANO VENETO PROVINCIA DI TREVISO. Regolamento comunale sull Imposta di soggiorno

COMUNE DI PONZANO VENETO PROVINCIA DI TREVISO. Regolamento comunale sull Imposta di soggiorno COMUNE DI PONZANO VENETO PROVINCIA DI TREVISO Regolamento comunale sull Imposta di soggiorno Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 23.06.2015 Articolo 1 - Istituzione dell imposta

Dettagli

COMUNE DI CAPANNORI PROVINCIA DI LUCCA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

COMUNE DI CAPANNORI PROVINCIA DI LUCCA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ALLEGATO B COMUNE DI CAPANNORI PROVINCIA DI LUCCA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Risultante dalle seguenti deliberazioni: deliberazione di C.C. n. 14 del 27/03/2014

Dettagli

COMUNE DI MOZZANICA PROVINCIA DI BERGAMO

COMUNE DI MOZZANICA PROVINCIA DI BERGAMO Allegato alla deliberazione di C.C. n. 41 del 28.11.2011 Il Segretario Comunale Dott.ssa Crescenza Gaudiuso COMUNE DI MOZZANICA PROVINCIA DI BERGAMO REGOLAMENTO COMUNALE PER LE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

Dettagli

TARSU. Richiesta definizione agevolata. COMUNE DI FUTANI Provincia di Salerno Corso Umberto I Tel. 0974953012 Fax.: 0974953411

TARSU. Richiesta definizione agevolata. COMUNE DI FUTANI Provincia di Salerno Corso Umberto I Tel. 0974953012 Fax.: 0974953411 Riservato all'ufficio Prot. N. Del / / 009 «Regolamento per il Condono dei Tributi Locali» (approvato con Delibera del C. C. n. 33 del 31.07.009) Art. 1 1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni

Dettagli

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE (Provincia di Venezia)

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE (Provincia di Venezia) COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE (Provincia di Venezia) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Testo in vigore dal 01 gennaio 2012 Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.

Dettagli

COMUNE DI CAIVANO PROVINCIA DI NAPOLI --------<*>-------- Regolamento Comunale

COMUNE DI CAIVANO PROVINCIA DI NAPOLI --------<*>-------- Regolamento Comunale COMUNE DI CAIVANO PROVINCIA DI NAPOLI ---------------- Regolamento Comunale per l applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani interni Approvato con delibera di C.P. n. 49 del 30/06/1994

Dettagli

COMUNE DI MODENA Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali Servizio Tributi

COMUNE DI MODENA Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali Servizio Tributi COMUNE DI MODENA Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali Servizio Tributi REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE Art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni 1) approvato con deliberazione

Dettagli

CITTÀ DI FIUMICINO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO

CITTÀ DI FIUMICINO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO CITTÀ DI FIUMICINO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) PER GLI ANNI ARRETRATI NON PRESCRITTI Approvato con deliberazione consiliare n. 22 del

Dettagli

IL CONTRIBUTO STATALE PER LA PERDITA DI GETTITO I.C.I. RIFERITA AGLI IMMOBILI DEL GRUPPO CATASTALE D

IL CONTRIBUTO STATALE PER LA PERDITA DI GETTITO I.C.I. RIFERITA AGLI IMMOBILI DEL GRUPPO CATASTALE D Asm Rovigo PROGETTO TECNICO IL CONTRIBUTO STATALE PER LA PERDITA DI GETTITO I.C.I. RIFERITA AGLI IMMOBILI DEL GRUPPO CATASTALE D PRESENTATO DA INDICE 1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO... 3 2. LA DETERMINAZIONE

Dettagli