Regolamento Comunale di Gestione del Compostaggio Domestico
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- Renata Grandi
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1 Comune di La Maddalena Assessorato all Ambiente Regolamento Comunale di Gestione del Compostaggio Domestico dal compost nascono i fiori Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del Pagina 1 di 7
2 Indice Art. 1 Oggetto, finalità e obiettivi del Regolamento Art. 2 Compostaggio domestico Art. 3 - Modalità di adesione al compostaggio domestico Art. 4 Albo Compostatori Art. 5 - Riduzione Tares Art. 6 - Distribuzione compostiere Art. 7 - Attività di controllo e monitoraggio Art. 8 Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali Art. 9 Pubblicità del Regolamento Allegato: Modulo Domanda adesione compostaggio domestico e riduzione TARES. Pagina 2 di 7
3 Art. 1 Oggetto, finalità e obiettivi del Regolamento Il presente Regolamento ha per oggetto le modalità di gestione del servizio di compostaggio domestico al fine di garantire la separazione delle frazioni compostabili con l obiettivo di: ridurre la quantità dei rifiuti urbani prodotti; aumentare la qualità delle frazioni di rifiuto conferito; ridurre i costi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti organici; promuovere la produzione e l utilizzo diretto da parte dei privati cittadini del compost. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a: a) gli scarti di frutta e verdura; b) i gusci d uovo sminuzzati; c) la cellulosa (carta da cucina, fazzoletti di carta); d) gli scarti di cibo; e) i trucioli di legno; f) i fondi di caffè ed i filtri di tè; g) le ramaglie ed il legno purché sminuzzati; h) i fiori recisi; i) le foglie e gli sfalci d erba di giardino; j) la lettiera di piccoli animali; k) le fibre naturali l) quanto normalmente introdotto all interno del contenitore marrone codificato adibito alla raccolta domiciliare della frazione organica. Art. 2 Compostaggio domestico Il Comune promuove il trattamento in proprio di tutte le frazioni organiche e in particolare della frazione organica dei rifiuti urbani attraverso il processo di compostaggio domestico che va condotto nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni di seguito specificate. 1) L utente è tenuto ad avviare a recupero in proprio la frazione organica prodotta nell unità domestica di appartenenza dell utente stesso. Per frazione organica si intendono tutti i rifiuti di natura organica provenienti da attività di preparazione dei pasti e delle pietanze e piccoli quantitativi di vegetali da manutenzione del giardino come specificato all art. 1. 2) L utente, dal momento dell iscrizione all Albo dei Compostatori di cui all art. 4, non potrà conferire al circuito di ritiro/raccolta rifiuti ( porta a porta, isole ecologiche interrate, ecocentro) i rifiuti umidi destinati al compostaggio domestico di cui all art 1. Pagina 3 di 7
4 3) Possono aderire al compostaggio domestico unicamente le utenze domestiche, comprese quelle condominiali, che dispongono di un area verde (orto o giardino) non pavimentata, di proprietà privata, di almeno 50 metri quadrati. 4) L utente s impegna ad applicare i principi del compostaggio domestico al fine dell ottimizzazione del processo e dell ottenimento di compost di qualità, provvedendo ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare e assicurando un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale, evitando in tal modo disagi ai vicini. 5) L utente s impegna ad utilizzare il compost risultante dall attività di compostaggio per corretti fini agronomici. 6) Il compostaggio domestico deve essere realizzato in modo da non recare danno all ambiente, costituire pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per le altre utenze. In caso di difficoltà di gestione del processo di compostaggio, dovrà essere avvertito l ufficio ambiente del Comune e l impresa di gestione dei servizi di igiene urbana. Quest ultima provvederà a consigliare la tecnica più idonea per risolvere le problematiche. 7) Le compostiere concesse in comodato d uso gratuito da parte del Comune devono essere posizionate ad una distanza di almeno tre metri dai confini del lotto. Nel caso in cui la compostiera debba essere posizionata ad una distanza inferiore, è necessaria l autorizzazione scritta del confinante. 8) Attività vietate: E vietato miscelare rifiuti pericolosi con i rifiuti compostabili. E vietato in ogni caso immettere, nei contenitori dei rifiuti comportabili, rifiuti diversi da quelli ai quali siano destinati. E vietato depositare i rifiuti nella compostiera quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio ed abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore, creando in queste situazioni danni paesaggistici e odori molesti per il vicinato ed in generale per le persone. E vietato danneggiare le compostiere offerte in comodato d uso, impiegarle per usi impropri e trasportarle in luoghi diversi da quelli previsti. E vietata la combustione dei rifiuti. E vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto compostabile su tutte le aree pubbliche e private nonché l immissione di rifiuti adibiti al compostaggio, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Pagina 4 di 7
5 Art. 3 - Modalità di adesione al compostaggio domestico Per aderire al compostaggio domestico l utente deve presentare apposita domanda (il modulo è allegato al presente Regolamento). Le utenze residenti che autocertificano il possesso e l utilizzo di un idonea ed efficiente compostiera posizionata su un area verde (orto o giardino) di proprietà privata superiore a 50 mq., della quale hanno l effettiva disponibilità, vengono iscritte di diritto all Albo dei Compostatori. Le utenze che richiedono al Comune la compostiera in comodato gratuito saranno iscritte all Albo dei Compostatori, se risultate idonee, a seguito della consegna della stessa che avverrà a conclusione della procedura descritta all art. 6. Per le utenze condominiali che intendono praticare il compostaggio domestico presso l orto o il giardino in comproprietà, è necessario il consenso di tutti i condomini, anche di coloro i quali non hanno intenzione di praticare il compostaggio domestico. Nel caso di presenza di tale consenso, da dimostrare mediante copia del verbale dell'assemblea di condominio, l amministratore condominiale (o in caso di assenza, un delegato condominiale) dovrà effettuare per l intero condominio l iscrizione unica all Albo Compostatori, indicando l elenco delle utenze che aderiscono a tale pratica. Il presente elenco dovrà essere firmato da tutti gli aderenti ai fini della riduzione della TARES. Art. 4 - Albo Compostatori Il Comune redige l albo dei compostatori contenente i dati delle utenze che hanno effettuato la domanda di adesione al compostaggio domestico, che sono risultate idonee e hanno l effettiva disponibilità della compostiera, come specificato all art. 3. Art. 5 Riduzione Tares Le utenze iscritte all albo dei compostatori avranno diritto alla riduzione del 20% della Tares a partire dall anno successivo a quello dell iscrizione. Tale riduzione dovrà essere rideterminata ed eventualmente riconfermata annualmente dalla Giunta comunale in sede di determinazione delle tariffe. L uso improprio della compostiera o qualsiasi non conformità alle prescrizioni contenute nell art. 2 comportano l automatica ed immediata revoca ed esclusione dalla riduzione per l intero anno di contestazione dell irregolarità ed il ritiro della compostiera (se fornita del Comune). Pagina 5 di 7
6 Art. 6 - Distribuzione compostiere Le compostiere (composter) verranno assegnate in comodato d uso gratuito. È prevista, in questa prima fase, la distribuzione di n. 520 compostiere da 310 litri (dimensioni cm. 79,5 X 59,5 X 98,4), con relative istruzioni per l uso. La distribuzione è riservata ai cittadini residenti che hanno domicilio nel territorio comunale. Il luogo dove dovrà essere posizionata la compostiera potrà essere anche non coincidente con il domicilio, nel qual caso dovrà esserne dimostrata la disponibilità (proprietà, affitto, usufrutto, ecc.) dell area presso la quale posizionare la compostiera. In questa prima fase la distribuzione riguarderà le utenze domestiche monofamiliari non condominiali. Successivamente all approvazione del Regolamento, verrà stabilito, con avviso pubblico dell ufficio ambiente, il termine entro il quale richiedere la compostiera. L Amministrazione Comunale, alla scadenza del termine previsto dall avviso pubblico, predisporrà la graduatoria di assegnazione delle compostiere sulla base dei seguenti criteri: a. Numero dei componenti del nucleo familiare: 1 punto per ogni componente. b. Ubicazione dell abitazione (o, se diverso, del sito presso il quale verrà collocata la compostiera): 1 punto se collocata nel Centro Storico ; 2 punti se collocata in centro abitato o nucleo abitato ; 3 punti se isolata, collocata fuori da Centro Storico, centro abitato o nucleo abitato. b. Superficie dell area verde (orto o giardino) non pavimentata: 1 punto per superficie da 50 a 100 mq; 2 punti per superfici maggiori di 100 mq e fino a 500 mq; 3 punti per superfici maggiori di 500 mq. A parità di punteggio si terrà conto dell ordine cronologico di arrivo delle richieste al protocollo. La graduatoria approvata verrà consegnata al gestore dei servizi di igiene urbana che provvederà alla distribuzione. Alla conclusione della distribuzione, il gestore presenterà al Comune i certificati di consegna delle compostiere e l utente verrà iscritto all Albo dei Compostatori. Pagina 6 di 7
7 La distribuzione di ulteriori compostiere sarà disciplinata tramite avviso pubblico dell ufficio ambiente sulla base dei criteri contenuti nel presente regolamento e potrà riguardare anche cittadini non residenti e utenze condominiali. Art. 7 - Attività di controllo e monitoraggio 1) Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate in via prioritaria dal Corpo di Polizia Locale e da qualsiasi Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell art. 13 della L. 689/ ) Fatte salve le competenze degli Enti preposti per legge al controllo, il Comune attiva la vigilanza per il rispetto del presente regolamento applicando in caso di inadempienza le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa. 3) Le autorità preposte al controllo sono autorizzate ad effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l accertamento dell osservanza alle norme di cui al presente Regolamento. Art. 8 Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 152/06 e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore statale e regionale per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti comunali. Art. 9 Pubblicità del Regolamento Copia del presente Regolamento, a norma della Legge 241/90, sarà a disposizione presso l Amministrazione comunale. L Amministrazione comunale provvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del presente regolamento. Il Regolamento sarà pubblicato sul sito web comunale Ogni altra disposizione di Regolamenti comunali contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata. Pagina 7 di 7
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