CORSO DI FORMAZIONE. Le recenti novità normative e giurisprudenziali nel settore delle attività produttive

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1 Pagina 1 di 17 CORSO DI FORMAZIONE Firenze sede Omniavis Lungarno Colombo n ottobre 2013 Le recenti novità normative e giurisprudenziali nel settore delle attività produttive Acconciatori LR 29/13 Requisiti professionali A cura del dott. Mario Maccantelli consulente Omniavis per la Toscana Lucidi e materiale di supporto contributo n. 5 di 11

2 Pagina 2 di 17 LEGGE REGIONALE N. 29/2013 NORME IN MATERIA DI ACCONCIATORE LA FASE TRANSITORIA SUI REQUISITI PROFESSIONALI Facciamo un passo in dietro per capire la disciplina transitoria della LR n. 29/2013, concernente l ottenimento del requisito professionale da parte di non è arrivato al termine del percorso a causa delle modifiche normative del settembre 2012 (d.lgs. n. 147/2012). Già nella relazione della bozza di LR n. 29/2013 si leggeva: la disciplina legislativa di questa materia ha conosciuto in questi ultimi anni una fase di incertezza normativa derivante dalla non completa operatività della l. 174/2005 che aveva mantenuto in vigore le disposizioni della previgente l. 161/1963, per quanto compatibili con la nuova disciplina, fino all'approvazione delle singole leggi regionali. Tale incertezza, risulta oggi superata dall'entrata in vigore dell'articolo 15 del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno) che ha esplicitamente abrogato la l. 161/1963 nella parte concernente i requisiti di accesso all'attività di acconciatore. Si rende pertanto necessario intervenire con una disciplina transitoria, al fine di dare certezze agli operatori del settore e garantire le posizioni soggettive di coloro che hanno maturato un esperienza lavorativa pluriennale alla data di entrata in vigore della legge regionale; Si ritiene necessaria l'entrata in vigore urgente della legge proprio al fine di eliminare, in tempi più possibile brevi, i dubbi interpretativi nell'applicazione delle norme in questo settore. Quindi, con un colpo di spugna dato dal d.lgs. n. 147/2012, la legge n. 161/63 viene abrogata. I soli requisiti professionali possibili diventano quelli della legge n. 174/2005. Rammentiamo l art. 3 della legge n. 174/2005:

3 Pagina 3 di 17 Art. 3. Abilitazione professionale. 1. Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro: a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni; b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria. (LR 6, c.2, lett. a), punto 3)) La situazione in sintesi In Toscana, dato che mancava una legge regionale in materia, vigeva, fino a un po di tempo fa, sia la legge n. 161/1963 che la legge n. 174/2005. Questo a causa di una precisa disposizione della stessa legge n. 174/2005: Art. 7. Termine di applicazione della legislazione vigente. La legge 14 febbraio 1963, n. 161, la legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e la legge 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con la presente legge, continuano ad avere applicazione fino alla data indicata dalle leggi regionali adottate sulla base dei princìpi recati dalla presente legge. Ai sensi dell art. 2 della legge n. 161/1963, il requisito professionale di acconciatore continuava ad essere riconosciuto con la sola esperienza professionale qualificata (almeno 2 anni) e con l apprendistato. La legge n. 161/1963 demandava il riconoscimento della qualifica alla Commissione provinciale artigianato, poi CCIAA.

4 Pagina 4 di 17 Il 14 settembre 2012, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 147/2012, la legge n. 161/1963 è stata abrogata e la regione Toscana si è trovata: o senza una legge regionale in materia; o senza percorsi formativi formalmente riconosciuti ai sensi della legge n. 174/2005; o con il requisito della sola esperienza abrogato; o senza più la possibilità di riconoscere il requisito professionale basato sull esperienza nei confronti di chi lo aveva già maturato, dato che è venuta meno la disposizione sul riconoscimento da parte della CCIAA e dato che è entrato in vigore l obbligo dell esame terorico-pratico della legge 174/2005; o con un sacco di dipendenti qualificati con 2 anni alle spalle pronti per essere riconosciuti senza poterlo più fare, timorosi di dover intraprendere da capo tutto il percorso formativo della legge 174/2005 In realtà la regione riconosceva validi (e lo fa anche adesso con una disposizione transitoria...) dei corsi di 1800 ore biennali (vedi scheda - link) che di volta in volta venivano approvati in modo specifico. Non c è mai stata uniformità di trattamento sui vecchi corsi da 1800 ore. In genere anche chi finiva il corso passava poi dalla Commissione Artigianato / CCIAA per un riconoscimento automatico e solo formale, ma poteva succedere che qualche comune lo reputasse (a ragione) già valido di per sé. Molte Amministrazioni comunali, dopo il 14/09/2012, hanno comunque accettato pratiche di avvio attività presentata da chi poteva dimostrare di essere stato un dipendente qualificato per almeno 2 anni, interpretando la fattispecie come un diritto acquisito sul quale l abrogazione non poteva intervenire retroattivamente. Infatti leggendo la legge 161/63 si capiva che i 2 anni di attività davano la qualifica in modo automatico: Si ritiene comunque conseguita la qualificazione professionale con un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a due anni da accertarsi attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente.

5 Pagina 5 di 17 L intervento della regione toscana LR n. 29/2013 (BURT del 07/06/2013) norma in materia di acconciatore entrata in vigore il 08/06/2013 DGR n. 532/2013 (BURT del 10/07/2013) indirizzi per la realizzazione dei percorsi di formazione per lo svolgimento dell attività di acconciatore Decreto Dirigenziale n. 2752/2013 (BURT 24/07/2013) repertorio regionale dei profili professionali: approvazione schede descrittive dei percorsi formativi relativi all attività di acconciatore ai sensi della DGR 532/13 Art. 10 della LR 29/2013 norme transitorie 1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno la qualifica di acconciatore o di parrucchiere per uomo o donna assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell articolo 3 della l. 174/ Possono sostenere l esame di cui all articolo 3, comma 1, della l. 174/2005, i soggetti che alla data entrata in vigore dell articolo 15 del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 hanno maturato i seguenti requisiti professionali: a) attività lavorativa svolta in qualità di socio, dipendente o collaboratore presso un impresa di acconciatore per un periodo non inferiore a tre anni; b) attività lavorativa svolta con contratto di apprendistato presso un impresa di acconciatore per la durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria. 3. Le imprese che all entrata in vigore della presente legge già svolgono l attività di acconciatore comunicano al SUAP, entro novanta giorni, il nominativo del responsabile tecnico in possesso dell abilitazione professionale, come previsto dall articolo 5.

6 Pagina 6 di La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all articolo 6, definisce le modalità di gestione dei corsi di qualificazione in itinere alla data di entrata in vigore della presente legge. Punto 9 dell allegato A alla DGR 532/2013 disposizioni transitorie a) Esame ex art. 3 L. 174/05. Secondo quanto previsto dall art. 10, c. 2 della LR n. 29 del 2013 possono sostenere l'esame di cui all'articolo 3, comma 1 della L. n. 174/2005, i soggetti che al , data di entrata in vigore dell articolo 15 del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147, hanno maturato i seguenti requisiti professionali: - attività lavorativa svolta in qualità di socio, dipendente o collaboratore presso un impresa di acconciatore per un periodo non inferiore a tre anni (ai sensi della legge n. 161/63 erano solo 2) - attività lavorativa svolta con contratto di apprendistato presso un impresa di acconciatore per la durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria. Tale esame verterà sui contenuti di base e tecnico professionali previsti nel profilo di addetto parrucchiere unisex presente nel repertorio dei profili professionali alla data di entrata in vigore della legge regionale 29/13. Al fine di organizzare tali attività le Agenzie formative accreditate presentano all Amministrazione Provinciale un progetto specifico solo per lo svolgimento dell esame, secondo quanto previsto dalla DGR n. 48 del e dagli specifici avvisi pubblici provinciali emanati in esecuzione della stessa. Ai fini dell accesso all esame le Agenzie Formative verificano i requisiti di ingresso previsti dalla legge regionale 29/13, i quali devono essere dimostrati attraverso idonea documentazione. Per quanto riguarda la composizione della commissione esame e le modalità di svolgimento dell esame si osservano le previsioni di cui al numero 7 e 8 della presente delibera.

7 Pagina 7 di 17 b) Corsi di formazione in essere Ai sensi di quanto previsto dall art. 10 comma 4 della LR n. 29/13, in relazione corsi di qualificazione in itinere alla data di entrata in vigore della Legge regionale stessa, si osservano le seguenti modalità di gestione: - I corsi di formazione per Addetto parrucchiere unisex della durata di 1800 ore, iniziati ma non conclusi alla data di entrata in vigore della LR n. 29/13 continuano a svolgersi secondo la normativa previgente (quindi abilitano alla professione come titolare) - I corsi di formazione per Addetto parrucchiere unisex non ancora avviati, ma che hanno già ottenuto il riconoscimento dell Amministrazione Provinciale, devono essere riprogettati nei contenuti e nel monte orario ed adeguati secondo quanto previsto dalla Legge regionale stessa e dai successivi atti attuativi - Le domande di riconoscimento dei corsi di formazione, il cui iter procedurale non è ancora concluso, possono ottenere il riconoscimento solo se i contenuti dei corsi sono progettati conformemente a quanto previsto dalla Legge regionale e dai successivi atti attuativi. Se un Amministrazione comunale non fosse sicura della validità di un corso professionale potrebbe rivolgersi alla Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze Settore Formazione e Orientamento: referente: Stefania TOMMASINI stefania.tommasini@regione.toscana.it Indirizzo: VIA PICO DELLA MIRANDOLA 22/ FIRENZE Stanza: 208 Telefono:

8 Pagina 8 di 17 Un esempio dell offerta di un Agenzia Formativa della Toscana Lunedì 21 Ottobre: Esame Sanatoria Acconciatori Con l entrata in vigore della legge Regionale n. 29 del 3/06/2013 viene data completa attuazione alla normativa che regola l attività di Acconciatore. Per l esercizio di tale attività è previsto il requisito soggettivo obbligatorio del possesso dell abilitazione professionale. Senza tale requisito non è più possibile svolgere l'attività di Acconciatore. Coloro che all entrata in vigore della legge sono già in possesso dell attestato di qualifica di acconciatore o di parrucchiere (rilasciati a suo tempo dall Albo Artigiani o Camera di Commercio), oppure attestato dopo corso biennale tramite Agenzia Formativa riconosciuta dalla Regione, non sono previsti ulteriori adempimenti: sono già a posto e non devono fare nulla.

9 Pagina 9 di 17 A chi non possiede i requisiti obbligatori, scuola (...) offre l opportunità di sostenere l esame e mettersi in regola. chi può sostenere l'esame: I soggetti che pur non essendo in possesso dell attestato di qualifica, e cioè che non hanno richiesto alla Camera di Commercio il rilascio dell attestato di qualifica, ma che entro il 14 settembre 2012, hanno maturato i requisiti di esperienza lavorativa di almeno tre anni, possono ottenere l attestato senza l obbligo di frequentare gli appositi corsi, ma semplicemente con un esame teorico pratico. quali sono i requisiti di esperienza lavorativa? Aver maturato, alla data del 14 settembre 2012, una esperienza lavorativa svolta in qualità di socio o collaboratore familiare presso un impresa di acconciatura per un periodo non inferiore a tre anni (dimostrabile da visura previdenziale della Camera di Commercio) Aver maturato, alla data del 14 settembre 2012, una esperienza lavorativa di dipendente presso un impresa di acconciatura non inferiore a tre anni (dimostrabile da Scheda professionale rilasciata dal Centro per l Impiego o Libretto di lavoro) Aver maturato, alla data del 14 settembre 2012, una esperienza lavorativa svolta come apprendista presso un impresa di acconciatore per la durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, in genere di 4 anni. (dimostrabile da Scheda Professionale del Centro per l Impiego) Per chi vuole approfondire l apprendistato:

10 Pagina 10 di 17 ANALIZZIAMO IL RESTO DELLA LR N. 29/2013 E GUARDIAMO I REQUISITI PER CHI PARTE DA ZERO Una chiave di lettura per capire i requisiti professionali Le professioni sono materia a potestà legislativa concorrente. La formazione professionale è competenza residuale delle Regioni. In altre parole, i requisiti di accesso alla professione li determina lo Stato, come ottenere tali requisiti spetta alle Regioni (vedi, in questo caso, accordo stato/regioni del 2007). Ecco perché nella somministrazione alimenti e bevande si applica l art. 71 del d.lgs. n. 59/2010 o nell attività estetica si applica, in pratica, la legge n. 1/1990 e (inversione di tendenza rispetto a qualche anno fa) La questione è spiegata bene dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 108/2012, con la quale la legge regionale toscana sulla panificazione ha superato il vaglio della verifica di costituzionalità. APRO PARENTESI SULLA PANIFICAZIONE per segnalare che ancora i corsi per la panificazione non sono stati previsti e quindi il panificatore, per adesso, nella SCIA avvio attività (se non li ha già) può solo dichiarare che le farà appena pronti (vedi LR 18/2011). Un estratto della sentenza c.cost. n. 108/ non è dubbio che spetti alla potestà legislativa dello Stato individuare le figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici, e di formulare così i principi fondamentali della materia professioni, dai quali può svilupparsi la legislazione regionale di dettaglio (sentenza n. 353 del 2003; in seguito, tra le altre, sentenze n. 77 del 2011, n. 132 del 2010, n. 139 del 2009, n. 93 del 2008, n. 459 del 2005, n. 319 del 2005). Al riguardo questa Corte ha precisato che il nucleo della potestà statale «si colloca nella fase genetica di individuazione normativa della professione: all esito di essa una particolare attività lavorativa assume un tratto che la distingue da ogni altra e la rende oggetto di una posizione qualificata nell ambito dell ordinamento giuridico, di cui si rende espressione, con funzione costitutiva, l albo» (sentenza n. 230 del 2011). Ove, pertanto, la legge definisca i tratti costitutivi peculiari di una

11 Pagina 11 di 17 particolare attività professionale e le modalità di accesso ad essa, in difetto delle quali ne è precluso l esercizio, l intervento legislativo non si colloca nell ambito materiale della formazione professionale, ma, semmai, lo precede (sentenze n. 300 del 2007 e n. 449 del 2006). Una volta, invece, che la legge statale abbia dato vita ad un autonoma figura professionale «non si spiega per quale motivo le Regioni, dotate di potestà primaria in materia di formazione professionale, non possano regolare corsi di formazione relativi alle professioni ( ) già istituite dallo Stato» (sentenza n. 271 del 2009), fermo restando che l esercizio di tale attribuzione regionale non è necessariamente subordinato a siffatto requisito preliminare, ma può venire realizzato nell interesse formativo di qualunque lavoratore, anche al di fuori di un tipico inquadramento professionale di quest ultimo, purché con ciò non si dia vita ad una nuova professione, rilevante in quanto tale nell ordinamento giuridico. Alla competenza legislativa regionale relativa alla previsione, organizzazione e disciplina dei corsi formativi si accompagna, come di consueto (sentenza n. 116 del 2006), la potestà di sanzionare in via amministrativa la violazione degli obblighi che ne conseguono. Ciò premesso, appare chiaro che le norme impugnate non solo non hanno per oggetto l individuazione di un profilo professionale, ma neppure cumulano illegittimamente requisiti di accesso all attività di responsabile della produzione del panificio, rispetto a quanto richiesto dall art. 4 del d.l. n. 223 del 2006, e tantomeno richiedono condotte tali che, in assenza di esse, verrebbe meno l effetto abilitante prodotto dalla sola segnalazione certificata di inizio attività, cosa che sarebbe invece preclusa alla legislazione regionale (sentenza n. 82 del 1997). Ferma infatti la facoltà di esercitare l attività in ragione della sola segnalazione prevista dall art. 4 del d.l. n. 223 del 2006, e dunque in conformità alla norma interposta nel presente giudizio, il responsabile dell attività produttiva è tenuto ad assoggettarsi a formazione professionale entro un termine (art. 3, commi 2 e 3, della legge impugnata), compiuto il quale il legislatore regionale, in mancanza della formazione, non ha interdetto l ulteriore esercizio della professione, ma ha solo comminato la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all art. 5,

12 Pagina 12 di 17 comma 3, impugnato, in tal modo osservando pienamente i limiti propri della competenza residuale. Chiudo parentesi LR n. 29/2013, art. 1 possibilità di vendita beni accessori all attività senza applicazione della LR n. 28/2005; le imprese possono avvalersi anche di soggetti non inseriti stabilmente nell impresa ricorrendo alla tipologie contrattuali previste (affitto di poltrona) esercizio congiunto di due soggetti giuridici diversi dell attività estetica e di acconciatore o unica società che svolge entrambe le attività. devono essere garantiti i requisiti per entrambe le attività Oggetto dell attività. definizione di cui alla legge n. 174/2005 Art. 2 Art. 6 I requisiti professionali sono quelli della legge n. 174/2005. La regione con DGR 532/2013 ha previsto (come da accordo Stato-Regioni del 2007) che (per maggiore chiarezza riporto la legge n. 174/2005, integrata con la delibera regionale): per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro: a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni (1200 ore esame finale che NON abilita all attività in forma autonoma allegato A dec.dir. n. 2752/13) seguito da

13 Pagina 13 di 17 a.1) un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico (600 ore esame finale tecnico-pratico che abilita all attività in forma autonoma allegato B dec.dir. n. 2752/13) oppure da a.2) un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni (al termine esame teorico pratico che abilita all attività in forma autonoma) b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica (150 ore - esame finale tecnico-pratico che abilita all attività in forma autonoma allegato C dec.dir. n. 2752/13) il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b), consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere e che intendano ottenere l'abilitazione di cui all'articolo 3, sono tenuti: a frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale disciplinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 (100 ore al termine

14 Pagina 14 di 17 esame teorico pratico che abilita all attività in forma autonoma allegato D dec.dir. n. 2752/13) Coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa qualificata, in qualità di dipendente, familiare coadiuvante o socio partecipante al lavoro presso imprese di barbiere, non inferiore a tre anni, sono ammessi a sostenere l'esame di cui all'articolo 3, comma 1, previa frequenza del corso di riqualificazione (vedi sopra). Il citato corso può essere frequentato anche durante il terzo anno di attività lavorativa specifica A parere mio i barbieri non acconciatori sono casi eccezionali Art. 3 scia telematica al SUAP la modulistica del TTR diventa vincolante (quando ci sarà in modo ufficiale) varie ipotesi di termine per sospensione, superato il termine l attività deve essere cessata (sarà riavviata a piacimento...) il subingresso avviene con semplice comunicazione Art. 4 L attività di acconciatore può essere svolta esclusivamente in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e di sicurezza, nonché dotati di specifica destinazione d uso (da approfondire nel regolamento comunale) Non è ammesso lo svolgimento dell attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio Possibilità di esercizio a domicilio in caso di bisogno o per manifestazioni e presso ospedali, caserme ecc.

15 Pagina 15 di 17 Possibilità di esercizio al domicilio dell esercente (la legge 174/2005 lo prevede in via generale e lo demanda alla normativa regionale) a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di urbanistica, edilizia, sanità e sicurezza e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi e in regola con le vigenti normative (non è fatta salva, naturalmente, la specifica destinazione d uso) Ricordiamo l art. 10 della LR n. 53/2008 (legge regionale sull artigianato): L attività artigiana può essere esercitata in luogo fisso a ciò adibito o presso l abitazione dell imprenditore artigiano o di uno dei soci che partecipano al lavoro o in altra sede individuata con il committente, oppure in forma ambulante o di posteggio Nei locali dove è svolta l attività di acconciatore devono essere esposte le tariffe professionali applicate per i diversi trattamenti. Art. 5 (impresa in generale) Per ogni sede dell impresa dove viene esercitata l attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell impresa stessa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell abilitazione professionale (deve avere superato l esame teorico-pratico a parte diritti acquisiti) (imprese artigiana) Nel caso di impresa artigiana individuale esercitata in una sola sede, il responsabile tecnico deve essere designato nella persona del titolare, oppure, in caso di società, in uno o più soci partecipanti al lavoro. In presenza di impresa artigiana esercitata in più sedi, per ogni sede deve essere designato un responsabile tecnico Il responsabile tecnico deve essere sempre presente durante lo svolgimento dell attività In caso di malattia/assenza temporanea del R.T. il titolare dell esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea

16 Pagina 16 di 17 abilitazione professionale, il quale è soggetto all obbligo di presiedere il locale durante lo svolgimento dell attività La variazione del R.T. è comunicata al SUAP. Ritengo che la variazione temporanea non debba essere comunicata Chi deve possedere i requisiti? Ai sensi della legge, tutti coloro che svolgono materialmente e professionalmente l attività, sia che rivestano la qualifica di soci, dipendenti o titolari devono possedere dei requisiti professionali (eccetto apprendisti o inserimenti in costanza di corso di formazione). Per ogni sede operativa di impresa deve essere designato un responsabile tecnico che deve assicurare la sua presenza durante l esercizio dell attività. Posti questi due principi, si possono enumerare i seguenti casi: L impresa artigiana nella forma dell impresa individuale presuppone che il titolare debba possedere il requisito L impresa non artigiana nella forma dell impresa individuale presuppone che il titolare possa anche non essere in possesso del requisito professionale. In tale caso il requisiti sarà vantato dal responsabile tecnico (dipendente o familiare coadiuvante, ecc.) L impresa artigiana nella forma della società, ai sensi della legge n. 443/1985 presuppone che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale. In questo caso la maggioranza dei soci deve essere in possesso del requisito dando per scontato che la maggioranza lavori come acconciatore, ma potrebbe anche verificarsi il caso in cui un socio, comunque lavoratore in azienda, si occupi di altre mansioni e non di attività di acconciatore (manutenzione, pulizia, gestione). In questo caso potrebbe verificarsi che la maggioranza dei soci non possieda il requisito (es. 3 soci di cui un acconciatore, un factotum non acconciatore e uno non lavoratore).

17 Pagina 17 di 17 Nel caso di impresa non artigiana nella forma della società potrebbe verificarsi che anche nessun socio sia in possesso del requisito professionale. In tale caso il requisito sarà vantato dal responsabile tecnico Art. 7 Entro centottanta giorni dall entrata in vigore della presente legge (08/06/2013), i comuni provvedono ad adeguare i propri regolamenti alle norme legislative statali e regionali vigenti in materia. Se non li adeguano, è chiaro che si applicano per quanto compatibili con la nuova normativa Art. 9 Le sanzioni sono di competenza del Comune il comune è l autorità competente sanzioni in caso mancata esposizione della SCIA (retaggio del passato) sanzioni per mancata esposizione dei prezzi delle prestazioni sanzioni per svolgimento attività in assenza del responsabile tecnico. Qua occorre interpretare in modo ragionevole: Pensiamo al caso di tre soci con la qualifica professionale per attività autonoma. Uno dei tre è designato come responsabile tecnico. Questo va in un mese in ferie, si applica la sanzione? Certo che no.

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