REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA PROVINCIA DI PORDENONE CITTÀ DI MANIAGO

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1 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA PROVINCIA DI PORDENONE CITTÀ DI MANIAGO PIANO COMUNALE DI SETTORE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE (L.R. 6 dicembre 2004, n. 28) Variante n. 21 al Piano Regolatore Generale Comunale NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Progetto a cura di: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE DIEGM DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA, GESTIONALE E MECCANICA Prof. Ing. Michele Midrio Prof. Ing. Paolo Bettini Dott. Ing. Stefano Boscolo Consulente coprogettista: Dott. Arch. Roberto Altieri

2 Provincia di Pordenone Città di Maniago Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile Norme Tecniche di Attuazione SOMMARIO SIGLE ED ABBREVIAZIONI... 2 ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE...3 ART. 2 ELABORATI DEL PIANO... 3 ART. 3 DEFINIZIONI... 3 ART. 4 AREE SIGNIFICATIVE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI... 4 ART. 5 INSTALLAZIONE O MODIFICA DI IMPIANTI FISSI PER TELEFONIA MOBILE E PONTI RADIO... 5 ART. 6 IMPIANTI MOBILI PER TELEFONIA MOBILE... 7 ART. 7 INSTALLAZIONE DI PONTI RADIO SU STRUTTURE ESISTENTI E MICROCELLE... 7 ART. 8 IMPIANTI DI COMPETENZA DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEL SERVIZIO SANITARIO... 8 ART. 9 CATASTO RADIOFREQUENZE... 8 ART. 10 PRESCRIZIONI PER L INTEGRAZIONE PAESAGGISTICA... 8 ART. 11 PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE PER LE VARIE AREE PREFERENZIALI... 9 ART. 12 PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLE RETI ART. 13 COMMISSIONE CONSULTIVA ART. 14 VIGILANZA E CONTROLLI AMBIENTALI ART. 15 AZIONI PER IL RISANAMENTO ART. 16 SANZIONI ART. 17 INFORMAZIONI E TRASPARENZA ART. 18 MODULISTICA E DOCUMENTAZIONE RIFERIMENTI NORMATIVI ALLEGATI Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Gestionale e Meccanica DIEGM - Università degli Studi di Udine 1

3 Provincia di Pordenone Città di Maniago Piano di Settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile Norme Tecniche di Attuazione SIGLE ED ABBREVIAZIONI ARPA: ASS: CTRN: D.Lgs.: DPCM: FVG: L.R.: PCR: PRGC: RFI: SSR: Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente Azienda per i Servizi Sanitari Carta Tecnica Regionale Numerica Decreto Legislativo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Friuli Venezia Giulia Legge Regionale Protezione Civile della Regione Piano Regolatore Generale Comunale Rete Ferroviaria Italiana Servizio Sanitario Regionale Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Gestionale e Meccanica DIEGM - Università degli Studi di Udine 2

4 Provincia di Pordenone Città di Maniago Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile Norme Tecniche di Attuazione ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE 1. Il territorio del comune di Maniago è soggetto alle prescrizioni ed ai vincoli contenuti nel presente Piano di localizzazione degli impianti di telefonia mobile, ai sensi della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 28, e del relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2005, n. 094/Pres Il presente Piano costituisce variante al PRGC per quanto attiene alla disciplina dell installazione e della modifica degli impianti per la telefonia mobile e dei ponti radio. 3. Il comma 3 dell articolo 93 delle norme tecniche di attuazione del PRGC (introdotto dalla variante n. 6 al PRGC giusta delibera del Consiglio Comunale n. 116 del 12/12/2001 al punto 6.E) viene sostituito dal testo seguente: 3. Le prescrizioni di cui al comma 1 e 2 non si applicano nei casi di installazione e modifica di impianti destinati alla telefonia mobile e di ponti radio relativi alla telefonia mobile e fissa. Per tali tipologie di impianti valgono le norme contenute nell apposito Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile, redatto ai sensi della L.R. 28/2004. ART. 2 ELABORATI DEL PIANO 1. Il Piano è composto dai seguenti elaborati: Relazione di analisi e progetto illustrante l inquadramento teorico, la definizione del quadro metodologico, l analisi dello stato di fatto e le scelte progettuali; le presenti Norme tecniche di attuazione ; elaborati grafici: Tavola 1 Misure di campo elettrico tratte dal catasto ARPA scala 1:10.000; Allegati: Tavole Isolinee di campo elettrico scala 1: Le tavole riportano le isolinee di campo, calcolate per le antenne inserite nel catasto radiofrequenze dell ARPA; Tavole Aree preferenziali e aree incompatibili Vincoli scala 1: Le tavole indicano le aree ritenute idonee all installazione di antenne per la telefonia mobile, le aree incompatibili e i vincoli a cui è soggetto il territorio comunale. Tavole Diagrammi di copertura UMTS per impianti posizionati nelle aree preferenziali. Le tavole indicano la copertura di rete UMTS conseguibile localizzando impianti di telefonia mobile in ognuna delle aree preferenziali. ART. 3 DEFINIZIONI 1. Ai fini del presente Piano si intende per: a) Impianto fisso per telefonia mobile La stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile di qualsiasi potenza, escluse le microcelle, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile; 1 D ora in avanti, il Piano di localizzazione degli impianti per la telefonia mobile verrà definito come Piano, la Legge Regionale come L.R. 28/2004, ed il relativo Regolamento di Attuazione come Regolamento. Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Gestionale e Meccanica DIEGM - Università degli Studi di Udine 3

5 Provincia di Pordenone Città di Maniago Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile Norme Tecniche di Attuazione b) Impianto mobile per la telefonia mobile La stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, posizionata per sopperire a esigenze di copertura dovute a eventi straordinari che insistano su uno stesso sito per un periodo non superiore a novanta giorni consecutivi; c) Ponte radio L apparecchiatura accessoria necessaria, in una data postazione, ad assicurare il collegamento fisso punto-punto e punto-multipunto a servizio della telefonia mobile e fissa; d) Microcella La stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, di dimensioni ridotte e potenza totale al connettore d antenna non superiore a 5 Watt 2. Ai fini dell applicazione delle presenti norme si considerano di dimensioni ridotte i pannelli radianti aventi i seguenti ingombri massimi: o nel caso di antenne per il sistema UMTS o DCS 350x350 mm e profondità 100 mm, comprensivi dell eventuale rivestimento; o nel caso di antenne per il sistema GSM 600x600 mm e profondità 100 mm, comprensivi dell eventuale rivestimento. e) Esposizione La condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale; f) Limite di esposizione Il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione. Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 khz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione fissati dal DPCM g) Esposizione della popolazione Ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. ART. 4 AREE SIGNIFICATIVE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI 1. Il Piano individua le seguenti aree significative ai fini della localizzazione delle antenne per la telefonia mobile nel territorio comunale: a) aree incompatibili con la localizzazione di impianti per la telefonia mobile, in base all art. 8 comma 1 della L.R. 28/ Edifici e relative pertinenze interamente destinati a: asili nido; scuole di ogni ordine e grado; attrezzature per l assistenza alla maternità, l infanzia e l età evolutiva; attrezzature per l assistenza agli anziani; attrezzature per l assistenza ai disabili; 2 Definizione di microcella in base alla L.R. 28/2004. Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Gestionale e Meccanica DIEGM - Università degli Studi di Udine 4

6 Provincia di Pordenone Città di Maniago Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile Norme Tecniche di Attuazione ospedali e altre strutture adibite alla degenza; b) aree incompatibili con la localizzazione di impianti per la telefonia mobile, in base all art. 8 comma 2 della L.R. 28/2004 zone interessate da biotopi istituiti ai sensi della L.R. 42/1996 e successive modifiche 3 ; c) aree sottoposte a vincoli di tipo: paesaggistico e storico culturale (ai sensi del D.Lgs.. 22 gennaio 2004, n. 42); forestale, idrogeologico e ambientale in genere; d) aree idonee alla localizzazione di impianti per la telefonia mobile, distinte in: aree preferenziali di proprietà pubblica; aree preferenziali di proprietà privata; e) territorio neutro : parte del territorio ove non sono presenti vincoli o limitazioni, ma in cui non emerge una particolare attitudine alla localizzazione degli impianti. Il territorio neutro risulta costituito da tutte le parti del territorio esterne alle aree di cui ai punti da a) a d). ART. 5 INSTALLAZIONE O MODIFICA DI IMPIANTI FISSI PER TELEFONIA MOBILE E PONTI RADIO 1. L'installazione e la modifica delle strutture o della tipologia delle apparecchiature per impianti fissi per telefonia mobile e ponti radio sono soggette a concessione o autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune. Sono fatte salve le disposizioni dell articolo 87, comma 3 bis, del D.Lgs. 259/2003 e successive modifiche. 4 In tale ipotesi il Comune può chiedere, prima dell inizio dei lavori, una diversa collocazione delle attrezzature di cui all articolo 3, comma 1, lettere a) e c) (impianti fissi per telefonia mobile e ponti radio). 2. La progettazione e la realizzazione dei nuovi impianti, nonché la modifica di quelli esistenti, devono rispettare i principi di tutela della salute dei cittadini formalizzati dal DPCM , e le presenti norme di attuazione. 3. I nuovi impianti fissi per telefonia mobile e ponti radio possono essere installati solo all interno delle aree preferenziali indicate dal Piano. In casi eccezionali, e per periodi di tempo limitati, il Comune potrà consentire l installazione di nuovi impianti su strutture già utilizzate per la telefonia mobile, anche se queste non ricadono all interno di aree preferenziali. 4. La modifica è ammessa anche per gli impianti esistenti che non ricadono all interno delle aree preferenziali. Per modifica di impianto si intende ogni variazione di una o più delle seguenti caratteristiche: struttura di sostegno delle antenne; coordinate Gauss Boaga del centro elettrico dell antenna; direzioni di massima irradiazione rispetto al Nord geografico; altezza del centro elettrico dal suolo e dall altezza in gronda dell edificio in caso di installazione su edificio; numero delle antenne trasmittenti; 3 Nel territorio di Maniago non sono presenti biotopi istituiti ai sensi della L.R. 42/ Si richiama il testo dell art. 87 comma 3 bis del D.Lgs. 259/2003, come modificato dal D.L. 14 novembre 2003, n. 315 (convertito in legge con L. 16 gennaio 2004, n. 5): "Ad uso esclusivo interno della Società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa ed al fine di garantire un maggiore livello di sicurezza e di affidabilità della rete ferroviaria italiana, è sufficiente la denuncia di inizio attività di cui al comma 3 per l'istallazione, su aree ferroviarie, di un rete di telecomunicazioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità indicati al comma 1.". Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Gestionale e Meccanica DIEGM - Università degli Studi di Udine 5

7 Provincia di Pordenone Città di Maniago Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile Norme Tecniche di Attuazione singolo valore del tilt meccanico; singolo valore del tilt elettrico; potenza totale al connettore d antenna; guadagno in dbi caratteristico dell antenna per la banda di frequenze utilizzata in downlink; polarizzazione; marca e modello antenna. 5. Il Comune rilascia la concessione o l autorizzazione edilizia previa: a) verifica di eventuali incompatibilità di cui all articolo 4, comma 1, lettere a) e b); b) acquisizione dei pareri vincolanti dell Agenzia regionale per la protezione dell ambiente (ARPA) e dell Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente (ASS), qualora non sussistano le incompatibilità di cui all articolo 4, comma 1, lettera a). Per i ponti radio non è prevista l acquisizione dei pareri preventivi vincolanti. 6. Per installazioni in aree soggette a vincoli di cui alla parte terza del D.Lgs 42/2004 (Beni paesaggistici), la relativa autorizzazione è rilasciata dal Sindaco o da un suo delegato, previo parere della Commissione edilizia così come integrata secondo il disposto dell'articolo 133 della L.R , n Il gestore inoltra contestualmente: al Comune la richiesta del titolo edilizio abilitativo, all ARPA e all ASS la richiesta dei pareri vincolanti di cui al comma 4, lettera b); ciascun Ente può richiedere, per una sola volta, l integrazione della documentazione prodotta. 8. Gli oneri relativi all acquisizione dei pareri e quelli relativi alle verifiche successive all attivazione sono a carico del gestore degli impianti. 9. L ARPA e l ASS trasmettono al Comune i pareri entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. 10. Il procedimento si conclude entro novanta giorni dalla domanda e il Comune ne dà comunicazione alla Regione, all ARPA e all ASS. 11. Nel caso di cui all articolo 87, comma 3 bis, del D.Lgs 259/2003, e successive modifiche, sono allegati alla denuncia di inizio attività i pareri favorevoli dell ARPA e dell ASS. 12. Gli impianti devono essere realizzati, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla data della concessione o autorizzazione edilizia. 13. Il gestore dà comunicazione preventiva alla Regione, al Comune, all ARPA e all ASS della data di attivazione, per gli aspetti di competenza. 14. In caso di dismissione o riallocazione dell impianto il gestore è obbligato alla rimessa in pristino del sito dismesso e a darne comunicazione al Comune, all ARPA e all ASS. Il gestore, all atto del rilascio della concessione o dell autorizzazione edilizia, costituisce una garanzia fideiussoria a favore del Comune, nelle forme di cui all articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie), a copertura degli oneri di demolizione e rimessa in pristino del sito. 15. Nel caso della richiesta di installazione in aree di proprietà pubblica, il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione con l Amministrazione Comunale che assegna l area e definisce le condizioni di utilizzo della stessa (inclusa l eventuale futura gestione in co-siting), gli indennizzi relativi, la durata della concessione. 16. In sede di stipula della convenzione di cui al comma precedente, l Amministrazione indicherà al gestore il punto esatto, all interno dell area preferenziale prescelta, in cui collocare i nuovi impianti. L Amministrazione potrà, in alternativa, richiedere al gestore di individuare il punto più idoneo all installazione, al fine di contemperare le esigenze di integrazione paesaggistica con quelle di copertura del servizio di telefonia. 17. Ai fini dell installazione di nuovi impianti le cui opere implichino lo studio degli aspetti idrogeologici e/o forestali del sito (ad esempio interventi in alveo, stabilizzazioni di versanti, strade su pendii ecc.), insieme al progetto andrà presentata copia delle specifiche relazioni (geologica, idraulica-forestale) e copia di autorizzazioni o pareri già acquisiti presso enti competenti se previsti dalle leggi vigenti in materia. Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Gestionale e Meccanica DIEGM - Università degli Studi di Udine 6

8 Provincia di Pordenone Città di Maniago Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile Norme Tecniche di Attuazione ART. 6 IMPIANTI MOBILI PER TELEFONIA MOBILE 1. L attivazione degli impianti mobili per telefonia mobile è soggetta a nulla osta preventivo del Comune, previa acquisizione dei pareri vincolanti dell ARPA e dell ASS. Il gestore inoltra contestualmente al Comune la richiesta di nulla osta, all ARPA e all ASS la richiesta dei pareri vincolanti. 2. Il nulla osta è rilasciato entro settantacinque giorni dalla data di ricezione della domanda. L ARPA e l ASS formulano i pareri di competenza entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Ciascun Ente può richiedere, per una sola volta, l integrazione della documentazione prodotta. 3. Il gestore comunica al Comune, all ARPA e all ASS l attivazione dell impianto, nonché l avvenuta dismissione dello stesso, che deve avvenire entro novanta giorni dall attivazione. 4. In caso di mancata dismissione dell impianto nei termini previsti, il medesimo è considerato ai fini urbanistici quale impianto fisso per telefonia mobile da assoggettare alle disposizioni di cui all articolo 5 e alle sanzioni di cui all articolo 15, comma 3. Il Comune provvede alla demolizione dell'impianto e alla rimessa in pristino del sito dimesso, addebitandone la spesa al gestore. 5. L attivazione degli impianti mobili per telefonia mobile necessari per eventi straordinari e di durata limitata a quindici giorni sono soggette a comunicazione preventiva al Comune interessato, all ARPA e all ASS territorialmente competente, corredata delle caratteristiche tecniche dell impianto e della certificazione del gestore attestante la conformità dell impianto ai limiti di cui al decreto del DPCM e successive modifiche. 6. Gli oneri relativi alle verifiche successive all attivazione sono a carico del richiedente l'installazione degli impianti. ART. 7 INSTALLAZIONE DI PONTI RADIO SU STRUTTURE ESISTENTI E MICROCELLE 1. L'installazione di ponti radio su strutture esistenti e la realizzazione di microcelle, come definite all art. 3 comma 1 lettera d), sono soggette a denuncia di inizio attività. 2. Il gestore presenta al Comune la denuncia di inizio attività, corredata delle caratteristiche tecniche dell impianto e della certificazione del gestore attestante la conformità dell impianto ai limiti di cui al DPCM , e successive modifiche e ne dà contestuale comunicazione all ARPA e all ASS. 3. Le installazioni devono essere ultimate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla data della denuncia di inizio attività. 4. Il gestore dà comunicazione preventiva alla Regione, al Comune, all ARPA e all ASS della data di attivazione per gli adempimenti di competenza. 5. Gli oneri relativi alle eventuali verifiche sono a carico del gestore di rete. 6. La realizzazione di microcelle è ammessa anche in siti non ricadenti all interno delle aree preferenziali. 7. L installazione di microcelle su edifici e pertinenze di interesse storico, architettonico-ambientale, archeologico, soggetti a vincolo di cui alla parte seconda del D.Lgs 42/2004, è preventivamente autorizzata dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Archeologici, Artistici e Storici del Friuli Venezia Giulia. 8. In casi eccezionali, per motivate esigenze di servizio, il Comune può assentire l installazione di microcelle in deroga alle incompatibilità di cui all art. 4, comma 1, lettera a). 9. Le microcelle possono essere installate esclusivamente: a) su facciate di edifici esistenti con ricorso a elementi di ancoraggio senza sbracci o comunque con sbracci minimi non chiaramente visibili da terra; b) su coperture di fabbricati attraverso elementi di sostegno di ingombro contenuto e aventi altezza dal piano di appoggio non superiore a 3 metri, incluse le microcelle; c) su sostegni di stazioni radio base esistenti, senza sbracci o con sbracci minimi; d) su sostegni esistenti quali pali per l illuminazione pubblica, per la cartellonistica stradale, Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Gestionale e Meccanica DIEGM - Università degli Studi di Udine 7

9 Provincia di Pordenone Città di Maniago Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile Norme Tecniche di Attuazione sostegni per semafori, sempre eliminando o riducendo al minimo eventuali sbracci; e) all interno di insegne luminose in modo non visibile o, opportunamente mascherate, su elementi di arredo urbano. 10. Non è ammessa la realizzazione di nuove strutture da terra per l alloggiamento di microcelle. 11. Le microcelle, i loro eventuali elementi di sostegno e i relativi alloggiamenti per gli apparati di controllo dovranno rispettare le norme di integrazione paesaggistica di cui agli artt. 10 e 11, ove applicabili. ART. 8 IMPIANTI DI COMPETENZA DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEL SERVIZIO SANITARIO 1. Le opere, gli impianti e le infrastrutture di competenza della Protezione civile della Regione necessari alla realizzazione e all implementazione tecnico-operativa delle reti radio di comunicazione di emergenza, da attuarsi ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), dell articolo 2, comma 7, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modifiche dalla legge 267/1998, e dell articolo 1, commi 6 e 7, del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali), convertito con modifiche dalla legge 365/2000, nonché quelli del Servizio sanitario regionale sono realizzati nel rispetto delle localizzazioni previste dal Piano, nei limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, e successive modifiche e in deroga alla normativa regionale che prevede l acquisizione di autorizzazioni, nullaosta, pareri o assensi comunque denominati, previa comunicazione al Comune, all ARPA e all ASS competenti per territorio. 2. Qualora sia necessario per comprovate esigenze operative di servizio individuare localizzazioni diverse da quelle previste dal Comune, queste sono definite di concerto tra il Sindaco e rispettivamente la PCR e il SSR; il concerto costituisce variante al Piano. ART. 9 CATASTO RADIOFREQUENZE 1. I gestori di impianti di telefonia comunicano entro novanta giorni dal rilascio del titolo abilitativo le caratteristiche tecniche dell impianto all ARPA per l inserimento nel catasto regionale di cui all articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000). ART. 10 PRESCRIZIONI PER L INTEGRAZIONE PAESAGGISTICA 1. Nella progettazione e realizzazione degli impianti si deve tener conto delle norme di integrazione paesaggistica contenuta nel presente articolo. Con integrazione paessagistica si intende l insieme di azioni che permettono di ridurre la percezione visiva degli impianti di telefonia mobile e che comprendono anche la ricerca di soluzioni architettoniche formali adeguate. Su tutto il territorio comunale si applicano i medesimi principi di integrazione paesaggistica. 2. I nuovi impianti di telefonia mobile devono essere realizzati utilizzando le migliori tecnologie disponibili in modo da mitigare l impatto visivo. Nella progettazione degli impianti si deve tener conto della necessità di preservare il paesaggio urbano e rurale. 3. Per ogni nuovo impianto vengono elaborate soluzioni di integrazione paesaggistica adeguate alla qualità architettonica ed estetica dell ambiente circostante e che permettano di perseguire gli obiettivi di copertura radioelettrica. 4. Ogni potenziale localizzazione viene verificata dal punto di vista dell impatto visivo, confrontando lo stato di fatto con la proposta situazione finale, da almeno due punti di vista significativi, uno da vicino ed uno da lontano, anche attraverso l utilizzo di tecniche di rendering o fotoinserimenti. 5. Nella modifica degli impianti esistenti per adeguarli alle nuove tecnologie, o nell installazione di Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Gestionale e Meccanica DIEGM - Università degli Studi di Udine 8

10 Provincia di Pordenone Città di Maniago Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile Norme Tecniche di Attuazione nuovi impianti, si deve limitare il numero complessivo di pannelli radianti complessivamente installati, ricorrendo, ove tecnicamente possibile, all utilizzo di antenne multi-banda; si deve inoltre privilegiare l impiego di antenne nelle quali sia possibile agire sul tilt elettrico per evitare gli sbracci altrimenti necessari per il tilt meccanico. 6. Le antenne devono fare corpo coi loro appoggi: eventuali sbracci, la cui lunghezza deve essere minima, possono essere concessi solo qualora venga dimostrato che essi sono tecnicamente indispensabili. Devono inoltre essere evitati i ballatoi per l ispezione lungo i sostegni o alla sommità degli stessi, compatibilmente con il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza. Le scalette per l ispezione dei sostegni saranno ammesse solo per installazioni lontane da contesti di interesse storico-artistico o paesaggistico e dovranno comunque avere il minimo ingombro tecnicamente possibile. 7. Le antenne vanno armonizzate con le linee salienti degli edifici o dei piloni. 8. Vanno usati, ove possibile, pali o altro genere di sostegni che permettano di ridurre la percezione visiva dell antenna e del suo appoggio. 9. Nelle aree rurali o naturali la localizzazione dell impianto deve essere fatta in modo da ridurre la sua percezione visiva. Quando è tecnicamente possibile, sono preferite le localizzazioni ove il sostegno è parzialmente mascherato. 10. Al fine di rispettare l integrità visiva degli edifici, delle infrastrutture e dei paesaggi, l installazione di antenne non deve creare disarmonie dimensionali rispetto alle proporzioni che esistono già nel paesaggio. Nel caso di installazioni in prossimità o sulla copertura di un fabbricato, dovrà essere curato il rapporto tra l altezza del nuovo manufatto e l altezza dell edificio. 11. Le installazioni sul tetto degli edifici vanno realizzate in modo da estendere le linee verticali dell edificio. La posizione e la forma di pali e tralicci devono essere in armonia con le linee verticali del paesaggio e l eventuale ritmo dettato da altre infrastrutture esistenti. 12. Per le parti visibili degli impianti, devono essere utilizzati materiali che si armonizzino visivamente ai materiali originali dell edificio o dell infrastruttura e tinte che riducano al minimo la percezione visiva dell installazione. 13. Al fine di armonizzare visivamente gli impianti, qualora installate su coperture di fabbricati, le antenne devono essere allontanate dal bordo del tetto e devono seguire le linee verticali dell edificio. Le antenne vanno preferibilmente localizzate su un piccolo sostegno (palina) al centro del tetto o del terrazzo. Ove possibile, vanno evitate soluzioni che richiedano l uso di stralli visibili da terra. 14. Le antenne andranno, se possibile rese meno visibili mediante il ricorso a mascheramenti. 15. Le basi dei sostegni devono essere realizzate in modo da ridurre la percezione visiva di tutti gli elementi tecnici posti al piede dei sostegni. 16. Ai fini della mitigazione, per il locale tecnico sarà preferito uno stile architettonico adeguato all ambiente circostante l impianto anche mediante la creazione di uno schermo visivo attorno al piede del sostegno, soprattutto in presenza di elementi dissonanti con l ambiente. Lo schermo visivo potrà essere costituito da specie vegetali in essenze compatibili con quelle autoctone o mediante movimentazione del terreno, oppure mediante la realizzazione di elementi tecnici interrati. È comunque preferibile alloggiare gli apparati tecnici in shelter dalle dimensioni contenute. Nei casi in cui il vano tecnico risulti eccessivamente visibile da contesti di pregio storico o paesaggistico, il Comune potrà chiedere di remotizzare gli apparati di controllo, ubicandoli in punti meno esposti, sempre che ciò non risulti tecnicamente impossibile. 17. Nel caso di microcelle installate nell ambito delle facciate degli edifici esistenti, esse dovranno essere coerenti con le facciate stesse. 18. Nel caso di microcelle necessarie alla copertura di gallerie dedicate alla mobilità, le dimensioni delle antenne potranno essere similari a quelle degli impianti fissi per telefonia mobile. ART. 11 PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE PER LE VARIE AREE PREFERENZIALI 1. In aggiunta alle prescrizioni contenute nel precedente articolo, valgono le seguenti norme complementari di integrazione paesaggistica, distinte per specifiche aree preferenziali: Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Gestionale e Meccanica DIEGM - Università degli Studi di Udine 9

11 Provincia di Pordenone Città di Maniago Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile Norme Tecniche di Attuazione AREA A01 Zona industriale L eventuale installazione di nuovi impianti in quest area dovrà prevedere la possibilità di ospitare almeno due gestori sul nuovo sostegno. AREA A02 Via Pordenone (c/o sito Vodafone ID 471) L eventuale installazione di nuovi impianti sarà ammessa solo sul traliccio già esistente o su un nuovo sostegno maggiormente curato sotto il profilo dell integrazione paesaggistica. AREA A03 Via Ragogna (c/o sito Wind ID 936) Eventuali nuove installazioni saranno consentite solo in co-siting con l impianto esistente ricorrendo, se necessario, alla sostituzione del palo esistente con uno tecnicamente utile all alloggiamento di antenne di almeno due gestori. Si dovrà inoltre completare la schermatura degli apparati tecnici alla base del sostegno attraverso l impianto di siepi. AREA A04 Via Arba (c/o sito H3G ID 2443) Eventuali nuove installazioni saranno consentite solo in co-siting con l impianto esistente ricorrendo, se necessario, alla sostituzione del palo esistente con uno tecnicamente utile all alloggiamento di antenne di almeno due gestori. AREA A05 Via Marco Polo (area verde) Nell area sarà ammessa l installazione di un unica struttura, da impiegarsi anche in modo diversificato (illuminazione pubblica), se ritenuto utile dall Amministrazione. AREA A06 Via Cassandra Svincolo viario loc. Fratta L area è composta da due porzioni, una di proprietà pubblica (Provincia di Pordenone) e l altra di proprietà privata. L eventuale installazione di impianti in quest area dovrà prevedere la possibilità di ospitare più gestori sullo stesso sostegno. È ammessa infatti l installazione di un unica struttura. Se richiesto dall Amministrazione, si dovranno impiegare tipologie di sostegno compatibili con utilizzi diversificati, quali, ad esempio, pali per l illuminazione stradale e/o per cartellonistica stradale. AREA A07 Via dei Fabbri L eventuale installazione di impianti in quest area dovrà prevedere la possibilità di ospitare più gestori sullo stesso sostegno. Sarà ammessa infatti l installazione di un unica struttura. La scelta del punto esatto entro cui collocare l impianto dovrà permettere di sfruttare la parziale schermatura data dai capannoni artigianali. AREA A08 Serbatoio Pascoli L eventuale installazione di impianti in quest area dovrà prevedere la possibilità di ospitare almeno due gestori sullo stesso sostegno e dovrà sfruttare il naturale schermo visivo costituito dalla vegetazione circostante. AREA A09 Serbatoio S. Carlo L eventuale installazione di impianti in quest area dovrà prevedere la possibilità di ospitare almeno due gestori sullo stesso sostegno e dovrà sfruttare il naturale schermo visivo costituito dalla vegetazione circostante. AREA A10 Via dello Stadio Si dovrà installare un unica nuova struttura di sostegno in grado di ospitare tre o più gestori. Solo in caso di dimostrata impossibilità tecnica di realizzare una struttura avente la caratteristica suddetta e che allo stesso tempo garantisca un adeguato inserimento paesaggistico, sarà ammessa l installazione di due strutture, ciascuna in grado di ospitare due gestori. Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Gestionale e Meccanica DIEGM - Università degli Studi di Udine 10

12 Provincia di Pordenone Città di Maniago Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile Norme Tecniche di Attuazione AREA A11 Innesto S.S. 251/S.P. 69 (c/o sito Wind ID 937) Eventuali nuove installazioni saranno consentite solo in co-siting con l impianto esistente ricorrendo, se necessario, alla sostituzione del palo esistente con uno tecnicamente utile all alloggiamento di antenne di almeno due gestori. AREA A12 Via della Repubblica c/o svincolo S.S. 251/S.P. 69 L eventuale installazione di impianti in quest area dovrà prevedere la possibilità di ospitare più gestori sullo stesso sostegno. Sarà ammessa infatti l installazione di un unica struttura. Nella scelta del punto esatto in cui collocare l impianto, saranno privilegiate le localizzazioni che risulteranno mascherate dai capannoni industriali o dalla cabina di alimentazione elettrica presenti nell area. AREA A13 Serbatoio pensile loc. Maniagolibero Si dovrà valutare la possibilità di installare l eventuale impianto di telefonia mobile sulla sommità della cisterna: in alternativa la nuova struttura dovrà sfruttare il mascheramento visivo offerto dal serbatoio. FABBRICATO F1 Via Umberto I (c/o sito Vodafone ID 472) Il fabbricato si affaccia su Piazza Italia: le nuove antenne dovranno essere posizionate in modo da renderle il meno visibili possibile dalle adiacenze degli edifici di interesse storico-artistico, valutando il possibile mascheramento della struttura di sostegno e dei pannelli radianti. ART. 12 PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLE RETI 1. I gestori presentano al Comune il proprio programma di sviluppo della rete entro il 15 marzo di ogni anno. 2. Il programma di sviluppo, oltre all individuazione degli impianti esistenti, contiene: le proposte di nuove localizzazioni, intese sia come siti puntuali che come aree di ricerca; le proposte di modifica degli impianti esistenti; i diagrammi di copertura. 3. Qualora il programma di sviluppo non venga presentato nei termini, si prescinde da esso. 4. Analogamente anche la RFI, la PCR ed il SSR presentano al Comune il proprio programma di implementazione della rete nel medesimo termine dei gestori. 5. Qualora necessario, a seguito della presentazione dei suddetti programmi di sviluppo, il Comune avvia le procedure di variante al Piano nel rispetto dei tempi di cui all articolo 6 del Regolamento. ART. 13 COMMISSIONE CONSULTIVA 1. L Amministrazione comunale costituisce una commissione consultiva, di cui assume la presidenza, cui sono chiamati a partecipare non meno di tre e non più di sette rappresentanti di soggetti pubblici e privati, nonché di portatori di interessi diffusi, designati anche congiuntamente da enti ed organizzazioni appartenenti ad aree omogenee, con il compito di contribuire alla formulazione del Piano e di assicurare un adeguata consultazione a supporto delle scelte pianificatorie comunali. La durata della Commissione è fissata in anni I partecipanti esterni all amministrazione sono scelti tra i designati dai seguenti soggetti: enti ed aziende pubblici e privati; ARPA; Azienda per i Servizi Sanitari; gestori; associazioni ecologiste ed ambientaliste; Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Gestionale e Meccanica DIEGM - Università degli Studi di Udine 11

13 Provincia di Pordenone Città di Maniago Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile Norme Tecniche di Attuazione ordini professionali; associazioni di categoria; comitati di cittadini; circoscrizioni (se presenti). 3. La Commissione è convocata, qualora necessario, per valutare le ricadute derivanti dalla applicazione del Piano e per indicare eventuali correttivi da inserire nelle varianti al Piano. ART. 14 VIGILANZA E CONTROLLI AMBIENTALI 1. Le funzioni di controllo e vigilanza sono esercitate dall ARPA. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti all'ass. 2. L ARPA e l'ass provvedono a inoltrare i verbali di accertamento delle infrazioni al Comune di Maniago per l avvio degli eventuali procedimenti di riduzione a conformità e/o sanzionatori. ART. 15 AZIONI PER IL RISANAMENTO 1. Le azioni di risanamento degli impianti che superano i limiti di cui al DPCM devono essere eseguite secondo le modalità indicate nell allegato I progetti degli impianti, previsti dall iter di risanamento, devono essere redatti conformemente al modello C allegato, eccetto il caso di delocalizzazione di impianti per telefonia mobile per i quali deve essere seguito l iter previsto dall art. 5 della L.R. 28/2004 quali nuovi impianti. ART. 16 SANZIONI 1. In caso di installazione o modifiche di impianti fissi per telefonia mobile, impianti mobili per telefonia mobile, ponti radio e microcelle, non conformi al titolo edilizio abilitativo, il Comune ordina al gestore di rendere conforme l installazione, fissando il termine per l adeguamento. Viene altresì applicata una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore a euro e non superiore a euro. 2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il Comune ordina la demolizione dell impianto e la rimessa in pristino del sito dimesso, con spese a carico del gestore. 3. La mancata dismissione dell impianto mobile per la telefonia mobile entro novanta giorni dall attivazione comporta la sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore a euro e non superiore a euro, oltre all applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme urbanistiche. 4. In caso di superamento dei limiti di esposizione o di omessa riduzione a conformità, si applicano le sanzioni previste dalla legge nazionale. ART. 17 INFORMAZIONI E TRASPARENZA 1. Gli impianti, fissi e mobili per la telefonia mobile, a esclusione delle microcelle, dovranno essere dotati di idoneo cartello informativo posizionato permanentemente, in luogo accessibile e visibile al pubblico, riportante: a. la data e il numero dell autorizzazione; b. la data di attivazione; c. i dati del gestore; d. i riferimenti relativi alle relazioni tecniche dell ARPA e dell ASS territorialmente competente; e. l indirizzo internet del sito curato dall ARPA (catasto radiofrequenze regionale). Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Gestionale e Meccanica DIEGM - Università degli Studi di Udine 12

14 Provincia di Pordenone Città di Maniago Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile Norme Tecniche di Attuazione 2. Gli impianti mobili per la telefonia mobile di cui all ART. 6, dovranno essere dotati di idoneo cartello informativo posizionato per tutta la durata della permanenza dell impianto, in luogo accessibile e visibile al pubblico, riportante: a. le date di comunicazione, installazione, attivazione, disattivazione e dismissione dell impianto; b. la descrizione dell evento straordinario che motiva la necessità dell impianto; c. i dati identificativi del gestore. 3. Entro 90 giorni dall entrata in vigore del Piano, i gestori provvedono a loro spese all affissione del cartello informativo di cui al comma 1 anche per gli impianti già presenti sul territorio comunale. 4. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta l irrogazione, da parte del Comune, di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore a euro e non superiore a euro. ART. 18 MODULISTICA E DOCUMENTAZIONE 1. Gli allegati costituenti modulistica e documentazione devono intendersi modificabili qualora ciò si renda necessario in seguito a cambiamenti del quadro legislativo di riferimento. 2. La richiesta di concessione o autorizzazione edilizia per l installazione e la modifica delle strutture o della tipologia delle apparecchiature per impianti fissi per telefonia mobile e ponti radio, e la richiesta di pareri vincolanti per l installazione o la modifica degli impianti fissi per telefonia mobile, di cui all art. 6, è redatta con i contenuti riportati nell allegato La richiesta di nulla osta preventivo e di parere vincolante per gli impianti mobili per telefonia mobile, di cui all art. 7, è redatta con i contenuti riportati nell allegato La comunicazione di attivazione e installazione degli impianti mobili per telefonia mobile per eventi straordinari e di durata inferiore a quindici giorni, di cui all art. 7, è redatta con i contenuti riportati nell allegato La denuncia di inizio attività per l installazione di ponti radio su strutture esistenti e microcelle, di cui all art. 8, è redatta con i contenuti riportati nell allegato L analisi di impatto elettromagnetico, da allegare alla richiesta di pareri vincolanti per impianti fissi e mobili per telefonia mobile, di cui agli articoli 6, 7 e 8, è redatta con i contenuti riportati nel modello A allegato. 7. La comunicazione delle caratteristiche tecniche degli impianti mobili per telefonia mobile per eventi straordinari e di durata inferiore a quindici giorni di cui all art. 7 e quella dei ponti radio e delle microcelle di cui all art. 8 è redatta con i contenuti riportati nel modello B allegato 8. La comunicazione delle caratteristiche tecniche dei ponti radio, di cui all art. 8, da inoltrarsi all ARPA per le verifiche di competenza entro novanta giorni dalla attivazione, è redatta con i contenuti riportati nel modello B allegato. 9. L accertamento della compatibilità del progetto delle nuove sorgenti di campo elettromagnetico da installare sul territorio con i limiti di cui al DPCM del va effettuata secondo le modalità indicate nell allegato 5 al Regolamento. 10. La comunicazione preventiva di attivazione di impianti fissi e mobili di telefonia mobile, ponti radio e microcelle va effettuata secondo le modalità indicate nell allegato 7. Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Gestionale e Meccanica DIEGM - Università degli Studi di Udine 13

15 Provincia di Pordenone Città di Maniago Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile Norme Tecniche di Attuazione RIFERIMENTI NORMATIVI Si richiamano i principali riferimenti normativi nazionali e regionali relativi all impiantistica per la telefonia mobile e ai limiti di esposizione per la salvaguardia della salute dei cittadini. 1. Legge regionale della Regione Friuli Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28, Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile. 2. Regolamento di attuazione della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 28, approvato con Decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2005, n. 094/Pres. 3. Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle Comunicazioni Elettroniche. 4. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 khz e 300 GHz. 5. Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 198, Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell articolo 1, comma 2, della Legge 21 dicembre 2001, n Legge 22 febbraio 2001, n. 36, Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. 7. Raccomandazione del Consiglio Europeo del 12 luglio 1999 (519/1999/CE) relativa alla limitazione dell esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz. 8. Decreto del Ministero dell Ambiente 10 settembre 1998, n. 381, Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana. 9. Legge 31 luglio 1997, n. 249, Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo. 10. Norma Italiana CEI 211-7, data pubblicazione , classificazione 211-7, prima edizione, Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell intervallo di frequenza 100 khz-300 GHz, con riferimento all esposizione umana. Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Gestionale e Meccanica DIEGM - Università degli Studi di Udine 14

16 Provincia di Pordenone Città di Maniago Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile Norme Tecniche di Attuazione ALLEGATI Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Gestionale e Meccanica DIEGM - Università degli Studi di Udine 15

17 ALLEGATO 1 Domanda per il rilascio della autorizzazione/concessione edilizia e pareri vincolanti per l installazione o modifica delle strutture o della tipologia delle apparecchiature per impianti fissi di telefonia mobile e ponti radio (art. 5 Legge regionale n. 28 del 6 dicembre 2004) Al Comune di Maniago All Azienda Sanitaria competente per territorio All ARPA FVG Il sottoscritto nato a il residente a via n nella sua qualità di della società con sede in n Chiede Il rilascio della concessione/autorizzazione edilizia relativo alla installazione/modifica delle strutture o della tipologia delle apparecchiature per impianti fissi per telefonia mobile/ponti radio per il seguente impianto: Codice Indirizzo n Nel comune di Estratti catastali Inoltre, richiede contestualmente all ASS e all ARPA i previsti pareri vincolanti per l impianto fisso di telefonia mobile presentando l analisi di impatto elettromagnetico secondo il modello A. Le caratteristiche tecniche dei ponti radio verranno comunicate all ARPA per le verifiche di competenza entro novanta giorni dall attivazione secondo il modello B. Data Firma

18 ALLEGATO 2 Domanda per il rilascio del nulla osta preventivo e pareri vincolanti per impianti mobili per telefonia mobile (art. 6 Legge regionale n. 28 del 6 dicembre 2004) Al Comune di Maniago All Azienda Sanitaria competente per territorio All ARPA FVG Il sottoscritto nato a il residente a via n nella sua qualità di della società con sede in n Chiede Il nulla osta preventivo per il seguente impianto mobile per telefonia mobile: Codice Indirizzo n Nel comune di Estratti catastali Inoltre, chiede contestualmente all ASS e all ARPA i previsti pareri vincolanti per l impianto mobile di telefonia mobile presentando l analisi di impatto elettromagnetico secondo il modello A. Data Firma

19 ALLEGATO 3 Comunicazione preventiva per l attivazione e l installazione di impianto mobile per telefonia mobile necessario per eventi straordinari (art. 6 comma 5, Legge regionale n. 28 del 6 dicembre 2004) Al Comune di Maniago All Azienda Sanitaria competente per territorio All ARPA FVG Il sottoscritto nato a il residente a via n nella sua qualità di della società con sede in n Dà comunicazione preventiva dell installazione/attivazione del seguente impianto mobile di telefonia mobile necessario per eventi straordinari: Codice Da installarsi in via n Nel comune di Estratti catastali Attivato/installato per un periodo inferiore a 15 giorni, dal giorno al giorno Dichiara, inoltre, la conformità dell impianto descritto ai limiti di cui al DPCM del , presentando la documentazione di cui al modello B. Data Firma

20 ALLEGATO 4 Denuncia di inizio attività per installazione di ponti radio su strutture esistenti e di microcelle (art. 7 Legge regionale n. 28 del 6 dicembre 2004) Al Comune di Maniago All Azienda Sanitaria competente per territorio All ARPA FVG Il sottoscritto nato a il residente a via n nella sua qualità di della società con sede in n Dà comunicazione di inizio attività per il seguente impianto: ponte radio/microcella: Codice Da installarsi in via n Nel comune di Estratti catastali Attivo dal giorno Dichiara inoltre la conformità dell impianto descritto ai limiti di cui al DPCM del , presentando la documentazione di cui al modello B. Data Firma

21 ALLEGATO 5 1. Premessa Le presenti procedure definiscono le modalità per l accertamento della conformità del progetto di impianti fissi e mobili di telefonia mobile, ponti radio e microcelle ai limiti di campo elettromagnetico indicati dal DPCM La conformità del progetto viene eseguita verificando che non vi siano superamenti dei limiti di esposizione valutando in primo luogo il campo elettrico prodotto dal solo impianto in esame, mediante l utilizzo di modelli predittivi di calcolo, in secondo luogo il campo elettrico che risulta dalla somma del contributo dell impianto in esame e di quello degli altri impianti a radiofrequenza nell area mediante ulteriori simulazioni predittive e misure di fondo. 2. Definizioni (i termini in corsivo rimandano a successive definizioni) Simulazione singola: simulazione effettuata con il solo impianto da installare. Simulazione complessiva: simulazione effettuata inserendo anche tutti gli impianti preesistenti. Impianti preesistenti: stazioni radio base preesistenti all installazione del nuovo impianto che forniscono nel volume di analisi del nuovo impianto un contributo normalizzato maggiore o uguale a 0,01 (corrispondente ad un campo elettrico di 0,6 V/m in caso di limite di 6 V/m). Si tratta di un criterio ispirato dalle procedure di riduzione a conformità dettate dal DPCM Vengono considerate stazioni radio base preesistenti anche quelle per le quali è stato dato dall ARPA parere di conformità o di conformità condizionato, salvo il caso in cui il Comune o il gestore abbiano comunicato la mancata installazione dell impianto. Contributo normalizzato: è determinato dividendo il quadrato del valore del campo elettrico per il quadrato del valore limite corrispondente. Volume di analisi: volume evidenziato dalla simulazione singola, nel quale si prevedono valori di campo elettrico che comportano un contributo normalizzato maggiore o uguale a 0,01. Nel caso in cui il limite da considerare sia il valore di cautela, pari a 6 V/m, il volume di analisi si identifica con la zona racchiusa dalla superficie di isolivello a 0.6 V/m. Volume di controllo: volume evidenziato dalla simulazione complessiva, nel quale si prevedano valori di campo elettrico superiori al 50% del limite considerato. Punti di controllo: punti nei quali si eseguono singole misure di fondo. Tali punti sono individuati sia all interno del volume di controllo (punti di controllo significativi) sia nel rimanente volume di analisi (punti di controllo in mappatura). Ingombri teorici degli edifici: Sono individuati in pianta mediante le proiezioni degli edifici o di parti di edifici sulla planimetria della zona e in altezza dalla differenza tra le rispettive quote gronda e quote piede, con riferimento alla Carta Tecnica Regionale. Intersezione: sono le intersezioni grafiche che si realizzano quando, considerate le opportune sezioni orizzontali dei lobi e utilizzate le massime risoluzioni possibili per planimetria e isolinee di campo calcolate mediante simulazione, risulta che l isolinea è almeno tangente alla linea di delimitazione delle aree o degli edifici interessati. Intersezione con edifici: intersezione dell isolinea a 6 V/m con la linea di delimitazione dell edificio sulla planimetria fino ad una quota pari all altezza in gronda indicata dalla CTR. Intersezione con pertinenze esterne di edifici o aree intensamente frequentate: intersezione dell isolinea a 6 V/m con la linea di delimitazione dell area in esame sulla CTR, fino ad un altezza di 2 metri dal piano di calpestìo. I 2 metri sono necessari per considerare cautelativamente l altezza-uomo. Superamento: superamento dei valori di cautela, degli obiettivi di qualità o dei limiti di esposizione indicati dal DPCM all interno del volume di analisi dell impianto in esame. Superamento calcolato: si definisce tale il superamento valutato mediante intersezione. Superamento da calcolo più misure di fondo: si definisce tale il superamento determinato dalla somma in quadratura dei valori di campo elettrico calcolati e misurati. Per la determinazione del campo

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