Costo: comma 1-3. Circolante. Minore tra costo e mercato: comma 9. Definizioni Azioni partecipazioni

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1 norme civilistiche, fiscali,principi contabili nazionali e IAS Classificazione Valutazione: art Immobilizzazioni finanziarie Costo: comma 1-3 Circolante Minore tra costo e mercato: comma 9 Università di Milano Bicocca 1 Titoli : pubblici e privati obbligazioni Corso secco Corso tel quel Corso ex cedola Andamento: Tassi interesse Rischio emittente rating Definizioni Azioni partecipazioni Corso tel quel Quotazione ex dividendo Andamento: Fattori generali Fattori specifici Università di Milano Bicocca 2 1

2 Definizioni: fiscalità nel 2011 obbligazioni partecipazioni Cedole interessi Nettisti e lordisti Persone fisiche o titolari reddito impresa Dal % (esclusi titoli di stato, ) Dividendi: se percipienti persone fisiche Partecipazioni non qualificate : 20% a titolo imposta Qualificate: tassazione 40% dei dividendi percepiti nel 2008, dal ,2%... Università di Milano Bicocca 3 Definizioni: fiscalità nel 2012 obbligazioni Cedole interessi Nettisti e lordisti Persone fisiche o titolari reddito impresa: Titoli di stato12,5% Altri titoli dal % partecipazioni Dividendi: se percipienti persone fisiche Partecipazioni non qualificate : 20% a titolo imposta Qualificate: tassazione dei dividendi percepiti dal ,2%... Università di Milano Bicocca 4 2

3 Definizioni: fiscalità obbligazioni Cedole interessi Nettisti e lordisti Persone fisiche o titolari reddito impresa 20 % Modifiche dal 2012 tassazione rendite finanziarie partecipazioni Dividendi: se percipienti persone giuridiche (soc.) esclusi: 95% dividendi Università di Milano Bicocca 5 Definizioni: fiscalità obbligazioni partecipazioni Variazioni di valore del corso Se circolante: ricavi Capital gains In presenza di particolari Condizioni: participation exemption Qualificate: immobilizzazioni fin. Plusvalenze non tassabili, svalutazioni non deducibili. Università di Milano Bicocca 6 3

4 : immobilizzazioni C.C. partecipazioni Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. art bis Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'articolo 2359 si presumono immobilizzazioni. Università di Milano Bicocca 7 : immobilizzazioni C.C. partecipazioni art Sono considerate società controllate: ->50% voti - voti sufficienti x influenza dominante -Infl. Dom. X vincoli contattuali Società collegate: -Influenza notevole -# almeno un quinto (20% ) voti -# un decimo votise società quotata Università di Milano Bicocca 8 4

5 : immobilizzazioni partecipazioni art Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri: 1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. 3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nel successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. Università di Milano Bicocca 9 : immobilizzazioni partecipazioni: segue comma c.c. Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa; Università di Milano Bicocca 10 5

6 : immobilizzazioni partecipazioni: comma c.c. 4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1)[costo], per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis. Università di Milano Bicocca 11 : immobilizzazioni partecipazioni: comma c.c. segue 4segue) Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile; Università di Milano Bicocca 12 6

7 : immobilizzazioni partecipazioni: Informazioni in Nota integrativa Art ) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o a perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito; 22 bis parti correlate Università di Milano Bicocca 13 : immobilizzazioni partecipazioni:art Relazione sulla gestione Dalla relazione devono in ogni caso risultare:. 2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime; Università di Milano Bicocca 14 7

8 : circolante titoli Valutazione: art ) le rimanenze, [i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni] sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione; 10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: «primo entrato, primo uscito» o: «ultimo entrato, primo uscito»; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa; Università di Milano Bicocca 15 Titoli e partecipazioni: valutazione: d) il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari similari alle azioni si intende non comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali conseguentemente non concorrono alla formazione del reddito, né alla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o strumenti; norme fiscali Art. 110 Norme generali sulle valutazioni e) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio. Università di Milano Bicocca 16 8

9 Titoli e partecipazioni: valutazione: 1. I titoli indicati nell articolo 85, comma 1, lettere c), d), ed e), esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le disposizioni dell'articolo 92 (Variazione rimanenze), commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 salvo quanto stabilito nei seguenti commi. norme fiscali Art Valutazione dei titoli 2. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di "pronti contro termine" che prevedono per il cessionario l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli. 3. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non si tiene conto del valore e si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali Università di Milano Bicocca 17 norme fiscali Titoli e partecipazioni. valutazione: Art Valutazione dei titoli 1. I titoli indicati nell articolo 85, comma 1, lettere c), d), ed e), esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le disposizioni dell'articolo 92 (Variazione rimanenze), commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 salvo quanto stabilito nei seguenti commi. Università di Milano Bicocca 18 9

10 Titoli e partecipazioni: valutazione: 2. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di "pronti contro termine" che prevedono per il cessionario l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli. norme fiscali Art Valutazione dei titoli 3. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non si tiene conto del valore e si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali. Università di Milano Bicocca 19 norme fiscali: valore normale ex art. 9 TUIR 4. Il valore normale è determinato: a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell ultimo mese; b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all ammontare complessivo dei conferimenti; c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obbiettivo. Università di Milano Bicocca 20 10

11 Art Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite 2. Per la valutazione dei beni indicati nell articolo 85, comma 1, lettera e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, si applicano le disposizioni dell articolo 94,[Valutazione dei titoli]; tuttavia, per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell ultimo semestre. 3. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali, non è deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata. Università di Milano Bicocca 21 Art Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite 7. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società indicate al comma 6 dai propri soci e la rinuncia degli stessi soci ai crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo ammontare si aggiunge al costo della partecipazione. Università di Milano Bicocca 22 11

12 Art Plusvalenze esenti 1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95% (dal 2008) le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell articolo 86, commi 1, 2 e 3 relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nell articolo 5, escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell articolo 73, comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti requisiti: a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo* mese precedente quello dell avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente; b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; *modifica dal x il 2008 Università di Milano Bicocca 23 Art Plusvalenze esenti c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell articolo 168-bis, comma 4, o, alternativamente, l avvenuta dimostrazione, a seguito dell esercizio dell interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dell articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall inizio del periodo di possesso, l effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al decreto ministeriale di cui al 168-bis; Università di Milano Bicocca 24 12

13 Art Plusvalenze esenti d) esercizio da parte della società partecipata di un impresa commerciale secondo la definizione di cui all articolo 55. Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l attività dell impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell esercizio d impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell esercizio d impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l attività agricola. Università di Milano Bicocca 25 Art Plusvalenze esenti 2. I requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall inizio del terzo periodo d imposta anteriore al realizzo stesso. 3. L esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate ai sensi dell articolo 86, commi 1 e 2, relativamente agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell articolo 44 ed ai contratti di cui all articolo 109, comma 9, lettera b). Università di Milano Bicocca 26 13

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