BUSINESS TOUR OPERATOR CATALOGO WINTER 2015

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "BUSINESS TOUR OPERATOR CATALOGO WINTER 2015"

Transcript

1 BUSINESS TOUR OPERATOR CATALOGO WINTER 2015

2 Per prenotazioni e creazione di preventivi su misura itours Business TOUR OPERATOR Sede Legale: Via Cuneo 19, Pianfei Cn Sede Operativa: Via XX Settembre 47/bis, 12100, Cuneo Centralino: (+39) dalle 9:30 alle 12:30 dalle 14:30 alle 18:00 dal lunedì al venerdì Linea Diretta: (+39) Mail: info@itours.business

3 CARAIBI EMIRATI ARABI CENTRO AMERICA UNITI OFFERTA SPECIALE NOVEMBRE 9gg / 7 nts 9gg/ 7 nts DA 999,00 p.p. DA 690,00 p.p. MALDIVE E Offerte speciali MARE SRI LANKA CROCIERE 9gg/7 nts DA 1.120,00 p.p.

4 ALPI VERSANTE FRANCESE 3gg/2 nts DA 150,00 p.p. SKYPASS GIORNALIERO ASPEN ALPI VERSANTE ITALIANO COLORADO Offerte speciali MONTAGNA 9gg/7 nts 3gg/ 2 nts DA 1999,00 p.p. DA 186,00 p.p. SKY PASS GIORNALIERO SKYPASS GIORNALIERO

5 AFRICA E SUD AFRICA SAFARI E TOUR STATI UNITI D AMERICA E CANADA TOUR IN AUTO O IN HARLEY DAVIDSON 9gg/ 7 nts 6gg/5 nts DA 999,00 p.p. DA 1690,00 p.p. ORIENTE ED ESTREMO ORIENTE CROCIERA E TOUR 6gg/5 nts Thailandia DA 1050,00 p.p. Offerte speciali TOUR

6 Condizioni generali di vendita CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo on line, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. Essa viene inviata dal tour operator all agenzia di viaggio, quale mandataria del Turista e quest ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il turista \viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali. 1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il Codice del Turismo ) - dalla L. 27/12/1977 n 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt ) e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato.2. REGIME AMMINISTRATIVO L organizzatore e l intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale. Ai sensi dell art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l uso nella ragione o denominazione sociale delle parole agenzia di viaggio, agenzia di turismo, tour operator, mediatore di viaggio ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma. 3. DEFINIZIONIAi fini del presente contratto s intende per:a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;c) turista: l acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICOLa nozione di pacchetto turistico è la seguente: I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all alloggio di cui all art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico (art. 34 Cod. Tur.).Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all art. 35 Cod. Tur.).Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA1. Prima dell inizio del viaggio l organizzatore e l intermediario comunicano al turista le seguenti informazioni:a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;b) informazioni sull identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: Se l identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell Unione Europea.2. L organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:- estremi dell autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A o S.C.I.A dell organizzatore;- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).6. PROPOSTA D ACQUISTO - PRENOTAZIONILa proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L accettazione della proposta di compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l agenzia di viaggi intermediaria, che ne curerà la consegna al turista medesimo.le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall art. 37 comma 2 Cod. Tur., prima dell inizio del viaggio.richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Turista ed Organizzatore, per il tramite dell agenzia di viaggio mandataria. Ai sensi dell art. 32, comma 2, Cod. Tur., si comunica che nei contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), è escluso il diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/ PAGAMENTI1. All atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:a) la quota di gestione pratica comprensiva di assicurazione base Medico / Bagaglio b) acconto 25% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato catalogo on-line o nella quotazione del pacchetto fornita dall Organizzatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro 21 giorni dalla data di partenza.2. Per le prenotazioni effettuate nei 21 giorni precedenti la data di partenza, l intero importo dovrà essere versato al momento della conferma dei servizi.3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via , presso l Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del turista. Il saldo del prezzo si considera avvenuto nel momento in cui perviene materialmente all organizzatore.8. PREZZO Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo on line o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti.esso potrà essere variato soltanto in conseguenza alle variazioni di: - costi di trasporto, incluso il costo del carburante; - diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; - tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sul sito web In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare.il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo e agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi on line o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso non potrà essere variato nei 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo on line, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare.il prezzo è composto da:a) quota gestione pratica;b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all intermediario o turista;c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o polizze assicurative integrative spese mediche o altri servizi richiesti;d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi mèta della vacanza.9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA1. Prima della partenza l organizzatore o l intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà recedere senza pagamento di penali ed ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico ove il Tour Operator sia in grado di offrirglielo, oppure gli è rimborsata, nei termini di legge, la somma di danaro già corrisposta comprensiva di quota di gestione pratica.3. Il turista comunica la propria scelta all'organizzatore o all'intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma 1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall organizzatore si intende accettata. 4. Se l Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, rimborserà a quest ultimo, nei termini di legge, l'importo pagato per l acquisto del pacchetto turistico ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati: 5. Fermo la restituzione di cui al punto 2, non è previsto alcun risarcimento derivante dall annullamento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, oppure da causa di forza maggiore e caso fortuito.6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l organizzatore che annulla, restituirà al turista una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall organizzatore, tramite l agente di viaggio.7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall art. 10, 2 comma qualora fosse egli ad annullare.10. RECESSO DEL TURISTA1. Il turista può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:- aumento del prezzo in misura eccedente il 10%;- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equivalente o superiore qualora l'organizzatore possa proporglielo. Se il servizio tutto compreso è di qualità inferiore, l'organizzatore deve rimborsare al consumatore la differenza di prezzo;- alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nei termini di legge.2. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall art. 9, comma 2, saranno addebitati indipendentemente dal pagamento dell acconto di cui all art. 7 comma 1 il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata, l eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi.penali:le modifiche richieste dal turista a prenotazioni già accettate non obbligano l organizzatore nei casi in cui non possono essere soddisfatte. In ogni caso qualsiasi richiesta di modifica comporta per il cliente l addebito fisso di almeno 35,00 per persona a cui si aggiungono per le sole modifiche sotto specificate le seguenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima della partenza prevista del viaggio è stata richiesta la modifica:per i viaggi con aerei noleggiati (voli speciali ITC o voli di linea).per modifica della destinazione e/o del complesso alberghiero e/o della data di partenza. dal giorno successivo alla prenotazione fino a 21 gg ante partenza 10% + quota di gestione pratica da 20 a 07 gg ante partenza 50% + quota di gestione pratica da 06 a 00 gg ante partenza 100% + quota di gestione praticaalcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti e le stesse saranno comunicate all atto della prenotazione.n.b.: le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme potranno essere concordate di volta in volta alla firma del contratto.da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive:molto più restrittive:deregolamentazione delle condizioni generali di viaggio (da intendersi per persona):a) in caso di cancellazione dell intero pacchetto di viaggio e/o del solo biglietto per il volo di linea con tariffa speciale, sarà applicata la penale in base alla regola tariffaria del vettore per la parte relativa al volo; varranno invece le penali, come sopra indicate, per il soggiorno.b) le penalità relative ad ulteriori servizi che compongono il pacchetto turistico quali a titolo esemplificativo: tour guidati, mostre, visite escursioni, crociere ecc. saranno comunicate al momento dell annullamento in base alle penalità applicate dai fornitori di detti servizi. 11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA L Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure rimborsare quest ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA12.1 Il turista può far sostituire a sé altra persona sempre che:a) l organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;d) il sostituto rimborsi all organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.resta inteso che, in applicazione dell art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore In ogni caso il Turista che richieda la variazione di qualsivoglia elemento relativo ad una pratica già confermata (a titolo meramente esemplificativo: sostituzione di persona, correzione del nome mal comunicato, richiesta di cambio data, richiesta modifica città di partenza, ecc.) e sempre che ne risulti possibile l attuazione, corrisponderà al Tour Operator oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario pari ad 35,00 per persona.13. OBBLIGHI DEI TURISTI1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l espatrio.2. Per le norme relative all espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per l espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l espatrio. Per quanto riguarda l espatrio dei minori di anni 14 e l espatrio di minori per i quali è necessaria l Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Statohttp:// I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sitowww.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero ) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all intermediario o all organizzatore.4. I turisti dovranno in ogni caso informare l intermediario e l organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio-politica e sanitaria dei Paesi di destinazione e, dunque, l utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il turista avrà l onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina Le informazioni suddette non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei che siano - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell art. 38 del codice del Turismo. Le informazioni di carattere socio-politico relative al Paese meta delle vacanze dovranno pertanto essere assunte a cura dei Turisti.6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse dai canali informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi si sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell esonero dalla richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.7. I turisti dovranno inoltre attenersi all osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l organizzatore e/o l intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.8. Il turista è tenuto a fornire all organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l esercizio del diritto di surroga di quest ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.9. Il turista comunicherà altresì per iscritto all organizzatore, all atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell organizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l attuazione. ondi 14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERALa classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita nel catalogo on line od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate, l organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista. A tal fine si precisa che spesso non c è corrispondenza tra lo standard di categoria alberghiera occidentale con quella di alcuni Paesi Asiatici, del continente Africano e\o dell America Latina e dei Caraibi. Pertanto a parità di formale classificazione con gli alberghi occidentali, le dotazioni ed il livello dei servizi presenti in alcuni alberghi possono non essere i medesimi.15. REGIME DI RESPONSABILITÀ L organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest ultimo nel corso dell esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l esonero di cui all art. 46 Cod. Tur.16. LIMITI DEL RISARCIMENTOI risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.17. OBBLIGO DI ASSISTENZAL organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L organizzatore e l intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.18. RECLAMI E DENUNCEOgni mancanza nell esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto affinché l organizzatore, il suo rappresentante locale o l accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell art.1227 c.c. Fermo l obbligo di cui sopra, il turista può altresì sporgere reclamo mediante l invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIOSe non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio.i diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Turisti al momento della partenza.20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIEAi sensi e per gli effetti di cui all art. 67 Cod. Tur. l organizzatore potrà proporre al turista - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.21. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.).Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei turisti che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell intermediario o dell organizzatore:a) rimborso del prezzo versato;b) rimpatrio nel caso di viaggi all estero.il fondo deve altresì fornire un immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell organizzatore.le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza.l organizzatore e l intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. Attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall art. 6 del DM 349/ MODIFICHE OPERATIVE In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il turista\viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L Organizzatore informerà i passeggeri circa l identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all art.5).addendum CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI A) DISPOSIZIONI NORMATIVEI contratti aventi ad oggetto l offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.b) CONDIZIONI DI CONTRATTOA tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).comunicazione OBBLIGATORIA AI SENSI DELL ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N 38/2006. La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all estero.informativa EX ART. 13 DLGS 196/2003 e ss.mm.iiai sensi dell art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), La informiamo che i dati personali da Lei forniti o comunque acquisiti all atto della fruizione dei servizi da Lei prenotati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza da essa previsti.titolare DEL TRATTAMENTOIl Titolare del trattamento è itours Business di Fernanda Fulcheri, Via Cuneo 19, 12080, Pianfei (CN), nella persona del suo legale rappresentante pro tempore che, nell ambito delle sue prerogative, potrà avvalersi della collaborazione di responsabili o incaricati appositamente individuati.modalità DEL TRATTAMENTOIl trattamento dei dati avverrà con l ausilio di strumenti elettronici e/o cartacei, secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque adottando procedure e misure idonee a tutelarne la sicurezza e la riservatezza. PER ULTERIORI DETTAGLI POTETE VISITARE IL SITO: E NEI LINK UTILI TROVATE IL DETTAGLIO DELLE CONDIZIONI GENERALI.

7 Polizza Assicurativa CONTENUTO AGA International S.A. Rappresentanza Generale per l ItaliaFASCICOLO INFORMATIVO Redatto ai sensi del Regolamento ISVAP del 26/05/2010 n. 35CONTRATTO DI ASSICURAZIONEDI RESPONSABILITA CIVILE ORGANIZZATORI E INTERMEDIARI DI VIAGGIOPolizza R.C. FLAT Il presente Fascicolo Informativo, contenente:1) Nota Informativa al Contraente, comprensiva del Glossario;2) Condizioni di Assicurazione;3) Modulo di proposta,deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o del contratto.avvertenzaprima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa 1.Informazioni Generali2.Informazioni sulla situazione patrimoniale dell ImpresaNOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE Contratto di Assicurazione di Responsabilità Civile Organizzatori e Intermediari di viaggiopolizza R.C. FLAT LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL IVASS, MA IL SUO CONTENUTO NON E SOGGETTO AL- LA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL IVASS.IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice) L Impresa Assicuratrice è AGA International S.A. Sede Legale37, Rue Taitbout, Paris - France Autorizzazione all esercizio delle assicurazioniregistro delle Imprese e delle Società Francesi nr Autorizzata all esercizio delle assicurazioni dall Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010 Rappresentanza Generale per l ItaliaPiazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIACodice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr Rea Recapito Telefonico Sito Internet Indirizzo 02/ info@allianz-assistance.it Abilitazione all esercizio delle assicurazionisocietà abilitata all esercizio dell attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all appendice dell albo Im- prese Assicurative, Elenco I Informazioni PatrimonialiIl Patrimonio netto dell'impresa è pari a La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale sottoscritto è pari di cui versati La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 164,00% e rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibili- tà disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.i dati di cui sopra sono relativi all ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2012.Si precisa, inoltre, che gli eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito internet a far data dal 31 maggio di ogni anno.b. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO AVVERTENZE:Condizioni di assicurazione: per gli elementi di dettaglio si rinvia alle Condizioni di assicurazione Mod. 3133/FLATInizio e Termine dell'assicurazione (si rinvia all art. 1 delle Condizioni di assicurazione)l assicurazione è valida per eventi verificatisi durante il periodo di validità della polizza stessa.soggetti giuridici non assicurabili (si rinvia all art.4 delle Condizioni d assicurazione)non sono assicurabili persone giuridiche, Tour Operator e Agenzie di viaggio aventi sede legale o domicilio permanenti in USA o in CANADAEstensione territoriale (si rinvia all art. 5 delle Condizioni di assicurazione)l'assicurazione vale per il mondo intero con esclusione, tuttavia, delle azioni promosse contro l Assicurato negli USA o in Canada.Rinnovo del contratto (si rinvia all art. 13 delle Condizioni di assicurazione)in mancanza di disdetta comunicata da una delle Parti con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione quest ultima è prorogata per un anno e così per le successive annualità. Misure restrittive (sanctions limitations exclusion clause)nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'unione Europea, dell'area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo.allianz Global Assistance aderisce alle disposizioni stabilite dalla comunità internazionale, che prevedono specifiche restrizioni nei confronti di soggetti rientranti nelle black list predisposte dall ONU, dall Unione Europea o dagli Stati Uniti.Coperture assicurative offertel'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato, a titolo di risarcimento, per:3.coperture assicurative offerte Limitazioni ed EsclusioniR.C. Professionale:danni corporali, materiali, patrimoniali e qualsiasi altro danno involontariamente cagionato ai clienti (turisti) in conseguenza di un fatto ac- cidentale verificatosi in relazione allo svolgimento dell attività professionale oggetto dell assicurazione. Si rinvia all art. 24 delle Condizioni di assicurazione.avvertenze: La garanzia è soggetta alle limitazioni e/o esclusioni di cui agli artt. 2, 7, 8, 9 e 26 delle Condizioni di assicurazione; L assicurazione è prestata fino alla concorrenza del limite di ,00 per evento e anno assicurativo e con i sottolimiti previstidall art. 19 delle Condizioni di assicurazione; Nel caso di richieste di risarcimento provenienti dai clienti (turisti), restano esclusi dall'assicurazione gli importi che l'assicurato è tenuto a corrispondere, a titolo di restituzione, al Cliente (turista) in virtù del minor valore, totale o parziale, della prestazione fruita ri- spetto a quella contrattualizzata. La differenza resterà a carico dell Assicurato.R.C. verso Terzi (R.C.T.): danni involontariamente cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fat- to accidentale verificatosi in relazione all esercizio dell attività descritta in polizza, ivi compreso il rischio derivante dalla conduzionenota Informativa_ Edizione RC FLATV dei locali nei quali svolge l attività descritta in polizza. Si rinvia all art. 27 delle Condizioni di assicurazione.avvertenze: La garanzia è soggetta alle limitazioni e/o esclusioni di cui agli artt. 2, 7, 8, 9 e 34 delle Condizioni di assicurazione; L assicurazione è prestata fino alla concorrenza del limite di ,00 per evento ma con i sottolimiti previsti di ,00per persona danneggiata e di ,00 per danni alle cose. Si rinvia all art. 19 delle Condizioni di assicurazione.r.c. verso Prestatori di lavoro (R.C.O.): gli infortuni, sofferti dai prestatori di lavoro, di cui l Assicurato sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del co- dice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul la-4.dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze di rischio5.aggravamento e Diminuzione del rischio6. PremiAVVERTENZA: Scoperto applicabile a tutte le garanziesu tutti i danni diversi dai danni corporali si applica uno scoperto pari al 10% dell'importo di ogni danno, con il minimo di 50,00 per ogni danneggiato ed il massi- mo di 1.500,00 per evento. Si rinvia all art. 20 delle Condizioni di assicurazione.il seguente specchietto illustra, a titolo meramente esemplificativo, diverse modalità di applicazione dello scoperto:dichiarazioni del Contraente e/o dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischioavvertenza: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 c.c., come disciplinato nell art. 2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle Condizioni di Assicurazione cui si rinvia per maggior dettaglio.aggravamento e Diminuzione del rischiotutte le circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscono sulla valutazione del rischio e danno luogo ad un aggravamento o ad una diminuzione dello stesso, devono essere tempestivamente comunicate per iscritto dal Contraente e/o dall Assicurato. Per la disciplina delle conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione si rinvia all art. 8 Aggravamento del rischio e all art. 9 Diminuzione del rischio delle Condizioni Generali di Assicurazione.Pagamento del premio e decorrenza della garanzia (si rinvia all art. 7 delle Condizioni di assicurazione)l assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore del giorno di pagamento.premio (si rinvia all art. 14 delle Condizioni di assicurazione)il premio è stabilito in base alle dichiarazioni fornite dal Contraente al momento della stipula della polizza e si intende dovuto in via anticipata alla decorrenza della polizza. Il premio, determinato in forma fissa sulla base del Volume di Affari dichiarato, che non deve risultare superiore a ,00, è pari a 600 annui;avvertenze Il premio potrebbe subire variazioni in caso di applicazioni di sconti da parte dell impresa o dell intermediario oppure in presenza di convenzioni valide al momento della stipulazione; Qualora la somma del fatturato di organizzazione e dei corrispettivi di intermediazione dovesse superare l importo di ,00 il Contraente è tenuto a richiedere, alla prima scadenza contrattuale successiva, la sostituzione della polizza a premio fisso con una polizza a premio regolabile sul fatturato conseguito. Qualora il Volume di Affari superi l importo di ,00 in caso di sinistro, la Società applicherà la regola proporzionale, di cui all art C.C.Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all impresa di assicurazione oppure all intermediario, espressamente in tale qualità; 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.diritto di rivalsaavvertenza: La Società è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.;l assicurazione è prestata fino alla concorrenza del limite di ,00 per evento e per persona. Si rinvia all art. 19 delle Condizioni di assicurazione.7. Rivalsa8.Diritto di Recesso9.Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto10. Legge applicabile alcontratto11.regime Fiscale Al contratto è applicata le seguente aliquota di imposta: 22,25%C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMILegge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.trattamento Fiscale applicabile al contrattonota Informativa_ Edizione RC FLAT- Pagina 2 di 4V12.Sinistri Obblighi dell assicuratoin caso di sinistro il Contraente o l'assicurato devono darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art C.C.). Devono poi essere inoltrate alla Società, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità dell evento di cui l Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro.se l Assicurato o il Contraente omettono o ritardano la presentazione della denuncia di sinistro, l invio della documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha il diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto. Si rinvia all art Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro delle Condizioni di assicurazione.l Assicurato ha la possibilità di denunciare il sinistro con le seguenti modalità: posta:aga International S.A. - Rappresentanza Generale per l ItaliaUfficio Sinistri RC P.le Lodi, Milano telefax: 02/ rc@allianz-assistance.it sito web: la denuncia del sinistro l assicurato deve sempre fornire la seguente documentazione:- reclamo del danneggiato- relazione sull evento- contratto di viaggio sottoscritto dai clienti e/o estratto conto di prenotazionela Compagnia si riserva di richiedere tutta la documentazione utile alla valutazione del sinistro.avvertenza: Per consentire alla Compagnia di valutare la gestione diretta delle vertenze giudiziali in materia civile, penale e amministrativa ai sensi dell art. 21 Gestione delle vertenze spese di resistenza, l Assicurato dovrà inoltrare tempestivamente gli atti giudiziari ricevuti in originale, all attenzione Ufficio Contenzioso. La suddetta documentazione dovrà essere anticipata via fax al nr. 02/ Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società: Reclami14. ArbitratoServizio QualitàAGA International S.A. Rappresentanza Generale per l Italia P.le Lodi MILANO (Italia)fax: Quality@allianz-assistance.itQualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, po- trà rivolgersi all'ivass, Via del Quirinale, Roma Fax , corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all Impresa ed il relativo riscontro.resta salva, comunque, per il contraente/assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria.Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un impresa avente sede le- gale in un altro stato membro, il contraente/ assicurato può chiedere l attivazione della procedura FINNET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet net), oppure, se il contraente/assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all IVASS che provvede all inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al contraente/assicurato stesso.ricorso all ArbitratoNon applicabile al presente contrattoaga International S.A. - Rappresentanza Generale per l Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.AGA International S.A. Rappresentanza Generale per l Italia GLOSSARIO ASSICURATO CONTRAENTE COSE il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; il soggetto che stipula l'assicurazione;sia gli oggetti materiali sia gli animali;nota Informativa_ Edizione RC FLAT- V DANNO MATERIALE DANNO CORPORALE DANNO DA VACANZA ROVINATA DANNO PATRIMONIALE EVENTO FORNITORE DI SERVIZI SERVIZI TURISTICI INTROITI DI ORGANIZZAZIONE ORGANIZZATORE DI VIAGGIO PACCHETTO TURISTICO POLIZZA PREMIO PROVVIGIONI DI INTERMEDIAZIONE SINISTRO SCOPERTO SOCIETÀ TURISTA VENDITE AL NETTO VOLUME DI AFFARIla distruzione o il deterioramento di cose;la morte o le lesioni corporali;come definito all art. 47 del D.Lgs. n. 79 del 23/5/2011 (Codice del Turismo)la decurtazione del patrimonio del danneggiato;il verificarsi del fatto dannoso per il quale è stata prestata l assicurazione che origina uno o più sinistri;qualunque persona di cui l Assicurato si avvalga per fornire una prestazione di servizi al cliente;qualunque persona fisica o giuridica che, sia a titolo di attività principale o meno, sia a titolo professionale o meno, si impegni a proprio nome a procurare ad un altra persona, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di viaggio tutto compreso proposto da un organizzatore di viaggi che uno o più servizi turistici separati, indicando per iscritto il nome dell organizzatore o del fornitore dei servizi;gli importi complessivi pagati dai clienti comprensivi anche delle commissioni pagate a chi di competenza;il soggetto che professionalmente o meno, sia a titolo di attività principale o meno, si impegni in nome proprio a realizzare e a procurare a Terzi pacchetti turistici, verso corrispettivo forfetario.(ex art. 34 del D.Lgs. 79 del 23/5/201) i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, le Crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: trasporto; alloggio; servizi turistici non accessori al trasporto o all alloggio (di cui all art. 36 del D.Lgs. 79 del 23/5/2011) che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del Turista, parte significativa del pacchetto turistico. il documento che prova l'assicurazione;l importo che il contraente paga alla Società per ottenere le garanzie descritte in polizza.le commissioni ricevute dalle vendite di viaggi tutto compreso organizzati da altri, nonché dalla vendita di biglietteria o di altri servizi turistici con la spendita del nome del fornitore degli stessi, con l esclusione delle commissioni relative a quei servizi inclusi nei viaggi di propria organizzazione;la richiesta di risarcimento di danni;la percentuale dell'importo liquidabile che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato;l impresa assicuratrice AGA International S.A. Rappresentanza Generale per l Italia;qualunque persona fisica con cui l Assicurato ha preso l impegno di essere organizzatore di viaggio e/o intermediario di servizi turistici, sia che abbia pagato il relativo prezzo o ne usufruisca gratuitamente;gli introiti di organizzazione, per i quali l'assicurato/contraente acquista pacchetti di viaggio organizzati tecnicamente da altri organizzatori e per i quali non si è assunto l'organizzazione tecnica;la somma delle provvigioni di intermediazione e degli introiti di organizzazione / vendite al netto / incoming Nota Informativa_ Edizione RC FLATV DEFINIZIONIAi fini della presente polizza si intendono per:assicurato CONTRAENTE COSE DANNO MATERIALE DANNO CORPORALE DANNO DA VACANZA ROVINATA DANNO PATRIMONIALE EVENTO FORNITORE DI SERVIZI SERVIZI TURISTICI INTROITI DI ORGANIZZAZIONE ORGANIZZATORE DI VIAGGIO PACCHETTO TURISTICO POLIZZA PREMIO PROVVIGIONI DI INTERMEDIAZIONE SINISTRO SCOPERTO SOCIETÀ TURISTA VENDITE AL NETTO VOLUME DI AFFARI il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; il soggetto che stipula l'assicurazione;sia gli oggetti materiali sia gli animali;la distruzione o il deterioramento di cose;la morte o le lesioni corporali;come definito all art. 47 del D.Lgs. n. 79 del 23/5/2011 (Codice del Turismo)la decurtazione del patrimonio del danneggiato;il verificarsi del fatto dannoso per il quale è stata prestata l assicurazione che origina uno o più sinistri;qualunque persona di cui l Assicurato si avvalga per fornire una prestazione di servizi al cliente;qualunque persona fisica o giuridica che, sia a titolo di attività principale o meno, sia a titolo professionale o meno, si impegni a proprio nome a procurare ad un altra persona, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di viaggio tutto compreso proposto da un organizzatore di viaggi che uno o più servizi turistici separati, indicando per iscritto il nome dell organizzatore o del fornitore dei servizi;gli importi complessivi pagati dai clienti comprensivi anche delle commissioni pagate a chi di competenza;il soggetto che professionalmente o meno, sia a titolo di attività principale o meno, si impegni in nome proprio a realizzare e a procurare a Terzi pacchetti turistici, verso corrispettivo forfetario.(ex art. 34 del D.Lgs. 79 del 23/5/201) i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, le Crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: trasporto; alloggio; servizi turistici non accessori al trasporto o all alloggio (di cui all art. 36 del D.Lgs. 79 del 23/5/2011) che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del Turista, parte significativa del pacchetto turistico. il documento che prova l'assicurazione;l importo che il contraente paga alla Società per ottenere le garanzie descritte in polizza. le commissioni ricevute dalle vendite di viaggi tutto compreso organizzati da altri, nonché dalla vendita di biglietteria o di altri servizi turistici con la spendita del nome del fornitore degli stessi, con l esclusione delle commissioni relative a quei servizi inclusi nei viaggi di propria organizzazione;la richiesta di risarcimento di danni;la percentuale dell'importo liquidabile che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato;l impresa assicuratrice AGA International S.A. Rappresentanza Generale per l Italia;qualunque persona fisica con cui l Assicurato ha preso l impegno di essere organizzatore di viaggio e/o intermediario di servizi turistici, sia che abbia pagato il relativo prezzo o ne usufruisca gratuitamente;gli introiti di organizzazione, per i quali l'assicurato/contraente acquista pacchetti di viaggio organizzati tecnicamente da altri organizzatori e per i quali non si è assunto l'organizzazione tecnica;la somma delle provvigioni di intermediazione e degli introiti di organizzazione / vendite al netto / incoming NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1. Inizio e Termine dell Assicurazione L assicurazione prestata con la presente polizza è valida per gli eventi verificatisi durante il periodo di validità della polizza stessa, Art. 3. Soggetti assicurabilisoggetti autorizzati allo svolgimento dell attività di impresa assicurata secondo le disposizioni vigenti nell ordinamento giuridico italiano al momento della stipula del presente contratto di assicurazione e che operano in qualità di organizzatori di viaggio e/o di intermediari ai sensi dell art. 33, comma 1 del D.Lgs. 79/2011 e che hanno una sede operativa in Italia.Art. 2. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischiole dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato e del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la cessazione dell assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.).Art. 4. Soggetti giuridici non assicurabilinon sono assicurabili persone giuridiche, Tour Operator e Agenzie di viaggio aventi sede legale o domicilio permanenti in USA o in CANADA.Art. 5.Art. 6.Estensione territorialel'assicurazione vale per il mondo intero, con esclusione tuttavia delle azioni promosse contro l Assicurato negli USA o in Canada. AGA International S.A. Rappresentanza Generale per l Italia non risponderà delle conseguenze di azioni proposte sulla base di ordinamenti giuridici estranei e diversi dalle fonti legislative applicabili al presente contratto assicurativo (vedasi art. 24).Altre assicurazionil Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro l Assicurato/Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando ad ognuno il nome degli altri (art C.C.).Art. 7. Pagamento del premio e decorrenza della garanzial assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore del giorno di pagamento.i premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art C.C.Art. 8. Aggravamento del rischioil Contraente o l'assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell art del C.C.Art. 9. Diminuzione del rischionel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell Assicurato o del Contraente (art C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. MOD. 3133/RC FLAT_ rt.10. Modificazioni dell'assicurazionele eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.art.11. Obblighi dell assicurato in caso di sinistroin caso di sinistro il Contraente o l'assicurato devono darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art C.C.). Devono poi essere inoltrate alla Società, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità dell evento di cui l Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro.se l Assicurato o il Contraente omettono o ritardano la presentazione della denuncia di sinistro, l invio della documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha il diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.art.12. Recesso in caso di sinistrodopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, entrambe le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.art.13. Rinnovo del contrattoin mancanza di disdetta comunicata da una delle Parti con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione quest ultima è prorogata per un anno e così per le successive annualità. Art.14. Premio Il premio della presente polizza è stabilito in base alle dichiarazioni fornite dal Contraente e/o dall Assicurato al momento della stipula della polizza e si intende dovuto in via anticipata alla decorrenza della polizza. Il premio è determinato in forma fissa sulla base del Volume di Affari dichiarato, a condizione che non sia superiore a ,00.La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.resta, tuttavia, inteso tra le Parti che, qualora la somma del fatturato di organizzazione e dei corrispettivi di intermediazione dovesse superare l importo di ,00 l Assicurato o il Contraente è tenuto a richiedere, alla prima scadenza contrattuale successiva, la sostituzione della presente polizza a premio fisso con una polizza a premio regolabile sul fatturato conseguito.qualora il Volume di Affari superi l importo di ,00 in caso di sinistro, la Società applicherà la regola proporzionale, di cui all art C.C.Art. 15. Oneri fiscaligli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.Art. 16. Foro CompetentePer tutte le controversie tra la Società e l Assicurato, relative al presente contratto di assicurazione, il foro competente sarà quello di Milano.Art. 17. Rinvio alle norme di leggela presente assicurazione è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 79 del 23/5/2011 (Codice del Turismo), della Legge n (CCV), alla voce Massimali della presente Polizza Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono esclusivamente le norme della legislazione italiana Art. 18.1) 2)Misure restrittive (sanctions limitations exclusion clause) Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'unione Europea, dell'area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo.allianz Global Assistance aderisce alle disposizioni stabilite dalla comunità internazionale, che prevedono specifiche restrizioni nei confronti di soggetti rientranti nelle black list predisposte dall ONU, dall Unione Europea o dagli Stati Uniti.Art. 19. Massimali e limiti di indennizzo R.C. Professionale (art. 25)- per evento e per anno assicurativo: ,00- con i sottolimiti per danni alla persona previsti dagli artt. 13 e 22 della Legge n e comunque con il limite massimo di ,00- con i sottolimiti per danni diversi da quelli alla persona previsti dagli artt. 13 e 22 della Legge n e comunque con il limite massimo di ,00 - con il sottolimite per evento, relativamente alla garanzia di cui all art. 26: ,00R.C.T. (art. 28)- per evento: ,00- per persona: ,00- per danni a cose e animali: ,00R.C.O (art. 32)- per evento: ,00- per persona: ,00Art. 20. Franchigie o scopertisu tutti i danni diversi dai danni corporali si applicherà uno scoperto pari al 10% dell'importo di ogni danno, con il minimo di 50,00 per ogni danneggiato ed il massimo di 1.500,00 per evento.art. 21. Gestione delle vertenze - spese di resistenzala Società assume, fino a quando ne ha interesse a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso.l'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi sull'assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta almod. 3133/ RC FLAT_ danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.art. 23. Dichiarazioni dell AssicuratoL assicurato dichiara di non aver stipulato accordi di manleva o di rinuncia alla rivalsa in favore di alcuno, e si impegna a non stipularne nel periodo di validità della presente polizza. Qualora risulti che l Assicurato al momento della stipulazione della polizza aveva già sottoscritto accordi di tale natura, il contratto è annullato ed i sinistri nel frattempo verificatisi non sono indennizzabili. Qualora tali accordi intervengano nel periodo di validità della polizza, la Società si riserva il diritto di recedere dal contratto ai sensi dell art c.c., e i sinistri relativi all accordo stesso non sono indennizzabili.art. 22. Diritto di rivalsa La Società è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L'Assicurato si impegna a fornire tutti i documenti e le informazioni utili per consentire l'esercizio del diritto di rivalsa.la Società rinuncia a rivalersi nei confronti dei dipendenti dell'assicurato, accompagnatori o collaboratori che agiscono nell'ambito delle loro mansioni.mod. 3133/RC FLAT_ NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE SEZIONE I Responsabilità Civile ProfessionaleArt. 24.Oggetto dell assicurazionel'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi delle leggi italiane espressamente riportate nell art. 17 per l'esercizio di una impresa, avente sede legale ed operativa in Italia, legalmente costituita ed autorizzata alla - intermediazione di servizi turistici;- organizzazione di viaggi;- vendita e/o intermediazione di servizi turistici ad altri operatori.la garanzia è, inoltre, estesa all attività di cui sopra esercitata in Italia attraverso le sedi operative dell Assicurato. La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali, materiali, patrimoniali e qualsiasi altro danno involontariamente cagionato ai Clienti (Turisti) in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento dell attività professionale oggetto dell assicurazione. La copertura assicurativa è estesa all attività di vendita e/o di intermediazione di servizi non propriamente turistici, ma che sono, comunque, oggetto di attività dell assicurato nel rispetto della vigente legislazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: vendita di corsi di studio, eventi sportivi, fiere e manifestazioni, biglietti per spettacoli e per manifestazioni sportive) complementari e/o integrativi dei servizi turistici forniti ai Clienti (Turisti).E' compresa la responsabilità per i danni provocati dalle persone di cui l'assicurato debba rispondere (anche per fatto doloso di queste ultime), inclusi gli accompagnatori ed i collaboratori nello svolgimento delle loro mansioni.l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale e diretta di dipendenti, accompagnatori o collaboratori che agiscono per conto dell'assicurato nell'ambito delle mansioni affidate. La garanzia, in questo caso, è prestata in secondo rischio rispetto ad eventuali altre polizze di Responsabilità Civile già esistenti e operanti. Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.in caso di inadempimento totale e parziale dei servizi relativi all'esecuzione del viaggio o soggiorno qualora l'assicurato si trovasse nella necessità di portare a termine detti servizi al fine di rispettare gli obblighi contrattuali, la Società autorizza l'assicurato ad organizzare tali servizi, sempre ché il fatto dannoso sia imputabile a responsabilità dell'assicurato e riconducibile alle condizioni di polizza.la garanzia comprende le maggiori spese incontrate a tale scopo nel limite dell importo per evento e per anno di ,00, sempre ché le stesse siano ragionevolmente necessarie ad evitare o contenere i danni, proporzionate all evento e non differibili.l Assicurato si impegna a mettere a disposizione della Società gli importi eventualmente recuperati dai Fornitori di Servizi.Le disposizioni del presente articolo si applicano ai pacchetti turistici, così definiti all'articolo 34 del D.Lgs. 79 del 23/5/2011, ed ai servizi turistici venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale.art. 25.Organizzazione di viaggi studenteschinel caso in cui l'assicurato organizzi gite scolastiche, vacanze studio, viaggi di scolaresche e/o studenti, l'assicurazione viene estesa alla responsabilità personale degli insegnanti accompagnatori, nonché alla responsabilità per danni involontariamente arrecati dagli studenti verso Terzi. Questa garanzia viene prestata fino alla concorrenza del massimale di ,00 per evento, in secondo rischio rispetto ad eventuali altre polizze di Responsabilità Civile già esistenti e operanti.art. 26.EsclusioniL'assicurazione non comprende:a) i danni conseguenti a insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie da parte dell'assicurato;b) la responsabilità derivante all'assicurato dalla prestazione in proprio:1. del servizio di trasporto2. di alloggio3. di qualsiasi altro tipo di servizio diverso da attività sociali, ricreative, sportive a livello dilettantistico o prestazioni di cucina e medico-infermieristiche;c) i danni di cui l'intermediario/venditore debba eventualmente rispondere assumendo la qualità di Organizzatore, a seguito della violazione degli obblighi relativi alle indicazioni da riportare sul documento di viaggio ai sensi della L. nr del 27/12/1977 (CCV);d) i danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;e) atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;f) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;g) i danni avvenuti in occasione di epidemie;h) i danni conseguenti ad errata o mancata emissione o modifica di polizze di assicurazione, anche accessorie ai viaggi/ soggiorni, mancati o ritardati pagamenti dei relativi preminonché ogni gestione o controversia relativa a detti contratti d'assicurazione, a qualsiasi titolo assunta;i) i danni conseguenti a smarrimento, distruzione, deterioramento, sottrazione di denaro, preziosi, documenti o titoli al portatore;j) i danni derivanti direttamente o indirettamente da reazione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso all evento;k) i danni di qualsiasi natura o, comunque, occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura asbesto;l) i danni direttamente o indirettamente causati da o derivati da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limitato l uso della forza oviolenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propostiti politici, religiosi, ideologici o simili compresa l intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;m) i danni di qualsiasi natura o comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dalla SARS o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura SARS (Severe Acute Respiratory Sindrome);n) i danni e le richieste derivanti direttamente o indirettamente da muffa, funghi o spore;o) i danni conseguenti a dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sui mezzi di trasporto o sull'equipaggio degli stessi (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito) attuato da una persona o più persone che si trovino a bordo dei mezzi ed agiscano senza il consenso dell'assicurato;p) i danni conseguenti a inquinamento, infiltrazioni o contaminazione dell aria, dell acqua o del suolo.sono altresì esclusi gli oneri risarcitori dovuti dall Assicurato in forza di specifiche pattuizioni contrattuali.questa polizza non presta alcuna copertura, prestazione o beneficio per le attività o gli affari assicurati, limitatamente al fatto che la copertura, le prestazioni ed i benefici e/o le attività o gli affari assicurati violino una qualunque legge o regolamento delle Nazioni Unite e/o dell Unione Europea/AEE o di qualunque altra legge nazionale in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.mod. 3133/RC FLAT_ Pagina 8 di 10 AGA International S.A.Nel caso di richieste di risarcimento provenienti dai Clienti (Turisti), restano esclusi dall'assicurazione gli importi che l'assicurato è tenuto a corrispondere, a titolo di restituzione, al Cliente (Turista), in virtù del minor valore, totale o parziale, della prestazione fruita rispetto a quella contrattualizzata. La differenza resterà a carico dell Assicurato.SEZIONE II Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di LavoroArt. 27. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:a) morte e lesioni personali;b) distruzione o deterioramento di cose;in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all esercizio dell attività descritta in polizza, ivi compreso il rischio derivante dalla conduzione dei locali nei quali svolge l attività descritta in polizza.l assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere compresi collaboratori, dipendenti ed accompagnatori. La garanzia si intende estesa ai danni derivanti:c) dallo svolgimento di attività (anche esterne) preliminari, complementari, accessorie e sussidiarie all attività descritta in polizza;d) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, congressi compreso il rischio derivante dall allestimento e dallo smontaggio degli stands;e) dalla proprietà e della manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e di striscioni;f) dalla proprietà e dalla gestione, nell ambito dell azienda di distributori automatici di bevande e simili, nonché dall esistenza di distributori di proprietà di terzi; il rischio derivante dallagestione della mensa aziendale, compreso il rischio conseguente alla somministrazione di cibi e bevande, restando inteso che, in caso di gestione affidata a terzi, l assicurazione operaper la sola responsabilità imputabile all Assicurato nella sua qualità di committente, con l'intesa che la garanzia vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti;g) dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e con cani;h) dalla committenza di cui all art del C.C., di dipendenti muniti di regolare patente di abilitazione che, per conto dell Assicurato si trovino alla guida di auto o motoveicoli non di proprietà dell Assicurato stesso né da lui presi o dati in locazione;i) derivanti dalla responsabilità personale di amministratori e/o dirigenti ai sensi del D.Lgs. nr. 231/2001.Le garanzie RCT e RCO non comprendono la responsabilità civile dell assicurato:j) derivante da detenzione o impiego di esplosivi;k) per danni conseguenti a inquinamento, infiltrazioni o contaminazione dell aria, dell acqua o del suolo;l) derivante dalla proprietà o gestione di fabbricati adibiti a villaggio turistico, albergo o comunque di beni mobili o immobili destinati ad uso turistico;m) per malattie professionali;n) per danni di qualsiasi natura o, comunque, occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura asbesto;o) per danni derivanti da campi elettromagnetici;p) per i danni derivanti direttamente o indirettamente da reazione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso all evento.non costituirà motivo di decadenza della garanzia RCO l inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.questa polizza non presta alcuna copertura, prestazione o beneficio per le attività o gli affari assicurati, limitatamente al fatto che la copertura, le prestazioni ed i benefici e/o le attività o gli affari assicurati violino una qualunque legge o regolamento delle Nazioni Unite e/o dell Unione Europea/AEE o di qualunque altra legge nazionale in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO Premesso che: a) l organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore

Dettagli

01 Fonti Legislative. 02 Autorizzazioni

01 Fonti Legislative. 02 Autorizzazioni 01 Fonti Legislative La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero, è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n 1084 di ratifica ed esecuzione

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO Premesso che: a) il d. lgs 111/95 (di attuazione della Dir. 90/314/CE) dispone a protezione

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale,

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero,è

Dettagli

Condizioni di viaggio

Condizioni di viaggio Condizioni di viaggio Condizioni di viaggio NORME E CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI VIAGGIO FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio

Dettagli

Contratto di viaggio

Contratto di viaggio Contratto di viaggio Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO Premesso che: a)

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni

Dettagli

Per disponibilità e quotazioni: Via XX settembre, Brindisi Tel

Per disponibilità e quotazioni: Via XX settembre, Brindisi Tel Condizioni generali 1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata fino alla sua abrogazione

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO. Premesso che: a) il decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI ACQUISTO DI PACCHETTO TURISTICO

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI ACQUISTO DI PACCHETTO TURISTICO CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI ACQUISTO DI PACCHETTO TURISTICO 1) FONTI LEGISLATIVE La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale,

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI APPROVATE NEL GDL LEGALE DEL

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI APPROVATE NEL GDL LEGALE DEL CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI APPROVATE NEL GDL LEGALE DEL 24.10.2014 Contenuto del contratto di vendita del pacchetto turistico Costituiscono parte integrante del contratto

Dettagli

b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati a

b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati a CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI DIRETTAMENTE ORGANIZZATI DA: AGENZIA VIAGGI ARCADIA TOUR OPERATOR

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI DIRETTAMENTE ORGANIZZATI DA: AGENZIA VIAGGI ARCADIA TOUR OPERATOR CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI DIRETTAMENTE ORGANIZZATI DA: AGENZIA VIAGGI ARCADIA TOUR OPERATOR 1) NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO Ai sensi dell art. 34 Codice del Turismo

Dettagli

Condizioni generali di vendita di pacchetti turistici

Condizioni generali di vendita di pacchetti turistici Gentile Cliente, il Suo partner contrattuale è l organizzatore di viaggio ovvero la Società Baiana s.r.l. che le venderà il pacchetto turistico. Le Condizioni Generali di Vendita di Pacchetti Turistici

Dettagli

Condizioni Generali di Vendita dei Pacchetti Turistici

Condizioni Generali di Vendita dei Pacchetti Turistici Condizioni Generali di Vendita dei Pacchetti Turistici Regolamento generale: 1. PREMESSA - NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO: Premesso che: a) il Decreto Legislativo n. 206 del 06/09/2005 Codice del Consumo

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale,

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI 1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO. Premesso che: a) l organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge,

Dettagli

Sueño Tenerife Ofinica espanola : Calle Tegueste n. 2 / La central Los Olivos Adeje,Tenerife Islas Canarias Telefono

Sueño Tenerife Ofinica espanola : Calle Tegueste n. 2 / La central Los Olivos Adeje,Tenerife Islas Canarias Telefono CONDIZIONI GENERALI CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero,

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO Premesso che: a) l organizzatore ed il

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO Premesso che: a) l organizzatore ed il CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO Premesso che: a) l organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale,

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA 1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata

Dettagli

1) PREMESSA. NOZIONI DI PACCHETTO TURISTICO

1) PREMESSA. NOZIONI DI PACCHETTO TURISTICO 1) PREMESSA. NOZIONI DI PACCHETTO TURISTICO Le presenti condizioni integrano e specificano il contratto di vendita redatto per iscritto e sottoscritto dalle parti, avente ad oggetto la vendita del pacchetto

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI Travel Specialist CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI Ai sensi dell art. 6 D.L. 111/95 i clienti hanno diritto di ricevere copia del contratto di compravendita del pacchetto e/o servizio turistico.

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni

Dettagli

2. REGIME AMMINISTRATIVO

2. REGIME AMMINISTRATIVO CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni

Dettagli

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta

Dettagli

Condizioni generali di contratto

Condizioni generali di contratto Condizioni generali di contratto 1. Fonti legislative La vendita dei pacchetti turistici, che abbiamo a fornire servizi sia in territorio nazionale che estero sono disciplinati dalla Legge del 27.12.1977

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONDIZIONI GENERALI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI 1. FONTI LEGISLATIVE

CONDIZIONI GENERALI 1. FONTI LEGISLATIVE CONDIZIONI GENERALI 1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione

Dettagli

13.MODIFICHE DELLA PRENOTAZIONE:

13.MODIFICHE DELLA PRENOTAZIONE: Condizioni Generali 1. REGIME AMMINISTRATIVO Premesso che: 1) L organizzatore e l intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all esecuzione delle rispettive

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni

Dettagli

Allianz S.p.A. Divisione Allianz Lloyd Adriatico

Allianz S.p.A. Divisione Allianz Lloyd Adriatico Allianz S.p.A. Divisione Allianz Lloyd Adriatico Fascicolo informativo Contratto di assicurazione Contro i DANNI Il presente Fascicolo Informativo, contenente: 1) Nota Informativa Al Contraente 2) Condizioni

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI 1. CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero,

Dettagli

Si riportano di seguito le definizioni relative ai termini utilizzati nel presente contratto:

Si riportano di seguito le definizioni relative ai termini utilizzati nel presente contratto: PREMESSE Premesso che: a) Il Decreto Legislativo n.111 del 17 marzo 1995, di attuazione della Direttiva 90/314/CE dispone a protezione del Consumatore che l'organizzatore ed il Venditore del pacchetto

Dettagli

D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 111 Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso.

D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 111 Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso. D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 111 Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso. Art. 1 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO ENJOY DREAM

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO ENJOY DREAM CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO ENJOY DREAM 1. FONTI DI DISCIPLINA DEL CONTRATTO La compravendita di pacchetti turistici, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, per

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni

Dettagli

1. Fonti legislative 2. Regime amministrativo 3. Definizioni a) organizzatore di viaggio: b) intermediario: c) turista:

1. Fonti legislative 2. Regime amministrativo 3. Definizioni a) organizzatore di viaggio: b) intermediario: c) turista: 1. Fonti legislative La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata fino alla sua abrogazione ai sensi dell

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale,

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONDIZIONI GENERALI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI Autorizzazione amministrativa n.32382 del 22/02/2012, rilasciata dalla provincia di Milano. Polizza R.C. ALLIANZ SPA n. 731061439 Garanzie

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale,

Dettagli

Fisco Pratico Agenzie di Viaggio 5. Agenzie di Viaggio. Aspetti Civilistici e Amministrativi

Fisco Pratico Agenzie di Viaggio 5. Agenzie di Viaggio. Aspetti Civilistici e Amministrativi Fisco Pratico Agenzie di Viaggio 5 Agenzie di Viaggio Aspetti Civilistici e Amministrativi 6 Fisco Pratico Agenzie di Viaggio Agenzie di viaggio e turismo Aspetti generali amministrativi Fonti normative

Dettagli

WADI DESTINATION CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA PACCHETTI TURISTICI

WADI DESTINATION CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA PACCHETTI TURISTICI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA PACCHETTI TURISTICI 1 CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni

Dettagli

TORNEI CALCIO GIOVANILE EDIZIONE 2017

TORNEI CALCIO GIOVANILE EDIZIONE 2017 TORNEI CALCIO GIOVANILE EDIZIONE 2017 RAM GROUP. Via Carlo Ravizza, 78 20149 Milano Tel./Fax 02 48029679 info@ramgroupsnc.it RAM GROUP. Via Carlo Ravizza, 78 20149 Milano Tel./Fax 02 48029679 info@ramgroupsnc.it

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO INTRODUZIONE

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO INTRODUZIONE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO INTRODUZIONE Le presenti condizioni generali si applicano ai contratti aventi ad oggetto la vendita dei pacchetti turistici organizzati e/o venduti da SPEED DATE VACANZE,

Dettagli

Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici

Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici (valide sia per il catalogo che per le vendite dirette Tappeto Volante / Cliente) 1) Fonti Legislative La vendita di pacchetti turistici,

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI E SERVIZI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI E SERVIZI TURISTICI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI E SERVIZI TURISTICI 1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di prodotti turistici da parte dell Azienda per il Turismo della Val di Fassa Soc. Coop. (APT

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO Costituiscono parte

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO Costituiscono parte CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni

Dettagli

ANTICHI TESORI DI SICILIA 26 MAGGIO/02 GIUGNO 2012 CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO

ANTICHI TESORI DI SICILIA 26 MAGGIO/02 GIUGNO 2012 CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO ANTICHI TESORI DI SICILIA 26 MAGGIO/02 GIUGNO 2012 CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO 1) CONTRATTI DI VIAGGIO E RESPONSABILITÀ I contratti di viaggio, relativi alla vendita di pacchetti turistici

Dettagli

Condizioni generali contratto di vendita di pacchetti turistici.

Condizioni generali contratto di vendita di pacchetti turistici. Condizioni generali contratto di vendita di pacchetti turistici. CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1) Premessa e nozione di pacchetto turistico Premesso che: a) il decreto legislativo n. 111 del 17/03/95 di attuazione della direttiva

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1.PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO Premesso che: a) il decreto legislativo di attuazione della Direttiva 90/314/CE dispone a protezione

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni

Dettagli

Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Pacchetti Turistici

Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Pacchetti Turistici Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Pacchetti Turistici 1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero,

Dettagli

Le normative nazionali che hanno recepito le disposizioni dell Unione Europea e internazionali La legislazione in vigore nella regione Sicilia

Le normative nazionali che hanno recepito le disposizioni dell Unione Europea e internazionali La legislazione in vigore nella regione Sicilia Le norme per le agenzie di viaggio e i tour operator diritto privato/pubblico del turismo Le normative nazionali che hanno recepito le disposizioni dell Unione Europea e internazionali La legislazione

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI Autorizzazione amministrativa n.32382 del 22/02/2012, rilasciata dalla provincia di Milano. Polizza R.C. UNIPOL n. 1/39034/319/136090167

Dettagli

1) La diminuzione del n. dei passeggeri all interno di una pratica è da intendersi come <<annullamento parziale >> (vedi quindi art.

1) La diminuzione del n. dei passeggeri all interno di una pratica è da intendersi come <<annullamento parziale >> (vedi quindi art. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PACCHETTI TURISTICI 1) FONTI NORMATIVE La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, è disciplinata

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI ANNO ) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO Premesso che: a) l organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico,

CONDIZIONI GENERALI ANNO ) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO Premesso che: a) l organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, CONDIZIONI GENERALI ANNO 2017 1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO Premesso che: a) l organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere in possesso

Dettagli

INVENTORI di VIAGGIO Società Cooperativa

INVENTORI di VIAGGIO Società Cooperativa SPECIALE CROCIERE In collaborazione con: 2016 Meraviglioso Mediterraneo Francia, Spagna e Baleari con COSTA DIADEMA Dal 05 Novembre al 12 Novembre 2016 8 giorni e 7 notti 1 Sabato Savona - 17.00 2 Domenica

Dettagli

CONTRATTO DI VENDITA 1. FONTI LEGISLATIVE

CONTRATTO DI VENDITA 1. FONTI LEGISLATIVE CONTRATTO DI VENDITA 1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata fino all abrogazione

Dettagli

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO CONTRATTO DI VIAGGIO 1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero, è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n 1084

Dettagli

Condizioni Generali Contratto di vendita di pacchetti turistici o singoli servizi turistici

Condizioni Generali Contratto di vendita di pacchetti turistici o singoli servizi turistici o singoli servizi turistici CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO O SINGOLO SERVIZIO TURISTICO Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali

Dettagli

Partenze settimanali (tutti i lunedì) dal 08 settembre 2014 al 16 marzo 2015 da Roma e Milano

Partenze settimanali (tutti i lunedì) dal 08 settembre 2014 al 16 marzo 2015 da Roma e Milano CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI Partenze settimanali (tutti i lunedì) dal 08 settembre 2014 al 16 marzo 2015 da Roma e Milano Quota di partecipazione all inclusive con

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale,

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1) FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero,

Dettagli

Condizioni Generali Contratto di vendita di pacchetti turistici o singoli servizi

Condizioni Generali Contratto di vendita di pacchetti turistici o singoli servizi Condizioni Generali Contratto di vendita di pacchetti turistici o singoli servizi CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO O SINGOLO SERVIZIO Costituiscono parte integrante del contratto

Dettagli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE Atto del Dirigente a firma unica: DETERMINAZIONE n 1796 del 21/02/2012 Proposta: EPG/2012/11 del 20/02/2012 Struttura proponente: Oggetto: Autorità

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici Ai sensi dell'art. 85 del D.LGS 206/2005 i clienti hanno diritto di

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale,

Dettagli

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale,

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni

Dettagli

Turismo Culturale Italiano

Turismo Culturale Italiano 1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata fino alla sua abrogazione ai sensi dell

Dettagli

Condizioni generali - Contratto di vendita di pacchetti turistici. Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet 5.2.01

Condizioni generali - Contratto di vendita di pacchetti turistici. Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet 5.2.01 Condizioni generali - Contratto di vendita di pacchetti turistici Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet 5.2.01 1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO Premesso che: a) il decreto legislativo

Dettagli

Nome Cognome. Indirizzo Cap Città Prov. Delegazione Arcat di CF Cell. Fax

Nome Cognome. Indirizzo Cap Città Prov. Delegazione Arcat di CF Cell. Fax Nome Cognome Indirizzo Cap Città Prov Delegazione Arcat di CF Cell. Fax Email Dati per la fatturazione (se diversi da sopra) Intestazione fattura Indirizzo Cap Città Prov Delegazione Arcat di CF/P.Iva

Dettagli

CONDIZIONI GENERALICONTRATTO DI VENDITA PACCHETTO TURISTICO

CONDIZIONI GENERALICONTRATTO DI VENDITA PACCHETTO TURISTICO CONDIZIONI GENERALICONTRATTO DI VENDITA PACCHETTO TURISTICO Premesso che : a) il consumatore ha diritto di ricevere una copia del contratto di vendita del pacchetto turistico (ai sensi dell art. 35 del

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO VENDITA PACCHETTI TURISTICI ART. 1. FONTI LEGISLATIVE

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO VENDITA PACCHETTI TURISTICI ART. 1. FONTI LEGISLATIVE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO VENDITA PACCHETTI TURISTICI ART. 1. FONTI LEGISLATIVE Il contratto di viaggio si intende regolato dalla legge n.1084 del 27 dicembre 1977, di ratifica ed esecuzione della

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI 1) FONTI LEGISLATIVE

CONDIZIONI GENERALI 1) FONTI LEGISLATIVE CONDIZIONI GENERALI 1) FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata fino alla sua abrogazione

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI PREMESSA - NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO Condizioni generali - Contratto di vendita di pacchetti turistici Approvate da Assotravel, Assoviaggi,

Dettagli

Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici

Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni

Dettagli

c.) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis)... che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".

c.) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis)... che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico. 1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO Premesso che: a) il decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva 90/314/CE dispone a protezione del consumatore che l'organizzatore ed

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale,

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1. PREMESSA NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO Il Turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico ai

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso.

DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso. DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 111 Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni

Dettagli