La gestione del cantiere e delle risorse umane. Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: i Rischi Fisici. Banche dati e portale agenti Fisici

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1 La gestione del cantiere e delle risorse umane Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: i Rischi Fisici Banche dati e portale agenti Fisici Sala conferenze VALD HOTEL Via Lanzo, 35 Val della Torre (TO) Ing.ir Michele Giacosa

2 Obblighi e responsabilità CSP in fase di progettazione CSE in fase di esecuzione 1. Le attività di coordinamento 2. I fattori di Rischio Fisici Esposizione a Rumore Esposizione a Vibrazioni Campi elettromagnetici, Radiazioni ottiche artificiali e naturali 3. Documentazione e banche dati di riferimento Pubblicazioni Portale Agenti Fisici Ing.ir Michele Giacosa 2

3 LE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO Ing.ir Michele Giacosa 3

4 Obblighi e responsabilità Art. 91. Obblighi del coordinatore per la progettazione 1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV; b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera. Ing.ir Michele Giacosa 4

5 Obblighi e responsabilità Le misure generali di tutela Ing.ir Michele Giacosa 5

6 Obblighi e responsabilità Ing.ir Michele Giacosa 6

7 Obblighi e responsabilità Ing.ir Michele Giacosa 7

8 Obblighi e responsabilità Art. 92. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori 1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; Ing.ir Michele Giacosa 8

9 Obblighi e responsabilità Art. 92. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (continua) Obblighi dei lavoratori Misure autonomi generali Obblighi di dei datori tutela Obblighi di lavoro, del dei datore dirigenti lavoro e dei preposti dell impresa affidataria d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b) Ing.ir Michele Giacosa 9

10 Obblighi e responsabilità Le misure di coordinamento relative all uso comune di misure preventive e protettive per eliminare o ridurre al minimo i rischi misure di coordinamento Ing.ir Michele Giacosa 10

11 Obblighi e responsabilità Ing.ir Michele Giacosa 11

12 Ing.ir Michele Giacosa 12

13 Ing.ir Michele Giacosa 13

14 IL FATTORE DI RISCHIO RUMORE Ing.ir Michele Giacosa 14

15 INDICATORI DI RISCHIO ART. 188 D.LGS 81/2008 a) "pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza "C"; b) "livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h) [db(a) riferito a 20 µpa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definita dalla norma internazionale ISO 1999:1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo. c) "livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definita dalla norma internazionale ISO 1999:1990 punto 3. 6, nota 2". Ing.ir Michele Giacosa 15

16 VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E I VALORI DI AZIONE ART. 188 D.LGS 81/2008 punto a) "Valori limite di esposizione: rispettivamente L EX = 87 db(a) e p peak = 200 Pa (140 db(c) riferito a 20 µpa)"; punto b) "Valori superiori di azione: rispettivamente L EX = 85 db(a) e p peak = 140 Pa (137 db(c) riferito a 20 µpa)"; punto c) "Valori inferiori di azione: rispettivamente L EX = 80 db(a) e p peak = 112 Pa (135 db(c) riferito a 20 µpa)". Ing.ir Michele Giacosa 16

17 LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Livello di esposizione D.Lgs. 81/2008 ADEMPIMENTI (riferimenti al D.Lgs. 81/2008) Il datore di lavoro: a) rispetta le Misure generali di tutela (art.15 D.Lgs. 81/2008); b) effettua la Valutazione del Rischio e redige il documento di valutazione (artt. 28, 181 c. 1 e 190 D.Lgs. 81/2008); L EX,8h 80 db (A) Ppeak 135 db (C) c) effettua la valutazione del rischio con cadenza almeno quadriennale, mediante personale qualificato nell ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.) (art. 181 comma 2 D.Lgs. 81/2008); d) aggiorna la valutazione dei rischi in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa obsoleta ovvero quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione (art. 181 comma 2 D.Lgs. 81/2008); e) consulta il rappresentante per la sicurezza (RLS) (art. 18, c.1, lett. s D.Lgs. 81/2008); f) nel caso di esposizione pari al valore inferiore di azione, garantisce che i lavoratori ricevano informazioni e siano sottoposti a formazione (artt. 36, 37, 184 e 195 D.Lgs. 81/2008); L EX,8h = 80 db (A) p peak = 135 db(c) VALORE INFERIORE DI AZIONE Ing.ir Michele Giacosa 17

18 LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Livello di esposizione D.Lgs. 81/2008 L EX,8h = 80 db (A) p peak = 135 db(c) ADEMPIMENTI (riferimenti al D.Lgs. 81/2008) VALORE INFERIORE DI AZIONE Si aggiungono, agli obblighi della fascia di rischio indicati nella precedente Tabella 1, i seguenti adempimenti. 80 < L EX,8h < 85 db (A) 135 < p peak < 137 db (C) modifica ai sensi D.Lgs. 106/09 Art. 98 L EX,8h = 85 db (A) p peak = 137 db(c) Il datore di lavoro: a) misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti e riporta i risultati nel documento di valutazione dei rischi (art. 190, c. 2 D.Lgs. 81/2008); b) fornisce ai lavoratori i dispositivi di protezione individuali per l udito (art. 193, c. 1, lett. a D.Lgs. 81/2008); c) verifica l efficacia dei dispositivi di protezione individuale per l udito (art. 193, c. 1, lett. d D.Lgs. 81/2008); d) organizza uno specifico addestramento circa l uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI per l udito (art. 77, c. 5, lett. b D.Lgs. 81/2008); e) garantisce che i lavoratori ricevano informazioni e siano sottoposti a formazione (artt. 36, 37, 184 e 195 D.Lgs. 81/2008); f) elabora ed applica un programma di misure tecniche e/o organizzative volte a ridurre l esposizione al rumore (art. 192, c. 2 D.Lgs. 81/2008). La sorveglianza sanitaria si attua a richiesta del lavoratore oppure se il medico competente ne confermi l opportunità (art. 196, c. 2 D.Lgs. 81/2008). VALORE SUPERIORE DI AZIONE Ing.ir Michele Giacosa 18

19 LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Livello di esposizione D.Lgs. 81/2008 L EX,8h = 85 db (A) p peak = 137 db(c) ADEMPIMENTI (riferimenti al D.Lgs. 81/2008) VALORE SUPERIORE DI AZIONE Si aggiungono, agli obblighi della fascia di rischio indicati nella precedente Tabella 1, i seguenti adempimenti: 85 L EX, 8h 87 db (A) 137 p peak 140 db (C) Il datore di lavoro: a) misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti e riporta i risultati nel documento di valutazione dei rischi (art. 190, c. 2 D.Lgs. 81/2008); b) fornisce ai lavoratori i dispositivi di protezione individuali per l udito (art. 193, c. 1, lett. a) D.Lgs. 81/2008); c) esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell udito (art. 193, c. 1, lett. b) D.Lgs. 81/2008); d) verifica l efficacia dei dispositivi di protezione individuale per l udito (art. 193, c. 1, lett. d) D.Lgs. 81/2008); e) garantisce che i lavoratori ricevano informazioni e siano sottoposti a formazione. (artt. 36, 37, 184 e 195 D.Lgs. 81/2008); f) organizza uno specifico addestramento circa l uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI per l udito (art. 77, c. 5, lett. b) D.Lgs. 81/2008); g) elabora ed applica un programma di misure tecniche e/o organizzative volte a ridurre l esposizione al rumore (art. 192, c.2 D.Lgs. 81/2008); h) nel caso in cui l esposizione eccede i valori superiori di azione, sottopone alla sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti, che viene ripetuta di norma una volta all anno o con periodicità diversa decisa dal Medico Competente (art. 196, c. 1 D.Lgs. 81/2008). Nel caso vi siano luoghi di lavoro nei quali i lavoratori possano essere esposti al di sopra dei valori superiori di azione, ove ciò sia tecnicamente possibile e sia giustificato dal rischio di esposizione, gli ambienti devono essere delimitati, indicati da appositi segnali, e l accesso agli stessi deve essere limitato (art. 192, c. 3 D.Lgs. 81/2008). L EX,8h = 87 db (A) p peak = 140 db(c) VALORE LIMITE DI ESPOSIZIONE Ing.ir Michele Giacosa 19

20 LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Livello di esposizione D.Lgs. 81/2008 L EX,8h = 87 db (A) p peak = 140 db(c) L EX, 8h > 87 db (A) p peak > 140 db (C) Misure per la limitazione dell esposizione Art. 194 D.Lgs. 81/2008 ADEMPIMENTI (riferimenti al D.Lgs. 81/2008) VALORE LIMITE DI ESPOSIZIONE Il datore di lavoro: a)adotta misure immediate per riportare l esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione; b)individua le cause dell esposizione eccessiva; c)modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta. Ing.ir Michele Giacosa 20

21 LE BANCHE DATI ABROGATO Titolo IV Cantieri temporanei o mobili Art. 103 D.Lgs. 81/2008. Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora 1. L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento Titolo VIII Agenti Fisici Art. 190 D.Lgs. 81/2008. Valutazione del rischio 5-bis. L emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento. Coordinamento Tecnico interregionale della prevenzione - ISPESL (agg. Novembre 2009) Punto 2.20 In attesa dei pronunciamenti di tale Commissione consultiva permanente si può far riferimento ai livelli di rumore individuati dagli studi del CPT di Padova e del CPT di Torino. l uso delle banche dati conserva la sua validità in fase preventiva Ing.ir Michele Giacosa 21

22 IL FATTORE DI RISCHIO VIBRAZIONI Ing.ir Michele Giacosa 22

23 Titolo VIII, Capo III Definizioni (Art. 200 ) a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide c) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio A(8): [ms-2]: valore mediato nel tempo, ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore; d) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo intero A(8): [ms-2]: valore mediato nel tempo, ponderato, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore. Ing.ir Michele Giacosa 23

24 Titolo VIII, Capo III Valori limite di esposizione e valori di azione (Art. 201 ) Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio Valore d'azione giornaliero A(8) = 2,5 m/s 2 Valore limite di esposizione giornaliero A(8) = 5 m/s 2 Valore limite di esposizione giornaliero per periodi brevi = 20 m/s 2 Vibrazioni trasmesse al corpo intero Valore d'azione giornaliero di esposizione A(8) = 0,5 m/s 2 Valore limite di esposizione giornaliero A(8) = 1,0 m/s 2 Valore limite di esposizione giornaliero per periodi brevi = 1,5 m/s2 Ing.ir Michele Giacosa 24

25 Valutazione dei rischi (art. 202) 1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti. 2. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l'osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell'ispesl o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l'impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento. Ing.ir Michele Giacosa 25

26 Documenti e banche dati di riferimento La valutazione dei rischi nelle costruzioni edili Tabelle di valutazione rischi, modello di Documento di Valutazione dei Rischi, Modello e istruzioni per l elaborazione delle schede di gruppo omogeneo C.P.T. di Torino e provincia INAIL (2009). Linee Guida Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dei rischi dovuti all esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro Indicazioni Operative - Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle province autonome (in collaborazione con ISPESL) Revisione 1: approvata il 12 novembre 2009, aggiornata con il D.Lgs. 106/09 Revisione 2: approvata il 11/03/2010, con aggiornamento relativo al Capo V (ROA) Manuale di buona pratica Metodologie ed interventi tecnici per la riduzione del rumore negli ambienti di lavoro Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle province autonome ISPESL Versione approvata 16/12/2004 Rivisitata alla luce del D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs. 106/2009 (agosto 2009) Versione approvata dalla Commissione consultiva permanente il 28/11/2012 Ing.ir Michele Giacosa 26

27 IL PORTALE AGENTI FISICI Ing.ir Michele Giacosa 27

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