COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
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- Viola Visconti
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1 BANDO PER L' ACCESSO AI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO ) FONDO EX Legge n 431/98 art. 11 A CHI E' RIVOLTO IL BANDO Il presente bando, approvato con atto di G.C. n. 178 del 28/05/2015 è rivolto agli affittuari di alloggi in locazione sia privata che pubblica, ad eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, in possesso dei seguenti requisiti: REQUISITI OGGETTIVI: I. essere titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi di legge; II. avere in affitto un appartamento di civile abitazione ( non di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata), iscritto al N.C.E.U., che non sia classificato nelle categorie A/1, A/8 e, A/9; III. canone di locazione non superiore ad.700,00 al netto degli oneri accessori. REQUISITI SOGGETTIVI: -cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'unione Europea. Anche il cittadino di uno Stato non aderente all'unione Europea può presentare domanda, purché titolare della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo alla data di pubblicazione del bando (artt. 5,9 e 40 comma 6 del Dlgs. 25 luglio 1998, n.286 come modificati dalla legge 30/07/2002 n.189); I cittadini extracomunitari, dovranno altresì, essere in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione ai sensi dell art. 11 comma 13 della legge 133/2008: l iscrizione nei registri anagrafici della popolazione residente deve essere continuativa e i 5 anni di residenza, continuativi, vanno riferiti alla Regione Marche; -residenza anagrafica nel Comune di Civitanova Marche e nell'alloggio per il quale si chiede il contributo; - mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà; - comproprietà; usufrutto, uso o abitazione su un alloggio, situato in qualsiasi località, adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell'articolo 20 quater lett. c) della L.R. 36/05 e s.m.i.; - pagamento dei canoni di locazione e della tassa di registrazione. - valore ISEE ordinario, rilasciato nell'anno 2015, ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159 ed incidenza del canone annuo rientranti entro i valori di seguito indicati:
2 FASCIA A VALORE ISEE Non superiore ad.5.830,76 (importo dell assegno sociale anno 2015) Incidenza Canone/Valore ISEE contributo massimo teorico Non inferiore al 30%.2.915,38 pari ad 1/2 dell importo dell assegno sociale 2015 FASCIA B VALORE ISEE Incidenza Canone/Valore ISEE Contributo massimo teorico Non superiore ad ,52 (importo annuo di due assegni sociali anno 2015) Non inferiore al 40%.1.457,69 pari ad 1/4 dell importo dell assegno sociale 2015 Il valore I.S.E.E. è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in nucleo familiare mono personale. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA Verranno predisposte due graduatorie una per la fascia A e una per la fascia B in base alla maggiore incidenza del canone annuo sull ISEE. Le risorse complessivamente disponibili verranno ripartite tra le due graduatorie come segue: 80% fascia A 20% fascia B I contributi minimi verranno concessi secondo l'ordine delle graduatorie fino ad esaurimento delle risorse disponibili. DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DEI CONTRIBUTI Il contributo viene attribuito per canoni pagati relativi al periodo 1 gennaio 2015 / 31 dicembre 2015 e comunque dalla data di regolare registrazione del contratto di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Viene fissato un tetto al contributo massimo concedibile pari al 22 % del contributo massimo teorico. Il contributo massimo teorico viene calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E.E., determinato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159. E inoltre stabilita una soglia minima di 50,00 di contributo al di sotto della quale nulla verrà erogato all'avente diritto. NON CUMULABILITA' CON ALTRI ANALOGHI BENEFICI Sulla domanda di contributo il richiedente deve specificare se ha già percepito o se ha fatto richiesta di contributi, compresi quelli per l'autonoma sistemazione di cui all' art. 7 dell'ordinanza Ministro degli Interni n del 28/09/97 e s.m.i per il pagamento dei canoni locativi relativamente all'anno In entrambi i casi il richiedente avrà cura di precisare: -l importo richiesto / l'importo già percepito; -la normativa in base alla quale é stata presentata la domanda.
3 Al ricorrere delle ipotesi di cui ai commi precedenti, il Comune concede un contributo massimo pari alla differenza tra l'ammontare dell'importo concedibile ai sensi del presente atto e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo. Restano salvi i divieti di cumulo espressamente stabiliti dalla legge ed in particolare : i contributi affitto 2015 sono incompatibili con le detrazioni fiscali da usufruire in sede di dichiarazioni dei redditi anno In caso di maggiore entità del contributo affitto spettante, si provvederà a detrarre l importo della detrazione fiscale dall ammontare del contributo a coloro che ne hanno beneficiato, ovviando al problema del cumulo del beneficio. L'utente dovrà comunicare al Comune l'importo dell'eventuale detrazione fiscale di cui usufruirà in sede di dichiarazione dei redditi anno RIPARTO EVENTUALI ECONOMIE Nel caso in cui, soddisfatti tutti gli aventi diritto iscritti nelle due graduatorie residuino fondi disponibili gli stessi verranno ripartiti tra le due fasce indistintamente nelle percentuali sopraindicate ( fascia A 80% fascia B 20%). I contributi aggiuntivi relativi al riparto delle predette economie verranno erogati in base all'ordine delle graduatorie fino ad un ammontare complessivo del 50% del contributo massimo teorico previsto per le due fasce. COME SI PRESENTA LA DOMANDA La domanda deve essere presentata utilizzando esclusivamente gli appositi moduli forniti gratuitamente dal Comune. La domanda va di regola presentata dal titolare del rapporto locativo. Qualora la domanda pervenga da persona diversa dal titolare del rapporto locativo, avente comunque residenza anagrafica nel medesimo appartamento, é richiesta la dichiarazione che nessun altro soggetto residente nell'appartamento ha inoltrato richiesta di contributo. I moduli di domanda saranno scaricabili dal sito internet : o reperibili presso: 1. Ufficio Servizi Sociali( tel. 0733/822257/216/248 ), nei giorni di apertura al pubblico; 2. Sportello Immigrati presso lo Sportello unico del Comune ( tel. 0733/822207) aperto nei seguenti giorni : martedì e giovedì pomeriggio ore 15,30 17,30 sabato mattina ore Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata, la seguente documentazione: - copia di tutte le ricevute del canone di affitto pagate relative all'anno 2015 corrisposte fino alla data della presentazione della domanda al proprietario riferite all'alloggio per il quale si richiede il contributo, o dichiarazione del proprietario dell immobile comprovante l avvenuto pagamento dei canoni di locazione; -copia del contratto di affitto regolarmente registrato presso l Agenzia delle Entrate ( in caso di più locazioni copia dei relativi contratti); - copia mod.f23 anno 2015 o copia raccomandata con cui il locatore comunica al conduttore l'esercizio dell'opzione cedolare secca; - attestazione ISEE o DSU ( Dichiarazione Sostitutiva Unica) o relativa dichiarazione di atto notorio attestante gli estremi del rilascio. I valori per il calcolo della capacità economica devono essere desunti dai redditi prodotti nell anno Entro il termine perentorio del 27/02/2016 dovranno essere presentate all'ufficio Protocollo del Comune le ricevute mancanti con l'allegata modulistica. In mancanza il contributo verrà quantificato in rapporto alle ricevute presentate.
4 La dichiarazione sulle detrazioni fiscali dovrà essere consegnata all'ufficio Protocollo del Comune entro il termine perentorio del 31 luglio Le dichiarazioni rese in sede di domanda di contributo verranno sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa statale in materia. In caso di attestazione ISEE in cui il reddito risulta pari a zero, il richiedente deve dichiarare la fonte di sostentamento. ENTRO QUANTO TEMPO E' POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA Le domande dovranno pervenire materialmente al Comune di Civitanova - ufficio Protocollo- o inviate all indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): [email protected] entro il giorno 30/06/2015 pena l esclusione. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale vengono richiesti. Civitanova Marche lì 29/05/2015 L'Assessore ai Servizi Sociali (Dott.Yuri Rosati ) Il Dirigente III Settore (Dott. Giacomo Saracco)
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