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1 Il decreto del Tribunale per i minorenni che provvede sul mantenimento dei figli naturali è titolo per iscrivere ipoteca. Commento al Decreto del Tribunale di Bologna del 29 giugno La legge n. 54/20006 ha inteso parificare il trattamento dei figli naturali a quello stabilito per i figli legittimi nell'ambito delle controversie tra genitori separati. Dal punto di vista tecnico, però, la nuova disciplina è subito apparsa mal formulata. La prima delle questioni è stata quella della competenza. Nell'aprile 2007, risolvendo il conflitto tra gli uffici giudiziari milanesi, la Cassazione ha affermato che se le domande di affidamento e mantenimento dei figli naturali sono proposte contestualmente, allora, per effetto del novellato art. 155 c.c. letto in relazione al testo (immutato) dell'art. 317 bis c.c., è il Tribunale per i minorenni il giudice competente a regolare ogni aspetto della controversia tra genitori naturali non più conviventi. Mentre in base all'art. 4, 2 co., l. n. 54/2006 la disciplina sostanziale è identica a quella prevista per l'affidamento dei figli di coppie separate (o divorziate), il giudizio riguardante affidamento e mantenimento dei figli naturali si svolge nelle forme del rito camerale e si conclude non con sentenza ma con decreto. La Cassazione ha così dovuto precisare che la scelta del legislatore di assimilare, quanto all'affidamento, i figli naturali a quelli nati nel matrimonio comporta dei riflessi anche di carattere processuale: il procedimento di cui all'art. 317 bis c.c. ha assunto una definitiva autonomia, allontanandosi dall'alveo della procedura ex art. 330, 333, 336 c.c. per avvicinarsi, e per certi versi assimilarsi, alla «separazione dei genitori»; benché soggetto a rito camerale, si tratta di un procedimento contenzioso; il decreto ex art. 317 bis c.c. ha natura sostanziale di sentenza, presentando i requisiti della decisorietà e della definitività, e la sua efficacia è assimilabile, rebus sic stantibus, a quella del giudicato; i provvedimenti della Corte d'appello sono ricorribili in cassazione, quelli di primo grado impugnabili con ricorso soggetto ai termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. (v. Cass., sez. I, , n. 6319; Cass., sez. I, , n ). 1

2 Ecco allora nuovi interrogativi: se il Tribunale per i minorenni pone a carico di uno dei genitori un assegno periodico per il mantenimento del figlio minorenne, l'altro genitore può iscrivere ipoteca a garanzia del credito sulla base del decreto emesso a definizione del procedimento camerale? In altri termini, il decreto ex art. 317 bis c.c. è titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale? L'interprete deve confrontarsi col testo dell'art c.c.: «Ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore. Lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto». La controversia tra due genitori, coaffidatari del figlio naturale, in ordine al contributo al mantenimento del minore si risolve grazie ad un accordo che viene recepito dal tribunale per i minorenni: il decreto che definisce il procedimento dà atto dell'obbligo del padre di versare alla madre la somma mensile di euro 250 e rimborsare metà delle spese straordinarie. L'obbligato, però, non adempie. La madre ottiene il rilascio della formula esecutiva e notifica il precetto. L'intimazione a pagare non produce alcun risultato. La madre, allora, chiede l'iscrizione di ipoteca, che viene iscritta con riserva: ad avviso del conservatore, il decreto del tribunale per i minorenni non è titolo idoneo ai sensi dell'art c.c. Decidendo sul reclamo ex art bis c.c., il Tribunale osserva che: a) se è vero che nessuna disposizione di legge attribuisce al decreto ex art. 317 bis c.c. l'efficacia richiesta dall'artt c.c., negare al provvedimento del tribunale per i 2

3 minorenni la natura di titolo idoneo all'iscrizione di ipoteca determinerebbe un trattamento deteriore dei figli naturali in violazione degli artt. 3 e 30 cost.; b) se il procedimento di reclamo ex art bis e 113 ter disp. att., c.c. non consente (come ritenuto da Corte cost., , n. 6) di sollevare questione di legittimità costituzionale, spetta allora al giudice di merito il compito di individuare l'interpretazione più aderente ai principi costituzionali; c) valorizzando lo spirito della riforma sull'affidamento condiviso e la più recente giurisprudenza di cassazione, è possibile affermare che il decreto del tribunale per i minorenni, emesso nell'ambito di un procedimento contenzioso, ha natura sostanziale di sentenza e quindi è titolo per iscrivere ipoteca; d) spunti in tal senso possono ricavarsi anche da Cass., sez. I, , n. 9393, secondo cui le clausole della separazione consensuale omologata in tema di mantenimento, nel loro contenuto originario od in quello ridefinito con giudizio di revisione ex artt. 710 e 711 c.p.c., hanno, ai sensi dell'art. 158 c.c. (nel testo risultante dalla pronuncia della Corte cost., , n. 186), natura di titolo giudiziale, anche ai fini dell'iscrizione d'ipoteca a norma dell'art c.c., al pari delle correlative statuizioni incluse nella sentenza di separazione. Ne discende che l'avente diritto a detto mantenimento non è abilitato, per difetto di interesse, a reclamare, con il rito ordinario o con quello monitorio, una decisione di condanna all'adempimento, la quale si tradurrebbe nella reiterazione di un titolo di cui già gode. Al riguardo, va preliminarmente osservato che, a seguito della riforma apportata dalla l. 54/06, la posizione dei figli naturali è stata assimilata a quella dei figli nati nel matrimonio sul presupposto che la condizione dei figli deve essere considerata come unica, a prescindere dalla qualificazione del loro status, e non può incontrare differenziazioni legate alle circostanze della nascita (come già affermato da C. Cost. nella pronuncia 166/1998). La l. 54/06 in materia di separazione dei genitori e affido condiviso della prole, applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati (art. 4, 2 co.), ha riplasmato l'art. 317 bis c.c., il quale è stato arricchito nel suo contenuto precettivo, essendo applicabili anche in questo settore le regole introdotte dalla predetta legge per la separazione e il divorzio (potestà esercitata da entrambi i genitori, anche dopo la cessazione della convivenza, decisioni di maggior interesse di 3

4 comune accordo con intervento dei giudice in caso di contrasto, imposizione di un assegno per il figlio, in subordine, essendo preminente il principio del mantenimento diretto da parte di ciascun genitore, privilegio dell'affidamento condiviso, possibilità di revisione delle condizioni di affidamento ) e ha attribuito una sostanziale autonomia al relativo procedimento, assimilandolo a quello di separazione e divorzio, come già riconosciuto dalla Corte di Cassazione, Sezione I Civile, nella sentenza 6319/2011. In altri termini, il principio della bigenitorialità, pur nelle significative differenze riscontrabili fra l'intervento giudiziale nella crisi riguardante i genitori coniugati rispetto alle crisi riguardanti i genitori naturali, in cui l'intervento del giudice non presenta gli stessi connotati di imprescindibilità, ha informato di sé il contenuto precettivo dell'art. 317 bis c.c., eliminando ogni difformità di disciplina fra figli legittimi e naturali, altrimenti non giustificabile (Cass. Civ., Sez. I, n /2011). Ferma la differenza di rito applicabile (davanti al giudice ordinario in presenza di matrimonio; davanti al giudice minorile in assenza di matrimonio), non vi può essere alcuna discriminazione derivante dallo status di figlio naturale rispetto a quello di figlio legittimo: i decreti emessi dal Tribunale per i Minorenni ai sensi dell'art. 317 bis c.c., vertenti sulle medesime materie e regolati dai medesimi principi, devono pertanto avere pari efficacia dei provvedimenti resi dal Tribunale ordinario ai sensi degli artt. 155 ss. c.c. con riguardo all'affidamento dei figli legittimi e alle relative questioni patrimoniali. Né ciò potrebbe essere escluso dal rito in camera di consiglio con cui provvede il giudice minorile (art. 38 disp. att. c.c.), sussistendo tutti gli indici (contraddittorio, diritto di difesa, definitività del provvedimento) per privilegiare la sostanza contenziosa di tali procedimenti, rispetto alla forma di volontaria giurisdizione e trattandosi di scelta dettata esclusivamente da ragioni di snellezza e celerità, a cui l'ordinamento ricorre anche in relazione a controversie oggettivamente contenziose (giudizio di appello nei procedimenti di separazione e divorzio). L'esigenza di una disciplina sostanzialmente omogenea tra figli legittimi e figli naturali induce, dunque, ad attribuire un ampio significato, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata, all'art. 4, 2 co., l. 54/06, che ha inteso disciplinare tutti i rapporti fra genitori e figli naturali (Cass. Civ., Sez. I, n /2011). 4

5 Cosicché, afferma la Cassazione, il decreto emesso ai sensi dell'art. 317 bis ha, dunque, natura sostanziale di sentenza, presentando il requisito della decisorietà, risolvendo una controversia in atto tra contrapposte posizioni di diritto soggettivo, e della definitività, con efficacia assimilabile, rebus sic stantibus, a quella del giudicato (Cass. Civ. Sez. I, n. 6319/2011). La ricostruzione della portata dell'art. 317 bis c.c. così operata dalla corte di legittimità fa sì che ai decreti contenenti disposizioni di condanna al mantenimento in favore di figli nati fuori dal matrimonio debba essere assicurata la stessa ampiezza di tutela che alle disposizioni di analogo contenuto presenti nelle sentenze di separazione o di divorzio per i figli legittimi, anche ai fini della iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art c.c.. Già sono stati ritenuti titoli idonei alla iscrizione di ipoteca il decreto di omologazione delle separazioni consensuali, a seguito dell'intervento della C. Cost. n. 186 del 1998, ed il decreto di revisione delle condizioni di separazione e divorzio purché esecutivo (vedi Cassazione sent. n. 9393/94) Il diritto vivente, alla luce degli arresti giurisprudenziali Cass. I, n /2009 e n. 6319/2011, ha oggi chiarito la natura sostanziale di sentenza dei provvedimenti relativi al mantenimento dei figli emessi dal Tribunale per i Minori ex art. 317 bis, sia in relazione alle sue caratteristiche di decisorietà e definitività, sia per il regime della sua impugnazione. Conseguentemente essi in quanto aventi natura sostanziale di sentenza rientrano nell'alveo dei provvedimenti che, ai sensi dell'art. 2818, primo comma, c.c., costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale. Note I contenuti di questa scheda hanno come mero scopo quello di fornire informazioni generali circa le tematiche trattate dallo Studio M.PA. senza voler essere esaustiva né in alcun modo poter sostituire il contributo di un professionista qualificato. Ogni richiesta di approfondimento può essere proposta scrivendo all indirizzo area.legale@studiompasrl.it. 5

6 Per maggiori informazioni potete contattarci al seguente indirizzo o al numero di telefono

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