Sabatini bis: modalità di presentazione delle istanze e recenti Faq del Mise

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1 Numero 48/2014 Pagina 1 di 13 Sabatini bis: modalità di presentazione delle istanze e recenti Faq del Mise Numero : 48/2014 Gruppo : Oggetto : Norme e prassi : AGEVOLAZIONI SABATINI-BIS DM 27/11/2013 IN GU N.19 DEL 24/01/2014; CIRCOLARE MISE N DEL 10/02/2014; FAQ SITO WEB MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO. Sintesi Con la recente circolare n. 4567/2014, il Mise, fissa i termini e le modalità di accesso alla cd Sabatini-bis nonché ulteriori precisazioni in merito agli investimenti agevolabili. In particolare, a partire dalle ore 9.00 del 31/03/2014 le imprese potranno presentare le domande per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi alle banche e agli intermediari finanziari aderenti alla convenzione tra Mise, Cassa Depositi e Prestiti e ABI. La domanda di agevolazione ed i relativi allegati vanno compilati utilizzando esclusivamente, pena l invalidità, i moduli disponibili entro il 10/03/2014 nella sezione beni strumentali (nuova sabatini) del sito internet del Mise. Lo strumento è rivolto alle PMI operanti in tutti i settori produttivi (inclusi agricoltura e pesca) che realizzano investimenti (anche mediante leasing) in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie digitali. Gli argomenti 1. PREMESSA 2. LE DISPOSIZIONI DEL DM 27/11/ I CHIARIMENTI PER AGEVOLAZIONI E FINANZIAMENTI 4. LE RECENTI FAQ DEL MISE

2 Numero 48/2014 Pagina 2 di 13 Premessa Con la recente circolare n. 4567/2014, il Mise, ha fissato i termini e le modalità di accesso alla cd Sabatini-bis ; si tratta, in particolare, di un agevolazione finalizzata ad accrescere la competitività e migliorare l accesso al credito delle piccole e medie imprese. Nella trattazione che segue, dopo un excursus sulle disposizioni del DM 27/11/2013, si riepilogano le modalità ed i termini di accesso al nuovo strumento agevolativo istituito dal DL 69/2013. La disposizioni del DM 27/11/13 Con la pubblicazioni in G.U. del DM 27/11/2013, il legislatore, ha reso note le disposizioni attuative dei finanziamenti agevolati e dei contributi previsti dall art. 2 del DL 69/2013 per le PMI (cd Sabatini-bis ). Nello specifico il suddetto DM stabilisce che: possono fruire delle agevolazioni le PMI che: SOGGETTI BENEFICIARI SOGGETTI ESCLUSI FINANZIAMENTO INVESTIMENTI hanno sede operativa in Italia e risultano regolarmente costituite/iscritte nel Registro delle imprese risultano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, e quindi non risultano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali non hanno ricevuto e, successivamente, non hanno rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento GBER. Sono escluse dall agevolazione le imprese operanti nei settori: dell industria carboniera delle attività finanziarie e assicurative della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari Per ciascuna impresa beneficiaria, il finanziamento deve: essere deliberato, da una banca o intermediario finanziario essere deliberato per un valore non inferiore a e non superiore a 2 milioni di euro (anche se frazionato in più iniziative di acquisto) avere durata massima di 5 anni dalla stipula del contratto essere interamente utilizzato per l acquisto, o l acquisizione (operazioni di leasing finanziario) degli investimenti agevolabili essere erogato in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento Il finanziamento va utilizzato per l acquisto (anche tramite leasing):

3 Numero 48/2014 Pagina 3 di 13 AMMISSIBILI di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo hardware, software e tecnologie digitali, classificabili nelle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell attivo di Stato patrimoniale, e destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale. In particolare, gli investimenti possono essere destinati: alla creazione di una nuova unità produttiva all ampliamento di una unità produttiva esistente alla diversificazione della produzione di uno stabilimento al cambiamento del processo di produzione complessivo di un unità produttiva esistente o all acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità produttiva, nel caso in cui l unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente. Il suddetto DM rimanda poi ad un apposita circolare le modalità ed termini di accesso alle agevolazioni. i I chiarimenti per agevolazioni e finanziamenti Con la recente circolare n. 4567/2014, il ministero dello sviluppo economico: fissa i termini e le modalità di accesso alla cd Sabatini-bis ; fornisce precisazioni riguardo le agevolazioni e gli investimenti agevolabili. In via preliminare, la circolare precisa che l intervento si articolato come segue: costituzione presso Cassa depositi e prestiti di un plafond PLAFOND DI RISORSE PER FINANZIAMENTO PMI CONTRIBUTO MISE A COPERTURA DI INTERESSI FONDO GARANZIA PMI di risorse (2,5 miliardi di euro), che banche e intermediari finanziari, previa adesione a una o più convenzioni, possono utilizzare per concedere, fino al 31/12/2016, finanziamenti alle PMI. Il plafond è utilizzabile anche per operazioni di leasing finanziario concesse da società in possesso di garanzia rilasciata da una banca aderente alle convenzioni concessione, da parte del MISE, nel limite dello stanziamento annuale di bilancio, di un contributo in favore delle PMI che hanno ottenuto i finanziamenti, a parziale copertura degli interessi. possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo per le PMI, fino alla misura massima prevista (80%), sul

4 Numero 48/2014 Pagina 4 di 13 finanziamento ottenuto, con priorità di accesso. Ai fini dell accesso alle agevolazioni, le imprese sono tenute a presentare: la domanda di agevolazione, che va: a) b) c) redatta secondo lo schema allegato sottoscritta, a pena di invalidità, dal legale rappresentante dell impresa proponente o da un suo procuratore la dichiarazione o le dichiarazioni resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia (art. 85, DLgs.159/2011) copia dell atto di procura e del documento di identità del soggetto che rilascia la procura, nel caso l istanza sia sottoscritto dal procuratore dell impresa. La domanda di agevolazione ed i relativi allegati vanno compilati utilizzando esclusivamente, pena l invalidità dell istanza, i moduli disponibili entro il 10/03/2014 nella sezione beni strumentali (nuova sabatini) del sito del Mise. Costituiscono motivo di inammissibilità al finanziamento e al contributo: il mancato utilizzo dei predetti schemi; la sottoscrizione di dichiarazioni incomplete; l assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste. E vietato presentare contestualmente una domanda per lo stesso bene a 2 o più banche o intermediari finanziari. La domanda di agevolazione, da utilizzare anche per la richiesta di finanziamento (in bollo tranne nei casi di domande peri settori agricoli e pesca): va compilata dall imprese in formato elettronico e, unitamente all ulteriore documentazione necessaria, a pena di invalidità, sottoscritta mediante firma digitale; va presentata, dalle ore 9.00 del 31/03/2014, esclusivamente attraverso l invio a mezzo di posta elettronica certificata agli indirizzi PEC delle banche/intermediari finanziari aderenti alle convenzioni, con i quali l impresa dovrà poi prendere contatto per definire le modalità del finanziamento. L elenco delle banche/intermediari finanziari aderenti alle convenzioni sarà pubblicato nei siti internet del Ministero: e di CDP e di volta in volta aggiornato

5 Numero 48/2014 Pagina 5 di 13 Al riguardo, si osserva che sono considerate non ricevibili, le domande presentate prima del suddetto termine iniziale. Come anticipato, le imprese beneficiarie hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie; il Mise comunica, con avviso nonché in GU l avvenuto esaurimento delle risorse e la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande. Sono ammissibili le spese relative l acquisto o l acquisizione in leasing di: a) b) macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivi hardware, software e tecnologie digitali classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell art del c. c. Sono escluse dall agevolazione, invece, le spese relative a: terreni e fabbricati; immobilizzazioni in corso e acconti. Gli investimenti, qualora non riferiti ad immobilizzazioni acquisite tramite locazione finanziaria, devono essere capitalizzati e figurare nell attivo dell impresa per almeno 3 anni. Gli investimenti, precisa la circolare del Mise, devono essere: ad uso produttivo; correlati all attività svolta dall impresa; ubicati presso l unità locale dell impresa in cui è realizzato l investimento; avviati successivamente alla data della domanda di accesso al contributo, eccetto quelli del settore agricolo che vanno avviati solo dopo il provvedimento di concessione degli aiuti. Diversamente, non sono ammessi all agevolazione: i costi relativi a commesse interne; le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati; le spese di funzionamento; le spese relative a imposte, tasse e scorte; i costi relativi al contratto di finanziamento; i beni di importo inferiore a 500 euro (al netto dell IVA). In fase di realizzazione, l'impresa può variare l oggetto degli investimenti rispetto a quello preventivato nella domanda, senza preventiva autorizzazione da parte del Ministero, a condizione che gli investimenti effettivamente sostenuti posseggano tutti i requisiti previsti. Tuttavia, qualsiasi variazione degli investimenti realizzati non può comunque:

6 Numero 48/2014 Pagina 6 di 13 comportare un incremento del contributo concesso; modificare il sistema di acquisizione dei beni (es: dal leasing all acquisto diretto o viceversa) In linea con quanto disposto dall'art.10 del DM, nella domanda per l accesso all agevolazione viene richiesto di riportare: con scrittura indelebile; sull originale di ogni fattura (sia di acconto che di saldo) riguardante gli investimenti per i quali sono state ottenute le agevolazioni; la dicitura (anche mediante l utilizzo di un apposito timbro): Spesa di euro... realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall articolo 2, comma 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69. In mancanza di tale dicitura, la fattura non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione. Tuttavia, è necessario conservare ogni titolo giustificativo della spesa, documento e attestazione predisposti ai fini della concessione delle agevolazioni, per un periodo di 10 anni dalla data di concessione delle agevolazioni medesime. Le imprese tenute per legge alla redazione e pubblicazione del bilancio devono iscrivere i beni acquistati nell attivo dello Stato patrimoniale, nel rispetto dei principi contabili applicati. Diversamente, le imprese in contabilità semplificata, in quanto esonerate dalla redazione del bilancio, ai fini dell identificazione dei beni acquistati, devono dare evidenza della corretta applicazione dei principi contabili in materia di immobilizzazioni materiali, mediante una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell impresa (DPR 445/2000) da tenere agli atti dell impresa stessa. La richiesta di erogazione della prima quota di contributo: unitamente all ulteriore documentazione allegata, va sottoscritta: dal legale rappresentante dell impresa; dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza, da un revisore; va presentata in formato digitale e corredata delle dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori attestanti il requisito di nuovo di fabbrica. Nel caso di investimento realizzato con il ricorso al leasing, alla richiesta di erogazione va allegata la dichiarazione sostitutiva della società di leasing attestante l avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto di investimento, corredata di analoghe dichiarazioni dei fornitori. Qualora il contributo concesso supera la soglia di ciascuna

7 Numero 48/2014 Pagina 7 di 13 richiesta va corredata di una dichiarazione antimafia (Dlgs.159/2011) necessaria per l accesso a contributi e finanziamenti pubblici. Per quanto riguarda, invece, le richieste di erogazione relative: alle quote di contributo successive alla prima, queste vanno presentate in via digitale e sottoscritte dal legale rappresentante dell impresa; all ultima quota di contributo, queste vanno corredate di un attestazione della banca o intermediario finanziario in merito al completamento del rimborso del finanziamento. Nel caso in cui: l impresa: alieni, ceda o distragga i beni oggetto dell investimento; nei 3 anni successivi alla data di completamento dell investimento stesso; ricorrono le altre fattispecie previste all art. 12 del DM 27/11/2013; il beneficiario trasmette comunicazione al Mise che revoca il contributo. CASI IN CUI IL CONTRIBUTO È REVOCATO DAL MISE (art. 12, DM 27/11/203) 1) Se viene accertato che il soggetto beneficiario in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità 2) Se viene accertata l'assenza, all'atto di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti 3) Se i beni oggetto del finanziamento o del contratto di leasing siano alienati, ceduti o distratti dall'uso produttivo previsto nei 3 anni successivi alla data di completamento dell'investimento 4) Se viene accertata la non conformità degli investimenti realizzati a quanto previsto all'art. 5 del decreto 5) Se il soggetto beneficiario sia stato oggetto di dichiarazione di fallimento prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di completamento dell'investimento 6) Se il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli 7) Qualora emerga che il soggetto beneficiario abbia fruito di agevolazioni pubbliche concesse per i medesimi beni e per le medesime spese oltre i limiti delle intensità massime previste nei regolamenti comunitari 8) Qualora intervenga la risoluzione o decadenza del contratto di finanziamento, tranne nel caso di rimborso anticipato o, nel caso di leasing, di riscatto anticipato 9) Se sussistono le ulteriori condizioni di revoca previste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni L agevolazione nella forma di contributo è erogata: dal Mise, secondo il piano riportato nel decreto di concessione (questo si esaurisce entro il 6 anno dalla data di ultimazione dell investimento);

8 Numero 48/2014 Pagina 8 di 13 in quote annuali, in funzione anche delle risorse annualmente disponibili. Le richieste di erogazione sono evase dal Mise entro 30 giorni dalla data di ricezione, fatti salvi i tempi per l acquisizione delle certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici nonché l effettiva disponibilità di cassa; nei casi in cui è necessario acquisire la documentazione antimafia, i tempi ulteriori variazioni (art. 92, DLgs.159/2011). possono subire Tenuto conto dei tempi per l espletamento delle procedure amministrative, il Ministero provvede alle erogazioni nell anno per le richieste pervenute entro e non oltre il 31 ottobre. Sul punto, la circolare rammenta che le richieste di erogazione: vanno compilate esclusivamente in formato digitale (utilizzando la procedura disponibile sul sito entro il prossimo 30/06/2014; unitamente ai relativi allegati, vanno firmati digitalmente. Al termine della procedura di compilazione della domanda e dell'invio telematico della medesima, nonché dei relativi allegati, alla stessa è assegnato un protocollo elettronico. Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate sono non ricevibili. L erogazione del contributo è subordinata al completamento dell investimento; in particolare gli investimenti devono essere conclusi entro il periodo di pre-ammortamento o di pre-locazione, ovvero entro 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento; a tal fine, si considera la data dell ultimo titolo di spesa dell investimento o, per i leasing, la data di consegna del bene. La dichiarazione attestante l avvenuta ultimazione dell investimento: deve essere resa dall impresa entro 60 giorni dalla data di conclusione dell investimento; va sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza, da un revisore legale iscritto al relativo registro. Il Ministero si riserva di effettuare appositi controlli sugli investimenti realizzati, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni. A tal fine lo stesso può acquisire dall impresa beneficiaria, anche prima dell erogazione delle agevolazioni, un campione dei titoli di spesa facenti parte dell investimento agevolato, da sottoporre a controllo. Il Ministero sospende l erogazione del contributo in tutti i casi di cui all art. 12 del DM (casi di revoca); in particolare, la banca/intermediario finanziario comunica al Ministero:

9 Numero 48/2014 Pagina 9 di 13 a) eventuali inadempimenti dell impresa beneficiaria alle condizioni contrattuali del rimborso del finanziamento o di corresponsione dei canoni di leasing. Tale comunicazione va effettuata dalla banca/intermediario finanziario entro 120 giorni dall inadempimento, qualora l impresa non si rimetta al corrente con i pagamenti entro tale termine b) risoluzione o decadenza del contratto di finanziamento entro 60 giorni dall evento. In caso di rimborso anticipato del finanziamento o, nel caso di leasing, di riscatto anticipato, la Banca/intermediario finanziario è tenuta a darne comunicazione al Ministero entro 120 giorni dal rimborso/riscatto anticipato. A fronte del finanziamento è concessa un agevolazione nella forma di un contributo pari all ammontare degli interessi calcolati al tasso del 2,75%: su un piano di ammortamento, con rate semestrali e della durata di 5 anni; di importo corrispondente al finanziamento. Le agevolazioni sono concesse nei limiti di intensità di aiuto massima concedibile, calcolata in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), previste dalla normativa UE. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili sono attualizzate/rivalutate al momento della concessione del contributo. Qualora l ESL del contributo previsto, per effetto del cumulo con altre agevolazioni pubbliche ivi incluse quelle a valere sul Fondo di garanzia, superi l ESL massimo concedibile per l impresa, il Ministero procede alla rideterminazione dello stesso nella misura massima concedibile, fermo restando il finanziamento deliberato. In virtù della scadenza UE in materia di aiuti di Stato, il Mise rammenta che: per gli investimenti delle PMI in produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, la data ultima per la concessione degli aiuti è il 30/06/2014; per gli investimenti delle PMI nei settori diversi dalla pesca, la data ultima di concessione degli aiuti è il 31/12/2014. Le recenti FAQ del MISE Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato sul proprio sito web alcune FAQ relative alla cd Sabatini-bis. Alcune delle risposte fornite ribadiscono quanto già evidenziato dalla circ.4567/2014 mentre altre riportano significative indicazione per i soggetti interessati. In relazione all ambito soggettivo, viene precisato che la misura è estesa

10 Numero 48/2014 Pagina 10 di 13 a tutto il territorio nazionale, comprese le Regioni a Statuto speciale, essendo sufficiente che l impresa abbia una sede operativa in Italia e rispetti gli altri requisiti stabiliti dal DM attuativo. Resta fermo poi, come precisato dalle FAQ, che è possibile accedere al contributo in conto interessi solo in presenza di un finanziamento bancario/locazione finanziaria. In particolare, la concessione del contributo è condizionata all adozione di una delibera di finanziamento da parte di una banca/intermediario finanziario aderente alle convenzioni. Nel ribadire che sono esclusi dall agevolazione le imprese operanti nei seguenti settori produttivi: a) dell industria carboniera b) c) d) delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007) della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari delle attività connesse all esportazione e per gli interventi subordinati all impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione il Mise precisa che sono ammesse alle agevolazioni le imprese operanti in tutti gli altri settori. Tuttavia, come confermato dalle FAQ, può presentare domanda di agevolazione anche un'impresa che opera nel settore trasporti, purché rispetti i limiti e le condizioni relative alle spese ammissibili stabiliti nel regolamento comunitario applicabile per settore (regolamento GBER). Al riguardo, l art. 5 del DM 27 novembre 2013 dispone, infatti, che nel settore dei trasporti le spese relative all acquisto dei mezzi e delle attrezzature di trasporto sono ammissibili limitatamente alle imprese che esercitano attività diverse da quelle del trasporto merci su strada e del trasporto aereo. Inoltre, il Mise precisa che può presentare domanda di agevolazione anche un impresa operante nel settore terziario che intende rinnovare il sistema hardware/software; ciò in quanto l impresa opera in un settore ammissibile e realizza un investimento che rientra tra quelli ammissibili. Per ciò che concerne l ambito oggettivo, in conformità a quanto precisato dall art. 5 del DM e dalla circolare esplicativa, sono escluse dall agevolazione le spese sostenute per l acquisto di terreni e fabbricati inclusi gli oneri relativi a opere murarie in quanto non classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale ( voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 ). È, invece, incluso nell ambito applicativo l'acquisto di un impianto

11 Numero 48/2014 Pagina 11 di 13 fotovoltaico funzionale allo svolgimento dell'attività, laddove rientri nel concetto di "impianti", come chiarito più volte dalle Entrate (CM 36/2013; CM 46/2007; CM 38/2008); si tratta, quindi, secondo il Mise di macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema previsto dall art c.c. In merito alle spese ammissibili, il Mise: nel rammentare che: sono ammissibili tutte le spese per l acquisto o l acquisizione in leasing di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili, nell attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell art c.c., e destinati a strutture produttive già esistenti o da realizzare ovunque localizzate nel territorio nazionale; sottolinea che: per investimenti ad uso produttivo si intendono gli investimenti funzionali allo svolgimento dell attività d impresa e correlati all attività stessa. Per quanto riguarda il finanziamento, viene precisato che non esiste alcuna correlazione tra il tasso di interesse applicato dalla banca e il contributo che viene concesso dal Ministero, che è calcolato in base all ammontare dell importo di finanziamento. Il tasso di interesse della banca è influenzato dal costo della provvista Cassa depositi e prestiti vigente al momento della concessione del finanziamento, dal grado di rischiosità dell impresa richiedente e dalla presenza di eventuali garanzie, sia pubbliche che private. Per quanto attiene le modalità di presentazione della domanda di ammissione all agevolazione, il MISE, oltre a specificare gli aspetti operativi, precisa che: all atto della presentazione dell istanza; l impresa non deve esibire preventivi né fatture o altri titoli di spesa. Fatture o altri titoli di spesa non vanno allegati nemmeno alla domanda di erogazione della prima quota di contributo, che deve essere corredata delle sole dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori attestanti anche il requisito di nuovo di fabbrica. Nel caso di investimento in leasing, invece, alla richiesta di erogazione deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva della società di leasing attestante l avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto di investimento, corredata di analoghe dichiarazioni liberatorie dei

12 Numero 48/2014 Pagina 12 di 13 fornitori. Inoltre, secondo il Mise, qualora una ditta non possiede la firma digitale può dare la procura a un soggetto terzo per la sottoscrizione della domanda e per l invio della stessa a mezzo PEC; in tal caso, la domanda può essere trasmessa dal procuratore attraverso la propria PEC. L invio via PEC deve contenere una sola domanda. Resta inteso, precisa il Mise, che l impresa è tenuta comunque a indicare nel modulo di domanda la propria PEC, come risultante dal Registro delle imprese, e che qualunque comunicazione da parte del Ministero sarà inviata unicamente a tale indirizzo PEC. La stipula del contratto di finanziamento e l erogazione dello stesso da parte della banca/intermediario finanziario all impresa deve avvenire entro l ultimo giorno del 2 mese successivo a quello di erogazione della provvista da parte di Cassa Depositi e Prestiti, che a sua volta viene erogata entro 20 giorni dalla delibera del finanziamento assunta dalla banca/intermediario finanziario. Inoltre, viene precisato che l erogazione del contributo è subordinata al completamento dell investimento, da effettuarsi entro il periodo di preammortamento o di pre-locazione della durata massima di 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento/contratto di leasing. Le richieste di erogazione sono evase dal Ministero entro un termine di 30 giorni dalla data di ricezione della domanda. Per quanto riguarda la cumulabilità dell agevolazione in esame con altre forme agevolative il Ministero rammenta che: le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse Imprese settori diversi da agricoltura e pesca Imprese agricole quelle concesse a titolo de minimis secondo quanto previsto dal reg. (CE) 1998/2006, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste le agevolazioni non possono essere cumulate con aiuti de minimis ai sensi del reg.(ce)n.1535/2007; per le medesime imprese le agevolazioni possono essere cumulate: con altri aiuti di Stato; con i contributi finanziari forniti dagli Stati membri, inclusi quelli di cui all'art. 108 del reg. (CE) n. 1698/2005; con i contributi UE in relazione agli stessi costi ammissibili; a condizione che tale cumulo non comporti il

13 Numero 48/2014 Pagina 13 di 13 superamento delle intensità massime e importi globali massimi fissati dal regolamento di riferimento. le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti esentati in virtù del reg.(ce) 736/2008 o con gli aiuti de minimis che soddisfino le condizioni di cui al reg. (CE) n. Imprese settore della pesca e acquacoltura 875/2007, ovvero con altri finanziamenti comunitari relativi agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell intensità di aiuto o dell importo di aiuto più elevati applicabili in base al regolamento (CE) 736/2008. Ti ricordiamo che puoi accedere all'area Riservata del Sito dove è disponibile on line l'archivio di tutte le Circolari del Giorno.

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