C O M U N E D I F O S D I N O V O PROVINCIA DI MASSA CARRARA

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1 C O M U N E D I F O S D I N O V O PROVINCIA DI MASSA CARRARA Deliberazione del Consiglio Comunale N. 15 Data : Oggetto: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle società partecipate societarie (art.1 c.612 legge 190/ 2014). L anno duemilaquindici.il giorno ventisette del mese marzo alle ore 21,00, nella solita sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale di Fosdinovo. Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all appello nominale: CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti BIANCHI Camilla BRIZZI Antonio ARFANOTI Orazio ALPINI Giorgio BORIASSI Mirco DAZZI Guido BARATTA Irene LOCATELLI Matteo DICASALE Leonardo BEGGI Donatella EMILI Simone GREGORINI Fabrizio CORRERINI Sauro Assegnati n. 13 In carica n. 13 Presenti n. 11 Assenti n.2 - Risulta, altresì, presente, in qualità di assessore non facente parte del Consiglio il sig. Angelo Poli. -Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: -Presiede il dr. Simone Emili, nella sua qualità di Presidente del Consiglio; -Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, comma 4, lett.a) del TUEL n.267/2000), il Segretario Capo del Comune Dr.ssa Saveria Genco. -La seduta è pubblica.nominati scrutatori i Signori: Alpini-Correrini-Gregorini -Il Presidente dichiara aperta la discussione sull argomento in oggetto, regolarmente iscritto all ordine del giorno.

2 Richiamati: IL CONSIGLIO COMUNALE -i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell azione amministrativa di cui all articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; -l articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; Premesso che: -dopo il Piano Cottarelli, il documento dell agosto 2014 con il quale l allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l avvio un processo di razionalizzazione che possa produrre risultati già entro fine 2015; -il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, gli enti locali devono avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015; -lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il processo di razionalizzazione ; -eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; -sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; -eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; - aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; -contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni. premesso che: -il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire; - al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica; - il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione; -la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del decreto trasparenza (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l istituto dell accesso civico; -i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, entro il 31 marzo 2016, hanno l onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti; - anche tale relazione a consuntivo deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata; la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del decreto trasparenza (d.lgs. 33/2013); - lo schema di Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate è stato predisposto per iniziativa e secondo le direttive del sindaco; -il Piano è stato elaborato dal responsabile finanziario, senza l ausilio di consulenti e, pertanto, senza oneri aggiuntivi per il comune; -attestato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL); Udita la relazione della Sindaca, che fa presente che, come da disposizioni di legge, entro il 31 marzo 2015 necessita predisporre il Piano di razionalizzazione delle Società partecipate dall ente ed illustra il suddetto Piano; Uditi in merito gli interventi dei seguenti Consiglieri: Cons. Alpini: annuncia la sua astensione, in quanto questo punto è stato inserito all Ordine del giorno della seduta odierna successivamente alla Conferenza dei Capigruppo, non dando la possibilità di approfondire l argomento. Presidente Emili: rileva che il Regolamento del Consiglio Comunale prevede questa possibilità.

3 Cons. Alpini : ribadisce la sua astensione dal voto. Cons. Dazzi: rileva che occorrerebbe più tempo per approfondire, e fa presente anch egli che, poiché non si è potuti entrare nel merito, il suo Gruppo si asterrà dalla votazione. Cons. Dicasale: concorda sulla necessità di un approfondimento, dato il poco tempo a disposizione, però nota che vi è una scadenza da rispettare. Riguardo alle società partecipate, rileva che in genere costituiscono per la maggior parte degli sprechi, e che sarebbero da eliminare; fa poi alcune considerazioni su quelle presenti in zona e dice che vi sono dei cattivi esempi; nel caso del nostro ente, vi sono essenzialmente delle partecipazioni in società che gestiscono servizi essenziali. Invita poi la Sindaca a mettere in atto quanto detto nel Piano in esame a proposito della società che gestisce il servizio idrico, cioè GAIA; Riguardo alla Società EMS, di cui nel piano è prevista la dismissione, rileva che, anche se vi è una quota da versare da parte del Comune molto esigua, se la partecipazione alla suddetta Società non arreca alcun beneficio all ente, si potrebbe dismetterne la partecipazione, come previsto nel piano stesso; Cons. Boriassi: Rileva che in un prossimo futuro, per iniziative di carattere ambientale, la partecipazione alla Società EMS potrebbe essere utile all ente e quindi secondo la sua opinione, si potrebbe non prevedere la dismissione. Sindaca Bianchi: a seguito di ciò, propone un emendamento al Piano presentato, riguardante quanto previsto rispetto ala Società EMS, prevedendo invece che la dismissione della quota di partecipazione dell ente in tale società, la sua conferma. Il Cons. Dazzi annuncia la sua astensione dal voto. Si procede quindi alla votazione del suddetto emendamento, con il seguente esito: Presenti n. 11 votanti n. 8 voti espressi per alzata di mano: Voti favorevoli all accoglimento dell emendamento n. 8 - Voti contrari 0 - Astenuti n. 3 (Cons. Dazzi- Locatelli- Alpini) L emendamento è accolto. Si procede poi alla votazione del Piano di razionalizzazione delle Società partecipate, come modificato dall emendamento testé approvato: Prresenti n. 11 Votanti n. 8- voti espressi per alzata di mano: voti favorevoli n. 8 contrari 0 astenuti 3 (Cons. Dazzi Locatelli- Alpini) Visto l esito della votazione; DELIBERA 1. di approvare i richiami, le premesse e l intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo; 2. di approvare e fare proprio il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate che al presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale; 3. di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL ). 4.di dichiarare. con voti favorevoli 8 contrari 0, astenuti 3 ( Dazzi-Locatelli-Alpini), il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 Immediatamente eseguibile con successiva votazione avente lo stesso risultato della precedente. Essendo esauriti i punti all ordine del giorno della seduta odierna, la stessa viene chiusa alle ore 22,15.

4 Letto, approvato e sottoscritto IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE Fir.to Dr. Simone Emili. fir.to dr.ssa Saveria Genco -Della presente deliberazione, ai sensi dell art.124, 1 comma, del D.Lgs n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. Dalla residenza Municipale, li Timbro Il Resp. Area Amministrativa Fir.to Giorgi Marco Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d ufficio, che la presente deliberazione: ATTESTA - è divenuta esecutiva il giorno.., decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 3 comma del TUEL n.267/2000); - E stata affissa all albo pretorio per quindici giorni consecutivi, dal al., come prescritto dall art.124, comma 1, del D. Lgs , n.267; Dalla residenza Municipale, li Il Segretario Comunale

5 Piano di razionalizzazione delle società partecipate (articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014) I Introduzione generale 1. Premessa Dopo il Piano Cottarelli, il documento dell agosto 2014 con il quale l allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l avvio un processo di razionalizzazione che possa produrre risultati già entro fine Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, gli enti locali devono avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il processo di razionalizzazione : a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni. 2. Piano operativo e rendicontazione Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni. Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica. Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del decreto trasparenza (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l istituto dell accesso civico. I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, entro il 31 marzo 2016, hanno l onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti. Anche tale relazione a consuntivo deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata. La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del decreto trasparenza (d.lgs.33/2013).

6 Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell amministrazione, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo. E di tutta evidenza che l organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di partecipazione dell ente locale a società di capitali. Per osservare alla lettera il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, la deliberazione consiliare di approvazione del piano operativo e della relazione sono assunte su proposta proprio del sindaco. 3. Attuazione Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni. Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) per espressa previsione normativa, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria. Il comma 614 della legge 190/2014 estende l applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione. Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina: (co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni. (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica. (co. 566) Entro dieci giorni, l ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali. (co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale. (co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente. Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'iva, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

7 Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente: le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. L evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. 4. Finalità istituzionali La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi dell articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici. L acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. II Le partecipazioni dell ente 1. Le partecipazioni societarie Il comune di Fosdinovo partecipa al capitale delle seguenti società: 1. Erp spa con una quota di partecipazione pari 1,86%: 2. Cat spa con una quota di partecipazione pari allo 0,21% 3. Gaia spa con una quota di partecipazione pari allo 0.107% 4. Eams srl con una quota di partecipazione pari 0,54% 5. Acam spa con una quota di partecipazione pari allo 1,95281% 6. Reti ambiente spa con una quota di partecipazione 0,35% Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano non essendo quotate nei mercati regolamentati. 2. Altre partecipazioni e associazionismo Per completezza, si precisa che il comune di Fosdinovo, oltre a far parte del Unione Comuni Montana Lunigiana, partecipa all Autorità di Ambito ottimale n 1 Toscana Nord (ATO acque) e all Autorità per il servizio gestione integrata rifiuti solidi urbani ambito territoriale ottimale Toscana Costa (ex ATO rifiuti) Tali forme associative non sono oggetto del presente Piano. III Il Piano operativo di razionalizzazione 1. Erp spa

8 La società ERP spa, interamente di proprietà di 17 comuni della Provincia di Massa Carrara, svolge un servizio di interesse generale, avendo ad oggetto lo svolgimento, secondo le direttive impartite da LODE Lucchese (Livello Ottimale di Ambito dell Edilizia Residenziale Pubblica) e nel rispetto dei contratti di servizio, delle funzioni: -attinenti al recupero, manutenzione e gestione del patrimonio destinato all ERP in proprietà dei Comuni e del patrimonio loro attribuito, ai sensi della L.R.T. 3 novembre 1998 n. 77; -gli interventi di recupero e di ristrutturazione urbanistica, agendo direttamente ovvero promuovendo la costituzione di società di trasformazione urbano ai sensi dell art.120 del t.u. n. 267/2000, per l attuazione di piani attuativi e di recupero, e di alti programmi di intervento edilizio comunque denominati, comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, dei Comuni associati. I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014 per la razionalizzazione delle partecipate non obbligano alla soppressione di tali società in quanto gestori di un servizio pubblico. E intenzione dell amministrazione mantenere la proprietà di Erp spa. Concludiamo l analisi dicendo che il numero di dipendenti è maggiore del numero degli amministratori, non esistono altre società che svolgano attività analoghe. Ulteriori dati: euro ,00 euro ,00 euro 2. Cat S.p.A. La società, già operativa nel settore del trasporto pubblico di persone ha assunto la qualifica di holding di partecipazioni ed immobiliare a seguito del conferimento dell azienda in ATN SRL avvenuta nel settembre L attivo aziendale è infatti pressoché integralmente rappresentato dagli immobili di Massa, via Catagnina e di Carrara, via Giovanpietro nonché dalla partecipazione del 65% in ATN SRL. Le difficoltà finanziarie unitamente alla mancanza di offerte per la vendita degli attivi aziendali hanno determinato la decisione di porre in liquidazione la società ( ) e quindi presentare un ricorso per concordato preventivo ai sensi degli artt. 160 e ss. RD 167/42 ( ). Dal la società è quindi in concordato preventivo che il Tribunale di Massa ha affidato nelle mani del prof. Stefano Garzella quale Commissario Giudiziale. Nel dicembre 2014 si è preso atto del fatto che i creditori hanno approvato il concordato e quindi si è in attesa dell omologa e della conseguente nomina di un liquidatore giudiziale. Una volta che il concordato sarà omologato, il liquidatore giudiziale avvierà la vendita dei beni e con il ricavato pagherà i creditori secondo l ordine dei privilegi. Una volta completata la liquidazione e la ripartizione si procederà con la cancellazione della società. Gli uffici della società riportano che la procedura terminerà in quattro anni. Il processo di dismissione della partecipazione, pertanto, è già stato avviato ed è in corso euro euro euro 3. Eams srl L Agenzia Energetica della Provincia di Massa Carrara, EAMS, è stata legalmente costituita l 8 giugno E una S.r.l. costituita su iniziativa della Provincia di Massa Carrara, di 13 Comuni (Aulla, Bagnone, Carrara, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Montignoso, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca), della Camera di Commercio, del Cermec, della ex Comunità Montana e del Parco delle Apuane. Ha inoltre ottenuto il cofinanziamento della Unione Europea attraverso il programma IEE (bando del 2003) ed ha come partner europei il Comune di Malaga (Spagna) e la regione di Pazajik

9 (Bulgaria). L EAMS lavora in collaborazione con i propri partner europei, le Agenzie Energetiche di Area Vasta (Lucca, Pisa e Livorno), le altre Agenzie toscane, l Università di Pisa, e presto entrerà a far parte del Renael (Rete Nazionale di Agenzie Energetiche Locali). Detta cooperazione è finalizzata allo scambio di conoscenze e tecnologie, confronti tra situazioni diverse, ricerca di soluzioni a problematiche comuni, progetti pilota comuni, ecc. Opera, inoltre, nel settore della formazione ed in quello della cooperazione internazionale. L Agenzia è una Società con finalità di interesse pubblico, nata per promuovere ed incentivare gli usi razionali dell energia, in tutte le sue forme, valorizzando in modo particolare quelle rinnovabili (solare termico, solare fotovoltaico, biomasse, mini-idro, eolico, geotermia a bassa entalpia, ecc.). All EAMS è inoltre affidato il compito di supportare le iniziative e le attività degli Enti Locali relative a: a) programmi provinciali per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, rispetto delle norme per il contenimento dei consumi di energia riguardo agli impianti termici degli edifici b) procedure per la ricerca dei finanziamenti. La società è formata da un amministratore e due dipendenti. Intenzione dell amministrazione è di mantenere la quota di partecipazione in quanto l attività svolta si è ritenuta utile al perseguimento delle attività istituzionali in tema ambientale , euro ,00 euro ,00 4. Gaia spa E una Società a partecipazione interamente pubblica; subentrata dal 1 gennaio 2005 al precedente gestore del servizio idrico integrato (ACAM S.P.A.), rappresenta il gestore unico del servizio idrico integrato dell A.T.O. 1 Toscana Nord. Il servizio idrico integrato è stato affidato col sistema del in house providing. La società ha per oggetto l'impianto e la gestione di servizi idrici integrati, nonché le attività a questa complementari. A titolo esemplificativo la società svolge le seguenti attività: la gestione integrata delle risorse idriche nelle fasi di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione e la commercializzazione dell'acqua sia per usi civili che per usi industriali o agricoli; la progettazione e gestione di sistemi di reti di acquedotto e fognature. Pur non potendo procedere alla dismissione della partecipazione, in quanto la società eroga un servizio pubblico indispensabile, la Sindaca nell assemblea dei soci porrà in essere tutte le azioni volte a contenere i costi di funzionamento e a superare la fase di crisi di liquidità ,00 euro ,00 euro ,00 5. Acam spa Il Comune di Fosdinovo, gia facente parte del consorzio ACAM dal 1998, gestore di servizi pubblici locali, con delibera di CC N 19 del 27/02/2001 aderiva alla convenzione stipulata tra gli Enti Locali già facenti parte del consorzio, per la gestione dei loro servizi pubblici in forma associata e coordinata mediante una società per azioni a prevalente capitale pubblico. La società ha per oggetto: a )il ciclo idrico integrato costituito dall insieme dei servizi pubblici di captazione,adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, industriali ed irrigui; di fognatura e di depurazione delle acque reflue;

10 b) importazione, coltivazione e trasporto, dispacciamento e stoccaggio, distribuzione e vendita del gas per qualsiasi uso; c) ciclo integrato dei rifiuti, comprese le attività di lavaggio, spezzamento raccolta, trasporto,trattamento e smaltimento ed ogni attività connessa all igiene urbana; d) servizi ambientali; e) pubblica illuminazione, sistemi semaforici ed impianti elettrici; f) telefonia, telecomunicazioni, servizi telematici ed informatici; g) acquisto, importazione, esportazione, produzione, trasformazione, distribuzione e vendita di energie anche da fonti rinnovabili e/o assimilate; h) manutenzione strade; i)servizi cimiteriali; l) verde pubblico; m) vendita energia elettrica ai clienti finali; n) vendita gas naturale ai clienti finali nei termini così come indicati nelle vigenti disposizioni di legge; o) realizzazione e gestione opere di bonifica e di difesa dei suoli; p) protezione, pulizia canali e opere irrigue; q) costruzione e gestione di stazioni di servizio per l erogazione e la vendita di gas, carburanti e lubrificanti, di qualunque genere e tipo; r) produzione, imbottigliamento commercializzazione e vendita di acqua; s) altre attività strumentali, connesse o complementari a quelle di cui alle lettere precedenti ed in genere altre attività concernenti energie, acque suolo, rifiuti, ambiente e servizi. Al momento della costituzione della SPA, in cui i comuni hanno conferito i propri impianti, la stessa continuava a gestire per i Comuni aderenti gli stessi servizi che gestiva il consorzio, ossia per Comune di Fosdinovo il servizio idrico integrato, con possibilità attraverso la sottoscrizione di nuove convenzioni di ampliare la tipologia dei servizi pubblici locali. Nel tempo, i servizi pubblici affidati ad Acam Spa sono stati ampliati alla gestione del calore. Con l entrata del Comune di Fosdinovo nell ATO 1 Toscana nord e la costituzione di Gaia SPA, il servizio idrico integrato è stato affidato alla nuova società pur rimanendo gli impianti conferiti in ACAM spa. Attualmente la società ACAM, così come le controllate ACAM Acque, ACAM Ambiente, In.te.gra e Centrogas Energia ( Società in Ristrutturazione) sono attualmente inserite in un percorso di risanamento previsto in applicazione dall art. ex art. 182 bis, comma 6, R.D n. 267 ( LF ) (di seguito Ricorso ), disposto con provvedimento del Tribunale successivamente passato in giudicato in data insieme all accordo con il ceto bancario, allo scopo di ridurre la pressione sul debito pregresso. In tale percorso di risanamento le Società in Ristrutturazione stanno dando corso al piano attestato che contiene: (i) le proposte di ristrutturazione delle esposizioni debitorie delle singole Società in Ristrutturazione rivolte ai creditori rappresentanti oltre il 60% del debito delle Società medesime; (ii) le manovre finanziarie ed industriali che le Società in Ristrutturazione porranno in essere per assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei al Piano e permettere il risanamento dell indebitamento complessivo e il riequilibrio della situazione finanziaria delle Società stesse. Attualmente Acam spa detiene la proprietà delle reti del servizio idrico integrato ( servizio pubblico ritenuto indispensabile) e gestisce per conto del Comune di Fosdinovo il servizio di gestione calore, servizio ritenuto strumentale alle attività istituzionali dell Ente per tali motivi l Amministrazione ritiene di dover mantenere la partecipazione in ACAM spa. Non disponibile Reti ambiente s.p.a Reti Ambiente s.p.a è una società mista a prevalente capitale pubblico, costituita il per l affidamento del servizio integrato di gestione dei R.U. nell ambito territoriale ottimale Toscana

11 Costa. La società al momento è costituita esclusivamente dagli Enti locali e ha per oggetto lo svolgimento in favore dei comuni soci di tutti i servizi e le attività preparatorie, organizzative accessorie e strumentali al successivo ampliamento del suo capitale ad un socio industriale che dovrà avere le caratteristiche necessarie per la gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica. La società ha sede presso il Comune di Pisa. I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014 per la razionalizzazione delle partecipate non obbligano alla soppressione di queste società in quanto propedeutiche alla gestione di un servizio pubblico. non disponibile ,00 euro ,00

12 Relazione tecnica 2. Erp spa La società ERP spa è interamente di proprietà di 17 comuni della Provincia di Massa Carrara, svolge un servizio di interesse generale, avendo ad oggetto lo svolgimento, secondo le direttive impartite da LODE Lucchese (Livello Ottimale di Ambito dell Edilizia Residenziale Pubblica) e nel rispetto dei contratti di servizio, delle funzioni: -attinenti al recupero, manutenzione e gestione del patrimonio destinato all ERP in proprietà dei Comuni e del patrimonio loro attribuito, ai sensi della L.R.T. 3 novembre 1998 n. 77; -gli interventi di recupero e di ristrutturazione urbanistica, agendo direttamente ovvero promuovendo la costituzione di società di trasformazione urbano ai sensi dell art.120 del t.u. n. 267/2000, per l attuazione di piani attuativi e di recupero, e di alti programmi di intervento edilizio comunque denominati, comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, dei Comuni associati. I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014 per la razionalizzazione delle partecipate non obbligano alla soppressione di tali società in quanto gestori di un servizio pubblico. Il numero di dipendenti è maggiore del numero degli amministratori, non esistono altre società che svolgano attività analoghe. La partecipazione del Comune nella Società è pari a 1,86 % del Capitale sociale. Ulteriori dati: euro ,00 euro ,00 euro 6. CAT La società, già operativa nel settore del trasporto pubblico di persone ha assunto la qualifica di holding di partecipazioni ed immobiliare a seguito del conferimento dell azienda in ATN SRL avvenuta nel settembre L attivo aziendale è infatti pressoché integralmente rappresentato dagli immobili di Massa, via Catagnina e di Carrara, via Giovanpietro nonché dalla partecipazione del 65% in ATN SRL. Le difficoltà finanziarie unitamente alla mancanza di offerte per la vendita degli attivi aziendali hanno determinato la decisione di porre in liquidazione la società ( ) e quindi presentare un ricorso per concordato preventivo ai sensi degli artt. 160 e ss. RD 167/42 ( ). Dal la società è quindi in concordato preventivo che il Tribunale di Massa ha affidato nelle mani del prof. Stefano Garzella quale Commissario Giudiziale. Nel dicembre 2014 si è preso atto del fatto che i creditori hanno approvato il concordato e quindi si è in attesa dell omologa e della conseguente nomina di un liquidatore giudiziale. Una volta che il concordato sarà omologato, il liquidatore giudiziale avvierà la vendita dei beni e con il ricavato pagherà i creditori secondo l ordine dei privilegi. Una volta completata la liquidazione e la ripartizione si procederà con la cancellazione della società. Gli uffici della società riportano che la procedura terminerà in quattro anni.

13 La partecipazione del Comune nella Società è pari a 0.21% del Capitale sociale , , ,00 7. Eams srl L Agenzia Energetica della Provincia di Massa Carrara, EAMS, è stata legalmente costituita l 8 giugno E una S.r.l. costituita su iniziativa della Provincia di Massa Carrara, di 13 Comuni (Aulla, Bagnone, Carrara, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Montignoso, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca), della Camera di Commercio, del Cermec, della ex Comunità Montana e del Parco delle Apuane. Ha inoltre ottenuto il cofinanziamento della Unione Europea attraverso il programma IEE (bando del 2003) ed ha come partner europei il Comune di Malaga (Spagna) e la regione di Pazajik (Bulgaria). L EAMS lavora in collaborazione con i propri partner europei, le Agenzie Energetiche di Area Vasta (Lucca, Pisa e Livorno), le altre Agenzie toscane, l Università di Pisa, e presto entrerà a far parte del Renael (Rete Nazionale di Agenzie Energetiche Locali). Detta cooperazione è finalizzata allo scambio di conoscenze e tecnologie, confronti tra situazioni diverse, ricerca di soluzioni a problematiche comuni, progetti pilota comuni, ecc. Opera, inoltre, nel settore della formazione ed in quello della cooperazione internazionale. L Agenzia è una Società con finalità di interesse pubblico, nata per promuovere ed incentivare gli usi razionali dell energia, in tutte le sue forme, valorizzando in modo particolare quelle rinnovabili (solare termico, solare fotovoltaico, biomasse, mini-idro, eolico, geotermia a bassa entalpia, ecc.). All EAMS è inoltre affidato il compito di supportare le iniziative e le attività degli Enti Locali relative a: a) programmi provinciali per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, rispetto delle norme per il contenimento dei consumi di energia riguardo agli impianti termici degli edifici b) procedure per la ricerca dei finanziamenti. La società è formata da un amministratore e due dipendenti. E previsto in bilancio un contributo in conto esercizio, deliberato annualmente di circa 216,00 annui. La partecipazione del Comune nella Società è pari a 0,54% del Capitale sociale , euro ,00 euro ,00 8. Gaia spa E una Società a partecipazione interamente pubblica; subentrata dal 1 gennaio 2005 al precedente gestore del servizio idrico integrato (ACAM S.P.A.), rappresenta il gestore unico del servizio idrico integrato dell A.T.O. 1 Toscana Nord. Il servizio idrico integrato è stato affidato col sistema del in house providing. La società ha per oggetto l'impianto e la gestione di servizi idrici integrati, nonché le attività a questa complementari. A titolo esemplificativo la società svolge le seguenti attività: la gestione integrata delle risorse idriche nelle fasi di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e

14 depurazione e la commercializzazione dell'acqua sia per usi civili che per usi industriali o agricoli; la progettazione e gestione di sistemi di reti di acquedotto e fognature. La società eroga un servizio pubblico indispensabile. La partecipazione del Comune nella Società è pari a 0,107% del Capitale sociale ,00 euro ,00 euro ,00 9. Acam spa Il Comune di Fosdinovo, gia facente parte del consorzio ACAM dal 1998, gestore di servizi pubblici locali, con delibera di CC N 19 del 27/02/2001 aderiva alla convenzione stipulata tra gli Enti Locali già facenti parte del consorzio, per la gestione dei loro servizi pubblici in forma associata e coordinata mediante una società per azioni a prevalente capitale pubblico. La società ha per oggetto: a )il ciclo idrico integrato costituito dall insieme dei servizi pubblici di captazione,adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, industriali ed irrigui; di fognatura e di depurazione delle acque reflue; b) importazione, coltivazione e trasporto, dispacciamento e stoccaggio, distribuzione e vendita del gas per qualsiasi uso; c) ciclo integrato dei rifiuti, comprese le attività di lavaggio, spezzamento raccolta, trasporto,trattamento e smaltimento ed ogni attività connessa all igiene urbana; d) servizi ambientali; e) pubblica illuminazione, sistemi semaforici ed impianti elettrici; f) telefonia, telecomunicazioni, servizi telematici ed informatici; g) acquisto, importazione, esportazione, produzione, trasformazione, distribuzione e vendita di energie anche da fonti rinnovabili e/o assimilate; h) manutenzione strade; i)servizi cimiteriali; l) verde pubblico; m) vendita energia elettrica ai clienti finali; n) vendita gas naturale ai clienti finali nei termini così come indicati nelle vigenti disposizioni di legge; o) realizzazione e gestione opere di bonifica e di difesa dei suoli; p) protezione, pulizia canali e opere irrigue; q) costruzione e gestione di stazioni di servizio per l erogazione e la vendita di gas, carburanti e lubrificanti, di qualunque genere e tipo; r) produzione, imbottigliamento commercializzazione e vendita di acqua; s) altre attività strumentali, connesse o complementari a quelle di cui alle lettere precedenti ed in genere altre attività concernenti energie, acque suolo, rifiuti, ambiente e servizi. Al momento della costituzione della SPA, in cui i comuni hanno conferito i propri impianti, la stessa continuava a gestire per i Comuni aderenti gli stessi servizi che gestiva il consorzio, ossia per Comune di Fosdinovo il servizio idrico integrato, con possibilità attraverso la sottoscrizione di nuove convenzioni di ampliare la tipologia dei servizi pubblici locali. Nel tempo, i servizi pubblici affidati ad Acam Spa sono stati ampliati alla gestione del calore. Con l entrata del Comune di Fosdinovo nell ATO 1 Toscana nord e la costituzione di Gaia SPA, il servizio idrico integrato è stato affidato alla nuova società pur rimanendo gli impianti conferiti in ACAM spa. Attualmente la società ACAM, così come le controllate ACAM Acque, ACAM Ambiente, In.te.gra e Centrogas Energia ( Società in Ristrutturazione) sono attualmente inserite in un percorso di risanamento previsto in applicazione dall art. ex art. 182 bis, comma 6, R.D n. 267

15 ( LF ) (di seguito Ricorso ), disposto con provvedimento del Tribunale successivamente passato in giudicato in data insieme all accordo con il ceto bancario, allo scopo di ridurre la pressione sul debito pregresso. In tale percorso di risanamento le Società in Ristrutturazione stanno dando corso al piano attestato che contiene: (i) le proposte di ristrutturazione delle esposizioni debitorie delle singole Società in Ristrutturazione rivolte ai creditori rappresentanti oltre il 60% del debito delle Società medesime; (ii) le manovre finanziarie ed industriali che le Società in Ristrutturazione porranno in essere per assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei al Piano e permettere il risanamento dell indebitamento complessivo e il riequilibrio della situazione finanziaria delle Società stesse. Attualmente Acam spa detiene la proprietà delle reti del servizio idrico e gestisce per conto del Comune di Fosdinovo il servizio di gestione calore, servizio ritenuto strumentale alle attività istituzionali dell Ente. La partecipazione del Comune nella Società è pari a 1,95281% del Capitale sociale Non disponibile Reti ambiente s.p.a Reti Ambiente s.p.a è una società mista a prevalente capitale pubblico, costituita il per l affidamento del servizio integrato di gestione dei R.U. nell ambito territoriale ottimale Toscana Costa. La società al momento è costituita esclusivamente dagli Enti locali e ha per oggetto lo svolgimento in favore dei comuni soci di tutti i servizi e le attività preparatorie, organizzative accessorie e strumentali al successivo ampliamento del suo capitale ad un socio industriale che dovrà avere le caratteristiche necessarie per la gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica. La società ha sede presso il Comune di Pisa. La partecipazione del Comune nella Società è pari a 0.35% del Capitale sociale. I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014 per la razionalizzazione delle partecipate non obbligano alla soppressione di queste società in quanto propedeutiche alla gestione di un servizio pubblico. non disponibile ,00 euro ,00

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