SMA-ORD-011 NORMATIVA GENERALE SULL ORARIO DI SERVIZIO E SUL LAVORO STRAORDINARIO

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1 STATO MAGGIORE DELL AERONAUTICA 1 REPARTO - ORDINAMENTO E PERSONALE SMA-ORD-011 NORMATIVA GENERALE SULL ORARIO DI SERVIZIO E SUL LAVORO STRAORDINARIO EDIZIONE 2015

2 III

3 ELENCO DI DISTRIBUZIONE Per competenza (*): COMANDO DELLA SQUADRA AEREA SEDE COMANDO LOGISTICO DELL A.M. SEDE COMANDO DELLE SCUOLE A.M. / 3ª R.A. BARI DIREZIONE PER L IMPIEGO DEL PERSONALE MILITARE DELL A.M. SEDE COMANDO 1ª REGIONE AEREA MILANO ISPETTORATO PER LA SICUREZZA DEL VOLO SEDE ISTITUTO SUPERIORE SICUREZZA VOLO ROMA UFFICIO GENERALE DI CONTROLLO INTERNO SEDE UFFICIO GENERALE PER L INNOVAZIONE MANAGERIALE SEDE UFFICIO GENERALE DI COORDINAMENTO DELLA PREVENZIONE ANTINFORTUNISTICA E DELLA TUTELA AMBIENTALE SEDE UFFICIO GENERALE DI COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA ANTINFORTUNISTICA SEDE UFFICIO DELL ISPETTORE PER L AVIAZIONE DELLA MARINA ROMA UFFICIO DEL GENERALE DEL RUOLO DELLE ARMI SEDE UFFICIO DEL CAPO DEL CORSO DEL GENIO AERONAUTICO SEDE UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO DI COMMISSARIATO SEDE UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO SANITARIO SEDE UFFICIO GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA SEDE SEGRETERIA PERMANENTE COMMISSIONE SUPERIORE AVANZAMENTO SEDE SEGRETERIA PERMANENTE COMMISSIONE ORDINARIA AVANZAMENTO SEDE COMMISSIONE PERMANENTE AVANZAMENTO SOTTUFFICIALI SEDE UFFICIO DI SUPPORTO COMMISSIONE AVANZAMENTO SOTTUFFICIALI SEDE COMANDO AERONAUTICA MILITARE ROMA Per conoscenza: MINISTERO DELLA DIFESA GABINETTO DEL MINISTRO ROMA SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA ROMA STATO MAGGIORE DIFESA ROMA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/D.N.A. ROMA STATO MAGGIORE ESERCITO ROMA STATO MAGGIORE MARINA ROMA COMANDO GENERALE DELL ARMA DEL CARABINIERI ROMA UFFICIO GENERALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI ROMA UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE ROMA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE MILITARE ROMA COCER A.M. SEDE Diramazione interna: UFFICIO GENERALE DEL CAPO DI S.M.A. SEDE SEGRETERIA PARTICOLARE CAPO DI S.M.A. SEDE UFFICIO GENERALE PER LA COMUNICAZIONE SEDE UFFICIO GENERALE DI CONSULENZA E AFFARI GIURIDICI DELL A.M. SEDE STATO MAGGIORE AERONAUTICA - UFFICIO DEL SOTTOCAPO DI S.M.A. SEDE - SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SOTTOCAPO DI S.M.A. SEDE - 1 REPARTO SEDE - 3 REPARTO (*) SEDE - 4 REPARTO SEDE - 6 REPARTO SEDE - REPARTO GENERALE SICUREZZA (*) SEDE - UFFICIO GENERALE SPAZIO AEREO E METEOROLOGIA SEDE (*): Per riproduzione e per successiva diramazione ai Comandi/Enti/Reparti/Uffici dipendenti. V

4 REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI VII

5 I N D I C E ATTO DI APPROVAZIONE ELENCO DI DISTRIBUZIONE ELENCO DELLE AGGIUNTE E VARIANTI INTRODUZIONE QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Pag. III V VII XIII XV CAPITOLO 1 - ORARIO 1. Generalità 1 2. Orario di lavoro e orario di servizio 1 3. Ore eccedenti o carenti rispetto alle normali attività 9 4. Forme di retribuzione 13 a. Compenso in denaro 13 b. Recupero compensativo Pausa Pasto 27 CAPITOLO 2 PARTICOLARI POSIZIONI D IMPIEGO 1. Attività fuori sede Turnazioni Personale impiegato in incarichi particolari Personale impiegato presso gli Enti NATO in Italia Servizi presidiari e di Reparto armati e non Reperibilità Casi di esclusione 51 CAPITOLO 3 ASPETTI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI 1. Rilevazione oggettiva delle presenze Disposizioni finanziarie 59 ELENCO ALLEGATI ALLEGATO A 63 ALLEGATO B ALLEGATO C 71 ALLEGATO D ALLEGATO E ALLEGATO F ALLEGATO G 93 ALLEGATO H 95 ALLEGATO I 97 ALLEGATO J ALLEGATO K IX

6 ALLEGATO L pag ALLEGATO M 139 ALLEGATO N 141 ALLEGATO O ALLEGATO P 147 ALLEGATO Q 149 ALLEGATO R 151 ALLEGATO S 153 ALLEGATO T 155 ALLEGATO U ALLEGATO V 165 ALLEGATO W 167 ALLEGATO X XI

7 INTRODUZIONE Le disposizioni contenute nella presente direttiva costituiscono il riferimento univoco cui deve essere conformato l orario di servizio del personale militare e l istituto del lavoro straordinario dei quali, per effetto dei provvedimenti legislativi succedutisi nel tempo, è stato modificato il quadro giuridico di riferimento e, di conseguenza, le modalità applicative. Le disposizioni che seguono hanno carattere prescrittivo. Gli esempi citati non esauriscono le casistiche e le modalità applicative delle disparate realtà presenti in ambito F.A., tuttavia, costituiscono un ausilio necessario per l applicazione pratica in casi particolari e consentire la necessaria uniformità di applicazione in A.M.. La direttiva costituisce, al tempo stesso, strumento e limite con cui il Comandante, nell ambito della discrezionalità consentita dalle disposizioni in vigore e della propria responsabilità, gestisce le risorse umane per il conseguimento degli obiettivi della Forza Armata. A tal fine risulta indispensabile che, da parte dei Comandanti, venga curata la massima diffusione della presente direttiva fino ai minimi livelli organizzativi allo scopo di: - permetterne la massima conoscenza al personale; - assicurare uniforme trattamento; - evitare interpretazioni difformi. XIII

8 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO - Legge 8 agosto 1990, n. 231; - Circolare /02/07382 del 23/8/1990 di Segredifesa; - Decreto del Ministro della Difesa 25 settembre 1990; - Decreto del Ministro della Difesa 4 dicembre 1990; - Decreto Interministeriale Difesa-Tesoro 10 dicembre 1990, n , come modificato dal Decreto Interministeriale Difesa-Tesoro 24 dicembre 1999, n e dal D.I. 17 marzo 2005; - Circolare /02/14793 del 25/2/1992 di Segredifesa; - Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394; - Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255; - Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139; - Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163; - Legge 5 novembre 2004, n. 263; - Legge 23 febbraio 2006, n. 51 di conversione con modificazioni del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273; - Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171; - Legge 24 dicembre 2007, n. 244; - Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52; - Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66; - Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; - Decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n XV

9 CAPITOLO PRIMO ORARIO 1. GENERALITA Ferma restando la totale disponibilità al servizio che caratterizza il rapporto di impiego del personale militare, gli istituti dell'orario di servizio, del compenso per lavoro straordinario e del recupero compensativo sono disciplinati dall articolo 10 della legge 8 agosto 1990, n. 231 (Allegato "A"), dai relativi Decreti di applicazione (Allegati "B", "C" e "D") e dai provvedimenti di concertazione (Allegati da "E" a K ). Detti istituti articolano le attività giornaliere in prestazioni ordinarie programmate e in lavoro straordinario, con il quale é assicurato il conseguimento dei fini istituzionali cui non si possa far fronte durante il normale orario delle attività giornaliere. A livello interforze la normativa di riferimento è la Direttiva del S.G.D./D.N.A. sull orario di lavoro e compenso dello straordinario per il personale militare (3ª edizione 2002/ Allegato L ), che lascia agli Stati Maggiori di Forza Armata la possibilità di emanare proprie direttive integrative nel quadro delle particolari esigenze degli Enti dipendenti. In questo quadro la presente Direttiva si pone come normativa di F.A. per la disciplina di tutte le attività connesse all orario di servizio e al lavoro straordinario del personale militare in servizio permanente. 2. ORARIO DI LAVORO E ORARIO DI SERVIZIO a. L orario di lavoro settimanale è la quantità di lavoro, espressa in ore, che il personale è tenuto a prestare nell arco di una settimana. Tale monte ore è fissato, per il personale in servizio permanente fino al grado di Tenente Colonnello in 36 ore settimanali 2. Tale disposizione si applica anche ai Colonnelli e agli Ufficiali Generali per effetto dell art. 2 della 1 2 Aggiornata alla variante n 6 prot. M_D GSGDNA/ del 8 febbraio Art. 11 del D.P.R. 163/

10 legge 5 novembre 2004, n Tutte le prestazioni di lavoro eccedenti questo limite, ricadono sotto la disciplina dell istituto dello straordinario. b. L orario di servizio coincide con l orario delle attività giornaliere ed è l arco temporale durante il quale si svolgono le attività istituzionali (operative, addestrative, logistiche) presso gli Enti/Reparti della F.A.. Sulla base di quanto sancito dall attuale quadro normativo di riferimento 3, l orario di servizio del personale militare AM: - è ripartito nell'arco di 5 giorni (dal lunedì al venerdì), ferma restando la possibilità di organizzarlo su 6 giorni (dal lunedì al sabato), quando reso opportuno dalla specifica organizzazione della F.A. e di consentire il rispetto di festività diverse dalla domenica, previste da altri culti religiosi 4 ; - è fissato 5 dalle alle dal lunedì al giovedì con un intervallo per la consumazione del pasto pari a 30 minuti; dalle alle il venerdì (in tale giorno è previsto il pomeriggio libero programmato di cui al D.M. 25 settembre 1990). Dalle alle del venerdì e dalle alle del sabato può essere assicurata una presenza ridotta quale nucleo di risposta per eventuali impreviste esigenze; - comprende periodi di lavoro effettivamente svolti, escludendo dal computo delle ore i tempi riservati alla consumazione dei pasti; - è definito dettagliatamente dai Capi di S.M. di F.A. e dal Segretario Generale/DNA, sentito il CO.CE.R., in relazione alle specifiche esigenze operative, addestrative, ambientali e stagionali ed in funzione di particolari situazioni locali connesse con la disponibilità delle mense, tenendo conto anche dell'orario svolto dal personale civile eventualmente presente, in attuazione degli accordi sindacali vigenti. c. L articolazione dell orario del personale militare deve sempre garantire il regolare funzionamento degli Enti/Reparti della Forza Armata per l intera durata delle attività giornaliere. d. Nelle unità operative, addestrative o logistiche gli orari di inizio e termine dell'attività, fatto salvo il criterio della continuità dell'impegno lavorativo, possono essere articolati, in relazione a particolari esigenze di servizio, anche su diverse fasce orarie comprese nell'arco diurno, che va dalle alle (es.: orari giornalieri differenti per i singoli equipaggi di volo), secondo le procedure indicate ai successivi punti f. e g Art. 10, comma 4, del D.P.R. 394/95. D.M. Difesa 25 settembre Sulla base di quanto sancito dal D.M. 25 settembre 1990, dal D.P.R. 394/95, dal D.P.R. 255/99, dal D.P.R. 163/2002, dal D.P.R. 52/2009 e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali dei diversi settori d impiego

11 e. Le eventuali proposte relative a varianti rispetto all'orario di base di F.A., opportunamente motivate, devono essere rappresentate per via gerarchica allo Stato Maggiore A.M. per le successive determinazioni del Signor Capo di S.M.A., sentito il Co.Ce.R.. Tali proposte qualora coinvolgano Enti insistenti sul medesimo sedime aeroportuale, ma dipendenti da diversi Alti Comandi, dovranno essere preventivamente coordinate tra questi, al fine di adottare, per quanto possibile, un orario unico di sedime 6. La proposta dovrà essere successivamente rappresentata allo Stato Maggiore A.M. dall Alto Comando da cui dipende l Ente che fornisce supporto logistico agli altri organismi coubicati, corredata dalle valutazioni inerenti la sostenibilità organizzativa e finanziaria di tale supporto. f. Modifiche temporanee all orario dell Ente, purché occasionali e rese indispensabili da particolari e momentanee esigenze di natura operativa, addestrativa, ambientale, locale, possono essere apportate dai Comandanti di Corpo. Di tali modifiche, comunque, deve essere data tempestiva comunicazione all'autorità sovraordinata. g. In applicazione dell art. 10, comma 7, del D.P.R. 255/99, il Comandante dell Ente, previa autorizzazione della rispettiva Autorità sovraordinata 7, può articolare con criteri di flessibilità l orario settimanale di lavoro disciplinato ai precedenti sottoparagrafi a. e c., prevedendo fasce temporali entro le quali anticipare o posticipare l inizio ed il termine delle prestazioni lavorative giornaliere che però possono variare l orario di base soltanto fino ad un massimo di 1 ora. h. Sia gli organi della Rappresentanza Militare che i diretti interessati possono avanzare richieste volte ad articolare, entro il limite massimo di un ora, l orario di lavoro con criteri di flessibilità. Tali proposte, che devono essere compatibili con le esigenze di servizio, sono sottoposte all approvazione del Comandante di Corpo ai fini di una valutazione di carattere operativo/funzionale. i. Al fine di ottemperare all'assolvimento dell orario settimanale, devono essere prese in considerazione in ordine di priorità le ore di attività feriale diurna, feriale notturna/festiva diurna ed infine quella festiva notturna 8. j. In relazione ad esigenze operative/addestrative/logistiche i Comandanti di Corpo possono accogliere, con le opportune limitazioni a casi eccezionali e per comprovati motivi, Atteso che non possono essere duplicati i servizi connessi con il trasporto del personale. In questo senso ogni Alto Comandante e Comandante di R.A. autorizza per sé e per gli Enti/Comandi/Reparti gerarchicamente dipendenti. A livello centrale il Sottocapo di S.M. autorizza per l'area S.M.A.; i Capi degli organismi di vertice non dipendenti dal Sottocapo di SMA per i rispettivi Enti. Conseguentemente andranno compensate con il compenso per lavoro straordinario (di cui al successivo paragrafo 4 sottoparagrafo a.) prioritariamente le ore festive notturne, in subordine quelle feriali notturne/festive diurne ed infine quelle feriali diurne. Di contro l eventuale recupero compensativo (di cui al successivo paragrafo 4 sottoparagrafo b.) interesserà prioritariamente le ore feriali diurne, poi quelle feriali notturne/festive diurne ed infine quelle festive notturne

12 eventuali richieste di modifiche all orario giornaliero per il singolo dipendente, purché articolati su 36 h. settimanali; tali modifiche individuali potranno essere autorizzate a carattere temporaneo ed eventualmente rinnovabili su richiesta. k. L Ente che fornisce supporto logistico avrà cura di regolamentare l eventuale impiego degli automezzi militari adibiti al trasporto del personale, al fine di assicurare il rispetto dell'orario di servizio. l. Non rientra nel computo dell'orario di servizio, al fine della rilevazione dell inizio e del termine dell'attività lavorativa giornaliera, il tempo impiegato per il trasporto dalla zona logistica a quella operativa e viceversa, del personale turnista o non, in servizio presso le predette zone, ancorché i siti medesimi facciano parte di un unico comprensorio operativo. m. Il calcolo dell'attività lavorativa va riportato in minuti nelle rilevazioni giornaliere/mensili e non va effettuato alcun arrotondamento, per difetto o per eccesso, in sede di liquidazione della spesa. n. Le presenze devono coincidere con l'orario giornaliero, stabilito per il Reparto/Ente di appartenenza, che il dipendente è tenuto a rispettare, a norma dell'art. 740 del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare. o. Al fine di standardizzare le procedure di rilevazione e di calcolo in ambito Forza Armata devono essere utilizzati i supporti informatici CRONO e PERSEO distribuiti dal Comando Logistico, in armonia con le rispettive Direttiva di F.A. emanate in materia. p. La rilevazione effettuata con il sistema CRONO prima dell orario di inizio delle attività giornaliere non potrà essere computata quale prestazione lavorativa, fatte salve le prestazioni rese dal personale specificamente autorizzato dal Comandante ad anticipare, per motivi di servizio, l inizio dell orario giornaliero. q. Nello specchio riepilogativo mensile dell'attività lavorativa prodotto automaticamente dal sistema PERSEO (fac-simile in Allegato M ) devono essere precisati per ciascun dipendente l'attività lavorativa del mese (ore di inizio e fine dell'attività lavorativa, lavoro straordinario effettuato, riposi compensativi, ecc.) ed il tipo di servizio da cui essa è scaturita, in modo che nella dichiarazione sottostante allo specchio, l'interessato possa attestare la veridicità dei dati in esso riportati. r. In tale contesto il Comandante di Corpo/Capo Ufficio a livello centrale, o suo delegato, firma il documento verificando la corrispondenza dell attività prestata rispetto a quella autorizzata, accertandosi della concordanza dell'interessato sull'attività lavorativa dal medesimo espletata e riepilogata nello specchio

13 Lo stesso si prefigge l'obiettivo di registrare l'attività di lavoro ordinaria e straordinaria autorizzata e non la mera presenza del personale che sia motivata da ragioni diverse dall'espletamento di attività lavorativa. Quest'ultima fattispecie, infatti, non può avere in alcun modo riflessi amministrativi in questo campo. Perciò non dovrà essere sottoposta a registrazione nel predetto documento. s. All atto della predisposizione dello specchio riepilogativo dell attività lavorativa, per il personale non autorizzato ad anticipare/posticipare l inizio dell attività lavorativa, gli orari di ingresso/uscita saranno automaticamente ricondotti all orario base di avvio delle attività giornaliere. 3. ORE ECCEDENTI O CARENTI RISPETTO ALLA NORMALE ATTIVITA a. Nel rispetto dell obbligo di soddisfare l intera prestazione giornaliera e settimanale, il personale: - può usufruire del recupero compensativo, durante lo stesso mese, della maggiore prestazione lavorativa prestata in eccedenza rispetto all orario previsto in condizioni normali (36 ore settimanali); - deve rendere, entro il mese successivo secondo le disposizioni del Comandante di Corpo, le ore lavorate in meno a seguito di permessi brevi 9, concessi per motivi privati, o per ritardi sull orario di inizio delle attività, anche se imputabili a mezzi di trasporto militari eventualmente utilizzati. b. Ritardi o assenze dal servizio, anche se dovuti ad eccezionali cause di forza maggiore e per questo giustificati, presuppongono, per motivare l assenza, l utilizzo di uno degli strumenti previsti dall ordinamento (licenza o permesso) previa valutazione del Comandante di Corpo, fatti salvi eventuali provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle competenti autorità. c. Il provvedimento sanitario di inidoneità psico-fisica deve intendersi riferito all intera giornata anche se attribuito dopo aver prestato in tutto o in parte la prestazione lavorativa I permessi brevi concessi ai sensi dell art. 15 del D.P.R. 394/1995 (Allegato E ) sono da recuperare entro il mese successivo secondo le disposizioni del Comandante di Corpo. In caso di mancato recupero, danno luogo alla decurtazione proporzionale della retribuzione. Essi, peraltro, non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell anno. Al personale sottoposto a riposo medico dopo aver prestato parte della prestazione lavorativa non possono essere applicate decurtazioni di orario

14 d. Analogamente, il provvedimento sanitario attribuito durante i giorni di smontante conseguenti all attività svolta nelle condizioni previste al successivo capitolo 2 paragrafi 2 e 4 (personale turnista, servizi armati e non, presidiari, di caserma e di guardia), a similitudine di quanto avviene per il personale c.d. aeroportuale che subisce un analogo provvedimento il sabato o la domenica, non prevede il recupero della giornata di riposo 11. e. Ai fini del recupero delle suddette carenze non può darsi luogo a decurtazione della licenza. f. I recuperi delle carenze devono essere: - disposti dal Comandante di Corpo; - effettuati nelle giornate lavorative (escludendo, pertanto, le giornate festive e, ove l orario settimanale è articolato su cinque giorni, il sabato) tenendo conto, ove possibile, delle preferenze del personale interessato; - individuati da apposite annotazioni sullo specchio riepilogativo mensile dell attività lavorativa (vds. paragrafo 2 sottoparagrafo q. del presente capitolo). g. La necessità di effettuare prestazione di ore eccedenti rispetto all'orario normale, nonché gli eventuali recuperi orari, devono essere preventivamente disposti dall'autorità che esercita le funzioni di Comandante di Corpo/Capo Ufficio. La disposizione può consistere in un Ordine del Giorno, Ordine di Volo o qualsiasi altra forma di autorizzazione scritta od orale proveniente anche in forma indiretta dalla stessa Autorità. La disposizione verbale deve essere perfezionata in forma scritta (fac-simile in Allegato N ). Le sopravvenute esigenze improvvise ed improcrastinabili si intendono autorizzate mediante la sottoscrizione da parte dell autorità competente del foglio firma giornaliero 12 e successivamente dello specchio riepilogativo mensile dell attività lavorativa svolta. h. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro ed è consentito solo per soddisfare le esigenze tese al conseguimento dei fini istituzionali della Forza Armata, cui non si possa far fronte nel normale orario delle attività giornaliere e dovrà essere ispirato ai principi della inderogabilità, eccezionalità, imprevedibilità e particolarità dell esigenza. i. In quest'ottica il lavoro straordinario deve essere utilizzato come valido strumento organizzativo per una migliore produttività dei servizi Diversamente la licenza ordinaria durante la quale viene attribuito un provvedimento sanitario, può essere recuperata solo se lo stesso provvedimento è pari o superiore ai tre giorni (D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394). Secondo quanto previsto dalla Direttiva SMA-ORD

15 j. Dovranno essere individuate soluzioni che possono consentire una progressiva e stabile riduzione del ricorso al lavoro straordinario, anche mediante opportuni interventi organizzativi. In particolare occorre evidenziare come: - dovranno essere privilegiate le attività che consentano di acquisire capacità di gestione diretta di attività/servizi in precedenza esternalizzati; - dovranno essere ottimizzate le risorse umane nell ambito del normale orario di servizio; - le prestazioni lavorative caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo connesse con esercitazioni o operazioni di particolare intensità, rientranti nella disciplina della Direttiva SMA-ORD-032 (c.d. finestra operativa ) potranno essere remunerate, come previsto dalla normativa vigente, con il Compenso Forfettario d Impiego, in sostituzione del compenso per lavoro straordinario; - le ore di lavoro straordinario dovranno essere preventivamente autorizzate mediante la verifica in concreto, da parte del Dirigente o del Responsabile della struttura, della sussistenza delle ragioni che rendano necessario il ricorso a questo istituto. In merito si ribadisce la necessità di scrutinare le diverse problematiche discernendo quelle indifferibili, urgenti e non riconducibili nell ambito del normale orario di servizio. k. Le ore eccedenti l orario di lavoro settimanale sono ricompensate mediante due distinte ed alternative forme di remunerazione: il compenso per lavoro straordinario oppure il recupero compensativo. 4. FORME DI REMUNERAZIONE La prioritaria forma di remunerazione delle ore eccedenti l orario di lavoro settimanale è il compenso per lavoro straordinario 13. Le eventuali ore che non possono essere retribuite, nell ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, possono essere oggetto di remunerazione in natura della prestazione. 4.a Compenso in denaro a. Qualora sia stata resa una prestazione straordinaria, esistano le disponibilità finanziarie e non sia stato superato il monte-ore annuo retribuibile di cui al successivi sottoparagrafi h. ed i., le ore eccedenti sono poste in pagamento, nel rispetto dei suddetti 13 Art. 14, comma 3, D.P.R. n. 52/2009 (allegato K )

16 limiti, dal mese successivo a quello dell effettuazione, compatibilmente con la predisposizione della documentazione amministrativo-contabile (elenco delle ore di straordinario poste in pagamento come da fac-simile prodotto dal sistema PERSEO in Allegato O ). b. Per il personale destinatario del trattamento economico del Dirigente la misura oraria del compenso straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario, calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi: - stipendio iniziale mensile lordo; - indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell anno precedente; - rateo di 13ª mensilità delle due precedenti voci. c. Per il personale militare il cui trattamento è regolato dal provvedimento di concertazione, le misure orarie del compenso sono state fissate dall art. 6 del D.P.R. 185/2010. d. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario sono riportate in allegato P. e. Ai fini dell attribuzione dei compensi si precisa che: - l importo feriale diurno compensa le prestazioni rese tutti i giorni feriali, compreso il sabato, dalle alle 22.00; - l importo festivo diurno e feriale notturno compensa rispettivamente le ore prestate dalle alle dei giorni festivi e dalle alle dei giorni feriali, compreso il sabato; - l importo festivo notturno compensa le prestazioni rese dalle alle di tutti i giorni festivi. Sugli importi lordi gravano le ritenute previdenziali, assistenziali e l I.R.Pe.F. secondo le modalità determinate dalle disposizioni emanate da PERSOMIL. f. Il compenso per lavoro straordinario non compete 14 ai volontari di truppa non in servizio permanente, indipendentemente dai mesi di servizio ed ai militari in servizio di leva. 14 Salvo espresse deroghe previste da appositi provvedimenti normativi (es. Strade Sicure )

17 g. In caso di trasferimento del personale, l Ente/Reparto cedente dovrà assicurare il pagamento delle ore di straordinario effettuate dal personale trasferito, salvo diversi accordi che dovranno intercorrere tra l Ente/Reparto cedente e quello ricevente. h. Il tetto massimo di retribuzione del lavoro straordinario 15 è fissato in 16 : ore per il personale dei gradi non dirigenziali, direttivi e non direttivi, nonché per il personale dei gradi dirigenziali non titolari di posizione organicamente prevista; ore per il personale dei gradi dirigenziali, titolare di posizione organicamente prevista, nonché per il personale dei sommergibili in navigazione. i. In caso di impreviste ed indilazionabili esigenze di servizio o carenze organiche nei singoli gradi o posti funzione superiori al 30% e sempre che non siano possibili recuperi compensativi, le autorità che esercitano le funzioni di Comandante di Corpo/Capo Ufficio 17, possono autorizzare il superamento dei monte-ore previsti al precedente punto h. (Autorizzazione in Allegato Q ), fino ad un massimo del: - 70% per il personale riferito alle 300 ore (totale 510 ore); - 20% per il personale riferito alle 450 ore (totale 540 ore). j. I predetti limiti di 510 e 540 ore non possono essere superati per nessun motivo, a meno che ciò non venga stabilito con apposito provvedimento normativo 18. k. Il monte-ore annuale è fissato con riferimento all anno solare, tuttavia lo stesso monteore può essere esaurito anche in un arco temporale inferiore all anno, purché non venga comunque superato il tetto massimo. l. È possibile che, nel corso dell anno, intervengano delle variazioni (di stato o d impiego) che modifichino il monte-ore di cui il personale è destinatario. In tal caso, a far data dal provvedimento di modifica, occorre rideterminare il monte-ore, con le relative maggiorazioni, secondo le procedure indicate in Allegato R. m. Al personale militare che già percepisce, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, emolumenti per prestazioni straordinarie, non è consentito cumulare i predetti emolumenti con il compenso per lavoro straordinario (es.: personale A.M. temporaneamente impiegato presso altra Amministrazione cui sono corrisposti autonomi compensi per lavoro straordinario, oppure che percepisce gettoni di presenza a qualsiasi titolo corrisposti: in tale ultima ipotesi, il divieto di cumulo vige entro il limite dei 12 giorni mensili, di cui all art. 3, comma 1 d.p.r. 11 gennaio 1956, n. 5) Salvo espresse deroghe previste da appositi provvedimenti normativi (es. Decreto di proroga delle missioni internazionali ). D.I. 10 dicembre 1990 n , così come modificato dal D.I. 17 marzo 2005 (Allegato D ). Tale autorità deve rivestire almeno il grado di Colonnello o grado corrispondente (D.I. 24 dicembre 1999, n ). es. Decreto di proroga delle missioni internazionali

18 n. Il compenso per lavoro straordinario per personale in posizione di comando è posto a carico delle amministrazioni utilizzatrici 19 (Allegato S ). o. Al personale militare promosso al grado superiore o che raggiunge una posizione economica superiore, la nuova misura del compenso per lavoro straordinario spetta dal momento della decorrenza degli effetti amministrativi del provvedimento di nomina o promozione. 19 Art. 27 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 che estende anche alle FF.AA. quanto già previsto per il personale in comando delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall art. 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n

19 4.b Recupero compensativo a. Le ore non retribuite con il compenso per lavoro straordinario nell ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, possono essere oggetto di recupero compensativo che costituisce la remunerazione in natura della prestazione. b. Le predette ore, da compensare con il recupero, sono assoggettate alla normativa della licenza ordinaria e sono con essa cumulabili c. Diversamente dai permessi brevi 22, i recuperi compensativi possono essere concessi anche per frazioni di giornate lavorative (anche di durata superiore alla durata dell orario lavorativo giornaliero) o giornate lavorative intere, nel limite del monte-ore a credito del dipendente. d. Il giorno libero dal servizio di cui al precedente punto c., corrisponde a 8 ore di recupero, fatto salvo il caso in cui per il giorno in questione sia prevista una diversa durata dell orario di servizio (ad esempio 4 ore il venerdì). e. I permessi brevi, viceversa, sono concessi in caso di indisponibilità di ore in attivo da recuperare; non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell orario di lavoro giornaliero; non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell anno. f. Le ore eccedenti devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi nelle forme previste per la concessione delle licenze, entro il 30 aprile dell anno successivo a quello di maturazione, fatte salve le improrogabili esigenze di servizio 23. Decorso il predetto termine del 31 dicembre, le ore non recuperate sono comunque retribuite nell ambito delle risorse disponibili, a condizione che la pertinente richiesta di riposo compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio. Sarà cura dei Comandanti di Corpo assicurare che tali termini siano rispettati. g. Il corretto e puntuale esercizio dell azione di comando deve consentire la gestione oculata sia dell impiego del personale oltre il normale orario di lavoro che dei recuperi compensativi, atteso che le novità introdotte dal D.P.R. 52/2009 in materia di obbligo di pagamento dei recuperi compensativi non fruiti di cui al precedente punto f., potrebbero Art. 10, comma 7, del D.P.R. 394/1995. E possibile abbinare il recupero compensativo con la licenza ordinaria laddove ciò non comprometta le esigenze di servizio. In tale contesto è opportuno evitare eccessivi frazionamenti della licenza di lunga durata soprattutto laddove la stessa prevede la fruizione in località diversa dall abituale dimora (in particolar modo all estero). Concessi ai sensi dell art. 15 del D.P.R. 394/1995 (Allegato E ). Art. 14, comma 3, D.P.R. n. 52/2009 (allegato K )

20 portare ad una sensibile riduzione delle risorse destinate a compensare il lavoro straordinario. h. La fruizione dei recuperi compensativi deve rispettare l'ordine cronologico delle eccedenze, esaurendo prioritariamente quelle feriali diurne, successivamente quelle feriali notturne/festive diurne e, da ultimo, quelle festive notturne, nonché tenere conto, ove possibile, delle preferenze del personale interessato. Le ore di recupero compensativo sono assoggettate alla normativa della licenza ordinaria e sono con essa cumulabili e combinabili, sicché, ad esempio, le eccedenze lavorative non remunerate potranno essere tramutate in giorni liberi del servizio 24. In ogni caso devono prioritariamente essere fruite le ore di recupero derivanti dai riposi per servizi armati e non di cui al successivo capitolo II paragrafo 4. i. Naturalmente non costituiscono carenza lavorativa e non devono quindi essere oggetto di recupero compensativo ogni tipo di licenza, l'assenza motivata per malattia, il riposo medico e quello minimo previsto per gli equipaggi impiegati in servizio di volo. j. Per questi ultimi, qualora l'orario normale delle attività giornaliere settimanali non sia stato completato, non costituisce carenza lavorativa, e non deve quindi essere oggetto di recupero, il riposo minimo previsto, che precede il servizio di volo, ai fini dell'assolvimento della missione nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza del volo. k. Il personale impiegato in giornata festiva ha diritto, oltre al recupero o compenso in denaro per le ore di lavoro rese, al recupero dell intera giornata festiva, indipendentemente dalla durata e dalla tipologia della prestazione (servizi armati e non o comune attività lavorativa). l. Il personale impiegato in giornata non lavorativa (sabato, nei casi di orario di lavoro articolato su cinque giornate) ha diritto al recupero o compenso in denaro per le ore di lavoro rese e, solo se impiegato per servizi armati e non oppure in attività remunerate con il compenso forfettario di impiego, al recupero dell intera giornata non lavorativa. m. Il recupero della festività/giornata non lavorativa compete a chi inizia il turno nelle predette giornate; di contro non compete al restante personale. 24 Sarà pertanto possibile fruire di quattro giorni di licenza ordinaria dal lunedì al giovedì seguiti dal recupero compensativo nel giorno di venerdì, che dovrà assorbire un numero di ore non remunerate pari a quelle previste per coprire tale giornata lavorativa (normalmente quattro ore). Ciò ovviamente fatte salve le esigenze di servizio e con esclusione delle licenze da trascorrere all estero

21 n. Il recupero della festività, salvo casi eccezionali derivanti da particolari condizioni d impiego, deve essere disposto immediatamente dopo il termine del servizio, configurandosi prevalentemente quale recupero psicofisico dell attività svolta. o. Fermo restando quanto sopra, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, è corrisposta una indennità di euro 8,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero 25. p. Tale indennità va corrisposta per intero (a prescindere dal tempo d impiego) in casi particolari debitamente documentati e non per attività programmate. È cumulabile con gli emolumenti previsti in caso di servizi svolti in giornate festive e prefestive e con il compenso per lavoro straordinario (per le ore effettivamente svolte). q. Per festività si intendono le domeniche e le altre festività stabilite per legge compresa la festività del Santo Patrono della località ove ha sede l'ente, ovvero dove viene svolta l attività di servizio 26 anche temporaneamente (aggregazione/missione). E considerato altresì giorno festivo qualora sia ufficialmente riconosciuto come tale dalle Autorità Civili (non costituiscono invece festività a tal fine l'anniversario della costituzione dell'aeronautica e la ricorrenza della Santa Patrona dell A.M.). r. Per il personale cessato dal servizio, gli eventuali recuperi compensativi non fruiti non danno luogo alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi 27. Da tale disposizione è escluso il personale cessato in conseguenza di eventi anomali e non prevedibili (decesso, non idoneità permanente e assoluta), ovvero non imputabili alla volontà del personale e/o all Amministrazione (malattia, infortunio sul lavoro, maternità) Art. 14, comma 9, D.P.R. 52/2009. In tale contesto sarebbe opportuno, da parte dei Comandanti ad ogni livello, un opportuna valutazione, per quanto possibile, dell invio di personale in località dove è previsto la festività del Santo Patrono; come, analogamente, dell invio in missione di personale nella giornata di festività del Santo Patrono, atteso che tale mancato riposo non sarebbe altrimenti recuperabile. Art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n

22 5. PAUSA PASTO a. Ai sensi di quanto previsto delle disposizioni emanate da Segredifesa (Allegato L ) 28, il trattamento alimentare gratuito è subordinato all effettivo prolungamento dell attività lavorativa per un ora dopo le 14 per il pranzo e un ora dopo le 19 per la cena, al netto dell intervallo di 30 minuti riservato alla consumazione del pasto. Conseguentemente l attività lavorativa deve protrarsi: - per il vitto meridiano continuativamente dalle ore 14 alle ore 15.30; - per il vitto serale continuativamente dalle ore 19 alle ore b. Al personale che presta servizio in orario coincidente con la pausa pranzo o cena secondo le condizioni di cui al precedente para a., spetta il riconoscimento del vitto gratuito, a prescindere dalla durata minima della prestazione lavorativa. c. Per quanto attiene alle modalità di computo della pausa pasto, si precisa che il D.M. 25 settembre 1990 prevede un interruzione obbligatoria di 30 minuti per la consumazione del vitto meridiano solo nei giorni in cui l orario è articolato dalle alle (dal lunedì al giovedì), fatto salvo quanto specificato al successivo Cap. II, paragrafo 2, sottoparagrafo c.. Conseguentemente, il tempo destinato alla fruizione del pasto meridiano, a prescindere dalla effettiva consumazione, non deve essere computato come orario lavorativo (e quindi non concorre ai fini del computo delle 36 ore settimanali). d. Nella giornata di venerdì, non essendo prevista alcuna interruzione obbligatoria (in quanto l orario lavorativo ha termine alle ore 12.00), in caso di lavoro straordinario, i 30 minuti vanno defalcati dalla prestazione lavorativa solo se il personale ha fruito effettivamente della pausa. Analogo criterio deve essere utilizzato per il computo della pausa in caso di prestazioni lavorative rese in condizioni d impiego affini (attività lavorativa straordinaria effettuata nelle ore serali o nelle giornate di sabato e di domenica). e. Allorché il personale, pur non acquisendone il diritto, fruisca del pasto a pagamento, la conseguente pausa deve essere decurtata dall orario di servizio. f. I Comandanti, ad ogni livello, avranno cura di valutare con estrema attenzione le autorizzazioni concesse al personale che intende terminare l attività lavorativa immediatamente prima dell acquisizione del diritto al pasto A norma delle Circolari di Segredifesa n /02/07382 del 23/08/1990 en /02/14793 del 25/02/1992. Tale situazione, infatti, comporta la decurtazione dell orario al netto dei 30 di pausa non goduta. Ad esempio l interruzione dell attività lavorativa alle ore 15.29, non avendo maturato il diritto al pasto ed alla pausa, comporta la decurtazione dall orario giornaliero di soli 31. Viceversa l interruzione alle ore 15.30, avendo maturato il diritto al pasto ed alla pausa, comporta la decurtazione dall orario di 1 ora

23 g. All interno dell orario di servizio, le pause destinate alla consumazione dei pasti, a richiesta dell interessato, fatte salve le esigenze di servizio, possono essere destinate ad attività diverse. In tale circostanza decade il diritto al trattamento alimentare gratuito ed il richiedente deve sottoscrivere apposita dichiarazione liberatoria al fine di escludere l Amministrazione da qualsiasi responsabilità in caso di incidenti occorsi durante la pausa pranzo. h. Tra le diverse attività alle quali può essere destinata a richiesta dell interessato la pausa mensa, in ogni caso, non può essere compresa alcuna attività di servizio 30, inclusa l attività finalizzata all efficienza operativa di cui alla direttiva SMA-ORD-034. i. Il Comandante di Corpo deve valutare che le attività diverse, da svolgere nell intervallo (obbligatorio) normalmente destinato alla consumazione del pasto, siano compatibili con le prioritarie esigenze di servizio nonché con quelle del recupero delle energie psico-fisiche cui è preordinata la necessità della pausa. j. La facoltà di poter destinare ad altre attività la pausa destinata alla consumazione del pasto dovrà, di massima, essere soggetta a programmazione in modo da consentire all Amministrazione le necessarie variazioni amministrative relative agli assegni mensa ecc, nonché esplicitare il presupposto della mancata consumazione del pasto all interno di strutture dell A.D. o convenzionate. k. Le eventuali attività diverse disciplinate ai precedenti sottoparagrafi da g. a j., devono essere svolte in concomitanza con l arco orario normalmente destinato alla consumazione del pasto e non possono essere fruite in una fascia oraria diversa, né al fine di anticipare il termine dell attività lavorativa giornaliera. l. I permessi che comprendono il periodo destinato alla pausa per i pasti, nell ipotesi di non partecipazione alla mensa di servizio, non sono soggetti al recupero compensativo per la durata dello stesso, fatto salvo l espletamento del turno giornaliero. L eventuale fruizione di permessi orari durante la pausa pasto, infatti, comporta la decurtazione dall orario lavorativo soltanto limitatamente al periodo eccedente i trenta minuti riferiti alla pausa pasto non goduta 31. In tale fattispecie decade il diritto al trattamento alimentare gratuito, a prescindere dal protrarsi dell orario di servizio al rientro dal permesso Ciò in quanto il D.M. 25 settembre 1990 precisa che l orario normale delle attività giornaliere comprende solo i periodi di lavoro e le attività effettivamente svolti, con esclusione, pertanto, del tempo riservato alla consumazione del vitto meridiano nei giorni in cui l orario è articolato dalle alle 16.30, a prescindere dalla effettiva consumazione del pasto. Ad esempio, in caso di mancata fruizione della pausa pasto e destinazione della stessa ad attività diverse mediante un permesso orario dalle ore alle ore 14.30, tale interruzione non comporta una decurtazione ulteriore. In caso di permesso orario dalle ore alle ore 14.30, invece, viene decurtata un ora dall orario lavorativo risultando, l intervallo fruito, superiore rispetto alla pausa pasto

24 m. Il personale che fruisce dei predetti permessi orari dovrà effettuare la rilevazione automatica del termine e della ripresa dell attività lavorativa ai sensi della direttiva SMA-ORD-042. n. Al fine di fornire un quadro univoco di riferimento in allegato T è stata predisposta una scheda con alcuni esempi tipici

25 CAPITOLO SECONDO PARTICOLARI POSIZIONI D IMPIEGO 1. ATTIVITA FUORI SEDE a. L'attività comandata fuori sede, per effetto stesso del relativo ordine, è svolta in sostituzione dell'adempimento della normale attività lavorativa giornaliera. b. Le prestazioni di lavoro straordinario rese durante le attività fuori sede danno diritto al compenso in denaro ovvero al recupero compensativo secondo le stesse modalità e misure previste per le attività svolte nell ordinaria sede di servizio. c. Qualora l attività svolta fuori sede, comprensiva dei viaggi di andata e ritorno, sia di durata inferiore all'orario dell Ente/Comando/Reparto, il personale interessato deve rientrare in sede per completare la propria attività giornaliera. d. Il personale inviato in servizio fuori sede ed impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi sia del tempo necessario all effettuazione dell incarico, è esonerato dall espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. e. Le ore di viaggio accumulate al di fuori dell orario giornaliero sono utili solo e limitatamente al completamento dello stesso (che si intende completato anche ai fini dell orario di lavoro settimanale), senza che le stesse incidano sull attività delle giornate successive 32. Le eventuali ulteriori ore eccedenti non sono utili ai fini del recupero compensativo, né potranno essere valutate quale lavoro straordinario. f. Le ore di viaggio effettuate in eccedenza all orario giornaliero, non utili ai fini del completamento dello stesso, vanno retribuite con la maggiorazione dell indennità di missione pari a 6 ogni ora di viaggio 33. g. Le eventuali ore di viaggio eccedenti l orario ordinario giornaliero sono utili ai fini del recupero compensativo ovvero potranno essere valutate quale lavoro straordinario solo per il Ad esempio: il dipendente che di lunedì si reca in servizio isolato della durata di 10 ore di cui 4 di viaggio, è esentato dalla prestazione di ulteriori ore di lavoro ma non ha diritto al compenso per lavoro straordinario, né al recupero compensativo, per la parte eccedente le normali 8 ore previste. Analogamente in caso di missione dalle ore 06:30 alle 16:00 (con viaggio di andata dalle 06:30 alle 08:00) effettuata in giornata con orario 08:00-16:30, al rientro dalla missione (ore 16:00) il personale è esonerato dal completamento del turno giornaliero di servizio potendo utilizzare parte del tempo impiegato per il viaggio (30 minuti) per colmare la carenza; il residuo del tempo impiegato nel viaggio di andata (pari a 60 minuti) non costituisce lavoro straordinario, ma viene retribuito con il compenso previsto dall Art. 7, comma 5, del DPR 63/2002 (6,00 l ora). Tale periodo (citati 60 minuti) non può essere utilizzato per colmare una carenza oraria di un ora nell ambito della stessa settimana. Art. 6, comma 3, D.P.R. 255/99 come modificato dall art. 7, comma 5, D.P.R. 163/

26 personale che durante il medesimo svolga attività lavorativa vera e propria (equipaggi di volo, autisti, corrieri abilitati, scorta armata, ecc.). h. In merito all attività espletata dal personale autista, si dispone che l applicazione delle disposizioni vigenti che impongono un limite temporale massimo di ore alla guida ovvero l alternanza di personale alla guida dell automezzo, sono ininfluenti ai fini del conteggio dell attività lavorativa. Ciò equivale a dire che, nel caso in cui la durata del viaggio imponga l alternanza di due autisti, l attività lavorativa eccedente il normale orario di servizio deve essere calcolata in favore di entrambe le predette unità di personale computando tutta la durata del viaggio, a prescindere dai tempi di effettiva conduzione del mezzo da parte di ciascun autista. i. Al fine del calcolo delle eccedenze lavorative devono essere conteggiate solo le ore di lavoro effettivamente prestato, escludendo, pertanto, i tempi di pernottamento (compresi i tempi di pernottamento in cuccetta durante i viaggi), di permanenza libera fuori sede (anche nei giorni festivi), di viaggio per il/dal luogo di missione, eccezion fatta per il personale nelle condizione di cui al precedente punto g.. j. L'eccedenza delle ore effettivamente prestate durante l attività lavorativa svolta fuori sede deve risultare dalla rilevazione automatica delle presenze disciplinata dalla direttiva SMA- ORD-042. Ove nel luogo di svolgimento dell attività non siano presenti sistemi di rilevazione automatica delle presenze (missioni presso ditte, enti non di F.A. ecc.) l eccedenza oraria dovrà risultare da apposita certificazione dell'interessato, da compilarsi secondo il modello di cui in Allegato N della sopra citata direttiva. k. La partecipazione ad attività di rappresentanza, a cerimonie, a conferenze, ecc., eventualmente anche in orario diverso da quello dell'ente, costituiscono attività di servizio sempreché il personale militare venga all'uopo comandato. l. Qualora il servizio svolto in missione si protragga oltre le per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psicofisico non inferiore alle 12 ore 34. m. L impiego di personale in forza ad altro Ente/Reparto deve essere, di massima, contenuto nell arco dell orario di lavoro settimanale (36 ore). Qualora esigenze di servizio richiedano l effettuazione di prestazioni straordinarie, queste devono essere ordinate dal Comandante che impiega il personale previa informazione all Ente/Reparto di provenienza. La certificazione delle prestazioni straordinarie è a cura dell Ente/Reparto che impiega il personale; il pagamento del compenso è effettuato dall Ente/Reparto di provenienza del 34 Art. 14, comma 5, DPR 52 del 16 aprile

27 personale (attesa la necessità di inserire l emolumento nelle variazioni stipendiali mensili), mentre la relativa spesa è a carico dell Ente/Reparto nel cui interesse la prestazione viene svolta. 2. TURNAZIONI a. Il cosiddetto lavoro a turni consiste in qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro, anche a squadre, in base al quale i lavoratori sono successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane. b. In relazione a quanto previsto dall art. 3 del D.M. 25/9/1990, incarichi che prevedono un lavoro continuativo di 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana devono, di norma, essere ricoperti da 5 persone. Ciò comporta di massima un sistema di turni non superiori alle 12 ore consecutive, fermo restando che al personale compete almeno un riposo settimanale continuativo non inferiore alle 36 ore. Il suddetto sistema comporta un attività di servizio mediamente pari a 33 ore e 36 minuti settimanali ed è considerato autocompensante dei recuperi orari che spetterebbero al personale per le turnazioni svolte negli archi notturni/festivi. c. Al personale impiegato in una turnazione autocompensante, il tempo destinato alla fruizione del pasto, nel caso in cui il diritto venga acquisito per le condizioni dettate dal precedente Cap. I paragrafo 5, deve essere computato come orario lavorativo. d. Al medesimo personale, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero spettante nell ambito della turnazione coincida con una festività infrasettimanale, è concesso dal Comandante di Corpo un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive. 35 e. Previa autorizzazione dell Alto Comandante, da rinnovare annualmente, possono essere istituiti turni di servizio che prevedono l impiego della medesima persona per più di 12 ore consecutive, ma che comunque non superino le 24 ore d impiego, qualora ciò sia connesso 35 Per giorno di riposo settimanale o giorno libero dal servizio deve intendersi ogni giorno che, nella sua interezza, risulta estraneo dal turno (ovvero 2, 3 e 4 giorno) e non il giorno coincidente con la fine del turno. Tale giorno, infatti, non può essere definito quale giorno libero o di riposo in analogia a quanto previsto per l attribuzione dell indennità per servizi superfestivi che viene corrisposta sia al personale che inizia che a quello che termina il servizio nella giornata superfestiva. L attribuzione dell indennità anche al personale che termina il turno dimostra che il giorno immediatamente successivo al turno non può essere definito quale giorno libero o di riposo

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