Anno 2015 N.RF006. La Nuova Redazione Fiscale
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1 Anno 2015 N.RF006 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 11 OGGETTO RAVVEDIMENTO OPEROSO - NOVITÀ DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2015 RIFERIMENTI ART. 1 COMMI DA 634 A 640 LEGGE N. 190/2014 IN G.U. N. 300 DEL 29/12/2014 CIRCOLARE DEL 13/01/2015 Sintesi: si riepilogano le principali disposizioni in materia di ravvedimento operoso alla luce delle recenti modifiche operate della legge di stabilità 2015, specie in merito ai tributi amministrati dalle Entrate. La Legge di Stabilità 2015, nel modificare l art. 13 del DLgs.472/97, ha apportato numerose novità all istituto del ravvedimento operoso esperibile dal 1 gennaio 2015; in particolare: cause ostative: per i tributi amministrati dalle Entrate, viene stabilito che il ravvedimento: - non è più inibito dall inizio di un controllo fiscale, (PVC, accesso, ecc.) - ma solo dalla notifica dell atto impositivo. Nota: coerentemente, è prevista l abrogazione della adesione al PVC ed adesione al contradditorio, che consentivano la definizione della vertenza prima dell avviso di accertamento; il contribuente raggiunto da tali atti, infatti, potrà ravvedere quanto ritiene (e non tutti i rilievi, come richiesto in precedenza). limiti temporali: sono previsti nuovi termini entro cui il ravvedimento può avvenire, alcuni dei quali operanti solo per i tributi amministrati dall Agenzia. SANZIONE SUL MINIMO VIOLA- ZIONI TRIBUTI INTERES- SATI LE NOVITA IN SINTESI TERMINE ENTRO CUI VIENE EFFETTUATA LA REGOLARIZZAZIONE SE E PREVISTA UNA DICHIARAZIONE PERIODICA 1/10 + 1/15 per gg di rit. VERSA- entro 14 giorni dalla violazione TUTTI MENTI 1/10 da 15 a 30 giorni dalla violazione 1/9 TUTTE (1) TUTTI 1/8 TUTTE (versam. + TUTTI dich. 1/7 infedele + AMM. violaz. DALLA formali) AGENZIA ENTRATE entro il 90 giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui è stata commessa la violazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione SE NON PREVISTA DICH. PERIODICA entro il 90 giorno successivo alla violazione (e per versam. con dich.) entro 1 anno dalla omissione /errore entro 1/6 oltre oltre 1/5 TUTTE (2) TUTTI dopo la notifica del PVC 1/10 TARDIVA DICHIAR. 2 anni dalla omissione /errore Rif. (art. 13 c. 1) lett. a) lett. a-bis) lett. b) lett. b-bis) lett. b-ter) lett. b- quater) TUTTI entro 90 gg dal termine di presentazione della dichiarazione lett. c) (1) Versamenti risultanti da una Dichiarazione: per evitare anomalie, si ritiene ci si debba riferire alla data della violazione. (2) Eccetto: omessa certificazione del corrispettivo e omessa installazione del registratore di cassa.
2 Redazione Fiscale Info Fisco 006/2015 Pag. 2 / 11 DECORRENZA La Legge di stabilità non contiene disposizioni relative alla sua decorrenza. In attesa di chiarimenti ufficiali si ritiene che si tratti di una norma procedimentale e dunque: trovi applicazione anche per le violazioni commesse prima del 1/01/2015 (sempreché non sia stato già notificato l atto impositivo) sia in relazione ai nuovi limiti temporali che alla rimozione delle cause ostative. In tal senso, dovrebbe potersi affermare che, anche per il pregresso, il ravvedimento, ove riferito a tributi amministrati dalle Entrate: - non sia più precluso dalla conoscenza formale dell avvio di un controllo fiscale - e che sia valido quello posto in essere oltre il termine dell art.13 c.1 lett. b) del DLgs.472/97 (ovvero il termine di presentazione della dichiarazione o 1 un anno dalla violazione). In tal caso, in presenza di contenzioso pendente contro l atto impositivo con cui è stato disconosciuto il ravvedimento per le ragioni esposte, potrebbe far valere la sopravvenuta legge di stabilità Esempi1 Dovrebbe essere possibile sanare, alternativamente: a) l infedele dichiarazione commessa: - nel mod. UNICO 2013 entro il 30/09/2015 fruendo della riduzione della sanzione a 1/7 del minimo, in virtù della nuova lett. b-bis) - nel mod. UNICO 2012 o Unico 2011 entro il 30/09/2015 fruendo della riduzione della sanzione a 1/6 del minimo, in virtù della nuova lett. b-ter) b) l insufficiente versamento del 2 acconto IMU entro il 16/03/2015, in virtù della nuova lett. a-bis), operante per tutti i tributi (non solo per quelli amministrati dall Agenzia Entrate). CONSENTE DI SANARE TUTTE LE VIOLAZIONI TRIBUTARIE RAVVEDIMENTO OPEROSO LE SANZIONI RIDOTTE VARIANO A SECONDA DI QUANDO AVVIENE IL RAVVEDIMENTO E INIBITO DALLA NOTIFICA DELL ATTO IMPOSITIVO (PER I TRIBUTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE) CUMULO GIURIDICO: in occasione del ravvedimento, le sanzioni vanno considerate in via autonoma e pertanto il contribuente: non può applicare gli istituti del cumulo giuridico e della continuazione che presuppongono l irrogazione delle sanzioni da parte dagli enti impositori. CAUSE OSTATIVE In relazione alle cause ostative occorre attualmente distinguere tra quelle riferite: a) ai tributi amministrati dall agenzia delle entrate (art. 13 c. 1-ter Dlgs 472/97) b) rispetto agli altri tributi (art. 13 c. 1 Dlgs 472/97). A) TRIBUTI NON AMMINISTRATI DALL AGENZIA ENTRATE Continua ad applicarsi la disciplina previgente e pertanto la regolarizzazione delle violazioni è consentita purché: la violazione non sia già stata constatata dall Ufficio e notificata all autore della stessa non siano iniziate attività di accertamento di cui l interessato avesse formale conoscenza.
3 Redazione Fiscale Info Fisco 006/2015 Pag. 3 / 11 Il ravvedimento rimane possibile se la violazione sia stata constatata dall ente impositore (es: Ufficio tributi del Comune) ma non ancora formalmente notificata all autore della stessa. Atti che costituiscono causa ostativa: in passato l Agenzia Entrate le aveva individuate: - negli inviti a comparire - nei questionari e nella richiesta di esibizione di documenti - negli avvisi bonari in seguito di liquidazione automatica/controllo formale delle dichiarazioni. A decorrere dal 2015 tali atti andranno riferiti esclusivamente a quelli prodotti da Uffici diversi dall Agenzia delle entrate. B) TRIBUTI AMMINISTRATI DALL AGENZIA ENTRATE La legge di stabilità 2015, introducendo il c.1-ter all art. 13 DLgs.472/97, ha rivisto le cause ostative del ravvedimento per i tributi amministrati dalle Entrate: continua ad essere causa ostativa del ravvedimento la notifica degli avvisi di irregolarità emessi in base ai controlli ex artt. 36-bis e 36-ter Dpr 600/73 e 54-bis Dpr 633/72 non costituisce più causa ostativa del ravvedimento l inizio di un controllo fiscale portato formalmente a conoscenza del contribuente. Atti che costituiscono causa ostativa: la preclusione opera dal momento in cui viene notificato: un avviso di accertamento (imposte dirette ed Iva) o avviso di liquidazione (applicato per le imposte indirette diverse dall Iva) un avviso bonario da liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione. Nota: anche se non indicato, il ravvedimento si ritiene precluso anche in presenza di notifica di: - un atto di contestazione della sanzione (art. 16 del DLgs.472/97) - cartella di pagamento non preceduta dall avviso bonario - un atto di recupero di crediti d imposta o un atto di revoca di agevolazioni. Notifica del PVC : si noti che essa: non osta più al ravvedimento ma comporta un minor abbattimento (a 1/5 del minimo) delle sanzioni. TRIBUTI NATURA CAUSA OSTATIVA - IIDD: Ires, Irpef e relative addizionali, IRAP; ritenute AMMINISTRATI (d acconto o d imposta); imposte sostitutive avvisi di accertamento DALL AGENZIA - Imposte indirette: IVA; imposta di registro e avvisi bonari ENTRATE ipotecarie e catastali; canone RAI, contributo di solidarietà, ecc. NON AMMINISTRATI DALL AGENZIA ENTRATE Agenzia delle Dogane: dazi, accise e Iva riscossa in Dogana Agenzia del Territorio: tributi catastali, ecc. Uffici comunali: IMU, TASI, TARI Imposte provinciali o regionali accessi, ispezioni o verifiche inviti a comparire questionari
4 Redazione Fiscale Info Fisco 006/2015 Pag. 4 / 11 DISPOSIZIONI COMUNI MOMENTO RILEVANTE: occorre riferirsi alla data in cui il contribuente ha ricevuto l atto, e non al momento in cui questo è stato spedito o consegnato all agente notificatore o è stato emesso e quindi sottoscritto dal funzionario competente. Nota: per principio generale (Corte Costituzionale sent n. 28/2004), infatti, la notificazione si perfeziona: - per il notificante: alla consegna dell atto all agente notificatore (incluso l Ufficio postale) - per il contribuente: nel momento della ricezione. Ravvedimento non valido: secondo la giurisprudenza il ravvedimento operoso è precluso laddove: prima della verifica, si è versato le sole imposte, ma non interessi e sanzioni (Cass /10) la verifica sia iniziata lo stesso giorno in cui il contribuente si è ravveduto (CTR Milano 146/16/08). Coobbligati in solido: la preclusione opera anche nei confronti dei coobbligati in solido (CM 180/98). RAVVEDIMENTO OPEROSO DELLE VIOLAZIONI Le casistiche connesse al ravvedimento si differenziano: a seconda di quando il ravvedimento viene posto in essere in relazione al fatto che i versamenti siano o meno relativi a tributi amministrati dalle Entrate. RAVVEDIMENTO ENTRO 30 GIORNI DALLA SCADENZA L art. 13 c. 1 lett. a) continua a disporre la sanzione ridotta ad 1/10 del minimo nei seguenti casi: tributo: le violazioni relative a qualsiasi tributo (anche non amministrato dalle Entrate) violazioni: si applica ai soli carenti/omessi versamenti di un tributo o di un acconto termine: entro 30 giorni dalla data della violazione. RAVVEDIMENTO SPRINT: in caso di regolarizzazione di omessi/tardivi versamenti entro 15 gg, resta ferma l applicazione della sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo. RAVVEDIMENTO ENTRO 90 GIORNI DALLA SCADENZA Con l aggiunta della lett. a-bis) all art. 13 c. 1 DLgs. 472/97 la sanzione è ridotta a 1/9 del minimo: se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall omissione o dall errore. La disposizione permette di sanare: tributo: le violazioni relative a qualsiasi tributo (anche non amministrato dalle Entrate) violazioni: si applica a tutte le violazioni (omessi versamenti; infedeltà della dichiarazione da errori rilevabili ex art. 36-bis e ter Dpr 600/73 o meno; omesso spesometro o simili; violazioni formali; ecc.) termine: in relazione al termine di 90 giorni occorre distinguere tra le violazioni riferite: a) ai versamenti (indipendentemente da un obbligo dichiarativo): va riferito al momento in cui è stata commessa la violazione b) altre violazioni: va riferito: - in caso di obbligo dichiarativo: al termine di termine di presentazione della dichiarazione - in assenza di un obbligo dichiarativo: al momento in cui è stata commessa la violazione.
5 Redazione Fiscale Info Fisco 006/2015 Pag. 5 / 11 OMESSI VERSAMENTO - SFASAMENTO TEMPORALE: mentre le violazioni dichiarative ed i versamenti privi di una dichiarazione (es: registro 2% sulle locazioni) non pongono particolari problemi, per gli omessi versamenti di tributi derivanti da una dichiarazione si può verificare che l abbattimento a 1/9 della sanzione trovi applicazione dopo quello a 1/8 (posto il primo si applica a decorrere dal termine per l invio della dichiarazione, mentre il versamento va eseguito prima di esso). Caso: si assuma il caso di un omesso versamento del saldo IRPEF 2013, dovuto entro il 16/07/2014. L abbattimento delle sanzioni in esito al ravvedimento dovrebbero operare come segue: dal 17/07/2014 (oltre 30gg) ed entro il 30/09/2014 (termine di invio di Unico 2015): 1/8 del minimo (3,75%, ex lett. b) dal 1/10/2014 fino al 29/12/2014 (90gg dal termine di Unico 2015): 1/9 del minimo (3,33% ex lett. b-bis) dal 30/12/2014 fino al 30/09/2015 (termine breve): torna ad 1/8 del minimo (ex lett. b). Tale situazione appare anomala (e non voluta dal legislatore) e si può risolvere se: limitatamente ai versamenti il riferimento vada riferito esclusivamente al momento in cui si è commessa la violazione sia per i tributi riepilogati in una dichiarazione (es.: Iva, Irpef, ecc.) che non (es.: IMU). In sostanza, si ritiene che, nel caso preso, ravvedimento debba operare come segue: Esempio2 Esempio3 Esempio4 Omesso versamento del saldo IRPEF 2013 al 16/07/2014 effettuato entro: il 30/06/2014: 0,2% per giorno di ritardo (ex lett. a) il 16/07/2014: 1/10 del minimo (3% ex lett. a) dal 17/07/2014 (oltre 30gg) ed entro il 14/09/2014 (entro 90gg): 1/9 del minimo (3,33% ex lett. b-bis) dal 15/09/2014 fino al 30/09/2019 (termine breve): 1/8 del minimo (ex lett. b). Omesso versamento IMU 2014 Il carente/omesso versamento del saldo IMU al 16/12/2014 è sanabile entro il 16/03/2015 col versamento della sanzione del 3,33% (1/9 del 30%), oltre ad imposta + interessi. DICHIARAZIONE INFEDELE NEI 90 GG La Alfa Srl avvede di non aver registrato una fattura emessa nel 2014 per , determinando così una maggiore Ires di Presenta Unico SC 2015 integrativo entro il 29/12/2015 (90gg dal termine) indicando il maggior imponibile e regolarizza: la dichiarazione infedele: versando la sanzione di 305,56 (1/9 del 100% di ) N.B.: non si applica più la sanzione fissa di. 25 (cioè. 258 ridotta a 1/10) i carenti versamenti: col pagamento della maggiore Ires + interessi (senza sanzione). In modo del tutto analogo opera per la dichiarazione Irap e la dichiarazione Iva. Esempio5 VIOLAZIONI EX 36-BIS O 36-TER Nell esempio4 precedente, si ponga ora che la violazione sia consistita nell aver detratto indebitamente di ritenute d acconto subite. Presenta Unico SC 2015 integrativo il 29/12/2015 (90gg dal termine) indicando le minori ritenute a scomputo, procedendo poi a regolarizzare: la dichiarazione: versando la sanzione di 33,33 (1/9 del 30% di ) N.B.: non si applica più la sanzione fissa di. 25 (cioè. 258 ridotta a 1/10) i carenti versamenti: col pagamento della maggiore Ires + interessi + sanzione del 3,75% (in quanto il versamento è scaduto da più di 90gg).
6 Redazione Fiscale Info Fisco 006/2015 Pag. 6 / 11 Sanzione per carenti versamenti: nel caso di ravvedimento di una dichiarazione (v. Info Fisco 343/2014): infedele: è assorbita dalla sanzione principale (del 100%, ridotta poi col ravvedimento) con violazioni da controllo formale: non è assorbita dalla sanzione (30%) applicabile alla dichiarazione. RAVVEDIMENTO ENTRO 1 ANNO/PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE Come per il passato, la lett. b) dell art. 13 DLgs. 472/97 permette di sanare con applicazione della sanzione pari a 1/8 del minimo: tributo: le violazioni relative a qualsiasi tributo (anche non amministrato dalle Entrate) violazione: si applica a tutte le violazioni (anche diverse dai carenti/omessi versamenti). termine: il termine va riferito: - in presenza di obbligo dichiarativo: entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui è commessa la violazione (in passato denominato termine breve ) - in assenza di un obbligo dichiarativo: entro 1 anno dalla violazione. Esempio6 OMESSI VERSAMENTI L insufficiente versamento: del saldo IRPEF 2013 e del 1 acconto 2014 (al 16/06/2014) del 2 acconto 2014 (entro il 30/11/2014) può essere ravveduto: - entro il 30/09/2015 (termine di presentazione di Unico relativa al 2014, anno in cui ha commesso la violazione del carente versamento) - con applicazione della sanzione del 3,75% (1/8 del 30%). Violazioni sostanziali: il ravvedimento va applicato in modo del tutto analogo al caso precedente, modificando i termini del ravvedimento e l abbattimento della sanzione. Esempio7 DICHIARAZIONE INFEDELE Nell Esempio4 precedente, la Srl effettui il ravvedimento entro il 30/09/2015. Oltre alla presentazione dell Unico integrativo, dovrà regolarizzare: la dichiarazione infedele: versando la sanzione di 343,75 (1/8 del 100% di ) i carenti versamenti: col pagamento della maggiore Ires + interessi (senza sanzione). In modo del tutto analogo opera per la dichiarazione Irap e la dichiarazione Iva. Esempio8 VIOLAZIONI EX 36-BIS O 36-TER Nell Esempio5 precedente, la Srl effettui il ravvedimento entro il 30/09/2015. Oltre alla presentazione dell Unico integrativo, dovrà regolarizzare: la dichiarazione: versando la sanzione di 37,50 (1/8 del 30% di ) i carenti versamenti: col pagamento della maggiore Ires + interessi + sanzione 3,75%. RAVVEDIMENTO OLTRE 1 ANNO/PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE Con l introduzione nell art.13 DLgs. 472/97 delle lett. b-bis), b-ter) e b-quater) il ravvedimento: potrà avvenire anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell anno in cui è stata commessa la violazione (cioè tra il cd. termine breve ed il cd. termine lungo ) sia per i carenti versamenti che per le violazioni relative alla dichiarazione limitatamente ai tributi amministrati dall Agenzia delle Entrate.
7 Redazione Fiscale Info Fisco 006/2015 Pag. 7 / 11 ENTRO IL TERMINE PER LA DICHIARAZIONE SUCCESSIVA La nuova lett. b-bis) dell art. 13 DLgs. 472/97 permette di sanare con applicazione della sanzione pari a 1/7 del minimo: tributo: le violazioni relative ai soli tributi amministrati dalle Entrate violazione: si applica anche a violazioni diverse dai carenti/omessi versamenti. termine: il termine va riferito: - in presenza di obbligo dichiarativo: entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello in cui è commessa la violazione - in assenza di un obbligo dichiarativo: entro 2 anni dalla violazione ENTRO IL TERMINE DI PRESCRIZIONE DELL ANNUALITÀ La nuova lett. b-ter) dell art. 13 DLgs. 472/97 permette di sanare con applicazione della sanzione pari a 1/6 del minimo: tributo: le violazioni relative ai soli tributi amministrati dalle Entrate violazione: si applica anche a violazioni diverse dai carenti/omessi versamenti. termine: il termine va riferito: - in presenza di obbligo dichiarativo: oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello in cui è commessa la violazione - in assenza di un obbligo dichiarativo: oltre 2 anni dalla violazione Esempio9 OMESSI VERSAMENTI Riprendendo l Esempio6 precedente, il ravvedimento del saldo IRPEF 2013 e degli acconti 2014 può avvenire (oltre che entro il 30/09/2015: con riduzione a 1/8), anche: entro il 30/09/2016: con riduzione a 1/7 oltre il 30/09/2016 (fino a quando è notificato l avviso bonario): con riduzione a 1/6. N.B.: l utilità di tali ravvedimenti per omessi versamenti è modesta, posto che il controllo automatizzato giungerà quasi sempre prima della loro applicazione (ed esso sarà ostativo al ravvedimento). In ogni caso il termine ultimo coincide con la notifica della cartella di pagamento, che va effettuata, a pena di decadenza (art. 25 DPR 602/73) entro il 31/12 del 3 anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (nell esempio, al 31/12/2017). Violazioni sostanziali: con per il paragrafo precedente, il ravvedimento è del tutto analogo ai casi già affrontati, dove occorre modificare i termini del ravvedimento e l abbattimento della sanzione. Esempio10 DICHIARAZIONE INFEDELE Nell Esempio7 precedente, si ponga ora che la regolarizzazione intervenga entro: a) il 30/09/2016: va versata la sanzione di 392,86 (1/7 del 100% di ) b) il 30/09/2017: va versata la sanzione di 458,33 (1/6 del 100% di ) oltre al pagamento della maggiore Ires + interessi (senza sanzione). In modo del tutto analogo opera per la dichiarazione Irap e la dichiarazione Iva. Esempio11 VIOLAZIONI EX 36-BIS O 36-TER Nell Esempio8 precedente, si ponga ora che la regolarizzazione intervenga entro: a) il 30/09/2016: va versata la sanzione di 42,86 (1/7 del 30% di ) b) il 30/09/2017: va versata la sanzione di 50,00 (1/6 del 30% di ) oltre al pagamento della maggiore Ires + interessi + sanzione 3,75%.
8 Redazione Fiscale Info Fisco 006/2015 Pag. 8 / 11 N.B.: vale un discorso naalogo a quello visto per gli omessi versamenti da controlli automatizzati. Il termine ultimo della notifica della cartella di pagamento, a pena di decadenza (art. 25 DPR 602/73) scade al 31/12 del 4 anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (nell esempio, al 31/12/2018). SINTESI GRAFICA DICH. INFEDELE Prescriz. 30/09/11 (Pres. Dich.) 30/09/12 30/09/13 30/09/ sanz. 1/9 (90gg) sanz. 1/8 sanz. 1/7 sanz. 1/6 sanz. 1/6 30/09/ OMESSO VERSAMENTO 16/06/14 14/09/14 30/09/15 30/09/16 30/09/17 31/12/18 presc gg 1/10 90 gg sanz. 1/9 sanz. 1/8 sanz. 1/7 sanz. 1/6 RAVVEDIMENTO IN PRESENZA DI PVC sanz. 1/6 Laddove il ravvedimento delle violazioni, in relazione a qualsiasi tributo, riferite: a carenti/omessi versamenti ad altre violazioni (infedeltà della dichiarazione; errori ex art. 36-bis e ter; violazioni formali) avvenga: dopo la constatazione della violazione tramite PVC (previsto dall art. 24 L. 4/1929) si applica la riduzione della sanzione a 1/5. Eccezione: l abbattimento a 1/5 non si applica (dunque si ritiene che il ravvedimento possa comunque essere esperito, ma col versamento della sanzione intera, fatto che non lo rende conveniente): - alla mancata emissione dello scontrino/ricevuta fiscale - all omessa installazione del registratore di cassa Il principio ha validità generale, nel senso che opera anche se il PVC è consegnato prima del decorso del termine indicato dalle lett. b-bis) o b-ter). Constatazione della violazione: si deve ritenere vada riferita anche a quelle rilevate nei verbali giornalieri redatti durante i lavori, e non solo quelle citate nel PVC finale a conclusione dei lavori. Rimane il fatto che il contribuente che fosse raggiunto da un accesso, dovrebbe poter effettuare il ravvedimento prima che i funzionari citino la violazione su un proprio verbale.
9 Redazione Fiscale Info Fisco 006/2015 Pag. 9 / 11 Esempio12 DICHIARAZIONE INFEDELE Nell Esempio11 precedente, si ponga che in data 20/02/2016 sia intervenuto un accesso della GdF, che ha consegnato il PVC conclusivo il 30/03/2015. Il contribuente potrà: effettuare il ravvedimento negli stessi termini precedenti (tuttavia conviene anticiparlo per prevenire l invio dell accertamento da parte dell Ufficio, evitando la causa ostativa) versando in ogni caso la sanzione di 550,00 (1/5 del 100% di ) oltre al pagamento della maggiore Ires + interessi (senza sanzione). Il medesimo concetto si applica: - alle violazioni rilevabili tramite controllo formale - agli omessi versamenti (nell Esempio6, se prima del 30/09/2015 interviene un un accesso con verbalizzazione dell omesso versamento, il ravvedimento andrà esperito abbattendo la sanzione a 1/5). DICHIARAZIONE TARDIVA NEI 90 GIORNI L art. 13 c. 1 lett. c) DLgs.472/97 consente la regolarizzazione dell omessa dichiarazione attraverso il pagamento della sanzione ridotta ad 1/10 del minimo se la presentazione della stessa avviene con un ritardo non superiore a 90 giorni. Essa non è stata oggetto di modifiche da parte della Legge di stabilità La norma opera per tutte le dichiarazioni (e non solo per le dichiarazioni dei redditi e IVA), quindi anche per l imposta di successione e per il registro (CM 192/98), oltre che per l IMU. N.B.: ove la normativa di riferimento non preveda che la dichiarazione presentata con un ritardo superiore ai 90 giorni vada considera omessa (es: dichiarazione di successione), il ravvedimento può avvenire: entro 90 giorni dal termine di scadenza per la dichiarazione di successione, fruendo della riduzione della sanzione da omessa dichiarazione a 1/10 del minimo entro 1 anno dall omissione, fruendo della riduzione da omessa dichiarazione a 1/8 del minimo VIOLAZIONI SU TRIBUTI AMMINISTRATI DALLE ENTRATE Come anticipato, solo per i tributi amministrati dalle Entrate la legge di stabilità 2015 ha stabilito che le lett. b-bis) e b-ter) si applicano ai tributi amministrati dall Agenzia delle Entrate. Pertanto, la norma si applica per le violazioni disciplinate: dagli artt. 1, 5, 6 e 7 del DLgs 471/97: a titolo di esempio, si applica: alle violazioni dichiarative connesse alla fatturazione/registrazione delle operazioni (sia ai fini Iva che redditi/irap) alle violazione alla normativa IVA sulle esportazioni e sugli scambi intracomunitari alle ipotesi di omesso reverse charge ecc. dall art. 13 del DLgs. 471/97: in tema di omessi versamenti dagli artt. 2 e 14 del DLgs. 471/97: attengono alle violazioni del sostituto d imposta (si tratta di ritenute fiscali, ove il sostituto versa l imposta in via anticipata per conto del sostituito all Erario, e presenta la relativa dichiarazione). Si applica, inoltre, alle violazioni tipiche delle imposte d atto: - occultamento del corrispettivo ai fini dell imposta di registro/ipocatastali - dichiarazione di successione infedele ecc.
10 Redazione Fiscale Info Fisco 006/2015 Pag. 10 / 11 CASI DUBBI: andrà chiarito se si applichi anche in presenza di violazioni relative: comunicazioni disposte dalla norme tributarie (artt. 10 e 11 del DLgs. 471/97) il rilascio infedele del visto di conformità (art. 39 del DLgs. 241/97) il monitoraggio fiscale (art. 5 del DL 167/90). VIOLAZIONI NON SANABILI: il ravvedimento (CM 180/98): - in generale: è ammesso per tutte le violazioni fiscali, sempreché la legge non disponga diversamente - in deroga: non si applica alle condotte fraudolente, come alle fatture per operazioni inesistenti (in quanto non si tratta di errori/omissioni). TRIBUTI NON LIQUIDABILI DAL CONTRIBUENTE L ultima ipotesi di ravvedimento prevista dall art. 13 del DLgs. 472/97 è quella del comma 3: quando la liquidazione deve essere eseguita dall ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l esecuzione dei pagamenti nel termine di 60 giorni dalla notificazione dell avviso di liquidazione. In tal caso il ravvedimento si articola in 2 fasi. 1) 2) il contribuente deve, nei termini indicati dall art. 13 co.1 del DLgs. 472/97 (differenti a seconda dei casi), attivarsi nella rimozione dell inadempimento l ufficio notifica alla parte un avviso contenente: la liquidazione dell imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni ridotte che la notifica avviene al fine di rendere possibile il perfezionamento del ravvedimento. Dalla notifica di tale avviso decorrono i 60 giorni entro i quali provvedere alla regolarizzazione. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA E CARTELLA DI PAGAMENTO In caso di presentazione di una dichiarazione integrativa a sfavore viene previsto che: a) b) c) cartella di pagamento termine di accertamento registro/ successione la notifica della cartella di pagamento (art. 25 c. 1 lett. a) e b) DPR 602/73) riferita alla integrativa presentata per sanare errori/omissioni incidenti sul tributo: decorre dalla data di presentazione della dichiarazione integrativa stessa limitatamente agli elementi oggetto dell integrazione il termine per l accertamento (artt. 43 DPR 600/73 e 57 DPR 633/72): decorre dalla presentazione della dichiarazione integrativa limitatamente agli elementi oggetto dell integrazione il termine di liquidazione dell imposta di registro dell imposta sulle successioni e donazioni (art. 27 DLgs. 346/90): decorre dalla regolarizzazione della violazione. Esempio13 DICHIARAZIONE INFEDELE Nell Esempio10 precedente si ponga che la Alfa Srl presenti la dichiarazione integrativa di Unico SC 2015 al 30/09/2017. In tal caso, il termine per accertare: - l Unico originario: scade al 31/12/ l integrativa (se la fattura omessa sia effettivamente di ): scade al 31/12/2021.
11 Redazione Fiscale Info Fisco 006/2015 Pag. 11 / 11 ABROGAZIONE ADESIONE AL PVC E ALL INVITO AL CONTRADDITTORIO Viene disposta l abrogazione dei seguenti istituti deflativi del contenzioso: adesione agli inviti a comparire (artt. 5 c. da 1-bis a 1-quinquies e art. 11 c. 1-bis DLgs. 218/97) adesione ai PVC (art. 5-bis DLgs. 218/97) Acquiescenza rinforzata: in coerenza con tali abrogazioni, è stata abrogata la acquiescenza nella parte che prevedeva (art. 15 c. 2-bis D.Lgs.218/97) - la riduzione al 50% delle sanzioni - ove l avviso di accertamento o di liquidazione non fosse stato preceduto dall invito a comparire. DECORRENZA: dette disposizioni entrano in vigore dal 1/01/2016; pertanto: l abrogazione non si applica: agli inviti al contradditorio notificati entro il 31/12/2015 ai PVC in materia di imposte sui redditi ed IVA notificati entro il 31/12/2015. la riduzione delle sanzioni per acquiescenza non è applicabile agli atti notificati dal 1/01/2016. ACCERTAMENTO CON ADESIONE ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO DAL 1/01/2015 ACQUIESCENZA (non rinforzata) ADESIONE AL PVC DEFINIZ. AGEVOLATA SOLE SANZIONI ISTITUTI DEFLATTIVI SOPPRESSI DAL 1/01/2015 ADESIONE ALL'INVITO A COMPARIRE MEDIAZIONE ACQUIESCENZA RINFORZATA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE VIDEOCONFERENZA LIVE DELLA REDAZIONE Mercoledì 14 gennaio Dalle ore alle ore LA PARTECIPAZIONE E LIBERA
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