CONDIZIONI di VIAGGIO

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1 L Azienda La Valle Trasporti S.r.l., esercente l attività di trasporto di passeggeri su strada ha adottato il documento denominato Carta della mobilità in attuazione dell articolo 2, comma 2, della legge 12 luglio 1995, n. 273, sulla base dei principi della direttiva del P.C.M. del 27 gennaio 1994 e dello schema generale di riferimento valido per il settore dei trasporti allegato al D.P.C.M. del 30 dicembre In conformità a quanto previsto dal predetto D.P.C.M. del 30 dicembre 1998, l Azienda La Valle Trasporti S.r.l. (di seguito denominata Azienda ), ha predisposto ed adotta il presente Regolamento di viaggio che stabilisce le condizioni generali di viaggio per le autolinee in concessione. Viene pubblicato per far conoscere ai Passeggeri (di seguito denominati viaggiatori ) le modalità di erogazione dei servizi di trasporto, cui si debbono attenere. Art. 1 Condizioni generali 1.Possono usufruire dei servizi automobilistici dell Azienda solo i viaggiatori che siano muniti di regolare e valido titolo di viaggio. Art. 2 Accesso agli automezzi 1.L accesso agli autobus avviene esclusivamente in corrispondenza delle fermate poste lungo i percorsi delle varie linee. 2.Le fermate non obbligatorie sono facoltative: in vettura la richiesta di fermata va fatta azionando per tempo gli appositi pulsanti o avvisando il conducente, a terra facendo un cenno evidente con la mano al conducente dell Azienda. Art. 3 Titoli di viaggio e validità 1.I viaggiatori possono acquistare i titoli di viaggio (biglietti e abbonamenti) presso gli Uffici dell Azienda, le Agenzie di Viaggio e le rivendite convenzionate o direttamente a bordo del pullman. 2.Il titolo di viaggio che abilita al trasporto deve essere esibito in visione al conducente appena il viaggiatore è salito a bordo: in ogni caso prima di sedersi, e comunque prima di raggiungere la fermata successiva. 3.I viaggiatori che salgono sprovvisti del titolo di viaggio devono richiederlo al conducente dell Azienda appena saliti a bordo.

2 4.I biglietti devono essere conservati integri fino al termine della corsa per presentarli ad ogni richiesta del personale per la verifica. Inoltre tutti i biglietti di viaggio assolvono la funzione di scontrino fiscale e quindi devono essere conservati, onde consentire eventuali controlli fiscali da parte degli organi accertatori. Tali controlli possono essere effettuati sia a bordo dell autobus che nelle immediate vicinanze delle località di fermata. Il viaggiatore sprovvisto del prescritto biglietto è tenuto oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria, anche del pagamento di una sanzione amministrativa prevista dalle vigenti norme. L utente contravvenuto è obbligato a fornire le proprie generalità mediante l esibizione di un documento di identificazione agli enti dell Azienda. 5.I biglietti hanno la validità indicata sul titolo di viaggio medesimo. 6.I titoli di viaggio sono strettamente personali e non sono cedibili. Art. 4 Rimborsi 1.In caso di variazione delle tariffe o delle tipologie di biglietti, i possessori dei biglietti non più validi hanno diritto alla sostituzione, previa integrazione del prezzo, purché esercitino tale facoltà entro un anno dalla data di variazione della tariffe presso la sede dell Azienda. 2.I biglietti sono rimborsabili per mancato utilizzo previa decurtazione di una quota pari al 25% del loro valore, solo se presentati all ufficio di emissione almeno 48 ore prima della partenza. 3.I titoli di viaggio utilizzati parzialmente non sono rimborsabili. Art. 5 Comportamento in vettura dei viaggiatori 1.Il viaggiatore in vettura è tenuto a comportarsi in modo corretto e civile. E pregato di tenere presente che il personale di servizio esercita un lavoro spesso difficile ed è pertanto invitato a cercare di agevolarlo nel miglior modo possibile, in particolare non intrattenendosi a parlare con l autista se non per quanto strettamente indispensabile. 2.In vettura è vietato: a) ingombrare i passaggi o sostare nelle aree di salita e discesa senza motivo; b) occupare più di un posto a sedere; c) insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parti o apparecchiature; d) fumare; e) appoggiarsi alle portiere; f) gettare oggetti all esterno; g) salire in stato di ebbrezza; h) azionare apparecchi radiofonici, cantare, suonare, schiamazzare o comunque disturbare; i) offendere la decenza; l) esercitare la questua; m) svolgere attività pubblicitarie o commerciali, anche se a scopo benefico, senza il consenso dell Azienda; n) far uso, senza necessità, del segnale di richiesta di fermata o del comando di emergenza per l apertura delle porte.

3 3.Il viaggiatore che contravviene alle norme di comportamento sopraindicate, può non essere accettato in vettura, oppure fatto scendere dall autobus prima della fine del viaggio, per opera del personale di servizio, dei controllori o dei funzionari dell Azienda, ovvero per intervento della Forza pubblica, senza pregiudizio per l eventuale ulteriore azione penale. 4.In vettura è fatto obbligo al viaggiatore non seduto di sorreggersi alle apposite maniglie, ai mancorrenti o ad altri possibili appoggi al fine di evitare danni da caduta per brusche frenate dovute a circostanze imprevedibili della circolazione. Ove presenti, è obbligatorio usare le cinture di sicurezza. Art. 6 Trasporto bambini 1.Ogni viaggiatore, munito di regolare biglietto, ha facoltà di far viaggiare gratuitamente un solo bambino di altezza non superiore al metro, purché non occupi un ulteriore posto a sedere e provveda alla sorveglianza del minore assumendone ogni responsabilità. 2.I passeggini per bambini sono ammessi al trasporto purché vengano piegati in modo da ridurre al minimo l ingombro. 3.I ragazzi di statura superiore al metro pagano il biglietto a tariffa intera. Art. 7 Trasporto animali 1.Nei veicoli è consentito, dietro pagamento di metà del biglietto a tariffa ordinaria, il trasporto di piccoli cani muniti di museruola o altri animali domestici, purché siano tenuti in braccio dal passeggero durante il viaggio. 2.Tale trasporto è ammesso solo se non vengono sollevate proteste da parte degli altri viaggiatori; esso può inoltre può essere vietato ad insindacabile giudizio del personale dell Azienda in caso di notevole affollamento delle vetture e qualora ciò arrechi disagio agli altri viaggiatori. L eventuale interruzione del viaggio non comporta alcun rimborso. 3.Ove l animale trasportato insudici o deteriori in altro modo l autobus, la persone che lo accompagna è tenuta al risarcimento dei danni. 4.Alle stesse condizioni, ma gratuitamente, sono ammessi i cani che accompagnano viaggiatori non vedenti.

4 Art. 8 Trasporto bagagli 1.Il viaggiatore può portare con sé gratuitamente un bagaglio o collo non superiore a Kg 10 e di dimensioni non superiori a cm ; tale bagaglio, ove non trovi posto sulle reticelle / cappelliere, non può occupare posto nel corridoio o sul pavimento e va posizionato nel bagagliaio a cura del viaggiatore. 2.Per ogni altro bagaglio o collo che il viaggiatore porti con sé si applica di norma il prezzo relativo al biglietto di corsa semplice, salvo diverso tariffario imposto dall Azienda. 3.Non sono ammessi i colli che, per dimensione o peso, non si prestano ad essere trasportati sugli automezzi aziendali. 4.Non sono ammessi al trasporto bagagli o colli contenenti sostanze infiammabili di qualsiasi natura, bombole di gas di qualsiasi tipo, veleni, materiali corrosivi, esplosivi, radioattivi, infettanti, decomponibili o emananti odori sgradevoli, oggetti il cui trasporto è vietato per motivi di ordine pubblico o di sicurezza. 5.Il personale dell Azienda si riserva comunque il diritto di non ammettere al trasporto tutti quei colli che, a suo esclusivo giudizio, potrebbero costituire pericolo o fastidio per i viaggiatori o causare danno all autobus. 6.Tutti i bagagli paganti e non paganti sono trasportati sotto custodia ad a cura esclusiva del viaggiatore, senza nessuna responsabilità dell Azienda che non risponde dei deterioramenti, scambi, smarrimenti o furti che si possano verificare. 7.I bagagli non al seguito devono avere una targhetta con indicato il mittente, il destinatario e la fermata di consegna; si applicano le medesime condizioni già dette. Art. 9 Riserve di posti e precedenze 1.A bordo di ogni veicolo dell Azienda i posti a sedere sistemati in prossimità della porta di discesa sono riservati a utenti invalidi, portatori di handicap e, in subordine, a persone anziane. In caso di occupazione di detti posti gli aventi diritto potranno richiedere l intervento del personale di vettura per attuare il rispetto della norma. 2.Il trasporto si esegue secondo l ordine delle richieste; in caso di più richieste simultanee, a fronte dell incapienza del veicolo, hanno diritto di precedenza quelle a percorso più lungo. 3.L Azienda può riservare alla prenotazione parte o la totalità dei posti.

5 Art. 10 Infortuni subiti sugli automezzi 1.In caso di infortuni, cadute, incidenti o altro verificatosi a bordo dei bus, il viaggiatore interessato deve avvisare il conducente e fare circostanziata e tempestiva denuncia all Azienda. 2.La denuncia deve riportare la data, l ora e la descrizione del fatto, la linea percorsa, la targa dell automezzo, il nominativo e l indirizzo di eventuali testimoni e deve essere accompagnata da certificato medico. Art. 11 Danni arrecati agli automezzi e beni aziendali 1.Tutti i danni e i guasti arrecati dai viaggiatori ai veicoli, oggetti e locali dell Azienda devono essere integralmente risarciti. Art. 12 Responsabilità dell Azienda 1.Gli orari dei passaggi ed i percorsi sono suscettibili di lievi variazioni dovuti ad esigenze di servizio o a cause esterne; il viaggiatore deve quindi predisporsi alla fermata con un ragionevole anticipo rispetto all orario di passaggio e almeno dieci minuti prima dell orario previsto. 2.L Azienda declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti da ritardi, perdite di coincidenza e, in genere, per qualsiasi evento indipendente dalla propria volontà e per eventuali errori ed inesattezze in cui si fosse involontariamente incorsi nella stampa dell orario. 3.Nel caso di interruzione del viaggio per avaria del veicolo, per incidenti nella circolazione o per qualsiasi altra causa, non è ammesso alcun rimborso, a qualsiasi titolo richiesto. 4.I bagagli paganti e non paganti, vengono trasportati sotto la custodia ed a rischio dei viaggiatori, l Azienda non risponde di furti, ammanchi, manomissioni, danneggiamenti. 5.In caso di infortuni e sinistri dovuti a qualsiasi causa la responsabilità civile dell Azienda è limitata alla liquidazione che la Società assicuratrice farà in base alla polizza che assicura i viaggiatori e i terzi a norma delle prescrizioni di legge.

6 Art. 13 Sospensioni e variazioni del servizio 1.Eventuali sospensioni o variazioni del servizio verranno preventivamente comunicate all utenza con avvisi esposti presso la sede dell Azienda, le biglietterie e le principali fermate. Art. 14 Servizio minimo garantito in caso di sciopero 1.In attuazione della legge 12/9/90 n. 146, circa la regolamentazione del diritto di sciopero, per le linee urbane ed extraurbane viene garantita l effettuazione del servizio di trasporto nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 6.00 alle ore 9.00, dalle ore alle ore Per le linee a lunga percorrenza il servizio di trasporto è comunque garantito fino a destinazione. 3.Per le linee scolastiche il servizio di trasporto è comunque garantito fino a destinazione. Art. 15 Suggerimenti e reclami 1.Eventuali reclami e suggerimenti circa l andamento dei servizi, qualsiasi irregolarità o riguardanti episodi particolari, debbono essere comunicati al personale dell Azienda che fornirà l apposito modulo da inoltrare, compilato e firmato, alla Direzione dell Azienda. 2.La sorveglianza sui servizi di trasporto pubblico dell Azienda è esercitata dagli Enti concedenti. Art. 16 Attuazione e pubblicizzazione del regolamento 1.Il presente Regolamento di viaggio è a disposizione dei viaggiatori presso la sede dell Azienda e degli Enti concedenti; per favorirne la conoscenza viene inviato alle Agenzie di viaggio ed alle rivendite convenzionate alla vendita dei titoli di viaggio; è presente sul sito internet dell Azienda 2.L Azienda potrà modificare il presente Regolamento di viaggio secondo necessità. 3.Il possesso del titolo di viaggio comporta la conoscenza e l accettazione integrale e senza riserve del presente Regolamento di viaggio e delle condizioni di vendita. 4.Il personale dell Azienda è tenuto ad attuarlo integralmente ed a farlo rispettare.

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