CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL MATTATOIO
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- Raffaella Palmieri
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1 CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL MATTATOIO L anno il giorno del mese di presso la sede della Comunità Montana Montagna Fiorentina, via XXV Aprile 10 - Rufina viene sottoscritta la presente Convenzione ai sensi dell art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, tra i sotto elencati enti: Comunità Montana Montagna Fiorentina, con sede legale in codice fiscale rappresentato dal sig. nato a il, in qualità di, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. del Comune di Dicomano, con sede legale in codice fiscale rappresentato dal sig. nato a il, in qualità di, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. del Comune di Londa, con sede legale in codice fiscale Comune di Pelago, con sede legale in codice fiscale Comune di Pontassieve, con sede legale in codice fiscale rappresentato dal sig. nato a il, in qualità di, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. del Comune di Reggello, con sede legale in codice fiscale Comune di Rufina, con sede legale in codice fiscale 1
2 Comune di San Godenzo, con sede legale in codice fiscale rappresentato dal sig. nato a il, in qualità di, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. del PREMESSO CHE la legge regionale toscana 2 giugno 1999, n. 31 ha disposto la soppressione della Comunità Montana Mugello, Alto Mugello, Val di Sieve ed ha previsto l istituzione della Comunità Montana Mugello e della Comunità Montana Montagna Fiorentina; CHE la Comunità Montana Montagna Fiorentina è stata istituita con Decreto del Presidente della Regione Toscana n. 428 del 27/12/1999 e che in data 13/01/2000 si sono regolarmente insediati i relativi organi; CHE la disciolta Comunità Montana Mugello Alto Mugello Val di Sieve veniva delegata, in base all'accordo di programma siglato in data 15/12/1995 e pubblicato sul BURT n.5 del , da parte di tredici comuni suoi componenti all'esercizio delle funzioni relative al servizio pubblico di macellazione, al fine della realizzazione di un centro comprensoriale a bollo CEE e della gestione del servizio per i successivi quindici anni; CHE, in attuazione dell art.3 del suddetto accordo di programma i comuni di Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo hanno provveduto a stipulare con la disciolta Comunità Montana Mugello Alto Mugello Val di Sieve apposite convenzioni (rep. 1140, 1143, 1144, 1146, 1147, 1155) con le quali sono stati disciplinati i rapporti conseguenti alla delega alla Comunità Montana dell esercizio associato delle funzioni relative al servizio pubblico di macellazione in esecuzione dell accordo di programma; CHE i comuni sopracitati fanno parte della Comunità Montana Montagna Fiorentina; CHE la disciolta Comunità Montana Mugello Alto Mugello Val di Sieve ha provveduto alla realizzazione del nuovo centro carni comprensoriale in loc. Mattagnano nel comune di Vicchio; 2
3 CHE la stessa Comunità Montana ha provveduto all'affidamento in concessione della gestione del servizio di macellazione e del centro carni alla Cooperativa Agricola di Firenzuola - C.A.F. (repertorio n del ); CHE con delibera del Consiglio Regionale n. 375 del 21/12/99 è stato approvato il piano di scorporo e successione della Comunità Montana Mugello Alto Mugello Val di Sieve, presentato dal Commissario Straordinario con le rettifiche apportate nella relazione integrativa; CHE il suddetto Piano di Scorporo e Successione ha stabilito che l'immobile e le attrezzature attinenti il Centro Carni Comprensoriale sono da condividersi tra le due Comunità Montane, Mugello e Montagna Fiorentina, secondo quote percentuali di proprietà, pari rispettivamente al 64,82% e 35,18%; CHE, ai sensi dell'art.4 comma 1 della legge regionale 16/08/2001, n. 40 Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni, i Comuni facenti parte della Comunità Montana Montagna Fiorentina hanno individuato quale livello ottimale per la gestione dei servizi in forma associata il territorio della Comunità Montana Montagna Fiorentina; CHE il livello ottimale della Montagna Fiorentina è stato così individuato nel Programma di Riordino Territoriale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 225 del 17/12/2003; CHE anche il Comune di Reggello, con deliberazione consiliare n. 31 del 10/03/2003, recepita con deliberazione consiliare della Comunità Montana n. 18 del 25/03/2003, ha delegato alla Comunità Montana Montagna Fiorentina le funzioni relative al servizio pubblico di macellazione, da svolgersi in forma associata con gli altri comuni facenti parte del livello ottimale presso il nuovo impianto di macellazione realizzato nel comune di Vicchio; CHE con deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n.225 del 17/12/2003 è stato approvato il Programma di Riordino Territoriale; CHE la gestione associata dei mattatoi risulta essere incentivabile, così come indicato nell allegato C del suddetto programma; 3
4 CHE, ai fini dell incentivazione, pur essendo già vigente la delega in favore della Comunità Montana delle funzioni relative al servizio pubblico di macellazione, si rende necessaria la stipula di un apposita convenzione, così come previsto dall art.7 del programma di riordino territoriale; CHE la Comunità Montana è il soggetto deputato all esercizio associato di funzioni proprie dei comuni, ai sensi dell art.28 del D.Lgs. 267/2000; CHE la forma associativa prescelta è la convenzione, ai sensi dell art.30 del D.Lgs. 267/2000; CHE lo schema della presente convenzione è stato approvato con le seguenti deliberazioni consiliari: Comunità Montana Montagna Fiorentina, deliberazione n. del Comune di Dicomano, deliberazione n. del Comune di Londa, deliberazione n. del Comune di Pelago, deliberazione n. del Comune di Pontassieve, deliberazione n. del Comune di Reggello, deliberazione n. del Comune di Rufina, deliberazione n. del Comune di San Godenzo, deliberazione n. del CHE quanto premesso costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione; si conviene e stipula quanto segue: Art.1 Oggetto della convenzione 1. Con la presente convenzione, per le motivazioni indicate in premessa, i comuni di Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godenzo stipulano la presente convenzione al fine di gestire in forma associata le funzioni relative al servizio pubblico di macellazione. 2. I comuni di cui al comma 1 per l esercizio della gestione associata conferiscono delega alla Comunità Montana Montagna Fiorentina, che accetta di esercitarla. 3. La Comunità Montana Montagna Fiorentina viene individuata quale ente responsabile della gestione associata in oggetto. 4
5 Art.2 Finalità 1. Con la presente convenzione i Comuni di Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godenzo e la Comunità Montana Montagna Fiorentina intendono formalizzare la delega già esistente nei confronti della Comunità Montana relativa al servizio pubblico di macellazione. Art.3 Funzioni, attività e servizi conferiti alla Comunità Montana 1. Oggetto di delega alla Comunità Montana Montagna Fiorentina sono le funzioni relative al servizio pubblico di macellazione, intese sia quale realizzazione che quale conduzione del servizio. 2. Per l esercizio di tale delega la Comunità Montana si avvarrà del Centro Carni Comprensoriale, già realizzato in loc. Mattagnano, nel Comune di Vicchio, e del quale la Comunità Montana Montagna Fiorentina è proprietaria per il 35,18%, così come risultante dal Piano di Scorporo e Successione della disciolta Comunità Montana Mugello Alto Mugello Val di Sieve. 3. Per quanto attiene la conduzione del servizio di macellazione i comuni prendono atto che la gestione del servizio di macellazione e del centro carni è già affidata in concessione alla Cooperativa Agricola di Firenzuola (C.A.F.), con atto stipulato in data dalla disciolta Comunità Montana Mugello Alto Mugello Val di Sieve, per la durata di n. 9 anni, rinnovabili di altri 6, dalla data di consegna dell impianto,avvenuta in data 13/12/ Spetta alla Comunità Montana, quale soggetto delegato, la gestione dei rapporti contrattuali con il soggetto concessionario del servizio, per la parte relativa alla Comunità Montana stessa ed ai comuni associati. 5. Restano ferme tutte le disposizioni contenute nell accordo di programma siglato in data 15/12/1995 e pubblicato sul BURT n.5 del Art.4 Decorrenza, durata e recesso 1. La presente convenzione ha durata pari alla durata della delega conferita in conformità al soprarichiamato accordo di programma, stabilita in quindici anni dall inizio della gestione del centro carni, avvenuta con decorrenza dalla data di consegna dell impianto alla CAF, ovvero dal 13/12/2001. La delega oggetto della presente convenzione avrà pertanto durata fino al 12/12/
6 2. Restano ferme tutte le disposizioni contenute nell accordo di programma siglato in data 15/12/1995 e pubblicato sul BURT n.5 del Art.5 Struttura organizzativa 1. Tutte le attività, procedure, gli atti ed i provvedimenti necessari per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente convenzione sono adottati dall Ente delegato secondo la sua disciplina organizzativa interna. 2. Fermo restando gli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza della gestione associata, per lo svolgimento delle attività previste la Comunità Montana potrà scegliere le forme di gestione del servizio che riterrà più opportune. 3. La Comunità Montana potrà stipulare, qualora necessario, convenzioni con soggetti terzi, nei confronti dei quali sarà direttamente responsabile, e comunque subentra nelle competenze dei comuni e dei rapporti con i soggetti esterni affidatari del servizio. Art.6 Organismi associativi 1. Fermo restando quanto stabilito all art.6 dell accordo di programma circa l istituzione del Comitato di Garanzia, ai fini dell esercizio della delega oggetto della presente convenzione è individuata la Conferenza dei Sindaci quale strumento di consultazione tra gli enti associati. Art.7 Conferenza dei Sindaci 1. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti alla presente convenzione e dal Presidente della Comunità Montana. Essi possono farsi sostituire, in caso di assenza o impedimento, da un assessore, delegato per iscritto. 2. La Conferenza dei Sindaci costituisce l organo di consultazione e coordinamento politico nell ambito dell'esercizio delle funzioni oggetto di delega. 3. La Conferenza esercita le seguenti funzioni: a) verifica il corretto e proficuo funzionamento della gestione associata; b) esamina le proposte di organizzazione del servizio; c) esamina, in riferimento al servizio in oggetto, ogni questione ritenuta di interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività politiche dei singoli enti. 6
7 Art.8 Risorse e rapporti finanziari 1. Gli enti associati prendono atto che la presente delega non comporta alcun onere a carico dei comuni in favore della Comunità Montana, in quanto i costi inerenti la conduzione del centro carni comprensoriale da parte del soggetto gestore, C.A.F., sono ripagati dalla tariffa di macellazione corrisposta dagli utilizzatori al gestore. 2. Eventuali spese di investimento che si rendessero necessarie saranno valutate dalla Conferenza dei Sindaci, la quale deciderà circa la suddivisione tra gli enti associati. 3. Eventuali contributi concessi alla Comunità Montana in base alla legge regionale 40/2001 a titolo di incentivazione della presente gestione associata verranno destinati dalla Conferenza dei Sindaci nell ambito delle gestioni associate attivate nel livello ottimale. 4. La Comunità Montana, quale soggetto responsabile della presente gestione associata e beneficiario di eventuali contributi concessi ai sensi della L.R. 40/2001, sarà responsabile dell eventuale revoca del contributo concesso. Art.9 Norma di rinvio 1. A seguito della stipula della presente convenzione i comuni dichiarano il venir meno di qualsiasi atto precedente, in contrasto con i contenuti della presente gestione associata. Art.10 Disposizioni finali 1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972, Allegato B art.16, e non è altresì soggetta a registrazione, ai sensi del DP.R. 131/1986. Atto composto da n. 9 articoli, letto, approvato e sottoscritto dalle parti. Comunità Montana Montagna Fiorentina Comune di Dicomano Comune di Londa Comune di Pelago Comune di Pontassieve Comune di Reggello Comune di Rufina Comune di San Godenzo 7
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