Confederazione Italiana Agricoltori del Veneto. (tel. 041/ fax 041/ cedve@caf-cia.it) Buone Ferie.

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1 Confederazione Italiana Agricoltori del Veneto (tel. 041/ fax 041/ cedve@caf-cia.it) informa AGOSTO 2015 Buone Ferie. NOTIZIE FLASH -Prelievo ingiustificato su conto aziendale -Proroga mod.770 pag.2 PRIMO BILANCIO DEL 730 PRECOMPILATO Con il Comunicato stampa del 24 luglio, l Agenzia traccia il bilancio del primo anno del 730 Precompilato. Le dichiarazioni predisposte dalle Entrate sono state , di queste sono state inviate direttamente dai contribuenti online (o meglio attraverso il PIN rilasciato al contribuente), mentre sono state inviate tramite Caf e intermediari. L apertura del canale sul sito delle Entrate, ha portato, a una crescita esponenziale dei Pin richiesti per accedere ai servizi online dell Agenzia. Ad operazione conclusa, gli utenti di Fisconline infatti, hanno raggiungono quota 4 milioni e 500mila (anche se solo 1/3 di questi lo ha utilizzato per trasmettere il 730 precompilato). Se sommati agli oltre 4,8 milioni di cittadini già in possesso del Pin dispositivo dell Inps, si arriva a 9,1 milioni il numero di italiani che, nel primo anno di introduzione della precompilata, hanno avuto l opportunità di accedere direttamente online alla propria dichiarazione e decidere se accettarla o modificarla in totale autonomia. Inps: conguagli 730 pag.3 Sospensione termini processuali pag.4 Regime forfetario: nuovi codici tributo pag.5 -Versamenti di ferragosto -Comunicazioni anomalie Spesometro e mod.770 pag.6 Controlli formali di luglio: risposte a settembre pag.7 -Interessi ritardato pagamento pag.8 Scadenze pag.9 1

2 PRELIEVO INGIUSTIFICATO DAL CONTO AZIENDALE L articolo 15 del decreto sulla revisione del sistema delle sanzioni (attuativo di una parte della delega fiscale) introduce una serie di modifiche al DLsgl n.471/1997, tra cui una sanzione dal 10% al 50% sui prelievi effettuati dal conto aziendale senza che vi corrisponda una giustificazione contabile. Quindi, nel caso l impresa sia sottoposta ad accertamenti da parte della Guardia di Finanza, la sanzione scatta in caso di: mancata o inesatta indicazione del soggetto beneficiario delle somme prelevate. In pratica, andrebbe a colpire qualsiasi tipologia di prelievo dal conto bancario intestato all azienda, di cui l imprenditore non sia in grado di indicare il beneficiario. Tale sanzione è apparsa sproporzionata, tanto che ha suscitato le proteste Rete Imprese Italia. Il direttore dell Agenzia delle Entrate, nel corso di un seminario in Commissione Finanze della Camera, ha voluto far chiarezza sulla norma: L obiettivo dell intervento è quello di sostituire una sanzione impropria con una propria'. Così il direttore generale dell Agenzia delle Entrate definisce l eliminazione nel decreto di riforma del sistema fiscale sanzionatorio della presunzione che considerava ricavi occulti i prelevamenti dai conti correnti di cui non fosse noto il destinatario, sostituita da una sanzione proporzionata all importo prelevato di cui sia ignoto il beneficiario e che non risulti dalle scritture contabili. Attraverso recenti articoli di stampa, è stato sollevato il dubbio che la nuova sanzione trovi applicazione per qualunque prelievo effettuato al bancomat e per qualunque tipologia di contribuente, anche lavoratore autonomo o soggetto non titolare di partita Iva. In realtà la disposizione si applica solo agli imprenditori e non ai professionisti. Rispondendo indirettamente alle polemiche sollevate anche da Rete Imprese Italia, ha insistito La modifica normativa, interviene, altresì, per eliminare anche nei confronti degli imprenditori la sanzione impropria, costituita dal considerare ricavi occulti le somme prelevate che non trovano giustificazione in contabilità (da cui derivava, altresì, l applicazione delle sanzioni per omessa dichiarazione di maggiori ricavi). Il decreto, ora è al vaglio delle commissione parlamentari per i necessari pareri, ci sono dunque i tempi per le eventuali modifiche. PROROGA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770 Il 28 luglio il ministro Padoan ha firmato il DPCM già preannunciato dal sottosegretario all Economia Enrico Zanetti sul rinvio della scadenza di presentazione del 770, che slitta dal 31 luglio, al prossimo 21 settembre (il 20 settembre cade di domenica): Il viceministro dell'economia, ha, inoltre, annunciato: l intenzione dell Esecutivo di predisporre nel prossimo autunno un meccanismo che preveda, a regime e in via permanente, senza dover procedere di volta in volta mediante specifici interventi di proroga, una riorganizzazione complessiva e permanente della tempistica relativa agli adempimenti fiscali stabilendo un sistema automatico di proroga dei termini stessi in caso di ritardi negli adempimenti da parte dell Amministrazione finanziaria, ad esempio per quanto riguarda la predisposizione della modulistica tributaria. Il modello 770 va presentato da parte: dei sostituti d imposta che hanno corrisposto redditi di lavoro dipendente e assimilati, indennità di fine rapporto, redditi di lavoro autonomo, (segue a pag.2) 2

3 (segue da pag.1) prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, provvigioni e redditi diversi dei condomini che hanno corrisposto compensi per servizi d appalto/d opera effettuati da imprese, per i quali è stata operata la ritenuta a titolo d acconto del 4% (mod. 770 Semplificato); dei sostituti d imposta/intermediari e altri soggetti tenuti a comunicare i dati relativi alle ritenute operate sui dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale o operazioni finanziarie (mod. 770 Ordinario). Certificazione Unica. La proroga della scadenza del modello 770 comporta l automatico slittamento anche per la scadenza delle certificazioni uniche relative a redditi non dichiarabili nel modello 730. La scadenza originaria delle CU fissata al 9 marzo 2015, a seguito di vari interventi dell Agenzia delle entrate (comunicato stampa del 12 febbraio 2015, circolare 6/E/2015, FAQ proposte dagli operatori del settore), prevede (solo per il 2015), che il termine ultimo per la trasmissione delle certificazioni uniche è lo stesso del modello 770/2015 semplificato. In questo modo, la trasmissione delle certificazioni uniche omesse, tardive o errate se relativa a quelle che certificano redditi non dichiarabili nel modello 730 potrà essere effettuato fino al 21 settembre 2015, senza incorrere nelle sanzioni di 100 euro per ciascuna CU omessa, tardiva o errata (per le CU non è prevista la possibilità di avvalersi dell istituto del ravvedimento operoso). Ravvedimento operoso. La proroga a settembre del modello 770, comporta anche lo slittamento del termine per la regolarizzazione, tramite il ravvedimento operoso, con la sanzione pari a 1/8 del minimo (3,75%), delle violazioni relative al 2014 connesse con gli omessi/tardivi versamenti, considerato che la stessa deve essere effettuata, ai sensi dell art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 472/97, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ossia, alla luce della proroga, entro il 21 settembre La conferma dal sottosegretario all Economia Enrico Zanetti Preliminarmente occorre far presente che alla trasmissione del nuovo modello 770/2015 e ai relativi versamenti effettuati tardivamente, si applicano le nuove disposizioni in materia di ravvedimento operoso introdotte dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) in base alla quale sono stati ampliati sia i termini che le modalità per l adempimento.. Quindi, anche al modello 770 (trasmissione e tardivi versamenti), si applicano le nuove disposizioni sul ravvedimento operoso previste dalla Legge di Stabilità INPS: CALENDARIO CONGUAGLI 730 L INPS subissato da numerose richieste di chiarimento effettuate dai pensionati che utilizzando lo specifico Pin hanno visionato il proprio cedolino senza avere riscontrato alcun conguaglio sui 730, è intervenuto attraverso il Comunicato Stampa del 22 luglio chiarendo le tempistiche dei conguagli: Molti pensionati stanno chiedendo informazioni perché sul cedolino della pensione del mese di agosto 2015 non è riportato il conguaglio derivante dalla presentazione del modello 730/2015. A tale proposito si rende noto che l Istituto ha attivato una complessa procedura d urgenza, per assicurare la consueta erogazione dei rimborsi mediante l emissione di mandati aggiuntivi rispetto a quelli con i quali verrà corrisposta (segue a pag.4) 3

4 (segue da pag.3) la pensione del mese di agosto L importo di tali mandati non può, pertanto, essere visibile sul cedolino di pensione che è al momento a disposizione dei pensionati. I tempi e le lavorazioni necessarie per l elaborazione della rata di agosto hanno consentito di caricare tutti i modelli 730 pervenuti entro il 30 giugno che, infatti, sono regolarmente già incorporati nel rateo pensionistico. La procedura di urgenza è stata attivata per consentire di ovviare alle ristrettezze dei tempi rispetto agli anni precedenti, dovuti allo slittamento dei termini di presentazione delle dichiarazioni al 23 luglio 2015, come da Decreto del Presidente del Consiglio del 26 giugno 2015 e all anticipo al primo del mese del pagamento delle pensioni delle gestioni pubbliche e dello spettacolo. Con la collaborazione dell Agenzia delle Entrate e degli intermediari autorizzati all invio del 730, che hanno quotidianamente inviato all Istituto i flussi delle dichiarazioni, è stato possibile elaborare tutte le dichiarazioni pervenute entro il 20 luglio e processarle per garantire la consueta erogazione dei rimborsi con la rata di agosto. Saranno, invece, effettuati o avviati i conguagli a debito dal mese di settembre per tutte le dichiarazioni pervenute dopo il 30 giugno per la maggiore complessità delle elaborazioni, attesa la possibilità di rateizzare i predetti conguagli. Pertanto, il conguaglio derivante dalla presentazione della dichiarazione dei redditi verrà corrisposto: ad agosto, a tutti i pensionati che hanno fatto pervenire il modello 730/4 entro il 30 giugno, e per quelli pervenuti entro il 20 luglio se a rimborso; a settembre, per i 730/4 pervenuti successivamente al 20 luglio e quelli pervenuti successivamente al 30 giugno se a debito. Nel Comunicato l INPS ricorda anche con il rateo di agosto saranno corrisposti anche gli arretrati di perequazione previsti dalla legge in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del SOSPENSIONE BREVE DEI TERMINI PROCESSUALI L art. 1 della Legge n.742/1969 disponeva la consueta sospensione feriale, del decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative, dal 1 agosto al 15 settembre di ciascuna annualità. L art.16 del Dl 132/2014 al comma 1, modifica l articolo 1 della legge 742/1969, sostituendo le parole dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno con le seguenti dal 1 al 31 agosto di ciascun anno, e, al successivo comma 3, ne stabilisce la decorrenza dall anno Da quest anno quindi, per tutti gli adempimenti riguardanti la giustizia ordinaria, amministrativa e tributaria si riducono da 46 a 31 i giorni di sospensione dei termini processuali e, di conseguenza, il conteggio dei giorni per: presentare ricorso (60 giorni dalla notifica); costituirsi in giudizio (30 giorni dalla notifica del ricorso/appello ovvero 60 per il resistente/appellato); fare appello (60 giorni dalla notifica della sentenza oppure 6 mesi dal deposito); depositare documenti (20 giorni liberi prima dell udienza) e memorie illustrative (10 giorni liberi prima dell udienza); riassumere in giudizio (un anno dal deposito della sentenza di Cassazione con rinvio). Il periodo di sospensione non vale, invece, per le notifiche di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento da parte dell Agenzia delle Entrate e di Equitalia. (segue a pag.5) 4

5 (segue da pag.4) La sospensione opera relativamente a tutti i termini previsti nel processo tributario ed a quelli che ad essi rinviano: proposizione del ricorso; presentazione dell istanza di reclamo / mediazione; costituzione in giudizio; deposito di memorie e documenti; proposizione dell appello; definizione in via breve; accertamento con adesione. La pausa determina l allungamento delle scadenze entro le quali le parti in giudizio possono procedere al deposito di atti e documenti, previsti dalle disposizioni che regolano il processo tributario. I termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione e nel caso in cui il conto dei giorni dovesse iniziare durante la fase di intervallo, l inizio dello stesso conto è differito alla fine del periodo di sospensione. Ad esempio: se il contribuente riceve la notifica di un avviso di accertamento il 5 agosto: il conteggio dei 60 giorni previsti per l'impugnazione dell'atto parte dal prossimo 1 settembre per finire il 30 ottobre. Se, invece, la notifica dell'avviso è arrivata il 19 luglio scorso, i prescritti 60 giorni andranno così calcolati: 12 giorni sono quelli che intercorrono dal 20 al 31 luglio, segue il fermo dei previsti 31 giorni tra l'1 e il 31 agosto, riprende il conteggio dei restanti 48 giorni a partire dal 1 settembre, per terminare quindi il 18 ottobre. La sospensione feriale dal 1 al 31 agosto opera anche per l istituto della mediazione, non solo con riguardo al termine per notificare il ricorso e a quello per il suo deposito in segreteria, ma anche per effetto di una modifica apportata dalla Stabilità 2014 (legge 147/2013) in riferimento al termine, di 90 giorni dalla notifica dell atto, previsto per la conclusione del procedimento di mediazione. Pertanto, tale termine, nell ipotesi di un accertamento notificato il 24 luglio 2015, scadrà il prossimo 23 ottobre. REGIME FORFETARIO E NUOVI CODICI PER F24 L art. 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015), ha istituito dal 1 gennaio 2015 il nuovo regime forfetario che semplifica gli adempimenti e favorisce le persone fisiche che svolgono determinate attività individuali di dimensioni ridotte. Possono optare per il nuovo sistema, dal 2015, le persone fisiche che svolgono attività d impresa, arti e professioni, in forma individuale, con ricavi o compensi che non superano determinati importi. Tra i vantaggi previsti dal regime, la semplificazione delle modalità di calcolo dell imponibile, determinato applicando all ammontare dei ricavi o compensi il coefficiente di redditività diversificato in base al codice Ateco identificativo dell attività svolta (allegato 4 della legge di stabilità 2015). All imponibile così determinato, va applicata l imposta sostitutiva del 15%. L Agenzia delle entrate con la Risoluzione n.59/e del 11/6/2015 ha istituito i codici tributo che piccoli imprenditori, professionisti e artisti dovranno indicare nell F24 per versare acconti e saldo dell imposta forfetaria del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionale e comunale e dell Irap: 1790 (acconto prima rata) 1791 (acconto seconda rata o in unica soluzione) 1792 (saldo). (segue a pag.6) Il loro posto è nella sezione Erario, in corrispondenza delle somme riportate tra gli importi a 5

6 (segue da pag.5) Il loro posto è nella sezione Erario, in corrispondenza delle somme riportate tra gli importi a debito versati (il solo 1792 è utilizzabile anche per gli importi a credito compensati ); l anno di riferimento, è il periodo d imposta cui si riferisce l imposta da versare. In caso di pagamento rateale, nel campo rateazione/regione/prov./mese rif. va evidenziato il numero della rata (due cifre per indicare la rata in pagamento, altre due per il numero complessivo delle rate); se si sceglie il pagamento in un unica soluzione, va scritto Si rammenta che anche a questi contribuenti si applica la proroga dei versamenti dal 7/7/2015 al 20/8/2015 con la maggiorazione dello 0,40%. VERSAMENTI DI FERRAGOSTO Si rammenta che il DL n.16/2012, convertito in legge n. 44 del 22/4/2012, ha modificato l art.37 del n. 223/2006 inserendo il comma 11 bis per effetto del quale: gli adempimenti fiscali ed i versamenti di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, D.Lgs. n. 241/97 che scadono nel periodo che va dal 1 agosto al 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il 20 agosto dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. N.B. la dizione senza alcuna maggiorazione è riferita ai versamenti ricadenti naturalmente tra il 1 e il 20 agosto, non riguarda quelli con scadenza entro il 6 luglio e che possono essere effettuati dal 7 luglio al 20 agosto che invece, dovranno essere maggiorati dello 0,40%. Si tratta dei versamenti d imposte sui redditi, ritenute, Iva, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell Iva, addizionali all Irpef, contributi e premi Inps, Inail, Enpals e gli interessi in caso di pagamento rateale. Rientrano pertanto nella proroga: i versamenti relativi ad Unico 2015 (nel caso di rateizzazione), per le rate scadenti il 16 agosto; il ravvedimento operoso breve (entro 30 giorni) relativo ai versamenti scaduti il 16 luglio 2015 (per contribuenti non soggetti alla proroga); i pagamenti del ravvedimento " lungo" di Unico 2014; i versamenti Iva di luglio per i contribuenti mensili e quelli del secondo trimestre per i trimestrali ; le ritenute di luglio 2015 che i sostituti d imposta dovevano versare entro il 16 agosto, l invio della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d intento ricevute nel mese di luglio Il rinvio dei termini trascina tutti i pagamenti con i modelli F24, compresi quelli previdenziali: i contributi INPS, i premi INAIL e i contributi ENPALS (lavoratori dello spettacolo) e IPSEMA. Sono escluse dalla proroga di cui all art.3 del Dpcm, i pagamenti da affettuarsi tramite il modello F23 (ad esempio: imposta di registro, catastale, di bollo ecc.). COMUNICAZIONI ANOMALIE PER SPESOMETRO E MOD.770 L'Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 13 Luglio u.s. dispone l'invio di comunicazioni di anomalie tra i dati dichiarati dal contribuente e quelli ricevuti dallo spesometro dei clienti o dal Mod. 770 Con l art. 1 comma 634 della Finanziaria 2015 è stato previsto che, al fine di favorire un rapporto trasparente e collaborativo tra Fisco e contribuente, l Agenzia delle Entrate mette a disposizione di quest ultimo o dell intermediario abilitato, (segue a pag.7) 6

7 (segue da pag.6) gli elementi e le informazioni attinenti ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d affari, al valore della produzione, alle agevolazioni, deduzioni, detrazioni, crediti d imposta. Con il comma 636 rinvia ad un provvedimento dell Agenzia delle Entrate l individuazione delle modalità con cui le informazioni e gli elementi vengano messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza. L Agenzia delle Entrate con Provvedimento n del 13 luglio 2015 ha individuato le modalità con le quali vengono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche con l utilizzo di strumenti informatici, informazioni derivanti tra il confronto tra: le operazioni attive effettuate dichiarate nella dichiarazione IVA rispetto a quelle comunicate dai propri clienti nello spesometro relative al periodo d imposta 2011; i compensi dichiarati nel modello Unico dai professionisti e lavoratori autonomi occasionali e i dati dichiarati dai propri clienti nel modello 770/2012. La comunicazione anomalie da spesometro conterrà le seguenti informazioni: 1. Codice fiscale, denominazione/cognome e nome del contribuente; 2. Numero identificativo della comunicazione; 3. Modello dichiarazione Iva presentata relativa al 2011; 4. Protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione; 5. Somma algebrica dell ammontare complessivo delle operazioni imponibili, non imponibili, esenti e con applicazione del reverse charge; 6. Codice fiscale, denominazione/cognome e nome dei soggetti IVA che hanno comunicato all Agenzia di aver fatto acquisti dal contribuente; 7. Ammontare degli acquisti comunicati dai predetti soggetti; 8. Ammontare delle operazioni attive che non risulterebbero dalla dichiarazione IVA. La comunicazione sarà inviata al contribuente nel caso in cui l ammontare degli acquisti relativi al 2011, comunicati dai clienti del contribuente, è maggiore alle operazioni attive dichiarate nel quadro VE del mod. IVA La comunicazione anomalia da Mod. 770 conterrà le seguenti informazioni: 1. Codice fiscale, denominazione/cognome e nome del contribuente; 2. Numero identificativo della comunicazione; 3. Dati identificativi dei sostituti e dei rispettivi modelli 770; 4. Modello, data di invio e protocollo identificativo della dichiarazione dei redditi 2011, nella quale i compensi risultano parzialmente o totalmente omessi; 5. Ammontare lordo dei compensi, distinti per singolo sostituto, che risultano essere stati percepiti dal contribuente in base a quanto indicato nel modello 770 con la causale A (prestazione di lavoro autonomi rientranti nell esercizio di arte o professione abituale) o M (prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente). Le somme sono suddivise tra non soggette a ritenuta, imponibili e ritenute effettuate a titolo di acconto. La comunicazione sarà inviata al contribuente nel caso in cui l ammontare totale dei compensi risultanti dai modd. 770/2012, inviati dai sostituti d imposta, è maggiore all ammontare complessivo dei compensi dichiarati nel quadro RE/RL del modello Unico 2012 o del quadro D del Mod.. 730/2012. Le comunicazioni saranno inviate all indirizzo PEC del contribuente o, nel caso in cui l indirizzo non sia attivo o registrato nell indice nazionale degli indirizzi PEC, tramite posta ordinaria. Il Provvedimento dispone che il contribuente, anche tramite un intermediario abilitato, può fornire all Agenzia, tramite i riferimenti indicati nella comunicazione ricevuta, notizie utili ad eliminare l incongruenza segnalata. Gli errori od omissioni possono essere sanati attraverso l istituto del ravvedimento operoso di cui all art. 13 del D.Lgs 472/1997, presentando una dichiarazione integrativa e versando le relative imposte, sanzioni ed interessi. (segue a pag.8) 7

8 (segue da pag.7) La regolarizzazione consente di fruire della sanzione ridotta ad 1/6 del minimo. L istituto è stato completamente modificato dalla Stabilità 2015 (articolo 1, comma 637, legge 190/2014): ora, è possibile accedervi anche quando la violazione è già stata constatata o sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali gli interessati hanno avuto formale conoscenza. Abolito il precedente limite temporale, secondo cui ci si poteva avvalere del ravvedimento operoso, al massimo, fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno di commissione della violazione. La legge 190/2014, inoltre, ha previsto, anche ulteriori ipotesi, in aggiunta a quelle esistenti, per le quali l entità dello sconto sulla sanzione è graduata sui tempi di regolarizzazione. In particolare, le nuove fattispecie a disposizione dei contribuenti allertati dalla stessa Agenzia prevedono: la sanzione ridotta a 1/7 del minimo, se il ravvedimento è perfezionato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall omissione o dall errore la sanzione ridotta a 1/6 del minimo, se il ravvedimento avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall omissione o dall errore. L unico ostacolo al ravvedimento è rappresentato dalla formale notifica di un atto di liquidazione o accertamento, oppure dal ricevimento di una comunicazione di irregolarità emessa a seguito dei controlli, automatico o formale, delle dichiarazioni. CONTROLLI FORMALI DI LUGLIO RISPOSTE A SETTEMBRE Con il comunicato Stampa del 30 luglio l'agenzia delle Entrate ha assicurato che, invece degli ordinari 30 giorni, c è tempo fino a tutto il mese di settembre per rispondere alle richieste di documenti relative all attività di controllo formale dei modelli Unico 2013 (articolo 36-ter del Dpr 600/1973), riguardanti l anno d imposta 2012, inviate dagli uffici nel mese di luglio. Il prolungamento è stato richiesto dagli intermediari che hanno manifestato il disagio per la concomitanza di più comunicazioni a cui rispondere. Il riferimento è ai tre recenti provvedimenti emanati dall Agenzia delle Entrate, in attuazione a quanto disposto dalla legge di stabilità 2015 (legge 190/2014, articolo 1, commi 634 e seguenti) per consentire ai contribuenti di spiegare anomalie rilevate dal Fisco o per ravvedersi usufruendo di sanzioni ridotte, prima dell atto formale di liquidazione. In pratica vengono anticipati e condivisi i rilievi riscontrati in modo che il contribuente possa, ad esempio, fornire elementi non conosciuti dall ufficio o riparare all errore con il minimo danno possibile. Un meccanismo che favorisce l'assolvimento spontaneo degli obblighi tributari contrastando l'evasione fiscale. Controlli formali sui redditi 2012: c è tempo fino a tutto settembre per rispondere alle richieste di documentazione inviate questo mese dalle Entrate. Lo slittamento, che riguarda le missive recapitate a luglio per il modello Unico 2013, è concesso per evitare potenziali accavallamenti con le risposte agli alert diretti a favorire la compliance. Si tratta in particolare di comunicazioni di anomalie su: rateizzazione delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive; dati dichiarati ai fini degli studi di settore; informazioni inviate dai clienti dei titolari di partita Iva riguardanti i relativi fornitori ai fini del c.d. spesometro e compensi professionali certificati dai sostituti d imposta nei modelli

9 INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO Il Ministero dell'economia e delle Finanze, con proprio comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ha stabilito che, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 9/10/2002 n. 231, il saggio di interesse da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, al netto della maggiorazione prevista (7% - prodotti alimentari deteriorabili: 9%), è pari allo 0,05% per il semestre 1 luglio - 31 dicembre 2015 (invariato rispetto al semestre precedente). Queste disposizioni si applicano a tutti i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale (che comporta la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo) tra imprese o tra queste e la pubblica amministrazione. Sono esclusi i contratti di appalto di lavori pubblici, che hanno una disciplina specifica, ma sono inclusi gli appalti di forniture o di servizi. L applicazione degli interessi moratori è disciplinata: dal Dlgs n. 231/2002 modificato dal Dlgs n. 192/2012, che regola la cessione di beni (diversi da quelli sottoposti all art.62) e la prestazioni di servizi; dall art. 62 della Legge n. 27/2012, che regola la cessione dei prodotti agricoli e alimentari. l art. 22 della Legge n. 28/1999, (l art. 5, comma 5 del decreto applicativo dell art. 62 ha fatto salvo quanto previsto dall art. 22 della Legge n. 28/1999), per la cessione di prodotti alcolici. Per il calcolo degli interessi di mora si utilizza la formula dell interesse semplice: I = C x i x t : 365 I = interessi moratori C = capitale (imponibile + iva) non pagato alla scadenza concordata i = tasso d interesse % t = giorni di tardività, compreso il giorno del mancato pagamento In tabella i tassi previsti per i semestri relativi al 2015: Periodo Tasso BCE Tasso commerciale beni e servizi Dlgs 231/2002 (BCE + 8 dal 1/1/2013) (*) Tasso com. beni agroalimentari art Tasso com. beni alcolici art punti (**) Dal 1/1/2015 al 30/6/2015 Dal 1/7/2015 al 31/12/2015 0,05% 8,05% (0,05+8) 10,05% 13,05% 0,05% 8,05% (0,05+8) 10,05% 13,05% (*) possibilità di concordare un tasso di interesse diverso (**) possibilità di concordare un tasso di interesse superiore 9

10 Scadenziario di AGOSTO 15 agosto Fatturazione differita: termine ultimo per l emissione e registrazione delle fatture differite relative alla cessione di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto emesso nel mese di luglio. 20 agosto Iva Mensile: scade oggi il versamento dell Iva relativa al mese di luglio per i contribuenti con contabilità Iva mensile. Iva Trimestrale: scade oggi il versamento dell Iva relativo al 2 trimestre 2015 per i contribuenti in contabilità Iva trimestrale (maggiorato dell 1%). Pagamento dell Accisa: versamento dell accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di luglio. Dichiarazione d intento: i contribuenti Iva con obbligo di liquidazione mensile/trimestrale, che hanno ricevuto le dichiarazioni d intento rilasciate da esportatori abituali (o da intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni), entro oggi dovranno inviare la comunicazione dei dati contenuti in tali dichiarazioni per le quali le operazioni effettuate senza applicazione d imposta sono confluite nella liquidazione con scadenza del 16 agosto. Irpef sostituti d imposta: versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di luglio sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative. Contributi Inps lavoratori a progetto: scade il termine di versamento del contributo (22% o 27,72%) sui compensi corrisposti nel mese di luglio. Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni: termine di versamento dei contributi relativi al mese precedente e presentazione della relativa denuncia delle retribuzioni corrisposte (modello DM 10/2). Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi. Contributi Inps per Artigiani e Commercianti: scade oggi il versamento della 2 rata trimestrale relativa all anno 2015 dei contributi Inps dovuti sul minimale. 10

11 Autoliquidazione INAIL rateizzazione: scade il termine di versamento della 3 rata del premio INAIL relativo al saldo 2014 ed acconto 2015, risultante da autoliquidazione. Camera di commercio: entro oggi i contribuenti soggetti agli Studi di settore (e nuove iniziative produttive ), possono effettuare il versamento del diritto camerale con la maggiorazione dello 0,40%. Versamenti IVA relativi a Unico 2015: entro oggi se i contribuenti soggetti agli Studi di settore possono essere effettuati i versamenti in un unica soluzione o come 1 rata dell IVA relativa al 2014 risultante dal modello reddituale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2015 7/7/2015 (se non si è versato entro il 16/3/2015). Versamenti IRPEF e IRAP relativi a Unico 2015: entro oggi, i contribuenti soggetti agli Studi di settore (e nuove iniziative produttive ), possono effettuare il versamento in un unica soluzione o come 1 rata dell IRPEF e dell IRAP dovuti a titolo di saldo per il 2014 e di 1 acconto per il 2015 con la maggiorazione dello 0,40%. Versamenti IRES e IRAP relativi a Unico 2015 (con periodo d imposta coincidente con l anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell esercizio): entro oggi, i contribuenti soggetti agli Studi di settore, possono effettuare il versamento in un unica soluzione o come 1 rata dell IRES dell IRAP dovuti a titolo di saldo per il 2014 e di 1 acconto per il 2015 con la maggiorazione dello 0,40%. Versamenti Inps relativi a Unico 2015: entro oggi, i contribuenti soggetti a Studi di settore (e nuove iniziative produttive ), tenuti all iscrizione nella gestione artigiani e commercianti, possono effettuare il versamento dei contributi Inps dovuti a titolo di saldo per il 2014 e di 1 acconto per il 2015, sul reddito eccedente il minimale, con la maggiorazione dello 0,40%. Unico 2015 (contribuenti titolari di partita Iva): che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi (Unico 2015) il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il: -16/6/2015 (contribuenti non soggetti a studi di settore) debbono versare la 3 rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1 acconto) con applicazione degli interessi dello 0,66% ovvero se hanno effettuato il primo versamento entro il 16/7/2015 debbono versare la 2 rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1 acconto) con applicazione degli interessi dello 0,33%. -6/7/2015 (contribuenti soggetti a studi di settore), debbono versare la 3 rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1 acconto) con applicazione degli interessi dello 0,44%. Ritenute Condomini: versamento delle ritenute (4%) operate a luglio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d appalto/d opera effettuate nell esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES). Contributi Inps Gestione separata: scade il termine di versamento del contributo del 23,5%, 30,72% sui compensi corrisposti nel mese precedente a Co.Co.Co., lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a euro) ovvero 27,72% se titolare di partita Iva. Versamenti Cedolare secca: entro oggi i Locatori, persone fisiche, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca, per effettuare il versamento in unica soluzione o come prima rata della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2014 e di primo acconto per l'anno 2015 maggiorata dello 0,4%. 11

12 25 agosto Operazioni intracee (contribuenti mensili): presentazione degli elenchi intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari effettuati nel mese di luglio Datori di lavoro agricoli: versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli. Enpaia Denuncia mensile: termine di presentazione da parte dei datori di lavoro della denuncia mensile per gli impiegati agricoli (DPA/01). 31 agosto Contratti di locazione: versamento dell imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/8/2015. (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"). DM10/2 telematico: termine di presentazione in via telematica all Inps del modello DM10/2, relativo alle retribuzioni dei dipendenti del mese precedente Mensilizzazione dei flussi retributivi individuali: scade oggi il termine per l invio telematico del modello E-MENS relativo al mese di luglio. L adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro. Elenchi Black-list mensili: invio telematico del modello di Comunicazione mensile degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di importo superiore a euro 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. "black-list". 12

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