COMUNE DI MONTE URANO Provincia di Fermo REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA INSTALLARSI NEL TERRITORIO COMUNALE.
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- Irma Costantini
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1 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA INSTALLARSI NEL TERRITORIO COMUNALE. Art. 1 - Finalità ed oggetto del regolamento Il presente regolamento detta norme per la realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio. Le indicazioni previste nel presente regolamento si riferiscono a tutto il territorio comunale. Art. 2 - Definizioni Ai fini del presente regolamento, valgono le definizioni di cui all art. 2 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 febbraio Art. 3 - Ambito di applicazione e criteri territoriali di localizzazione degli impianti Gli impianti ad energia solare fotovoltaica sul terreno sono ammessi su tutto il territorio comunale, privilegiando e favorendo l installazione di impianti fotovoltaici nelle zone industriali ampiamente presenti nel territorio comunale o in quelle agricole limitrofe alle stesse o in generale sulle coperture degli edifici produttivi sparsi, edifici pubblici, ecc.. Nelle parti di territorio comunale di seguito indicate: a) è vietata la realizzazione di impianti fotovoltaici non integrati nei seguenti ambiti di tutela stabili dal P.R.G. adeguato al P.P.A.R.: - Art. 36 delle N.T. del P.R.G. - Ambiti di tutela dei corsi d acqua; - Art. 37 delle N.T. del P.R.G. - Ambiti di tutela dei crinali a minore livello di compromissione; - Art. 38 delle N.T. del P.R.G. - Ambiti di tutela dei crinali a maggiore livello di compromissione; - Art. 39 delle N.T. del P.R.G. - Ambiti di tutela dei versanti; - Art. 40 delle N.T. del P.R.G. - Ambiti di tutela integrale di edifici di elevato interesse storico-architettonico e ambientale; - Art. 41 delle N.T. del P.R.G. - Area archeologica e relativo ambito di tutela; - Art. 118 bis delle N.T. del P.R.G. - Tutela delle aree a rischio idrogeologico; b) è vietata la realizzazione di impianti fotovoltaici di ogni tipo negli edifici extraurbani di valore storico-architettonico che conservano le caratteristiche di maggiore interesse, di cui Regolamento comunale realizzazione impianti fotovoltaici Pagina 1 di 6
2 all art. 60 delle N.T. di P.R.G., e negli accessori agricoli, annessi all edificio principale, importanti sotto l aspetto tipologico e storico-architettonico. Negli accessori agricoli diversi da quelli sopra indicati, è consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici parzialmente integrati e con integrazione architettonica (lettere b2 e b3, 1 comma, art. 2 del D.M. 19/02/07). All interno dell ambito di tutela (individuato cartograficamente nelle tavole di azzonamento del P.R.G.) degli edifici di cui al soprarichiamato art. 60 delle N.T. di P.R.G., ad esclusione di aree di corte pavimentate e spazi esterni pavimentati, è consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici non integrati con altezza complessiva o di massimo ingombro non superiore a mt. 2,00; c) è vietata la realizzazione di impianti fotovoltaici non integrati nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della L. 1497/39 e nelle zone omogenee A così come definite dal D.M. 1444/68. Art. 4 - Misure di salvaguardia e mitigazione del paesaggio. Considerate le caratteristiche del territorio marchigiano e la necessità di tutelare il relativo paesaggio, in particolare il paesaggio rurale, nonché fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale, la realizzazione di impianti di qualsiasi potenza nominale si intende subordinata al rispetto ed all attuazione delle seguenti misure di salvaguardia e mitigazione: - la realizzazione degli impianti sul terreno deve perseguire il minimo impatto sul territorio, ricorrendo alle migliori tecnologie disponibili; - gli impianti fotovoltaici dovranno rispettare la distanza minima da strade di ml. 20,00; - per gli impianti la cui altezza complessiva o di massimo ingombro sia superiore a mt. 2,50 dovrà essere prodotto un apposito studio di impatto visivo e di inserimento paesaggistico, eventualmente seguendo la scheda contenuta nell'allegato al D.P.C.M. 12/12/2005 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); - non devono essere mai alterati la naturale pendenza dei terreni e l assetto idrogeologico dei suoli; - sulle aree in cui insiste l impianto fotovoltaico dovrà essere mantenuto il terreno allo stato naturale, pertanto non è consentita alcuna manomissione dello strato di terreno superficiale; - le infrastrutture, la viabilità e gli accessi indispensabili alla costruzione e all esercizio dell impianto dovranno essere quelle strettamente necessarie al funzionamento dell impianto stesso e a tale scopo dimensionate, la cui conformità sarà valutata in sede di istruttoria tecnica d ufficio; - la ditta insedianda dovrà garantire la corretta tenuta delle aree, provvedendo alla falciatura delle aree interessate e in generale alla corretta ed ordinata manutenzione del sito. Art. 5 - Polizza fidejussoria a garanzia delle opere di messa in pristino. Ai sensi dell art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 come modificato dalla L. 244/07:... Il rilascio dell autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell impianto... Sulla base di quanto sopra riportato, si richiede che nei casi di impianti realizzati a terra, a garanzia dell impegno di dismissione dell impianto e di rimessa in pristino dello stato dei luoghi, prima dell inizio dei lavori il titolare dell impianto stipuli apposita polizza fideiussione bancaria o assicurativa a favore del Comune, da rivalutarsi sulla base del tasso di Regolamento comunale realizzazione impianti fotovoltaici Pagina 2 di 6
3 inflazione programmata ogni 3 anni. La fideiussione è vincolata e finalizzata esclusivamente all attività di rimessa in pristino dell area da parte del Comune in via sostitutiva del soggetto inadempiente. All atto della presentazione di istanza per il rilascio di Autorizzazione Unica (o di atto equivalente, vedi comma 7 art. 5 D.M. 19/02/2007 e s.m.i.), il richiedente dovrà impegnarsi al perfezionamento del contratto fideiussorio all atto di avvio dei lavori, per un ammontare da quantificarsi secondo le tariffe sotto indicate: /KWp nel caso di impianti con strutture di sostegno dei moduli ancorate con fondazioni, superficiali o profonde, in cemento armato; - 70 /KWp negli altri casi. In ogni caso, qualora il calcolo della fideiussione di cui sopra risulti inferiore alla stima del costo effettivo della dismissione che si evince dagli elaborati progettuali, si dovrà far riferimento al valore più elevato. Al fine di consentire all Ente di competenza la verifica circa la congruità dei costi effettivi di dismissione dichiarati, l istanza per il rilascio dell Autorizzazione Unica (o di atto equivalente, vedi comma 7 art. 5 D.M. 19/02/2007 e s.m.i.), dovrà essere corredata dei seguenti documenti: - progetto di dismissione dell impianto e di rimessa in pristino dello stato dei luoghi (solo per gli impianti fotovoltaici la cui superficie dei pannelli sia pari o superiore a complessivi metri quadrati riferita alla sola superficie radiante); - computo metrico estimativo delle spese per la rimozione dell impianto, per lo smaltimento dei materiali di risulta e per il ripristino dell area. L ammontare della polizza fideiussoria, calcolato come sopra, sarà riportato nel provvedimento autorizzativo. La durata della polizza dovrà coincidere con il periodo di esercizio dell impianto oltre ai tempi necessari per la rimessa in pristino, in ogni caso lo svincolo della polizza potrà avvenire solo dopo l avvenuta rimessa in pristino dello stato dei luoghi. Art. 6 - Ulteriori disposizioni. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere prodotta l'attestazione di deposito dei calcoli strutturali, rilasciata dal Servizio Genio Civile. Qualora non ne ricorra l'obbligo, il Tecnico competente, dovrà attestare i motivi della non obbligatorietà, mediante idonea dichiarazione. Per gli impianti fotovoltaici posizionati a terra e per i casi in cui la Risoluzione dell Agenzia del Territorio n. 3T del 06/11/2008 prevede che tali impianti siano da accertarsi catastalmente nella categoria D/1 Opifici, dovrà essere comunicato l avvenuto deposito di accatastamento contestualmente alla comunicazione di ultimazione dei lavori dell impianto. Il soggetto proponente, data la particolare complessità dell istruttoria che configura una molteplicità di endoprocedimenti, sarà tenuto prima del rilascio del relativo provvedimento autorizzativo al versamento dei diritti di segreteria stabiliti con apposito atto di giunta. Art. 7 - Norme finali e transitorie. Le norme del presente regolamento si applicano anche a tutte le procedure in corso per le quali non sia avvenuto il rilascio del relativo provvedimento autorizzativo. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua approvazione Consiliare. Regolamento comunale realizzazione impianti fotovoltaici Pagina 3 di 6
4 Nota all art. 2, comma 1: NOTE Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 (1). Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (2). 2. Definizioni. 1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: a) impianto o sistema solare fotovoltaico (o impianto fotovoltaico) è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, nel seguito denominati anche moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori; b1) impianto fotovoltaico non integrato è l'impianto con moduli ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati, con modalità diverse dalle tipologie di cui agli allegati 2 e 3, sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione; b2) impianto fotovoltaico parzialmente integrato è l'impianto i cui moduli sono posizionati, secondo le tipologie elencate in allegato 2, su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione; b3) impianto fotovoltaico con integrazione architettonica è l'impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati, secondo le tipologie elencate in allegato 3, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione; c) potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell'impianto fotovoltaico è la potenza elettrica dell'impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite alla lettera d); d) condizioni nominali sono le condizioni di prova dei moduli fotovoltaici nelle quali sono rilevate le prestazioni dei moduli stessi, secondo un protocollo definito dalle norme CEI EN di cui all'allegato 1; e) energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico è l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, ivi incluso l'eventuale trasformatore, prima che essa sia resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto responsabile e/o immessa nella rete elettrica; f) punto di connessione è il punto della rete elettrica, di competenza del gestore di rete, nel quale l'impianto fotovoltaico viene collegato alla rete elettrica; g) data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico è la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni: g1) l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico; g2) risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete; g3) risultano attivi i relativi contratti di scambio o cessione dell'energia elettrica; g4) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti; h) soggetto responsabile è il soggetto responsabile dell'esercizio dell'impianto e che ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti; i) soggetto attuatore è il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a., già Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004; j) potenziamento è l'intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in un incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di moduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia non inferiore a 1 kw, in modo da consentire una produzione aggiuntiva dell'impianto medesimo, come definita alla lettera k); k) produzione aggiuntiva di un impianto è l'aumento, ottenuto a seguito di un potenziamento ed espresso in kwh, dell'energia elettrica prodotta annualmente, di cui alla lettera e), rispetto alla produzione annua media prima dell'intervento, come definita alla lettera l); per i soli interventi di potenziamento su impianti non muniti del gruppo di misura dell'energia prodotta, la produzione aggiuntiva è pari all'energia elettrica prodotta dall'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento, moltiplicata per il rapporto tra l'incremento di potenza nominale dell'impianto, ottenuto a seguito dell'intervento di potenziamento, e la potenza nominale complessiva dell'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento; l) produzione annua media di un impianto è la media aritmetica, espressa in kwh, dei valori dell'energia elettrica effettivamente prodotta, di cui alla lettera e), negli ultimi due anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive; Regolamento comunale realizzazione impianti fotovoltaici Pagina 4 di 6
5 m) rifacimento totale è l'intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporta la sostituzione con componenti nuovi almeno di tutti i moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata; n) piccola rete isolata è una rete elettrica così come definita dall'art. 2, comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni e integrazioni; r) servizio di scambio sul posto è il servizio di cui all'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come disciplinato dalla deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 10 febbraio 2006, n. 28/06, ed eventuali successivi aggiornamenti, nonché di cui all'art. 2, comma 150, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come disciplinato dai successivi provvedimenti di attuazione (3) (4). 2. Valgono inoltre le definizioni riportate all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, escluso il comma 15, nonchè le definizioni riportate all'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n (3) Lettera così modificata dall'art. 1, D.M. 2 marzo (4) La suddivisione in lettere del presente comma è così riportata nella Gazzetta Ufficiale ed appare priva del riferimento alle lettere o), p) e q). Allegato 2 TIPOLOGIE DI INTERVENTI VALIDE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA PARZIALE INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA (Art. 2, COMMA 1, LETTERA B2) Tipologia specifica 1 Tipologia specifica 2 Tipologia specifica 3 Moduli fotovoltaici installati su tetti piani e terrazze di edifici e fabbricati. Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all'altezza minima della stessa balaustra Moduli fotovoltaici installati su tetti, coperture, facciate, balaustre o parapetti di edifici e fabbricati in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d'appoggio stesse. Moduli fotovoltaici installati su elementi di arredo urbano, barriere acustiche, pensiline, pergole e tettoie in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d'appoggio stesse. Allegato 3 TIPOLOGIE DI INTERVENTI VALIDE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELL' INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA (ART. 2, COMMA 1, LETTERA B3) Sostituzione dei materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e Tipologia specifica 1 fabbricati con moduli fotovoltaici aventi la medesima inclinazione e funzionalità architettonica della superficie rivestita Pensiline, pergole e tettoie in cui la struttura di copertura sia costituita dai moduli Tipologia specifica 2 fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto Porzioni della copertura di edifici in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano il Tipologia specifica 3 materiale trasparente o semitrasparente atto a permettere l'illuminamento naturale di uno o più vani interni Barriere acustiche in cui parte dei pannelli fonoassorbenti siano sostituiti da moduli Tipologia specifica 4 fotovoltaici Elementi di illuminazione in cui la superficie esposta alla radiazione solare degli Tipologia specifica 5 elementi riflettenti sia costituita da moduli fotovoltaici Frangisole i cui elementi strutturali siano costituiti dai moduli fotovoltaici e dai Tipologia specifica 6 relativi sistemi di supporto Balaustre e parapetti in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano gli elementi di Tipologia specifica 7 rivestimento e copertura Finestre in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano o integrino le superfici vetrate Tipologia specifica 8 delle finestre stesse Persiane in cui i moduli fotovoltaici costituiscano gli elementi strutturali delle Tipologia specifica 9 persiane Qualsiasi superficie descritta nelle tipologie precedenti sulla quale i moduli Tipologia specifica 10 fotovoltaici costituiscano rivestimento o copertura aderente alla superficie stessa Nota all art. 5, comma 3: D.M. 19 febbraio 2007 (1). Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (2). 5. Procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti. Regolamento comunale realizzazione impianti fotovoltaici Pagina 5 di 6
6 1. Il soggetto che intende realizzare un impianto fotovoltaico e accedere alle tariffe incentivanti di cui all'art. 6 inoltra al gestore di rete il progetto preliminare dell'impianto e richiede al medesimo gestore la connessione alla rete ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n Nel caso di impianti di potenza nominale non inferiore a 1 kw e non superiore a 20 kw, il soggetto precisa se intende avvalersi o meno del servizio di scambio sul posto per l'energia elettrica prodotta. 2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità e le tempistiche secondo le quali il gestore di rete comunica il punto di consegna ed esegue la connessione dell'impianto alla rete elettrica, prevedendo penali nel caso di mancato rispetto e definendo le modalità con le quali tali condizioni si applicano anche agli impianti che hanno acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio Nelle more di tali provvedimenti valgono, per quanto applicabili, le norme vigenti (6). 3. A impianto ultimato, il soggetto che ha realizzato l'impianto trasmette al gestore di rete comunicazione di ultimazione dei lavori. 4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al soggetto attuatore richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, unitamente alla documentazione finale di entrata in esercizio elencata nell'allegato 4, fatte salve integrazioni definite nel provvedimento di cui all'art. 10, comma 1. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma comporta la non ammissibilità alle tariffe incentivanti di cui all'art Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 4, completa di tutta la documentazione ivi richiamata, il soggetto attuatore, verificato il rispetto delle disposizioni del presente decreto e tenuto conto di quanto previsto all'art. 6, comunica al soggetto responsabile la tariffa riconosciuta. 6. Le modalità di erogazione della tariffa di cui all'art. 6 e del premio di cui all'art. 7 sono fissate nel provvedimento di cui all'art. 10, comma Ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione, come risultante dalla legislazione nazionale o regionale vigente in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell'impianto, non si dà luogo al procedimento unico di cui all'art. 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed è sufficiente per gli stessi impianti la dichiarazione di inizio attività. Qualora sia necessaria l'acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo comunque denominato, l'acquisizione del predetto provvedimento sostituisce il procedimento unico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n Le predette previsioni si applicano anche agli impianti che hanno acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio Gli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b2) e b3), nonchè, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kw sono considerati impianti non industriali e conseguentemente non sono soggetti alla verifica ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, semprechè non ubicati in aree protette. 9. Ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati in aree classificate agricole dai vigenti piani urbanistici senza la necessità di effettuare la variazione di destinazione d'uso dei siti di ubicazione dei medesimi impianti fotovoltaici. 10. Il soggetto attuatore predispone una piattaforma informatica per le comunicazioni tra i soggetti responsabili e lo stesso soggetto attuatore, anche relative al premio di cui all'art. 7. (6) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Del.Aut.en.el. e gas 11 aprile 2007, n. 90/07. Il presente regolamento é stato approvato con deliberazione C.C. n. 7 dell 1/03/2010 e, dopo l esecutività dell atto, é stato ripubblicato per 15 giorni all Albo Pretorio. Regolamento comunale realizzazione impianti fotovoltaici Pagina 6 di 6
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