CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE
|
|
|
- Marcella Campana
- 9 anni fa
- Просмотров:
Транскрипт
1 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI FALLICA, FLORESTA, ANGELINO ALFANO, GERMANÀ, GIU- DICE, GRIMALDI, MARINELLO, MINARDO, MISURACA, MOR- MINO, GIOACCHINO ALFANO, BAIAMONTE, BERNARDO, BO- NAIUTI, BRUSCO, CARLUCCI, CRIMI, FERRIGNO, GREGORIO FONTANA, FRATTA PASINI, LA LOGGIA, LENNA, PALMIERI, PAOLETTI TANGHERONI, PELINO, RICEVUTO, RIVOLTA, RO- MAGNOLI, SANZA, SIMEONI Disposizioni per l introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti Presentata il 3 agosto 2006 ONOREVOLI COLLEGHI! Ogni anno si verificano gravi incidenti in mare per la collisione di imbarcazioni di cui sono vittime decine di persone soprattutto durante il periodo estivo quando il traffico in mare è maggiore. Con questa proposta di legge, che introduce la patente nautica a punti e il patentino nautico a punti, quest ultimo per la guida di natanti e imbarcazioni al di sotto dei requisiti tecnici previsti dall articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si vogliono ridurre gli incidenti in mare e responsabilizzare maggiormente i conducenti di natanti e imbarcazioni. Dopo l esito positivo avuto con la patente a punti per le auto, che ha ridotto di molto gli incidenti sulle strade ed autostrade, questo testo legislativo propone un analogo sistema sanzionatorio per i conducenti di natanti e imbarcazioni in modo da regolare con metodo rigoroso il traffico in mare. Si tratta di una norma equa e giusta che consentirà un maggiore controllo del traffico marittimo e consentirà di ridurre
2 Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 1579 gli incidenti con una maggiore responsabilizzazione dei conducenti di natanti. Il sistema a punti per la patente nautica e il patentino nautico garantirà, anche con l introduzione, prevista dall articolo 2 della presente proposta di legge, di una banca dati in cui sono raccolti tutti i dati per l individuazione dei natanti e delle imbarcazioni, un più ordinato e disciplinato traffico marittimo da diporto. La sicurezza in mare, infatti, sarà maggiore e ciò consentirà una più facile vigilanza marittima, a tutto vantaggio dell incolumità delle persone che vanno in mare per porto, e soprattutto dei bagnanti e dei subacquei.
3 Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 1579 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Istituzione della patente nautica a punti per i conducenti di natanti, imbarcazioni e navi da diporto). 1. È istituita la patente nautica a punti per i conducenti di natanti, di imbarcazioni e di navi da diporto. All atto del rilascio della patente nautica è attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio annotato nella banca dati istituita ai sensi dell articolo 2, subisce decurtazioni, nelle misure indicate dal decreto legislativo adottato in attuazione della delega prevista dall articolo 4 a seguito della violazione delle norme indicate nel medesimo decreto legislativo. L indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione. 2. L organo da cui dipende l agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita del punteggio ne dà notizia, entro un mese dalla definizione della contestazione effettuata, al personale impiegato presso la banca dati istituita ai sensi dell articolo 2. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di un mese decorre dalla conoscenza, da parte dell organo di polizia, dell avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi ovvero dell esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione può essere effettuata solo se il conducente del natante, dell imbarcazione o della nave da diporto, responsabile della violazione, sia stato identificato inequivocabilmente. Tale comunicazione avviene per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal Ministero dei trasporti.
4 Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dal personale della banca dati istituita ai sensi dell articolo 2. Ciascun conducente di natanti, imbarcazioni o navi da diporto può controllare in tempo reale lo stato della propria patente nautica collegandosi per via telematica alla banca dati secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del citato articolo Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza dei corsi di aggiornamento organizzati dalle scuole che rilasciano la patente nautica ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Ministero dei trasporti consente di riacquistare sei punti. A tale fine l attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso alla banca dati istituita ai sensi dell articolo 2. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento. 5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per un periodo di tre anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite di venti punti. 6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente nautica deve sottoporsi all esame di idoneità tecnica. A tale fine il competente ufficio del Ministero dei trasporti, su comunicazione del personale della banca dati di cui all articolo 2, dispone la revisione della patente nautica. Qualora il titolare della patente nautica non si sottoponga ai predetti accertamenti entro un mese dalla data della notifica del provvedimento di revisione, la patente è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Ministero dei trasporti. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi a ciò preposti, che provvedono, altresì, al ritiro e alla conservazione della patente nautica.
5 Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 1579 ART. 2. (Banca dati). 1. Ai fini della tutela della sicurezza in mare è istituita, presso il Ministero dei trasporti, una banca dati dei soggetti abilitati alla guida di natanti, di imbarcazioni e di navi da diporto, in possesso della patente nautica rilasciata ai sensi dell articolo 1. Nella banca dati sono riportati anche i casi di incidente e di violazione delle norme che comportano una decurtazione del punteggio della patente nautica. 2. Nella banca dati, per ogni natante, imbarcazione e nave da diporto, devono essere indicati: a) i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione; b) le eventuali modifiche tecniche, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; c) i dati relativi allo stato giuridico del costruttore e del mandatario, come definiti ai sensi dell articolo 5 del codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché del conducente; d) gli eventuali incidenti in cui sono incorsi, con l indicazione dei danni causati a persone e cose; e) i dati relativi alla sospensione e alla decurtazione dei punti dalla patente nautica. 3. Il Ministro dei trasporti, con proprio regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di costituzione e di aggiornamento periodico della banca dati. Con il medesimo regolamento è altresì prevista la possibilità di collegamento per via telematica alla banca dati, al fine di assicurare il controllo dello stato delle patenti nautiche a punti da parte dei conducenti ai sensi di quanto stabilito dall articolo 1, comma 3.
6 Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 1579 ART. 3. (Patentino nautico a punti). 1. Per la guida dei natanti che non rientrano nel campo di applicazione dell articolo 39 del citato codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è istituito un patentino nautico a punti conseguito attraverso un esame di idoneità alla guida del natante rilasciato dagli uffici competenti del Ministero dei trasporti. 2. Con decreti dirigenziali del Ministero dei trasporti è disciplinato il procedimento per il rilascio, l aggiornamento e il duplicato del patentino nautico a punti. 3. Gli aspiranti al conseguimento del patentino nautico a punti possono frequentare appositi corsi organizzati dagli enti preposti al rilascio del medesimo patentino. ART. 4. (Delega al Governo). 1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina delle sanzioni per le violazioni delle norme di comportamento dei conducenti in possesso della patente nautica e del patentino nautico a punti di cui agli articoli 1 e 3,sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) indicare le norme di comportamento la cui violazione determina l applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie; b) individuare le norme di comportamento la cui violazione determina l applicazione, oltre che delle sanzioni di cui alla lettera a), della decurtazione di punti della patente nautica o dal patentino nautico e l indicazione del numero dei punti decurtati; c) prevedere i casi di ritiro, temporaneo o definitivo della patente nautica o del patentino nautico.
7 PAGINA BIANCA
8 C= 0,30 *15PDL * *15PDL *
SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA N. 1352 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore COSTA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 2007 Istituzione della patente a punti e del patentino nautico
Leggete attentamente quello che stanno preparando i nostri politici!
: [email protected] Rel. 17-01-2008 http://it.life.dada.net/freeweb/baiana/index.html http://digilander.libero.it/baiana_cn/ Leggete attentamente quello che stanno preparando i nostri politici! Clicca
Art. 126-bis. Patente a punti. (1) (2) - Gruppo Agenti Sara Mercoledì 05 Settembre :04 -
Art. 16-bis. Patente a punti. (1) () - Gruppo Agenti Sara Mercoledì 0 Settembre 007 11:0-1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE Staff Comandante Ufficio Informazioni Istituzionali Campagna di sensibilizzazione al Codice della Strada Ripassiamo il Codice della Strada.- - Art. 126 bis. Patente a punti -
L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione redatto dagli agenti di polizia stradale.
Polizia Locale LE REGOLE DELLA PATENTE A PUNTI Con tutti gli aggiornamenti della legge 120/2010 e della sentenza n. 24457 del 02 dicembre 2010 la Cassazione Civile, sezione II All'atto del rilascio della
Punti patente e comunicazione trasgressore
Punti patente e comunicazione trasgressore Ufficio di riferimento L'ufficio di competenza è Ufficio Verbali e Contenzioso Piazza Garibaldi, 21 0544.97.92.84 [email protected] Scopo All'atto del rilascio
Ministero dell Interno
N.300/A/1/43773/101/3/3/8 Roma, 1 luglio 2003 OGGETTO: Decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.9, come modificato dal Decretolegge 27 giugno 2003, n. 151. Disposizioni per l applicazione della disciplina
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PALAGIANO, DI PIETRO, DONADI, MONAI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 4923 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI PALAGIANO, DI PIETRO, DONADI, MONAI Introduzione del patentino nautico a punti e istituzione
Irregolarità relative all applicazione della sanzione della perdita dei punti
Irregolarità relative all applicazione della sanzione della perdita dei punti Applicazione della sanzione della perdita dei punti per violazione commessa in momento precedente all entrata in vigore dell
Disegno di legge A.S. n. 3080
XVI legislatura Disegno di legge A.S. n. 3080 "Disposizioni per l introduzione della patente nautica a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni"
Ecco l occasione giusta per valutare la tua preparazione!
Stai per affrontare una prova di concorso Agente di Polizia Municipale? Ecco l occasione giusta per valutare la tua preparazione! Qui di seguito trovi 20 quiz estratti da recenti concorsi per Agente di
- RIFERIMENTI OPERATIVI - APPLICAZIONE ART. 126-bis CDS di Franco MEDRI *
- RIFERIMENTI OPERATIVI - APPLICAZIONE ART. 126-bis CDS di Franco MEDRI * All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di 20 punti che è annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati
LE REGOLE DELLA PATENTE A PUNTI
LE REGOLE DELLA PATENTE A PUNTI UFFICIO STUDI ASAPS All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti che, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, subisce
PATENTE A PUNTI NORMATIVA
PATENTE A PUNTI NORMATIVA. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli
Articolo 126 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti
Articolo 16 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti 1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe
8) Quale sanzione accessoria è prevista dall art. 116 del codice della strada in caso di recidiva nel reato di guida senza patente? a. La sanzione acc
1) Un atto amministrativo è nullo se adottato a. Da un organo della pubblica amministrazione costrettovi da violenza fisica b. Con un vizio di merito c. Da un organo non di vertice dell amministrazione
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE DIVISIONE 5 Via G. Caraci, 36-00157
QUESTIONARIO N Ai sensi dell art. 22, lett. c) della Legge 241/1990 per controinteressati si intendono
QUESTIONARIO N. 1 1. Ai sensi dell art. 22, lett. c) della Legge 241/1990 per controinteressati si intendono a) Gli uffici della Pubblica amministrazione ai quali è rivolta la richiesta di accesso agli
PATENTE PROTETTA Scheda tecnica
PATENTE PROTETTA Scheda tecnica Prodotto Tutela Legale: fornisce l'assistenza stragiudiziale e giudiziale per tutelare i propri interessi in caso di incidente stradale o di contestazione per violazioni
N. 300/A/1/44248/109/16/1 Roma, 12 agosto 2003
N. 300/A/1/44248/109/16/1 Roma, 12 agosto 2003 Oggetto: Disposizioni per l applicazione della disciplina della patente a punti. Come è noto, dal 30 giugno 2003 sono entrate in vigore le disposizioni che
PATENTE PROTETTA Scheda tecnica
PATENTE PROTETTA Scheda tecnica Prodotto Tutela Legale: fornisce l'assistenza stragiudiziale e giudiziale per tutelare i propri interessi in caso di incidente stradale o di contestazione per violazioni
PRESCRIZIONI E NUOVA SCADENZA DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE di Franco MEDRI *
PRESCRIZIONI E NUOVA SCADENZA DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE di Franco MEDRI * Con la modifica del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (vedasi D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2) sono
Alcol, droga e giovani
Alcol, droga e giovani L impegno del Dipartimento della Pubblica Sicurezza per la prevenzione e il contrasto degli illeciti Conferenza nazionale sulle tossicodipendenze Trieste 2009 Intervento del Primo
Violazione articolo 186 Codice della Strada Violazione articolo 187 Codice della Strada
Violazione articolo 186 Codice della Strada Violazione articolo 187 Codice della Strada Modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 G.U. n. 175 del 29.07.2010 Violazione articolo 186 Codice della Strada
Ministero dell Interno
N. 300/A/1/41236/109/16/1 Roma, 4 febbraio 2005 OGGETTO:Sentenza della Corte Costituzionale n 27/2005 Illegittimità costituzionale parziale del comma 2, dell articolo 126 bis C.d.S - Disposizioni correttive
Prot. n Roma, 22 luglio 2016
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE Direzione generale per la motorizzazione Divisione 5 Prot. n.16729 OGGETTO:
Ministero dell Interno DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
N.300/A/1/44248/109/16/1 Roma, 12 agosto 2003 OGGETTO: Disposizioni per l applicazione della disciplina della patente a punti. - ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI - AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA
Ministero dell Interno
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA N.300/A/1/33792/109/16/1 Roma, 14.9.2004 OGGETTO: Ulteriori disposizioni per l applicazione della
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 772 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato CARLUCCI Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
Insegnante di autoscuola
Standard formativo relativo alla formazione iniziale propedeutica per il conseguimento dell abilitazione e formazione periodica Insegnante di autoscuola ai sensi Decreto ministeriale 26 gennaio 2011, n.
REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TERAMO
REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TERAMO Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI Il presente regolamento disciplina
- TITOLO V - IDONEITÀ PROFESSIONALE
- TITOLO V - IDONEITÀ PROFESSIONALE ART. 17 ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 1. L autorizzazione per l esercizio dell attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto viene rilasciata
Sanzioni per la violazione delle disposizioni ANSF sulla sicurezza ferroviaria
Sanzioni per la violazione delle disposizioni ANSF sulla sicurezza ferroviaria ANSF sta per emanare la circolare applicativa per l accertamento e l irrogazione delle sanzioni conseguenti alla violazione
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DECRETO 28 gennaio 2013. Individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami
D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318
D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 (1) Regolamento recante norme per l individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell articolo 15, comma 2, della legge 31
Saes Getters S.p.A. REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO
Saes Getters S.p.A. REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO SOMMARIO 1. Definizioni 2. Elenco 3. Diritto al voto maggiorato 4. Legittimazione alla richiesta di iscrizione 5. Modalità per richiedere l iscrizione
PROVA PRESELETTIVA TEST N. 3
PROVA PRESELETTIVA TEST N. 3 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - 18/02/2019 1) L adozione dei regolamenti sull ordinamento degli uffici dei servizi a. È di competenza della Giunta nel rispetto dei criteri generali
Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l attività di spedizioniere disciplinata dalla legge14 novembre
Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l attività di spedizioniere disciplinata dalla legge14 novembre 1941, n. 1442, in attuazione degli articoli 76 e 80
REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE
1 REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE ARTICOLO 1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento, adottato
COMUNE DELL AQUILA CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE REPORT 2017 AT TIVITA DELLA POLIZIA MUNICIPALE L AQUILA, 8 FEBBRAIO 2018
COMUNE DELL AQUILA CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE REPORT 2017 AT TIVITA DELLA POLIZIA MUNICIPALE L AQUILA, 8 FEBBRAIO 2018 SEDE COMUNALE DI PALAZZO FIBBIONI ORGANICO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 63 le unità
ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE DI MAZZANO, CON I CORRISPONDENTI TEMPI DI EVASIONE E RESPONSABILI DELL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE
ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE DI MAZZANO, CON I CORRISPONDENTI TEMPI DI EVASIONE E RESPONSABILI DELL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL COMANDO INTERCOMUNALE
