CONTRATTO DI LOCAZIONE PER IMMOBILI AD USO DIVERSO DALL ABITAZIONE
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- Valentino Natale
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1 CONTRATTO DI LOCAZIONE PER IMMOBILI AD USO DIVERSO DALL ABITAZIONE Art. 1 Con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge tra le parti, la ditta individuale xxxx di xxxxx Claudia, con sede in xxxxx (CO), Via xxxx n. 285, P. IVA xxxxxxxx, qui rappresentata dalla signora xxxxx CLAUDIA nata a Como, il e residente in xxxxx (CO), Via xxxxx xxxxx n. 61, C.F. xxxxxx (in seguito Locatore ) concede in locazione alla società B&B xxxxx snc di xxxxx Sabrina & xxxxxx Franca, con sede in Como (CO), Via xxxx n. 4, P. IVA xxxxxx, qui rappresentata dalle sig.re xxxx Sabrina e xxxxx Franca, (in seguito Conduttore ) L unità immobiliare sita in Como, via xxxxxx n. 4 ed in particolare il negozio sito a piano terreno e composto da un unico locale open-space, con bagno e due spogliatoi in muratura. L immobile in oggetto viene consegnato parzialmente arredato; l elenco dei beni mobili verrà redatto dalle parti in duplice copia al momento della presa di possesso dell immobile e costituirà parte integrante del presente contratto. Art. 2 La locazione ha la durata di anni 6, dal al e alla sua prima scadenza sarà rinnovato per uguale periodo salvo che il Locatore non comunichi al Conduttore, mediante raccomandata A/R con preavviso di non meno di 6 (sei) mesi, dichiarazione di diniego alla rinnovazione. Alla successiva scadenza ciascuna delle parti potrà attivare, per il rinnovo o per la rinuncia al rinnovo del contratto la relativa procedura, dandone comunicazione con lettera raccomandata A/R da inviare all altra parte almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. Il Conduttore potrà comunque recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi rispetto alla data del rilascio, da comunicare al Locatore con lettera raccomandata A/R.
2 Art. 3 Il canone annuo di locazione è stabilito in Euro ,00 (dodicimila/ 00) + IVA da pagarsi in valuta legale in n. 12 (dodici) rate anticipate pari ad Euro 1.000,00 (mille/00) + IVA ciascuna alle seguenti scadenze: il giorno 15 di ogni mese, oltre alle spese e agli onere per prestazioni accessorie, che andranno corrisposte al Locatore in rate anticipate con scadenze uguali a quella previste per il pagamento del canone; le rate anticipate delle spese e degli oneri per prestazioni accessorie saranno calcolate sulla base del conto preventivo, salvo conguaglio al consuntivo. Il pagamento dovrà essere disponibile nel domicilio del locatore o in altro luogo da questi indicato per iscritto al Conduttore entro i termini di scadenza. Art. 4 Il canone sarà aggiornato annualmente in misura pari al 100% delle variazioni ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati riferito al secondo mese anteriore all inizio della locazione (Dicembre). L aggiornamento avverrà automaticamente senza necessità di richiesta e l aumento si applicherà sul canone dovuto nell anno precedente. Art. 5 - Il mancato o ritardato pagamento, totale o parziale, del canone di locazione o delle quote di spese e oneri per prestazioni accessorie produrrà, ai sensi dell art c.c., la risoluzione del contratto per fatto e colpa del Conduttore, il conseguente risarcimento dei danni, nonché la corresponsione di quanto dovuto. In ogni caso, decorse le convenute scadenze, saranno dovuti dal Conduttore gli interessi di mora pari all interesse legale maggiorato di tre punti. Art. 6 - Il pagamento del canone e delle quote per spese e oneri per prestazioni accessorie non potrà essere sospeso né ritardato per nessun motivo dal Conduttore; ogni eventuale ragione e/o eccezione dovrà essere fatta valere in separato giudizio. La prova di pagamento non potrà essere data che mediante esibizione delle ricevute rilasciate dal Locatore o dalla persona o dall Ente dallo stesso incaricato. Art. 7 L immobile viene concesso esclusivamente ad uso di negozio e precisamente per rivendita di beni non alimentari; in particolare di centro estetico. E fatto espresso divieto al Conduttore di sublocare o comodare la cosa locata, in tutto o in parte, e di cedere anche parzialmente il contratto a terzi.
3 Art. 8 - Il Conduttore dichiara di aver visitato i locali concessi in locazione e di averli trovati, come realmente sono, in buono stato di conservazione e manutenzione a norma dell art c.c. e così tutti gli impianti. Il Conduttore dichiara, inoltre, di prendere consegna, ad ogni effetto di legge, dei summenzionati locali e impianti con il ritiro delle chiavi, venendo da quel momento costituito custode, anche ai sensi dell art c.c. della stessa cosa locata. Art. 9 - Il Conduttore si obbliga a non apportare alcuna innovazione e/o trasformazione ai locali ed agli impianti senza il preventivo consenso scritto del Locatore. Tutte le opere, anche di miglioria, rimarranno a beneficio del Locatore senza che questi debba riconoscere alcun compenso; salvo che lo stesso non preferisca la restituzione dei locali nel pristino a cura e spese del Conduttore. Art Sono a carico del Conduttore le riparazioni tutte di ordinaria manutenzione dei locali, fissi, infissi e impianti, di cui il Conduttore abbia l uso sia esclusivo che comune con altri utenti. E in facoltà del Locatore di sostituirsi al Conduttore, nel caso in cui questi non provveda, entro tre giorni dalla richiesta, nell effettuazione dell ordinaria manutenzione; in questo caso il relativo costo dovrà essere rimborsato al Locatore entro trenta giorni dall avvenuta esecuzione delle opere. La sostituzione di vetri e cristalli, per qualunque causa rotti o danneggiati, anche per atto accidentale o di terzi, è integralmente a carico del Conduttore. Art Il Locatore potrà eseguire in qualsiasi momento riparazioni, innovazioni o altro qualsivoglia lavoro a suo insindacabile giudizio, anche se non urgenti, senza corrispondere alcun compenso al Conduttore anche se questi, per effetto di essi, subisca incomodi per oltre venti giorni, derogandosi così espressamente al disposto degli artt.1582,1583 e 1584 c.c.. In ogni caso il Conduttore non potrà opporsi né pretendere alcun compenso o riduzione del canone, nemmeno a titolo di risarcimento danni o rimborso spese. Ove venga dichiarata l inagibilità o inidoneità di tutti o parte dei locali od enti comuni, il Locatore per l eventuale conseguente risoluzione del contratto dovrà restituire, anche nell ipotesi dell art.
4 1578 c. 2 c.c., solo la parte della pigione anticipatagli, proporzionata al mancato godimento, escluso ogni altro compenso e ogni ragione di danni. Art Il Conduttore esonera il Locatore da ogni garanzia e responsabilità per eventuali vizi o carenza di manutenzione della cosa locata, in espressa deroga anche al disposto degli artt e 1581 c.c.. Art Il Conduttore si obbliga ad osservare e a far osservare le regole del buon vicinato e corretto vivere civile, nonché quelle contenute nel presente Regolamento dello stabile. L infrazione alle norme citate, come quelle del presente contratto, determina, ai sensi dell art c.c., la risoluzione del contratto stesso a danno e spese del Conduttore. Art Il Conduttore si obbliga a lasciar visitare i locali a coloro che aspirassero a prenderli in locazione o acquistarli a partire dal giorno della comunicazione di regolare disdetta o della volontà del Locatore di vendere, almeno due giorni alla settimana. Giorni e ora verranno fissati di comune accordo da Locatore e Conduttore. E data in ogni caso facoltà al Locatore di visitare i locali concessi in locazione al fine di constatare il modo d uso e lo stato di manutenzione degli stessi, previo avviso di almeno 2 giorni al Conduttore. Art In caso di ritardata riconsegna dell immobile alla scadenza della locazione o alla sua risoluzione, sarà dovuta dal Conduttore, oltre ad un indennità di occupazione pari al canone in corso e al rimborso delle spese e degli oneri per prestazioni accessorie, una penale pari al 20% dell indennità predetta. Art A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il Conduttore versa al Locatore una somma pari a Euro 2.000,00 (duemila/00) a mezzo assegno/contanti; tale importo verrà restituito al Conduttore al termine della locazione previa verifica del perfetto stato dell immobile. La somma versata rimarrà infruttifera. Art Le spese di registrazione del presente contratto sono a carico del Locatore e del Conduttore in parti uguali; le spese di bollo, anche per le ricevute successive, sono interamente a carico del Conduttore. L onere della registrazione è a carico del Locatore.
5 In caso di risoluzione anticipata del presente contratto da parte del Conduttore, le spese di risoluzione saranno interamente a suo carico. Art A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, il Conduttore elegge domicilio nei locali oggetto di locazione, anche se, in seguito, non più detenuti. Art Il Conduttore autorizza il Locatore, ai sensi della l n. 675, a trattare e comunicare a terzi i propri dati personali per gli adempimenti direttamente o indirettamente connessi con il presente contratto di locazione, dichiarando, altresì, di avere già avuto l informativa prevista dalla succitata legge. Art Qualunque modifica o aggiunta al presente contratto può aver luogo ed essere provata solo mediante atto scritto. Art Per quanto qui non espressamente pattuito, e salve le disposizioni inderogabili di legge, si applicano le norme del codice civile in materia. Art. 22 Il locatore consegna l immobile imbiancato e pulito, in tali condizioni il conduttore dovrà riconsegnarlo, previa rimozione delle decorazioni. Letto, approvato, sottoscritto in Como il Il Locatore Il Conduttore Per quanto eventualmente dovuto le parti approvano espressamente e specificatamente, anche ai sensi degli artt e 1342 c.c., i patti di cui alle clausole: e 21
6 Il Locatore Il Conduttore
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