Protezione. Copertura Assicurativa Creditor Protection Prestiti Personali
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- Floriana Bonetti
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1 Copertura Assicurativa Creditor Protection Prestiti Personali COPERTURE ASSICURATIVE, COLLETTIVE E FACOLTATIVE, ABBINATE AI PRESTITI PERSONALI. Protezione Condizioni di Assicurazione Vita Convenzione n Prestiti Personali UniCredit Consumer Financing Bank S.p.A.
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3 DEFINIZIONI Ai seguenti termini, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato sotto precisato: Assicurato il soggetto sulla cui vita è stipulata l Assicurazione e cioè la persona fisica, intestataria o cointestataria di un Prestito Personale erogato dal Contraente, che abbia aderito alla presente Polizza Collettiva; Assicurazione il contratto di assicurazione; Beneficiario il soggetto al quale spettano le prestazioni assicurate e cioè UniCredit Consumer Financing Bank S.p.A., con Sede in Via Calabria, Milano; Capitale Residuo il debito residuo in linea capitale a carico dell Assicurato relativamente al Prestito Personale. Per la sua quantificazione al momento del pagamento della prestazione assicurata si considera il debito residuo al netto di eventuali rate di prestito dovute ma non pagate. Nel caso di Prestito Personale con periodo di preammortamento durante tale periodo il Capitale Residuo rimane costante e pari all importo finanziato; non sono quindi compresi gli interessi maturati su tale importo finanziato; Compagnia CNP UniCredit Vita S.p.A., impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 580 del 26/5/97 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 2/6/97 con sede in Piazza Francesco Durante 11, Milano (Italia); Contraente il soggetto che stipula l Assicurazione con la Compagnia per conto degli Assicurati e cioè UniCredit Consumer Financing Bank S.p.A., con Sede in Via Calabria, Milano; Dichiarazione di Adesione l insieme delle clausole relative all adesione alla copertura assicurativa, contenute nel modulo di domanda di Prestito Personale, mediante la sottoscrizione delle quali l Assicurato stesso aderisce all Assicurazione; Polizza Collettiva il documento che prova l Assicurazione stipulata dal Contraente nell interesse degli Assicurati; Premio la somma dovuta alla Compagnia in relazione all Assicurazione; Prestazione Assicurata la somma dovuta dalla Compagnia al Beneficiario in caso di Sinistro; Prestito Personale il contratto stipulato tra il Contraente e l Assicurato avente per oggetto la concessione all Assicurato, da parte del Contraente, di un finanziamento a breve e medio termine; Rischio la probabilità che si verifichi il Sinistro; Sinistro il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l Assicurazione. 1 di 7
4 CONDIZIONI CONTRATTUALI Art.1 - Oggetto dell Assicurazione L Assicurazione garantisce il pagamento della Prestazione Assicurata in caso di decesso dell Assicurato che dovesse verificarsi per qualsiasi motivo, fatto salvo comunque quanto previsto dall art.10 Esclusioni, durante il periodo di validità dell Assicurazione stessa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell Assicurato. In caso di sopravvivenza dell Assicurato alla scadenza dell Assicurazione non è prevista alcuna prestazione a carico della Compagnia ed il Premio versato rimane acquisito da quest ultima. Art.2 - Modalità di adesione alla Polizza Collettiva L Assicurazione di ciascun Assicurato è realizzata mediante sottoscrizione, da parte dell Assicurato stesso, della Dichiarazione di Adesione inserita nel modulo di domanda di Prestito Personale, redatta in duplice copia (rispettivamente per l Assicurato e per il Contraente/Compagnia). Ciascun Assicurato dovrà inoltre sottoscrivere la Dichiarazione di Buono Stato di Salute (riportata all interno della Dichiarazione di Adesione) in cui attesti di godere di buona salute e di non essere affetto da malattie o lesioni gravi che necessitano di trattamento medico regolare e continuato. Art.3 - Documentazione da consegnare all Assicurato All Assicurato dovranno essere consegnati i seguenti documenti: a) Dichiarazione di Adesione, contenuta nella domanda di Prestito Personale, sottoscritta dall Assicurato stesso; b) Informativa privacy (consenso al trattamento dei dati sensibili); c) Condizioni di Assicurazione. Una copia della Dichiarazione di Adesione e dell Informativa privacy, contenute nel modulo di domanda di Prestito Personale, entrambe sottoscritte dall Assicurato, dovrà rimanere in possesso del Contraente che si impegna a consegnarla tempestivamente alla Compagnia qualora ne faccia richiesta. Qualunque alterazione, variazione od aggiunta apportata al testo dei documenti di cui sopra, renderà nulla e quindi inoperante la garanzia di cui alla Dichiarazione di Adesione. Art.4 - Persone assicurabili È assicurabile ciascuna persona fisica che risponda a tutti i seguenti requisiti: a) abbia compiuto 18 anni di età alla data di sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione; b) risulti di età inferiore a 75 anni alla data di scadenza originaria del Prestito Personale; c) abbia stipulato un Prestito Personale di durata originaria non superiore a 120 mesi (compreso un eventuale periodo di preammortamento della durata massima di 6 mesi); d) abbia sottoscritto la Dichiarazione di Buona Salute contenuta nella Dichiarazione di Adesione; e) sia residente in Italia. Sono comunque escluse dalla presente Polizza Collettiva le persone non in possesso dei sopraindicati requisiti. Art.5 - Prestiti Personali cointestati Per ciascun Prestito Personale cointestato possono essere assicurati fino a due cointestatari; ciascun Assicurato deve essere in possesso dei requisiti di assicurabilità di cui all art.4 Persone assicurabili e deve risultare indicato nella Dichiarazione di Adesione. In caso di più cointestatari Assicurati, per ciascun Assicurato il Premio è calcolato sull intero importo richiesto del Prestito Personale e l eventuale Indennizzo in caso di Sinistro è quantificato sull intero importo finanziato del Prestito Personale. Art.6 - Pagamento del Premio e decorrenza dell Assicurazione L Assicurato è tenuto a versare il Premio presso il Contraente che provvede a trasmetterlo alla Compagnia. Per ciascun Assicurato l Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno di erogazione del Prestito Personale, a condizione che l Assicurato abbia sottoscritto la Dichiarazione di Adesione e la dichiarazione di buono stato di salute e che sia stato pagato il relativo Premio. 2 di 7
5 Art.7 - Durata e cessazione dell Assicurazione Per ciascun Assicurato l Assicurazione ha durata pari alla durata originaria del Prestito Personale (compreso eventuale periodo di preammortamento) sottoscritto dall Assicurato stesso. L Assicurazione cessa comunque, anche prima della scadenza sopra indicata, dalle ore 24 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi: a) decesso dell Assicurato; nel caso vi siano due Assicurati cointestatari del medesimo Prestito Personale, per l Assicurato non colpito da sinistro la copertura cessa anticipatamente e la Compagnia provvederà alla restituzione del premio non goduto secondo quanto previsto all art. 13; b) liquidazione di un indennizzo per invalidità totale permanente o malattia grave dell Assicurato derivante da altra copertura assicurativa; nel caso in cui vi siano due Assicurati cointestatari del medesimo Prestito Personale, l Assicurazione cessa per l altro Assicurato non colpito da sinistro; c) anticipata estinzione del Prestito Personale non dipendente dalla liquidazione della Prestazione Assicurata per decesso dell Assicurato; nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari del medesimo Prestito Personale, l Assicurazione cessa per tutti gli Assicurati e la Compagnia provvederà alla restituzione del premio non goduto secondo quanto previsto all art. 13; d) compimento da parte dell Assicurato del 75esimo anno di età; e) esercizio del diritto di recesso, come previsto dall art.9 Diritto di recesso dell Assicurato. f) accollo del Prestito da parte di terzi, come previsto dall articolo 1273 del Codice Civile. In nessun caso la Compagnia sarà obbligata a corrispondere alcuna Prestazione Assicurata per Sinistri accaduti oltre il termine di durata dell Assicurazione. Art.8 - Determinazione del Premio Per ciascun Assicurato, il Premio viene corrisposto in via anticipata e in unica soluzione per tutta la durata dell Assicurazione. Tale Premio (P) è determinato applicando la seguente formula: P = T * N * IR dove: P Premio unico anticipato; T tasso mensile finito, comprensivo di imposta, pari a 0,03134%; N durata originaria del Prestito Personale espressa in mesi interi (compreso eventuale periodo di preammortamento); IR importo richiesto del Prestito Personale. Nella tabella che segue si possono osservare alcune esemplificazioni degli importi di premio in relazione alla copertura assicurativa. In caso di cointestazione del Prestito Personale, l adesione alla Polizza da parte di più Assicurati comporta la corresponsione di un Premio per intero per ciascun Assicurato. Nella tabella che segue si possono osservare alcune esemplificazioni degli importi di premio in relazione alla copertura assicurativa. Entità del Premio Durata Capitale Anni 5 Anni ,00 188,04 376, ,00 470,10 940, ,00 658, ,28 3 di 7
6 Art.9 - Diritto di recesso dell Assicurato L Assicurato può recedere dall Assicurazione entro sessanta giorni dalla data di decorrenza dell Assicurazione. Il recesso deve essere effettuato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare alla filiale del Contraente ove è stato acceso il Prestito Personale; il Contraente ne darà quindi comunicazione alla Società. Qualora il Premio sia stato già corrisposto, la Compagnia provvederà al suo rimborso per il tramite del Contraente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso. Il Contraente utilizzerà l importo rimborsato per ridurre in pari misura il debito dell Assicurato in relazione al Prestito Personale. In caso di due Assicurati cointestatari del medesimo Prestito Personale, il recesso dall Assicurazione da parte di uno degli Assicurati non pregiudicherà la prosecuzione dell Assicurazione a favore dell altro Assicurato. Art.10 - Esclusioni Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso - senza limiti territoriali, senza tenere conto dei cambiamenti di professione e di attività sportiva - salvo nei casi in cui il decesso sia causato da: - dolo del Contraente o del Beneficiario; - partecipazione attiva dell Assicurato ad atti dolosi, scioperi, sommosse e tumulti popolari; - contaminazione biologica e/o chimica connessa direttamente o indirettamente ad atti terroristici; - guerra anche non dichiarata, insurrezioni e atti di terrorismo; - partecipazione attiva dell Assicurato a risse, tranne per il caso di legittima difesa; - uso di stupefacenti e medicine in dosi non prescritte dal medico o di stati di alcolismo acuto o cronico; - pratica di attività sportive professionistiche; - partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; - incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell equipaggio; - incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo); - guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l assicurato è privo della prescritta abilitazione; - trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.) - atti volontari di autolesionismo dell Assicurato o avvenuti quando questo si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da esso stesso procurato; - eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, inclusi gli stati di stress; - malattie e/o conseguenze di situazioni patologiche o di lesioni già diagnosticate all Assicurato al momento della sottoscrizione della Proposta di assicurazione; - infezione da virus HIV o sindrome o stato di immunodeficienza acquisita o stati assimilabili; - infortuni verificatesi prima della data di decorrenza della polizza; - suicidio, se avviene nei primi dodici mesi dalla decorrenza della garanzia. Art.11 - Prestazione Assicurata per singolo Assicurato La Prestazione Assicurata è variabile nel tempo e corrisponde in ogni momento al Capitale Residuo del Prestito Personale. Ai fini della determinazione del Capitale Residuo, si assume che tutte le rate previste nel piano di ammortamento, già scadute alla data del decesso, siano state regolarmente corrisposte. Nel caso di più Assicurati per uno stesso Prestito Personale cointestato, per ciascun Assicurato la Prestazione Assicurata è pari all intero importo di cui sopra. Art.12 - Limite della Prestazione Assicurata Per ciascun Sinistro la Prestazione Assicurata non potrà superare l importo di ,00. In nessun caso la Compagnia sarà tenuta a corrispondere per ciascun Assicurato un importo maggiore di ,00 anche nel caso l Assicurato stesso sia intestatario o cointestatario di più Prestiti Personali assicurati. 4 di 7
7 Art.13 - Estinzione anticipata del Prestito Personale - Rimborso rateo di Premio non goduto In caso di estinzione anticipata del Prestito Personale rispetto ai termini originariamente convenuti, non dipendente dalla liquidazione della Prestazione Assicurata per decesso dell Assicurato, la Compagnia restituirà all Assicurato, per il tramite del Contraente, la parte di Premio corrispondente al periodo di garanzia non goduto; nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari del medesimo Prestito Personale, il rimborso del Premio avverrà nei confronti di tutti gli Assicurati. Il calcolo dell importo da rimborsare per ciascun Assicurato sarà effettuato utilizzando la seguente formula: R = P * (N K - 2) * (N K 1) / [N * ( N + 1)] dove: R importo da rimborsare; P Premio unico anticipato; N durata originaria del Prestito Personale espressa in mesi interi (compreso eventuale periodo di preammortamento); K permanenza in Copertura espressa in mesi interi (il mese in cui decorre la copertura assicurativa viene considerato per intero, mentre, il mese in cui avviene l estinzione anticipata della copertura assicurativa non viene considerato). In caso di estinzione parziale del Prestito Personale l Assicurazione resta in vigore fino alla sua naturale scadenza e la Prestazione Assicurata verrà calcolata dalla Compagnia come se non fosse avvenuta l estinzione parziale. Art.14 - Estensione territoriale L Assicurazione è valida per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo purché la relativa documentazione sanitaria sia certificata da un medico italiano. Art.15 - Obblighi in caso di Sinistro In caso di decesso dell Assicurato gli aventi causa possono recarsi allo sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto o inviare la richiesta direttamente alla Compagnia mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Cnp UniCredit Vita S.p.A.: P.zza F. Durante, Milano, o contattare il servizio clienti al numero verde attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore e dalle ore alle ore Alla denuncia di Sinistro devono essere allegati i seguenti documenti: - richiesta di liquidazione firmata dagli aventi diritto; - copia della Dichiarazione di Adesione e della Dichiarazione di Buono Stato di Salute compilate e sottoscritte dall Assicurato, contenute nel modulo di domanda di Prestito Personale; - originale del certificato di morte dell Assicurato; - certificato del medico che ha constatato il decesso; - copia della cartella clinica se il decesso è avvenuto in ospedale; - copia della prima cartella clinica in cui è stata diagnosticata la malattia che ha causato il decesso; - copia del referto autoptico e delle indagini tossicologiche; - dichiarazione del Contraente attestante l importo residuo del finanziamento o, in alternativa, esplicita lettera di svincolo; - copia del verbale delle Autorità che hanno rilevato l incidente, in caso morte violenta o accidentale. La Compagnia si riserva il diritto di richiedere - per la disamina del sinistro - copia delle cartelle cliniche o dichiarazioni di altri medici curanti. In caso di morte violenta o accidentale (infortunio, suicidio, omicidio) occorre copia del verbale dell Autorità di P.S. o Giudiziaria, da cui si possano rilevare le circostanze del decesso. Per particolari situazioni di fatto, la Compagnia potrà richiedere eventuale documentazione suppletiva. Art.16 - Beneficiari In caso di decesso dell Assicurato il beneficio della prestazione assicurata spetta al Contraente (UniCredit Consumer Financing Bank S.p.A.) che accetta. Il pagamento della Prestazione Assicurata verrà quindi eseguito dalla Compagnia nei confronti del Contraente, quale Beneficiario dell Assicurazione, ed avrà piena efficacia liberatoria a favore della Compagnia stessa in relazione agli obblighi assunti da quest ultima in base alla Polizza Collettiva. 5 di 7
8 Il Contraente utilizzerà la Prestazione Assicurata corrisposta dalla Compagnia per la riduzione del debito dell Assicurato derivante dal Prestito Personale e renderà disponibile agli aventi diritto l eventuale eccedenza rispetto a tale debito. Il Contraente si impegna sin d ora a manlevare e tenere indenne la Compagnia da ogni pretesa che venga avanzata in relazione alla Polizza Collettiva. Art.17 - Pagamento della Prestazione Assicurata La Compagnia provvede al pagamento della Prestazione Assicurata dovuta in un unica soluzione entro trenta giorni dalla data di pervenimento della documentazione completa richiesta comprovante il Sinistro. Art.18 Regime Fiscale Regime fiscale dei premi I premi corrisposti in esecuzione di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall imposta sulle assicurazioni. Sono invece soggetti all imposta sulle assicurazioni i premi che sono corrisposti a fronte di coperture afferenti al ramo danni, quali nel caso del presente contratto l Invalidità Totale Permanente. L imposta sulle assicurazioni è pari al 2,5% del premio medesimo. I premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di Decesso o di Invalidità Permanente superiore al 5%, danno diritto annualmente ad una detrazione dall Imposta sul Reddito IRPEF dichiarato dall Assicurato alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Alla data di redazione del presente documento è facoltà dell Assicurato detrarre dalla suddetta imposta un importo pari al 19% dei premi versati per l assicurazione di cui sopra sino a euro 1.291,14. Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta. Per i percettori di redditi da lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta. Si specifica che il presente contratto prevedendo il pagamento di un premio unico anticipato, consente la detrazione fiscale del premio solo nel corso del primo anno. Regime fiscale delle prestazioni assicurate Le somme corrisposte relativamente alle prestazioni assicurate dal presente contratto sono esenti dall IRPEF. Art.19 - Dichiarazioni inesatte e reticenti Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art.20 - Comunicazioni Tutte le comunicazioni da parte del Contraente o dell Assicurato, con riferimento alla presente Polizza Collettiva, dovranno essere fatte per iscritto. Eventuali comunicazioni all Assicurato da parte della Compagnia saranno indirizzate all ultimo domicilio conosciuto dell Assicurato stesso. Art.21 - Prova È a carico di chi domanda la Prestazione Assicurata di provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini della Polizza Collettiva. Art.22 - Altre assicurazioni Resta convenuto che le coperture assicurative prestate dalla Compagnia con la presente Polizza Collettiva possono cumularsi con altre coperture assicurative contratte dall Assicurato. Art.23 - Modifiche dell Assicurazione Le eventuali modifiche dell Assicurazione devono essere provate per iscritto. Art.24 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 6 di 7
9 Art.25 - Cessione dei diritti L Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla presente Polizza Collettiva. Art.26 - Informazioni relative alla Compagnia CNP UniCredit Vita S.p.A., società soggetta a direzione e coordinamento di CNP Assurances S.A. La sede legale è in Piazza Francesco Durante 11, Milano (Italia) Recapito telefonico: Sito Internet: Indirizzo di posta elettronica: info@cnpvita.it CNP UniCredit Vita è stata autorizzata all esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 580 del 26/5/97 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 2/6/97. Società di revisione dell impresa: KPMG, via Vittor Pisani 25, Milano. Art.27 - Legislazione applicabile La legislazione applicabile alla presente Polizza Collettiva è quella italiana. Art.28 - Prescrizione dei diritti Ai sensi dell art.2952 del Codice Civile, i diritti dell Assicurato derivanti dalla presente Polizza Collettiva si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Art.29 - Reclami Per qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto è possibile scrivere a: CNP UniCredit Vita S.p.A. - Piazza F. Durante, Milano od inviare un fax al numero Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: CNP UniCredit Vita S.p.A., Ufficio Reclami, Piazza F. Durante, Milano, fax , info_reclami@cnpvita.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, telefono , corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 7 di 7
10 CNP UniCredit Vita S.p.A. - Milano - AGENZIE DELLE ENTRATE MILANO 2 CNP UniCredit Vita S.p.A. - Società soggetta a direzione e coordinamento di CNP Assurances S.A.. Sede Legale: P.zza Durante, Milano (ITALIA). Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con provv. ISVAP n 580 del 26/5/97 pubblicato sulla G.U. n 126 del 2/6/97. Capitale sociale Euro ,16 i.v.. Registro delle Imprese di Milano e C. Fiscale P. IVA Iscritta all Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n
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