REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE

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1 REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N 43 ) Delibera N 1107 del Proponente LUIGI MARRONI DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE Pubblicita /Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD) Dirigente Responsabile MARCO MENCHINI Estensore LOREDANA DE SIMIO Oggetto L.R. 51/09, art. 23: linee guida per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di studio professionale medico ed odontoiatrico e per la SCIA - Mantenimento dei requisiti degli studi soggetti ad autorizzazione. Presenti ENRICO ROSSI SALVATORE ALLOCCA ANNA RITA BRAMERINI LUCA CECCOBAO RICCARDO NENCINI CRISTINA SCALETTI GIANFRANCO SIMONCINI LUIGI MARRONI Assenti ANNA MARSON GIANNI SALVADORI STELLA TARGETTI ALLEGATI N 3 ALLEGATI Denominazion Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento 1 Si Cartaceo+Digitale Presentazione autorizzazione e SCIA 2 Si Cartaceo+Digitale rilascio autorizzazione 3 Si Cartaceo+Digitale mantenimento requisiti

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3 LA GIUNTA REGIONALE Vista la Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51, Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento e successive modifiche ed integrazioni che: - all art. 17, comma 1 stabilisce che il rilascio dell autorizzazione all esercizio degli studi professionali è attribuito al comune ove lo studio ha sede; - all art. 17, comma 2, prevede che siano soggetti ad autorizzazione gli studi professionali individuati dal regolamento attuativo della legge stessa; - all art. 19 prevede che siano soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) gli studi individuati dal suddetto regolamento che effettuano procedure terapeutiche e diagnostiche di minore invasività o di minor rischio per il paziente; - all art. 20 individua quanto forma oggetto di autorizzazione e di SCIA; - all art. 23 stabilisce che la Giunta regionale: 1. fornisce ai comuni le indicazioni necessarie per assicurare la dovuta omogeneità nelle modalità di svolgimento delle verifiche da parte dei dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali, nella formulazione degli atti di autorizzazione, per la presentazione della SCIA, nonché per la dichiarazione sostitutiva attestante il mantenimento dei requisiti, anche in relazione all obbligo di tenuta dell elenco regionale degli autorizzati e per l eventuale e successiva richiesta di accreditamento. 2. Per la formulazione degli atti autorizzativi, la presentazione delle relative domande e la presentazione della SCIA, indica: a) gli elementi che debbono obbligatoriamente essere esplicitati nella domanda di autorizzazione e di segnalazione certificata di inizio attività e negli atti comunali, per consentire l individuazione del soggetto richiedente, dello studio e delle attività svolte; b) la documentazione che deve essere allegata alla domanda o alla SCIA, con riferimento a ciascuno dei punti che formano oggetto di autorizzazione e di SCIA; Visto il regolamento emanato con D.P.G.R 24 dicembre 2010, n. 61/R Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie e successive modifiche ed integrazioni con il quale: - sono stati individuati come soggetti ad autorizzazione gli studi medici ed odontoiatrici che erogano prestazioni chirurgiche ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per il paziente, nonché procedure di diagnostica strumentale non complementare all attività clinica con refertazione per terzi, non comprese nell elenco di cui all articolo 13 del regolamento stesso; - sono stati individuati come soggetti a segnalazione certificata di inizio attività gli studi medici ed odontoiatrici che erogano esclusivamente le prestazioni a minore invasività elencate nell allegato B del regolamento stesso e gli studi medici ove l esercizio della diagnostica strumentale non invasiva è finalizzata alla refertazione per terzi; - sono stati approvati i requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici, generali e specifici per l esercizio di tali studi; Ritenuto, al fine di fornire ai comuni le indicazioni necessarie per assicurare la dovuta omogeneità nelle modalità di svolgimento delle verifiche da parte dei dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali, nella formulazione degli atti di autorizzazione, per la presentazione delle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché per la dichiarazione sostitutiva attestante il mantenimento dei requisiti, di dover: - approvare le linee guida per la richiesta dell autorizzazione e per la SCIA come da allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; - approvare le linee guida per il rilascio dell autorizzazione agli studi professionali medici ed odontoiatrici come da allegato 2 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4 - confermare le indicazioni operative per lo svolgimento delle attività di verifica fornite ai dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali con DGR n. 153 del 14 marzo 2011, allegato B, in quanto applicabili, anche ai fini delle verifiche del possesso dei requisiti per l esercizio degli studi professionali medici ed odontoiatrici soggetti ad autorizzazione e a SCIA con riferimento ai requisiti di cui agli allegati C e D del regolamento 24 dicembre 2010, n. 61/R. Il comune, in caso di SCIA, per poter adottare i provvedimenti nei termini previsti dall art. 19, comma 4, della L.R. 51/09, trasmette la SCIA al dipartimento di prevenzione dell azienda usl del territorio in cui è ricompreso il comune medesimo per le eventuali osservazioni di competenza; - approvare le indicazioni necessarie per la formulazione della dichiarazione sostitutiva attestante il mantenimento dei requisiti per l esercizio degli studi soggetti ad autorizzazione come da allegato 3 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; - dare incarico al dirigente regionale competente per materia di fornire modelli per la richiesta di autorizzazione, per la SCIA nonché per la dichiarazione sostitutiva del mantenimento dei requisiti, da mettere a disposizione dei comuni. Considerato opportuno prevedere, fra i documenti da allegare alla domanda di autorizzazione, liste di autovalutazione che consentano ai professionisti richiedenti di valutare e descrivere il proprio studio rispetto ai requisiti previsti; Ritenuto a tal fine di dover dare incarico al dirigente regionale competente per materia di approvare le liste di autovalutazione per gli studi soggetti ad autorizzazione; Considerato, inoltre, di dover chiarire che la documentazione allegata alla domanda di autorizzazione non è esaustiva. La documentazione ulteriore, a cui viene fatto riferimento nelle liste di verifica per dimostrare il possesso di alcuni requisiti, dovrà essere predisposta e resa disponibile al momento dell effettuazione della visita di verifica; Ritenuto pertanto di dover dare incarico al dirigente regionale competente per materia, ad integrazione delle indicazioni operative fornite ai dipartimenti di prevenzione, di approvare gli specifici indirizzi per la definizione dell elenco dei documenti che devono essere predisposti e resi disponibili al momento dell effettuazione della verifica; Vista la L.R. 23 aprile 2007, n. 23; A voti unanimi DELIBERA 1. di approvare le linee guida di presentazione della domanda di autorizzazione e della SCIA nonché la documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione, che prevede fra l altro liste di autovalutazione rispetto ai requisiti richiesti, come da allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. di approvare le linee guida per il rilascio dell autorizzazione agli studi professionali medici ed odontoiatrici come da allegato 2 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 3. di confermare le indicazioni operative per lo svolgimento delle attività di verifica, fornite ai dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali con DGR n. 153 del 14 marzo 2011, allegato B, in quanto applicabili, anche ai fini delle verifiche del possesso dei requisiti per l esercizio degli studi professionali medici ed odontoiatrici soggetti ad autorizzazione e a segnalazione certificata di inizio attività con riferimento ai requisiti di cui agli allegati C e D del regolamento 24 dicembre 2010, n. 61/R. Il comune, in caso di SCIA, per poter adottare i provvedimenti nei termini previsti dall art. 19, comma 4, della L.R. 51/09, trasmette la SCIA al dipartimento di prevenzione dell azienda usl del territorio in cui è ricompreso il comune medesimo per le eventuali osservazioni di competenza; 4. di approvare le indicazioni necessarie per la formulazione della dichiarazione sostitutiva attestante il mantenimento dei requisiti per l esercizio degli studi soggetti ad autorizzazione come da allegato 3 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 5. di dare incarico al dirigente regionale competente per materia di fornire modelli per la richiesta di autorizzazione, per la SCIA nonché per la dichiarazione sostitutiva del mantenimento dei requisiti, da mettere a disposizione dei comuni; 6. di dare incarico al dirigente regionale competente per materia di approvare le liste per l autovalutazione per gli studi soggetti ad autorizzazione quali strumenti di valutazione e descrizione dello studio rispetto ai requisiti previsti; 7. di chiarire che la documentazione allegata alla domanda di autorizzazione non è esaustiva. La documentazione ulteriore, a cui viene fatto riferimento nelle liste di verifica per dimostrare il possesso di

5 alcuni requisiti, dovrà essere predisposta e resa disponibile al momento dell effettuazione della visita di verifica; 8. di dare incarico al dirigente regionale competente per materia di approvare, ad integrazione delle indicazioni operative inerenti l attività di verifica dei dipartimenti di prevenzione di cui alla DGR 153/2011, gli specifici indirizzi per la definizione dell elenco dei documenti che devono essere predisposti e resi disponibili al momento dell effettuazione della verifica stessa. Il presente atto, unitamente agli allegati, è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell art. 5 comma 1 lettera f) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell articolo 18, comma 2 della medesima L.R. 23/2007. Il Dirigente Responsabile MARCO MENCHINI Il Direttore Generale EDOARDO MICHELE MAJNO SEGRETERIA DELLA GIUNTA IL DIRETTORE GENERALE ANTONIO DAVIDE BARRETTA

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