Capitolo 7. Il ramo assistenza e tutela legale. 1. L assicurazione assistenza

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1 Capitolo 7 Il ramo assistenza e tutela legale 1. L assicurazione assistenza L assicurazione tutela legale. 1. L assicurazione assistenza A) Nozione L art. 175 del Codice delle Assicurazioni definisce l assicurazione di assistenza come «il contratto con il quale l impresa di assicurazione, verso il pagamento di un premio, si impegna a fornire all assicurato una prestazione di immediato aiuto entro i limiti convenuti nel contratto, nel caso in cui l assicurato stesso si trovi in una situazione di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento fortuito. L aiuto può essere in denaro o in natura. Le prestazioni in natura possono essere fornite anche utilizzando personale e attrezzature di terzi». L assistenza assicurativa va distinta da quella non assicurativa che consiste nella messa a disposizione di un aiuto. Elemento distintivo dell assistenza assicurativa è (come in tutti i contratti assicurativi) l aleatorietà dell evento che genera la situazione di difficoltà o di emergenza (non prevedibile al momento della conclusione del contratto). Altro elemento distintivo è quello dell immediatezza dell intervento, che rappresenta l obbligazione principale e specifica dell assicurazione assistenza. L obbligazione indennitaria (cioè sostenere le spese dell emergenza) in questo ramo riveste un carattere accessorio rispetto all obbligazione principale, che è appunto intervenire immediatamente per risolvere l emergenza. L assicuratore, pertanto, si impegna a riguardo di eventi possibili e riceve un premio a fronte di questo impegno; indipendentemente dal se e dal quando si verifichi una richiesta di aiuto, egli sarà tenuto ad intervenire in aiuto dell assicurato al verificarsi dell evento e dovrà essere sempre all altezza degli impegni assunti. Il fornitore di servizi di assistenza non assicurativa, invece, non assume nessun impegno ex ante ma interverrà ex post nel momento in cui gli perviene la richiesta di aiuto, non riceve un premio ma un pagamento una volta fornita la specifica assistenza e potrà accettare o meno di svolgere il servizio. L art. 346 del Codice delle Assicurazioni si occupa dell attività di assistenza prestata da enti e società non assicurative e specifica che non costituisce esercizio di attività assicurativa nel ramo assistenza: a) la prestazione di servizi di manutenzione o riparazione, di assistenza a clienti e la sola indicazione o messa a disposizione, in qualità di semplice intermediario, di un aiuto;

2 356 Parte III - Tecnica assicurativa b) l attività di assistenza effettuata da un soggetto residente o avente sede in Italia in caso di incidente o di guasto meccanico di un veicolo avvenuti nel medesimo territorio, a condizione che l attività stessa risulti limitata alle seguenti prestazioni: 1. soccorso sul posto, effettuato utilizzando in prevalenza personale e mezzi propri; 2. trasporto del veicolo fino all officina più vicina o più idonea ad effettuare la riparazione ed eventuale accompagnamento, di regola con lo stesso mezzo di soccorso, del conducente e dei passeggeri fino al luogo più vicino, dal quale sia possibile proseguire il viaggio con altri mezzi. L ultima attività descritta al punto b), se effettuata da un impresa di assicurazione, costituisce prestazione assicurativa nel ramo assistenza e può essere fornita soltanto da imprese autorizzate dall IVASS. La prestazione di servizi di assistenza è resa possibile dalla formazione e dal funzionamento di un sistema complesso organizzato dall assicuratore per risolvere le emergenze, costituito da una centrale operativa e da una rete di fornitori di servizi sul territorio che può essere diretta, convenzionata e meno frequentemente occasionale. B) Le principali forme di assistenza assicurativa Le assicurazioni di assistenza più diffuse sul mercato sono: l assistenza tecnica auto che fornisce prestazioni come il soccorso stradale, la riparazione sul posto o in caso di insuccesso il traino del mezzo in panne. In caso di immobilizzo, il rimborso di spese di hotel dove soggiornare in attesa della riparazione del mezzo, biglietti di viaggio per proseguire il viaggio o tornare a casa oppure un auto sostitutiva fino alla riconsegna della propria. Se l assicurato ha preferito proseguire il viaggio o in caso di ritrovamento di veicolo rubato vengono pagate le spese per andare a recuperare il mezzo riparato o ritrovato. Sono rimborsate anche le spese di reperimento e spedizione di pezzi di ricambio, irreperibili in loco. Infine, possono essere previsti anche anticipi di denaro per spese di riparazione impreviste; l assistenza tecnica casa, che prevede l invio tempestivo di un tecnico che risolva situazioni di emergenza agli impianti domestici (es.: idraulico, elettricista, fabbro ecc.). L intervento urgente ha lo scopo di limitare i danni e i disagi dell assicurato, ma non comprende necessariamente la riparazione del guasto o della rottura; l assistenza sanitaria in caso di viaggio, che fornisce prestazioni come il rientro con l ausilio di personale sanitario e di mezzi idonei (aereo sanitario incluso), che può riguardare una persona che ha bisogno di trattamenti ospedalieri e viene portata in ospedale o già dimessa che deve rientrare al proprio domicilio. Qualora non fosse possibile intraprendere il viaggio di ritorno sono rimborsate le spese per il prolungamento del soggiorno. Inoltre sono coperti solitamente il viaggio di un familiare per permettere di raggiungere l assicurato e l anticipo spese di prima necessità.

3 Capitolo 7 - Il ramo assistenza e tutela legale 357 Il rischio assistenza, che è focalizzato sull emergenza e sul servizio piuttosto che sull indennizzo, si presta bene alle combinazioni con altri rischi. Le assicurazioni auto, salute e casa sono tipici esempi di polizze multirischi in cui l assistenza compare spesso in veste di garanzia accessoria; viceversa nell assicurazione turistica l assistenza in viaggio costituisce l aspetto principale della polizza. Va infine detto che l ISVAP disciplina, con il Regolamento n. 12 del , le condizioni di esercizio relative alle imprese di assicurazione che esercitano unicamente l attività di assistenza. Questo regolamento stabilisce i requisiti di professionalità del personale, le caratteristiche tecniche delle attrezzature e i modelli organizzativi necessari per l esercizio dell attività assicurativa nel ramo assistenza, calibrandoli sulla base delle dimensioni e della natura delle attività svolte. Il regolamento prevede la possibilità per le imprese di avvalersi di una struttura organizzativa preposta all erogazione delle prestazioni di assistenza interna o esterna (rete di collaboratori indipendenti) e di configurarla, in termini quantitativi e qualitativi, in funzione della specificità delle obbligazioni assunte. La struttura organizzativa si articolerà in genere in una Centrale Operativa incaricata della prima assistenza e di una rete di fornitori e referenti esteri cui è affidato il compito di garantire gli interventi su tutto il territorio per cui è valida la copertura assicurativa. In particolare se ci si avvale di una struttura organizzativa esterna, che costituisce la forma più diffusa sul mercato, le funzioni delegate, ad esempio la tipologia di prestazioni (tecniche, sanitarie o altro) o l affidamento della gestione dei sinistri, dovranno essere contrattualmente e chiaramente definite (attraverso ad esempio delle convenzioni) e inoltre dovrà essere chiaramente indicato all assicurato il referente cui rivolgersi in caso di evento che determini l attivazione della copertura. La vigilanza dell IVASS nei confronti di queste imprese autorizzate si estende anche alle verifiche sul personale e sui mezzi tecnici di cui le imprese stesse dispongono per fornire la prestazione. Le imprese di assicurazione che esercitano il ramo assistenza depositano, infine, in allegato al bilancio, una relazione dalla quale risultino il personale e le attrezzature di cui l impresa dispone per far fronte agli impegni assunti. 2. L assicurazione tutela legale A) Nozione e disciplina La disciplina relativa al ramo di tutela legale è attualmente prevista dall art. 173 del Codice delle Assicurazioni, che dà una definizione della tutela legale, dall art. 174, che definisce i diritti dell assicurato, e dagli artt. 163 e 164, che descrivono le modalità per la gestione dei sinistri. Il Codice delle Assicurazioni ha interamente abrogato il D.Lgs. 175/1995 (artt ) che in precedenza disciplinava questo ramo. Come appena detto, il primo comma dell art. 173 definisce la tutela legale come «il contratto con il quale l impresa di assicurazione, verso pagamento di un

4 358 Parte III - Tecnica assicurativa premio, si obbliga a prendere a carico le spese legali peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purché non proposta dall impresa che presta la copertura assicurativa di tutela legale». Le peculiarità di tale forma di garanzia assicurativa sono tali che il secondo comma del citato articolo consente che la tutela legale sia prestata cumulativamente con altre garanzie assicurative, anche con un unico contratto, purché, però, le sue caratteristiche, le condizioni contrattuali ad essa applicabili ed il relativo premio siano espressamente indicati in un apposita distinta sezione del contratto. L assicurato, in qualità di contraente debole nel rapporto, è particolarmente tutelato dalla legge che gli riconosce, ai sensi dell art. 174 del Codice delle assicurazioni, la libera scelta del legale in giudizio per la difesa, la rappresentanza e la tutela dei suoi interessi in un procedimento giudiziario o amministrativo (se compreso in polizza), o, nel caso in cui l assicurato si trovi in situazioni di conflitto di interessi con l impresa di assicurazione, la facoltà di scelta del professionista al quale affidare la tutela dei propri interessi; in quest ultimo caso le parti possono adire l autorità giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equità. Tale facoltà di scelta riconosciute all assicurato sono valide, anche se non indicate nel contratto, quando sono cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni: 1. l assicurazione di tutela legale è limitata a controversie derivanti dall utilizzazione di veicoli stradali nel territorio della Repubblica; 2. la medesima è collegata ad un contratto di assicurazione di assistenza da prestare in caso di incidente o guasto relativamente allo stesso veicolo; 3. né l impresa di assicurazione della tutela legale né l impresa di assicurazione dell assistenza esercitano il ramo della responsabilità civile. Qualora l impresa assicuri per la tutela legale entrambe le parti della controversia, queste devono essere assistite e rappresentate da avvocati, o altri soggetti abilitati dalla legislazione vigente, indipendenti dall impresa di assicurazione. Come già detto, in caso di disaccordo tra l assicurato e l impresa sulla gestione del sinistro, per evitare che l impresa riesca ad imporre per via del suo maggiore potere contrattuale la linea di condotta da seguire nella gestione dello stesso, le parti possono adire l autorità giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equità. Tale seconda facoltà deve essere esplicitamente prevista nel contratto. Ogni qualvolta sorga un conflitto di interessi tra l assicurato e l impresa di assicurazione o esista disaccordo in merito alla gestione dei sinistri, l impresa richiama per iscritto l attenzione dell assicurato sulla possibilità di avvalersi di questi diritti. Infine l art. 164 del Codice delle assicurazioni delinea la modalità di gestione dei sinistri che deve essere preventivamente comunicata all IVASS.

5 Capitolo 7 - Il ramo assistenza e tutela legale 359 L impresa nel gestire i sinistri deve adottare una delle seguenti modalità: 1. svolgere direttamente l attività di gestione dei sinistri e quella di consulenza; 2. affidarla ad un impresa distinta; 3. prevedere nel contratto il diritto per l assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi in caso di sinistro, non appena abbia il diritto di esigere l intervento dell impresa di assicurazione, a un avvocato o ad altro professionista abilitato dalla legge da lui scelto. Qualora l impresa si avvalga della facoltà di cui al punto 1, devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni: 1. se l impresa è multiramo, il personale di cui si avvale non deve svolgere, per conto della stessa, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in un altro ramo esercitato dall impresa; l impresa deve pertanto creare un ufficio ad hoc, autonomo con personale e competenza esclusiva; 2. indipendentemente dal fatto che l impresa sia multiramo o specializzata, il personale non deve svolgere, per conto di altra impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni contro i danni che abbia con la prima legami finanziari, commerciali o amministrativi, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in altri rami esercitati dall impresa con la quale intercorrono i predetti legami. Quando l impresa non intende creare un ufficio ad hoc, può avvalersi della facoltà di cui al punto 2 e cioè delegare la gestione dei sinistri ad altra impresa autorizzata alla gestione del ramo. L impresa deve dichiarare nel contratto se intende avvalersi di questa facoltà, indicando la denominazione sociale dell impresa alla quale affida la gestione dei sinistri. Quando questa impresa ha legami con un altra impresa che esercita le assicurazioni contro i danni, il personale incaricato della gestione dei sinistri o della relativa consulenza non può esercitare la stessa o analoga attività in altri rami esercitati da quest ultima impresa. Infine, l impresa può decidere di permettere all assicurato la libera scelta del legale sin dalla fase stragiudiziale o di consulenza. Tale scelta sarà la più onerosa in quanto viene esclusa la possibilità per l impresa di risolvere «in via bonaria» la vertenza gestendola con proprio personale e senza ricorrere immediatamente ad un legale. L impresa può adottare una diversa modalità operativa previa comunicazione all IVASS e con effetto solo per i contratti stipulati successivamente alla comunicazione medesima. B) Caratteristiche e oggetto della polizza tutela legale In linea con la definizione dell art. 173 del Codice delle Assicurazioni in una polizza tutela legale l assicuratore si obbliga, nei limiti del massimale convenuto, a: assumere in carico le spese legali (tra cui vanno incluse le spese di intervento di un legale, le spese di giustizia nel processo penale, e cioè le spese del processo che il condannato deve pagare allo Stato che le ha sostenute, le spese

6 360 Parte III - Tecnica assicurativa liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza dell assicurato e, infine, le spese del legale di controparte conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Compagnia) e peritali (di un consulente tecnico nominato dall assicurato e approvato dalla Compagnia es.: medico, ingegnere, commercialista ecc. o di intervento di un perito ovvero di un collegio peritale d ufficio, cioè nominato dall Autorità Giudiziaria); fornire prestazioni di altra natura, ovvero servizi di assistenza legale nonché di consulenza di cui l assicurato ha necessità per la difesa dei suoi interessi: in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento (civile, penale e salvo deroga amministrativo, normalmente escluso) o in sede extragiudiziale (es.: arbitrati). Le polizze tutela legale di solito contengono, però, anche le seguenti esclusioni: il pagamento di multe, ammende, sanzioni, che non sono assicurabili in base all art. 12 del Codice delle Assicurazione che include tra le operazioni vietate le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative (al fine di evitare appunto che venga rimosso l effetto sanzionatorio della pena), e gli oneri fiscali (es.: bolli, spese di registrazione di sentenze ecc., in quanto non si possono considerare spese difensive in senso stretto); dolo dell assicurato (è tuttavia in uso tra le Compagnie concedere una parziale deroga a riguardo, comprendendo, in alcuni casi, le vertenze sorte a seguito di imputazioni di dolo, salvo successivo proscioglimento da tale imputazione); le spese attinenti l esecuzione forzata oltre i primi due tentativi; controversie di natura amministrativa, fiscale e tributaria; controversie contrattuali nei confronti della Compagnia che presta l assicurazione (e ciò al fine di evitare determinate situazioni, ad esempio: assicurato di una polizza infortuni che utilizzi la garanzia spese peritali della polizza tutela legale per contestare una perizia della stessa Compagnia che ha sottoscritto entrambe le polizze). Caratteristica delle polizze tutela legale è anche quella di avere limiti territoriali e temporali ben definiti: per le controversie in ordine alla responsabilità di natura extracontrattuale la garanzia vale per l Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino e per tutti i paesi dell Unione Europea. La garanzia decorrerà dalle ore 24 del giorno di decorrenza della polizza (pagamento del premio); per le controversie riguardanti la responsabilità di natura contrattuale, la garanzia vale soltanto per l Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino e decorre trascorso un periodo di carenza (e cioè di non operatività della garanzia) di 90 giorni. C) Modalità di avviso e gestione del sinistro Per quanto riguarda le modalità di avviso e di gestione del sinistro, occorre anzitutto fare una considerazione sulla data di insorgenza dello stesso.

7 Capitolo 7 - Il ramo assistenza e tutela legale 361 Per insorgenza del sinistro si intende il momento in cui viene violata la norma di legge o si lede il diritto che origina la lite, in particolare: nell ambito penale coincide con il giorno in cui è stato commesso il reato; nell ambito «civile extracontrattuale» coincide con il giorno in cui si verifica l evento dannoso; nell ambito «civile contrattuale» coincide con il momento in cui è posto in essere il primo comportamento non conforme alle norme o ai patti concordati. La garanzia assicurativa opera per i casi che siano sorti durante il periodo di validità della polizza o 90 giorni dopo come detto precedentemente. In tal senso la polizza tutela legale si inquadra come polizza «loss occurrence». Per quanto riguarda le modalità di avviso del sinistro, la denuncia del sinistro dovrà contenere: l indicazione del numero di polizza dell agenzia; l esposizione precisa e veritiera dell evento oggetto della controversia con dettagliata documentazione relativa. Infine, ogni atto notificato all assicurato deve essere inviato alla Compagnia. Per quanto riguarda la gestione, la Compagnia si impegna a svolgere ogni attività per una definizione «bonaria» della vertenza. In caso di impossibilità della transazione e quindi giunti in fase giudiziale, l assicurato può indicare alla Compagnia il nominativo di un legale di sua fiducia; se l assicurato non provvede alla scelta del legale o del perito, la designazione verrà fatta dalla Compagnia. L assicurato deve in ogni caso informare la Compagnia dello svolgimento della vertenza. A controversia finita, in caso di esito favorevole, le somme recuperate spettano all assicurato e le spese legali alla Compagnia, in caso di esito sfavorevole, le spese legali saranno a carico della Compagnia comprese quelle di controparte, mentre invece saranno a carico dell assicurato le spese inflitte dal giudice (es.: multe, ammende, oneri fiscali e spese di registrazione delle sentenze). D) Confronto con la copertura spese legali di una polizza R.C. La polizza tutela legale precisa che, qualora coesista un assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia di tutela legale opera in secondo rischio. Pertanto la polizza legale entrerà in funzione solo dopo che è cessato l obbligo dell assicuratore R.C. (ricordiamo che l assicuratore R.C. è tenuto a difendere il proprio assicurato fino a quando ne ha interesse e cioè fino a che la parte lesa non sia stata tacitata) o quando tale obbligo non operi per mancato funzionamento della garanzia o per l eccedenza di quanto dovuto (superamento del quarto del massimale R.C. o danno che supera il massimale o per spese di difesa penali, che come ricordiamo non sono coperte dall assicurazione R.C. che garantisce soltanto le spese di difesa civile).

8 362 Parte III - Tecnica assicurativa In conclusione possiamo riassumere i limiti delle garanzie spese legali presenti nell assicurazione R.C. nei seguenti punti: sono coperti solo i sinistri passivi (e cioè in caso di danno subito dall assicurato e non in caso di recupero di risarcimenti dovuti); la garanzia spese legali di un assicurazione R.C. non agisce se non è operante la copertura di base e quindi in caso di danni conseguenti a sinistri non coperti o esclusi; le spese legali per resistere all azione del danneggiato sono dovute solo fino a quando la Compagnia ne ha interesse e cioè fino al momento dell indennizzo con tacitazione del danneggiato; in caso di vertenza di R.C. il legale è scelto dalla Compagnia, mentre nella copertura tutela legale dall assicurato; le spese legali sono rimborsate nel limite del quarto del massimale e ripartite in proporzione al rispettivo interesse se superano il massimale. E) Le principali polizze tutela legale presenti sul mercato Le attuali polizze tutela legale si distinguono in quelle relative: ai veicoli a motore, vita privata, professionisti, enti pubblici e aziende. Quest ultime sono molto importanti oggi perché garantiscono anche la difesa penale nel procedimento instauratosi a carico del legale rappresentante dell azienda o di dirigenti o altri dipendenti, per infortunio sul lavoro di un dipendente o per una violazione in materia di sicurezza sul posto di lavoro. Normative che sono state inasprite con il nuovo Testo Unico sulla Sicurezza, ovvero il D.Lgs , n. 81 e successive modificazioni. F) L importanza del ramo tutela legale Oggi chi si trova coinvolto in una controversia, giudiziale o extragiudiziale, deve affrontare oneri economici considerevoli; in caso di lite ciascuna delle due parti deve sostenere spese per consulenze e assistenze legali ed oneri accessori come ad esempio spese per investigazioni e per perizie; inoltre chi perde la controversia è tenuto a pagare le spese sostenute dalla controparte. In Italia la lunga durata dei processi aggrava ulteriormente l onere connesso al ricorso alla giustizia per far valere i propri interessi. Questa considerazione ci fa capire come l assicurazione di tutela legale può assumere un ruolo importante consentendo a tutti il ricorso alla giustizia e l accesso ad un servizio legale di qualità. Un altra osservazione da fare è che l attività professionale diviene ogni anno più complessa e specialistica ed anche i costi che possono derivare in caso di condanna al risarcimento del danno crescono costantemente. Le ipotesi di responsabilità per un professionista possono essere le più varie: può essere chiamato a risarcire il danno l ingegnere che sbagli i calcoli per la costruzione di un muro, il commercialista che dia un parere errato al cliente, il medico che effettui una diagnosi sbagliata, l avvocato che si dimentichi il termine per

9 Capitolo 7 - Il ramo assistenza e tutela legale 363 proporre appello. è un dato di fatto, quindi, che frequentemente viene riconosciuta la responsabilità civile del professionista in conseguenza di suoi errori od omissioni e crescono anche, e grandemente, gli importi a suo carico per il risarcimento del danno provocato. L assicurazione di responsabilità civile del professionista è quindi un «investimento» importante per poter svolgere la professione con la dovuta tranquillità e non incorrere in spese di risarcimento superiori alle proprie possibilità. Per una tutela più ampia, il professionista dovrà però aggiungere alla polizza di responsabilità civile professionale anche le garanzie relative all assicurazione di tutela legale. L assicurazione di tutela legale può assumere un ruolo importante anche nel garantire una maggiore tutela e protezione non solo ai professionisti, ma anche ad aziende ed enti pubblici. Altro ulteriore fattore di sviluppo del settore è rappresentato dall obbligatorietà prevista dai principali Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (es.: CCNL del commercio, CCNL tessile) di stipulare una polizza tutela legale o per lo meno di garantire la copertura delle spese legali necessarie a tutelare i dirigenti o i quadri per fatti connessi all espletamento delle loro mansioni o compiti d ufficio o dall abrogato art. 22 del D.P.R. 347/1983 che poneva a carico degli Enti Locali l assistenza legale in sede processuale dei propri dipendenti.

10 364 Parte III - Tecnica assicurativa Questionario 1) Qual è la prestazione garantita dall assicuratore nella polizza assistenza? A) Indennizzare le spese sostenute in caso di emergenza o difficoltà dell assicurato. B) Prestare un servizio di manutenzione, riparazione, assistenza ai clienti mettendo a disposizione un aiuto. C) Fornire all assicurato un immediato aiuto nel caso in cui lo stesso si trovi in difficoltà. 2) Quali sono i requisiti fondamentali di una Compagnia che opera nel ramo assistenza? A) Disporre di una rete propria, convenzionale o occasionale. B) Disporre di una centrale operativa e di una rete calibrata in base alla natura delle prestazioni. C) Disporre di una rete propria e di una centrale operativa. 3) Le prestazioni di una polizza assistenza auto sono: A) Attività di assistenza in caso di incidente o guasto meccanico con soccorso con mezzi propri. B) Attività di assistenza in caso di incidente o guasto che include il soccorso, il traino e altri servizi aggiuntivi. C) Il soccorso stradale da parte di ACI o della rete Europ Assistance. 4) Qual è la prestazione garantita dall assicuratore nella polizza tutela giudiziaria? A) Prendere a carico le spese legali per la difesa degli interessi dell assicurato in sede giudiziale ed extragiudiziale. B) Prendere a carico le spese legali e peritali per la difesa degli interessi dell assicurato in sede giudiziale ed extragiudiziale. C) Prendere a carico le spese legali e peritali per la difesa degli interessi dell assicurato in sede giudiziale. 5) In base al Codice delle Assicurazioni in quali casi è consentita la libera scelta del legale da parte dell assicurato? A) Sempre. B) Per la difesa in giudizio. C) Per la difesa in giudizio e in caso di conflitto di interessi con la Compagnia. 6) Quali sono i limiti delle spese legali comprese nella polizza R.C. ai sensi del Codice Civile? A) La garanzia R.C. vale solo per i sinistri attivi. B) Non operano se i sinistri R.C. non sono coperti o sono esclusi. C) Sono rimborsate nel limite del massimale R.C.

11 Capitolo 7 - Il ramo assistenza e tutela legale 365 7) Quali sono le modalità consentite dalla vigente legge in materia di gestione sinistri di tutela legale? A) Svolgere direttamente l attività di gestione, delegarla ad altra impresa o prevedere direttamente di affidare la tutela ad un legale a scelta dell assicurato al momento del sinistro. B) Viene sempre prevista la possibilità di affidare la tutela ad un legale a libera scelta dell assicurato al momento del sinistro. C) Svolgere direttamente l attività di gestione o delegarla ad altra impresa. 8) Come si deve comportare l assicuratore in presenza di garanzie di tutela legale vendute congiuntamente ad altri rami assicurativi? A) Il premio tutela deve essere sempre indicato separatamente rispetto a quello relativo ad altri rami. B) Il premio e le condizioni contrattuali devono essere indicati in una sezione distinta. C) Le condizioni contrattuali devono essere indicati in una sezione distinta. 9) Quali sono le implicazioni di un danno contrattuale nella copertura tutela legale? A) In caso di danno contrattuale la garanzia vale solo per l Italia e c è una carenza di 90 giorni. B) In caso di danno extracontrattuale è un periodo di carenza di 90 giorni. C) In caso di danno contrattuale la garanzia vale solo per l Italia. 10) Quale è la differenza tra assistenza giudiziale ed extragiudiziale? A) La prima è l attività con la quale l avvocato assiste il proprio cliente avanti gli organi giudiziari; con la seconda si intende l attività tesa verificare la possibilità di porre fine al contenzioso con rinuncia ad adire all autorità giudiziaria. B) La prima è l attività con la quale l avvocato assiste il proprio cliente avanti gli organi giudiziari; con la seconda si intende l attività di consulenza prima del processo. C) La prima è l attività con la quale l avvocato assiste il proprio cliente avanti gli organi giudiziari; con la seconda si intende l attività di un perito o di un collegio di periti nominato dall autorità giudiziaria per accertare i fatti prima del processo. 11) Come può essere definita nella garanzia tutela legale l insorgenza del sinistro in campo penale? A) Giorno in cui si è commesso il reato. B) Giorno in cui il reato viene comunicato alla Compagnia. C) Giorno in cui è stata notificata la citazione a giudizio. 12) Quali tra le seguenti sono esclusioni generali della polizza tutela legale? A) Le ipotesi di colpa grave. B) Spese relative ad esecuzione forzata. C) Controversie di natura amministrativa.

12 366 Parte III - Tecnica assicurativa Risposte Commentate 1) La risposta esatta è la C). L art. 175 del Codice delle Assicurazioni definisce l assicurazione di assistenza come «il contratto con il quale l impresa di assicurazione, verso il pagamento di un premio, si impegna a fornire all assicurato una prestazione di immediato aiuto entro i limiti convenuti nel contratto». L assistenza assicurativa va distinta da quella non assicurativa che consiste nella messa a disposizione di un aiuto. L obbligazione indennitaria (cioè sostenere le spese dell emergenza) in questo ramo riveste un carattere accessorio rispetto all obbligazione principale, che è appunto intervenire immediatamente per risolvere l emergenza. 2) La risposta esatta è la B). Una centrale operativa e una rete sono i requisiti fondamentali per operare. La rete non deve essere necessariamente propria, ma può essere anche di terzi (con cui si ha una convenzione o meno). 3) La risposta esatta è la B). Il contenuto della garanzia consiste nell assistenza in caso di incidente o guasto e include il soccorso, il traino e altri servizi aggiuntivi. 4) La risposta esatta è la B). Sono incluse sia le spese legali che quelle peritali sostenute sia in sede giudiziale che extragiudiziale. 5) La risposta esatta è la C). La libera scelta non è possibile sempre, ma soltanto per la difesa in giudizio e in caso di conflitto di interessi con la Compagnia. è possibile tuttavia che la Compagnia scelga una modalità di gestione dei sinistri che prevede la possibilità di scelta di un legale da subito e quindi nel momento in cui l assicurato richieda l intervento della Compagnia. 6) La risposta esatta è la B). La garanzia spese legali di un assicurazione R.C. non agisce se non è operante la copertura di base e quindi in caso di danni conseguenti a sinistri non coperti o esclusi. Le spese legali inoltre sono rimborsate nel limite del quarto del massimale. 7) La risposta esatta è la A). La Compagnia potrà svolgere la gestione sinistri direttamente delegandola ad un altra impresa oppure prevedere la tutela di un legale già al momento della denuncia del sinistro. 8) La risposta esatta è la B). Sia il premio che le condizioni contrattuali devono essere indicati in una sezione distinta. 9) La risposta esatta è la A). Nella polizza tutela legale la difesa per danni contrattuali vale solo se verificatisi in Italia e decorsi 90 giorni dalla data di inizio della polizza. 10) La risposta esatta è la A). La differenza tra i due tipi di assistenza legale offerta da un avvocato consiste nel fatto che viene prestata prima o dopo l inizio del processo. 11) La risposta esatta è la A). In questo caso rileverà il giorno in cui è stato commesso il reato. 12) La risposta esatta è la C). La polizza tutela legale esclude espressamente le controversie di natura amministrativa.

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