PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE

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1 PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI E AA.GG. Servizio Provveditorato ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE ART. 1. OGGETTO 1.A. - Il presente contratto ha per oggetto il servizio assicurativo riguardante le polizze allegate: Polizza n 1 - Assicurazione infortuni Polizza n 2 - Assicurazione responsabilità civile verso terzi e verso dipendenti Polizza n 3 - Assicurazione furto, rapina e portavalori Polizza n 4 - Assicurazione incendio, atti vandalici ed eventi speciali immobili e relativi contenuti Polizza n 5 - Responsabilità civile dirigenti e funzionari Polizza n 6 - Tutela legale Polizza n 7 KasKo auto dipendenti Polizza n 8 - R.C. auto Auto rischi diversi 1. B. - STIPULA POLIZZE ULTERIORI PER ADESIONE - La Compagnia si obbliga, inoltre, a stipulare con i dipendenti della Provincia di Cagliari di fascia D (dalla D1alla D6) che ne facessero richiesta, la polizza n 5, intendendosi, in tal caso per Dirigente o Funzionario incaricato di posizione organizzativa, il Funzionario di Fascia D. I funzionari amministrativi potranno stipulare la polizza 5/A al costo per persona che verrà offerto dalla Compagnia in sede di gara. I funzionari tecnici potranno stipulare, oltre alla polizza 5/A, anche la polizza 5/B, al costo per persona che verrà offerto dalla Compagnia in sede di gara. Il rapporto tra la Compagnia e il singolo dipendente sarà disciplinato dalle norme contenute nel presente capitolato e nelle polizze sopra richiamate. ART. 2 - DEFINIZIONI Nel testo (e nelle polizze) che segue si intendono per: Assicurazione : il Contratto di Assicurazione; Polizza : il documento che prova l assicurazione; Contraente : il soggetto che stipula l assicurazione, cioè la Provincia di Cagliari; Assicurato : il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; Compagnia : la Compagnia Assicuratrice; Premio : la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia; CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 1

2 Indennizzo : la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro; Cose : sia gli oggetti materiali sia gli animali; Sinistro : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; Subappaltatore : la persona fisica, o giuridica cui l Assicurato ha ceduto a norma di Legge l esecuzione di una parte dei lavori; Scoperto : percentuale variabile del danno che rimane a carico dell Assicurato; Franchigia : parte fissa del danno che rimane a carico dell Assicurato; Dipendenti : le persone iscritte, al momento del verificarsi del sinistro, nel libro paga tenuto dall Assicurato a norma di Legge, ovvero Personale sia in ruolo che a tempo determinato; Rischio : la probabilità del verificarsi del sinistro; ART. 3 - RAPPORTI TRA CONTRAENTE E COMPAGNIA Per il Contraente, i rapporti con la Compagnia saranno gestiti dall Ufficio Assicurazioni, presso il Servizio Provveditorato della Provincia. I nominativi e i numeri di telefono delle persone responsabili saranno comunicati prima dell inizio del contratto. La compagnia si impegna a far conoscere, entro gli stessi termini, i nominativi e il recapito telefonico delle persone incaricate della gestione del contratto e della gestione e liquidazione dei sinistri. ART. 4 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt c.c. L Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art.1898 c.c.. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell Assicurato ai sensi dell art.1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Tuttavia, l omissione incompleta o inesatta della dichiarazione da parte dell assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano tuttavia il diritto all indennizzo, sempreché tali ammissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati. ART. 5 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere approvate per iscritto. ART. 6 - ALTRE ASSICURAZIONI Il contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli assicurati o il contraente stesso avessero in corso o stipulassero con altre compagnie, salvi i casi espressamente previsti dalle singole polizze. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 2

3 ART. 7 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO Il contratto ha durata triennale: dalle ore del 01/02/2014 alle ore del 01/02/2017. In considerazione alle peculiarità della condizione in cui si trova l Amministrazione Provinciale di Cagliari, a seguito dell emanazione della L. R. n. 11/2012, che prevede lo scioglimento delle Province, il venir meno dell Ente determinerà la cessazione di diritto degli effetti del contratto, trascorso un mese dall eventuale trasferimento di funzioni ad altro Ente, fermo restando la facoltà del medesimo di mantenere il contratto in essere. La suddetta disposizione costituisce condizione risolutiva ai sensi dell art del codice Civile. Pur essendo il contratto stipulato per una durata superiore ad un anno, la società ed il contraente hanno la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun anno assicurativo mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. Non è prevista alcuna revisione prezzi, ma esclusivamente la regolazione del premio di cui al successivo art. 9. ART. 8 - PAGAMENTO DEL PREMIO Il premio verrà versato con cadenza semestrale. Il contraente è tenuto al pagamento della prima rata del premio, all'agenzia alla quale è stata assegnata la Polizza (oppure direttamente alla Compagnia, secondo le eventuali indicazioni in sede di gara), entro 30 gg. dalla decorrenza della stessa ferma restando la validità, l'efficacia e l'effetto della copertura come previsto nei precedenti articoli. Il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima si intende fissato sempre in 30 gg. In caso di ritardo la garanzia sarà sospesa dalle ore del 90 giorno e riprenderà vigore alle ore del giorno di pagamento del premio fermo restando il diritto della Compagnia al pagamento di quanto ad essa dovuto. La Ditta assume l obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell art. 3 della L. n. 136/2010, comunicando al Servizio Provveditorato dell Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, accesi presso banche o presso società Poste Italiane SpA, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. ART. 9 - REGOLAZIONE DEL PREMIO Il premio, per la parte convenuta in base ad elementi di rischio variabile, viene anticipato in via provvisoria nell importo risultante dal conteggio indicato nell offerta (modulo predisposto dall amministrazione) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, l assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari come risultanti dal conto consuntivo o da altri atti ufficiali dell Ente. Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni dalla relativa comunicazione. Il pagamento da parte dell Ente è subordinato all invio, da parte della Compagnia, del conteggio della differenza, che dovrà essere vistato per regolarità dall Ufficio Assicurazioni della Provincia. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3

4 Se l assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva. Rimane salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata la risoluzione del contratto. Se il contratto non è ancora scaduto, non si ha sospensione dell assicurazione. Per i contratti scaduti, se l assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la società fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti per il periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. ART. 10 SERVIZIO INFORMATIVO SUI SINISTRI La compagnia dovrà fornire all Assicurato un servizio informativo sull andamento dei sinistri. Le informazioni, da fornirsi con cadenza semestrale, ovvero a seguito di specifica richiesta, da parte del Contraente, entro quindici giorni dal ricevimento della medesima, dovranno contenere l aggiornamento dei sinistri denunciati, dei sinistri liquidati, della causa dei sinistri, dell ammontare delle somme liquidate, delle cause relative alla mancata liquidazione dei sinistri. Alla fine di ogni anno la Compagnia dovrà comunicare al contraente l ammontare delle somme poste a riserva per sinistri non ancora liquidati. ART. 11 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA In deroga a quanto previsto dall art c.c. la compagnia rinuncia all azione di rivalsa nei confronti di Società consociate, collegate, controllate, amministratori e dipendenti dell'assicurato e delle Società controllate, consociate e collegate, fornitori, clienti e persone di cui devono rispondere l'assicurato e/o il Contraente salvo il caso di dolo e sempre che la Provincia non eserciti, a sua volta, azione di responsabilità verso il responsabile. Rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art Codice Civile nei confronti dei proprietari e sublocatari degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e subconduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione, salvo il caso di dolo. ART. 12 ISTITUZIONE UFFICIO SINISTR I Qualora nel territorio della Provincia di Cagliari non sia già presente un Ufficio Sinistri e/o una Agenzia Generale, la compagnia si impegna ad istituirlo entro tre mesi dall aggiudicazione dell appalto. Il mancato adempimento al precedente obbligo comporterà la risoluzione del contratto, con preavviso stabilito a discrezione del contraente. In caso di successiva chiusura dell Ufficio Sinistri e/o Agenzia Generale (durante la vigenza del contratto) le conseguenze saranno analoghe. In seguito alla risoluzione prevista dal presente articolo, il contraente non sarà tenuto al rimborso della quota di premio relativa al periodo assicurativo non goduto. ART OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso per iscritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 gg. da quando ne ha avuto conoscenza. L Assicurazione, entro i 30 giorni successivi, comunica all assicurato il numero di sinistro, chiede gli eventuali dati ulteriori per l istruttoria, e comunica la data presunta di chiusura del sinistro. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 4

5 Alla chiusura del sinistro, l assicurazione deve dare notizia completa all Assicurato dell esito della pratica. ART RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni denuncia di sinistro e comunque fino al 60 giorno da cui la società ha pagato o rifiutato l'indennizzo, la società ha la facoltà di recedere dal contratto a mezzo raccomandata o telex, con preavviso di 90 giorni. In tal caso la società rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. La stessa facoltà è riconosciuta all Assicurato. In tali casi la società rimborserà il rateo di premio pagato e non goduto. ART. 15 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO In tutti i casi dubbi, le clausole si interpretano nel senso più favorevole all assicurato. ART FORO COMPETENTE Il foro competente per le controversie relative l'esecuzione del presente contratto è quello di Cagliari. ART. 17 IMPOSTE E TASSE 1. Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'impresa ART RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non espressamente regolato, derogato, precisato, con il presente capitolato valgono le norme legislative (con espresso richiamo al Codice Civile) e regolamentari e la normativa ANIA. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 5

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