Studio Paolo Simoni. Dottori Commercialisti Associati CIRCOLARE N. 22/2015 NOVITA IN MATERIA DI IVA DAL 2015 SUI SERVIZI DIGITALI
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1 Dott. Paolo Simoni Dott. Grazia Marchesini Dott. Alberto Ferrari Dott. Federica 0 Simoni Rag. Lidia Gandolfi Dott. Francesco Ferrari Dott. Enrico Ferra Dott. Agostino Mazziotti Bologna, 10/04/2015 Ai Signori Clienti Loro Indirizzi CIRCOLARE N. 22/2015 NOVITA IN MATERIA DI IVA DAL 2015 SUI SERVIZI DIGITALI A decorrere dal 1 gennaio 2015 sono entrate in vigore particolari modifiche previste dalla Direttiva 2006/112/CE (ulteriormente modificata dalla direttiva 2008/8/UE) alla normativa IVA relativamente al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi di telecomunicazione (Telecommunication), di radiodiffusione (Broadcasting) e di servizi prestati tramite mezzi elettronici (E-Commerce), servizi che per comodità verranno identificati nella presente circolare con l acronimo anglosassone T.B.E. Le modifiche comunitarie sono state recepite dal legislatore italiano tramite un Decreto Legislativo, approvato dal Governo lo scorso 27 marzo, con il quale si è riscritto in diversi punti la normativa IVA nazionale (DPR 633/72). DEFINIZIONI E DIFFERENZE: COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO ED INDIRETTO Il Commercio elettronico, con il quale si effettuano transazioni commerciali di beni o servizi utilizzando tecnologie informatiche, può essere così distinto: COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO, nel quale sono ricomprese le operazioni che hanno ad oggetto beni immateriali o servizi messi a disposizione del destinatario in forma digitale ed attraverso una rete elettronica. La cessione e la consegna del bene immateriale avviene esclusivamente tramite il canale telematico pertanto l oggetto della transazione non è mai tangibile. I servizi prestati tramite mezzi elettronici, come riportato nel Regolamento UE n. 282/2011, Art. 7, comma 1, comprendono i servizi forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell informazione. Ai sensi dell art. 7, comma 2, del predetto regolamento, nell ambito del commercio elettronico sono ricompresi i seguenti servizi forniti esclusivamente tramite internet o una rete elettronica: a) la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti; studio@studioassociatosimoni.it Sito:
2 b) i servizi che veicolano o supportano la presenza di un'azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web; c) i servizi automaticamente generati da un computer attraverso Internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario; d) la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on-line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer; e) le offerte forfettarie di servizi Internet (Internet service packages, ISP) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso a Internet e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti on-line, ecc.). Una elencazione a titolo esemplificativo di servizi rientranti nell attività di commercio elettronico diretto viene proposta anche dall allegato I del succitato regolamento UE che di seguito si riporta: 1. FORNITURA DI SITI WEB E WEB-HOSTING, GESTIONE A DISTANZA DI PROGRAMMI E ATTREZZATURE a) hosting di siti web e di pagine web; b) manutenzione automatica di programmi, remota e on line; c) amministrazione remota di sistemi; d) conservazione (warehousing) dei dati on-line, quando dati specifici sono conservati e recuperati elettronicamente; e) fornitura on-line di spazio sul disco in funzione delle richieste. 2. FORNITURA DI SOFTWARE E RELATIVO AGGIORNAMENTO a) Accesso o scaricamento di software, tra cui programmi di aggiudicazione/contabilità, software antivirus e loro aggiornamenti; b) bannerblocker, ossia software per bloccare la comparsa di banner pubblicitari; c) driver di scaricamento, come il software di interfaccia tra computer e periferiche quali le stampanti; d) installazione automatica on line di filtri per i siti web; e) installazione automatica on line di sbarramenti (firewalls). 3. FORNITURA DI IMMAGINI, TESTI E INFORMAZIONI E MESSA A DISPOSIZIONE DI BASI DI DATI a) accesso o scaricamento di temi dell'interfaccia grafica;
3 b) accesso o scaricamento di fotografie e immagini o salvaschermi; c) contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche; d) abbonamento a giornali o riviste on line; e) siti personali (weblog) e statistiche relative ai siti web; f) notizie, informazioni sul traffico e previsioni meteorologiche on line; g) informazioni on line generate automaticamente da software sulla base di immissioni di dati specifici da parte del cliente, come dati di tipo giuridico o finanziario, compresi dati sui mercati azionari ad aggiornamento continuo; h) fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina o un sito web; i) utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su Internet. 4. FORNITURA DI MUSICA, FILM, GIOCHI, COMPRESI I GIOCHI DI SORTE O D AZZARDO, PROGRAMMI O MANIFESTAZIONI POLITICI, CULTURALI, SPORTIVI, SCIENTIFICI O DI INTRATTENIMENTO a) accesso o scaricamento di musica su computer e su telefoni cellulari; b) accesso o scaricamento di sigle o brani musicali, suonerie o altri suoni; c) accesso o scaricamento di film; d) scaricamento di giochi su computer e su telefoni cellulari; e) accesso a giochi on line automatici dipendenti da Internet o reti elettroniche analoghe, nei quali i giocatori sono geograficamente lontani gli uni dagli altri; 5. FORNITURA DI PRESTAZIONI DI INSEGNAMENTO A DISTANZA a) Tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funziona attraverso Internet o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analoga vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente; b) libri di esercizi completati dagli studenti on-line e corretti e valutati automaticamente, senza intervento umano. Tra i servizi di commercio elettronico diretto (E-Commerce), cioè quei servizi prestati esclusivamente tramite mezzi elettronici, non rientrano: - i servizi di teleradiodiffusione; - i servizi di telecomunicazione; - i beni per i quali l'ordine o la sua elaborazione avvengano elettronicamente; - i CD-ROM, i dischetti e supporti fisici analoghi; - il materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste;
4 - i CD e le audiocassette; - le video cassette e i DVD; - i giochi su CD-ROM; - i servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica; - i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto; - i servizi di riparazione materiale off-line delle apparecchiature informatiche; - i servizi di conservazione dei dati off-line; - i servizi pubblicitari, ad esempio su giornali, manifesti e in televisione; - i servizi di help-desk telefonico; - i servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta; - i servizi tradizionali di vendita all'asta che dipendono dal diretto intervento dell'uomo, indipendentemente dalle modalità di offerta; - prenotazione in linea di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini; - prenotazione in linea di soggiorni alberghieri, autonoleggio, servizi di ristorazione, trasporto passeggeri o servizi affini. COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO, nel quale sono ricomprese le operazioni che hanno ad oggetto beni materiali messi a disposizione del destinatario utilizzando lo scambio per corrispondenza. Si precisa che le novità ai fini IVA decorrenti dal 2015 non hanno interessato il commercio elettronico indiretto il cui trattamento impositivo si basa su regole già note, che non verranno esaminate nella presente circolare, che attengono allo status del cliente (privato o soggetto passivo iva) ed al luogo di partenza dei beni acquistati. NOVITA AI FINI IVA DAL 2015 Il principio generale introdotto dalla direttiva comunitaria 2008/8/UE prevede che il luogo di imposizione per tutte le prestazioni di servizi sia quello in cui avviene il consumo effettivo del servizio stesso. A decorrere dal 1 gennaio 2015, per le sole transazioni con privati (Business to Consumer abbreviato in B2C), tutte le prestazioni di servizi T.B.E. cioè di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e i servizi prestati tramite mezzi elettronici sono imponibili nel luogo di stabilimento del destinatario.
5 E da rilevare come l intento del legislatore comunitario sia quello di assoggettare alle nuove modifiche in materia di IVA solo i servizi suddetti (T.B.E.) resi esclusivamente nei confronti di consumatori finali italiani e comunitari (B2C) a prescindere dal luogo di stabilimento del prestatore soggetto passivo (UE o Extra- UE). MINI SPORTELLO UNICO (Mini One Stop Shop o M.O.S.S.) In un ottica di semplificazione degli adempimenti ai fini iva, il legislatore comunitario (e conseguentemente quello italiano, dopo il recepimento della Direttiva Comunitaria sopra citata) ha voluto agevolare i fornitori di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di commercio elettronico diretto prestati nei soli confronti di soggetti privati residenti o domiciliati in Italia o nell UE. Dal 2015, tramite l adesione al Mini Sportello Unico (M.O.S.S.), i soggetti passivi comunitari (UE) e non comunitari (Extra-UE) possono assolvere gli obblighi IVA in un solo stato dell Unione Economica Europea, evitando così l identificazione in ogni stato UE di consumo dei servizi. In particolare, l operatore, previa registrazione in uno Stato UE di identificazione, trasmette telematicamente entro il 20 giorno del mese successivo al trimestre, le dichiarazioni IVA trimestrali relative ai soli servizi T.B.E. resi a privati in altri Stati UE e versa l iva dovuta (senza la possibilità di avvalersi dell istituto della compensazione orizzontale) allo stato UE di identificazione. Quest ultimo provvede alla trasmissione delle dichiarazioni trimestrali e della relativa IVA incassata ai rispettivi Stati UE di consumo. REGIMI SPECIALI DEL M.O.S.S. I regimi rientranti nel M.O.S.S. sono facoltativi ma nel caso in cui un operatore economico dovesse avvalersene tale scelta impone l applicazione dei regimi in esame in tutti gli Stati UE. I regimi speciali del M.O.S.S. sono i seguenti: REGIME UE (art. 74-sexies Dpr 633/1972), si applica ai fornitori che hanno la sede dell attività in un Paese membro e a quelli che, pur avendo la sede fuori dal territorio UE, dispongono di una stabile organizzazione in uno dei paesi membri. Optando per tale regime, gli operatori hanno la possibilità di accentrare gli adempimenti IVA (dichiarazione e versamento), per i soli servizi già citati nella presente circolare (servizi T.B.E.) resi nei confronti di consumatori privati, esclusivamente nel Paese membro in cui hanno la sede o la stabile organizzazione.
6 REGIME NON UE (art. 74-quinquies Dpr 633/1972), si applica, invece, ai fornitori che nell Unione Europea, non hanno né la sede o una stabile organizzazione né sono identificati ai fini IVA. Optando per tale regime, gli operatori possono scegliere un Paese membro nel quale accentrare gli adempimenti IVA (dichiarazione e versamento) relativi ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di commercio elettronico diretto resi nei soli rapporti B2C (a consumatori privati). La differenza tra i due è che mentre nel primo l operatore economico è già in possesso di una posizione IVA (partita iva), nel secondo regime la posizione iva (in tale caso contraddistinta da un numero di Partita IVA preceduto dalle lettere UE) viene assegnata all operatore non comunitario a seguito di registrazione al M.O.S.S. La registrazione al M.O.S.S. va effettuata in via telematica tramite il sito internet dell Agenzia delle Entrate. FATTURAZIONE La Commissione Europea ha raccomandato gli Stati membri di esonerare dall obbligo di emissione della fattura le prestazioni di servizi contemplate dal M.O.S.S. Si precisa che, rispetto alla versione originaria, il Decreto Legislativo approvato dal Governo lo scorso 27 marzo contiene una ulteriore agevolazione oltre a quella sopra citata suggerita della Commissione Europea. Infatti, per le imprese italiane che rendono servizi T.B.E. nei confronti di consumatori privati Italiani è previsto l esonero della fatturazione (sempreché non richiesta dal cliente) in caso di adesione al M.O.S.S. (l operatività di tale semplificazione è tuttavia subordinata all approvazione di un decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze). Con tale agevolazione si vuole semplificare gli obblighi amministrativi degli operatori Italiani che nel caso di opzione per il M.O.S.S. sarebbero tenuti ad osservare gli adempimenti IVA tramite due distinti sistemi: - un primo sistema, per le prestazioni T.B.E. rese ai consumatori privati comunitari che prevede l esonero della fatturazione delle operazioni; - un secondo sistema, per le prestazioni T.B.E. rese ai consumatori privati Italiani che obbliga gli operatori al rispetto delle regole ordinarie dell Iva (fatturazione delle operazioni) Dott. Agostino Francesco Mazziotti
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