REGOLAMENTO CIMITERIALE
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- Raffaello Tonelli
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1 REGOLAMENTO CIMITERIALE
2 REGOLAMENTO CIMITERIALE I N D I C E TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Designazione dei cimiteri. Obbligo della sepoltura 2 - Attribuzioni in materia di cimiteri 3 - Organizzazione del servizio TITOLO 2 - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI Art. 4 - Organico e stato giuridico 5 - Personale amministrativo 6 - Personale tecnico 7 - Custodi 8 - Operai ed incaricati cimiteriali TITOLO 3 - OPERAZIONI CIMITERIALI Art. 9 - Ricevimento di salme, resti mortali e ceneri 10 - Tipi di sepolture. Competenze del personale cimiteriale 11 - Esumazioni ed estumulazioni 12 - Servizio di cremazione 13 - Autopsie TITOLO 4 - SEPOLTURE AD INUMAZIONE Art Aree destinate ad inumazione 15 - Tipi di sepolture ad inumazione. Modalità di concessione e caratteristiche dei cofani 16 - Scadenza delle sepolture ad inumazione TITOLO 5 - SEPOLTURE A TUMULAZIONE Art Tipi e durata delle concessioni, possibilità di rinnovo e caratteristiche dei feretri 18 - Modalità per le concessioni 19 - Atto di concessione 20 - Pagamento della concessione e deposito cauzionale 21 - Doveri dei concessionari 22 - Decorrenza, scadenza e rinnovo delle concessioni 23 - Scadenza delle concessioni. Recupero dei materiali 1
3 TITOLO 6 - NORME PARTICOLARI RIGUARDANTI I VARI TIPI DI SEPOLTURE A TUMULAZIONE TOMBE INDIVIDUALI IN MURATURA (Giardini sessantennali, perpetui, ottantennali) Art Norme per la concessione 25 - Modalità di costruzione delle tombe individuali in muratura 26 - Sovrapposizione di cadaveri e resti mortali 27 - Diritto ossario e cinerario nelle tombe individuali in muratura COLOMBARI Art Norme per la concessione OSSARI E CINERARI Art Norme per la concessione EDICOLE (Cappelle di famiglia) Art Concessione dell area 31 - Termini per la presentazione dei progetti e la esecuzione dei lavori 32 - Modalità per la presentazione dei progetti 33 - Ossari, cinerari e colombari ricavabili nelle cappelle di famiglia 34 - Materiale da costruzione e caratteristiche generali 35 - Prescrizioni particolari da osservare nel corso dei lavori 36 - Modifiche al progetto originale 37 - Mancata utilizzazione dell area 38 - Mancato completamento della costruzione entro i termini 39 - Collaudo e rimborso del deposito cauzionale 40 - Diritto di sepolcro 41 - Controversie relative al diritto di sepolcro 42 - Ammissione di salme o resti provenienti da fuori Comune 43 Morte del concessionario. Intrasmissibilità del diritto di sepolcro 44 - Manutenzione ordinaria e straordinaria 45 - Sanzioni per mancata manutenzione TITOLO 7 - NORME PER LA POSA DEI MONUMENTI Art Disposizioni generali 47 - Materiali da impiegarsi 48 - Monumenti in campo comune. Disposizioni particolari 49 - Monumenti in campi decennali e ventennali. Disposizioni particolari 50 - Monumenti in giardini sessantennali. Disposizioni particolar Lastre per colombari. Disposizioni particolari 52 - Lastre per ossari e cinerari. Disposizioni particolari 53 - Illuminazione votiva 2
4 TITOLO 8 - NORME PARTICOLARI PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI Art Disposizioni speciali per i titolari di posti a perpetuità 55 - Cambio di sepolture 56 - Revoca delle concessioni cimiteriali 57 - Decadenza delle concessioni cimiteriali 58 - Procedura per la dichiarazione di decadenza 59 - Conseguenze della decadenza TITOLO 9 - POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI 60 - Orario di apertura e chiusura dei cimiteri 61 - Attività vietate 62 - Circolazione di veicoli 63 - Prescrizioni per particolari periodi dell anno 64 - Norme per i visitatori TITOLO 10 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 65 - Tariffe 66 - Responsabilità del Comune 67 - Sanzioni 68 - Diritti acquisiti 69 - Abrogazione di precedenti norme regolamentari 70 - Entrata in vigore del Regolamento 71 Disposizioni finali e transitorie 3
5 TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Individuazione dei cimiteri. Obbligo della sepoltura 1 1. Ai sensi dell art. 337 T.U. Leggi sanitarie, R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, il Comune di Varese provvede al servizio di seppellimento nei seguenti cimiteri: - civico di Belforte; - civico di Giubiano (Monumentale); - rionale di Bizzozero, Bregazzana, Calcinate, Capolago, Cartabbia, Casbeno, Lissago, Masnago, Rasa, Sant Ambrogio, Santa Maria del Monte e Velate. 2. Il Comune, ai sensi dell art. 9 della Legge regionale 18 novembre 2003 n. 22, è tenuto a garantire la sepoltura: a) ai cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del Comune, quale ne fosse la residenza, con precisazione che al momento del decesso la residenza nel comune (o nei rispettivi rioni, per i casi di cui al successivo comma 5), viene accertata sulla base di pratica per la quale è già stato esperito, con esito positivo, l accertamento anagrafico; b) ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel Comune stesso; c) ai nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale; d) alle parti anatomiche derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale; e) ai resti mortali, resti ossei, ceneri derivanti dai casi di cui alle lettere a), b), c) e d). 3. Per i cadaveri, resti mortali, resti ossei e ceneri di defunti deceduti sul territorio comunale ma non aventi in esso la residenza, la sepoltura viene accordata unicamente nel cimitero civico di Belforte. 4. Fatto salvo l obbligo di cui al precedente comma 3, per le persone residenti in vita a Varese presso strutture pubbliche, private e convivenze, si considera, per la scelta del cimitero, il luogo di residenza immediatamente antecedente il ricovero. 5. Per i cadaveri, resti mortali, resti ossei e ceneri di defunti residenti in vita nel Comune di Varese, fatta eccezione per le richieste di seppellimento nei due cimiteri civici, la destinazione nei vari cimiteri rionali viene accordata unicamente sulla base del criterio territoriale, come individuato da apposito stradario di riferimento (elenco delle vie - numero civico - cimitero) approvato dal Consiglio Comunale. È comunque consentita la destinazione in uno dei cimiteri rionali in deroga al criterio dello stradario, qualora si tratti di sepoltura in sovrapposizione nei termini previsti dall art Per gli aventi diritto, in caso di assoluta mancanza di posti nel cimitero rionale di riferimento, la sepoltura viene assicurata in uno dei cimiteri civici, ovvero, previa autorizzazione del dirigente competente, nel cimitero rionale più vicino qualora quest ultimo presenti, a giudizio insindacabile dell Ufficio, posti residuali dopo aver soddisfatto, in relazione alla durata dei vari tipi di concessione, le prevedibili necessità per le sepolture ordinarie dei cadaveri, resti mortali, resti ossei e ceneri di defunti residenti in vita nell ambito territoriale di quel cimitero o ivi già sepolte. 7. Nei casi non previsti nei precedenti commi 2, 3, 4 e 5, il dirigente competente, su motivata richiesta, può concedere, in via eccezionale, una sepoltura ad inumazione, ovvero una celletta ossario o cinerario, in un cimitero che presenti sufficienti disponibilità. I criteri selettivi in base ai quali può essere valutata l istanza di deroga sono i seguenti: 1 L art. 1 è stato così modificato con delibera del C.C. n. 20 del in vigore dal
6 a) il cimitero richiesto deve avere, a giudizio insindacabile dell Ufficio, posti residuali dopo aver soddisfatto, in relazione alla durata dei vari tipi di concessione, le prevedibili necessità per le sepolture ordinarie di cadaveri, resti mortali, resti ossei e ceneri di defunti residenti in vita nel comune per richieste di sepoltura nei cimiteri cittadini (o nel rione afferente al cimitero rionale, per richieste riguardanti i cimiteri rionali) o già sepolte in quel cimitero; b) la persona defunta deve avere avuto la residenza nel comune (o nel rione afferente al cimitero rionale, per richieste riguardanti i cimiteri rionali) per almeno 10 anni ed non averla trasferita da più di 5 anni; c) la persona defunta non più residente nel comune (o nel rione afferente al cimitero rionale, per richieste riguardanti i cimiteri rionali) a seguito di ricovero presso strutture pubbliche, private e convivenze, deve avere avuto la residenza nel comune (o nel rione afferente al cimitero rionale, per richieste riguardanti i cimiteri rionali) nel periodo immediatamente antecedente il trasferimento; d) nel comune (o nel rione afferente al cimitero rionale, per richieste riguardanti i cimiteri rionali), rispetto alla persona defunta, deve essere residente, da almeno 5 anni, il coniuge; e) rispetto alla persona defunta, nel cimitero richiesto deve essere già sepolto il coniuge o un parente entro il 1 grado (ascendente o discendente); con precisazione che su tutti i criteri prevale quello della sufficiente disponibilità di posti a sepoltura, motivatamente certificata dall Ufficio servizi cimiteriali, in assenza della quale, anche in presenza dei presupposti di cui ai punti b), c), d) ed e), l autorizzazione non può essere concessa. 8. Ulteriori richieste, che rivestano carattere di eccezionalità, non rientranti nei precitati criteri selettivi, ma comunque da considerarsi meritevoli di particolare valutazione perché significativi per la memoria storica e sociale della città, vengono dal Dirigente competente sottoposti ad esame e valutazione della Giunta comunale. 9. Salvo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 9, commi b) e c), della Legge regionale 18 novembre 2003 n. 22, 27 e 28 del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6, è vietato il seppellimento di cadaveri, resti mortali, resti ossei e ceneri in luogo diverso dal cimitero. Art. 2 Attribuzioni in materia di cimiteri. Per effetto della vigente legislazione in materia Ordinamento Comunale, di Igiene e Sanità, di Polizia Mortuaria, le attribuzioni specifiche sono ripartite tra: - l Autorità giudiziaria; - il Ministero dell Interno ed il Prefetto; - il Ministero della Sanità; - la Regione Lombardia; - l Ente Responsabile dei Servizi di zona; - il Comune attraverso i suoi organi ( Consiglio, Giunta comunale, Sindaco); - l Ufficiale dello Stato Civile. Le rispettive attribuzioni sono indicate, di volta in volta, dalle disposizioni di legge, alle quali si fa richiamo nei casi non disciplinati dal presente Regolamento, e precisamente: - Testo Unico leggi Comunali e Provinciali, R.D n. 148 e R.D n. 384; - Testo Unico delle Leggi Sanitarie, R.D n. 1265; - Ordinamento dello Stato Civile, R.D n. 1238; - Regolamento di Polizia Mortuaria, D.P.R n. 803; - Legge Regionale n. 64 e 65. 5
7 Art. 3 Organizzazione del servizio Concorrono all esercizio delle varie attribuzioni in materia: a) per la parte amministrativa ed organizzativa, l Ufficio Servizi Cimiteriali, facente capo all Area V^ Attività Istituzionali Attività 20^ Servizi Civici; b) per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti, opere e forniture inerenti la manutenzione dei complessi immobiliari, ecc.), l Area 1^ Assetto ed Utilizzazione del Territorio; c) per la parte igienico-sanitaria, il Servizio n. 1 dell USSL (Servizio Igiene Pubblica Ambientale e Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro) ai sensi dell art. 6 della Legge Regionale n. 64 del TITOLO 2 - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI Art. 4 Organico e stato giuridico I cimiteri ed i servizi relativi fanno parte dell Area V^ Attività Istituzionali Attività 20^ Servizi Civici, secondo quanto indicato nel Regolamento Generale del Personale Comunale, che fissa anche il numero degli addetti ed il relativo stato giuridico ed economico. Alla direzione dei Servizi Cimiteriali è preposto il Coordinatore dell Ufficio Servizi Cimiteriali. Il Coordinatore, sotto il controllo del Capo Attività 20^ e la direzione del Capo Area V^, dispone e vigila sul funzionamento generale dei servizi, sul personale addetto, sull inventario dei beni mobili (attrezzature varie, automezzi, ecc.) in dotazione, sulla tenuta dei registri cimiteriali, sulla polizia interna dei cimiteri ed ogni altra incombenza inerente il servizio di polizia mortuaria e cimiteriale. Per l espletamento delle sue funzioni si avvale di apposito personale amministrativo, tecnico ed operaio (custodi, operai cimiteriali, incaricati cimiteriali). Art. 5 Personale amministrativo Nell ambito del servizio cimiteriale il personale amministrativo svolge, oltre alle normali mansioni di istituto, i seguenti compiti: a) assegna i posti nei cimiteri secondo disponibilità e tenendo conto delle scelte dei richiedenti; b) prescrive il tipo di cofano necessario alla sepoltura assegnata; c) provvede alla stipulazione dei contratti di concessione cimiteriale; d) istruisce le pratiche per le esumazioni ed estumulazioni (ordinarie e straordinarie), cremazioni, cambio di sepolture, ecc.; e) dispone, per i servizi suindicati, i servizi di assistenza sanitaria e di polizia mortuaria; f) rilascia, per ogni inerente servizio o prestazioni di cui sopra, le relative fatture da pagarsi presso la Tesoreria Comunale. Art. 6 Personale tecnico Nell ambito del Servizio Cimiteriale il personale tecnico svolge, in particolare, i seguenti compiti: a) vigila sulla conformità dei progetti relativi ai monumenti ed alle lapidi in genere rispetto alle norme del presente Regolamento; controlla che ogni opera eseguita da privati all interno dei cimiteri corrisponda alle prescrizioni stabilite dal presente Regolamento e dalle singole autorizzazioni, segnalando al Coordinatore le eventuali inadempienze o infrazioni; 6
8 b) esplica il necessario controllo sull impiego delle aree nei cimiteri, formulando eventuali proposte al Coordinatore ed all Area 1^ Assetto ed Utilizzazione del Territorio sulle relative questioni tecniche; c) fornisce le necessarie indicazioni tecniche al personale operaio (custodi, operai cimiteriali, incaricati) ai fini del regolare funzionamento dei servizi; d) provvede alla tenuta ed all aggiornamento delle piante cimiteriali. Art. 7 Custodi I custodi sono incaricati di assolvere agli specifici compiti loro attribuiti dal Regolamento di Polizia Mortuaria (sovraintendenza alle esumazioni, estumulazioni, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, ecc.), nonché a quelli fissati dal presente Regolamento Cimiteriale per la parte che riguarda la polizia interna dei cimiteri. A quest ultimo riguardo i custodi hanno l obbligo: a) di aprire e chiudere i cancelli d ingresso secondo gli orari previsti e differenziati per stagione; b) di esercitare, durante gli orari di apertura al pubblico, una assidua vigilanza all ingresso ed all interno del cimitero, curando che i visitatori, il personale dipendente di imprese private ed il personale comunale addetto al servizio, abbiano a tenere un contegno corretto quale si addice al carattere del luogo; c) di impedire l esecuzione di qualsiasi opera che non abbia riportato, in tutto o in parte, la prescritta autorizzazione comunale; d) di curare che non avvengano manomissioni alle tombe o ad altre opere di arte cimiteriale; e) di segnalare all Ufficio Servizi Cimiteriali o ai privati interessati eventuali danni riscontrati rispettivamente alla proprietà comunale o a quella privata; f) di ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi che ogni salma ricevuta sia accompagnata dalla prevista autorizzazione al seppellimento; g) di assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, cremazioni, ecc.), cooperando anche, se richiesto, alle autopsie da eseguire presso i cimiteri. Art. 8 Operai ed incaricati cimiteriali Gli operai cimiteriali sono alle dipendenze del custode, dove esiste; nei cimiteri privi di custode sono loro affidate anche le mansioni di cui al precedente art. 7. Per la parte di specifica competenza, gli operai cimiteriali provvedono: a) a collaborare al trasporto delle salme dall ingresso del cimitero al luogo della sepoltura, secondo le destinazioni prefissate; b) all inumazione ed alla tumulazione delle salme, resti, ceneri; c) alla cremazione delle salme, nonché a quella dei pezzi anatomici provenienti dagli ospedali; d) alle esumazioni ed estumulazioni (ordinarie e straordinarie) programmate dal custode del cimitero o dall Ufficio Servizi Cimiteriali a secondo delle specifiche competenze; e) alla piccola manutenzione, al taglio dell erba ed alla pulizia dei cimiteri, secondo le indicazioni fornite dal custode o dall Ufficio Servizi Cimiteriali; f) alla piccola manutenzione delle attrezzature in genere e degli automezzi in dotazione. Nell assolvimento delle loro attribuzioni, gli operai cimiteriali devono attenersi scrupolosamente alle norme del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria ed a quelle del presente Regolamento, usare le cautele e tenere il comportamento che si addicono al carattere del servizio e in particolare: 1) scavare le fosse secondo le misure prescritte; 7
9 2) eliminare nello scavo e porre in disparte tutte le pietre, trasportandole nei posti fissati; 3) evitare, sia durante le esumazioni che negli scavi, dispersioni di ossa; 4) colmare le fosse e formare il tumulo a displuvio; 5) attenersi scrupolosamente all obbligo della consegna, d intesa con il custode, all Ufficio Servizi Cimiteriali degli oggetti preziosi e ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali. Nell ambito dei Servizi Cimiteriali opera apposito personale incaricato che provvede all apertura ed alla chiusura dei cancelli d ingresso dei cimiteri rionali secondo gli orari previsti e differenziati per stagione; provvede inoltre ad effettuare, secondo le indicazioni dell Ufficio Servizi Cimiteriali, la piccola manutenzione, il taglio dell erba e la pulizia dei cimiteri loro affidati. TITOLO 3 - OPERAZIONI CIMITERIALI Art. 9 Ricevimento di salme, resti mortali e ceneri Il custode del cimitero riceve, prendendo nota della data e dell ora, i feretri contenenti le salme, i resti e le ceneri dei defunti muniti di apposita piastrina di riconoscimento ed accompagnati dal permesso di seppellimento rilasciato dall Ufficiale dello Stato Civile competente. Per i feretri destinati a sepolture in concessione è pure richiesta l autorizzazione rilasciata dall Ufficio Servizi Cimiteriali, comprovante la regolarizzazione della concessione stessa. Per le salme da cremare, oltre alla suddetta documentazione, è richiesta l autorizzazione alla cremazione rilasciata dall Ufficiale dello Stato Civile competente. La documentazione contemplata nel presente articolo viene conservata nell archivio del cimitero. Nel caso di consegna al cimitero di una salma, di resti o di ceneri sprovvisti della prescritta documentazione o con documenti incompleti, il custode provvede a deporli nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all Ufficio Servizi Cimiteriali per i provvedimenti del caso. Il custode del cimitero di Belforte provvede altresì alla ricezione dei pezzi anatomici provenienti dagli ospedali e dispone per la loro cremazione. Art. 10 Tipi di sepolture. Competenze del personale cimiteriale Le sepolture nei cimiteri possono essere ad inumazione o a tumulazione. Sono ad inumazione le sepolture nella terra, sono a tumulazione tutte le altre sepolture in loculi, tombe individuali in muratura, cripte, cappelle di famiglia, mausolei, ossari e cinerari. Per tutto quanto attiene lo svolgimento e le modalità delle sepolture ad inumazione ed a tumulazione si applicano le norme contenute nel vigente Regolamento di Polizia Mortuaria. Competono al personale cimiteriale comunale, oltre a quanto stabilito dal precedente art. 8, le operazioni inerenti il seppellimento nelle sepolture ad inumazione, nonché la posa dei feretri nelle sepolture a tumulazione e la sigillatura dei colombari, ossari e cinerari. Non competono invece a detto personale le operazioni di assistenza muraria, la rimozione di lapidi e monumenti necessarie alla tumulazione di salme, resti e ceneri in tombe individuali in muratura (attuali giardini 60/li, ex 80/li, ex perpetui), cripte, cappelle di famiglia, mausolei, ecc. Art. 11 Esumazioni ed estumulazioni 2 Per le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, si applicano le norme contenute nel vigente Regolamento nazionale di polizia mortuaria (attualmente D.P.R. 285/90). 2 L art. 11 è stato così modificato con delibera del C.C. n. 25 del in vigore dal
10 Le esumazioni ordinarie eseguite in relazione alle sepolture di istituto (campi comuni) sono gratuite, a condizione che i resti ossei rinvenuti vengano destinati all ossario comune. Qualora venga proposta istanza per la conservazione dei resti ossei in ossario, loculo o tomba privata, tale operazione è subordinata al pagamento della somma indicata nell apposita tariffa. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie da sepolture private, sono sottoposte al pagamento della somma prevista nell apposita tariffa, salvo che i resti ossei rinvenuti vengano destinati all ossario comune. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista nell apposita tariffa. Per quelle richieste dall Autorità giudiziaria si applica il R.D , n e successive modificazioni e integrazioni. Le esumazioni richieste prima della scadenza della concessione ma trascorso il periodo minimo di inumazione di 10 anni, sono considerate anticipate e sono sottoposte al pagamento della somma prevista nell apposita tariffa. Per le esumazioni straordinarie o anticipate eseguite nell ambito di sepolture sulle quali risultino già collocati i prescritti monumenti, a garanzia del ripristino di eventuali cedimenti dei manufatti delle sepolture circostanti, oltre al pagamento della somma prevista nell apposita tariffa, deve essere versato un deposito cauzionale di pari importo. Il Comune, entro sei mesi, provvede alla verifica dell assenza di danni alle proprietà circostanti o della perfetta esecuzione delle opere di ripristino, restituendo, in tal caso, il deposito cauzionale. Qualora, alla verifica, si riscontri il mancato ripristino degli eventuali danni, il deposito viene incamerato, fatte salve ulteriori azioni risarcitorie nel caso in cui il danno arrecato si riveli di importo superiore a quello del deposito cauzionale. Art Servizio di cremazione 3 1. Il servizio di cremazione è istituito presso il cimitero Monumentale di Giubiano. Tale servizio ricomprende la cremazione di cadaveri, resti mortali, resti ossei, parti anatomiche riconoscibili ed assimilati e viene svolto con le modalità di cui alla specifica normativa nazionale e regionale (attualmente Legge 130/2001, Legge regionale 33/2009, Regolamento regionale 6/2004) nonché della Carta dei servizi. Nel crematorio del cimitero Monumentale di Giubiano non possono essere eseguite cremazioni di feretri contenenti casse metalliche (zinco o piombo). 2. L autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla specifica normativa nazionale e regionale precitata. 3. La cremazione deve essere eseguita ponendo nel crematorio l intero feretro. Nel caso di feretro proveniente da altri comuni per il quale sia necessario l uso della cassa metallica, quest ultima deve essere obbligatoriamente collocata esternamente a quella di legno, in modo da poter essere eliminata agevolmente senza alcuna necessità di manipolazione del cadavere o dei resti mortali contenuti. 4. In caso di estumulazione di resti mortali da sepoltura situata in un cimitero del Comune di Varese, il feretro può essere avviato alla cremazione presso l impianto di Varese unicamente qualora siano trascorsi 50 anni dalla data di decesso e si provveda, direttamente nel cimitero di provenienza, all eliminazione dell involucro di metallo. In tutti gli altri casi non è consentita l apertura della cassa per l eliminazione dell involucro di metallo, quindi il feretro deve essere obbligatoriamente avviato verso un crematorio predisposto per il suo incenerimento. 3 L art. 12 è stato così modificato con delibera del C.C. n. 9 del in vigore dal
11 5. Fatti salvi i casi in cui è prevista l esenzione, le spese per la cremazione sono carico di chi la richiede. Le tariffe per la cremazione, differenziate per tipologia, sono quelle ufficialmente approvate dall Ente. Le tariffe non comprendono la fornitura dell urna cineraria. 6. Tutte le ceneri riferibili alla cremazione devono essere diligentemente raccolte in un unica urna cineraria, che viene sigillata e consegnata ai familiari, o loro incaricati, per la destinazione finale. Le caratteristiche delle urne cinerarie sono quelle stabilite dal Regolamento regionale in materia di attività funebri e cimiteriali vigente (attualmente Regolamento regionale 6/2004). Art. 13 Autopsie Le autopsie di salme già inumate o tumulate ordinate dalla autorità giudiziaria a scopo medicolegale per accertare le cause della morte quando vi sia il sospetto di reato oppure per la risoluzione di ogni altro caso connesso a precise disposizioni di legge vengono effettuate, alla presenza del custode, in un locale del cimitero appositamente predisposto. Eseguita l autopsia, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura e riconsegnato al custode del cimitero che ne disporrà nuovamente la sepoltura. Art. 14 Aree destinate ad inumazione TITOLO 4 - SEPOLTURE AD INUMAZIONE I cimiteri di cui all art. 1, ad eccezione di quello Monumentale di Giubiano, dispongono di campi destinati alla inumazione di: a) salme di adulti; b) salme di bambini di età inferiore ai 10 anni e di nati morti. Appositi spazi di riserva sono destinati alla inumazione di salme che, a seguito di esumazioni o estumulazioni, non si presentassero completamente mineralizzate e quindi non in condizioni di essere tumulate negli ossari. Nel cimitero di Belforte sono inoltre previsti spazi per la inumazione di feti e di prodotti del concepimento provenienti dagli ospedali. Art. 15 Tipi di sepolture ad inumazione. Modalità di concessione e caratteristiche dei cofani Le inumazioni riguardano: a) le sepolture in terra in campo comune che vengono accordate ogni qualvolta non sia richiesta una diversa sepoltura a pagamento. La loro concessione è a titolo gratuito e la durata legale è fissata in un decennio; b) le sepolture in terra in campi decennali e ventennali situate ai margini dei campi o in altri spazi designati dall Amministrazione Comunale. La loro concessione è soggetta al pagamento di una tariffa e la durata legale è fissata rispettivamente in dieci e venti anni. Per le sepolture temporanee disciplinate dal presente articolo non è ammessa la scelta dei posti e le stesse non possono essere rinnovate. I cofani (o casse) per le salme da inumare in campi ad inumazione, devono essere preferibilmente costruiti con legno dolce di spessore minimo di cm 2. Nelle sepolture ad inumazione è vietata la sovrapposizione di feretri, ivi comprese le cassette contenenti resti mortali e ceneri di salme cremate. 10
12 Art. 16 Scadenza delle sepolture ad inumazione Allo scadere delle sepolture ad inumazione, sia in campo comune che in giardini decennali e ventennali, tutto ciò che è posto sulla fossa (monumenti, cordonate, ornamenti ed accessori) cade in proprietà del Comune, con le modalità e le eccezioni di cui al successivo art. 23. Ai fini della sistemazione dei resti mortali dei propri congiunti nelle cellette ossario, gli interessati dovranno presentare apposita istanza all Ufficio Servizi Cimiteriali prima della scadenza della concessione. TITOLO 5 - SEPOLTURE A TUMULAZIONE Art. 17 Tipi e durata delle concessioni, possibilità di rinnovo e caratteristiche dei feretri 4 1. Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata superiore al ventennio, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa. 2. I tipi di sepolture a tumulazione sono i seguenti: a) aree per edicole (comunemente chiamate cappelle o tombe di famiglia). La durata della concessione è fissata in anni 99 ed è rinnovabile, al momento della scadenza, per ulteriori periodi di anni 60, mediante pagamento della tariffa di concessione dell area in vigore al momento della richiesta, rapportata alla minore durata di anni 60; b) aree per tombe individuali in muratura (giardini sessantennali, perpetui, ottantennali). La durata della concessione è fissata in anni 60 ed è rinnovabile, al momento della scadenza, una sola volta e per un periodo di anni 30, mediante versamento, per ciascun defunto tumulato, del 50% della specifica tariffa di concessione in vigore al momento della richiesta per i cadaveri ed i resti mortali; dell intera tariffa corrispondente al diritto ossario e cinerario prevista per il tipo di sepoltura per i resti ossei e le ceneri; c) colombari, per i quali la durata della concessione è fissata in anni 60, decorsi i quali la concessione medesima si estingue per naturale scadenza senza ulteriori formalità. La concessione è rinnovabile una sola volta e per un periodo di anni 30, unicamente in caso di richiesta di nuova tumulazione di cadavere o di resti mortali come previsto dal successivo art. 28, comma 6. Il rinnovo comporta il versamento, per ciascun defunto tumulato, del 50% della tariffa di concessione del colombaro oggetto del rinnovo in vigore al momento della richiesta per i cadaveri ed i resti mortali; dell intera tariffa corrispondente al diritto ossario e cinerario prevista per il tipo di sepoltura per i resti ossei e le ceneri; d) cellette ossario, per le quali la durata della concessione è fissata in anni 30 ed è rinnovabile, al momento della scadenza, una sola volta per un altro periodo di pari durata, mediante versamento della tariffa di concessione dell ossario oggetto del rinnovo in vigore al momento della richiesta e, in caso di tumulazione plurima, per ogni ulteriore defunto già tumulato oltre al primo, della tariffa corrispondente al diritto ossario/cinerario prevista per il tipo di sepoltura; e) cellette cinerario, per le quali la durata della concessione è fissata in anni 30 ed è rinnovabile, al momento della scadenza, una sola volta per un altro periodo di pari durata, mediante versamento della tariffa di concessione del cinerario oggetto del rinnovo in vigore al momento della richiesta e, in caso di tumulazione plurima, per ogni ulteriore defunto già tumulato oltre al primo, della tariffa corrispondente al diritto cinerario prevista per il tipo di sepoltura. 3. Nei casi di cui al precedente comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), il rinnovo della concessione può essere richiesto dal concessionario o suoi successori a partire dal 180 giorno antecedente la 4 L art. 17 è stato così modificato con delibera del C.C. n. 9 del in vigore dal
13 data di scadenza della concessione e, inderogabilmente, entro e non oltre il 60 giorno successivo alla data di scadenza della concessione medesima. Decorso tale ultimo termine, la concessione si estingue per naturale scadenza senza ulteriori formalità. 4. Per le caratteristiche dei feretri valgono le norme previste dal Regolamento regionale in materia di attività funebri e cimiteriali vigente (attualmente Regolamento regionale 6/2004). Art. 18 Modalità per le concessioni 5 1. Le concessioni di aree per edicole, comprese quelle già edificate, sono riservate a concessionari residenti nel Comune di Varese. 2. Le concessioni delle altre sepolture a tumulazione elencate al precedente art. 17, sono riservate ai cadaveri, resti mortali, resti ossei e ceneri di persone residenti in vita nel Comune di Varese (o nel rione afferente al cimitero rionale, per le richieste riguardanti i cimiteri rionali). Le deroghe previste dall art. 1 del presente regolamento, sono applicabili unicamente alle cellette ossario e cinerario. 3. La concessione di giardini individuali in muratura e di colombari può essere accordata solo in caso di morte per la tumulazione di cadaveri. La concessione in disponibilità (a viventi) è ammessa solo per i colombari tra loro contigui sia in senso orizzontale che in senso verticale e solo nei casi previsti dal Regolamento regionale in materia di attività funebri e cimiteriali vigente (attualmente Regolamento regionale 6/2004), purché i destinatari siano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma Il Comune può deliberare, in occasione di ampliamenti o rifacimenti di cimiteri, la concessione di giardini individuali in muratura e di colombari a viventi oltre ai casi previsti dal precedente comma 3, alle condizioni previste dal precitato Regolamento regionale in materia di attività funebri e cimiteriali. 5. La concessione di cellette ossario e cinerario può essere accordata solo al momento della tumulazione dei resti ossei e delle ceneri. Art. 19 Atto di concessione La concessione di sepolture a tumulazione deve, ai sensi e per gli effetti dell art del Codice Civile, risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune ed il concessionario. Solo con la stipulazione di tale atto la concessione si ritiene perfezionata. Art. 20 Pagamento della concessione e deposito cauzionale Prima della stipulazione dell atto, il concessionario deve versare: a) l importo della concessione secondo le vigenti tariffe comunali; b) l importo delle spese e dei diritti contrattuali. Inoltre, per le cappelle di famiglia, il concessionario deve versare, oltre ai corrispettivi di cui sopra, un deposito cauzionale a garanzia per la costruzione dei monumenti e delle opere edili nella misura fissata dal successivo art. 30, che valga anche a risarcire gli eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o a sepolture private. 5 L art. 18 è stato così modificato con delibera del C.C. n. 9 del in vigore dal
14 Art. 21 Doveri dei concessionari La concessione è subordinata all accettazione ed all osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria e regolamenti cimiteriali, nonché alle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni ed alle condizioni risultanti dall apposito contratto e dai progetti ove richiesti. Art. 22 Decorrenza, scadenza e rinnovo delle concessioni 6 1. I vari tipi di concessione decorrono dalla data del versamento dell importo tariffario. 2. Alla scadenza delle concessioni di aree per edicole, i concessionari o loro successori possono chiedere il rinnovo secondo quanto indicato dal precedente art. 17, comma 2, lettera a). Il rinnovo viene accordato a condizione che l edicola si trovi in buono stato di manutenzione. In alternativa al rinnovo può essere richiesta la concessione (a pagamento) di una celletta ossario o cinerario per ogni defunto tumulato nella sepoltura scaduta. Le spese per le estumulazioni sono a carico dei richiedenti le concessioni. 3. Alla scadenza delle concessioni delle tombe individuali in muratura (sessantennali e ottantennali), i concessionari o loro successori possono chiedere il rinnovo secondo quanto indicato dal precedente art. 17, comma 2, lettera b). Il rinnovo viene accordato a condizione il sepolcro si trovi in buono stato di manutenzione. In alternativa al rinnovo, ed in ogni caso al termine del secondo periodo di concessione, può essere richiesta la concessione (a pagamento) di una celletta ossario o cinerario per ogni defunto tumulato nella sepoltura scaduta. Le spese per le estumulazioni sono a carico dei richiedenti le concessioni. 4. Alla scadenza delle concessioni di colombari, i concessionari o loro successori possono chiedere la concessione (a pagamento) di una celletta ossario o cinerario per ogni defunto tumulato nella sepoltura scaduta. Le spese per le estumulazioni sono a carico dei richiedenti le concessioni. È fatta salva la possibilità di rinnovo unicamente nella fattispecie prevista dal successivo art. 28, comma 6 5. Alla scadenza delle concessioni trentennali di ossari e cinerari assegnate dopo il , i concessionari o loro successori possono chiedere, per una sola volta e previo pagamento della relativa tariffa, il rinnovo della concessione scaduta per un altro periodo di pari durata, secondo quanto indicato dal precedente art. 17, comma 2, lettera d). In alternativa al rinnovo, ed in ogni caso al termine del secondo periodo di concessione, i resti ossei e le ceneri vengono collocati, a cura e spese del Comune, all ossario o al cinerario comune ovvero, a richiesta dei familiari e previo pagamento della relativa tariffa e delle spese di estumulazione, in altra sepoltura a tumulazione già in concessione alla famiglia. 6. Le concessioni di ossari e cinerari accordate a tempo determinato prima della data del non sono rinnovabili. Alla scadenza del periodo di concessione i resti ossei e le ceneri vengono collocati, a cura e spese del Comune, all ossario o al cinerario comune ovvero, a richiesta dei familiari e previo pagamento della relativa tariffa e delle spese di estumulazione, in altra sepoltura a tumulazione già in concessione alla famiglia. 7. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora a seguito di estumulazione per la traslazione in cellette ossario i resti mortali non risultino completamente scheletrizzati, vengono inumati, a cura e spese dei richiedenti, nel campo di consumazione del cimitero per consentire il completamento del processo di scheletrizzazione ovvero, laddove richiesto da chi ne abbia titolo, inviati al crematorio per la cremazione. Al termine dell ulteriore periodo di inumazione o dopo la cremazione, i familiari 6 L art. 22 è stato così modificato con delibera del C.C. n. 9 del in vigore dal
15 possono richiedere, pagando le relative spese, la concessione di una celletta ossario o cinerario per ogni defunto esumato o cremato. 8. In caso di disinteresse dei familiari o qualora per loro scelta i resti ossei e le ceneri estumulati dalle concessioni scadute siano destinati all ossario o al cinerario comune, tutte le operazioni, comprese quelle elencate al comma 7, sono a carico del Comune. 9. Le sepolture, oggetto delle concessioni scadute, rientrano nella libera disponibilità del Comune. Art. 23 Scadenza delle concessioni. Recupero dei materiali Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture sia ad inumazione che a tumulazione, i monumenti, le lapidi, e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla sepoltura eccettuati i ritratti passeranno in proprietà del Comune. E peraltro in facoltà dell Amministrazione Comunale, su istanza degli interessati presentata prima della anzidetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi ed alla loro importanza artistica e storica. Tutto ciò che cadrà in proprietà del Comune sarà distrutto, a cura del Comune stesso, quando non si ritenga opportuno di utilizzarlo per costruzioni, riparazioni, manutenzioni o abbellimenti dei cimiteri. Non saranno in ogni caso distrutte le opere di pregio artistico o storico o ambientale per le quali l Amministrazione designerà di volta in volta la migliore utilizzazione, esclusa peraltro ogni destinazione speculativa. La valutazione del pregio artistico o storico o ambientale è demandata alla Commissione Edilizia. Per le cappelle di famiglia l Amministrazione deciderà caso per caso, ed a suo insindacabile giudizio, della loro riutilizzazione sempre restando esclusa ogni destinazione speculativa. Ai fini della sistemazione dei resti mortali dei propri congiunti nelle cellette ossario, gli interessati dovranno presentare apposita istanza all Ufficio Servizi Cimiteriali prima della scadenza della concessione. TITOLO 6 - NORME PARTICOLARI RIGUARDANTI I VARI TIPI DI SEPOLTURE A TUMULAZIONE TOMBE INDIVIDUALI IN MURATURA (Giardini sessantennali, perpetui, ottantennali) Art. 24 Norme per la concessione La concessione di spazi per tombe individuali in muratura è regolata dalle disposizioni di carattere generale di cui all art. 17 e seguenti. Art. 25 Modalità di costruzione delle tombe individuali in muratura 7 1. Le tombe individuali in muratura sono costituite da loculi ipogei realizzabili fino ad un massimo di tre loculi sovrapposti. 2. Le modalità di costruzione dei loculi ipogei sono stabilite dal Regolamento regionale in materia di attività funebri e cimiteriali vigente (attualmente Regolamento regionale 6/2004). In particolare: a) la dimensione minima utile interna deve essere di m 2,25 di lunghezza, m 0,75 di larghezza e m 0,70 di altezza; 7 L art. 25 è stato così modificato con delibera del C.C. n. 9 del in vigore dal
16 b) le pareti laterali possono essere realizzate sia in muratura di mattoni pieni intonacata all interno e sia in calcestruzzo, anche con elementi prefabbricati. Le solette devono essere realizzate in calcestruzzo (anche con elementi prefabbricati opportunamente sigillati nelle giunte); c) ogni loculo deve essere realizzato in modo che l eventuale tumulazione ed estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia necessario movimentarne un altro, quindi deve prevedere uno spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro. 3. Si considera spazio esterno libero la presenza di vestibolo di dimensioni adeguate da permettere la tumulazione o la estumulazione del feretro; si considera spazio liberabile anche la semplice presenza di viale o suolo cimiteriale antistante o retrostante il sepolcro di ampiezza sufficiente da consentire, mediante opportuno scavo, la medesima movimentazione del feretro. 4. Non è considerato spazio liberabile il viale o suolo cimiteriale antistante o retrostante la sepoltura in presenza di impianti fissi (linee elettriche, acqua, fognature, gas, pavimentazioni, ecc.), non potendo in alcun modo essere rimossi, anche provvisoriamente, o manomessi. 5. Nei casi possibili, la manomissione dei viali o del suolo cimiteriale circostante il sepolcro è ammessa previo rilascio di nulla osta comunale e versamento di una somma, individuata dall Ente e differenziata per tipologia di tumulazione (cadavere, resti mortali, resti ossei o ceneri), quale deposito cauzionale a garanzia del ripristino del suolo comunale e di eventuali ulteriori danni provocati anche a terzi. 6. Il Comune, entro sei mesi dalla data di tumulazione, provvede alla verifica della perfetta esecuzione dei lavori di ripristino e nel caso in cui, nei termini suddetti, il suolo comunale non risulti ripristinato come in origine o nel corso dei lavori siano stati arrecati ulteriori danni alla proprietà comunale o privata, il deposito viene incamerato, fatte salve ulteriori azioni risarcitorie nel caso in cui il danno arrecato si riveli di importo superiore a quello del deposito cauzionale incamerato. 7. Per i nuovi ampliamenti ed in caso di individuazione in mappa di nuove tombe individuali in muratura successivamente all entrata in vigore del presente regolamento, per la costruzione dei loculi ipogei il Comune può prevedere l obbligo, a carico dei concessionari, della realizzazione del vestibolo. Le dimensioni del vestibolo, da realizzarsi secondo le indicazioni dell Ufficio tecnico cimiteriale, devono consentire, in ogni fase dell intervento, l agevole e sicuro accesso e operatività al personale addetto. 8. Per un periodo massimo di venti anni dall entrata in vigore del Regolamento regionale 6/2004 ( ), è consentita la tumulazione di feretri nelle tombe individuali in muratura prive di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, in presenza delle seguenti condizioni: a) la tomba sia stata costruita prima dell entrata in vigore del Regolamento regionale 6/2004 ( ); b) la cassa abbia le caratteristiche per la tumulazione in loculo stagno e sia dotata di dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas. 9. In mancanza anche di una sola condizione ed in ogni caso decorso il termine ventennale come sopra individuato ( ), nella tomba possono svolgersi unicamente operazioni cimiteriali di estumulazione, mentre sono consentite quelle di tumulazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie. 10. Dopo la data del è altresì consentito il riutilizzo delle sepolture prive di spazio libero o liberabile per la tumulazione di feretri di cadaveri o di resti mortali alle seguenti condizioni: a) per le nuove sepolture: che il sepolcro sia vincolato alla tumulazione di un solo feretro; 15
17 b) per le sepolture già esistenti: che venga ridotto in resti ossei (o ceneri) lo status dei defunti già tumulati e che il sepolcro sia vincolato alla tumulazione di un solo feretro. Art. 26 Sovrapposizione di cadaveri e resti mortali 8 1. Nelle tombe individuali in muratura (giardini sessantennali, ottantennali e perpetui), compatibilmente con il numero dei loculi ipogei realizzati, è ammessa la concessione del diritto di sovrapposizione (solo per la tumulazione di feretri di cadaveri o di resti mortali e non in disponibilità a viventi), con il limite di due sovrapposizioni (oltre al primo feretro già tumulato), previa richiesta o consenso del concessionario o suoi successori e solo di persone che rispetto al primo defunto tumulato nel sepolcro siano legate dai seguenti vincoli familiari: a) coniuge (o convivente more uxorio); b) discendenti diretti e loro coniugi (o conviventi more uxorio) ; c) ascendenti diretti; d) fratelli, sorelle e relativi coniugi (o conviventi more uxorio). 2. La condizione di convivente more uxorio deve essere dimostrata da fatti e circostanze comprovanti un carattere di stabilità e di serietà di intenti del rapporto, tali da conferirgli certezza e da renderlo rilevante sotto il profilo giuridico. Condizione essenziale per il riconoscimento della condizione di convivente more uxorio, è costituita dalla stabile convivenza nel medesimo nucleo familiare da oltre un anno certificata dall Ufficio Anagrafe. 3. Nel caso non si conosca il nominativo del concessionario (vecchie sepolture), per la concessione del diritto di sovrapposizione occorre acquisire l assenso di tutti familiari aventi titolo al diritto di sepolcro come sopra individuati, con modalità operative stabilite dall Ufficio. 4. Il diritto di sovrapposizione è esercitatile solo in presenza di loculi ipogei tra loro separati, costruiti secondo le modalità di cui al precedente art Per ciascun cadavere da tumulare in sovrapposizione deve essere versato al Comune un corrispettivo corrispondente alla tariffa per la concessione sessantennale di una tomba individuale in muratura, rapportata alla durata residua di tumulazione fino alla scadenza della concessione. Per le sepolture ancora perpetue, deve essere versata la tariffa intera. 6. La concessione del diritto di sovrapposizione su giardini ancora perpetui, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 3, è sempre ammessa, ha durata sessantennale e rende automaticamente di pari durata a prescindere da quella originaria la concessione su cui va ad insistere. 7. La concessione del diritto di sovrapposizione su giardini sessantennali e ottantennali, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 3, è ammessa a condizione che il periodo residuo di tumulazione, determinato in relazione alla scadenza del sepolcro, non sia inferiore a 20 anni. La durata del diritto di sovrapposizione è determinata dalla data di scadenza della concessione su cui va ad insistere. 8. Qualora il periodo residuo di tumulazione, determinato in relazione alla scadenza del sepolcro, sia inferiore a 20 anni, la concessione del diritto di sovrapposizione, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 3, viene accordata, con le modalità di cui al comma 4, unicamente se il concessionario o suoi successori provvedono anche alla contestuale richiesta di rinnovo della concessione con le modalità previste dall art. 17, comma 2, lettera b). Il periodo di rinnovo ha decorrenza dalla data di scadenza della concessione oggetto della richiesta. 8 L art. 26 è stato così modificato con delibera del C.C. n. 9 del in vigore dal
18 Art. 27 Diritto ossario e cinerario nelle tombe individuali in muratura 9 1. Nei loculi ipogei delle tombe individuali in muratura (giardini sessantennali, perpetui, ottantennali), anche laddove vi sia già tumulato un feretro e compatibilmente con lo spazio disponibile, è ammesso, fino alla naturale scadenza del sepolcro, il collocamento di cassette di resti ossei (diritto ossario) e ceneri (diritto cinerario) di persone indicate dal comma 1 del precedente art. 26, previa richiesta o consenso del concessionario o suoi successori. 2. Nel caso non si conosca il nominativo del concessionario (vecchie sepolture), per la concessione del diritto ossario o cinerario occorre acquisire l assenso di tutti familiari aventi titolo al diritto di sepolcro come sopra individuati, con modalità operative stabilite dall Ufficio. 3. Per ciascuna tumulazione di ossa o ceneri, indipendentemente dalla durata residua della concessione principale, deve essere versato al Comune il corrispettivo minimo fissato per una celletta ossario o cinerario prevista per lo specifico cimitero. COLOMBARI Art. 28 Norme per la concessione La concessione di colombari è regolata dalle disposizioni di cui all art. 17 e seguenti. 2. E ammessa la concessione in disponibilità di colombari a persone viventi nei limiti indicati dal precedente art. 18, comma 3. In tali casi si applica la tariffa in vigore all atto della richiesta. 3. Previa richiesta o consenso del concessionario o suoi successori, nei colombari è ammesso il collocamento di resti ossei (diritto ossario) e ceneri (diritto cinerario) limitatamente a persone che rispetto al primo defunto tumulato siano legate dai vincoli familiari di cui al comma 1 del precedente art. 26; tali tumulazioni sono soggette al pagamento del corrispettivo minimo fissato per una celletta ossario o cinerario prevista per lo specifico cimitero. 4. Nel caso non si conosca il nominativo del concessionario (vecchie sepolture), per la concessione del diritto ossario o cinerario occorre acquisire l assenso di tutti familiari aventi titolo al diritto di sepolcro come sopra individuati, con modalità operative stabilite dall Ufficio. 5. Nei colombari è vietata la contemporanea presenza di due feretri (di cadaveri o di resti mortali). È ammessa la tumulazione di un secondo feretro (diritto di tumulazione) alle seguenti condizioni: a) che permanga la tumulazione dell originario beneficiario, da ridursi preventivamente in resti ossei o ceneri; b) che il periodo residuo di tumulazione, determinato in relazione alla scadenza del sepolcro, non sia inferiore a 20 anni; c) che per la tumulazione venga corrisposta la corrispondente tariffa prevista per lo specifico colombaro, rapportata alla durata residua di tumulazione fino alla scadenza della concessione. Per le sepolture ancora perpetue, deve essere versata la tariffa intera; d) che la concessione del diritto di tumulazione sul colombaro venga formalizzata da apposito contratto. Il diritto di tumulazione su colombari ancora perpetui è concesso per anni sessanta e rende automaticamente di pari durata a prescindere da quella originaria la concessione su cui va ad insistere. La durata del diritto di tumulazione su colombari concessi a tempo determinato è fissata dalla data di scadenza della concessione su cui va ad insistere L art. 27 è stato così modificato con delibera del C.C. n. 9 del in vigore dal L art. 28 è stato così modificato con delibera del C.C. n. 9 del in vigore dal
19 6. Qualora il periodo residuo di tumulazione, determinato in relazione alla scadenza del sepolcro, sia inferiore a 20 anni, la concessione del diritto di tumulazione di cui al precedente comma 5, viene accordata unicamente se il concessionario o suoi successori provvedono oltre che al pagamento della corrispondente tariffa di cui alla lettera c), anche alla contestuale richiesta di rinnovo della concessione con le modalità previste dall art. 17, comma 2, lettera c). Il periodo di rinnovo ha decorrenza dalla data di scadenza della concessione oggetto della richiesta. OSSARI E CINERARI Art. 29 Norme per la concessione La concessione di ossari e di cinerari è regolata dalle disposizioni di cui all art. 17 e seguenti. 2. Le cellette ossario raccolgono in cassette di zinco i resti ossei di defunti esumati o estumulati da qualsiasi sepoltura. Nelle cellette ossario è consentita anche la tumulazione di ceneri di cadaveri, resti mortali e resti ossei cremati. 3. Le cellette cinerario raccolgono in apposite urne unicamente le ceneri di cadaveri, resti mortali e resti ossei cremati. 4. Ogni ossario (e cinerario) raccoglie, di norma, i resti ossei e le ceneri di un solo defunto; tuttavia, previa richiesta o consenso del concessionario o suoi successori e compatibilmente con lo spazio disponibile, è ammessa la tumulazione di più cassette di resti ossei e di ceneri (diritto ossario e cinerario) di defunti che rispetto al primo defunto tumulato nel sepolcro siano legati dai seguenti vincoli familiari: a) coniuge (o convivente more uxorio); b) parenti fino al 2 grado. In tale caso deve essere versata al Comune, per ogni ulteriore cassetta o urna tumulata, una somma pari al 50% della vigente tariffa dell ossario o cinerario stesso. 5. Nel caso non si conosca il nominativo del concessionario (vecchie sepolture), per la concessione del diritto ossario o cinerario occorre acquisire l assenso di tutti familiari aventi titolo al diritto di sepolcro come sopra individuati, con modalità operative stabilite dall Ufficio. 6. Le cellette ossario e cinerario non possono essere accordate in disponibilità ma solo all atto della richiesta di tumulazione dei resti ossei e delle ceneri. EDICOLE (Cappelle di famiglia) Art. 30 Concessione dell area All atto della presentazione della domanda per la concessione di un area per la costruzione di una edicola di famiglia, dovrà essere versato l intero importo del corrispettivo previsto dalle tariffe vigenti, nonché una somma pari ad 1/5 del corrispettivo dell area medesima a titolo di deposito cauzionale ai fini indicati dal precedente art. 20. L atto di concessione dell area verrà redatto e sottoscritto dalle parti non appena effettuati i versamenti sopra specificati. Art. 31 Termini per la presentazione dei progetti e la esecuzione dei lavori I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia dovranno essere presentati per l approvazione entro sei mesi dalla data di concessione dell area, mentre la costruzione dell opera, che avrà necessariamente inizio entro i termini di validità dell autorizzazione del Comune secondo 11 L art. 29 è stato così modificato con delibera del C.C. n. 9 del in vigore dal
20 quanto previsto dalla vigente legge urbanistica e dal Regolamento Edilizio Comunale, dovrà essere portata a termine entro e non oltre un anno dalla data di inizio dei lavori. Art. 32 Modalità per la presentazione dei progetti Le domande per la costruzione di cappelle di famiglia devono essere stese su carta legale, firmate dal concessionario, corredate dalle relative tavole progettuali (in triplice copia) e contenenti una dettagliata descrizione dell opera progettata soprattutto in riferimento alla qualità dei materiali da impiegarsi, al loro spessore, ai loro collegamenti. I disegni delle edicole saranno delineati in pianta, sezione ed elevazione per tutte indistintamente le facciate, il tutto in scala non inferiore a 1:50. Ai tipi di assieme si uniranno i dettagli dei principali particolari costruttivi di natura decorativa, in scala non inferiore a 1:20; a richiesta, dovrà essere presentato per maggiore evidenza, oltre al progetto, un bozzetto o modello tale da offrire un idea chiara e fedele del monumento nel suo complesso. E pure prescritta la presentazione dei tipi dettagliati dei cancelli, inferriate, vetrate, e di ogni decorazione. Tutti i disegni devono recare la firma del progettista (ingegnere, architetto, geometra o perito edile, a seconda delle rispettive competenze), del direttore dei lavori, nonché dell esecutore, la cui firma dovrà essere depositata in Comune prima dell inizio dei lavori. Dovrà pure indicarsi il nome dell artista che si assumerà l esecuzione delle opere di scultura, di pittura, di mosaico o comunque di rilevante importanza decorativa. Dovranno, infine, essere presentate fotografie del bozzetto o disegni formato 18 x 24 (a colori quando riguardino opere di pittura o mosaici) in un numero sufficiente alla valutazione tecnico-artistica del bozzetto o modello al fine della preventiva approvazione della Commissione Edilizia. Art. 33 Ossari, cinerari e colombari ricavabili nelle cappelle di famiglia Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari e colombari. Gli ossari e cinerari dovranno avere una dimensione interna utile di almeno cm 33 x cm 70 x cm 33 di altezza; i colombari dovranno avere una dimensione interna utile di almeno cm 75 x cm 220 x cm 70 di altezza. I tramezzi divisori dei colombari potranno essere realizzati in cemento armato dello spessore minimo di cm 10 o in muratura di mattoni pieni dello spessore minimo di cm 25, questi ultimi intonacati poi con malta di cemento lisciato a cazzuola. Le solette dovranno essere realizzate in cemento armato dello spessore minimo di cm 10, il piano dovrà essere inclinato verso l interno ed evitare l eventuale uscita di liquidi ed in ogni caso dovranno essere adottati gli accorgimenti necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi e gas. La chiusura dei colombari, ossari e cinerari, dovrà essere realizzata con un tavolato di mattoni pieni dello spessore di una testa (cm 12), intonacato con malta di cemento lisciato a cazzuola, ovvero, con una lastra di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm 3, sigillata con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica. Esternamente i loculi dovranno essere rivestiti da una lastra di marmo o granito in un sol pezzo dello spessore minimo di cm 2, sulla quale dovrà essere iscritto almeno il cognome ed il nome della salma o resti tumulati, nonché l indicazione dell anno di morte. 19
21 Art. 34 Materiale da costruzione e caratteristiche generali Nella costruzione delle edicole di famiglia è vietato, salvo esplicito assenso dell Amministrazione Comunale, l impiego: del legno, dei plafoni di cannette o rete metallica, delle volte centinate. I materiali da impiegare sia per la parte muraria che per i rivestimenti, le decorazioni, ecc., dovranno essere di provata durabilità e corrispondere ai requisiti previsti dal successivo art. 47. Per quanto riguarda i rivestimenti esterni, non è ammesso l impiego di quarzite, ardesia, ceramiche, grès ceramico e tesserine vetrose, salvo che si tratti di parziali elementi decorativi e vi sia il consenso dell Amministrazione Comunale. Quando la parte fuori terra è costruita in muratura di mattoni pieni, pietra da taglio a tutto spessore, calcestruzzo semplice, la struttura portante dovrà avere uno spessore di almeno cm 25. Se invece la parte fuori terra è realizzata in cemento armato, lo spessore minimo sarà di cm 15. Le misure anzidette vanno riferite al muro grezzo, escluso cioè il rivestimento, che per marmi e graniti dovrà avere uno spessore minimo di cm 4. Qualora si preveda la costruzione anche in sotterraneo, la muratura perimetrale e portante dovrà essere realizzata in cemento armato dello spessore minimo di cm 15. L altezza delle edicole non potrà superare i m 6 misurata sopra il piano di campagna, ad eccezione del campo W del cimitero di Giubiano dove l altezza massima non potrà superare i m 4. Art. 35 Prescrizioni particolari da osservare nel corso dei lavori All esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere la costruzione mediante un assito di tavole, realizzato a regola d arte. Fermo il divieto di occupare gli altri posti limitrofi, sarà consentito di incorporare temporaneamente, a scopo di agevolazione dei lavori, una piccola porzione dei viali circostanti, che verrà partitamente indicata dal tecnico dell Ufficio Comunale dei Servizi Cimiteriali. Durante l esecuzione dei lavori, è fatto preciso obbligo di usare ogni cautela per evitare che vengano imbrattati o guastati i muri, gli zoccoli, le piantagioni, i viali, i monumenti, ecc., nonché di provvedere ad opera ultimata ai necessari lavori di ripulitura e ripristino della circostante proprietà comunale o privata. Il concessionario e l esecutore dei lavori saranno ritenuti responsabili in solido di tutti i danni che venissero arrecati, in corso d opera e in diretta conseguenza dei lavori medesimi, alla proprietà comunale o ai manufatti dei privati. Art. 36 Modifiche del progetto originale Nessuna modifica può effettuarsi, rispetto al progetto originale autorizzato dal Comune, né durante il corso dei lavori, né ad opera ultimata, senza averne previamente chiesta ed ottenuta l approvazione con le modalità di cui ai precedenti articoli. Art. 37 Mancata utilizzazione dell area Se l approvazione del progetto non viene ottenuta o se, approvati i tipi, l interessato non dà inizio alla costruzione dell opera entro il termine fissato dal precedente art. 31, la concessione dell area si intende decaduta ed il Comune, a titolo di indennizzo per il subito vincolo e di penale per la mancata attuazione dell opera, incamererà il deposito fatto a garanzia dell esecuzione dei lavori, restituendo invece l intero importo versato per la concessione dell area. 20
22 Art. 38 Mancato completamento della costruzione entro i termini Qualora un concessionario, iniziati i lavori di costruzione di una cappella di famiglia, non li porti ad ultimazione entro il termine di cui al precedente art. 31, perde il diritto d uso e l area concessa rientra nella disponibilità del Comune, il quale rimborserà la metà del corrispettivo versato per la concessione dell area stessa, incamerando invece il deposito cauzionale. Il concessionario dovrà inoltre, a propria cura e spese, rimuovere le opere costruite e ripristinare il terreno entro due mesi dalla scadenza del termine anzidetto, in mancanza di che perderà il diritto al rimborso dell altra metà del valore dell area. Il Comune potrà autorizzare la cessione di dette opere incomplete ad altro concessionario, che a sua volta ottenga dal Comune la concessione dell area relativa e si impegni ad ultimare la costruzione entro il termine che verrà stabilito dai competenti uffici comunali. Art. 39 Collaudo e rimborso del deposito cauzionale Il deposito cauzionale a titolo di garanzia di cui ai precedenti art.li 20 e 30 viene rimborsato dopo il collaudo effettuato dall Ufficiale Sanitario e dal personale tecnico dell Ufficio Servizi Cimiteriali (con accertamento che le opere costruite sono in tutto conformi a quelle indicate nel progetto presentato ed approvato) e dopo la consegna al Custode del Cimitero (ovvero all Ufficio Servizi Cimiteriali) della chiave della cappella, unitamente ad un prospetto indicante il numero e l ubicazione dei loculi. Qualora l opera eseguita non corrisponda ai requisiti ed alle caratteristiche indicate nel progetto, il deposito di cui sopra viene incamerato dal Comune, salva ogni altra sanzione consentita dalle vigenti norme di legge e regolamentari. Art Diritto di sepolcro Il diritto di sepolcro non può in alcun modo essere ceduto ed è riservato: a) alla persona del concessionario/fondatore del sepolcro, d ora in poi denominato concessionario (o dei concessionari allorché la concessione sia intestata a più di una persona), individuato nell atto di concessione; b) a quelle della sua famiglia; c) a quelle indicate dal concessionario nel medesimo atto di concessione; fino al completamento della capienza del sepolcro. Per ogni tumulazione di un destinatario del diritto di sepolcro, non deve essere corrisposta alcuna tariffa. 2. Al fine di ricavare nuove disponibilità di ricezione al sepolcro, il Comune può autorizzare, su richiesta del concessionario o del rappresentante della concessione, l estumulazione di cadaveri e di resti mortali già tumulati, per la loro riduzione in resti ossei o per essere cremati. In tale caso, deve essere corrisposto per ogni posto liberato, oltre alle previste spese, anche il corrispettivo di un colombaro di maggior costo di quel cimitero. 3. All atto della concessione, il concessionario deve indicare distintamente i nominativi dei destinatari del diritto di sepolcro. Si tratterà di appartenenti al nucleo familiare del concessionario (o dei concessionari), parenti e affini, ovvero di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei loro confronti per atti compiuti a loro favore, da comprovarsi con fatti e circostanze oggettivamente verificabili. 12 L art. 40 è stato così modificato con delibera del C.C. n. 9 del in vigore dal
23 4. Nel caso che il concessionario non ritenga di specificare detti nominativi, i posti disponibili sono riservati, senza alcun titolo di precedenza e salvo esplicita rinuncia da parte di essi, ai seguenti appartenenti al nucleo familiare: a) il coniuge del concessionario (o convivente more uxorio); b) i discendenti diretti del concessionario ed i loro coniugi (o conviventi more uxorio); c) gli ascendenti diretti del concessionario; d) i fratelli e le sorelle del concessionario ed i loro coniugi (o conviventi more uxorio). 5. Aventi titolo ad diritto di sepolcro possono rinunciare per sé e per i propri aventi causa privi della capacità di agire, al diritto di sepoltura e ai conseguenti obblighi connessi con tale diritto. In tale caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti degli aventi titolo residuali. 6. Il concessionario o il rappresentante della concessione previsto dal successivo art. 43 in caso di morte del concessionario, successivamente all atto di concessione e in aggiunta ai nominativi già indicati o agli aventi titolo in base al precedente comma, può richiedere l assegnazione di posti disponibili in cappella per la tumulazione di cadaveri, resti mortali, resti ossei e ceneri (nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 3), mediante istanza scritta motivata. In caso di accoglimento della richiesta e quando l indicazione nominativa non sia stata fatta dal concessionario secondo quando disposto nel presente articolo, deve essere corrisposto al Comune: a) il corrispettivo di un colombaro di maggior costo riferito al cimitero di pertinenza per la tumulazione di cadavere o resti mortali; b) il corrispettivo di un ossario di maggior costo riferito al cimitero di pertinenza per la tumulazione di resti ossei o ceneri. 7. Rimangono esclusi dal diritto di tumulazione tutti coloro che non risultino legati al concessionario in uno dei modi sopra esposti. 8. Alla morte del concessionario, i suoi successori e i destinatari del diritto di sepolcro, non possono in alcun caso modificare i diritti di sepolcro acquisiti senza il consenso di tutti gli aventi titolo. Nei rapporti con la Pubblica amministrazione, colui che si dichiara essere stato individuato dalla famiglia quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune, assume ogni esclusiva responsabilità in ordine alla violazione del divieto in argomento. 9. Il concessionario, i suoi successori e i destinatari del diritto di sepolcro, possono disporre della concessione e dei manufatti costruiti unicamente nei limiti dei regolamenti. Un eventuale uso differente costituisce causa di inadempimento della concessione e ne comporta, per questo fatto, la decadenza. Art. 41 Controversie relative al diritto di sepolcro Le controversie fra i titolari di diritti di sepolcro saranno di competenza dell autorità giudiziaria ordinaria. Nel frattempo la tumulazione verrà consentita a titolo meramente provvisorio. Art. 42 Ammissione di salme o resti provenienti da fuori Comune Nelle cappelle di famiglia, sono ammesse le salme, le ceneri o resti delle persone, ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultano averne diritto secondo le norme di cui all art. 40 del presente Regolamento. 22
24 Art. 43 Morte del concessionario. Intrasmissibilità del diritto di sepolcro In caso di decesso del concessionario o successivamente del rappresentante designato della concessione, i destinatari del diritto di sepolcro devono designare entro 60 giorni uno fra essi che assuma verso il Comune l esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la responsabilità solidale di tutti. 2. Alla morte del concessionario, i destinatari del diritto di sepolcro si accollano anche gli oneri connessi con la buona ed ordinaria manutenzione del sepolcro, sia per quanto riguarda gli elementi di decoro e statico-funzionali, sia per quanto riguarda eventuali caratteristiche tecnico-igienicosanitarie cui il sepolcro debba rispondere nel tempo, anche in relazione al mutamento delle norme. 3. Il diritto di sepolcro è intrasmissibile oltre che per atto tra vivi anche per causa di morte. Si acquista per esplicita menzione nominativa nell atto di concessione o implicitamente per il solo fatto di trovarsi in un dato rapporto con il concessionario come previsto all art. 40 del presente regolamento. 4. Solo con la morte dell ultimo titolare del diritto di sepolcro è ammessa la trasmissibilità di diritti e obblighi inerenti la concessione, ma unicamente riguardo al diritto di proprietà sulla costruzione al di sopra o al di sotto del suolo dell area cimiteriale nonché al diritto di proprietà sui materiali sepolcrali, escludendosi in ogni caso il diritto di tumulazione nel sepolcro. Tale trasmissione è regolata dalle norme del libro II del Codice Civile. 5. La presa d atto da parte del Comune, a tutti gli effetti, del trapasso, è subordinata alla esecuzione dei lavori di manutenzione che eventualmente si rendessero necessari a giudizio del Comune per ragioni di decoro, di igiene e di sicurezza. I documenti relativi ai trapassi sono conservati negli atti del Comune. Art. 44 Manutenzione ordinaria e straordinaria I concessionari delle cappelle di famiglia o loro successori od aventi diritto, sono tenuti in solido: a) a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni; b) ad eseguire restauri ed opere che l Amministrazione Comunale ritenesse opportuno o necessario prescrivere per ragioni di decoro, sicurezza o igiene; c) a rimuovere eventuali abusi. Nei casi indicati alle lettere a) e b), i concessionari, prima di procedere all esecuzioni dei lavori, dovranno ottenere regolare autorizzazione dal Comune, tramite l Ufficio Servizi Cimiteriali. Art. 45 Sanzioni per mancata manutenzione In caso di inadempienza agli obblighi previsti dal precedente art. 44 si procederà nei termini previsti dall art. 57 del presente Regolamento. Qualora la costruzione, in tutto o in parte, risulti indecorosa o pericolante, l Amministrazione Comunale potrà sospendere la tumulazione di salme, subordinandola all esecuzione dei lavori occorrenti. 13 L art. 43 è stato così modificato con delibera del C.C. n. 9 del in vigore dal
25 Art. 46 Disposizioni generali TITOLO 7 - NORME PER LA POSA DEI MONUMENTI Sulle sepolture sia ad inumazione (decennali, ventennali, con esclusione dei campi comuni) che a tumulazione (giardini sessantennali, colombari, ossari e cinerari) è fatto obbligo di posare, entro un anno dalla data del seppellimento, il prescritto monumento o la lastra di chiusura del loculo secondo le modalità e le caratteristiche previste dal presente articolo e dai seguenti. Nel caso di inadempimento entro il termine stabilito, verrà tolto il segno provvisorio eventualmente collocato sulla sepoltura la cui concessione verrà dichiarata decaduta ed il Comune potrà disporre per la traslazione della salma in campo comune o dei resti mortali e delle ceneri nell ossario comune del cimitero. In tali casi il Comune restituirà al concessionario o suo successore il 50% della tariffa versata per la concessione della sepoltura decaduta. Per la decadenza della concessione si procederà a norma dell art. 57 del presente Regolamento. La posa dei monumenti e lapidi è subordinata alla presentazione di apposita istanza nonché al rilascio del relativo nulla osta da parte dell Ufficio Servizi Cimiteriali. La domanda dovrà essere corredata da un disegno quotato in triplice copia, dovrà essere specificato il tipo di materiale da usare, gli accessori, le epigrafi, nonché l indicazione della ditta assuntrice dei lavori. E prescritta, per le statue, bassorilievi e figure in genere, la presentazione di tre fotografie o di un disegno (in triplice copia), da cui si possano desumere le caratteristiche, anche volumetriche, dell opera. Sui monumenti e lapidi è fatto obbligo di iscrivere il cognome ed il nome del defunto (o dei defunti), nonché l indicazione dell anno di morte; non sono ammesse scritte o targhe pubblicitarie di qualsiasi tipo o natura e fotografie ed epigrafi a ricordo di salme, resti, ceneri non ivi sepolti. Unica deroga è consentita per i militari deceduti in guerra. Durante l esecuzione dei lavori è fatto preciso obbligo alle ditte esecutrici di usare ogni cautela al fine di evitare che vengano imbrattati o guastati i muri, cordoli, viali, monumenti. Tali obblighi si estendono anche alle zone immediatamente adiacenti i cimiteri. A tale scopo ogni ditta dovrà essere munita di apposite attrezzature da usarsi per l impasto delle malte occorrenti per i lavori. In ogni caso ad opere ultimate qualsiasi residuo derivante dai lavori (terra, cemento, spezzoni di pietra, ecc.) dovrà essere rimosso a cura della ditta stessa. Nella posa dei monumenti non è consentito invadere gli spazi di interesse comune circostanti, in particolare è vietata la formazione di pavimentazioni in genere debordanti i monumenti stessi. Il Comune si riserva di far rimuovere o rinnovare a spese dei concessionari o loro eredi, quando essi non vi provvedano direttamente, i monumenti e accessori indecorosi, non regolamentari (e tali saranno considerati quelli realizzati in difformità alle misure prescritte ed ai progetti autorizzati), ed ogni qualsiasi opera realizzata in contrasto col presente Regolamento. Per poter procedere alla rimozione si applicheranno le norme previste dall art. 57 e seguenti, ciò che comunque non escluderà l adozione da parte del Comune di provvedimenti che si rendessero necessari al fine di evitare danni alle sepolture circostanti o pregiudicare la sicurezza delle persone ed il decoro del cimitero. Le imprese incaricate della esecuzione dei lavori hanno l obbligo di preavvertire, anche telefonicamente, l Ufficio Servizi Cimiteriali circa il giorno e l orario di introduzione nei cimiteri dei materiali da impiegare nella costruzione, al fine di consentire l opportuno controllo dei materiali stessi. Da tale procedura, in considerazione della costante presenza del custode, sono esentate le opere da eseguirsi nei cimiteri di Belforte e Giubiano. 24
26 Nei cimiteri rionali, di norma, la posa di monumenti e lapidi sarà consentita solamente nelle giornate di apertura mentre in tutti i cimiteri indistintamente tali lavori sono vietati nei giorni festivi, salvo quanto disposto dal successivo art. 63. Art. 47 Materiali da impiegarsi I materiali da impiegarsi nella costruzione dei monumenti e lapidi dovranno avere provate caratteristiche di durevolezza, lucidabilità, compattezza e resistenza alle varie sollecitazioni. In particolare per i monumenti da realizzarsi sui giardini sessantennali è escluso l uso della pietra di Saltrio, Viggiù, Sarnico, dei marmi di Carrara, Portovenere e Rosso di Verona. Le chiavelle di collegamento (se e quando previste) non dovranno essere di metallo soggetto a corrosione e sono vietati gli accessori in ferro, ghisa o altro materiale facilmente deperibile; sono invece ammessi gli accessori in bronzo e l uso di lastre di cristallo (quali elementi non portanti) dello spessore minimo di mm 15. Nello spazio racchiuso dal monumento è consentita la coltivazione di fiori e piccoli arbusti di altezza inferiore a m 1. Gli arbusti di altezza superiore dovranno essere ridotti dietro semplice invito del custode ed in caso di inadempienza il Comune provvederà d autorità al taglio e, se necessario, allo sradicamento. Art. 48 Monumenti in campo comune. Disposizioni particolari Ciascuna fossa in campo comune viene contrassegnata con un cippo, fornito dal Comune, recante il numero progressivo del posto, il cognome ed il nome del defunto, l indicazione dell anno di morte. Sulle sepolture in campo comune, per evidenti esigenze di omogeneità, è consentita soltanto la posa di una cordonatura a delimitazione del posto dell ingombro stabilito di m 1,80 x m 0,80 (m 1,50 x m 0,70 per i bambini). I cordoli da collocarsi al massimo in 4 pezzi (uno per lato) dovranno avere una sezione di vivo (in unico pezzo) di cm 5 x cm 15 di altezza. Lo spazio racchiuso dai cordoli dovrà essere lasciato a verde o coperto da uno strato di ghiaietto: nel caso in cui sotto il ghiaietto venga steso uno strato sottile di cemento, dovrà comunque essere riservata una zona esposta agli agenti atmosferici di superficie non inferiore a 40 cmq. Su tale area non dovranno essere posati né sottofondi in cemento, né lastre portafiori, portalumini, portafotografie di alcun genere. La posa dei cordoli a delimitazione del posto è subordinata all autorizzazione comunale da richiedersi con le modalità di cui al precedente art. 46. Art. 49 Monumenti in campi decennali e ventennali. Disposizioni particolari L ingombro dei monumenti realizzabili sui giardini decennali e ventennali a pagamento, dovrà avere la misura di m 1,90 x m 0,90 (m 1,50 x m 0,70 per i decennali bambini). Tale ingombro dovrà essere determinato dalle lastre di copertura orizzontali poggianti sui cordoli o, in caso di minore misura o mancanza di queste, dai cordoli stessi: i cordoli dovranno essere collocati al massimo in 4 pezzi (uno per lato). L altezza dei monumenti (statue e croci escluse purchè realizzate in materiali non marmorei) non dovrà superare i m 1,00 misurata sopra il piano di campagna. I cordoli posati a delimitazione del posto o a sostegno delle sovrastanti strutture dovranno avere una sezione di vivo (unico pezzo) di almeno cm 10 di larghezza per cm 15 di altezza. Lo spessore delle lastre orizzontali, che dovranno poggiare sui predetti cordoli, dovrà essere di almeno cm 5 in tutte le loro parti. 25
27 Lo spessore delle lastre verticali (schienali) ed in genere di qualsiasi elemento usato nella costruzione del monumento dovrà essere di almeno cm 5. Eventuali lavorazioni o ribassi potranno essere apportati purchè vengano rispettati gli spessori minimi sopra indicati. Le lastre verticali che abbiano funzione portante di altre strutture sovrastanti dovranno avere uno spessore pari ad almeno 1/10 della loro altezza ed eventuali lavorazioni o ribassi potranno essere apportati purchè non interessino una superficie superiore al 25% su prospetto (facciata dello schienale) e sia rispettato uno spessore minimo di cm 5. Nello spazio destinato a monumento (m 1,90 x m 0,90 per adulti, m 1,50 x m 0,70 per bambini), dovrà essere riservata una zona scoperta non inferiore a 40 cmq. Tale area dovrà essere lasciata libera ed esposta agli agenti atmosferici e non vi dovranno essere posati né sottofondi in cemento né lastre (portafiori, portalumini, portafotografie) di alcun genere. La posa dei monumenti è subordinata all autorizzazione comunale da richiedersi con le modalità di cui al precedente art. 46. Art. 50 Monumenti in giardini sessantennali. Disposizioni particolari L ingombro dei monumenti realizzabili sui giardini sessantennali (ex perpetui, ex ottantennali), dovrà avere la misura di m 1,90 x m 0,90. Tale ingombro dovrà essere determinato dalle lastre di copertura orizzontali poggianti sui cordoli o, in caso di minore misura di queste, dai cordoli stessi: i cordoli dovranno essere collocati al massimo in 4 pezzi (uno per lato). L altezza dei monumenti (statue e croci escluse purchè realizzate in materiali non marmorei) non dovrà superare i m 1,50 misurata sopra il piano di campagna. I cordoli (o cordoni) posati a delimitazione del posto e a sostegno delle sovrastanti strutture dovranno avere una sezione di vivo (unico pezzo) di almeno cm 10 di larghezza per cm 20 di altezza. Lo spessore delle lastre orizzontali, che dovranno poggiare sui predetti cordoli, dovrà essere di almeno cm 10 in tutte le loro parti. Lo spessore delle lastre verticali (schienali) ed in genere di qualsiasi elemento strutturale usato nella costruzione del monumento dovrà essere di almeno cm 10. Eventuali lavorazioni o ribassi apportate sugli schienali potranno essere consentite purchè non interessino una superficie superiore al 25% su prospetto (facciata dello schienale) ed al 50% sul fianco (spessore dello schienale). Per la realizzazione di vaschette per la coltivazione di fiori o piccoli arbusti in genere e che abbiano comunque una funzione decorativa e strutturalmente irrilevante, è consentito l uso di lastre con spessore minimo di cm 5. Tale facoltà verrà comunque esaminata caso per caso a secondo delle dimensioni dell opera realizzata. Nello spazio destinato a monumento (m 1,90 x m 0,90) è consentito riservare alla coltivazione di fiori, piccoli arbusti, tappeti verdi, una superficie massima di mq 0,70 e come tale sarà conteggiata qualsiasi spazio destinato a tale scopo. Sui giardini sessantennali (ex perpetui, ex ottantennali) è consentita la posa di monumenti ad inglobamento di più sepolture contermini (con il limite massimo di tre sepolture), purchè le rispettive concessioni abbiano la medesima scadenza e le salme tumulate siano, fra loro, legate da vincoli famigliari contemplati dal precedente art. 26. La posa dei monumenti è subordinata all autorizzazione comunale da richiedersi con le modalità di cui al precedente art
28 Art. 51 Lastre per colombari. Disposizioni particolari 14 Le lastre di chiusura dei colombari dovranno avere uno spessore minimo di cm 2 e dovranno essere assicurate alle pareti divisorie in modo da evitare distacchi accidentali. Ogni lastra dovrà portare inciso (o applicato) in alto a sinistra il numero del colombaro. Sulle lastre dei colombari potranno essere applicati portafiori, portalumini ed ornamenti in genere purchè realizzati con materiali non soggetti a corrosione. Per tali accessori la sporgenza massima consentita dal bordo esterno delle fascette di rivestimento dei divisori dei colombari non potrà superare i dieci centimetri. Le fascette di rivestimento che delimitano i colombari non potranno essere in alcun modo manomesse ed è vietata pertanto la posa di più lastre abbinate. La posa delle lastre sui colombari è subordinata all autorizzazione comunale da richiedersi con le modalità di cui al precedente art. 46. Per i nuovi ampliamenti di colombari o completi rifacimenti di quelli esistenti, per motivi di estetica e di uniformità, potrà essere imposto un modello tipo di lastra funeraria e l utilizzo di un unico materiale. Le modalità per l attuazione della normativa (scelta del modello e del materiale, facoltà della fornitura diretta da parte del Comune) saranno oggetto, di volta in volta, di apposito provvedimento deliberativo. Art. 52 Lastre per ossari e cinerari. Disposizioni particolari Le lastre di chiusura degli ossari e dei cinerari (da realizzarsi esclusivamente con marmo di Carrara) dovranno avere uno spessore minimo di cm 2 e dovranno essere assicurate alle pareti divisorie in modo da evitare distacchi accidentali. Ogni lastra dovrà portare inciso (o applicato) in alto a sinistra il numero della celletta. Sulle lastre degli ossari e dei cinerari potranno essere applicati portafiori, portalumini ed ornamenti in genere purchè realizzati con materiali non soggetti a corrosione. Per tali accessori la sporgenza massima consentita dal bordo esterno delle fascette di rivestimento dei divisori delle cellette non potrà superare i dieci centimetri. Le fascette di rivestimento che delimitano le cellette non potranno in alcun modo essere manomesse ed è vietata pertanto la posa di più lastre abbinate. La posa delle lastre degli ossari e dei cinerari è subordinata all autorizzazione comunale da richiedersi con le modalità di cui al precedente art. 46. Art. 53 Illuminazione votiva Sulle sepolture individuali comuni, decennali, ventennali, sessantennali (ex perpetui, ex ottantennali), nonché nelle cappelle di famiglia, è consentita l illuminazione votiva ad olio o cera. Sui colombari, ossari e cinerari è consentita la sola illuminazione a cera purchè avvenga entro appositi contenitori, aperti nella sola parte superiore e rigidamente fissati ai marmi di rivestimento, in modo da evitare pericoli di incendio e di imbrattamento. Detto tipo di illuminazione è consentito solo ove il loculo non sia già allacciato ad un eventuale impianto di illuminazione elettrica. In caso di inadempienza il personale cimiteriale è autorizzato a rimuovere il lumino a cera abusivamente collocato. Il servizio lampade votive a luce elettrica può essere affidato in appalto con diritto di esclusiva. 14 L art. 51 è stato così modificato con delibera del C.C. n. 115 del
29 Le norme che regolano detto servizio saranno stabilite dal capitolato di appalto e dalle condizioni generali di abbonamento allegati al relativo contratto. TITOLO 8 - NORME PARTICOLARI PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI Art. 54 Disposizioni speciali per i titolari di posti a perpetuità Le persone titolari da oltre 50 anni di posti a perpetuità (tombe individuali in muratura, colombari, edicole funerarie) che rilascino tali posti alla libera disponibilità del Comune, hanno diritto, a spese del Comune: a) alla rimozione dei monumenti e lapidi, salvo casi particolari da valutarsi di volta in volta; b) alla estumulazione dei defunti dal sepolcro; c) allo smaltimento dei materiali lapidei e delle casse estumulate; d) alla fornitura di una cassetta per i resti ossei per ciascun defunto; e) alla eventuale cremazione ed alla fornitura di un urna cineraria semplice in caso di rinvenimento di resti mortali non scheletrizzati; f) alla concessione gratuita trentennale di una celletta ossario o cinerario per ogni defunto estumulato o alla tumulazione dei medesimi defunti in altra sepoltura già in concessione alla famiglia senza pagamento di tariffa. 2. Nella fattispecie di cui al comma 1, sono invece a carico dei familiari le seguenti spese: a) il trasporto al crematorio e la fornitura della nuova cassa in caso di cremazione; b) la posa della lapide funeraria su ciascun ossario/cinerario assegnato e l iscrizione delle epigrafi. Art. 55 Cambio di sepolture Il cambio (o permuta) di sepolture riguarda unicamente quelle a tumulazione e specificatamente le tombe individuali in muratura, i colombari, gli ossari, i cinerari e/o i corrispondenti diritti, ed è ammesso solo con il consenso esplicito dell Amministrazione comunale, che decide caso per caso. Qualora la richiesta di permuta comporti lo svuotamento del sepolcro, l istanza di autorizzazione al trasferimento dei defunti, qualora sia accolta, comporta l estinzione della concessione, che ritorna conseguentemente nella piena disponibilità del Comune. 2. La nuova concessione viene accordata, di norma, per la durata prevista dall art. 17, salvo minor termine, per evitare che la scadenza della nuova concessione sia successiva a quella originaria permutata. 3. La permuta comporta, se si tratta di posti di eguale valore a tariffe correnti, il pagamento di una somma corrispondente al 20% della tariffa attuale; se si tratta invece di permutare un posto con altro di tariffa superiore, deve essere versata anche la differenza in più della tariffa. Nessun rimborso è dovuto dal Comune in caso di permuta di un posto con altro di minor valore. 4. È altresì ammesso il cambio (o permuta) di aree per edicole non ancora edificate, che si esegue con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3. Le modalità di permuta di aree per edicole già edificate vengono fissate, di volta in volta, con provvedimento del dirigente competente. 5. In caso di liberazione di tombe individuali in muratura, colombari, ossari e cinerari in conseguenza della traslazione dei cadaveri, resti mortali, resti ossei e ceneri tumulati verso cimiteri di altri comuni o in cappelle di famiglia site in un cimitero del Comune di Varese, il concessionario 15 L art. 54 è stato così modificato con delibera del C.C. n. 9 del in vigore dal L art. 55 è stato così modificato con delibera del C.C. n. 9 del in vigore dal
30 (o suoi successori), ha diritto al solo rimborso del prezzo versato per il posto rilasciato e dei corrispondenti diritti, decurtato del 5% per ogni anno di concessione. 6. In caso di liberazione di aree per edicole di famiglia a seguito della traslazione dei cadaveri, resti mortali, resti ossei o ceneri tumulati verso cimiteri di altri comuni o in cappelle di famiglia site in un cimitero del Comune di Varese, il concessionario (o suoi successori), ha diritto al solo rimborso del prezzo versato per la concessione dell area da edificare, decurtato del 5% per ogni anno di concessione. Per le edicole concesse già edificate, il valore di riferimento per il rimborso è quello dell area occupata dal manufatto già costruito, calcolato in base alle tariffe vigenti al momento della concessione. 7. Nei casi suddetti si intende arrotondata ad un anno la frazione di tempo superiore a sei mesi. Le spese relative alla traslazione dei cadaveri, resti mortali, resti ossei e ceneri, si intendono sempre e comunque a carico dei richiedenti. 8. In nessun caso il Comune rimborsa al concessionario (o suoi successori) il valore dei manufatti sepolcrali lasciati nella piena disponibilità del Comune. 9. In caso di permuta di concessione è consentito collocare sulla nuova sepoltura il monumento o la lapide funeraria recuperati da quella precedente, ma solo se queste corrispondono ai requisiti dettati dal presente regolamento o derivanti dall applicazione della specifica normativa nazionale e regionale. 10. In caso di assegnazione in disponibilità a viventi di tombe individuali in muratura, dei corrispondenti diritti di sovrapposizione e di colombari, è ammesso il cambio di destinazione, senza pagamento di altra tariffa se non quella relativa alle spese occorrenti per la rettifica dell originario atto di concessione, alle seguenti condizioni: a) che il nuovo destinatario abbia titolo alla sepoltura in quel cimitero ai sensi dell art. 1 del presente regolamento; b) che il nuovo destinatario rientri tra le casistiche del diritto di sepolcro o di concessione previste dagli artt. 18, 26 e 28 del presente regolamento; c) che vi sia l assenso scritto del titolare della concessione (o suoi successori in caso di morte) e dell originario destinatario della sepoltura; d) che si provveda alla rettifica dell originario atto di concessione. 11. Per i colombari ed i cinerari già assegnati in disponibilità a viventi, qualora si riscontri che il destinatario del sepolcro sia stato tumulato in altra sepoltura, il Comune provvede ad inviare diffida al concessionario o suoi successori a provvedere, entro 60 giorni, alla traslazione del defunto nel posto originariamente assegnato. In caso di inadempimento entro il termine fissato, il Comune avvia la procedura di decadenza della concessione, al termine della quale il posto ritorna nella piena disponibilità del Comune stesso, senza che il concessionario o suoi successori abbiano titolo a percepire alcun rimborso. Art. 56 Revoca delle concessioni cimiteriali Per esigenze di servizio e comunque nel caso di realizzazioni di opere di carattere generale, di ampliamenti, di trasformazioni, di riordini, ecc., il Comune ha la facoltà di rimuovere qualsiasi sepoltura, comprese le cappelle di famiglia, dandone congruo preavviso ai concessionari, i quali avranno soltanto diritto ad ottenere, a titolo gratuito per il tempo residuo spettante secondo l originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente a quello precedentemente loro concesso ed al trasporto gratuito delle salme, dei resti mortali o delle ceneri dalla vecchia alla nuova sepoltura. 29
31 Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti e quelle per le pompe funebri saranno a carico dei concessionari. Art. 57 Decadenza delle concessioni cimiteriali Dal vincolo della durata della concessione si intendono in ogni caso decadute, anche prima della scadenza del termine, le sepolture ad inumazione ed a tumulazione (comprese le cappelle di famiglia) che non risultino sistemate a norma di Regolamento sia per inadempienza delle obbligazioni derivanti dalla concessione, sia per abbandono. Si considera abbandono lo stato di incuria della sepoltura a seguito di mancata manutenzione. Il giudizio sullo stato della sepoltura è espresso dal Sindaco o suo delegato. Art. 58 Procedura per la dichiarazione di decadenza Verificandosi la fattispecie di cui al precedente art. 57 verrà notificata al concessionario, o agli aventi diritto, specifica diffida per l esecuzione dei lavori necessari. Decorso il periodo (non superiore a mesi due) indicato nella diffida, a meno che non ricorrano validi motivi per una proroga, verrà dichiarata la decadenza della concessione con formale atto della Giunta Municipale, da notificarsi al concessionario o agli aventi diritto. Nel caso che il concessionario o gli aventi diritto non risultino reperibili, sarà apposto un avviso all albo del cimitero per la durata di mesi sei. Trascorso tale periodo, l avviso verrà pubblicato all albo pretorio del Comune per la durata di 30 giorni, dopo di che la decadenza della concessione manifesterà tutti i suoi effetti. Per le sepolture di qualsiasi genere che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, risultino abbandonate da almeno 5 anni, i termini di cui sopra sono ridotti alla metà. La procedura indicata nel presente articolo non escluderà comunque l adozione da parte del Comune di provvedimenti contingibili ed urgenti che si rendessero necessari al fine di evitare danni alle sepolture circostanti e scongiurare pericoli per la sicurezza delle persone. Art. 59 Conseguenze della decadenza In conseguenza della pronunciata decadenza, il Comune provvederà alla esumazione o alla estumulazione delle salme, dei resti e delle ceneri che saranno destinati al campo di consumazione o all ossario comune del cimitero. Di tutte le operazioni verrà redatto apposito verbale. Tutto ciò che è posto sulla sepoltura cadrà in proprietà del Comune ed il concessionario o gli aventi diritto non potranno chiedere ed esigere alcun rimborso. Art. 60 Orario di apertura e chiusura dei cimiteri TITOLO 9 - POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI I cimiteri sono aperti al pubblico secondo gli orari stabiliti, per stagione, con ordinanza sindacale affissa all ingresso di ciascun cimitero. All ora di chiusura tutte le persone che si trovano nel cimitero dovranno affrettarsi ad uscire. Durante gli orari di chiusura nessuno potrà accedere nel cimitero, fatta eccezione per il personale comunale appartenente al Servizio Cimiteriale e per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell esercizio e nei limiti dei loro compiti istituzionali. Il personale dipendente di imprese incaricate di eseguire lavori all interno dei cimiteri potrà accedere anche negli orari di chiusura ma solo se accompagnati dal personale di vigilanza. 30
32 Art. 61 Attività vietate Nei cimiteri è vietato l ingresso ai minori di anni dieci che non siano accompagnati da persone adulte, a chi porta con sé cani o altri animali, a chi sia in manifesto stato di ubriachezza o vesta indecentemente o eserciti la questua. Ai questuanti è fatto divieto, pure, di sostare all ingresso dei cimiteri stessi ove è inoltre vietata qualsiasi attività di vendita non preventivamente autorizzata dagli organi competenti. Art. 62 Circolazione di veicoli Nell interno dei cimiteri non è ammessa la circolazione di veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza nell esercizio dei loro compiti istituzionali. Le persone inferme, anziane e tutte quelle che fisicamente non sono in grado di compiere il tragitto a piedi, potranno essere accompagnate con automezzi, previa autorizzazione da richiedersi al custode del cimitero. Art. 63 Prescrizioni per particolari periodi dell anno Salvo casi eccezionali e previa autorizzazione dell Ufficio Servizi Cimiteriali, è fatto divieto di eseguire lavori di costruzione o di manutenzione alle sepolture nei giorni festivi. Durante il mese di ottobre si potranno concedere permessi anche per i giorni festivi ma limitatamente a piccoli lavori di restauro alle lapidi o ai monumenti. Dal 25 ottobre al 4 novembre è vietata l introduzione nei cimiteri di monumenti, lapidi e materiali da costruzione. Art. 64 Norme per i visitatori Nei cimiteri è vietato ogni atto irriverente o incompatibile con la caratteristica del luogo, ed in specie: a) consumare cibi, fumare, tenere contegno chiassoso, correre; b) introdurre ceste o involti, salvo che contengano oggetti da collocare sulle tombe (il personale del cimitero potrà verificarne il contenuto); c) collocare fiori o vasi in genere in luoghi di pubblico passaggio impedendo od ostacolando la libera circolazione dei visitatori. A riguardo è particolarmente vietato collocare vasi ai piedi dei colombari impedendo in tal modo lo scorrimento delle attrezzature in dotazione al cimitero (scale, montaferetri, carrelli, ecc.) ed ostacolando altresì i lavori di pulizia del personale cimiteriale il quale, in caso di inosservanza, è autorizzato a rimuovere gli oggetti abusivamente collocati; d) gettare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi raccoglitori, appendere alle tombe indumenti o altri oggetti, accumulare neve sui tumuli; e) portare fuori dal cimiteri qualsiasi oggetto di pertinenza propria o altrui senza averne ottenuta preventiva autorizzazione dal custode; f) calpestare o comunque danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare sulle tombe, imbrattare i monumenti ed i fabbricati, turbare o impedire la circolazione dei cortei dei dolenti; g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed in specie fare loro offerte di servizi, di oggetti o di fiori, distribuire indirizzi, carte, volantini di ogni sorta, fare collette; h) fotografare o copiare opere funerarie senza il consenso del concessionario della sepoltura; i) eseguire lavori sulle tombe dei privati senza l autorizzazione dei concessionari; 31
33 j) assistere alle esumazioni di salme non appartenenti alla propria famiglia, salvo specifica autorizzazione dei congiunti del defunto. I divieti di cui sopra, in quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero. Art. 65 Tariffe TITOLO 10 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Le tariffe delle singole concessioni cimiteriali disciplinate dal presente Regolamento sono quelle risultanti dalle tabelle vigenti all atto della richiesta delle concessioni medesime e determinate dai competenti organi comunali con appositi provvedimenti deliberativi. Art. 66 Responsabilità del Comune L Amministrazione Comunale, pur ponendo ogni cura affinchè siano evitati danni o furti alle sepolture, non assume alcuna responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee alla propria organizzazione. Art. 67 Sanzioni Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento saranno punite con sanzioni pecuniarie da a , sempreché non sia diversamente stabilito dalle leggi in materia. Per ogni infrazione alle norme contenute negli articoli del presente Regolamento, sarà applicata una sanzione pecuniaria da a ed in particolare: 1) Posa di monumento o lastra senza autorizzazione , oltre all obbligo di presentare regolare domanda al fine di ottenere la prescritta autorizzazione alla posa, pena la rimozione, a spese della ditta inadempiente, delle opere realizzate; 2) Posa di monumento non conforme all autorizzazione rilasciata (misure, materiali, accessori) , oltre all obbligo di presentare richiesta di variante all autorizzazione già rilasciata, pena la rimozione, a spese della ditta inadempiente, delle opere realizzate in difformità; 3) Mancato preavviso di posa ; 4) Omissione delle indicazione delle epigrafi o indicazione delle epigrafi non conforme , oltre all obbligo di provvedere all esatta iscrizione, pena l addebitamento, alla ditta inadempiente, delle spese necessarie per l esecuzione dell iscrizione stessa; 5) Danneggiamento della proprietà comunale e privata (muri, cordoli, viali, monumenti) ed imbrattamento con malte di cemento o altri materiali delle aree interne ed esterne dei cimiteri , oltre all obbligo di ripristino delle opere danneggiate, pena l addebitamento, alla ditta inadempiente, delle spese necessarie alla sistemazione delle proprietà danneggiate; 6) Realizzazione di opere in eccedenza all area data in concessione (es. pavimentazioni perimetrali ai monumenti) non preventivamente autorizzate dal competente Ufficio Servizi Cimiteriali , oltre all obbligo di rimozione delle opere eseguite in eccesso, pena l addebitamento, alla ditta inadempiente, delle spese necessarie per le rimozioni stesse. La commissione di più infrazioni comporterà automaticamente il cumulo delle sanzioni previste dal presente articolo. La contestazione di una contravvenzione non impedirà la contemporanea adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti che si rendessero necessari nei casi previsti dall art. 153 del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale del n. 148 e successive modificazioni. 32
34 Delle infrazioni sono ritenuti responsabili oltre che ai materiali esecutori, anche coloro per incarico ed interesse dei quali sono eseguiti i servizi, quando vi avessero concorso anche col fatto o con la omissione propria. Ai fini dell osservanza delle norme del presente Regolamento, al personale addetto ai Servizi Cimiteriali è attribuita, ai sensi di legge, la qualifica di pubblico ufficiale per il personale di concetto e direttivo e di incaricato di pubblico servizio per il personale esecutivo ed operaio. Art. 68 Diritti acquisiti Per tutte le sepolture, sia ad inumazione che a tumulazione, accordate in uso prima dell entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune garantisce le condizioni e la durata fissate dai rispettivi atti di concessione. La presente norma transitoria perde efficacia nel caso di permuta di una delle predette concessioni con altra disciplinata dal nuovo Regolamento e nel caso di sovrapposizioni di salme, nei termini previsti dal precedente art. 26. Art. 69 Abrogazione di precedenti norme regolamentari Il presente Regolamento disciplina l intera materia dei Servizi Cimiteriali; pertanto si intendono abrogate tutte le disposizioni in precedenza adottate. Art. 70 Entrata in vigore del Regolamento Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della pubblicazione prevista dall art. 62 del T.U.L.C.P n. 148 e successive modificazioni. Art Disposizioni finali e transitorie Le norme contenute nel presente regolamento, per effetto dell entrata in vigore della nuova disciplina regionale in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali, approvata con Legge regionale n che ha peraltro dato attuazione alla Legge n e con Regolamento regionale n. 6, fino a definitiva e completa revisione del regolamento medesimo, si intendono automaticamente variate qualora in contrasto con la predetta normativa nazionale e regionale. 2. Nelle fattispecie riguardanti il riferimento allo status di salma e di resti richiamate nell articolato del presente regolamento, le corrette definizioni da adottare, secondo i casi ricorrenti, sono da intendersi quelle più recentemente individuate e definite dal DPR n. 254 e dal Regolamento regionale n. 6 e precisamente: a) salma: per il corpo inanimato di una persona fino all accertamento della morte; b) cadavere: per il corpo umano privo delle funzioni vitali di cui è stata accertata la morte; c) resti mortali (inconsunti): per gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, codificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni; d) resti ossei: per il prodotto della completa scheletrizzazione di un cadavere. 17 L art. 71 è stato introdotto con delibera del C.C. n. 20 del in vigore dal
35 ESTREMI DI APPROVAZIONE E MODIFICHE Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 369 del In vigore dal Modifica art. 51(uniformità materiali delle lastre dei colombari) approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 115 del Modifica art. 11 (esumazioni straordinarie) approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del Modifica art. 1 (bacini di utenza dei cimiteri) approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del (in vigore dal ). Modifica art. 1 (rettifica definizioni status defunti) e introduzione art. 71 (Disposizioni finali e transitorie) approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del (in vigore dal ). Modifica artt. 12, 17, 18, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 43, 54, 55 approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del (in vigore dal ) CHIARIMENTI E INTEGRAZIONI Chiarimenti riguardo allo spessore delle parti decorative dei monumenti su giardini sessantennali (Art. 50) Fermo restando che ogni parte strutturale deve essere dimensionata per cm 10, si conviene che ogni parte decorativa, appoggiata sulla predetta struttura, possa essere dimensionata per cm 5. Nota dell Ufficio Legale in data F.to C. Barile Precisazioni relative all altezza delle statue dei monumenti su giardini sessantennali (Art. 50) L altezza delle statue realizzate in granito o comunque con materiale di comprovata affidabilità, non incide sul computo dell altezza totale del monumento (altezza massima prevista m 1,50). Parere espresso dal Sindaco e dall Assessore ai Servizi Civici in data Materiale da utilizzare per le lapidi dei nuovi colombari del cimitero di Bizzozero (Art. 51) Per il nuovo ampliamento dei colombari del cimitero di Bizzozero, dovrà essere utilizzato, quale materiale unico per l esecuzione delle lastre funerarie, il granito rosa di Baveno, con facoltà di libera scelta circa i modelli di lapide da adottare purché le caratteristiche costruttive delle stesse soddisfino i requisiti importi dal Regolamento cimiteriale comunale. Delibera del Consiglio comunale n. 115 del
36 Materiale da utilizzare per le lapidi dei nuovi colombari del cimitero di Casbeno (Art. 51) Per il nuovo ampliamento dei colombari del cimitero di Casbeno, dovrà essere utilizzato quale materiale unico per l esecuzione delle lastre funerarie il marmo bianco di Carrara. Stante inoltre l esigua larghezza del corridoio che separa le pareti contrapposte dei loculi, l ingombro esterno degli accessori e materiali in genere non potrà in alcun modo superare il bordo esterno delle fasce di rivestimento dei loculi stessi. La spesa per la posa delle lapidi è comunque a carico del cittadino. Delibera della Giunta comunale n del Altezza cappelle nuovo ampliamento cimitero di Casbeno (Art. 34) L altezza massima dei manufatti da realizzare sulle nuove aree per cappelle del cimitero di Casbeno (spazi n ) è di metri 4,00. Delibera Giunta comunale n. 100 del Prescrizioni per nuove aree per tombe di famiglia al cimitero di Bizzozero (Art. 34) Sugli spazi per tombe di famiglia A e B del cimitero di Bizzozero, si osserva il vincolo della non edificabilità in elevazione e l obbligo di realizzazione delle sepolture solo in sotterraneo. Per il completamento in superficie si fa riferimento, per l altezza massima delle strutture, tipologia e spessore dei materiali alle misure previste per la posa dei monumenti in giardini sessantennali. Delibera Giunta comunale n del Tipologia manufatti nuove aree per cappelle del cimitero di Giubiano - lato nuovo crematorio (Art. 34) Tipologia delle coperture - a capanna (2 falde) o a padiglione (4 falde). Altezze dei manufatti - altezza massima della linea di gronda misurata dal piano del terreno nel punto del perimetro del manufatto di maggiore elevazione di m 4,10; - altezza massima all estradosso misurata dal piano del terreno nel punto del perimetro del manufatto di maggiore elevazione di m 5,20. Materiali - mattoni di laterizio faccia a vista di colore delle terre naturali; - calcestruzzi faccia a vista scalpellinate di colore naturale; - strutture in acciaio (se utilizzate), molto contenute e poco invasive; - pietre naturali locali tendenti al grigio chiaro o rossi tipo mattone; - vetrate con sfumature tendenti al grigio e/o al bruno con superfici lisce o poco lavorate antiriflesso; - lattoneria in rame; - elementi artistici esterni in bronzo e di modeste dimensioni. Delibera del Commissario Prefettizio n. 7 del
37 Prescrizioni per le lastre dei colombari e dei nuovi ossari del cimitero di Santa Maria del Monte (Art. 51) Per i colombari del cimitero di Santa Maria del Monte, le lastre funerarie in marmo bianco di Carrara già collocate dal Comune non potranno essere sostituite con altri materiali. Gli accessori da collocarsi sulle predette lastre dovranno avere le seguenti caratteristiche e dimensioni: a) porta foto: in bronzo patina chiara, di forma ovale semplice, dimensioni da cm 7 x 9h a cm 9 x 12h (vedi allegato 1, foto 1); b) lettere per epigrafi: in carattere romano in rilievo ed in bronzo patina chiara h cm 2,5, ovvero targhetta in bronzo patina chiara h cm 5, scritta in carattere romano inciso colore nero h cm 1,5 per il cognome e il nome, h da cm 1 a cm 1,5 per le date di nascita e morte (vedi allegato 1, foto 2); c) porta lumino: in caso di posa di questo accessorio potrà essere utilizzato unicamente quello fornito dal Comune (vedi allegato 1, foto 3); d) porta vaso per fiori: in caso di posa di questo accessorio potrà essere utilizzato unicamente quello fornito dal Comune (vedi allegato 1, foto 4); e non potranno essere collocati altri accessori oltre a quelli sopra elencati. La posizione delle epigrafi e, se utilizzati, degli accessori, sarà vincolata allo schema grafico tipo (vedi allegato 2) salvo, unicamente per le epigrafi, impossibilità tecnica. Per i nuovi ossari del cimitero di Santa Maria del Monte, le lastre funerarie in beola grigia a levigatura media già collocate dal Comune non potranno essere sostituite con altri materiali. Gli accessori da collocarsi sulle predette lastre dovranno avere le seguenti caratteristiche e dimensioni: a) porta foto: in bronzo patina chiara, di forma ovale semplice, dimensioni da cm 6 x 8h a cm 7 x 9h (vedi allegato 1, foto 1); b) lettere per epigrafi: targhetta in bronzo patina chiara h cm 5, scritta in carattere romano inciso colore nero h cm 1,5 per il cognome e il nome, h da cm 1 a cm 1,5 per le date di nascita e morte (vedi allegato 1, foto 2); c) porta lumino: in bronzo patina chiara di altezza massima cm 14, diametro massimo cm 7, da posizionare in basso a destra; d) porta vaso per fiori: in bronzo patina chiara di altezza massima cm 20, diametro massimo cm 10, da posizionare in alto a sinistra; e non potranno essere collocati altri accessori oltre a quelli sopra elencati. La posizione delle epigrafi e, se utilizzati, degli accessori, sarà vincolata allo schema grafico tipo (vedi allegato 3) salvo, unicamente per le epigrafi, impossibilità tecnica. Delibera della Giunta comunale n. 288 del
38 ALLEGATO 1 ACCESSORI PER COLOMBARI E NUOVI OSSARI CIMITERO SANTA MARIA DEL MONTE 37
39 ALLEGATO 2 SCHEMA TIPO PER COLOMBARI CIMITERO DI SANTA MARIA DEL MONTE 38
40 ALLEGATO 3 SCHEMA TIPO PER NUOVI OSSARI CIMITERO DI SANTA MARIA DEL MONTE 39
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4 Esumazione ordinaria e straordinaria (entrambe effettuabili a richiesta)
1 Concessione loculo. 2.000,00 2 Concessione celletta ossario. 400,00 3 Seppellimento in terra di una salma (inumazione) o di un'urna cineraria Con l'approvazione del nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria
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