COMUNE DI CALANGIANUS
|
|
|
- Taddeo Longo
- 9 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 COMUNE DI CALANGIANUS PROVINCIA OLBIA TEMPIO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI Onde evitare il perpetuarsi dello sfruttamento incontrollato di tutti i prodotti del sottobosco; Considerato l alto valore che assumono tali prodotti nella conservazione ed evoluzione delle formazioni forestali; Considerato il delicato equilibrio esistente tra il bosco, gli animali che in esso insistono, i suoi corpi fruttiferi, funghi epigei e tutti i prodotti del sottobosco,che mantenendo un equilibrio stabile, fanno si che la foresta esista come entità in evoluzione; Visto il comprovato stress che provoca ogni suo utilizzo irrazionale e considerato l alto valore ambientale economico e culturale che rivestono i boschi ricadenti nel nostro comune; Considerata l elevata affluenza dei cittadini nei nostri boschi, e la forma di raccolta incontrollata, questo Comune al fine di preservare e difendere le foreste ricadenti nel proprio territorio, emana il seguente regolamento e ordina quanto segue: Art. 1 IDENTIFICAZIONE TERRITORIALE A RACCOLTA CONTROLLATA Il territorio ricadente nel Comune di Calangianus viene individuato come territorio a raccolta controllata, ai fini della raccolta dei funghi in tutte le loro molteplici varietà. Art. 2 PERSONE ESENTI DAL SISTEMA AUTORIZZATORIO Ai fini del presente regolamento, in relazione al sistema autorizzatorio in esso previsto sono da considerare esenti:
2 Tutti i cittadini regolarmente iscritti nei registri anagrafici della popolazione residente nei comuni facenti parete dell UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA (Tempio, Santa Teresa di Gallura, Calangianus, Luras,Aggius, Bortigiadas Aglientu Badesi e Luogosanto) e i cittadini non iscritti ai registri dell anagrafe ma nativi in uno degli stessi comuni; I proprietari, gli usufruttuari e i locatari dei terreni anche se non residenti o nativi in comuni dell Unione; Pertanto tali soggetti non necessitano di alcuna autorizzazione in merito. Art. 3 MODALITA DI RACCOLTA In tutto il territorio del Comune di Calangianus, la raccolta dei funghi è consentita secondo le seguenti modalità: a. La raccolta è limitata ai soli corpi fruttiferi fuori terra; b. La raccolta è consentita dall alba al tramonto; c. La raccolta giornaliera dei funghi non può eccedere i 3 kg. Per ogni raccoglitore in possesso di regolare permesso, salvo tale limite sia superato da un unico esemplare o da unico carpo-foro di Armillaria (chiodino); d. La raccolta è consentita in maniera esclusivamente manuale senza l impiego di alcun attrezzo ausiliario, fatta salva l asportazione dei corpi fruttiferi di armillaria mellea per i quali è consentito il taglio del gambo; e. E obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli. Non sussiste l obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli Ispettorati micologici, tali esemplari dovranno essere mantenuti separati da quelli riconosciuti eduli (commestibili); f. E vietato l uso di contenitori di plastica per la raccolta ed il trasporto. g. E obbligatorio l uso dei contenitori rigide areati, atti a consentire la dispersione delle spore durante il trasporto nonché la conservazione igienica dei corpi fruttiferi; h. E vietato danneggiare i funghi non raccolti anche se non eduli. i. E vietata la raccolta dei funghi per usi commerciali in assenza dell autorizzazione del proprietario del terreno; j. E vietata la raccolta dei funghi nei giorni di lunedì e giovedì.
3 Art. 4 AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA La raccolta dei funghi nel territorio del Comune è subordinata al possesso dell autorizzazione rilasciata dal comune medesimo, dietro presentazione dei seguenti documenti: a) Documento di identità. b) Esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento indicante il giorno o il periodo di riferimento, per i cittadini non residenti. TIPO DI AUTORIZZAZIONE: Le quote di riferimento sono così individuate: Mensile bollettino) 15,00 Euro ( trenta giorni consecutivi dalla data indicata sul Annuale 50,00 Euro (valido fino al termine dell anno in corso al momento della stipula del permesso) c) Per i cittadini di cui all art. 2, la raccolta dei funghi è gratuita. d) Per i bambini fino ai 10 anni la raccolta è gratuita. Art.5- Destinazione degli introiti I proventi derivanti dal rilascio dei permessi di cui all art. 5 e quelli derivanti da sanzioni di cui all art. 8 sono introitati dal Comune e destinati alla copertura delle spese per la gestione e stampa manifesti e tesserini del presente regolamento e alla realizzazione di opere di riqualificazione e tutela delle strade agro silvo-pastorali e dei sentieri del comune stesso. Art. 6 Vigilanza La vigilanza sull applicazione e sul rispetto del presente regolamento è affidata agli Agenti del Corpo forestale e di Vigilanza ambientale della Regione Sarda, agli organi di Polizia Locale, del Comune e degli Enti in possesso della qualifica di Agenti di Polizia Giudiziaria.
4 Art.7- SANZIONI Sono sanzionate con pagamento di una somma da 25 Euro a 500 Euro le seguenti violazioni. a) Esercizio della raccolta senza autorizzazione (. 50,00 di sanzione) b) Mancata esibizione del permesso di cui all art. 4, all autorità di vigilanza di cui art.6 ( minimo della sanzione) c) Raccolta di un quantitativo superiore al limite consentito di cui all art.4 ( fino a 5 Kg. Si applica il minimo della sanzione,. 50,00) d) Sopra i 5 Kg. Si applica il massimo della sanzione, 500,00), e) Raccolta di Amanita cesarea allo stato di ovulo chiuso e di tutti i tipi di amanita allo stato di ovulo chiuso ( minimo della sanzione). f) Uso di attrezzi non conformi a quanto previsto all art.3 ( minimo della sanzione) g) M ancata pulitura dei corpi fruttiferi ( minimo sanzione) h) La raccolta per usi commerciali in assenza di autorizzazione del proprietario del terreno (sanzione da 50,00 a 500,00.) All accertamento delle violazioni fa seguito la confisca del raccolto eccedente il quantitativo autorizzato, e gli attrezzi per mezzo dei quali è stata compiuta la violazione. La reiterazione nello stesso anno solare delle violazioni di cui ai punti c),d),e),f), determina la revoca dell autorizzazione alla raccolta ed il conseguente ritiro del tesserino ( minimo di sanzione). Il destinatario del provvedimento di revoca non può essere nuovamente autorizzato per l anno in corso. Art. 8 - Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione dell ordinanza sindacale, di cui il presente regolamento e parte integrante e sostanziale, all albo pretorio del comune di Calangianus. Copia del presente regolamento è trasmessa, per conoscenza, alla Provincia Obia-Tempio,
5 al Corpo Forestale e di V.A. della Regione Sardegna, al C. Carabinieri di Calangianus al Comando Polizia Municipale ai comuni dell unione comuni alta Gallura, ai comuni confinanti i comuni dell Unione.
REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI NEI COMUNI FACENTI PARTE DELLA COMUNITA MONTANA di SCALVE Stagione 2017
Comunità Montana di Scalve REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI NEI COMUNI FACENTI PARTE DELLA COMUNITA MONTANA di SCALVE Stagione 2017 1 Indice articoli Art. 1 Identificazione territoriale
Via Collodi, LUINO (VA) Tel. 0332/ fax 0332/ http:
Via Collodi, 4 21016 LUINO (VA) Tel. 0332/536520 fax 0332/536498 http: www.cm-valliluinese.va.it MODALITA DI RACCOLTA DEI FUNGHI SUL TERRITORIO DELLA COMUNITA MONTANA VALLI DEL LUINESE L.R. N. 23 GIUGNO
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI
COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA Provincia di Brescia Piazza Martiri della Libertà 1 Tel. 030/920108Fax 030/9220030 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI Approvato con deliberazione C.C. n. 30 del
Art. 4 AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA
Art. 4 AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA L AUTORIZZAZIONE E E VALIDA SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE X 6 ANNI PREVIO VERSAMENTO DI UN CONTRIBUTO ALL ENTE PREPOSTO AL RILASCIO DEL TESSERINO DI 30.00 ANNUI MODALITA
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI NELL'AMBITO DEL COMUNE DI VALVESTINO
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI NELL'AMBITO DEL COMUNE DI VALVESTINO (adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24.06.2005 con atto nr 20) Il presente regolamento
Regolamento per la raccolta dei funghi epigei
Regolamento per la raccolta dei funghi epigei Modalità e criteri per il rilascio di autorizzazioni e permessi ART. 1 -FINALITÀ 11 presente regolamento è adottato in applicazione della Legge Regione Puglia
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
C.d.G. Numero 40 del 29/11/2016 Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) OGGETTO: Approvazione modifica regolamento funghi. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE L anno duemilasedici, addì ventinove
Tutela dei funghi epigei spontanei. L.R. 24/2007 e s.m.i. PRONTUARIO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE. (in vigore dal 1 aprile 2015)
Direzione Ambiente Settore Sostenibilità e Recupero Ambientale, Bonifiche L.R. 24/2007 e s.m.i. Tutela dei funghi epigei spontanei PRONTUARIO PER L APPLICAZIONE DELLE (in vigore dal 1 aprile 2015) art.
REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI NEL TERRITORIO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO
ENTE PARCO NATURALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO - CARPEGNA Provincia di Pesaro e Urbino REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI NEL TERRITORIO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO
COMUNE DI RONCONE PROVINCIA DI TRENTO
COMUNE DI RONCONE PROVINCIA DI TRENTO REGOLAMENTO SOVRACOMUNALE RIGUARDANTE LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI COMUNI DI BONDO-BREGUZZO- RONCONE E LARDARO Riferimenti legislativi: Legge provinciale
LEGGE REGIONALE N. 43 DEL REGIONE BASILICATA "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R N. 48"
LEGGE REGIONALE N. 43 DEL 26-11-2001 REGIONE BASILICATA "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 14.12.1998 N. 48" Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 77 del 1 dicembre 2001 IL CONSIGLIO
COMUNE DI SANTU LUSSURGIU Provincia di Oristano C.A.P TEL.0783/5519 Fax 0783/552039
COMUNE DI SANTU LUSSURGIU Provincia di Oristano C.A.P. 09075 TEL.0783/5519 Fax 0783/552039 ORDINANZA N 12 /2007 Prot. N. 4355 del 15.10.2007 Oggetto: Tutela degli ecosistemi e disciplina della raccolta
LEGGE REGIONALE N. 48 DEL 14-12-1998 REGIONE BASILICATA
LEGGE REGIONALE N. 48 DEL 14-12-1998 REGIONE BASILICATA DISCIPLINA SULLA RACCOLTA, L INCREMENTO E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI FRESCHI E CONSERVATI IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
COMUNITA MONTANA BELLUNO PONTE NELLE ALPI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI
COMUNITA MONTANA BELLUNO PONTE NELLE ALPI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI L.R. 19 agosto 1996, n. 23 La Comunità Montana Belluno Ponte nelle
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DI BOSCO
COMUNE DI GALATRO (Provincia di Reggio Calabria) ^^^^^ REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DI BOSCO Approvato con delibera consiliare n._34 del_28.06.2011 Modificato CC n.44 /2011
COMUNITA MONTANA VAL BELLUNA (Limana, Trichiana, Mel, Lentiai, Sedico e Sospirolo)
COMUNITA MONTANA VAL BELLUNA (Limana, Trichiana, Mel, Lentiai, Sedico e Sospirolo) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI L.R. 19 agosto 1996, n. 23
UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA DISCIPLINARE RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI
UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA DISCIPLINARE RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 11 DEL 29/07/2016 Sommario DISCIPLINARE RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI
COMUNITA MONTANA ALTO ASTICO E POSINA UFFICIO DI PIANO DISCIPLINA DELLA RACCOLTA FUNGHI EPIGEI
COMUNITA MONTANA ALTO ASTICO E POSINA UFFICIO DI PIANO Via Europa 22, 36011 Arsiero (VI) Tel. 0445 712707 Fax 0445-741797 mail: [email protected] DISCIPLINA DELLA RACCOLTA FUNGHI EPIGEI Novità
Disciplina sulla raccolta, l'incremento e la commercializzazione dei funghi Epigei spontanei, freschi e conservati.
Disciplina sulla raccolta, l'incremento e la commercializzazione dei funghi Epigei spontanei, freschi e conservati Legge Regionale n. 48 del 14-12-1998 Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata
ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA EMILIA CENTRALE
ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA EMILIA CENTRALE REGOLAMENTO STRALCIO PER LA RACCOLTA DEL MIRTILLO SPONTANEO NEL TERRITORIO DEL PARCO DEL FRIGNANO, AI SENSI DELLE LEGGI REGIONALI N.6/2005
COMUNITA MONTANA BELLUNO PONTE NELLE ALPI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI
COMUNITA MONTANA BELLUNO PONTE NELLE ALPI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI L.R. 198 agosto 1996, n. 23 L.R. 31 gennaio 2012, n. 7 La Comunità
Regola di Casotto in Comune di Pedemonte della Provincia di Vicenza
in Comune di Pedemonte della Provincia di Vicenza Regolamento sulla raccolta di funghi nel territorio della Regola Art. 1 - Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento disciplina la raccolta dei
comunità montana della valle del boite - comunion dei paes de la val de la guoite -
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI L.R. 19 agosto 1996, n. 23 L.R. 31 gennaio 2012, n. 7. La Comunità Montana della Valle del Boite, Vista la L.R. 19.08.1996,
REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLA RACCOLTA DI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI. (EX ART. 5, L.R. 24/2007 e s.m.i.
REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLA RACCOLTA DI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI (EX ART. 5, L.R. 24/2007 e s.m.i.) Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale 293-13494 del
AREA AGRO FORESTALE UFFICIO: FUNGHI E TARTUFI
AREA AGRO FORESTALE UFFICIO: FUNGHI E TARTUFI ***** Legge regionale 2.04.1996, n. 6
REGOLAMENTO COMUNALE
Bashkia e Fermës Provinça e Kozencës Comune di Firmo Provincia di Cosenza REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE Indice Pag. Art. 1 Oggetto
Provincia di Belluno. REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, N. 23. L.R. 31 GENNAIO 2012, N.
COMUNITA MONTANA DELL ALPAGO Provincia di Belluno REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, N. 23. L.R. 31 GENNAIO 2012, N. 7 Finalità Titolo per la
REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE
1 REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE ARTICOLO 1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento, adottato
CITTA DI MERCOGLIANO PROVINCIA DI AVELLINO. Regolamento per l istituzione dell ispettore ambientale nel territorio comunale
CITTA DI MERCOGLIANO PROVINCIA DI AVELLINO Regolamento per l istituzione dell ispettore ambientale nel territorio comunale APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N19 DEL 28/06/2013 Regolamento comunale Fonte normativa
Art. 11 Corso di formazione aspirante Ispettore Ambientale Comunale
DISCIPLINARE PER L ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE Art. 1 Finalità Art. 2 Svolgimento del Servizio Art. 3 Figure costituenti il Servizio Art. 4 Definizione di Ispettore Ambientale
DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI
Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23, s.m.i. (Aggiornata con l. r. 31 gennaio 2012, n. 7, vigente. Le modifiche sono evidenziate in giallo) DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI
Modalità di rilascio e di rinnovo delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei spontanei per raccoglitori non professionali
Allegato A Modalità di rilascio e di rinnovo delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei spontanei per raccoglitori non professionali (L. R. 5 agosto 1998, n. 32) Art. 1 (Autorizzazione alla raccolta
Regolamento per la raccolta dei funghi epigei commestibili nel territorio del Parco nazionale del Vesuvio
Regolamento per la raccolta dei funghi epigei commestibili nel territorio del Parco nazionale del Vesuvio Delibera del Consiglio direttivo 2 giugno 1998, n.63 e successive modifiche Art. 1 L Ente Parco
COMUNE DI ROCCAGORGA PROVINCIA DI LATINA 0773/ FAX 0773/ C.A.P
COMUNE DI ROCCAGORGA PROVINCIA DI LATINA 0773/960822 - FAX 0773/959450 C.A.P. 04010 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL USO CIVICO DI MATERIALE LEGNATICO (Approvato con Delibera G.M. n. 71 del 18/04/2013)
REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO nell ambito del territorio del Parco del Corno alle Scale valido per il periodo
REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO nell ambito del territorio del Parco del Corno alle Scale valido per il periodo 2016-2020 nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PRESENZA DEI CANI SULLE AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PRESENZA DEI CANI SULLE AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 18.2.2013 Pubblicato all Albo Pretorio dal 27.2.2013 al 14.3.2013
REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI
Comune di Rovereto Provincia di Trento REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI Approvato con deliberazione del Consiglio comunale 27.04.1992, n. 149 INDICE Comune di Rovereto...1 Art. 1 - Obbligatorietà
Comunicato stampa PARCO DEL CIRCEO DOPO UNO STOP DI DUE ANNI RIAPRE LA RACCOLTA FUNGHI
Comunicato stampa PARCO DEL CIRCEO DOPO UNO STOP DI DUE ANNI RIAPRE LA RACCOLTA FUNGHI L Ente Parco Nazionale del Circeo rende noto che il prossimo 8 ottobre si aprirà ufficialmente la stagione per la
