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- Giacinto Randazzo
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1 G li Protocollo n. 6 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell Uomo e delle Libertà fondamentali relativo all abolizione della pena di morte (1) (1) Adottata: Strasburgo 28 aprile Entrato in vigore sul piano internazionale: 1 marzo Ratificato: L. 2 gennaio 1989, n. 8 (G.U , n. 12, s.o.). Entrato in vigore per l Italia: 1 gennaio Stati membri del Consiglio d Europa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione»), Considerato che gli sviluppi intervenuti in diversi Stati membri del Consiglio d Europa indicano una tendenza generale a favore dell abolizione della pena di morte, Hanno convenuto quanto segue: 1 Abolizione della pena di morte. (1) La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena, né giustiziato (2). (2) In mancanza di una giurisprudenza significativa da parte della Corte su questo Protocollo che vieta la pena di morte in tempo di pace e la vincola al rispetto di certe condizioni in caso di guerra, si rimanda alle considerazioni fatte a proposito dell articolo 2 della Convenzione.
2 86 Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell Uomo 2 Pena di morte in tempo di guerra. (1) Uno Stato può prevedere nella sua legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra: una tale pena sarà applicata solo nei casi previsti dalla detta legislazione e conformemente alle sue disposizioni. Questo Stato comunicherà al Segretario Generale del Consiglio d Europa le disposizioni in materia della suddetta legislazione. 3 Divieto di deroghe. (1) Non è autorizzata alcuna deroga alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell articolo 15 della Convenzione. 4 Divieto di riserve. (1) Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell articolo 57 (2) della Convenzione. (2) Le parole in corsivo sono state così sostituite dal Protocollo n Applicazione territoriale. (1) 1. Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, indicare il o i territori ai quali sarà applicato il presente Protocollo. 2. Ciascuno Stato può, in qualsiasi momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d Europa, estendere l applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore riguardo a questo territorio il primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale. 3. Ogni dichiarazione effettuata ai termini dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto riguarda ciascun territorio indicato nella dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
3 6 Protocollo n Relazioni con la Convenzione. (1) Gli Stati Parte considerano gli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e si applicano di conseguenza tutte le disposizioni della Convenzione. 7 Firma e ratifica. (1) Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d Europa, firmatari della Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d Europa non potrà ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo a meno che non abbia contemporaneamente o in precedenza ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d Europa. 8 Entrata in vigore. (1) 1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui cinque Stati membri del Consiglio d Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo, in conformità alle disposizioni dell art Per ogni Stato membro che esprima successivamente il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione. 9 Funzioni del depositario. (1) Il Segretario Generale del Consiglio d Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio: a) ogni firma; b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; c) ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformità ai suoi articoli 5 e 8; d) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa al presente Protocollo.
4 88 Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell Uomo In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Strasburgo il 28 aprile 1983 in francese ed in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri dei Consiglio d Europa
5 8 9 Regolamento della Corte europea dei diritti dell uomo 115 Capitolo II Presidenza della Corte e ruolo dell ufficio Elezione del presidente e dei vicepresidenti della Corte e dei presidenti e vicepresidenti di Sezione. 1. La Corte plenaria elegge il suo presidente, i due vicepresidenti e i presidenti delle sezioni per un periodo di tre anni, senza che tale termine ecceda la durata del mandato di giudice degli interessati. 2. Ciascuna Sezione elegge del pari per un periodo di tre anni un vicepresidente che sostituisce il presidente di Sezione in caso di impedimento. 3. Un giudice eletto conformemente ai paragrafi 1 o 2 può essere rieletto una sola volta allo stesso livello di funzioni. Tale limitazione imposta al numero di mandati non impedisce a un giudice titolare di un mandato come sopra descritto alla data d entrata in vigore del presente emendamento (5) all articolo 8 del regolamento di essere rieletto una volta allo stesso livello di funzioni. 4. I presidenti e i vicepresidenti restano in carica fino all elezione dei loro successori. 5. Le elezioni previste nel presente articolo si svolgono a scrutinio segreto; vi partecipano soltanto i giudici eletti presenti. Se nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta di questi ultimi, si procede a uno o più turni addizionali di scrutinio fino a quando un candidato abbia raggiunto la maggioranza assoluta. A ogni turno, il candidato che ha raccolto minor numero di voti viene eliminato. Se più candidati ottengono ognuno il minor numero di voti, viene eliminato il candidato che risulta ultimo nell ordine di precedenza giusta l articolo 5 del presente regolamento. In caso di parità di voti tra due candidati all esito del turno finale di scrutinio, è data preferenza al giudice che ha la precedenza a norma dello stesso articolo 5. Funzioni del presidente della Corte. 1. Il presidente della Corte dirige i lavori e gli uffici della Corte. Rappresenta la Corte e, in particolare, ne assicura le relazioni con le autorità del Consiglio d Europa. 2. Presiede le Assemblee plenarie della Corte, le sedute della Grande Camera e quelle del collegio di cinque giudici. (5) 1 dicembre 2005.
6 116 Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell Uomo 9a Non partecipa all esame dei casi trattati dalle Camere, salvo se è il giudice eletto a titolo di una Parte contraente interessata. Ruolo dell ufficio. 1. a) La Corte istituisce un ufficio, composto del presidente e dei vicepresidenti della Corte e dei presidenti di Sezione. Quando un vicepresidente della Corte o un presidente di Sezione è impossibilitato a partecipare a una riunione dell ufficio, egli è sostituito dal vicepresidente di Sezione o, in mancanza di quest ultimo, dal membro della Sezione che prende posto immediatamente dopo di lui, ai sensi dell articolo 5 del presente regolamento. b) L ufficio può convocare alle sue riunioni ogni altro membro della Corte o ogni altra persona, la cui presenza sia ritenuta necessaria. 2. L ufficio è assistito dal cancelliere e dai cancellieri aggiunti. 3. L ufficio assiste il presidente nell adempimento delle sue funzioni di direzione dei lavori e dei servizi della Corte. A tal fine, il presidente può sottoporgli ogni questione amministrativa o extragiudiziale di sua competenza. 4. L ufficio agevola inoltre il coordinamento tra le Sezioni della Corte. 5. Il presidente può consultare l ufficio prima di emanare istruzioni pratiche giusta l articolo 32 del presente regolamento e prima di approvare le istruzioni generali predisposte dal cancelliere giusta l articolo 17 paragrafo 4 del presente regolamento. 6. L ufficio può fare rapporto su qualunque questione alla Corte plenaria e sottoporle proposte. 7. Di ogni riunione dell ufficio è steso un rendiconto e distribuito ai giudici in entrambe le lingue ufficiali della Corte. Il segretario dell ufficio è nominato dal cancelliere d intesa con il presidente. Funzioni dei vicepresidenti della Corte. I vicepresidenti della Corte assistono il presidente della Corte. Lo sostituiscono in caso di impedimento o di vacanza della presidenza, o su sua richiesta. Svolgono anche le mansioni dei presidenti di Sezione. Sostituzione del presidente e dei vicepresidenti della Corte. Nell ipotesi di contestuale impedimento del presidente e dei vicepre-
7 Regolamento della Corte europea dei diritti dell uomo 117 sidenti della Corte, o di contestuale vacanza della carica, la presidenza viene assunta da uno dei presidenti di Sezione o, se nessuno di essi è disponibile, da un altro giudice eletto, secondo l ordine di precedenza stabilito nell articolo 5 del presente regolamento. Presidenza delle Sezioni e delle Camere. I presidenti di Sezione presiedono le sedute della Sezione o delle Camere di cui fanno parte e dirigono il lavoro delle Sezioni. I vicepresidenti delle Sezioni li sostituiscono nell ipotesi di impedimento o di vacanza della presidenza della Sezione, o su richiesta del presidente della Sezione. In mancanza, sono sostituiti dai membri della Sezione o delle Camere, secondo l ordine di precedenza stabilito nell articolo 5 del presente regolamento. Impossibilità di esercizio. I membri della Corte non possono assumere la presidenza in un caso nel quale è parte una Parte contraente della quale sono cittadini o a titolo della quale sono stati eletti o in un caso in cui siedono in qualità di giudici designati in virtù dell articolo 29 paragrafo 1 lettera a o dell articolo 30 paragrafo 1 del presente regolamento. Rappresentanza equilibrata dei sessi. Nelle nomine disciplinate dal presente capitolo e dal capitolo seguente, la Corte persegue una politica volta a una equilibrata rappresentanza dei sessi. Capitolo III Della cancelleria Elezione del cancelliere. 1. La Corte plenaria elegge il suo cancelliere. I candidati devono godere della più alta considerazione morale e possedere le conoscenze giuridiche, amministrative e linguistiche nonché l esperienza richieste per l esercizio di tale funzione. 2. Il cancelliere è eletto per cinque anni ed è rieleggibile. Può essere sollevato dalle sue funzioni solo se i giudici, riuniti in seduta plenaria, decidono, a maggioranza dei due terzi dei giudici eletti in
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