RIVIERA DEI FIORI ALLEGATO A) CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ALASSIO

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1 Comune di Alassio RIVIERA DEI FIORI ALLEGATO A) CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ALASSIO ART. 1 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE 1. Il presente codice di comportamento, denominato Codice, integra e precisa, ai sensi dell art. 54, comma 5, del D. L.gvo n. 165/2001, i contenuti e le previsioni del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di seguito denominato Codice generale, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, che ha definito i doveri minimi in relazione alla diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta da tenersi da parte dei pubblici dipendenti. 2. Il presente Codice si applica in generale a tutti i dipendenti del Comune di Alassio, con particolare riguardo a quelli che svolgono attività di natura tecnico-professionale nelle aree ad elevato rischio di corruzione, come definite nell art. 1, comma 16, della L. n. 190/2012 e nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Alassio. Gli obblighi previsti dal presente Codice e dal Codice generale si estendono, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di supporto agli organi di direzione politica dell Ente, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o che realizzano opere per il Comune di Alassio. 3. A tal fine negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, sono inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice o dal Codice generale. Le disposizioni e le clausole da inserire in ciascun atto di incarico o contratto sono valutate e definite dal Dirigente ordinante in relazione alle tipologie di attività e di obblighi del soggetto terzo nei confronti dell Amministrazione ed alle responsabilità connesse. 4. Le previsioni del presente Codice si estendono, per quanto compatibili, ai dipendenti dei soggetti controllati o partecipati dal Comune di Alassio. ART. 2 - REGALI, COMPENSI ED ALTRE UTILITA 1. Fermo restando in ogni caso il divieto per il dipendente di chiedere o di sollecitare, per sé o per altri, regali o altre utilità, il dipendente può accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità d uso di modico valore solamente se effettuati occasionalmente nell ambito delle normali relazioni di conoscenza e di cortesia e nell ambito delle consuetudini. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non può accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano derivare benefici da decisioni o attività inerenti l ufficio stesso, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o ad esercitare attività o potestà proprie dell ufficio ricoperto. 2. Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore a 50 euro, anche sotto forma di sconti. Nel caso di più regali o utilità ricevute contemporaneamente, il valore cumulativo non potrà in ogni caso superare i 100 euro. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dei casi consentiti vengono immediatamente messi a disposizione dell Amministrazione, a cura del dipendente a cui siano pervenuti, per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali. 3. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, diretti o indiretti, da soggetti o enti privati in qualunque modo retribuiti che abbiano, o abbiano avuto nel triennio

2 precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all ufficio o al servizio di appartenenza del dipendente stesso. Per soggetti privati aventi un interesse economico significativo si intendono in particolare: a) coloro che siano, o siano stati nel triennio precedente, iscritti ad albi di appaltatori di opere e/o lavori pubblici o ad albi di fornitori di beni o di prestatori di servizi tenuti dall ufficio di appartenenza del dipendente; b) coloro che partecipino, o abbiano partecipato nel triennio precedente, a procedure per l aggiudicazione di appalti, sub-appalti, cottimi fiduciari o concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o l attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere curate dal servizio di appartenenza; c) coloro che abbiano, o abbiano avuto nel triennio precedente, iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativi per lo svolgimento di attività imprenditoriali comunque denominati, ove i predetti procedimenti o provvedimenti riguardino decisioni o attività inerenti il servizio di appartenenza del dipendente. 4. Al fine di preservare l immagine e l imparzialità dell Amministrazione, il Dirigente dell ufficio o servizio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo da parte del personale settoriale assegnato. 5. Il Segretario Generale vigila sulla corretta applicazione del presente articolo da parte dei Dirigenti. ART. 3 PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI 1.Nel rispetto della disciplina vigente in materia di diritto di associazione, il dipendente comunica al proprio Dirigente e, se dirigente, al Segretario generale, tempestivamente e comunque nel termine di quindici giorni, la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, che svolgono attività analoga a quella del servizio di appartenenza del dipendente fatta salva l adesione a partiti politici, sindacati o associazioni ed organizzazioni religiose. Il dipendente è tenuto ad operare detta comunicazione anche per il pregresso, qualora l adesione o l appartenenza sia in atto all entrata in vigore del presente Codice. 2.L adesione a società od associazioni sportive, culturali, ricreative, mutualistiche, ambientali, con sede o attività nel territorio comunale, produce, di per sé, salvo motivata prova contraria da rendere al dirigente datore di lavoro, incompatibilità con l appartenenza all ufficio e/o Settore deputato ad istruire e liquidare i contributi, concedere patrocini onerosi o gratuiti o altri benefici diretti o indiretti, ad esempio: uso di beni, lavori o servizi, resi o da rendere a favore delle società/associazioni stesse. 3. Pervenuta formalmente la comunicazione, spetta al Dirigente e, per i dirigenti, al Segretario generale, valutare la compatibilità fra la partecipazione all associazione e/o organizzazione e le funzioni svolte dal soggetto che ha effettuato detta comunicazione. Nel caso l incompatibilità venisse accertata, sentito in merito il dipendente, si provvederà tramite diniego o trasferimento del soggetto interessato ad altro ufficio del Settore di appartenenza, tramite mobilità presso un diverso Settore o, nel caso dei dirigenti, a rimodulare la natura dell incarico finalizzata ad eliminare l incompatibilità riscontrata. ART. 4 - COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI DI INTERESSE 1. All atto dell assunzione o dell assegnazione all ufficio/servizio, il dipendente informa per iscritto il Dirigente competente di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione in qualunque modo retribuiti, con soggetti o enti privati che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

3 b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti al servizio di appartenenza, limitatamente alle pratiche a lui affidate; 2. Il Dirigente sovraordinato valuta in merito alla presenza o meno di conflitti di interesse, anche potenziali, e, nel caso, invita il dipendente ad astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti le sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. 3. Le comunicazioni di cui al comma 1 devono essere aggiornate almeno una volta all anno. ART. 5 - OBBLIGO DI ASTENSIONE 1. Il dipendente comunica per iscritto al proprio dirigente, con congruo anticipo, la necessità di astenersi dal partecipare all adozione di decisioni od attività, nei casi previsti dall art. 7 del Codice generale. Nella comunicazione il dipendente deve indicarne obbligatoriamente le ragioni. 2. Sull astensione del dipendente decide il dirigente del servizio di appartenenza il quale, esaminate le circostanze e valutata espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione, deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l espletamento dell attività da parere del dipendente stesso. 3. Il Dirigente cura l archiviazione di tutte le decisioni dal medesimo adottate. Sull astensione dei dirigenti decide il Responsabile per la prevenzione della corruzione, il quale cura la tenuta e l archiviazione dei relativi provvedimenti adottati. ART. 6 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell Amministrazione e, in particolare, le prescrizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione. 2. Ogni dipendente collabora con il Responsabile per la prevenzione della corruzione, comunicando allo stesso i dati e le informazioni eventualmente richieste e segnalando, per il tramite del proprio dirigente, eventuali situazioni di illecito nell Amministrazione cui sia venuto a conoscenza e ogni caso ritenuto rilevante ai fini del presente articolo e dell art. 8 del Codice generale. Qualora l atto o i fatti di cui il dipendente è venuto a conoscenza riguardino o possano riguardare dirigente o dipendente destinatario di uno degli incarichi afferenti l Area delle Posizioni organizzative o quella delle Alte professionalità, la segnalazione va fatta al Responsabile per la prevenzione della corruzione. La segnalazione di un dirigente o di dipendente destinatario di uno degli incarichi afferenti l Area delle Posizioni organizzative o quella delle Alte professionalità viene indirizzata direttamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione. 3. Il destinatario delle segnalazioni di cui al comma precedente adotta ogni cautela affinché sia tutelato l anonimato del segnalante ai sensi dell art. 54 bis del D.L.gvo n. 165/2001 e ss.mm.ii. 4. Nell ambito del procedimento disciplinare, l identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo espresso consenso, sempre che la contestazione dell addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l identità può essere rivelata ove la conoscenza del suo autore sia assolutamente indispensabile per la difesa dell incolpato; tale ultima circostanza può emergere solo a seguito dell audizione dell incolpato ovvero dalle memorie difensive dallo stesso prodotte nel corso del procedimento. La denuncia è comunque sottratta all accesso previsto dall art. 22 e seguenti della L. 241/1990 e ss.mm.ii. 5. L Amministrazione garantisce ogni misura di riservatezza a tutela del dipendente che segnala un illecito nell Ente. ART. 7 - TRASPARENZA E TRACCIABILITA 1. Il dipendente osserva le misure in materia di trasparenza e tracciabilità previste dalla legge e dal programma triennale per la trasparenza e l integrità. 2. Il titolare di ciascun ufficio assicura l adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, prestando la massima collaborazione nell elaborazione, reperimento e

4 comunicazione, in modo regolare e completo, delle informazioni e dei dati da pubblicare sul sito istituzionale. ART. 8 - COMPORTAMENTO DEL DIPENDENTE NEI RAPPORTI PRIVATI E COMPORTAMENTI LESIVI DELL IMMAGINE DELL AMMINISTRAZIONE E DELL ENTE 1. Il dipendente non deve usare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d ufficio, deve evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi ed all immagine dell Amministrazione e dell Ente. 2. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra-lavorative con altri pubblici ufficiali nell esercizio delle funzioni, il dipendente non deve sfruttare o anche solo menzionare la posizione che ricopre all interno dell Ente per ottenere utilità non dovute. 3. Salvo il diritto di esprimere le proprie opinioni, precisando che le stesse sono rese a titolo esclusivamente personale, e a diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche, laddove non disposte dall Amministrazione o dal Dirigente o obbligatorie per il ruolo e la funzione rivestite, ancorché non offensive e/o lesive, che direttamente o indirettamente attengano all immagine e all operato dell Amministrazione. Per dichiarazioni pubbliche si intendono quelle espresse con qualunque mezzo a ciò idoneo: parole, gesti, scritti, a mezzo stampa, con utilizzo di social network o altri strumenti meccanici o informatici. 4.Le disposizioni di cui al precedente comma vanno osservate, oltre che nei rapporti con utenti o soggetti estranei all Amministrazione, anche in quelli con gli altri dipendenti dell Ente e con gli amministratori. 5.I dipendenti non rendono dichiarazioni pubbliche e non rilasciano interviste sull Ente e sulle sue attività o programmi, anche laddove espressamente richiesti da giornalisti ed organi di stampa, senza averne prima ricevuto per iscritto autorizzazione da parte del Sindaco, previa informativa da parte del dipendente al Dirigente e, se Dirigente, al Segretario Generale. 6. All interno ed all esterno del luogo di lavoro, il comportamento del dipendente deve essere tale da non ingenerare nel cittadino una immagine di inefficienza dello stesso, ascrivibile di riflesso all Amministrazione. ART. 9 - RAPPORTI CON IL PUBBLICO 1.I dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico hanno l obbligo di identificarsi. Pertanto, in applicazione dell art. 55 novies del D. L.gvo n. 165/2001, introdotto dall art. 69 del D. L.gvo 150/2009, il dirigente datore di lavoro provvede a che i dipendenti settoriali interessati siano dotati di cartellino identificativo indicante cognome, nome, numero di matricola, profilo rivestito e Settore di appartenenza oppure di targa da apporre in buona vista presso la postazione di lavoro, contenente i dati identificativi richiesti. Tale previsione non si applica al personale operaio e agli operatori della Polizia Municipale. 2. Il dipendente risponde alle varie comunicazioni degli utenti senza ritardo e comunque nel caso di richiesta scritta, non oltre il 30.mo giorno od entro il termine previsto da speciali disposizioni, operando con spirito di servizio, correttezza, competenza, cortesia e disponibilità.nelle conseguenti operazioni di riscontro, il dipendente rispetta l ordine cronologico, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dal Dirigente e dal Capo Servizio. Nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche ed a messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa ed accurata possibile, anche in ordine alla sua identità ed all ufficio di appartenenza. Alle comunicazioni di posta elettronica risponde con lo stesso mezzo, indicando tutti gli elementi idonei ai fini dell identificazione del responsabile e della completezza della relativa risposta. Qualora il dipendente sia incompetente, per posizione rivestita o per materia, a riscontrare l istanza, indirizza l interessato al funzionario ed all ufficio competente dell Ente, anche qualora detta suppletiva attività comporti l impegno dell esame, seppur sommario, della pratica o della domanda.

5 3.Qualora il dipendente sia legittimamente richiesto di fornire documenti o informazioni non accessibili da segreto d ufficio o da riservatezza, previa informazione al Dirigente o al Capo Servizio, comunica al richiedente i sommari motivi che ostano all accoglimento della istanza. ART OBBLIGHI CIRCA COMPITI, PRESENZA IN SERVIZIO ED UTILIZZO ATTREZZATURE DEL DIPENDENTE 1. Il Dirigente assegna ai propri dipendenti i compiti per lo svolgimento delle funzioni inerenti i servizi allo stesso affidati, sulla base di un equa e simmetrica ripartizione dei carichi di lavoro. Il Dirigente deve rilevare e tenere conto, a valere anche per la valutazione della performance individuale, delle eventuali deviazioni dall equa e simmetrica ripartizione di detti carichi, dovute alla negligenza o incapacità manifesta di alcuni dipendenti, imputabili a ritardi o all adozione di comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l adozione di decisioni di propria spettanza. 2. Il Dirigente - datore di lavoro deve controllare che: a) l uso dei permessi di astensione dalla prestazione lavorativa da parte dei dipendenti avvenga effettivamente per le ragioni e nei limiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi, evidenziando al soggetto interessato eventuali richieste non conformi alle disposizioni vigenti e negandone l effettuazione; b) i propri dipendenti effettuino una corretta timbratura delle presenze, segnalando tempestivamente al dipendente e, se del caso, all Ufficio per i procedimenti disciplinari le pratiche scorrette, secondo le procedure previste dal vigente Codice disciplinare; c) venga assicurato, anche nel caso di inerzia del dipendente, la fruizione di un adeguato periodo di ferie annuale, con le modalità e la tempistica previste dalle leggi e dai CCNL vigenti; d) ogni uscita effettuata dall ufficio di appartenenza durante l orario di lavoro, riferita a motivi personali o di servizio, utilizzando la causale appropriata, sia obliterata tramite l apposito badge, con annotazione, limitatamente alle uscite per servizio, delle motivazioni apposte sull apposito registro uscite in orario di lavoro settoriale. Dalla registrazione cartacea suddetta sono esentati, stante la prestazione lavorativa prevalentemente prestata al di fuori delle sedi comunali: i messi comunali, il personale operaio e del Corpo di P.M. che, comunque, dovranno timbrare (oltre che le entrate e le uscite di inizio e fine turno) eventuali assenze dal servizio nell orario di lavoro dovute a motivi personali. 3. Il dipendente che eccezionalmente omette la timbratura di entrata o di uscita, può regolarizzare la propria posizione utilizzando l usuale modulistica giustificativa. Non sono ammesse omissioni superiori a otto mensili. Superato detto numero, il Dirigente - datore di lavoro e, se del caso, il Segretario Generale, avvia procedimento disciplinare. 4.Il dipendente evita di sostare presso la timbratrice prima dell effettiva timbratura in uscita. 5. Il dipendente utilizza i materiali, le attrezzature, i servizi telematici e di telefonia, e più in generale le risorse in dotazione all ufficio, esclusivamente per ragioni di servizio, osservando le regole d uso imposte dall Amministrazione. E tuttavia tollerato l accesso alla posta elettronica personale, purché ciò avvenga in modo del tutto saltuario, per operazioni dal contenuto semplice e routinario e comunque per un periodo di tempo moderato (entro i cinque minuti giornalieri). ART. 11 VIGILANZA, MONITORAGGIO ED ATTIVITA FORMATIVE 1.Il Segretario Generale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione dell Ente, con la necessaria collaborazione dei Dirigenti, cura: a) la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell Ente; b) la sua trasmissione all Autorità nazionale anticorruzione ai fini della verifica della conformità alle linee guida CIVIT; c) il relativo aggiornamento, laddove necessario; d) la pubblicazione sul sito istituzionale;

6 e) la comunicazione all Autorità nazionale anticorruzione di cui all art. 1, comma 2, legge n. 190/2012 dei risultati del monitoraggio; f) l eventuale segnalazione alle Autorità giudiziarie competenti per i profili di responsabilità contabile, amministrativa, civile e penale. 2.Ai fini di cui alla lettera a) del comma precedente, entro dodici mesi dall entrata in vigore del presente Codice, il Segretario generale disporrà l organizzazione di incontri formativi, finalizzati alla piena conoscenza da parte dei dipendenti dei suoi contenuti, parimenti a quelli di cui al Codice generale, nonché del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma triennale della trasparenza ed integrità. 3. Il Segretario generale effettua il monitoraggio annuale sull attuazione dei codici di comportamento. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, definisce una campionatura di attività che saranno oggetto di monitoraggio nell esercizio successivo. Al termine dell annualità provvede a riassumere in una relazione gli esiti dell attività di monitoraggio per la successiva comunicazione all Autorità nazionale anticorruzione. 4. L Ufficio per i procedimenti disciplinari, assicurando le garanzie di cui all art. 54-bis del D.L.gvo n. 165/2001, curerà la raccolta delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, delle condotte illecite accertate e sanzionate anche ai fini di raccogliere ulteriori indicazioni per l aggiornamento del presente Codice. ART. 12 RESPONSABILITA CONSEGUENTI ALLA VIOLAZIONE DEI DOVERI DEL CODICE 1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice e di quelli previsti dal Codice generale integra comportamenti contrari ai doveri d ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nei richiamati Codici, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente; essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all esito del relativo procedimento, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni applicate. 2. Il rispetto dei pluricitati Codici è inoltre elemento a valere per la misurazione della performance individuale, incidendo conseguentemente sulla quantificazione ed erogazione delle retribuzioni di risultato e premiali. ART. 13 ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA 1. Al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Alassio verrà data la più ampia diffusione. Sarà cura del Servizio Personale, ricevute le necessarie direttive dal Segretario generale, garantire la capillare informazione e diffusione del presente Codice ai dipendenti comunali mediante ogni forma di pubblicità. 2. Ogni dirigente dovrà provvedere, in relazione ai procedimenti di sua competenza, alla trasmissione dei Codici di comportamento: - ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale; - alle imprese appaltatrici del Comune per consentirne l applicazione ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale. 3. Norme di rango superiore sopravvenienti sono immediatamente applicabili, indipendentemente dalla loro formale ricezione nel presente articolato.

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