POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DEL VETTORE STRADALE PER I DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE NOTA INFORMATIVA
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1 POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DEL VETTORE STRADALE PER I DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE NOTA INFORMATIVA Ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005 ed in conformità con quanto disposto dal Regolamento IVASS n 35 del 26 Maggio La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali La CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Rappresentanza Generale per l Italia è la sede secondaria in Italia di CHUBB Insurance Company of Europe SE con sede in Londra, One America Square, 17 Crosswall, London, EC3N 2AD, United Kingdom. A European company incorporated in England e Wales, registrata al numero SE13 e autorizzata da Prudential Regulation Authority. La Rappresentanza Italiana CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Rappresentanza Generale per l Italia Via della Moscova, Milano tel fax iscritta nell'elenco Imprese IVASS in data 16/10/2008 al n. I Codice IVASS Impresa D877R, è autorizzata all esercizio delle assicurazioni e della riassicurazione in regime di stabilimento. CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE è sottoposta al controllo dell autorità di vigilanza del Regno Unito: Prudential Regulation Authority (PRA) con sede in Londra, 20 Moorgate, EC2R 6DA. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa Il patrimonio netto dell Impresa è pari a GBP = Il Capitale Sociale Sottoscritto ed Interamente Versato di CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE ammonta a GBP = Il totale delle riserve patrimoniali ammonta a GBP = L indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 611% e rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati sono riferiti all ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2011. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali. Per le condizioni di contratto, si rinvia alle Norme che regolano l Assicurazione. Tacito rinnovo del contratto Ad eccezione delle ipotesi in cui sia stata inserita in Polizza apposita clausola derogatoria, il contratto si rinnova tacitamente alla sua naturale scadenza. AVVERTENZA Se il contratto viene stipulato con la clausola di tacito rinnovo, è possibile comunque impedirne il rinnovo mediante la disdetta. Nota informativa Ed. 05/2015 Pag. 1 di 6
2 Le Parti Contraenti possono disdire il contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di TRENTA giorni da darsi a mezzo lettera raccomandata.. Per i dettagli sulle modalità della disdetta si rimanda all Art. Disdetta del Contratto nelle Condizioni Addizionali di Polizza. In caso di disdetta il contratto non ha più effetto per le merci spedite dopo lo spirare del termine di TRENTA giorni dalla data della lettera di disdetta. Per tutti i rischi iniziati anteriormente a tale data, gli Assicuratori risponderanno sino al momento della loro estinzione, a termini delle Condizioni Generali ed addizionali di Polizza nonché ai clausolari e garanzie/allegati facenti parte del contratto. 3. Coperture Assicurative Offerte Limitazioni ed Esclusioni La Polizza di Assicurazione della responsabilita civile del Vettore stradale per i danni alle merci trasportate, tiene indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, nella sua qualità di Vettore stradale a titolo di risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate come descritto nelle condizioni Generali all Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione La Società non è obbligata per ulteriori o più ampie responsabilità contrattualmente assunte dall'assicurato. Le Condizioni Generali nonché i clausolari/garanzie allegate, sono predisposti per svariate tipologie di trasporto merci, pertanto saranno integrati, in base all attività svolta dalla Contraente/Assicurata, da specifiche Condizioni Addizionali. Eventuali Condizioni non rientranti nelle Condizioni Generali, Condizioni Addizionali e/o Condizioni Particolari nonché nei clausolari, se concordate per particolari esigenze della Assicurata saranno oggetto di espressa pattuizione. Di seguito è sinteticamente illustrata la copertura offerta dal prodotto. La Società è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'assicurato per perdita o avaria che le merci subiscano dal momento della loro presa in consegna per l'esecuzione del trasporto, fino al momento della loro riconsegna al destinatario. L'Assicurazione rimane valida negli eventuali periodi di sosta delle merci anche a terra e in magazzini e/o aree di deposito o transito - prima, durante e dopo il corso del viaggio; essa rimane altresì valida durante eventuali tratte su mezzi lagunari, lacustri o fluviali. L'Assicurazione cessa in ogni caso alla mezzanotte del quinto giorno successivo a quello dell'arrivo della merce nella località di destino indicata nel documento di trasporto. È compresa nell'assicurazione l'eventuale responsabilità dell'assicurato per perdita o avaria subite da merci che lo stesso abbia affidato a terzi per l'esecuzione del trasporto, restando inteso che la Società si avvarrà in tal caso del proprio diritto di rivalersi nei confronti dei sub-vettore responsabile. L'obbligazione della Società è subordinata alla condizione che l'assicurato non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il sub-vettore. AVVERTENZA Limitazioni ed esclusioni Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti limitazioni ed esclusioni che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell Indennizzo. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dalle Norme che regolano l Assicurazione nonché dalle Definizioni di Polizza. Condizione essenziale per l'operatività della garanzia Considerato quanto previsto dalla normativa in vigore in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi ed a precisazione dell'art. 1 delle Condizioni Generali, l'assicurazione non è operante per i trasporti comunque effettuati da autotrasportatori, ivi compreso l'assicurato, non autorizzati, al momento del Sinistro, all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti, anche se incaricati da persone diverse dall'assicurato stesso. AVVERTENZA Franchigie, scoperti e massimali Il contratto prevede che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie o scoperti e massimali che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell Indennizzo. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dalle Norme che regolano l Assicurazione. ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA/SCOPERTO E DEL LIMITE DI INDENNIZZO O MASSIMALE In caso di Sinistro, per calcolare l Indennizzo dovuto dalla Società occorre, una volta stabilito che il Sinistro é coperto dall Assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di Indennizzo o massimali entro i quali la Società interviene. Nota informativa Ed. 05/2015 Pag. 2 di 6
3 Esempio di applicazione di Scoperto con limite di Indennizzo: Esempi A B C Limite di Indennizzo Entità del Danno Scoperto 20% con il minimo di Danno indennizzato Esempio A: Il Danno indennizzato sarà di 550 (riducendo 750 dello Scoperto minimo di 200; non opera il limite di Indennizzo). Esempio B: li Danno indennizzato sarà di (riducendo del 20% di Scoperto; non opera il limite di Indennizzo ). Esempio C: Il Danno indennizzato sarà di (riducendo del 20% di Scoperto e successivamente applicando il limite di Indennizzo). LIMITE DI INDENNIZZO Come disposto dall Art. 5 Limite di Indennizzo, delle Condizioni Generali di Polizza, il limite dell obbligazione della Società è costituito dall ammontare del risarcimento previsto dal D.lgs , n. 286, come richiamato dall artt 1696 del Codice Civile in materia di responsabilità del Vettore stradale per i trasporti nazionali, sino a concorrenza per ogni Sinistro e per ogni autoveicolo delle somme specificate nella presente Polizza, oltre alle spese di perizia ed a quelle di cui agli artt. 7 e 8 delle Condizioni Generali. 4. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze di Rischio - nullità AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte della Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione ai sensi degli artt.1892,1893,1894 del Codice Civile 5. Aggravamento e diminuzione del Rischio L Assicurata deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art del Codice Civile) Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione dell'assicurato (art del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso Per maggiore dettaglio si rinvia agli articoli delle Condizioni Generali ed Addizionali che regolano l Assicurazione. Esempio di aggravamento del Rischio L Assicurata varia la tipologia di merci trasportate da macchinari industriali a merci fragili con carichi completi di cristalleria. 6. Premi Il contratto, salva diversa pattuizione tra le parti, è stipulato con frazionamento annuale, dove per frazionamento deve intendersi la periodicità di pagamento del Premio. E consentito il frazionamento in frazioni di anno. Il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi di pagamento: 1. assegni bancari, postali o circolari non trasferibili intestati all impresa o all Intermediario che gestisce il contratto; 2. ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al punto 1.; 3. denaro contante con il limite di settecentocinquanta (750,00.=) Euro annui per ciascun contratto. AVVERTENZA: La Società, in base a valutazioni tecnico commerciali nel loro complesso, può applicare sconti sul Premio con specifica pattuizione tra le parti. E consentito il frazionamento in frazioni di anno senza sovrappremio, fatto salvo che il Premio è comunque dovuto per l intera annualità. Il Premio può essere soggetto a regolazione nella modalità di cui agli Artt. delle Condizioni Addizionali denominati Calcolo del Premio e Pagamento e regolazione del Premio Non è previsto alcun adeguamento automatico sulla base di indici statistici. Nota informativa Ed. 05/2015 Pag. 3 di 6
4 7. Rivalse AVVERTENZA: il diritto di rivalsa, previsto dall art.1916 del Codice Civile, consiste nella facoltà della Società di recuperare dal responsabile del Danno le somme indennizzate all Assicurato. La Società si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del Sinistro. In ogni caso la rivalsa non viene esercitata nei confronti dei soggetti assicurati. 8. Diritto di recesso AVVERTENZA: Il contratto prevede a) la possibilità per entrambe le Parti di recedere dall Assicurazione mediante disdetta da inviare da darsi solo a mezzo lettera raccomandata i qualsiasi momento con un preavviso di 30 gg (salva diversa specifica pattuizione tra le parti) come da Art. 2 - Disdetta del contratto delle Condizioni Addizionali. b) la facoltà per la Società di esercitare il diritto di recesso per Sinistro come da Art Recesso dal contratto in caso di Sinistro delle condizioni Generali di Polizza ; dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 30 giorno dal pagamento dell'indennizzo, la Società può recedere dal contratto dandone avviso all'assicurato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il recesso avrà effetto dalle ore 24 del 15 giorno successivo a quello di ricezione della raccomandata. 9. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell art del Codice Civile i diritti dell Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. 10. Legge applicabile al contratto Qualora l ubicazione del Rischio sia la Repubblica Italiana, la Legislazione applicabile alle controversie tra le Parti che hanno stipulato il contratto sarà quella Italiana. Qualora l ubicazione del Rischio sia un altro Stato membro dell Unione europea, la Legislazione applicabile al contratto sarà quella del medesimo Stato. E data facoltà di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dagli ordinamenti nazionali. Quanto sopra ai sensi dell Art. 180 del Decreto Legislativo n. 209 del Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi all Assicurazione sono a carico del Contraente. Il trattamento fiscale applicabile al suddetto contratto è quello previsto dalla normativa vigente e viene indicato in Polizza. Nel caso di Rischio ubicato in uno Stato membro dell Unione europea si applica il trattamento fiscale del relativo Paese. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell Indennizzo AVVERTENZA: Il contratto prevede obblighi relativi a modalità e termini per la denuncia dei sinistri. Si rinvia per maggiore dettaglio delle procedure liquidative alla disciplina specifica degli articoli delle Norme che regolano l Assicurazione. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società: CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Rappresentanza Generale per l Italia Servizio Reclami Via della Moscova, Milano - Tel Fax Indirizzo servizioreclamiitalia@chubb.com Nota informativa Ed. 05/2015 Pag. 4 di 6
5 Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a: IVASS Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, Roma od in alternativa a Financial Ombudsman Service South Quay Plaza, 183 Marsh Wall E14 9SR UK Tel complaint.info@financial-ombudsman.org.uk corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo alle suddette Autorità di controllo o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito Internet e chiedendo l attivazione della procedure Fin-net. 14. Arbitrato AVVERTENZA: Non sono previste procedure arbitrali per la risoluzione di controversie nascenti dal contratto. Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l arbitrato, è possibile in ogni caso rivolgersi alla competente Autorità giudiziaria. CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Rappresentanza Generale per l'italia Il Rappresentante Legale Stefano Vincoli Nota informativa Ed. 05/2015 Pag. 5 di 6
6 DEFINIZIONI Ai sottoelencati termini le parti attribuiscono il seguente significato: Apparecchio antifurto: Assicurato: Assicurazione: Autocarro: Chiavi dell antifurto: Contraente: Danno: Delegataria: Franchigia: Indennizzo: Luogo di destinazione: Motrice: Polizza: Premio: Rimorchio: Rischio: Scoperto: SemiRimorchio: Sinistro: Società / Assicuratori: Veicolo: Vettore: il meccanismo idoneo ad impedire la messa in marcia del Veicolo. il soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione. il contratto di Assicurazione. il Veicolo destinato al trasporto di cose su strada; sono compresi in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati. tutti i dispositivi di attivazione e disattivazione dell Apparecchio antifurto. il soggetto che stipula l'assicurazione. la perdita o avaria derivante dal Sinistro per il quale è prestata l'assicurazione. l impresa che, per delega delle altre coassicuratrici, provvede all emissione ed alla gestione del contratto. l importo che resta a carico dell Assicurato - da dedurre dall ammontare del Danno risarcibile, una volta detratto l eventuale Scoperto. la somma dovuta dalla Società in caso di Danno risarcibile ai sensi della presente Polizza. la località di completamento del viaggio indicata nella Polizza o nel certificato di Assicurazione; se tale località non è espressamente menzionata, per luogo di destinazione si intende quello risultante dal documento di trasporto relativo al viaggio Assicurato. la Motrice dell'autotreno o il trattore stradale. il documento che prova l'assicurazione. la somma dovuta dal Contraente alla Società. il Veicolo, per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da altro Veicolo. la probabilità che si verifichi il Sinistro. la percentuale di Danno risarcibile a carico dell Assicurato. il Veicolo, per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da una Motrice, sovrapponendosi parzialmente alla stessa. il verificarsi di un evento potenzialmente Dannoso. l'impresa assicuratrice e le eventuali coassicuratrici. il mezzo terrestre utilizzato per il trasporto di cose; sono compresi in tale termine l Autocarro o la Motrice o il Rimorchio o il semirimorchio, l autovettura e il carro ferroviario. il soggetto che si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire cose da un luogo ad un altro. Nota informativa Ed. 05/2015 Pag. 6 di 6
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