POLIZZA DI TUTELA GIUDIZIARIA

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1 POLIZZA DI TUTELA GIUDIZIARIA La presente polizza è stipulata tra UNIVERSITA DEGLI STUDI DELL INSUBRIA Via Ravasi, VARESE CODICE FISCALE n PARTITA I.V.A. n e Società Assicuratrice Agenzia di.. DECORRENZA DEL CONTRATTO: ore 24 del SCADENZA PRIMA RATA: ore 24 del SCADENZA DEL CONTRATTO: ore 24 del senza tacito rinnovo PREMIO ALLA FIRMA (dalle ore 24 del alle ore 24 del ): Premio Imponibile Imposte Premio Totale Euro... Euro... Euro... PREMIO RATE SUCCESSIVE Premio Imponibile Imposte Premio Totale Euro... Euro... Euro... 1

2 Università degli Studi dell Insubria; Legale Rappresentante; Rettore Vicario; N 2 Dirigenti. ASSICURATI PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL PREMIO LORDO Università degli Studi dell Insubria: Il premio lordo anticipato è conteggiato in base al preventivo retribuzioni di Euro ,00 al tasso lordo promille...; Premio lordo: Euro. Legale Rappresentante: Premio lordo: Euro Rettore Vicario: Premio lordo: Euro N 2 Dirigenti: Premio lordo procapite: Euro PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO (soggetto a regolazione): Euro Euro ,00= per evento con il limite di Euro ,00= per anno assicurativo MASSIMALI ASSICURATI DEFINIZIONI Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato: Assicurazione: Polizza: Contraente: Assicurato: Società: Premio: il contratto di assicurazione il documento che prova l'assicurazione il soggetto che stipula il contratto di assicurazione Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione, compreso il Contraente l'impresa assicuratrice la somma dovuta dall'assicurato alla Società Retribuzione: per retribuzione si intende la somma di : quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell Ente obbligatoriamente assicurati presso l'inail e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni; gli emolumenti lordi versati dalla Contraente: - ai prestatori d opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale) - ai collaboratori in forma coordinata e continuativa (Parasubordinati) Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso, cioè l'insorgere della controversia per il quale è prestata l'assicurazione 2

3 Indennizzo: Broker: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro La AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. DESCRIZIONE DELLA GARANZIA La garanzia viene prestata per la copertura delle spese di perizia, assistenza, patrocinio e difesa, stragiudiziali e giudiziali comprese quelle liquidate dal Giudice a favore della Controparte in caso di soccombenza, che dovessero essere sostenute dagli Assicurati, per i fatti ed atti connessi alle mansioni e/o funzioni esercitate per conto dell'ente. La garanzia, nella tutela dei diritti e degli interessi dell'ente Contraente, è operante per azioni o pretese in relazione a procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado di giudizio, aperti a carico degli Assicurati in conseguenza di fatti e atti connessi all espletamento del servizio, dell adempimento dei compiti d ufficio o all'esecuzione del mandato. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.) ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI L'assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art C.C.) ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA L'assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore del 60 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art del Codice Civile. ART. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. ART. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO L'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. (art C.C.) 3

4 ART. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'assicurato (art C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. ART. 7 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO (v. anche art. 19) In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, alla Società oppure al Broker incaricato entro 30 (trenta) giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art C.C.). ART. 8 - DISDETTA IN CASO DI SINISTRO Dopo la definizione di ogni sinistro e fino al 30 giorno dell'eventuale pagamento o rifiuto, la Società ha facoltà di comunicare il proprio recesso dal contratto con effetto dalla successiva scadenza annuale del premio, rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a centoventi giorni. In caso di recesso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. ART. 9 - DURATA E RINNOVO DEL CONTRATTO L assicurazione decorre dalle ore 24,00 del giorno e termina senza tacito rinnovo alle ore 24,00 del giorno Il Contratto potrà essere disdettato dal Contraente a mezzo raccomandata A.R. inviata almeno un mese prima di ogni ricorrenza annuale. Su espressa volontà delle parti, da concordarsi almeno 120 giorni prima del termine del contratto, la presente assicurazione potrà essere prorogata alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un ulteriore periodo di quattro anni. Qualora la Società non conceda il rinnovo di cui al precedente comma, la stessa si impegna a prorogare l'assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga. ART. 10 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, sono a carico dell'assicurato. ART. 11 FORO COMPETENTE Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente. ART. 12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 4

5 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI E PERITALI ART OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE La Società, alle Condizioni della presente polizza e nei limiti dei massimali convenuti, assicura, in sede stragiudiziale e giudiziale, l'assistenza legale e peritale e i relativi oneri per la tutela degli interessi dell'assicurato nei casi di responsabilità civile, penale, amministrativa, formale, contabile, fiscale e tributaria, per fatti o atti commessi nell'esecuzione del mandato o nell'espletamento del servizio ed adempimento dei compiti d'ufficio che abbiano dato luogo a richieste da parte dell'ente di appartenenza o di altri terzi, ivi compresi la Pubblica Amministrazione e lo Stato. L'assicurazione è operante anche nei casi in cui la tutela degli interessi degli Assicurati sia conseguente a fatti dolosi e/o colposi commessi da persone del cui operato essi siano tenuti a rispondere. Gli oneri di cui sopra comprendono anche: 1 - le spese di soccombenza, di giustizia penale e gli onorari di periti nominati dall'autorità Giudiziaria; 2 - le spese liquidate a favore della controparte o ad essa eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata dalla Società. La garanzia vale altresì per: a) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi quelli derivanti dalla circolazione stradale; b) la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o colposi conclusisi con proscioglimento o assoluzione. In caso di sentenza esecutiva di condanna per delitti commessi con dolo o colpa grave, esauriti i gradi di giudizio consentiti, la Società ripeterà all Assicurato gli oneri sostenuti per la sua difesa. c) l'esercizio di azioni di risarcimento danni a persone subiti per fatti illeciti di terzi, ivi compresi quelli derivanti dalla circolazione stradale con mezzi del Contraente o di proprietà privata semprechè connesso all'espletamento di servizi autorizzati; d) l'opposizione e/o impugnazione avverso provvedimenti e sanzioni amministrative sia pecuniarie che non. ART SOGGETTI ASSICURATI L assicurazione viene prestata a favore dei seguenti soggetti Assicurati: Università degli Studi dell Insubria, il Legale Rappresentante ed i Dirigenti, nello svolgimento dell attività prestata in nome e per conto dell Ente stesso. ART ESCLUSIONI La garanzia non sarà operante nei seguenti casi: a) il fatto che ha dato origine al procedimento giudiziario non è strettamente connesso al servizio ed alle mansioni cui è adibito l'assicurato; b) se sussiste conflitto di interesse tra il Contraente e l'assicurato; il conflitto di interessi viene stabilito dall'ente Contraente in base alle leggi vigenti; c) per delitti dolosi conclusisi con sentenza definitiva di condanna. ART LIMITI TERRITORIALI L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città dei Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che in caso di giudizio, sono trattate davanti all'autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. 5

6 L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi dell UE, in Svizzera e che vengono trattate davanti all'autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. ART DECORRENZA DELLA GARANZIA L assicurazione viene prestata per le controversie o procedimenti giudiziari portati a conoscenza dell Assicurato nel corso del periodo di assicurazione a condizione che traggano origine da fatti e/o atti avvenuti non antecedentemente il Ai sensi di quanto previsto dall art del Codice Civile il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possano causare, durante il periodo di validità del contratto, controversie determinate da fatti e/o atti verificatisi prima della data di effetto della presente assicurazione. La garanzia è inoltre operante per i sinistri che siano relativi a fatti e/o atti avvenuti durante il periodo di validità della presente assicurazione denunciati dopo la cessazione del contratto. Ai fini di cui ai comma precedenti, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono accaduti nel momento iniziale della violazione della norma o dell inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto; in relazione ai fatti omissivi si considerano commessi allo spirare del termine ultimo concesso per l espletamento. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti. Il massimale indicato in polizza rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri denunciati nei suddetti periodi di proroga, fermo comunque il massimo esborso della Società previsto in polizza per ciascun sinistro. ART DENUNCIA DEL SINISTRO Unitamente alla denuncia l'assicurato è tenuto a fornire alla Società, tramite il Broker, tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l'assicurato deve trasmettere alla Società, con urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro. Contemporaneamente con la denuncia, l'assicurato ha il diritto di indicare alla Società un legale competente per la controversia, come da successivo art. 20. In caso di omissione, se non sussiste conflitto di interesse con la Società, la Società stessa si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'assicurato deve conferire mandato. ART GESTIONE DEL SINISTRO La Società, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento. Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo fra l'assicurato e la Società sulla possibilità di esito favorevole del giudizio o del ricorso al giudice superiore o divergenze nell'interpretazione degli art. 15 e 17 del presente contratto, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma dell'art

7 ART SCELTA DEL LEGALE L'Assicurato, ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia competente per la controversia, segnalandone il nominativo alla Società la quale assumerà a proprio carico le spese relative. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. ART REGOLAZIONE DEL PREMIO Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione della minore durata di contratto, l Assicurato deve fornire per iscritto alla Società tutti i dati necessari. Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 90 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. Se l Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzie di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento delle differenze attive e la garanzia resta sospesa fino alle ore del giorno in cui l Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se l Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessari. ART FONDO SPESE (ANTICIPO INDENNIZZI) La Società riconoscerà per ogni sinistro il pagamento del fondo spese richiesto dal Legale Incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura per le seguenti somme: 2.500,00= per evento. Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all entità del fondo spese riconosciuto. ART INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione. ART ASSICURAZIONE RIPARTITA PER QUOTE L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato. Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. 7

8 La Spettabile.., che in forza della presente clausola riceve mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare in loro nome e per conto tutti gli atti afferenti il presente contratto, viene designata Coassicuratrice Delegataria. Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici. Resta inteso che tutte le Coassicuratrici dovranno comunque sottoscrivere il presente contratto. La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici della esazione dei premi o di importi comunque dovuti all'assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome. ART CLAUSOLA BROKER L Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza ad AON S.p.A in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i.. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale atto è liberatorio per l Assicurato/Contraente. 8

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