Ordinanza n. 24 del 15 Aprile 2016
|
|
|
- Agnella Guidi
- 9 anni fa
- Просмотров:
Транскрипт
1 IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 Ordinanza n. 24 del 15 Aprile 2016 Integrazioni e modifiche all Ordinanza commissariale n. 66 del 7 giugno 2013 Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti ai beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012. Il Presidente della Giunta Regionale dell Emilia-Romagna, assunte, a norma dell articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1 agosto 2012, recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 le funzioni di Commissario Delegato per l attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge; Visto l art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il Decreto del Ministero dell'economia del 01 giugno 2012 Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo ; Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni ed integrazioni nella L. n. 122/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all articolo 5, comma 2, della L. n. 225/1992; Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi ;
2 Visto il sopra citato D.L 74/2012 e la relativa legge di conversione n. 122/2012 che, all art. 3, comma 1, lettera a), determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione degli immobili per servizi privati, in relazione al danno effettivamente subito; Visto l articolo 3 comma 1. lettera b) del decreto-legge n. 74/2012 che prevede la concessione di contributi, previa presentazione di perizia giurata, a favore di attività relative agli enti non commerciali, alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, i servizi socio-sanitari e sanitari che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all attività di loro proprietà; Visto l articolo 3 comma 1. lettera c) del decreto-legge n. 74/2012 e la relativa legge di conversione n. 122/2012 che prevede la concessione di contributi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose; Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia- Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell art. 1 del decreto 6 giugno 2012 n. 74, conertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122; Visto l articolo 11 comma 2bis del Decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2018; Viste le precedenti ordinanze commissariali che disciplinano il recupero delle abitazioni ed attività produttive: - n. 29 del 28 agosto 2012 e smi Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili ; - n. 51 del 5 ottobre 2012 e smi Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0) ; - n. 86 del 6 dicembre 2012 e smi Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2, E3) ; - n. 57 del 12 ottobre 2012 e smi Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi 2
3 sismici del 20 e 29 maggio Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi ; - n. 66 del 7 giugno 2013 e smi Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti ai beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decretolegge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla legge 122/ Ordinanza n. 15 del 26 febbraio 2014 del presidente Errani in qualità di Commissario delegato Integrazioni e modifiche all Ordinanza commissariale n. 66 del 7 giugno 2013 Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti ai beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012". Considerato che l articolo 10 dell Ordinanza n. 66 del 7 giugno 2013 prevede: - che a favore dei soggetti che svolgono attività senza fini di lucro e che svolgono le attività e i servizi indicati nell articolo 3, comma 1, lettere a) - limitatamente ai servizi - b) escluse le attività produttive industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche e professionali - e lettera c) del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012 è riconosciuto un contributo per i danni subiti ai beni mobili strumentali; - che tale contributo è riconosciuto nella misura dell 80% del valore di riacquisto dei beni danneggiati (di categoria equivalente) o del valore di riparazione qualora quest ultimo sia inferiore al 70% del costo di sostituzione del bene stesso; - che, per importi superiori ad , alla presentazione della domanda di contributo dovrà essere allegata perizia giurata che indichi il soggetto richiedente il contributo e documenti dettagliatamente la stima dei danni che gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno procurato ai beni mobili strumentali; - che, per importi inferiori ad , alla presentazione della domanda di contributo, dovrà essere allegata perizia asseverata che indichi il soggetto richiedente il contributo e documenti dettagliatamente la stima dei danni che gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno procurato ai beni mobili strumentali, - che il contributo relativo al danneggiamento dei beni mobili strumentali è riconosciuto e liquidato dal Comune direttamente al soggetto richiedente a fronte di presentazione della documentazione attestante la spesa sostenuta; Considerato altresì: - che l articolo 4 della medesima Ordinanza n. 66/2013 prevede che la domanda di contributo deve essere redatta e depositata esclusivamente mediante il modello e la procedura informatica a tale fine predisposta dal Commissario delegato, pubblicata sul sito web 3
4 - che la piattaforma MUDE consente la presentazione delle sole domande di contributo relative agli interventi riparazione con rafforzamento locale, miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma e non delle domande di contributo per il ripristino o la riparazione dei beni mobili strumentali danneggiati dal sisma; - che la piattaforma SFINGE consente la presentazione delle domande di contributo relativamente al ripristino o alla riparazione dei beni mobili strumentali danneggiati dal sisma solo nel caso in cui i soggetti no profit svolgano le loro attività in unità immobiliari ricomprese in edifici interamente composti da unità immobiliari destinate ad uso produttivo; Ritenuto pertanto opportuno, al fine di consentire la presentazione delle domande di contributo da parte dei soggetti che svolgono attività fine di lucro, sostituire, con il presente provvedimento, il sopra citato articolo 10 dell ordinanza n. 66/2013, prevedendo in particolare: - che le suddette domande possano essere presentate tramite il sistema SFINGE, anche qualora le attività e i servizi indicati nell art. 1, commi 2 e 3 dell Ordinanza n. 66/2013 siano svolti in unità immobiliari ricomprese in edifici non interamente composti da unità immobiliari destinate ad uso produttivo; - che le suddette domande devono essere presentate secondo le modalità e i termini definiti dall Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm e allegando le medesime documentazioni previste da quest ultima; - che il contributo relativo al danneggiamento dei beni mobili strumentali è concesso e liquidato dal Commissario delegato alla ricostruzione con le modalità e le procedure ed entro i termini stabiliti dall Ordinanza n. 57/2012 e ss. mm. e ii.. DISPONE 1. Di sostituire l articolo 10 dell ordinanza commissariale n. 66 del 7 giugno 2013 con il seguente: Articolo 10 Danni ai beni strumentali 1. A favore dei soggetti che svolgono attività e servizi di cui all art. 1, commi 2 e 3 è riconosciuto anche qualora tali attività vengano svolte in unità immobiliari ricomprese in edifici non interamente composti da unità immobiliari destinate ad uso produttivo - un contributo per i danni subiti ai beni mobili strumentali. Tale contributo è riconosciuto nella misura pari all 80% del costo ammissibile calcolato in applicazione dei criteri e delle modalità stabilite nell Ordinanza 57/2012 e ss.mm. e ii. 2. Alla domanda di contributo, da presentarsi secondo le modalità e i termini definiti dall Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm. e ii., dovrà essere allegata la perizia giurata di cui 4
5 all articolo 9 della medesima Ordinanza 57/2012,che dovrà descrivere in modo esauriente - con adeguata documentazione tecnica e, ove possibile, fotografica - l ubicazione, il nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi calamitosi, i beni danneggiati, il costo relativo al ripristino o riacquisto degli stessi. 3. Il contributo relativo al danneggiamento dei beni mobili strumentali è concesso e liquidato dal Commissario delegato alla ricostruzione con le modalità e le procedure ed entro i termini stabiliti dall Ordinanza n. 57/2012 e ss. mm. e ii.. La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia- Romagna (BURERT). Bologna, Stefano Bonaccini (firmato digitalmente) 5
IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO. Ordinanza n. 7 del 19 Febbraio 2016
IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 Ordinanza n. 7 del 19 Febbraio 2016 Modifiche all Ordinanza
BOLLETTINO UFFICIALE
REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA Parte seconda - N. 98 Anno 48 5 maggio 2017 N. 124 ORDINANZA DEL PRESIDENTE
Ordinanza n. 51 del 26 novembre 2015
IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 Ordinanza n. 51 del 26 novembre 2015 Disposizioni in
