Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli e i loro rimorchi 1
|
|
- Geraldina Bevilacqua
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli e i loro rimorchi 1 (OETV 2) del 19 giugno 1995 (Stato 1 luglio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8, 9 capoverso 1, 25 e 106 della legge del 19 dicembre sulla circolazione stradale (LCStr), ordina: 1 Disposizioni generali 1.1 Campo d applicazione La presente ordinanza contiene le esigenze tecniche per i trattori agricoli e i loro rimorchi sottoposti alla LCStr I trattori agricoli sono veicoli a motore su ruote con pneumatici e o a cingoli muniti di almeno due assi, la cui funzione consiste essenzialmente nella trazione e che sono specialmente concepiti per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi e che sono destinati all impiego nell attività agricola. Possono essere equipaggiati per il trasporto di carichi e di accompagnatori I rimorchi adibiti al trasporto di cose (art. 20 dell O del 19 giu concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, OETV) o che servono da attrezzi di lavoro (art. 22 OETV) sottostanno alla presente ordinanza Sono eccettuati dalle disposizioni della presente ordinanza i seguenti veicoli: RU Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ott RS Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ott Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ott Abrogato dal n. I dell O del 10 giu. 2005, con effetto dal 1 ott Introdotto dal n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ott RS
2 Circolazione stradale I trattori agricoli e i loro rimorchi che non dispongono di un approvazione generale CE o di un certificato di conformità della CE e quelli per cui non può essere provata la conformità al diritto svizzero mediante tutte le approvazioni parziali CE necessarie, le approvazioni internazionali equivalenti o le pertinenti dichiarazioni di conformità del costruttore I trattori agricoli e i loro rimorchi che dispongono di un approvazione generale CE o di un certificato di conformità della CE ai quali, prima o dopo l immatricolazione, sono tuttavia state apportate modificazioni non corrispondenti all approvazione. Dal momento della trasformazione, il veicolo sottostà all OETV I veicoli che non rientrano nel campo d applicazione della presente ordinanza devono soddisfare le disposizioni dell OETV. 1.2 Esigenze generali I trattori agricoli e i loro rimorchi che sottostanno alla presente ordinanza devono corrispondere completamente alle prescrizioni della CE menzionate ai numeri (direttive CE), della Commissione economica per l Europa (regolamenti ECE) o dell Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici (norme OCSE) Le esigenze tecniche menzionate al numero sono adempiute se è presentata un approvazione generale CE o un certificato di conformità della CE secondo l allegato III della direttiva n. 74/150 del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote o secondo l allegato III della direttiva n. 2003/37 del Parlamento europeo e del Consiglio, 26 maggio 2003, relativa all omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva n. 74/150/CEE. Altrimenti la conformità alle esigenze tecniche può essere provata presentando approvazioni parziali CE, approvazioni internazionali equivalenti o dichiarazioni di conformità Nella misura in cui nella presente ordinanza non sia definita nessuna esigenza tecnica, si applica l OETV L approvazione del tipo di veicoli per i quali sono definite le esigenze tecniche nella presente ordinanza si fonda sull ordinanza del 19 giugno concernente l approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV). 8 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ott Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ott Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ott Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ott RS
3 Esigenze tecniche per i trattori agricoli Le dimensioni e i pesi fissati nella direttiva 74/151 del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote sono determinanti come parametri tecnici anche se divergono dalle prescrizioni svizzere Dichiarazione del DATEC 14 che attribuisce forza vincolante a prescrizioni internazionali Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni 15 (DATEC) è autorizzato a: dichiarare vincolanti in Svizzera nuove prescrizioni internazionali concernenti la costruzione e l equipaggiamento, che concernono particolari tecnici d importanza secondaria Sono sentite le autorità interessate. In caso di divergenze d opinione tra autorità federali decide il Consiglio federale Classificazione secondo il diritto CE Classe T Trattori a ruote: Classe T 1 Trattori aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 40 km/h, carreggiata minima dell asse più vicino al conducente uguale o superiore a 1150 mm, massa a vuoto in ordine di marcia (art. 7 OETV) superiore a 600 kg e altezza libera dal suolo inferiore o uguale a 1000 mm; Classe T 2 Trattori aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 40 km/h, carreggiata minima inferiore a 1150 mm, massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 600 kg e altezza libera dal suolo inferiore o uguale a 600 mm. Tuttavia, quando il quoziente tra l altezza del baricentro del trattore(2) (misurata rispetto al suolo) e la media delle carreggiate minime di ciascun asse è superiore a 0,90, la velocità massima per costruzione è limitata a 30 km/h; 13 Abrogato dal n. I dell O del 2 set (RU ). 14 Nuova espressione giusta l art. 1 n. 9 dell O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1 gen (RU ). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo. 15 Nuova espressione giusta l art. 1 n. 9 dell O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1 gen (RU ). 16 Abrogato dal n. I dell O del 21 ago (RU ). 17 Introdotto dal n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ott
4 Circolazione stradale Classe T 3 Trattori aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 40 km/h e peso a vuoto in ordine di marcia inferiore o uguale a 600 kg; Classe T 4 Trattori per usi specifici aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 40 km/h (come definiti all appendice 1 della direttiva n. 2003/37/CE); Classe T 5 Trattori la cui velocità massima per costruzione è superiore a 40 km/h; Classe C Trattori a cingoli: Trattori con movimento e sterzatura comandati sui cingoli, le cui classi C 1 a C 5 sono definite analogamente alle classi T 1 a T Classe R Rimorchi: Per la classificazione dei semirimorchi o dei rimorchi con asse centrale si applica l art. 21 OETV Classe R 1 Rimorchi la cui somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è inferiore o uguale a 1500 kg; Classe R 2 Rimorchi la cui somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è superiore a 1500 kg e inferiore o uguale a 3500 kg; Classe R 3 Rimorchi la cui somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è superiore a 3500 kg e inferiore o uguale a kg; Classe R 4 Rimorchi la cui somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è superiore a kg; Classe S Macchine intercambiabili trainate Classe S 1 Macchine intercambiabili trainate destinate ad usi agricoli o forestali, la cui somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è inferiore o uguale a 3500 kg; Classe S 2 Macchine intercambiabili trainate destinate ad usi agricoli o forestali, la cui somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è superiore a 3500 kg. 4
5 Esigenze tecniche per i trattori agricoli Velocità massima per le classi R e S Ogni categoria di rimorchi è contrassegnata anche da una lettera, «a» o «b», a seconda della velocità per la quale il rimorchio è stato progettato: Lettera a per i rimorchi, progettati per velocità inferiori o uguali a 40 km/h; Lettera b per i rimorchi, progettati per velocità superiori a 40 km/h. 2 Esigenze tecniche Le prescrizioni della CE (direttive CE), della Commissione economica per l Europa (regolamenti ECE) o dell Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici (norme OCSE), menzionate ai numeri , si applicano alle singole esigenze tecniche per i trattori agricoli e i loro rimorchi. 2.1a 19 Laddove nei regolamenti ECE sono previste esigenze o termini transitori divergenti, si applicano le esigenze o i termini transitori delle direttive CE pertinenti I testi delle direttive CE, dei regolamenti ECE e delle norme OCSE menzionati non sono pubblicati né nella Raccolta Ufficiale (RU), né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS). Possono essere esaminati presso l UFP. I testi delle direttive CE possono essere ottenuti, contro pagamento, presso il Centro svizzero d informazioni sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, e i regolamenti ECE presso l Ufficio federale delle strade, 3003 Berna Le date di pubblicazione e modifica di direttive CE e di regolamenti ECE sono indicate nell allegato 2 OETV Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ott Introdotto dal n. I dell O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott (RU ). 20 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 set (RU ). 21 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1 ott (RU ). 22 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1 ott (RU ). 5
6 Circolazione stradale Dimensioni/Pesi/Contrassegni Peso totale 74/151/CEE; allegato I Pesi di carico 74/151/CEE, (zavorratura) allegato IV Dimensioni 89/173/CEE, e peso allegato V rimorchiabile Targhetta del fabbricante 89/173/CEE, allegato V Targa posteriore 74/151/CEE, allegato II Propulsione/Gas di scarico/livello sonoro o Norma OCSE n Regolatore del 89/173/CEE, regime allegato II Livello sonoro/ 74/151/CEE, ECE-R 51 Dispositivo di scappamento allegato VI Livello sonoro 77/311/CEE, all altezza o Norma n. V dell orecchio del conducente Serbatoio per 74/151/CEE, ECE-R 96 carburante allegato III Emissioni diesel 2000/25/CE ECE-R 49* ECE-R 96* * Solo in riferimento alle fasi citate nella direttiva corrispondente. 23 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ott Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ott
7 Esigenze tecniche per i trattori agricoli Trasmissione Misurazione 74/152/CEE della velocità massima Prese di forza 86/297/CEE e relative protezioni Retromarcia 79/533/CEE Assi/Sospensione Carichi sull asse 74/151/CEE, allegato I Ruote/Pneumatici Pneumatici / /CE Sterzo Dispositivi di sterzo 75/321/CEE 25 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ott Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ott Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ott Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ott
8 Circolazione stradale Freni Impianti di frenatura Collegamento dei freni al rimorchio 76/432/CEE ECE-R 13 71/320/CEE ECE-R 13 89/173/CEE, allegato VI Carrozzeria Piattaforme di carico 74/152/CEE, allegato, numero Vetri 89/173/CEE, ECE-R 43* allegato III Vetri 92/22/CEE ECE-R 43* Campo di 74/347/CEE ECE-R 71 visibilità/ tergicristalli Protezione degli 89/173/CEE, elementi motore allegato II, numero Antispruzzi 91/226/CEE Dispositivo di / /CE protezione posteriore Dispositivo di protezione laterale 89/297/CEE * Eccetto i parabrezza in vetro temperato. 29 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ott Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ott
9 Esigenze tecniche per i trattori agricoli Abitacolo Spazio di manovra e accesso al posto di guida Sedile del conducente Sedili dei passeggeri Installazione dei comandi Ancoraggi delle cinture di sicurezza Cinture di sicurezza Retromarcia e tachimetro Dispositivi di limitazione 80/720/CEE 78/764/CEE 76/763/CEE 86/415/CEE 76/115/CEE 77/541/CEE 75/443/CEE 92/24/CEE Dispositivo d illuminazione Installazione dei dispositivi d illuminazione Omologazione dei dispositivi d illuminazione 78/933/CEE ECE-R 86* 79/532/CEE ECE-R 1, 3, 4, 6, 7, 8, 19, 20, 23, 38 e 98 * Solo per i dispositivi citati nella direttiva corrispondente. 31 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ott Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ott
10 Circolazione stradale Altre esigenze ed equipaggiamenti supplementari Soppressione 75/322/CEE ECE-R 10 delle perturbazioni radioelettriche Specchio 74/346/CEE retrovisore Avvisatore 74/151/CEE, ECE-R 28 acustico allegato V Agganciamento di rimorchi/ Peso sul timone 89/173/CEE allegato IV Dispositivi di protezione del conducente base CE/CEE o norma OCSE Prova dinamica 77/536/CEE* o norma OCSE n. III * Prova statica 79/622/CEE* o norma OCSE n. IV* Dispositivo di 86/298/CEE* protezione fissato o norma posteriormente OCSE n. VII* Dispositivo di 87/402/CEE* protezione fissato o norma anteriormente OCSE n. VI* Dispositivo di protezione per i trattori a cingoli / /CE* o norma OCSE n. VIII* Stabilità / /CE * In combinato disposto con la direttiva n. 76/115/CEE 33 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ott Nuovo testo giusta il n. I dell O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1 lug (RU ). 10
11 Esigenze tecniche per i trattori agricoli Disposizioni penali e finali 3.1 Disposizioni penali Si applicano le disposizioni penali dell articolo 219 OETV. 3.2 Esecuzione Si applicano le disposizioni d esecuzione degli articoli 220 e 221 OETV. 3.3 Disposizioni transitorie I veicoli messi in circolazione innanzi il 1 ottobre 1995 devono essere conformi alle esigenze del diritto previgente. Essi beneficiano delle facilitazioni accordate dalla presente ordinanza se soddisfano le condizioni e gli obblighi che potrebbero accompagnare queste facilitazioni. Conseguentemente, per l applicazione dei regolamenti internazionali menzionati in Allegato 2 OETV vigono le disposizioni transitorie di detti regolamenti; tuttavia, la data dell importazione o della costruzione in Svizzera è determinante per l immatricolazione Le approvazioni generali CE, le approvazioni parziali CE, altre approvazioni e i marchi di conformità, rilasciati dagli Stati esteri secondo il diritto internazionale, menzionato in Allegato 2 OETV, come anche le dichiarazioni di conformità giusta gli articoli 2 lettera f 37 e 14 OATV sono riconosciuti già dal 1 luglio 1995 nel quadro della procedura d approvazione del tipo Per l applicazione dei regolamenti internazionali menzionati in Allegato 2 OETV vigono le disposizioni transitorie dei rispettivi regolamenti; tuttavia la data dell importazione o della costruzione in Svizzera è determinante per l immatricolazione. 3.4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 ottobre RS Nuovo termine giusta il n. I dell O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1 ott (RU ). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo. 37 Nuova espressione giusta il n. I dell O del 2 set (RU ). 38 Introdotto dal n. I dell O del 2 set (RU ). 11
12 Circolazione stradale Allegato Abrogato dal n. II dell O del 21 ago (RU ). 12
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli e i loro rimorchi 1
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli e i loro rimorchi 1 (OETV 2) 741.413 del 19 giugno 1995 (Stato 1 maggio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8, 9
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli (OETV 2) Modifica del 10 giugno 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli (OETV 2) Modifica del 10 giugno 200X Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L'ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3) 741.414 del 2 settembre 1998 (Stato 1 luglio 2003) Il Consiglio
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3) 741.414 del 2 settembre 1998 (Stato 1 maggio 2012) Il Consiglio
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3) 741.414 del 2 settembre 1998 (Stato 1 aprile 2015) Il Consiglio
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3) del 2 settembre 1998 (Stato 15 ottobre 2002) Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (OETV 1) 741.412 del 19 giugno 1995 (Stato 1 luglio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli (OETV 2) 741.413 del 19 giugno 1995 (Stato 10 ottobre 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8, 9 capoverso 1, 25 e
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (OETV 1) 741.412 del 19 giugno 1995 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3) del 2 settembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliTECHNOSERVICE STUDIO
DIRETTIVA 2003/37/CE del 26maggio2003 relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli (OETV 2) Modifica del 6 settembre 2000 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 16 gennaio 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche
DettagliLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI CARATTERE COSTRUTTIVO IN RELAZIONE AL RISCHIO DI RIBALTAMENTO: NORMATIVA ESISTENTE E SVILUPPI PREVEDIBILI
LE DIRETTIVE COMUNITARIE DI CARATTERE COSTRUTTIVO IN RELAZIONE AL RISCHIO DI RIBALTAMENTO: NORMATIVA ESISTENTE E SVILUPPI PREVEDIBILI Bologna, 19 novembre 2002 Fabio Ricci 1 Direttiva quadro 74/150/CEE
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 16 gennaio 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze tecniche
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (OETV 1) Modifica del 6 settembre 2000 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995
DettagliClassificazione Internazionale dei Veicoli
Classificazione Internazionale dei Veicoli CATEGORIA L: Ciclomotori e Motoveicoli a due, tre e quattro ruote CICLOMOTORI: sono veicoli a motore a due, tre o quattro ruote con velocità non superiore a 45
DettagliDIRETTIVA 2009/59/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2009 relativa ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote
30.7.2009 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 198/9 DIRETTIVA 2009/59/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2009 relativa ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 16 giugno 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze tecniche
DettagliOggetto e campo d applicazione
Ordinanza concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e i requisiti tecnici per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori (ORTV 3) del 1 mm
DettagliOrdinanza concernente i requisiti tecnici per i trattori agricoli e i loro rimorchi (ORTV 2)
Ordinanza concernente i requisiti tecnici per i trattori agricoli e i loro rimorchi (ORTV 2) del 1 mm 2016 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 capoverso 1, 9 capoversi 1 bis e 3, 25 nonché
Dettaglidel 16 novembre 2016 (Stato 15 gennaio 2017)
Ordinanza concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori (OETV 3) 741.414
DettagliVersione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale.
Versione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale. 741.414 Ordinanza concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli
DettagliVersione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale.
Versione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale. 741.413 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi (OETV 2) del Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 21 gennaio 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze tecniche
DettagliOrdinanza concernente la sicurezza delle macchine
Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) 819.14 del 2 aprile 2008 (Stato 29 dicembre 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 e 16 capoverso
DettagliOrdinanza. del 16 novembre 2016
Ordinanza concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori (OETV 3) del 16
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi (OETV 2) del 16 novembre 2016 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 capoverso 1, 9 capoversi 1 bis e 3, 25 nonché
DettagliADEGUAMENTO DEI TRATTORI AGRICOLI CONTRO IL RISCHIO DI RIBALTAMENTO NORMATIVA E CIRCOLARI
ADEGUAMENTO DEI TRATTORI AGRICOLI CONTRO IL RISCHIO DI RIBALTAMENTO NORMATIVA E CIRCOLARI DIPARTIMENTO DI SANITA PUBBLICA Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro Normativa 1 Circ. Min.
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 15 aprile 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze tecniche
DettagliDIRETTIVA 2013/15/UE DEL CONSIGLIO
L 158/172 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 10.6.2013 DIRETTIVE DIRETTIVA 2013/15/UE DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013 che adegua determinate direttive in materia di libera circolazione delle merci
DettagliDIRETTIVA 2009/68/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
L 203/52 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 5.8.2009 DIRETTIVA 2009/68/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2009 relativa all'omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del xx.xx.2014 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche
DettagliELENCO DELLE PRESCRIZIONI PER L OMOLOGAZIONE DEI VEICOLI Direttive particolari con i relativi decreti di recepimento ed i regolamenti ECE equivalenti
ELENCO DELLE PRESCRIZIONI PER L OMOLOGAZIONE DEI VEICOLI Direttive particolari con i relativi decreti di recepimento ed i regolamenti ECE equivalenti LIVELLO SONORO DM 13.4.2000 70/157/CEE 1999/101/CE
DettagliAccordo del 20 marzo 1958
Accordo del 20 marzo 1958 concernente l accettazione di prescrizioni tecniche uniformi per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché
DettagliPROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI
DETERMINAZIONE N. 198 DEL 01.07.2013 OGGETTO: Determinazione n. 28 del 12.06.2008 volturata con provvedimento n. 134 del 23.05.2011 : Autorizzazione alla gestione di un Centro di raccolta messa in sicurezza,
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 30 novembre 2012 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze
DettagliDIRETTIVE. (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)
19.8.2009 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 214/23 DIRETTIVE DIRETTIVA 2009/63/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2009 relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 14 ottobre 2009 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze tecniche
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del xx.xx.05 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 9 giugno 995 concernente le esigenze tecniche per
DettagliUNIONE EUROPEA. Bruxelles, 13 luglio 2009 (OR. en) 2007/0117 (COD) LEX 971 PE-CONS 3684/1/08 REV 1 CODIF 131 ENT 227 CODEC 1157
UNIONE EUROPEA IL PARLAMENTO EUROPEO IL CONSIGLIO Bruxelles, 13 luglio 2009 (OR. en) 2007/0117 (COD) LEX 971 PE-CONS 3684/1/08 REV 1 CODIF 131 ENT 227 CODEC 1157 DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 21 agosto 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze tecniche
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 2 settembre 1998 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze
DettagliOrdinanza d esecuzione della legge federale sulle imprese filoviarie
Ordinanza d esecuzione della legge federale sulle imprese filoviarie (Ordinanza sulle filovie) del 6 luglio 1951 (Stato 8 marzo 2005) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 20 della legge federale
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) 741.41 del 19 giugno 1995 (Stato 1 luglio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 capoverso 1, 9 capoversi 1
DettagliDIRETTIVA 2006/26/CE DELLA COMMISSIONE
L 65/22 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 7.3.2006 DIRETTIVA 2006/26/CE DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 2006 che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, le direttive del Consiglio 74/151/CEE,
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 6 settembre 2000 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) 741.41 del 19 giugno 1995 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 capoverso 1, 9 capoversi 1
DettagliAspetti normativi e tecnici di sicurezza delle macchine agricole. Omologazione, adeguamento e revisione ai sensi del Codice della Strada
Aspetti normativi e tecnici di sicurezza delle macchine agricole. Omologazione, adeguamento e revisione ai sensi del Codice della Strada Vincenzo Laurendi Parco trattori dal 1960 al 2000 Omologazione
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) del 19 giugno 1995 (Stato 1 gennaio 2011) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 capoverso 1, 9 capoversi 1 e 3, 18
DettagliCOMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 7.5.2007 COM(2007) 236 definitivo 2007/0081 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa ai retrovisori dei trattori agricoli
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) 741.41 del 19 giugno 1995 (Stato 29 agosto 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 capoverso 1, 9 capoversi 1
DettagliCORSO DI FORMAZIONE ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI TRATTORE (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 73, COMMA 4)
Data Orario // Sede formativa CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI TRATTORE (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 73, COMMA 4) Da stabilire con l azienda richiedente Via Sardegna, 76
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) del 19 giugno 1995 (Stato 19 febbraio 2019) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8, 9 capoversi 1 bis, 2 e 3, 13 capoversi
DettagliSupplemento ordinario n. 55 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 65
ALLEGATO II Caratteristiche costruttive e funzionali, equipaggiamento e accertamenti tecnici di idoneità alla circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico Premessa I veicoli e loro complessi
DettagliDirettiva base Regolamento
ALLEGATO B PRESCRIZIONI PER L OMOLOGAZIONE/ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI IDONEITA ALLA CIRCOLAZIONE DELLE PIATTAFORME SEMOVENTI ECCEZIONALI (articolo 4, comma 1, lettera b) N. Argomento 1. LIVELLO SONORO
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) 741.41 del 19 giugno 1995 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 capoverso 1, 9 capoversi 1
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) del 19 giugno 1995 (Stato 7 maggio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 capoverso 1, 9 capoversi 1 bis, 2
DettagliDIRETTIVA 2010/52/UE DELLA COMMISSIONE
13.8.2010 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 213/37 DIRETTIVE DIRETTIVA 2010/52/UE DELLA COMMISSIONE dell 11 agosto 2010 che modifica, ai fini dell adattamento delle rispettive disposizioni tecniche,
DettagliUNIONE EUROPEA 2006/0225 (COD) PE-CONS 3632/1/08 REV 1
UNIONE EUROPEA IL PARLAMENTO EUROPEO Bruxelles, 9 giugno 2009 (OR. fr) IL CONSIGLIO 2006/0225 (COD) PE-CONS 3632/1/08 REV 1 CODIF 60 ENT 86 CODEC 528 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: DIRETTIVA
DettagliTitolo e data di pubblicazione dell atto legislativo di base nonché atti modificativi con date di pubblicazione
N. 111 (Direttiva 2007/46/CE e regolamenti UE 167/2013, 2015/504) N. 112 (Regolamenti UE 347/2012, 2015/758) N. 114 ( 3821/85/CEE) Allegato 2 (art. 3a cpv. 1, 3b cpv. 1, 5 cpv. 1 lett. a, 30 cpv. 1 lett.
DettagliAccordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su ferrovia e su strada
Testo originale Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su ferrovia e su strada Decisione n. 1/2010 del Comitato dei trasporti
DettagliOrdinanza concernente la sicurezza delle macchine
Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) 819.14 del 2 aprile 2008 (Stato 15 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 della legge federale
DettagliDIRETTIVA 2010/62/UE DELLA COMMISSIONE
9.9.2010 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 238/7 DIRETTIVE DIRETTIVA 2010/62/UE DELLA COMMISSIONE dell 8 settembre 2010 che modifica, allo scopo di adeguare le rispettive disposizioni tecniche,
DettagliOrdinanza sul contrassegno ambientale (OCAm)
Ordinanza sul contrassegno ambientale (OCAm) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1958 1 sulla circolazione stradale (LCStr); visto l articolo
DettagliAccordo del 21 giugno 1999
Testo originale Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia Decisione n 2/2004 del Comitato dei trasporti
DettagliOrdinanza sulle norme della circolazione stradale
Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) Modifica del 15 novembre 2000 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 13 novembre 1962 1 sulle norme della circolazione stradale
DettagliLe novità introdotte dalla Direttiva 2006/42/CE nel settore delle macchine agricole o forestali
Le novità introdotte dalla Direttiva 2006/42/CE nel settore delle macchine agricole o forestali Vincenzo Laurendi Principali novità 1. Emendamento concernente le macchine per l'applicazione di prodotti
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 10 giugno 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze tecniche
DettagliREGOLAMENTO (CE) N. 385/2009 DELLA COMMISSIONE
13.5.2009 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 118/13 REGOLAMENTO (CE) N. 385/2009 DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 2009 che sostituisce l allegato IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo
DettagliMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. DECRETO MINISTERIALE 1 aprile 2010 (G.U. n. 92 del )
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO MINISTERIALE 1 aprile 2010 (G.U. n. 92 del 21.4.2010) Caratteristiche costruttive degli scuolabus. IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DettagliAccordo Stato-Regioni per l abilitazione operatori di attrezzature
Accordo Stato-Regioni per l abilitazione operatori di attrezzature Accordo formazione Specifica abilitazione operatori art. 73 comma 5 (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 73, comma 5) Approvato il 22 Febbraio
DettagliCampo d applicazione e diritto applicabile
Ordinanza del DATEC sulle emissioni degli aeromobili (OEmiA) del 26 giugno 2009 (Stato 15 luglio 2015) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC),
DettagliOrdinanza sulle norme della circolazione stradale
Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) Modifica del 24 giugno 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 13 novembre 1962 1 sulle norme della circolazione stradale è
DettagliOrdinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli
Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull ammissione alla circolazione, OAC) Modifica del 26 settembre 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del
Dettagli0.2. Tipo e denominazione commerciale (specificare eventualmente le varianti )
23. 2. 70 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 42/5 ALLEGATO 1 MODELLO DI SCHEDA INFORMATIVA ( a) 0. DATI GENERALI 0.1. Marca (ragione sociale ) 0.2. Tipo e denominazione commerciale (specificare
DettagliEmendamento 4 Anneleen Van Bossuyt a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
5.2.2019 A8-0318/4 Emendamento 4 Anneleen Van Bossuyt a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori Relazione Nicola Danti Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli
DettagliGazzetta ufficiale n. L 291 del 08/11/2001 pag
Direttiva 2001/92/CE della Commissione, del 30 ottobre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 92/22/CEE del Consiglio relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a
DettagliLe norme di Legge. Parco trattori al 2003 (dati UNACOMA) (*) valori stimati
L installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali Linee guida ISPESL aggiornamento dicembre 2008 Parco trattori (dati UNACOMA valori stimati dal 1960
DettagliLa revisione delle macchine agricole e l obbligo di abilitazione all uso. Vincenzo Laurendi INAIL
La revisione delle macchine agricole e l obbligo di abilitazione all uso Vincenzo Laurendi INAIL DATI GENERALI Mortale 205 Ferito 28 Totale complessivo M + F 486 Osservatorio INAIL sugli infortuni nel
DettagliArt Circolazione su strada delle macchine operatrici - Gruppo Agenti Sara Mercoledì 05 Settembre :24 -
1. Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare per le sagome e masse le norme stabilite negli articoli 61 e 62 e per le norme costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento quelle
DettagliATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
L 8/38 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 12.1.2012 ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI DECISIONE N. 1/2011 DEL COMATO MISTO ISTUO DALL ACCORDO INTERBUS RELATIVO AI SERVIZI
Dettagli(Atti legislativi) REGOLAMENTI
2.3.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 60/1 I (Atti legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 167/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 febbraio 2013 relativo all omologazione
DettagliOrdinanza sull energia
Ordinanza sull energia (OEn) Modifica del 4 settembre 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre 1998 1 sull energia è modificata come segue: Art. 11 titolo, cpv. 1 e 2 primo
DettagliREGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 15.2.2018 C(2018) 863 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 15.2.2018 che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/208 che integra il regolamento
DettagliAMBITO DI APPLICAZIONE = VEICOLI COMMERCIALI AVENTI UNA VELOCITÀ DI PROGETTO SUPERIORE A
FITA Unione Nazionale Imprese di Trasporto Sede Nazionale 00162 Roma Piazza M. Armellini, 9/A Tel (06) 441881 Fax (06) 44249506 E Mail : fita@cna.it Sede di Bruxelles 36-38, Rue Joseph II 1000 Bruxelles
DettagliVersione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale.
Versione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale. [Signature] [QR Code] Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) Modifica del Il Consiglio federale svizzero
DettagliIL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 31 marzo 2014 Norme di attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2013/8/UE della Commissione che modifica, al fine di adeguarne le disposizioni tecniche, la direttiva 2009/144/CE
Dettagli1) una struttura di controllo con uno spazio adeguato per la valutazione dei veicoli e che soddisfi i necessari requisiti sanitari e di sicurezza;
Tabella I ( 1 ) ALLEGATO III REQUISITI MINIMI RELATIVI AGLI IMPIANTI E ALLE ATTREZZATURE DI CONTROLLO I. Impianti e attrezzature I controlli tecnici effettuati in base alla metodologia raccomandata di
DettagliAtto Completo http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attocompleto&service=1&dat... Pagina 1 di 4 13/04/2012 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 20 febbraio 2012 Recepimento
DettagliNorme per la definizione, classificazione dei veicoli e la regolamentazione delle caratteristiche tecniche. Noi Capitani Reggenti
LEGGE 20 settembre 1985 n.108 (pubblicata il 3 ottobre 1985) Norme per la definizione, classificazione dei veicoli e la regolamentazione delle caratteristiche tecniche. Noi Capitani Reggenti la Serenissima
Dettagli