Approvato: con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del Revisioni: Note:

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1 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COLLOCAZIONE DI INSEGNE DI ESERCIZIO, CARTELLI, ALTRI MEZZI PUBBLICITARI, SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO E SEGNALI CHE FORNISCONO INDICAZIONE DI SERVIZI UTILI Approvato: con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del Revisioni: Note: 1

2 INDICE CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI... 3 Articolo 1 Ambito di applicazione...3 Articolo 2 Nozione di centro abitato...3 CAPO II DEFINIZIONI DI INSEGNE DI ESERCIZIO E IMPIANTI PUBBLICITARI... 3 Articolo 3 Definizioni...3 Articolo 4 Definizione di insegne di esercizio...3 Articolo 5 Definizione di altri mezzi pubblicitari e segnali (art.134 e 136 D.P.R. 495/92)...4 CAPO I I I NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLI CI TA E I SEGNALI ( ART E D.P.R. 495/92)... 5 Articolo 6 Disposizioni di carattere generale...5 Articolo 7 Collocazione vietata...5 Articolo 8 Caratteristiche dei mezzi pubblicitari e dei segnali (art D.P.R. 495/92)...6 Articolo 9 Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi...7 Articolo 10 Divieti...7 CAPO IV CARATTERISTICHE E NORME SPECIFICHE PER I MANUFATTI PUBBLICITARI... 8 Articolo 11 Insegne di esercizio...8 Articolo 12 Preinsegne...9 Articolo 13 Cartelli...11 Articolo 14 Altri mezzi pubblicitari che necessitano di autorizzazione...11 Articolo 15 Altri mezzi pubblicitari che non necessitano di autorizzazione...14 CAPO V DISCIPLINE PARTICOLARI Articolo 16 Manufatti pubblicitari temporanei...16 Articolo 17 Ubicazione di mezzi pubblicitari in stazioni di servizio e aree di parcheggio...17 Articolo 18 Manufatti pubblicitari a carattere sanitario...17 Articolo 19 Segnali turistici e di territorio (art. 134 del D.P.R. 495/92 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada ) e segnali che forniscono indicazione di servizi utili (art. 136 del D.P.R. 495/92 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada )..18 CAPO VI COLLOCAZI ONE DI MEZZI PUBBLI CI TARI ALL I NTERNO DI ZONE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE E AMBIENTALE, Articolo 20 Norme generali...18 Articolo 21 Insegne di esercizio in zone di interesse storico, artistico, culturale e ambientale, nei centri storici, negli insediamenti storici, nonché sugli edifici storici o comunque tutelati anche se esterni agli insediamenti storici...19 Articolo 22 Targhe in zone di interesse storico, artistico, culturale e ambientale, nei centri storici, negli insediamenti storici, nonché sugli edifici storici o comunque tutelati anche se esterni agli insediamenti storici...19 Articolo 23 Tende in zone di interesse storico, artistico, culturale e ambientale, nei centri storici, negli insediamenti storici, nonché sugli edifici storici o comunque tutelati anche se esterni agli insediamenti storici...20 Articolo 24 Impianti per le affissioni in zone di interesse storico, artistico, culturale e ambientale, nei centri storici, negli insediamenti storici, nonché sugli edifici storici o comunque tutelati anche se esterni agli insediamenti storici...20 Articolo 25 Bacheche in zone di interesse storico, artistico, culturale e ambientale, nei centri storici, negli insediamenti storici, nonché sugli edifici storici o comunque tutelati anche se esterni agli insediamenti storici...20 Articolo 26 Cartelli e altri mezzi pubblicitari nelle zone tutelate...20 CAPO VI I PROCEDURE PER I L RI LASCI O DELL AUTORI ZZAZI ONE Articolo 27 Enti competenti al rilascio dell autorizzazione...21 Articolo 28 Presentazione della richiesta di autorizzazione...21 Articolo 29 Rilascio dell autorizzazione...21 Articolo 30 Sostituzione e modifica del messaggio pubblicitario...22 Articolo 31 Voltura dell autorizzazione...22 Articolo 32 Termine di validità dell autorizzazione...22 Articolo 33 Rinnovo dell autorizzazione...22 Articolo 34 Obblighi del titolare dell autorizzazione...23 Articolo 35 Obblighi del titolare di attività pubblicizzate con mezzi la cui collocazione non necessita di specifica autorizzazione...24 Articolo 36 Decadenza e revoca dell autorizzazione...24 CAPO VIII VIGILANZA E SANZIONI Articolo 37 Vigilanza...25 Articolo 38 Sanzioni amministrative...25 Articolo 39 Copertura e rimozione di mezzi pubblicitari e di segnali (art. 134 e 136 del D.P.R. 495/92)...25 CAPO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

3 Articolo 40 Norma transitoria...26 Articolo 41 Entrata in vigore del Regolamento...26 Appendice Definizioni dei mezzi pubblicitari fornite dal D.P.R. 495/ CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Ambito di applicazione 1. Le norme del presente regolamento disciplinano gli impianti, le strutture e l utilizzo di mezzi e strumenti di qualunque materiale, caratteristiche e forma che mirano a diffondere messaggi di pubblicità, di informazione o di comunicazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico o visibili dal pubblico, su tutto il territorio comunale, con riguardo alle esigenze di tutela degli interessi della comunità, dello sviluppo economico, nonché della tutela ambientale, storico-architettonica dell ambiente urbano, paesaggistica del territorio comunale e di sicurezza per la circolazione ed il traffico. 2. La materia è disciplinata nell osservanza delle disposizioni legislative di seguito elencate: Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992, e successive modifiche e integrazioni; Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16/12/1992, e successive modifiche e integrazioni; Codice dei Beni culturali e del paesaggio, approvato con Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004, e successive modifiche e integrazioni; Riordino della finanza territoriale, approvato con Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993, e successive modifiche e integrazioni; Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna, approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 19 del 30/03/2004; strumenti di pianificazione Comunale. Articolo 2 Nozione di centro abitato La nozione di centro abitato è fornita dall art. 3 del DLgs 285/92. Per l individuazione e la delimitazione dei centri abitati esistenti nel territorio comunale si fa riferimento alla Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 17/01/2000 e successive modifiche e integrazioni. CAPO II DEFINIZIONI DI INSEGNE DI ESERCIZIO E IMPIANTI PUBBLICITARI Articolo 3 Definizioni Per le definizioni dei singoli mezzi pubblicitari si rinvia a quanto disciplinato dall art. 47 del DPR 495/92, riportato in Appendice al presente regolamento, tenendo conto delle integrazioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento. Articolo 4 Definizione di insegne di esercizio 1. È insegna di esercizio solo quella che persegue oggettivamente lo scopo di individuazione della sede aziendale nello spazio territoriale di appartenenza. Essa può essere installata in qualsiasi punto della sede dell attività cui si riferisce, compresi anche il tetto, la facciata laterale e l ingresso secondario, ovvero nelle pertinenze accessorie alla stessa. 2. L insegna può indicare esclusivamente il nome dell esercente, la ragione sociale della ditta, l attività permanente svolta, il tipo di merci vendute, il simbolo e il marchio della ditta stessa, i simboli e i marchi di altre ditte estranee purchè attinenti all attività svolta. 3. L insegna non deve essere necessariamente una sola ma possono anche aversi più insegne sempre e solo ai fini della realizzazione dello scopo di cui al comma 1. 3

4 4. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree private limitrofe alla sede dell attività poste a servizio, anche non esclusivo, di essa. 5. In caso di utilizzo delle pertinenze accessorie da parte di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario. 6. Le disposizioni relative alle insegne di esercizio previste dal presente Regolamento, dal DLgs 285/92 e dal DPR 495/92 si applicano, in quanto compatibili, a tutte quelle scritte contenenti le informazioni di cui al comma 2, in qualsiasi modo realizzate (ad esempio con tecniche pittoriche direttamente su muro) o applicate (ad esempio su tende, bandiere, ecc.). 7. Sono insegne pubblicitarie tutte quelle, pur perseguendo il solo scopo di individuazione della sede aziendale, sono tuttavia realizzate in maniera non conforme a quanto disciplinato nei commi precedenti. Le stesse saranno assoggettate alla disciplina dei cartelli pubblicitari. Articolo 5 Definizione di altri m ezzi pubblicitari e segnali ( art e D.P.R. 495/92) 1. In questo e nei successivi articoli gli impianti pubblicitari differenti per tipologia da insegne d esercizio (definite dall art. 47 del D.P.R. 495/92, come integrato d all art. 4 del presente Regolamento), cartelli pubblicitari (definiti dall art. 47 del D.P.R. 495/92) sono indicati, per brevità, con il termine altri mezzi pubblicitari ; nell elenco sono inseriti anche i segnali turistici e di territorio ed i segnali che forniscono indicazioni di servizi utili (art. 134 e 136 D.P.R. 495/92). 2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nella categoria degli altri mezzi pubblicitari: a) preinsegna : come definita dall art. 47 del D.P.R. 495/92; b) targa di esercizio : scritta in caratteri alfanumerici, eventualmente completata da un simbolo o marchio, installata nella sede di esercizio dell attività o nelle pertinenze accessorie di cui all art. 4 comma 4, nel caso in cui l attività stessa sia priva di vetrine. Deve essere priva di luminosità propria; c) targa pubblicitaria : definita come la targa di esercizio quando è posta in luogo diverso dalla sede dell esercizio e dalle relative pertinenze accessorie; d) impianti pubblici per le affissioni : impianti di proprietà pubblica o di concessione pubblica destinati alla affissione di manifesti, avvisi, fotografie, a carattere culturale, sportivo, istituzionale e commerciale; e) impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile : manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività e caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Può essere luminoso per luce diretta o indiretta; f) impianto di insegna o targhe coordinate : manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali; g) vetrofania : riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici; h) cartello temporaneo su ponteggi e strutture similari : manufatto mobile posto in aderenza a ponteggi di cantiere per la copertura degli stessi, riportante messaggi pubblicitari; i) bacheche : vetrinette con frontale apribile o a giorno installate a muro o collocate a terra su supporto proprio, destinate alla diffusione di informazioni o propaganda dell attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie, nonché alla esposizione di menu, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi; j) tende : manufatti in tessuto o in materiali flessibili similari sostenuti da intelaiatura a sbalzo o appoggiata, posti esternamente agli edifici a protezione di vetrine o ingressi. Le tende devono intendersi disciplinate dal presente Regolamento solo se riportanti messaggi pubblicitari; k) totem : manufatto infisso al suolo, monofacciale o bifacciale, con la scritta in caratteri alfanumerici, eventualmente completata da un simbolo o un marchio, realizzato e supportato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici, installato nelle pertinenze accessorie dell esercizio. Può essere luminoso per luce propria o indiretta; 4

5 l) sponsorizzazione : manufatto monofacciale infisso al suolo con scritta in caratteri alfanumerici completata dal logo del Comune e della ditta autorizzata, realizzato e supportato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici, installato nei luoghi pubblici ove la manutenzione degli stessi viene effettuata da privati o da società. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta. La collocazione di tali manufatti nel territorio comunale è disciplinata nell ambito dell Avviso pubblico di procedura di sponsorizzazione per l abbellimento e la manutenzione delle aree verdi collocate all interno delle rotatorie stradali situate nel territorio comunale di San Lazzaro di Savena approvato con determinazione n. 440 del 20/06/2007; m) impianto di pubblicità o propaganda : qualunque manufatto o struttura fissa o mobile che sia collocato su aree pubbliche o private, purchè il messaggio pubblicitario sia percepibile da un luogo pubblico o aperto al pubblico, e che non sia individuabile secondo le categorie precedenti finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti sia di attività di tipo sportivo, folkloristico, culturale, commerciale o altro. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono riconducibili a tale definizione e sono dunque sottoposti ad autorizzazione: volantini, adesivi indicanti percorsi sportivi, pubblicità fonica, veicoli e rimorchi di cui agli artt. 54 comma 1 lettera g) e 56 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 285/92 e di cui agli artt. 203 comma 2 lettera q) e 204 comma 2 lettera q) del D.P.R. 495/92, supporti temporanei vari; n) segnali turistici e di territorio si suddividono nelle seguenti tipologie espresse in maniera sintetica, rinviando per il dettaglio all'articolo 78, comma 2 del D.P.R. n. 495/92: a) turistiche; b) industriali, artigianali, commerciali (1); c) alberghiere; d) territoriali; e) di luoghi di pubblico interesse. I simboli relativi a queste indicazioni sono rappresentati fra quelli di cui alle figure da II.100 a II.231 del D.P.R. n. 495/92. Sono definiti all art. 134 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. n. 495/92; o) segnali che forniscono indicazioni di servizi utili sono definiti all art. 136 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. n. 495/92. CAPO III NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLI CI TA E I SEGNALI (ART. 134 E 136 D.P.R. 495/92) Articolo 6 Disposizioni di carattere generale 1. In prossimità o lungo le strade, sia su aree pubbliche che private, purchè il messaggio pubblicitario sia percepibile dai luoghi anzidetti, è vietato collocare cartelli, insegne di esercizio, altri mezzi pubblicitari e i segnali (art. 134 e 136 del D.P.R. 495/92) che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione ovvero a causa dell eccessiva quantità dei messaggi determinino: a) confusione con la segnaletica stradale; b) difficoltà di comprensione o riduzione della visibilità o efficacia della medesima segnaletica; c) disturbo visivo o distrazione agli utenti della strada con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; d) barriere architettoniche o comunque impedimento per la circolazione dei disabili. Articolo 7 Collocazione vietata 1. Il posizionamento di insegne di esercizio, cartelli, altri mezzi pubblicitari e i segnali (art. 134 e 136 del D.P.R. 495/92) fatte salve le specifiche deroghe contenute nel CAPO IV, è vietato nei seguenti punti: 5

6 a) lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi; b) sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate; c) sulle pertinenze di esercizio delle strade ad esclusione, all interno dei centri abitati, delle pertinenze di esercizio comprese tra due carreggiate che abbiano larghezza di almeno m 4,00 e siano poste parallelamente all asse della carreggiata; d) in corrispondenza delle intersezioni; e) lungo le curve come definite all art. 3 comma 1 punto 20) del D.Lgs. 285/92 e su tutta l area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza; f) sui ponti e sottoponti; g) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi; h) sui cavalcavia, i sottopassi e loro rampe; i) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalazione. Questa disposizione non si applica alle transenne parapedonali interne ai centri abitati a condizione che i messaggi pubblicitari siano posti solo sulla faccia rivolta ai pedoni; j) sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali; k) lungo le strade nell ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, di edifici o luoghi di interesse storico o artistico, di parchi o aree naturali e/o protette, salvo quanto previsto al CAPO VI del presente regolamento. 2. Il posizionamento delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche e quant altro destinato alla pubblica visibilità. 3. La collocazione di insegne di esercizio, cartelli, altri mezzi pubblicitari e i segnali (art. 134 e 136 del D.P.R. 495/92) non deve ostacolare in alcun modo la libera circolazione di pedoni e ciclisti o comunque interferire con le aree e gli spazi di circolazione a loro destinati. 4. Le insegne di esercizio, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari escluse le preinsegne e i segnali (art. 134 e 136 del D.P.R. 495/92), non possono contenere a completamento del messaggio pubblicitario elementi grafico-pittorici di indicazione direzionale stradale (frecce di orientamento), ancorché stilizzati, finalizzati alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività, né recare scritte del tipo ALT, STOP, svolta a destra o svolta a sinistra, fermati a 100 m, ecc., in quanto possono ingannare o distrarre l automobilista o comunque ingenerare confusione con la segnaletica stradale. Eventuali deroghe potranno essere concesse solo per farmacie, ambulatori, posti di pronto soccorso, ecc. Articolo 8 Caratteristiche dei m ezzi pubblicitari e dei segnali ( art D.P.R. 495/92) 1. La collocazione di cartelli, altri mezzi pubblicitari e dei segnali (art. 134 e 136 del D.P.R. 495/92) deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico, e i limiti quantitativi e le tipologie previste dal Piano Generale degli Impianti. 2. I cartelli, le insegne di esercizio, gli altri mezzi pubblicitari e i segnali (art. 134 e 136 del D.P.R. 495/92) devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. 3. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. 4. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l osservanza delle stesse e l adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell autorizzazione. 5. I cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e i segnali (art. 134 e 136 del D.P.R. 495/92) devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. 6. L uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario. 6

7 7. La quota minima di m. 1,50 prevista dall art. 49 comma 5 del D.P.R. 495/92 per il bordo inferiore di insegne di esercizio, cartelli, altri mezzi pubblicitari e segnali (art. 134 e 136 del D.P.R. 495/92) non si applica all interno dei centri abitati a vetrofanie, impianti di pubblica affissione, scritte su vetrine, scritte pittoriche su muro, insegne di esercizio installate su sostegni e totem. Articolo 9 Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi 1. Le sorgenti luminose e i mezzi pubblicitari luminosi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita la installazione, non possono avere luce intermittente né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento. 2. In ottemperanza al contenuto della Deliberazione di Giunta del Comune di San Lazzaro di Savena n. 191 del 23/11/2006, le sorgenti luminose e i mezzi pubblicitari luminosi per via diretta o indiretta dovranno utilizzare unicamente lampade a basso consumo energetico; entro dieci giorni dalla scadenza del termine di realizzazione dell opera di cui al successivo articolo 36 del presente regolamento, il richiedente e titolare della autorizzazione è obbligato a presentare idonea dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà (art.47 del D.P.R. n.445/2000) attestante l avvenuta installazione di lampade a basso consumo energetico. 3. Nel caso di intersezione semaforizzata, i mezzi pubblicitari di cui al presente articolo e le sorgenti luminose possono essere posizionati in direzione non parallela rispetto all asse della carreggiata solo ad una distanza non inferiore a quelle di seguito indicate: TIPO DI STRADA URBANA Distanza dal bordo della carreggiata (*) Distanza dall intersezione semaforizzata C, D 10,00 m 200,00 m E 5,00 m 150,00 m F 3,00 m 100,00 m (*) misura da eseguire dalla proiezione a terra del filo esterno del mezzo pubblicitario luminoso, lato verso la strada, e non dalla struttura di sostegno infissa al suolo o all edificio 4. È vietato l uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose per i citati mezzi pubblicitari posti ad una distanza dal bordo della carreggiata inferiore a quella sopra riportata in funzione del tipo di strada, salvo motivata deroga da parte dell ente concedente l autorizzazione per i manufatti di cui ai commi successivi. 5. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso. 6. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, per l installazione di nuove croci per la segnalazione di farmacie, in conformità a quanto praticato nei Paesi della Comunità Europea, è consentito l utilizzo della croce verde luminosa, anche con intermittenza. Articolo 10 Divieti 1. In aree e luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato attivare, porre in essere o utilizzare mezzi o strumenti di informazione o comunicazione, di qualunque materiale, caratteristiche e forma, mirati a dare pubblica conoscenza e divulgazione di fatti, eventi o notizie per scopi commerciali o di lucro avvalendosi: a) della distribuzione con consegna a mano ovvero della collocazione di volantini e/o depliant sugli autoveicoli o motoveicoli in sosta; b) della collocazione o affissione di cartelli, insegne di esercizio, altri mezzi pubblicitari e i segnali (art. 134 e 136 del D.P.R. 495/92) su alberi, siepi e in qualsiasi spazio di verde pubblico, nonché sugli impianti della segnaletica stradale; c) della effettuazione di qualunque tipo di lancio di volantini, depliant, mezzi che veicolano messaggi e simili da aeromobili o veicoli; d) della collocazione o affissione di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari e simili di qualsiasi tipo sui pali della pubblica illuminazione. 2. All interno del territorio comunale è vietata l installazione di insegne di esercizio, cartelli, altri mezzi pubblicitari e i segnali (art. 134 e 136 del D.P.R. 495/92) i cui supporti siano 7

8 collocati all interno di marciapiedi pubblici, o che comunque possano costituire ostacolo o impedimento alla circolazione dei pedoni e delle persone invalide. 3. All interno del territorio comunale i supporti di insegne di esercizio, cartelli e altri mezzi pubblicitari devono essere installati su proprietà privata, fatta eccezione per gli impianti di proprietà comunale e per i mezzi pubblicitari di cui all art. 5 comma 2 punti a), e) ed l) e all art. 16 commi 2 e All interno del territorio comunale è vietata la diffusione di messaggi pubblicitari con automezzi, strutture mobili o autoveicoli che rechino spazi e superfici contenenti comunicazioni pubblicitarie durante la sosta degli stessi in aree pubbliche o aperte al pubblico transito o comunque qualora i messaggi siano percepibili da luoghi pubblici o aperti al pubblico (si veda il successivo art. 14 comma 10 punto g) per ulteriori specifiche al riguardo). 5. È vietata l installazione di impianti pubblicitari che non contengano messaggi pubblicitari. CAPO IV CARATTERISTICHE E NORME SPECIFICHE PER I MANUFATTI PUBBLICITARI Articolo 11 Insegne di esercizio 1. Le superfici massime delle insegne di esercizio collocate in centro abitato sono le seguenti: a) mq 10,00 per quelle collocate parallelamente all asse della carreggiata; b) mq 2,00 (per ciascun senso di marcia) per quelle collocate non parallelamente all asse della carreggiata; c) mq 20,00 per quelle collocate a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati esclusivamente a funzioni industriali, commerciali e direzionali. 2. Le insegne a bandiera orizzontali e verticali devono essere installate in modo tale che il proprio bordo inferiore disti da terra non meno di 3,00 m se aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e/o piste ciclabili, non meno di 5,10 m se aggettanti su passaggi accessibili ad automezzi. 3. La distanza tra il bordo verticale esterno dell insegna di esercizio e il filo del muro dell edificio non può superare i 2/3 dell ampiezza del marciapiede. In tali casi, il bordo verticale esterno dell insegna di esercizio non può comunque distare meno di 50 cm dalla proiezione verticale del ciglio del marciapiede o del bordo esterno della banchina. 4. Nel caso di strade prive di marciapiede pedonale e/o pista ciclabile, è ammessa l installazione di insegne frontali in aderenza a edifici in deroga al comma 3 ma comunque nel rispetto del comma Le insegne frontali devono essere generalmente installate nel vano compreso tra gli stipiti e l architrave ovvero immediatamente sopra lo stesso ma solamente nei casi in cui le dimensioni della vetrina o l altezza della porta non lo consentano, senza superare i limiti della proiezione verticale dell apertura del vano. Per l installazione nelle posizioni di seguito indicate: - sui e nei parapetti dei balconi; - al di sotto dei balconi non in aderenza all edificio; - al di sotto delle pensiline non in aderenza del fabbricato; - sui tetti, sopra le pensiline e nelle facciate degli edifici; - nelle arcate frontali e di testa dei portici; sempre che non si tratti di quanto specificamente normato al successivo CAPO VI, sarà invece assolutamente indispensabile produrre relazione tecnica specifica relativa alle motivazioni che giustifichino la scelta di tale ubicazione. Al fine del rilascio della autorizzazione all installazione delle insegne potrà essere richiesto parere da parte della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio ogni qual volta il responsabile del procedimento lo ritenga necessario per meglio valutare particolari ubicazioni. Le insegne frontali collocate in aderenza al fabbricato devono inoltre avere una sporgenza massima di 15 cm rispetto al filo esterno del muro dell edificio. 6. In edifici totalmente destinati a funzioni di carattere industriale, commerciale e direzionale ubicati in zone o ambiti produttivi (esclusi comunque gli ambiti o le zone prevalentemente residenziali e quanto specificatamente normato al successivo CAPO 8

9 VI) possono essere installate insegne di esercizio o marchi di fabbrica anche nelle facciate, a tetto o su pensilina, intese come parti integranti del disegno architettonico dell edificio, senza la necessità di produrre relazione tecnica specifica relativa alle motivazioni che giustifichino la scelta di tale ubicazione. 7. Se montate su supporto proprio o su palina, le insegne devono avere il proprio bordo superiore ad un altezza misurata dalla quota del terreno non maggiore di 6,00 m; se aggettanti su suolo pubblico, esse devono inoltre rispettare le condizioni indicate al comma 2 del presente articolo. 8. L installazione di insegne di esercizio dentro le luci delle finestre è ammessa sono nel caso in cui venga dimostrato che nel locale è rispettato il rapporto di illuminazione previsto dal vigente Regolamento Edilizio. 9. Le distanze minime da rispettare dal margine esterno della pista ciclabile (se presente) ovvero dal bordo esterno del marciapiede (se presente) ovvero dal limite della carreggiata sono quelle di seguito indicate: Tipo di strada Collocazione parallela o non parallela (*) C, D 2,00 m E 1,50 m F 1,50 m (*) misura da eseguire dalla proiezione a terra del filo esterno dell insegna, lato verso la strada, e non dalla struttura di sostegno infissa al suolo o all edificio 10. Il posizionamento di insegne di esercizio a bandiera (orizzontale e verticale, in aggetto da una costruzione) e su palina (su supporto proprio, collocate in direzione parallela o non parallela al senso di marcia dei veicoli) entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per le quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, è autorizzato nel rispetto delle distanze minime espresse in metri lineari di seguito indicate: Segnali stradali di Semafori Intersezioni Altri pericolo prescrizione mezzi prima dopo prima dopo prima dopo prima dopo pubbl. C, D 50,00 25,00 50,00 25,00 50,00 25,00 50,00 25,00 25,00 E 10,00 5,00 10,00 5,00 10,00 5,00 10,00 5,00 5,00 F 10,00 5,00 10,00 5,00 10,00 5,00 10,00 5,00 5, Per il posizionamento di insegne di esercizio collocate in aderenza alla costruzione e per quelle collocate su edifici destinati esclusivamente a funzioni industriali, commerciali e direzionali (a tetto, su pensilina o su facciata) entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per le quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, non sono fissate distanze. 12. In deroga al comma 5, sono ammesse soluzioni che prevedano insegne di esercizio poste in verticale nell ambito della vetrina solamente se realizzate con il medesimo materiale del telaio ed esclusivamente retro illuminate. Articolo 12 Preinsegne 1. Le preinsegne hanno forma rettangolare, dimensioni cm 125 x 25, colore di fondo giallo (rif. RAL 1021) e scritte di colore nero. Devono essere installate nel raggio di 5 km dall attività di cui intendono facilitare il reperimento. 2. È ammesso un numero massimo di due preinsegne recanti indicazioni inerenti la medesima attività per ciascun itinerario di avvicinamento alla stessa. Non è ammessa l installazione di più di una preinsegna recante indicazioni inerenti una medesima attività per singola struttura. 3. È ammesso l abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia, a condizione che le stesse abbiano dimensioni e colori identici. Tali preinsegne possono costituire oggetto di un unica autorizzazione. 4. Le preinsegne possono essere installate all interno delle zone di attività concentrate, nelle posizioni individuate dal Piano Generale degli Impianti di pubblica affissione, 9

10 anche in deroga all art. 7 comma 1 lettera d) del presente Regolamento così come previsto dall art. 23 comma 6 del D. Lgs. 285/ Le preinsegne devono essere raggruppate in un gruppo segnaletico unitario, all interno del quale l installazione deve rispettare i seguenti criteri: a) tutti i segnali posti nello stesso gruppo devono avere le stesse dimensioni, indipendentemente dalla lunghezza dei nomi scritti in essi; b) le frecce indicanti diritto devono essere posto al di sopra delle altre. Qualora il gruppo sia installato a sinistra, la freccia verticale deve essere posta sul lato destro del segnale; c) le frecce indicanti sinistra devono essere poste sotto le frecce diritto e per ultime, in basso, vanno poste le frecce indicanti destra ; d) qualora per una stessa struttura di sostegno vengano collocate meno di sei preinsegne, il posizionamento deve avvenire a partire dal bordo superiore e scendere verso il basso. 6. Per le ditte collocate fuori delle zone di attività concentrate, il collocamento delle preinsegne è consentito secondo le prescrizioni delle presenti norme (viabilità urbana) e del Nuovo Codice della Strada (viabilità extraurbana). 7. Le distanze minime da rispettare, a lato della sede stradale e nel senso delle singole direttrici di marcia, dal margine esterno della pista ciclabile (se presente) ovvero dal bordo esterno del marciapiede (se presente) ovvero dal limite della carreggiata, fatto salvo quanto previsto dall art. 7 comma 4, sono quelle di seguito indicate: Tipo di strada Collocazione parallela o non parallela (*) C, D 2,00 m E 1,50 m F 1,50 m (*) misura da eseguire dalla proiezione a terra del filo esterno della preinsegna, lato verso la strada, e non dalla struttura di sostegno infissa al suolo o all edificio 8. Il posizionamento entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, è autorizzato nel rispetto delle distanze minime, espresse in metri lineari, di seguito indicate: Segnali stradali di Semafori Intersezioni Altri pericolo prescrizione mezzi prima dopo prima dopo prima dopo prima dopo pubbl. C, D 50,00 25,00 50,00 25,00 50,00 25,00 50,00 25,00 25,00 E 10,00 5,00 10,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 F 10,00 5,00 10,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 9. Per gli impianti di preinsegne installati all interno delle zone di attività concentrate, il Comune conserva la proprietà dei pali di sostegno al fine di garantire la corretta applicazione del Piano Generale degli impianti di affissione. I sostegni utilizzati per tali preinsegne devono essere installati, secondo le indicazioni fornite dall Amministrazione Comunale, a cura e spese delle ditte installatrici e ceduti in concessione alle medesime, le quali, previa specifica autorizzazione, possono utilizzarli per la collocazione di preinsegne per la durata prevista dall art Il supporto di preinsegne o di gruppi segnaletici unitari potrà essere costituito, a insindacabile giudizio dell Amministrazione autorizzante, da un singolo palo oppure da due pali installati a breve distanza l uno dall altro. Fornitura, installazione e manutenzione del/i supporto/i sono a cura e spese dei richiedenti. 11. Il richiedente e/o l installatore di una o più preinsegne ovvero del supporto non hanno diritto di privativa sull impianto. Sul gruppo segnaletico unitario potranno essere installate ulteriori preinsegne, nel numero massimo previsto, secondo le indicazioni contenute nell autorizzazione e senza che alcuno dei richiedenti possa ad alcun titolo vincolare l utilizzo dell impianto stesso alla corresponsione di compensi di qualsiasi natura. 10

11 12. Ogni supporto esattamente individuato nel rispetto delle presenti norme costituirà adeguamento alla cartografia del Piano Generale degli Impianti. Articolo 13 Cartelli 1. La collocazione dei cartelli deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento sia ambientale che architettonico. 2. La collocazione del cartello può avvenire solo con struttura propria (cartello isolato); la sua dimensione non può superare la superficie di mq 6, Le distanze minime da rispettare dal margine esterno della pista ciclabile (se presente) ovvero dal bordo esterno del marciapiede (se presente) ovvero dal limite della carreggiata sono quelle di seguito indicate: Tipo di strada Collocazione parallela Collocazione non parallela (*) C, D 2,00 m 3,00 m E 1,50 m 2,00 m F 1,50 m 2,00 m (*) misura da eseguire dalla proiezione a terra del filo esterno del cartello, lato verso la strada, e non dalla struttura di sostegno infissa al suolo o all edificio 4. Il posizionamento entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, è autorizzato nel rispetto delle distanze minime, espresse in metri lineari, di seguito indicate: Segnali stradali di Semafori Intersezioni Altri pericolo prescrizione mezzi prima dopo prima dopo prima dopo prima dopo pubbl. C, D 50,00 25,00 50,00 25,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 E 30,00 20,00 30,00 20,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 F 30,00 20,00 30,00 20,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Articolo 14 Altri mezzi pubblicitari che necessitano di autorizzazione 1. Striscioni a) L esposizione è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. b) Non possono avere altezza superiore a m 1,00 e devono essere ancorati a edifici o altri sostegni, ad esclusione di pali di pubblica illuminazione. c) Il bordo inferiore di striscioni aggettanti su passaggi accessibili ad automezzi deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a m 5,10 rispetto al piano della carreggiata. Il bordo inferiore di striscioni aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e/o piste ciclabili deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a m 3,00 rispetto a terra. d) Il posizionamento entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, è autorizzato nel rispetto delle distanze minime, espresse in metri lineari, di seguito indicate: Segnali stradali di Semafori Intersezioni Altri pericolo prescrizione mezzi prima dopo prima dopo prima dopo prima dopo pubbl. C, D 50,00 25,00 50,00 25,00 50,00 25,00 50,00 25,00 25,00 E 1,00 1,00 1,00 1,00 10,00 10,00 5,00 5,00 - F 1,00 1,00 1,00 1,00 10,00 10,00 5,00 5,00-2. Oltre a titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, all interno di striscioni è consentito apporre il marchio o la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale. 11

12 3. L esposizione di striscioni è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferiscono oltre che durante la settimana precedente e le 24 ore successive allo stesso. 4. Bandiere a) La collocazione può avvenire solo su suolo privato. b) Il bordo superiore deve trovarsi ad una quota non superiore a m 8,00 rispetto al terreno ovvero piano stradale. c) La superficie complessiva deve risultare non superiore a mq 4,00. d) Se aggettanti su suolo pubblico, devono avere bordo inferiore a quota non inferiore a m 6,00 rispetto al terreno ovvero piano stradale. e) La collocazione può avvenire a distanza minima di m 10,00 da semafori. 5. Segni orizzontali reclamistici a) I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente all interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali e lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e alle 24 ore precedenti e successive. b) Devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi. 6. Impianti pubblici per le affissioni a) Sono disciplinati quanto a collocazione, caratteristiche tecniche e materiale secondo le indicazioni del futuro Piano Generale degli Impianti nonché secondo quanto indicato nel Piano Generale delle Affissioni approvato con Atto della Giunta Comunale n. 124 del 03/06/2003 e nel Regolamento Unico delle entrate tributarie del Comune di San Lazzaro di Savena approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 11/12/2001 e loro successive modifiche e integrazioni. b) Le pubbliche affissioni costituiscono un servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune, inteso a garantire le affissioni su impianti di manifesti, di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, nelle misure da stabilirsi nel futuro Piano Generale degli Impianti e/o indicate nel sopra citato Piano Generale delle Affissioni. c) Con riferimento all art. 51 comma 1 del D.P.R. 495/92, è vietata ogni forma di affissione diretta di manifesti da parte di terzi al di fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. d) Le distanze minime da rispettare dal margine esterno della pista ciclabile (se presente) ovvero dal bordo esterno del marciapiede (se presente) ovvero dal limite della carreggiata sono quelle di seguito indicate: Tipo di strada Collocazione parallela Collocazione non parallela (*) C, D 2,00 m 3,00 m E 1,50 m 2,00 m F 1,50 m 2,00 m (*) misura da eseguire dalla proiezione a terra del filo esterno dell impianto, lato verso la strada, e non dalla struttura di sostegno infissa al suolo o all edificio 7. Impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile a) Sono disciplinati quanto a collocazione, caratteristiche tecniche e materiale secondo le indicazioni del futuro Piano Generale degli Impianti nonché secondo quanto indicato nel Piano Generale delle Affissioni approvato con Atto della Giunta Comunale n. 124 del 03/06/2003 e nel Regolamento Unico delle entrate tributarie del Comune di San Lazzaro di Savena approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 11/12/2001 e loro successive modifiche e integrazioni. b) Devono avere dimensioni massime di mq 18,00 all interno dei centri abitati e di mq 6,00 fuori dei centri abitati. In merito alle distanze da rispettare nel posizionamento, valgono le disposizioni di cui all art. 17 comma 3. c) Fuori e dentro i centri abitati è vietata la collocazione di impianti di pubblicità e propaganda a messaggio variabile aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti in posizione non parallela al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati è 12

13 consentito un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti unicamente per i messaggi riportanti informazioni di interesse utile alla sicurezza e alla regolamentazione della circolazione stradale. 8. Bacheche a) La sporgenza massima delle bacheche a muro, ove consentite, non deve essere superiore a cm 5 rispetto al filo esterno della muratura. b) Quanto a collocazione, materiali da usare e caratteristiche tecniche, le bacheche saranno disciplinate dal Piano Generale degli Impianti. c) Le distanze minime da rispettare dal margine esterno della pista ciclabile (se presente) ovvero dal bordo esterno del marciapiede (se presente) ovvero dal limite della carreggiata, ad esclusione delle bacheche poste nelle aiuole di separazione delle carreggiate, sono quelle di seguito indicate: Tipo di strada Collocazione parallela (*) Collocazione non parallela (*) (**) C, D 2,00 m 3,00 m E 1,50 m 2,00 m F 1,50 m 2,00 m (*) misura da eseguire a partire dal bordo esterno della bacheca (**) ad esclusione di quelle a muro d) Il posizionamento entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, è autorizzato nel rispetto delle distanze minime, espresse in metri lineari,di seguito indicate: Segnali stradali di Semafori Intersezioni Altri pericolo prescrizione mezzi prima dopo prima dopo prima dopo prima dopo pubbl. C, D 50,00 25,00 50,00 25,00 50,00 25,00 50,00 25,00 25,00 E 5,00 3,00 3,00 3,00 10,00 10,00 5,00 3,00 - F 5,00 3,00 3,00 3,00 10,00 10,00 5,00 3,00-9. Totem a) La collocazione può avvenire su suolo privato. b) Il bordo superiore del totem deve essere in ogni suo punto ad un altezza non superiore a m 8,00 rispetto alla quota del terreno. c) Le distanze minime da rispettare dal margine esterno della pista ciclabile (se presente) ovvero dal bordo esterno del marciapiede (se presente) ovvero dal limite della carreggiata sono quelle di seguito indicate: Tipo di strada Collocazione parallela (*) Collocazione non parallela (*) C, D 2,00 m 3,00 m E 1,50 m 2,00 m F 1,50 m 2,00 m (*) misura da eseguire a partire dal filo esterno del manufatto e) Il posizionamento entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, è autorizzato nel rispetto delle distanze minime, espresse in metri lineari,di seguito indicate: Segnali stradali di Semafori Intersezioni Altri pericolo prescrizione mezzi prima dopo prima dopo prima dopo prima dopo pubbl. C, D 50,00 25,00 50,00 25,00 50,00 25,00 50,00 25,00 25,00 E 3,00 3,00 3,00 3,00 10,00 10,00 3,00 3,00 3,00 13

14 F 3,00 2,00 3,00 2,00 10,00 10,00 3,00 2,00 3, Impianto di pubblicità o propaganda a) La pubblicità fonica deve essere preventivamente autorizzata dal Comune. b) Con riferimento all art. 15 comma 5 del D.Lgs. 507/93, per ciascun punto di pubblicità si intende il centro da cui vengono trasmessi gli annunci pubblicitari, anche se diramati contemporaneamente da più apparecchi pubblicitari. c) Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, sono disposte le limitazioni di seguito indicate: - la pubblicità fonica è vietata nei centri storici; - la pubblicità fonica è inoltre vietata a meno di 50 m da strutture sanitarie e assimilate, da luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, da strutture cimiteriali e luoghi di culto - la pubblicità fonica è consentita nei giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00. d) È possibile concedere deroghe al punto c) durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili. Devono inoltre essere osservate le prescrizioni eventualmente indicate nell autorizzazione amministrativa. e) Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell art. 7 della Legge 130/75. La pubblicità elettorale è autorizzata dal Comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più Comuni, l autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui ricadono i Comuni stessi. f) In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore, fissati dal DPCM 01/03/1991 e dalla vigente classificazione acustica del territorio comunale. g) È vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta all interno del territorio comunale dei veicoli di cui agli artt. 54 comma 1 lettera g) e 56 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 285/92 e di cui agli artt. 203 comma 2 lettera q) e 204 comma 2 lettera q) del D.P.R. 495/92. La sosta di detti veicoli all interno del territorio comunale può essere motivata unicamente da esigenze fisiologiche del conducente ovvero da motivi tecnici, e deve prolungarsi per il tempo strettamente necessario all assolvimento di tali esigenze. In tali casi, inoltre, la pubblicità su detti veicoli dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia. Articolo 15 Altri mezzi pubblicitari che non necessitano di autorizzazione 1. Stendardi a) L esposizione è ammessa per la promozione pubblicitaria di spettacoli e manifestazioni oltre che per il lancio di iniziative commerciali. b) Le distanze minime da rispettare dal margine esterno della pista ciclabile (se presente) ovvero dal bordo esterno del marciapiede (se presente) ovvero dal limite della carreggiata sono quelle di seguito indicate: Tipo di strada Collocazione parallela (*) Collocazione non parallela (*) C, D 2,00 m 3,00 m E 1,50 m 2,00 m F 1,50 m 2,00 m (*) misura da eseguire dalla proiezione a terra del filo esterno dello stendardo, lato verso la strada, e non dalla struttura di sostegno infissa al suolo c) Il bordo inferiore di stendardi aggettanti su passaggi accessibili ad automezzi deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a m 5,10 rispetto al piano della carreggiata. Il bordo inferiore di stendardi aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e/o piste ciclabili deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a m 3,00 rispetto a terra. d) Il posizionamento entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, è autorizzato nel rispetto delle distanze minime, espresse in metri lineari,di seguito indicate: 14

15 Segnali stradali di Semafori Intersezioni Altri pericolo prescrizione mezzi prima dopo prima dopo prima dopo prima dopo pubbl. C, D 50,00 25,00 50,00 25,00 50,00 25,00 25,00 25,00 25,00 E 5,00 3,00 5,00 3,00 10,00 10,00 5,00 3,00 3,00 F 5,00 3,00 5,00 3,00 10,00 10,00 5,00 3,00 3,00 2. Locandine a) L esposizione è ammessa per la promozione pubblicitaria di spettacoli e manifestazioni oltre che per il lancio di iniziative commerciali. b) Possono essere distribuite esclusivamente all interno dei pubblici esercizi e negozi. c) Il posizionamento di locandine collocate su strutture tipo sandwich entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, è autorizzato nel rispetto delle distanze minime, espresse in metri lineari,di seguito indicate: Segnali stradali di Semafori Intersezioni Altri pericolo prescrizione mezzi prima dopo prima dopo prima dopo prima dopo pubbl. C, D 50,00 25,00 50,00 25,00 50,00 25,00 25,00 25,00 25,00 E 5,00 3,00 5,00 3,00 10,00 10,00 5,00 3,00 - F 5,00 3,00 5,00 3,00 10,00 10,00 5,00 3,00 - d) Le locandine collocate su strutture tipo sandwich posizionate su marciapiedi o percorsi pedonali dovranno lasciare libero un passaggio di larghezza minima pari a 1,00 m e rispettare le distanze di cui al comma 2 punto b). 3. Oltre a titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, all interno di stendardi e locandine è consentito apporre il marchio o la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale. 4. L esposizione dei manufatti di cui al comma 3 è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferiscono oltre che durante la settimana precedente e le 24 ore successive allo stesso. 5. Targhe di esercizio a) Le targhe indicanti professioni e attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti. b) Devono avere una dimensione massima di cm 50x25, ad eccezione di quanto previsto al successivo CAPO VI. c) Il posizionamento deve essere effettuato seguendo criteri di regolarità compositiva. d) Non sono fissate distanze da segnaletica stradale, insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari. 6. Targhe pubblicitarie a) Differiscono dalle targhe di esercizio per il solo fatto di essere collocate al di fuori delle pertinenze accessorie della ditta o esercizio o attività in generale cui si riferiscono e sono consentite nei soli casi in cui la sede dell attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico. Per dimensioni e distanze da rispettare nel posizionamento, si rimanda al comma Impianti di insegne o targhe coordinate a) Devono avere superfici massime pari rispettivamente a mq 6,00 e mq 1, Vetrofanie a) L apposizione è consentita solo se attinenti all attività esercitata. b) Devono essere collocate all interno di vetrine ubicate ai piani terra; possono essere collocate in aperture poste ai piani superiori solo se le stesse costituiscono pertinenza di attività prive di vetrina al piano terra. c) Non sono fissate distanze da segnaletica stradale, insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari. 9. Tende 15

16 a) Le tende recanti messaggi pubblicitari poste a protezione di mostre, vetrine e accessi pedonali dovranno avere in ogni loro punto, comprese le parti mobili, un altezza minima sulla quota del marciapiede di m 2,20. b) Non dovranno comunque contrastare con quanto previsto dal Regolamento Edilizio, dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale ovvero dal Regolamento Urbanistico Edilizio. c) Le distanze minime da rispettare dal bordo esterno del marciapiede o dal limite della carreggiata sono quelle di seguito indicate: Tipo di strada Collocazione parallela (*) Collocazione non parallela (*) C, D 0,50 m 0,50 m E 0,50 m 0,50 m F 0,50 m 0,50 m (*) misura da eseguire a partire dal bordo esterno della tenda aperta d) Non sono fissate distanze da segnaletica stradale, insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari. 10. La collocazione dei mezzi pubblicitari di cui al presente articolo non necessita di specifica autorizzazione e può avvenire previa compilazione e presentazione all Ufficio Relazioni con il Pubblico di apposito modulo di comunicazione. L Amministrazione comunale ha a disposizione 30 giorni per chiedere chiarimenti e/o documentazioni integrative ovvero per negare il proprio consenso al richiedente; decorso tale termine temporale senza che alcuna comunicazione sia giunta al richiedente, la collocazione si intende assentita e può effettivamente avere luogo. L assenso, tacito o meno, alla collocazione dei mezzi pubblicitari di cui al presente articolo ha validità per un termine temporale di tre anni a decorrere dalla data di consegna del modulo di richiesta, decorsi i quali occorrerà seguire nuovamente la procedura oppure rimuovere il mezzo pubblicitario. CAPO V DISCIPLINE PARTICOLARI Articolo 16 Manufatti pubblicitari temporanei 1. Cartelli temporanei su ponteggi e strutture similari a) Da installarsi in concomitanza a lavori di ristrutturazione o ripristino delle facciate, costituiscono una forma particolare di insegna relativa agli esercizi situati nell immobile oggetto di lavori. L autorizzazione potrà essere rilasciata per un periodo di validità massimo di 90 giorni, rinnovabile per ulteriori periodi non superiori a 90 giorni, fino alla durata dell esposizione del ponteggio. Tali cartelli, realizzati in materiali opachi non cartacei anche illuminati in modo indiretto, non dovranno avere dimensioni superiori alla superficie autorizzata per le insegne definitive. b) Non sono fissate distanze da segnaletica stradale, insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari. 2. Cartelli pubblicitari mobili riferiti a manifestazioni, spettacoli (anche circensi) ed iniziative temporanee di carattere culturale e sportivo, aperte al pubblico a) Devono essere autorizzati dal Comune sulla base delle modalità procedurali indicate al successivo CAPO VII, sia se da collocarsi su suolo pubblico che su suolo privato. b) La domanda deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell inizio della manifestazione o iniziativa dal richiedente e, se presentata da Enti, associazioni sindacali, partiti politici, consorzi, associazioni religiose, sportive, culturali, ecc. o da persona giuridica, dal responsabile o rappresentante di queste ultime. Per il Comune provvede il Dirigente interessato con comunicazione. c) È consentita l esposizione di un numero massimo di cento (100) cartelli per manifestazione o iniziativa; questi non possono superare le dimensioni di m 0,70x1,00 salvo debita autorizzazione in caso di motivate esigenze. La collocazione dei cartelli è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell iniziativa cui si riferisce oltre che la settimana precedente e le 48 ore successive. 16

17 3. Le locandine esposte su cavalletti e riportanti messaggi pubblicitari riferiti a iniziative commerciali di saldi, promozioni, ecc. sono autorizzate esclusivamente nelle aree cortilive private dell esercizio stesso e nel rispetto dell art. 14 comma Per le attività di teatri e musei statali o comunali, per le attività culturali e sportive in generale e per le mostre che si svolgono all interno degli edifici comunali è consentita l installazione di strutture tipo sandwich bifacciali e vetrinette o simili posate direttamente al suolo. Tale disposizione si applica anche nelle zone di cui al CAPO VI. 5. Nel caso in cui, a causa dei lavori di realizzazione di opere pubbliche, alcune strade che conducono ad attività commerciali, industriali ecc. dovessero essere temporaneamente chiuse al traffico, potranno previa richiesta essere autorizzati, per il periodo di chiusura delle stesse e al fine di individuare percorsi alternativi, mezzi pubblicitari delle dimensioni massime di m 1,00x0,30 contenenti una freccia di indicazione, il marchio o il nominativo della ditta ed installati su appositi sostegni sia su area privata che su suolo pubblico. Le spese di fornitura, posa in opera e manutenzione di tali mezzi sono interamente a carico del richiedente. Le posizioni saranno valutate di volta in volta in relazione all art. 6. Articolo 17 Ubicazione di mezzi pubblicitari in stazioni di servizio e aree di parcheggio 1. Nelle stazioni di servizio ubicate all interno di centri abitati possono essere collocate insegne di esercizio, cartelli e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi l 8% delle aree occupate dalle stazioni, semprechè gli impianti pubblicitari non siano collocati lungo il fronte delle strade e in corrispondenza degli accessi. 2. Sia nelle stazioni di servizio che in quelle di rifornimento è possibile collocare una sola insegna di esercizio della compagnia di bandiera su supporto proprio o su palo, con una superficie massima di mq 3,00. Nel posizionamento occorrerà rispettare quanto prescritto all art. 11 comma 2, ed il bordo superiore di insegne aggettanti su suolo pubblico dovrà trovarsi ad un altezza sulla quota del terreno non superiore a m 7,00. Il palo o supporto dovrà essere collocato su proprietà privata; quando non sia possibile rispettare la distanza lineare minima di m 20,00 dalla segnaletica stradale e dagli altri manufatti pubblicitari, l insegna dovrà essere posizionata al centro del fronte prospiciente la sede stradale. 3. Le distanze minime da rispettare dal bordo esterno del marciapiede o dal limite della carreggiata sono quelle di seguito indicate: Tipo di strada Collocazione parallela (*) Collocazione non parallela (*) C, D 1,00 m 1,00 m E 0,50 m 0,50 m F 0,50 m 0,50 m (*) misura da eseguire a partire dalla proiezione a terra del filo esterno dell insegna, lato verso la strada, e non dalla struttura di sostegno infissa al suolo o all edificio 4. In aggiunta alle superfici pubblicitarie di cui al comma 1, nelle aree di parcheggio è ammessa la collocazione di mezzi pubblicitari attinenti a servizi presenti nell area entro il limite di mq 12,00 per ogni servizio prestato. Articolo 18 Manufatti pubblicitari a carattere sanitario 1. L installazione è autorizzata secondo la legislazione vigente (Legge 175/92 Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell esercizio abusivo delle professioni sanitarie e D.M. 657/94 Regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria ). 2. A norma degli artt. 4 e 5 della Legge 175/92, la pubblicità concernente le case di cura private e i gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di legge è autorizzata dalla Regione, e non è pertanto soggetta alle disposizioni del presente Regolamento. 3. A norma dell art. 1 comma 1 della Legge 175/92, la pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie previste e regolamentate dalle leggi vigenti è consentita, tra l altro, mediante targhe apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale. 17

18 4. Per le caratteristiche, i materiali e la procedura di installazione delle targhe di cui al comma 3 valgono, a seconda della zona di installazione, le specifiche di cui all art. 15 comma 6 o all art. 23. In merito alle dimensioni, le targhe di cui al comma 3 non sono soggette ai vincoli di cui all art. 15 comma 1 punto b) e all art. 21 comma 3 bensì alle specifiche di cui all art. 2 comma 1 del D.M. 657/94. Articolo 19 Segnali turistici e di territorio ( art del D.P.R / 9 2 Regolam ento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada ) e segnali che forniscono indicazione di servizi utili ( art del D.P.R / 9 2 Regolam ento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada ) 1. I segnali turistici e di territorio (art. 134 D.P.R. 495/92) e i segnali che forniscono indicazione di servizi utili (art. 136 D.P.R. 495/92) possono essere autorizzati a giudizio dell ente proprietario della strada, qualora, per la configurazione dei luoghi e della sede stradale, si reputi utile l impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purchè il loro abbinamento non interferisca con l avvistamento e la visibilità dei segnali stradali o sia di pregiudizio alla sicurezza della circolazione. 2. Ciascuna attività non potrà essere distinta da più di 5 segnali nel territorio. Se impiegati devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 5 km di distanza dal luogo. 3. E vietato collocare segnali sui sostegni degli impianti semaforici, su pali di illuminazione pubblica. 4. Al fine di garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione, dovrà essere corrisposta all Amministrazione la somma legata all occupazione di suolo pubblico, secondo le disposizioni del Regolamento per l applicazione del canone per l occupazione di spazi e aree pubbliche (approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 124 del CAPO VI COLLOCAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI ALL I NTERNO DI ZONE DI I NTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE E AMBIENTALE, NEI CENTRI STORICI, NEGLI INSEDIAMENTI STORICI, NONCHÉ SUGLI EDIFICI STORICI O COMUNQUE TUTELATI ANCHE SE ESTERNI AGLI INSEDIAMENTI STORICI Articolo 20 Norme generali 1. Le norme del presente CAPO disciplinano la collocazione di manufatti pubblicitari all interno di zone di interesse storico, artistico, culturale e ambientale e la collocazione di manufatti pubblicitari nei centri storici, negli insediamenti storici, nonché sugli edifici storici o comunque tutelati anche se esterni agli insediamenti storici; qualora tale disciplina di collocazione sia anche disciplinata da altre specifiche normative comunali di pianificazione urbanistica e territoriale, le presenti norme si intenderanno integrative rispetto a quanto normato dagli strumenti urbanistici (le parti eventualmente in contrasto con quanto previsto dagli stessi strumenti urbanistici saranno da ritenere altresì abrogate). 2. I mezzi pubblicitari disciplinati dal presente Regolamento, qualora siano compresi nelle zone o ambiti ovvero riguardino fabbricati come indicati al primo comma del presente articolo, sono assoggettati al parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio. 3. All interno delle zone o ambiti ovvero sui fabbricati come indicati al primo comma del presente articolo sono di norma vietate: a) la collocazione di insegne su palina (supporto proprio); b) l installazione di insegne a bandiera orizzontale e verticale, ad eccezione di quelle riferibili a rivendite di tabacchi, uffici postali, posti telefonici pubblici e farmacie limitatamente al simbolo prescritto dalle normative vigenti in un solo esemplare; c) l installazione di insegne su tetti, terrazzi, balconi e facciate, ad esclusione, per queste ultime, di quelle installate con lettere singole; 18

19 d) l installazione di locandine, stendardi e bandiere. È ammesso il solo uso di stendardi e bandiere bidimensionali, in tessuto di tela, alle condizioni di cui all art. 14 del presente Regolamento; e) l installazione di cartelli e impianti di pubblicità e/o propaganda a messaggio variabile anche provvisori; f) l installazione di sistemi mobili di informazione o pubblicità posati al suolo quali cavalletti, manifesti su supporti precari e mezzi similari; g) l utilizzo di fonti luminose dirette, anche di tipo laser, quali elementi di richiamo in presenza di illuminazione pubblica. 4. Eventuali deroghe a quanto di norma vietato dal terzo comma del presente articolo saranno concedibili solo per particolari situazioni e motivazioni e saranno preventivamente sottoposte al parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio. Articolo 2 1 I nsegne di esercizio in zone di interesse storico, artistico, culturale e am bientale, nei centri storici, negli insediam enti storici, nonché sugli edifici storici o com unque tutelati anche se esterni agli insediam enti storici 1. È vietata l installazione di insegne scatolari al neon con pannello interamente luminoso: la luminosità dovrà essere limitata a caratteri o simboli della denominazione di esercizio. 2. È vietata l installazione di sistemi di illuminazione a intermittenza all esterno delle vetrine e delle facciate dei fabbricati. 3. In presenza di aperture ad arco a tutto sesto, l insegna non potrà comunque occupare lo spazio descritto dallo stesso. 4. È vietato collocare insegne nelle arcate frontali e di testa dei portici. 5. È ammesso il ripristino di insegne storiche preesistenti, chiaramente documentate e riferite allo specifico vano oggetto di intervento sulle facciate degli edifici. È inoltre ammesso il ripristino nonché la realizzazione di insegne di tipo cartiglio. 6. Sono ammesse le insegne realizzate con lettere isolate in ottone applicate direttamente sul muro con sottostante barra per l alloggiamento dei cavi per la retro-illuminazione o applicate su di un supporto trasparente. Oltre a quella menzionata, è ammessa l illuminazione di tipo indiretto con faretti. 7. È vietato l uso di materiali di rivestimento sugli stipiti ed esternamente al filo delle facciate. 8. Le insegne dovranno comunque risultare compatibili con le caratteristiche dell edificio e/o della vetrina destinate ad ospitarle. 9. Eventuali deroghe a quanto di norma vietato dal presente articolo saranno concedibili solo per particolari situazioni e motivazioni e saranno preventivamente sottoposte al parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio. 10. Le insegne relative a beni culturali e ambientali sono autorizzate secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 42/04 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Articolo 2 2 Targhe in zone di interesse storico, artistico, culturale e am bientale, nei centri storici, negli insediam enti storici, nonché sugli edifici storici o comunque tutelati anche se esterni agli insediamenti storici 1. La collocazione di targhe di esercizio o pubblicitarie, come definite all art. 5 comma 2 punti b) e c) e di cui all art. 15 commi 1 e 2, è consentita solo ad esercizi commerciali e studi professionali privi di vetrina. 2. Le targhe dovranno essere collocate lateralmente alle porte o sullo stipite e realizzate esclusivamente in ottone con scritte nere. Nel caso in cui il numero di targhe da installare sia superiore a tre, dovrà essere predisposto un impianto di targhe coordinate come definito all art. 5 comma 2 punto f). 3. La dimensione massima delle targhe è di cm 20x30. 19

20 Articolo 2 3 Tende in zone di interesse storico, artistico, culturale e am bientale, nei centri storici, negli insediam enti storici, nonché sugli edifici storici o comunque tutelati anche se esterni agli insediamenti storici 1. L installazione di tende è vietata nelle zone prive di marciapiede o di adeguato spazio fuori dalla carreggiata stradale. 2. Le tende dovranno essere collocate esclusivamente al di sopra o internamente al vano della vetrina ed essere realizzate nel tipo piano estensibile, con strutture in metallo colore grafite o grigio scuro e tessuto in tela in tinta unita nei colori canapa, ruggine e verde scuro. 3. È vietato l uso di tende fisse a protezione degli occhi dei portici. È consentito il solo uso di tende mobili in tela tinta unita, per tutta la loro ampiezza, nei colori canapa, ruggine o verde scuro e comunque prive di scritte o messaggi pubblicitari e denominazioni di esercizio. 4. È vietata altresì l installazione di tende nelle arcate di testa dei portici agli incroci di vie. 5. La sostituzione di tende, anche se della sola tela, comporta l adeguamento alla presente normativa. 6. Eventuali deroghe a quanto di norma vietato dal presente articolo saranno concedibili solo per particolari situazioni e motivazioni e saranno preventivamente sottoposte al parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio. Articolo 2 4 I m pianti per le affissioni in zone di interesse storico, artistico, culturale e am bientale, nei centri storici, negli insediam enti storici, nonché sugli edifici storici o com unque tutelati anche se esterni agli insediam enti storici 1. L affissione di manifesti, avvisi e fotografie è effettuata solamente su impianti studiati nell ambito di progetti di arredo urbano e/o seguendo le tipologie e i criteri di collocazione indicati dal Piano Generale delle affissioni e dal futuro Piano Generale degli Impianti. 2. È vietata l installazione degli impianti fissi tipo poster di dimensioni cm 600x300. Articolo 2 5 Bacheche in zone di interesse storico, artistico, culturale e am bientale, nei centri storici, negli insediam enti storici, nonché sugli edifici storici o comunque tutelati anche se esterni agli insediamenti storici L installazione di bacheche è ammessa unicamente nell ambito di progetti di arredo urbano e/o seguendo le tipologie e i criteri di collocazione che saranno indicati dal Piano Generale degli Impianti. Articolo 26 Cartelli e altri mezzi pubblicitari nelle zone tutelate 1. Fatte salve le prescrizioni contenute nel presente capo, la collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari è vietata: a) di norma, sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali o in prossimità di esse, fatto salvo quanto previsto all art. 49 del D.Lgs. 42/04 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ; b) di norma, nell ambito e in prossimità dei beni paesaggistici, di parchi o aree naturali e/o protette e lungo le strade site nell ambito e in prossimità dei suddetti, fatto salvo quanto previsto all art. 153 del D.Lgs. 42/04 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ; c) di norma, nelle zone cimiteriali e nelle relative fasce di rispetto come definite negli strumenti urbanistici; d) di norma, all interno di zone di interesse storico, artistico, culturale e ambientale, nei centri storici, negli insediamenti storici, nonché sugli edifici storici o comunque tutelati anche se esterni agli insediamenti storici. CAPO VII PROCEDURE PER I L RI LASCI O DELL AUTORI ZZAZI ONE 20

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