Direttiva sulla rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC) Art. 7a LEne.

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1 Ufficio federale dell energia UFE Versione 1.6 del 1 agosto 2016 Direttiva sulla rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC) Art. 7a LEne Parte generale

2 Scopo della direttiva La presente direttiva generale, intesa come aiuto all esecuzione, spiega e precisa ove necessario le disposizioni dell'ordinanza sull'energia (OEn 1 ) relative alla rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica. In aggiunta, vi sono direttive distinte per ciascuna tecnologia (appendici OEn). Laddove l'ordinanza è già di per sé chiara, la direttiva non fornisce ulteriori delucidazioni. L'Ufficio federale dell energia (UFE) adeguerà se necessario le direttive sulla base delle esperienze maturate col tempo. I seguenti articoli si riferiscono direttamente agli articoli dell'oen. Capitolo 2a: Condizioni di raccordo per l'elettricità generata a partire da energie rinnovabili ai sensi dell articolo 7a della legge Art. 3 Disposizioni generali Qui di seguito sono commentate le disposizioni dell'art. 2 OEn che, in virtù dell'art. 3, valgono anche per le condizioni di raccordo per l elettricità generata dalle energie rinnovabili secondo l articolo 7a della legge sull energia (LEne) 2, ossia per la RIC. Cpv. 2 Cpv. 3 Cpv. 4 L'elettricità deve essere immessa fisicamente in rete e misurata al punto di immissione (art. 2 cpv. 1. lett. c ordinanza sull approvvigionamento elettrico OAEl 3 ). Gli impianti con una potenza allacciata superiore a 30 kva devono essere muniti di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico con trasmissione automatica dei dati (cfr. art. 8 cpv. 5 OAEl). Per gli impianti senza misurazione del profilo di carico, la lettura del contatore è effettuata dal gestore di rete. Se il gestore della stazione di misurazione priva del dispositivo per la misurazione del profilo di carico non è separato giuridicamente dal produttore, i dati di produzione devono essere sottoposti ad audit (cfr. art. 1f cpv. 2 OEn e art. 4 dell'ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine [OGO] 4 ). L'immissione di elettricità in quanto tale non è considerata una perturbazione della rete. 1 RS RS RS RS

3 Cpv. 5 La disposizione richiede, da una parte, un impegno finanziario da parte dei produttori e, dall'altra parte, ne impedisce la discriminazione. Le misure di potenziamento della rete eventualmente necessarie per il ritiro dell'energia elettrica sono a carico del gestore di rete a partire dal punto di immissione. Quest'ultimo può far valere tali costi presso la società nazionale di rete (qui di seguito Swissgrid), quale parte delle prestazioni di servizio relative al sistema, art. 22 cpv. 3 OAEl (cfr. istruzione ElCom 2/2009 Potenziamenti della rete del , Per quanto riguarda gli impianti ibridi, per analogia all'art. 2a cpv. 4 OEn, vale quanto segue: Gli impianti ibridi, vale a dire gli impianti che utilizzano due o più vettori energetici rinnovabili diversi, devono soddisfare le esigenze minime più severe poste alle energie primarie e alle tecnologie utilizzate. Esempio: un impianto combinato geotermia-legna deve soddisfare il coefficiente di sfruttamento globale minimo per gli impianti di cogenerazione a legna. Art. 3a Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole Per essere considerato ampliato o rinnovato in misura considerevole ai sensi dell art. 7a LEne, un impianto deve soddisfare le condizioni di cui all art. 3 cpv. 1 o cpv. 2 OEn. Il cpv. 1 descrive il criterio di investimento. Cpv. 1 Lett. a Lett. b Lett. c Nuovi investimenti vengono definiti per ciascuna tecnologia (cfr. le direttive specifiche per ciascuna tecnologia relative alle appendici OEn), per la potenza prevista dopo l'ampliamento o il rinnovo. Gli investimenti computabili per l'ampliamento o il rinnovo (tutti gli investimenti assolutamente necessari per l'esercizio dell'impianto ampliato o rinnovato) sono pure descritti nelle direttive relative alle appendici. Produzione minima di elettricità dopo l'ampliamento o il rinnovo: non deve essere minore di quella precedente all'ampliamento o al rinnovo; si tiene tuttavia conto di eventuali oneri più severi (per es. maggiori flussi residuali nel caso delle centrali idroelettriche). Periodo di utilizzazione: il periodo di utilizzazione previsto per il vecchio impianto deve essere trascorso in misura pari ad almeno due terzi della durata di rimunerazione stabilita. La durata della rimunerazione delle corrispondenti tecnologie è stabilita nelle appendici OEn. Esempio: se per un determinato tipo di impianto vale una durata di rimunerazione pari a 20 anni, per un impianto corrispondente può essere fatto valere come criterio di investimento un rinnovo o un ampliamento considerevole solo dopo 13 anni e quattro mesi dalla messa in esercizio, ovvero dopo due terzi della durata di rimunerazione. Le tre condizioni indicate all'art. 3a cpv. 1 OEn (lett. a c) devono essere soddisfatte contemporaneamente. 3

4 Il cpv. 2 descrive il criterio della produzione supplementare necessaria. Cpv. 2 Se un impianto secondo l art. 3a cpv. 2 OEn raggiunge una determinata produzione supplementare contribuisce anch'esso all'obiettivo complessivo (5 400 GWh/a supplementari); esso può quindi essere sostenuto e deve poter beneficiare della rimunerazione a copertura dei costi. La percentuale minima di incremento della produzione, che dipende dalla tecnologia, è indicata nelle appendici specifiche OEn. Cpv. 3 Il semplice passaggio dall impiego di combustibili fossili a quello di combustibili rinnovabili non vale come rinnovo/ampliamento, anche nel caso in cui la produzione supplementare superi le soglie stabilite all art. 3a cpv. 2 OEn. Ai fini del mantenimento della RIC devono imperativamente essere effettuati nuovi investimenti secondo l art. 3a cpv. 1 lett. a OEn. Art. 3a bis Idoneità dell ubicazione L idoneità dell ubicazione per gli impianti RIC secondo l art. 7a LEne è definita in raccomandazioni che, per quanto concerne i piccoli impianti idroelettrici e gli impianti eolici, possono essere scaricati dai seguenti siti Internet: Raccomandazione relativa all elaborazione di strategie cantonali di protezione e di utilizzo nel settore delle piccole centrali idroelettriche ( ): Empfehlung zur Planung von Windenergieanlagen ( , solo in tedesco e francese): Sezione 2: Rimunerazione, plusvalore ecologico, quantità aggiuntive, procedura Art. 3b Cpv. 1 e 1 bis Prezzi di costo di impianti di riferimento e rimunerazione La rimunerazione per l'elettricità prodotta da un impianto concreto si basa sui prezzi di costo dell'impianto di riferimento validi per l'anno di messa in esercizio, secondo le appendici OEn, specifiche per ciascuna tecnologia. Il tasso di rimunerazione, che deve essere calcolato da Swissgrid e comunicato ai produttori sulla base delle direttive specifiche per ciascuna tecnologia contenute nelle appendici OEn (tassi di rimunerazione, eventualmente bonus per i piccoli impianti idroelettrici), resta in linea di massima costante per tutta la durata della rimunerazione. Nel caso delle centrali idroelettriche e degli impianti a biomassa si tiene tuttavia conto delle condizioni di esercizio, variabili di anno in anno, mediante la 4

5 "potenza equivalente". Per gli impianti eolici, questa variabilità, dovuta all'impossibilità di prevedere esattamente le velocità del vento, è considerata attraverso la media delle condizioni osservate durante i primi cinque anni d'esercizio; negli impianti di incenerimento dei rifiuti, infine, si tiene conto delle oscillazioni del coefficiente di sfruttamento del calore. Le rimunerazioni vengono adeguate di conseguenza nelle formule contenute nelle appendici. Nel calcolo dei prezzi di costo dell'elettricità prodotta da un impianto, sono considerate tutte le attrezzature minime necessarie per la produzione dell'elettricità. Esse sono definite, per ciascuna tecnologia, nelle appendici OEn e nelle relative direttive. Per gli impianti di cogenerazione viene utilizzato il ricavato della vendita del calore minimo da cedere ai sensi dell'appendice 1.5 OEn, al prezzo applicabile nel caso di un riscaldamento ad olio. I costi dell'elettricità, e quindi il corrispondente tasso di rimunerazione, risultano conseguentemente bassi. Cpv. 2 Cpv. 3 Cpv. 4 Cpv. 5 Il produttore ha diritto alla rimunerazione per l elettricità immessa in rete e rilevata dall'organismo di rilascio delle garanzie di origine. Per l elettricità utilizzata dall impianto stesso nel processo di produzione (alimentazione ausiliaria) non sussiste invece un diritto alla rimunerazione. Definizione di "messa in esercizio effettiva": è considerato anno di costruzione l'anno in cui l'impianto viene messo effettivamente in esercizio. La data di messa in esercizio effettiva è quella del giorno in cui l'impianto, dopo un esercizio di prova e di regolazione per un periodo di tempo variante a seconda del tipo di tecnologia, viene consegnato al produttore, con un verbale di collaudo, per l'esercizio ordinato. Nel caso degli impianti con una potenza di allacciamento superiore a 30 kva questi dati devono essere verificati da un auditor indipendente. Affinché (in particolare nel caso della biomassa) siano utilizzati solamente vettori energetici sostenibili dal punto di vista ecologico, gli impianti non solo devono presentare la massima efficienza possibile secondo lo stato della tecnica, ma anche utilizzare materie prime ecologicamente sostenibili. In tal modo si vuole evitare, per esempio, che per la produzione di elettricità venga utilizzato olio di palma ottenuto da coltivazioni non compatibili con standard ecologici. I requisiti minimi sono descritti in modo più dettagliato nelle appendici OEn specifiche per ciascuna tecnologia. Per gli impianti ibridi valgono i tassi di rimunerazione dei singoli vettori energetici utilizzati, secondo le appendici OEn. Su questa base, e tenendo conto proporzionalmente dei contenuti energetici di tutte le fonti effettivamente utilizzate, si calcola un prezzo misto che corrisponde al tasso di rimunerazione per gli impianti ibridi. 5

6 Art. 3b bis Cpv. 2 Cpv. 3 Spese scoperte e prezzo di mercato Il prezzo di mercato deve rappresentare in maniera per quanto possibile immediata e trasparente l attuale situazione degli acquisti. A riguardo, i prodotti che si prestano meglio sono quelli borsistici. Al momento attuale, per la Svizzera l European Energy Exchange (EEX) in Germania svolge il ruolo più importante. In questa borsa vengono offerte, dal 2006, anche transazioni spot per la Svizzera. L area di mercato Svizzera comprende la zona di regolazione di Swissgrid. Ogni giorno di contrattazione, alle ore 10.30, si svolge un asta per ciascuna delle 24 ore del giorno seguente. Lo Swissix ("Swiss Electricity Index") è il prezzo medio per l area di mercato Svizzera. Secondo l art. 3b bis cpv. 2 e 3 OEn, il prezzo di mercato corrisponde alla media dello Swissix- Baseload pubblicato giornalmente. La media si basa sul profilo orario derivante dall immissione nel gruppo di bilancio per le energie rinnovabili. Il prezzo viene determinato trimestralmente e reso noto dall Ufficio federale ( "Prezzo di mercato secondo l art. 3b bis cpv. 2 e 3 OEn"). Art. 3d Cpv. 2 Riduzione annua e durata della rimunerazione Con la riduzione, i tassi di rimunerazione diminuiscono ogni anno automaticamente, vale a dire senza che il Consiglio federale o il DATEC, anno dopo anno, lo debbano ordinare espressamente. In tal modo si tiene conto della cosiddetta "curva di apprendimento" delle nuove tecnologie. Con il progresso tecnologico e la produzione su scala sempre più ampia, nel corso degli anni le nuove tecnologie diventano sempre più economiche. Un simile sviluppo è stato osservato soprattutto nel caso degli impianti fotovoltaici. Per contro, con le tecnologie più mature e/o gli impianti ottenibili praticamente solo come "pezzi unici" (centrali idroelettriche, impianti di incenerimento dei rifiuti) non è quasi più possibile ottenere una riduzione dei costi, mentre i siti ancora utilizzabili sono tendenzialmente sempre meno appropriati. Nel caso della biomassa, infine, è prevedibile una tendenza al rincaro dei combustibili e delle materie prime. Per la maggior parte delle tecnologie la riduzione equivale quindi allo 0%. La data di messa in esercizio è determinante per fissare il tasso di rimunerazione. Ciò significa che la riduzione riguarda solo gli impianti che beneficiano della RIC per la prima volta e non quelli che sono già in esercizio e quindi già beneficiari. In base all art. 3b OEn; per questi ultimi, infatti, la rimunerazione avviene in linea di massima per tutta la durata al tasso stabilito in base alle modalità specifiche per ciascuna tecnologia e vigenti al momento della messa in esercizio (valore iniziale). Fanno eccezione gli impianti rimunerati in funzione della potenza equivalente. Se a un determinato impianto (ad esempio del 2009) si applica un tasso di rimunerazione di 30 cent./kwh (ipotesi teorica), all impianto messo in esercizio nel 2012, e che beneficia della RIC, si detrae la riduzione annua dal valore iniziale (2009) 6

7 una volta per ogni anno dopo il 2009 (in questo caso per tre volte). Se la riduzione annua è pari al 5% (ipotesi teorica), il valore iniziale applicabile all impianto messo in esercizio nel 2012, e che beneficia della RIC, sarà di 25,7 cent./kwh. In linea di massima questo tasso si applica all impianto per tutta la durata della rimunerazione. Se l impianto venisse messo in esercizio e beneficiasse della RIC solo nel 2013, il valore del 2012 verrebbe ridotto per un altro anno. Il valore iniziale equivarrebbe quindi a 24 cent./kwh. In termini assoluti la riduzione diminuisce quindi ogni anno. Si applica la seguente formula: tasso di rimunerazione = (0,95 ^ numero anni) * 30 cent./kwh = 25,7 cent./kwh Cpv. 3 Anche per i progetti che si trovano in lista d attesa la durata della rimunerazione inizia con la messa in esercizio, tuttavia senza diritto alla rimunerazione. In caso di uscita temporanea dalla RIC (cfr. art. 6), la durata della rimunerazione continua a decorrere senza diritto alla rimunerazione. L impianto che in una fase successiva rientra nella RIC non ha diritto a una proroga della durata della rimunerazione per il periodo di uscita temporanea. Anche i tempi d attesa non danno diritto a una proroga. Il calcolo della durata della rimunerazione si basa infatti sui costi di produzione al momento della messa in esercizio dell impianto. In caso di uscita, il produttore può contare eventualmente su una rimunerazione attraverso l art. 7b LEne (mercato della corrente ecologica), analogamente a una messa in esercizio anticipata durante la permanenza in lista d attesa. La decisione imprenditoriale è quindi indipendente dalla futura decisione RIC. Art. 3e Adeguamento della rimunerazione I tassi di rimunerazione vengono ridotti non solamente attraverso la riduzione automatica, ma possono essere adeguati anche in via eccezionale (al rialzo o al ribasso) dal DATEC non solo all inizio dell anno civile, ma anche nel corso dell anno (cfr. cpv. 6). Grazie a questo strumento più flessibile rispetto alla riduzione, si può tenere conto in modo più specifico del prezzo e dell evoluzione dei costi del mercato nonché delle mutate condizioni. Di norma il DATEC procede a questi adeguamenti solo per gli impianti che beneficiano della RIC per la prima volta (cpv.3). Questa possibilità esiste tuttavia anche per quelli che già beneficiano della rimunerazione, secondo quanto espressamente previsto dall art. 5 (non si tratta di un adeguamento del DATEC in un caso singolo, ma piuttosto di un adeguamento per un determinato tipo di impianto o tecnologia in generale). Si vogliono evitare utili o perdite eccessivi, ad esempio a causa di forti variazioni dei prezzi dei combustibili per la biomassa o degli interessi sui capitali. Ciò significa che il principio della tutela degli investimenti, secondo il quale la rimunerazione rimane costante per l intera durata, può subire una deroga. Il DATEC può prevedere eccezioni nel caso di impianti messi in esercizio dopo l entrata in vigore di un adeguamento, ma per i quali il produttore aveva già ricevuto in precedenza una decisione positiva (cpv. 4). L imposta sul valore aggiunto è compresa nelle rimunerazioni, secondo le appendici OEn. Un altro possibile motivo per un adeguamento è quindi una variazione dell aliquota dell imposta. In un 7

8 caso del genere, si esaminerebbe la possibilità di adeguare di conseguenza le rimunerazioni stabilite nelle appendici Art. 3g Procedura di notifica e di decisione presso la società nazionale di rete (Swissgrid) La procedura di notifica e di decisione ha lo scopo di garantire una pianificazione sicura. Solo conoscendo gli impianti che sono in fase di pianificazione e di realizzazione si può decidere se un progetto può beneficiare della rimunerazione nel quadro della quantità aggiuntive per impianti fotovoltaici, del tetto di spesa per tecnologia o del tetto di spesa complessivo previsti dalla legge. Questa conoscenza è il presupposto per poter garantire la sicurezza degli investimenti, in particolare per gli impianti con lunghi tempi di realizzazione. Ciò è necessario perché le tecnologie con prezzi di costo bassi richiedono tendenzialmente lunghi tempi di pianificazione e di costruzione; senza di esse gli obiettivi definiti per legge non sarebbero realizzabili. Il presupposto per portare a termine con successo la notifica è la pianificazione oculata di ogni progetto. Una decisione RIC positiva non ha alcun effetto pregiudiziale sul piano giuridico né per gli impianti stessi né per le procedure ordinarie di autorizzazione e di concessione necessarie alla loro realizzazione (come menzionato nella decisione stessa). Un produttore riceve la RIC solo quando, oltre al rispetto delle condizioni di rimunerazione secondo la LEne e l OEn, l impianto viene effettivamente costruito e messo in esercizio. Ciò presuppone a sua volta l adempimento di tutte le prescrizioni determinanti del diritto in materia di costruzioni, pianificazione, ambiente, acque, natura e protezione del paesaggio. Il rispetto di queste prescrizioni viene verificato nell ambito delle procedure summenzionate, delle quali nella maggior parte dei casi sono responsabili i Cantoni e i Comuni.I produttori che non sono d accordo con la decisione RIC di Swissgrid possono rivolgersi alla Commissione federale dell energia elettrica (ElCom), che ha il compito di dirimere le controversie. Questa procedura discende direttamente dall art.25 cpv. 1 bis LEne. La decisione della ElCom può essere impugnata in prima istanza davanti al Tribunale amministrativo federale e successivamente davanti al Tribunale federale. I moduli di notifica sono disponibili sul sito Cpv. 1 Indicazioni per la notifica Consenso dei proprietari fondiari: tutti i proprietari fondiari interessati dal progetto devono dare il proprio consenso scritto. In caso di rinnovo o ampliamento di impianti, devono dare il proprio consenso scritto soltanto i proprietari fondiari direttamente interessati dai relativi progetti. Sono equiparati alle dichiarazioni dei proprietari fondiari: nel caso delle piccole centrali idroelettriche, il parere dell autorità che rilascia la concessione, basata su una verifica di plausibilità, attestante che il progetto è presumibilmente realizzabile dal punto di vista tecnico e giuridico e che con ogni probabilità nulla si oppone al rilascio di una concessione. Per gli impianti 8

9 che non necessitano di una concessione, deve essere ottenuto il parere dell autorità preposta al rilascio della licenza di costruzione; nel caso degli impianti fotovoltaici e altre tecnologie, il consenso scritto del titolare del diritto di superficie o l esistenza di un contratto di servitù che abbia come oggetto la messa a disposizione di un immobile per un progetto RIC. Cpv. 3 La decisione di Swissgrid è vincolante, fatto salvo il caso in cui il progetto subisca modifiche (cfr. art. 3h bis OEn). Art. 3g bis Cpv. 1 Cpv. 2 Cpv. 4 Ordine di presa in considerazione delle notifiche; gestione della lista d attesa Gli impianti notificati ricevono la decisione RIC positiva in base alla data di notifica. Vengono rilasciate decisioni RIC positive fino al raggiungimento della quantità aggiuntiva o del tetto di spesa. Gli impianti che non ricevono la decisione positiva vengono posti in una lista d attesa (art. 3g bis cpv. 2) Vi sono due liste d attesa separate: una per gli impianti fotovoltaici e una tutte le altre tecnologie di produzione (biomassa, geotermia, piccole centrali idroelettriche, energia eolica). Questa suddivisione è dovuta a differenti regole per il rilascio di decisioni RIC positive: per gli impianti fotovoltaici, l UFE fissa quantità aggiuntive annuali, che danno luogo a un evoluzione continua. Per le altre tecnologie, vengono rilasciate decisioni RIC positive fino all esaurimento delle risorse disponibili o fino al raggiungimento del tetto parziale di ciascuna tecnologia Se vi sono nuovamente risorse disponibili, Swissgrid prende in considerazione gli impianti in lista d attesa in base ai seguenti criteri: a) gli impianti nella lista d'attesa per gli impianti fotovoltaici, secondo la data di notifica, fino al raggiungimento della quantità aggiuntiva; b) nella lista d'attesa per le altre tecnologie di produzione vengono presi in considerazione dapprima gli impianti pronti per essere realizzati o già in esercizio 5 e poi gli altri impianti, in base alla data di notifica. 5 All interno del gruppo dei progetti pronti per essere realizzati o già in esercizio, la presa in considerazione avviene nuovamente in base alla data di notifica e alla potenza (art. 3g bis cpv. 1 OEn). 9

10 Affinché un impianto possa essere considerato pronto per essere realizzato o in esercizio, il titolare del progetto deve presentare a Swissgrid, entro la data di riferimento 6 del 31 ottobre 7 la seguente documentazione: impianti a biomassa: notifica dello stato di avanzamento del progetto secondo OEn, appendice 1.5 numero oppure notifica della messa in esercizio secondo OEn, appendice 1.5 numero 6.9.3; impianti geotermici: notifica dello stato di avanzamento del progetto secondo OEn, appendice 1.4 numero 4.2 oppure notifica della messa in esercizio secondo OEn, appendice 1.4 numero 4.3; piccole centrali idroelettriche: seconda notifica dello stato di avanzamento del progetto secondo OEn, appendice 1.1 numero oppure notifica della messa in esercizio secondo OEn, appendice 1.1 numero 5.3; impianti eolici: seconda notifica dello stato di avanzamento del progetto secondo OEn, appendice 1.3 numero oppure notifica della messa in esercizio secondo OEn, appendice 1.3 numero 5.3. Swissgrid esamina la documentazione presentata e contrassegna opportunamente sulla lista d'attesa gli impianti i cui dati sono completi e corretti. Il titolare del progetto ha la possibilità di verificare online lo status del proprio impianto all indirizzo rubrica Il mio progetto RIC. Se per un impianto in lista d attesa è stata presentata a Swissgrid una seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto o una notifica completa della messa in esercizio, le notifiche dello stato di avanzamento che nella procedura di notifica e di rilascio della decisione risultano antecedenti non devono più essere presentate: Esempio 1: se per un impianto eolico in lista d attesa è stata presentata una seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto, la prima notifica dello stato di avanzamento non deve più essere presentata. Esempio 2: se per un impianto a biomassa in lista di attesa è stata presentata una notifica completa della messa in esercizio, la notifica dello stato di avanzamento non deve più essere presentata. 6 Applicando per analogia l art. 21 PA, per determinare se una notifica dello stato di avanzamento del progetto o una notifica della messa in esercizio è stata presentata prima della data di riferimento, fa fede la data di consegna dell atto scritto a Swissgrid o a un ufficio postale svizzero. 7 Per il 2015 la data di riferimento è il 31 gennaio

11 Art. 3h Cpv. 1 Obblighi di notifica, messa in esercizio La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere effettuata con i moduli di Swissgrid, disponibili sul sito Se, già al momento della notifica dello stato di avanzamento del progetto, constata che i dati secondo l art. 3h bis cpv. 1 lett. b-e OEn divergono notevolmente da quelli indicati nella notifica del progetto, Swissgrid richiama l'attenzione del titolare del progetto sul fatto che egli rischia la revoca della decisione, se mette in esercizio l'impianto senza aver eliminato le divergenze. Cpv. 2 Cpv. 3 Cpv. 3bis Nota: Alla notifica della messa in esercizio devono essere allegati anche i dati certificati relativi all impianto. Nel caso di impianti con una potenza allacciata superiore a 30 kva, la certificazione spetta a un auditor. Per impianti con una potenza allacciata inferiore a 30 kvaè sufficiente anche una certificazione del gestore della rete di distribuzione locale. I moduli per la notifica della messa in esercizio e i dati certificati dell impianto sono disponibili presso Swissgrid. La notifica della messa in esercizio di un nuovo impianto e la notifica della rimessa in esercizio di un impianto rinnovato o ampliato devono attestare la regolare consegna dell'impianto dal fornitore al produttore. Alla notifica deve essere allegato il verbale di collaudo. Il tasso di rimunerazione comunicato da Swissgrid con la decisione positiva è riferito all'anno previsto per la messa in esercizio e ai dati su tipo e classe dell'impianto forniti nella notifica stessa. Tale tasso è provvisorio. Vi sono diverse ragioni che possono giustificare un tasso diverso, ad esempio se l impianto non viene messo in esercizio come notificato (modifica della potenza elettrica installata). Inoltre può essere applicato un tasso diverso se la messa in esercizio non avviene nell anno previsto inizialmente (riduzione e adeguamento secondo l art. 3e OEn) Chi, nonostante l impianto sia stato messo in esercizio, non inoltra la relativa notifica al più tardi entro un mese (cpv. 2), non ha diritto alla rimunerazione RIC con effetto retroattivo. Fino all inoltro della notifica ha diritto unicamente alla rimunerazione a prezzo di mercato (art. 3b bis, cpv. 2OEn). Tutti gli impianti con una potenza di allacciamento superiore a 30 kva messi in esercizio sottostanno all obbligo di registrazione nel sistema di garanzia di origine (sistema OGO) secondo l art. 3 cpv. 1 OGO 8. Ciò significa che devono essere certificati da un auditor indipendente 9. Non appena un impianto entra nel sistema RIC, a prescindere dalle sue dimensioni deve essere registrato anche nel sistema OGO. Nel caso di impianti con una potenza di allacciamento inferiore a 30 kva è invece sufficiente una certificazione da parte del gestore della stazione di misurazione (di regola si tratta del gestore di rete). 8 Ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell origine dell elettricità (ordinanza sulla garanzia di origine; OGO, RS ). 9 Sito web di Swissgrid sulle garanzie di origine, incl. lista degli auditor accreditati: 11

12 I termini per la notifica dello stato di avanzamento del progetto e per la notifica della messa in esercizio di cui alle appendici OEn iniziano a decorrere dalla data della decisione positiva (se il progetto viene messo in lista d'attesa 10, anche la decorrenza dei termini è sospesa). Art. 3h bis Mancato rispetto degli obblighi di notifica e scostamento dalle indicazioni contenute nella notifica Fino al 30 settembre 2011 l OEn non ammetteva modifiche della potenza installata tra la data della notifica e quella della messa in esercizio. Erano ammessi solamente scarti pari a +/-20%. Dal 1 ottobre 2011 sono invece ammessi scarti illimitati, su riserva dell art. 3h bis cpv. 4 OEn. Cpv. 1 lett. a Cpv. 1 lett. b Nel caso il richiedente non rispetti i termini di notifica dello stato di avanzamento del progetto o di messa in esercizio di cui alle appendici OEn, Swissgrid revoca la decisione. È considerato una modifica della tecnologia di produzione un cambiamento di categoria, ad esempio dalla categoria secondo l appendice 1.3 OEn (impianti a energia eolica) a quella secondo l appendice 1.2 (impianti fotovoltaici). Parimenti è considerato una modifica della tecnologia di produzione un cambiamento all interno della stessa categoria, ad esempio da un forno per l incenerimento di fanghi a un impianto a gas di depurazione secondo l appendice 1.5 OEn. Cpv. 1 lett. c Cfr. art. 3a cpv. 1 lett. a o c. Cpv. 1 lett. d Cpv. 2 L ubicazione diverge in misura considerevole, se sono superati i valori di riferimento contenuti nelle direttive specifiche per ciascuna tecnologia. La decisione non viene revocata, se il richiedente fa valere ragioni di cui non è responsabile e che non erano prevedibili, malgrado una pianificazione professionale. Per ottenere una proroga dei termini, il richiedente deve presentare a Swissgrid una domanda scritta e motivata (cpv. 1 lett. a OEn). Alcune ragioni non imputabili al richiedente sono indicate, a mo di esempio, nell appendice 1 della presente direttiva. Cpv. 4 Se, a causa di diverse modifiche tra la data di notifica e di messa in esercizio degli impianti, si verificano problemi di gestione del tetto di spesa, il DATEC deve poter intervenire, fissando ad esempio la variazione massima consentita della potenza 10 La lista di attesa è stata introdotta nel febbraio 2008 poiché i mezzi finanziari disponibili allora non sarebbero bastati per poter prendere in considerazione tutti i progetti notificati successivamente. Nel frattempo tali mezzi finanziari sono stati aumentati più volte dal Parlamento; vista l elevata domanda, la lista d attesa è tuttavia stata mantenuta. Al progetto che ha ottenuto una decisione positiva viene infatti garantita la sicurezza d investimento a condizione che venga realizzato conformemente ai dati presentati nella notifica ed entro i termini stabiliti. Se tali termini non vengono rispettati, i mezzi finanziari riservati per un determinato progetto passano ai successivi progetti sulla lista d attesa. 12

13 elettrica installata. Gli impianti che beneficiano della RIC per la prima volta devono rispettare questi limiti, altrimenti rischiano una revoca della decisione. Malgrado il mancato rispetto dei termini o il verificarsi di modifiche rispetto alla notifica, la decisione non viene revocata se il richiedente può far valere ragioni (cfr. appendici OEn) di cui non è responsabile e che non erano prevedibili, malgrado una pianificazione professionale. Per ottenere una proroga dei termini, il richiedente deve presentare a Swissgrid una domanda scritta e motivata. Art. 3i Notifica del progetto al gestore di rete Di regola, la notifica avviene con il modulo di domanda di raccordo per impianti di produzione di energia edito dall'associazione delle aziende elettriche svizzere (AES). La maggior parte dei gestori di rete dispone di moduli propri. Se la notifica di un impianto viene ritirata dal titolare del progetto presso Swissgrid, o se una decisione viene revocata per decorrenza dei termini o perché sono state riscontrate divergenze rispetto ai dati forniti, la società nazionale di rete informa il gestore di rete. Art. 3i bis Cpv. 1 Cpv. 2 Art. 3i ter Cpv. 1 Versamento della rimunerazione Il gruppo di bilancio per le energie rinnovabili versa trimestralmente l'intera rimunerazione ai produttori. In tal modo si evitano oneri da interessi presso i gestori di rete. Le ultime due frasi del capoverso 1 assicurano che per il Fondo non vengano a crearsi problemi di liquidità e che la rimunerazione possa essere versata ai produttori, nel peggiore dei casi con un lieve ritardo. Per le tecnologie rimunerate in base alla potenza equivalente, allo scadere di un anno civile il tasso di rimunerazione viene adeguato con effetto retroattivo per l anno civile trascorso in base alla potenza equivalente (produzione realizzata). A seconda dell aumento o della diminuzione del nuovo tasso di rimunerazione, si procede a un rimborso o a una fatturazione. Rispetto delle esigenze minime Gli impianti devono soddisfare esigenze minime generali sul piano energetico ed ecologico. Questi requisiti minimi sono indicati nelle appendici OEn come pure nelle direttive specifiche per ciascuna tecnologia dell UFE. Cpv. 2 Il periodo di valutazione rilevante per ogni impianto è fissato nelle appendici OEn. Esso è di un anno civile per le esigenze energetiche minime e di tre mesi per quelle generali e per quelle ecologiche e minime. Il rispetto delle esigenze minime viene valutato di norma alla fine di un anno civile (anche quando il periodo di valutazione è di soli tre mesi). Qualora emerga che esse non sono state rispettate, la rimunerazione viene temporaneamente interrotta e per il 13

14 periodo di valutazione in questione si applica retroattivamente il prezzo di mercato secondo l art. 3b bis, cpv. 2 OEn. La rimunerazione ricevuta in eccesso deve essere restituita oppure detratta dal conteggio successivo. Se le esigenze minime vengono ripetutamente disattese, non solo l impianto viene rimunerato retroattivamente al prezzo di mercato, ma il diritto alla RIC può decadere prima del tempo (art. 3i quinquies ), vale a dire prima dello scadere dei 10, 20 o 25 anni della durata della rimunerazione (art. 3d e appendici OEn). Esempio olio di palma: una centrale termoelettrica a blocco viene alimentata con olio alimentare usato, come da notifica. Alla fine dell anno civile, nell ambito della verifica annua, Swissgrid constata che nel primo e nel terzo trimestre l impianto è stato alimentato in certi periodi con olio di palma, per il quale manca la prova necessaria del rispetto delle esigenze ecologiche minime di cui al numero 6.4 dell appendice 1.5 OEn e al numero 6.4 della direttiva sulla biomassa dell UFE. Di conseguenza, per il primo e il terzo trimestre (corrispondenti al primo e al terzo periodo di valutazione) l impianto viene rimunerato retroattivamente al prezzo di mercato. Cpv. 4 Cpv. 5 In questo caso il produttore presenta a Swissgrid un piano che illustra le misure che intende adottare per rispettare nuovamente le esigenze minime ed entro quali scadenze. A questo scopo Swissgrid può concedergli un termine appropriato ed eventualmente imporgli degli oneri. Fino allo scadere di tale termine sussiste ancora il diritto alla rimunerazione, purché le condizioni siano soddisfatte. Allo scadere del termine concesso, le esigenze minime devono essere nuovamente rispettate per un intero periodo di valutazione, altrimenti l impianto viene rimunerato retroattivamente al prezzo di mercato per il periodo successivo allo scadere del termine. La RIC ricevuta in eccesso deve essere restituita oppure detratta dal conteggio successivo. Esempio: nel 2010 un impianto a biomassa non riesce più a soddisfare le esigenze energetiche minime, in quanto una grande azienda acquirente di calore ha interrotto il suo esercizio e non preleva più calore. Swissgrid concede, su domanda, una proroga del termine fino al La RIC continua pertanto a essere versata fino alla fine di tale anno. All inizio del 2014 si constata che durante il 2013 le esigenze minime non erano ancora rispettate. Di conseguenza, a partire dall anno civile 2014, la rimunerazione è versata al prezzo di mercato. La RIC eventualmente ottenuta in eccesso nel 2014 deve essere restituita. Art. 3i quater Cpv. 1 Requisiti posti agli impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole Agli impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole si applicano le esigenze di cui all art. 3a cpv. 1 lett. b (almeno una produzione equivalente dopo deduzione delle eventuali limitazioni determinate dalle condizioni imposte dalle autorità) e al cpv. 2 OEn (aumento della produzione o coefficiente di sfruttamento elettrico secondo le 14

15 appendici OEn). In caso di mancato rispetto delle esigenze, si applicano per analogia le misure a livello giuridico di cui all art. 3i ter OEn. Esempio: una piccola centrale idroelettrica che, benché ampliata, non riesce ad assicurare l aumento di produzione (art. 3a cpv. 1 lett. b o cpv. 2 OEn) a causa di risorse idriche variabili durante un periodo di valutazione (un anno) viene rimunerata retroattivamente al prezzo di mercato (secondo l art. 3i ter cpv. 2 OEn). La RIC viene sospesa finché la centrale non assicura l aumento di produzione per un anno. Successivamente la RIC viene versata retroattivamente per l'anno in questione senza interessi. Cpv. 3 Esempio: nella fase di pianificazione di una piccola centrale idroelettrica, le risorse idriche sono state leggermente sovrastimate. La centrale, ampliata in misura considerevole secondo l art. 3a cpv. 2 OEn, non riesce ad assicurare l aumento di produzione del 20%: In questo caso Swissgrid può continuare a versare la RIC per un periodo congruo, al massimo però per cinque anni (un quinto della durata della rimunerazione). In seguito la centrale viene rimunerata al prezzo di mercato per il periodo nel quale le esigenze non sono soddisfatte. Art. 3i quinquies Estinzione anticipata del diritto alla rimunerazione Il produttore, che è stato escluso dalla RIC per mancato rispetto delle esigenze minime, nel notificare nuovamente il proprio impianto con la garanzia del rispetto durevole delle esigenze minime, non può esigere che la durata della rimunerazione cominci a decorrere nuovamente dall'inizio (art. 3d cpv. 3 OEn). La durata della rimunerazione continua a decorrere dalla messa in esercizio iniziale. Cpv. 1 lett.a Esempio 1 (mancato rispetto delle esigenze energetiche minime): negli anni civili 2010, 2011 e 2012 un impianto a biomassa non ha rispettato le esigenze energetiche minime e pertanto è stato rimunerato al prezzo di mercato a partire dal 1 gennaio Il diritto alla RIC si estingue quindi a partire dal 1 gennaio 2013 e sempre da tale data Swissgrid revoca la decisione. Esempio 2 (mancato rispetto delle esigenze ecologiche minime): negli anni civili 2010, 2011 e 2012, in certi periodi un impianto a biomassa non ha rispettato le esigenze ecologiche minime. Per i periodi di valutazione successivi l impianto è stato quindi remunerato al prezzo di mercato: nel secondo trimestre 2010, nel primo e nel terzo trimestre 2011 e nel quarto trimestre L impianto è stato pertanto rimunerato al prezzo di mercato in almeno un periodo di valutazione per tre anni civili consecutivi. Il diritto alla RIC si estingue quindi anticipatamente dal 1 gennaio 2013 e, sempre a partire da tale data Swissgrid, revoca la decisione. Cpv. 1 lett.b Se il produttore ha ottenuto un termine secondo l art. 3i ter cpv. 4 OEn per l adempimento delle esigenze minime e se non riesce a rispettarle anche dopo un anno dalla scadenza di questo termine, il diritto alla rimunerazione si estingue anticipatamente. 15

16 Cpv. 1 lett.c Gli impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole devono rispettare le esigenze di cui all art. 3a cpv. 1 lett. b (almeno una produzione equivalente dopo deduzione delle eventuali limitazioni determinate dalle condizioni imposte dalle autorità) e al cpv. 2 OEn (aumento della produzione o coefficiente di sfruttamento elettrico secondo le appendici OEn) per almeno due dei primi quattro anni civili, altrimenti il diritto alla rimunerazione si estingue anticipatamente. Esempio: una piccola centrale idroelettrica, ampliata o rinnovata in misura considerevole e che nel primo, terzo e quarto anno (vale a dire durante più di due anni) dopo la messa in esercizio non adempie le esigenze relative alla produzione di elettricità, non ha più diritto alla rimunerazione. Se invece le esigenze summenzionate sono rispettate nel primo e nel terzo anno, il diritto alla rimunerazione rimane valido. Poiché le disposizioni di cui all art. 3i quater OEn si applicano anche a partire dalla messa in esercizio, la RIC non viene versata nel secondo e nel quarto anno nei quali le esigenze non sono state rispettate. Art. 3i sexies Modifiche successive alla messa in esercizio Dal 1 ottobre 2011 gli impianti già produttivi e che ricevono già la RIC possono essere ampliati e rimanere nel sistema RIC. Essi sottostanno tuttavia a un obbligo di notifica (art. 3i sexies cpv. 1 OEn) e devono essere nuovamente registrati (per la garanzia di origine, il gruppo di bilancio per le energie rinnovabili e la gestione del tetto di spesa). L art. 3i sexies cpv. 2 OEn disciplina la rimunerazione in caso di ampliamento/rinnovo di impianti che sono già in esercizio: la base di calcolo è, a seconda della tecnologia, la potenza o la produzione totale. Per le piccole centrali idroelettriche, l energia eolica, la biomassa e la geotermia vale il seguente principio: il nuovo tasso di rimunerazione è fissato in base alla nuova potenza o produzione totale e ai tassi di rimunerazione validi al momento della prima messa in esercizio. Esempio in cifre biomassa: ampliamento di un impianto agricolo a biogas da 120 kw a 200 kw. Ipotesi: impianto esistente: potenza elettrica installata: 120 KW; produzione annua di elettricità: kwh; quindi potenza equivalente: 91,3 kw tasso di rimunerazione applicato finora: 43,7 cent./kwh impianto dopo l'ampliamento: potenza elettrica installata: 200 kw; produzione di elettricità annua: kwh; quindi potenza equivalente: 159,8 kw nuovo tasso di rimunerazione: 40,3 cent./kwh I parametri per il calcolo del tasso di rimunerazione sono gli stessi applicati per la prima notifica dell'impianto esistente. Per quanto concerne gli impianti fotovoltaici, il tasso di rimunerazione è il prodotto di un calcolo misto tra il tasso valido per la parte vecchia dell'impianto e il tasso attuale per la 16

17 parte nuova dell'impianto, proporzionalmente alla potenza precedente e attuale. Tuttavia la durata della rimunerazione non inizia a decorrere di bel nuovo. Esempio in cifre relativo al tasso di rimunerazione misto impianti fotovoltaici: impianto ampliato da 10 kw a 15 kw: Ipotesi: un vecchio impianto con potenza di 10 MW beneficiario finora di una rimunerazione pari a 75 cent./kwh un nuovo impianto realizzato oggi con potenza pari a 5 kw ha diritto a una rimunerazione di 48,3 cent./kwh Calcolo del tasso di rimunerazione misto per il nuovo impianto fotovoltaico con potenza ampliata a 15 kw: 10 [kw] * 75 [cent./kwh] + 5 [kw] * 48,3 [cent./kwh] = 66,1 [cent./kwh] 10 [kw] + 5 [kw] Quando è raggiunta la soglia degli investimenti per rinnovi/ampliamenti secondo l'art. 3a OEn, il cpv. 4 consente di optare o per il cpv. 2 (adeguamento della rimunerazione, ma nessuna proroga della sua durata anche per la parte nuova) o per una nuova notifica (nuova decorrenza della durata della rimunerazione, lista d'attesa). Caso a): vantaggio: nessuna lista d'attesa, svantaggio; nessuna proroga Caso b): vantaggio: nuova decorrenza della durata della rimunerazione, svantaggio: rischio lista d'attesa e nuovo tasso di rimunerazione eventualmente più basso per la parte "vecchia" dell'impianto. Art. 3i septies Nuova notifica L'art. 3i septies disciplina nel dettaglio le nuove modalità di notifica secondo le opzioni illustrate nell'art. 3i sexies OEn. La base di calcolo della rimunerazione è, a seconda della tecnologia impiegata, la nuova potenza o la nuova produzione totale. I tassi e la durata della rimunerazione si riferiscono all'anno della messa in esercizio dell'ampliamento. Se vi è una lista d'attesa, il progetto notificato relativo al rinnovo/ampliamento viene iscritto in tale lista e, durante il suo periodo di permanenza, la rimunerazione è calcolata secondo l'art. 3i sexies cpv. 2 OEn; la durata di rimunerazione continua a riferirsi alla prima messa in esercizio. Solo dopo aver ricevuto una decisione positiva, l'impianto ottiene la rimunerazione secondo l'art. 3i septies cpv. 1 OEn. 17

18 Sezione 3: Supplemento secondo l'articolo 15b della legge Art. 3j Entità, nuova fissazione e riscossione Cpv. 1 Secondo la legge, il supplemento serve a: finanziare i costi degli impianti RIC non coperti dal prezzo di mercato; finanziare i costi dei bandi di gara (cfr. finanziare eventuali perdite da fideiussioni per impianti geotermici; indennizzare il concessionario di progetti per la protezione e l'utilizzo delle acque secondo l'art. 15a bis LEne. Art. 3r Valutazione L'art. 3r OEn non solo autorizza l'ufe a valutare e a pubblicare i dati RIC (anche quelli della notifica e della banca dati sulla garanzia d'origine), ma gli conferisce anche il relativo incarico. La maggior parte delle valutazioni dell'ufe e di Swissgrid sono effettuate sulla base di categorie, ad esempio numero di impianti RIC per tecnologia e Cantone o gestori. Si può così valutare come sono distribuiti gli impianti tra privati, aziende di distribuzione dell'energia elettrica, agricoltura, ecc. Anche l'ammontare della rimunerazione e l'ubicazione dell'impianto sono tuttavia elementi interessanti se rapportati ai singoli beneficiari della RIC. Una volta valutati, i dati vengono pubblicati. Nel caso di quelli suddivisi per categorie, la pubblicazione avviene in maniera generale, mentre nel caso dell'ammontare della rimunerazione e dell'ubicazione dell'impianto, i dati creano trasparenza per i singoli produttori RIC. Gli impianti che si trovano in lista d'attesa non sono invece pubblicati. Art. 3s Informazioni A complemento dei dati pubblicati secondo l'art. 3r OEn e nel rispetto della protezione dei dati, l'art. 3s disciplina le informazioni in base a richieste individuali, ad esempio da parte di Cantoni, associazioni ambientaliste, giornalisti, progettisti, ecc. L'articolo enuncia il principio dell'applicazione delle norme sulla trasparenza e la protezione dei dati. Per i progetti in lista d'attesa non è chiaro se saranno effettivamente realizzati. Pertanto, di norma, non esiste un interesse (pubblico) preponderante che giustifichi la pubblicazione dei relativi dati. Per le informazioni di cui all'art. 3r cpv. 3-5 OEn vale quanto segue: le richieste devono essere presentate all'ufe per iscritto. In linea di massima, il rilascio di informazioni è soggetto a un emolumento, salvo se l'onere amministrativo è esiguo. I Cantoni pagano un emolumento solo se l'onere è elevato. 18

19 Capitolo 2b: Uscita dal modello previsto dall articolo 7a della legge Art. 6 (Switching) Occorre garantire una certa flessibilità nel passaggio dal "sistema RIC" al "libero marcato". Chi è a beneficio della RIC non è tenuto a rimanervi per tutta la durata della rimunerazione (10 o 20 anni), ma deve poter passare al libero mercato, ad esempio in presenza di una buona offerta. L'art. 6 OEn disciplina le modalità relative a questo "switching", in particolare le scadenze da rispettare. Esso disciplina inoltre il rientro nel modello secondo l'art. 7a LEne per quegli impianti che erano a beneficio della RIC, sono usciti dal sistema, hanno venduto la loro produzione sul libero mercato secondo l'art. 7b LEne e ora desiderano rientrare nel sistema RIC. Se vi è una lista d'attesa, il progetto viene iscritto come nuova notifica e non ha diritto di precedenza sugli altri. Cpv. 1 Cpv. 2 Cpv. 2-4 Cpv. 5 I produttori che desiderano uscire dalla RIC devono chiedere il ritiro del proprio impianto entro il 30 novembre al Gruppo di bilancio energie rinnovabili. Dopo essere uscito dalla RIC, un impianto può essere nuovamente notificato a Swissgrid mediante apposito formulario recante la menzione "rientro" (per le relative condizioni, cfr. art. 6 cpv. 3). Poiché il passaggio comporta un notevole onere di lavoro soprattutto da parte del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili e per Swissgrid, esso può avvenire solamente alla fine di ogni anno civile. Le scadenze per il passaggio (rientro oppure uscita) devono assolutamente essere rispettate: 30 settembre per l'entrata, l'anno successivo, nel sistema RIC e il 30 novembre per l'uscita, sempre l'anno successivo, dal sistema RIC. Le pertinenti disposizioni dell'articolo7a capoverso 2 LEne e le disposizioni dell'oen e delle sue appendici valgono anche per gli impianti che passano al sistema RIC solamente dopo diversi anni d'esercizio. Sia per l'importo della rimunerazione che per la durata della stessa vale, come anno di riferimento, l'anno di messa in esercizio dell'impianto. Tuttavia, per gli impianti che passano al modello dell'immissione in un anno successivo all'anno di messa in esercizio, la rimunerazione viene pagata solamente per il periodo restante. Lo stesso vale per gli impianti che passano dalla lista d attesa alla RIC in un periodo successivo all anno di messa in esercizio. 19

20 Capitolo 5: Art. 22 Esecuzione e analisi d'efficacia Controlli successivi e provvedimenti Il cpv. 2 autorizza l'ufe a disporre controlli e verifiche degli impianti RIC. Capitolo 6: Art. 28 Disposizioni penali Disposizioni penali È punito chiunque, intenzionalmente o per negligenza, nell ambito della procedura di notifica e di decisione, fornisce in modo inesatto o incompleto indicazioni essenziali per la valutazione del progetto (art. 28 lett.f OEn). In caso di atto intenzionale, si rischia la detenzione o una multa fino a franchi. 20

21 Altre disposizioni: Misurazioni: Quantità prodotta Per il calcolo della rimunerazione è determinante la quantità di energia elettrica (produzione netta) rilevata al punto di misurazione (punto di immissione), conformemente all art. 4 cpv. 1 dell ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell origine dell elettricità 11. La misurazione avviene in base al Metering Code dell AES (cfr. grafico qui di seguito). Il consumo di elettricità proprio dell impianto (alimentazione ausiliaria) comprende tutte le unità di consumo necessarie dal punto di vista tecnico per un esercizio dell impianto conforme alla legge, come ad esempio, pompe, miscelatori, impianti trasportatori e ventilatori nonché dispositivi di comando, illuminazione, ecc. Fonte: AES (con adeguamenti dell UFE) 11 RS

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