Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Comunicazione dati Sistema Tessera Sanitaria La disciplina prevista Categoria: Professionisti Sottocategoria: Adempimenti L art. 1 del D.Lgs 175/2014 prevede che a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c- bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere accettata o modificata. La dichiarazione precompilata è resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell'agenzia delle entrate o, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un centro di assistenza fiscale di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f), del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o un iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale. 1

2 Premessa Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, all art. 3 comma 3 del D.lgs 175/2014 è stabilito che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, inviano al Sistema tessera sanitaria, secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo dell'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 ad esclusione di quelle gia' previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell'agenzia delle entrate. Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati, sono resi disponibili sul sito internet del Sistema tessera sanitaria. Il D.M. del Mef e il provvedimento dell Agenzia delle Entrate datati 31 luglio 2015 hanno indicato le specifiche tecniche e le modalità' operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria. Sul portale Sistema Tessera Sanitaria sono approfondite le istruzioni operative con apposite guide disponibili seguendo il seguente percorso web Home - Sistema TS informa Spese Sanitarie. Soggetti obbligati alla comunicazione Le strutture sanitarie e i medici dovranno trasmettere in via telematica al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie entro il prossimo 9 febbraio (la scadenza originaria del 31 gennaio è stata prorogata). Più precisamente, l art. 3, co.3, del D.Lgs. n. 175/2014 individua le seguenti categorie di soggetti tenuti all invio dei dati al sistema tessera sanitaria: le aziende sanitarie locali; le aziende ospedaliere; gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; i policlinici universitari; le farmacie, pubbliche e private; i presidi di specialistica ambulatoriale; le strutture per l erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa; gli altri presidi e strutture accreditati per l erogazione dei servizi sanitari; gli iscritti all Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri. 2

3 La Legge di Stabilità 2016 ha previsto che i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1º gennaio 2016 saranno inviate al Sistema tessera sanitaria anche da parte delle strutture autorizzate per l erogazione dei servizi sanitari e non accreditate. Queste ultime, pertanto, non saranno tenute ad alcun invio quest anno. Si riporta, di seguito, una tabella indicante i soggetti tenuti all invio dei dati sanitari Professionista Dentista Medico che svolge solo attività intramoenia Studio associato Studio costituito come SRL Medico (o odontoiatra) che beneficia del regime dei minimi Psicologi Fisioterapista Medico ortopedico È tenuto all invio dei dati sanitari? / Note È espressamente richiamato tra i soggetti tenuti all invio dei dati, essendo iscritto all albo dei medici odontoiatri. Tutti gli adempimenti saranno a carico dell azienda ospedaliera/asl. L obbligo di trasmissione è in capo al medico che è stato indicato come rappresentante nel modello AA7/10 inviato all Agenzia delle entrate. L obbligo scatterà dall anno prossimo (è questo quanto chiarito dal Fnomceo nelle sue FAQ Comunicazione n.1/2016). Nessuna esclusione è prevista in funzione del regime contabile adottato. Non sono iscritti all ordine dei medici/odontoiatri, essendo iscritti ad un loro ordine. Le spese sostenute sono comunque detraibili, ma dovranno essere aggiunte dal contribuente. Solo se accreditati al Sistema Sanitario. Indipendentemente dall attività svolta, essendo iscritto all albo dei medici/odontoiatri, è comunque obbligato all invio 3

4 Logopedisti Biologo nutrizionista Medico specializzato nell attività di dietista Infermieri Farmacia Parafarmacia Medico di base che ha emesso fatture esclusivamente a fronte del rilascio di certificati medici Medico veterinario Medico sportivo Allergologo Laboratori analisi strutture accreditate Altre strutture accreditate per l erogazione dei servizi sanitari (ambulatori assistenza specialistica, ambulatori dialisi, ambulatori specialistici chirurgici, strutture residenziali psichiatriche, ecc.). Strutture sanitarie non accreditate / dei dati. Solo se accreditati al Sistema Sanitario Non sono iscritti all albo dei medici/odontoiatri. Indipendentemente dall attività svolta, essendo iscritto all albo dei medici è tenuto alla trasmissione dei dati sanitari. Non sono iscritti all albo dei medici/odontoiatri. È tra i soggetti espressamene ricompresi nell ambito applicativo della norma. Non rientra tra le attività espressamente indicate dalla normativa Il Decreto 30 luglio 2015 individua, tra le prestazioni da comunicare, anche le certificazioni. Sarà pertanto necessario trasmettere i dati in oggetto. Non sono iscritti all albo dei medici/odontoiatri. In quanto iscritto all albo dei medici. In quanto iscritto all albo dei medici. Rientrano tra le struttura sanitarie accreditate. La norma richiama espressamente le strutture sanitarie accreditate tra i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati. La norma indica, tra i soggetti obbligati, soltanto le strutture accreditate (almeno per quest anno). 4

5 Spese da indicare Farmacie pubbliche e private - Per ogni scontrino, fattura ovvero ricevuta emessa da ogni farmacia, pubblica o privata, a seguito della presentazione da parte dell'assistito della Tessera Sanitaria, devono essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti tipologie di prestazioni sanitarie: Ticket (Quota fissa e/o differenza con generico) Acquisto o affitto di protesi sanitarie; Acquisto di medicinali; Spese riguardanti l'acquisto o l'affitto di dispositivi medici CE (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna); Altre spese sanitarie detraibili (es. test per glicemia, colesterolo e trigliceridi, misurazione con modalita' non invasiva della pressione arteriosa ecc); Altre spese sanitarie sostenute dagli assistiti, non comprese nell'elenco precedente. Le spese relative ai farmaci da banco non saranno presenti nel 730 precompilato; era una conseguenza del tutto prevedibile visto che fino ad Agosto 2015 gli stessi farmacisti avevano l obbligo di cancellazione dei dati contenuti negli scontrini parlanti ; di conseguenza saranno invece indicati nel 730 precompilato le spese per farmaci collegate alla ricetta rilasciata dal medico. Strutture sanitarie pubbliche e private accreditate per l'erogazione dei servizi sanitari del SSN e dei SASN Per ogni fattura ovvero ricevuta emessa da ogni struttura specialistica pubblica o privata, devono essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti tipologie di prestazioni sanitarie: Ticket (Franchigia e/o Quota fissa, Pronto soccorso e Accesso diretto); Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica; Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; Analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; Intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero; Protesica e integrativa (extra farmacia e strutture accreditate); Prestazioni chirurgiche, esclusi gli interventi di chirurgia estetica deturpanti; Ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze, al netto delle 5

6 spese relative ai comfort; Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica; Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; Cure termali, previa prescrizione medica; Altre spese sostenute dagli assistiti, non comprese nell'elenco precedente. Medici chirurghi e Odontoiatri- Per ogni fattura ovvero ricevuta emessa da ogni medico iscritto all'ordine, a seguito della presentazione della Tessera Sanitaria, devono essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti tipologie di prestazioni sanitarie: Spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale esclusi gli interventi di chirurgia estetica. Visite mediche generiche e specialistiche o prestazioni diagnostiche e strumentali. Prestazioni chirurgiche ad esclusione della chirurgia estetica. Interventi di chirurgia estetica ambulatoriali o ospedalieri. Certificazioni mediche. Altre spese sostenute dagli assistiti, non comprese nell'elenco precedente. Accreditamento al Sistema Tessera Sanitaria I medici e odontoiatri iscritti all Ordine dei Medici, se non ancora in possesso delle credenziali necessarie all adempimento o al conferimento della delega a un professionista quale Commercialista, Tributarista o CAF possono ottenerle: 1. recandosi personalmente alla sede provinciale dell Ordine dei Medici di propria competenza; 2. accedendo al sito del sistema TS tramite la propria TS- CNS; 3. ovvero in via alternativa, registrandosi al sito (area Riservata Accreditamento medici) con una specifica modalità di riconoscimento basata su una serie di controlli quali : presenza del nominativo e corrispondenza dei dati forniti dall Ordine dei Medici, corrispondenza dei dati della tessera sanitaria in corso di validità, verifica della corrispondenza dell indirizzo di posta certificata (PEC), inserimento di un codice captcha per prevenire l uso di processi automatici. 6

7 Qualora non si ricorda se l indirizzo PEC era stato in precedenza comunicato all Ordine provinciale è possibile accedere al sito all indirizzo inserendo il proprio codice fiscale; se la stessa è stata comunicato all ordine provinciale risulterà dal sito. A seguito dell esito positivo delle verifiche effettuate dal sistema TS, l applicazione procede ad generare le credenziali al medico ed invia via PEC, alla casella indicata, le chiavi di accesso al sistema TS. Di seguito sarà possibile accedere al sistema Ts tramite l Area Riservata cliccando poi sul link Accesso con credenziali e inserendo il codice identificativo personale (coincidente con il codice fiscale) e una password. Al primo accesso la password risulterà scaduta e dovrà essere cambiata. A seguito della modifica della password, il medico sarà obbligato ad inserire 2 domande di sicurezza al fine di un eventuale ripristino autonomo della password prima che si raggiunga il numero massimo di otto tentativi errati Effettuato l accesso, il medico potrà completare la procedura stampando il PDF con il proprio pincode. Non è necessario provvedere nuovamente all accreditamento qualora già si fosse in possesso delle credenziali per l accesso al sistema TS già rilasciate per la ricetta elettronica o certificati di malattia elettronici. Fanno eccezione i medici e le strutture sanitarie situate in Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Emilia per le quali sono previste procedure leggermente diverse. Comunicazione dati diretta o tramite professionista delegato Ai fini della comunicazione dei dati sulle spese sanitarie, da effettuare entro il 1 febbraio 2016, il medico o la struttura sanitaria accreditata al sistema T.S. può provvedere direttamente o affidarsi a un professionista competente in materia fiscale quale un commercialista, tributarista o CAF. Qualora i soggetti obbligati alla comunicazione decidessero di effettuare la trasmissione dei dati senza l ausilio del professionista è necessario seguire una precisa procedura; Per la di trasmissione dei dati di spesa sanitaria (Cfr. DM 31/7/2015 capitolo 4.4) i medici possono utilizzare: un apposita applicazione web resa disponibile dal sistema TS, 7

8 disponibile sul sito per l inserimento dei dati di ogni singolo documento fiscale comprensivo delle voci di spesa; il proprio sistema software, opportunamente integrato a cura del fornitore del software medesimo con le funzionalità necessarie per dialogare via web services seguendo le specifiche tecniche pubblicate sul sito Sistema TS, in due diverse modalità. sincrono di trasmissione del singolo documento fiscale con le relative voci di spesa (ogni invocazione del servizio invia un singolo documento fiscale); asincrono di trasmissione di un file contenente un insieme di documenti fiscali con le relative voci di spesa. Ogni trasmissione produce da parte del Sistema TS l emissione di un numero di protocollo che viene restituito come attestazione dell invio e che costituisce la chiave di ricerca per individuare la trasmissione. (Cfr. D.M. 31/7/2015 capitolo 4.5) DATI DA INDICARE NEL STEMA codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso; codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto di cui all articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014; data del documento fiscale che attesta la spesa; tipologia della spesa; importo della spesa o del rimborso; data del rimborso. L esito dell invio è reso disponibile al medico sotto forma di file.pdf e, nel caso di segnalazione o errori, anche sotto forma di file.csv con l elenco analitico di tutti i codici di errore riscontrati. Accedendo al sito di Sistema TS, il medico ha a disposizione la funzione di Gestione del documento di spesa, con cui può effettuare l inserimento, la 8

9 cancellazione o la variazione di un documento fiscale (ricevuta/fattura), recante i dati della spesa sanitaria sostenuta dal cittadino a fronte dell erogazione della prestazione specialistica. In tale sezione il medico può visualizzare l elenco dei documenti fiscali inseriti e procedere eventualmente alla loro modifica. Qualora invece il soggetto obbligato alla comunicazione decidesse di delegare un professionista è necessario provvedere tramite il portale Sistema Tessera sanitaria all assegnazione di una delega a favore dello stesso. Per conferire la delega il medico deve collegarsi alla sua area riservata di Sistema TS attraverso le credenziali in suo possesso e con un apposita funzione di Gestione deleghe indicare la scelta del soggetto terzo. Tale scelta deve essere corredata di alcune informazioni relative al soggetto terzo individuato. In particolare il Sistema TS verificherà che: il soggetto indicato disponga di una abilitazione valida come intermediario fiscale (soggetto abilitato ad Entratel); esista una corretta corrispondenza tra indirizzo PEC del soggetto terzo così come fornito dal medico e il relativo codice fiscale indicato. In caso di riscontro positivo il Sistema TS invia all indirizzo di posta certificata del soggetto terzo un link per il perfezionamento del processo di delega. In tale fase, il soggetto terzo in qualità di delegato, nell accettare la delega garantisce il rispetto degli standard previsti dall art. 3, comma 3 del D. Lgs. 175/2014 e riceve automaticamente dal sistema TS la notifica di abilitazione alla trasmissione dei dati di spesa sanitaria per conto del medico (delegante). Il sistema TS a fronte dl perfezionamento del procedimento inoltra la notifica di abilitazione alla RGS (Ragioneria Generale dello Stato) e al medico delegante. Anche in caso di delega il medico rimane responsabile dei dati trasmessi. Sanzioni previste L art 3 comma 5- bis del Decreto Legislativo 175/2014 e s.m. dispone che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al comma 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga di quanto previsto dall art.12 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n 472, con un massimo di euro Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero in caso di segnalazione da parte dell Agenzia stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro. 9

10 Il comma 5 ter dell art. 3 del D.Lgs 175/2014 inserito dal comma 949 della Legge di stabilità 2016 prevede che per le trasmissioni da effettuare nell anno 2015, relative all anno 2014, e comunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione all Agenzia delle entrate dei dati e delle certificazioni uniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si fa luogo all applicazione delle sanzioni di cui al comma 5-bis del presente articolo, all articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, all articolo 4, comma 6-quinquies, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l errore non determina un indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata di cui all articolo 1. È opportuno evidenziare nuovamente come la scadenza originaria del 31 gennaio 2016, è stata posticipata al 9 febbraio. Opposizione alla comunicazione dei dati da parte del contribuente Il contribuente, come previsto dall art. 3 del D.M. datato 31 luglio 2015 può comunicare la sua opposizione a rendere disponibile i dati ai fini del 730 precompilato. I motivi di tale opposizione possono essere svariati, il caso più lampante ci riconduce comunque a ragioni di riservatezza che un soggetto a carico di un altro, ad esempio coniuge a carico, potrebbe rivendicare. Ciascun assistito può dunque esercitare la propria opposizione a rendere disponibili i dati all Agenzia delle Entrate. Se l assistito è un familiare a carico, i dati relativi alle spese e ai rimborsi per i quali ha esercitato l opposizione non sono visualizzabili dai soggetti di cui risulta a carico, né nell elenco delle informazioni attinenti la dichiarazione precompilata né nella consultazione dei dati di dettaglio. Ai fini della comunicazione dell opposizione possiamo individuare procedure differenti a seconda se si tratta di spese e rimborsi relativi al 2015 o al OPPOZIONE ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI SPESE E RIMBOR 2015 SPESE E RIMBOR

11 Spese sostenute nel 2015 L assistito, che abbia compiuto sedici anni, o in caso contrario tramite rappresentante o tutore, con riferimento alla spese del 2015, può manifestare la sua opposizione a rendere disponibili i dati all Agenzia comunicando oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, gli altri dati anagrafici presenti nel modello disponibile sul sito dell Agenzia, oltre al numero di identificazione presente sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza. L opposizione comporta la cancellazione dei dati relativi alle spese e ai rimborsi indicati. Ai fini della comunicazione l assistito può: inviare una all indirizzo di posta elettronica opposizioneutilizzospesesanitarie@agenzieentrate.it; telefonare al Centro di assistenza multicanale dell Agenzia ai numeri (da cellulare) (dall estero) recarsi di persona e consegnare il modello disponibile sul sito direttamente all ufficio territoriale dell Agenzia. Nei primi due casi l opposizione può avvenire in forma libera, indicando però gli stessi dati da riportare nel modello originale disponibile sul sito, anche non allegando la copia del documento d identità ma riportando il tipo, il numero e la scadenza dello stesso. Tale opposizione poteva essere comunicata entro il 31gennaio Opposizione via web -Sempre in relazione alle spese o ai rimborsi relativi al 2015, dal 10 febbraio al 9 Marzo 2016 successivo al periodo di imposta di riferimento, l assistito può più semplicemente, ai fini della comunicazione dell opposizione, accedere all area autenticata del sito web dedicato al Sistema Tessera Sanitaria, con l utilizzo della tessere sanitaria o attraverso l uso delle credenziali Fiscoonline, consultare l elenco delle spese e selezionare le singole voci per le quali esercita l opposizione. Chi vorrà esprimere il rifiuto all uso dei propri dati sanitari potrà farlo a partire dal 10 febbraio (e fino al 9 marzo) attraverso il sito del Sistema tessera sanitaria / Chi invece preferisse comunicare questa opzione direttamente all Agenzia potrà farlo fino al 31 gennaio con le modalità sopra descritte. 11

12 Comunicazione dell opposizione in via diretta diretta all Agenzia delle Entrate Opposizione via Web Entro il 31 gennaio Dal 10 Febbraio fino al 9 Marzo Spese sostenute nel 2016 Con riferimento alle spese relative al 2016 l opposizione può essere espressa invece: in caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette il documento il proprio codice fiscale; negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l annotazione dell opposizione sul documento fiscale., l informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/ struttura sanitaria. La comunicazione dell opposizione, indipendente dalle modalità adottate, non impedisce di beneficiare delle detrazioni previste per tali oneri in fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata. - Riproduzione riservata - 12

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