VERIFICA DELL IDONEITA TECNICO PROFESSIONALE
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- Arianna Conti
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1 VERIFICA DELL IDONEITA TECNICO PROFESSIONALE
2 DEFINIZIONI art. 89 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità ibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare Art. 29 D.Lgs. 276/2003 Interpello MLPS n.77/2009
3 DEFINIZIONI art. 89 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. IMPRESA AFFIDATARIA: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell esecuzione dell opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici t i o di lavoratori autonomi. Nl Nel caso in cui titl titolare dl del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l impresa affidataria è l impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione; IMPRESA ESECUTRICE: impresa che esegue un opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;
4 DEFINIZIONI art.89 COMMITTENTE: il soggetto per conto del quale l intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell appalto; RESPONSABILE DEI LAVORI: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento (RUP);
5 Articolo 93 - Responsabilità dei committenti ti e dei responsabili dei lavori - Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all adempimento degli obblighi limitatamente all incarico conferito al responsabile dei lavori. - La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e).
6 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori - Articolo 90 - Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all articolo 15, in particolare - al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; - all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro Per i lavori pubblici l attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.
7 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori - Articolo 90 - il committente/rl - designa il coordinatore per la progettazione. - designa il coordinatore per l esecuzione dei lavori -comunica alle imprese affidatarie, i alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi il nominativo del/i coordinatore/i
8 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori - Articolo 90 - Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell opera, prende in considerazione i documenti di cui all articolo 91, comma 1, lettere a) e b). PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO & Fascicolo adattato alle caratteristiche dell opera TRASMISSIONE del PSC a tutte le imprese invitate a presentare le offerte Art. 101 c.1
9 Il committente/rl anche nel caso di affidamento dei lavori ad un unica impresa o ad un lavoratore autonomo chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell organico medio annuo (DOMA), distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni i i sindacali comparativamente t più rappresentative, ti applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
10 Responsabilità solidale In caso di appalto di opere e di servizi i il committente t imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l appaltatore, lt t nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell appalto, lt a corrispondere ai lavoratori i trattamenti tt ti retributivi e previdenziali dovuti
11 Il committente/rl prima dell inizio dei lavori trasmette all Amministrazione concedente - Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) - Dichiarazione attestante l avvenuta verifica del DOMA E ITP
12 Il committente/rl prima dell inizio dei lavori trasmette - all Azienda Unità Sanitaria Locale - alla Direzione Provinciale del Lavoro LA NOTIFICA PRELIMINARE - all Amministrazione concedente COPIA DELLA NOTIFICA PRELIMINARE In Lombardia la trasmissione all Asl e alla DPL è telematica
13 In assenza del Piano di Sicurezza e di Coordinamento Fascicolo del fabbricato Notifica preliminare Documento Unico di Regolarità Contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi è sospesa l efficacia del titolo abilitativo L organo di vigilanza comunica l inadempienza all amministrazione concedente.
14 Il committente/rl anche nel caso di affidamento dei lavori ad un unica impresa o ad un lavoratore autonomo: verifica l Idoneità Tecnico-Professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall ALLEGATO XVII;
15 Obblighi del datore di lavoro dell impresa affidataria -Articolo Il datore di lavoro dell impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. - Il datore di lavoro dell impresa affidataria deve, inoltre: a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l esecuzione.
16 Obblighi del datore di lavoro dell impresa affidataria - Articolo 97 - In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza. - Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.
17 Obblighi del datore di lavoro dell impresa affidataria i -Articolo 97 - Gli obblighi derivanti dall articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell impresa affidataria. Per la verifica dell idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all ALLEGATO XVII. Tessera di riconoscimento l imprenditore committente risponde in solido con l appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente d dall appaltatore lt t o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell INAIL
18 ART. 96 C.2 L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'art. 17 comma 1, lettera a) Val. Rischi/ DVR all art. 26, commi 1, lettera b) Ddl fornisce ai sub info su rischi esistenti all art. 26, commi 2 all art. 26, commi 3 all art. 26, commi 5 all art. 29, comma 3 DUVRI Rielaborazione DVR Cooperazione e coordinamento Costi sicurezza
19 In edilizia: allegato XVII IMPRESE a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto b) documento di valutazione dei rischi di cui all articolo articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all articolo 29, comma 5, del presente Decreto Legislativo c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all articolo 14 del presente Decreto Legislativo
20 Subappalti a cascata Nel caso in cui le imprese o i lavoratori autonomi facciano poi ricorso ad altre imprese o lavoratori autonomi ai quali trasferiscono parte o tutti i lavori avuti in appalto le imprese o i lavoratori autonomi appaltanti assumono nei confronti delle ditte subappaltatrici la veste di SUBCOMMITTENTI e quindi a loro carico sorgono, ai sensi del comma 3 dell Allegato XVII, gli stessi obblighi posti a carico del committente ed in particolare quello di verificare la idoneità tecnico professionale delle ditte subappaltatrici e con le stesse modalità di cui al medesimo Allegato XVII.
21 Art CODICE CIVILE Subappalto L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente.
22 In edilizia: allegato XVII LAVORATORI AUTONOMI a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente Decreto Legislativo e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
23 Nota del Ministero del Lavoro in risposta alla verifica dell idoneità tecnico professionale delle imprese ex art. 26 L obbligo per il datore di lavoro di valutare l idoneità allo svolgimento della attività commissionata dell impresa appaltatrice, corrisponde al principio generale in forza del quale ogni datore di lavoro è tenuto ad adottare ogni misura idonea a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei propri lavoratori art.2087 C.C. C tra le quali ovviamente rientra la scelta di imprese e lavoratori in grado di svolgere in sicurezza attività nei luoghi di lavoro di pertinenza del committente VERIFICA NON SOLO FORMALE MA SERIA E SOSTANZIALE
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