Delibera CROAS Emilia-Romagna n. 454 del 19/12/2014 (aggiornamento con le modifiche apportate in seduta di Consiglio del 16/02/2015)

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1 REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA ISTITUITA DALL'ORDINE REGIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELL'EMILIA ROMAGNA E PROCEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI Delibera CROAS Emilia-Romagna n. 454 del 19/12/2014 (aggiornamento con le modifiche apportate in seduta di Consiglio del 16/02/2015) Art. 1 Ambito di applicazione Il presente regolamento, come previsto dal punto 1 dell'art. 15 del Regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali approvato dal Consiglio Nazionale dell'ordine degli Assistenti Sociali nella seduta del 10 gennaio 2014 Delibera 01/2014 disciplina: il funzionamento della Commissione per l'autorizzaizone della formazione continua previsto dal comma 5 dell'art. 8 del suddetto Regolamento e istituita dal CROAS Emilia-Romagna il procedimento di attribuzione dei crediti formativi Art. 2 Competenze della Commissione per l'autorizzazione della FC 1. Attività istruttoria per la valutazione e pertinenza delle richieste di accordi in cooperazione o convenzione; 2. Attività istruttorie e valutazione per l'attribuzione dei creditidi pareri agli eventi formativi che si svolgono nel territorio regionale; 3. Attività istruttoria e valutazione per l'attribuzione dei crediti agli eventi o attività ex post ; 4. Attività istruttoria ed espressione di pareri sulle richieste di esonero dalla formazione continua, da accordare agli iscritti; 5. Verifica dell'adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti. Art. 3 Composizione e durata della Commissione per l'autorizzazione della FC 1. Il Consiglio dell'ordine definisce il numero dei membri della Commissione per l'autorizzazione della FC, per un minimo di tre, scelti tra i Consiglieri dell'ordine. 2. I componenti della Commissione per l'autorizzazione della FC hanno l'obbligo di astenersi dalla valutazione qualora sussista un conflitto di interesse, ovvero qualora il membro della Commissione sia coinvolto nella realizzazione dell'evento da accreditare o sia il soggetto cui sono accreditate le attività formative. Art. 4 Insediamento della Commissione La nomina dei componenti della Commissione per l'autorizzazione della FC è deliberata in Consiglio. Nella prima riunione della Commissione si procede alla nomina del Referente Della Commissione e del Segretario.

2 Art. 5 Riunioni della Commissione Formazione Continua 1. La Commissione si riunisce presso la sede dell'ordine, previa convocazione scritta, su indicazione del Referente della Commissione con l'indicazione dei punti all'ordine del Giorno, inoltrata dalla Segreteria. 2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. 3. Il verbale è redatto a cura del Segretario che lo inoltra alla Segreteria e ai componenti della Commissione. La trasmissione del verbale agli altri consiglieri è a cura della Segreteria. Art. 6 Accoglimento richieste accreditamento eventi formativi 1. Ai sensi dell'art. 7 del DPR 137/2012 possono richiedere l'accreditamento degli eventi solo le associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti, le Agenzie Formative, gli Enti Pubblici e Privati che sono stati autorizzati o accreditati dal CNOAS, previo parere vincolante del Ministero della Giustizia ed iscritti al Registro di Agenzie Formative tenuto presso il CNOAS, come specificato dall'art. 6 del Regolamento FC. 2. Potranno altresi' essere attribuiti crediti formativi per eventi realizzati da soggetti pubblici o privati che hanno stipulato una convenzione o un accordo di cooperazione con il CROAS ai sensi dell'art. 7 comma 5 del DPR 137/ Il CROAS può attribuire crediti formativi per eventi realizzati in convenzione o cooperazione con l'ordine, ai sensi dell'art. 7, C. 2 e 5 del DPR 137/ La richiesta di accreditamento dell'evento deve essere presentata, entro 30 giorni dallo svolgimento dello stesso, su apposito modulo predisposto dal CROAS e dovrà essere allegata documentazione finalizzata ad acquisire gli elementi necessari alla valutazione che deve essere pertinente con le finalità del Regolamento per FC. 5. La Commissione può richiedere, ove necessario, informazioni o documentazione integrativa che deve pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena il non accreditamento dell'evento e delle attività. 6. Il CROAS si pronuncia sulla domanda di accreditamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda o della documentazione integrativa richiesta. In caso di silenzio protratto oltre i 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda, da parte dell'oaser, il riconoscimento dei crediti si intende concesso. In questo caso il numenro dei crediti corrisponde al numero delle ore di durata effettiva dell'evento. Art. 7 Attribuzione crediti eventi formativi 1. In conseguenza di quanto disposto al comma 4 del precedente art. 6, la Commissione per l'autorizzazione della FC valuta la pertinenza di merito formativo sugli eventi per cui si richiede accreditamento. che si svolgeranno nel proprio territorio di competenza. 2. I crediti vengono attribuiti assegnando 1 credito per ogni ora di formazione con la possibilità di maggiorazione del 20% al pari di quanto previsto dal punto 5, dell'art. 12 del Regolamento della FC. 3. Il Consiglio nella prima seduta utile si esprime in merito sia in caso di accoglimento della richiesta sia in caso di diniego. 4. A seguito della deliberazione consiliare, viene data comunicazione scritta agli Enti interessati e contestualmente viene inserito l'evento nel data base del CNOAS.

3 Art. 8 Attribuzione crediti formativi per eventi non preventivamente accreditati (ex-post) Il CROAS può inoltre attribuire crediti anche a quegli eventi che, se pur non preventivamente accreditati, soddisfino i parametri del "Regolamento per la FC degli Assistenti Sociali" e che siano realizzati da agenzie autorizzate. L'iscritto, interessato al computo dei crediti di questi eventi, deve presentare specifica richiesta, corredata dalla documentazione attestante la partecipazione, tramite il database nazionale entro 60 giorni dalla realizzazione o alla conclusione dell'evento. Art. 9 Attribuzione crediti formativi per attività riferibili al punto h) del comma 3 e ai commi 4 e 6 dell'art. 12 del Regolamento per la FC degli Assistenti Sociali Il CROAS attribuisce crediti formativi per le attività e al punto h) del comma 3 e ai commi 4 e 6 dell'art 12 del Regolamento per la FC. L'iscritto, interessato al computo dei crediti di queste attività, deve presentare specifica richiesta, corredata dalla documentazione attestante l'avvenuta attività, tramite l'inserimento nel database nazionale. ATTIVITA' CREDITI NOTE a) PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI STUDIO, GRUPPI DI LAVORO O COMMISSIONI CONSIGLIARI ISTITUITI DAL CROAS. INCARICHI ELETTIVI: 6 CREDITI FORMATIVI di cui 2 Nb: I CREDITI SONO RAPPORTATI AI MESI EFFETTIVI DI INCARICO A PRESCINDERE DAL NUMERO DELLE COMMISSIONI DI CUI SI E' COMPONENTE PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA INCARICHI NON ELETTIVI: 2 CREDITI AD INCONTRO, FINO AD UN MASSIMO DI 12 CREDITI FORMATIVI DI cui 4 INCARICHI NON ELETTIVI: 2 CREDITI AD INCONTRO, FINO AD UN MASSIMO DI 12 CREDITI NB: I 4 CREDITI SONO RICONOSCIUTI NELL'AMBITO DELLE COMMISSIONI CHE TRATTANO MATERIE ATTINENTI

4 FORMATIVI DI cui 4 b) SVOLGIMENTO DI SUPERVISIONE PROFESSIONALE (in qualità di conduttore/formatore) c) SVOLGIMENTO di SUPERVISIONE DI TIROCINIO(in qualità di tutor) universitario e di adattamento d) SVOLGIMENTO DI RELAZIONI O LEZIONI CONDOTTE NELL'AMBITO DI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E MASTER, CORSI DI AGGIORNAMENTO, SEMINARI, CONVEGNI, GIORNATE DI STUDIO, ANCHE ESEGUITE CON MODALITA' TELEMATICHE e) PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI PER GLI ESAMI DI STATO PER ASSISTENTE SOCIALE f) ATTIVITA' DI DOCENZA UNIVERSITARIA g) REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DI ARTICOLI, SAGGI O CAPITOLI DI LIBRO h) REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DI MONOGRAFIE O TRATTATI 1 CREDITO OGNI 2 ORE DI SUPERVISIONE, FINO AD UN MASSIMO DI 15 CREDITI FORMATIVI di cui 5 PER ANNO 15 CREDITI FORMATIVI di cui 5 PER ANNO. 3 CREDITI A RELAZIONE FINO AD UN MASSIMO DI 15 CREDITI ANNUI, DI CUI 10 IN BASE ALLA TEMATICA TRATTATA 10 CREDITI COMPLESSIVI DI CUI 5 DOCENZA ANNUALE: 12 CREDITI ANNUI DOCENZA SEMESTRALE: 6 CREDITI ALTRI MODULI: 3 CREDITI 4 CREDITI FINO AD UN MASSIMO DI CREDITI DI CUI 5 NEL CASO DI MONOGRAFIE O TRATTATI RELATIVE A MATERIE DEONTOLOGICHE E DELL'ORDINAMENT O PROFESSIONALE Es: SESSIONE ESTIVA 2 Cf+3 cd SESSIONE AUTUNNALE 3 cf+2 cd

5 Art. 10 Esoneri 1. La Commissione per l'autorizzazione alla FC esprime parere sulle richieste di esonero dalla formazione continua, presentate dagli iscritti, nei casi previsti dall art. 13 del regolamento della FC: a) maternità o congedo parentale per la durata di dodici mesi; b) grave malattia o infortunio; c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell attività professionale o trasferimento di questa all estero; d) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore. L'iscritto autocertifica la propria condizione accedendo al database nazionale e seguendo le indicazioni riportate. Il CROAS è tenuto a verificare la congruità delle attestazioni effettuando controlli a campione. L'esonero può essere totale o parziale e va commisurato alla durata e alla tipologia della situazione relativamente all'anno formativo in corso; Il Consiglio Regionale, su proposta della Commissione per l autorizzazione della FC riconosce l'esonero parziale o totale. Il Consiglio dell'ordine Regionale tiene a precisare che le funzioni di coordinamento e di responsabilità a qualunque titolo rientrano tra le competenze e le funzioni proprie del ruolo professionale dell'assistente Sociale e, pertanto, non è previsto l'esonero dalla formazione continua. Art. 11 Adempimenti degli iscritti ed inosservanza dell'obbligo formativo Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale. Ciascun iscritto, entro il 31 marzo di ogni anno ha l'obbligo di inserire, nel data base del nazionale, i crediti acquisiti durante l'anno formativo precedente. Il CROAS verifica a campione l'adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti e la veridicità di quanto dichiarato. Art. 12 Piano annuale dell offerta formativa 1. Entro il 15 novembre di ogni anno la Commissione Formazione e la Commisisone Etica e deontologia, nell'ambito di competenza, propone al Consiglio dell Ordine il piano per la formazione continua annuale. 2. Il Consiglio Regionale dell Ordine, entro il 15 dicembre di ogni anno, approva ed invia al CNOAS, il piano dell offerta formativa a valenza annuale. Art.13 Diritti di Segreteria Se la richiesta di accreditamento riguarda un evento per cui è prevista una contribuzione da parte dell'iscritto, l'ente richiedente, dovrà versare all'oaser la cifra di 50 euro, a titolo di diritto di segreteria. Tuttavia, tale somma non dovrà essere corrisposta se l'evento prevede la partecipazione gratuita per gli assistenti sociali oppure una riserva di posti per assistenti sociali disoccupati.

6 Art. 14 Disposizioni finali Il Regolamento per la FC del Cnoas è entrato in vigore il 13 febbraio Il primo triennio formativo di applicazione comprende gli anni Tuttavia per l'anno 2014 è possibile far valere anche i crediti acquisiti nell'anno L'iscritto potrà inserire nel data base del CNOAS i crediti acquisiti negli 2013 entro la data del 31 marzo 2015.

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