BANDO ANNO SCOLASTICO 2009/2010

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1 Allegato parte integrante ALLEGATO D) BANDO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO SCUOLA DELL INFANZIA, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE BANDO ANNO SCOLASTICO 2009/2010 Assegno di studio per le spese di iscrizione e frequenza delle istituzioni scolastiche paritarie Pag. 1 di 5 All. 004 RIFERIMENTO: 2009-S

2 PREMESSA L assegno di studio di cui al presente bando è previsto dall articolo 76 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 ed è disciplinato al Capo III del regolamento di attuazione emanato con DPP 1 ottobre 2008, n /Leg. L assegno di studio è concesso sulla base di criteri che tengono conto della condizione economica familiare dello studente. Pertanto, ai fini della presentazione della domanda è necessario aver effettuato presso i Centri di assistenza fiscale (CAF) accreditati la Dichiarazione Sostitutiva ICEF per ciascun componente il nucleo familiare, riferita ai valori di reddito e di patrimonio dell anno La domanda di assegno di studio deve essere presentata entro il 15 dicembre 2009 alla segreteria dell istituzione scolastica paritaria frequentata; possono presentare la domanda: - uno dei genitori, anche adottivi o affidatari, o la persona che esercita la potestà dei genitori; - lo studente maggiorenne unicamente se costituisce nucleo autonomo, ai sensi del punto DESTINATARI DEGLI INTERVENTI Possono beneficiare dell assegno di studio gli studenti in possesso dei requisiti elencati al punto 2. iscritti e frequentanti le seguenti istituzioni scolastiche paritarie: 1. COLLEGIO ARCIVESCOVILE CELESTINO ENDRICI, sede di Trento; 2. COLLEGIO ARCIVESCOVILE CELESTINO ENDRICI, sede di Rovereto; 3. ISTITUTO SACRO CUORE di Trento; 4. SCUOLA SACRA FAMIGLIA di Trento; 5. SCUOLA MARIA SS. BAMBINA di Trento; 6. ISTITUTO SALESIANO MARIA AUSILIATRICE di Trento; 7. ISTITUTO SALESIANO SANTA CROCE di Mezzano del Primiero; 8. SCUOLA RUDOLF STEINER di Trento; 9. SCUOLA PRIMARIA VERONESI di Rovereto; 10. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VERONESI di Rovereto; 11. ISTITUTO IVO DE CARNERI - OXFORD CIVEZZANO di Civezzano; 12. SCUOLA PRIMARIA GARDASCUOLA di Arco 13. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GARDASCUOLA di Arco. 14. ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO GARDASCUOLA di Arco; 15. LICEO SCIENTIFICO GARDASCUOLA di Arco. 2. REQUISITI DI AMMISSIONE Per l ammissione all assegno di studio lo studente deve possedere i seguenti requisiti: Pag. 2 di 5 All. 004 RIFERIMENTO: 2009-S

3 A) essere residente in provincia di Trento; B) avere un età non superiore ai vent anni alla conclusione dell anno scolastico cui si riferisce l assegno di studio, intendendosi, convenzionalmente, quale data di conclusione dell anno scolastico, il giorno 5 giugno 2010; C) avere conseguito la promozione alla classe frequentata nell anno scolastico al quale la concessione dell assegno di studio si riferisce; D) frequentare la classe di iscrizione per almeno un quadrimestre nell anno scolastico al quale la concessione dell assegno di studio si riferisce; E) appartenere ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica non superiore al limite ICEF stabilito per l accesso al beneficio. 3. LIMITE ICEF PER L ACCESSO AL BENEFICIO Sono ammessi all assegno di studio gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica ICEF pari o inferiore a 0,3529, corrispondente ad un reddito equivalente di ,00 euro per un nucleo di tre componenti. 4. AMMONTARE DELL ASSEGNO DI STUDIO L assegno di studio è concesso a fronte delle spese di iscrizione e frequenza (retta scolastica) fino ad un massimo di euro: 600,00 per la scuola primaria (elementare); 700,00 per la scuola secondaria di primo grado (media inferiore); 1.100,00 per la scuola secondaria di secondo grado (media superiore). L assegno di studio è corrisposto nella misura massima se il nucleo familiare ha un indicatore della condizione economica ICEF compreso tra 0,00 e 0,2255, corrispondente ad un reddito equivalente di ,00 euro per un nucleo di tre componenti. Per valori dell indicatore della condizione economica ICEF compresi tra 0,2255 e 0,3529 l importo dell assegno di studio diminuisce proporzionalmente all aumentare dell ICEF, con scaglioni di un euro, sino a diventare pari a 50,00 euro in corrispondenza del limite ICEF. Se l indicatore della condizione economica ICEF è maggiore del valore 0,3529 la domanda non è idonea. Per altre tipologie di spesa lo studente deve rivolgersi al Comprensorio di residenza. Gli interventi relativi ai libri di testo sono disposti direttamente dalle istituzioni scolastiche paritarie frequentate. L assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio concessi, per le medesime finalità, dalla Provincia su altre leggi provinciali. E cumulabile con analoghi benefici concessi da altri Enti o istituzioni pubbliche fino a concorrenza della spesa sostenuta per l anno scolastico di riferimento. E posto in capo al richiedente l assegno di studio l onere di comunicare al soggetto erogatore l importo di tali ulteriori benefici, al fine di un eventuale rideterminazione dell assegno stesso. Pag. 3 di 5 All. 004 RIFERIMENTO: 2009-S

4 5. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223, salvo quanto stabilito da quanto segue. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi: a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l omologazione della separazione consensuale ai sensi dell articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell articolo 126 del codice civile; b) quando la diversa residenza è consentita a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all articolo 708 c.p.p.; c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; d) quando si è verificato uno dei casi di cui all articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n.898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare: a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte; b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell articolo 441 del codice civile. Il figlio minore di 18 anni, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con quale risulta residente. Non fanno parte del nucleo familiare da valutare i minori affidati e le persone accolte con provvedimento amministrativo o dell autorità giudiziaria, nonché le persone che prestano in modo esclusivo, con regolare contratto di lavoro, attività di assistenza ad uno o più componenti il nucleo familiare medesimo. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni della presente disciplina. Se della medesima Pag. 4 di 5 All. 004 RIFERIMENTO: 2009-S

5 convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore. Nucleo autonomo. Il nucleo si considera autonomo, ovvero formato dal solo studente destinatario del beneficio se sussistono contestualmente due condizioni: - residenza esterna all unità abitativa del nucleo familiare da almeno due anni; - possesso di un reddito minimo fissato nel limite per determinare la persona fiscalmente a carico (euro 2.840,51). 6. INFORMATIVA All indirizzo Internet è disponibile il modulo di trasparenza che consente di calcolare, in via del tutto indicativa, l importo dell assegno di studio. Per presentare la domanda è comunque necessario aver effettuato la Dichiarazione Sostitutiva ICEF. La Provincia, tramite il Servizio Scuola dell Infanzia, Istruzione e Formazione professionale, effettuerà, ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001, un controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. In presenza di dichiarazioni non veritiere, lo studente sarà tenuto alla restituzione della somma percepita e perderà il diritto ad ottenere altre erogazioni per l intera durata del corso di studi. Pag. 5 di 5 All. 004 RIFERIMENTO: 2009-S

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