L informazione ai consumatori in materia di alimenti e bevande. Verona 19/06/2014
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1 L informazione ai consumatori in materia di alimenti e bevande Verona 19/06/2014
2 Regolamento (CE) n. 767/2009 Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione.
3 Regolamento (CE) n. 767/2009 Il presente regolamento stabilisce le norme in materia di immissione sul mercato e di impiego dei mangimi per animali destinati e non destinati alla produzione di alimenti. Fissa le prescrizioni relative all'etichettatura, all'imballaggio e alla presentazione.
4 Regolamento (CE) n. 767/2009 Il regolamento 767/2009 semplifica le procedure di etichettatura e commercializzazione dei mangimi aumenta l'efficacia del sistema generale garantendo un elevato livello di protezione della salute e del benessere degli animali, nonché della salute pubblica. contribuisce a fornire un'adeguata informazione agli utilizzatori sul contenuto dei mangimi che acquistano per i loro animali.
5 Etichetta \ Etichettatura Etichetta indicazione che accompagna fisicamente il mangime Etichettatura concetto ampio che comprende l etichetta e l insieme delle informazioni fornite su un determinato mangime con qualsiasi mezzo
6 Etichettatura : responsabilità L operatore del settore dei mangimi (OSM): Garantisce la rispondenza dei propri prodotti alla norma La veridicità e correttezza dell etichettatura Fornisce all autorità competente, qualora richiesto, ogni informazione la composizione o le proprietà dei mangimi nonché la prova scientifica delle allegazioni
7 L etichettatura e la presentazione non inducono l utilizzatore in errore Riguardo all uso previsto e alle caratteristiche dei mangimi la loro natura il modo di fabbricazione o di produzione, le proprietà, le composizioni, la quantità, la durata, le specie e le categorie di animali cui sono destinati Attribuendo ai mangimi effetti o proprietà che non possiedono Riguardo alla conformità dell etichettatura al catalogo comunitario e ai codici comunitari
8 Mangime /Alimentazione Mangime o alimento per animali: qualsiasi sostanza o prodotto compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato destinato all alimentazione per via orale degli animali. Alimentazione per via orale degli animali: Introduzione dei mangimi nel tratto gastrointestinale attraverso la bocca, con l obiettivo di soddisfare i requisiti nutrizionali dell animale e/o mantenere la produttività di animali sani L acqua non è un mangime
9 Prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione I mangimi devono rispettare le prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione. In particolare devono: essere sicuri; non avere effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; essere sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile; essere etichettati, imballati e presentati conformemente alla legislazione in vigore; e essere conformi alle disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altri determinanti chimici
10 TRACCIABILITÀ La tracciabilità dei mangimi dev'essere garantita in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione.
11 Prescrizioni obbligatorie generali in materia di etichettatura Tipo di mangime Il nome la ragione sociale e l indirizzo dell OSM responsabile dell etichettatura Il numero di riconoscimento o identificazione Il numero di riferimento della partita o del lotto Quantitativo netto dei prodotti Additivi l elenco degli additivi Il tenore di umidità in casi particolari
12 Prescrizioni obbligatorie specifiche in materia di etichettatura delle materie prime per mangime Denominazione della materia prima Dichiarazione obbligatoria dell elenco o catalogo Dichiarazioni aggiuntive se vengono incorporati additivi
13 Prescrizioni obbligatorie specifiche in materia di etichettatura dei mangimi composti La specie animale o le categorie di animali cui è destinato Le istruzioni per un uso corretto Informazioni se il responsabile dell etichettatura non è il produttore Indicazione data di conservazione minima Composizione: elenco delle materie prime in ordine decrescente di importanza ponderale
14 Denominazioni obbligatorie I mangimi possono essere esclusivamente presentati come: Materie prime per mangimi o mangimi semplici Mangimi composti completi e complementari Additivi per mangimi Premiscele
15 Ulteriori indicazioni dettagliate Minerale D allattamento Dietetico o per particolari fini nutrizionali Medicato
16 Le materie prime per mangimi Di origine vegetale o animale Allo stato naturale, freschi o conservati, derivati della trasformazione industriale Sostanze organiche o inorganiche Catalogo comunitario per materie prime per mangimi Reg. 68\2013 non esaustivo e volontario
17 Catalogo comunitario delle materie prime per mangimi Il catalogo comunitario delle materie prime per mangimi è volto a migliorare l etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti. Esso include per ciascuna materia prima figurante nell'elenco le seguenti indicazioni: la denominazione; il numero di identificazione; una descrizione (tra cui le informazioni riguardanti il processo di fabbricazione); e un glossario delle definizioni.
18 Mangimi composti Completi: mangimi composti che per la loro composizione soddisfano la razione giornaliera Complementari: mangimi composti con contenuto elevato di talune sostanze ma che non soddisfano la razione giornaliera
19 Le allegazioni (claims) Indicazioni facoltative per richiamare l attenzione del consumatore Sulla presenza assenza di una data sostanza Specifica caratteristica nutrizionale o processo Sono oggettive, verificabili e comprensibili
20 Codici di buona pratica di etichettatura dei mangimi Sono stiti istituiti 2 codici comunitari Per animali da compagnia Per animali produttori di alimenti I codici una volta adottati dalla commissione europea possono essere adottati dagli OSM su base volontaria
21 L informazione ai consumatori in materia di alimenti e bevande Grazie per l attenzione
SERVIZIO STUDI TEL Dossier n. 403
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