CONSULTA DEGLI ASSESSORI AI SERVIZI SOCIALI DELLE COMUNITA MONTANE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO. APPROVAZIONE ATTO COSTITUTIVO.
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- Ferdinando Venturi
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1 Delibera G.P. n. SG/QP/lr del OGGETTO: CONSULTA DEGLI ASSESSORI AI SERVIZI SOCIALI DELLE COMUNITA MONTANE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO. APPROVAZIONE ATTO COSTITUTIVO. Il Relatore Assessore dr. Bianco Speranza presenta la seguente proposta di deliberazione: LA GIUNTA PROVINCIALE VISTO l art. 19 del Decreto Legislativo n. 267 Testo unico delle Leggi sull ordinamento degli Enti Locali ed in particolare il comma 2 il quale stabilisce che La Provincia, in collaborazione con i Comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività, nonché realizzare opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo ; PREMESSO che gli Assessori ai Servizi Sociali delle Comunità Montane della provincia di Bergamo, concordemente all Assessore alle Politiche Sociali dell Amministrazione Provinciale di Bergamo, si sono accordati per la costituzione di una Consulta finalizzata all analisi dei problemi specifici del territorio della nostra provincia e alla promozione di azioni congiunte a livello provinciale per la loro risoluzione; VISTO l atto costitutivo della Consulta degli Assessori ai Servizi Sociali delle Comunità Montane della provincia di Bergamo, allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale; EVIDENZIATO che per quanto riguarda le competenze della Provincia di Bergamo l atto costitutivo prevede che: art. 1 La Consulta è composta da: Assessore ai Servizi Sociali della Provincia di Bergamo in qualità di Presidente della Consulta; art. 4 La Consulta viene costituita con sede legale presso la Provincia di Bergamo e, di norma, presso tale sede si svolgeranno le riunioni della Consulta medesima; art. 6 Le spese per le iniziative promosse dalla Consulta verranno sostenute dalla Provincia di Bergamo e ripartite anche quota parte tra le diverse Comunità Montane in base al numero degli abitanti. La Provincia di Bergamo viene individuata quale Ente Capofila per l anticipazione delle spese e per il necessario rendiconto delle stesse. DATO ATTO che le spese sopra previste trovano copertura al Codice di Bilancio n del Bilancio di Previsione per l Esercizio Finanziario 2001 approvato con deliberazione di C.P. n. 3 del
2 e divenuto esecutivo a seguito esito favorevole dell Organo Regionale di controllo in data ; RITENUTO opportuno promuovere la Consulta approvandone l atto costitutivo; RITENUTO dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134 comma 4 del Decreto L.vo n. 267 essendo già stata convocata una prima riunione per il giorno 19 febbraio 2001; VISTO il Decreto Legislativo n. 267; D E L I B E R A 1. di promuovere la costituzione della Consulta degli Assessori ai Servizi Sociali delle Comunità Montane della provincia di Bergamo; 2. di approvare a tale fine l atto costitutivo della Consulta Assessori ai Servizi Sociali delle Comunità Montane della Provincia di Bergamo che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 3. di rinviare ad apposita determinazione dirigenziale in ordine agli impegni di spesa per le iniziative che la Consulta organizzerà dando atto che la spesa trova copertura al Codice di Bilancio n
3 ATTO COSTITUTIVO DELLA CONSULTA DEGLI ASSESSORI SERVIZI SOCIALI DELLE COMUNITA MONTANE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO ART.1 COSTITUZIONE La Consulta degli Assessori Servizi Sociali delle Comunità Montane della Provincia di Bergamo, di seguito chiamata Consulta, è costituita volontariamente, per l espletamento dei principi e delle finalità indicati nei successivi articoli 2 e 3, tra tutte le Comunità Montane del territorio provinciale, per il tramite dei rispettivi Assessorati ai Servizi Sociali e la Provincia di Bergamo, in qualità di ente intermedio tra Comuni e Regione a cui è attribuito un ruolo di promozione e coordinamento. La Consulta è composta da: - Assessore ai Servizi Sociali della Provincia di Bergamo in qualità di Presidente della Consulta; - Assessori ai Servizi Sociali di ciascuna delle otto Comunità Montane del territorio provinciale. L attività di supporto tecnico e di segreteria vengono svolte, con modalità e programmi da definirsi concordemente e congiuntamente, dai funzionari, tecnici e/o amministrativi, degli assessorati ai servizi sociali dipendenti delle comunità montane, che assicurano il necessario supporto tecnico e la funzione di segretario verbalizzante della Consulta. ART.2 PRINCIPI FONDAMENTALI Nello svolgimento della propria attività la Consulta terrà conto della legislazione nazionale e regionale che attribuisce alle Comunità Montane le competenze in materia di salvaguardia e valorizzazione del territorio montano, nonché la promozione di azioni organiche e coordinate dirette allo sviluppo globale della montagna mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell habitat montano e la funzione di soggetto promotore di una progettazione organica e coordinata nel settore dei servizi e delle prestazioni socio-assistenziali.
4 Tali azioni riguardano i profili: 1. Territoriale, mediante formule di tutela e promozione delle risorse ambientali che tengano conto sia del loro valore naturalistico che delle insopprimibili esigenze di vita civile delle popolazioni residenti, con particolare riferimento allo sviluppo del sistema dei trasporti e della viabilità locale; 2. Economico, per lo sviluppo delle attività economiche presenti sui territori montani da considerare aree depresse; 3. Sociale, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la collettività; 4. Culturale e delle tradizioni locali. Art.3 FINALITA DELLA CONSULTA La Consulta ha tra le sue finalità quelle: - di promuovere: un costante monitoraggio sull attuazione delle politiche socio-assistenziali e sanitarie; progetti sperimentali di potenziamento delle prestazioni e dei servizi socio-assistenziali in area montana (anche in forma associata tra le diverse comunità montane); una collaborazione permanente con gli enti competenti alla programmazione delle politiche sociali affinché realizzino piani socio-assistenziali adeguati alle peculiarità dei territori montani; percorsi di aggiornamento degli operatori sociali operanti sul territorio montano; realizzazione di un tavolo di confronto tra i coordinatori e gli operatori dell area del settore servizi sociali in territorio montano; studi e ricerche sulle politiche sociali in area montana; occasioni di confronto con altre realtà montane che realizzano progetti e politiche sociali significativi e trasferibili; promuovere una maggiore fruibilità di servizi e prestazioni erogati da Azienda Sanitaria e Aziende Ospedaliere;
5 percorsi sperimentali di integrazione con gli organismi scolastici territoriali d intesa con il Provveditorato agli Studi di Bergamo. - di realizzare un osservatorio permanente sulle politiche sociali in area montana; - di dare voce alle peculiari istanze delle comunità montane, e nello stesso tempo, nel promuovere sul territorio montano politiche di salvaguardia che tutelino, in primis, la risorsa più importante: la persona; - di sollecitare in sede di definizione ed attuazione alle linee programmatiche dei piani socioassistenziali da parte della competente Regione Lombardia l attenzione anche a tutto il territorio provinciale e non solo alle esigenze urbano-centriche ; - di sollecitare l attivazione di una rete dei servizi alla persona in grado di supportare ogni cittadino, al fine di garantirgli la possibilità di vivere, da protagonista, la propria quotidianità, anche per il venir meno della solidarietà intra-familiare che ha da sempre caratterizzato il vissuto quotidiano dei territori dell area montana; - di richiedere investimenti di risorse sempre maggiori per comunità che, nella maggior parte dei casi, sono composte da meno di 1000 abitanti e con bilanci esigui onde garantire a ciascuno il diritto di cittadinanza; ART.4 SEDE DELLA CONSULTA La Consulta viene costituita con sede legale presso la Provincia di Bergamo e, di norma, presso tale sede si svolgono le riunioni della Consulta medesima. La Consulta è convocata dal Presidente presso la sede della Provincia di Bergamo o altrove nell ambito provinciale in via ordinaria ogni due mesi o anche in via straordinaria su iniziativa del Presidente o di almeno due Enti richiedenti, con comunicazione scritta portante l ordine del giorno.
6 Le sedute della Consulta non sono pubbliche e le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Le convocazioni sono effettuate dal Settore Politiche Sociali della Provincia di Bergamo, che provvede a garantire le funzioni di Segreteria e di conservazione degli atti della Consulta. ART.5 DURATA DELLA CONSULTA La Consulta ha durata coincidente con il mandato amministrativo degli Enti che la compongono. Ogni ente aderente alla Consulta ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla Consulta previo rispetto degli impegni finanziari assunti. Tale scelta deve essere comunicata, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviare alla Provincia e per conoscenza a tutti gli Enti aderenti. ART.6 SPESE DELLA CONSULTA Le spese per le iniziative promosse dalla Consulta verranno sostenute dalla Provincia di Bergamo e ripartite anche quota parte tra le diverse Comunità Montane in base al numero degli abitanti. Ogni iniziativa prima di essere posta in essere dovrà avere ottenuto la necessaria copertura finanziaria mediante apposite determinazioni del competente Dirigente della Provincia di Bergamo e dei Direttori delle singole Comunità Montane. La Provincia di Bergamo viene individuata quale Ente capofila per l anticipazione delle spese e per il successivo rendiconto delle stesse.
7 ART.7 RENDICONTO E PROGRAMMA ANNUALE La Consulta redige annualmente un programma di attività, corredato da un piano finanziario di massima, da approvarsi successivamente all approvazione dei relativi bilanci dei singoli enti. I fatti gestionali ed il risultato della gestione finanziaria della Consulta sono rilevati e dimostrati nel rendiconto che comprende il relativo bilancio e programma annuale, deliberato con la maggioranza dei presenti. ART.8 ENTRATA IN VIGORE Il presente atto costitutivo, una volta adottato dal competente organo elettivo di ogni singolo Ente partecipante, entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione contestuale per 30 giorni all Albo Pretorio di ogni Ente.
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