Scuola Scienze e Tecnologie
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1 Scuola Scienze e Tecnologie REGOLAMENTO del Corso di Laurea in CHIMICA (Classe L-27) Anno Accademico di istituzione: 2009/2010 Art. 1. Organizzazione del corso di studio 1. È istituito presso l Università degli studi di Camerino, il Corso di Laurea in Chimica. Il Corso è organizzato secondo le disposizioni previste dalla classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Chimiche (L-27) di cui al DM 16 marzo 2007 (G.U. n. 155 del Suppl. Ordinario n. 153/ G.U. n. 157 del Suppl. Ordinario n. 155). 2. Il Corso di Laurea è attivato e gestito dalla Scuola di Ateneo in Scienze e Tecnologie. La struttura didattica competente è il Consiglio della stessa Scuola (di seguito Consiglio della Scuola). 3. Le attività di ricerca svolte nella struttura di riferimento che caratterizzano il profilo del corso di studio sono quelle concernenti i settori CHIM/01-CHIM/02-CHIM/03-CHIM/06-CHIM/10-CHIM/12, come dettagliatamente definiti annualmente nella Scheda Unica Annuale del corso di studio (d ora in avanti SUA-CdS). La descrizione puntuale dei temi di ricerca è reperibile nel sito Internet dell Ateneo. 4. L ordinamento didattico del Corso di laurea, insieme agli obiettivi formativi specifici ed al quadro generale delle attività formative, redatti secondo lo schema indicato nella specifica banca dati ministeriale, vengono riportati annualmente nella SUA CdS. Il consiglio della Scuola si riserva di disciplinare particolari aspetti dell organizzazione didattica attraverso specifici Regolamenti. 5. La sede e le strutture logistiche di supporto alle attività didattiche sono di norma quelle della Scuola in Scienze e Tecnologie, fatta salva la possibilità che alcune attività formative possano essere mutuate o tenute presso altri corsi di studio dell Università degli Studi di Camerino. Attività didattiche e di tirocinio potranno essere svolte presso altre strutture didattiche e scientifiche dell Università degli Studi di Camerino, nonché presso Enti esterni, pubblici e privati, nell ambito di accordi e convenzioni specifiche. 6. La data di inizio delle lezioni è fissata annualmente dal Consiglio della Scuola, sulla base delle indicazioni degli Organi di governo dell Ateneo. 7. Il Consiglio della Scuola può individuare due settimane di sospensione delle lezioni per consentire lo svolgimento di prove parziali e gli appelli per i fuori corso e per i laureandi. Art. 2. Requisiti di ammissione e modalità di verifica Pag. 1 di 5
2 1. Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti. 2. Ulteriori requisiti potranno essere definiti annualmente nella SUA -CdS 3. Prove di accertamento del livello d'ingresso degli studenti saranno effettuate all'inizio del primo anno di corso e potranno accompagnarsi, ove necessario, all attribuzione di Obblighi Formativi Aggiuntivi, con possibili valutazioni in itinere e/o finali. Si rimanda alla scheda SUA per ulteriori dettagli sullo svolgimento delle verifiche in ingresso e sull eventuale attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi. Art. 3. Durata del corso di studio 1. La durata normale del corso è di 3 anni. Per il conseguimento del titolo lo studente dovrà acquisire 180 CFU, secondo quanto disciplinato nel RAD. 2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 crediti. 3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell esame o di altra forma di verifica del profitto, effettuata con le possibili modalità definite nel Regolamento didattico di Ateneo e all art. 8 del presente Regolamento.. Art. 4. Percorsi formativi e piani di studio 1. Il corso si può articolare in curricula. 2. Sono determinati e pubblicati annualmente nella SUA-CdS, i piani di studio consigliati, precisando anche gli spazi per le scelte autonome degli studenti 3. Lo studente può presentare il proprio piano carriera nel rispetto dei vincoli previsti dal Decreto Ministeriale relativo alla classe di appartenenza, con le modalità previste nel Manifesto degli Studi e descritte nella Guida dello Studente. 4. Il piano carriera può essere articolato su una durata più lunga rispetto a quella normale per gli studenti a tempo parziale, ovvero, in presenza di un rendimento didattico eccezionalmente elevato per quantità di crediti ottenuti negli anni accademici precedenti, su una durata più breve. 5. Il piano di studio non aderente ai piani di studio consigliati ma conforme all ordinamento didattico del CdS ed il piano di studio articolato su una durata differente rispetto a quella normale è sottoposto all approvazione del Consiglio della Scuola di riferimento del corso. Le delibere sono assunte entro 20 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione dei piani carriera Art. 5. Tabella delle attività formative e docenti affidatari 1. Ogni anno, nella SUA-CdS e come allegato alla guida dello Studente, vengono pubblicate le tabelle con il dettaglio delle informazioni relative alle attività formative che si svolgeranno nell anno accademico di riferimento ed i nominativi dei docenti affidatari delle stesse attività. Art. 6. Caratteristiche dei docenti (curricula), programmi delle singole attività formative, informazioni sulle strutture didattiche 1. I programmi delle singole attività formative e la loro descrizione sono resi disponibili dai docenti attraverso il sito internet di Ateneo, alla sezione Offerta formativa. Pagina 2 di 5
3 2. Attraverso lo stesso sito Internet dell Ateneo è possibile accedere ai curricula dei docenti del corso ed alla descrizione delle strutture didattiche e scientifiche disponibili. Art. 7. Attività formative 1. Le attività formative si svolgono secondo un programma articolato in due periodi didattici (corsi semestralizzati) approvato dal Senato Accademico e pubblicato ogni anno nel sito Internet dell Ateneo/della Scuola. 2. L elenco delle attività formative e tutte le informazioni relative vengono pubblicate annualmente sul sito Internet UNICAM, nella sezione dedicata all offerta formativa. 3. L orario delle lezioni è predisposto dal Manager didattico in accordo con il Coordinatore/Responsabile del Corso, approvato dal Consiglio della Scuola e reso pubblico attraverso il sito Internet di Ateneo. 4. La pubblicità degli orari delle lezioni e degli appelli viene assicurata nei modi e nei mezzi più ampi possibili. Lo stesso vale per ogni altra attività didattica, compresi gli orari di disponibilità dei professori e dei ricercatori. 5. L articolazione degli eventuali moduli e la durata delle attività formative sono stabilite secondo le indicazioni della Scuola. Le attività didattiche (lezioni ed esami) si tengono secondo il calendario stabilito annualmente dal Consiglio della Scuola. 6. In generale la ripartizione dell impegno dello studente per ogni CFU (Credito Formativo Universitario - 25 ore di impegno complessivo) è di circa il 35% per lezioni frontali, esercitazioni in aula, seminari, o analoghe attività, e del 65% di studio personale o altre attività formative di tipo individuale. Nel caso di esercitazioni e attività pratiche in laboratorio la ripartizione diventa rispettivamente del 48% e del 52%. Questo determina in pratica che le singole attività formative, nel caso di lezione teorica frontale, vengano svolte di norma sulla base di 8 ore (nel primo anno di corso) e 7 ore (negli anni successivi) per ogni CFU attribuitogli. Nel caso di attività formative che prevedono esercitazioni e attività pratiche di laboratorio sono previste invece 10 ore per CFU. Nella SUA-CdS viene definito annualmente il rapporto tra ore di lezioni/esercitazioni/ laboratorio e studio individuale per ciascuna attività formativa. 7. In accordo con la normativa vigente, gli studenti possono ottenere il riconoscimento di attività formative non organizzate dall Ateneo, purché coerenti con gli obiettivi didattici del Corso ed in osservanza delle Linee Guida di Ateneo per l attribuzione di crediti alle attività formative autonomamente scelte dallo studente definite dal Senato Accademico. 8. È prevista la possibilità di svolgere attività formative in altre Università italiane o straniere nel quadro di accordi e programmi internazionali, di convenzioni interateneo, o di specifiche convenzioni approvate dal Consiglio della Scuola, con altre istituzioni universitarie o di analoga rilevanza culturale. Art. 8. Esami ed altre verifiche del profitto degli studenti 1. Per ciascuna attività formativa è prevista una valutazione del profitto. Per le attività formative articolate in moduli, ovvero nel caso delle prove d esame integrate per più attività formative, la valutazione del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento della verifica lo studente consegue i CFU attribuiti all attività formativa. 2. Le modalità dell'accertamento finale e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate nel sito Internet di Ateneo, sezione offerta formativa, e prima dell inizio di ogni attività formativa direttamente dal docente responsabile della stessa. Le modalità con cui si svolge l accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti dell attività formativa e rispettare sempre quanto stabilito e comunicato all inizio. 3. Per la verifica della conoscenza della lingua straniera il risultato di apprendimento atteso è il livello B1 (livello PET) Pagina 3 di 5
4 4. Il calendario degli esami viene comunicato con congruo anticipo dai singoli docenti nella pagina internet dedicata secondo le modalità riportate nel regolamento didattico di ateneo. Il calendario degli esami di profitto prevede almeno n. 8 appelli, distribuiti nel corso dell anno accademico 5. Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente ne dà comunicazione tempestiva agli studenti ed al responsabile della struttura didattica per i provvedimenti di competenza e secondo la normativa esistente. 6. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate. L intervallo tra due appelli successivi è di almeno 15 giorni. 7. Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono nominate dal Direttore della Scuola o per sua delega, dai coordinatori/responsabili dei corsi di studio. Sono composte da almeno due membri e sono presiedute dal docente affidatario del corso. E' possibile operare per sottocommissioni. Tutti gli studenti, su richiesta, hanno il diritto di essere esaminati anche dal Presidente della commissione d'esame. I membri diversi dal Presidente possono essere altri professori, ricercatori, cultori della materia. Il riconoscimento di cultore della materia è deliberato dal consiglio della Scuola. 8. Il Presidente della Commissione informa lo studente dell'esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può ritirarsi dall'esame senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale e da comunicare in caso di trasferimento ad altri corsi di studio. Nella determinazione dell'ordine con cui gli studenti devono essere esaminati, vengono tenute in particolare conto le specifiche esigenze degli studenti lavoratori. 9. Il voto d esame è espresso in trentesimi e l esame si considera superato se il punteggio è maggiore o uguale a 18. All'unanimità può essere concessa la lode, qualora il voto finale sia Le prove sono pubbliche ed è pubblica la comunicazione del voto finale. Art. 9. Propedeuticità, Obblighi di frequenza 1. Le propedeuticità dei corsi sono fissate annualmente dal Consiglio della Scuola e sono riportate nella SUA-CdS e nella Guida dello Studente 2. La frequenza alle varie attività formative non è obbligatoria, la frequenza ai laboratori è obbligatoria almeno per i 2/3 della durata. Art. 10. Servizi di supporto alla didattica 1. Sono disponibili per tutti gli studenti iscritti una serie di servizi di supporto, organizzati in autonomia dal Corso stesso o progettati in collaborazione con l Ateneo, utili alla ottimale fruizione del percorso formativo. I servizi sono progettati anche per fornire un supporto personalizzato, qualora necessario. 2. Le informazioni riguardanti i servizi di supporto allo studente sono pubblicate ogni anno nella guida dello studente e nelle apposite sezioni del sito Internet dell Ateneo. Art. 11. Prova finale 1. Dopo aver superato tutte le verifiche delle attività formative incluse nel piano di studio, esclusa la prova finale, lo studente, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all università, è ammesso a sostenere la prova finale secondo le modalità enunciate annualmente nella SUA-CdS. 2. La prova finale va preparata sotto la guida di un relatore, docente in uno dei Corsi di laurea della Scuola/Corso/Ateneo. Pagina 4 di 5
5 3. La valutazione conclusiva della carriera dello studente dovrà tenere conto delle valutazioni riguardanti le attività formative precedenti e la prova finale. 4. Il voto finale sarà attribuito sulla base delle regole riportate nel regolamento tesi del corso approvato nel Consiglio della Scuola. La scheda dettagliata sulle modalità di attribuzione del punteggio finale di laurea è riportata nell apposito quadro della SUA- CdS. Art. 12. Iscrizione e frequenza di singole attività formative 1. Chi possegga i requisiti necessari per iscriversi al Corso può iscriversi anche ad una sola o a più attività formative impartite in esso. 2. Nel caso in cui lo studente si iscriva successivamente al Corso di Laurea in Chimica il superamento degli esami effettuati tramite iscrizione a corsi singoli può essere riconosciuto e convalidato. Art. 13. Riconoscimento di crediti in caso di passaggi, trasferimenti e seconde lauree 1. Trasferimenti e riconoscimenti di prove di esame e crediti: a. Per il riconoscimento di prove di esame sostenute in corsi di studio diversi dal Corso di Laurea in Chimica dell'università di Camerino, relativamente al trasferimento degli studenti da un altro corso di studio ovvero da un altra Università, il Consiglio della Scuola convaliderà gli esami sostenuti indicando espressamente la tipologia di attività formativa, l ambito disciplinare, il settore scientifico disciplinare ed il numero di CFU coperti nel proprio ordinamento didattico, nonché l anno di corso al quale viene inserito lo studente, in base al numero di esami convalidati; nel caso di esami didatticamente equipollenti, essi devono essere dichiarati tali con specifica delibera, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti sarà motivato; agli studenti che provengano da corsi di Laurea della medesima classe viene assicurato il riconoscimento di almeno il 50% dei crediti maturati nella sede di provenienza. b. Il numero massimo dei crediti riconoscibili risulta determinato dalla normativa vigente e dalla ripartizione dei crediti stabilita nell'ordinamento didattico del Corso (RAD). Art. 14. Modifiche al Regolamento 1. Il Regolamento didattico del corso di studio è approvato dal Consiglio della Scuola, che lo sottopone a revisione almeno ogni tre anni, e dal Senato Accademico. 2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento didattico di Ateneo, nella disciplina di Ateneo che regola le procedure amministrative relative alla carriera degli studenti ed ogni altra norma di legge vigente in materia. Pagina 5 di 5
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