Martedt, lagosto. Altri avvini 8 00 spazio di linea

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1 Se Ogm Martedt Pag Allimporto Pag GAZZETTA UFFCALE PARTE PRMA DEL REGNO DTALA Anno LXV Roma lagosto 9 Numero 96 At>t>onarnenet Anno Sem Trim n Roma ela presso lammuustrazione che a domiellio ed in tuttoil Regno Partee ) L Ab &Bestero Paesi dellunione postale) En Roma sia pmase lamministrazione che a dotmollio ed in tutto Regno esola Partel Llestero (Paesi delfunione postales «( Unnumero separato anoapagine cent 60 Arretratocent 80;allestero L 0 il giornale si compone di oltre pagine aumenta di cent 60 ogni 8 pagine i frazions fogtlo delle inserzioni di 4 pagine cent 0 Arretrato cent 40 nnsex msont Annanzi giudiziari L OO per ogm hnea di colonna o Altri avvini 8 00 spazio di linea a pagine riestinate per le inscrzioni agli ettetti del comµuto delle linee e degli spazi di linen el considerano sempre divise in due colonne vertical: Gls originali degli avaisi debthmo essere redatti en carta da ballo da Lire DUE ed gooomgu tuati da un deposito preventivo in ragione di Lire OENTOVßNTl (L SO) per ogne negina di manosentto Gli aobonamenti ei prendono presso latsmi te e gli Uffici postati e decor rono dat td omnt mese La neaieste e inaregione debbono essere dirett 8 $t/si vamente alla 4mministrarrono d@ 8e*ta ti cial pswaso h Provveditorato generate detto Stato Afin le Finantr Js 986 di cianesse magles ppatale ordinario rggoo ri «ppfrma yo la tasas di bollo di centesimi einqtae o dieci DREZONE E RCDAZONE PRESSO L MNSTERO DELLA GUSTZA E DEGL P D QULTO OFFCO PUCTelfDAZONE DELLE LEGG SOMMARO LEGG E DECRET EGO DECRETOLEGGE aglio 9 na 76 Agginnte e varianti al 4ößteto n GSS dell8 marre che stit0sco gli nibciallchidißt farmadstvdeila llegin marina " a Pag 5790 LEGTG"LECRETOLEOGE6 luglic08 n 7 Riforma delic vigenti disposlyloni so!lt affranenvione ei in eenrå cá altre prewazioni;pe rrtu Pag Am CJ SlËGGE la lugliq Conferimento allamruinisirstzioneluditta yr della facoltà di pilata e di rettiñeåra gli atti di trwggdei militari decedati morti Pag 579 A0 DORETOLEØÛT9 luglio 9 n 74 RefoA defia proonilità giuridica del Comitato nazionale itdonamcygo=ossario al Fante italiano Pag kuit/ecreto 5 luglio 9 n P OTO DÈCTETGÆGGE W5 luglio04 n 774 Asu sswwdinariavitalitleplir mítdre di Filippo e Ubal= do formicat Pag 5797 REGO ÍËÓRET0 TŒÌógüe;0 r 7) Atogazione delr decreto 9 otipore 9 n 50 riguar daste trttañiento ecomamico al ottocapi e comuni del corpo ReJe ex nipaggi in llcenta REGO DÚCRNËYiö luglio 9 n Autorpi azione alla direzione generale del Tesoro di emetterebii6 at poliennali di taglio superiore a L in cambio Aduoni intestati a Casse di risparmio ad stituti di credito o di assicurazioni o ad Enti morali Pag 5798 REGO DECRETO 5 luglio 9 n 78 Aggregazione degli elettori politici di Grumello dei Zanchi in provincia di Bergamo al comune di Endentia in unica sezione elettorale con sede in Endenna Pag 5798 REGO DECRETO 0 maggio 9 n 79 Convalidazione dei Regi decreti 9 novembre 9 n 59 e 6 novembre 9 n 59 e modificazione dellimpostr sul con= sumo del gas e dellenergia elettrica Pag 5798 Norme per la durata della permanenzr allestero del perso= DECRETO MNSTERALE 0 luglio 9 n 49 Ele dáile scuole primarie e secondarie e per il passaggio nelle Entrata invigore dellallegatoal R decreto gennaio 9 isole del Regno del personale delle scuole primarie Pag 5794 n 40 Pag 5800 EGO DECRETO 5 luelio 9 n 78 Sospensione dellapplicazione del Regio decreto 7 mag o 9 n 77 nella parte relativa a tutti i servizi scolastici guardante listruzione primaria limitatamente alle tabette nu criche del relativo personale e rinvio dellapertura del con rsi nel Comuni autonomi Pag 5795 EGO DECRETO 5 luglio 9 n 746 Estensione delle disposizioni dedil articoll e 4 del R de= eto 0 settembre 9 n90 agli impiegati ed agenti ex com ittenti dellamministrazione postale telegrafica e telefonica Pag 5796 lšgo DECRETO 99 luglio 9 n 74 Facoltà al Ministro deve colonie di designare in occasione Sa prima costituzione del Constello superiore coloniale i due ppresentanti della Camera del deputati che debbono far parte detto Consiglio Pag 5796 GO DECRETO 5 luglio 9 n 747 Sistemazione organica degli ullici centrali del personale fuu= namento del Consiglio di amministrazione e di disciplina san= ini disciplinari a carico del personale di 6 cateddrin fuori >lo nellamministrazione postale telegrafica e telefonica Pag 5796 DECRETO MNSTERALE 9 luglio 9 Designazione del comm ing Fermo Marini capo compart= mento delle ferrovie dello Stato a far parte della raporesentanza italiana nella Delegazione internazionale per la ferrovia del Sempione Pag 5800 DECRETO MNSTERALE agosto 9 Autorizzazione alla fabbricazione di biglietti da L 00 della Banca dtalia per procedere gradatamente alla sostituzione di biglietti logori non piùatti alla circolazione 5800 DSPOSZON E COMUNCAT Alinistero delle poste e dei telegran: Apertura di ricevitorie Pag 5800 Afinistero de!!e finanze: Dazi doganali Pag 5800 Rettifiche dintestazione (Elenco n 4) Pag 580 Ministero dellinterno: Bollettino sanitario settimanale del bestiame n 9 Pag 580 BAND D CONCORSO R stituto pei sordomuti di Sicilia in Palermo: Concorso a post gratuiti governativi Pag ð804

2 SJf)() VU9 GAZZETTA UFFCALE DEL REGNODTALAN 96 y y q y REGO DEORETOLEGGE 5 luglio 9 n 77 L llforma delle vigenfl disposizioni sulla affrancazione dei ca noni censi ed altre prestazioni perpetue REGO DEORETOLEGGE luglio loss n 76 Agginnte e varianti:al decreto a 688 dell8 marzo 9 che istitu sco gli ulliciali chimicifarmanisti della ltegla marina VTTORO EMANUELE H PER GRAZA D DO E PER VOLONTÀ DELLA NA0NE RE DTALA Vistoil R decretoleggen 688; in data 8 marzo 9 che istiinisce gli ufbciali chhaici farmacisti della R marìna in servizio attivo permanente; Udito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta delnostro $inistro per la marina di concerto col Ministro delle finanze; Abbiamo decretato edecretiatno: Art Al R decretoleggen 688 in data 8 marzo 0;sono apportate lè seguenti varianti ed aggiunte: l secondo comma depart è sostitilito dal seguente: «Tale ruolo sarà costituitodai p ienti del soppresso ruolo dicliialparticolo precede ee Ûo ssere completata mediante cóncoral da indirsi tra i lau gehimica e farmicia e fra i diplomati in farmacia forniti anclimi lanreain chimica pura secondole modalità dastabilirsicona posito rebrolaniento» Al secondo comma del art 8 èsostituitoil seguente : Pel loro avanzamento che sarà regolato con le stesse norspevigenti per gliuilciäli medici saranno compilati separatï quadri dalla competente Commissione: per essi però non è richiesëa alcuna condizione dimbarco e Pavanzamento a tenente colónhelloafra luogo esélusivamente a scelta» 8 pgocomma delpart 6 è sostituito il seguente: «Agli effetti delcollocamento nei quadri diclassificazione degli stipendi si applicano agli ufuciali chimici farmacisti della marina in dervizio attivo permanente le relative disposizioni dei Regi decretilegge n 46 del 7 dttobre9 en 67 del8dicembre 9» 4 AlPart 9 è aggiunto il seguente comma: «Gli uibeialitrasferiti in baseal preâentearticolo potralino conseguire la prima promozione prescindendo dalle condizionidi permanenza nel grado ed anche senza esame col criterio di anzianita» Art l presente decreto sarà presentatp al PaylãÑ$nto per la sua conversionein legge ed avra vigore dal aprile 98 Ordiniamocheil presente decreto munito deliigillo dello Stato sia inserto nella raccrolta uinciale delle leggi e dei decreti del Regno dtalia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare Dato a Roma addn luglio 9± VTTORO EMANUELE (USSOLN THAON D EEVEL )E STEPAN Visto l Guardasipillt: OVGLQ tegistrato alla Corte dei contis con riserca addi 0 agosto 9 Atti del Gov rno registro 5 foglio 0Gscl VTTORO EMANUELE PER GRAA D DO E líer VOLONTÀ DCËiA NAZÌONE RE D*TALA Septito il Consiglio dei Ministil; Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario lštato per la giustizia egliaffari di culto di concertocol sidente del Consiglio dei Ministri Ministro delpintern con i (inistri delle ilhanze edellagricoltura; Abbiam& decretato e decretiamo: Art Le prestazioni perpetue di qualsiasi natura compresi i c nopi enfiteutici possono essere aœt ancate nonostante patt disposizione o legge in contrario salvo quanto è disposto lic Part 4 Parimenti possono essere afrancati i canoni egl teutici temporanei Laffrancazione avrà luogo secondo lenorme stabilite lej articoli seguenti anche se Pobbligo della prestazione sia soy Penfiteusi sia stata costituita anteriormentgal presente ß rt Agli effetti del presente*decretoloirestazioni e le entite sono perpetue e considerate dometali: N ¾perpetuitàrisultidaáliAtti costitutivi oda do menti che nokgano49 : Se negli atti costi me ti chè ne gano luogd non sia determinata la d prestazione o la durata delpenfitensi 8 Se Pobbligo della prestazfne sia comunque so Pentiteusi sia stata comunque costituita senza deterr zione di durata; 4 Se perlegge perconsuetudine per convenzione disposižione possa riconoscersi obbligatong lairideteiti rinnovazione del titolo costitutivo; 5 Se siano state costituite almeno a terzagenern oppure per duratanon inferiore a dento antd; Art 8 Ìl prezzo di affrandazione si determina cariltalitzande somma in danaro dovutaconti prestazione o la somma à rispondenteal valqredhlle Ëlergate dovutesilo stésso ti La capitalizzazione ha luogo in base alla prestazione; vuta al tempo in cui si procedo allaffrancasioneedg gione del cento per einghe; oppure in ragione dél cento quattro se Pobbligo della prestaziòne è sorto postòriormi ulja legge giugno 905 n 68 Quando manchiil titoloo da questo nonrisulti la pre zione dovuta la capitalizzazione ha luogo sulla base a prestdzione coiëisposta nelptütimo decennio anteriore Popoca in cui si procede alfaffrancazione Sono selve le convenzioni con euisi sin stabilitoil p mento di un prezzoinferiore a quello sopre accennato e entiteusi concesse a tethpo determinnto e non oceedely trentaauntanchele convenzioni con cui sisia stabilitoil gamento di un prezzo maggiore che iion deve péró eccet il quarto di quello sopra indicato

3 vut9 GAZZETTA UFFCALE DEL REGNO DTALA N 96 Art 4 Se la prestazione consista in una determinata soinma di denaro la capitaliazuzione si efettup esclusivameilte in base allaquantità numerica dellä somnia stessa qualunque sin hl specie della moneta prevista nel titolo o corrente al tempo della costituzioná di questo Art 5 Selaprestazione consista in quaquantità fissa di derrate di hualsiasi natura la somma d* capitalizzare si determina in base allamedia del valore delle prestazioni corrisppste nel Pultimofdecennio Se invece consista in una quot4 di derrate per la determimaziarie della somma da capitalikzare a termino del comma precedente la quota deve essere ridotta in una quantità fissa ožrispondente alla media delle quantità efettivamente corrisposte nelfultimo decennio i Art 6 Sela prestazione sia stabilita ip misura per tutta la sua urali non eguale ma progressiva le decrescente la somma da capitalizzare la quantita fissao4 quota delle derrate si detoi niina in baseallamedia delle s4mme dellequantità e delle quote borrisposte nelpultimo de nuio se si trattidi prestazione progressiva; in base all media delle somme delle quantità o delle quote che si do rebbero corrispondere nel decennio suciessivo allaffranenzi4ne se si tratti di prestazione decrescente n questultimo caso però la determinazione del valore delle derrate o della quantitg di esse corrispondente alla quota della prestazione è fatta in b4se alla media del decennio precedente Art 7 liepårancazione ha luogo nei primi dieci anni dallen trata ill vigore del presente decre o agli effetti degliarti coli 5 e 6 la media del valore dele derrate e quella delle quantitàcorrispondenti alle quote delle derrate debbono es ilere ventennali Art 8 Ì valore e derrate viene acce ato per i canoni entiteu ticiodi carattere enfiteutico nell Provinciu dove è situato fondo ola maggior parte di esso e per lealtre prestazionì nella Provincia nella quale lobbligazione deve essere esegmta Puopo ogni Camera di commercio publuicherà annual mente in base ni prezzi correnti nelle piazze della rispettiva elrcoscrizione la media ventennale i e successivaniente anche la decennale delle derrate più in us er le derrate non contemplate n detta mediail valore o fliwatodal Prefettosu richiesta d linteressato previo pai prédellalocale Camera di commercio Art 9 prñzo didafrancazione dei fo di entiteiitici se concedenti siano il Demanio o qualunqu altra amministrazione dello Stato Fondo per il cultogl Economati generali dei Bänetici vacanti le Provinciei Co abi o ogni alfra persona giuritïicásoggétta a tutela g vernativa e Tenfiteusi siastata costituita anteriormente alentratain igore dellai legge eineno 005 n 08 è fissa nellgsomma corrispondeliteaiffannualità di canone: a) quando la somma o il valore corrispondente aldanone originario o aciascuna delle singoleparti in cui quéistisiasi diviso non superi L 0 annue; b) quiando trattandosi di fondi rustici il valore del ãanone non superi L 00 e laffrancante sia coltivatoredireno del fondo o ne diriga personalmente Ïa coltivazione La presente disposizione nel caso indicato alla lettera a) si applica anche per Pafr(ncasione delle altre prestazionidi cui allart Nelle afrancazioni previste dal presente articolo apn è dovutoil supplemento del prezzo di cui alpart lestano ferme inqugnto siano applicabili le facilitazióni concesse dalla legge 9 giugno 89 n 47 Art 0 l prezzo di affrancazione quando Pobblige dellasprestazione sia sorto o Pentiteusi sia stata costituita anteriotmente alpentrata in vigore della legge giugno 9 n 08 può pagarsi anche mediante titoli del P bito lico italiano consolidato al 5 % calcolati al valore risul te; nel sabato precedente al contratto oalla domandagitiiliziale diafrancazione dalle liste della borsa del ttogo in cui deve eseguirâi il pagamento ovveroin mancanza di quella del luogó più vicino Art Per i canoni enilteutici in denaro e per le prestazioni similmente ip denaro di cui Pobbligo sia sorto anteriormente al i 4 maggio 95 Pafrancante oltreil prezzo di aferancäzidne determinato in conformità degli arteicoli pžecedenti deve pagare al concedente o al cred tore un supplemento pari alla quintaparte del prezzo medesimo Se allaffi ancazione non si faccia luogo nel terigine di un anno dalla gibbliñazione del prescate decreto il pag ënto della prestazione è aumelitatodel quinto n tale caso il prezzo della eventuale successiva affrancazioneòdéterminäto sulla prestazione così aumentata senza il supblemento di cui al primo comma del vresentepr icolo Art Nelleaffrancazionidelleenfinteusiperpetue per le quali sia doyuto un landemio deve pagarsi al concedente oltre al prezzo di affrancazione una indennità determinata nella seguente misura: a) la centesima parte del valore del fondo diminuito del di RËrancasione se laudemio siafissato nella misuht presso della quinquageshns; b) il doppio depindennità stabilito nella letteraa) skil laudemio sia fissato in misura anon maggiore della vigesima; oy il triplohe il landemio sig fissato inmistunmaggiore Nejlaffranenzione delleenfiteusi temporanee le ansidette dennità sono raddoppiate valore del fondo saràdeterminato con le norme contenuto nel primo commadelpart 0 d decretolegg povembre 99 n 00 e non qtielle che le sostituiranno ; Art iß Qualora al concetïénie o al creditore siano riservati diritti di godimento o di usoil prezzo di affrancazione doviito a orma dei precedenti articoli è aumentato in corrisýondenza del valore dei diritti checon laffrancazione vengonoàpes Bare Corrispondbute umento avrà pure luogo quando oñeedente oil creditore abbia acituistato servitù che auinèiitino

4 LVTTORO 579 Vm9 GAZZETTA UFFCALE DEL ßEGhiO D «TALA i 96 inynodopermanenteil valore delfondo enon eqssino conpaffrancasione l prezzo è invecediminuito quandoil concedenteo creditore viene liberato con lafrancazione da oneri che secondonlegge del tempoincui fu costituita lentitensiosorse Pobliligo della prestazione sarebbero stati a carico delpententa o del debitore Art 4 Nelle enfiteusi di fondi rustici di superficie non maggiore di 0ettari concesse achi sia coltivatorediretto del fondoo a chi ne diriga personalmente la coltivazior e sarà eincace la rinunciaaldiritto diafrancazione per una durata non superiore ai 50 anni Se è convenuta una durata maggiore questa viene ristretta a50 anni Restano in vigore le leggi speciali che consentono la rinunzia aldiritto di agrancazione per un diverso periodo di tempo Art 5 Nella procedura di afrancazione delpenfiteusi Patto sti pulafo trail concedente olafrancante o in mancanza la dotnanda giudiziale deve essere trascritta a norma degli aricoli080 e seguenti del Codice civile La sentenza deve essere annotata in margine della trascrizione della domanda gilidiziale Prima della domanda giudiziale oppare qualora al momento della trascrizione dellatto stipulato tra le parti risultino iscrizioni ipotecarie suldirittodel concedente lafrancante dovrà depositare nella locale Cassa dei depositi e prestitiil prezzo di afralibazione nella misurastabilita da presente decreto Gli efetti giuridici delpafrancazione rispetto ai terzi si avranno dalla data della trascrizione delpatto stipulato tra le parti o dalla data delpannotozione della sentenza forma 4tà alle qualiilconservatòre delleipoteche non potrà procedere ove la parte che chiede la trascrizione o lannotazione della sentenza nonprovi cþe sie stato eseguito il deposito a termine del precedente cap&erso oppure in mancanza di iscrizioni ipotecarie che sia stato efettuato pagamento del prezzo di afrancazione Art 6 n caso di iscrizione ipotecaria sul diritto del concedente alla ripartiziona della soinma depositata a termini dellarticolo precedente provvede il pretorenella giurisdizione del quale trovasiil fondo da affrancare o la maggior parte di esso previa citazione delle parti e dei creditori ipotecari a cura del pi& diligente Art 7 n casodi domanda giudiziale e in mancanza di iscrizioni ipotecarie sul diritto del concedente il deposito di cui al Part 6 vieneritirato dal conced¼gte stesso mediante presentazione del decreto di svincolo eëesso dal competente pretore iå base al certificato del conservatore delle ipoteche Qualora invece sul diritto del concedente esistano iscrizioni ipotecarie il deposito viene svincolato dai creditori e dal concedente per Peccedenza mediante presentazione del provvedimento di ripartizione di cui allarticolo precedente Art 8 Le spese di agrancazionesono a carico delpafrancante eccetto quelle che dipendono dal procedirmento reso necessario dalle iscrizioni ipotecarie suldiritto del concedente per le qualisi procede a termini degli articoli 70 e seguenti del Codice di procedura civile Art 9 Se la prestazione non supera L 0 gliatti relativiallaffrancpzione sono esenti dalle tasse di bollo di registro ipoterarie e di voltura catastale S la prestazione supera L 0 ma non L 00 gli atti medesimi sono soggetti alla metà delle tassedi bollo di re gistro ipotecarie e di voltura catastale Nei casi suindicati gli onorario compensi dpvuti al notato oaltro pubblico ufficiale bhe presti la sua operanegliattidi affrancazione sono ridotti alla metà di quelli stabiliti dalle g ispettive tariffe Art 0 l presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufbeiale delle leggi e dei decreti del Regno dtalia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare Datoa Roma addì 5luglio 9 EMANUELE MUSSOLNOvroLloDa StarAN DE CAPTAN DAREAGO Visto il attardasigitti: Ovistro tegistrato alla corte dei conti con riserva addi 0 agosto 9 Atti del Governoregistro 5 foglio 0Giscl REGO ÐECRETOLEGGE 9 luglio 9 n 7 Conferimento allamministrazione militare della facoltà di compilare e di rettificare gli atti di morte dei militari deceduti in guerra VTTORO EMANUELE PEE GRAZA D DO E PER VOLONTÂ DETsLA NAZONE RE DTALA Visti i deceti Luogotenenziali 7 gennaio 96 n 08 e 7 ottobre 98 n 784; Visti i Regi decreti 4 settembre 99 n 76 e 4 febbraio 9 n ; VistiiRegi decreti 8 seþtembre 9 8 gennaio e 7 giugno 9; Ritenuta la necessità che le facoltà eccezionali in materia di stato civile per leytruppe in campagna siano temporaneamente ripristinate e^ con le estensioni riconosciute indispensabili siano conferite alministro della guerra; Udito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del NostroMinistro Segretariõ ai Stato per la guerra di concerto col Ministro dellagiustizia e degli affaridi culto e diquello per la marina; Art Leattribuzioni in materia di stato civile per le truppe in campagna di cuiallibro 6 titolox capo5 del Codice civile attribuzioni già trasferite temporaneamente al Ministero per lassistenza militare e le pensioni di guerra vengono restituite al Ministero della guerra per ettetto dellav

5 tm9 GAZZETTK TFFTCATE DEL REGN TDTTALTA N 96 9 venuto ritorno del servizio dello stato civile al Ministero stesso Art Lafacoltàdi cui al R decretolegge 4 settembre 99 numero 76relativa alla redazionedegliatti di morte non com pilati tempestivamente per militari deceduti in guerra ces sata col 5 marzo 9 per effetto della smobilitazione gene rale del R esercito è ripristinata e conferita nei casi e con le formalità di cuialla istruzione 4pprovata col decreto Luogoteneziale 0 gennaio 96 n 09 al Ministro della guerra a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al dicembre 94 Art Per la durata medesima è ripristinata e conferita al Mini stro della guerra la facoltà di procederealla correzione degli atti di morte come dallart del decreto Luogotenestale 7gennaio 96 n 08 edallarticolounico del decretoltlogotenenziale 7 ottobre 98 n T84 Art 4 Lautorizzazione ai centri di mobilitazione di redigere atti di moí te potrà essere concessa anche nei casi in en) gli atti di decesso pur essendo stati in tempo compilati risultino smarriti Art 5 Leattribuzioni spettanti al Ministero della guerra in materia di stato civile per le truppe in campagna anche per quanto concerne la correzione e la tardiva compilazione di att di morte a senso degli articoli precedenti sotto estese ai decèssi Ylelle persone impiegate al seguito delle truppe mobilitate nonchè a quelli disudditi italiani combattenti morti per eventi di guerra allestero in territori appartenenti a nazioni già nemiche o alleate e verificatisi anche nel periodo interceduto fra linizio della guerra europea e la mobilitazione generale del R esercito Le attribuzioni medesime si intendono altreal estese ad atti di morte che riguardinomilitari pertinenti a territori ora facenti parte del Regno dtalia e deceduti in servizio del nemico Nei casi in cui non sia possibile stabilire lente cui spetti di procedere alla tardiva compilazione dellatto di morte provvederà direttamenteil Ministero della guerra Art 6 Le attribuzioni di cui trattano i precedenti articoli sono devolute per quanto riguarda i militari della R marina al Ministero della marina il quale per i sottuteinli e sottocapi e comuni del corpo Reali equipaggi potrà delegare il comandé superiore del corpo Realiequipaggi Art 7 presente decreto sarà presentatö ni Parlamento per es sere convertito in legge ed avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta utliciale delle leggie dei decreti del Regnodtalia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare Dato a Roma addì 9 luglio 9 VTTORO EMANUELE MUSSOLN A DAZTHAON D REVEL ÛVGLO Vistoil Guardasigillf : OVGLO Registrato ana corte dei conti con riserva addi 0 agosto 9 Atti del Governo registro ßl5 fogito 08 Gisci REGO DECRETOLEGGE 9 luglio 9 n 74 Revoca della personalità giuridica del Comitato nazionale per il monumentoossario al Fante italiano VTTORO EMANUELE PER GRAZA D DO E PER VOLONTÀ DELLA NAEONE RE DTALA Vistoil R decreto4luglio 9 n 6 con cui fu eretto in ente morale il «Comitato nazionale per d monumentoossario al Fante italiano con sede er rale in hiilano avente per scopo la costruzione di una grande opera darte su Cima del San Michele al Carso alla memoria dei cadutiin guerra; Ritenuto che la zona del San Michele èstata già dichiarata monumento nazionale col R decretolegge 9 ottobre 9 n 86; Ritenuto inoltre che mentre per il monumentoossario predetto occorre a giudizio dello stesso «Comitato nazionale» una spesa di circa 0 milioni di lire fino ad ora il Comitato anzidetto non e riusetto a raccogliere che circa milioni di lire e che quindi lente non si trova in condizioni di raggiungere lo scopo pretissosi; Ritenuto daltra parte che la somma raccoltà mentre è insufficiente allintento predetto può essere destinata ad altro scopo che pur avendo il fine di onorare la memoria dei prodi morti per la Patria riesca socialmente più utile; Rifenuto che tale scopo si raggiungerebbe pienamente develmdo al fondo pergli orfani di enerra le somme raccolte per dettomonumentoossario considerato anche ehe lo stesso statuto del rwm tnto per il monumento dianone che debbasi devolvere a favore dei figli dei mortiin guerra le somme eccedenti la spesa per detta opera; Sentito il Consilio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per linterno Presidente del Consiglio dei Ministri; Abbiamo degretato e decretiamo: Art l revocata in nemonalità giuridicaconferita al «Com* nazionale per il monumentoossario al Fante italiano a col R decreto 4 luglio 9 6 ed Comitat stesso è sciolto Art patrimonio del soppresso Ente èdevoluto al fondopergli orfani di guerra amministrato dal pomitato naziouale per la protezione e lassistenza degli orfani di guerra dicuiagli articoli 7 e della legge 8 lúglio 97 n 4 Art l oraf++o r Milano è nominato Commissario liquidatore dellente soppresso

6 ym:9 siano passaggio 57¼ GAZZETTKUFFCALE DEL REGNO DTALA N 90 Art 4 Art 4 l presente dñcreto eàti eißin višreil giorno della sua pubblicazione nella Ga:cettaUfjoiale e sarà presentato al Parlamento per la sim conversionein legge Ordiniamo che il presente decreto mainito del sigillo dello Stato sià inserto nellû raceolta uinciále delle leggi e dei decreti del Rekolodtalia mitndando a chiunque spetti di osservarlo edifarlo osservare Datoa Roma addl9 luglio 9 TTÖRO EMANJBLE ÀÍUSSOLN Visto il Gttardasigini: OVGLO regístrato allacorte del conti coit riserva addi 0 agosto 9 Atti del Governgregistro g foølfo Gsci «REGO DEOÈETO laluiglio 98 n 7 Norme per la duratadella permanenza allestero del perso nale delle scuole primario e secondarie e per il passaggio nelle scuole del Regno del personale delle scuole primario; VTTØRO EMAWUËLE ran onazra or rio E MúB VOaONTÂ DELA NAZONE le domande del maestri dovranno pervenire al Ministera delpistruzione mezzo per di quello degli esteri entro maggio corredate dei documenti attestanti la durata e la qualità di tutto il servizio scolastico prestato dalpinsegnante Per le scuole amministrate dai Regi provveditorati agli studi il Ministro dellistruzione delibera sulla domanda di sponendoin caso di accoglimento liscrizionedel richiedente nel ruolo depamministrazione scolastica prescelta Quando invecesitratti di scuole dei Comuni che ne con servano Pamministrazione la deliberazione verrà presadalla competente autorità comunae cui dal Ministero delpietrusione verrà alguopo trasmessa la domanda dellinsegnante con i relativi documenti Liscrizione nel ruolo avrà luo (o pär i posti vacanti che non siano riservati ai maestri compresi nelle graduatorie dei concursi handii invirtùdel decreto Luogotenenziale5 maggio 99n 88 l di cui al presente articolo limitatamente però alle setiole amministrate dai Règi provveditorati agli studi potrà espre ordinato dufreio dal Ministerodellistruzione stapropÿsta di quelledegli esteri nei casi diriduzione di organico o di ragioni di servisto RE DTALA Art 5 Veduta la legge 8 dicembre 90n; 867 sulle scuole_ita liane alfestero; Vedutii Regi decretilegge 7 dicembre 99n 79 e numero480 ; n virtù _deipieni poteri delegati al Governo con la legge dicembre 9 n 00; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del NostroMinistro Segretarigdi Stato ad interim pergliaffari esteridi òoncerto conquelli della pubblica istruzione e delläfinanze; Art maestri e le maestre giruolo della Regie scuole elementari e dei Regigiardini diinfanzia alpestero potranno dopo il primo biennio di permanenzaalpestero su loro domanda far passaggio nei ruoli delle pubbliche scuole elementari del Regno Ancheil personale direttivo potrà per domanda far passaggio nelle scuole del Regno Art Làpermanenza diun insegnante nelleregieseuoleprimario allestero non potrà di regola durare oltre un quinquennio cottpiuto il quale dovrà effettuarsi suo passaggio nelle scuole del Regno Tuttavia un insegnantepotrà essere confermato per un secondo quinquennio quando Poperä irestata nel quinquennio precedente nelle scuole alpestero sin stato tanto einence e lodevole da farne ritenere sommamente utile la continuaziohe Potrà essere confermato per un terzo quinquennio solamentechi siainvestito di un uinciodirettivo Art Le norme dicui sopra relative alla permanenza allestero dei direttori e degp ipsegnanti delle scuole primarie si adotteranno anche per _i capi distituto e per gpiusegnanti delle scuole secondarie appartënenti ai ruoli del inistero della pubblica istruzione Lattribuziope dello stipendio e la conseguente collocazione nel ruolo dellinsegnante assunto anorma degliarticoli precedenti nelle souole del Regno amministrato dai Regiprovveditori agli studi sarà fatta in base al servizio complessiyo prestato in conformità delle disposizioni vigenti per i maestri del Regnó computando al doppio i primi due anni di servizio þrestato nelle scuole alìestero e con Paumento del terzo gli anni successivi Mas gli nutiài insegnanti di ruolo qualora venissero in tail modoaconseguire uno stipendio inferiore a quello che godeannoal momento del passaggio nelle scuole alpestero conserverantio ad personam la differenza col maggior stipendio detratteda questo le 00 di eni ta tabella B delr decretoegge 7 dicembre 99 n 479 che rappresentano la indennità massima di residenza concessa per le scuole del Regno Tale difeerenza terrà assorbita dai successivi aumenti di stipeydio #i qualsiasi natura /indennità di residenza saritoncegsa nellà stessa misura e con le afossé norme stabilite pèti maestri delle scuole del Régno Per il passággio degpinsegnanttielle scuole alpestero nelle scuole pubblichedelregnodi qpei Comuni che ne conservapo Pammhiistraqione si seguiranito le norme fissaté dalpart 9 del testo unido ottobre 90 na 4 Art G Eabrogato il secondo comma delfart della legge 8 dicembre 90 n 867 Art 7 La pensione e lindennità aglinsegnanti che prestano servizio nelle scuole elementari e nel giardini dinfanzia alpestero è regolata dalle norme vigenti per le pensioni deglimpiegaticivili nel Regno ed è versata sempre dal tesoro dello Stato che se del caso se ne rivale sugli altrienti debitori Per coloro i quali abbiano þrestato anche un seivisio nelle scuole elementari e nei giardini dinfanzia del Regno ammi nistrati dai Regi provveditorati agli stúdi o dai Comuni e iscritti al Monte pensioni dei maòstri elementari o a Monti di pensioni comunali anche tale servizio è utile per

7 vm98 GAZZETTNUFFCAL DELREGNODTALA N PAmmissione al godimento della pensione o dellindennità La pensione olindennità sonointal caso liquidate ai termini della legge del Monte pensioni dei regõhimenti comanali odella leggesugli impiegaticivili per le quotea carico rispettivamente del Monte dei Comuni o dello Stato in ragione della somma totale degli stipendi effettivi che alpinsegnante sono stati corrisposti per il servizio prestato nelle scuole perle qualiciascunodeipredetti treentiè tenutoad assumere il carico della pensione Art 8 Gli attuali direttori effettivi delle Regie scuole allestero e gli attuali direttori incaricati nominati in conformità del Part 8della legge 8 dicembre 90 n 867 passando nelle scuole del Regno saranno nominati direttori didattici gove nativi e per il loro inquadramento nelle varie classi dei direttorididattici governativi e per la pensione si seguiranno le norme stabilite negli articoli precedenti per i maestri elementari Art 9 Per gli attuali capi distituto e insegnanti di ruolo delle scuolesecondarie e delle scuole primarieiquinquenni di perinanenza allesterò di cui agli articoli e del presente decreto incominceranno a decorrere dal settembre 9 Nella prima applicazione del presente decreto le domande di passaggio nelle ecnole del Regrio potranno essere presentitte oltre la data del maggio di cui allart 4 purchè in tempoutile per i provvedimentida prendere per ilmovimento del personale nelle scuole del Regno é nelle scuole allestero Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo delle Stato sia inserto nella raccolta ufbeiale delle leggi e dei de creti del Regno dtalia mandandoa chiunque spetti di oshervarlo e di farlo osservare Dato a Roma addì 5 luglio 9 VTTORO EMANDELE MUSSOLN GDFLE A DE STEFAN Visto il Guardasigilli: OVGLO Reutstrato alla Corte dei conti addi agosto 98 Atti del Governo registro 5 foglio 8 Gsc REGO DECRETO 5 luglio 9 n 78 Sospensione dellapplicazione del Regio decreto 7 maggio 9 n 77 nella parte relativa a tuttii servizi scolastici riguardante listragione primaria limitatamente alle tabelle aumeticite del relativo personale e rinvio dellapertura dei con corsi nel Comuni autonomi VTTORO EMANUELE T PER GRAZAD DOE PER VOLONTÀ DELLA NAZONE RE DTALA n vir_tù della delegazione dei poteri conferita al Governo delre conla legge dicembre 9 n 60; Vedutoil R decreto 7 maggio 9 n 77; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Art Finoalla emanazione dei nuovi provvedimenti sulla scuola primaria è sospesa Papplicazione del Regio decreto 7 maggio 9 n 77 sulla riduzione delle tabehe organiche dei Comuni nella parte relativa a tutti i servizi scolastici concerneuti li truzione primaria limitatamente alle tabelle numeriche del personale addettovi Art maestri elementari che per effetto della riduzione di posti attuata in dipendenza dellapplicazione del R decreto 7 maggio 9 n 77 saranno esonerati dal servizio verranno collocati in disponibilità senza stipendio e earanno riassuntiinserviziodi mano in mano che si farannovacanze con a stipendio e Panzionità che avevano al tempo incui furono messi in disponibilità Art Comuni autonomi che ne facciano domanda e che dimostrinonon esservi per condizioni speciali inerenti allo stato del personale e dei servizi scolastici probabilità di posti va canti per lar durata del biennio 995 possono essere autorizzati dai Regi provveditori indicati nel R decreto 5 marso 9 che fissa le sedi dei provveditorati a rinviare lapertura del concorso per la nomina del personale insegnante nelle proprie scuole elementari La decisione del provveditore è definitiva Art 4 Comuni che non abbiano ottenuto lautorizzazione di cui al precedente articolo possono delegare al R provveditore la pubblicazione del bando e lo svolgimento del concorso l concorso di cui al comma precedente è giudicato dalla stessa Commissione giudicatrice del concorso per le scuole dipendenti dal provveditorato Per ciascun concorso sarà fatta una distinta graduatoria Le spese deiconcorsiilcui svolgimento è delegato al provveditore sono ripartite fra i Comuni in ragione del numero dei concorrenti Art 5 Lassegnazione delle sedi agli insegnanti elemontarl nominatiaiposti disponibilialla data del presente decreto o che si renderanno disponibili successivamente verrà deliberata dopo che si sarà provveduto neitermini e modi di legge ai trasferimenti Art 6 l concorso indetto con decreto Ministeriale aprile 9; saràsvolto ancheper i postivacantiechesirenderanno vacanti nella provincia di Udine dal R provveditorato agli studi del Veneto al quale spetterà altresl di procedere al Pofferta della sede Alle nomine provvede però R provveditorato agli studi dellá Venezia Giulia presente decretoandràin vigore il giorno dellasua pubblicazione nella Gaøsetta Ufficiale del Regno Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufbciale delle leggi e dei decreti del Regno dtalia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare Dato a Roma addì 5 luglio 98 VTTORO EMANUELE Visto ti Guardasigilli: OVGLO Registrato alla Corte dei conti addt agosto 9 Atti del Governo registro 5 foglio 5 Gsc MUSSOLN GENTLE

8 N Ol96 vn98gazzetta UFFCA E DEL REGFO D TALA 96 REGÍODEORETO 6 luglio len n 746 Estensione delle disposizioni degli articoli e 4 del t decreto 0 settembre 9:n 90agli impiegati ed agenti ex combattenti dellamministrazione postale telegrafica e telefonica VTTORO EMANUELE TER GRAZÁ D DO E PER VOLÓNTÀ DELLA NAZOND RE DTALA n virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge dicembre 9 n 60; Vedutoil R decretolegge ottobre 99 n 858 e successive modificazioni; VedutoilR decreto 0 settembre 9 n 90 e successive modificazioni; nteso il Consiglio dei Ministri; Sullaproposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e coi Ministri per la giustizia e gli afaridi culto e perle finanze; Abbjamo decretato e decretiamo : Le disposizioni contenute negli articoli e 4 del R decreto 0 settembre 9 n 00 e successive modificazioni sono applicabili al personale depamministrazione delle poste dei telegrafi e dei telefoni l servizio militare prestato nelle colonie italiane e quello prestato in reparti combattenti in qualitàdimilitare oassimilato determinato il primo ai sensi dellart del R decreto 0 settembre 9 n 90 e successive modificazioni e il secondo ai sensi dellart 4 dello stesso R decreto qua lora risultino compresi nel servizio militare o assimilato in tempodi guerra computatoaglieffetti delpart 66del R decreto ottobre 99 n 858 e successive modificazioni saranno detratti afar tempodal maggio 99 esempre che siano stati produttivi di benefici economici dai corrispondenti periodi già computati agli effetti del suddetto art 66 rimanendo abbuonate le eventuaî maggiori somme percepite fino al marzo 9 in dipendenzadei servizi che si detraggono Ordiniamo che presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno dtalia mandnado a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare Dato a Roma addì 5 luglio 9 VTTORO EMANUELE MSSOLN COLONNA Û CESARO Oviatio DE STEFAN Visto il Guardasigini: OVGLO Registrato alla Corte dei conti addi 4 agosto 9 Atti del Governo registro 5 foglio GscT REGO DECRETO 9 luglio 9 n 74 Pacoltà al Ministro delle colonie di designare in occasione della prima costituzione del Consiglio superiore coloniste i due rappresentanti della Camera dei deputati che debbono far parte di detto Consiglio VTTORO EMANUELE PER GRAZA D DO E PER VOLONTÀ DELLA NAZONE RE DTALA Vista la legge dicembre 9 n 60 che conferisce al Govern del Re pieni poteri per la riforma della pubblica amministrazione; Vistoil R decreto dicembre 9 n 8Ï che sopprime il Consigliokoloniale ed il comitato superiore amministrativo ed istituisceinloro vece a decorrere dal gennaio 9 un Consiglio superiore coloniale ; Rifenuto che a far parte del Consiglio superiore coloniale sono chiamati tra gli altri due rappresentanti della Camera dei deputati eletti da essa nel proprio seno: Avendo la Camera dei deputati nella seduta del corrente deliberato di prorogare i suoi lavori senza ancora aver provveduto alla elezione dei rappresentanti nel Consiglio superiore coloniale non può procedersi allaconvocazione del Consiglio medesimo; Che daltra parte la convocazione del Consiglio stesso si rende necessaria dovendosi sottoporre al suo esame provvedimenti lattuazione dei quali non può essere piil oltre dif ferita ; Che pertanto conviene per la prima costituzione del Cousiglio demandare al Ministro delle colonie la designazione di due rappresentanti della Camera dei deputati che debbono far parte del Consiglio superiore coloniale; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta delministro Segretario di Stato per le colonie; Nella prima costituzione del Consiglio superiore coloniale in deroga aldisposto del n deïlart del R decreto dicembre9 n 87 è data facoltàal Ministrodellè colonie di designare i due rappresentanti della Camera dei deputati che debbonofar parte del Consiglio superiore coloniale Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno dtalia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare Dato a Roma addì 9luglio 9 VTTORO EMANUELE fussoln FEDERZON Visto il Guardasigilli: OVGLO tegistrato «lla Corte dei conti adda agosto 9 Atti del Govento registro 5 foglio É9 GscL REGO DECRETO 5 luglio 9 n 747 Sistemazione organica degli uffici centrali del personale fun= zionamento del Consiglio diamministrazione e di distiplina san= zioni disciplinari a carico del personale di ^ categoria inori ruolo nellamministrazione postale telegrafica e telefonica VTORO EMANUELE ËER GRAZA D DÓ Ë PER VOLOWiÀ DELLA NAZONE RE DTALA n virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo con la legge dicembre 9 n 60; Vistoil testo unico delle leggi sullo stato degli impiegnu civili approvato con R decreto novembre 908 n 698 ed il relativo regolamento approvatoicon R decreto 4 novembre 908 n 756; Veduto il R decreto maggio 90 n G80 che approva il regolamento speciale per il personale di a categoria e ver quellofuori ruolo dellamministrazione postale e telegre" Vistoil R decreto 6 maggio 9 n 574 che ap»rowil regolamento speciale per ilpersonale dei telefoni esuccessive modificazioni: Vittoil R decreto legge ottobre 99 n 858 e successive modifienzioni;

9 Vm9 GAZZETTA UFFCALÈ DEL RËGNO DTALA N Vedutoil R decreto 5 aprile 9 n 905 concernentegli uffici centrali del personale ed il Consiglio di amministraziotie e di disciplina del Ministero delle poste e dei telegrafi; ntesoil Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste edi telegrafidiconcerto col Presidente del Consig:o dei Ministri Ministro dellinterno e coi inistri per le finanze e per la giustizia e gli affaridi culto; Abbiamo decretato e decretiamo Art Gli uffici preposti al personale del Ministero delle poste dei telegrafi e dei telefoni che in applidazione dellart comma del R decreto5 aprile 9 n 905 hannocessato di far parte delle due direzioni generali dei servizi postalie dei servizi elettrici costituiscono una unità organica della amministrazione centrale di detto Ministero l funzionario cui a termini dello stesso articolo comma 6 del precitato R decreto è devoluto lesercizio delle attribuzioni già spettanti sugli uffici anzidetti ai dne direttori generali dei servizi postali e di quelli elettrici assume funzioni e grado di direttore generale ed in tale qualita egli fa parte di ðiritto del Consiglio di amministrazione e di disciplina Alla dipendenza di detto funzionario è posto altresì Pufficio «Locali ed economato» Art Agli effettidella costituzione del Consigliodi amministrazione e di disciplina del Ministero delle poste e dei telegraß per capo della divisione del personale aventetitolo a farne parte a termini del combinato disposto degli art 47 del testo unico novembre 908 n 69 e del R decreto 6 aprile 9 n 905 si deve intendere funzionario proposto alla dírezione depufficio competente in materia di disciplina Qualora detto funzionario sia assente od impedito o sostituisce nel Consiglio il funnonario che ne fa le veti nella dirosione dellufficio Nel caso di ass<mza o di impedimento dei direttori generali einuzionari equiparati intervengono in loro voce nel Consiglio funžionari titolari o reggenti di uffici alluopo designati dal Ministro a mezzo di ordinanza Pet la partecipazione al Consiglio dei funzionari indicati nel presente articolo si richiede in deroga alpart 50 del regolamento 4 novembre 908 n 756 che essi non abbiano grado inferiore a quello di primo segretario Art ßono soppresse le Commissioni specialidiscililinari inatto esistèiltinelpamministrazione provinciale ed in quella centitle delle póste dei telegrafi eileitelefoniper i procedimenti achrico del dipendente personale di categoriaefuori ruolo Lepunis:oni non superiorialla sospensione dallo stipendio o dalla retribuzione sono intlitte cdn decreti Ministeriali su proposta dellufficio centralá competente del direttori provinciali o compartimentali degli ispettori distrettuali e dei direttori di costruzione per gli agenti clic rispettivamente da loro dipendono e del direttore generale del personale per quelli in hervizio negli uffici centrali intese sempre le ginstificazioni degli interessati Le punizioni superiori alla sospensione dalla stipendio e dallaretribuzione sono inflitte dal Ministro previo parere del Consiglio di amministrazione e di disciplina Per la procedura e periricorsi vengono osservate le norme stabilite dal testo unico növembre 908 n 09 erelativo regolamento Art 4 Le disposizioni di cui allarticolo precedente si applicana anche alle mancanze commesse dal personale ivi indiento anteriormente allentrata in vigore del presente decreto ancorchè sia stato iniziatoilrelativeprocedimentoe purchè essoa tale data non siasi reso definitivo E abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto cheha effettodal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del ßegno dtalia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di fàrlo osservare Dato a Roma addì5luglio9 VTTORO EMANUELE MU$SOLN COLONNAÛ ORSARÔ DE SowAN OvioLro Visto il Guardasigilli: OVGLO Registrato alla Coile dei conti addi 4 agosto 9 Alti del Goverrto 7BUlstro 5 foglio 4 Gsci REGO DECRETOLEGGE 5 luglio 9 n 774 Assegno straordinario vitalizio alla madre di Filippo e Ubal do Corridoni VTTORO EMANUELE PER CHAZA D DO E Pt VOLONTÀ DELLA NAZONE RE DTALA Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro delfinterno e Ministro ad interim degli affari esteri daccordo coi Ministri delle finanze e della guerra; Udito il Consiglio dei Ministri; Articolo unico A datare dal 6 luglio 9 è concesso a Pacenzocchi Enrica fu Andrea in Corridoni del comune di Pausula (Macerata) madre di Filippo ed Ubaldo Corridoni soldati morti per ferite riportate in combattimento Passegno straordinario annuo a vita di L 4000 indipendentemente dalla pensione privilegiata di guerra accordata al marito di lei Corridoni Enrico l presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufßciale a sara presentato al Parlamento per essere convertito in legge Ordiniamo cheil presente decreto munito delsigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno dtalia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare Dato a Roma addì 5 luglio 9 VTTORO EMANUELE MUSSOLNA DE STEFAN A DAE Visto il Guardasigillf : Oviouo Registrato alla Corte dei conti con riserva addi 7 agosto 9 Atti del Governo registro 5 foglio 6 Gscl

10 A 5798 Vm9 GAZZETTA UFFCA LE DEL REGNO DTALA N 96 REGO DEORETO s u lio 9 n 77 Abrogazioná del e réto 9 ottobre 9 n 50 riguar= dante trattamento economico ai sottocapi e comntil del corpo teale equipaggi in licenza VTTOROEMANUELE PER GRAZAD DOÉ PER VOLONTA DELTA NAZONE RE DTALA Visto il R decreto 9 ottobre 9 n50 circa il trattamento economico aisottocapi e cornuni del corpo Reale equipnggi chesi recano iil breve licenza o licenzaordinaria; dito il Consiglio dei: Ministri; Sulla propoètä delnostroinistro per la marina di concerto coniministri della guerra e delle finanze; Abbiamo decretato e decretismo; Articolo unico l R decreto 9_ottobre 9 n 50 è abrogato a decorrere dal 6luglio 9 Ordiniamocheil presente deegeto munito del sigillo dello Stato siainserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno dtalia mandando a chiunque spettidi osservarlo e di farlo osäervare Dato a Roma addl luglio9 VTTORO EMANUELE TaAoN D REVEL Mussotaux DAz DE STEFAN Visto il Guardastgint: OVGLO tegistrafd alla Corte dei conti addi 7 agosto 9 Atti del Gòverno registro 5 oglio 58 Gscr REGO DECRETO lo luglio 98 n Ì80 Ántorizzazione alla direzione general del Tesoro di emet tere buoni pollennali di taglio superiore a L in cambio di buon ntestatia Casse di risparmio ad stituti di credito o di assicurazioni o ad Enti morali VTTORO EMANUELE PER GRAZAD DO E PER VOLONTÂ DELLA NAEONE RE DTALA Vistoil R decreto 8 giugno 9 n 700 ; Visto il decreto Luogotenenziale 4 dicembre 90 n 796; Udito il Consiglio distato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sitlla proposta detostroministro Segretario di Stato per le finanze; Articölo unico Lafacoltà concessaalla direzione generale del Tesoro con Part del decreto Luogotenenziale 4 dicembre 90 numero 790 di emettere in cambiodi buoni del tesoro trien nali e quinquennali al portatore buoni nominativi di taglio superiore alle L quandolo ritenga opportuno nel suo esclusivo interesse è estesa ai buoni intestati a Casse di risparmio adstituti di credito o di assicurazione o ad Enti morali sottoposti 4a vigilanza dellautorità tutoria l presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla Gaccetta Ufficiale del Regno Ordiniamo cheil presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Rggno dtalia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osse vare Dato a Roma addl 5 luglio 9 VTTORO EMANUELE MUSSOLN DE STEFAN Visto ti Guardasigini: OVGLO Registrato alla Corte dei conti addi 7 agosto 9 Atti del 67 Goverrto registro 6 foglio GSC REGO DEORßTO 5 luglio 9 n 78 Aggregazione degli elettori politici di Grmnello del Zanchi in provlucia di Bergamo al comune di Endenna in unica sezione elettorale con iede in Endenna VTTORO EMAliUELE PER GRAEA D DO E PER VOLONTA DELLA NAZONE RE DTALA Vista la deliberazione della Commissione elettorale pro Vinciale di Bergamo in data 0 aprile 9 còn la quale si propone su richiesta della Commissione elettorale di Grumello dei 7anchi di aggregare gli elettori politici di detto Comune alla sezione elettorale di Endeana; Considerato che gli elettori politici dei due Comuni non superano complessivamente il massimo prescrittodalla legge (87 y 0 = 89) ; Ritenuto chenon meritano accoglimento le ragioni in contrario espresse dalla Commissione elettorale di Endenna in data 7 maggio 9 in quanto Paggregazione degli elettori politici di Grumello dei Zanchi non apporterà al comunedi Endenna nicun aumento di spesa; Visto Parti4olo 9 della legge elettorale politica; Sulla propopta del Nostro Ministio Segretai io di Stato per Pinterno Presidente del Consiglio dei Ministri; Articolo unlico Gli elettori politici di Grumello dei Zanchi in provincia di Bergamo sono aggregati all comunedi Endenna per costituire una sola sezione elettorale con sede in Endenna Ordiniatno che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto ñolla raccolta ufbciale delle leggi e dei decreti del Regno dtalia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di faí lo osservare Dato a S Rossore addì 5 luglio 9 VTTORO EMANUELE Visto ti Úttardasigilli: OVGLO Registrato alla Corte del conti addi 7 agostð 9 Atti del Governo registro 5 foglio Giscr 70 MUSSOLN REGO DECRETO 0 maggio 98 ii 79 Convalidazione dei Regi decrett 9 novembre 9 n 59 e 6 novembre 9 n 59 e modificazione dellimposta sul con= sumo del gas e dellenergia elettrica VTTORO EMANUELE PER GRAZA D DO E PER VOLONTÀ DELLA NAEON: RE DTALA n virtù della delegazione dei ioteri conferiti al Governo con la legge dicembre 9 n 00: VistiiRegi decreti 0 novembre 9 n 59 e 9 novembre 9 n 59;

11 Per vm9 GAZZETTA UFFCALE DEL REGNO DTALA N Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretariodi Stato per le finanze; Art Sono convalidatiiregi decreti 9 novembre 9 n 59 concernente la sistemazione delle imposte di produzione edi consumo e 6 novembre 9 n 59 concernentele imposte sul calfè sui suoi surrogati e sugli organi di illuminazione Art Onlla data di attuazione del presente decreto vanno in vigóre le varianti e le aggiunte di cui allunito allegato visto d%rdine Nostro dal Ministro Segretarlo di Stato perle fi tanze Lo stesso Nostro Ministro è autorizzato a provvedere mediatite suo decreto al coordinamento ed alla pubblicazione dei tehti unici delle disposizioni di carattere legislativo concernenti ciascuna imposta di fabbricazione Ordiniamo che presente decreto muisito del sigillo Ñello Stato sia inserto nella raccolta utliciale delle leggi e dei decreti del Regno dtalia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare Dato a Romaaddì 0 maggio 9 VTORO EMANUELE MussouN A messtefan Visto il Guardasigilti: ÛVGLO legistrato alla Corte dei conti addi 0 agosto 9 Atti del Gotterno registro 5 foglio 79Giset Art ALLEGATO (ellart dellallegato D al R decretolegge 9 novembre ½ n 59 sono arrecati gli emendamenti che seguono: N imposta sul consumo del gas e dellenergia elettrica è stabilita nella misurn: a) di cent 0 per ogni metro cubo di gas destinato ad uso dulumlanziono o di riscaldamento e proveniente dagli oll minerall 4)as rricinco o derivato dal suolo come pure di gas acetilene quando questoltimo sia distribuito mediante imipianti fissi; ) di gentesimi e mezzopor ogni metro cubo di gas di altra spepte destinato ad uso di illuminazione o di rlscaldamento: el dl centesimi per ogni ettowattora di energia ole trica 0 plegata n scopo dilluminazione o anche di riscaldamento ove tjueto si effettui senza losservanza delle norme e caufele stabilito agli effëtti dellesenzione concessa dalla legge 6 luglio 9"/ n 09 c miscele det gas indicati alla lettera al con 00 indicati glla lettera b) nel caso dimpiego a scopo dilluminazione o riscaldomento sono soggette allimposta nella misura di centesimi 0 e di centenimi e mezzo secondo che siano equiparabili pel loro ettetti caloriflei alla prima o alla seconda delle due anzidette ca egortedt gas E egente dallimposta consumo di gas o di energía epttrich per illuminarlone governativa provinciale o comunale di aree pubblidha come pure quovo riõhiesto da processi di fabbricazione in stabjfimenti inclustriali N /ultimi due Ogni bolletta di tapoversi) pagamentä ri núcipta dnl fabbricante al consumatori deve portare la liquidazione distinta dellimposta orartale per n quale si procede a rivalsa a carico dellutente o che deve essere in perfetta corrispondenza col consumo a contatoro ô prestabilito per la fotnitura a cottimo effettivamente assoggettato ad imposta secondo i su cessivi attióoll e 4 A iole scopo o sufficiente che sieno esposte su emscuna bolletta le intlicazioni della cifra complessiva per ciascun utente degli ettowaitorn al enotata e del metri cubi di gas assoggettatl ad imposta e delle ali<ruote unitarie relative Sono considerati cuali fabbricanti gli aouirenti di gas e di enerein elettrica per farne rivendita nonchè quelli che lacquistano per uso proprio qualunque no sia limpiego in mlsura superiore ai 0 me alminutó primo di gas edi 0 kw di energia elettrica N (capoverso dopo Tali c) dichiarazioni ad eccezione di quelle della lettera c) devono essere presentate dal fabbricante mese per mese Quelle di cui alla lettera c) si presenteranno una volta allanno e saranno richiamate globalmente nelle dichiarazioni mensili allorchè vi sia luogo a variazioni ai sensi del seguente n 4 art comma 0 N Art ( comma) Le officine delle ditte acquirenti energia tper farne rivendita o per uso proprio) sono costituite dal Jinsieme dei conduttori apparecchi di trasformazione acejimulazione e distribuzione a partire dalla presa dallofficina venditrice N 4 Art (6 comma)tale canone viene stabilito per la potenza in lillowatt installati pressoi consumatori tenuti presenti i contratti edidati di fatto riscontrati dalla Finanza cori un mas simo di L 400 per kilowattanno ristallato N 6Art 8 ( commal Limplanto di qual asi offleina di produzione o lacquisto di gas e di energia elettrica pár rivendita ovvero nel caso di usi promiscui lacquisto in quantità superiori a quelle rispettivamente indicato nellultimo comma dellart 9 devono essere preventivamente denunciati allamministrazione finanziaria con le iorme stabilite dal régolamento N 6La licenza di eserciio vale per la persona o la ditta e pèr lofficina e per Comune oi Comuni in essa indicati à efficace per lanno solare nel quale è rilasciata ed è soggetta al diritto: di L 0 per complesso dei mezzi di produzione esercitati nella stessa officina e dalla stessa ditta esclusivamente per usi esenti c per gli apparecchi di Rroduzione o di accumulazione posti su ciascunn tave o veicolo esclusi i carri e le vetture automobili; di L 50 per le officino impiantate per il consumo proprio di un solo stabilimento Per le officino che producono energia elettrica per la distribuzione pubblica o privata in uno o più comunt diritto è di L 60 per potenza installatafino a 00 kilowatt di L 00perpotenze magglori di 00 kilowatt manon superiori a 000 kilowatt di L 00 più un aumento di L O per ogni 00 kilowatt installati in offlcine la cui potenza è maggioredi 000 kilowatt Per )e cabine edi punti di presa di dtte acquirenti di energia per usi promiscui diritto di licenza è di L 50 per potenza installata non superiore ai 500 kilowatt di L 00 per potenze maggiori di 500 kilowatt ma non superiori a 000 kilowatt di L 00 pm un attmorito di L 0 per ogni 00 kilowatt installati in cabine e punti di presa con potenza superiore a000 kilowatt 0 officine che producono gas per la distribuzione pubblica o privata in uno o più Cdipuni diritta è di L 50 quando lo officine stesse abbiaho nel biennio precedente allanno cui si riferisce la licenža venduto gas þer una quantità non superiore ai me di L 00 per quelle che nel medesimoperiodo abbiano venduto gas in quantità maggiore a me senza superare un milionedi metri cuht di L 00 ipiù un aumento di L 00 per ogni milione di me di gas venduti come sopra quando 4 vendita abbia superato unmilione di metricubi Per le nuove officine di produzione del gas verrà corrisposto minimodirittodil 50 salvoin sognito ad effettuare Conguaglio N 7Art ( parte del comma) Le ditte esercenti officine oltre ad aver lobbligo di presentare tutti i registri contratti e documenti relattvl aa produzione distribuzione vendita del gas o dellenergia elettrica devono prestare gratuitamente lassistenza e laiuto del proprio personale ai funzionarl ed agenti governativi nelle operazioni dlie questi compiono in officina negli uffici dellazienda commerciale e presso gli utenti per tutti gli effetti della presente legge N 8Art (capoverso dopo c) E punito con le stesse muite hitente che alteri il funzionamento dei congegni o violi i suggelli aúþttati dalla ditta fornitrice per misurazione per riscontro e per sicureza o inflne che utilizzi lenergia soggetta ad imposta in citculti destinati allutilizzazione dellenergia ceduta por usi esenti da tassa Art Le nuove misure det diritti di llcenza per le ofßcine commerciali cabine e punti di presa di cui allarticolo precedente saranno apuliente con effetto retroattivo per ciascuno degli anni solari 9 e 9 Art l presente decreto entrerà in vigore settembre 9 Visto dordine di Sua Maesta: Ministro delle finanze A DE STEFAN

12 Designazlone vur GAZZETTÄ UFFCA E DEL REGNO DTALA N 96 DECRETO MNSTERALE 0 taglio 9 n 40 ntrata nvigore dellallegato al R decieto gennaio 9 n 40 L MNSTRO DËLLE FNANZE Vistolart depallegato al R decreto gennaio 9 n 0y Determina: Le disposizioni di cui agli articoli e del precitato alle gato con le modificazoni portate dal R decreto 0 maggio 9 n 79 enfrano in vigore dal ottobre 9 Roma 0 luglio 9 l Ministro: A DE SosrAN DECRETO MNSTERALE o luglio 98 del comm ng Termo Marini capo comparti mento delleferiorie della Stato a farparte della rapp:esentanza italiana nella Delegazione internazionale per la ferrovia del Semplone VTTOROEMANUELE PER GRAZA D DO E PER VOLONTÀ DELLA 4ARONE RE DTALA VistoilR decreto dicembre 904 n 084 col quale venne costituitala rappresentanzaitaliana nella Delegazione internazionale pergliaffarirelativiallaferroviadel Sempione; Visto il R decreto febbraio 9 col quale venne chia matoafarparte della suddetta rappresentanza comm ing Angelo Vigna quale capo compartimento delle ferrovie dello Stato in Milano; Ritenuto che in tale carica è stata sostituito in seguito al suo collocamento a riposo dal comm ing Fermo Marini; Sentito Consigl:o dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di coheerto con i Ministri Segretari di Sta to pergliaffari esteri e le finanze; n sostituzione del comni ing Angelo Vigna è chiamato a far parte della rappreâentanza italiana nella Delegazione internazionale pergli affari relativiallafertovia del Sempione Ping comm Fermo Marini capo compartimento delle ferrovie dello Stato l Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto Dato a Romaaddi 9 luglio 9 VTTORO EMANDELE MUSSOLN CARNAZZA A DE STEFAN DECRETO MNSTERALE agosto 9 Autorizzazione alla fabbricazione di bigtetti da L 00 della Banca dtalla pet procedere gradatamente alla sostituzione di biglietti logori non piùatti alla circolazione L MNSTRO DELLE FNANZE indicati nellart del testo unico predetto di emettere biglietti di banca ed altri titoli equivalenti; Vedutoil regolamento per i biglietti di Stato edi banca approvato col R decreto 0 ottobre 890 n 508 ; Veduta la deliberazione del 0 luglio 9 del Consiglio superioredella Banca dtalia riguardante una ulteriore crenzionedibiglietti dal 00 ; Veduta la nota della direzione generale delta banca pre detta in data agosto 9 n 56 con la quale in relazione alla citata deliberazione del Consiglio superiore si chiede lautorizzazione alla fabbricazione dei detti biglietti per rifornire le scorte necessarie ai bisogni della circolazione nei limiti fissati dalle leggi e dat decreti Reali e Luogotenenziali; Considerato che stante la maggiorrapidita di circolazione acquistatadaibiglietti bancarfed conseguente maggiore logorio occorre rifornire le scorte necessarle ai bisogni della circolazione nei limiti fissati dalle leggi e dai decreti Reali e Luogotenenziali eal cambio deibiglietti logori che vengono ritirati dalla circolazione senza alcun aumento di questa; Determina: Art E autorizzata la fabbricazione di numero di biglietti dal 00 della Bancadtalia per un valorecomplessito di L divisi in 00 serie da 0000 biglietti ciascuna numerati progressivamenteda a0000 edistinte con le lettere einumeri: daa40 a V40 daa4 av4 da A4 av4da A4 av4 da A44 a V44 da A45 a V45da A40 a V40 daa47 a V47 da A48 a V48 e da A49a V49 Art biglietti di cuiallarticolo precedente avranno idistintivi e le caratteristiche fissati dal decreto hiinisteriale 0 ottobre 897 pubblcato nella Gazzetta Ufficiale del Regno del 4 no vembre 897 Art Agli stessibiglietti verràapplicato il contrassegno di Stato di cui al decreto Ministeriale del 0 luglio 896 pubblicato nella GazzettaUfficiale dello stesso giorno n 80 presente decreto sarà pùbblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno Roma agosto 9 &[inistro: on STEPAN DSPOSZON E COMUNCAT MNSTERO DELLE POSTE E DE TELEGRAP Apertura di ricevitorlè giorni corr in Carimate provincia di Como e in Bafia provincia di gessina sono state attivate al servizio pubbifro ticevítorie telegrafiche rispettivamente di la e a classe con orario limitato di giorno Roma 4 agosto 9 MNSTERO DELLE FNANZE DREZONE GENERALE DEL TESORO Veduto il testo unico delle leggi bancarie approvato con Daz! doganali R decreto 8aprile 90 n 04 La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione Veduto R decretolegge del gennaio 9 n 5 che da valere dal en al en acosto 9 è stata fissata in L 45 rappreproroga fino atuttoil 95il privilegio concesso agliistituti sentanti 00 dazio nominale e 5 aggiunta cambio

13 47 vur9 GAZZETTA UFFCALE DELREGNO DTALA N MNSTERO DELLE FNANZE DREZONE GENERALE De:L DEBTO PUBBLCO Rettitiche dintestefone Pubblicazione Elenco N 4 Si dichiara che le rendite seguenti per errore ocrorso nelle indicazioni date dai richiedenti allamministrazione del Debito puttlico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentreche dovevano inveco intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5 essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni del titolari delle rendite stesse: NUMERO AMMONTARE DEBTO della NTESTAZONE DA RETTFCARE TENORE DELLA RETTFCA discrizione rendita annua Cone /o 5848 Scrivante 400 Luigi fu Luigi domiciliato a Ro ntestata come contro; con usufrutto a Scrtma: con usufrutto a Scrivante Adele fu Bar vante MariaOttaviaAdelaide fu Bartolomeo tolomeo vedova di Parosino Augusto do veduva di Perosino Antonio domiciliata a micillata a Roma Rolua 50f Figli nascituri di Zerbi Ernesta fu Michele Figli nascituri di Zerbi MariaErnesta ecc ora nubili rappresentati dal curatore avvo come contro; con usufrutto vitalizo a Zerbi cato Domenico Pozzi domtctliato a Pavia: MariaErnesta fu Michele con usufrutto vitalizio a Zerbi Ernesta fu Michele nubile d Costa Giuseppe e Mario di Cesare Giuseppe Costa Giuseppe e Mario di CesareGiuseppe minori sotto la patria potestà del padre e minori sotto la patria potestá del padre e ngli nascituri da Zerbi Ernesta fu Michele figli nactituri da Zerbi MariaErnesta fu moglie legalmente separata dal detto Costa Michele ecc: con usufrutto vitalizio a ger Cesare Giuseppe rappresentati dal curatore bi MariaErnesta fu Michele ecc Domenico Pozzi domiciliato a Parma: con usufrutto vitalizio a Zerbi Ernesta fu Michele moglie legalmente separata di Costa CesareGiuseppe Cons5 /o Meoli Giovannina fu Mosh minore sotto la Meola MariaGiovanna fu Mosè minore ecc patria potestà della madre Rossi Clementina come contro fu Orazio vedova Meoli domicillata a Pescolamazza (Benevento) d Tucci Mario di Francesco domiciliato a Na ntestata come contro; con usufrutto vitalizio poli: con usufrutto vitalizio a Tucci Sofia a Balsamo Sofia fu Bonaventura Luigt mofu Bonaventura Luigl moglie di Tucci Fran glie di Tucci Ërancesco Saverio domiciliata cesco domiciliata a Napoli a Napoli ô0 / Bonanzinga Francesco fu Vincenzo domicilia Bonansinga Francesco fu Vincenzo domiciliato a Messina to a Niessina d û89 4 Blengini Giuseppe di Agostino domiciliato a Blengini Giovanni di Agostino domiciliato a d 987 Roma ipotecate per cauzione Roma ipotecata per cauzione d Îd Benevento Michele di Rocco minore sotto la Beneventi Michele di Rocco minore ecc copatria potestá del padre domiciliato a Ca me contro stelmezzana (Pctenza) Cons 5% Boglietti Tersillo fu Antonio nubile domici Boglietti Tersilia fu Antonio nubile domiciliato a Pergola (Pesaro) liata come contro 50% 75 5 Sterna Maria fu Giovanni moglie di Sterno Milanolo Maria fu Giovanni moglie di Sterna Giuseppe domiciliata in Rocca Pietra (No Giuseppe domiciliata come contro vara) 8 A terinini dellart 67 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R decreto 9 febbrulo 9 n 98 si diffida chiunque possa avervi interesse che traserso un mese dalla data detta prim9 pubblica7tonedi questo avviso ove non siano state notificate oppostziont a questa Direzione generale le latestazioni suddette surunno come sopra rettificate Roma li 8 luglio 9 l direttore generale: DARENO

14 S 4 4 Cuneo d d 74 Ja d S! áu98 GAZEETTA UFFCALE DEL REGÉ DTALA R 86 Rao»To otn MNSTERO DELLNTERNO Numero dei o i Numero i delle stalle o coh Direxione generale dolla Sanità pubblica PROVNCA CRCONDARO Bollettino sanitario settimanale del bestiame n 9 dal 6 al luglio 9 segue atta epizootica Belluno Feltre > d Pieve di Cadoro Numero Numero Bergamo Bergamo delle stalle dei comuni «d Clusone 9 7 infetti Pgaesoll d Treviglio an Bologna Bologna 6 4 d lmäla 5 PROVNCA CRCONDARO 9 a a d Vergato Brescia Brescia 7 d Breno 4 5 a 4 = 4 d Salò d Verolanuova 0 e Como Como d Leeco 45 8 d Varese i Carbonchio ematico Cremona Crema d Cremona 4 Aquila Aquila Cuneo Avellino Ariano d Mondovl Bari Barletta Saluzzo 4 Belluno Feltre Firenze Firenze d Pieve di Cadore d Pistoia Brescia Brescia Forli Cesena d Chiari d Forlì i Caglian (a) Cagliari d R½uini Campobasso Larmo Genova Genova Chieti Vasto Leoce Taranto Cosenza Cosenza Lucca Lucca Cuneo Alba Mantova Mantova Livorno Livorno Modena Mirandola 5 Messina Messina Modena 6 Modena Mirandola Novara Biella Napoli Castellammare d Novara 4 Novara Novara d Pallanza Parma Borgo S Donnino d Varallo 5 Perugia Perugia d Vercelli Potenza Melfi Padova Padova 6 4 Reggio Calabria Reggio Calabria Palermo Corleone Roma Roma Parma Borgo S Donnino Salerno Salerno d Parma a 6 Sassari Nuoro Pavia Mortara Siena Montepulciano d Pavia 5 5 Torino Tormo d Vokhera Trapani Trapan Perugia Folieno Trento avalasp d O ieto i Udine G6rikia! Piacenza Pi cenza 6 " 7 4 Pisa Pis 4 d Volterra Potenza Matera d Melfi CarboncMo sintomatica Ravenna Faenza Aquila Cittaduc d " Lugo Roma Viterbo Ravenna Trento Cavalese Reggio Eilia Guastalla d Receio Emilia i a l Roma R eti d Roma 5 Torino Aosta 8 Alta epitootica d vrea & d Pinerolo 4 Alessandria Alessandria g s d Acqui d Torino 7 d Asti 4 5 Trento Bolzano d Casale d Evessanone i i Aquila Aquila d Cles d Avezzano d Riva d Cittaducale 4 reeto 4 7 i 5 Bari Altamura one Belluno Belluno Trento A

15 d 6 8 ~ 4 4 lo Como d Genova Naoli Bari d Macerata Perugia Pola d d Ravenna Regrio Roma Ralerno S Palermo delle vm9 GAZETTA UFFCAL½ DEL REGNO DTALTA N Numero Numero delle stallo dei comuni o infotti pascoli infetti PROVÏNCA CRCONDARO PROVNCA CRCONDARO Ë c Numero LTumero stall delcomum o infetti pascoli infetti Segue Afta epizootica Treviso Troviso Rabbia Udine Udine Verona Verona Vicenza Vicenza 5 Alessandria Asti Bari (b) Altamura ( d Bari d Barletta Malattie infettive dei suini Bergamo Bergamo Arezzo Arezzo 0 8 d Treviglio Ascoli Piceno Ascoli 6 Cagliari (a) Oristano d Fermo Caltanissetta Oaltanissetta Belluno Belluno Caserta Nola Bologna Rologna Chieti Chieti 4 Lecce Brindisi Como 4 Macerata Camerino d Lecco d 8 Ma< erata Vareso 4 Modena Modena Firenze Firenze d Pavullo Genova Pola (a) Capodistria Lucca Luoca d Parenzo Macerata Macerata 5 d Pisino Mantova Martova d Pola Napoli 4 d Volosca Padova Padova Potenza Lagonegro Palermo d Matera Pouro Urbino Urbino d Potenza Pisa Pisa 5 Siena Montepulciano Ravenna (b) Lugo Siena teggio Emilia Reggio Emilia Torino Pinerolo Salerno Campagna d Torino d Salerno Trento (a) Bolzano Siena Siena 8 d Bressanone Torino Torino 5 d Cavalese Triesta (a) Trieste ~ d Cles Verona Verona d Riva g ge s mia 8 54 Udine Cielsle d Gorizia d Gradisca Rogna d Toimezzo Vicenzad Udcenneza _ Aquila Aquila d Avezzano Ascoli Eicono Ascoli Avellino Ariano Marva d Angelo Lomb 4 Ganova Spezia Altamura docco Leoce Belluno Belluno Napol; Napoli Bologna Bologna Ravenna gb) Faenza mola Caltanissetta Piazza Armerina Camoobasso sernia Farcino criptococcico Lecce Taranto Avellino Avellino Camerino Bari Bari Foligno Benevouto Benevento (a) Capodistria Caltanissetta Caltanissetta Potenza Matera Lepcc Gallinnli Melf Messina Messina Potenza Napoli Casoria Faenza d Castell mrnare 9 Calabria Gerace d Nanoli Frosinone Palermo Cofalù Campagna d P lermo Trento Bresanone ~ _ Roma Roma d Cavalese d Velletri Udine Tolmezzo 6 Salerno Salerno 0 7 är

16 Morva Stamperia 58()4 vrrr98 GAzzETTAUFFCALEDELREGNODTALAN 96 PROVNCA i CRCONDARO Numero dei comuni Numero delle stalle op li R EPLOG0 Numero Numero Nume delle dei della ATATAM Provincie Comuni località oon casi di malattia Agalassia contagiosa deue pecore e capre Carbonchio ematico Carbonchio sintomatico Aquila Aquila d Avessano d Cittaducale l Afta epizootica d Sulmona Beluno Belúno Malattie infettive dei suini Campobasso Campobasso Roma Viterbo Vainolo ovino Farcino criptococcico Aquila Aquila 0 7 d Avezzano 6 Babbia d Sulmona 4 Avellino Avellino Lecce Taranto 6 Bogna e _ 9 && Roma Froninose d Roma Agalassia conšagiosa delle pecore d Yelletrl o 4 9 capre Morbo collale maligno 6 Bergamo Treviglio Marbo coitale maligno Vainolo ovina 4 87 nfluenza del cavano nfluenza del cavallo Bologna mola Forlì Cesena Novara Vercelli Diarrea dei vitelli Reggio Emilia Reggio Emilia Colera dei poni Diarrea det ettern a ( Macerata i Macerata 9 Colera det polli Reggio Calabria j Palmi i (a) dati si riferiscono aba settimana precedente (6) Malattia sospetta BAND D CONCORSO R STTUTO PE 80RDOMUT D SCLA N PALERMO Concorso a liosti gratuiti governativi E aperto il concorso in questo R stituto a numero tre posti gratuiti governativi per fanciulli e per fanciulle nati in Sicilia che abblano raggiunto letà di anni 8 e non oltrepassato quella di anni sino al giorno della data del presente avviso di concorso Le domande corredate dai documenti appresso notati dovrarmo pervenire alla Deputazione del R istituto gel sordomuti di Sicilia in Palermo non più tardi del 0 settembre 9 e dovranno essere in data non anteriore al 0 giugno 9 Attestato di nascita rilasciato dallufficio di stato civile; 0 Attestato di vaccinazione e di vaiuolo naturale; 8 Certificato medico da cui risulti: a) non avere laspirante altro fisico difetto oltre la sordomutolezza; b) causa della sordità se congenita od acquisita e in questultimo caso la causa che lha provocata; c) sufficiente idoneità allistruzione; 4 Fede di povertà della famigha; 5 Stato di famiglia (civile e finanziario); 8 Rapporto informativo particolareggiato in originale della Prefettura della Provincia in cui risiede concorrente riguardante le condizioni economiche e di lavoro det singoli membri della famiglia del ricoverando e dei suoi parent tenuti per legge alla somministrazione degli alimenti; 7 Titoli di benemerenza della famiglia; 8 Obbligazione initenticata dal sindaco del padre o di chi ne fa le Veci di ritirare lalunno a qualunque richiesta della direzione Tanto la domanda che i documenti per concorrere ai detti posti potranno essere rilasciati in carta libera purché sia constatata la povertà assoluta A norma degli interessati si rende noto che listituto mantiene gli alunni fino alletà di 8 anni e che la definitiva accettazione dellalumno o della alunna dipenderà dal giudizio che il direttore dellistituto darà infra primo anno dalla avvenuta ammissione sulle loro condizioni fisiche intellettuali e morali Tutti i sordomuti al momento della loro presentazione allistituto dovranno essere sottoposti ad una visita medica Palermo 6 agosto 9 saprintendente: Gr uff A GGLlo Dario Peruzy direttore Tumino Raffaele gerente Roma dello Stato

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